Disegno di legge C. 4444

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 23 per cento;
   b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.

  Conseguentemente all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo 515 con l'importo 575.515;
  all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.»
1. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 1.046 milioni di euro per l'anno 2017, 1.555 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 504 milioni per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 31. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimerlo.
1. 34. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b)  all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c)  all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 4. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: società controllate a: direttamente con le seguenti: società partecipate.
1. 54. Gandolfi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, direttamente, sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.

  Conseguentemente, le parole: società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.
*1. 61. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, direttamente, sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.

  Conseguentemente, le parole: società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.
*1. 57. Cenni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, direttamente, sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.

  Conseguentemente alla lettera c), le parole: società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.
*1. 24. Palese.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per le violazioni alla disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.
  4-ter. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
  4-quater. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.
*1. 32. Alberto Giorgetti.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per le violazioni alla disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.
  4-ter. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
  4-quater. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.
*1. 20. Boccadutri, Bernardo.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per le violazioni alla disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.
  4-ter. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
  4-quater. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.
*1. 12. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera c), sostituire le parole: società controllate, direttamente e indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile con le seguenti: società partecipate.
1. 55. Gandolfi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 6,5 per cento.
1. 46. Paglia, Marcon, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di piccole e medie imprese e soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito si applicano nella misura dell'80 per cento dell'IVA applicata in fattura.».
1. 30. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis, partecipanti alla procedura della liquidazione IVA di gruppo di cui all'articolo 73 comma 3, del presente decreto, da altri soggetti partecipanti alla medesima liquidazione Iva.
1. 62. Misiani.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

  1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo.
1. 60. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c),

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b)  all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 6. Ruocco, Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Fico, Pisano, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  7-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 2. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Menorello, Vargiu, Librandi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 70 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014 n. 190.
1. 14. Vignali, Causin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
1. 21. Zanetti, Galati, Abrignani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, dal decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 35 milioni di euro per l'anno 2017 e di 70 milioni di euro per gli anni successivi.
1. 53. Pelillo, Bernardo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Zampa.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle minori entrate, stimate in 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66 del presente decreto.
1. 50. Capezzone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 35 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
1. 15. Vignali, Causin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c),

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 40 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.»
1. 29. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 11. Palese.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 35. Rizzetto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 38. Alberto Giorgetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 44. Crimì.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: il comma 2 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: i compensi per prestazioni di servizi erogati ai sensi del comma 1 non sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 9. Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
1. 23. Zanetti, Galati, Abrignani.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo».
*1. 36. Marco Di Maio.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo».
*1. 58. Cenni.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi».
1. 47. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti ai quali si applica l'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Per i medesimi soggetti, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a euro 1 milione e cinquecentomila qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno il 70 per cento da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti individuati dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, tra coloro ai quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 17-ter.
1. 28. Ginato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall'attuazione aggiungere le seguenti: del comma 2-bis dell'articolo 1 e.
1. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma.
1. 5. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e come successivamente modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è esteso a tutta la pubblica amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con riferimento alle fatture ricevute dai propri fornitori.
1. 52. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'obbligo di ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è esteso a tutti i soggetti costituiti in forma di impresa in riferimento a tutte prestazioni di servizi e cessione di beni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 51. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole «dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o infrannuale».
1. 7. Villarosa, Sibilia, Alberti, Pesco, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 giugno 2017, sono individuati i soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633. Il provvedimento è aggiornato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. Le modifiche hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione del provvedimento.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, commesse prima del 20 dicembre 2017, non sono soggette a sanzioni se gli adempimenti relativi alla fatturazione, alla registrazione e ai versamenti sono regolarizzati entro il termine previsto per il versamento dell'acconto IVA.
1. 69. Auci, Giampaolo Galli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il provvedimento è aggiornato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. Le modifiche hanno effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione del provvedimento.
1. 63. Misiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I soggetti di cui al comma 1-bis effettuano il versamento dell'imposta dovuta, al più tardi, con la liquidazione periodica del mese o, eventualmente, del trimestre in cui è effettuato il pagamento del corrispettivo al fornitore.
1. 49. Latronico.

  Al comma 4, le parole: dal 1o luglio 2017, sono sostituite dalle seguenti: dal quarto mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
1. 64. Misiani.

  Al comma 4, le parole: dal 1o luglio 2017 sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2018.
*1. 66. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 4, le parole: dal 1o luglio 2017 sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2018.
*1. 56. Gandolfi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le violazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, non sono soggette a sanzioni se gli adempimenti relativi alla fatturazione, alla registrazione e ai versamenti sono regolarizzati entro il 27 dicembre 2017.
1. 65. Misiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: «è incrementata» fino a: «2019» con le seguenti: «è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019»;
   b) al comma 2, sostituire le parole da: «è incrementata» fino a «2019» con le seguenti: «è ridotta di 3 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 28 milioni di euro per l'anno 2018, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019»;
   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A restanti oneri derivanti di commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, pari a 188 milioni di euro per l'anno 2017 e 179 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
1. 67. Busin, Guidesi, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2017 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».
1. 68. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «È valida, a tutti gli effetti, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa al primo trimestre 2017, trasmessa entro il 15 giugno 2017».
1. 59. Cenni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
1. 43. Crimì.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto comma, dopo le parole: «quelle di prodotti semilavorati» è inserita la seguente: «entrambi»;
   b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:
   «d-sexies) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  4-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4-bis è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
1. 41. Causi, Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quinto comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.»;
   b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:
    «d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto.».
  4-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4-bis è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
1. 40. Causi, Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nei registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
1. 33. Bernardo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2».
*1. 26. Palese.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2».
*1. 71. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole: «prevista dal presente decreto», sono inserite le parole: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.»;
   b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono sostituite con le parole: «cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».
**1. 27. Palese.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole: «prevista dal presente decreto», sono inserite le parole: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.»;
   b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono sostituite con le parole: «cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».
**1. 72. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14, del citato decreto n. 633 del 1972.
1. 25. Marroni.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 22. Marchi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 37. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 18. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 3. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Oliaro, Galgano, Mucci, Menorello, Quintarelli, Catalano, Librandi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».
  4-ter. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggirato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2».
1. 17. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2005, n. 304, (solidarietà passiva) anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 16. Causin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
*1. 1. Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
*1. 10. Vignali, Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo «Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».
1. 19. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*1. 01. Fiorio, Giampaolo Galli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*1. 06. Zanetti, Galati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*1. 09. Gianluca Pini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, le piadine, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
1. 08. Gianluca Pini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
1. 010. Gianluca Pini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per contrastare l'evasione dei bollo auto).

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:
  17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal presente articolo al comma 8, prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del veicolo oggetto di revisione.
  17-ter. Nel caso in cui la verifica prevista dal comma 17-bis dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che decorre successivamente all'acquisto.
  17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 1, secondo periodo.
  17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma 17-bis sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo.
1. 02. Ribaudo, Culotta, Fragomeli, Currò.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione fino al termine di scadenza delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del presente decreto.
  2. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al precedente articolo 1, comma 3 individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17, comma 6, lettera a-quater), limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
*1. 03. Castricone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione fino al termine di scadenza delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del presente decreto.
  2. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al precedente articolo 1, comma 3 individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17, comma 6, lettera a-quater), limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
*1. 04. Covello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari della eventuale stabile organizzazione presente sul territorio dello Stato.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che ravvisino il rischio che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
  3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
  4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1 si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto, sono ridotte alla metà.
  7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.
  8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al precedente comma 7 del presente articolo.
  10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
  11. Non possono avvalersi delle previsioni di cui al presente articolo le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al comma 1 del presente articolo.
  12. Resta ferma la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territori dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  13. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.
  15. Le maggiori entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate al fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per un ammontare non inferiore a euro 100 milioni di euro annui e per la restante parte al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 05. Boccia, Pelillo, Marchi, Alberto Giorgetti, Palese, Cinzia Maria Fontana, Melilla, Dell'Aringa, Pastorino, Rubinato, Cenni, Altieri, Latronico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale del versamento dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni in tema di solidarietà nel pagamento dell'imposta di cui all'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, si applicano anche al settore del commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
1. 011. Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   d-ter) carburante per autotrazione.
1. 012. Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina della professione di amministratore immobiliare e condominiale volte a contrastare l'evasione fiscale).

  1. All'articolo 71-bis, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (legge 220 del 2012) dopo il comma 5) sono aggiunti i seguenti:
  6. Al fine di tutelare l'utenza condominiale, l'amministratore di condominio è obbligato ad allegare al verbale di prima nomina in sede assembleare la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 71-bis delle Disposizioni d'attuazione del codice civile e dal decreto ministeriale n. 140 del 2014, a pena di nullità della nomina.
  7. Il comma 2) è sostituito dal seguente: «1. Anche l'amministratore nominato tra i condomini dello stabile deve possedere i requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma a garanzia dell'utenza amministrata.
  8. L'amministratore, anche se nominato tra i condomini, deve comunicare al Ministero della giustizia, a sue spese e tramite le Associazioni di categoria del Settore, i propri dati fiscali ed anagrafici, la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, nonché annualmente quelli relativi all'aggiornamento professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 140 del 2014, fino alla cessazione dell'attività di amministratore.
  9. La mancata comunicazione, anche solo di quella annuale, al Ministero della giustizia di cui al comma 8, comporta una sanzione per l'amministratore pari ad euro mille per ogni condominio gestito.
  10. Ai Comuni è demandato il controllo e la verifica dell'invio della comunicazione al Ministero della giustizia di cui al comma 8, i quali possono avvalersi del supporto dell'autorità tributaria e delle associazioni di categoria del settore.
1. 013. De Girolamo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. In considerazione della necessità ed opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettivo ristoro dei danni erariali per tutti i giudizi di revocazione in corso, in cui vi sia stata condanna per il soggetto che ha promosso tale giudizio, tali soggetti possono chiedere alla competente sezione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 30 per cento del danno quantificato in sentenza.
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei novanta giorni successivi la data di entrata in vigore del presente decreto, specifica richiesta di definizione dinanzi al giudice presso cui pende il giudizio. Con decreto emesso in camera di consiglio, nel termine perentorio di 30 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, viene deliberata, ai fini della definizione del giudizio con le modalità di cui al comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta stabilendo il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla comunicazione del predetto decreto, per il versamento a favore dell'amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento. Il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria del giudice competente».
1. 015. Abrignani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina della voluntary disclousure).

  1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non si applica l'articolo 165, comma 8 del medesimo decreto;
   b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi, 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) alla lettera g):
    1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera f)»;
    2) al punto 2), partizione 1.2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: della precedente lettera e) e dopo le parole: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera»;
    3) al punto 3), partizione 1.2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera».

  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
1. 016. Marroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ampliamento dell'ambito di applicazione del codice dell'amministrazione digitale alle attività ispettive e di controllo dell'Agenzia delle entrate).

  1. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e di irrogazione sanzioni emessi dall'Agenzia delle entrate, le medesime disposizioni possono essere applicate dalla predetta Agenzia anche agli atti derivanti dalle attività ispettive e di controllo fiscale di cui agli articoli 51, 52 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32, 33, 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, indicate all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
  2. L'Agenzia delle entrate può applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 anche agli atti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di cui agli articoli 17-bis e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ed a tutti gli altri atti per i quali è prevista la sottoscrizione da parte del contribuente.
1. 017. Marroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi).

  1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
  2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
  3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
1. 018. Ginefra.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative agli obblighi informativi dei contribuenti ai quali si applicano gli indici di affidabilità fiscale).

  1. I contribuenti, cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale, dichiarano, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
  2. Con provvedimento del direttore del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al comma 1.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica, nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertita, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  4. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 il provvedimento di cui al comma 2 è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.
1. 019. Marroni.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 32. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
2. 10. Zanetti, Galati.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: «ed è esercitato» fino a: «del diritto medesimo,» con le seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»;
   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a circa 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
*2. 13. Zanetti, Galati.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: «ed è esercitato» fino a: «del diritto medesimo,» con le seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»;
   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a circa 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
*2. 27. Misiani.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: ed è esercitato più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui con le seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui»;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.»;
   c) sopprimere il comma 2.
2. 5. Misiani, Giampaolo Galli.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello»;
   b) sopprimere il comma 2.
2. 31. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1 sostituire le parole: al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo con le seguenti: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In alternativa il soggetto che non ha usufruito della detrazione può richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'imposta corrisposta entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto o procedere a detrazione oltre il termine della dichiarazione con l'applicazione delle regole del ravvedimento operoso.

  Conseguentemente dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
2. 2. Brugnerotto, D'Incà.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: al più tardi fino alla fine del comma, con le seguenti: entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto»;
   b) al comma 2, sopprimere le parole: «e con riferimento al medesimo anno».
2. 30. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1 sostituire le parole: al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo con le seguenti: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sotto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. 1. Brugnerotto, D'Incà.

  Apportare le seguenti, modifiche:
   a) al comma 1 dopo le parole: relativa all'anno sono aggiunte le seguenti: successivo a quello;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali l'imposta risulta esigibile dal 1o gennaio 2018.
2. 20. Boccadutri, Bernardo.

  Apportare le seguenti, modifiche:
   a) al comma 1 dopo le parole: relativa all'anno aggiungere le seguenti: successivo a quello;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali l'imposta risulta esigibile dal 1o gennaio 2018.
2. 18. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: «La piena deducibilità è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dai 1o giugno 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00 di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa.»;
  1-ter. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La piena detrazione dell'imposta è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o giugno 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00, di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa.»;
  1-quater. All'onere derivante dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 25 milioni di euro per il 2017, 80 milioni di euro per il 2018, 100 milioni di euro per il 2019 e il 2020 e 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1.
2. 25. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta è già divenuta esigibile ma non è ancora stato esercitato il diritto alla detrazione.
2. 33. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 24 aprile 2017.
2. 9. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alla legge 1o dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 4-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
   «5-bis. Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43».

  2-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. 11. Galati, Zanetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1.
2. 34. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le erogazioni e le donazioni provenienti da persone fisiche in favore dei partiti politici riconosciuti ex articolo 42 della Costituzione effettuati nel rispetto della vigente normativa anti riciclaggio devono considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  A valere dal 1o gennaio 2008 la norma si interpreta nel senso che la detrazione compete a prescindere dal carattere della liberalità dell'erogazione e della donazione.
  Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, è abrogato.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: dell'IVA.
2. 37. Pagano.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
2. 35. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2018.
  2-ter. Ai maggiori oneri pari a circa 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
*2. 26. Misiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2018.
  2-ter. Ai maggiori oneri pari a circa 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
*2. 14. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2018.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 4. Misiani, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di dirimere il contenzioso tributario in corso, l'articolo 30, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si interpreta nel senso che la detrazione d'imposta e il rimborso dell'eccedenza detraibile può essere richiesta dal contribuente, in tutto o in parte, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, ancorché i beni risultino condotti in locazione o in comodato d'uso per almeno dieci anni da parte del contribuente.
2. 29. Ribaudo, Fragomeli, Lodolini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le fatture il cui diritto alla detrazione è sorto fino al 31 dicembre 2016 il diritto alla detrazione dell'imposta è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. 6. Palese.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 19. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 12. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 3. Alberti, Villarosa, Sibilia, Pesco, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
**2. 21. Boccadutri, Bernardo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
**2. 7. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
**2. 17. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è divenuta esigibile a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. 8. Misiani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. 36. Misiani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta il seguente periodo: «Alla determinazione di tale limite non concorrono le pensioni spettanti ai figli superstiti minori o inabili».

  Conseguentemente: all'articolo 66, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, valutati in 136 milioni per l'anno 2017, 194 milioni di euro per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019 174 milioni si provvede con le seguenti modificazioni:
   1) All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
   3) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 94,5 per cento del loro ammontare.»;
    b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94,5 per cento del loro ammontare;
    c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento».

  2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  2-quater. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. 023. Da Villa, Crippa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «euro 1000» sono sostituite dalle parole: «euro 2000».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, valutati in 80 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede con le seguenti modificazioni:
   1) All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95,45 per cento del loro ammontare».
   3) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95,45 per cento del loro ammontare.»;
    b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95,45 per cento del loro ammontare»;
    c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,45 per cento».

  2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  2-quater. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. 022. Da Villa, Crippa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quater.1. Per gli interventi di cui dai commi 1-bis a 1-quater, a decorrere dal 1o gennaio 2018, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito»;
   b) al comma 1-quinquies:
    1) dopo le parole: «che hanno effettuato gli interventi» sono inserite le seguenti: «, ad istituti di credito e ad intermediari finanziari,»;
    2) sono soppresse le seguenti parole: «Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».

  2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 014. Tancredi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).

  1. L'esenzione da imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
  2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione».
*2. 08. Palese.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).

  1. L'esenzione da imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
  2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione».
*2. 018. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).

  1. L'esenzione da Imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
  2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione».
*2. 06. Parrini, Cenni.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario).

  I professionisti e gli imprenditori che per opzione o per assenza dei requisiti non applicano il regime fiscale di tassazione «forfetaria» disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 («regime forfetario»), possono optare per la indetraibilità al 100 per cento di tutta l'IVA pagata ai fornitori per gli acquisti, indipendentemente dalla natura della spesa sostenuta, effettuati nel corso di ciascun mese solare, e in sostituzione detrarre un ammontare di IVA determinata forfettariamente nella misura del 50 per cento dell'IVA incassata dai clienti.
  Tale opzione ha validità per un biennio e non può essere revocata; comporta per il contribuente che vi opta l'obbligo alla liquidazione e versamento dell'IVA con cadenza mensile e la perdita, per il periodo dell'opzione, della facoltà di effettuarle con cadenza trimestrale, maggiorando l'eventuale IVA a debito dell'interesse del 3 per cento.
2. 013. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;».
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 03. Rizzetto, Giorgia Meloni, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia).

  1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.
  2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
*2. 019. Marchi, Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia).

  1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.
  2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
*2. 01. Misiani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia).

  1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.
  2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2. 012. Ferrari, Cinzia Maria Fontana.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia).

  1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.
  2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
*2. 010. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. 021. Pagano, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 020. Pagano, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 02. Latronico.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 05. Tancredi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 011. Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).

  1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 04. Parrini, Cenni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).

  1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
*2. 017. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritta allo studio universitario).

  1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
*2. 07. Palese.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti non sono assoggettati agli adempimenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui ai commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2. 016. Allasia, Guidesi, Busin, Saltamartini, Molteni.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «19 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;
   b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

  Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo 515 con 540.515.

  Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019»;
   b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 800 milioni di euro a decorre dal 2020.».
3. 19. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 1.288 milioni di euro per l'anno 2017, e 1.930 milioni a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 25. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 10. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
   b) al comma 2, lettera a), sopprimere il punto 1;
   c) al comma 2 sopprimere la lettera b);
   d) sopprimere il comma 4.
3. 45. Cristian Iannuzzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «5.000» con la cifra: «10.000»;
   b) al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «5.000» con la cifra: «10.000»;
   c) al comma 2, lettera b), sostituire la cifra: «5.000» con la cifra: «10.000».
3. 47. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui»;
   b) al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui».
* 3. 5. Librandi, Oliaro, Catalano, Quintarelli, Galgano, Vargiu, Mucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui»;
   b) al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui».
* 3. 35. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle sanzioni aggiungere le seguenti: I limiti della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014 e al rimborso da assistenza fiscale 730 di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate dal 1o luglio 2017.
3. 43. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere il seguente periodo: Qualsiasi utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di crediti acquisiti ai sensi dell'articolo 1260 del Codice Civile è consentito esclusivamente in presenza dell'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sia sulla dichiarazione del cessionario che su quella del cedente.
3. 2. Menorello, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Vargiu, Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera: «f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato dalle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013 n. 4;».
  1-ter. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)», viene aggiunta la lettera: «f)».
3. 37. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera: «f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre n. 225».
  1-ter. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)» viene aggiunta la lettera: «f)».
3. 38. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle dichiarazioni presentate anteriormente alla data del 1o luglio 2017 restano applicabili le disposizioni vigenti al 23 aprile 2017.
3. 41. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 2 alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al numero 6, le parole: «sono tenuti ad utilizzare esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono anche utilizzare, in caso di crediti fino a 1000 euro».
3. 50. Crimì.

  Al comma 2 alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al numero 6 le parole: «sono tenuti ad utilizzare esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono anche utilizzare, in caso di crediti fino a 1000 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
3. 3. Vargiu, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Menorello, Librandi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al numero 7:
  1. Il primo periodo è sostituito dal seguente: «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.».
  2. Al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «o l'istanza».
  3. Dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».
   Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.»;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono, altresì, indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».
* 3. 21. Mongiello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al numero 7:
  1. Il primo periodo è sostituito dal seguente: «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.».
  2. Al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «o l'istanza».
  3. Dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».
  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.»;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono, altresì, indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».
* 3. 51. Ginefra.

  Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 14.000.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «19 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;
   b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

  Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: 515 con: 271.515.

  Conseguentemente, all'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
   b) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, le occorrenti variazioni di bilancio in riduzione a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro.
  3-ter. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 335 milioni di euro a decorre dal 2020.
3. 20. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «relativamente alle dichiarazioni» sono inserite le seguenti: «o comunicazioni trimestrali».
3. 7. D'Incà.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate a partire dal 1o luglio 2017.
3. 39. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) le modifiche di cui al presente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 13. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) le modifiche di cui al presente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 31. Alberto Giorgetti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) le modifiche di cui al presente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 27. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
3. 17. Palese.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
*3. 24. Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
*3. 44. Capezzone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
*3. 49. Busin, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle dichiarazioni presentate anteriormente alla data del 1o luglio 2017 restano applicabili le disposizioni vigenti al 23 aprile 2017.
3. 42. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «a quello di presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, comunicazioni trimestrali, liquidazioni periodiche IVA».
3. 6. D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 9. Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «per importi superiori a 2.500 euro annui,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 90 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 8. Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 3, dopo le parole: dichiarazione dei redditi aggiungere le seguenti: per importi superiori a 2.500 euro.
3. 18. Palese.

  Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: , specificando che dai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU sono esclusi i «bonus» e crediti riconosciuti dallo Stato.
3. 34. Carfagna, Alberto Giorgetti.

  Al comma 3, dopo le parole: dei redditi aggiungere le parole: e dopo le parole: «servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate» sono aggiunte le seguenti: «e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa».
3. 40. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) per il versamento dell'acconto IVA dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno, previsto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, i contribuenti possono compensare gli importi a debito con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati».

  3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal comma 3-bis.
  3-quater. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.
3. 4.  Mucci, Quintarelli, Galgano, Oliaro, Catalano, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole «mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» con le seguenti: «mediante i pagamenti rateali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
3. 48. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «e gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.».
3. 1. Palladino, Librandi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con rinvio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.».
3. 11. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
*3. 14. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
*3. 28. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
*3. 29. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*3. 12. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*3. 26. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*3. 30.  Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225».

  6. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)» è aggiunta la seguente: «f».
3. 22.  Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato dalle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013, n. 4.

  6. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)» è aggiunta la seguente: «f».
3. 23.  Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.
3. 16.  Pesco, Ruocco, Alberti, Sibilia, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con rinvio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall'attuazione inserire le seguenti: del comma 4-bis dell'articolo 3 e.
3. 15.  Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 10 dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, le parole: «dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute» sono sostituite dalle parole: «degli interessi legali sulle somme dovute».
*3. 32.  Bernardo, Vaccaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 10 dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, le parole: «dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute» sono sostituite dalle parole: «degli interessi legali sulle somme dovute».
*3. 33.  Vaccaro, Bernardo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'impiego di un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è condizione sufficiente per l'assoggettamento all'IRAP di professionisti, artisti, imprenditori individuali.
3. 36.  Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, riguardanti la valorizzazione di beni immobili di interesse culturale o artistico di proprietà o in possesso di privati, già concessi ma non ancora erogati ai beneficiari, possono essere utilizzati in compensazione da parte degli aventi diritto, ai fini del pagamento dei debiti di imposta di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, afferenti il periodo impositivo in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed i quattro successivi.
3. 46.  Bernardo, Pelillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

  Dopo il comma 7-ter dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è aggiunto il seguente:
  «7-quater. Al soggetto che abbia richiesto ed ottenuto, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, la moratoria di cui ai commi da 1 a 4 è concessa, da parte dell'erario, ovvero degli enti previdenziali o assistenziali, la rateizzazione del debito contratto, per effetto della moratoria stessa, sino a 120 mesi senza interessi e oneri».
3. 01.  Famiglietti.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 13 il terzo periodo è sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 81,3 milioni per l'anno 2017 e 139,3 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
4. 135. Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online.
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 percento in caso di opzione.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

  4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite, I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nei medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
  5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche in anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente, L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
  5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
  7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
  8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
  9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
   c) devono stipulare una polizia assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  10. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9,10 e 11 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3,000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa, in caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attìvità. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti net registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione del dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

  15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi deità segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.
4. 73. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, ai di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione Online.
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta a! pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2017 ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
  3-bis. Ferme restando le competenze dette Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

  4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione, L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine” è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta* una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo: 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
  5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente, L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
  5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore adotto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
  7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
  8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
  9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblica, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  10. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziari hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, è di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività, Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per ascrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

  15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 dei 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.
4. 96. Milanato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online.
  1-bis. Ferme restando le competenze dette Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda fa gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1, nonché ai corrispettivi lordi derivanti da tutti i contratti relativi a servizi ricettivi forniti al di fuori dell'attività d'impresa, ferme restando le rispettive discipline regionali.
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dei contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sui movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento dei canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

  4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine” è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2” la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 percento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
  5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche in anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
  5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi effettuino la trasmissione dei dati ed applichino le ritenute ai sensi del presente articolo.
  5-quinquies. I contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni non sono soggetti all'obbligo di registrazione se vengono conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che applichino le ritenute e effettuino la trasmissione dei dati ai sensi del presente articolo.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
  7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portati di intermediazione Online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
  8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
  9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche, telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  10. La violazione delle disposizioni di cui alle lettera a) e b) del comma 9 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  11. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  12. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dal regolamenti, dall'autorità.
  13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e (e relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

  15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturati ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.
4. 111. Crimì.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei Beni Artistici e Culturali e del Turismo e del Ministro dell'economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, i principali operatori del settore e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per dettare la disciplina specifica delle locazioni brevi.
  2. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali dell'Unione europea, il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) rispettare i princìpi generali di semplificazione e proporzionalità;
   b) prevedere una definizione puntuale del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo cosiddetti brevi, con un'indicazione della durata massima dei singoli contratti e dei servizi permessi;
   c) individuare la normativa applicabile a tale tipologia di locazioni;
   d) ribadire l'applicabilità delle disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, con l'aliquota del 21 percento in caso di opzione, ed estendere l'applicabilità anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi;
   e) prevedere un regime fiscale agevolato per i redditi provenienti da locazioni brevi di alloggi messi a disposizione tramite piattaforme online, al fine di incentivare la digitalizzazione;
   f) prevedere, in capo alle società che gestiscono le piattaforme online di cui al punto e) che precede, un obbligo di informativa chiara e trasparente relativa agli obblighi fiscali gravanti sui soggetti che, attraverso le medesime, concludono operazioni commerciali per la prenotazione di alloggi;
   g) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni fra l'Agenzia delle entrate e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero le società che gestiscono le piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, finalizzate al contrasto all'evasione e alla semplificazione delle procedure;
   h) promuovere la concorrenza.

  3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. 112. Boccadutri, Giampaolo Galli.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:

  a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

Art. 53.

  1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a due, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
  2. Gli alloggi di cui al periodo precedente sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno” ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione di tale imposta da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
  3. Sono alloggi locati ad uso turistico anche le unità immobiliari in numero superiore a due proposti al pubblico da agenzie immobiliari e intermediari mediante mandato a titolo oneroso.
  4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
  5. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
  6. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S. in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
  7. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione accordi con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni. Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al comma precedente venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche verrà applicata la disciplina di cui al comma 2.
  3-ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per il loro tramite, A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
  3-quater. Nel caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
  L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.

   c) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
4. 104. Alberto Giorgetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche).

  1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
  2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
  3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai finì urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
  4. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
  5. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
  6. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
   b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione una convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni. Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al primo periodo venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche è applicata la disciplina di cui al comma 2.
  3-ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per il loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
  3-quater. Nei caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
  L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
   c) sopprimere i commi da 4 a 7.
4. 173. Auci, Giampaolo Galli, Boccadutri.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti terzi, anche attraverso la gestione di portali online. Le locazioni” di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile” inferiori a 30 giorni, possono prevedere la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.;
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2017, finalizzato alla riduzione dell'aliquota di cui al comma 2 per le seguenti categorie di titolari di diritti reali di godimento degli immobili di cui al comma 1:
   a) soggetti il cui reddito complessivo derivante dalle locazioni turistiche non sia superiore a 10,000 euro annui;
   b) soggetti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età al termine del periodo d'imposta;
   c) soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento su alloggi ubicati nei Comuni classificati come Borghi Storici, nei Comuni ubicati lungo il tragitto dei Cammini Storici o in edifici classificati come Dimore o Ville Storiche.

  2-ter. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beneficiari di cui al comma 2-bis, lettere a) e b) nonché i Comuni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2-bis in cui concedere il beneficio dell'aliquota ridotta determinata con il medesimo decreto in relazione alla dotazione del Fondo e le modalità di recupero delle somme, nonché le sanzioni e gli interessi da applicare nel caso di fruizione del beneficio qualora non se ne abbia titolo.
  2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:
  I soggetti che operano mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite,»;
   d) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere coperti da contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
  4-ter. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 gennaio 2005, Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
  4-quater. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere dotati di una cassetta di pronto soccorso ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.
  4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi da 4-bis a 4-quater, per i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
   e) sostituire il comma 5 con il seguente:
  Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 4, qualora incassino i canoni, i corrispettivi, o una quota di questi, relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero ai contratti di locazioni turistiche ai sensi delle rispettive Leggi Regionali in materia di attività ricettiva extra-alberghiera, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi complessivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.;
   f) sostituire il comma 6 con il seguente:
  L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che operano nel settore immobiliare, ivi inclusi i soggetti che sono proprietari di portali di intermediazione immobiliare o utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line, al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso intermediazione dei medesimi nonché di assicurare il contrasto all'evasione fiscale ai sensi del comma 5.
4. 61. Fregolent.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti terzi, anche attraverso la gestione di portali online. Le locazioni, di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile, inferiori a 30 giorni, possono prevedere la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.;
   b) sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:
  I soggetti che operano mettendo in contado persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite.;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano Fattività di cui al comma 4, qualora incassino i canoni, i corrispettivi, o una quota di questi, relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero ai contratti di locazioni turistiche ai sensi delle rispettive Leggi Regionali in materia di attività ricettiva extra-alberghiera, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi complessivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.;
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che operano nel settore immobiliare, ivi inclusi i soggetti che sono proprietari di portali di intermediazione immobiliare o utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line, al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso intermediazione dei medesimi nonché di assicurare il contrasto all'evasione fiscale ai sensi del comma 5.
4. 98. Fregolent.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche).

  1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione” date in locazione, per intera o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
  2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista” ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai finì della riscossione dell'imposta di soggiorno da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
  3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
  4. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
  5. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S. in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
  6. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
4. 100. Fregolent, Giampaolo Galli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

Art. 53.

  1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a due, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
  2. Gli alloggi di cui al periodo precedente sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai finì dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione di tale imposta da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
  3. Sono alloggi locati ad uso turistico anche le unità immobiliari in numero superiore a due proposti al pubblico da agenzie immobiliari e intermediari mediante mandato a titolo oneroso.
  4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
  5. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
  6. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S. in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
  7. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. 133. Capezzone.
(Ritirato)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: di immobili ad uso abitativo inserire le seguenti: o di porzioni di essi, con le relative pertinenze,;
   2) al comma 2, sostituire le parole: aliquota del 21 per cento in caso di opzione con le seguenti: aliquota del 10 per cento in caso di opzione. L'opzione per il regime fiscale di cui al presente comma è esercitabile a condizione che:
   a) il versamento delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva, anche cumulativamente, venga eseguito entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;
   b) i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati in favore del locatore siano eseguiti tramite versamento su conti correnti bancari o postali a esso intestati ovvero con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
   3) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
  Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali on line e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediano, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione” mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle ritenute e dei versamenti operati.
   4) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal perìodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
4. 29. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, dopo le parole: di immobili ad uso abitativo inserire le seguenti: o di porzioni di essi, con le relative pertinenze,.
4. 31. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, le parole: 30 giorni, sono sostituite con le seguenti: 60 giorni.
4. 126. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
   c) al comma, dopo le parole: per il loro tramite, aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formale diverse dalla locazione.
4. 117. Crimì.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
4. 43. Causin.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 80. Milanato.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 129. Carrescia, Preziosi, Marchetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 138. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 158. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Al comma 1, dopo le parole: pulizia dei locali aggiungere le seguenti: purché non prestati in presenza del conduttore,.
4. 56. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: da persone fisiche, ai di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,.
4. 54. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,;
   b) dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: o di sublocazione.
4. 53. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: o di sublocazione.
4. 55. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: portali online, con le seguenti: sistemi di prenotazione online.
4. 34. Bernardo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, dopo le parole: soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inserire le seguenti: comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi;
   b) al comma 4, dopo le parole: soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inserire le seguenti: o comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi;
   c) al comma 5, dopo le parole: soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inserire le seguenti: o comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi.
4. 63. Zanetti, Galati.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 44. Causin.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 79. Milanato.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 139. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 159. Abrignani, Galati, Zanetti.

  All'articolo 4, sostituire le parole: la gestione di portali ovunque ricorrano con le seguenti: sistemi di prenotazione.
4. 4. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: portali online, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o di marketplace;
   2) dopo le parole: intermediazione immobiliare, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o turistica;
   3) al comma 7, dopo le parole: di intermediazione, aggiungere le seguenti: immobiliare o turistica.
4. 125. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, dopo le parole: portali online, aggiungere le seguenti parole: qualsivoglia altro sistema di prenotazione;
   b) al comma 4, dopo le parole: portali online, aggiungere le seguenti parole: o qualsivoglia altro sistema di prenotazione;
   c) al comma 5, dopo le parole: portali online, aggiungere le seguenti parole: o qualsivoglia, altro sistema di prenotazione.
4. 62. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 45. Causin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 67. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 147. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 113. Crimì.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 161. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 78. Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 160. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 65. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 77. Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta offerta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 76. Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta offerta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 64. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di tre camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro tremila per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
4. 40. Bernardo.

  Apportare la seguente modificazione: sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche che locano o concedono in comodato a terzi i loro immobili che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio.
4. 57. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: «redditi» con la seguente: «corrispettivi»;
   b) al comma 3, sostituire le parole: «corrispettivi lordi» con la seguente: «corrispettivi».
4. 146. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione» con le seguenti: «con l'aliquota del 15 per cento in caso di opzione per il primo anno di applicazione e del 10 per cento per gli anni successivi, nei limiti della base imponibile relativa al primo anno di applicazione. Alla base imponibile eccedente il limite di cui al precedente periodo, si applica l'aliquota del 15 per cento.»;
   b) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente: «Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali telematici e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione, mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati.»;
   c) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento, del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015. n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
4. 30. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sopprimere le parole: «, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione».

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: In caso di opzione, la relativa aliquota è del 10 per cento fino a 10.000 euro e del 21 per cento per la parte di reddito annuale da locazioni brevi che supera tale soglia;
   b) al comma 5, primo-periodo, sostituire le parole: «21 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;
   c) al comma 6, dopo le parole: «dell'intermediario» aggiungere le seguenti: «, nonché all'integrazione di tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata»;
   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4. 23. Catalano, Galgano, Librandi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 2, sopprimere le parole: «, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione» e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «in caso di opzione, la relativa aliquota è del 10 per cento fino a Euro 5.000, e del 21 per cento per la parte di reddito annuale da locazioni brevi che supera tale soglia.»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «trasmettono» aggiungere le seguenti: «per via telematica all'Agenzia delle Entrate»;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente: «Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti di cui al comma 4, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi al contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 10 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. A tale fine, i soggetti di cui al comma 4 aventi sede o residenza all'estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Le transazioni di denaro operate mediante i soggetti di cui al comma 4 avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico;
   d) sostituire il comma 7 con il seguente: «L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti di cui al comma 4 al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni, nonché, di concerto con la Conferenza Unificata, le modalità per la riscossione della tassa di soggiorno.».
4. 119. Camani, Tentori.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sopprimere le parole: «, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione» e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di opzione, la relativa aliquota è del 10 per cento fino a Euro 5.000, e del 21 per cento per la parte di reddito annuale da locazioni brevi che supera tale soglia;
   b) al comma 5 sostituire le parole: «ritenuta del 21» con le seguenti: «ritenuta del 10»; dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A tale fine, i soggetti di cui al comma 4 aventi sede o residenza all'estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le transazioni di denaro operate mediante i soggetti di cui al comma 4 avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.».
4. 8. Tentori, Camani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le unità immobiliari locate per brevi periodo sono equiparate alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.
4. 130. Carrescia, Preziosi, Marchetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano altresì alle locazioni turistiche brevi, intese quali locazioni a titolo oneroso, per finalità esclusivamente turistiche, per periodi non superiori a trenta giorni, poste in essere al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa dal proprietario o da altro soggetto avente titolo legittimo di disponibilità di unità immobiliari ad uso abitativo, anche tramite agenzie immobiliari o turistiche o altri intermediari e anche attraverso sistemi di prenotazione on line e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Si considera esercitata in forma imprenditoriale l'attività di locazione turistica, come definita nel periodo precedente, qualora sia effettuata dal medesimo soggetto, anche tramite intermediari, per più di due unità immobiliari o per una durata complessiva superiore a centoventi giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.»;
   b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  «7-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «capoluogo» e: «d'arte» sono soppresse;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»».

  7-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo adotta il regolamento sulla disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal presente articolo al fine di introdurre criteri di quantificazione dell'imposta omogenei su tutto il territorio nazionale, nonché assicurarne la riscossione da parte di tutte le strutture ricettive. Il regolamento di cui al precedente periodo stabilisce altresì disposizioni dirette ad assicurare l'applicazione dell'imposta di soggiorno anche per le locazioni di cui al presente articolo.
  7-quater. All'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con regolamento da adottare, entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a dettare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale delle locazioni di cui al presente articolo, anche in riferimento al relativo regime fiscale, autorizzatorio e di pubblica sicurezza. Sullo schema di regolamento di cui al presente comma sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata e i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, i pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse Incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.».
4. 22. Fregolent.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2017, finalizzato alla riduzione dell'aliquota di cui al comma 2 per le seguenti categorie di titolari di diritti reali di godimento degli immobili di cui al comma 1:
   a) soggetti il cui reddito complessivo derivante dalle locazioni turistiche non sia superiore a 10.000 euro annuì;
   b) soggetti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età al, termine del periodo d'imposta;
   c) soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento su alloggi ubicati nei comuni classificati come Borghi Storici, nei comuni ubicati lungo il tragitto dei Cammini Storici o in edifici classificati come Dimore o Ville Storiche.

  2-ter. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beneficiari di cui al comma 2-bis, lettere a) e b) nonché i Comuni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2-bis in cui concedere il beneficio dell'aliquota ridotta determinata con il medesimo decreto in relazione alla dotazione del Fondo e le modalità di recupero delle somme, nonché le sanzioni e gli interessi da applicare nel caso di fruizione del beneficio qualora non se ne abbia titolo.
  2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 97. Fregolent.

  Al comma 3, sostituire le parole: corrispettivi lordi con la seguente: redditi.
4. 145. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, dopo le parole: stipulati alle condizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonché ai corrispettivi lordi derivanti da tutti i contratti che prevedano la fornitura di alloggio o ogni altro servizio ricettivo fornito al di fuori dell'attività d'impresa, ferme restando le rispettive discipline regionali.
*4. 39. Bernardo.

  Al comma 3, dopo le parole: stipulati alle condizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonché ai corrispettivi lordi derivanti da tutti i contratti che prevedano la fornitura di alloggio o ogni altro servizio ricettivo fornito al di fuori dell'attività d'impresa, ferme restando le rispettive discipline regionali.
*4. 116. Crimì.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
**4. 48. Causin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
**4. 87. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
**4. 166. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
**4. 150. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.
*4. 37. Bernardo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.
*4. 115. Crimì.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
  4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 7. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
  4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 93. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
  4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 172. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
* 4. 20. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
* 4. 21. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
* 4. 42. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
* 4. 108. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
* 4. 25. Giulietti, Lattuca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 33. Arlotti, Benamati, Camani, Taranto, Vico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 38. Bernardo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 49. Causin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 72. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 88. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 109. Crimì.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 144. Ribaudo, Pelillo, Fragomeli, Barbanti, Currò, Lodolini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 163. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 151. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione accordi con l'Agenzia delle Entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni.
  Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al comma precedente venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche verrà applicata la disciplina di cui al comma 2.
  I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per ti loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
  Nel caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
  L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia;
   b) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
4. 107. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
* 4. 50. Causin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
* 4. 68. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
* 4. 90. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
* 4. 153. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
* 4. 170. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
** 4. 91. Milanato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
** 4. 174. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
** 4. 154. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile; chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
* 4. 75. Milanato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile; chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
* 4. 175. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile; chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
* 4. 142. Ribaudo, Pelillo, Fragomeli, Lodolini, Currò, Culotta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.
** 4. 89. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.
** 4. 143. Ribaudo, Pelillo, Fragomeli, Lodolini, Currò, Culotta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.
** 4. 152. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.
** 4. 162. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.
* 4. 171. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.
* 4. 92. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A partire dall'anno 2018 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.
4. 141. Morassut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'atto della stipulazione dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 3, il contraente è tenuto a versare agli intermediari di cui al presente articolo anche il corrispettivo relativo all'imposta od al contributo di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, qualora questa sia stata istituita con apposita deliberazione comunale.

  Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: conservazione dei dati, aggiungere le seguenti: e quelle relative al versamento al comune di soggiorno dell'eventuale imposta di cui al precedente comma 3-bis,.
4. 124. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sopprimere la parola: immobiliare e dopo le parole: immobili da locare inserire le seguenti: ai sensi dei commi 1 e 3;
   b) al comma 5, sopprimere la parola: immobiliare.
4. 32. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: per via telematica all'Agenzia delle Entrate;
   b) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le transazioni di denaro operate mediante i soggetti di cui al comma 4 avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico;
   c) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'integrazione di tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata e le modalità di richiesta di rimborso per i soggetti rientranti nella no tax area. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le procedure per via telematica al fine di attuare le disposizioni previste dal comma 5 e per garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici;
   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del presente articolo i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare attraverso la gestione di portali on line prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4. 118. Tentori, Camani, Donati.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo la parola: «trasmettono» aggiungere le seguenti: all'Agenzia delle Entrate e alle Regioni presso le quale i contratti sono stati conclusi;
   b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali sotto il coordinamento della Direzione Generale del Turismo. Nel Registro sono iscritti i soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 1, individuati tramite le segnalazioni di cui al comma 4. A tal fine al registro sono riversate le segnalazioni pervenute all'Agenzie delle Entrate. Il Registro si avvale altresì della collaborazione delle Regioni e degli Enti locali per la gestione ed il costante aggiornamento della banca dati, che è resa disponibile sul portale del Ministero medesimo. A tal fine il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Agenzia delle Entrate, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati stipulano una specifica convenzione. Per la costituzione e la tenuta del Registro il Ministero si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
4. 51. Tancredi.

  Al comma 4, dopo la parola: trasmettono, aggiungere le seguenti: all'Agenzia delle Entrate.
*4. 9. Camani, Tentori.

  Al comma 4, dopo la parola: trasmettono, aggiungere le seguenti: all'Agenzia delle entrate.
*4. 122. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 4, dopo la parola: trasmettono, aggiungere le seguenti: per via telematica.
4. 10. Tentori, Camani.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite, aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 46. Causin.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite, aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 69. Zanetti, Galati.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite, aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 81. Milanato.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite, aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 176. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Al comma 4, dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati.
4. 58. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli adempimenti di cui al comma 4 hanno efficacia e producono effetti per i soggetti di cui al medesimo comma a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6.
4. 27. Giampaolo Galli, Boccadutri.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 3, comma, quarto periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013. n. 124, le parole: «ridotta al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotta al 10 per cento».
  4-ter. Il comma 4-bis acquista efficacia a partire dal 1o gennaio 2018.
4. 155. Losacco.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere coperti da contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
  4-ter. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 gennaio 2005. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
  4-quater. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere dotati di una cassetta di pronto soccorso ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.
  4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi da 4-bis a 4-quater, per i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
4. 99. Fregolent.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 13 il terzo periodo è sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri Competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 81,3 milioni per l'anno 2017 e 139,3 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
4. 134. Latronico.

  Sopprimere il comma 5.
*4. 74. Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 5.
*4. 128. Pastorino.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali online, operano in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'ammontare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. 59. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 5, sostituire le parole: che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, con le seguenti: di cui al comma 4.
4. 11. Camani, Tentori.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a)  al primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso la gestione di portali online con le seguenti: ovvero gestiscono portali online di prenotazione;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
   c) al primo periodo, sostituire le parole da: con le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo siglato dai portali online con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configura obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
   d) sopprimere il secondo periodo.
4. 12. Giampaolo Galli, Boccadutri, Auci.

  Al comma 5, sostituire le parole da: anche attraverso fino a: portali on line con le seguenti: ovvero portali online di prenotazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 5, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
   al medesimo comma 5, sostituire le parole da: con le modalità fino a: titolo di acconto con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo firmato dai portali online con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configurerà alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
*4. 103. Alberto Giorgetti.

  Al comma 5, sostituire le parole da: anche attraverso fino a: portali on line con le seguenti: ovvero portali on line di prenotazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 5, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
   al medesimo comma 5, sostituire le parole da: con le modalità fino a: titolo di acconto con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo firmato dai portali on line con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configurerà alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
*4. 132. Capezzone.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso la gestione di portali on line con le seguenti: ovvero gestiscono portali online di prenotazione;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
   c) al primo periodo, sostituire le parole da: con le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo siglato dai portali online con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento;
   d) sopprimere il secondo periodo.
4. 101. Fregolent.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: online, aggiungere le seguenti: ovunque domiciliati.
4. 121. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Al comma 5, sostituire le parole: 21 per cento con le seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 30,96 milioni di euro per l'anno 2017 e 53,07 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4. 24. Mucci, Librandi.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tale fine, i soggetti di cui al comma 4 aventi sede o residenza all'estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
4. 19. Tentori, Camani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le transazioni di denaro operate mediante i soggetti di cui al comma 4 avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
4. 14. Camani, Tentori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

  Conseguentemente:
   al comma 1 dell'articolo 4 le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali sono abrogate;
   ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, le parole: di cui ai commi 1 e 3 sono sostituite dalle parole: di cui al presente articolo;
   al comma 4 dell'articolo 4, dopo le parole: per il loro tramite, è inserito il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
4. 41. Bernardo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di favorire la creazione di un contesto di collaborazione con i soggetti di cui al comma 5, nonché in previsione delle tempistiche necessarie all'attuazione degli accordi sottoscritti con tali operatori, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 4, nonché di quelle previste dal decreto legislativo 9 luglio 1957, n. 241 e in relazione alle relative certificazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. 13. Giampaolo Galli, Boccadutri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nei caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione, in assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato.
4. 60. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 70. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 82. Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 156. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai soggetti di cui al precedente comma 5 che, in qualità di sostituti d'imposta, non provvedono al versamento della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo, viene applicata una sanzione pari a tre volte il valore dell'ammontare omesso.
4. 123. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché all'integrazione di tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata e le modalità, di richiesta di rimborso per i soggetti rientranti nella no tax area. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le procedure per via telematica al fine di attuare le disposizioni previste dal comma 5 e per garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici.
4. 15. Tentori, Camani.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente articolo ha efficacia per i soggetti di cui al comma 4 a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
*4. 106. Alberto Giorgetti.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente articolo ha efficacia per i soggetti di cui al comma 4 a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
*4. 137. Capezzone.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa, nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti non indicati al comma 4, quali ad esempio, piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio, senza che per i soggetti contraenti stabiliti in altro Paese della UE si configurino obblighi di stabile organizzazione.
**4. 105. Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa, nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti non indicati al comma 4, quali ad esempio, piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio, senza che per i soggetti contraenti stabiliti in altro Paese della UE si configurino obblighi di stabile organizzazione.
**4. 136. Capezzone.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa, nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti non indicati al comma 4, quali ad esempio, piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio, senza che per i soggetti contraenti stabiliti in altro Paese della UE si configurino obblighi di stabile organizzazione.
**4. 26. Giampaolo Galli, Boccadutri, Auci.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti, non indicati al comma 4, che gestiscono le piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio.
4. 102. Fregolent.

  Al comma 7, sostituire le parole: che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online con le seguenti: di cui al comma 4 e sopprimere le parole: concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
4. 16. Camani, Tentori.

  Al comma 7, alla fine del periodo, aggiungere le parole: , nonché, di concerto con la Conferenza Unificata, le modalità per la riscossione della tassa di soggiorno.
4. 17. Camani, Tentori.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro telematico pubblico delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  7-ter. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le caratteristiche del registro, che ha sede presso l'Agenzia stessa, i requisiti, le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso, nonché le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nello stesso e di condivisione con enti e organismi preposti ai controlli.
  7-quater. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 8.
4. 35. Bernardo.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
*4. 94. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
*4. 177. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 5. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 47. Causin.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 71. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 84. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 140. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 149. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 169. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 95. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 157. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 6. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 85. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 164. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contributi di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro tremila per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 36. Bernardo.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contributi di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro tremila per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 114. Crimì.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

  Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi fornitura di biancheria e pulizia dei locali.
4. 3. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 66. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 83. Milanato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 148. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 165. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Tutte le locazioni di cui al comma 1 sono soggette all'obbligo della comunicazione delle generalità degli alloggiati ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 agosto 1931, n. 773.
4. 131. Carrescia, Preziosi, Marchetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In caso di ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dai commi 4 e 5, ai soggetti di cui al comma 4, primo periodo, viene inibito l'accesso via web dall'Italia.
4. 120. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
*4. 86. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
*4. 167. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766» sono inserite le seguenti: «nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Regime fiscale delle locazioni brevi e degli oneri fondiari).
4. 110. Mongiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni non sono soggetti all'obbligo di registrazione se vengono conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che applichino le ritenute e effettuino la trasmissione dei dati ai sensi del presente articolo.
4. 168. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7. aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del presente articolo i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare attraverso la gestione di portali online prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4. 18. Tentori, Camani.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono definiti gli standard della professione di guida turistica di cui al comma 1, i requisiti minimi per l'accesso all'attività professionale e le modalità, uniformi su tutto il territorio nazionale, di svolgimento dei relativi esami. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sulla base delle informazioni delle banche dati regionali, cura la pubblicazione, in formato elettronico, di un apposito elenco nazionale delle guide turistiche.».
4. 28. Arlotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 150 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento».
4. 2. Mongiello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunta le seguenti: «con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2017».
4. 1. Mongiello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

  3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.
*4. 01. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

  3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.
*4. 015. Milanato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

  3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.
*4. 022. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale della locazione di immobili per uso commerciale).

  1. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili destinati ad uso commerciale stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento;
   b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.
4. 021. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis. – 1. I soggetti che intendano vendere servizi online, sia mediante operazioni di commercio elettronico, sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad essere titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana e qualsiasi transazione, in cui il soggetto passivo, sia un cittadino di nazionalità italiana, deve essere assoggettata a tale regime fiscale».
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
4. 02. Civati, Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Registro nazionale).

  1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

  3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1.
4. 03. Ribaudo, Culotta, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Deducibilità delle navette d'albergo).

  1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La piena deducibilità è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o giugno 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00 di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa.».
  2. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La piena detrazione dell'imposta è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o giugno 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00, di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa.».
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2017, 80 milioni di euro per il 2018, 100 milioni di euro per il 2019 e il 2020 e 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1.
4. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in materia di tassa sui servizi indivisibili).

  1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  «669. 11 presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
4. 05. Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incremento dell'aliquota IRES).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.
  3. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, afferiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.
4. 06. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina, Brignone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo n. 504 del 1992, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili).

  1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.
4. 07. Paglia, Marcon.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
    c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
    d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. 08. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per la tassazione di imbarcazioni di lusso).

  1. Il comma 366, dell'articolo 1, della legge 20 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è abrogato.
4. 09. Marcon, Paglia, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  All'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 3, capoverso comma 1-quinquies, della legge 12 dicembre 2016, n. 232, è soppresso il seguente periodo: «Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».
4. 023. Mucci, Galgano, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  « 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
4. 010. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(web-tax).

  1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie online dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.»
4. 011. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Agevolazioni fiscali e riduzioni sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale).

  1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
  « 309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2017 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

  2. Al fine di garantire agli studenti di ogni ordine e grado, forme di agevolazione della mobilità, i comuni sono tenuti a sottoscrivere con le aziende di trasporto locali apposite convenzioni.
  3. Per la finalità di cui al precedente comma 2, è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive ai comuni che, nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate con le aziende di trasporto locali, riconoscono agli studenti sconti per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.
  All'onere derivante dalla precedente disposizione pari a 175 milioni nell'anno 2017 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno con le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: all'articolo 6, comma 1, secondo periodo le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6,75 per cento».
4. 012. Marcon, Gregori, Paglia, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo).

  1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 013. Laffranco, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione delle aliquote della cedolare secca).

  1. Fino al 2020 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 15 per cento e l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, è ridotta al 10 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 37 milioni di euro per l'anno 2018 e in 40 milioni di euro per il biennio 2019-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 014. Alfreider.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
  2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 2, del presente decreto-legge.
4. 024. Oliaro, Mucci, Librandi.
(Inammissibile)

ART. 5

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
5. 2. Busin.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. L'articolo 62-quater comma 1-bis del decreto legislativo 504 del 1995 introdotto dal decreto legislativo 188 del 2014, articolo 1, comma 1, lettera f) è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5. 4. Prodani.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
* 5. 1. Busin.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
* 5. 3. Tancredi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
* 5. 5. Prodani.

  All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante di disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.
5. 10. Marcon, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante revisione del sistema fiscale del settore, da adottarsi mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 7. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: «è consentita» fino a: «altresì» con le seguenti: «contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva».
  2-ter. All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 11 sopprimere la parola: «transfrontaliera»;
   b) al comma 12 sopprimere le parole da: «in difetto» sino a: «dall'Agenzia stessa».
* 5. 6. Alberto Giorgetti.
(Ritirato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: «è consentita» fino a: «altresì» con le seguenti: «contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva».
  2-ter. All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 11 sopprimere la parola: «transfrontaliera»;
   b) al comma 12 sopprimere le parole da: «in difetto» sino a: «dall'Agenzia stessa».
* 5. 8. Melilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: «è consentita» fino a: «altresì» con le seguenti: «contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva».
  2-ter. All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 11 sopprimere la parola: «transfrontaliera»;
   b) al comma 12 sopprimere le parole da: «in difetto» sino a: «dall'Agenzia stessa».
* 5. 9. Pagani, Mognato.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
** 5. 01. Misiani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
** 5. 02. Parrini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
** 5. 03. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
** 5. 05. Cinzia Maria Fontana, Ferrari.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
** 5. 06. Marchi, Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225).

  1. L'articolo 5-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 è sostituito dal seguente:
  Art. 5-bis. – (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente). – 1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa sui prodotti di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modifiche e integrazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, verificate le seguenti condizioni:
   a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1o aprile 2010;
   b) il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, sia stato definito senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

  2. Il soggetto passivo d'imposta ha facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
  3. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 2 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 2; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.
  4. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
5. 04. Ginato, Marchi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzato o abilitativo).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50, sono aggiunti i seguenti:
  50-bis. Con le medesime modalità stabilite in attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti:
   a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
   b) pubblicità, diretta od indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) e di cui al comma 50;
   c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima;

  50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. 07. Sanga, Rubinato, Ginato.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di giochi).

  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate e la percentuale minima di restituito in vincite dagli apparecchi è diminuita dal 70 per cento al 68 per cento delle somme giocate.
  2. La ritenuta sulle vincite del Lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1o ottobre 2017. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o ottobre 2017. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o ottobre 2017.
  3. In relazione ai giochi «a slot/a rulli comunemente usati nel gioco d'azzardo tradizionale/fisico e offerti al pubblico tramite gli apparecchi ex articolo 110 comma b) del TULPS» di cui al decreto direttoriale del 10 gennaio 2011 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, recante la «disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza», la tassazione è fissata, a decorrere dal 1o luglio 2017, nella misura del 40 per cento dell'importo netto, costituito dalle giocate meno le vincite.
  4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) ciascun concessionario acquisisce i nulla osta, di durata pari a quella residua della concessione, per gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, in numero massimo pari a quello, per ciascuno determinato secondo il punto b) che segue, versando euro 700,00 per ciascun nulla osta in tre rate annuali di pari importo, entro il 31 dicembre 2017, il 31 dicembre del 2018 ed il 31 dicembre del 2019;
   b) la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata secondo le seguenti modalità:
    i) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio di tali apparecchi non può essere superiore a 345.000;
    ii) alla data del 30 giugno 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000;
    iii) i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata al precedente punto i) alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili, alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui al precedente punto ii) entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta ad essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016. La riduzione è effettuata da ciascun concessionario in modo tale che il numero di apparecchi collegati alla propria rete telematica al 30 giugno 2018 sia di almeno il 35 per cento inferiore rispetto al numero di apparecchi da ciascuno detenuti al 31 dicembre 2016. Inoltre, a decorrere dal 1o gennaio 2018, gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono essere installati in punti vendita, diversi da bar e rivendite di generi di monopolio la cui attività principale sia diversa da quella del gioco;
    iv) qualora alle date di cui ai precedenti punti i) e ii) il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato ovvero il concessionario non abbia effettuato la riduzione secondo le modalità indicate al precedente punto iii), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato avvia il processo di decadenza dalla concessione entro 30 giorni.

  5. Per il recupero delle residue somme di cui all'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato dall'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancora dovute dai soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i concessionari della rete telematica si avvalgono del testo unico delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il concessionario, dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva l'ingiunzione di cui all'articolo 2, primo comma, del citato testo unico n. 639 del 1910, può procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, in alternativa alla procedura esecutiva di cui allo stesso testo unico. A partire dal 1o gennaio 2018 è precluso il rilascio, a qualunque titolo, di nulla osta di esercizio relativo ai predetti apparecchi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai soggetti segnalati in base alle disposizioni della lettera a) dello stesso comma.
6. 24. Parrini.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: dodici per cento;
   al comma 3, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017;
   al comma 4, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017.
6. 12. Tancredi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.
*6. 9. Palese.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.
*6. 21. Laffranco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta;
   b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
**6. 10. Palese.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta;
   b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
**6. 22. Laffranco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 27 per cento.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 9 per cento.
6. 15. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 23 per cento.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 8 per cento.
6. 14. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 8. Palese.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 20. Laffranco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 30. Pelillo, Bernardo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Sanga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 18,3 per cento. A decorrere dalla stessa data la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,8 per cento;
   al comma 2, sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: dieci per cento;
   al comma 3, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017;
   al comma 4, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017.
6. 11. Tancredi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*6. 1. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*6. 18. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 12 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio;
   sopprimere il comma 2.
6. 33. Pastorino, Marcon, Costantino, Airaudo, Placido, Civati.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20:
   al comma 1 sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro e sostituire le parole: 80 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;
   al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere di cui al comma 1 pari a complessivi 150 milioni di euro per l'anno 2017 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto a 150 milioni per l'anno 2017 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 32. Pellegrino, Gregori, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 8 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo già in vigore alla data del 1o gennaio 2014 e, rispettivamente, alla data del 13 dicembre 2014.
  2. Il comma 1 si applica solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio.
6. 38. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le seguenti: un contributo di 300 milioni; sostituire le parole: pari a 100 milioni con le seguenti: pari a 300 milioni;
   b) sostituire le parole: pari a 100 milioni con le seguenti: pari a 300 milioni e le parole: si provvede mediante corrispondente con le seguenti: si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente;
   c) aggiungere dopo le parole: e successive modificazioni le seguenti: , e, quanto a 200 milioni, mediante quota parte del maggior introito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 34. Costantino, Marcon, Pastorino, Civati, Fratoianni.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: Alle province aggiungere le seguenti: alle città metropolitane;
   b) ai commi 1 e 2 sostituire le parole: pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: pari a complessivi 190 milioni di euro per l'anno 2017 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
   c) al comma 2 sostituire le parole: quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1 con le seguenti: quanto a 140 milioni di euro per l'anno 2017 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.;
   d) alla rubrica dopo le parole: delle province aggiungere le seguenti: e delle città metropolitane.
6. 35. Marcon, Pastorino, Costantino, Civati.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20:
   al comma 3 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere di cui al comma 3 si provvede per complessivi 200 milioni di euro mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario del maggior gettito derivante dal maggior gettito della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 31. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole: «e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «e a 69 milioni di euro per l'anno 2016».
6. 36. Marcon, Costantino, Pastorino, Civati, Fratoianni.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Al maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 37. Marcon, Pastorino, Costantino, Airaudo, Placido, Civati.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6. 2. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 5, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 5.
6. 3. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4-ter. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.
  4-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  4-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
  4-sexies. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.
  4-septies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
  4-opties. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata.
6. 27. Marcon, Paglia, Pastorino, Brignone, Costantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 922, le parole: «è precluso il rilascio di nulla osta per» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista la riduzione degli»;
   b) al comma 923, primo periodo, le parole: «20 mila» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila» e al secondo periodo le parole: «euro 50 mila ad euro 100 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.»;
   c) i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: «938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.»; conseguentemente al comma 940 le parole: «di cui ai commi 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 940»;
   d) al comma 939, primo periodo, la parola: «generaliste» è soppressa; la parola: «22.00» è sostituita dalla seguente: «24.00» e l'ultimo periodo è soppresso;
   e) al comma 942, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «stipula convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro»;
   f) al comma 943, primo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2018» e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: «Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria.».
6. 28. Paglia, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Brignone, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali.
6. 29. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 30 settembre 2017, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
6. 4. Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2017.
6. 5. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 68 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 6. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
6. 7. Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 27 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
6. 16. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 500 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
6. 17. Rampelli, Rizzetto, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, infine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
6. 23. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015 n. 208:
   a) ciascun concessionario acquisisce i nulla osta, di durata pari a quella residua della concessione, per gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, in numero massimo pari al 65 per cento di quelli detenuti al 31 dicembre 2016 versando euro 700,00 per ciascun nulla osta in tre rate annuali di pari importo, entro il 31 dicembre 2017, il 31 dicembre del 2018 ed il 31 dicembre del 2019;
   b) la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata da ciascun concessionario riducendo il numero di apparecchi, rispetto a quelli detenuti al 31 dicembre 2016, del 15 per cento entro il 31 dicembre 2017 e del 35 per cento entro il 30 giugno 2018.

  A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono essere installati in punti vendita diversi da bar e rivendite di generi di monopolio la cui attività principale sia diversa da quella dei gioco.
  Qualora il concessionario non effettui la riduzione nei tempi e secondo le modalità indicate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato avvia il processo di decadenza dalla concessione entro 30 giorni.
6. 25. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili).

  1. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 11 giugno 1931, n. 773, è autorizzato esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.
  2. I dati anagrafici dei giocatori sono registrati attraverso il sistema della tessera sanitaria, il quale mette a disposizione funzioni per escludere i minori dai giochi di cui al comma 1 e sistemi per rilevare comportamenti di gioco compulsivo ed eventualmente porre in essere misure preventive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del comma 1 e del presente comma in coerenza con le misure minime di sicurezza previste dall'allegato B annesso al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal relativo disciplinare tecnico.
  3. I dati registrati dai giochi di cui al comma 1, a opera dei sistemi disciplinati dal decreto di cui al comma 2 sono trasmessi alla Società generale d'informatica (SOGEI) Spa, che ha l'obbligo di segnalarli alle autorità e ai Ministeri competenti per lo svolgimento di opportuni accertamenti ai fini della tutela della salute dai danni derivanti dalle ludopatie e della prevenzione di infiltrazioni criminali e del riciclaggio di denaro.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di recidiva si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale di gioco.
6. 01. Barbanti, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A partire dal 1o settembre 2017, gli istituti di credito effettuano, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta alla fonte pari al 20 per cento su tutte le somme accreditate sui conti-gioco intestati ai loro clienti derivanti da vincite realizzate su piattaforme, provider o casinò on line che non posseggono licenza italiana.
  2. Dal 1o settembre 2017, le vincite realizzate dal giocatore titolare di conto corrente o postale in Italia su piattaforme, provider o casinò online che non posseggono licenza italiana, non dovranno essere indicati in dichiarazione.
6. 02. Bernardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus).

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « c) per l'acquisto e la posa in opera di unità di micro-cogenerazione sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Le unità di micro-cogenerazione sono definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 03. Marchi.

ART. 7

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno pari a 219,3 milioni di euro per l'anno 2017, 325,3 milioni di euro per l'anno 2018, 816,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 599,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:
  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
7. 7. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 219,3 milioni di euro per l'anno 2017, 325,3 milioni di euro per il 2018, 816,3 milioni di euro per il 2019, e 599,8 milioni a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
7. 5. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

  Sopprimerlo.
7. 4. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
7. 3. Pisano, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Rideterminazione delle aliquote ACE).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Dal nono periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,75 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento, al 1,95 per cento e al 2,20 per cento».
7. 6. Boccadutri, Giampaolo Galli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis). Dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente comma:
  «6-ter. Il comma precedente si interpreta nel senso che tra i soggetti esclusi rientra anche Poste Italiane S.p.a., limitatamente all'attività Bancoposta.».
7. 1. Rubinato, Sanga.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli istituti bancari che hanno registrato, negli ultimi cinque esercizi, crediti fuori bilancio (Dta) non ancora riassorbiti dai piani periodici di recuperabilità.
7. 2. Guidesi.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 12, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
8. 6. Ruocco, Alberti, Sibilia, Pesco, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Fondo per la tutela e gestione immobili in esecuzione forzata).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un apposito Fondo, denominato Fondo per la tutela e gestione immobili in esecuzione forzata, con la dotazione di 500 milioni euro per ciascun anno, per le finalità di cui al presente articolo.
  2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di unità immobiliari derivanti da procedure esecutive attivate da banche operanti in Italia. In funzione della ottimizzazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo nel presente contesto economico e di mercato, le disponibilità del Fondo sono concentrate per la acquisizione di compendi immobiliari di cui al comma 3 in garanzia di crediti deteriorati di banche o gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, di risoluzione o di sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionate secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 5, e sono dirette in via prioritaria ad evitare il determinarsi di una crisi abitativa generata dall'elevato numero di vendite forzate di immobili conseguente al recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito.
  3. Nei limiti delle disponibilità appositamente individuate ai sensi del comma 5, le finalità di cui al comma 2 verranno realizzate mediante l'acquisizione a prezzi di mercato giudiziale, da parte del Fondo di cui al comma 1, di unità immobiliari derivanti da procedure esecutive attivate dalle banche individuate ai sensi del comma 2, per la promozione e gestione, eventualmente anche avvalendosi di altri enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici, di adeguate forme di impiego e valorizzazione degli immobili predetti, in funzione della utilizzazione più efficiente dal punto di vista finanziario e sociale, nonché della eventuale dismissione degli stessi.
  4. I proventi delle attività di gestione, valorizzazione e dismissione immobiliare di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, alle esigenze di funzionamento e operatività del Fondo di cui al comma 1 per la prosecuzione della medesima attività istituzionale.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni permanenti parlamentari sono definiti i limiti di investimento per il Fondo di cui al comma 1, secondo parametri di riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato, nonché nel rispetto dei parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario per il bilancio del Fondo predetto, nonché i criteri di individuazione dei crediti da acquisire anche in blocco, ai sensi del comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di selezione degli istituti di credito da cui acquisire gli immobili, nonché i criteri di investimento nella acquisizione degli stessi ai sensi del comma 3, tenuto conto delle esigenze di equilibrio finanziario e di limitazione dei rischi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 giugno 2017 sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e valorizzazione dei predetti immobili, in funzione di quanto stabilito ai sensi del comma 3 dando priorità al loro utilizzo ai fini della creazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 13 comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati. Ulteriori riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato, pari a 400 milioni per gli anni 2018 e 2019, sono definite all'interno della legge di bilancio 2018;
   all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 60,5 milioni per il 2019, ed è incrementata di.
8. 11. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari).

  1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare dei beni qualora gli stessi siano funzionali ad un'attività professionale o d'impresa.».

  Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 35 milioni di euro nell'anno 2017 e 120 milioni a decorrere dal 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:
   All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 6,75 per cento».
8. 14. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. All'articolo 2910 del codice civile, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende e istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari salvo quanto stabilito dal quinto comma del presente articolo, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
   1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore;
   2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al numero 1), non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;
   3) che il valore del fabbricato di cui al numero 1) sia inferiore ad euro 500.000. Il valore dei fabbricati, ai predetti fini, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore in conformità a quanto previsto dal presente numero, Il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In deroga a quanto stabilito dal primo e dal secondo comma del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, salvo quanto stabilito dal quinto comma del presente articolo, l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di imprese, arti e professioni e adibito, fin dalla data del sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla data della notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado, all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte dello stesso debitore o di altri componenti del suo nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili aventi le stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento. Le disposizioni dei commi terzo e quarto non si applicano:
   1) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al numero 1) del terzo comma e al quarto comma siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;
   2) se i fabbricati di cui al numero 1) del terzo comma e al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 2910 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza sono affidati al giudice competente.
  1-ter. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonché ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al terzo comma, numero 1), dell'articolo 2910 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) dello stesso comma, e sui fabbricati di cui al quarto comma del medesimo articolo 2910, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi del comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 8-decies della presente legge. Nel caso in cui il debitore non aderisca, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta presentata tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili di cui al presente comma possono formare oggetto di espropriazione.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-quinquies. È istituito un fondo per il sostegno delle passività subite dalle aziende e dagli istituti di credito nonché da intermediari finanziari di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, a causa dell'insolvenza dei debitori che si trovino nelle situazioni previste dai commi precedenti. Il fondo è denominato «Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio di imprese, di arti e professioni». Possono chiedere l'accesso al Fondo le aziende e gli istituti di credito nonché gli intermediari finanziari di cui al predetto articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Con successivo decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare apposito regolamento. La disponibilità annua del Fondo è costituita da una dotazione annua da stabilire annualmente con la legge di stabilità, nonché dalle risorse non attribuite negli anni precedenti.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

Art. 8-bis.

  1. L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «Art. 62. – (Disposizioni particolari sui beni pignorabili).1. I beni mobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni e fintanto che le stesse abbiano a permanere:
   a) che i beni siano adibiti all'esercizio, anche in forma societaria, di imprese, arti o professioni da parte sia del debitore che di suoi parenti o affini di primo grado che utilizzino tali beni in forza di atti a titolo gratuito di concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge;
   b) che i soggetti di cui alla lettera a) non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni mobili aventi le stesse caratteristiche, utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento. Gli stessi beni, qualora ricorrano i presupposti di cui alla presente lettera, non possono essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86.

  2. Nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nel limite di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o giudiziario ovvero indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
  3. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 2, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecentosessanta giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi quattrocentoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
  4. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati».

  2. Gli atti di concessione in uso o comodato idonei ad impedire il pignoramento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la qualificazione è affidata al giudice competente.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il procedimento espropriativo è comunque sospeso, anche nel caso in cui sia stato eseguito il pignoramento, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e finché essi permangano; nei casi di cui al medesimo articolo 62, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il pignoramento, qualora già eseguito, è ridotto nella misura stabilita dal medesimo comma.

Art. 8-ter.

  1. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di imprese, arti o professioni, il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione del limite di cui al comma 2-bis dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente.

Art. 8-quater.

  1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«  1-ter. Le disposizioni di cui commi 1 e 1-bis non si applicano ai beni mobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni indicati al terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile qualora sussistano le altre condizioni di legge.».

  2. La deroga di cui al comma 1-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dal comma 1 del presente articolo, opera nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'articolo 62, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Art. 8-quinquies.

  1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. Ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
   a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore e in cui lo stesso risieda anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e adibito ad uso abitativo del debitore o di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, di concessione in uso o di comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili per civile abitazione nel territorio della stessa provincia di residenza;
   b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

  2. Ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
   a) non dà corso all'espropriazione se l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di imprese, arti e professioni è adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che lo utilizzino in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili aventi le stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di atti vita identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento;
   b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

  3. L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai commi 1 e 2, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b).
  4. In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2, l'agente della riscossione dà corso all'espropriazione nel casi in cui a carico del debitore:
   a) sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 ovvero ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   b) sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura: penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli sopra richiamati, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui agli articoli 2, commi da 1 a 3, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;
   c) siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
   d) siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

  5. Le deroghe di cui alla lettera b) del comma 4 non operano se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 4 non operano qualora il debitore dimostri in sede amministrativa o innanzi al giudice di essersi trovato nella impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge ivi indicati.
  2. Gli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato idonei ad impedire l'espropriazione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dai comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale, salvo quanto stabilito dal comma 3.
  3. Nel momento in cui venga temporalmente a cessare, per avvenuta decorrenza del termini ivi stabiliti, l'efficacia giuridica degli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato di cui al comma 2, l'espropriazione può essere avviata o può proseguire al ricorrere delle seguenti concorrenti condizioni:
   a) che i soggetti beneficiari non abbiano acquisito dal debitore proprietario il rinnovo, la proroga o comunque il prolungamento della efficacia temporale dei contratti entro la data della loro scadenza;
   b) che i soggetti beneficiari non dispongano a nessun titolo, all'interno del territorio della stessa provincia, di immobili utilizzabili per civile abitazione o per l'esercizio dell'attività identica a quella dai medesimi esercitata, tali da assicurare un adeguato sostentamento ad essi e ai rispettivi nuclei familiari.

  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 76, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dal comma 3 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni immobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la qualificazione è affidata al giudice competente».

Art. 8-sexies.

  1. All'articolo 515 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività del debitore, qualora lo stesso non sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni aventi le stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella condotta. Qualora non ricorrano tali presupposti, i beni di cui al presente comma, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nel limite di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o giudiziario ovvero indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al presente comma, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto».

Art. 8-septies.

  1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
  «Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:
   1) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   2) a carico dei quali sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 ovvero ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   3) a carico dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale: per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli sopra richiamati, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui agli articoli i commi da 1 a 3, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;
   4) a carico dei quali siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
   5) a carico dei quali siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
   6) a carico dei quali sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
   7) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

  Il divieto di cui al numero 3) del quinto comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei requisiti di cui al quinto comma mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari. In materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo.
  Ai fini di quanto previsto dal numero 7) del quinto comma il concorrente allega, alternativamente:
   1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
   2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
   3) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

  Nelle ipotesi di cui al comma precedente, sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta.
  La cancelleria del tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi del settimo e dell'ottavo comma. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, consultabile dalle cancellerie dei tribunali e dalle prefetture-uffici territoriali del Governo. L'iscrizione nel casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.
  Il trasferimento del bene espropriato comporta, se trattasi di uno dei beni di cui all'articolo 8 della presente legge, l'impossibilità per l'aggiudicatario di trasferire a terzi, anche a titolo gratuito, la proprietà o diritti di godimento per anni 3 (tre).
  Il Tribunale non può concludere la procedura con il decreto di trasferimento, se non dopo aver accertato, con ogni mezzo, la lecita disponibilità del denaro offerto dall'aggiudicatario.
  Le disposizioni di cui ai commi dal quinto al decimo del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Art. 8-octies.

  1. All'articolo 579 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:
   1) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   2) a carico dei quali sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 ovvero ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   3) a carico dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale: per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli sopra richiamati, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui agli articoli 2, commi da 1 a 3, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;
   4) a carico dei quali siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
   5) a carico dei quali siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
   6) a carico dei quali sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
   7) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

  Il divieto di cui al numero 3) del quarto comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
  I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei requisiti di cui al quarto comma mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo.
  Ai fini di quanto previsto dal numero 7) del quarto comma il concorrente allega, alternativamente:
   1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
   2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
   3) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

  Nelle ipotesi di cui al comma precedente, sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta.
  La cancelleria del tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi del sesto e del settimo comma. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese dall'interessato con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, consultabile dalle cancellerie dei tribunali e dalle prefetture-uffici territoriali del Governo. L'iscrizione nel casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.
  II trasferimento del bene espropriato comporta, se trattasi di uno dei beni di cui all'articolo 8 della presente legge, l'impossibilità per l'aggiudicatario di trasferire a terzi, anche a titolo gratuito, la proprietà o diritti di godimento per anni 3 (tre).
  Il Tribunale non può concludere la procedura con il decreto di trasferimento, se non dopo aver accertato, con ogni mezzo, la lecita disponibilità del denaro offerto dall'aggiudicatario.
  Le disposizioni di cui ai commi dal quarto al nono del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Art. 8-novies.

  1. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi del presente articolo non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate.

  2. Per le finalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto.

Art. 8-decies.

  1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:
  12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni.

Art. 8-undecies.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 164-bis delle Disposizioni di attuazione al codice civile, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Nei casi in cui tra i beni oggetto della esecuzione immobiliare sia compreso uno o più di quelli di cui all'articolo 8 della presente legge e il valore di realizzo sia disceso sotto il 50 per cento rispetto a quello a base d'asta, il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, che, qualora abbia per oggetto altre categorie di beni, può proseguire per queste ultime.
8. 18. Mongiello.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 76 è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare di fabbricati di proprietà del debitore e delle relative accessioni e pertinenze ai ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
    1) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dell'atto di pignoramento;
    2) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del comune di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano, ceduto a terzi diritti sui predetti immobili;
    3) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore a 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dal presente comma è determinato a norma dell'articolo 79 della presente legge.

  2. L'agente della riscossione, anche qualora non ricorrano i presupposti di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1 non può procedere all'espropriazione immobiliare dei fabbricati di cui al n. 1, del medesimo comma al ricorrere di una tra le seguenti ipotesi:
   a) che l'importo del proprio credito sia inferiore al 20 per cento del valore dei fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 79 della presente legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;
   b) che l'importo del credito per il quale si procede, al netto di interessi e sanzioni sia inferiore a 30.000,00. Tale limite può essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dell'economia.

  3. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
  4. I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di arti, imprese e professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento non sono in ogni caso pignorabili. I medesimi beni non possono inoltre essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86 della presente legge.».

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente.
*8. 2. Marchi, Giulietti.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 76 è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare di fabbricati di proprietà del debitore e delle relative accessioni e pertinenze ai ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
    1) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dell'atto di pignoramento;
    2) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del comune di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano, ceduto a terzi diritti sui predetti immobili;
    3) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore a 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dal presente comma è determinato a norma dell'articolo 79 della presente legge.

  2. L'agente della riscossione, anche qualora non ricorrano i presupposti di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1 non può procedere all'espropriazione immobiliare dei fabbricati di cui al n. 1, del medesimo comma al ricorrere di una tra le seguenti ipotesi:
   a) che l'importo del proprio credito sia inferiore al 20 per cento del valore dei fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 79 della presente legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;
   b) che l'importo del credito per il quale si procede, al netto di interessi e sanzioni sia inferiore a 30.000,00. Tale limite può essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dell'economia.

  3. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
  4. I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di arti, imprese e professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento non sono in ogni caso pignorabili. I medesimi beni non possono inoltre essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86 della presente legge.

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente.
*8. 17. Mongiello, Valiante.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
  a-ter) L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
   b) al comma 1, le parole: «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
**8. 3. Marchi, Giulietti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
  a-ter) L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
   b) al comma 1, le parole: «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
**8. 15. Mongiello, Valiante.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il concessionario può procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari ad almeno duecentocinquantamila euro, con obbligo di espropriazione circoscritta ai soli beni pari al valore del debito e di immediata cancellazione della ipoteca iscritta sugli eventuali altri beni del debitore una volta soddisfatta la pretesa erariale.» .
8. 10. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «duecentomila euro»;
   b) al comma 1, le parole: «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
*8. 4. Marchi, Giulietti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «duecentomila euro»;
   b) al comma 1, le parole: «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
*8. 16. Mongiello, Valiante.

  Al comma 1, dopo le parole: dei beni aggiungere la seguente: pignorabili.
8. 7. Ruocco, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.
*8. 1. Giulietti, De Menech.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.
*8. 5. Guidesi, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.
*8. 9. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.
*8. 12. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «se l'importo complessivo del credito per cui procede» sono inserite le seguenti: «, determinato tenuto conto delle sole somme affidate per la riscossione a titolo di sorta capitale,» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del limite di valore del credito, per i carichi di ruolo relativi a sole sanzioni o interessi si tiene conto del relativo importo al netto degli oneri di riscossione».

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione» inserire le seguenti: «del comma 1-bis dell'articolo 8 e».
8. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Se la mancanza in atto del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero la mancanza dell'allegazione dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga le menzioni omesse l'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.».
8. 13. Braga, Paola Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Inesecutabilità delle garanzie dei partecipanti al sistema di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003. n. 379).

  1. Al fine di garantire certezza alle transazioni nei mercati dell'energia, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
8. 01. Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. All'onere derivante di cui al comma precedente, nel limite massimo di 100 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
8. 02. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente

Art. 8-bis.
(Modalità di ripresa della riscossione dei versamenti tributari da parte delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

  1. Al fine di disciplinare le modalità di ripresa della riscossione dei versamenti tributari oggetto di proroga triennale ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, all'articolo 20 della medesima legge sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga e sospensione di termini»;
   b) al comma 2 le parole: «degli adempimenti fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «dei versamenti tributari»;
   c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. I versamenti tributari non effettuati in conseguenza della proroga di cui al comma 2 devono essere eseguiti, senza l'applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di proroga, entro il mese successivo alla data di scadenza di ciascuna proroga. Tali versamenti possono essere eseguiti anche mediante rateazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, con relativi interessi legali, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della proroga. Il mancato pagamento entro il mese successivo o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateazione e l'affidamento in carico all'agente della riscossione delle somme ancora dovute. Per i piani di rateazione dei versamenti tributari già in corso alla data dell'evento lesivo, i versamenti delle rate con termine di scadenza ricadente entro l'anno dalla data dell'evento lesivo, e pertanto oggetto di proroga, sono eseguiti nei termini indicati nel presente comma. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'effettuazione dei versamenti in forma rateale.
  2-ter. I pagamenti delle somme iscritte a ruolo contenute in cartelle di pagamento per le quali il termine di scadenza di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ricade entro un anno dalla data dell'evento lesivo devono essere eseguiti, senza corrispondere i relativi interessi di mora, entro la data di scadenza della proroga. Il debitore può chiedere la rateazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2-quater. La proroga dei versamenti tributari di cui al comma 2 comporta altresì, per la durata di tre anni, relativamente alle stesse entrate, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.».
   d) al comma 5, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dal comma 2-quater».
8. 03. Marchi, Rampi, Cinzia Maria Fontana.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
  1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate del tribunale delle imprese possono conferire incarichi di ausiliari del giudice agli iscritti in apposito albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali compresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.
8. 04. Tancredi.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la lettera a) è soppressa.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno pari a 6.957 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalle seguenti disposizioni:
    Dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia, di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta, i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,1 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9-ter.
(Incremento dell'aliquota IRES).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

Art. 9-quater.
(Web-tax).

  1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie online dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.».
9. 1. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Sui prodotti sanitario-igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali si applica un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) stabilito dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, pari a 50 milioni annui a partire dall'anno 2017, per l'applicazione un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) stabilito dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali.
9. 2. Brignone, Pastorino, Marcon, Costantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto dell'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica e modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera sussistente, salvo prova contraria, una stabile organizzazione in Italia, qualora si realizzi una presenza continuativa di attività on line riconducibili all'impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro.
  2. Nei casi in cui siano superate le soglie di cui al presente comma, spetta agli intermediari finanziari che hanno disposto i pagamenti effettuare relativa segnalazione all'amministrazione finanziaria, con modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Ai fini del presente articolo, si applica la disciplina relativa agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  4. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) i redditi derivanti da transazioni on line relativi a pagamenti effettuati da soggetti residenti, all'atto dell'acquisto di prodotti o di servizi digitali presso un e-commerce provider estero, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software successivamente distribuite sul mercato italiano».

  5. Il comma 4 dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera g-bis) e comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. I redditi derivanti dalle attività on line di cui al citato all'articolo 23, comma 1, lettera g-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettati a ritenuta da parte degli intermediari finanziari residenti, nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. Il prelievo alla fonte è effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente».
  6. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 25-bis. 1. – (Ritenuta su transazioni on line delle persone giuridiche). 1. Nel caso indicato al comma 4 dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti incaricati di eseguire pagamenti verso soggetti non residenti, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, per l'acquisto di beni e di servizi acquisiti on line, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo d'imposta del 24 per cento sull'importo da corrispondere.
  7. La ritenuta di cui al comma 6 è effettuata dagli intermediari finanziari residenti nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.
  8. La ritenuta di cui al comma 6, nei casi in cui si realizzano i presupposti di cui ai commi 6 e 7, è effettuata nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei redditi e flussi finanziari ivi previsti e deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente.
  9. La ritenuta non si applica nei confronti di soggetti non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con le quali i soggetti non residenti, aventi stabile organizzazione in Italia, comunicano agli intermediari finanziari lo status di stabile organizzazione al fine di non essere sottoposti all'applicazione della ritenuta di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo.
  11. Al fine di eliminare i fenomeni della doppia imposizione internazionale dei redditi conseguiti dai soggetti individuati dalle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le norme convenzionali in materia di credito d'imposta.
9. 01. Zanetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizione in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi).

  1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
  2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il paga- mento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
  3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto, della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. 02. Chaouki.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017 n. 19, in materia di obblighi connessi agli scambi intracomunitari).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;
   b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
  «4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate, a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a, quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».
   c) al comma 4-quinquies, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo» e, dopo le parole: «a decorrere», sono aggiunte le seguenti: «al massimo,».
9. 03. Chaouki.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure).

  All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo decreto»;
   b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;
   c) alla lettera g):
    1. All'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera f)»;
    2. Al punto 2), partizione 1.2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera»;
    3. Al punto 3), partizione 1.2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente lettera e) e dopo le parole: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera».

  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
9. 04. Chaouki.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

  1. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società.».
9. 05. Marroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di regime dei minimi).

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) non hanno effettuato cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oltre i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; in detto decreto, che determina altresì le modalità di effettuazione di tali cessioni, possono anche essere individuate talune tipologie di attività per le quali non è affatto ammessa l'effettuazione di cessioni all'esportazione;»;
   b) al comma 58, lettera e), il terzo periodo è soppresso;
   c) al comma 71, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi conseguiti o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 54, lettera a), di oltre il 50 per cento; in tal caso l'imposta sul valore aggiunto si applicherà nei modi ordinari alle operazioni effettuate dopo il superamento di detta soglia.».
   d) al comma 74, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, i ricavi conseguiti o i compensi percepiti hanno superato il limite di cui al comma 54, lettera a), di oltre il 50 per cento; in tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate successivamente al superamento di detta soglia, determinata mediante scorporo ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al netto dell'imposta spettante in detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto.».

  2. All'articolo 7-sexies, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera a-bis) del comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotta».
9. 06. Marroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina della tassazione di utili e dividendi).

  1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  273 del 23 novembre 2001, e successive modificazioni.
  2. Ai soli fini del comma 1, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
9. 07. Marroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Indici sintetici di affidabilità fiscale).

  1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente e il rafforzamento della collaborazione tra questo e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale di cui all'articolo 6.
  2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.
  3. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
  4. Gli indici sono soggetti a revisione, al massimo, ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.
  6. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l'istituto Nazionale del Lavoro e la Guardia di finanza, nonché da altre fonti.
  7. Le modalità e i termini per l'acquisizione di dati ed elementi dai contribuenti e per la comunicazione di dati ed elementi ai contribuenti sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  8. L'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.
  9. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
   a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
   b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione o revisione.

  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita ma commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.
  12. La commissione di cui al comma precedente, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce.
  13. La commissione di cui al comma 11 del presente articolo esprime altresì il proprio parere sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.
  14. I componenti della commissione di cui al comma 11 partecipano alle sue attività a titolo gratuita. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute.
  15. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al successivo comma 19.
  16. Gli ulteriori componenti positivi indicati ai sensi del comma 15 del presente articolo rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  17. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 15 del presente articolo si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzati, e il volume d'affari dichiarato.
  18. La dichiarazione degli importi di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che:
   a) il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte;
   b) gli ulteriori componenti positivi siano annotati entro il termine di cui alla lettera a), secondo modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  19. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, sono riconosciuti i seguenti benefici;
   a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui;
   b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
   c) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   d) l'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   e) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  20. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 1; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.
  21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
  22. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché dette informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente detta Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  23. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore» sono aggiunte le parole: «degli Indici sintetici di affidabilità fiscale,».
  24. La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvederà, altresì a porre in essere ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto alla sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, ad aggiornare la mappatura del rischio di evasione e ad individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui al precedente periodo ed assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo, la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, dovranno essere adottate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma, ovvero disposte da altre norme.
  25. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al precedente comma possono essere I cedute, in tutto o in parte, ad amministrazioni centrali, in conformità ai princìpi disposti dal decreto i legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  26. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, di cui al comma 7, o di comunicazione inesatta o incompleta del medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  27. Nei casi di cui al comma 26 del presente articolo, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in propria possesso, invitando lo stesso a correggere, spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine indicato dall'Agenzia. Qualora ometta di provvedervi il contribuente decade dai benefici di cui al comma 19; si applicano in tal caso i termini ordinari per l'accertamento.
  28. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con riferimento al periodo d'imposta in cui si applicano gli indici e a quelli successivi per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
  29. L'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017, ferma restando ai fini dell'accertamento, la validità degli studi di settore non revisionati.
  30. L'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è abrogato.
  31. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  32. Fino alla costituzione della commissione di cui al comma 11 del presente articolo, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al comma 11 del presente articolo a decorrere dalla data della sua costituzione.
  33. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 010. Pelillo, Bernardo, Causi, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Sanga.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di indici di affidabilità fiscale).

  1. I contribuenti, cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale, dichiarano, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al comma 1.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica, nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  4. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 il provvedimento di cui al comma 2 è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.
9. 08. Ginefra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Compensazione di somme iscritte a ruolo).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato, comma 7-bis, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 09. Ginefra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 023. Nicoletti, Paris, Giacobbe.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 011. Catanoso.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 026. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 027. Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 028. Castelli, Sorial, Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di entrate. Fondo per la destinazione della quota inoptata dell'otto per mille dell'IRPEF).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo al quale affluiscono tutte le maggiori risorse rivenienti dalle quote dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondenti alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, previo rinnovo delle intese già sottoscritte tra lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, in materia ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del 1986, al fine di adeguarle al nuovo regime di ripartizione.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità di destinazione delle maggiori risorse affluenti nel fondo di cui al comma precedente, al finanziamento di finalità sociali.
9. 012. Melilla, Duranti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica delle norme sull'otto per mille).

  1. La Ragioneria generale dello Stato provvede a calcolare entro il 30 giugno 2017 la rivalutazione ai valori dell'anno 2010 delle somme cumulate di cui al bilancio di previsione dell'anno 1984 stanziate nel capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, nei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché nel capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
  2. Entro il 30 novembre 2017 è convocata la commissione di cui all'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per procedere alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della medesima legge alla luce dei valori di cui al precedente comma 1, al fine di predisporre entro il 31 gennaio 2018 un piano per la riduzione del 75 per cento della differenza fra le somme di cui al comma 1 ed il gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, entro il 31 dicembre 2020.
  3. Il Governo comunica alla Conferenza episcopale italiana il piano elaborato dalla commissione paritetica.
  4. L'omessa convocazione della commissione di cui al precedente comma 2 è causa di responsabilità amministrativa.
  5. A partire dall'anno 2017 il Governo indica nella legge di bilancio per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma precedente è data notizia sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6. All'articolo 47, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «dei contribuenti», le parole: «la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite con: «le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile».
9. 015. Andrea Maestri, Pastorino, Marcon, Costantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione dei tempi di calcolo del riparto del contributo del cinque per mille IRPEF).

  1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi del riparto del cinque per mille IRPEF, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relativi all'annualità precedente.
  2. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti, non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, Le dichiarazioni di cui al precedente periodo sono tenute in conto con riferimento alla ripartizione delle risorse relative all'annualità successiva».
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno finanziario 2018, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2017.
9. 019. Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione dell'IVA sui prodotti per l'infanzia).

  1. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificata con l'inserimento di pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per biberon, biberon, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, strumenti e accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, box e prodotti simili.
  2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, pari a 50 milioni annui a partire dall'anno 2017, per l'applicazione un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) stabilito dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per biberon, biberon, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, strumenti e accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, box e prodotti simili.
9. 014. Brignone, Pastorino, Marcon, Costantino, Paglia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA per le prestazioni rese dagli intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti).

  La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella.
9. 018. Crimì, Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica del regime delle esenzioni dell'imposizione fiscale sugli immobili).

  1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222» sono aggiunte le parole: «a condizione che i predetti soggetti siano statutariamente vincolati a non svolgere attività diverse da quelle di cui alla presente lettera o da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ed adottino politiche non discriminatorie nei confronti degli utenti e del personale. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
  2. All'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. L'esenzione di imposta di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a condizione che il costo dei corrispettivi eventualmente richiesti dai soggetti ivi indicati non sia mai superiore al costo marginale medio del medesimo servizio reso nell'anno precedente nel medesimo territorio regionale dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali e dagli altri enti pubblici. A tal fine la Ragioneria generale dello Stato rende disponibile entro il 30 aprile i costi marginali medi di riferimento in ciascuna regione. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
9. 016. Andrea Maestri, Pastorino, Marcon, Costantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure in materia di entrata e incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

  1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 17 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il servizio di assistenza spirituale alle Forze Armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari è svolto senza oneri a carico dello Stato. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente comma esposte nella nota integrativa allegata alla Legge di bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019 del Ministero della difesa sono destinate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, commi 386-390, della legge n. 208 del 2015.
9. 013. Melilla, Duranti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure in materia di entrata e incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:
   « 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
    a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
    b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
    d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
    a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
    b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
    d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
   49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.».

  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.
  3. Sino al limite massimo di 500 milioni di euro annui, quota parte delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate, nella misura del 50 per cento, al finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
9. 017. Scotto, Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Regime fiscale per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. All'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 4 è abrogato.
9. 020. Marcon, Paglia, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. In funzione sperimentale e di anticipazione di una successiva riforma organica dell'imposizione fiscale sulle persone fisiche, le imprese, le società e gli altri enti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2018, e per i cinque periodi di imposta successivi, la imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche è assoggettata al seguente regime:
   a) applicazione del regime di imposizione fiscale di cui al presente articolo ai redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa, arti o professioni per i soggetti che facciano espressa opzione per tale forma di tassazione entro il 30 giugno 2017; in mancanza di opzione, si intende confermata l'applicazione del regime fiscale vigente alla data predetta;
   b) per la parte eccedente il reddito escluso da imposizione fiscale in quanto superiore alla no tax area, e fino all'importo di 200.000 euro annui di reddito di cui alla lettera a), applicazione di un'unica aliquota pari al 15 per cento;
   c) per la parte di reddito di cui alla lettera a) superiore a 200.000 euro annui, applicazione di un'aliquota di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 20 per cento.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, sono adottate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché sono rideterminati gli importi delle detrazioni e deduzioni spettanti per le tipologie di reddito di cui al comma 1, lettera a) in maniera da assicurare i seguenti obiettivi:
   a) semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie esistenti, eliminando duplicazioni e concentrando gli interventi esclusivamente su misure effettivamente rispondenti ad esigenze di equità e riequilibrio del carico fiscale complessivo;
   b) armonizzazione e parificazione, anche progressiva nel tempo, dell'ammontare delle detrazioni e deduzioni riconosciute a prescindere dalle diverse tipologie di reddito in esame ai sensi del comma 1;
   c) introduzione, anche progressiva nel tempo, di modalità di riconoscimento sostanziale del maggior carico fiscale gravante sui nuclei familiari in funzione dei componenti degli stessi, tenuto conto dei componenti in età minore o avanzata, dei soggetti affetti da gravi infermità o non in grado di svolgere attività di produzione di redditi;
   d) applicazione del nuovo regime sui redditi riferiti al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2018.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione di cui al comma 2 del presente articolo.
9. 021. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriore proroga di termini in materia di definizione agevolata).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, le parole: «21 aprile 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2017».
  2. Ai debitori che abbiano aderito alla definizione agevolata dopo il 21 aprile 2017, l'agente della riscossione comunica, entro il 31 dicembre 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;
   b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.
9. 022. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riapertura di termini in materia di definizione agevolata).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, si applicano anche a quei debitori che non abbiano manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata entro il 21 aprile 2017 ma che lo facciano entro il 31 ottobre 2017, rendendo apposita dichiarazione.
  2. Entro il 31 dicembre 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;
   b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.
9. 024. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tassazione agevolata dei redditi da pensione).

  All'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «7. Indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti a quello in cui avviene il trasferimento di residenza fiscale in Italia, assoggettano i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), se erogati da soggetto estero, a tassazione separata con aliquota del 10 per cento, nel periodo di imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e fino al quattordicesimo periodo di imposta successivo compreso».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a trenta milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
9. 025. Zanetti, Sottanelli.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: ventimila euro sono sostituite dalle seguenti: cinquantamila euro;
   b) dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. Il provvedimento di rigetto del reclamo non deve essere impugnato dal ricorrente né produce effetto convalidante sul provvedimento oggetto del ricorso.
10. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinquantamila euro con le seguenti: settantacinquemila euro.
10. 2. Librandi, Oliaro, Catalano, Quintarelli, Galgano, Vargiu.

  Al comma 2, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2018 con le seguenti: dal 1o dicembre 2017.
10. 3. Librandi, Oliaro, Galgano, Quintarelli, Vargiu, Menorello, Catalano, Mucci.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «, i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza».
*10. 1. Busin, Saltamartini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «, i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza.
*10. 5. Abrignani, Galati.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: , i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza».
*10. 6. Capezzone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Dalla mediazione restano esclusi i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della Decisione 2014/335/EU, EURATOM del Consiglio del 26 maggio 2014.
10. 4. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche ai fini della trascrizione e, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, ai fini dell'intavolazione nei registri immobiliari».
10. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono soppressi.
10. 7. Ginefra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disciplina transitoria articolo 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

  1. In riferimento ai procedimenti di cassazione instaurati con ricorso notificato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, la riassunzione di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 deve essere fatta entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
10. 01. Schullian, Gebhard, Plangger.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disciplina transitoria articolo 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

  1. Il termine ridotto di sei mesi di cui di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, si applica ai procedimenti di cassazione instaurati con ricorso notificato dopo il 1o gennaio 2016.
10. 02. Schullian, Gebhard, Plangger.
(Inammissibile)

ART. 11.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; e all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari al 7,5 per cento.
11. 36. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Sopprimerlo.
11. 38. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).

  1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l'agenzia delle entrate o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
   a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;
   b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
    1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;
    2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
    3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della corte di cassazione;
    4) per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;
    5) per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.

  2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.
  3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l'atto introduttivo inammissibile.
  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
  6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.
  7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera b), n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
  8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull'importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.
  9. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
  10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'organo competente.
  12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l'opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata definizione, il contribuente deve osservare l'articolo 43 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
  14. L'eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell'intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  15. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.
  16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.
  17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. 20. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).

  1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l'agenzia delle entrate o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di 200 euro se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro, se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro è previsto il pagamento delle seguenti somme:
   a) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;
   b) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
   c) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sul l'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della corte di cassazione;
   d) per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;
   e) per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.

  2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.
  3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l'atto introduttivo inammissibile.
  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi è subentrato o ne ha la legittimazione.
  6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.
  7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera b), n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
  8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull'importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.
  9. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
  10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'organo competente.
  12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l'opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata definizione, il contribuente deve osservare l'articolo 43 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
  14. L'eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell'intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  15. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.
  16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.
  17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. 40. Palmizio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR)).

  1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è abrogato.
11. 37. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, sostituire le parole: è parte l'agenzia delle entrate con le seguenti: sono parti le agenzie fiscali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Nei casi di soccombenza dell'agenzia la definizione di cui al precedente comma è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:
   a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
   b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.
   c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

  1-ter. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 con le seguenti: il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto-legge.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

  Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, alle parole: La definizione non da comunque luogo premettere le seguenti: Fuori dai casi di soccombenza dall'amministrazione finanziaria dello Stato,.
11. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, sostituire le parole: è parte l'Agenzia delle entrate con le seguenti: sono parti le agenzie fiscali.
11. 9. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, dopo le parole: a seguito di rinvio, inserire le seguenti: nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31 dicembre 2016, il relativo pagamento.
*11. 26. Zanetti, Galati.

  Al comma 1, dopo le parole: a seguito di rinvio, inserire le seguenti: nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31 dicembre 2016, il relativo pagamento.
*11. 28. Galati, Zanetti.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: col pagamento fino alla fine del periodo con le seguenti: col pagamento del tributo senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi impugnati, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il pagamento per l'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1o agosto 2017 con termine ultimo il 1o giugno 2018.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riguardo a tali ultime somme è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019.
11. 1. De Girolamo, Palese.

  Al comma 1 sostituire le parole: col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado con le seguenti: col pagamento del 90 per cento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione, del 70 per cento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel 1o grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna sull'ammissibilità dell'atto introduttivo della pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sul giudizio, del 60 per cento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riguardo a tali ultime somme è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019.
11. 2. Castricone.

  Al comma 1, sostituire dalle parole: di tutti gli importi di cui all'atto impugnato fino alla fine del periodo con le seguenti: delle seguenti somme:
   a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 500 euro;
   b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
    1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
    2) il 70 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
    3) il 50 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
11. 7. Palladino, Librandi.

  Al comma 1, dopo le parole: calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto inserire le seguenti: o del minor importo risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
11. 16. Palese.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'unico o ultimo grado di giudizio, gli importi di cui al periodo precedente sono ridotti del 50 per cento.
11. 3. Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Nei casi di soccombenza dell'agenzia dell'entrate la definizione di cui al comma 1 è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:
   a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
   b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.

  1-ter. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
11. 10. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «il 70 per cento» sono sostituite con le seguenti: «un terzo»;
   b) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «e il restante 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «, un terzo»;
   c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
   d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «ciascuno dei due» sono sostituite con le seguenti: «ciascuno dei tre»;
   e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «massimo di tre rate», sono sostituite con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018» sono soppresse.
11. 43. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo «Interventi strutturali di politica economica» nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  Alla legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione, all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «il 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
   b) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «e il restante 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, un terzo»;
   c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
   d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «ciascuno dei due» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno dei tre»;
   e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «massimo di tre rate», sono sostituite dalle seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018» sono soppresse.
11. 44. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
11. 14. Ruocco, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
*11. 21. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
*11. 25. Palese.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
*11. 32. Melilli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quaranta per cento degli importi in contestazione aggiungere le seguenti: o dei minori importi risultanti dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. 17. Palese.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono altresì definibili le controversie relative alle impugnazioni di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in cui è parte l'Agenzia delle entrate o il concessionario della riscossione.
11. 24. Galati, Zanetti.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Sono definibili le controversie introdotte in primo grado entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

  Conseguentemente, al comma 13 sopprimere il secondo periodo.
11. 35. Paglia, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Pastorino.

  Al comma 3 sostituire le parole: con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31 dicembre 2016 con le seguenti: il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto-legge.
11. 13. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a cinque del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 20 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore venti per cento delle somme dovute, è fissata al 16 dicembre; b) per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno, la scadenza della quarta rata pari ad un ulteriore venti per cento è fissata al 30 settembre 2018 e la scadenza dell'ultima rata pari al residuo venti per cento è fissata al 16 dicembre 2018.
  5-bis. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. 19. Palese.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a cinque del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 20 per cento del totale delle somme dovute scade il 31 ottobre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
   a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 20 per cento delle somme dovute è fissata al 28 febbraio 2018;
   b) la scadenza della terza rata, pari al 20 per cento delle somme dovute è fissata al 30 giugno 2018;
   c) la scadenza della quarta rata pari al 20 per cento delle somme dovute è fissata al 31 ottobre 2018;
   d) la scadenza della quinta rata, pari al 20 per cento è fissata al 28 febbraio 2019.
  5-bis. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. 41. Minardo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a tre con le seguenti: a cinque e al terzo periodo, sostituire le parole da: scade il 30 settembre 2017 fino alla fine del periodo con le seguenti: scade il 31 ottobre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
   a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari al quindici per cento delle somme dovute, è fissata al 31 dicembre 2017;
   b) per il 2018, le scadenze della terza, quarta e quinta rata, ognuna pari al 15 per cento delle somme dovute, sono fissate rispettivamente al 28 febbraio 2018, 30 aprile 2018 e 30 giugno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 6. Librandi, Oliaro, Mucci, Galgano, Catalano, Menorello, Vargiu, Quintarelli.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: duemila euro con le seguenti: mille euro.
11. 5. D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 30 dicembre.
11. 4. D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.
11. 18. Palese.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. 15. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quelli dovuti con le seguenti: i tributi e, in proporzione i relativi interessi dovuti; e al terzo periodo sostituire le parole: non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo con le seguenti: passate in giudicato dopo la presentazione della domanda di cui al comma 1.

  Conseguentemente al comma 9 sostituire la parola: sei con la seguente: nove.
  Conseguentemente al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: può essere impugnata inserire le seguenti: dal contribuente e dopo le parole: quest'ultimo aggiungere le seguenti: ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
11. 45. Chaouki.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
11. 11. Ruocco, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: La definizione non dà comunque luogo inserire le seguenti: fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato,.
11. 12. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 22. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 30. Palese.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 31. Melilli.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui al presente comma, riferite agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai sensi del precedente comma.
11. 42. Sani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 a 800 milioni di euro l'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «il 70 per cento» sono sostituite con le seguenti: «un terzo»;
   b) al comma 1, alinea, secondo periodo le parole: «e il restante 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «, un terzo»;
   c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
   d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «ciascuno dei due» sono sostituite con le seguenti: «ciascuno dei tre»;
   e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «massimo di tre rate» sono sostituite con le seguenti parole: «massimo di dodici rate trimestrali» e le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018» sono soppresse.
11. 46. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «21 aprile 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»;
   b) al comma 3, alinea, le parole: «15 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;
11. 23. Tancredi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «violano gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi».
11. 29. Galati, Zanetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, nelle regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   d) dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9».
11. 012. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Riapertura termini definizione agevolata dei ruoli).

  1. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è prorogato al 15 settembre 2017 per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il termine del 21 aprile 2017.
  2. Entro il 15 ottobre 2017, l'agente per la riscossione inoltra la comunicazione di cui al comma 3 del citato articolo 6 ai debitori che hanno presentato la dichiarazione ai sensi del precedente comma.
  3. I debitori che presentano la dichiarazione entro il termine di cui al comma 1, effettuano il pagamento delle somme complessivamente dovute nel numero massimo di una rata nel 2017 e due rate nel 2018, nei limiti di importo e secondo le scadenze stabilite dai commi 1 e 3 del citato articolo 6. Per l'anno 2017, la scadenza dell'unica rata prevista è fissata nel mese di dicembre.
11. 033. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo la parola: «carichi» sono aggiunte le seguenti: «che potevano essere».
11. 051. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «dal 2000 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2000 al 22 aprile 2017».
11. 052. Palmizio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in materia di definizione agevolata).

  1. All'articolo 6, comma 1, alinea, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i debiti fino a centomila euro il pagamento può essere effettuato in venti rate da corrispondere in cinque anni. Per i debiti superiore a centomila euro il pagamento può essere effettuato in quaranta rate da corrispondere in dieci anni.».
11. 049. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».
11. 022. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa;
11. 053. Palmizio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. In ogni caso i carichi debitori fino a 50.000 euro gravanti su un unico soggetto sono dilazionati e versati nelle annualità 2017, 2018, 2019.
11. 026. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera a), le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» sono sostituite con le parole: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;
   b) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2019» e le parole: «nei mesi di aprile e settembre» sono sostituite con le parole: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre».
11. 017. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 4, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «una rata» sono sostituite con le seguenti: «tre rate anche non consecutive».
11. 016. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 5, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».
11. 015. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» sono aggiunte le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;
   b) al comma 8, alinea, primo periodo, la parola «carichi» è sostituita con la seguente: «debiti»;
   c) al comma 8, alinea, primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2».
11. 014. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 8, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».
11. 013. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole da: «limitatamente» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e delle spese di notifica».
11. 025. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la parola: «2019» è sostituita con la seguente: «2020».
11. 019. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016 n. 225, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «30 dicembre 2019».
11. 024. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata dei ruoli).

  1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 marzo 2017, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 16 novembre 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Fermo restando che il 30 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 70 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di due rate nel 2017 e di quattro rate nel 2018:
   a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

  2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 luglio 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
  Entro la stessa data del 31 luglio 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  3. Entro il 30 settembre 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai lini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata al 16 novembre ed al 16 dicembre;
   b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre.

  3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
   a) presso i propri sportelli;
   b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

  3-ter. Entro il 21 luglio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2017 per i quali, alla data del 31 maggio 2017, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
  4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue fattività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
  5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 marzo 2017. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
  6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

  8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1o ottobre al 31 marzo 2017. In tal caso:
   a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
   b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
   c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

  9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

  9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
   c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
   d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
   e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

  11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 settembre 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
  12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.
  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.
11. 06. Pastorino.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).

  1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 dicembre 2016 pendevano i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, al 31 dicembre 2016 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 2016, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
  2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.
  3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:
   a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
   b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.

  4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
  5. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.
*11. 044. Ginefra.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).

  1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 dicembre 2016 pendevano i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, per i quali, al 31 dicembre 2016 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 2016, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
  2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.
  3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:
   a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
   b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.

  4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
  5. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.
*11. 046. Latronico.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).

  1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 marzo 2017 pendevano i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, al 31 marzo 2017 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 marzo 2017, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
  2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.
  3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:
   a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
   b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.

  4. Il pagamento per l'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1o agosto 2017 con termine ultimo il 1o giugno 2018.
  5. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
  6. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.
11. 047. De Girolamo, palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 08. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 030. Palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 031. Giulietti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 036. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata delle liti potenziati).

  1. Il contribuente che ha ricevuto entro il 31 dicembre 2016 un accertamento dell'Agenda delle entrate relativo a mancato o parziale versamento delle imposte dovute, per ridefinizione dell'imponibile, o per irregolarità dichiarative, per il quale non sono decorsi i termini per proporre ricorso alla giurisdizione tributaria, anche in caso di domanda di mediazione reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può, a domanda all'Agenzia delle entrate, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto oggetto dell'accertamento, ad esclusione degli importi delle sanzioni e degli interessi, definire la procedura accertativa. La domanda non può essere accolta per accertamenti di valore di superiore a cinquantamila euro, calcolati al netto delle somme imputabili a titolo di sanzioni e interessi.
  2. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
   a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;
   b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

  3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
11. 035. Marchi, Giulietti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Costituzione di una commissione paritetica per la revisione delle piante organiche magistratura tributaria).

  1. In attuazione del comma 1, lettera b), punto 1, dell'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ed ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria anche ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributali oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, tenuto conto della attuazione delle disposizioni in materia di processo tributario telematico entro l'anno 2017 considerata la riduzione del volume delle controversie tributarie per effetto degli strumenti deflattivi di cui all'articolo 11 della presente legge ed il conseguente risparmio di risorse umane e materiali che strutturalmente ne consegne; alla luce dei principi volti ad assicurare il giusto processo ed un celere conseguimento della definitività dei giudizi, necessari ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie e la certezza del diritto è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con sede presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, una Commissione paritetica, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero della giustizia, presieduta dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, allo scopo di provvedere, con le medesime finalità e modalità operative di cui all'articolo 18, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative Sezioni, nonché del personale amministrativo di supporto ed alla relativa distribuzione territoriale, ai fini della revisione delle tabelle a e b allegate al decreto legislativo 545 del 31 dicembre 1992.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi sulla base dell'andamento dell'ultimo triennio a far data dall'entrata in vigore della presente norma. Il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è conseguentemente prorogato fino al completamento del processo di revisione, che potrà comunque compiersi entro e non oltre anni due dalla data di entrata in vigore della presente norma. 
  3. Entro il medesimo termine tutti i collegi giudicanti degli organi giurisdizionali tributari provinciali e regionali dovranno decidere le controversie loro assegnate con la presenza di almeno due magistrati aventi i requisiti di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 454.
11. 021. Sanga, Rubinato, Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, sono adottate le seguenti misure urgenti in materia di organico della Corte dei conti:
   a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati, da effettuarsi non prima del 1o luglio 2019, fino al numero massimo di venticinque unità, con modalità organizzative tali da garantire che dette procedure si concludano entro il 31 dicembre 2019;
   b) per la durata delle medesime procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, per il personale di magistratura della Corte dei conti è sospeso, a domanda degli interessati, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
   c) i magistrati di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161, possono essere chiamati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti a svolgere tutte le funzioni intestate alla Corte medesima, fatte salve le incompatibilità di legge;
   d) la composizione nominativa del Consiglio di presidenza della Corte dei conti resta ferma fino al formale insediamento della successiva consiliatura;
   e) la Corte dei conti adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per razionalizzare il funzionamento dei propri uffici.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contabile.
11. 043. Palese.

  Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, recante Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presso tribunali e corti d'appello).

  All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito Albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.
*11. 027. Zanetti, Galati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, recante Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presso tribunali e corti d'appello).

  All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito Albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.
*11. 045. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si interpretano nel senso che le somme dovute ai comuni a qualsiasi titolo per l'ampliamento delle zone edificabili, anche tramite inclusione di aree contigue parzialmente o non edificate, previste da normative anche regionali o provinciali, sono equiparate agli oneri di costruzione ai fini fiscali e quindi non sono soggette all'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Gli eventuali atti unilaterali d'obbligo per il pagamento di tali somme nonché gli atti equivalenti e consequenziali sono equiparati agli atti d'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e pertanto si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1.
11. 09. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai comuni delle province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi, anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto.
11. 03. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai Comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.».
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto.
11. 04. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  l. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
*11. 029. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  l. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
*11. 032. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

  All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
  1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015».
11. 01. Palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  l. Al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «secondo modalità» fino alle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento dell'aliquota di riferimento, mentre il restante 30 per cento dell'aliquota di riferimento dovuto seguirà l'attuale normativa in vigore per il riversamento dell'IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate le modalità di applicazione del presente comma».
11. 050. Palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Tributaristi).

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193»;
   b) al comma 4, in fine, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettera i) è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
11. 028. Abrignani, Galati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Processo tributario telematico).

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
    2) al comma 1, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun difensore componente il collegio difensivo»;
    3) al comma 2 dopo le parole: «le comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «e le notificazioni»;
    4) il comma 3) è sostituito dal seguente:
  «3. I soggetti di cui agli articoli 7, comma 2, 11 e 12, notificano e depositano gli atti e i documenti presso la segreteria della Commissione tributaria esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già incardinato, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, previo provvedimento motivato, possono consentire il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»;
    5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, possono notificare e depositare gli atti e i documenti con le modalità telematiche di cui al comma 3»;
   b) all'articolo 25, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Quando la parte depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, si applicano le disposizioni, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini dell'attestazione della conformità della copia ai predetti atti. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia, Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma le parti ed i loro difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
   c) all'articolo 70, comma 1, le parole: «passata in giudicato» ivi presenti sono soppresse.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) si applicano ai ricorsi notificati dal 1o aprile 2018.
11. 042. Mongiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «somme dovute», sono aggiunte le seguenti: «o l'aggiornamento degli atti catastali».
11. 041. Chaouki.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, le parole: «all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate» sono soppresse.
11. 040. Ginefra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure in materia di entrata).

  1. Dopo l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
  4. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, sino al limite massimo di 2 miliardi di euro annui affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, commi 386-390 della legge n. 208 del 2015.
11. 07. Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure in materia di entrata).

  1. Dopo l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
11. 05. Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Carbon tax).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2018. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura del sistemi di incentivazione, Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato afta gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del mercato elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
   f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23, è soppresso.
11. 038. Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Imposta di registro).

  All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1, lettera a), inserire il seguente:
  1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.
11. 034. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 21 è sostituito dal seguente:
  «21. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la determinazione della rendita catastala degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali del gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e futilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttiva, l'esclusione di cui al secondo periodo non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».

  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza» sono inserite le seguenti: nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale.
  3. Le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'Istituto idrografico della marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
11. 037. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le condizioni di accesso al bonus, sostituendo l'indicatore Isee con un indicatore su base reddituale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare degli attuali beneficiari dei bonus.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. 039. Crippa, Sibilia, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAZIONE SEMPLIFICATA DELLE CONTROVERSIE CIVILI

Art. 11-bis.
(Rito innanzi al tribunale in composizione monocratica).

  1. Al titolo I del libro secondo, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il Capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis.
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 281-bis.
(Norme applicabili).

  Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei Capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente Capo.
  Le disposizioni del presente Capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617, nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
  A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
  Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione, Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
  Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui lati posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
  Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle partì costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.
(Procedimento).

  Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
  Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice).

  Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione).

  Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.
  Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice da atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
  Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita.».

  2. L'articolo 183-bis e il Capo III-bis del Titolo I del Libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
  3. Le disposizioni del Capo III-bis del Titolo I del Libro secondo del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo continuano ad essere regolati dalle disposizioni del Capo III-bis del Titolo I del Libro quarto del codice di procedura civile.
  5. Le disposizioni dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

Art. 11-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150).

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera a) è soppressa;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
     c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del Capo III-bis del Titolo I del Libro secondo del codice di procedura civile;
   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) il comma 1 è abrogato;
    3) al comma 2, le parole: «all'articolo 702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter»;
    4) al comma 3, le parole: «702-bis e 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter e 281-quater».
   c) al Capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica» e le parole: «rito sommario di cognizione», ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto Capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
   d) all'articolo 22, comma 9, le parole: «all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 281-sexies, terzo comma»;
   e) dopo l'articolo 30, le parole: «Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione» sono soppresse;
   f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 3, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «11 ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».
   g) all'articolo 32, comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
   h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 5, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 010. Berretta.
(Inammissibile)

  Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
11. 011. Berretta.
(Ritirato)

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 6. Petrenga, Rampelli, Cirielli, Taglialatela, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Rizzetto, Totaro.

  Sopprimerlo.
12. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della rimodulazione delle risorse di cui al presente articolo, s'intende esclusa la regione Sicilia, in considerazione delle oggettive complessità derivanti dal ruolo di territorio frontaliero.
12. 12. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2017.»;
   b) all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;
   c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

  1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.
12. 1. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) All'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) All'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

  1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.
12. 3. Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) All'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

  1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.
12. 5. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n.208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è assegnata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

  «1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.».
12. 7. Fratoianni, Marcon, Pannarale.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) All'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni 1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.».
12. 9. Ferrara, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole: da «Le risorse» sino a «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;
  1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 66.
12. 11. Ginefra, Grassi, Losacco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell'alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica delle riduzioni di spesa di cui all'elenco allegato all'articolo 13, comma 1, tabella relativa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, punto 2.2, all'articolo 1, comma 267, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 265».
12. 2. Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Ente Nazionale per il Microcredito, che assume la denominazione di Agenzia nazionale per la Microfinanza, è Centro Nazionale di Competenza ed opera quale organismo di supporto all'attuazione delle politiche sul microcredito e la microfinanza nell'ambito delle attività previste nei Piani operativi nazionali e regionali realizzati a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei, sui Piani operativi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione nonché sui programmi complementari di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. I rapporti sono regolati per mezzo di accordi e convenzioni con le autorità di gestione e gli organismi intermedi nazionali e regionali, nell'ambito delle disponibilità delle risorse stanziate per ciascun programma per il relativo periodo di programmazione.
12. 4. Sammarco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al fine di assicurare lo sviluppo delle Università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse stanziate con delibera CIPE n. 78 del 30 settembre 2011, nell'ambito del ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud-Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono prioritariamente assegnate alle Università alle quali quei fondi erano stati inizialmente destinati.
12. 10. Palese.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere).

  Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, conv. con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modifiche, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.».
12. 01. Tancredi.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo le parole: i programmi di spesa degli stati di precisione dei Ministeri aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'istruzioni dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente:
   all'elenco allegato di cui al presente articolo sopprimere le voci: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al medesimo elenco sono aumentate in maniera lineare per un importo complessivamente pari a 51,618 milioni di euro le riduzioni di spesa relative alle missioni e ai programmi del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. 8. Malisani, Rubinato.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, sostituire la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:

2017
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 3.281 464
 TOTALE 450.421 112.681

  Conseguentemente, al medesimo elenco, sostituire la tabella delle riduzioni relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:

Ministero
 Missione
  Programma
2017
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 3.281 464
 2. Ricerca e innovazione (17) 108 95
  2.1. Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4) 108 95
 3. Turismo (31) 757 369
  3.1. Sviluppo e competitività del turismo (1) 757 369
 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.416 0
  4.1. Indirizzo politico (2) 16 0
  4.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 2.400 0

  Conseguentemente,
   all'articolo 66, comma 2, dopo le parole: è incrementata di aggiungere le seguenti: 9,579 milioni di euro per l'anno 2017;
   all'articolo comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 93 milioni di euro per l'anno 2017.
13. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pellegrino.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per l'anno 2017 di 9,579 milioni di euro.
13. 10. Airaudo, Placido, Pastorino, Marcon.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:
   alla Missione 1. Istruzione scolastica sopprimere le seguenti voci: Programma 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione, Programma 1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio, Programma 1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale, Programma 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione, Programma 1.6 Istruzione del primo ciclo, Programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo, Programma 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione;
   sopprimere la Missione 2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, la Missione 3. Ricerca e innovazione e la Missione 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190, aggiungere le seguenti: è ridotta di 32 milioni di euro per il 2017, ed.
13. 13. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Nell'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia sopprimere la voce: Programma 3.1 Terzo settore (associazionismo volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.

  Conseguentemente all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014 n. 190 aggiungere le seguenti: è ridotta di 836.000 euro per il 2017, ed.
13. 12. Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Duranti, Roberta Agostini.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca Missione 2. istruzione universitaria e formazione post-universitaria, sopprimere il Programma 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190, aggiungere le seguenti: è ridotta di 1 milione di euro per il 2017, ed. 
13. 14. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sopprimere la voce: 2.2 Istituzioni dell'alta Formazione artistica, musicale e coreutica e alla voce: 2.3 Sistema universitario e formazione postuniversitaria sostituire la cifra: 8.412 con la seguente: 9.523.
13. 3. Vignali.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190 aggiungere le seguenti: è ridotta di 13 milioni di euro per il 2017, ed.
13. 15. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'elenco di cui al presente comma, alla voce: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1. Istruzione scolastica, sopprimere il programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,24 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. 11. Rubinato, Sanga.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Ministri competenti trasmettono al Ministero dell'economia e finanze la riduzione delle dotazioni finanziarie per missioni e programmi.

  Conseguentemente:
   all'elenco di cui all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero
2017
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 253.975 23.638
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 30.399 4.843
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14.429 2.671
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21.535 21
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNA ZIONALE 12.205 1.334
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 46.452 24.759
MINISTERO DELL'INTERNO 30.885 8.335
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  MARE 14.302 4.331
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 49.158 33.040
MINISTERO DELLA DIFESA 38.741 358
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 12.871 3.735
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 20.560 7.139
MINISTERO DELLA SALUTE 14.488 5.152
Totale   560.000 119.356

   all'articolo 20 sostituire il comma 3 con il seguente:
    3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per 100 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche, e per 100 milioni mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 13.
13. 18. D'Incà, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Ministri competenti trasmettono al Ministero dell'economia e finanze la riduzione delle dotazioni finanziarie per missioni e programmi.

  Conseguentemente:

   all'elenco di cui all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero
2017
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 253.975 23.638
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 30.399 4.843
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14.429 2.671
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21.535 21
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNA ZIONALE 12.205 1.334
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 46.452 24.759
MINISTERO DELL'INTERNO 30.885 8.335
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  MARE 14.302 4.331
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 49.158 33.040
MINISTERO DELLA DIFESA 38.741 358
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 12.871 3.735
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 20.560 7.139
MINISTERO DELLA SALUTE 14.488 5.152
Totale   560.000 119.356

   all'articolo 20 al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: all'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per pari importo mediante i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 13».
13. 19. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, Sorial.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa pari a 440 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati.

  Conseguentemente all'articolo 20:
   al comma 1, primo periodo sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le parole: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio;
   sostituire il comma 2 con il seguente: All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 650 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 590 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 440 milioni di euro, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 13, comma 1.
13. 20. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 15 giorni e aggiungere in fine, le seguenti parole: attribuendo priorità alle variazioni compensative volte ad assicurare l'integrità e il tempestivo utilizzo delle risorse relative alle missioni «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» e «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
13. 7. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle regioni.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 418, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
13. 1. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 2, commi 123 e 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli stanziamenti di bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono ridotti dell'importo pari agli oneri assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano per effetto dell'intesa istituzionale del 17 dicembre 2010 inerente la realizzazione della nuova struttura penitenziaria nella città di Bolzano.
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto.
13. 17. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle Regioni.
13. 5. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al punto 2.2 dell'elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Istituzioni medesime accedono al riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. A tal fine all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea dopo le parole: «dallo Stato alle università» sono inserite le seguenti: «ed alle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
   b) alla lettera a) dopo le parole: «per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394» sono inserite le seguenti: «nonché per le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica». 
13. 2. Vignali.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al punto 2.2 dell'elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, all'articolo 1, comma 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 265».
13. 4. Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, a partire dal 1o giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2018 è preclusa alle amministrazioni centrali dello Stato la possibilità di bandire concorsi per posti dirigenziali fino all'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di dirigenti idonei valide al 1o gennaio 2017. È fatta comunque salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigenziale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento di funzioni fondamentali per le quali venga dimostrata l'assenza, all'interno delle predette graduatorie, di figure professionali in grado di adempire alle funzioni per le quali si determina la necessità di personale dirigenziale.
13. 6. Gribaudo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire, entro il 31 dicembre 2017, un concorso per l'accesso all'area tecnico-operativa e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a dodici unità di livello dirigenziale, nei limiti della dotazione organica, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente. Entro il medesimo termine la predetta Agenzia è autorizzata a conferire, nell'ambito della dotazione organica, un incarico di livello dirigenziale generale e due incarichi dirigenziali non generali con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta ai contingenti ivi previsti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 325.406 per l'anno 2017, euro 2.270.707 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, euro 1.945.301 per l'anno 2020 ed euro 1.712.868 a decorrere dall'anno 2021, l'Agenzia provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 16. Quartapelle Procopio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di tracciabilità e di appalti).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   d) all'articolo 47, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    «3. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.

  2. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «assimilabili», sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».

  3. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
  4. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. 11 mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 012. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza sulla dirigenza sanitaria e sul potere sanzionatorio dell'ANAC).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 013. Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza e di tracciabilità nella sanità).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14».

  2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
13. 015. Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   b) all'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

  2 All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 017. Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47 comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   b) dopo l'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

  2. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo».
13. 018. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 019. Businarolo, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo».
13. 020. Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione della corruzione).

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «assimilabili» sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».

  2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
13. 014. Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di tracciabilità dei servizi sanitari e sociosanitari).

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
13. 016. Mantero, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Esclusione della RAI dalle disposizioni di contenimento della spesa).

  1. All'articolo 6, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «, sono differiti al 1o gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a,» sono sostituite dalle seguenti: «alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A, a decorrere dal 1o gennaio 2017, non si applicano alla società medesima gli effetti».
13. 021. Peluffo, Anzaldi, Bonaccorsi, Boccadutri, Garofani, Ginoble, Orfini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Abolizione del contributo statale alle emittenti comunitarie).

  1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso.
13. 05. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Marcon.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Riassegnazione di risorse al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

  1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «a decorrere dal 1o luglio 2017, le entrate derivanti dal comma 2 sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute di erogazione e assegnate.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le medesime finalità.
  3. Con apposito decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1.
13. 022. Sanga, Rubinato, Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Razionalizzazione delle spese in campo ambientale).

  1. Al fine di prevenire l'instaurazione di nuove procedure di infrazione europee e l'aggravamento di quelle già in essere, nonché la formazione di oneri a carico del bilancio pubblico per il pagamento delle sanzioni derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono attribuiti compiti di vigilanza, monitoraggio e ispezione in relazione all'esercizio delle competenze in materia di tutela dell'ambiente delle Amministrazioni regionali e locali connesse con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, al fine di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di interventi in campo ambientale, nonché di razionalizzare le spese sostenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, cessano alla naturale scadenza senza possibilità di procedere a ulteriori rinnovi. Conseguentemente, per il rafforzamento delle strutture del Ministero, la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 18 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 320 unità di personale non dirigenziale.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 300 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 4.110.400 nell'anno 2017, ed a euro 12.331.200 a decorrere dall'anno 2018. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è altresì autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 20 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 228.833,33 nell'anno 2017 e ad euro 686.500 a decorrere dall'anno 2018. 
  4. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 18 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 666.000 nell'anno 2017, ed a euro 1.998.000 a decorrere dall'anno 2018.
  5. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura concorsuale può essere affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 5.005.233,33 per l'anno 2017 e a euro 15.015.700 annui a decorrere dal 2018:
   a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per il 2017 e a 2,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   b) per la restante quota mediante riduzione delle spese di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. 09. Tancredi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Finanziamento straordinario del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).

  1. Al fine di dare il necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo, nonché per dare continuità al finanziamento dei progetti di ricerca dei giovani ricercatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, ai sensi del comma 871 dell'articolo 1 della citata legge, di 415 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della medesima somma giacente nella Tesoreria dello Stato sulla contabilità speciale n. 25039, intestata all'Istituto Italiano di Tecnologia e corrispondentemente riassegnata al Fondo per gli interventi di ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2008, n. 296, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Conseguentemente, l'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 268, è ridotta di 15 milioni di euro per il 2011 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.
13. 01. Laforgia, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Finanziamento straordinario del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).

  1. Alla Tabella 2 relativa allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 11, programma 11.1 Ricerca di base e applicata sono ridotte di euro 98,578.625 le dotazioni per gli anni 2017 sottratta la quota parte già erogata, 2018 e 2019.
  2. Conseguentemente, alla Tabella 7 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 3, programma 3.1, Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, sono aumentate di euro 98.578.625, sottratta la quota parte già erogata all'istituto nel 2017, le dotazioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.
13. 03. Laforgia, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Rifinanziamento strutturale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).

  1. Le dotazioni del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aumentate di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. Sono corrispondentemente ridotte di 90 milioni di euro le risorse a valere sulla autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2018.
13. 04. Laforgia, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Fiscalità riallocativa).

  1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. Resta inteso che il processo riallocativo dovrà avere all'inizio dell'anno 2018 e concludersi entro e non oltre l'anno 2025.
13. 02. Pastorino, Marcon.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione conio monete da 1 e 2 centesimi).

  1. A far data dal 1o gennaio 2018 è sospeso il conio delle monete da 1 e 2 centesimi. Il risparmio derivante dagli effetti della norma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 1o settembre 2017, si stabiliscono le modalità attraverso cui i pagamenti effettuati in contanti sono arrotondati nel periodo di sospensione.
13. 06. Boccadutri, Carbone, Losacco, Coppola.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Razionalizzazione della spesa per la gestione dell'accoglienza).

  1. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.
  2. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, al primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché sono individuati gli obblighi per i soggetti aggiudicatari rispetto alla certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa, effettivamente effettuata, mediante la presentazione di fatture quietanzate.».
13. 07. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale artistica e coreutica).

  Al fine di contenere i costi relativi alla contrattazione del pubblico impiego, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
13. 08. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90).

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
13. 010. Sanga, Rubinato, Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Deroga norme facoltà assunzionali per Sogei SpA).

  1. Al fine di garantire, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Digitale, lo sviluppo di nuovi progetti informatici e l'efficientamento ed il potenziamento dei servizi innovativi per il contrasto alla evasione ed elusione fiscale, il monitoraggio della spesa e la riforma del bilancio, nonché di permettere il necessario ricambio generazionale e, conseguentemente, di mantenere il livello attuale di operatività gestionale, a decorrere dall'anno 2017, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le vigenti disposizioni inerenti a vincoli e limiti per le assunzioni del personale ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. 011. Sanga, Rubinato, Ginato.
(Inammissibile)

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 450-bis aggiungere il seguente:
  450-ter. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
14. 6. De Menech, Fanucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 1. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 4. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 7. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  «450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».
*14. 9. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450 è inserito il seguente:
  «450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 10. Giulietti, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione del Tar del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni per l'anno 2017 e di 24 milioni per l'anno 2018. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni da Federalismo municipale.
14. 2. Castelli, Caso, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di recepire i dettami delle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, riguardanti il metodo di calcolo del fondo di solidarietà comunale e provvedere ad integrare quanto stabilito per l'anno 2017 per i comuni, il Ministero dell'economia e delle finanze emana, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città, apposito decreto per la revisione del metodo di riparto del Fondo di solidarietà comunale per la risoluzione delle situazioni pendenti, di cui alle predette sentenze.
14. 3. Castelli, Caso, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le somme iscritte a debito degli enti locali ed inerenti rimborsi per maggiori erogazioni attribuite agli enti medesimi per spese a titolo di contributo per il personale transitato presso gli enti locali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1989, n. 428, viene concessa una dilazione nei pagamenti in 20 rate annuali con decorrenza dal 1o gennaio 2017, mediante trattenute, calcolate al lordo degli interessi applicati, in sede di erogazione su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Roma. All'onere di cui al presente comma si provvede, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 5. Giacobbe.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso, algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
14. 8. Parrini, Fanucci.

  Dopo l'articolo, 14 aggiunge il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di gestioni associate).

  1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. La Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci della provincia approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle fusioni. Il Piano può essere rivisto ogni triennio. Sul Piano è sentita la regione che entro 60 giorni esprime il proprio parere rinviandolo alla Conferenza metropolitana o all'Assemblea dei Sindaci. Decorsi i suddetti termini senza che la regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.
  La Conferenza metropolitana e l'Assemblea dei Sindaci si pronunciano motivatamente in via definitiva entro i successivi 60 giorni sulle eventuali osservazioni espresse dalla regione.
  Nel caso in cui la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci non abbiano adottato il Piano nei termini di cui al primo capoverso, il Prefetto assegna agli enti un termine ulteriore entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  104-ter. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica entro i quali individuare le Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 e le fusioni di comuni, su proposta dei comuni interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le Unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle quali ove ne ricorrano i presupposti, si applica quanto previsto dal presente comma. Eventuali proposte di modifica delle Unioni esistenti possono essere avanzate dalla maggioranza dei sindaci dei comuni già appartenenti all'Unione.
  104-quater. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni è effettuato in base al numero ed alla tipologia di funzioni fondamentali e dei servizi associati, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, come regolamentato da decreto ministeriale, che privilegia prioritariamente l'unificazione degli uffici addetti alle funzioni di amministrazione generale, gestione del personale, contratti, contabilità e bilancio. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica quanto previsto dall'Intesa di Conferenza Unificata sancita con atto n. 936 del 1o marzo 2006.
  104-quinquies. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i comuni con pari popolazione.
  104-sexies. In caso di fusione di comuni, la data per l'istituzione del nuovo comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione. Dal termine di istituzione del nuovo comune, la gestione commissariale è affidata ad uno dei sindaci che alla data di estinzione dei comuni aderenti alla fusione ricoprivano l'incarico. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione pari a quella del comune di minori dimensioni tra quelli oggetto di fusione. Al fine di garantire, nei tempi più brevi possibili la piena funzionalità dei comuni risultanti da fusione, i loro organi sono eletti nel primo turno elettorale utile, successivo ad essa, ivi compreso il turno straordinario di cui all'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 128, è inserito il seguente:
  128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione europea e cofinanziati dallo Stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni ai sensi della presente legge.

  3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 28, 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono abrogati;
   b) al comma 30, primo periodo, la parola: «obbligatoriamente» è soppressa;

  4. Il comma 106, dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato. Sono comunque soppresse le normative in contrasto con i commi precedenti.
  5. In base ad un accordo approvato in Conferenza Unificata, è adottato un Piano straordinario di supporto alle fusioni e all'esercizio associato delle funzioni comunali tramite unioni o convenzioni. Il piano prevede azioni coordinate a livello nazionale e articolate per singoli ambiti territoriali, al fine di coadiuvare l'elaborazione di un piano industriale della forma associativa o della fusione, e la formulazione degli atti necessari, in particolare in riferimento alla nuova organizzazione, all'integrazione di uffici e servizi, al personale. Il Piano prevede anche sostegno ai percorsi di coinvolgimento di organizzazioni economiche e sociali.
14. 06. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).

  1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il Fondo per assicurare la liquidità dei pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.
  2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:
   a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
   b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   e) dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge giugno 2014, n. 89.
14. 01. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo e pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017 sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.
14. 02. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

  1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
  4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-2018 i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
14. 03. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo di solidarietà comunale).

  1. Le somme di cui al Fondo di solidarietà comunale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come riconosciute di anno in anno a ciascun comune con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nelle more della loro erogazione da parte del Ministero dell'interno, potranno essere oggetto di cessione a banche o intermediari finanziari autorizzati. I relativi atti di cessione dei crediti, redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovranno essere debitamente notificati al Ministero dell'interno erogatore che provvederà alla loro espressa accettazione.
14. 04. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Acquisto immobili pubblici).

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti territoriali che procedano alle operazioni di acquisto degli immobili a valere su risorse stanziate con apposite delibera CIPE».
14. 05. Fanucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali).

  1. In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione del certificato al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il termine di cui all'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016. n. 160, sono fissati al 31 agosto 2017.
14. 07. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 c 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.»
14. 08. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
14. 09. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.
14. 010. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Notifica degli atti degli enti territoriali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
14. 011. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni democratiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
14. 012. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
  1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.
14. 013. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

  1. All'articolo 2 dei decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
  1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015.
14. 014. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:
  462-bis. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni sono accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
14. 015. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  462-bis. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
14. 016. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Federalismo demaniale).

  1. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «previa delibera dell'organo competente interessato. La mancata adozione della predetta delibera, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, determina per gli enti la decadenza dalla richiesta di attribuzione del bene»;
   c) al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «per tutti i beni trasferiti in forza del presente articolo, la riduzione delle suddette risorse e applicata fino alla scadenza del titolo in essere all'atto del trasferimento ovvero per dieci annualità qualora la scadenza sia più breve e nel caso di assenza del titolo di utilizzo.

  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica anche ai trasferimenti già perfezionati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 017. Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 30 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
14. 019. Marchi, Giulietti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del fondo stesso, algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
14. 018. Marchi, Giulietti.

ART. 15.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 93 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
15. 1. Marcon, Costantino, Pastorino.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Campione d'Italia).

  1. A decorrere dall'anno 2017, le somme di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ad alimentare un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore del Comune di Campione d'Italia, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del territorio, sono incrementate di 10 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 01. Braga.
(Inammissibile)

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 418, quarto periodo, Art. 1, della legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste, alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite alle annualità 2015 e 2016, con contestuale esclusione del relativo consolidamento».
16. 17. De Mita.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste, alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite alle annualità 2015 e 2016, con contestuale esclusione del relativo consolidamento».
16. 10. Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Amato, Marchi, Censore, D'Incecco, Gasparini, Sarro, Rigoni, Petrenga, Pagani, Carloni, Capozzolo, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Argentin, Baruffi, Cuomo, Bargero, Massa, Boccuzzi, Schirò, Miccoli, Marco Meloni, Mazzoli, Ventricelli, Lacquaniti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non può in ogni caso superare il 70 per cento dei tributi attribuiti per legge alle province.
16. 16. Rampi.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Le Camere di commercio che hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, e quelle interessate dal processo di accorpamento previsto dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non sono tenute, dalla data dell'accorpamento, al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché le risorse derivanti dai risparmi dovuti siano destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
16. 11. Arlotti, Sanga, Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
16. 2. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere l'ultimo periodo.
*16. 1. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere l'ultimo periodo.
*16. 4. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 3. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 5. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 6. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 18. De Mita.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 19. Cirielli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 8. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 12. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 14. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 15. Cominelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018, le province che, per effetto dell'applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e del concorso alla finanza pubblica, presentino uno squilibrio della parte corrente del bilancio di previsione, e non dispongano di risorse, anche straordinarie, per la sua copertura, in deroga alle norme di cui agli articoli 243-ter e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le quantificazioni fissate dalla legge, possono ripartire in massimo dieci anni la parte del contributo alla finanza pubblica eccedente rispetto agli equilibri di bilancio. Il piano di rateizzazione è definito con decreto del Ministero dell'interno.
16. 9. Tino Iannuzzi, Covello, Misiani, Capozzolo, Tartaglione.

ART. 18.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 7. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se ti saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 8. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanti applicati di cui alla lettera b).
* 18. 14. Senaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 19. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 24. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 25. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 28. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 33. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 36. Cirielli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 37. Cominelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
*18. 44. De Mita.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica lo rispettano qualora il saldo tra le entrate finali e le spese finali sia negativo per una misura non superiore alla somma dell'avanzo libero e destinato applicati al bilancio di previsione.
18. 5. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, Marchi, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) possono utilizzare le risorse derivanti da alienazione di beni mobili, immobili e di attività finanziarie per conseguire l'equilibrio di parte corrente.
18. 41. Cenni, Mariani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:
   a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
   b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 9. Giulietti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:
   a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
   b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 29. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 712 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:
  «712-bis. Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni sui bilanci di regioni e province autonome, città metropolitane e province.
18. 20. Rigoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga ai l'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
18. 2. Cenni, Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
  3-ter. All'articolo 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
  12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
  3-quater. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2017»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
18. 6. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 10. Palese.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 13. Senaldi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 15. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 18. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 22. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 31. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 34. Cirielli.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 39. Cominelli.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 42. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 11. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 12. Senaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione, Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 16. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 17. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 23. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 26. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 32. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 35. Cirielli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 38. Cominelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 43. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 710-bis è inserito il seguente:
  «710-ter. Nel saldo di cui al comma 710 non rilevano le spese sostenute dal comuni per interventi di investimento relativi alla programmazione dei fondi rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione, fermo restando che il relativo utilizzo è effettuato dopo l'approvazione del rendiconto».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni sui bilanci di province, Città metropolitane e Comuni.
18. 27. Crimì.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «al di fuori dei casi previsti dal presente comma, resta fermo quanto previsto dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione».
18. 1. Rubinato, Casellato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «da parte dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «e delle province delle regioni a statuto ordinario».
18. 3. Melilli, Misiani, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. 4. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 463 è inserito il seguente:
  463-bis. Alle province delle regioni a statuto speciale non si applicano, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'esercizio 2017, le sanzioni di cui al medesimo comma 710.
* 18. 40. Cenni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 463 è inserito il seguente:
  463-bis. Alle province delle regioni a statuto speciale non si applicano, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 22 dicembre 2015, n. 208, per l'esercizio 2017, le sanzioni di cui al medesimo comma 710.
* 18. 45. Cani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti con oneri a carico dell'ente, è autorizzato dal Ministero dell'interno.».
18. 21. Tino Iannuzzi, Misiani, Covello, Capozzolo, Tartaglione, Valiante.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  Al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni, dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della citata legge n. 208 del 2015».
* 18. 01. Palese.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. Al comma 463 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: «Ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti non si applicano le disposizioni di cui al comma 723, lettera e) nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710.
* 18. 05. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. Al comma 720, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
* 18. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. Al comma 720, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
* 18. 06. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. Al comma 720, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
* 18. 013. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che presentano un Fondo di solidarietà comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere, pari a 200 milioni per il 2017, si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
18. 03. Allasia, Simonetti, Guidesi.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso, algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
18. 04. Allasia, Simonetti, Guidesi.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Per gli anni 2017-2018-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma precedente, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici, per gli interventi nella viabilità e impianti di illuminazione pubblica ai fini della sicurezza stradale, effettuati con l'avanzo di amministrazione libero e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017 si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
18. 07. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: «esigibilità e» è sostituita dalla seguente: «esigibilità,»;
   b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la quota di avanzo di amministrazione libero applicato al titolo 2 della spesa nel limite della capacità di indebitamento di ogni singolo ente accertata in sede di rendiconto ai sensi dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017 si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
18. 08. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
  1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015. 
18. 09. Giulietti, De Menech.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).

  1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il Fondo per assicurare la liquidità dei pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:
   a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
   b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   c) dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
18. 010. De Menech, Giulietti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

  «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.».
18. 011. Rubinato.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali).

  1. In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione del certificato al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché il termine di cui all'articolo 9 comma 1-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono fissati al 31 agosto 2017.
18. 012. Vico, Rubinato, Rostellato, De Menech, Misiani.

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017, sono adottate le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» sono aggiunte le seguenti: «o procedure di esproprio»;
    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «o a procedure di esproprio»;
    3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 dicembre 2016.»;
    4) al comma 2 le parole: «31 marzo» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno»;
    5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: «Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri»;
   b) all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «in via residuale,»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
    3) al comma 3 le parole: «10 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesimi.
* 19. 1. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017, sono adottate le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» sono aggiunte le seguenti: «o procedure di esproprio»;
    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «o a procedure di esproprio»;
    3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 dicembre 2016.»;
    4) al comma 2 le parole: «31 marzo» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno»;
    5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: «Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri»;
   b) all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «in via residuale,»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
    3) al comma 3 le parole: «10 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesimi.
* 19. 2. Causin, Monchiero, Oliaro, Palese, Tancredi, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017 sono adottate le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» inserire le seguenti: «, o procedure di esproprio relative a piani di insediamento produttivi (Pip)»;
    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» aggiungere le seguenti: «o a procedure di esproprio relative a piani di insediamento produttivi (Pip»;
    3) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 gennaio 2017»;
    4) al comma 2 sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30 giugno»;
    5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: «Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri relative a piani di insediamento produttivi (Pip)»;
   b) all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «, in via residuale,»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento»;
    3) al comma 3 le parole: «10 maggio» sono sostituite dalle parole: «30 giugno».

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è così modificata: Sospensione termini di certificazione enti l