728 DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016

ALLEGATO

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) all'articolo 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  2. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo di euro 500.000 per unità immobiliare. La necessità delle spese di cui al periodo precedente, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Alla detrazione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. La detrazione di cui al comma 2 è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
  5. La detrazione di cui al comma 2 non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 15 ed all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. La detrazione di cui al comma 2 non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.
  7. La detrazione di cui al comma 2 non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. 1. La VI Commissione.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
  «a) all'articolo 14:
   1) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal successivo numero 2), sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”;
   2) al comma 2, lettera a) le parole: “31 dicembre 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
   3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
  2-quater. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la classe A1 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. La medesima detrazione spetta nella misura del 75 per cento per gli interventi di cui al primo periodo e che contestualmente conseguano almeno la classe A1 di cui allo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ed una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'85 per cento. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; nel caso degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L'Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, effettua su tali dichiarazioni controlli, anche a campione, con procedure, modalità e copertura dei costi disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro il 28 febbraio 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
  2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere al 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai soggetti inclusi in apposito elenco con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare in prima applicazione entro il 31 marzo 2017 e successivamente aggiornato con le medesime modalità con cadenza trimestrale. A fronte della cessione del credito i soggetti beneficiari hanno titolo a trasferire al soggetto cessionario, ovvero, nel caso siano state pagate, ad ottenerne il rimborso, le fatture emesse dai soggetti progettisti e esecutori degli interventi nel limite del valore dei diritti ceduti.
  2-septies. Possono chiedere di essere inseriti nell'elenco di cui al comma 2-sexies:
   a) istituti di credito ed intermediari finanziari;
   b) concessionari di servizi di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
   c) società di vendita di energia elettrica o gas naturale con più di centomila clienti serviti nell'anno solare precedente;
   d) soggetti giuridici controllati o partecipati esclusivamente dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

  2-octies. I soggetti di cui al comma 2-septies si avvalgono di Enea, o di altro ente pubblico convenzionato con la stessa, per verificare l'ammissibilità tecnica degli interventi di cui al comma 2-sexies.
  2-novies. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2-sexies il direttore dell'Agenzia delle entrate definisce i requisiti finanziari minimi dei soggetti di cui al comma 2-septies per essere inseriti nell'elenco di cui al comma 2-sexies ed individua i parametri finanziari che gli stessi soggetti hanno l'obbligo di comunicare al fine di rendere trasparente e confrontabile la valorizzazione del credito ceduto.
  2-decies. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 2-sexies hanno titolo a godere di un credito di imposta nella misura annuale pari alla somma di:
   a) la quota di detrazioni di cui i beneficiari hanno ceduto il diritto, limitatamente agli importi che risultano essere annualmente detraibili dagli stessi beneficiari o da loro aventi titolo;
   b) la quota di detrazioni di cui i beneficiari hanno ceduto il diritto che non risultano essere annualmente detraibili dagli stessi beneficiari o da loro aventi titolo.

  Per la determinazione annuale delle quote di cui alle lettere a) e b) l'Agenzia delle entrate può operare anche sulla base di verifiche a campione della situazione fiscale dei beneficiari. Il credito di imposta di cui al primo periodo può essere ceduto dal soggetto beneficiario ai soggetti giuridici che detengono quote del proprio capitale sociale.
  2-undecies. Le detrazioni cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  2-duodecies. Il comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
  2-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dei commi 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiornate fissando dei tetti di spesa massimi per tecnologia e adeguate alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché all'articolo 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2-quaterdecies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un Accordo di Programma con l'ENEA, l'ANCE – Associazione nazionale costruttori edili – e altri soggetti interessati per la qualificazione delle imprese del settore delle costruzioni; l'Accordo è finalizzato ad ampliare il numero delle imprese in grado di offrire interventi di riqualificazione energetica profonda degli edifici e di adeguamento antisismico attraverso la partecipazione su base volontaria di imprese o gruppi di imprese ad appositi programmi di formazione che consentano, unitamente alla disponibilità di adeguate tecnologie, l'ottenimento da parte delle imprese di una specifica certificazione. Lo stesso Accordo prevede attività di informazione degli amministratori di condominio in merito alle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 61 milioni di euro per l'anno 2017, 127,2 milioni di euro per l'anno 2018, 289,5 milioni di euro per l'anno 2019, 558,9 milioni di euro per l'anno 2020, 579,2 milioni di euro per l'anno 2021, 548,8 milioni di euro per l'anno 2022, 563,9 milioni di euro per l'anno 2023, 530,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 494,1 milioni di euro per l'anno 2028, 89,3 milioni di euro per l'anno 2029, 105,8 milioni di euro per l'anno 2030 e 13,9 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante:
   a) quanto a 27,2 milioni di euro per l'anno 2018, 189,5 milioni di euro per l'anno 2019, 300,0 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2030, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2;
   b) quanto a 158,9 milioni di euro per l'anno 2020, 179,2 milioni di euro per l'anno 2021, 148,8 milioni di euro per l'anno 2022, 163,9 milioni di euro per l'anno 2023, 130,7 milioni di euro per l'anno 2024, 130,7 milioni di euro per l'anno 2025, 130,7 milioni di euro per l'anno 2026, 130,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 94,1 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 61.000.000;
   2018: – 100.000.000;
   2019: – 100.000.000.
2. 66. Misiani.

  Al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento».

  Conseguentemente, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
  2-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 30 per cento in luogo del 65 per cento».
*2. 281. Abrignani.

  Al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento».

  Conseguentemente, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
  2-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 30 per cento in luogo del 65 per cento».
*2. 282. Palese.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
**2. 6. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
**2. 55. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Lavagno.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispettano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal decreto ministeriale del 4 agosto 2011.»

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 299 milioni di euro per l'anno 2017, 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
2. 12. Benamati, Braga, Vico.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) per interventi relativi all'installazione di impianti di aspirazione centralizzata sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 26. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, comprese quelle per le opere di demolizione e di smaltimento dell'esistente, per la realizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abilitati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 187. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: 2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000,00 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispettano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal decreto interministeriale 4 agosto 2011.”.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2-bis), valutati in 7 milioni di euro annui per il periodo 2017-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo.
2. 275. Tancredi, Piccone, Vignali.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: 2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) per l'acquisto di sistemi di accumulo di energia installati su autoveicoli a esclusiva trazione elettrica, contestuale all'acquisto degli autoveicoli stessi o alla riqualificazione elettrica di veicoli già circolanti, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 6.500 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono disciplinate le modalità attraverso cui i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito alla casa produttrice del veicolo acquistato o ad altro soggetto privato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
2. 272. Catalano, Mucci, Galgano, Vargiu, Mazziotti Di Celso, Menorello, Molea, Librandi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-quater, dopo le parole: riqualificazione energetica inserire le seguenti: nonché per interventi di bonifica da amianto.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 169. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-quater, al primo periodo sopprimere le parole: parti comuni degli.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
2. 64. Braga, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 285 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 7. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 285 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 56. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Arlotti.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2-quater.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1.1. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 275 milioni di euro per l'anno 2018, di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro annui dal 2020 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
**2. 2. La VI Commissione.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2-quater.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1.1. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 275 milioni di euro per l'anno 2018, di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro annui dal 2020 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
**2. 84. Barbanti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: Per gli interventi di cui aggiungere le seguenti: ai commi 1, 2 e.
*2. 279. Palese.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: Per gli interventi di cui aggiungere le seguenti: ai commi 1, 2 e.
*2. 280. Alberto Giorgetti, De Girolamo.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
**2. 3. La VI Commissione.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
**2. 20. Guidesi.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
**2. 129. Moretto, Marco Di Maio, Donati.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
**2. 90. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
**2. 85. Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso comma 2-sexies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'IRAP, l'imposta sul valore aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'IRAP, l'imposta sul valore aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.
2. 283. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso comma 2-septies con il seguente:
  2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 290 milioni di euro.
2. 51. Misiani, Paola Bragantini, Bargero, Giulietti, Marco Di Maio, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-septies, dopo le parole: su immobili di loro proprietà aggiungere le seguenti: o di proprietà degli enti locali,.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 282,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 273,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2. 75. Iori, Marchi, De Maria, Zampa.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-septies, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi gli interventi previsti nell'ambito dei Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
2. 8. La VII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».
*2. 11. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».
*2. 222. Carrescia, Preziosi, Marchetti, Realacci..

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1 Per le spese sostenute e documentate per gli interventi di cui al comma 1 relativi ai fabbricati rurali, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per fabbricato. La detrazione è pari al 65 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La detrazione, di cui al presente comma, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2031.
2. 69. Guidesi.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: La detrazione è ripartita in cinque quote annuali con le seguenti: La detrazione è ripartita, a richiesta del contribuente, fino a dieci anni in quote annuali.
2. 213. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, capoverso comma 1-quinquies, sopprimere il quarto periodo.
2. 263. Mucci, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:
  «1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.».
*2. 9. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:
  «1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.».
*2. 54. Realacci, Baradello, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Pastorelli, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Arlotti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese di redazione del fascicolo del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 181. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le detrazioni spettano anche per le spese di redazione del libretto unico del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000,000.
2. 215. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere i seguenti:
  «1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro.
  1-octies. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 296 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
*2. 10. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere i seguenti:
  «1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro.
  1-octies. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 296 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
*2. 57. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Tentori.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere il seguente:
  1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000
   2018: – 10.000.000
   2019: – 15.000.000
*2. 14. La XIII Commissione.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere il seguente:
  1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000
   2018: – 10.000.000
   2019: – 15.000.000
*2. 257. Lavagno, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Braga, Bratti.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 la parola: «credito» è sostituita dalle seguenti: «un mutuo» e le parole: «e di ristrutturazione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. La garanzia è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo pari la valore della detrazione riconosciuta per ogni unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia.
  1-ter. La concessione della garanzia del Fondo di cui al comma 1-bis è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, promuove con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, una verifica sulle condizioni per offrire polizze assicurative per il rischio premorienza agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico.
  1-quinquies. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-sexies. Nelle condizioni del credito agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del credito delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del credito agevolato di cui al presente articolo.
  1-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, detta le norme attuative dei commi da 1-bis a 1-sexies e provvede ad apportare le opportune modifiche al fondo di cui al comma 1-bis.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2017 è incrementato di 200 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 127. Pisano, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la parola: «credito» è sostituita dalle seguenti: «un mutuo» e le parole: «e di ristrutturazione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. La garanzia a prima richiesta è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo pari al valore della detrazione riconosciuta per ogni unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia.

  1-ter. La concessione della garanzia del Fondo di cui al comma 1-bis è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo. Nel caso in cui il Fondo garantisca a prima richiesta l'estinzione del mutuo anche nei casi di premorienza del richiedente il costo della garanzia non può essere superiore all'1 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. Nelle condizioni del credito agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del credito delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del credito agevolato di cui al presente articolo.
  1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, detta le norme attuative dei commi da 1-bis a 1-quinquies e provvede ad apportare le opportune modifiche al fondo di cui al comma 1-bis».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2017 è incrementato di 200 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 158. Pisano, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire le seguenti:
   c-bis) all'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la parola: «credito» è sostituita dalle seguenti: «un mutuo» e le parole: «e di ristrutturazione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al mutuo agevolato di cui al comma 1 non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4.
  1-ter. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. La garanzia a prima richiesta è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo non superiore a 100 mila euro per unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia. La concessione della garanzia del Fondo è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. Nelle condizioni del mutuo agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del mutuo delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del mutuo agevolato di cui al presente articolo.
  1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, detta le norme attuative dei commi da 1-bis a 1-quinquies.».
   c-ter) all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5.Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. 125. Alberti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «mutui garantiti da ipoteca» sono inserite le seguenti: «e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
    2) al secondo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «ed intermediari finanziari»;
    3) al terzo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari finanziari», dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «o della locazione finanziaria» e dopo la parola: «mutuatari» sono inserite le seguenti: «o degli utilizzatori»;
    4) al quarto periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «e agli intermediari finanziari».
   b) al comma 8-ter, dopo la parola: «ipoteca» sono inserite le seguenti: «o locazioni finanziarie».

  1-ter. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)».
2. 197. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare le risorse finanziarie a disposizione del nuovo strumento del leasing abitativo, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «mutui garantiti da ipoteca» sono inserite le seguenti: «e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
    2) al secondo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «ed intermediari finanziari»;
    3) al terzo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari finanziari», dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «o della locazione finanziaria» e dopo la parola: «mutuatari» sono inserite le seguenti «o degli utilizzatori»;
    4) al quarto periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «e agli intermediari finanziari».
   b) al comma 8-ter, dopo la parola: «ipoteca» sono inserite le seguenti: «o locazioni finanziarie».
*2. 285. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare le risorse finanziarie a disposizione del nuovo strumento del leasing abitativo, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «mutui garantiti da ipoteca» sono inserite le seguenti: «e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
    2) al secondo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «ed intermediari finanziari»;
    3) al terzo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari finanziari», dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «o della locazione finanziaria» e dopo la parola: «mutuatari» sono inserite le seguenti «o degli utilizzatori»;
    4) al quarto periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «e agli intermediari finanziari».
   b) al comma 8-ter, dopo la parola: «ipoteca» sono inserite le seguenti: «o locazioni finanziarie».
*2. 266. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare le risorse finanziarie a disposizione del nuovo strumento del leasing abitativo, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «mutui garantiti da ipoteca» sono inserite le seguenti: «e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
    2) al secondo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «ed intermediari finanziari»;
    3) al terzo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari finanziari», dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «o della locazione finanziaria» e dopo la parola: «mutuatari» sono inserite le seguenti «o degli utilizzatori»;
    4) al quarto periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «e agli intermediari finanziari».
   b) al comma 8-ter, dopo la parola: «ipoteca» sono inserite le seguenti: «o locazioni finanziarie».
*2. 192. Vignali.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  2-ter. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
  2-quater. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000.
2. 177. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Qualora il bene immobile sia riconosciuto di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere apposta specifica annotazione di tale vincolo nei relativi atti catastali, con la seguente dicitura «immobile riconosciuto di interesse storico o artistico ex decreto legislativo n. 42 del 2004». Così come alle classificazioni catastali del suddetto bene immobile dovrà essere aggiunto il prefisso «V» (immobile vincolato), il procedimento di annotazione catastale dei vincolo di interesse storico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è disciplinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 97. Tancredi, Bernardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio»;
   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio.».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
2. 261. Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
   16-ter.(Detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte delle unità immobiliari private). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute e documentate fino a un ammontare complessivo di 20.000 euro, limitatamente alla parte eccedente 2.000 euro, effettivamente rimaste a carico del contribuente per interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o di recinzioni di proprietà privata, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta altresì per le spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per i medesimi interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro, limitatamente alla parte eccedente 5.000 euro. In tali ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino relativamente alla quota a lui imputabile purché effettivamente versata al condominio e da questo pagata al fornitore che ha eseguito l'intervento nel periodo d'imposta in cui s'intende iniziare a detrarre la spesa.
  3. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di medesimo importo, nell'anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.
  4. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi e i lavori di cui al presente articolo, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'unità immobiliare, a condizione che sia una persona fisica, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'unità immobiliare.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: acquisto di mobili inserire le seguenti: , interventi di sistemazione a verde.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.
2. 70. Guidesi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo; alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini e di interesse storico e artistico.».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*2. 15. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo; alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico.».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*2. 256. Oliverio, Falcone, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 250 milioni per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
2. 260. Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 281,6 milioni di euro per l'anno 2018, di 271,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 260,6 per l'anno 2020, di 268,5 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, di 279 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,5 milioni di euro per l'anno 2029 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. 126. Marchi, Benamati, Mariani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-duodevicies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 si applica l'aliquota IVA del 5 per cento;».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
2. 237. Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 13 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui al comma 1, lettera c), numero 4).

  Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 284 milioni di euro per l'anno 2017, di 262 milioni di euro per l'anno 2018, di 269 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*2. 43. Famiglietti, Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 13 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui al comma 1, lettera c), numero 4).

  Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 284 milioni di euro per l'anno 2017, di 262 milioni di euro per l'anno 2018, di 269 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*2. 122. Rostellato.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 268. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 21. Guidesi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 74. Taranto, Fregolent.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 86. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 89. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 93. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Marchetti, Paola Bragantini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 286. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 254. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 22. Guidesi.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 87. Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 88. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 94. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Marchetti, Paola Bragantini.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 107. Tancredi, Piccone.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 267. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.
**2. 53. Donati, Gadda, Dallai, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto, Vazio, Capozzolo, Ermini, Morani, Paola Bragantini.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.
**2. 92. Senaldi.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.
**2. 128. Rubinato.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.
**2. 130. Squeri.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: le strutture ricettive all'aria aperta quali campeggi e villaggi turistici, nonché.
2. 13. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Paola Bragantini, Marchetti.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i campeggi attrezzati, definiti dalle norme regionali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*2. 273. Nastri.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i campeggi attrezzati, definiti dalle norme regionali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*2. 269. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per servizi ambientali necessari alla tutela e conservazione dei luoghi svolti da agricoltori, con validazione dell'amministrazione comunale competente per territorio, del lavoro assegnato e svolto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti le categorie e le modalità di espletamento dei servizi ambientali necessari alla tutela e conservazione dei luoghi.
2. 242. Zaccagnini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per tali interventi di cui al comma 3 e riguardanti le strutture agroturistiche, a decorrere dal gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 105. Gelmini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.».
*2. 210. Piccone, Binetti, Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.».
*2. 236. Marti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per il periodo d'imposta 2017, nella misura del 65 per cento.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: dai commi 3 e 4 con le seguenti: 3, 4 e 4-bis, sostituire le parole: nell'articolo 10 con le seguenti: negli articoli 9 e 10 e sostituire le parole: all'articolo 10 con le seguenti: agli articoli 9 e 10.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. 225. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019.

  5-ter. Le detrazioni fiscali di cui al comma precedente sono fruibili per il triennio 2017-2019 anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
2. 48. Misiani, Paola Bragantini, Bargero, Giulietti, Ferrari, Marco Di Maio, Arlotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  ”5-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
2. 115. Laffranco.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   «l-bis) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
   1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
   2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
   3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

  In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 dei codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*2. 5. La VI Commissione.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   «l-bis) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
   1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
   2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
   3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

  In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 dei codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*2. 159. Piccone, Fanucci.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   ”l-bis) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
   1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
   2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
   3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

  In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 dei codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*2. 162. Tancredi, Fanucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «volontariamente sostenute sono soppresse»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili».

  6-ter. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 600 euro» e le parole: «, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni,» sono soppresse.
  6-quater. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili».

  6-quinquies. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
  «5-ter. L'imposta relativa all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali è ammessa in detrazione se tali attrezzi, strutture e impianti sportivi sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti dell'impresa, o assimilati, e dai loro familiari, anche a titolo gratuito.».

  6-sexies. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente:
   1-ter) iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

  6-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 6-bis a 6-sexies, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 4. La VI Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 297 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 17. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 297 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 255. Zanin.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi. 11-bis. Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 280 milioni.
2. 77. Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 284,1 milioni.
*2. 203. Latronico.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 284,1 milioni.
*2. 296. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 284,1 milioni.
*2. 233. Chiarelli, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 284,1 milioni.
*2. 81. Petrini, Lodolini, Fragomeli, Fusilli, Giampaolo Galli, Arlotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese relative a prestazioni sanitarie odontoiatriche ricomprese tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche per un importo pari al 50 per cento dell'intero ammontare della spesa.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000.
2. 264. Vargiu, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, le spese relative a prestazioni sanitarie odontoiatriche ricomprese tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, saranno detraibili con un'aliquota pari al 27 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 160 milioni.
2. 35. Parrini, Fanucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 23. Molteni, Guidesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 153. Vignali.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 188. Piccone, Tancredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 148. Palmieri, Crimi, Gullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 36. Famiglietti, Fanucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 206. Latronico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, dopo il punto IV) è inserito il seguente:
  ”V. aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 comma 3 lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 per i quali la comunicazione di inizio lavori abbia data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. 287. Pastorino, Brignone, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Social lending garantito).

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il social lending garantito, preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini utilizzatori».
  2. Il Fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 31 marzo 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 dalle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini finanziatori» spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.
  4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
  5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, potranno accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal Fondo per il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico relativamente agli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.
  6. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia dell'entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.
  7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 giugno 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 luglio 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei «cittadini utilizzatori richiedenti» disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il social lending garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.
  8. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.
  9. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.
  10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.
  11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. 02. Pesco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta immobiliare).

  1. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
  2. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 275,4 milioni di euro per il 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 026. Tancredi, Piccone.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta immobiliare).

  1. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
  2. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 275,4 milioni di euro per il 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 028. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta immobiliare).

  1. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente” cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero,
  2. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 24.600.000;
   2018: – 24.600.000;
   2019: – 24.600.000.
2. 06. Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta).

  1. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le cessioni di unità immobiliari effettuate, dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un immobile, è riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta a condizione che l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire, sull'immobile stesso, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica superiore rispetto a quella già in essere.
  2. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione all'immobile della classe energetica superiore, l'agevolazione di cui al comma 1 si intende revocata c risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro.
2. 021. Polidori.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli).

  1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli effettuati ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
2. 03. Catalano, Mucci, Galgano, Librandi, Menorello, Mazziotti Di Celso, Oliaro, Dambruoso, Catania, Monchiero, Molea.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private).

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, il 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   ”l-bis) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
    1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
    2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
    3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, come tali individuati dalle Soprintendenze competenti per territorio;
    4) le spese relative agli interventi di cui ai numeri 1, 2 e 3 non possono superare i 30.000,00 euro se si tratta di interventi su unità immobiliari singole e di 50.000,00 euro se trattasi di interventi su proprietà condominiali, con una franchigia di 2.000,00 euro per le unità immobiliari singole e di 5.000,00 euro per le proprietà condominiali.

  2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1, capoverso lettera l-bis), sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.
  3. In deroga alla legge 11 dicembre 2012 n. 220, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, con riferimento all'articolo 1135 (Attribuzioni dell'assemblea dei condomini) del codice civile è sospesa la costituzione del fondo speciale ivi previsto per i tre anni successivi all'approvazione della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 220 milioni.
2. 05. Palladino, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Bonifiche ecologiche aree dismesse).

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato nonché i criteri e le modalità attuative a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
2. 09. Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «agroforestali e fotovoltaiche» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
2. 010. Capelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. – (Detrazioni fiscali per interventi di prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti nelle abitazioni private e negli esercizi commerciali). – 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 60 per cento delle spese documentate, sostenute per interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti nell'abitazione private e negli esercizi commerciali da parte di terzi. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 011. Simonetti, Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Zona franca integrale).

  1. Al fine di recuperare gli effetti del divario insulare e le ripercussioni economiche e sociali rispetto alle altre regioni italiane ed europee il territorio della regione Sardegna è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca, in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche».
  2. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la regione e stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e d'intesa con il Presidente della regione Sardegna.
  3. Sino all'entrata in vigore del regime di zona franca di cui al comma 1 previsto per il territorio della regione Sardegna, è consentita l'immissione in consumo finalizzato alla produzione in detto territorio per il fabbisogno locale di prodotti indicati da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esenzione dal dazio doganale e dalle imposte erariali di fabbricazione ed erariali di consumo.
  4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per la durata di anni dieci, prorogabili con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità indicate al comma 2.
  5. In via transitoria e fino all'approvazione di un piano attuativo di riequilibrio insulare della Sardegna (PARIS) e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento da applicare ai redditi d'impresa:
    a) realizzati per le attività svolte nel territorio della regione Sardegna nei settori del turismo, dell'agroindustria, dell'agropastorizia del manifatturiero legato alle trasformazioni secondarie e terziarie di materie prime prodotte nel territorio regionale e della telematica, individuate in un elenco approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della regione Sardegna, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    b) realizzati dalle società di persone e di capitali che operano nel settore dei trasporti e dei servizi annessi negli aeroporti e nei porti della regione Sardegna esclusivamente per i redditi conseguiti da attività di trasporto di passeggeri e di merci in transito da e per la medesima regione.

  6. L'imposta sostitutiva di cui al comma 5 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
  7. In via transitoria e fino all'approvazione del PARIS e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote delle imposte dirette sono ridotte del 50 per cento per:
    a) i redditi conseguiti da enti e da società pubblici e privati che operano nell'ambito della ricerca e della formazione limitatamente alla quota realizzata dall'effettiva attività nel territorio della regione Sardegna;
    b) i redditi conseguiti in attuazione di progetti sperimentali e produttivi legati alla produzione di energia rinnovabile, non ricadente in aree agricole o di pregio paesaggistico e ambientale e alla produzione di idrogeno limitatamente alla quota realizzata nel territorio della regione Sardegna;
    c) i redditi conseguiti in attuazione di progetti di forestazione e di rigenerazione paesaggistica, nonché di attività produttive riconducibili alla ricostituzione del patrimonio ambientale con particolare riferimento alle specie endogene e alle attività produttive collegate alla produzione energetica limitatamente alla quota realizzata nel territorio della regione Sardegna.

  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Presidente della regione Sardegna sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.
  9. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  10. Agli oneri derivanti pari a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 013. Pili.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di manutenzione su autovetture ad uso privato e interventi sulla sicurezza delle abitazioni).

  1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
   «g-bis) le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria su autovetture ad uso privato entro il limite massimo di spesa di euro 500,00;
   g-ter) le spese sostenute per impianti di allarme di abitazioni ad uso privato e manutenzione di caldaie;».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94,5 percento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94,5 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94,5 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. 018. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 95, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nei primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'94 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –63.000.000;
   2018: –63.000.000;
   2019: –63.000.000.
2. 020. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi per sostituzione serbatoi GPL).

  1. I soggetti che acquistano, nei periodo che intercorre tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, anche per finalità sostitutive di impianti già installati, serbatoi nuovi per GPL aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 metri cubi, beneficiano, a titolo di sconto sul prezzo di acquisto, di un contributo pari a:
    a) euro 100,00 se l'acquisto concerne serbatoi fissi fuori terra;
    b) euro 150,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interno ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica;
    c) euro 350,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interno ricoperti con guscio in polietilene autoportante;
    d) euro 500,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interno confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

  2. Per beneficiare del contributi di cui al comma 1 i serbatoi devono essere installati entro e non oltre il 30 giugno 2018 nei depositi di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004 e successive modificazioni.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto direttamente al momento dell'acquisto da parte del soggetto venditore. A quest'ultimo è riconosciuto un credito di imposta di pari importo al contributo di cui al comma 1, nel momento in cui dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
   a) la vendita del serbatoio dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fornendo l'indicazione della fattura di vendita e copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente;
   b) la consegna all'acquirente di una copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

  4. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Fermo restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità di fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.
  5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica all'acquisto di serbatoi interrati ricondizionati, di cui all'Allegato del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004.
  6. I serbatoi sostituiti a seguito dell'acquisto di cui al comma 1, se di costruzione antecedente al 1o gennaio 1996, devono essere ritirati e rottamati a cura del soggetto venditore di cui al comma 3, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
2. 032. Piccone, Tancredi.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazione fiscale per utilizzatori GPL).

  1. Per le spese documentate, sostenute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo, da parte di tutti i soggetti che siano titolari di un contratto di somministrazione di GPL e che siano allo stesso tempo proprietari o utilizzatori di un deposito di GPL, realizzato con serbatoi nuovi, di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
    a) euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;
    b) euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interno ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;
    c) euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interno ricoperto con guscio in polietilene autoportante;
    d) euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interno confinato in cassa di cemento armato.

  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  3. Il titolare del contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione di cui al comma 1, attesta, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
     a) d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;
     b) di aver, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nelle fattispecie di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
     c) di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 275 milioni.
2. 033. Piccone, Tancredi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Cedolare secca per affitti a canone concordato).

  2-bis. Per il triennio 2018-2020, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 269,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 266,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 297,6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. 034. Marchi, Braga, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019; – 5.000.000.
2. 036. Ginato, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le detrazioni di cui agli articoli 14, 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, relative a immobili destinati ad abitazione principale, non utilizzate in tutto o in parte per situazioni di incapienza fiscale del beneficiario, possono essere trasferite per la parte non goduta al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ovvero ad altro componente del nucleo familiare, a condizione che dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente nell'immobile.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 040. Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448.
  2. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nel comuni ricadenti nella zona climatica D,».
  3. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la voce «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento» è soppressa.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,4 milioni.
2. 041. Sani, Dallai.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017. L'articolo 34 del predetto decreto continua ad applicarsi, relativamente ai passaggi dei prodotti di cui ai commi 7 e 8 dello stesso, alle cessioni dei prodotti conferiti fino al 30 giugno 2017, ancorché effettuate successivamente a tale data.
3. 36. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2018 con le seguenti: 30 settembre 2018.
*3. 1. La X Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2018 con le seguenti: 30 settembre 2018.
*3. 26. Basso.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo rimanendo quanto previsto dal primo periodo, in relazione agli investimenti posti in essere dalle strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise per gli investimenti effettuati nelle medesime aree e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le maggiorazioni di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aumentate del 20 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2,sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di 170 milioni di euro per l'anno 2023, di190 milioni di euro per l'anno 2024, di 270 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. 20. Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Greco, Fusilli, Famiglietti, Vico, Pes, Antezza, Venittelli, D'Incecco, Ginefra, Cardinale, Oliverio, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Aiello, Barbanti, Sgambato, Tino Iannuzzi, Manfredi, Capozzolo, Cuomo, Palma, Mariano, Capone, Amoddio, Burtone, Iacono, Culotta, Albanella, Schirò, Giovanna Sanna, Mura, Francesco Sanna, Amato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

  Conseguentemente, all'allegato A di cui al medesimo comma 2, alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti sostituire la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime con la seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
*3. 2. La X Commissione.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

  Conseguentemente, all'allegato A di cui al medesimo comma 2, alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti sostituire la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime con la seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
*3. 25. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Benamati, Becattini, Donati.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

  Conseguentemente, all'allegato A di cui al medesimo comma 2, alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti sostituire la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime con la seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
*3. 35. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

  Conseguentemente, all'allegato A di cui al medesimo comma 2, alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti sostituire la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime con la seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
*3. 16. Giampaolo Galli, Fregolent.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i soggetti collocati nelle aree obiettivo convergenza, che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 1, è stabilita una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento. Per i medesimi soggetti, che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 100 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
3. 33. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine dell'ottenimento dell'incentivo fiscale le aziende dovranno produrre il conseguimento della certificazione attestante avvenuto processo di audit effettuato secondo le metodologie MTM (Method Time Measurement). Il processo di audit è funzionale alla valutazione d'impatto dell'incentivo in relazione ai processi d'innovazione messi in atto. Il costo della certificazione rientra nelle somme ammissibili secondo le modalità previste.
3. 74. D'Alessandro, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le previsioni di cui ai precedenti commi da 1 a 6 si applicano anche alle società e alle imprese individuali, purché in regime di contabilità ordinaria, che entro il 30 aprile 2018 trasferiscano la propria sede legale in Italia.
3. 30. Piccone, Bernardo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il limite del coefficiente di ammortamento pari al 6,5 per cento necessario per l'applicazione della maggiorazione del costo di acquisizione di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015, n. 208, non si applica alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro.
*3. 11. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il limite del coefficiente di ammortamento pari al 6,5 per cento necessario per l'applicazione della maggiorazione del costo di acquisizione di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015, n. 208, non si applica alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro.
*3. 61. Sani, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, La-
  vagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 93, è inserito il seguente: «93-bis. Ai soli tini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione del 40 per cento, di cui al comma 91, si applica anche alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sempre che la quota imputabile ad ogni esercizio sia pari o superiore al 7 per cento del costo di realizzazione degli impianti».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 280 milioni di euro.
**3. 12. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 93, è inserito il seguente: «93-bis. Ai soli tini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione del 40 per cento, di cui al comma 91, si applica anche alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sempre che la quota imputabile ad ogni esercizio sia pari o superiore al 7 per cento del costo di realizzazione degli impianti».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 280 milioni di euro.
**3. 50. Romanini, Fiorio, Terrosi.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tal fine ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
4. 6. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tal fine ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare, in corrispondenza di aree in cui insistono autorità portuali, zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
4. 5. Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tale fine, le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, possono individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prioritariamente nelle seguenti aree:
    a) Abruzzo: Valle Peligna, Val Vibrata, Complesso Val Pescara;
    b) Basilicata: Matera, Maratea;
    c) Campania (Napoli, interporto di Nola, interporto di Marcianise);
    d) Calabria (Tropea, Soverato, Roccella, Gioia Tauro, Cosenza, Sibaritide);
    e) Puglia (Bari area industriale – ASI, Taranto – per impresse nell'indotto ILVA, Bari, Lecce);
    f) Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa).

  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
4. 7. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche riguardante i processi di trasformazione tecnologica e digitale del modello Industria 4.0.
4. 19. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota pari al 50 per cento del risparmio di imposta conseguente alla riduzione di aliquota di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è accantonata dall'impresa e destinata, entro i due periodi di imposte successivi a quello a cui si riferisce, al finanziamento di investimenti in beni materiali strumentali nuovi o in beni immateriali strumentali, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, allegati A e B, nonché ad attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, commi da 4 a 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 95, o al finanziamento di investimenti ambientali relativi all'acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B) n.  II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il versamento all'erario delle somme accantonate e non utilizzate dall'impresa per le finalità di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e sostegno permanente agli investimenti.
4. 4. Stumpo, Speranza, Capodicasa, Zoggia, Bossa, Lattuca, Patrizia Maestri, Leva.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire lo sviluppo produttivo italiano, particolarmente nelle regioni meno sviluppate dell'Unione europea, attraverso il potenziamento di infrastrutture di ricerca, la riorganizzazione territoriale e tematica volta all'incremento dell'efficienza dell'utilizzazione delle risorse, nonché attraverso l'incentivazione di ricerche strategiche in materia di promozione dell'alternanza scuola lavoro con modalità gestionali innovative, di nanotecnologie e fotonica per la medicina di precisione, di gestione sostenibile delle risorse e dello spazio marino a fini di prevenzione e gestione dei rischi, protezione degli ecosistemi, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppo di nuove tecnologie marine e marittime, di sviluppo di tecnologie innovative che si rendono necessarie a seguito di calamità naturali per la schedatura, la messa in sicurezza, il restauro, il consolidamento e la ricostruzione del patrimonio artistico e culturale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017, 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per l'anno 2019 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 260 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4. 3. Capone.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le imprese del settore tessile e abbigliamento, calzaturiero e degli articoli in pelle identificati dai codici ATECO 2007 C.13, C.14, C.15 le quali in ragione del settore merceologico di appartenenza sostengono annualmente, ovvero ciclicamente, costi connessi alla realizzazione di campionari con specifico riferimento alle spese relative alla ricerca e ideazione estetica, ovvero alla realizzazione di prototipi, è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa complessiva annua di 15 milioni di euro per l'anno 2017, nella misura del 15 per cento per tali categorie di spesa, elevabile al 20 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con Università e Enti Pubblici di ricerca.
  2-ter. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis. Le modalità attuative del comma 2-bis sono identificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 285 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4. 1. Benamati, Montroni, Bargero, Bini, Arlotti, Petrini, Pelillo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Lattuca, Donati, Cani, Senaldi, Scuvera.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extra alberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extra alberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
*4. 01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extra alberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extra alberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
*4. 022. Fregolent, Arlotti.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extra alberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extra alberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
*4. 025. Palese.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extra alberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extra alberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
*4. 026. Alberto Giorgetti, De Girolamo, Milanato.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).

  1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito.».
  2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
**4. 02. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).

  1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito.».
  2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
**4. 016. Tullo, Oliaro, Garofalo, Mognato, Pagani, Carloni, Brandolin, Bruno Bossio, Giacobbe, Mura, Marco Di Stefano, Culotta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito di imposta per interventi di bonifica per l'amianto).

  1. Sono ammessi al credito di imposta di cui all'articolo 56 della legge 18 dicembre 2015, n. 221, gli interventi di bonifica da amianto effettuati dal 1o giugno 2016 al 31 maggio 2017. A tal fine le domande per l'accesso al credito di imposta dovranno essere presentate a partire dal 15 gennaio 2017 e fino al 15 giugno 2017. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare15 giugno 2016.
*4. 021. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito di imposta per interventi di bonifica per l'amianto).

  1. Sono ammessi al credito di imposta di cui all'articolo 56 della legge 18 dicembre 2015, n. 221, gli interventi di bonifica da amianto effettuati dal 1o giugno 2016 al 31 maggio 2017. A tal fine le domande per l'accesso al credito di imposta dovranno essere presentate a partire dal 15 gennaio 2017 e fino al 15 giugno 2017. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare15 giugno 2016.
*4. 011. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali, effettuate nei periodi d'imposta a quelli successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, per interventi di manutenzione, protezione e restauro a favore di beni culturali, riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di proprietà di fondazioni e di privati, purché regolarmente aperti al pubblico.
  2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica su apposito sito internet i dati relativi all'ordine di arrivo della documentazione fiscale richiesta e all'ammontare delle donazioni e li aggiorna in tempo reale.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
4. 09. Gigli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento delle aree montane, di assicurare condizioni di permanenza delle popolazione residenti nei territori montani e di garantire il superamento degli squilibri economico-sociali nelle zone montane, con particolare riguardo per le zone dell'Appennino parmense, sono istituite le zone franche montane, con un numero di abitanti non superiore a 30.000, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
4. 014. Palmizio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
4. 017. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito nell'anno 2017 un Fondo con un importo pari a 100 milioni di euro, destinato alle spese per gli interventi straordinari per investimenti destinati a edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico, infrastrutture e tutela dell'ambiente, per i comuni che si sono avvalsi della possibilità di azzerare l'aliquota TASI secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.
  2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4. 018. Sandra Savino.

ART. 5.

  Al comma 6, capoverso Art. 18, comma 8, sopprimere le parole: e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
5. 4. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Ai fini tributari, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano altresì ai soggetti costituiti in forma di società di capitali i cui ricavi non siano superiori ai limiti di cui al comma 1 del citato articolo.

  Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: da 1 a 6 con le seguenti: da 1 a 6-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
5. 10. Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Finanziamento Camere di commercio).

  1. Per lo svolgimento delle funzioni delegate e per il finanziamento ordinario delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è attribuito ad esse un contributo annuale pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018 l'ammontare del contributo è determinato dalla legge di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 81 secondo comma sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 220 milioni.
5. 02. Ricciatti, Ferrara, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento.
  2. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi, previa richiesta nella quale siano indicati in particolare i costi relativi a:
   a) lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   b) le prestazioni dei professionisti;
   c) le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   d) le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   e) le attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dalla presente legge, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 1, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
  4. Ai fini dell'erogazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio dell'erogazione del contributo e degli obiettivi di cui al comma 1, nonché degli effetti sulle imprese in termini di competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.
  6. Il Fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2017, ha una dotazione di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
5. 03. Ricciatti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti, Ricciatti.

ART. 6.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
  «5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
6. 2. Piccone.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Regime IVA delle prestazioni di servizi di trasformazione delle eccedenze alimentari cedute gratuitamente).

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le prestazioni di servizi di trasformazione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 4, comma 2, della legge del 19 agosto 2016, n. 166, per un volume di affari non superiore a 5.000 euro per anno solare da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 166 del 2016, sono esentate dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
6. 03. Gadda, Fanucci, Fiorio, Fregolent, Moretto, Vazio, Morani, Coppola, Marco Di Maio, Donati, Dallai, Parrini, Ermini, Cenni, Arlotti.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso).

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei predetti fondi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
6. 08. Piccone, Taricco.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(IRAP per il settore alberghiero).

  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei limiti del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 100 per cento».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 275 milioni.
6. 010. Tancredi, Piccone.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(IMU per il settore alberghiero).

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile, nella stessa misura, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
6. 011. Tancredi, Piccone.

ART. 7.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni e a condizione che la prestazione energetica dell'immobile sia almeno pari al limite di legge in vigore per quella tipologia di edificio e sia rispettato il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverato da un tecnico abilitato. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma, nei casi in cui l'immobile non abbia i requisiti di cui al precedente periodo all'atto dell'acquisto della proprietà o altro diritto reale, il soggetto acquirente assume l'obbligo di adeguamento energetico e sismico prima nel triennio precedente alla vendita»;
    alla lettera b), sostituire le parole: quinquennio con le seguenti: triennio.
7. 10. Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    alla lettera a) dopo le parole: al comma 1, inserire le seguenti: le parole: «200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 euro» e;
    alla lettera b) dopo le parole: biennio inserire le seguenti: , ovunque ricorra,;
    dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) al comma 2-bis, le parole: «200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 euro»;
    alla lettera c), sostituire le parole: 30 giugno 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
7. 1. Pelillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e all'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo già in vigore alla data del 1o gennaio 2014 e, rispettivamente, alla data del 13 dicembre 2014.

  1-ter. Il comma 1-bis si applica solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 80 milioni;
   2018: – 80 milioni;
   2019: – 80 milioni.
   b) alla voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20 milioni;
   2018: – 20 milioni;
   2019: – 20 milioni.
7. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
  «Per i beni immobili il curatore fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, in ogni caso non superiori a tre. Alla scadenza dei tre esperimenti di vendita il curatore fa istanza al giudice delegato per il conferimento dei beni immobili rimasti invenduti ad un fondo immobiliare di investimento appositamente costituito. Le quote del suddetto fondo immobiliare vengono poi attribuite al curatore che le assegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai creditori in proporzione dei rispettivi crediti e nel rispetto dei privilegi. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate le modalità di costituzione del fondo, nonché le modalità di scelta della SGR che gestirà il fondo stesso».
7. 11. Palese.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servivi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
   b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1.1 Prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.»;
   c) alla Tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e».

  2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.
7. 01. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi, anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298 milioni.
7. 03. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso Art. 25-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuata dal condominio quale sostituto d'imposta al raggiungimento della soglia minima di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno qualora l'importo minimo di euro 500 non sia raggiunto.».
7. 07. Taricco.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo).

  1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2018 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7. 013. Laffranco, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

ART. 8.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
8. 4. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017 è assegnata all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro la somma di 2 milioni di euro quale contributo per il funzionamento di Italia lavoro S.p.A., la cui denominazione cambia in «ANPAL Servizi S.p.A». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 6. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 1, i aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2017 e 2018, la deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento per le microimprese.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
8. 1. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:
  «Art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e da RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati ai comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e da RIVS e, per i motoveicoli, anche dall'FMI mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale certificato potrà essere rilasciato anche in forma digitale.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
  2-ter Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
*8. 05. Camani, Bargero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:
  «Art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e da RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati ai comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e da RIVS e, per i motoveicoli, anche dall'FMI mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale certificato potrà essere rilasciato anche in forma digitale.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
  2-ter Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
*8. 08. Rampelli, La Russa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, la facoltà di pagamento cumulativo della tassa di proprietà, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende titolari di flotte di auto e camion. 
8. 06. Sandra Savino.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento televisivo, derivanti dalla lotta all'evasione, per l'anno 2016, concorrono alla riduzione dell'importo del canone stesso, che a partire dal 1o gennaio 2017 è fissato in 50 euro annui.
9. 44. Brunetta.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con cadenza bimestrale.
9. 61. Caon, Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese elettriche, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 94 del 2016, i dati dei soggetti esonerati dall'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o che abbiano già effettuato in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le comunicazioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94, e che sono esonerati dal pagamento del canone RAI.

  1-ter. I soggetti di cui al comma 1-quater non sono tenuti all'adempimento della sanzione per mancata comunicazione.
  1-quater. Per coloro che hanno già versato il canone, l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni, provvede al riconoscimento di un credito d'imposta di importo pari a quanto indebitamente versato.
  1-quinquies. Per coloro che sono esonerati dal pagamento del canone e non hanno adempiuto al versamento l'Agenzia delle entrate non provvede alla riscossione.
  1-sexies. All'onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
9. 1. Artini, Pastorino, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 77. Pisicchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 3. Ginefra, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Peluffo, Ventricelli, Vico.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 10. Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 27. Laforgia, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 38. Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 56. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 64. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 2. Ginefra, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Peluffo, Ventricelli, Vico.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 5. Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 32. Laforgia, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 35. Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 40. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 48. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 69. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 72. Pisicchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

  1-ter. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, inserire il seguente:
  Art. 87-bis. – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
9. 15. Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le lettere b) e c) sono soppresse.

  1-ter. All'articolo 1, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la lettera c) è soppressa.
9. 80. Fico, Brescia, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 6. Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 31. Laforgia, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 33. Sisto, Centemero, Calabria, Crimi, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 41. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 46. Fratoianni, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 49. Palese, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 68. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 70. Pisicchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I cittadini iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), proprietari di un immobile sito sul territorio nazionale, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
9. 63. Merlo, Borghese, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La quota parte del canone di abbonamento alla televisione a favore della RAI non può superare l'importo pari ad euro cinquanta per abbonato.
9. 81. Palese.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
10. 31. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 260 milioni.
10. 18. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Inoltre, i comuni sono tenuti ad equiparare le aliquote IMU, pagate dai cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di un'abitazione di proprietà nel comune stesso non locata e non concessa in comodato d'uso, a quella dei cittadini italiani residenti sul territorio dello stesso comune.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
10. 40. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 26, dopo le parole:
non si applica sono aggiunte le seguenti: per il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, né.
10. 42. Formisano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 17. Gelmini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 15. Rampelli, Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 26. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 39. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 33. Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 35. Melilli, Minnucci, Tidei.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 3. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 38. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 14. Rampelli, Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 16. Gelmini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 25. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 32. Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 10. Marchi, Giulietti, Fregolent, Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato anche presunto.
  1-ter. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
*10. 43. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato anche presunto.
  1-ter. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
*10. 45. Pastorelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sospensione di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica all'imposta di soggiorno, istituita con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il maggior gettito può essere destinato dai comuni, oltre che alle finalità richiamate nel comma 1 dell'articolo 4, anche per sostenere gli oneri correlati alle assunzioni di personale stagionale nei comuni a vocazione turistica.
10. 19. Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata al 30 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
10. 21. Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati ad una tassa annua di proprietà di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato, Ai fini di quanto previsto dal presente comma, l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) per tutte le tipologie di veicoli e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) per i motoveicoli, redigono un apposito elenco, con propria determinazione, indicante i periodi di produzione dei veicoli».
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall'anno in cui si compire il ventesimo anno dalla costruzione e fino al compimento del trentesimo anno, sono assoggettati ad una tassa di annua di proprietà di euro 80,00 per gli autoveicoli e di euro 30,00 per i motoveicoli. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  1-ter. I veicoli di cui al comma 1-bis sono individuati, previo esame di ogni singolo esemplare, con propria determinazione, dall'ASI per tutti i veicoli e dalla FMI per i soli motoveicoli, mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso».
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della tasse di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli di cui al comma 1 e 1-bis l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 70,00 per gli autoveicoli ed in euro 40,00 per i motoveicoli.
10. 34. Marco Di Stefano, Ciracì, Tullo, Bargero, Giulietti, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Soppressione Tasi/Imu immobili strumentali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta municipale unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
  2. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4,500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad un'ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 3,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora, a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con la legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
10. 05. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Compensazione crediti e debiti).

  1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1.».

  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2017.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
10. 06. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; dopo le parole: «non si applica» si aggiungono le seguenti parole: «all'addizionale comunale IRPEF, all'imposta di soggiorno, alla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni».
10. 012. Alberto Giorgetti.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26 le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».
   b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017 il blocco delle aliquote non opera a favore dei soli comuni che per gli anni 2014, 2015 e 2016 non hanno applicato la TASI, istituita dal comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, né hanno deliberato aumenti delle aliquote dell'IMU o dell'addizionale comunale all'Irpef. In ogni caso l'aumento delle aliquote non potrà determinare un'aliquota superiore al 50 per cento dell'aliquota massima prevista per ciascun tributo nella parte discrezionale».
11. 1. Guidesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
*11. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
*11. 24. Sani, Dallai, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  1-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 1-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
11. 21. Cenni, Terrosi, Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 908, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 20.000.000.
*11. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 908, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 20.000.000.
*11. 23. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Arlotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «miele naturale» sono inserite le seguenti: «e pappa reale». Le percentuali di compensazione, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 12,5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
11. 13. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La concessione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo di cui al n. 5 della Tabella A allegata al Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta nella misura del 22 per cento ivi prevista agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 9.600 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 18. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 280 milioni di euro.
*11. 02. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 280 milioni di euro.
*11. 013. Capozzolo, Oliverio, Antezza, Romanini, Carra, Falcone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
11. 046. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*11. 03. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*11. 014. Fiorio, Carra, Romanini, Antezza.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
11. 047. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».
  2. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'Allegato B – Tabella Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:
  Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000.
*11. 04. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».
  2. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'Allegato B – Tabella Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:
  Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000.
*11. 015. Taricco.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime IRAP cooperative agricole).

  1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n, 228.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 295 milioni di euro.
**11. 05. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime IRAP cooperative agricole).

  1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n, 228.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 295 milioni di euro.
**11. 016. Oliverio, Antezza, Mongiello, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Misiani, Paola Bragantini, Marco Di Maio, Giulietti, Bargero.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime IRAP cooperative agricole).

  1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n, 228.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 295 milioni di euro.
**11. 049. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. In previsione del riordino complessivo previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2017, al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica, è facoltà dei concessionari offrire palinsesti di scommesse complementari al palinsesto ufficiale delle scommesse ippiche. Nei casi in cui il concessionario propone palinsesti complementari e sostiene l'onere economico per l'acquisitone dei diritti per la ritrasmissione delle immagini delle corse, il prelievo sulle scommesse a quota fissa incluse in tali palinsesti è ridotto di un terzo.
11. 021. Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico, fermo restando l'assolvimento dei diritti annuali di licenza.
  2. I produttori di bevande aromatizzate a base di vino, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di mosto cotto fermentato, con esclusione di quelli alcolizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno e che utilizzano prevalentemente prodotti di produzione aziendale, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e pertanto sono dispensati dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e a quelli connessi alla circolazione ed al controllo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni annui con le seguenti: è incrementato di 299 milioni annui.
*11. 06. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico, fermo restando l'assolvimento dei diritti annuali di licenza.
  2. I produttori di bevande aromatizzate a base di vino, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di mosto cotto fermentato, con esclusione di quelli alcolizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno e che utilizzano prevalentemente prodotti di produzione aziendale, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e pertanto sono dispensati dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e a quelli connessi alla circolazione ed al controllo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni annui con le seguenti: è incrementato di 299 milioni annui.
*11. 017. Fiorio, Sani, Oliverio, Taricco.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi al recupero di imballaggi per l'uso alimentare).

  1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il recupero e il riutilizzo degli imballaggi usati, a decorrere dal 1o settembre 2017 e sino al 31 dicembre 2018 le aliquote di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato, per il solo prodotto finito che venga immesso in consumo con il sistema del vuoto a rendere. Le modalità attraverso cui è accertata la sussistenza delle predette condizioni di immissione sul mercato sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro il 30 giugno 2017 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295,4 milioni per l'anno 2017, 287,4 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
11. 020. Zanin, Sani, Romanini, Prina, Paolo Rossi, Cova, Misiani, Tancredi, Ginato.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ripristino agevolazione territori montani).

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 297 milioni.
11. 011. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione delle ZES nella regione Lombardia e relativo regime fiscale).

  1. Sono istituite ZES nelle aree territoriali della regione Lombardia al confine con la Svizzera.
  2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale delle ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente il comune di Campione d'Italia e i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n. 28, e successive modificazioni; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.
  3. Nelle ZES sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere.
  4. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in armonia con la normativa europea, con la legge statale e con gli specifici regolamenti disciplinanti il funzionamento delle ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione delle ZES sono registrate come imprese delle ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES, di cui all'articolo 2, nel periodo incluso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, l'esenzione è estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione è estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  6. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati ed esportati nelle ZES.
  7. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), e al comma 2. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.
  8. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
   b) almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Lombardia;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

  9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  10. Le agevolazioni indicate all'articolo 3 sono applicate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 800 milioni per il primo anno e in 1,2 miliardi a decorrere dal 2018, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.200 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
11. 041. Guidesi, Molteni, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di risarcibilità dei danni arrecati al contribuente).

  1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Principio di risarcibilità del contribuente). – 1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

  2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.
11. 029. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate»;
   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».
   d) all'articolo 30 le parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'uno per cento».

  2. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2017 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione è ridotta di 2 punti percentuali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 86, inserire il seguente:
  Art. 86-bis. – Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
11. 030. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Potenziamento sgravi contributivi per assunzioni detenuti).

  1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n, 381 sono apportate le seguenti modificazioni:
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo sono ridotte a zero. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato».
   Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Per gli anni a decorrere dal 2017 l'agevolazione contributiva di cui al comma 3 è concessa fino alla concorrenza di euro 8 milioni di euro annui. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 3 è effettuato sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive di cui al presente articolo sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, della presente legge.
11. 024. Piccone, Marotta.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escluse le società di gestione di fondi comuni di investimento con le seguenti: escluse le società di gestione del risparmio e le società di intermediazione mobiliare.
*12. 1. La VI Commissione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escluse le società di gestione di fondi comuni di investimento con le seguenti: escluse le società di gestione del risparmio e le società di intermediazione mobiliare.
*12. 5. Petrini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 56, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. A decorrere dal 1 settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1 giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.
   b) dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
12. 8. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Interventi concernenti la regione Sicilia).

  Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole da: «In attuazione dell'accordo» sino a: «dello statuto della regione Siciliana» sono soppresse, e le parole: «5,61» sono sostituite con le seguenti: «7,61».

   Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
12. 10. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   all'articolo 67, dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Per i contribuenti soggetti all'invio obbligatorio telematico dei dati ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ottemperano regolarmente alla trasmissione dei dati e che sono in regola con l'osservanza degli adempimenti dichiarativi e di versamento, sono esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
12. 12. Pisano, Cariello, Sorial, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, alle lettere a), b), c), dopo le parole: società di gestione dei fondi comuni d'investimento, aggiungere le seguenti: e le società di intermediazione mobiliare.
12. 4. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, un'ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica per i periodi di imposta dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.
12. 3. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
  «6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata da ogni singolo comproprietario, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, anche per le unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo di proprietà del condominio.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
12. 041. Dell'Aringa.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regolarizzazione con versamento volontario delle società sportive dilettantistiche).

  1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione, con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
  2. La regolarizzazione di cui al precedente comma si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi: in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore a 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni, l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta a 1.600 euro ai fini IRES e a 1.000 euro ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.
  3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 542-bis, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.
  4. I soggetti di cui al comma 542-bis, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario con il versamento volontario del:
   a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
   b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

  5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.
  6. La definizione agevolata di cui ai commi da 542-bis a 542-undecies è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.
  7. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte saranno oggetto di provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, e il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
  9. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai commi 542-bis e seguenti della presente legge rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.
12. 03. Guidesi, Giancarlo Giorgetti.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazione fiscali locazioni brevi ad uso abitativo).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni tra privati aventi ad oggetto la concessione in godimento di immobili e relative pertinenze, o porzioni di esso, idonei all'uso abitativo, non effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, di durata non superiore a trenta giorni e senza l'offerta di alcun tipo di servizio aggiuntivo o complementare che ecceda la mera locazione dell'immobile.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del regime speciale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, i redditi derivanti dalle locazioni di cui al comma 1 possono essere assoggettati, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione volontaria, nella misura del 10 per cento del canone di locazione stabilita dalle parti.
  3. L'opzione per il regime fiscale di cui al precedente comma è esercitarle a condizione che:
   1) il versamento delle somme dovute a titolo d'imposta sostitutiva venga eseguito, anche cumulativamente, entro il giorno 30 del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;
   2) i pagamenti effettuati a favore del locatore, di qualsiasi importo, siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

  4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta ai sensi del comma 2 si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  5. Per i contratti di locazione di cui al comma 1, conclusi attraverso l'intermediazione di portali on line e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta può essere operato dall'intermediario per conto del cliente che esercita l'opzione per il regime di cui ai precedenti commi mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore apposita certificazione dei compensi corrisposti a titolo di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai precedenti commi, nonché di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, i termini e le modalità di rilascio della certificazione di cui al comma 5, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 67, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
  «7-bis. I dati e le informazioni relative ai nominativi delle persone alloggiate in strutture ricettive, trasmesse alle autorità di pubblica sicurezza in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, sono trasmessi periodicamente all'Agenzia delle entrate ai fini dei controlli sul corretto adempimento degli obblighi fiscali. I dati comunicati sono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto stabilisce altresì le modalità della comunicazione di cui al presente articolo e prevede adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi,
  7-ter. Per la collaborazione e lo scambio di informazioni utili alle rispettive attività di competenza e per il contrasto all'evasione fiscale, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti e pubbliche amministrazioni locali, per il coordinamento e la cooperazione, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nelle attività di verifica e controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di locazioni brevi e con finalità ricettive.
  7-quater. Compatibilmente con la normativa comunitaria e gli accordi e le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e scambio di informazioni, per il rafforzamento della cooperazione in materia di contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni brevi e con finalità ricettive, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni o accordi con le competenti autorità e amministrazioni estere nonché con le società e gli enti di ogni tipo, anche non residenti nel territorio dello Stato e senza stabile organizzazione, per disciplinare criteri e modalità di scambio di informazioni relativamente ai rapporti intrattenuti con soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
12. 030. Pesco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione aliquota Irap).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
12. 011. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
  «Art. 111-bis. – (Finanza etica). – 1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:
   a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche anche dal punto di vista sociale e ambientale;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede dell'attività;
   c) devolvono almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da una gestione interna a forte orientamento democratico e partecipativo caratterizzato da un azionariato diffuso;
   f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 10».

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui alla presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui, sono sostituite dalle seguenti: nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.
12. 09. Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Palmieri, Palese, Realacci, Patrizia Maestri, Zanin, Sberna, Marazziti, Patriarca, Scuvera, Civati, Mognato, Murer, Beni, Bossa, Pinna.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione aliquota Irpef).

  1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 200, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.
  5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
12. 014. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per la promozione delle attività di vendita di beni usati).

  1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «127-terdevicies) servizi di cessione e di intermediazione di beni mobili materiali non registrati, definiti dall'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e che possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, nonché di beni sottoposti alla preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle procedure definite dall'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 180-bis.».

  2. A decorrere dall'anno 2017, l'imposta municipale propria e la TARI relativa agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di distrazione, raccolta, selezione, riparazione, restauro, preparazione al riutilizzo, commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso o al dettaglio, di beni mobili usati, nonché all'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e mercati dell'usato è deducibile nella misura del 40 per cento dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI), istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e alla tariffa rifiuti, istituita con la legge provinciale 26 maggio 2006 n. 4, della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS), istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e alla tariffa rifiuti, istituita ai sensi del comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, della provincia autonoma di Trento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni.
12. 039. Ruocco, Lombardi, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016).

  1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000;
   2019: – 15.000.000.
12. 034. Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali in favore dei residenti nei Comuni sedi di strutture destinate all'accoglienza dei migranti).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di cinquecento milioni di euro, volto alla concessione di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei residenti nei Comuni che ospitano strutture destinate a qualunque titolo all'accoglienza dei migranti. La determinazione dell'entità della detrazione da riconoscere e le relative modalità applicative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
12. 035. Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
  2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
12. 06. Oliaro, Menorello, Monchiero, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione aliquota Ires).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 61 le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 013. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al regime forfettario per le nuove attività).

  All'allegato 4 dell'articolo 1, comma 112, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, alla colonna «Redditività», riga numero 8 «attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi», la percentuale: «78 per cento» è sostituita con la seguente: «52 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
12. 016. Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 018. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

ART. 13.

  Al comma 2 sostituire le parole: 28 milioni di euro per l'anno 2017, con le seguenti: 26 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2017.
13. 46. Di Gioia, Mongiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di rilanciare le aziende italiane produttrici di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione, l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26-10-1995 n. 504 è sostituito dal seguente: «Art. 62-quater».

  1. Dal 1o gennaio 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dai comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma 1.
  2. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo ex articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in considerazione dell'intervenuta sentenza della Corte di Costituzionale 83/2015, in considerazione dei principi esposti nella Direttiva 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, il soggetto autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine perentorio del 1o giugno 2017, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta.
  3. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze, di cui al comma 2, pari ad una somma non inferiore all'1 per cento del fatturato totale relativo rispettivamente agli anni 2015 e 2016.
  4. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze di cui al comma 2 è pari ad una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014
  5. Ai fini della definizione del contenzioso, cui ai commi 3 e 4, il soggetto autorizzato versa la somma di cui al comma 2 entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta,
  6. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 2 sono irricevibili.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
13. 64. Sberna.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso prodotti a basso o nullo impatto ambientale e di sostegno al Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo, una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 2 è riservata per progetti di autoimprenditorialità e per le start-up innovative,.
13. 65. Zaccagnini.

  Al comma 4, dopo le parole: aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti, aggiungere le seguenti: in servizi culturali e creativi,.
13. 1. La VII Commissione.

  Al comma 4, dopo le parole: Radio Frequency identification (RFID) aggiungere le seguenti: e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
13. 39. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo le parole: Radio Frequency identification (RFID) inserire le seguenti: e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
13. 2. La X Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di favorire il reinserimento sul mercato degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, negli anni della crisi economico-finanziaria, hanno subìto il restringimento del credito bancario e l'assottigliamento delle fonti di finanziamento d'impresa, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse disponibili del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli esercenti arti e professioni i quali versino in condizioni di oggettiva difficoltà finanziaria certificata da un commercialista iscritto al relativo ordine professionale da almeno dieci anni. La garanzia può essere concessa anche nei confronti dei soggetti sottoposti ad una delle procedure di composizione delle crisi disciplinate dalla legge Fallimentare di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non abbiano richiesto l'accesso alla transazione fiscale, di cui all'articolo 182-ter del medesimo Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero siano sottoposti ad una procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  6-ter. La garanzia, di cui al comma 1, viene concessa, per i primi tre anni dalla sua richiesta, nella percentuale del 100 per cento dei debiti d'impresa, nella percentuale dell'80 per cento per i successivi tre anni e nella misura del 40 per cento per ulteriori tre anni.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter trovano applicazione per i finanziamenti chirografari con preammortamento di sei mesi. La misura massima dello spread applicabile dagli erogatori ai finanziamenti garantiti di cui ai commi 6-bis e 6-ter è pari a 3,5, inteso quale commissione onnicomprensiva.
  6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
  6-sexies. Per usufruire dell'agevolazione di cui ai commi da 6-bis a 6-quater, i soggetti indicati al comma 6-bis devono predisporre un business plan in cui viene illustrata compiutamente l'iniziativa imprenditoriale, nuova o già esistente, per il cui finanziamento viene richiesto l'intervento del Fondo, di cui al comma 6-bis. La sostenibilità economico-finanziaria del piano viene certificata da una società di revisione iscritta all'albo di cui al decretolegislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un commercialista iscritto al relativo ordine professionale da almeno dieci anni.
  6-septies. Le disposizioni attuative, di cui ai commi da 6-bis a 6-sexies, sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  6-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-bis a 6-septies, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 66. Sottanelli, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concretamente erogati dalla Banca pubblica dello Stato italiano, di cui al successivo comma.
  6-ter. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa, istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito concesso dalla Banca pubblica dello Stato italiano, non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sui reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
13. 52. Villarosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2017, per l'acquisto degli immobili situati nei distretti turistici individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, condotti dalle medesime e destinati alla prosecuzione dell'attività, possono accedere, alle medesime condizioni, in quanto compatibili, ai finanziamenti di cui al comma 1,
  6-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le finalità di cui ai comma 6-bis.
*13. 3. La X Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2017, per l'acquisto degli immobili situati nei distretti turistici individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, condotti dalle medesime e destinati alla prosecuzione dell'attività, possono accedere, alle medesime condizioni, in quanto compatibili, ai finanziamenti di cui al comma 1.
  6-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 6-bis.
*13. 30. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Paola Bragantini, Marchetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare al soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.

  Conseguentemente, modificare la rubrica del medesimo articolo 13 con la seguente: «Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia PMI».
13. 13. Fregolent, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire certezza ai finanziamenti erogati alle Piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei Fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare ai soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.
*13. 18. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire certezza ai finanziamenti erogati alle Piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei Fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare ai soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.
*13. 60. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di sostenere in modo più efficace gli investimenti delle piccole e medie imprese, all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti «5 milioni».
13. 19. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni;»
*13. 23. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni;»
*13. 51. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, articolo 2, comma 4, è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un numero di soluzioni graduate in funzione dell'entità del finanziamento, prevedendo comunque che per i finanziamenti di importo non superiore ai 50.000 euro sia effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto.».
13. 47. Taricco, Zardini, Romanini, Cenni, Borghi, Carra, Verini, Lodolini, Incerti, Schullian, Gribaudo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 7. Guidesi

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 9. Guidesi, Allasia, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 11. Marchetti, Arlotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 25. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 31. Leva.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 38. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 40. Vignali.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 43. Senaldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 48. Basso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 49. Cani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 54. Melilli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 57. Galgano, Menorello, Mucci, Monchiero, Prataviera, Matteo Bragantini, Librandi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 63. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2 è riservata alle imprese che effettuano investimenti per promuovere la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori con figli minori a carico, di iniziative per il supporto ai lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori.
13. 56. Cenni, Terrosi, Albini, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Tentori, Fabbri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite con le seguenti: «dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale».
13. 02. La X Commissione.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 5 per gli anni 2017 e 2018.
  2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto,
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo.
  6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa corrispondenti alle dotazioni annue del Fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017, di 280 milioni di euro per il 2018 e per il 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020.
*13. 047. Gadda, Fanucci, Fiorio, Fregolent, Moretto, Vazio, Morani, Coppola, Marco Di Maio, Donati, Dallai, Parrini, Ermini, Cenni.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziarli, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui nel limite delle risorse di cui al comma 5 per gli anni 2017 e 2018.
  2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto,
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  5. Nello stato di previsione della spesa dei Ministero dello sviluppo economico e istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo.
  6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei, contributi previsti. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa corrispondenti alle dotazioni annue del Fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017, di 280 milioni di euro per il 2018 e per il 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020.
*13. 046. Lupi, Binetti, Alli, Vignali.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contribuzione ai confidi nel rifinanziamento di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per ciascuno degli anni successivi una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse destinate ad incrementare la dotazione del Fondo garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso l'ampliamento dell'operatività dei Confidi a favore delle stesse.
  2. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
  3. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi anche attraverso l'incremento dei fondi di garanzia finalizzati a concedere garanzie a favore delle PMI nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Le risorse hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere nei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associative e concessi, da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring per l'esercizio 2017 si intende come bilancio approvato quello chiuso al 31 dicembre 2016.
  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i criteri volti a definire il riparto delle risorse di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
**13. 016. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contribuzione ai confidi nel rifinanziamento di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per ciascuno degli anni successivi una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse destinate ad incrementare la dotazione del Fondo garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso l'ampliamento dell'operatività dei Confidi a favore delle stesse.
  2. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
  3. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi anche attraverso l'incremento dei fondi di garanzia finalizzati a concedere garanzie a favore delle PMI nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Le risorse hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere nei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associative e concessi, da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring per l'esercizio 2017 si intende come bilancio approvato quello chiuso al 31 dicembre 2016.
  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i criteri volti a definire il riparto delle risorse di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
**13. 034. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Deducibilità Irap imprese Made in Italy e prodotti interamente italiani).

  1. Nei limiti di spesa di 600 milioni di euro a decorrere dal 2017, al fine di favorire la produzione italiana, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi per le imprese che hanno il loro intero ciclo produttivo in Italia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166.
  2. La deducibilità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e opera al 50 per cento per il quarto e il quinto anno.
  3. Il beneficio di cui al comma 1 è fruibile da parte delle micro e piccole imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dai settore di attività.
  4. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'effettiva operatività delle imprese nel territorio nazionale, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-bis, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2017, 757 milioni per l'anno 2018 e 690 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66»,

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportate le seguenti variazioni:
   2017: –24.000.000;
   2018: –24.000.000;
   2019: –24.000.000.
13. 025. Crippa, Castelli, Da Villa, D'Incà, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire i commi 60 e 61 con i seguenti:
  «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato in uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore dei contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi di cui ai commi 60 e 61 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento dei fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze», con una dotazione di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la cifra: 300 milioni con la seguente: 175 milioni.
13. 020. Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di campionari).

  1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella codice ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*13. 01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di campionari).

  1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella codice ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*13. 035. Petrini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per gli anni 2017 e 2018, è istituito un fondo di 250 milioni annui per la concessione a imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi di agevolazioni fiscali per la rilocalizzazione in Italia di stabilimenti e attività detenuti in un Paese non membro dell'Unione europea. Tali agevolazioni riguardano per il primo anno la concessione di un credito d'imposta pari al costo del lavoro sostenuto per l'assunzione di nuovi addetti, ad esclusione delle prime quindici unità, secondo modalità di accesso e godimento fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

  All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24,5 per cento», e con effetto per i periodo d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2018, con le parole: «24 per cento».
13. 09. Librandi, Menorello.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per gli anni 2017 e 2018, è istituito un fondo di 250 milioni annui per la concessione a imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi di agevolazioni fiscali per la rilocalizzazione in Italia di stabilimenti e attività detenuti in un paese non membro dell'Unione Europea. Tali agevolazioni riguardano per il primo anno la concessione di un credito d'imposta pari al costo del lavoro sostenuto per l'assunzione di nuovi addetti, ad esclusione delle prime quindici unità, secondo modalità di accesso e godimento fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 100 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000.
13. 010. Librandi, Menorello.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è disposta la concessione di crediti agevolati per un ammontare massimo complessivo di 50 milioni di euro destinati alle attività produttive che rilocalizzano in aree periferiche delle città metropolitane e in altre aree a tal scopo individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a un milione di euro e fino al 50 per cento per spesa prevista non superiore a 5 milioni di euro. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. Le condizioni, i limiti e le modalità sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 1, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
13. 011. Librandi, Menorello.

ART. 14.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione in sezione speciale, di cui al comma 8 dell'articolo 25, è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
*14. 1. La X Commissione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione in sezione speciale, di cui al comma 8 dell'articolo 25, è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
*14. 5. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ”9. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ai soci amministratori delle start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
14. 6. Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo le parole «in favore delle camere di commercio.» sono aggiunte le seguenti «La start-up innovativa è esonerata dal pagamento annuale della tassa di concessione governativa».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 5.000.000.
14. 9. Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, il comma 5-novies è sostituito dal seguente:
  5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per le PMI» si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina comunitaria e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.

  Conseguentemente, al medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 50-quinquies, le parole: per le start-up innovative, per le PMI innovative, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: per le PMI.
*14. 01. Galgano, Menorello, Mucci, Matteo Bragantini, Prataviera, Librandi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, il comma 5-novies è sostituito dal seguente:
  5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per le PMI» si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina comunitaria e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.

  Conseguentemente, al medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 50-quinquies, le parole: per le start-up innovative, per le PMI innovative, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: per le PMI.
*14. 08. Giulietti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contribuzione ai fondi di garanzia dei Confidi).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per ciascuno degli anni successivi una quota delle risorse destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è destinato al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso l'ampliamento dell'operatività dei Confidi a favore delle stesse.
  2. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
  3. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi anche attraverso l'incremento dei fondi di garanzia finalizzati a concedere garanzie a favore delle PMI nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
  4. Per i confidi che intervengono in qualità di garanti delle PMI su garanzie precedentemente rilasciate da altri Confidi sottoposti a procedure concorsuali, liquidazione o stato di insolvenza è prevista una maggiorazione della misura del contributo come definito sulla base del successivo comma 5.
  5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i criteri volti a definire il riparto delle risorse di cui ai commi del presente articolo.
14. 06. Giulietti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo Start up e PMI innovative dell'economia solidale).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, finalizzato a sostenere gli investimenti per la nascita di start-up e piccole e medie imprese innovative che operino nel settore dell'economia solidale attraverso sistemi di acquisto orientati a remunerare dignitosamente il lavoro, rafforzare le relazioni comunitarie di fiducia e incoraggiare metodi di agricoltura sostenibile ovvero valorizzando la filiera dei prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata o da progetti di recupero e reinserimento sociale dei carcerati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri di funzionamento e le modalità di accesso al fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
14. 03. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

ART. 15.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, per l'attuazione di ulteriori interventi di cui all'articolo 66, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si provvede nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: 292 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
15. 1. La X Commissione.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si applica nelle medesime modalità ivi previste anche per l'anno 2017.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020.
  3-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 marzo 2017 sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 3-ter, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 285 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
15. 2. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Paola Bragantini, Marchetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove start-up innovative nel settore del commercio, per il triennio 2017, 2018 e 2019, alle imprese costituite da giovani di età inferiore a 35 anni è riconosciuto un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.000 euro. All'attuazione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
15. 4. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/ 2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 40 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 8. Catanoso.

  All'articolo 15, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:
  4. Il Ministero dello sviluppo economico inoltre, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 31 dicembre 2015, accerta la decadenza dai benefici delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.
  5. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 1, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia dei soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le regioni interessate.
  6. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le regioni interessate per il finanziamento di progetti pilota, presentati anche per il tramite dei soggetti responsabili dei patti territoriali, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti, tra l'altro, a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi accordi di programma possono essere destinate altresì le risorse, di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.
15. 13. Galati, Francesco Saverio Romano, Sottanelli, Cenni.

  All'articolo 15, comma 2, le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
15. 16. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte dei lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 5 con il seguente comma:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.»;
   b) aggiungere dopo il comma 5 il seguente comma:
  «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 65 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 55 milioni;
   b) all'articolo 15, comma 2 sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 45 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 45 milioni per l'anno 2018
*15. 03. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente;

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 5 con il seguente comma:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.»;
   b) aggiungere dopo il comma 5 il seguente comma:
  «5-bis. Le società finanziate possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 65 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 55 milioni;
   b) all'articolo 15, comma 2 sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 45 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 45 milioni per l'anno 2018.
*15. 05. Vignali.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo green city).

  1. Al fine di favorire lo sviluppo produttivo delle aree interessate, anche attraverso la riqualificazione ambientale e la valorizzazione dell'assetto urbanistico, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Green city» al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali, anche in forma associata, per lo sviluppo produttivo eco-compatibile delle aree urbane.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo, con priorità per le aree che abbiano registrato significativi progressi nel settore della riqualificazione del tessuto urbano. L'accesso al fondo è in ogni caso condizionato al rispetto dello strumento urbanistico vigente.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare nel 2017 risorse a valere sul PON Imprese e Competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fermi restando i criteri di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
15. 06. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 5 con il seguente comma:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.»;
   b) aggiungere dopo il comma 5 il seguente comma:
  «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 65 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 55 milioni;
   b) all'articolo 15, comma 2 sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 45 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 45 milioni per l'anno 2018.
15. 013. Incerti, Benamati, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Misiani, Fabbri.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Agevolazioni per abbonamenti).

  1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-quinquies) è sostituita dalla seguente: « i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a società o associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 1, valutati in 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, della presente legge.
15. 010. Tancredi, Piccone.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

Art. 16-bis.

  Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'articolo 182-ter è sostituito dal seguente:

Art. 182-ter.
(Trattamento dei crediti tributari e contributivi).

  Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicata nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo va inserita in un'apposita classe.
  Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
  Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui all'articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su conforme parere della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
  La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
16. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  Per la gestione di programmi e interventi volti al sostegno dell'espletamento delle procedure di liquidazione delle società cooperative, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
16. 03. Laffranco.

ART. 17.

  Al comma 1, dopo le parole: all'utilizzazione industriale di risultati della ricerca, inserire la seguente: propria.
17. 1. Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente integrato e modificato, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1 e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo, fermo rimanendo il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della Società di gestione dei risparmio ivi prevista.
17. 9. Latronico.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione detta disciplina delle offerte al pubblico attraverso portali on-line per la raccolta di capitali).

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative e per le PMI non quotate su mercati regolamentati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle PMI di cui alta raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;
   b) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della Parte II, dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, PMI non quotate»;
   c) all'articolo 50-quinquies:
    1) nella rubrica, dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «PMI non quotate»;
    2) al comma 1, dopo le parole: «per le PMI innovative,» sono inserite le seguenti: «per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;
    3) al comma 2, dopo le parole: «L'attività di gestione di portati per la raccolta di capitali» sono inserite le seguenti: «e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito» e dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati,»;
    4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. È gestore di portali, ai sensi dei commi 1 e 2, anche il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per l'offerta di strumenti di debito emessi da start-up innovative, PMI innovative, e da PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati, purché iscritto nel registro di cui al comma 2.;
    5) al comma 3, dopo le parole: «L'iscrizione nel registro di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e 2-bis»;
   d) all'articolo 100-ter:
    1) al comma 1, dopo le parole: «portali per la raccolta di capitali» sono aggiunte le seguenti: «e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito» e dopo le parole: « start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «, della PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotata in mercati regolamentati».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 100-ter, commi da 2-bis a 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto-legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 361/2003/CE, costituite in forma di società per azioni, non quotate su mercati regolamentati, con le specifiche modalità individuate dalla CONSOB con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentito il Ministro della giustizia.
  3. All'articolo 26, comma 5, e decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in via sperimentale per il periodo 2017-2019, anche alle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE costituite in forma di società a responsabilità limitata, esclusivamente con riferimento all'offerta al pubblico mediante portali on-line di cui all'articolo 30 del presente decreto»,
  4. Con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata io vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi i e 3, apportando le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche.
  5. Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 10 per cento della somma investita dal contribuente effettuati tramite i portali on-line, di cui all'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terza. L'investimento massimo detraibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dai beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali
  6. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 15 per cento della somma investita mediante i portali on line di cui all'articolo 1, comma 5-novies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1598, e 58, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. L'investimento massimo deducibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
  7. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente mediante i portali on line di cui all'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non godono dell'agevolazione prevista dai commi 7 e 8.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. Dette agevolazioni fiscali non sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge, 17 dicembre 2012, n. 221.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.
  10. All'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  8-bis. Nel caso di adesione ad offerte di strumenti finanziari effettuate attraverso i portali previsti dall'articolo 50-quinquies del TUF, l'adeguata verifica del cliente aderente da parte dell'intermediario incaricato di eseguire gli ordini a norma dei comma 2 del predetto articolo 50-quinquies ha luogo con la collaborazione attiva del gestore del portale interessato. Quest'ultimo condiziona l'efficacia dell'adesione alla trasmissione al gestore del portale, da parte dell'aderente, di tutti i dati identificativi di quest'ultimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi e copia del documento di identificazione e codice fiscale) e dei dati della banca presso cui l'aderente detiene il conto che verrà utilizzato per l'esecuzione dell'ordine oggetto di adesione. Il gestore del portale comunica, via posta elettronica, all'aderente e, via posta elettronica certificata, alla banca indicata dall'aderente e all'intermediario che curerà l'esecuzione dell'ordine, i dati identificativi dall'aderente unitamente ad un codice identificativo. L'aderente effettua il bonifico sul conto dell'intermediario e a valere sul conto della banca indicata in sede di adesione includendo il codice identificativo fornitogli dal portale. Nel caso in cui rilevi difformità fra i dati dell'aderente in suo possesso e quelli comunicatogli dal gestore del portale, la banca non esegue l'operazione e ne dà immediata notizia, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore del portale, a quest'ultimo e all'intermediario via posta elettronica certificata. L'esecuzione del bonifico con codice identificativo implica che nessuna difformità o anomalia è stata rilevata ed equivale ad idonea attestazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.
17. 01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione dell'ambito applicativo del Fondo istituito a norma del comma 312 della legge di stabilità 2016 includendo gli imputati ammessi alla prova).

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 312, le parole «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017,» sono soppresse, dopo le parole «legge 26 luglio 1975, n. 354» sono aggiunte le parole: «, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186 comma 9-bis e articolo 187 comma 8-bis del decreto legislativo 30 aprite 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dell'articolo 68-bis del codice penale,»;
   b) al comma 314, le parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sorto sostituite dalle parole: «per l'anno 2016 e l'importo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
17. 05. Misiani, Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Giulietti, Marchi.

ART. 18.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attivo patrimoniale con le seguenti: del patrimonio netto.
18. 3. Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  c) obbligazioni e altri titoli di debito di imprese residenti, nonché azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in obbligazioni e altri titoli di debito.
18. 28. Castricone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».
18. 29. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo l'inciso: «per ogni frazione inferiore a mille» sono aggiunte le parole: «e nel massimo di cinquanta unità».
18. 31. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o di indici equivalenti di altri mercati regolamentati.» con le seguenti: «in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, così come individuate dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotandi o quotati in mercati alternativi o regolamentati da Borsa italiana»;
   b) al comma 17, primo periodo, dopo le parole: «per almeno cinque anni» inserire le seguenti: «, ovvero tre anni nel caso di strumenti finanziari di piccole e medie imprese, così come individuate nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotandi o quotati in mercati alternativi e/o regolamentati da Borsa italiana».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 296 milioni di euro per l'anno 2017, di 292 milioni di euro per l'anno 2018, di 285 milioni di euro per l'anno 2019, di 277 milioni di euro per l'anno 2020, di 266 milioni di euro per l'anno 2021 e di 264 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
18. 1. La VI Commissione.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  26. All'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) è riconosciuta la qualifica di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in favore degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ad essa aderenti, per la gestione in forma aggregata degli acquisti.
18. 20. Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo di Garanzia PMI e sostegno alle operazioni immobiliari).

  1. Per le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa e aventi durata uguale o superiore a 15 anni, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili o spese in opere murarie in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo del medesimo programma di investimenti, la garanzia diretta del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 60 per cento dell'ammontare dell'operazione stessa.
  2. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1 i soggetti finanziatori possono acquisire garanzie reali in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.
  3. Ferma restando la maggiore durata dell'operazione finanziaria, la garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1 decade allo scadere del decimo anno successivo alla data di sua concessione. Nel caso di escussione della garanzia diretta entro il periodo decennale di cui al periodo precedente, il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 e a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite, ivi compresa la garanzia reale di cui al comma 2.
  4. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e ferma restando la durata della garanzia del Fondo di cui al comma 3.
18. 010. Fregolent, Giampaolo Galli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure sul Fondo di garanzia PMI).

  1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia di cui al comma precedente, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.
  3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
*18. 01. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure sul Fondo di garanzia PMI).

  1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia di cui al comma precedente, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.
  3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
*18. 02. Basso, Arlotti.

ART. 19.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 36, comma 11, sostituire le parole: 40 milioni con le parole: 50 milioni, e le parole: 85 milioni a decorrere dal 2018 con le parole: 199,3 milioni di euro per il 2018, di 221,5 milioni di euro per il 2019, di 197,1 milioni di euro per il 2020, di 207,1 milioni di euro per il 2021, di 218,6 milioni di euro per il 2022 e di 225,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
19. 11. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Fondazione Human technopole).

  1. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto, di seguito denominato «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
  2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza diretta sulla Fondazione. Gli enti vigilanti sottopongono, con cadenza triennale, le attività della Fondazione ad una Commissione internazionale di valutazione esterna, terza e competente che esprime valutazioni indipendenti e qualificate sull'efficacia ed efficienza dei seguenti aspetti: a) la governance; b) l'assetto finanziario; c) l'impatto scientifico e tecnologico. La relazione finale di valutazione è trasmessa alle Camere entro trenta giorni dalla sua redazione.
  3. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016 predispone lo schema di statuto della Fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto esecutivo adottato dalla Fondazione medesima.
  4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
  5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
  6. La procedura selettiva internazionale per la scelta del direttore di Human Technopole di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 è indetta dal Miur, su elaborazione dell'Istituto italiano di tecnologia, previo parere del Comitato di coordinamento istituito dal medesimo decreto, conformemente ai principi enunciati dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, nonché agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
  7. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto esecutivo di cui al comma 3.
  8. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  9. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human technopole di cui al comma 1, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. 30. Giampaolo Galli, Tinagli, Giuliani, Dell'Aringa, Marchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Progetto Human technopole).

  1. Al fine di incrementare la ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è affidata tramite bando ad enti pubblici universitari e di ricerca.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo inserimento nell'ambito del Programma nazionale della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Per la realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 1.
  4. I contributi di cui al precedente comma nonché le risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, confluiscono nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il progetto Human technopole».
19. 20. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire con il seguente:

Art. 19.
(Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca).

  1. Al fine di valorizzare il settore della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
19. 25. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e alla salute, aggiungere le seguenti: coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR).
19. 4. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: finalizzata alla prevenzione e alla salute con le seguenti: e di valorizzare le aree in uso alla Società Expo S.p.a;
   b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: della salute fino alla fine del periodo con le seguenti: , coerentemente con il Programma nazionale per la Ricerca (PNR), della salute; dell'energia; della mobilità sostenibile; del design, creatività e made in Italy e del Cultural heritage;
   c) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La gestione della Fondazione è affidata al Consiglio d'indirizzo. Il Consiglio d'indirizzo ha una composizione variabile da cinque a, e nel caso in cui, in base alle disposizioni del presente comma, il numero di soggetti legittimati sia superiore, sette. I membri necessari sono nominati nel numero di due dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e due dal Consiglio universitario nazionale. I membri privati che, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto finanziario annuo non inferiore al 20 per cento del totale delle erogazioni statali, possono nominare un membro nel Consiglio d'indirizzo. Gli enti di ricerca che assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto finanziario annuo non inferiore al 20 per cento del totale delle erogazioni statali possono nominare un membro nel Consiglio d'indirizzo. Il Consiglio d'indirizzo predispone lo schema di statuto della Fondazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione di altri enti pubblici e privati;
   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Consiglio d'indirizzo di cui al comma precedente predispone lo schema di bando per la selezione dei progetti di ricerca da finanziare, che è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. La valutazione dei progetti di ricerca presentati è effettuata da cinque Comitati di selezione, di cui all'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi come modificato dall'articolo 63 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 uno per ciascuno dei cinque macrosettori di ricerca individuati dal comma 1. Ogni Comitato di selezione (CdS) è nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e formato, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici, scelti dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in base alla comprovata e specifica competenza. Il numero complessivo dei componenti di ogni Comitato di selezione è pari a sette. Per ogni Comitato di selezione, il CNGR designa altresì il presidente, scelto fra tutti gli esperti chiamati a far parte dello stesso Comitato di selezione. Per la valutazione dei progetti i Comitato di selezione si avvalgono di tre revisori esterni anonimi per ogni progetto, selezionati dall'albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE), che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi Comitato di selezione nell'ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica. I componenti dei Comitato di selezione e i revisori esterni non debbono prendere parte in alcun modo ai progetti presentati e, prima dell'accettazione dell'incarico, ovvero, per quanto riguarda i Comitato di selezione, contestualmente all'insediamento, debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.;
   e) al comma 5 premettere il seguente periodo: La Fondazione assume il proprio personale esclusivamente attraverso procedure di selezione pubblica;
   f) al comma 6 sostituire le parole: del progetto Human technopole di cui al comma 1 con le seguenti: dei progetti di ricerca;
   g) sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione di un Polo di ricerca.
19. 23. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero della salute.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e del Ministero della salute;
   b) al comma 8, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministero della salute.
*19. 1. La XII Commissione.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero della salute.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e del Ministero della salute;
   b) al comma 8, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministero della salute.
*19. 5. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
**19. 2. La XII Commissione.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
**19. 6. Miotto, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Carnevali, Argentin.

  Al comma 3, sostituire le parole da: approvato con decreto del Presidente del Consiglio fino a: ricerca con le seguenti: approvato con decreto del Presidente della Repubblica.
*19. 3. La XII Commissione.

  Al comma 3, sostituire le parole da: approvato con decreto del Presidente del Consiglio fino a: ricerca con le seguenti: approvato con decreto del Presidente della Repubblica.
*19. 7. Miotto, Patriarca, Mariano, Carnevali, Argentin.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: purché tracciabili e resi pubblici sul sito internet dei Ministeri di riferimento. I finanziamenti da parte di soggetti privati sono consentiti previa verifica dell'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.
19. 21. Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 6, sostituire le parole: 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 con le parole: 4 milioni di euro nel 2017, 45,7 milioni di euro per il 2018, 54,6 milioni di euro per il 2019, 44,8 milioni di euro per il 2020, 48,8 milioni di euro per il 2021, 53,4 milioni di euro per il 2022, 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2023;
   2) al comma 8, aggiungere, in fondo le seguenti parole: Le medesime risorse vengono distribuite con il decreto di cui al presente comma, e destinate nella misura del 40 per cento ad un fondo straordinario per gli enti pubblici di ricerca e nella misura del 20 per cento ad un fondo straordinario per le università statali.
19. 26. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(EXPO).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione.
  2. Gli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
  3. I poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile, sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario Straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013.
  4. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana Milano, la Camera di Commercio di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie alla integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 4.
  6. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 Euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 6, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione di EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di: 4.810,000 euro per il 2017; 1.480.000 euro per il 2018; 1.230.000 euro per il 2019; 1.060.000 euro per il 2020; 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.
  8. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, nel quale si prevede, tra l'altro, il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano al fine di costituire, insieme a «Human Technopole», un polo della didattica, della ricerca e dell'innovazione, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per garantire l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture, di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le iniziative e le relative modalità attuative, i tempi e i beneficiari del contributo.
  9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede, per l'anno 2017 per l'importo di 3 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni successivi mediante riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 81.
  10. La società AREXPO S.p.a. può, sulla base di convenzioni, avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house a questi ultimi.
  11. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n.56 sono soppressi i seguenti periodi:
   a) al comma 49 l'ultimo periodo;
   b) al comma 49-bis il quinto periodo;
   c) al comma 49-ter il quarto e quinto periodo.

  12. È abrogato il comma 775, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
19. 01. Guidesi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Expo).

  1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di liquidazione di EXPO 2015 S.p.a., in liquidazione, è autorizzata la spesa fino a 9.460.000 euro, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, quale contributo economico-patrimoniale di competenza al progetto di liquidazione della società. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, in sostituzione degli organi di amministrazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono riconosciute in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, 1.480.000 euro per il 2018, 1.230.000 euro per il 2019, 1.060.000 euro per il 2020 e 880.000 euro per il 2021.
  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
  4. Al fine di favorire l'attuazione del progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2017, per le attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano.
  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. 02. Laforgia, Casati, Cimbro, Cova, Fiano, Gasparini, Malpezzi, Mauri, Monaco, Peluffo, Pollastrini, Prina, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Efficientamento centri di ricerca).

  1. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e pertanto non ha natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge 19 ottobre 1999, n. 370, e il suo valore non è soggetto ad ammortamento.
  2. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della legge di cui al comma 1, ed alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta partecipazione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
19. 05. Blazina.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 46. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi;
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione dei rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo dei patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo ai pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente;
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati al l'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Entro il limite massimo di 12.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
  9. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il numero 2 è abrogato.
  10 Al comma 2 dell'articolo 3. dell decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è abrogato.
  11. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  12. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

  13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  14. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) al quarto periodo le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) all'ultimo periodo le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo. comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro”»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  17. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  «48. 1 trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis, Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  18. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  19. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-01.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che li ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.».

  20. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
  21. Al comma 14 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”»;
   2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabilc ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”»;
   3) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   «b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: “671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.»;
   b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) il comma 681 è sostituito dal seguente: “681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dai titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.»;

  22. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 48 sopprimere il comma 1;

   sopprimere l'articolo 57;
   all'articolo 63, sopprimere il comma 3;
    all'articolo 74, sopprimere i commi 7 e 8;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2;
   sopprimere l'articolo 82.
21. 74. Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: del Paese aggiungere le seguenti: , anche al fine di pervenire alla soluzione delle procedure di infrazione europea,;
   b) dopo le parole: b) infrastrutture, aggiungere le seguenti: «comprese le opere di collettamento, fognatura e depurazione»;
21. 1. La VIII Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a) trasporti e viabilità fino a: prevenzione del rischio sismico con le seguenti: a) ricerca; b) difesa del suolo e dissesto idrogeoiogico; c) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; d) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; e) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; f) prevenzione dal rischio sismico.
*21. 52. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a) trasporti e viabilità fino a: prevenzione del rischio sismico con le seguenti: a) ricerca; b) difesa del suolo e dissesto idrogeoiogico; c) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; d) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; e) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; f) prevenzione dal rischio sismico.
*21. 85. Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a): trasporti e viabilità aggiungere le seguenti: , interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane, anche minori,.
21. 5. La IX Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; aggiungere le seguenti: d-bis) risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;
*21. 2. La VIII Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; aggiungere le seguenti: d-bis) risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;
*21. 22. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Lavagno, Arlotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e rischio idrogeologico, aggiungere le seguenti: d-bis) bonifiche.
21. 15. Busin, Grimoldi, Castiello, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: h) prevenzione del rischio sismico; aggiungere le seguenti: i) mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile.
*21. 6. La IX Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: h) prevenzione del rischio sismico; aggiungere le seguenti: i) mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile.
*21. 78. Gandolfi, Mognato, Carloni, Mura, Pagani, Giuseppe Guerini, Tullo, Crivellari, Brandolin, Paola Bragantini, Bonomo, Carra.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , sostituire le parole: 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro con le seguenti: 1.800 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.050 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.900 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 65, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  42-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2032, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti di retti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
21. 93. Misiani, Realacci, Tino Iannuzzi, Borghi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 1.895 milioni di euro per l'anno 2017, si 3.145 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.495 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18), programma 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13), apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
21. 61. Terzoni, Mannino, Benedetti, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale fondo è assegnato, per il 60 per cento ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.
*21. 49. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale fondo è assegnato, per il 60 per cento ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.
*21. 83. Pastorelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale fondo è assegnato, per il 60 per cento ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.
*21. 87. Minnucci.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale fondo è assegnato, per il 60 per cento ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.
*21. 90. Cenni, Fabbri.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 50 per cento delle risorse stanziate nei fondo sono destinate alle regioni dei Mezzogiorno.
21. 33. Rampelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 20 per cento delle risorse stanziate nel fondo sono destinate alle regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016.
21. 31. Rampelli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i settori di spesa relativi alle lettere a) e b), e, per gli altri settori di spesa di cui al primo periodo,.
*21. 7. La IX Commissione.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i settori di spesa relativi alle lettere a) e b), e, per gli altri settori di spesa di cui al primo periodo,.
*21. 76. Meta.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
21. 51. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: A tal fine, nell'ambito degli investimenti relativi ai settori di cui alle lettere a) e b) del presente comma, una quota del fondo di cui al primo periodo non inferiore a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 è destinata al finanziamento degli interventi per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 340 milioni di euro per l'anno 2017, 340 milioni di euro per l'anno 2018, 340 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.
21. 66. Latronico, Antezza.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e i relativi importi aggiungere le seguenti: ivi comprese le spese inerenti gli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva, con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria.
*21. 3. La VIII Commissione.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e i relativi importi aggiungere le seguenti: ivi comprese le spese inerenti gli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva, con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria.
*21. 20. Mariani, Braga, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Arlotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e i relativi importi, aggiungere le seguenti: assegnando una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro, a decorrere dal 2017, alle regioni colpite dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016.
21. 47. Baldelli, Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco, Milanato, Polidori, Polverini, Prestigiacomo, Ricciatti.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli interventi sul dissesto idrogeologico le operazioni finanziarie possono riguardare anche le risorse già allo scopo autorizzate.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Al fine di accelerare le attività di progettazione degli interventi del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 65 milioni di euro per l'anno 2018 delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre, 2013, n. 147 confluisce nel Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che viene indistintamente destinato alla progettazione per interventi su tutto il territorio nazionale in relazione ai fabbisogni della programmazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 8. Braga, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti in tema di edilizia pubblica, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari e il Fondo istituito nello stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono rispettivamente incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000 euro;
   2018: – 50.000.000 euro;
   2019: – 50.000.000 euro.
21. 18. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono garantire lo sviluppo paritario tra le regioni meridionali e settentrionali del Paese.
21. 32. Rampelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura dell'ottanta per cento alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.
21. 30. Polverini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 1, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture. Per l'individuazione degli interventi da finanziare i relativi importi, si provvede ai sensi del comma 1.
21. 54. Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei programmi dei singoli ministeri nella massima trasparenza, celerità e leale collaborazione, il Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta alle Camere l'elenco degli interventi da finanziare nell'anno in corso e nei due anni successivi e i corrispondenti importi da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti approvano il relativo atto di indirizzo entro i successivi 20 giorni, a cui da attuazione il Governo con un apposito decreto Ministeriale.
21. 12. Simonetti, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli interventi finanziati ai sensi del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ove il soggetto beneficiario produca una motivata istanza di proroga. In presenza di tale istanza il CIPE dispone una conseguente proroga dei termini di affidamento dei lavori e degli stati d'avanzamento.
21. 36. Fragomeli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 1, è autorizzata l'erogazione di contributi nei confronti delle regioni colpite dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, in misura non inferiore 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, con particolare riferimento ad interventi di spesa per viabilità, infrastrutture, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, compresa quella scolastica, prevenzione del rischio sismico, tutela dei marchi, La ripartizione degli importi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al presente comma con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di conforme risoluzione approvata dalle competenti commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario.
21. 48. Baldelli, Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco, Milanato, Polidori, Polverini, Prestigiacomo, Ricciatti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 7 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti, modificazioni:
   1) al primo periodo, le parole: «della progettazione preliminare» sono sostituite con le seguenti: «degli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva»;
   2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I finanziamenti di cui al presente comma sono destinati con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.».
*21. 4. La VIII Commissione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 7 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti, modificazioni:
   1) al primo periodo, le parole: «della progettazione preliminare» sono sostituite con le seguenti: «degli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva»;
   2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I finanziamenti di cui al presente comma sono destinati con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.».
*21. 21. Mariani, Braga, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Cenni.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**21. 02. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**21. 028. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Ferraresi, Agostinelli, Realacci, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo da ripartire per la messa in sicurezza nelle aree interessate da depositi di rifiuti).

  1. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi. Le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino già cofinanziati dalle Regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

  Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
*21. 03. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo da ripartire per la messa in sicurezza nelle aree interessate da depositi di rifiuti).

  1. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi. Le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino già cofinanziati dalle Regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

  Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
*21. 062. Narduolo, Zardini, Baradello, Cominelli, Pastorelli, Crivellari, Ginato, Camani.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2019. Non trova applicazione, dal 2013, il comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2017 e di 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
**21. 085. Biasotti, Alberto Giorgetti, Tino Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2019. Non trova applicazione, dal 2013, il comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2017 e di 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
**21. 087. Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Di Lello, Epifani, Famiglietti, Impegno, Bruno Bossio, Manfredi, Palma, Paris, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Ragosta, Rostan, Sgambato, Valiante, Valeria Valente, Gandolfi, Pastorino.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro per il 2019.
*21. 088. Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Di Lello, Epifani, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Impegno, Bruno Bossio, Manfredi, Palma, Paris, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Ragosta, Rostan, Sgambato, Valiante, Valeria Valente, Gandolfi, Pastorino, Biasotti.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro per il 2019.
*21. 083. Biasotti, Alberto Giorgetti, Tino Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, inserita dal comma 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.
   voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
**21. 05. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, inserita dal comma 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.
   voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
**21. 016. Gandolfi, Mognato, Carloni, Mura, Pagani, Giuseppe Guerini, Tullo, Crivellari, Brandolin, Paola Bragantini, Bonomo, Carra.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, inserita dal comma 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.
   voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
**21. 042. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui per ciascun componente familiare. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nei comma 2 del medesimo articolo 12.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
21. 032. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti con un reddito non superiore a euro 25.000,00 ISEE, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 296,2 milioni per l'anno 2017, 290,6 milioni per l'anno 2018, 292,7 per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
21. 049. Minnucci.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40,000.000 per l'anno 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 13.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 40.000.000.
*21. 06. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40,000.000 per l'anno 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 13.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 40.000.000.
*21. 026. Simone Valente, De Lorenzis, Busto, Battelli, Mantero, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40,000.000 per l'anno 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 13.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 40.000.000.
*21. 018. Gandolfi, Mognato, Carloni, Mura, Pagani, Giuseppe Guerini, Tullo, Crivellari, Brandolin, Paola Bragantini, Bonomo, Carra.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento per la sicurezza della rete ferroviaria).

  1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei sistemi tecnologici a tutela della sicurezza della circolazione della rete ferroviaria della regione Puglia, è autorizzata una spesa pari a 50 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti gli interventi e attribuite le risorse alla medesima regione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
21. 011. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Diffusione della logistica digitale).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del di cui all'articolo 81, comma 2.
*21. 07. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Diffusione della logistica digitale).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del di cui all'articolo 81, comma 2.
*21. 052. Tullo, Mognato, Pagani, Carloni, Brandolin, Bruno Bossio, Giacobbe, Mura, Marco Di Stefano, Culotta.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Diffusione della logistica digitale).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri recati dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
21. 021. Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Vezzali.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'utilizzo della tecnologia).

  1. All'articolo 6, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «relativi a soggetti non residenti nell'Unione europea».
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
  6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».

  3. A decorrere dal 1o luglio 2017, i soggetti di cui all'articolo 46-bis e 46-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) sono tenuti ad adottare il documento armonizzato a livello europeo, Fund Processing Passport (FPP), elaborato dal Fund Processing Standardization Group costituito da EFAMA – associazione europea del risparmio gestito.
  4. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
  5. Al fine di favorire lo sviluppo del crowdfunding e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, la CONSOB adotta un regolamento per incrementare i limiti di esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti delle persone giuridiche fissandosi rispettivamente a 15.000 euro per singolo ordine e 50.000 euro per ordini complessivi annuali.
  6. Nell'ambito della quota stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno 2017, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, a imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 200.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2017, 257 milioni di euro per l'anno 2018, 227 milioni di euro per l'anno 2019, 239 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*21. 01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'utilizzo della tecnologia).

  1. All'articolo 6, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «relativi a soggetti non residenti nell'Unione europea».
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
  6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».

  3. A decorrere dal 1o luglio 2017, i soggetti di cui all'articolo 46-bis e 46-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) sono tenuti ad adottare il documento armonizzato a livello europeo, Fund Processing Passport (FPP), elaborato dal Fund Processing Standardization Group costituito da EFAMA – associazione europea del risparmio gestito.
  4. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
  5. Al fine di favorire lo sviluppo del crowdfunding e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, la CONSOB adotta un regolamento per incrementare i limiti di esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti delle persone giuridiche fissandosi rispettivamente a 15.000 euro per singolo ordine e 50.000 euro per ordini complessivi annuali.
  6. Nell'ambito della quota stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno 2017, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, a imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 200.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2017, 257 milioni di euro per l'anno 2018, 227 milioni di euro per l'anno 2019, 239 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*21. 054. Barbanti, Quintarelli, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia, Sanga, Coppola, Boccadutri, Dallai, Catalano, Bonomo, Carrozza, Mucci.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
21. 033. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria stradale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
21. 034. Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per lo sviluppo dei distretti turistici o delle aree a vocazione turistica nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
21. 036. Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento dello sviluppo dell'economia del territorio Mezzogiorno, e della riqualificazione delle città).

  1. Al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree del Mezzogiorno, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e di contrastare il rischio sismico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, un apposito fondo da ripartire tra i comuni che presentino progetti per promuovere e finanziare la riqualificazione e la rigenerazione urbana dei centri storici a più alto rischio sismico, con una dotazione di 300 milioni di euro annui.
  2. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al comma, 1 è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono individuate le modalità e le condizioni di acquisizione, da parte dei comuni, degli immobili di proprietà privata nei confronti di coloro che abbiano interesse alla vendita, e la loro gestione anche attraverso la destinazione di detti immobili a edilizia pubblica residenziale, nonché gli specifici interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
21. 038. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento degli attrattori culturali del Paese).

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, è assegnato alle 21 città selezionate per il titolo di «Capitale Italiana della Cultura 2018» – Alghero, Aliano, Altamura, Aquileia, Caserta, Comacchio, Cosenza, Ercolano, Iglesias, Montebelluna, La Spezia, Ostuni, Palermo, Piazza Armerina, Recanati, Settimo Torinese, Spoleto, Trento, Unione dei Comuni Elimo Ericini, Vittorio Veneto, Viterbo-Orvieto-Chiusi – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016, un contributo di 30 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo sono individuati gli interventi da finanziare, finalizzati alla valorizzazione degli attrattori turistici e culturali delle città di cui al comma 1 e i relativi importi.
21. 039. Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Criteri di determinazione dell'importo dell'indennizzo in favore di figli di vittime di reati intenzionali violenti).

  1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa, ai figli della vittima.».

21. 020. Pes, Gribaudo, Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Ciprini, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Giuliani, Gnecchi, Iacono, Incerti, Iori, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Mura, Fabbri, Garavini, Locatelli, Nicchi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interventi per far fronte ai danni causati dagli eventi meteorologici).

  1. Per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che il 18 novembre 2013 e il 1o ottobre 2015 hanno colpito i comuni della Sardegna è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
21. 023. Pili.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rifinanziamento Fondo Solidarietà Nazionale pesca e acquacoltura).

  1. La dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 298 milioni.
21. 066. Piccone, Tancredi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso è già stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziate dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal Piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del Piano, le risorse equivalenti vengano destinate, su richiesta del proponente e previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari ed accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti richiesti.
21. 072. Parrini, Fanucci.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  Dopo l'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 è inserito il seguente:
  «5-bis. – (Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico).1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificata dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ed il cui termine è stato prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono incentivati, con le misure previste nei commi da 2 a 9, appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  2. I programmi di cui al comma precedente, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.
  3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a verificare:
   a) valore degli asset e relativi criteri di valutazione adottati;
   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
   c) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
   d) valutazione dell'impatto socio-economico ed occupazionale sul territorio;
   e) piano finanziario e cronoprogramma.

  4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.
  5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
  6. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  7. Le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
  8. A copertura delle previsioni contenute nei commi 4, 5 e 6 è istituito un apposito Fondo, avente una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019, per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, da utilizzare secondo criteri e modalità da definire con regolamento del Ministero della salute.
  9. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.
  10. A decorrere dal 1o gennaio 2017, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
  11. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.000.000;
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000.
21. 081. Camani, Alfreider, Arlotti, Barbanti, Bargero, Paola Bragantini, Capone, Cenni, Donati, Fanucci, Galperti, Patrizia Maestri, Manfredi, Moretto, Moscatt, Romanini, Schirò, Vignali.

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
22. 6. Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero euro 500.000 nel caso tale società sia una startup innovativa iscritta nella sezione speciale dei registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dei decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalia legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
*22. 5. La X Commissione.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero euro 500.000 nel caso tale società sia una startup innovativa iscritta nella sezione speciale dei registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dei decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalia legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
*22. 11. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), sostituire l'alinea con il seguente:
   «c) una donazione di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: una donazione che rispettino i criteri di cui alle lettere a), b) e c).
22. 4. Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
*22. 28. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
*22. 16. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: gestione dell'immigrazione con le seguenti: riqualificazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016.
22. 30. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: e paesaggistici, aggiungere le seguenti: , riqualificazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016.
22. 29. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera: «d) un investimento di almeno 1.000.000 di euro nelle start up o incubatori start up».
22. 49. Labriola.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono escluse dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), i finanziamenti e donazioni a favore di enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi che possono essere disposti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.»
22. 3. Guidesi, Molteni, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini di una preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al comma 2 e ritenuta utile ai lini delia verifica, Con il decreto di cui al comma 2 sono disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari da concludersi entro quindici giorni dall'inoltro, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007».
22. 40. Bindi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
*22. 1. La I Commissione.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
*22. 45. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: per un ulteriore periodo di due anni.
**22. 2. La I Commissione.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: per un ulteriore periodo di due anni.
**22. 44. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia quando non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
22. 26. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al precedente comma 2, lettera c), resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1902, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
22. 39. Bindi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. In considerazione della particolare collocazione geografica del Comune ove la moneta corrente utilizzata per le transazioni è il franco svizzero, le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1-ter del l testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, non si applicano ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia che detengono un conto in franchi svizzeri presso un istituto di credito italiano operante sul territorio dell’enclave che si sono avvalsi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  4-ter. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dello stesso comune», sono aggiunte le seguenti: «o da attività lavorative svolte direttamente in Svizzera»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.
22. 36. Fragomeli, Braga.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7
22. 33. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 5 capoverso Art. 24-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 con le seguenti: pari a un terzo dei redditi delle persone fisiche.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 24-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 25.000 con le seguenti: a un sesto.
22. 35. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 5, capoverso Art. 24-bis, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti nella misura di euro 100.000 con le seguenti: pari al venti per cento dei redditi sulle persone fisiche.
22. 48. Laforgia, Cenni.

  Al comma 5, capoverso Art. 24-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: calcolata in via fortettaria a prescindere dall'importo dei redditi percepiti nella misura di euro 100.000 con le seguenti: pari al quindici per cento dei redditi sulle persone fisiche.
22. 46. Palese.

  Al comma 5 capoverso Art. 24-bis, comma 2, primo periodo,sostituire le parole: calcolata in via forfettaria a prescindere dall'importo dei redditi nella misura di euro 100.000 con le seguenti: pari al dieci per cento dei redditi sulle persone fisiche.
22. 47. Alberto Giorgetti, De Girolamo.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di optare per l'assoggettamento della successione o donazione al regime ordinario di tassazione con riferimento ai beni o diritti esistenti in uno o più Stati o territori esteri.
22. 10. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Considerato che la creazione di zone economiche speciali consente la catalizzazione di nuovi investimenti soprattutto nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, da cui discende un considerevole sviluppo in termini di produzione di valore aggiunto, di opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico, di volume delle esportazioni, di migliori condizioni salariali e di lavoro, e al fine di consentire al sistema portuale e logistico nazionale l'acquisizione di una maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, sono istituite e, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, per stimolare l'insediamento di imprese estere che svolgono attività nel comparto logistico-industriale o in quello dei servizi, e di imprese –up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, di imprese di servizi per le «città intelligenti» (smart cities) e di piccole e medie imprese (PMI). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con la disciplina prevista dall'Unione europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato, in particolare con: gli articoli. 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; gli «Orientamenti per gli aiuti regionali della Commissione per il periodo 2014-2020»; il Regolamento (UE) n. 651 del 17 ghigno 2014, ed anche con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell'Italia approvata il 16 settembre 2014 dalla Commissione europea, nonché con il «Codice di condotta sulla tassazione delle imprese», con proprio decreto approva le delimitazioni delle zone, stabilisce gli organismi di gestione e le corrispondenti funzioni, le tipologie, l'entità e la durata delle agevolazioni e degli incentivi di natura doganale, fiscale, nonché le caratteristiche delle agevolazioni di tipo amministrativo/burocratico ed infrastrutturale, le operazioni commerciali consentite.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 (ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del precitato regolamento (UE) n. 651/2014) è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
22. 01. Oliaro, Menorello, Monchiero, Galgano, Librandi.

ART. 23.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 25;
   sopprimere l'articolo 31;
    dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:

Art. 34-bis.
(Soppressione di disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011 e flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia).

  1. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi.
  2. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 65 anni.
  3. Il requisito anagrafico di cui al comma 2 non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 35 anni, e fino a quello di 70 anni.
  4. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del requisito anagrafico di 65 anni è riconosciuto a favore dei lavoratori nel regime misto con il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

Art. 34-ter.
(Coefficiente di trasformazione).

  1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.
  2. II dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere.
  3. Il comma 6 dell'articolo 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:
  «6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione standard distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.
  6-bis. I coefficienti di trasformazione standard per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.
  6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2017, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2017, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.
  6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

Art. 34-quater.
(Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita).

  1. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 34-ter, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 30 anni di contributi.
  3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34-bis, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 1, commi 6-bis e 6-quater, dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 dell'articolo 34-ter della presente legge, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.
  4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.
  5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

Art. 34-quinquies.
(Tutela previdenziale della maternità)

  1. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto ai requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.
  2. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.
  6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefìci di cui ai commi 1 e 3.
  7. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

Art. 34-sexies.
(Coperture per le misure previdenziali)

  1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli da 34-bis a 34-quinquies si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è soppresso.
  3. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il terzo comma e l'annessa tabella (allegato C) sono abrogati.
  4. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  6. Il versamento di cui al comma 5 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.
  7. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  8. L'articolo 1870 del codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  9. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

  12. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento»;

  all'articolo 68, sopprimere i commi da 1 a 3.
23. 34. Airaudo.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti»;
   b) al capoverso, dopo la lettera f-quater), aggiungere la seguente:
    «f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 299,5 milioni di euro.
23. 6. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   «e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530.»;
   alla rubrica, sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 289,8 milioni.
23. 20. Latronico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   «e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530.»;
   alla rubrica, sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,7 milioni.
23. 25. Chiarelli, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   «e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530.»;
   alla rubrica, sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti 298,8 milioni.
23. 16. Sottanelli, Galati.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, a euro 3.615,21, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.».

  Conseguentemente:
   alla rubrica sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
*23. 7. Polidori.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, a euro 3.615,21, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.».

  Conseguentemente:
   alla rubrica sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
*23. 17. Sottanelli, Galati.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, a euro 3.615,21, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.».

  Conseguentemente:
   alla rubrica sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
*23. 27. Chiarelli, Palese, Latronico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2017, possono essere stanziate ulteriori risorse fino a complessivi 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 50.
23. 2. Saltamartini, Allasia.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Cassa integrazione in deroga per il settore della pesca).

  1. Ai fini del finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 41 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 41.000.000 euro.
*23. 01. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Cassa integrazione in deroga per il settore della pesca).

  1. Ai fini del finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 41 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 41.000.000 euro
*23. 04. Venittelli, Luciano Agostini, Mongiello, Rostellato.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici).

  1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data del 31 dicembre 2016 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
23. 02. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità).

  1. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, integrata dal decreto legge n. 210 del 30 dicembre 2015, articolo 1 comma 10, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La Regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto al periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
23. 07. Oliverio, Aiello, Barbanti, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Covello, Magorno, Stumpo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure concernenti i contratti di solidarietà espansiva).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2017 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.
  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
  1-quinquies. Il versamento di cui al comma 1-ter non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.».
23. 09. Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero completo dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  2. L'esonero di cui al presente articolo spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al comma 1, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  4. L'esonero di cui al presente articolo non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
  5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 475 milioni di euro per il 2017, 1.230 milioni per il 2018, 630 milioni di euro nel 2019, 160 euro nei 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 475 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.230 milioni per il 2018, 630 milioni di euro nel 2019, 160 euro nel 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delie finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  8. Il comma 110 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
23. 011. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento).

  All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000.
23. 023. Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento per i cambi di appalto)
.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 23 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2017».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 262 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
23. 013. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 23 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2017».
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 38 milioni di euro si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23. 020. Dell'Aringa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: «Per il periodo 2013-2016» con le seguenti: «Per il periodo 2013-2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 38.000.000.
23. 022. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

ART. 24.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che non siano pensionati, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che, pur essendo iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria sono soggetti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 111 a 113 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 24 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
24. 8. Airaudo, Fassina, Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 che iniziano un'attività nel corso dell'anno 2017, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 per i primi tre esercizi è ridotta al 15 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento dei loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
24. 3. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

  1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e successivamente dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
24. 012. Taranto, Fregolent, Benamati, Bergonzi, Senaldi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure urgenti per i soggetti esposti all'amianto).

  1. In deroga al limite previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, i lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro il 31 dicembre 2017. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
  2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.
  3. I benefìci contributivi, per esposizione ad amianto, di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, avendo natura pensionistica, non sono soggetti a prescrizione.
  4. I ratei, ovvero le maggiorazioni dei ratei, sono sottoposti al regime prescrizionale delle altre prestazioni.
  5. I benefìci di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
24. 01. D'Alessandro, Galati, Sottanelli.

ART. 25.

  Sopprimere i commi da 1 a 13.

  Conseguentemente dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Reddito di cittadinanza)
.

  1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
  3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1 febbraio 2016 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
  4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
  6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
   a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
   b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
   c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;
   d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
   e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
   f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
   i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
   l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
   m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
   o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
   p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
   q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

  7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
  8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
  9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
  10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
  11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
  12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
  13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
  14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
  15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
  17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
   b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

  18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
  19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
  20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
  21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
  22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
   b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;
   c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
   d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
   e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione dei contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
   f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
   i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
   l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;
   m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

  23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
  24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai commi 22 e 23.
  25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al comma 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
  26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.
  27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
  28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
  29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
  30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere c) e d), allegando:
   a) copia della dichiarazione ISEE;
   b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;
   c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
  33. I soggetti di cui al comma 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
  34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
  35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,
  36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
  37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
  38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
  39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
  40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
  41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
  42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.
  43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
  44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
  45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.
  46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
  47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
  48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
  49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 66.
(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
   a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
   b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
   c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

  4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
  5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
  7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
  8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo li del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
  9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
  10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
  11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
  12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.».

  50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 dei 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

  51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.
  52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
  53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
  54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).
  55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
  56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
  58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
  59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.
  60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
  61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
  62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
   f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
   g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
   h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

  63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
   c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
   d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

  64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
   b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
   c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

  65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere “i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
  66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
  67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
  68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).
  69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al comma 64.
  70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.
  71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.
  72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere da febbraio 2017.
  73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
  74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
  75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: “di cui al comma 4” sono inserite le seguenti: “ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza”.
  76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:
  “479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476”.

  77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
   a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
   b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
   c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
   e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
   f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

  78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
  79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.
  82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
  83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
   a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
   b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

  84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
  85. Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
  86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
  88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
  89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
  90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
  91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.
  93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
  96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.
  97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
  98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
  99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
  101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.
  102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
  104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;
   c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;
   d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

  105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai commi da 106 a 145.
  106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
  I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello stato per le finalità di cui alla presente legge.

  107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  108. Nel termine di cui al comma 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  109. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 109.
  111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  112. Ai fini di cui al comma 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  117. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.”;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il ‘Fondo straordinario di sostegno all'editoria’, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.”;

  118. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
  119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
  120. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  “Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.”;
   2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  “Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.”;

  121. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;

  122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  123. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  124. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: “e tenendo conto delle riduzioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: “la Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”;
   d) al comma 14, le parole: “per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”.

  125. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  126. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: “ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 65 e 66”.

  127. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare”.
  128. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.”;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'82 per cento”.

  129. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  130. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  131. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  132. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  133. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.
  134. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
  135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.
  136. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5.
  137. A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.
  138. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il mimmo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”.

  139. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  139-bis. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  140. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  141. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 139, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  142. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  143. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.
  144. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  145. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  146. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  147. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 143, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
  150. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  151. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, le parole: “17,5 per cento” sono sostituite dalla seguenti: “20 per cento”;
  152. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, le parole: “5,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “8,5 percento”.
  153. Alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 i commi da 386 a 389 sono abrogati.».

  Conseguentemente;
    al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parole:
300 con la seguente; 50;.
    alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 60.000.000;
   2018: – 110.000.000;
   2019: – 102.000.000.

  alla tabella A;
     voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
    voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.650.000;
   2018: – 5.436.000;
   2019: – 5.436.000.
    voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.236.000;
   2018: – 5.236.000;
   2019: – 4.236.000.
     voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 7.500.000;
   2019: – 7.500.000.
     voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
      voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 7.500.000.
     voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.700.000;
   2018: – 5.800.000;
   2019: – 5.800.000.

Allegato 1

Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014 Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
Totale componenti

Adulti (14+anni)

Ragazzi (<14 anni)

Coeff.

Importo annuale massimo erogabile (Euro) Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1 1 0 1 9.360 780
2 1 1 1,3 12.168 1.014
2 2 0 1,5 14.040 1.170
3 1 2 1,6 14.976 1.248
3 2 1 1,8 16.848 1.404
4 1 3 1,9 17.784 1.482
3 3 0 2 18.720 1.560
4 2 2 2,1 19.656 1.638
5 1 4 2,2 20.592 1.716
4 3 1 2,3 21.528 1.794
5 2 3 2,4 22.464 1.872
4 4 0 2,5 23.400 1.950
6 1 5 2,5 23.400 1.950
5 3 2 2,6 24.336 2.028
6 2 4 2,7 25.272 2.106
5 4 1 2,8 26.208 2.184
7 1 6 2,8 26.208 2.184
6 3 3 2,9 27.144 2.262
5 5 0 3 28.080 2.340
7 2 5 3 28.080 2.340
6 4 2 3,1 29.016 2.418
7 3 4 3,2 29.952 2.496
6 5 1 3,3 30.888 2.574
7 4 3 3,4 31.824 2.652
6 6 0 3,5 32.760 2.730
7 5 2 3,6 33.696 2.808
7 6 1 3,8 35.568 2.964
7 7 0 4 37.440 3.120

Allegato 2
(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: Rf=Ra+Rb+Rc+...Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri

Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es = Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3
N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)
25. 174. Pesco, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 120)

  Sopprimere i commi da 1 a 13.
*25. 138. Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Sopprimere i commi da 1 a 13.
*25. 91. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'APE è un prestito aggiungere le seguenti: a tasso agevolato;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La restituzione del prestito aggiungere le seguenti: a tasso agevolato e sopprimere il quarto periodo;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Banca pubblica dello Stato italiano di cui al successivo comma al fine di erogare i prestiti APE a tasso agevolato. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al prestito APE non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2.
  1-ter. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano.
   al comma 4 sostituire il quarto periodo con il seguente: Nella domanda il soggetto richiedente indica il numero del conto corrente aperto presso la Banca pubblica dello Stato italiano ed il protocollo dell'istanza di adesione al Fondo di garanzia per l'accesso all'APE e sopprimere il sesto periodo;
   al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni per l'anno 2017 con le seguenti: 1.570 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere il comma 9;

  sostituire ovunque ricorra la parola: finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;

  sostituire ovunque ricorrano le parole: istituto finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;

  sostituire ovunque ricorrano le parole: impresa assicurativa con le seguenti: Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;

  sostituire ovunque ricorrano le parole: polizza assicurativa con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;

  sostituire ovunque ricorrano le parole: premi assicurativi con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;

  sostituire ovunque ricorra la parola: banca con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;

  all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 100.
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
25. 14. Villarosa, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, aggiungere le seguenti: con garanzia prosoluta in capo all'INPS secondo le modalità di cui al successivo comma 6.
25. 5. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;
   dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

  1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
**25. 6. La XI Commissione.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;
   dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

  1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
**25. 44. Damiano, Incerti, Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi, Antezza, Vico.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione è di 14 giorni.

  Conseguentemente:
   al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole:
, se di importo non superiore a 75.000 euro;
   al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento del contributi del mese di decorrenza dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 e aggiungere in fine il seguente periodo: Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori;
   dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per l'attività di informazione su uscita anticipata, l'INPS in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ad ogni altra disposizione in materia di facoltà assunzionali, è autorizzato ad assumere con procedure straordinarie di reclutamento un contingente sino a 660 unità, area C – posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata massima di 36 mesi, nel limite di spesa di euro 22.000.000 per l'anno 2017, 33.000.000 per l'anno 2018 e 11.000.000 per l'anno 2019.
  7-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'INPS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente pari a 11.000.000 di euro per l'anno 2017, 16.500.000 per l'anno 2018 e 5.500,000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
  7-quater. All'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:
  «8-bis. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica da riversare annualmente in entrata al bilancio dello Stato, l'INPS può procedere alla rimodulazione delle risorse finanziarie destinate alle spese di funzionamento, tra le diverse categorie di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ovvero tra i diversi Programmi di spesa risultanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nella misura necessaria all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in deroga ai singoli limiti previsti dalla normativa in relazione a specifiche tipologie, categorie e voci di spesa».

  7-quinquies. La conferenza dei servizi tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dei lavoro ed elle politiche sociali e l'INPS approva le risultanze delle rimodulazioni di spesa operate annualmente ai sensi dei comma 7-quater, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di raggiungimento degli obiettivi di risparmio, da riversare annualmente in entrata al bilancio dello Stato.;
   al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: nei limiti di 8.000 euro annui con le seguenti: dipendente o parasubordinato entro gli 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo entro i 4.800 euro annui.
25. 57. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

  Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: Il finanziatore è la Cassa depositi e prestiti; le imprese assicurative sono scelte tra quelle che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.
25. 76. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: l'importo della rata, aggiungere le seguenti: impignorabile ed insequestrabile.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
25. 3. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il tasso annuo effettivo globale applicato all'APE, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,1.

  9-bis. Il costo complessivo delle polizze assicurative obbligatorie per il rischio premorienza sottoscritte ai sensi del presente articolo non possono superare lo 0,3 per cento del valore complessivo del prestito APE.
25. 95. Lombardi, Villarosa, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 9, dopo le parole: il tasso di interesse, aggiungere le seguenti: comunque nella misura non superiore al tasso REFI applicato dalla Bce all'entrata in vigore della presente legge.
25. 30. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima aggiungere le seguenti: , alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 14:
     alla lettera
a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
    alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: o autonomi.
   al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2017, di 659 milioni di euro per l'anno 2018, di 697 milioni di euro per l'anno 2019, di 502 milioni di euro per l'anno 2020, di 310 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro per l'anno 2019, 260 milioni di euro per l'anno 2020, 270 milioni di euro per l'anno 2021, 283 milioni di euro per l'anno 2022, 298 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
25. 54. Gribaudo.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima aggiungere le seguenti: , alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 14, lettera
a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*25. 7. La XI Commissione.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima aggiungere le seguenti: , alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 14, lettera
a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*25. 92. Pizzolante.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi.
**25. 64. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 160. Prataviera, Matteo Bragantini, Galgano, Caon.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 24. Guidesi

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 56. Ginato, Paola Bragantini.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 63. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 78. Leva.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 114. Vignali.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 155. Basso.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 146. Senaldi.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 156. Cani.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 97. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 14, alinea, sostituire le parole: 63 anni, con le seguenti: 62 anni.

  Conseguentemente:
  Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: “ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 65 e 66”.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare”.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'82 per cento”.

  4. ln deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
25. 100. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: 63 anni, aggiungere le seguenti: salvo che per la condizione di cui alla lettera b) per la quale il requisito viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.

  Conseguentemente:
   al comma 21, sostituire il primo periodo con il seguente: Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 14 a 20 è riconosciuto a domanda nel limite di 310 milioni di euro per l'anno 2017, di 619 milioni di euro per l'anno 2018, di 657 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 472 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per l'anno 2021, di 93 milioni di euro per l'anno 2022 e di 18 milioni di euro per l'anno 2023.
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
25. 171. Sberna.

  Al comma 14, alinea dopo le parole: 63 anni, aggiungere le seguenti: salvo che per la condizione di cui alla lettera b), per la quale il requisito viene ridotto di 1 anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 , sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
25. 81. Tancredi, Piccone.

  Al comma 14, lettera a) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 25 anni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali» apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 400.000
  2018: – 809.000.
25. 167. Faenzi, Galati, Sottanelli.

  Al comma 14 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) lavoratori artigiani che hanno cessato l'attività, con cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, da almeno dodici mesi e che sono in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni di cui almeno 5 nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
25. 12. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.

  Conseguentemente:
   al comma 21, sostituire il primo periodo con il seguente: Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 14 a 20 è riconosciuto a domanda nel limite di 310 milioni di euro per l'anno 2017, di 619 milioni di euro per l'anno 2018, di 657 milioni di euro per l'anno 2019, di 472 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per l'anno 2021, di 93 milioni di euro per l'anno 2022 e di 18 milioni di euro per l'anno 2023.
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
25. 172. Sberna.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 60. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 21. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 39. Paola Bragantini, Carra, Mazzoli, Miotto.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 62. Coccia.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 111. Vignali.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 121. Latronico.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 141. Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 148. Senaldi.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 151. Taricco.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 163. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

  Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: primo grado con le seguenti: secondo grado.

  Conseguentemente;
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2.

  alla tabella A;
    voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000;
     voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;
    voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
     voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
      voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
     voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
25. 31. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d) dopo le parole: che svolgono da almeno sei anni in via continuativa aggiungere le seguenti: inclusi anche i periodi di disoccupazione coperti figurativamente.
25. 13. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Al comma 14, lettera d), sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 35 anni.
25. 8. La XI Commissione.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, il seguente periodo: A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa;

  Conseguentemente;
    al comma 21, primo periodo:

    1) sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro;
    2) sostituire le parole: 609 milioni di euro con le seguenti: 659 milioni di euro;
    3) sostituire le parole: 647 milioni di euro con le seguenti: 697 milioni di euro;
    4) sostituire le parole: 462 milioni di euro con le seguenti: 512 milioni di euro;
    5) sostituire le parole: 280 milioni di euro con le seguenti: 330 milioni di euro;
    6) sostituire le parole: 83 milioni di euro con le seguenti: 133 milioni di euro;
    7) sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 58 milioni di euro;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
25. 9. La XI Commissione.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori delle lavorazioni dell'amianto, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco dell'intera vita lavorativa;

  Conseguentemente, all'Allegato C di cui al comma 14, lettera d), dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:
   N. Lavoratori marittimi;
   O. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto;
   P. Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;
   R. Operai agricoli;
   S. Stuntman;
   T. Operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature;
   U. Operatori socio sanitari;
   V. Pescatori imbarcati a bordo, ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione.
25. 10. La XI Commissione.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli operai del settore dell'edilizia e delle costruzioni, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco degli ultimi 12 anni.
25. 11. La XI Commissione.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa.
25. 166. Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 14, lettera d), sostituire l'Allegato C con il seguente:
   Allegato C
    A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
    B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    C. Conciatori di pelli e di pellicce;
    D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    E. Conduttori mezzi pesanti e camion;
    F. Personale delle professioni sanitarie e infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoratore organizzato in turni;
    G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    H. Professori di scuola pre-primaria e secondaria di primo e secondo grado;
    I. Facchini addetti allo spostamento merci e assimilati;
    L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    N. Lavoratori marittimi e portuali;
    O. Operatori socio sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
25. 143. Scotto, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, sopprimere la lettera A).

  Conseguentemente:
    all'articolo 31:
    al comma 1, dopo la lettera
a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici»;
     sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per effetto di quanto stabilito dai comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 584,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 586,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 624,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 626,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 623,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 644,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 645,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 651,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 655,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 670,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67;
    dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   g) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,»;
   h) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   i) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
25. 176. Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, sopprimere la lettera F).

  Conseguentemente:
   all'articolo 31:
    dopo la lettera
a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche ospedaliere»;
    sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1084,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, dei decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.;
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
25. 177. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, lettera F). dopo la parola: ospedaliere aggiungere le seguenti: pubbliche o private, nonché infermieri e lavoratori del comparto O.S.S. che svolgono la propria attività lavorativa garantendo il servizio di pronta disponibilità anche con turnazione h24 in strutture socio-sanitarie con servizi residenziali diretti alla persona.
25. 2. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:
   h)
Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
*25. 1. La VII Commissione.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:
   h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
*25. 53. Ventricelli, Coscia, Damiano, Gnecchi, Blazina, Carocci, Rocchi, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:
   h)
Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
*25. 34. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, dopo la lettera M, aggiungere la seguente:
   N. Il personale civile dell'amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militari e dei Poli di Mantenimento dell'esercito Italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL.

  Conseguentemente:
   al comma 21 sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022, e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2017, di 639 milioni di euro per l'anno 2018, di 637 milioni di euro per l'anno 2019, di 492 milioni di euro per l'anno 2020, di 310 milioni di euro per l'anno 2021, di 113 milioni di euro per l'anno 2022, e di 38 milioni di euro per l'anno 2023;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
25. 117. Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Ricciatti, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
25. 145. Fregolent.

  Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 1.650 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   e) All'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   f) All'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
25. 131. Martelli, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  21-bis. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto almeno un'età pari a 62 anni ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui. Durante gli anni dello scivolo, l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del venti per cento fino al conseguimento dell'età pensionabile per legge. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
25. 84. Tancredi, Piccone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  21-bis. Al fine di ampliare le misure di sostegno di cui al comma 21, è istituito, per il medesimo periodo definito dal comma 14, un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione, le cui percentuali dì riduzione sono definite in relazione alle seguenti fasce di reddito:
   a) 0,50 per cento per gli superiori a 7 e pari a 10 volte il trattamento minimo;
   b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il il trattamento minimo;
   c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il trattamento minimo;
   d) 1,50 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il trattamento minimo;
   e) 1,75 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il trattamento minimo;
   f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il trattamento minimo;
   g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il trattamento minimo;
   h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il trattamento minimo;
   i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il trattamento minimo;
   l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il trattamento minimo;
   m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte ii trattamento minimo;
   n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il trattamento minimo;
   o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il trattamento minimo;
   p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il trattamento minimo;
   q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il trattamento minimo;
   r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il trattamento minimo;
   s) 16 per cento per gli importi oltre 80 volte il trattamento minimo.
25. 93. Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Quota 96).

  1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, e in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui a comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del lo settembre 2016, nel limite massimo di 2.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa dì cui al comma 3.
  3. Ai fini di cui ai precedenti comma 1 e 2 l'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola di cui al comma 1, che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede all'esame delle relative domande, definendo un elenco delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  4. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in casi di applicazione dei requisiti per l'accesso ai trattamento pensionistico previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
25. 01. Pannarale, Marcon, Martelli, Airaudo, Placido, Giancarlo Giordano, Melilla, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Riscatto ai fini previdenziali dei corsi legali di studio universitario).

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Corsi universitari di studio).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-nonies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 694, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti a Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 9, e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario.
  3. Gli oneri del riscatto per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero, su richiesta, fino a 240 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
  4. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione all'inizio dell'attività lavorativa.
  5. La facoltà di riscatto di cui al comma 4, è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo pari alla misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 100 il minimale giornaliero stabilito.
  6. Il contributo erogato per il riscatto è fiscalmente deducibile dall'interessato. Il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento.
  7. I periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 e al comma 5 anche per il riscatto degli anni di laurea antecedenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
  9. Il beneficio del riscatto degli anni di corso universitario disciplinato ai sensi dei commi da 1 a 8 è riconosciuto, secondo quanto previsto dal comma 2, in seguito alle domande che vengono accolte in ordine di presentazione entro un limite massimo di costo annuale di 500 milioni di euro. A tale onere sì provvede mediante quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 10.
  10. Dal 1o gennaio 2017 sono disposte le seguenti misure:
   a) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso;
   b) all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: “I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche”, sono soppresse».
25. 02. Melilla, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  A decorrere dal 1o gennaio 2017, in via transitoria, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, cori modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso anticipato al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, è sospeso per un periodo di 5 anni.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   d) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   e) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   f) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
25. 08. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2840,51 euro» sono sostituite dalle parole: «4000,00 euro».

  Conseguentemente:
  all'articolo 81, comma 2, dopo le parole: «300 milioni per l'anno 2017» aggiungere le seguenti: «143 milioni per l'anno 2018 e 210 milioni a decorrere dal 2019»;
   dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre. 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dei l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
25. 012. Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: «Alla determinazione di tale limite non concorrono le pensioni spettanti ai figli superstiti minori o inabili».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 164 milioni per l'anno 2017, 106 milioni per l'anno 2018 e 126 milioni a decorrere dall'anno 2019.
25. 013. Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalie imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nei caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   all'articolo 89, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, Entro la data dei 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  alla tabella A:
     voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000;
     voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;
    voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
     voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
      voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
     voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
25. 015. Caparini, Guidesi.

ART. 26.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «115 milioni di euro per l'anno 2017, 485 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
26. 1. Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di pensioni sociali e minime).

  1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2017 e per gli anni 2017, 2018 e 2019 per i titolari di reddito derivante esclusivamente da pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ovvero di assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'importo della pensione o dell'assegno sociale è incrementato a 550 euro mensili per l'anno 2017 e a 600 euro mensili a partire dal 1o gennaio 2018; per i titolari di pensioni minime Inps, per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'AGO e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti l'importo dell'assegno minimo è incrementato a 650 euro mensili per tredici mensilità. All'onere derivante dagli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei comma 2.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 è abrogato.
26. 03. Airaudo, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

  1. Tutti i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti dall'INAIL di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto ad essere collocati in pensione secondo le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in assenza di qualsiasi limite, di grado di inabilità e di anzianità anagrafica e contributiva, e con effetto immediato, e con quantificazione degli importi della prestazione, nella misura dell'80 per cento della media delle retribuzioni percepite per attività di lavoro, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
28. 01. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Prestazioni previdenziali).

  1. I benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori di stabilimenti chimici presenti sul territorio nazionale esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 con l'individuazione degli stabilimenti in cui si è esposti al rischio chimico e dei lavoratori interessati dall'assegnazione dei benefìci, nell'ambito delle disponibilità autorizzate nel medesimo comma 1.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
28. 05. Bratti, Castricone.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al comma 12 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo», sono sostituite dalle seguenti: «all'atto del compimento del requisito di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al momento della decorrenza della pensione di inabilità»;
   b) le parole: «superiore a 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, vigente all'atto della decorrenza della pensione di inabilità».

  2. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è sostituito dal seguente:
   «15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, vigente all'atto della decorrenza della pensione di inabilità, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al momento della decorrenza della pensione di inabilità dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, relativo all'età di 65 anni.».

  3. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella lettera a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data del compimento del requisito di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al momento della decorrenza della pensione di inabilità dell'interessato. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, vigente all'atto della decorrenza della pensione di inabilità;
   b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dei requisito dell'età per la pensione di vecchiaia, vigente al momento della decorrenza della pensione di inabilità dell'interessato, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data del raggiungimento di detto requisito, coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello vigente per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
28. 016. Argentin, Boccadutri, Melilli.

ART. 29.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
*29. 1. La XI Commissione.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
*29. 16. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019..
*29. 17. Palese, Corsaro, De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal comma 10 del medesimo articolo 24 aggiungere le seguenti: o sia in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
**29. 2. La XI Commissione.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal comma 10 del medesimo articolo 24 aggiungere le seguenti: o sia in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
**29. 7. Baruffi, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi, Antezza, Vico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: adeguata agli incrementi fino a: legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2;

   alla tabella A;

     voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000;

     voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;

    voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.

     voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
      voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
     voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
29. 5. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto;

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro per l'anno 2017, 290 milioni di euro per l'anno 2018, 280 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
29. 9. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-septies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010 n. 122 è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
29. 15. Airaudo, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costruita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente regolato dai diritto privato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000.
29. 20. Francesco Saverio Romano, Abrignani, Aiello.

  Aggiungere , in fine, il seguente comma:
  5. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
29. 3. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Lavoratori invalidi).

  1. A decorrere dall'anno 2017 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
   alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 50.000.000;
    2018: – 50.000.000;
    2019: – 55.000.000.
29. 01. Palladino, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per favorire lo sviluppo dei fondi pensione e la previdenza complementare).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati alla crescita del Paese, quali la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche, ovvero la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con decreto di cui al precedente comma 1, sono individuate a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
  3. Per il sostegno delle misure indicate dai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, adottano iniziative dirette a favorire gli investimenti di cui al comma 2 del presente articolo, previa analisi e valutazione da parte del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011, al fine di realizzare un adeguato e stabile rendimento economico – finanziario di quota parte dei fondi di garanzia. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, da parte dei fondi pensione e degli enti previdenziali interessati. Al Comitato è affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e informazione poste in essere dai fondi pensione e dagli enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorziare le iniziative di investimento dei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, autonomamente, le iniziative medesime.
  4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in favore del Comitato di cui al precedente comma e per i successivi anni 2018 e 2019 è assegnato un contributo di 4 milioni di euro, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300, con la seguente: 296.
29. 03. Tancredi.

ART. 30.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
*30. 1. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
*30. 61. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti: , salvo che per i lavoratori di cui alla lettera b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

     b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
     al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: di 360 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo di 90 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,50 milioni di euro per l'anno 2018, di 142,5 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 147,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro.
30. 2. Binetti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti:, salvo che per i lavoratori di cui alla lettera b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita,
*30. 19. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti:, salvo che per i lavoratori di cui alla lettera b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita,
*30. 40. Latronico.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti:, salvo che per i lavoratori di cui alla lettera b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita,
*30. 44. Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti:, salvo che per i lavoratori di cui alla lettera b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita,
*30. 58. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti: tre mesi.
30. 23. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero hanno cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'albo e dal registro delle imprese artigiane.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 30, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: 360 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2017, di 600 milioni di euro per l'anno 2018, di 620 milioni di euro per l'anno 2019 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
30. 15. Gribaudo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
*30. 16. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
*30. 41. Latronico.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
*30. 45. Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 2.
**30. 24. Rizzetto, Rampelli.

  Sopprimere comma 2.
**30. 21. Polverini.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'accertamento della presenza nel nucleo familiare di uno o più figli disoccupati.
30. 38. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
30. 9. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, sostituire le parole: , subordinato o autonomo, con la seguente: subordinato.
30. 60. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Bueno.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Opzione donna).

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

  Conseguentemente, alla Tabella A:
   alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 76.000.000;
    2018: – 76.000.000;
    2019: – 76.000.000.
   alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 4.000.000;
    2018: – 4.000.000;
    2019: – 4.000.000.
   alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 1.000.000;
    2018: – 1.000.000;
    2019: – 1.000.000.
   alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 10.000.000;
    2018: – 10.000.000;
    2019: – 10.000.000.
    alla voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 3.000.000;
    2018: – 3.000.000;
    2019: – 3.000.000.
    alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.
    alla voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.
    alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
30. 01. Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Lavoratori autonomi precoci).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 30 si applicano anche ai titolari e coadiuvanti familiari di aziende agricole situate nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  2. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento di cui al comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 30, comma 5.
30. 03. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 31.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, è aggiunta, infine, la seguente categoria: «lavori inerenti impianti a fune»: ed in particolare delle attività di ispezione e manutenzione, conduzione mezzi battipista e motoslitte, innevamento artificiale, conduzione di mezzi d'opera e servizio di soccorso sulle piste.».

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 31, comma 2, sostituire le parole da: 84,5 milioni di euro a: 170,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 134,5 milioni di euro per l'anno 2017, 120,0 milioni di euro per l'anno 2018, 173,1 milioni di euro per l'anno 2019, 176,0 milioni di euro per l'anno 2020,172,1 milioni di euro per l'anno 2021, 200,8 milioni di euro per l'anno 2022, 201,9 milioni di euro per l'anno 2023, 211,1 milioni di euro per l'anno 2024, 216,1 milioni di euro per l'anno 2025, 237,1 milioni di euro a decorrere dal 2026;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 165,5 milioni di euro per l'anno 2017, 180,0 milioni di euro per l'anno 2018, 126,9 milioni di euro per l'anno 2019,124,0 milioni di euro per l'anno 2020, 127,9 milioni di euro per l'anno 2021, 99,2 milioni di euro per l'anno 2022, 98,1 milioni di euro per l'anno 2023, 88,9 milioni di euro per l'anno 2024, 83,9 milioni di euro per l'anno 2025, 62,9 milioni di euro a decorrere dal 2026.
31. 17. Marguerettaz, Dellai, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Gnecchi, Borghi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
    «b-bis) entro il 1o marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;
    b-ter) entro il 1o maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1o gennaio 2018.».
31. 6. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

  Al comma 3, dopo le parole: attuazione del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai fini di una puntuale specifica delle mansioni di cui alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, per le quali è previsto l'accesso anticipato al pensionamento e al fine di semplificare la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio.
*31. 1. La XI Commissione.

  Al comma 3, dopo le parole: attuazione del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai fini di una puntuale specifica delle mansioni di cui alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, per le quali è previsto l'accesso anticipato al pensionamento e al fine di semplificare la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio.
*31. 2. Rostellato, Venittelli, Iacono, Ribaudo, Crivellari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le aziende del servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto almeno un'età pari a 62 anni ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Durante gli anni dello scivolo, l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del venti per cento fino al conseguimento dell'età pensionabile per legge. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
31. 18. Marcolin, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono soppresse le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 299,4 milioni di euro.
31. 5. Gribaudo, Patrizia Maestri, Incerti, Paris, Rotta, Albanella, Miccoli, Cenni.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Quota 96).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 20 milioni per l'anno 2017 e di 55 milioni per l'anno 2018 – il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro annui per l'anno 2017, 245 milioni di euro annui per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
31. 05. Ciprini, Marzana, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*31. 01. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*31. 09. Miccoli, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi.

ART. 32.

  Dopo il comma 1, agg il seguente:
  «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti riduzioni:
   2017: – 81.178.830;
   2018: – 181.591.830;
   2019: – 166.321.830.
32. 1. Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Vezzali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis, All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, dopo le parole: «istituti svizzeri di prepensionamento» aggiungere le seguenti: «, nonché le rendite da infortunio non professionale».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 275 milioni di euro.
32. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.

ART. 33.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipologia finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che prevedevano l'eventualità alla mobilità a fine CIGS, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;».
33. 50. Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Placido, Ricciatti, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti, aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,
*33. 1. La XI Commissione.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti, aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,
*33. 55. Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
33. 2. La XI Commissione.

  Al comma 3, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge. Per le lavoratrici collocate in mobilità di cui alla presente lettera non trovano applicazione l'aspettativa di vita e l'innalzamento del requisito anagrafico disposto dalla legge n. 111 del 2011, per il solo raggiungimento del previgente requisito ai fini dell'accesso alla salvaguardia, ma non ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2017, 260 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, 270 milioni di per gli anni 2020 e 2021, 280 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 290 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
33. 30. Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
*33. 3. La XI Commissione.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
*33. 38. Polverini.

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere le seguenti: e al coniuge.
33. 4. La XI Commissione.

  Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
*33. 5. La XI Commissione.

  Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
*33. 37. Polverini.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   «f-bis) nel limite di 400 soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019.»
33. 40. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   «f-bis) nel limite di 5000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
33. 35. Rizzetto, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il comma:
  3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
*33. 6. La XI Commissione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il comma:
  3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
*33. 21. Incerti, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi, Fabbri.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: dell'articolo 24 del decreto-legge fino alla fine del comma con le seguenti: degli articoli 12-bis e 12-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 30 maggio 2010, come modificato dal decreto-legge n. 98 del 2011 e dal decreto-legge n. 136 del 13 agosto 2011, e prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
33. 39. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 9, sopprimere le parole: e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi.
33. 8. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 295, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 5 agosto 1981, n. 416,» sono aggiunte le seguenti: «o in mobilità derivante da cessazione di azienda».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
33. 29. Tullo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

  1. A seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, terzo e quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al medesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
33. 01. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

  All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito Internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo.»;
   c) all'ultimo periodo dopo le parole «verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate», le parole «per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente per la prosecuzione della medesima sperimentazione».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
33. 015. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Criteri di determinazione del computo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE per usufruire delle prestazioni e dei servizi alla collettività).

  1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto previsto all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ai fini del computo del patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non si tiene conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale nel caso in cui l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale.
*33. 02. La XII Commissione.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Criteri di determinazione del computo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE per usufruire delle prestazioni e dei servizi alla collettività).

  1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto previsto all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ai fini del computo del patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non si tiene conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale nel caso in cui l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale.
*33. 04. Coppola, Boccadutri, Piazzoni.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini, presso le sedi INAIL regionali, con domanda, da presentarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto relativamente ai lavoratori, anche pensionati o in mobilità non coperti dagli atti di indirizzo ministeriale successivi alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257. Tale certificazione è rilasciata esclusivamente su documentazione prodotta dal lavoratore in funzione della tipologia delle lavorazioni svolte, ove vi sia un elevato grado di probabilità di esposizione ricavabile anche dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro nonché dalla durata della prestazione lavorativa.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentement,e all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
33. 07. Piras, Duranti, Capelli, Pes, Vargiu, Giovanna Sanna, Ricciatti, Quaranta, Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata; sono esclusi effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
33. 017. Rizzetto, Rampelli.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ovvero del 40 per cento per le assunzioni di donne, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 2.450 euro su base annua, ovvero pari a 3.250 euro su base annua per le assunzioni di donne. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) nel limite di 0,3 milioni di euro per l'anno 2017, 0,7 milioni di euro per l'anno 2018, 0,003 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
   b) nel limite di 0,45 milioni di euro per l'anno 2017, 2,3 milioni di euro per l'anno 2018, 0,25 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2016 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2016.

  3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 o 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
  5. L'efficacia della misura di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 60 milioni di euro per l'anno 2018, di 298,24 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   b) alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 8.500.000;
   2018: – 86.000.000;
34. 01. Valeria Valente, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Manzi, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Marchi, Paris.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ovvero del 40 per cento per le assunzioni di donne, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 2.450 euro su base annua, ovvero pari a 3.250 euro su base annua per le assunzioni di donne. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) nel limite di 0,3 milioni di euro per l'anno 2017, 0,7 milioni di euro per l'anno 2018, 0,003 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
   b) nel limite di 0,45 milioni di euro per l'anno 2017, 2,3 milioni di euro per l'anno 2018, 0,25 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2016 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2016.

  3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 o 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
  5. L'efficacia della misura di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 95 milioni di euro per l'anno 2017, di 60 milioni di euro per l'anno 2019, di 298 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 3.750.000;
   2018: – 86.000.000;
   2019: – 5.253.000.
34. 06. Valeria Valente, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Cimbro, Centemero, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Nicchi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ovvero del 40 per cento per le assunzioni di donne, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 2.450 euro su base annua, ovvero pari a 3.250 euro su base annua per le assunzioni di donne. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) nel limite di 0,3 milioni di euro per l'anno 2017, 0,7 milioni di euro per l'anno 2018, 0,003 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
   b) nel limite di 0,45 milioni di euro per l'anno 2017, 2,3 milioni di euro per l'anno 2018, 0,25 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2016 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2016.

  3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 o 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
  5. L'efficacia della misura di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 60 milioni di euro per l'anno 2018, di 297,94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   b) alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.050.000;
   2018: – 159.900.000;
34. 02. Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Pinna, Greco, Fusilli, Famiglietti, Vico, Pes, Antezza, Venittelli, D'Incecco, Ginefra, Cardinale, Oliverio, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Aiello, Barbanti, Sgambato, Tino Iannuzzi, Manfredi, Capozzolo, Cuomo, Palma, Mariano, Capone, Amoddio, Burtone, Iacono, Culotta, Albanella, Schirò, Giovanna Sanna, Mura, Francesco Sanna, Amato.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa).

  1. È riconosciuta l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, ai dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.), appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, iscritti presso l'INPS-Gestione Privata e INPS-Gestione Pubblica (ex-INPDAP), ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.
  2. La gestione delle attività pensionistiche relative a tutto il personale non dirigente di ENAV S.p.A. saranno disciplinate da INPS-Gestione Pubblica (ex-INPDAP) in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 285 milioni.
34. 05. Di Salvo, Simoni, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

ART. 35.

  Al comma 2, dopo le parole: processi di ristrutturazione e fusione, aggiungere le seguenti: che comportano rilevanti esuberi di personale,
35. 21. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privati – AdEPP, anche attraverso la costituzione di un apposito Fondo, destinano annualmente il 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio della libera professione ed al reddito.
  4-ter. Il comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 15.000.000.
35. 19. Fregolent, D'Alessandro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito e del credito cooperativo compresa fra quelle di cui al comma 2 assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui all'articolo 12 «Sezione Emergenziale» di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 20 giugno 2014, n. 82761, e 28 luglio 2014, n. 83486, il trattamento residuo di spettanza del lavoratore, ivi compresa la contribuzione correlata, andrà a favore dell'azienda che assume sino al termine dei 24 mesi di durata dell'assegno.
35. 13. Airaudo, Fassina, Paglia, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
35. 01. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga Ticket Licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2017». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 37,8 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35. 043. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi in materia di politiche del lavoro).

  1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:
   a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata «Nodo di coordinamento nazionale», che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il «Nodo di coordinamento nazionale» è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   e) gli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le seguenti: «e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
   f) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 30 milioni annui»;
   g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.
*35. 02. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi in materia di politiche del lavoro).

  1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:
   a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata «Nodo di coordinamento nazionale», che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il «Nodo di coordinamento nazionale» è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è in