Disegno di legge n. 4127-bis
V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
EDIZIONE PROVVISORIA
TOMO II
Articolo da 51 a 104
e Tabelle
ART. 51.
Al comma 1 premettere il seguente periodo: Tutti i territori delle province colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016, sono considerate zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/99 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
51. 58. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 24 agosto 2016 con le seguenti: che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
*51. 1. La VIII Commissione.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 24 agosto 2016 con le seguenti: che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
*51. 19. Carrescia, Pastorelli, Preziosi, Marchetti, Manzi.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: e del 26 e 30 ottobre 2016.
51. 29. Polverini.
Al comma 1, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: il beneficiario può anticipatamente cedere il proprio credito d'imposta spettante all'istituto bancario o altro soggetto finanziario che eroga il prestito.
51. 27. Polverini.
Al comma 1, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: in caso di incapienza, il credito di imposta, in tutto o per la parte residua, è immediatamente monetizzato, anche in assenza di richiesta del beneficiario.
51. 28. Polverini.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
*51. 2. La VIII Commissione.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
*51. 44. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2017, di 600 milioni di euro per l'anno 2018, di 650 milioni di euro per l'anno 2019 e di 450 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189.»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente;
«1-bis. In relazione al reperimento delle maggiori risorse necessarie alla concessione dei contributi per l'emergenza sismica di cui al comma 1, lettera b), per i soli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica nella misura dello 0,4 per cento».
51. 21. Cuperlo, Cenni, Laforgia, Albini, Argentin, Beni, Bossa, Capodicasa, Carra, De Maria, Fontanelli, Fossati, Iacono, Miotto, Pollastrini, Rocchi, Scuvera, Terrosi, Luciano Agostini, Gianni Farina.
Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle province di Perugia, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata e Rieti. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Terni e 250 mila euro per la provincia di Rieti.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 3.000.000;
2018: – ;
2019: – .
51. 62. Galgano, Menorello, Librandi, Laffranco.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. 1. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, di estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 e 30 ottobre 2016, e giorni seguenti, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è autorizzata:
a) la spesa di 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione di un credito d'imposta maturato in relazione all'accesso a finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata nei termini e con le modalità dell'articolo 5 e seguenti del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
b) la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per la concessione di contributi per la ricostruzione degli edifici pubblici nei termini e con le modalità dell'articolo 14 e seguenti del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.
51. 7. Saltamartini, Guidesi, Simonetti.
Al comma 2, sopprimere la seguente parola: anche.
51. 6. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Al fine di favorire la rinascita economica e sociale dei Comuni colpiti dal sisma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, e con le modalità previste dallo stesso articolo, la somma di 600 milioni di euro, è destinata all'ammodernamento della rete viaria nazionale di collegamento tra le aree colpite e la Capitale.
51. 3. Melilli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Al fine di favorire la rinascita economica e sociale dei Comuni colpiti dal sisma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 3, e con le procedure previste dallo stesso articolo, la somma di 600 milioni di euro è destinata all'ammodernamento della rete nazionale di collegamento tra le aree colpite e la Capitale.
51. 15. Melilli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Al fine di favorire la rinascita economica dei comuni colpiti dal sisma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 la somma di 150 milioni di euro per ogni anno, per il quadriennio 2018-2021 è destinata all'ammodernamento della rete viaria nazionale di collegamento delle stesse aree alla Capitale.
51. 51. Melilli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2017 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 15 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.
51. 11. Castricone.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Sempre in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, destinato compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal relativo regime impositivo, riconosciuto giusta articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertivo con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012.
51. 13. Castricone.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2017 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
51. 12. Castricone.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2017 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2016.
51. 9. Castricone.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.
51. 10. Castricone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
51. 16. Castricone.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 432, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «per gli anni 2016 e 2017» aggiungere le seguenti: «2018 e 2019».
51. 14. Castricone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 432 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata nel limite di 1.760.000.
51. 17. Castricone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.
51. 30. Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di fronteggiare i primi interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle strutture pubbliche e private nelle aree della Regione Lazio colpite dall'evento calamitoso del 6 novembre 2016, è concesso un contributo di cinque milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 1, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro con le seguenti: 4.255 milioni di euro.
51. 26. Polverini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di fronteggiare i primi interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle strutture pubbliche e private nelle aree della Regione Lazio colpite dall'evento calamitoso del 6 novembre 2016, è concesso un contributo di cinque milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
51. 25. Polverini.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 436, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalla seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
51. 60. Carra.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate anche per l'anno 2017 per i soli comuni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
51. 59. Carra.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente
2-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale, in riferimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 n. 126 e alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2016, n. 139, con cui è stato proclamato lo stato di emergenza per le zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, alle richieste di anticipazione, anche sotto forma di prestito, della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei comuni ricadenti nelle aree individuate con ordinanze delle protezione civile, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.
51. 4. Preziosi, Carrescia, Lodolini, Marchetti, Morani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È fatto obbligo ai proprietari di fabbricati esistenti nelle zone sismiche individuate dalla legge 25 novembre 1962 n.1684 di realizzare interventi di conservazione tramite l'inserimento di cordolo sommitale ai fini della riduzione del rischio sismico, in deroga alle disposizioni in materia di distanze legali prescritte dall'articolo 873 codice civile e dal decreto ministeriale 1444/1968 e in deroga alla normativa del Codice della strada relativa alle distanze degli edifici dal nastro stradale. I proprietari dei fabbricati di cui al presente articolo sono tenuti a realizzare le opere prescritte entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge. Coloro che, alla scadenza dei dieci anni, non avranno dato l'avvio ai lavori per la realizzazione del cordolo antisismico negli edifici esistenti, saranno esclusi dalle provvidenze devolute alle popolazioni vittime del terremoto.
51. 18. Nardi, Lavagno, Zan, Mariani, Lacquaniti, Di Salvo, Pilozzi.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2017: – 70.000.000;
2018: – 70.000.000;
2019: – 70.000.000.
alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2017: – 130.000.000;
2018: – 130.000.000;
2019: – 130.000.000.
51. 5. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Grimoldi, Gianluca Pini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009» sono sostituite con le seguenti», la riqualificazione dell'abitato, degli spazi pubblici e della rete viaria, il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione, e la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei comuni del cratere ad esclusione del Comune dell'Aquila, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione, da programmare attraverso i piani pluriennali di cui all'articolo 11, comma 9, della legge n. 125 del 2015.
*51. 8. Castricone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.» sono sostituite con le seguenti «la riqualificazione dell'abitato, degli spazi pubblici e della rete viaria, il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione, e la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei comuni del cratere ad esclusione del Comune dell'Aquila, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione, da programmare attraverso i piani pluriennali di cui all'articolo 11, comma 9, della legge n. 125 del 2015.
*51. 24. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 5, lettere a) e b) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 è prorogato al 31 dicembre 2019 per le unità immobiliari dei Comuni di cui all'All. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 e per quelle, site in altri Comuni, per le quali sia stata avanzata richiesta di verifica di agibilità a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.
51. 55. Carrescia, Preziosi, Marchetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il termine previsto dall'articolo 9 comma 5, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 è prorogato al 31 dicembre 2019 per le unità immobiliari dei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 e per quelle, site in altri Comuni, per le quali sia stata avanzata richiesta di verifica di agibilità a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.
51. 22. Carrescia.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
I Comuni di cui all'Allegato 1 dei decreto legge 18 ottobre 2016, n. 189 sono esonerati per gli anni 2017, 2018 e 2019 dal versamento della quota per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017, 270 milioni di euro per l'anno 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019.
51. 54. Carrescia, Preziosi, Marchetti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alla lettera r) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sopprimere le parole da: «Con delibera» sino alla fine dei periodo.
Conseguentemente dopo la lettera r) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, aggiungere le seguenti:
r-bis) Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
r-ter) la lettera r-bis) non si applica alle aziende richiedenti l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e situate nelle zone dichiarate in stato di emergenza.
51. 42. Luigi Di Maio, Castelli, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
51. 46. Ferraresi, Dell'Orco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il pagamento delle rate relativi ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1 agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
51. 48. Ferraresi, Dell'Orco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
51. 49. Ferraresi, Dell'Orco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro.
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
2017: – 500.000;
2018: – ;
2019: – .
51. 47. Ferraresi, Dell'Orco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nei comuni dell'Italia centrale, colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e ottobre 2016, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate nei comuni del cratere possono beneficiare, nei limiti complessivi di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi dei reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
2-ter. Le esenzioni di cui al comma 2-bis sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
2-quater. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
Conseguentemente all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
51. 52. Ricciatti, Zaratti, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli anni 2017 e 2018, è istituito un fondo di 50 milioni annui per la concessione di una detrazione fiscale del 25 per cento delle opere di ricostruzione realizzate con finalità liberali nelle zone di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo interessate da eventi sismici e riguardanti immobili di elevato valore storico-artistico o di utilità sociale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuate le modalità, i limiti e i criteri per l'accesso alla detrazione.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
51. 61. Librandi, Menorello, Galgano.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nei territori peri quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in deroga al comma 5 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inclusi nei finanziamenti di cui al dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 anche le micro imprese e le piccole e medie imprese.
51. 63. Luigi Di Maio, Castelli, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Aggiungere in fine i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: «10 per cento» sono sostituite con le seguenti: «12 per cento».
2-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 31, destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione. e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 51 della presente legge.
2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo.
51. 64. Nastri.
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto del contribuente).
1. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i commi 2, 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
«2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può sospendere o differire il termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e relative addizionali, nonché dell'Imposta regionale per le attività produttive (IRAP) a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, possono disporre la sospensione o il differimento degli obblighi relativi ai tributi di rispettiva competenza».
2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. Gli enti territoriali definiscono le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, con propri provvedimenti.
2-ter. Per i tributi erariali e relative addizionali, nonché per l'imposta regionale per le attività produttive (IRAP), non sospesi né differiti, ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, con danni riconducibili all'evento e individuati, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di danno di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della medesima legge n. 225 del 1992, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi al riconoscimento della condizione di soggetto danneggiato. Agli importi oggetto di rateizzazione è applicato il tasso di interesse legale. I contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, presentano apposita istanza al competente Ufficio della Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono le modalità e i termini di presentazione dell'istanza da parte dei contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, relativamente ai tributi di rispettiva competenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati dal temporaneo differimento della riscossione dei tributi di cui al precedente periodo, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo rotativo di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,».
51. 01. La VI Commissione.
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
Art. 51-bis.
1. Il Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto dal Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, affida a Consiglio Nazionale della Ricerca (Cnr) in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la definizione del progetto di fattibilità e la conseguente realizzazione, in prossimità degli epicentri degli eventi sismici verificatesi nel mese di agosto ed ottobre 2016, di un pozzo di trivellazione finalizzato a individuare la situazione dei piani di faglia prodotti dai predetti terremoti e monitorare l'attività sismica.
2. Gli oneri derivanti all'applicazione del comma 1 sono stabiliti nei limiti di 9 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 297 milioni di euro anni per gli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
51. 02. Dallai.
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo da ripartire per il finanziamento di progetti per la rinascita culturale dei luoghi colpiti dai terremoti, diruti e abbandonati).
1. Allo scopo di salvaguardare la storia e la memoria delle aree terremotate, dirute e abbandonate e ricostituirle quali luoghi culturali a cielo aperto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il Fondo per la rinascita culturale finanzia progetti degli Enti territoriali per iniziative volte a promuovere le culture e le tradizioni locali a rischio di scomparsa, eventi culturali e commemorativi finalizzati a rivitalizzare le aree colpite e a sviluppare il turismo.
2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, caratteristiche e modalità di presentazione dei progetti di cui al comma 1.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
51. 03. Moscatt.
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime di calamità naturali, destinato ad assicurare un equo risarcimento per i danni di cui sono state vittime, la cui dotazione è stabilita in 250 milioni di euro, a decorrere dal 2017.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
51. 04. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).
1. All'articolo 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I fondi previsti dagli artt. 2 e 3 del presente decreto legge possono essere utilizzati per anticipare la compensazione delle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, ma non versate, dai proprietari di immobili di cui al comma 3».
51. 05. Carra.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).
1. All'articolo 13 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».
51. 06. Carra.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis
(Utilizzo di risorse stanziate in favore dell'istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).
1. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Eventuali residui dell'anno 2016, nel rispetto del limite dei 5 milioni di euro autorizzati ai sensi del primo periodo, sono destinati nell'anno 2017 alle medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453».
51. 07. Carra.
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«e) definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: 2.000.000;
2018: 2.000.000;
2019: 2.000.000.
51. 08. Polidori.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 51-bis
(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto del contribuente).
1. All'articolo 9, del 27 luglio 2000, n. 212 del 2000 i commi 2, 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
«2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può sospendere o differire il termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e relative addizionali, nonché dell'Imposta regionale per le attività produttive (IRAP) a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, possono disporre la sospensione o il differimento degli obblighi relativi ai tributi di rispettiva competenza.
2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. Gli enti territoriali definiscono le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, con propri provvedimenti.
2-ter. Per i tributi erariali e relative addizionali, nonché per l'Imposta regionale per le attività produttive (IRAP), non sospesi ne differiti, ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, con danni riconducibili all'evento e individuati, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di danno di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della medesima legge n. 225/1992, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi al riconoscimento della condizione di soggetto danneggiato. Agli importi oggetto di rateizzazione è applicato il tasso di interesse legale. I contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, presentano apposita istanza al competente Ufficio della Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono le modalità e i termini di presentazione dell'istanza da parte dei contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, relativamente ai tributi di rispettiva competenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati dal temporaneo differimento della riscossione dei tributi di cui al precedente periodo, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo rotativo di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
51. 09. Ginato.
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
Art. 51-bis.
(Proroga contratti sisma 2009).
1. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, già prorogati per un triennio, ai sensi dei commi 434 e 435 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogati fino alla cessazione delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009 stabilita con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Al cessare delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene assorbito, secondo le ordinarie procedure vigenti, nelle piante organiche degli enti e amministrazioni pubbliche che hanno sottoscritto le intese, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci».
51. 010. Piccone, Tancredi.
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
Art. 51-bis
(Proroga graduatorie per emergenza sismica).
1. In deroga al limite previsto all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure pubbliche selettive per assunzioni a tempo indeterminato di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'utilizzo delle graduatorie è esteso anche agli Uffici Speciali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ai Comuni, di cui all'allegato 1 del precetto decreto, coinvolti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per le previste esigenze assunzionali.
51. 012. Piccone, Tancredi.
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
Art. 51-bis
(Proroga graduatorie per emergenza sismica).
1. In deroga al limite previsto all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure pubbliche selettive per assunzioni a tempo indeterminato di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
51. 014. Piccone, Tancredi.
Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo regionale di protezione civile).
1. Il Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato per il triennio 2017- 2019 per un importo annuo non inferiore a 100 milioni di euro.
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al Fondo di cui al comma precedente.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 sostituire la parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti 200 milioni di euro annui per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
51. 011. Mariani, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
1. Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio dei rischi naturali e in particolare per la riduzione dei danni derivanti all'uomo e alle cose dagli eventi sismici, idrogeologici-ambientali, vulcanici e per il controllo del territorio in relazione alla sicurezza di fiumi e versanti, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018, 2019, per il Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 342 della legge n. 266 del 2005.
2. Alla copertura del relativo onere pari a 4,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2017-2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche sociali.
51. 013. Boccadutri.
Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
Art. 51-bis.
(Calcolo dell'indicatore di indebitamento degli atenei in caso di eventi sismici o calamità naturali).
All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Non concorrono al calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 gli oneri di ammortamento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici o calamità naturali che abbiano portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati. Gli atenei possono contrarre le forme di indebitamento di cui al periodo precedente, a carico del proprio bilancio, subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.».
51. 018. Paola Boldrini, Bratti, Guerra, Patriarca, Paola Bragantini, Ghizzoni, Rubinato, Carra.
ART. 52.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministero della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui;
d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
52. 71. Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto, Brunetta.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 2.520 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) determinazione, per l'anno 2017, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 500 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
52. 77. Catanoso.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4,440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
52. 72. Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto, Brunetta.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro con le seguenti: 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni sono sostituite dalla seguenti: 239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni.
* 52. 4. La III Commissione.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro con le seguenti: 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni sono sostituite dalla seguenti: 239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni.
* 52. 41. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore.
Al comma 1 sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dal 2018. con le seguenti: 2.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.630 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1.480 milioni di euro per il 2017 e 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 2.480 milioni di euro per il 2017 e 2.930 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 2-ter.
2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
52. 104. Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Al comma 1 sostituire le cifre: 1.920 e 2630 con le seguenti: 1921,2 e 2631,2.
Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: , per quest'ultimo anche con riguardo alle risorse da destinare all'assunzione in forma permanente del personale delle Unità cinofile che opera alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di personale discontinuo.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: -1.200.000;
2018: -1.200.000;
2019: -1.200.000.
52. 97. Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro con le parole: 2.958,52 milioni di euro e le parole: 2.630 milioni di euro con le parole: 3.666,52 milioni di euro.
Conseguentemente,
a) al comma 2, sostituire le parole: 1.480 milioni di euro con le parole: 2.518,52 milioni di euro e le parole: 1.930 milioni di euro con le parole: 2.968,52 milioni di euro.
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 17,5 per cento» sono sostituite con le parole: « 21,5 per cento», all'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 5,5 per cento» sono sostituire con le parole: «9,5 per cento».
52. 59. Polverini.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 2.320 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.030 milioni a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente:
a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: di 1.880 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2.330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
b) al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: definizione nell'anno 2017 dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto con le seguenti: realizzazione del riallineamento delle carriere del personale delle forze di polizia, cui sono destinati 400 milioni di euro a decorrere dal 2017, garantendo anche la piena attuazione di quanto previsto e le parole: per il solo anno 2017 proroga del contributo con le seguenti: trasformazione in retribuzione aggiuntiva permanente del contributo.
Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro per l'anno 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
52. 25. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni con le seguenti: 2.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.630 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:
«Art. 87-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 percento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3.Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».
52. 13. Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro con le seguenti: 2.220 milioni di euro e le parole: 2.630 milioni di euro con le seguenti: 2.930 milioni di euro.
Conseguentemente:
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) definizione di una dotazione di 300 milioni di euro decorrere dall'anno 2017, quale finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
All'articolo 81 sopprimere il secondo comma.
52. 105. Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Al comma 1, sostituire i numeri: 1.920 e 2.630 con, rispettivamente, i seguenti: 1.920,8 e 2.633.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e dopo le parole: fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza aggiungere le seguenti: con specifico riferimento alle gravi impellenze della cooperazione internazionale.;
all'articolo 61, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125 è ridotto di euro 0,8 milioni per l'anno 2017 e di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2018.
52. 11. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore.
Al comma 1, sostituire i numeri: 1.920 e 2.630 rispettivamente con i seguenti: 1.920,8 e 2.633.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
all'articolo 61, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125 è ridotto di euro 0,8 milioni per l'anno 2017 e di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2018.
52. 138. Librandi, Menorello.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 1.914 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.624 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
6. In sede di prima applicazione della pressione di cui al comma 2, lettera b), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni centrali comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione il fabbisogno di posizioni dirigenziali.
7. Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro i successivi trenta giorni, dopo aver valutato i fabbisogni di posizioni dirigenziali comunicati da tutti i Ministeri e dalle altre amministrazioni centrali, con proprio decreto redige le graduatorie uniche del comparto amministrazioni centrali, distinte per profili dirigenziali economici-amministrativi e tecnico-informatici, composte dagli idonei presenti nelle vigenti graduatorie di concorso per dirigenti espletati dalle diverse amministrazioni centrali, che tengono conto della posizione ricoperta dai singoli Funzionari presenti in graduatoria e delle preferenze espresse, al fine del loro obbligatorio utilizzo da parte delle stesse amministrazioni centrali per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 28-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in base alle comunicazioni di fabbisogno di personale dirigenziale formulate ai sensi del comma 1, provvede a convocare i Funzionari presenti nelle graduatorie uniche costituite ai sensi del comma 2, per la stipula di un contratto dirigenziale, a tempo determinato di durata triennale, con contestuale collocamento in aspettativa senza assegni e conservazione del posto presso l'amministrazione di propria appartenenza.
9. Sei mesi prima della scadenza del contratto dirigenziale triennale a tempo determinato, l'amministrazione che ha conferito l'incarico dirigenziale trasmette alla Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 una relazione contenente la valutazione del servizio prestato, così come previsto ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Commissione esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione.
10. In caso di valutazione positiva, il dirigente matura il diritto all'iscrizione nel ruolo dei dirigenti statali con decorrenza dalla stipula del contratto a tempo determinato. L'amministrazione presso la quale il Dirigente ha svolto il servizio, alla scadenza del contratto a tempo determinato, gli conferisce il primo incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa ai sensi dell'articolo 19-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di valutazione negativa il Funzionario ritorna in servizio presso l'amministrazione di appartenenza con contestuale cessazione della posizione di aspettativa.
11. Il dirigente, durante il primo anno di servizio a tempo determinato, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA le cui modalità sono stabilite dall'articolo 28-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
52. 69. Rampelli, Rizzetto.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro con le seguenti: 2.080 milioni di euro.
Conseguentemente:
a) al comma 3 sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro;
b) all'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
52. 109. Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni e 2.630 milioni rispettivamente con le seguenti: 1.918,3 milioni e 2.628,3 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per garantire e rafforzare la sicurezza mi musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 40 unità. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero «88» è sostituito dal numero «128»;
b) alla lettera e), il numero «18» è sostituito dal numero «22»;
c) alla lettera f) il numero «24» è sostituito dal numero «28»;
d) alla lettera g) il numero «21» è sostituito dal numero «53».
52. 51. Manzi, Rampi.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni e 2.630 milioni rispettivamente con le seguenti: 1.900 milioni e 2.610 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino ad un massimo di 500 ulteriori unità di personale, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
52. 54. Malisani, Manzi, Rampi, Speranza, Stumpo.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
52. 100. Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
52. 1. La I Commissione.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 52. 2. La I Commissione.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 52. 75. Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto, Brunetta.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,.
** 52. 7. La IV Commissione.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,.
** 52. 74. Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto, Brunetta.
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 400 milioni.
52. 31. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Al comma 2, lettera a) dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: in allineamento salariale con la media della contrattazione collettiva del settore privato, nel rispetto di quanto previsto dal primo capoverso della presente lettera e del precedente comma 1.
Conseguentemente:
all'articolo 74, dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
52. 111. Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Al comma 2, lettera a) dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: in allineamento salariale con la media della contrattazione collettiva del settore privato, nel rispetto di quanto previsto dal primo capoverso della presente lettera e del precedente comma 1.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), dopo le parole: 30 luglio 1999, n. 300, aggiungere le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro,.
52. 57. Polverini.
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico con le seguenti: e per i miglioramenti economici del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa.
52. 32. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ferme restando le disposizioni vigenti di cui agli articoli 10, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e 32, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
52. 102. Galati, Francesco Saverio Romano, Sottanelli.
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) gli oneri di cui alla lettera a) riferiti alla misura di cui all'articolo 1 comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono pari almeno a 800 milioni di euro annui.
52. 82. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) gli oneri di cui alla lettera a) sono determinati in via prioritaria per l'applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
52. 86. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: ad assunzioni di personale a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: comprensive dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017,.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 15 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
52. 89. Corda, Frusone, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: comprensive dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017,.
52. 116. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: nell'ambito dell'amministrazione dello Stato aggiungere le seguenti: in via prioritaria per il personale addetto ai musei di interesse nazionale,.
52. 133. Labriola.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: per questo ultimo attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei concorsi in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge,.
52. 96. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: per quest'ultimo prevedendo una riserva pari almeno al 20 per cento delle assunzioni per i vigili del fuoco volontari iscritti da almeno 5 anni negli elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, alla data di entrata in vigore della presente legge,.
52. 99. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Spadoni, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: anche facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici.
52. 137. Rabino, Galati, Sottanelli.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole comprese tra: le agenzie e comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le parole comprese tra: nei limiti delle vacanze e 30 ottobre 2013, n. 125.
52. 30. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: le agenzie, incluse aggiungere le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro,.
Conseguentemente:
all'articolo 74, dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.
36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) «all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
all'articolo 81 sopprimere il secondo comma.
52. 112. Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: le agenzie incluse inserire le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e.
Conseguentemente all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
52. 108. Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: le agenzie, incluse, aggiungere le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro,.
* 52. 117. Ascani.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: le agenzie, incluse, aggiungere le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro,.
* 52. 120. Carrescia, Preziosi, Marchetti.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: le agenzie, incluse inserire le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150 e.
52. 20. Giulietti.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di cui agli articoli, sopprimere la parola: 62,.
52. 9. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 52. 5. La III Commissione.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 52. 42. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore.
Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
52. 139. Librandi, Menorello.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad assumere un numero massimo di 450 unità nel ruolo iniziale, attingendo in via prioritaria, in deroga all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine, 2011 e 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.
* 52. 3. La I Commissione.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad assumere un numero massimo di 450 unità nel ruolo iniziale, attingendo in via prioritaria, in deroga all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine, 2011 e 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.
* 52. 46. Fiano.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere il seguente periodo: L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti al 31 dicembre 2016, relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
52. 93. Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere le seguenti: , attingendo in via prioritaria dalle graduatorie di vincitori ed idonei in corso di validità alla data del 31 dicembre 2016 e fino al loro completo esaurimento.
52. 92. Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
52. 60. Rampelli, Cirielli.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, mille milioni di euro sono destinati alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nell'ambito dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
52. 62. Rampelli, Cirielli.
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, i seguenti periodi: Per il reclutamento di Carabinieri effettivi si utilizza in via prioritaria la graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi pubblicata nell'anno 2010 vigente alla data di approvazione della presente legge. La validità della predetta graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018.
52. 67. Rampelli, Rizzetto.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2017 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale;
b-ter) le Regioni e le province autonome, entro il 1o giugno 2017, sulla base del piano concernente il fabbisogno di personale predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale tecnico professionale e infermieristico.
Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) al commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell 92 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
52. 14. Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
b-bis) ai fini del mantenimento del dispositivo di soccorso, si predispone un incremento di organico per il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco nel triennio 2017/2019 di 2000 unità così suddivise: per l'anno 2017 aumento di 700 unità, per l'anno 2018 aumento di 700 unità, per l'anno 2019 aumento di 600 unità; utilizzando pienamente il bacino assunzionale presente nella vigente graduatoria di idonei del concorso per le carriere iniziali del ruolo di Vigile del Fuoco DM 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008;
b-ter) agli oneri derivanti dalla lettera b-bis) si provvede per l'anno 2017 mediante l'utilizzo, in parte, dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della legge n. 124 del 2015, relativa alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, ed in parte dei fondi destinati dal comma 2 della lettera b) per l'anno 2018 con l'utilizzo della rimanente parte dei risparmi di spesa derivante dall'attuazione della legge n. 124 del 2015 e del decreto-legge n. 177 del 19 agosto 2016 ovvero con l'utilizzo di parte dei fondi da ripartire ed assegnare presenti nel bilancio del Ministero dell'interno; per l'anno 2019 mediante l'utilizzo delle risorse non utilizzate derivarti dall'attuazione dei risparmi di spesa degli anni precedenti e mediante la rimodulazione della spesa corrente prevista per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
52. 23. Giuditta Pini, Ventricelli, Lodolini.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) per le esigenze connesse al soccorso tecnico urgente, la validità della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 814 Vigili del Fuoco di cui al decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 viene prorogata al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.
52. 134. Labriola.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) 1. All'articolo 16, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000.
52. 125. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Al comma 2, dopo lettera b) inserire le seguenti:
b-bis) ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
b-ter) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «31 dicembre 2018».
52. 65. Rampelli, Rizzetto.
Al comma 2, dopo lettera b) inserire le seguenti:
b-bis) ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
b-ter) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «31 dicembre 2019».
52. 66. Rampelli, Rizzetto.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
b-ter) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «31 dicembre 2017».
52. 61. Rampelli, Cirielli.
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, per l'anno 2017 ed a decorrere dal 2018, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di pubblica sicurezza delle strutture portuali e delle navi. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 294,875 milioni per l'anno 2017, 290.775 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
52. 78. Tullo, Gandolfi, Mognato, Pagani, Mura, Bruno Bossio, Brandolin, Marco Di Stefano, Culotta, Crivellari.
Dopo il comma 2, lettera b), inserire la seguente:
b-bis) per esigenze connesse alla tutela dell'ambiente e del patrimonio agroforestale, alla prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, al pubblico soccorso e agli interventi di protezione civile nelle zone colpite dagli eventi sismici, nonché al contrasto degli altri illeciti ambientali, a partire dal 1o gennaio 2017 l'Arma dei carabinieri è autorizzata, anche in deroga alla normativa vigente, ad assumere unità di personale all'interno del ruolo Ispettori e Periti, all'uopo facendo ricorso esclusivamente allo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per 400 Allievi vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011 e la cui graduatoria è stata approvata con D.C.C. del 24 luglio 2014.
52. 135. Cenni, Fabbri.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 500 milioni di euro annui;
d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
52. 73. Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto, Brunetta.
Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: per il solo anno 2017 proroga del contributo con le seguenti: trasformazione in retribuzione aggiuntiva permanente del contributo.
52. 29. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Al comma 2 lettera c) dopo le parole: le modalità ivi previste., inserire il seguente periodo: Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste, è esteso per Tanno 2017 al personale civile del Ministero della difesa in servizio presso enti e reparti dove è corrisposta al personale militare l'indennità di supercampagna.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
52. 34. Paola Boldrini, Bolognesi, Fusilli, Scanu, Zanin.
Al comma 2 lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
All'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il medesimo contributo è riconosciuto, con la disciplina e le modalità previste dal presente comma, al personale della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 200.000;
2018: – ;
2019: – .
52. 141. Dambruoso, Menorello, Librandi.
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) determinazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 degli oneri aggiuntivi pari a 500 mila euro per finanziare adeguatamente il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di consentirne l'impiego per la ricollocazione lavorativa di tutti i lavoratori civili italiani che sono stati impiegati in strutture militari della Comunità Atlantica, o dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, presenti nel territorio italiano e che sono stati licenziati in data successiva al 31 dicembre 2012.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: + 500.000;
2018: + 500.000;
2019: + 500.000.
52. 115. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) definizione del riallineamento dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria (di cui all'articolo 1, comma 973 della legge n. 208 del 2015) entro e non oltre il 31 dicembre 2016 da attuarsi celermente mediante decreto del Ministro della giustizia con il quale si preveda anche il diritto alla ricostruzione giuridica della carriera dei predetti funzionari per effetto stesso del riallineamento.
52. 19. Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Carloni, Paris, Giorgio Piccolo, Famiglietti.
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
d) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 52. 10. La IX Commissione.
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di eventuali minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 52. 24. Oliverio.
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di eventuali minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 52. 33. Bolognesi, Scanu.
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di eventuali minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 52. 118. Paola Bragantini.
Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
d) progressiva equiparazione, nel corso del triennio 2016-2018, del trattamento economico della dirigenza scolastica a quello degli altri profili dirigenziali presenti nel l'area dell'istruzione e della ricerca di cui all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 13 luglio 2016 mediante:
a) l'equiparazione della retribuzione di posizione fissa nonché della retribuzione accessoria complessiva;
b) il finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
52. 80. Centemero, Palmieri, Crimi.
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) progressiva equiparazione, nel corso del triennio 2016-2018, del trattamento economico della dirigenza scolastica a quello degli altri profili dirigenziali presenti nell'area dell'istruzione e della ricerca di cui all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 13 luglio 2016 mediante:
a) l'equiparazione della retribuzione di posizione fissa nonché della retribuzione accessoria complessiva;
b) il finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.
52. 95. Carocci, Rocchi, D'Ottavio, Sgambato, Malpezzi, Blazina, Malisani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta ai fondi stanziati nei precedenti commi, sono stanziati mille milioni di euro da destinare ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
2018:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
2019:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
52. 63. Rampelli, Cirielli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di mille milioni di euro da cestinare all'incremento dell'organico del personale amministrativo e del Corpo della Polizia penitenziaria.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
2018:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
2019:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
52. 64. Rampelli, Cirielli.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Ai fini della determinazione per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare allo sblocco delle assunzioni per i Comparti della sicurezza e del soccorso pubblico, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi I e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
52. 98. Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è autorizzata, anche in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di trentadue unità di personale, da inquadrare nel modo seguente: 2 unità nella qualifica di dirigente di Ia fascia, 5 unità nella qualifica di dirigente di IIa fascia, 22 unità nella Terza area e 3 unità nella Seconda aerea.
2-ter. Per quanto previsto dal comma 2-bis la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti.
2-quater. Per le finalità del comma 2-bis è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2017 e di euro 1.857.836,00 a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, ridurre di pari importi la Tabella A) relativamente all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
52. 119. Paola Bragantini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la gestione delle aree naturali protette il Corpo forestale dello Stato è autorizzato, per il triennio 2017-2019, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1.500.000 di euro annui a decorre dall'anno 2017, a valere su una quota parte delle risorse di cui al comma 1 e sui finanziamenti derivanti da regolamenti comunitari e convenzioni internazionali. Alle assunzioni di cui al precedente periodo può essere dato corso solo a completamento del procedimento di riassegnazione.
52. 130. Mariani, Zardini, Cenni, Carra, Dal Moro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, il Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:
Art. 53.
(Personale della scuola).
1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.
6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
7. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo, per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114».
52. 8. La VII Commissione.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, il Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:
Art. 53.
(Personale della scuola).
1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sul l'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.
6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
7. All'articolo 1, comma 68. della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo, per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114».
52. 48. Malpezzi, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Iacono, Di Lello, Binetti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione del l'istruzione scolastica» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015. n. 107.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:
Art. 53.
(Personale della scuola).
1. Ai fini di garantire prioritariamente, attraverso l'organico dell'autonomia, la stabilizzazione delle cattedre relative agli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti, l'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, anche mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 64 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti» e, al comma 114, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresi i posti relativi alle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 prive di corrispondenza con le precedenti classi di concorso ovvero di nuova istituzione, fermo restando il limite alle dotazioni organiche di cui al comma 201». In attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 5 della predetta legge e al fine di agevolare le operazioni di cui al presente articolo, l'amministrazione procede, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, all'unificazione, per grado di istruzione, dei codici meccanografici afferenti a ciascuna istituzione scolastica.
3. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma I, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
5. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
6. A decorrere dal piano di mobilità di cui al comma 5, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora iscritti in un ruolo regionale di cui all'articolo 1 comma 65 della predetta legge diverso da quello relativo alle graduatorie di cui agli articoli 400 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ove risultavano inseriti all'atto del l'assunzione hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente aderenza, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i punteggi dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011. n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relative alla scuola dell'infanzia e primaria sono rideterminate, per i soggetti in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48 punti per ciascuna graduatoria. Le procedure di rideterminazione dei punteggi sono concluse al fine di approntare le graduatorie in tempo utile per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2017/2018 e per ciascuno degli anni scolastici successivi.
8. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le paiole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
9. Ai fini di procedere alle immissioni in ruolo conseguenti all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1, le graduatorie del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016. n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 19 del Testo Unico, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate, di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale, pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
10. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114.
52. 81. Centemero, Palmieri, Crimi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2017 e 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
52. 76. Catanoso.
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al reclutamento, negli anni 2017, 2018 e 2019, del personale docente ed educativo della scuola statale dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 115 milioni.
52. 132. Di Lello, Valeria Valente, Manfredi, Mongiello, Cardinale, Iacono, Sgambato, Salvatore Piccolo, Capozzolo, Burtone, Albanella, Ribaudo, Di Gioia, Impegno, Tartaglione, Burtone, Currò, Amoddio, Piccione, Capodicasa, Moscatt, Greco, Palladino, Dallai, Rostan, Lauricella, Raciti, Berretta, Schirò, Valiante, Cuomo, Bossa, Tino Iannuzzi, Zappulla, Anzaldi, Causi, Culotta, Bruno Bossio, Palma.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al reclutamento del personale, nel limite delle attuali dotazioni organiche, docente ed educativo della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
52. 87. Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al recupero della riduzione di 2.020 unità di personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola effettuata con l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e al concorso ordinario e riservato per il reclutamento di 1.200 Direttori SGA a copertura dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto. Il fondo di cui al comma 2 è altresì finalizzato alla progressiva equiparazione, nel corso del triennio 2016-2018, del trattamento economico della dirigenza scolastica a quello degli altri profili dirigenziali presenti nell'area dell'istruzione e della ricerca di cui all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 13 luglio 2016 mediante:
a) l'equiparazione della retribuzione di posizione fissa nonché della retribuzione accessoria complessiva;
b) il finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.
Conseguentemente:
1) dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:
3-bis. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2) sopprimere il comma 4.
52. 79. Centemero, Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Contestualmente all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo rivolto ai soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria valevoli per il triennio 2014/17, subordinato ad un censimento che attesti l'effettiva consistenza numerica degli iscritti nella suddetta graduatoria e ad una revisione dei numeri minimi e massimi di alunni per classe nella scuola dell'infanzia di cui all'articolo 9 dei decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con una autonoma dotazione di 300 milioni a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:
Art. 86-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
52. 83. Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, l'offerta formativa della scuola primaria è ampliata con l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione fisica mediante l'istituzione del docente di educazione fisica. Il reclutamento dei docenti di educazione fisica nella scuola primaria è disposto ai sensi del comma 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini dell'insegnamento di educazione fisica nella scuola primaria è da considerare titolo idoneo il possesso dell'abilitazione per le analoghe classi di concorso già istituite per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:
Art. 86-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sui reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successiva a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
52. 88. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Per i soggetti iscritti «con riserva» nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, si dispone lo scioglimento della riserva alla data di entrata in vigore della presente legge.
52. 131. Di Lello, Di Gioia.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini dell'attuazione della delega di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», articolo 1, comma 181, lettera e) «istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni», è stanziata, a partire dall'anno 2017, la somma di euro 500.000.000,00.
Conseguentemente, al comma 718, lettera c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: 1o gennaio 2018 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2017».
52. 128. Palese.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per gli scopi di cui al comma 3, nella lettera a) del comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale» sono inserite le seguenti: «o non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alcuna sentenza definitiva».
52. 126. Mongiello, Michele Bordo, Di Gioia, Ginefra, Ventricelli.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per le finalità previste al comma 2, le autorità di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono, su base volontaria e sulla base della propria autonomia organizzativa, definire risparmi di spesa da destinarsi, per l'anno 2017, al fondo di cui al comma 2, conseguenti alla riduzione delle unità dei contratti di diritto privato di cui dispongono ai sensi di legge lino ad un massimo del 70 per cento e possono procedere, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad incrementare la pianta organica dei dipendenti in misura non superiore al 75 per cento di detta riduzione. Nei limiti di tale incremento, al fine di non disperdere le professionalità acquisite e far fronte a indifferibili esigenze di servizio, le medesime autorità possono procedere alla indizione, entro il 31 dicembre 2017, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi previsti dalla legge a carico dei soggetti vigilati, di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica.
52. 143. Carbone, Boccadutri.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di euro 741.870 per l'anno 2017 e di euro 2.967.480 annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1.
4-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni» sono sostituite dalla seguenti: «239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni».
*52. 6. La III Commissione.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di euro 741.870 per l'anno 2017 e di euro 2.967.480 annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1.
4-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni» sono sostituite dalla seguenti: «239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni».
*52. 43. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Cimbro, Carrozza, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di euro 741.870 per l'anno 2017 e di euro 2.967.480 annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1.
4-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni» sono sostituite dalla seguenti: «239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni».
*52. 101. Palazzotto, Fava, Melilla, Marcon, Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di 741.870 euro per l'anno 2017 e di 2.967.480 euro annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1. È corrispondentemente ridotto il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
52. 140. Librandi, Menorello.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione». All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli Enti Locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti, nonché tra i Comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
52. 127. Palese.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro ed allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni o i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, sono autorizzate per il triennio 2016-2018 a procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità appartenenti agli enti di area vasta o dalle città metropolitane dalle quali siano già avvenute assunzioni per i profili richiesti nella medesima area territoriale o mediante procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive a evidenza pubblica. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi pubblici per l'impiego delle Province. Tali procedure sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento è autorizzato sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da ANPAL e dall'articolazione territoriale dei servizi definita dalle Regioni nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.
5-ter. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane o i soggetti istituzionali competenti possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
52. 56. Polverini.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro ed allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni o i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, sono autorizzate per il triennio 2016-2018 a procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità appartenenti agli enti di area vasta o dalle città metropolitane dalle quali siano già avvenute assunzioni peri profili richiesti nella medesima area territoriale o mediante procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive a evidenza pubblica. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi pubblici per l'impiego delle Province. Tali procedure sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento è autorizzato sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da ANPAL e dall'articolazione territoriale dei servizi definita dalle Regioni nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.
5-ter. Ai fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane o i soggetti istituzionali competenti possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
Conseguentemente:
1) all'articolo 81 al sopprimere il secondo comma;
2) all’articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
52. 113. Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro ed allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi per l'impiego, le Regioni o i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, sono autorizzate per il triennio 2017-2019 a procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità delle province, degli enti di area vasta e delle città metropolitane dalle quali siano già avvenute assunzioni per i profili richiesti o mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a condizione che quello impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, e sia stato assunto previe procedure selettive a evidenza pubblica. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi pubblici per l'impiego delle Province. Tali procedure sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento è autorizzato sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'ANPAL e dall'articolazione territoriale dei servizi definita dalle regioni nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.
5-ter. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, le regioni, le province, gli enti di area vasta e le città metropolitane possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
52. 123. Carrescia, Preziosi, Marchetti.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. 5. Al fine di assicurare e potenziare l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura statali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 31 del CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999, è incrementato, a decorrere dall'anno 2017, di un importo complessivo pari a 20 milioni di euro. All'incremento di cui al periodo precedente non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208...
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 280 milioni.
52. 145. Narduolo, Manzi.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. È abrogato il comma 17 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 1990 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, in attesa del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente dell'amministrazione statale viene rivalutata attraverso la sua indicizzazione al tasso di inflazione rilevato dall'Istat, con decorrenza dal mese di settembre 2016. La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici.
5-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è abolita la trattenuta di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999.
52. 47. Capodicasa.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. La legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così modificata: «All'articolo 6: al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «, vigili del fuoco» sono inserite le seguenti: «operatori di polizia locale».
52. 58. Polverini.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata la spesa di euro 6,37 milioni per l'anno 2017, di euro 7,28 milioni per l'anno 2018 e di euro 8,19 milioni a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: di euro 299.230.000 nel 2017, di euro 298.320.000 nel 2017 e di euro 297.410.000 a decorrere dal 2019.
52. 144. Tancredi, Bernardo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.
52. 142. Miccoli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per esigenze connesse alla tutela dell'ambiente e del patrimonio agroforestale, alla prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, al pubblico soccorso e agli interventi di protezione civile nelle zone colpite dagli eventi sismici, nonché al contrasto degli altri illeciti ambientali, a partire dal 10 gennaio 2017 l'Arma dei carabinieri è autorizzata, anche in deroga alla normativa vigente, ad assumere 500 unità di personale all‘interno del ruolo Ispettori e Periti, all'uopo facendo ricorso esclusivamente allo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per 400 Allievi vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, il età bando è stato pubblicato nella G.U. n. 94 del 29 Novembre 2011 e la cui graduatoria è stata approvata con D.C.C. del 24 Luglio 2014.
52. 136. Marcolin, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. È comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali dei Comuni come individuate dall'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali.
52. 129. Palese.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, gli istituti e gli enti di ricerca procedono, ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2016, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato.
52. 124. Ribaudo.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, vigenti al 31 dicembre 2016, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata di dodici mesi. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, le graduatorie in corso di validità delle province sono trasferite agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni delle stesse.
52. 122. Carrescia, Preziosi, Marchetti.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. La legge 22 dicembre 2011, n. 214 e così modificata «all'articolo 6, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «, vigili del fuoco» sono inserite seguenti: «operatori di polizia locale»».
Conseguentemente:
1) all'articolo 81 al sopprimere il secondo comma;
2) all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
52. 110. Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino ai 31 dicembre 2018. In attuazione dell'articolo 4 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, le graduatorie in corso di validità delle province sono trasferite agli enti subentranti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni delle stesse.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire il numero: 300 con il seguente: 100.
52. 107. Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano anche alle Agenzie pubbliche regionali. In caso di subentro nelle funzioni o delle competenze precedentemente in capo alle Province da parte di Regioni o Agenzie Regionali, ai fini della maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti presso i servizi delle Province purché impiegati presso le medesime funzioni e svolti a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
52. 106. Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, è pari al 16 per cento ed è soddisfattorio degli obblighi di cui al predetto articolo 9.»
52. 103. Manfredi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.
52. 94. Sibilia, Spadoni, Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle scoperture d'organico, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili, anche in deroga alla disciplina del turn over.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.800.000;
2018: – 6.500.000;
2019: – 6.500.000.
52. 91. Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Bonafede, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017 finalizzata all'incremento delle risorse destinate al Dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze connesse alla funzionalità del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
52. 90. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
6. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali» sono inserite le parole: «e ai loro enti strumentali».
52. 68. Misiani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali», sono inserite le parole: «e ai loro enti strumentali».
52. 49. Misiani, Braga.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile nè rinnovabile, presso ciascuna amministrazione», sono sostituite dalle seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di dipendenti con qualifica dirigenziale e direttiva sono comunque consentiti a titolo gratuito per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione».
52. 52. Gribaudo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per i maggiori oneri che l'istituto superiore di sanità ha sostenuto dal gennaio 2013, per garantire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente nelle forme della gestione ordinaria, pari a euro 400.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016/2018, nell'ambito del programma: «Fondi di riserva e speciali» della missione: «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
52. 53. Piazzoni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per il concorso alle finalità di cui al comma 2, lettera b), l'agenzia fiscale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è autorizzata a bandire un concorso pubblico per 150 unità da inquadrare nel ruolo di assistente doganale.
52. 44. Lodolini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per il concorso alle finalità di cui al comma 2, lettera b), l'Amministrazione economico-finanziaria è autorizzata, in via straordinaria per l'anno 2017, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
52. 45. Lodolini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: il quarto periodo è così sostituito: «In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e) della stessa legge; non si applica, altresì, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in caso di violazione del patto di stabilità interno;»; al quinto periodo, le parole; «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»; al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018».
52. 26. Iacono, Albanella, Greco, Burtone, Zappulla, Berretta, Currò.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Il comma 133 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, è sostituito dal seguente:
133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data del 31 agosto 2016, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, transita, a domanda, per mobilità intercompartimentale, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comando del personale in distacco presso l'INPS proveniente da altri Enti dello stato ed avente profilo professionale di area b, è prorogato sino al 31 dicembre 2017, presso il medesimo istituto.
52. 27. Iacono.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
52. 12. Incerti, Fabbri.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di vincoli assunzionali e di contenimento della spesa del personale e limitatamente all'anno 2017, gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione siciliana che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili di cui al l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, compresi nel bacino a carico del Fondo Nazionale per Occupazione di pertinenza della medesima Regione, che prestano servizio nelle stesse amministrazioni che procedono all'assunzione, nel limite massimo complessivo di 303 unità. Al fine di incentivare la stabilizzazione dei rapporti a tempo indeterminato ai soggetti di cui al periodo precedente è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Agli oneri relativi, nel limite di 2.340.062,94 annui, a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che, a tal fine, è integrato del predetto importo.
52. 28. Iacono.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 990, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2015-2017».
52. 18. Nicoletti.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costruita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.
Conseguentemente, apportare alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni:
2017: – 500.000;
2018: – 500.000;
2019: – 500.000;
52. 17. Aiello.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il quinto comma della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nei senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costruita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.
Conseguentemente, apportare alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni:
2017: – 500.000;
2018: – 500.000;
2019: – 500.000;
52. 15. Aiello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per esigenze connesse alla tutela dell'ambiente e del patrimonio agroforestale, alla prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, al pubblico soccorso e agli interventi di protezione civile nelle zone colpite dagli eventi sismici, nonché al contrasto degli altri illeciti ambientali, a decorrere dal 1o gennaio 2017 l'Arma dei carabinieri è autorizzata a utilizzare con priorità, per l'assunzione di personale del ruolo Ispettori e Periti, la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per 400 Allievi vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011 e la cui graduatoria è stata approvata con D.C.C. del 24 luglio 2014.
52. 121. Carrescia, Preziosi, Marchetti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 236 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
Conseguentemente:
1) all'articolo 81 al sopprimere il secondo comma;
all'articolo 74, dopo il comma, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) All'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
52. 114. Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il comma 236 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
52. 55. Polverini.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. In attuazione dell'articolo 4 comma 1 lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, le graduatorie in corso di validità delle province sono trasferite agli enti subentranti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni delle stesse.
52. 21. Giulietti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 3 e seguenti dell'articolo 65 della presente legge, per le regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, per l'anno 2017, è disapplicato l'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208.
52. 16. Guidesi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali», sono inserite le parole: «e ai loro enti strumentali».
52. 70. Misiani, Braga.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: il quarto periodo è così sostituito: «In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e) della stessa legge. Non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in caso di violazione del patto di stabilità interno»; al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»; al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018».
52. 35. Greco, Giulietti, Iacono.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: il quarto periodo è così sostituito: «In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera c) della stessa legge e la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in caso di violazione del patto di stabilità interno», al quinto periodo le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018», al settimo periodo le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018». I periodi ottavo e nono sono così sostituiti: «Tali disposizioni non si applicano per il medesimo periodo ai Liberi Consorzi e alle Aree Metropolitane delle regioni a Statuto Speciale. Per i suddetti Enti Territoriali la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dell'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
52. 36. Greco, Giulietti, Iacono.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Dopo, il comma 9-ter, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono inseriti i seguenti:
9-quater. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale avente i requisiti di cui al comma 6 e dai lavoratori di cui al comma 8 e per l'esigenza di assicurare organizzazioni stabili per garantire servizi indispensabili già erogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti territoriali compresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, negli anni 2017 e 20113, possono adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2016 e a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni con i criteri di cui al comma 9-sexies. Le assunzioni dei lavoratori di cui al comma 8 non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi articolo 36, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetto del principio di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali di cui ai commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, comma 454 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9-quinquies. Nel periodo transitorio gli enti di cui al comma precedente possono assumere, nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, a tempo indeterminato personale idoneo inserito in proprie graduatorie all'esito delle procedure di cui ai commi 6 e 6-quater definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. L'avvio di nuove procedure selettive è subordinato alla verifica dell'assenza nella stessa amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. La disposizione di cui al comma 6, secondo periodo, si applica anche al personale non dirigenziale in servizio presso gli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario.
9-sexies. Per rispondere ad esigenze di carattere eccezionale finalizzate al superamento del precariato favorendo l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al comma 9-quinquies che non trova collocazione nel periodo transitorio nella stessa amministrazione che ha emanato il bando e del personale di cui al comma 8, le Regioni a statuto speciale sono autorizzate ad istituire un ruolo unico regionale dei suddetti lavoratori, distinto per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di collocamento che privilegiano il criterio della territorialità ai fini dell'assegnazione. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive, a regime, per la copertura della spesa da sostenersi per il personale iscritto, determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalle medesime Regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Gli enti che hanno vuoti in organico, nel rispetto del proprio fabbisogno e dei vincoli finanziari prescritti dai rispettivi ordinamenti e del principio di adeguato accesso dall'esterno, procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti collocati nel ruolo unico regionale fino ad esaurimento dello stesso e, comunque, non oltre il termine di cui al comma successivo.
9-septies. Per le finalità di cui al comma 9-sexies, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e per la necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale interessato, gli enti territoriali possono prorogare i contratti a tempo determinato del personale di cui al comma precedente iscritti nel ruolo unico regionale, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e di contenimento della spesa del personale, per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del ruolo unico. La proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o che hanno dichiarato il dissesto finanziario è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9-octies. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo accordo con le regioni a statuto speciale, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.
9-nonies. Entro il 31 dicembre 2018 le Regioni a statuto speciale definiscono modalità di collocamento nel mercato del lavoro del personale che nel periodo transitorio non risulti idoneo all'esito di procedure selettive e del personale idoneo, collocato nel ruolo unico regionale che entro il termine di cui al comma 9-septies non risulti assunto a tempo indeterminato.
52. 37. Greco, Giulietti, Iacono.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno 2017, in considerazione delle gravissime condizioni finanziarie in cui versano i liberi Consorzi della Sicilia, è disposta l'assegnazione straordinaria di 30 milioni di euro finalizzata al pagamento degli emolumenti dei lavoratori impiegati. Una quota non inferiore al 50 per cento di detto importo è destinata ai Liberi Consorzi di Siracusa, Enna e Ragusa, tenuto conto della loro specifica emergenza contabile.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
52. 38. Zappulla, Greco, Capodicasa.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 81, del decreto-legge 18 agosto 2000 n. 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Le province autonome e le regioni a statuto speciale nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono riconoscere e certificare l'idoneità di professionalità acquisita, di cui al precedente comma, esclusivamente all'interno dell'ente, anche nei casi in cui l'anzianità di servizio prestato risulta pari o superiore a 60 mesi senza soluzione di continuità maturata nei diversi profili professionali previsti dal CCNL del comparto di riferimento, da personale che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o a seguito di specifiche previsioni di legge.
52. 39. Capodicasa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, i Ministeri, gli enti locali e gli istituti e gli enti di ricerca che hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa procedono alla trasformazione degli stessi in contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, così come previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
52. 40. Ribaudo.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche alle Agenzie pubbliche Regionali. In caso di subentro nelle funzioni o delle competenze precedentemente in capo alle Province da parte di Regioni o Agenzie Regionali, ai fini della maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti presso i servizi delle Province, purché impiegati presso le medesime funzioni e svolti a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica.
52. 22. Giulietti.
Aggiungere in fine il seguente comma:
All'articolo 9, della legge 28 aprile 2016, n. 57 dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
3. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alte previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
52. 146. Giuseppe Guerini, Amoddio, Ermini.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
1. Al fine di realizzare e gestire quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n, 166, e di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e dai regolamenti europei in materia di statistica ufficiale, per il proseguimento delle attività necessarie a garantire, in vista della realizzazione con cadenza annuale del censimento della popolazione e delle abitazioni previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 nonché per il superamento del precariato del personale non amministrativo, il termine del 31 dicembre 2016 per bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, deve intendersi fissato, per l'istituto nazionale di statistica, al 31 dicembre 2018.
2. A tal fine, i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, devono essere posseduti, dal personale dell'istituto nazionale di statistica con contratto di lavoro a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le assunzioni relative alle procedure selettive avviate ai sensi del presente articolo trovano copertura a valere su risorse aggiuntive nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'istituto, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'istituto, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato.
4. Le graduatorie definite in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1 sono utilizzabili fino alla conclusione delle assunzioni dei vincitori delle procedure medesime.
5. Nelle more delle procedure di cui al comma 1, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
52. 06. Palese.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 52-bis.
1. Nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, commi 2 e 4 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dal comma 2 del presente articolo, l'Inps procede entro il 31 marzo 2017 alla stabilizzazione di 127 unità di personale comandato di area C presso i suoi uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio per fini assunzionali e nel rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge n. 114 del 2014.
2. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 marzo 2017.
52. 019. Tancredi, Piccone.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
1. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento della macchina fiscale anche per l'espletamento delle attività connesse alla collaborazione volontaria, considerata l'imminente scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e tenuto conto della eccezionalità del caso e delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle Agenzie fiscali, viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;
b) aver avuto accesso alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, a seguito di pubblico concorso;
c) essere risultati idonei ad un concorso per l'accesso alla dirigenza bandito dall'amministrazione finanziaria ovvero essere stati ritenuti idonei al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) aver svolto, in forza di formale incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi maturato in forza di incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
e) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive;
f) essere in possesso di elevata professionalità comprovata dall'aver conseguito l'abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero dall'aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero dall'aver svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della pubblica amministrazione o altri enti.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
52. 027. Nicoletti.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure per la valorizzazione delle professionalità maturate all'interno delle pubbliche amministrazioni locali).
1. Per garantire la continuità e assicurare la qualità dei servizi degli enti locali, i comuni possono procedere, negli anni 2017, 2018 e 2019, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale complessivamente sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno 2015, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio 2017-2019, assumere personale inserito nelle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Per le finalità del comma precedente e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale prevista dal comma precedente, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento.
3. Per i comuni di cui ai commi precedenti, ed al solo fine di favorire le procedure di cui ai medesimi commi, le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 215, secondo periodo, della legge 208 del 28 dicembre 2015, continuano ad applicarsi per il triennio 2017/2019. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, altresì, per il triennio 2017/2019, le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dell'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I limiti previsti all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 nonché quelli dettati dall'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, non trovano applicazione nei confronti degli enti che operano la stabilizzazione di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013 nel caso in cui la stessa avvenga ad invarianza di spesa e comunque nel rispetto dei limiti dettati dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e nei limiti della disponibilità dei posti vacanti nella dotazione organica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano alcuna spesa a carico dei bilancio dello Stato e non possono determinare alcuna spesa aggiuntiva a carico degli enti locati e delle Regioni.
52. 024. Capodicasa, Raciti, Albanella, Amoddio, Berretta, Boccadutri, Burtone, Cardinale, Causi, Culotta, Currò, Greco, Iacono, Lauricella, Moscatt, Piccione, Ribaudo, Schirò, Zappulla.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).
1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale dei personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa ai personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Il fondo di cui al precedente periodo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, fatti salvi gli incrementi di risorse finanziarie derivanti da successivi provvedimenti legislativi.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, vengono utilizzati i risparmi strutturali di spesa corrente derivati dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei seguenti settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
a) locazioni passive delle sedi di servizio;
b) servizi di mensa al personale;
c) servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici.
3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
a) dalle risorse disponibili a regime dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità pari a 5.300.000 euro;
b) mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 81, comma 2 pari a 10.000.000 di euro;
c) dai risparmi di spesa di cui al comma 2, fino a un importo pari a 4.000.000 di euro per fanno 2017 e a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2018.
4. Le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attribuzione degli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. Per le annualità precedenti al 2017, ai fini dell'attribuzione degli introiti afferenti il fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Resta altresì fermo, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto disposto dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.
52. 01. La I Commissione.
Dopo l‘articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico)
1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Il fondo di cui al precedente periodo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, fatti salvi gli incrementi di risorse finanziarie derivanti da successivi provvedimenti legislativi.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, vengono utilizzati i risparmi strutturali di spesa corrente derivati dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei seguenti settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
a) locazioni passive delle sedi di servizio;
b) servizi di mensa al personale;
c) servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici.
3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
a) dalle risorse disponibili a regime dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità pari a 5.300,000 euro;
b) mediante riduzione del fondo dì cui all'articolo 81, comma 2, pari a 10.000.000 di euro;
c) dai risparmi di spesa di cui al comma 2, pari a 4,000.000 di euro per fanno 2017 e a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2018.
4. Le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attribuzione degli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. Per le annualità precedenti al 2017, ai fini dell'attribuzione degli introiti afferenti il fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Resta altresì fermo, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto disposto dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.
52. 022. Fiano, Piccione.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo per l'operatività, del soccorso pubblico).
1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti con una dotazione di 70 milioni per l'anno 2017 e 77 milioni a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.330 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.262,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.347 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.047 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
52. 08. Rabino, Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta, ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; e per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
2017:
CP – 1.500.000;
CS – 1.500.000;
2018:
CP – 1.000.000;
CS – 1.000.000;
2019:
CP – 1.000.000
CS – 1.000.000
52. 02. La I Commissione.
Dopo l'articolo 52, inserire ii seguente:
Art. 52-bis.
(Stabilizzazione Vigili del fuoco discontinui).
1. Al fine di assicurare efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e limitare le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato all'indizione di una procedura di stabilizzazione, nel triennio 2017/2019, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri e il sistema di selezione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
52. 023. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrativi od operative diverse da quelle connesse al soccorso; e per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.
Conseguentemente allo stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
2017:
CP: -1.500.000;
CS: -1.500.000;
2018:
CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000;
2019:
CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000;
52. 021. Fiano.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Modalità di impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile).
1. Il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a rotazione, e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati.
3. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente Direttore Regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.
52. 015. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Risorse per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato).
1. II Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943,084 per l'anno 2017, di euro 25.043.700 per l'anno 2018, di euro 27.387.210 per l'anno 2019, di euro 27.926.016 per l'anno 2020, di euro 35.423.877 per l'anno 2021, di euro 35.632.851 per l'anno 2022, di euro 36.273.804 per l'anno 2023, di euro 37.021.584 per l'anno 2024, di euro 37.662.540 per l'anno 2025 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 279.056.916,00 di euro per l'anno 2017, di 274.956.300,00 di euro per l'anno 2018, di 272.612.790,00 di euro per l'anno 2019, di 272.073.984,00 di euro per l'anno 2020, di 264.576.123,00 di euro per l'anno 2021, di 264,367.149,00 di euro per l'anno 2022, di 263.726.196,00 di euro per l'anno 2023, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2024, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2025 e di 261.589.680,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*52. 03. La II Commissione.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Risorse per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato).
1. II Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943,084 per l'anno 2017, di euro 25.043.700 per l'anno 2018, di euro 27.387.210 per l'anno 2019, di euro 27.926.016 per l'anno 2020, di euro 35.423.877 per l'anno 2021, di euro 35.632.851 per l'anno 2022, di euro 36.273.804 per l'anno 2023, di euro 37.021.584 per l'anno 2024, di euro 37.662.540 per l'anno 2025 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 279.056.916,00 di euro per l'anno 2017, di 274.956.300,00 di euro per l'anno 2018, di 272.612.790,00 di euro per l'anno 2019, di 272.073.984,00 di euro per l'anno 2020, di 264.576.123,00 di euro per l'anno 2021, di 264,367.149,00 di euro per l'anno 2022, di 263.726.196,00 di euro per l'anno 2023, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2024, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2025 e di 261.589.680,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
* 52. 029. Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici).
1. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico»;
b) le parole: «di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono sostituite dalle seguenti: «di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
** 52. 04. La II Commissione.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici).
1. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico»;
b) le parole: «di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono sostituite dalle seguenti: «di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
** 52. 028. Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117).
1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-quater è sostituito dal seguente «Fermo quanto previsto dal comma 2-bis e al fine di assicurare le finalità di cui al medesimo comma, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è altresì autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente massimo di 2000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente comma, secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 2-ter».
b) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: «2. quater. 1. Il reclutamento di cui al comma 2-quater è autorizzato nell'ambito e nel limite delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
52. 025. Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Fabbri.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento).
1. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle istituzioni statali dell'aIta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 1 non si procede a conversioni di cattedre esistenti o variazioni di organico che siano in grado, ad ogni modo, di incidere sul totale delle cattedre destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al predetto comma 1.
52. 05. La VII Commissione.
Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:
Art. 52-bis.
1. Al fine di limitare gli effetti prodotti dalla riduzione della spesa pubblica sulla docenza universitaria, all'articolo 1, comma 256 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole «e secondo» sono soppresse.
52. 016. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Organico dell'autonomia).
1. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, avviene in maniera corrispondente alla quota dei posti derivanti da quelli dei docenti attualmente «utilizzati in altri compiti» per motivi di salute. La predetta quota copre esclusivamente i posti del personale già dichiarato permanentemente inidoneo all'entrata in vigore della presente legge.
52. 013. Morassut.
Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Organico dell'autonomia).
1. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia, di cui all'articolo 52, comma 3, avviene in maniera corrispondente alla quota dei posti derivanti da quelli dei docenti attualmente «utilizzati in altri compiti» per motivi di salute. La predetta quota copre esclusivamente i posti del personale già dichiarato permanentemente inidoneo all'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente il comma 6 dell'articolo 15 della legge n. 128 del 2013 è modificato come segue:
6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso dell'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio del 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assegnazione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di idoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
52. 011. Morassut.
Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Procedure concorsuali per il reclutamento MIUR).
1. Al fine di garantire la gestione delle attività istituzionali di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica e di dare attuazione alle riforme strutturali introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2017, di n. 500 unità di personale, dotate di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 20 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 420 funzionari, area III, posizione economica F1 e 50 collaboratori amministrativi, Area II, posizione economica F2.
2. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1 possono essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
3. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 22,7 milioni a decorrere dall'anno 2017.
4. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 22,7 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede, per un importo di 7,5 milioni annui, mediante utilizzo delle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'esercizio finanziario 2017 e per un importo di 15,2 milioni annui mediante utilizzo del «fondo per il pubblico impiego» di cui all'articolo 52.
52. 038. Carocci.
Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche).
1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle discipline limitative delle assunzioni, ai lavoratori collettivamente licenziati per riduzione di personale da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e alla legge 11 novembre 2003, n. 310, può essere riconosciuto il diritto di precedenza di cui al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche in deroga agli articoli 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112, e 3, comma 8-bis, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2010, n. 100.
52. 033. Losacco, Boccadutri.
Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:
Art. 52-bis.
1. Alle Fondazioni di cui all'articolo 11 della legge n. 112 del 2013 che si trovano, al 31 dicembre 2016, in eccedenza di personale artistico, tecnico ed amministrativo si applicano le norme dell'articolo 11, comma 13, della legge n. 112 del 2013.
52. 034. Losacco, Boccadutri.
Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche).
1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle discipline limitative delle assunzioni, ai lavoratori collettivamente licenziati per riduzione di personale da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e alla legge 11 novembre 2003, n. 310, può essere riconosciuto il diritto di precedenza di cui al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche in deroga agli articoli 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112, e 3, comma 8-bis, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2010, n. 100.
52. 037. Losacco, Boccadutri.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).
1. Per garantire la continuità dei servizi e assicurare il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, le regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Anpal nonché delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai centri per l'impiego, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, le regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da Anpal, del fabbisogno in relazione all'articolazione territoriale dei servizi definito dalle regioni e sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, possono, negli anni 2016-2017-2018, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui agli articoli 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopracitati servizi nell'area territoriale interessata. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi per l'impiego pubblici delle province. Fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Nelle more delle procedure del presente articolo, le regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015 possono stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
52. 010. Cenni, Fabbri.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'Impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane e soggetti istituzionali competenti definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
52. 039. Cenni, Fabbri.
Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).
1. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive dei lavoro ed allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni o i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono autorizzate per il triennio 2016-2018 a procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità appartenenti agli enti di area vasta o dalle città metropolitane dalle quali siano già avvenute assunzioni per i profili richiesti nella medesima area territoriale o mediante procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive a evidenza pubblica. A tal fine si computano, per la maturazione dei triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi pubblici per l'impiego delle province. Tali procedure sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento è autorizzato sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da ANPAL e dall'articolazione territoriale dei servizi definita dalle regioni nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane o i soggetti istituzionali competenti possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
52. 031. Giulietti.
Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).
1. Per garantire la continuità dei servizi e assicurare il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, le regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Anpal nonché delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai centri per l'impiego, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, le regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da Anpal, del fabbisogno in relazione all'articolazione territoriale dei servizi definito dalle regioni e sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, possono, negli anni 2016-2017-2018, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui agli articoli 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell’ articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopracitati servizi nell'area territoriale interessata. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi per l'impiego pubblici delle province. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Nelle more delle procedure del presente articolo, le regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015 possono stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
52. 030. Giulietti.
Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).
1. Per garantire la continuità dei servizi e assicurare il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, le regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Anpal nonché delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai centri per l'impiego, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, le regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da Anpal, del fabbisogno in relazione all'articolazione territoriale dei servizi definito dalle regioni e sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, possono, negli anni 2016-2017-2018, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui agli articoli 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma l, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopracitati servizi nell'area territoriale interessata. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi per l'impiego pubblici delle province.
3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Nelle more delle procedure del presente articolo, le regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015 possono stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
Conseguentemente all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
52. 014. Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 52 inserire il seguente
Art. 52-bis.
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'Impiego, e i servizi ambientali, gli enti di area vasta, le città metropolitane o i soggetti istituzionali competenti possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
52. 07. Gasparini.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).
1. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro ed allo scopo di garantire funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni o i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono autorizzate per triennio 2016-2018 a procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità appartenenti agli enti di area vasta o dalle città metropolitane dalle quali siano già avvenute assunzioni per i profili richiesti nella medesima area territoriale o mediante procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive a evidenza pubblica. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi pubblici per l'impiego delle province. Tali procedure sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento è autorizzato sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da ANPAL e dall'articolazione territoriale dei servizi definita dalle regioni nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'Impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane o i soggetti istituzionali competenti possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
52. 09. Cenni, Fabbri.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
1. All'articolo 1, comma 990, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2015-2017».
52. 026. Nicoletti.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
1. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017».
52. 018. Castricone.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Indennità di vacanza contrattuale).
1. Nelle more della piena applicazione dell'articolo 48, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente dell'amministrazione con decorrenza dal 1o gennaio 2017 è annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo, nel limite massimo della disponibilità di 1.000 milioni di euro annui.
2. Dalla decorrenza di cui al comma 1, l'articolo 9, comma 17-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n, 122, e l'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.
3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma l, si provvede con le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
1) i commi 67 e 68 sono abrogati;
2) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»;
b) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;
2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
4. Le eventuali economie derivanti dall'incremento delle risorse disponibili sono destinate all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
52. 017. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo per il controllo ispettivo sulle assenze per malattia nel pubblico impiego).
1. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio ispettivo della medicina fiscale sul controllo dell'assenteismo nel settore pubblico e sul danno erariale che da questo ne deriva, le risorse di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, sul riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 1, lettera l), da attribuire all'INPS, come già previsto dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per le regioni e gli enti da esso vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dalle funzioni in materia di accertamento medico-legale, domiciliare ed ambulatoriale, sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, svolte in via prioritaria, come stabilito dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera l), della legge n. 124 del 2015, dai medici delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 31 ottobre 2013, n. 125.
52. 012. Censore.
Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Applicazione dell'aliquota ridotta IRES ai trust e fondi speciali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).
1. Ai trust e fondi speciali costituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, si applica la riduzione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sul reddito delle società, se dovuta ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreché i trust e fondi speciali rispettino le condizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, della medesima legge n. 112 del 2016. La riduzione si applica a decorrere dai 1o gennaio 2017.
Conseguentemente:
1) alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti modificazioni:
2017:
CP: –15.000.000;
CS: –15.000.000.
2018:
CP: –15.000.000;
CS: –15.000.000.
2019:
CP: –15.000.000;
CS: –15.000.000.
2) alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)
2017:
CP: –15.000.000;
CS: –15.000.000.
2018:
CP: –15.000,000;
CS: –15.000.000.
2019:
CP: –15.000.000;
CS: –15.000.000.
52. 020. Tancredi, Bernardo.
ART. 53.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: comprensivi, in misura non inferiore a 5 mila dei posti di sostegno in deroga.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
53. 5. Iori, Coscia, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di consolidare l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, in sede di prima applicazione dell'accorpamento degli spezzoni di orario, di cui al comma 1 del presente articolo, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2016/2017, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, come incrementato dalle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.
1-ter. L'opzione di cui al comma 1-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto o tra Istituti, da formarsi anche con gli spezzoni diversi compatibili tra loro, individuati nella quota prevista dal comma 1, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
53. 56. Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi, Murgia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di consolidare l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, in sede di prima applicazione dell'accorpamento degli spezzoni di orario, di cui al comma 1 del presente articolo, è avviata, in via straordinaria, una procedura di mobilità di carattere triennale e graduale, sui posti dell'organico dell'autonomia, come incrementato dalle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati assunti in ruolo entro l'anno scolastico 2015/16, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016.
1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 55. Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Crimi, Murgia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di consolidare la continuità didattica nei posti dell'organico dell'autonomia, come rideterminati ai sensi del comma 2, all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, ove iscritti in un ruolo regionale di cui al comma 65 diverso da quello relativo alle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 ove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, anche in deroga al vincolo triennale, hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente afferenza, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016».
1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 50. Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.
53. 4. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di valorizzare l'intervento finanziario e l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, le risorse per l'organico dell'autonomia ivi previste sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Miur.
53. 57. Centemero, Prestigiacomo, Occhiuto, Palmieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatone in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatorie sono definiti con decreto interministeriale, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 53 sostituire la rubrica con la seguente: Organico di fatto e Direttori dei Servizi generali e amministrativi e all'articolo 52, al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi.
53. 58. Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Murgia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 comma 3, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «favorendo in maniera particolare il tempo pieno o prolungato nelle scuole».
53. 38. Palese.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 comma 65, della legge 13 luglio 2105, n. 107, dopo le parole: e sulla base del numero degli alunni, sono aggiunte le seguenti parole: che comunque non possono essere superiore a venti per classe.
53. 39. Palese.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di consolidare la continuità didattica nei posti dell'organico dell'autonomia, come rideterminati ai sensi del comma 2, all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, ove iscritti in un ruolo regionale di cui al comma 65 diverso da quello relativo alle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 ove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, anche in deroga al vincolo triennale, hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente afferenza, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016».
1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 40. Centemero, Occhiuto, Palmieri, Prestigiacomo, Crimi.
Al comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente all'articolo 53 sostituire la rubrica con la seguente: Organico di fatto e Direttori dei Servizi generali e amministrativi e all'articolo 52, al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi.
53. 41. Centemero, Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Sono istituite graduatorie nazionali per ciascuna delle classi di concorso nelle quali si prevede che nelle graduatorie di merito approvate dagli Uffici Scolastici regionali il numero dei candidati iscritti risulti inferiore al numero dei posti a concorso nella regione.
2-ter. I candidati che hanno superato positivamente la prova concorsuale regionale, iscritti e non iscritti nella relativa graduatoria di merito, possono chiedere l'iscrizione alla graduatoria nazionale della propria classe di concorso, conservando il punteggio e i titoli di preferenza e riserva registrati, indicando in ordine di gradimento le graduatorie regionali nelle quali sono stati rilevati posti vacanti e alle quali intendono concorrere. L'iscrizione alla graduatoria nazionale non comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale di appartenenza.
2-quater. Le graduatorie nazionali hanno la stessa durata ed efficacia delle graduatorie regionali e concorrono esclusivamente alla copertura dei posti di cui al D.D.G. 107 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di personale docente sui posti comuni di primo e secondo grado. La loro validità cessa comunque con la cessazione di validità delle rispettive graduatorie di merito.
2-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca provvede con proprio decreto a definire le norme di applicazione delle graduatorie nazionali senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.
53. 23. Iori.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti
2-bis. Ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 alla data del 14 agosto 2015 è riconosciuto il ruolo ai fini giuridici nella provincia d'iscrizione, con decorrenza del 1o settembre 2015.
2-ter. Dall'anno scolastico 2017/2018 l'organico di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 15 mila posti corrispondenti ai posti di potenziamento già esistenti al fine di permettere la graduale immissione dei docenti ancora inscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-quater. È abrogato il comma 31 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2-quinquies. Per i docenti che risultavano iscritti alla data del 14 agosto 2015 nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è previsto un punteggio aggiuntivo al fine di tutelare il merito e l'anzianità d'iscrizione.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 265 milioni.
53. 19. Ginefra, Paris, Ventricelli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al line di dare un migliore assetto al sistema scolastico delle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole e garantire la continuità didattica per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili di personale docente ed ATA vengono applicate a tutte le isole minori del territorio nazionale nelle quali è ubicata una sode scolastica le disposizioni temporaneamente previste per le isole di Lampedusa e Linosa dall'articolo 5 comma 2 dell'Ordinanza di Proiezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011 numero 3954.
2-ter. La copertura dei posti è assicurata attraverso la precedenza al personale scolastico nativo o residente da almeno 10 anni nelle piccole isole nelle quali sono presenti sedi scolastiche mediante:
a) fino al 50 per cento con il trasferimento a domanda per l'anno scolastico 2017/2018 da parte del personale docente ed ATA con contratto a tempo indeterminato in servizio presso altre sedi;
b) per la restante percentuale al personale docente ed ATA, nativo o residente nelle piccole isole da almeno 10 anni, inserito nelle graduatorie ad esaurimento e permanenti, è riconosciuta a domanda la precedenza assoluta nel conferimento degli incarichi ammali o fine al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti nelle sedi scolastiche situate nelle piccole isole;
c) analoga precedenza assoluta è riconosciuta al personale docente ed ATA incluso nelle graduatorie di circolo ed istituto dell'autonomie scolastiche che comprendono sedi in piccole isole nativo o residente nelle relative isole da almeno 10 anni, rispetto ai non residenti inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto per la copertura dei rimanenti posti vacanti, da parte dei dirigenti scolastici e il conferimento delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
53. 8. Moscatt.
Dopo il comma aggiungere i seguenti:
2-bis. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2-ter. Dall'anno accademico 2017/2018, il turn-over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.
2-quater. Dei contratti a tempo indeterminato di cui al comma 3 il turn-over è assegnato alla graduatorie ad esaurimento di cui al comma 1 mentre il restante 50 per cento è assegnato tramite concorso regolato da apposito decreto Presidente della Repubblica così come previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge 508 del 1999 e articolo 19 comma 01 della legge 128 del 2013. Nelle more dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica contenente le nuove norme sul reclutamento del personale docente, si ricorre in via prioritaria alle graduatorie di cui al comma 3 per gli incarichi a tempo indeterminato e determinato fino ad esaurimento delle stesse.
2-quinquies. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 3 sono bloccate le conversioni o variazioni di organico, che possano incidere sul totale dei posti destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al comma 1.
2-sexsies. Per quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 295 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
53. 25. Rocchi, Crimi, Manzi, Ghizzoni.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107 apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 121, il primo periodo è modificato con il seguente: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e degli educatori e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e dell'educatore di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado»;
b) il comma 124 è sostituito con il seguente: «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed educativa, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis pari a 1.042.000 euro si provvede mediante riduzione del Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
53. 27. Narduolo, Iori.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107 apportare le seguenti modifiche:
c) Al comma 121, il primo periodo è modificato con il seguente: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, degli educatori e dei dirigenti scolastici e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e degli educatori di ruolo e dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado»;
d) il comma 124 è sostituito con il seguente: «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, educativa e dirigenziale, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori di ruolo e dei dirigenti scolastici è obbligatoria, permanente e strutturale».
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis pari a 5 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
53. 28. Narduolo, Iori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla legge 13 luglio, n.107, dopo il comma 114, sono aggiunti i seguenti commi:
114-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.
114-ter. Coloro i quali abbiano svolto incarichi di docenza presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-bis.
114-quater. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.
114-quinquies. Coloro i quali abbiano svolto l'incarico di vicario del dirigente scolastico presso le scuole statali per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-quater.
114-sexties. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.
114-septies. Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexties.
114-octies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.
114-nonies. Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di assistente amministrativo presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-octies.
114-decies. 1. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.
3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 numeri 105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del comma 17 articolo 400 decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.
5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.
2-ter. Al comma 121 articolo 1 legge del 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: «docente» aggiungere: «del personale educativo e ata»; dopo le parole: «di ruolo», aggiungere: «e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata».
2-quater. Al comma 124 articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107, primo periodo, dopo le parole: «di ruolo» aggiungere: «e con contratto a tempo determinato, in proporzione alla durata della stessa».
2-quinquies. Al comma 128 articolo 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, primo periodo, dopo le parole: di ruolo» aggiungere: «e con contratto a tempo determinato, in proporzione alla durata della stessa».
2-sexties. All'articolo 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107 il comma 131 è soppresso.
2-septies. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 135 sono aggiunti i seguenti commi:
135-bis. Al comma 1 primo periodo articolo 485 decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:
a) eliminare la parola: predette;
b) sostituire le parole: scuole statali e pareggiate, con le parole: scuole statali, pareggiate e paritarie;
c) sostituire le parole: è riconosciuto con le parole: è interamente riconosciuto;
d) eliminare le parole: , per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
135-ter. La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori.
135-quater. Al comma 1 articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: «in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria»; al medesimo comma, eliminare anche le parole: «nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale».
Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.
«135-quinquies. Il comma 2 articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128», è soppresso. Al comma 2-bis articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le seguenti parole: «Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2».
53. 9. Capodicasa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 109 articolo 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), primo periodo, eliminare le parole: come modificato dal comma 113 del presente articolo;
b) alla lettera a), terzo periodo, eliminare le parole: di cui ai commi da 79 a 82;
c) alla lettera b) secondo periodo, eliminare le parole: come modificato dal comma 113 del presente articolo;
d) alla lettera c) eliminare le parole: di cui ai commi da 79 a 82;
e) alla lettera c), dopo le parole: ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti aggiungere: A decorrere dall'anno scolastico 2017/18, qualora le graduatorie ad esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo;
f) alla lettera c) ultimo periodo, sostituire le parole: Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, con le parole: è abrogato.
2-ter. Al comma 110 articolo 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107 sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, eliminare le parole: come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente;
b) al primo periodo, sostituire la parola: abilitazione con la parola: accesso;
c) al terzo periodo, modificare le parole: Al personale educativo in possesso di titolo d'accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali con le seguenti: I titoli d'accesso validi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo, sono validi altresì per la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola Primaria;
d) eliminare le parole: Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
53. 10. Capodicasa.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza delle istituzioni scolastiche, sono ammessi ad un corso intensivo senza oneri a carico dello Stato, da tenersi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, protocollo n.499, emanato ai sensi dell'articolo commi da 87 a 91 della legge luglio 2015, n. 107, i candidati che abbiano superato almeno una prova d'esame o abbiano riportato una prova d'esame o abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale n. 56 del 2011. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299.
53. 6. Cimbro, Albanella, Burtone, Mazzoli, Piccione, Vezzali, Cera, Binetti, Melilla.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilire dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, protocollo n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1 commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2013, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
53. 7. Cimbro, Albanella, Burtone, Mazzoli, Piccione, Vezzali, Cera, Binetti, Melilla.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni).
1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, sono ammessi direttamente alla prova scritta del primo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza scolastica bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, previa valutazione dei titoli, i soggetti che abbiano partecipato al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della Legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché coloro che abbiano comunque superato una o più fasi del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 e abbiano un contenzioso ancora in corso o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n.56 del 15 luglio 2011. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 26. Sgambato, Rocchi, Tartaglione, Burtone, Piccione, Albanella, Manfredi, Capozzolo, Tino Iannuzzi, Paris, Giorgio Piccolo, Famiglietti, Valiante, Di Lello, Carloni, Bossa, Cimbro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, al primo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a sostenere la prova scritta, senza previa prova preselettiva, coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
*53. 1. La VII Commissione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, al primo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a sostenere la prova scritta, senza previa prova preselettiva, coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
*53. 24. Rocchi, Malisani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 88, lettera b), dell'articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: «26 novembre 2004» inserire le seguenti: «nonché ai concorsi di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 56 del 14 luglio 2011,».
53. 34. Palese.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Limitatamente al primo corso-concorso bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori hanno luogo anche nel corso dell'anno scolastico ed entro il 31 dicembre. Conseguentemente, la decorrenza giuridica del contratto di lavoro coincide con l'anno scolastico di assunzione e la decorrenza economica con la presa di servizio».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
*53. 2. La VII Commissione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Limitatamente al primo corso-concorso bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori hanno luogo anche nel corso dell'anno scolastico ed entro il 31 dicembre. Conseguentemente, la decorrenza giuridica del contratto di lavoro coincide con l'anno scolastico di assunzione e la decorrenza economica con la presa di servizio».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
*53. 20. Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.
2-quater. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «titoli ed esami» sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
2-quinquies. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2013, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo, per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114».
All'articolo 53, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
53. 22. D'Ottavio, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fermo restando che il computo dei trentasei mesi su posto vacante e disponibile di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107 decorre dal 1o settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della medesima legge è rifinanziato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, con la somma di euro 5 milioni ad anno. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna delle annualità indicate, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
*53. 3. La VII Commissione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fermo restando che il computo dei trentasei mesi su posto vacante e disponibile di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107 decorre dal 1o settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della medesima legge è rifinanziato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, con la somma di euro 5 milioni ad anno. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna delle annualità indicate, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
*53. 21. Blazina, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la lettera g) è soppressa.
*53. 42. Romanini, Rocchi, Malisani, Carocci, Casellato, Patrizia Maestri, Paolo Rossi, Malpezzi, Sgambato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la lettera g) è soppressa.
*53. 29. Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma:
108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il personale educativo assunto a tempo indeterminato può richiedere, ai fini dalla mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, l'assegnazione dei posti nella scuola primaria.
53. 11. Capodicasa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente:
«108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è abrogato il vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni».
53. 12. Capodicasa.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 111, articolo 1, legge 13 luglio 2015 n. 107 eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo».
2-ter. Il comma 113, articolo 1, legge 13 luglio 2015 n. 107 è soppresso.
2-quater. Al comma 114, articolo 1, legge 13 luglio 2015 n. 107, primo periodo, eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo».
53. 13. Capodicasa.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107 è soppresso il comma 73.
2-ter. All'articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107 è soppresso il comma 75.
2-quater. Al comma 79, articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107 eliminare il primo periodo.
2-quinquies. All'articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107 sono soppressi i commi 79, 80, 81 e 82.
53. 14. Capodicasa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 105 è inserito il seguente comma:
«105-bis: A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-bis, articolo 1, legge 25 febbraio 2016, n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 20. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito l'inserimento a domanda in fascia aggiuntiva alla terza di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Dal prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il personale in possesso di titolo d'accesso alle graduatorie ad esaurimento ed e/o di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, può chiedere l'iscrizione nelle corrispondenti graduatorie per la scuola primaria».
53. 15. Capodicasa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 107 è sostituito dal seguente: «A partire dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce ed un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti».
53. 16. Capodicasa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 88, lettera b), articolo 1, legge 13 luglio 2015 n. 107 sostituire le parole: «e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006», con le seguenti: «al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006 e al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».
53. 17. Capodicasa.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, legge 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 39 e aggiunto il seguente comma:
«39-bis. L'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal 1o settembre 2017 nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente rafforzato e rivitalizzato l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, con relativa valutazione dell'apprendimento».
53. 18. Capodicasa.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione, prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale, o regionale dell'organismo militare, alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici collocate nel territorio provinciale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.
53. 43. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorelli, Segoni, Turco.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione, prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale, o regionale dell'organismo militare, alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici collocate nel territorio provinciale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017 + 500.000;
2018 + 500.000;
2019 + 500.000.
53. 44. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Albanella, Parrini.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017 + 500.000;
2018 + 500.000;
2019 + 500.000.
53. 45. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017 + 500.000;
2018 + 500.000;
2019 + 500.000.
53. 47. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017 + 500.000;
2018 + 500.000;
2019 + 500.000.
53. 46. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.
53. 49. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Ai fini di procedere alle immissioni in ruolo conseguenti all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1, le graduatorie del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 19 del Testo Unico, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate, di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale, pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
53. 52. Centemero, Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In ragione dell'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 15 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse di un numero di aspiranti che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
53. 31. Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Ai fini di procedere alle immissioni in ruolo conseguenti all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1, le graduatorie del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 19 del Testo Unico, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate, di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale, pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
53. 37. Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, è altresì finalizzato ad avviare un piano straordinario di potenziamento e ampliamento del tempo pieno nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione nelle regioni del Sud Italia, provvedendo a dotare tutti gli istituti scolastici interessati del numero dei docenti e delle strutture necessarie per le attività di studio, ricerca, sportive, di informatica. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 53. Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Murgia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
2017: – 30 milioni;
2018: – 30 milioni;
2019: – 30 milioni.
53. 33. Vignali.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della copertura dei posti dell'organico dell'autonomia, come rideterminati ai sensi del presente articolo, all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, ove iscritti in un ruolo regionale di cui al comma 65 diverso da quello relativo alle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 ove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, anche in deroga al vincolo triennale, hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente afferenza».
53. 54. Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Murgia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 39 sono aggiunti i seguenti:
«39-bis. L'insegnamento di Diritto ed economia viene introdotto dal 1o settembre 2017 nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado con la finalità di rafforzare l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione». Tale insegnamento sintetizza le educazioni, compresa quella alla parità di genere e alla non discriminazione, e lo sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7.
39-ter. L'insegnamento di Diritto ed Economia può essere introdotto dal 1o settembre 2017 percorsi di «Alternanza scuola-lavoro» del secondo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, allo scopo di potenziamento le conoscenze e le competenze in materia giuridica, economico-finanziaria, educazione all'imprenditorialità, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sicurezza, della parità di genere, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici del patrimonio e delle attività culturali previsti dall'articolo 1 comma 7 della presente legge.
39-quater. Le disposizioni di cui ai commi 39-bis e 39-ter non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 35. Centemero.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 1, comma 114 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresi i posti relativi alle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 prive di corrispondenza con le precedenti classi di concorso ovvero di nuova istituzione, fermo restando il limite alle dotazioni organiche di cui al comma 201».
53. 36. Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 1, comma 114 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresi i posti relativi alle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 prive di corrispondenza con le precedenti classi di concorso ovvero di nuova istituzione, fermo restando il limite alle dotazioni organiche di cui al comma 201».
53. 51. Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è abrogato.
2. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole 2015 e 2016, sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2017, 2018 e 2019».
Conseguentemente all'articolo 74 sopprimere il comma 5.
53. 017. Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Al fine di ridurre l'ingiustificato appesantimento dei processi lavorativi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, conseguenti all'introduzione per via legislativa del cosiddetto «Ciclo della performance» e al fine di produrre una più ottimale gestione del personale verso servizi rivolti alla cittadinanza, anziché verso i compiti di autoamministrazione a partire dall'anno 2017 il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato.
2. Le risorse economiche, umane e strumentali rivenienti dalla abrogazione di cui al comma 1 sono destinate a incrementare l'offerta di servizi alla cittadinanza sia direttamente che attraverso servizi digitali con particolare riguardo per i servizi sociali, didattici, educativi e sanitari, di controllo, tutela e sicurezza del territorio sotto il profilo idro-geologico.
53. 019. Airaudo, Placido, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Supplenze dell'organico dell'autonomia).
1. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza temporanea di cui all'articolo 4, comma 3 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 del personale docente, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
2. Gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui al comma 3.
3. A ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza temporanea e, subordinatamente allo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 291, a incarichi di supplenza annuale o sino al termine del servizio, corrisponde:
a) una graduatoria territoriale di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;
b) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria territoriale di II fascia riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio;
c) una graduatoria territoriale riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione.
4. Le graduatorie di cui al presente articolo sono gestite dagli ambiti territoriali provinciali e il processo di costituzione e gestione è telematizzato. Le procedure sono prioritariamente organizzate al fine di consentire l'individuazione degli aventi titolo prima dell'inizio delle attività didattiche. La tardiva predisposizione delle graduatorie di cui al presente articolo costituisce profilo di responsabilità dirigenziale.
5. Ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie territoriali purché ricomprese in una stessa provincia o area metropolitana, per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, in mancanza del titolo di abilitazione, del titolo di studio.
6. Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie territoriali di I fascia cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso, presso istituzioni scolastiche non ricomprese nel territorio della graduatoria ovvero della provincia o città metropolitana di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b).
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui al comma 1.
8. Le graduatorie di cui al presente articolo sono istituite a decorrere dall'aggiornamento delle graduatorie di istituto previsto per l'anno scolastico 2017/2018 e sono aggiornate ogni triennio.
9. Nelle more degli aggiornamenti di cui al comma 7, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettera a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia.
10. I curriculum degli aspiranti di cui al comma 1 sono inseriti e pubblicati nel Portale di cui all'articolo 1, comma 136 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
11. La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui al comma 3, lettera a) e c) una volta acquisiti i relativi titoli.
12. Con apposita liberatoria, i docenti inseriti nelle graduatorie di cui al presente articolo e di cui all'articolo 401 del Testo Unico consentono all'amministrazione di rendere disponibili i dati di contatto alle istituzioni scolastiche paritarie e agli enti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale preposti all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione.
53. 03. Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Fabbisogno finanziario per oneri contrattuali del personale del sistema universitario).
1. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale e per gli enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze spettanti.
2. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementata di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente all'articolo 81, il comma 1, è sostituito dal seguente:
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4,330 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,225,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3,340 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
53. 013. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni concernenti la valorizzazione del personale docente dell'organico dell'autonomia iscritto all'Albo degli psicologi).
1. Ai fini di individuare professionalità idonee a supportare le istituzioni scolastiche autonome nella prevenzione dei disagi della personalità dell'alunno, nel miglioramento della qualità dell'organizzazione e della vita scolastica, nel perseguimento del complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie, presso gli uffici scolastici regionali sono costituiti elenchi di personale docente, a tempo indeterminato, iscritti all'albo degli psicologi.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le istituzioni scolastiche nei limiti di cui al comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 selezionano, all'interno dell'elenco di cui al comma 1, una unità di personale al fine di sopperire alle seguenti necessità:
a) iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del servizio dell'istituzione scolastica;
b) consulenze agli insegnanti sulle difficoltà educative che incontrano e sui segnali di disagio che rilevano, sui rapporti con i genitori, sulle possibili forme di collaborazione tra gli insegnanti stessi;
c) cooperazione con i Gruppi di lavoro preposti all'inclusione scolastica;
d) informazioni e consulenze agli allievi, a livello di gruppo e a livello individuale;
e) attività di formazione e di consulenza rivolta ai genitori, a livello di gruppo o individuale, riguardanti temi come la qualità delle relazioni con i figli e i rapporti con la scuola.
3. L'orario di servizio del personale di cui al comma 2 è modulato al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo per 50 per cento delle ore previste contrattualmente attraverso la verticalizzazione dell'orario di insegnamento.
4. Il personale di cui al comma 2 può altresì essere utilizzato, nei limiti di cui al comma 3, nelle istituzioni della rete di cui all'articolo 1, comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero in attività di supporto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del MIUR e ai dirigenti tecnici.
5. Il piano triennale dell'offerta formativa e il patto di corresponsabilità delle istituzioni scolastiche interessate contemplano e disciplinano le attività di cui al presente articolo.
6. Le istituzioni scolastiche possono sperimentare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le iniziative di cui al presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Gli Uffici scolastici regionali svolgono il monitoraggio delle iniziative di cui al presente articolo.
53. 030. Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Crimi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni concernenti l'istituzione dell'organico di rete e le reti).
1. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 53 della presente legge e dell'articolo 1 commi 5, 6, 7, 63, 64, 65 della legge 107 del 13 luglio 2015, a far data dall'anno scolastico 2017/2018 l'organico dei posti di potenziamento dei docenti delle istituzioni scolastiche, ripartito tra i territori di competenza, è assegnato alle reti di scuole costituite obbligatoriamente in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti sul medesimo ambito territoriale e la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 70, 71, 72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base delle proposte delle istituzioni scolastiche afferenti agli ambiti territoriali.
2. Le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale si costituiscono in rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 e secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 70, 71, 72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il 30 giugno 2017 sulla base di accordi di rete in cui viene individuata l'istituzione scolastica capofila.
3. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 agosto 2017 sono riconosciute, istituite o adattate le predette reti di scuole, sentiti i dirigenti scolastici coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di dirigenza della rete, che programma, sovrintende, coordina la gestione delle reti, monitora il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi delle stesse, rendicontando le gestione delle risorse. Gli Uffici Scolastici Regionali monitorano la gestione delle risorse.
4. Le reti favoriscono la migliore governance territoriale e l'efficienza organizzativa delle istituzioni scolastiche, raccordano le istituzioni scolastiche per condividere attività di progettazione congiunta di attività, di orientamento e sostegno ad alunni che intendono cambiare il corso di studi, di formazione continua del personale scolastico e delle lavoratrici e dei lavoratori, di innovazione a disposizione del territorio. Le reti valorizzano la sinergia tra le scuole della rete, siano scuole del medesimo o di diverso grado.
5. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione obbligatoria delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo, per la gestione delle supplenze su rete e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle reti.
53. 010. Centemero, Palmieri, Crimi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni concernenti l'istituzione dell'organico di rete).
1. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 53 della presente legge e dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 63, 64, 65 della legge 107 del 13 luglio 2015, a far data dall'anno scolastico 2017/2018 l'organico dei posti di potenziamento dei docenti delle istituzioni scolastiche, ripartito tra i territori di competenza, è assegnato alle reti di scuole costituite obbligatoriamente in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti sul medesimo ambito territoriale e la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali, secondo i criteri, le finalità e i principi previsti dall'articolo 1, commi 70, 71, 72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base delle proposte delle istituzioni scolastiche afferenti agli ambiti territoriali.
2. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 agosto 2017 sono istituite le predette reti di scuole, o adattate se già costituite, sentiti i dirigenti scolastici coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di dirigenza della rete, che programma, sovrintende e coordina la gestione delle rete.
3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione obbligatoria delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo».
53. 011. Centemero, Palmieri, Crimi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni concernenti l'istituzione dell'organico di rete e le reti).
1. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 53 della presente legge e dell'articolo 1 commi 5, 6, 7, 63, 64, 65 della legge 107 del 13 luglio 2015, a far data dall'anno scolastico 2017/2018 l'organico dei posti di potenziamento dei docenti delle istituzioni scolastiche, ripartito tra i territori di competenza, è assegnato alle reti di scuole costituite obbligatoriamente in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti sul medesimo ambito territoriale e la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 70, 71, 72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base delle proposte delle istituzioni scolastiche afferenti agli ambiti territoriali.
2. Le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale si costituiscono in rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 e secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 70, 71, 72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il 30 giugno 2017 sulla base di accordi di rete in cui viene individuata l'istituzione scolastica capofila.
3. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 agosto 2017 sono riconosciute, istituite o adattate le predette reti di scuole, sentiti i dirigenti scolastici coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di dirigenza della rete, che programma, sovrintende, coordina la gestione delle reti, monitora il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi delle stesse, rendicontando le gestione delle risorse. Gli Uffici Scolastici Regionali monitorano la gestione delle risorse.
4. Le reti favoriscono la migliore governance territoriale e l'efficienza organizzativa delle istituzioni scolastiche, raccordano le istituzioni scolastiche per condividere attività di progettazione congiunta di attività, di orientamento e sostegno ad alunni che intendono cambiare il corso di studi, di formazione continua del personale scolastico e delle lavoratrici e dei lavoratori, di innovazione a disposizione del territorio. Le reti valorizzano la sinergia tra le scuole della rete, siano scuole del medesimo o di diverso grado.
5. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione obbligatoria delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo, per la gestione delle supplenze su rete e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle reti.
53. 04. Centemero, Palmieri.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni concernenti l'istituzione dell'organico di rete e le reti).
1. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 53 della presente legge e dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 63, 64, 65 della legge 107 del 13 luglio 2015, a far data dall'anno scolastico 2017/2018 l'organico dei posti di potenziamento dei docenti delle istituzioni scolastiche, ripartito tra i territori di competenza, è assegnato alle reti di scuole costituite obbligatoriamente in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti sul medesimo ambito territoriale e la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali, secondo i criteri, le finalità e i principi previsti dall'articolo 1, commi 70, 71, 72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base delle proposte delle istituzioni scolastiche afferenti agli ambiti territoriali.
2. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 agosto 2017 sono istituite le predette reti di scuole, o adattate se già costituite, sentiti i dirigenti scolastici coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di dirigenza della rete, che programma, sovrintende e coordina la gestione delle rete.
3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione obbligatoria delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo».
53. 05. Centemero, Occhiuto, Palmieri.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Oneri funzionamento nuclei valutazioni dirigenza scolastica).
1. Al fine della di assicurare il funzionamento dei Nuclei di valutazione della dirigenza scolastica per il triennio 2017-2019, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare, l'articolo 1, comma 93, che prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché l'articolo 1, comma 94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici, il fabbisogno occorrente è individuato in 1.000.000 di euro annui. Per l'anno 2017 lo specifico stanziamento di 327.692 euro è integrato per un importo di 672.308 euro; per l'anno 2018 lo specifico stanziamento di 322.479 euro è integrato per un importo di 677.521 euro; per l'anno 2018 lo specifico stanziamento di 327.692 euro è integrato per un importo di 672.308 euro.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante prelevamento dal Fondo di cui al comma 202, dell'articolo 1 della citata legge 107/2015 il quale prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo la Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento, pari a 391.343.000 euro per l'anno 2017, 460.890,868 euro per l'anno 2018 e 520.853.000 euro per l'anno 2019 da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
53. 043. Carocci, Rocchi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Organico dei Direttori dei Servizi generali e amministrativi).
1. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 52 comma 3, dopo le parole: da destinare al l'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107 aggiungere le parole e all'assunzione del personale nella funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di cui all'articolo 53-bis.
53. 06. Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Murgia.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Organico dei Direttori dei Servizi generali e amministrativi).
1. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatolo in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 52 comma 3, dopo le parole: da destinare al l'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107 aggiungere le parole: e all'assunzione del personale nella funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di cui all'articolo 53-bis.
53. 09. Centemero, Palmieri, Crimi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata ricostruzione completa di carriera avvenuta in applicazione del comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con la dotazione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Al fine di garantire il diritto alla ricostruzione di carriera per intero ai futuri immessi in ruolo, al comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole da: «per i primi quattro anni» fino alla fine del periodo: «sono soppresse».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 250.
53. 016. Brugnerotto, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Organico dell'autonomia).
1. Il comma 6, dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso.
2. Al comma 68 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia di cui alla presente legge anche i docenti inidonei utilizzati in altri compiti per gravi patologie».
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante la seguente disposizione: il comma 1, dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.270 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.195,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.280 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
53. 014. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Ai fini di portare a compimento l'autonomia scolastica prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 e successive norme attuative, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della innovazione e modernizzazione del Sistema Scolastico, a partire all'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare, sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti di piena autonomia didattica, organizzativa, di innovazione e finanziaria. Ai progetti possono accedere tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, previa approvazione degli organi collegiali di istituto. 11 finanziamento è volto a coprire le spese di ordinaria gestione, inclusa la retribuzione degli insegnanti, calcolate sulla base del costo medio pro capite negli ultimi tre anni delle scuole di pari ordinamento ubicate in medesimo territorio. Le scuole autorizzate possono anche avvalersi di finanziamenti da parte di enti locali, realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. Ai fini dell'autonomia didattica, con decreto non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può essere autorizzato un ampliamento delle quote di autonomia e flessibilità, nel rispetto dei profili di uscita e del profilo educativo culturale e professionale, a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Le scuole autorizzate sono sottoposte a procedure di valutazione obbligatorie.
53. 08. Centemero, Palmieri, Crimi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto non superiore ad una consiliatura, applicando il metodo contributivo».
53. 01. La I Commissione.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
53-bis. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento della macchina fiscale, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che; in quanto attuativi di principi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo contenzioso, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle Agenzie fiscali, in sede di prima applicazione viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente, ovvero un diploma di laurea triennale purché in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;
b) essere risultati idonei al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) aver svolto, inforza di formale incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;
d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera c), valutazioni annuali tutte positive.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 07. Minardo.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Le Regioni e gli Enti Locali per i quali sia stata accertata da parte dei competenti organi di vigilanza una irregolare modalità di costituzione dei fondi per il finanziamento del salario accessorio erogato al proprio personale nel corso degli esercizi finanziari 2006-2015, possono adottare misure correttive, oltre a quelle già previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, tali da ripristinare l'esatto importo destinato a finanziare tale fondo per ciascuno degli anni considerati.
2. In ogni caso si considerano sanate le eventuali irregolarità quando la spesa sostenuta per la contrattazione decentrata nell'esercizio considerato risulti contenuta nei limiti del 30 per cento della spesa complessiva per il personale considerando separatamente l'area dirigenziale da quella del comparto.
3. Le risorse per la contrattazione decentrata non impegnate e non spese nel corso degli esercizi finanziari di cui al comma 1, possono essere considerate economie di gestione e riattribuite ad esercizi finanziari successivi per le medesime finalità di finanziamento del fondo per la contrattazione decentrata.
53. 020. Airaudo, Placido, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Dopo il comma 228-quinques dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti:
228-sexies. Gli enti e le istituzioni locali nel triennio 2016 – 2019 possono indire procedure di corso – concorso, in ossequio ai propri ordinamenti, basate su criteri selettivi per il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali che, inserito in graduatorie per soli titoli, abbia maturato almeno 150 giorni di servizio all'interno della stessa amministrazione.
228-septies. Il Governo, le Regioni, le Autonomie Locali e le Istituzioni Locali in virtù dei principi di sussidiarietà garantiscono adeguati servizi pubblici per l'infanzia in ossequio ai vigenti accordi assunti in sede internazionale potenziando i propri servizi ed integrando le dotazioni organiche del personale.
228-opties. Fino all'esercizio finanziario 2019 compreso la spesa sostenuta dalle amministrazioni ed istituzioni locali per asili nido e scuole dell'infanzia deve intendersi esclusa dal patto di stabilità.
Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il secondo periodo.
53. 021. Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 73, al penultimo periodo le parole da: «Il personale docente» a: «ambiti territoriali» ed all'ultimo periodo le parole da: «Dall'anno scolastico» a: «ambiti territoriali» sono soppresse;
al comma 108, secondo periodo, in fine dopo le parole: «lettere b) e c)» sono aggiunte le seguenti: «ferma restando la titolarità su cattedra o posto di sostegno»;
al comma 150 è aggiunto il seguente comma:
150-bis. Ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 non si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo il comma 108.
Le presenti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 025. Rabino.
Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Organico di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104).
1. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 è sostituito come segue: «L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
53. 024. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado).
1. Dopo l'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, a. 107, aggiungere i seguenti:
108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un Piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
108-ter. Il Piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-bis, oltre ad incidere sui processi di formazione dei precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge, 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondari di primo e secondo grado;
e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie superiori di secondo grado;
f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
1. L'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
2. La reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
3. L'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
4. Il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;
5. La promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia.
108-quater. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico» di cui al successivo comma 108-quinquies, e secondo le seguenti modalità:
a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;
b) mediante la copertura per restante il 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
2. Essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012;
3. Risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016/2017;
4. Essere abilitato mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo;
5. Aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;
6. Essere munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
7. Aver insegnato presso le scuole per l'infanzia;
c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.
108-quinquies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 108-bis a 108-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico», di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 108-sexies a 108-undecies accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui ai precedenti commi 108-bis e 108-ter.
108-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
108-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491:
1. Sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
2) Le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
3. Le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
b) al comma 492:
1. Le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
108-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
108-nonies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario. 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
108-decies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
108-undecies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
108-duodecies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 108-bis, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai precedenti commi da 108-sexies a 108-undecies.
53. 023. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Fava, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
1. Per il triennio 2017-2019 il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali predispongono un piano nazionale straordinario di assunzioni finalizzato al potenziamento dell'offerta di pubblici servizi con particolare riguardo per quelli relativi ai seguenti settori:
a) servizi tecnici con particolare riguardo per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico;
b) servizi alla persona con particolare riguardo per quelli sanitari;
c) servizi di mobilità;
d) servizi informatici;
e) servizi culturali;
f) servizi sociali ed educativi;
g) servizi di controllo e vigilanza del territorio (ambiente, patrimonio boschivo, manutenzione idrogeologica, etc.);
h) ricerca.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52 della presente legge per il triennio 2017-2019 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 165 del 31 marzo 2001 possono assumere nei limiti delle proprie risorse economiche e, purché la spesa per il personale risulti inferiore al 30 per cento della spesa corrente sulla base di certificazione dell'organo di revisione finanziaria o analogo organismo di controllo interno.
3. È indetta una specifica procedura di corso – concorso su base regionale all'interno del quale sia previsto un trimestre di affiancamento finanziato con specifiche risorse del Fondo Sociale Europeo e di analoghi finanziamenti di derivazione europea. I bandi di accesso al corso – concorso di cui al periodo precedente sono predisposti a cura della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.
4. Nel corso del triennio 2017-2019 tutte le amministrazioni pubbliche effettuano una ricognizione in ordine ai requisiti curriculari del proprio personale al fine di porre in essere adeguate misure di valorizzazione tenendo conto del potenziale esprimibile da ciascun dipendente ed il possesso di specifici requisiti di studio, di servizio, nonché il superamento di concorsi pubblici e/o riservati».
Conseguentemente:
all'articolo 81 sopprimere il secondo comma
53. 022. Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Gli emolumenti diretti e indiretti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte l'importo della retribuzione più bassa erogata al personale dipendente. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendali.
53. 028. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.
53. 027. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole ove esistenti e disponibili sono sostituite dalle seguenti: ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Gli eventuali risparmi di spesa realizzati in attuazione del periodo precedente sono versati al bilancio dello Stato.
53. 029. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Piani di recupero delle spese di personale).
1. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prolungare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché di aver adottato ulteriori misure di razionalizzazione della spesa relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.».
53. 034. Melilli.
Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Inquadramento del personale delle Regioni nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziario del Ministero della giustizia).
1. Il personale delle Regioni che si trova in posizione di distacco presso gli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello dì riferimento alla data del 31 dicembre 2016 è trasferito ed inquadrato a decorrere dal primo gennaio 2017, previo consenso, nei ruoli del personale dell'Amministrazione Centrale e delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie del. Ministero della Giustizia sulla base della tabella di corrispondenza n. 5 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
2. Al personale dì cui al comma 1, si applica l'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia, oltre alle ordinarie facoltà assunzionali, può procedere nei limiti della spesa relativa al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 cessato nel 2016.».
53. 033. Melilli.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva del personale delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali e territoriali).
1. Al fine di conseguire il controllo e il contenimento della spesa di personale e del concorso degli enti locali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate le procedure per la stipula di distinti contratti collettivi nazionali del personale con qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali e territoriali, ad esclusione di quelle che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica a rete caratterizzati dalla presenza dì regolazione del settore (Trasporto Pubblico Locale TPL, rifiuti e igiene pubblica, erogazione servizi luce, acqua e gas), nonché di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la titolarità della contrattazione collettiva nazionale è attribuita alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nei settori coinvolti per quanto riguarda la legale rappresentanza delle delegazione di parte sindacale e all'Agenzia per la rappresentanza negoziale del pubblica amministrazioni – ARAN, dì cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, per quanto riguarda la legale rappresentanza delle delegazioni di parte datoriale.
3. La contrattazione collettiva nazionale determinai diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, le materie relative alle relazioni sindacati, nonché quelle espressamente demandate alla contrattazione integrativa aziendale. Gli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dai Comitati dì settore previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di procedimento di contrattazione collettiva previste dall'articolo 47, commi 2, 3 e 4, primo periodo, del medesimo decreto legislativo. In sede di prima applicazione i contratti collettivi nazionali di cui al comma 1 subentrano a quelli vigenti a far data dalla loro naturale scadenza normativa ed economica, fatto salvo l'eventuale anticipato subentro da concordare d'intesa con le parti sindacali e datoriali contraenti i medesimi.».
53. 032. Melilli.
Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Incremento del fondo per la stabilizzazione del personale civile licenziato dalle basi straniere e Nato in Italia).
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, con il fine di stabilizzare quei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017 sono incrementate di 15 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
53. 031. Corda, Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:
Art. 53-bis.
1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 relative alla riforma del Ministero di giustizia, e consentire il quotidiano funzionamento degli uffici dell'esecuzione penale esterna, nel rispetto della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica e garanzia di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione, in deroga alle previsioni di cui alla legge 7 agosto 2015 n. 124 ed ai relativi decreti attuativi, a decorrere dal 1o gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni di Dirigenti degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità possono essere svolte da Dirigenti di II fascia in servizio presso l'Amministrazione Penitenziaria, che abbiano già maturato alla predetta data, almeno tre anni di esperienza nella gestione e nel trattamento dei detenuti presso l'Amministrazione Penitenziaria.
53. 035. Piccone, Tancredi.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Istituzione di posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle Agenzie fiscali).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 sono istituite, all'interno delle Agenzie fiscali, posizioni organizzative di livello non dirigenziale da affidare al personale della terza area. In deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto prevista all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo, è definito dal regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali e delle risorse destinate alle posizioni di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il regolamento definisce le regole per l'accesso a tali posizioni, secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito.
2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2017, restano operative le posizioni organizzative istituite ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle posizioni attribuite ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
53. 037. Causi, Nicoletti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Istituzione di posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle Agenzie fiscali).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali sono istituite ulteriori posizioni organizzative di livello non dirigenziale di cui all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017».
53. 036. Causi, Nicoletti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad una consiliatura, applicando il metodo contributivo.
53. 044. Fabbri.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «cancelliere e ufficiale giudiziario» sono aggiunte le seguenti «assistente informatico, assistente linguistico, contabile» e dopo le parole «funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» le seguenti «funzionario informatico, funzionario linguistico, funzionario contabile»;
b) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo «Tale procedura si applica anche ai passaggi dalla prima alla seconda area.»;
c) al comma 4, dopo le parole «cancelliere e ufficiale giudiziario» sono aggiunte le seguenti «assistente informatico, assistente linguistico, contabile»;
d) al comma 5 dopo le parole «euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016» sono aggiunte le seguenti «e euro 30.781.938 a decorrere dall'anno 2017».
Conseguentemente all'articolo 81, secondo comma, sostituire le parole 300 milioni di euro con le seguenti 295 milioni di euro.
53. 015. Sannicandro, Daniele Farina, Airaudo, Martelli, Placido, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'attorre, Duranti, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
All'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis dell'articolo 21-ter della legge n. 132 del 2015 dopo le parole «per una durata non superiore a dodici mesi» aggiungere le seguenti «prorogabili fino ad un massimo di 24»;
b) al comma 1-bis sostituire le parole «per un importo non superiore a 400 euro mensili» con «per un importo minimo di 400 euro mensili»;
c) al comma 2 aggiungere dopo le parole «anno 2016» le parole «e 7.813.000 per l'anno 2017».
Conseguentemente, all'articolo 81, secondo comma, sostituire le parole 300 milioni di euro con le seguenti 292,187 milioni di euro.
53. 018. Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Martelli, Placido, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Istituzione di posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle Agenzie fiscali).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali sono istituite ulteriori posizioni organizzative di livello non dirigenziale di cui all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017».
53. 02. La VI Commissione.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta, la seguente:
f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni.
53. 045. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
ART. 54.
Sopprimerlo.
54. 15. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 1, dopo la parola: criminalità aggiungere le seguenti: in particolare legata ai furti e le aggressioni nelle abitazioni private.
54. 20. Faenzi, Galati, Sottanelli, Francesco Saverio Romano, Abrignani, Borghese, D'agostino, D'Alessandro, Lainati, Marcolin, Mottola, Merlo, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e alle ulteriori esigenze sino a: vertice G7.
54. 4. Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'incà, Brugnerotto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
54. 19. Faenzi, Galati, Sottanelli, Francesco Saverio Romano, Abrignani, Borghese, D'Agostino, D'Alessandro, Lainati, Marcolin, Mottola, Merlo, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con specifica destinazione di euro 250.000.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 50.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Conseguentemente, all'articolo 83 sostituire le parole: 1 miliardo di euro con: 700 milioni.
54. 16. Nastri.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 7.050 unità con le seguenti 10.000;
b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'interno del contingente di cui al precedente periodo, 3500 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3 comma 2 decreto-legge 10 dicembre 2013 n. 136 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014 n. 6;
Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire le parole: euro 123.000.000 con le seguenti: euro 174.500.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 20.000.000 euro;
2018: – 20.000.000 euro;
2019: – 20.000.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
54. 14. Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono specificatamente indicate le unità di personale giornalmente impegnate nel territorio della «terra dei fuochi», unitamente ai compiti svolti.
54. 13. Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è altresì previsto in via sperimentale a partire dal 1o gennaio 2017, l'utilizzo del personale militare delle Forze armate da affiancare adoperato delle forze di polizia, per il contrasto dei fenomeni criminali, nell'ambito delle attività legate a fenomeni delittuosi, connesse all'aumento dei furti nelle abitazioni private.
54. 18. Faenzi, Galati, Sottanelli, Francesco Saverio Romano, Abrignani, Borghese, D'Agostino, D'Alessandro, Lainati, Marcolin, Mottola, Merlo, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente:
«2. Le traduzioni dei detenuti, degli internati sono eseguite, nel tempo più breve possibile, in modo prevalente ed esclusivo dal personale addetto al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, quale specialità del corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile facente parte di detta specialità».
54. 12. Polverini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente:
«3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile sono eseguite, in modo prevalente ed esclusivo dal personale addetto al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, quale specialità del corpo di polizia penitenziaria. Nelle sedi in cui non è disponibile la specialità del corpo di polizia penitenziaria, le traduzioni e piantonamenti possono essere richiesti al competente ufficio del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della regione di competenza.
54. 11. Polverini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è sostituito dal seguente:
«3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'articolo 5 è assunto in preminente ed esclusiva dal personale della specialità del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e con le gradualità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa».
54. 10. Polverini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è sostituito dal seguente:
«2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta, tramite la specialità del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4».
54. 9. Polverini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. È istituita la specialità del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, la cui responsabilità della struttura centrale e periferica è affidata esclusivamente agli appartenenti alla carriera direttiva e dirigenziale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Con apposito regolamento, sentite le Organizzazioni Sindacali, sono stabilite l'organizzazione centrale, regionale, provinciale e locale, gli organici e le modalità di accesso nella specialità».
54. 8. Polverini.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Il fondo unico di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, è incrementato di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 da destinare alla manutenzione straordinaria e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 da destinare alla manutenzione ordinaria della rete stradale riclassificata nazionale a seguito della procedura di revisione. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 21.
1-ter. L'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è abrogato.
1-quater. Il comma 656 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è così sostituito: 656. Al fine di sopperire alle urgenti priorità di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale trasferita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono assegnati agli enti locali 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, da ripartirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata. La società ANAS è autorizzata a stipulare accordi con le province delle regioni a statuto ordinario per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base della ripartizione delle risorse.
1-quinquies. A decorrere dal 1o dicembre 2017, al fine di contribuire al fabbisogno per la gestione della rete stradale trasferita ai sensi dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate alle regioni a statuto ordinario le risorse annue di competenza dello Stato di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che confluiscono in un apposito Fondo nazionale per la viabilità ricadente nelle regioni a statuto ordinario, al netto delle complementari risorse che confluiscono direttamente all'ANAS Spa.
54. 5. Arlotti.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*54. 2. La III Commissione.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*54. 6. Manciulli, Quartapelle Procopio, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di, rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
**54. 3. La III Commissione.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di, rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
**54. 7. Manciulli, Quartapelle Procopio, Tacconi, Carrozza, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e gli standard operativi, nonché i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
1-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.
*54. 1. La I Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e gli standard operativi, nonché i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
1-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.
*54. 17. Francesco Sanna.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Norme previdenziali e assicurative).
All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12.
Conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma, sopprimere le parole: a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
54. 01. Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:
Art. 54-bis.
(Norme previdenziali e assicurative).
All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12.
Conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma, sopprimere le parole: , a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12.
54. 02. Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:
Art. 54-bis.
(Norme previdenziali e assicurative per i corpi di polizia locale).
1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
54. 04. Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:
Art. 54-bis.
(Equo indennizzo per causa di servizio per i corpi di polizia locale).
Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è stanziata la somma di 1.500.000 euro da destinarsi al personale appartenente alla polizia provinciale e municipale della misura dell'equo indennizzo disposta dall'articolo 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.
54. 03. Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
ART. 55.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 55-bis.
(Fondo volo).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato, al fine di sostenere le ragioni di sviluppo del trasporto aereo, incrementare i flussi turistici e ridurre gli oneri a carico dei passeggeri.
2. Al fine di consentire al sistema aeroportuale regionale una ulteriore maggiore capacità di sviluppo del traffico e consentire un diritto alla mobilità strutturale, a decorrere dal 1o gennaio 2017 le disposizioni relative alle addizionali comunali sui diritti di imbarco per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 1 milione di passeggeri di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 2 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, al comma 1328 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2008, n. 166 e, al comma 75 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogate.
3. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dai commi 1 e 2 provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 197 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
55. 1. Melilla, Marcon, Scotto, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, l'ENAC è autorizzato, per gli anni 2017 e 2018, a procedere alla stabilizzazione, a domanda, degli ispettori di volo in servizio a tempo determinato assunti in esito alla procedura selettiva pubblica emanata ai sensi dell'articolo 34, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in servizio alla data del 31 dicembre 2016. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, l'ENAC è autorizzato a continuare ad avvelersi del predetto personale.
3. Gli oneri relativi alle stabilizzazioni di cui al comma 2, pari ad euro 1.100.000 a decorrere dall'anno 2017, graveranno sul bilancio dell'ENAC.
4. L'ENAC, al fine di mantenere i livelli di sicurezza dei trasporto aereo coerenti con le disposizioni che regolano la materia, è autorizzato ad attivare le procedure di assunzione nei limiti della propria dotazione organica e con oneri a carico del proprio bilancio.
5. Al fine di garantire gli impegni di collaborazione internazionali assunti dal Governo per consentire il superamento dell'isolamento nei collegamenti aerei tra l'Europa e la Libia, l'ENAC è, altresì, autorizzato, in deroga a quanto previsto nella dotazione organica e con oneri a carico del bilancio dell'Ente, ad assumere con contratto a tempo determinato per un triennio, mediante procedura selettiva pubblica, un contingente di undici di personale, composto da nove ingegneri professionisti di prima qualifica e due ispettori di volo.
55. 2. Paola Bragantini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sicilia somma di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000.
55. 4. Minardo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, l'ENAV Spa destina al contenimento degli incrementi tariffari previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti IFR una quota pari a 26 milioni di euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolta a favore del traffico aereo civile non di sua spettanza.
55. 3. Paola Bragantini.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Iscrizione del personale di volo del Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea).
1. I piloti di elicottero dipendenti della Provincia Autonoma di Trento in servizio al 1o gennaio 2017 sono iscritti, a domanda, al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859, con effetto retroattivo a decorrere dal primo giorno di servizio presso la Provincia Autonoma di Trento.
2. Al versamento all'Inps della contribuzione anche pregressa al Fondo Volo provvede la Provincia Autonoma di Trento senza applicazione di interessi o penalità alcuna. Non sono dovute le contribuzioni per disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, assegni familiari e similari non applicate al personale della pubblica amministrazione. Al recupero dei contributi pregressi versati all'Inps – gestione ex Inpdap – e non più dovuti, la Provincia Autonoma di Trento provvede mediante compensazione sui versamenti contributivi correnti.
3. È comunque riconosciuta anche al personale già dipendente della Provincia Autonoma di Trento, in attività di servizio e iscritto al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo al 1o gennaio 2017, la maggiorazione dei servizi ai fini della misura del trattamento pensionistico prevista per il personale che ha in godimento l'indennità di volo, secondo quanto previsto per il personale di volo dipendente da amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 recante «approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 285 milioni.
55. 01. Dellai.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Iscrizione del personale di volo del Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea).
1. I piloti di elicottero dipendenti della Provincia Autonoma di Trento in servizio al 10 gennaio 2017 sono iscritti, a domanda, al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859, con effetto retroattivo a decorrere dal primo giorno di servizio presso la Provincia Autonoma di Trento.
2. Al versamento all'Inps della contribuzione anche pregressa al Fondo Volo provvede la Provincia Autonoma di Trento senza applicazione di interessi o penalità alcuna. Non sono dovute le contribuzioni per disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, assegni familiari e similari non applicate al personale della pubblica amministrazione. Al recupero dei contributi pregressi versati all'Inps – gestione ex Inpdap – e non più dovuti, la Provincia Autonoma di Trento provvede mediante compensazione sui versamenti contributivi correnti, senza oneri per lo Stato.
3. È comunque riconosciuta anche al personale già dipendente della Provincia Autonoma di Trento, in attività di servizio e iscritto al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo al 1o gennaio 2017, la maggiorazione dei servizi ai fini della misura del trattamento pensionistico prevista per il personale che ha in godimento l'indennità di volo, secondo quanto previsto per il personale di volo dipendente da amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».
55. 02. Dellai.
ART. 56.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 agosto 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 128 milioni con le seguenti: 192 milioni;
al comma 2:
dopo le parole: 5 giugno 2014, n. 87, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «nell'anno scolastico 2016/2017» sono aggiunte le seguenti: e nell'anno scolastico 2017/2018 sino al 31 dicembre 2017 e;
sostituire le parole: 31 agosto 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 236 milioni.
56. 1. Di Gioia, Mongiello, Galati.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Temi e 250 mila euro per la provincia di Rieti.
56. 8. Galgano, Menorello, Librandi, Laffranco.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la classificazione sismica, la messa in sicurezza e l'adeguamento degli edifici scolastici adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono stabilite le categorie di classificazioni sismiche e di sicurezza dei suddetti immobili. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, il responsabile della sicurezza degli istituti scolastici, affigge in maniera visibile e leggibile all'ingresso di ogni struttura scolastica una insegna che ne evidenzi la classificazione dello stesso. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità è assegnata una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge un Commissario ad hoc, di seguito denominato Commissario, per la classificazione sismica, la messa in sicurezza e l'adeguamento degli istituti scolastici. Lo stesso decreto ne definisce le funzioni e i relativi poteri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Conseguentemente:
alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e sicure; all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
56. 6. Caon, Prataviera, Matteo Bragantini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2005, n. 43, è autorizzato un incremento di spesa pari a 330.000 annui a decorrere dal 2017.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 330.000;
2018: – 330.000;
2019: – 330.000.
56. 9. Ciracì, Palese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 113, aggiungere i seguenti:
«113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, Università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113 bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
Conseguentemente, dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 775).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed ai 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
56. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2017 non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. A partire da settembre 2017, si prevede un piano triennale di assunzioni equivalenti alla vacanza organica del personale ATA. È riconosciuta la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del personale ex LSU ed appalti storici in virtù del servizio prestato presso le scuole.
Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 236 milioni di euro per l'anno 2017 e 108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
56. 2. Di Gioia, Mongiello, Galati.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 1, comma 177 della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole: «per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «e 40 milioni per il 2017, per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici con priorità agli edifici scolastici ubicati, in ordine prioritario, in zona sismica 1 e 2».
Conseguentemente:
sostituire la rubrica con la seguente: (Edilizia scolastica);
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
56. 3. Malpezzi, D'Ottavio, Coscia, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Ghizzoni, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, Iori, Malisani, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. A partire dall'anno scolastico 2017/18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 210 milioni.
56. 7. Palese.
Dopo l'articolo 56, aggiugere il seguente:
Art. 56-bis.
(Detraibilità al 100 per cento delle spese sostenute da privati per la messa in sicurezza e l'efficentamento energetico delle scuole).
1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, in favore delle imprese, le reti di impresa e i consorzi, nonché per i soggetti privati che effettuino spese per la complessiva messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, un credito d'imposta pari al 100 per cento della spese sostenute, ripartito in 5 quote annuali di pari importo. Si applicano i commi 103 e 104 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente comma, con particolare riferimento alla congruità degli interventi, al regime dei controlli sulle spese sostenute e alla rispondenza degli interventi alle normative vigenti.
Conseguentemente:
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2017 con le seguenti: 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020;
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000.
alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2):
2017:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
2018:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
2019:
CP: – 100.000.000.
CS: – 100.000.000;
56. 01. Vignali, Tancredi, Piccone.
Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
1. A decorrere dall'anno 2017, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 230 milioni.
56. 03. Palese.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
1. A decorrere dell'anno 2017, è incrementata di euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, della legge n. 31 del 2008.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 4.570.000;
2018: – 4.570.000;
2019: – 4.570.000.
56. 02. Palese.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
1. Al fine di assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di archiviazione, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 2009.
2. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.
56. 04. Marcolin, Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)
1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali, le risorse di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, così come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior rischio sismico nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
2. A decorrere dall'anno 2017, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, devono essere corredati di valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici, e, ove necessario, della progettazione per l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad integrazione della programmazione nazionale, predispone un piano di interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico 1 e 2, che abbiano già eseguito la verifica di vulnerabilità e la conseguente progettazione di adeguamento antisismico. Il piano viene finanziato con le risorse che si rendono annualmente disponibili per la programmazione nazionale.
56. 06. D'Ottavio.
ART. 57.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 74, comma 9, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 65 milioni.
57. 6. Sibilia, Spadoni, Manlio Di Stefano, Grande, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Sostituire il secondo periodo con il seguente: È autorizzata la revisione di spesa in riferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 2017-2019 nella cifra di 45 milioni di euro per le finalità di cui al primo periodo.
57. 5. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro, con le seguenti: 43 milioni di euro.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 1, (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – 18) programma 1.6 (tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino – 18.13), apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2018:
CP: –;
CS: –.
2019:
CP: –;
CS: –.
57. 2. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il vertice dovrà svolgersi in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 24 agosto e del 30 ottobre 2016.
57. 1. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del fondo di cui al comma 1 può essere destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.
57. 3. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.
57. 4. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:
Art. 57-bis.
(Agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994).
1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-quater del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei predetti fondi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.
57. 01. Piccone, Tancredi.
Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:
Art. 57-bis.
(Proroga del termine per la ratifica degli Accordi di programma per l'edilizia straordinaria residenziale a favore dei dipendenti pubblici coinvolti nel contrasto alla criminalità organizzata).
1. All'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, comma 7, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
57. 02. Tancredi, Piccone.
Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:
Art. 57-bis.
(SIN).
1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. È qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area industriale di Fiumefreddo di Sicilia. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvederà alla perimetrazione della predetta area».
57. 03. Albanella.
ART. 58.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 15-ter, sostituire le parole in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e province autonome, con le seguenti: in accordo con il Ministero della salute e con le regioni e province autonome e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la regolamentazione tecnica e.
Conseguentemente:
a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 15-ter, dopo le parole: la cui realizzazione aggiungere le seguenti: sia applicativa sia tecnica, di concerto con il Capo dipartimento della qualità del Ministero della salute,;
b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 15-sexies, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia delle finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale;
c) sopprimere;
d) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ridotta di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 2,42 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ed è destinata al Ministero dell'economia e della finanze per l'attuazione delle attività di cui al comma 15-ter, incluse le attività di regolamentazione e progettazione svolte dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
58. 59. Coppola, Boccadutri, Lenzi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), capoverso comma 15-ter, sostituire il punto 4) con il seguente: «4) a partire dal 30 giugno 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, in accordo con le amministrazioni e gli enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro della salute»;
b) alla lettera d), dopo il capoverso comma 15-septies, aggiungere il seguente: «15-octies. Sono fatte salve le attività svolte o in corso di svolgimento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 15-ter».
58. 20. Tancredi, Piccone.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 15-septies, dopo la parola: integrativa aggiungere le seguenti: nonché l'accesso alle eventuali prescrizioni, terapeutiche o limitative poste a carico dei soggetti affetti da tossicodipendenza alcolismo e ludopatia.
58. 22. Binetti.
Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con il seguente:
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Inoltre, al fine di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, promuovendo una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, dello 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le somme di cui al presente comma sono ripartire a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
58. 39. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: solo con riferimento alle regioni che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore.
58. 61. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: permanente con le seguenti; , per il medesimo anno 2017,.
*58. 3. La XII Commissione.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: permanente con le seguenti; , per il medesimo anno 2017,.
*58. 16. Carnevali, Miotto, Capone, Paola Bragantini, Argentin.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore dell'istituto Gaslini di Genova.
Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.
58. 27. Tullo, Biasotti, Pastorino, Quaranta, Basso, Carocci, Giacobbe, Mariani.
Sopprimere il comma 9.
*58. 12. Gelli, Miotto.
Sopprimere il comma 9.
*58. 40. Nesci, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Sopprimere il comma 9.
*58. 9. Rondini.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione riguardante l'applicazione da parte delle regioni dell'articolo 1, comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale relazione dovrà in particolare confrontare, per ogni azienda cui si applica la predetta disposizione, i dati dell'esercizio 2015 con quelli del biennio precedente, nonché i volumi di attività svolti in ciascuna azienda nei medesimi anni.
Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «A decorrere dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2018».
**58. 4. La XII Commissione.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione riguardante l'applicazione da parte delle regioni dell'articolo 1, comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale relazione dovrà in particolare confrontare, per ogni azienda cui si applica la predetta disposizione, i dati dell'esercizio 2015 con quelli del biennio precedente, nonché i volumi di attività svolti in ciascuna azienda nei medesimi anni.
Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «A decorrere dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2018».
**58. 17. Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il Ministero della salute rende pubblico sul proprio sito istituzionale, entro e noti oltre il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco delle aziende ospedaliere (AO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU), degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, che per l'anno antecedente presentano una o entrambe le condizioni di cui all'articolo 1, comma 524, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che ai sensi dell'articolo 1 commi 528 e 529 della medesima legge sono sottoposti a piani di rientro contenenti misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati. Per le finalità del presente comma le Regioni comunicano al Ministero della salute, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli enti risultante dagli adempimenti di cui all'articolo 1 commi 524 e 525 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
58. 41. Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 9, premettere le seguenti parole: Nelle regioni sottoposte a piani di rientro,.
58. 15. Miotto, Carnevali, Paola Bragantini, Patriarca.
Al comma 9, sostituire le parole: 5 per cento dei suddetti ricavi o, in valore assoluto, pari ad almeno 5 milioni di euro con le seguenti: all'8 per cento dei suddetti ricavi o, in valore assoluto, pari ad almeno 8 milioni di euro.
58. 10. Rondini.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci.
58. 69. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di consentire il reclutamento di figure professionali di alto profilo per l'affiancamento da parte dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ai piani di efficientamento e di riqualificazione delle aziende ospedaliere, anche tra professionisti dipendenti delle aziende sanitarie, all'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono aggiunti i seguenti commi:
«579-bis. Il conferimento dell'incarico di coordinatore delle attività dei gruppi di esperti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) impegnati nel supporto ai piani di cui al comma 528, determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro 60 giorni dalla richiesta ed il periodo ivi previsto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il trattamento economico del coordinatore dei gruppi di esperti non può superare i limiti previsti per quello del direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995.
579-ter. All'incarico di coordinatore delle attività dei gruppi di esperti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) impegnati nel supporto ai piani di cui al comma 528 non si applica il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.».
58. 19. Gutgeld.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 574, capoverso articolo 15, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «connesso alla deroga di cui al periodo precedente» sono aggiunte le seguenti: «si provvede mediante compensazione nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale, in coerenza con quanto previsto dagli accordi di cui al comma 576».
58. 47. Lo Monte, Pastorelli.
Al comma 10, sostituire le parole: 113.000 milioni, 114.000 milioni, 115.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 115.000 milioni, 116.000 milioni, 117.000 milioni.
Conseguentemente:
a) all'articolo 74, dopo il comma 36, sono aggiunti i seguenti:
36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
36-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
36-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
36-quinquies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
58. 58. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 113.000 milioni con le seguenti: 113.063 milioni e le parole: 114.000 milioni con le seguenti: 114.998 milioni.
Conseguentemente:
al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 237 milioni per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, il 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il solo periodo dell'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
58. 42. Lorefice, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) al quarto periodo sostituire le parole: l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo con le seguenti: resta fermo quanto convenuto nell'accordo.
*58. 11. Nicoletti.
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) al quarto periodo sostituire le parole: l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo con le seguenti: resta fermo quanto convenuto nell'accordo.
*58. 62. Dellai.
Al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
58. 70. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Sostituire il comma 11, con il seguente:
11. A decorrere dall'anno 2017, sono stanziati 1.000 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 59, commi 4, 5, 12 e 13.
Conseguentemente:
a) all'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;
2) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione,» con le parole: «nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 58, comma 11, sono stanziate risorse»;
3) al comma 13, sostituire dalle parole: «Nel rispetto di quanto previsto», fino alle parole: «è prevista una specifica finalizzazione,» con le parole: «Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 58, comma 11, sono stanziate risorse».
b) all'articolo 74, dopo il comma 36, sono aggiunti i seguenti:
36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
36-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
6-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
c) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
58. 53. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Sostituire il comma 11, con il seguente:
11. A decorrere dall'anno 2017 una ulteriore quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 10, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui all'articolo 59, commi 4, 5 e 12 e quanto non impiegato per le finalità indicate confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 10.
Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
58. 43. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5 e 12.
Conseguentemente:
a) all'articolo 59, al comma 13, sostituire le parole da: Nel rispetto di quanto previsto fino a: dall'anno 2018 con le seguenti: Sono stanziati 300 milioni per il 2017 e 500 milioni a decorrere dal 2018.
b) all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
c) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
58. 55. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Al comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5 e 12.
Conseguentemente:
a) all'articolo 59, al comma 13, sostituire le parole da: Nel rispetto di quanto previsto fino a: dall'anno 2018 con le seguenti: Sono stanziati 300 milioni per il 2017 e 300 milioni a decorrere dal 2018.
b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
58. 56. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
All'articolo 58, comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5, 12, 13 e 13-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è prevista una specifica finalizzazione, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di strumenti e di medicinali degli ambulatori NO CUP di neurochirurgia oncologica destinati al follow up dei pazienti già dimessi che necessitano di ulteriori controlli o che presentano recidive.
58. 75. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Al comma 11, dopo le parole: 4, 5, 12 e 13 aggiungere le seguenti: e quanto non impiegato per le finalità indicate confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 10.
58. 44. Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 11, sostituire le parole: 5, 12 e 13 con le seguenti: 10 e 11.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 59 con il seguente:
Art. 59.
1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 2 a 9.
2. Il tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti a. 113/CSR), composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle Regioni e di AFFA, tenuto conto dell'andamento della spesa farmaceutica dell'anno 2016, predispone entro il 30 gennaio 2017 la revisione delle norme relative il governo della spesa farmaceutica, ivi incluse quelle relative al meccanismo di pay-back. La proposta deve essere oggetto di apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2017. I rappresentanti dell'AIFA di cui al periodo precedente devono contemplare oltre che la presenza del direttore generale anche quella di rappresentanti delle Commissioni consultive e tecnico-scientifiche non componenti di diritto. Fanno parte del tavolo di lavoro anche 2 rappresentanti dell'istituto Superiore di Sanità.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è incrementato di 1 miliardo. Tali incrementi sono finanziati per 825 milioni di euro per l'anno 2017, 723 milioni di euro per l'anno 2018, 664 milioni di euro a decorrere dall'anno 219, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58 comma 11, e per 175 milioni di euro per l'anno 2018, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Per gli effetti dell'incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'articolo 1 comma 593 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il tavolo istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti ira lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), deve stabilire i criteri di classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti ai trattamenti innovativi l'AIFA mette a disposizione le valutazioni di HTA secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 588 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. I criteri individuati dal tavolo di cui al periodo precedente devono essere adottati entro il 31 marzo 2017 con determinazione del direttore generale dell'AIFA. Con la medesima determinazione sono definite le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per l'eventuale riduzione di prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2017, i fermaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli attualmente individuati dall'AIFA.
5. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.
6. I farmaci di cui al comma 4 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA nel rispetto di quanto predisposto al comma 22 dell'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in legge con la legge 7 agosto 2016 n. 160.
7. Le somme del fondo di cui all'articolo 1 comma 593 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi secondo le modalità individuate, entro il 31 marzo 2017, dal tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR). Le modalità individuate dal tavolo di cui al periodo precedente sono sancite con apposito decreto dei Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Alla lettera a) comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 e successive modificazioni e integrazioni il numero: «300.000.000» è sostituito con il seguente: «150.000.000».
9. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente: «11-quater. Il principio attivo di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento, come precisato dal documento EMA/837805/2011 del 27 settembre 2012, sono di fatto la stessa sostanza biologica, tuttavia possano essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. Come il medicinale di riferimento, il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Un biosimilare viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull'efficacia. Alla luce delle evidenze emerse dall'utilizzo dei biosimilari e dall'evoluzione del mercato, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari da approvarsi in via definita entro il 31 gennaio 2017;
b) al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «di almeno il 30 per cento».
10. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per il 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) nonché per la realizzazione di un sistema informatizzato univoco nazionale per la risoluzione delle difformità nella rilevazione statistica e di certificazione, di cui all'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
11. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Inoltre, al fine di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, promuovendo una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, dello 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le somme di cui al presente comma sono ripartire a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
58. 76. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2007 e fino alla entrata in vigore del Decreto del Ministero della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013.
58. 2. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. I commi 569 e 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.
12-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina», la parola: «un» è sostituita dalle seguenti «il presidente della regione»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «nomina del» sono inserite le seguenti: «presidente quale»;
b) al comma 83, al secondo periodo dell'alinea, dopo le parole: «in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina» la parola: «un» è sostituita dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto»;
c) al comma 84, primo periodo, dopo le parole: «Qualora il» sono inserite le seguenti: «presidente della regione, nominato» e le parole: «, a qualunque titolo nominato,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 79 o 83,»;
d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».
58. 46. Rabino, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Per il conseguimento dei risparmi di spesa previsti all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio con particolare riferimento alla necessità di riduzione delle liste di attesa per la riabilitazione ed avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria, attraverso appositi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e strutture sanitarie private che erogano prestazioni riabilitative in regime di accreditamento, da un lato, e aziende termali accreditate per l'erogazione di cicli di riabilitazione in favore degli assistiti INAIL, dall'altro.
12-ter. Gli accordi di cui al comma precedente sono stipulati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge anche con l'intervento delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle aziende termali sul piano nazionale.
12-quater. Le risorse necessarie per la stipula degli accordi di cui al comma precedente, che non devono generare ulteriori oneri a carico dei bilanci regionali, sono quelle rinvenienti dai risparmi di spesa negli stessi previsti e devono intendersi comprensive dell'importo delle prestazioni economiche accessorie eventualmente erogate secondo le stesse modalità previste per gli assistiti dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
58. 7. Camani, Alfreider, Arlotti, Barbanti, Bargero, Paola Bragantini, Capone, Cenni, Donati, Fanucci, Galperti, Patrizia Maestri, Manfredi, Moretto, Moscatt, Romanini, Schirò, Vignali.
Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Su istanza motivata delle Regioni interessate, il Consiglio dei ministri delibera le nomine commissariali in applicazione delle presenti disposizioni.
12-ter. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
58. 13. Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Tino Iannuzzi, Impegno, Salvatore Piccolo, Ragosta, Rostan, Sgambato, Valiante.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della salute presenta e condivide con le Regioni il nuovo Piano Oncologico Nazionale (PON) 2017/2019. Al fine di rendere più efficiente la spesa sanitaria e garantire una migliore assistenza ai pazienti oncologici, il PON dovrà obbligatoriamente identificare per le Regioni obiettivi misurabili attraverso indicatori predefiniti, così da poter valutare la qualità dei servizi offerti e calcolare in modo attendibile le spese sostenute per conto di altre Regioni. Il PON dovrà altresì prevedere sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
58. 18. Rampelli, Rizzetto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Con riguardo al Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una specifica quota pari a tre milioni di euro per ciascun anno, è finalizzata allo sviluppo di «piani territoriali per la salute» in ambiente di lavoro e/o di vita, svolti in collaborazione tra Comuni e Regione, con ruolo di regia affidato ai Dipartimenti di Prevenzione ASL.
58. 52. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'ultimo capoverso del comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite corale seguenti: «30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
58. 28. Russo.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di ottenere quanto previsto dai comma 8 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e di tutelare la libertà prescrittiva orientata al bene del paziente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con un decreto emanato dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, sono identificate ed assoggettate all'obbligatorietà dell'acquisto centralizzato mediante accordo quadro multi fornitore ulteriori categorie di dispositivi medici. A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla di legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.
58. 5. Lenzi, Epifani, Fabbri, Carnevali.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
*58. 1. La VI Commissione.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
*58. 33. Calabrò.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
*58. 38. Piccone.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nell'esercizio 2015» sono aggiunte le seguenti: «e in quelli antecedenti».
58. 6. Castricone.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) ente nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di contenimento delle spese per il personale.
58. 14. Gelli.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Con riferimento a quanto disciplinato dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, Allegato 1, punto 2.5, ai fini dell'operatività della soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali per le strutture ospedaliere miste si devono conteggiare tutti i posti letto presenti nella struttura compresi quelli di riabilitazione e di lungodegenza. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
58. 23. D'Alia, Tancredi.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno».
Conseguentemente:
a) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorre dall'anno 2017 con le seguenti: 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020;
b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire gli stanziamenti previsti:
2017: 88.924.319;
2018: 189.337.319;
2019: 174.067.319.
con i seguenti:
2017: 38.924.319;
2018: 139.337.319;
2019: 124.067.319.
c) alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), Programma 1.1, Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2):
2017:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
2018:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
2019:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
58. 24. D'Alia.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 574, capoverso articolo 15, lettera b), della legge 28 dicembre 2015 n. 208 dopo le parole: «connesso alla deroga di cui al periodo precedente» sono aggiunte le seguenti: «tesi provvede mediante compensazione nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto previsto dagli accordi di cui al comma 576».
58. 25. D'Alia, Tancredi.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 574, capoverso articolo 15, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)» sono aggiunte le seguenti: «e dalle strutture accreditate pubbliche e private»;
b) dopo le parole: «per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS» sono aggiunte le seguenti: «e dalle strutture accreditate pubbliche e private.».
c) dopo le parole: «Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuna struttura accreditata pubblica e privata».
58. 26. D'Alia, Tancredi.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 574, capoverso articolo 15, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)» sono aggiunte le seguenti: «e dalle strutture accreditate pubbliche e private»;
b) dopo le parole: «per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS» sono aggiunte le seguenti: «e dalle strutture accreditate pubbliche e private.».
c) dopo le parole: «Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuna struttura accreditata pubblica e privata».
58. 34. Calabrò.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 574, capoverso articolo 15, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)» sono aggiunte le seguenti: «e dalle strutture accreditate pubbliche e private»;
b) dopo le parole: «per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS» sono aggiunte le seguenti: «e dalle strutture accreditate pubbliche e private.».
c) dopo le parole: «Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuna struttura accreditata pubblica e privata».
58. 49. Lo Monte, Pastorelli.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 15, comma 14, alla fine del primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014-2015».
58. 63. Calabrò, Monchiero.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 14 dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 dei 2012 le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
58. 31. Calabrò.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno».
58. 48. Lo Monte, Pastorelli.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno d'età e» sono soppresse.
58. 32. Calabrò.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del direttore scientifico» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carica di direttore scientifico è compatibile con lo svolgimento dell'attività professionale, con una riduzione del 30 per cento della retribuzione».
58. 36. Calabrò.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. In sede di applicazione del decreto dei Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, Allegato 1, punto 2.5, ai fini dell'operatività della soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali per le strutture ospedaliere che erogano diverse tipologie di attività sanitarie di conteggiare tutti i posti letto, compresi quelli di riabilitazione e di lungodegenza. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
58. 37. Calabrò.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Con riferimento a quanto disciplinato dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, Allegato 1, punto 2.5, ai fini dell'operatività della soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali per le strutture ospedaliere miste si devono conteggiare tutti i posti letto presenti nella struttura compresi quelli di riabilitazione e di lungodegenza. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
58. 50. Lo Monte, Parrini, Fanucci, Pastorelli.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. A partire dal 1o gennaio 2017, gli enti territoriali prevedono quale criterio prioritario di accesso alle prestazioni erogate dai Sistema sanitario nazionale il requisito della residenza e della durata della stessa nel territorio di riferimento.
58. 60. Matteo Bragantini, Prataviera, Caon.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, articolo 15, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «assistenza ospedaliera» aggiungere le seguenti: «e di specialistica ambulatoriale»;
b) al terzo periodo dopo le parole: «di cui al periodo precedente» sostituire le parole fino alla fine del periodo con le seguenti: «si provvede mediante compensazione nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto previsto dagli accordi di cui alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1 comma 576.»;
c) al quarto periodo dopo le parole: «di assistenza ospedaliera» aggiungere le seguenti: «e di specialistica ambulatoriale» e dopo le parole: «sono definiti» sostituire le parole fino alla fine del periodo con le seguenti: «con Decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano».
58. 71. Rabino, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, articolo 15, comma 14, primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014».
58. 72. Rabino, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 577, è aggiunto il seguente:
577-bis. Tutte le strutture ospedaliere che costituiscono la Rete dell'emergenza – urgenza del 118 devono rendere tempestivamente la disponibilità dei posti letto per tutti i pazienti afferenti al Pronto Soccorso nel rispetto degli standard e linee guida di cui al decreto ministeriale n. 70 del 02/04/2015; per tali funzioni i presidi ospedalieri privati inseriti nella Rete del 118 sono equiparati agli ospedali pubblici e le Regioni istituiscono un fondo di accantonamento in caso di criticità del sistema di emergenza per evitare interruzioni nella Rete dei 118.
58. 74. Rabino, Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
È prorogata al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge espletati in Calabria nel 2009 e bloccate fin dal 2010 a causa del Piano di Rientro in Sanità, relative alle amministrazioni pubbliche del servizio sanitario (aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie della Calabria) soggette a limitazioni delle assunzioni – in scadenza il 31 dicembre 2016.
58. 01. Censore.
ART. 59.
Al comma 2, sostituire le parole: 6,89 per cento con le seguenti: 7,25 per cento.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 7,96 per cento con le seguenti: 7,60 per cento.
59. 133. Bargero, Misiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite di procedure di gara»;
b) al comma 8, lettera a), sono soppresse le parole: «distintamente per i farmaci equivalenti e».
*59. 154. Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite di procedure di gara»;
b) al comma 8, lettera a), sono soppresse le parole: «distintamente per i farmaci equivalenti e».
*59. 111. Latronico.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite di procedure di gara»;
b) al comma 8, lettera a), sono soppresse le parole: «distintamente per i farmaci equivalenti e».
*59. 135. Fucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite di procedure di gara»;
b) al comma 8, lettera a), sono soppresse le parole: «distintamente per i farmaci equivalenti e».
*59. 51. Paola Bragantini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di ridurre la spesa farmaceutica e di adeguare il sistema di tracciabilità del farmaco alla dematerializzazione delle ricette e alle nuove tecnologie informatiche, in coerenza con gli obiettivi di efficientamento dell'articolo 58, in via sperimentale per gli anni 2017-2019, i produttori di farmaci possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo a quello indicato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, apponendo su ogni confezione di farmaci, in chiaro e a barre, un codice alfanumerico formato dall'AIC seguito da un numero seriale almeno di nove cifre univoco, unico ed irripetibile, apposto con modalità che ne rendano impossibile la cancellazione. I codici, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono consentire al consumatore di tracciare ogni confezione lungo la filiera distributiva sino al produttore. I produttori di farmaci traslano non meno del 70 per cento dei risparmi conseguiti nell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui al primo periodo, a riduzione del prezzo dei farmaci. Resta fermo quanto stabilito dalle norme sulla modalità di archiviazione e trasmissione del codice alla Banca dati istituita presso il Ministero della salute ai sensi dei decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministro della salute procede alla verifica dei risultati della sperimentazione. I risparmi conseguiti sono reimpiegati a copertura della spesa farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale.
**59. 75. Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di ridurre la spesa farmaceutica e di adeguare il sistema di tracciabilità del farmaco alla dematerializzazione delle ricette e alle nuove tecnologie informatiche, in coerenza con gli obiettivi di efficientamento dell'articolo 58, in via sperimentale per gli anni 2017-2019, i produttori di farmaci possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo a quello indicato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, apponendo su ogni confezione di farmaci, in chiaro e a barre, un codice alfanumerico formato dall'AIC seguito da un numero seriale almeno di nove cifre univoco, unico ed irripetibile, apposto con modalità che ne rendano impossibile la cancellazione. I codici, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono consentire al consumatore di tracciare ogni confezione lungo la filiera distributiva sino al produttore. I produttori di farmaci traslano non meno del 70 per cento dei risparmi conseguiti nell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui al primo periodo, a riduzione del prezzo dei farmaci. Resta fermo quanto stabilito dalle norme sulla modalità di archiviazione e trasmissione del codice alla Banca dati istituita presso il Ministero della salute ai sensi dei decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministro della salute procede alla verifica dei risultati della sperimentazione. I risparmi conseguiti sono reimpiegati a copertura della spesa farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale.
**59. 71. Binetti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, ovunque ricorrano, le parole «coperti da brevetto» sono soppresse.
3-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera h), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «coperti da brevetto» sono soppresse.
59. 130. Bargero, Misiani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni)» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;
b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sano sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300,000».
3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A allegata alla legge n. 28 dicembre 2015, n. 209 (legge di stabilità 2016).
59. 79. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;
b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000».
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
59. 73. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono comportare maggiori oneri per le regioni, a parità di spesa farmaceutica rispetto alla normativa vigente ora modificata dai suddetti commi. Qualora a seguito del monitoraggio della spesa farmaceutica emerga il mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo, si provvede, previa intesa con le regioni, ad apportare le opportune modifiche alle rimodulazioni introdotte dai precedenti commi 2 e 3.
59. 116. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in relazione alla esigenza di revisione del settore farmaceutico di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «hanno facoltà di» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono a»;
b) al comma 1 la lettera a) è soppressa.
59. 81. Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.
59. 82. Mantero, Lorefice, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento dell'altro tetto sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente.
Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: di ciascuno con la seguente: complessivo.
59. 131. Bargero, Misiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al «Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio», dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
59. 103. Mantero, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il fondo di cui all'articolo 1 comma 593 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi è incrementato di 1 miliardo. Tale incremento è finanziato per 825 milioni di euro per l'anno 2017, 723 milioni di euro per l'anno 2018, 664 milioni di euro a decorrere dall'anno 219, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58 comma 11, e per 175 milioni di euro per l'anno 2018, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
59. 83. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 4, sostituire le parole: 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 315 milioni di euro per l'anno 2017, 213 milioni di euro per l'anno 2018, 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente:
a) al comma 5, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni;
b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. A decorrere dal 2017, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascun anno, vincolati alla riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione ed in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o elicoidale.
59. 16. Amato, Boccadutri.
Al comma 4, sostituire le parole: 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 315 milioni di euro per l'anno 2017, 213 milioni di euro per l'anno 2018, 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
Conseguentemente:
a) al comma 5, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 2017 nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascun anno, vincolati alla riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione ed in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o elicoidale.
59. 59. Amato, Carnevali, Capone, Paola Bragantini.
Al comma 4, dopo le parole: al rimborso alle regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e a statuto speciale.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e a statuto speciale.
59. 150. Marguerettaz.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2017, con riferimento alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15 comma 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, una quota pari a 150 milioni della medesima è destinata alle regioni che:
a) valorizzino l'assistenza domiciliare medico-infermieristica;
b) introducano specifici strumenti migliorativi dei LEA con riferimento alla cura delle malattie rare;
c) prevedano misure in favore delle strutture che si occupano di anziani fragili in strutture miste, casa-centro;
d) prevedano specifiche campagne informative in relazione al piano vaccini;
e) incentivino l'uso di farmaci biosimilari.
59. 72. Binetti.
Al comma 5, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 2017, nell'ambito del programma pluriennale di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni di euro vincolati alla riqualificazione e rammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione ed in particolare Pag. 291 per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o elicoidale.
59. 60. Amato, Carnevali, Capone.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Per gli effetti di quanto previsto ai commi 4 e 5, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottare entro il 31 marzo 2017, sono adottati criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi come stabiliti dal tavolo istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR) composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle Regioni, dell'Istituto superiore di Sanità e dell'AIFA, quest'ultima rappresentata sia dal Direttore generale e sia dai rappresentanti delle Commissioni consultive e tecnico-scientifiche non componenti di diritto.
59. 84. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS).
*59. 2. La XII Commissione.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS).
*59. 54. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Amato, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri.
Al comma 6, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Le determine di cui al presente comma devono essere adottate previo parere favorevole della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ed essere ratificate dal CdA dell'AIFA.
59. 129. Fassina, Nicchi, Gregori.
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi di ciascuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5, si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 8, lettera h), del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*59. 152. Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi di ciascuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5, si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 8, lettera h), del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*59. 136. Fucci.
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi di ciascuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5, si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 8, lettera h), del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*59. 113. Latronico.
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi di ciascuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5, si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 8, lettera h), del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*59. 53. Paola Bragantini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La spesa per l'acquisto dell'ossigeno terapeutico non concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti di cui ai commi 2 e 3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano per un triennio piani sperimentali di monitoraggio e previsione dei consumi, diretti a fissare linee guida per la razionalizzazione dei piani terapeutici domiciliari e dei fabbisogni ospedalieri, al fine di determinare i livelli di consumo indispensabili oltre i quali la spesa concorrerà, a decorrere dall'esercizio 2020, al raggiungimento del tetto di spesa farmaceutica.
59. 42. Paola Bragantini, Casati.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»; b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000».
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
2018
CP: – 10.000,000;
CS: – 10.000.000.
2019
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
59. 20. Gelli.
Sopprimere il comma 11.
*59. 49. Miotto.
Sopprimere il comma 11.
*59. 68. Giorgis, Speranza, Capodicasa, Bersani, Zoggia, Murer, Zappulla.
Sopprimere il comma 11.
*59. 134. Palese.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
11-quater. Il principio attivo di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento, come precisato dal documento EMA/837805/2011 del 27 settembre 2012, sono di fatto la stessa sostanza biologica, tuttavia possano essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. Come il medicinale di riferimento, il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Un biosimilare viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull'efficacia. Alla luce delle evidenze emerse dall'utilizzo dei biosimilari e dell'evoluzione del mercato, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari da approvarsi in via definita entro il 31 gennaio 2017;
b) al comma 33-bis del l'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «di almeno il 30 per cento».
59. 106. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sopprimere le parole da: L'esistenza fino a: Europen Medicine Agency (EMA).
59. 124. Fassina, Nicchi, Gregori.
Al comma 11, capoverso, comma 11-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: European Medicine Agency (EMA) aggiungere le seguenti: e dell'AIFA;
b) sopprimere il secondo periodo.
* 59. 3. La XII Commissione.
Al comma 11, capoverso, comma 11-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: European Medicine Agency (EMA) aggiungere le seguenti: e dell'AIFA;
b) sopprimere il secondo periodo.
* 59. 55. Miotto, Amato, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Carnevali, Argentin.
Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
al capoverso 11-quater, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
al capoverso 11-quater, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: a base del medesimo principio attivo con le seguenti: che hanno sovrapponibilità terapeutica;
al capoverso 11-quater, lettera b), sopprimere le parole: senza obbligo di motivazione e aggiungere, in fine, le seguenti parole: dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.
59. 11. Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 11, capoverso 11-quater, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: È consentita la sostituibilità automatica sia tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare sia tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto va attuato l'espletamento di gare in equivalenza terapeutica, mettendo in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, purché abbiano le stesse indicazioni terapeutiche.
Conseguentemente:
a) sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base di principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono specificare i principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche, indicando i dosaggi e le vie di somministrazione;
b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
59. 118. Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Al comma 11, capoverso 11-quater, sopprimere le parole da: Nelle procedure fino a: indicazioni terapeutiche.
*59. 48. Miotto.
Al comma 11, capoverso 11-quater, sopprimere le parole da: Nelle procedure fino a: indicazioni terapeutiche.
*59. 125. Fassina, Nicchi, Gregori.
Al comma 11, capoverso 11-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali d'acquisto predispongono un lotto unico; la base d'asta dell'accordo quadro deve essere il prezzo medio di cessione dei medicinali al Servizio sanitario nazionale.
*59. 4. La XII Commissione.
Al comma 11, capoverso 11-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali d'acquisto predispongono un lotto unico; la base d'asta dell'accordo quadro deve essere il prezzo medio di cessione dei medicinali al Servizio sanitario nazionale.
*59. 56. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi, Vico, Argentin, Fabbri.
Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante l'utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali di acquisto predispongono un lotto unico. La base d'asta dell'accordo quadro non deve essere superiore alla media dei prezzi massimi di cessione al Servizio sanitario nazionale (SSN) calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio.
59. 126. Fassina, Nicchi, Gregori.
Al comma 11, capoverso 11-quater, lettera a), l'ultimo periodo, sostituire la parola: massimo con la seguente: medio.
59. 86. Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 11, capoverso 11-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utilizzabile è quello a minor prezzo o, nel caso di accordo quadro, i farmaci aggiudicati nell'accordo stesso.
* 59. 44. Miotto.
Al comma 11, capoverso 11-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utilizzabile è quello a minor prezzo o, nel caso di accordo quadro, i farmaci aggiudicati nell'accordo stesso.
* 59. 127. Fassina, Nicchi, Gregori.
Al comma 11, capoverso 11-quater, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: uno dei primi tre farmaci nella con le seguenti: il primo farmaco della;
b) sopprimere le parole: senza obbligo di motivazione;
c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.
59. 85. Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 11, capoverso comma 11-quater lettera c), sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
*59. 5. La XII Commissione.
Al comma 11, capoverso comma 11-quater lettera c), sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
*59. 57. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi, Vico, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri.
Al comma 11, capoverso comma 11-quater lettera c), sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
*59. 128. Fassina, Nicchi, Gregori.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
11-quater. In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento.
**59. 137. Fucci.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
11-quater. In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento.
** 59. 153. Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
11-quater. In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento.
**59. 112. Latronico.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
11-quater. In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento.
**59. 52. Paola Bragantini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dal 2017, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni di euro annui vincolati alla riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione ed in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o elicoidale.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
59. 15. Amato, Boccadutri.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.
59. 65. Currò.
Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole per l'acquisto di vaccini aggiungere la seguente: obbligatori;
b) al medesimo periodo, aggiungere, infine le seguenti parole: e per l'attività di prevenzione nella rete dei consultori, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.
59. 87. Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. La somministrazione dei vaccini obbligatori in età pediatrica è effettuata in formato singolo o di vaccino tetravalente.
12-ter. Al fine di consentire un'esauriente informazione per tutti i cittadini nonché una scelta consapevole e condivisa, presso il Ministero della salute, nell'ambito del Piano vaccinale, è istituito un sistema nazionale informatizzato, recante ogni dato utile sugli studi preclinici e clinici e sugli esiti, anche negativi, concernenti la somministrazione di vaccini, nonché informazioni concernenti l'obbligatorietà o meno delle vaccinazioni; il ministro della Salute, con proprio decreto, ne definisce le modalità di funzionamento.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017 – 2.000.000;
2018 ......
2019 ......
59. 88. Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 1 dell'articolo 71 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo le parole «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «e quelle croniche invalidanti e/o degenerative di cui al decreto ministeriale – Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329 come aggiornato dal decreto ministeriale – Ministero della sanità 21 maggio 2001, n. 296, e nei casi in cui è stato riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità del lavoratore, nel limite di 50 milioni a decorrere dal 2017.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
59. 104. Lorefice, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia» è autorizzato un ulteriore contributo di 5 milioni per l'anno 2017 e di 10 milioni per l'anno 2018 e 2019 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
59. 114. Palese.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al secondo periodo, le parole: «in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015» sono sostituite con le seguenti: «in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione dell'indennizzo al 31 gennaio 2015 e previsione di stima dei nuovi percettori».
59. 90. Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel primo periodo, le parole «erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite con le seguenti «erogati dalle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano con le rispettive ASL di competenza territoriale».
59. 89. Di Vita, Lorefice, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo e al secondo periodo, la parola: «contributo» è sostituita dalla seguente: «finanziamento».
59. 91. Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nel primo periodo e nel secondo periodo, dopo la parola «erogati» sono aggiunte le seguenti: «o da erogare».
59. 93. Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le lettere p) e p-bis), sono soppresse.
Conseguentemente:
a) all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere il seguente: 36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
59. 121. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le lettere p), primo periodo, e la lettera p-bis), sono soppresse.
Conseguentemente:
a) all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere il seguente: 36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
59. 120. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nel secondo periodo, le parole «corrisposti dalle regioni e dalle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «a carico delle regioni e delle province autonome».
59. 92. Lorefice, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 27-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 anche i familiari che hanno subito il danno iure proprio per la morte del congiunto, purché abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui alle leggi 222 e 244 del 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017 – 1.500.000;
2018 – 1.500.000;
2019 – 1.500.000.
59. 94. Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Le regioni sottoposte a piano di rientro del disavanzo strutturale del servizio sanitario che, alla data del 31 dicembre 2016, presentano le condizioni di cui al comma 2, dichiarano la conclusione del piano di rientro e, contestualmente, l'apertura di un triennio di stabilizzazione finanziaria.
2. Il triennio di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 1 si determina in presenza delle seguenti condizioni, già asseverate dal tavolo per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 11 dell'intesa 10 luglio 2014:
a) riduzione costante e progressiva del disavanzo sanitario per un periodo pari ad almeno tre anni;
b) accertamento dell'equilibrio finanziario, ovvero disavanzo inferiore allo standard dimensionale del cinque per cento rispetto ai finanziamento ordinario e alte maggiori entrate proprio sanitarie, per un periodo pari ad almeno due anni;
c) conseguimento, per un periodo pari ad almeno due anni, degli obiettivi di salute ed assistenza, previsti da livelli essenziali di assistenza necessari al raggiungimento della soglia di adempienza ma attestata dal Comitato permanente di cui all'articolo 10 dell'intesa 10 luglio 2014.
3. Nelle regioni in condizione di stabilizzazione finanziaria, ai sensi del presente articolo, il commissario ad Acta mantiene l'incarico finalizzato all'adozione dei provvedimenti dei programmi operativi in corso di attuazione, che sono oggetto di rinnovo fino al termine del triennio. A tale scopo il Commissario ad acta può nominare un subcomissario con il compito di affiancamento nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico. Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette a disposizione a personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.
4. Il tavolo per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 11 dell'intesa 10 luglio 2014 accerta il perseguimento degli obiettivi dei programmi operativi con cadenza semestrale il primo anno e, successivamente, con cadenza annuale. Al termine del triennio, laddove siano strutturalmente accertate le condizioni di cui al comma 1, il Governo dichiara la conclusione dell'incarico commissariale.
59. 108. Melilli.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
1. L'Anci è tenuta tramite la «Federsanità Anci», a predisporre e gestire registro nazionale delle Conferenze dei Sindaci (RNCS), organismi previsti dall'articolo 3, comma 14, decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
2. Posto quanto sopra è istituito il registro nazionale delle conferenze dei sindaci con previsione dell'inserimento delle informazioni sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo i criteri che verranno stabiliti con apposito regolamento ministeriale.
3. Ai fini di una sistematica raccolta e aggiornamento degli atti delle singole Conferenze, nonché delle disposizioni normative regionali che attengono alla organizzazione e al funzionamento delle stesse, Federsanità Anci può prevedere forme di collaborazioni con l'Agenas.
4. A tal proposito ciascuna Asl provvederà ad individuare, al fine di una stabile cooperazione con i Comuni e con il gestore del registro, il funzionario responsabile.
59. 147. Melilli.
Al comma 13, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 75 milioni per l'anno 2017 e a con le seguenti: nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono stanziati 800 milioni per l'anno 2017 e.
Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare;
b) all'articolo 6, comma 9 dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalie seguenti: nella misura del 90 per cento.
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
59. 95. Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 13, sostituire le parole: pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 73, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro.
59. 67. Polverini.
Al comma 13, sostituire le parole: e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale con le seguenti: stabilizzazione e formazione in maniera prioritaria del personale del Servizio sanitario nazionale operante nelle SIN,.
59. 149. Labriola.
All'articolo 59, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo le parole: non superiore a lire 750 milioni sono sostituite dalle seguenti: non superiore a euro 450.000;
b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000»
13-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 13-bis, valutati in 9.300.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, e ridotto di 9.300.000 euro nel 2017 e di 9.300.000 euro nel 2018.
59. 151. Plangger, Alfreider, Schullian, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 541-543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari in riferimento all'area dell'emergenza-urgenza e della terapia intensiva e del fabbisogno correlato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza-urgenza ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nonché nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome possono indire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto sanità a copertura del turn over nell'area indicata. Il personale così assunto ha l'obbligo di permanere in tale area per almeno otto anni dall'atto dell'assunzione.
*59. 6. La XII Commissione.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 541-543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari in riferimento all'area dell'emergenza urgenza e della terapia intensiva e del fabbisogno correlato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza-urgenza ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nonché nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome possono indire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto sanità a copertura del turn over nell'area indicata. Il personale così assunto ha l'obbligo di permanere in tale area per almeno otto anni dall'atto dell'assunzione.
*59. 58. Lenzi, Miotto, Piazzoni, Carnevali, Capone, Iacono, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Marazziti, Grassi, Vico, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Con accordo da sancire entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è disposto, per il triennio 2017-2019, l'obbligo per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere alla copertura di posti vacanti in organico attraverso procedure di mobilità nella misura del 50 per cento dei posti autorizzati per nuove assunzioni prima di espletare nuove procedure concorsuali.
**59. 7. La XII Commissione.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Con accordo da sancire entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è disposto, per il triennio 2017-2019, l'obbligo per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere alla copertura di posti vacanti in organico attraverso procedure di mobilità nella misura del 50 per cento dei posti autorizzati per nuove assunzioni prima di espletare nuove procedure concorsuali.
**59. 162. Calabrò.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'accesso tempestivo all'intervento interruttivo della gravidanza secondo le procedure e i requisiti di cui alla legge n. 194 del 1978 in ciascuna azienda ospedaliera comprese quelle universitarie e in ciascuna azienda locale deve essere presente un’equipe formata da almeno un medico ginecologo, un'ostetrica e un infermiere che non abbiano sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza stato regioni e province autonome definisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge linee guida volte al raggiungimento di questo obiettivo anche attraverso la mobilità del personale, o la predisposizione di specifici bandi di concorso.
59. 34. Murer, Lenzi, Miotto, Amato, Agostini, Di Salvo, Pollastrini, Gnecchi, Cenni, Fabbri.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, le parole: con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e sono soppresse;
b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
Art. 6-bis.
(Anzianità di servizio).
1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio,
2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; l'Azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzatone in dieci anni del versamento.
3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.
4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articol o.
5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione dei trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'lNPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Conseguentemente dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale).
1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
59. 163. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di sostenere e incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché di rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Servizio sanitario nazionale (SSN), in materia di vendita dei farmaci, sono istituite farmacie non convenzionate con il SSN, costituenti esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, previa apposita comunicazione al Ministero della salute, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, all'agenda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), elativa al possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero della salute e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base dell'ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia. La sede della farmacia non convenzionata con il SSN deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 100 metri, all'interno dello stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato con il SSN ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata con il SSN, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dai decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 n. 241, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata con il SSN, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore di età. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservato ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata a un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio. Le farmacie non convenzionate con il SSN possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1.993, n. 537. Le parafarmacie dovranno contribuire al sensi dell'Articolo 3 LEGGE 22 novembre 1354, n. 1107 secondo la seguente tabella:
a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti, euro 100;
b) nei Comuni con più di 40,000 abitanti e fino a 100.000, euro 70;
c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, euro 50;
d) nei Comuni con più di 10,000 abitanti e fino a 15.000, euro 30;
e) nei Comuni con più di 5000 abitanti e fino a 10.000, euro 20.
59. 164. Marco Di Stefano.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Con riferimento alle regioni sottoposte a Piano di Rientro in tema di sanità, laddove necessario al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nelle more del pieno recepimento del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, ed in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2016 delle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato già espletati, prevista ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni in parola e le aziende sanitarie sono autorizzate a procedere all'assunzione del personale sanitario, già vincitore o idoneo collocato in posizione utile, in deroga a quanto previsto dal comma 541 della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 1, comma 8, della legge 8 novembre 2012 n. 189, e nel rispetto della cornice finanziaria di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 191 del 2009. Le predette assunzioni dovranno essere effettuate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e conseguentemente la validità delle graduatorie dei predetti concorsi a tempo indeterminato viene prorogata al fine di consentire di porre in essere le procedure di assunzione.
13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, laddove necessario, potrà farsi ricorso alle risorse previste per i processi di assunzione e stabilizzazione di cui al comma 13.
*59. 40. Crimì.
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Con riferimento alle regioni sottoposte a Piano di Rientro in tema di sanità, laddove necessario al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nelle more del pieno recepimento del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, ed in considerazione della scadenza al 31/12/2016 delle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato già espletati, prevista ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni in parola e le aziende sanitarie sono autorizzate a procedere all'assunzione del personale sanitario, già vincitore o idoneo collocato in posizione utile, in deroga a quanto previsto dal comma 541 della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 1, comma 8, della legge 8 novembre 2012 n. 189, e nel rispetto della cornice finanziaria di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 191 del 2009. Le predette assunzioni dovranno essere effettuate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e conseguentemente la validità delle graduatorie dei predetti concorsi a tempo indeterminato viene prorogata al fine di consentire di porre in essere le procedure di assunzione.
13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, laddove necessario, potrà farsi ricorso alle risorse previste per i processi di assunzione e stabilizzazione di cui al comma 13.
*59. 64. Berretta, Burtone, Currò, Boccadutri, Giulietti, Albanella, Iacono.
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Per le regioni che non hanno completato il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e per le quali, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 8 novembre 2012 n. 189, vige il divieto per le aziende sanitarie di procedere alla copertura di posti vacanti od a carenze di organico, fino alla definizione del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e del completamento del procedimento di ricollocazione del personale risultante in esubero, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni tempo indeterminato in atto vigenti e valide fino al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 al fine di non compromettere la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché consentire l'assunzione del personale già vincitore o idoneo su posti vacanti disponibili. Per tale finalità potrà farsi ricorso alle risorse previste per i processi di assunzione e stabilizzazione di cui al comma 13 dell'articolo 59 della presente legge.
59. 63. Berretta, Burtone, Currò, Boccadutri, Giulietti, Albanella, Iacono.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale.
59. 22. Antezza.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.
59. 8. Antezza, Lenzi, Miotto, Carnevali.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 602 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «a 5 milioni per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché 10 milioni annui per il triennio 2017-2019».
59. 18. Guidesi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per avviare un piano straordinario di assunzioni secondo le modalità previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 destinate all'espletamento delle funzioni all'istituto Superiore di Sanità, viene istituito a partire dall'anno 2017 un fondo di 30 milioni di euro nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per la realizzazione del piano straordinario di assunzioni, la validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogate al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
59. 12. Marazziti, Gigli.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per garantire l'espletamento delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale assegnate all'istituto Superiore di Sanità si avvia un piano straordinario di assunzioni secondo le modalità previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 125, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Al fine della realizzazione del piano straordinario di assunzioni è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e la validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge è prorogata sino al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 270 milioni».
59. 35. Piazzoni, Miotto, Pilozzi, Carnevali, Lenzi.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. A partire dal 1o gennaio 2017, i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'apposito registro AIRE, che rientrino temporaneamente in patria, possono accedere in regime di compartecipazione della spesa e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare all'assistenza medica di base, con l'assegnazione di un medico di famiglia previa richiesta alla ASL di iscrizione AIRE.
13-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato- regioni, sono stabilite le modalità e la misura della compartecipazione alla spesa per le prestazioni di cui al comma 13-bis.
13-ter. Ai fini di cui ai precedenti commi 13-bis e 13-ter presso lo stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di 20 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
59. 14. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A partire dal 1o gennaio 2017, i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'apposito registro AIRE, che rientrino temporaneamente in patria, possono accedere gratuitamente e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare all'assistenza medica di base, con l'assegnazione di un medico di famiglia previa richiesta alla ASL di iscrizione AIRE.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
59. 157. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A partire dal 1o gennaio 2017, i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'apposito registro AIRE, che rientrino temporaneamente in patria, possono accedere dietro pagamento di un ticket su base regionale e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, all'assistenza medica di base, con l'assegnazione di un medico di famiglia previa richiesta alla ASL di iscrizione AIRE.
59. 156. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A partire dal 1o gennaio 2017, i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'apposito registro AIRE, che rientrino temporaneamente in patria, possono accedere, previo pagamento di un ticket a totale carico dell'assistito per l'integrale copertura delle prestazioni richieste, e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, all'assistenza medica di base, con l'assegnazione di un medico di famiglia previa richiesta alla ASL di iscrizione AIRE.
59. 13. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per il completamento della messa a regime del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare nell'ambito regionale, anche sulla base dei protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259, si provvede con le risorse dell'articolo 8, comma 3 della legge 124 del 7 agosto 2015 e con specifico vincolo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità e le quote di finanziamento definite con accordo in Conferenza Stato-Regioni.
*59. 115. Palese.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per il completamento della messa a regime del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare nell'ambito regionale, anche sulla base dei protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259, si provvede con le risorse dell'articolo 8, comma 3 della legge 124 del 7 agosto 2015 e con specifico vincolo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità e le quote di finanziamento definite con accordo in Conferenza Stato-Regioni.
*59. 19. Guidesi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis: All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», le parole: «1 o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2022».
59. 21. Amato.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 236 della legge 208 del 28 dicembre 2015 non si applicano alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.
59. 24. Amato, Miotto, D'Incecco.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 9 comma 2-bis della legge 122 del 30 luglio 2010 e successive proroghe cessano i loro effetti al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la determinazione dei fondi aziendali avviene secondo le previsioni dell'ultimo contratto collettivo nazionale sottoscritto senza arretrati riferiti ad annualità precedenti.
59. 25. Amato, Miotto, D'Incecco.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale non risentono della disposizione presente all'articolo 9-quinquies della legge 6 agosto 2015, n. 125 nella misura del loro utilizzo per l'attuazione dell'articolo 22, comma 4, lettera d), del Patto della salute 2014-2016.
59. 28. Amato, Miotto, D'Incecco.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. I medici laureati e abilitati alla professione prima del 1996, – anno di istituzionalizzazione dell'obbligo della specializzazione medica, qualora abbiano operato con modalità di tipo libero professionale, coordinata e/o continuativa presso case di cura private accreditate con il servizio sanitario nazionale e che possono certificare di aver esercitato su una specifica specializzazione medica per almeno dieci anni, possono partecipare ai concorsi indetti dal Servizio Sanitario Nazionale, sebbene privi del medesimo titolo di specializzazione.
59. 29. Piccione, Paola Bragantini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia» è autorizzato un ulteriore contributo di 5 milioni per l'anno 2017 e di 10 milioni per l'anno 2018 e 2019 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).
13-ter. All'onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67 della presente legge.
59. 17. Guidesi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia», come già previsto dall'articolo 1, comma 602 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 2019.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: 295 milioni di euro per l'anno 2017, 290 per gli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
59. 30. Falcone.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «è prorogata fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata fino al 31 dicembre 2018».
59. 31. Greco, Giulietti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 602 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: e a 5 milioni per l'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: nonché 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
59. 32. Scuvera, Amato.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 602 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e a 5 milioni per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
*59. 61. Sbrollini, Patriarca.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
*59. 37. Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
*59. 74. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
*59. 138. Fucci.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è applicato, per la durata legale del corso, alle figure professionali di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 «Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
59. 62. Paola Bragantini, Piazzoni.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, alle figure professionali di farmacista ospedaliero e fisico medico, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 «Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
59. 66. Paola Bragantini.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto e di assicurarne la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, per il triennio 2017-2019, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1 commi 541-543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sono assegnate con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto risorse nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui per assunzione e la stabilizzazione di personale del Servizio sanitario Nazionale, per l'acquisto di materiale di consumo, attrezzature e attività diagnostiche di primo e secondo livello.
59. 41. Vico, Pelillo, Ginefra, Capone, Grassi, Mariano, Michele Bordo, Ventricelli, Losacco, Mongiello, Cassano, Massa.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di consentire all'azienda sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2 comma 4-quinquies, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
Conseguentemente,
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 8.000.000;
2018: – 8.000.000;
2019: – 8.000.000.
59. 119. Duranti, Marcon, Melilla, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi dei personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016.
59. 43. Gelli, Miotto, Carnevali, Lenzi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Con riferimento all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti vacanti in organico con procedura di mobilità, prima di ricorrere a procedure concorsuali, è ridotto del 50 per cento dei posti individuati per le procedure di assunzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
59. 45. Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Di Lello, Epifani, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Impegno, Manfredi, Palma, Paris, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Ragosta, Rostan, Sgambato, Valiante, Valeria Valente.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. AI comma 524 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) alla lettera a), dopo le parole «ad almeno 10 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «tenuto conto che le spese sostenute per la ricerca scientifica devono essere preventivamente scorporate».
59. 10. Gelli.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo il comma 529 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» è aggiunto il seguente comma:
529-bis. Le disposizioni di cui al comma 529 non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono al finanziamento dell'assistenza sanitaria con risorse dei propri bilanci, ove sia garantito l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso e fatta salva la sussistenza delle due seguenti condizioni:
a) rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto del ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70;
b) rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526.
59. 9. Gelli.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all'articolo 5, comma 5, le parole «30 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «48 mesi».
59. 50. Sbrollini.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra il Servizio sanitario nazionale e le Università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali e che abbiano esercitato l'opzione per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con la facoltà di mantenere il regime di tempo pieno».
59. 70. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Non concorrono a formare il reddito da lavoro autonomo, i rimborsi riconosciuti ai medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare incaricati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsti dall'articolo 3, dal comma 2 al comma 4, del decreto interministeriale 8 maggio 2008.
59. 76. Russo.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo destinato alle misure di prevenzione, diagnosi e cura della malattia di Alzheimer. Con decreto del ministro della salute da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, anche tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei destinatari della misura. Per far fronte agli oneri derivanti dalle predette disposizioni, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quel l'anno ed entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
59. 77. Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Baldelli.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro, destinato alle misure di prevenzione, diagnosi e cura della malattia di Alzheimer.
Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, anche tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
59. 78. Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Baldelli.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. I contributi di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono estesi alle regioni ad autonomia speciale.
59. 96. Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementata dall'anno 2017 di 300 milioni.
Conseguentemente,
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alia formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai lini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
59. 105. Lorefice, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare».
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
59. 97. Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dall'anno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 200 milioni
59. 159. Nicchi, Gregori, Melilla, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
14. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
59. 98. Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
14. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1 comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
59. 99. Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate per la concessione del beneficio di cui all'articolo 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, sono incrementate di 200 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
59. 100. Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Nesci, Colonnese, Carinelli, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse assegnate al servizio sanitario nazionale una dotazione pari ad 1 milione di euro è destinata ai Piani nazionali quadriennali di prevenzione in edilizia, in agricoltura e selvicoltura, per l'emersione e la prevenzione delle patologie dell'apparato muscolo scheletrico, sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali e del rischio stress lavoro correlato.
Conseguentemente,
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
59. 101. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo li comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale infermieristico operante presso strutture sanitarie accreditate o presso aziende sanitarie e ospedaliere, deve essere esclusivamente dipendente delle medesime strutture sanitarie.
59. 117. Gregori, Nicchi, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale non risentono della disposizione presente all'articolo 9-quinquies della legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura del loro utilizzo per l'attuazione dell'articolo 22, comma 4, lett. D del Patto della Salute della Conferenza Stato Regione 2014-2016.
59. 139. Fucci.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. «Le disposizioni dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, non interessano la dirigenza medica veterinaria e sanitaria».
59. 140. Fucci.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. «Le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 2-bis), della legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive proroghe, cessano i loro effetti al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la determinazione dei fondi aziendali avviene secondo le previsioni dell'ultimo contratto collettivo nazionale sottoscritto senza arretrati riferiti ad annualità precedenti».
59. 141. Fucci.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 186 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «per il settore» sono aggiunte le seguenti: «pubblico e»;
b) le parole: «80.000» sono sostituite dalle: «90.000».
*59. 26. Amato, Miotto.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate e seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per il settore» sono aggiunte le seguenti: «pubblico è»;
b) le parole: «80.000» sono sostituite dalle seguenti: «90.000».
*59. 142. Fucci.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di consentire il completamento della rete ospedaliera necessaria allo svolgimento delle attività di ricerca, assistenza e cura e di integrare il percorso di attivazione del DEA di II livello, è autorizzato un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2017, a favore della Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini della concessione del predetto contributo la Fondazione Policlinico Tor Vergata presenta al Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con la programmazione regionale, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Fondazione, nonché la relazione asseverata dal Collegio dei revisori del conti, di quelli già effettuati per i medesimi scopi. Il contributo è erogato previa approvazione, del predetto piano e della relazione, da parte del Ministero della Salute. Per gli interventi da eseguire l'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.
59. 146. Melilli.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Al fine di garantire la continuità assistenziale nelle Regioni sottoposte a piani di rientro per il settore sanitario, alle sole case di cura accreditate, dotate di pronto soccorso ed inserite nella Rete Ospedaliera Regionale dell'emergenza sanitaria del 118, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano i limiti di spesa per le prestazioni di emergenza di Pronto Soccorso e di alta specialità ivi previsti.
59. 158. Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli, Sgambato.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive. Su istanza motivata dalle Regioni interessate, il Consiglio dei ministri delibera le nomine commissariali in applicazione delle presenti disposizioni. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è abrogato.
59. 160. Famiglietti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo del comma 569, le parole «alle nomine effettuate, a qualunque titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente ai commissariamenti disposti»;
b) il comma 570 è abrogato.
59. 161. Famiglietti.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis
1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i nuovi iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37,38,39,40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.
2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
59. 01. La VII Commissione.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici mediante utilizzo di parte delle risorse che finanziano l'istituto di cui all'articolo 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 area dirigenziale medico veterinaria).
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale, gli enti del SSN, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 e sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni, possono utilizzare nel limite del 50 per cento del costo sostenuto nel 2016 le risorse che finanziano l'istituto di cui all'articolo 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 area dirigenziale medico veterinaria per effettuare assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti medici nelle discipline ove si registra una carenza di organico. L'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 verifica l'invarianza dei costi, certificando che all'incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8 giugno 2000. La spesa derivante dalle assunzioni del personale medico effettuate ai sensi del primo periodo non viene computata agli effetti del rispetto dei vincoli di spesa del personale.
59. 02. Gelli, Miotto, Carnevali.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Norme per le regioni a statuto speciale e le province autonome).
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti del presente titolo compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e le province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
59. 03. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
Il comma 9 dell'articolo 6 della legge 240 del 30 dicembre 2012 è sostituito dal seguente:
«9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono compiti assistenziali ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato in sede di conversione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni con le seguenti: 293 milioni.
59. 04. Gigli, Sberna.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, destinate allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a finì scientifici degli animali, finalizzati alla riduzione o al non uso dei medesimi, ovvero all'utilizzo di procedure non dolorose, previsti dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementare di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
59. 05. Bernini, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Medici ex condotti).
1. In ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione I-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537/2004, e al fine del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1o gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico-veterinaria, i Ministri della salute, della funzione pubblica, dell'economia e finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa, al fine della perequazione e della rideterminazione del trattamento economico attribuito a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.
2. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale, necessari al fine della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica e della corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2017: – 20.000.;
2018: – 45.000;
2019: – 45.000.
59. 06. Gigli, Sberna.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL nonché di obblighi correlati all'adesione dell'Italia all'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS)).
In considerazione degli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'organizzazione mondiale della sanità (OMS), è autorizzata, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, la spesa di 225.000,00 euro, per l'organizzazione del 68o Comitato regionale Europa dell'OMS. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016/2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2017 e la proiezione dell'accantonamento per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le cifre:
2017: – 88.924.319;
2018: – 189.337.319;
2019: – 174.067.319
con le seguenti:
2017: 88.199.319;
2018: 189.112.319;
2019: 173.842.379.
59. 07. Binetti, Piccone.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Istituzione, sviluppo e gestione dell'Osservatorio nazionale sui consumi alimentari e la sicurezza nutrizionale).
1. A decorrere dal 2017, il Ministero della salute è autorizzato alla spesa di euro 500.000 annui per l'istituzione, lo sviluppo e la gestione, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Osservatorio nazionale sui consumi alimentari e la sicurezza nutrizionale, finalizzato al miglioramento della conoscenza dei comportamenti alimentari e dei connessi aspetti nutrizionali della popolazione italiana e all'adozione di conseguenti interventi di sanità pubblica.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la composizione e le modalità per l'organizzazione dell'Osservatorio di cui al comma 1.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le cifre:
2017: 88.924.319;
2018: 189.337.319;
2019: 174.067.319
con le seguenti:
2017: 88.424.319;
2018: 188.837.319;
2019: 173.567.319.
59. 08. Binetti.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Farmacia dei servizi).
1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio, sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni e comunque senza nuovi o maggiori oneri complessivi per il bilancio della singola amministrazione regionale».
2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione.».
3. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:
«c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni e comunque senza nuovi o maggiori oneri complessivi per il bilancio della singola amministrazione regionale, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis) da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi.».
59. 09. Tancredi, Piccone.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione da parte di enti del SSN).
1. Gli enti del SSN delle regioni che assicurano l'equilibrio economico non sono sottoposti per il triennio 2017-2019 alla riduzione di spesa per le acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella misura di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010. Gli stessi enti dovranno attuare un percorso di graduale riduzione della spesa per le acquisizioni del predetto personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 dell'obiettivo previsto dal citato articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010. Le spese per le assunzioni a titolo di supplenza del personale medico e del ruolo sanitario, anche di profilo dirigenziale, non si computano ai fini del conseguimento dell'obiettivo.
59. 015. Gelli, Miotto.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Stabilizzazione personale medico e sanitario).
1. Per gli enti del SSN, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con riferimento al personale assunto con contratto a tempo determinato, ivi compreso quello dirigenziale, o con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si procede alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adotterà specifiche disposizioni, ai fini della stabilizzazione, per il personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza degli enti e aziende del SSN, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed anche se legato da rapporto di lavoro autonomo o convenzionato.
* 59. 016. Piccione, Paola Bragantini.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Stabilizzazione personale medico e sanitario).
1. Per gli enti del SSN, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con riferimento al personale assunto con contratto a tempo determinato, ivi compreso quello dirigenziale, o con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si procede alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adotterà specifiche disposizioni, ai fini della stabilizzazione, per il personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza degli enti e aziende del SSN, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed anche se legato da rapporto di lavoro autonomo o convenzionato.
* 59. 024. Leva.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Inidoneità e inabilità del personale dipendente del SSN – Integrazione composizione della commissione medica di verifica con un rappresentante regionale).
1. Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale.
59. 017. Gelli, Miotto.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» sono aggiunte le seguenti: «e della scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie»;
2) all'alinea, dopo le parole «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Ministro della salute,»;
3) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per la scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;»;
4) alla lettera c) dopo le parole «curriculum degli studi» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo un malus di punteggio per i concorrenti già in corso presso una scuola di specializzazione o presso il corso di formazione specifica in medicina generale ovvero già in possesso di un diploma di specializzazione o diploma di formazione specifica di medicina generale»;
5) la lettera a) è sostituita con la seguente: «a) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità nelle sedi prescelte o ai corsi di specializzazione in medicina generale e cure primarie nella regione dove il concorrente ha conseguito la laurea, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le norme specifiche per le province autonome di Trento e Bolzano.»;
b) all'articolo 43:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria dei profili medici e non medici, con il compito di sovrintendere alla loro formazione specialistica e di determinare i criteri per l'accreditamento delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali che compongono le reti formative delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ad accesso dei profili sanitari medici e non medici.
1-bis. L'Osservatorio, organo consultivo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero della salute, elabora regolamenti, linee di indirizzo e proposte, volti all'organizzazione ed al miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica di area sanitaria. Fatte salve le prerogative del Ministero della salute e delle Regioni in tema di pianificazione e programmazione del fabbisogno di profili specialisti e generalisti, l'Osservatorio effettua anche rilevazioni e studi sulla domanda di formazione post-lauream nonché in ordine alla qualità percepita dagli specializzandi sulla formazione erogata dalle scuole di specializzazione di area sanitaria, sugli esiti delle selezioni per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. A tal fine, l'Osservatorio si avvale dei flussi informativi esistenti, che vengono messi a disposizione dalle Istituzioni ed Enti competenti.
1-ter. Ai fini dell'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per ciascuna tipologia di specializzazione, l'Osservatorio definisce, determina e verifica la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance, necessari ad accreditare le singole scuole ed a effettuare il monitoraggio continuo della qualità della formazione, in conformità, ove richiesto dalla normativa di riferimento, alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini dell'accreditamento si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici e non medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;
b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione dello specialista;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e specializzandi in formazione di cui all'articolo 38, comma 1;
g) degli indicatori di performance espressi da ciascuna struttura afferente alla rispettiva rete formativa.»
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'Osservatorio, di concerto con gli omologhi Osservatori regionali di cui al successivo comma 3, verifica la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance delle reti formative, nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione di area sanitaria, definendo ed adottando tutti gli strumenti necessari ad assolvere a tali compiti. A tali fini, l'Osservatorio dispone ed effettua rilevazioni sulla qualità della formazione, nonché, anche di concerto gli omologhi Osservatori regionali, site visits strutturate cui conseguono gli adeguati interventi migliorativi. Per assolvere a tutte le competenze conferite, l'Osservatorio si può avvalere anche della collaborazione di Enti che documentino specifiche competenze sul tema della valutazione e dell'accreditamento. Può, altresì, avvalersi del contributo di esperti.
2-ter. Le attività dell'Osservatorio Nazionale vengono espletate col supporto tecnico-amministrativo di personale dedicato, a ciò preposto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nonché dalle diverse Istituzioni che compartecipano alla costituzione del medesimo organo.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Osservatorio nazionale è composto da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca; b) tre rappresentanti del Ministero della salute; c) tre presidi delle Scuole di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori; d) quattro rappresentanti delle Regioni, uno dei quali in rappresentanza dei medici di medicina generale, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; e) quattro rappresentanti dei medici in formazione specialistica – uno per ciascuna delle tre aree cui afferiscono le scuole di specializzazione ad accesso dei medici ed uno per la scuola di specializzazione in medicina generale – ed un rappresentante degli specializzandi dei profili sanitari non medici, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, eletti fra gli iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università, istruzione e ricerca scientifica. Fino alla data della definizione del regolamento elettorale, i rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici ed un non medico in formazione specialistica, nominati dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, su designazione delle rispettive associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, previa ricognizione degli elementi utili a definire la rappresentatività delle predette associazioni di categoria.»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il presidente dell'osservatorio è nominato d'intesa fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute.»;
5) al comma 5 le parole «comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-ter.»;
c) all'articolo 44:
1) i commi i e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto legislativo è istituito l'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica di area sanitaria, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, da medici di medicina generale, nonché da rappresentanti dei profili sanitari medici e non medici in formazione specialistica, secondo le specifiche di cui al seguente comma. L'Osservatorio è presieduto da un preside/presidente designato dai presidi e presidenti delle Scuole/Facoltà di medicina e chirurgia delle università che insistono presso il territorio della regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione, è garantita la rappresentanza di un medico in formazione specialistica per ciascuna delle università della regione sede di scuole di specializzazione, nonché di un non medico su base regionale. In ogni caso la rappresentanza degli specializzandi non può essere inferiore a tre medici più un profilo non medico. L'Osservatorio regionale può avvalersi del contributo di esperti. L'Osservatorio regionale può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica di concerto con l'Osservatorio Nazionale la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance di cui al comma 1-ter dell'articolo 43, nonché lo standard di attività assistenziali degli specializzandi in formazione nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità, ove richiesto dalla normativa di riferimento, alle indicazioni dell'Unione europea. L'Osservatorio regionale sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione e supporta l'Osservatorio Nazionale in tutte le attività cui esso è preposto. A tali fini, l'Osservatorio regionale adotta gli strumenti definiti dall'Osservatorio Nazionale, cui presenta report con cadenza almeno annuale. L'Osservatorio, anche di concerto con l'Osservatorio Nazionale, dispone ed effettua rilevazioni sulla qualità della formazione, nonché site visits strutturate cui conseguono gli adeguati interventi migliorativi. L'Osservatorio è convocato dal Presidente, con cadenza almeno bimestrale, o su richiesta di almeno 5 componenti dell'Osservatorio Regionale.
2. Le Regioni provvedono all'istituzione degli osservatori e ne danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed al Ministero della salute. In caso di mancata istituzione e/o attivazione dell'Osservatorio Regionale, questo viene istituito ed attivato di concerto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero della salute. Nelle more della costituzione e/o attivazione l'Osservatorio Regionale viene vicariato dall'Osservatorio Nazionale nell'espletamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.
2-bis. L'Osservatorio Regionale viene dotato di una tecnostruttura dedicata di supporto alle attività dell'organo ad opera dell'Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Salute.»;
2) ai comma 3, le parole «una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «il competente Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Salute.»;
d) dopo l'articolo 46, sono aggiunti i seguenti:
Art. 46-bis.
1. Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessaria una formazione specifica comprovata dal conseguimento del diploma di specializzazione universitaria in medicina generale e cure primarie, fermo restando la validità dei diplomi di formazione specifica in medicina generale e degli attestati già rilasciati, ai sensi del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. A partire dall'anno accademico 201712018 di riferimento per le scuole di specializzazione di area medica viene disattivata la Scuola di Specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie e gli specializzandi in corso confluiscono nella nuova scuola di specializzazione in medicina generale e delle cure primarie, fatto salvo il diritto al completamento degli studi ed il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso.
Art. 46-ter.
1. Le denominazioni dei diplomi, certificati o altri titoli comprovanti la formazione specifica di medicina generale e la specializzazione in medicina generale e cure primarie sono quelli indicati nell'allegato E.
Art. 46-quater.
1. I cittadini di uno Stato membro in possesso di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 46-ter, se riconosciuti, utilizzano in Italia il corrispondente titolo professionale e la relativa abbreviazione in lingua italiana.
Art. 46-quinquies.
1. La specializzazione di cui all'articolo 46-bis si consegue attraverso un corso triennale cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.
2. All'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41. Le norme generali sui contratti di formazione restano applicabili per quanto non sia ivi previsto. Il contratto finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante La frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
Art. 46-sexies.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università, dell'istruzione e della ricerca, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti in medicina generale da formare tenuto conto del quadro epidemiologico e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della salute e la Conferenza Stato-Regioni determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione di cui all'articolo 46-septies.
Art. 46-septies.
1. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle università di regioni viciniori.
2. Le scuole vengono sottoposte ad accreditamento ed a verifica della qualità della formazione ad opera dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.
3. La docenza è affidata nella misura di almeno il 50 per cento del totale a medici di medicina generale esercitanti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. La normativa, i decreti ed i regolamenti vigenti in tema di settori scientifico disciplinari e di abilitazione scientifica nazionale viene conseguentemente adeguata.
5. La scuola di specializzazione in medicina generale si articola in attività didattiche teoriche ed in attività didattiche pratiche, queste ultime da svolgersi nelle strutture, servizi e funzioni facenti capo ad una rete formativa comprendente le strutture universitarie, ospedaliere, IRCCS ed il territorio.
Art. 46-octies.
1. La specializzazione in medicina generale e cure primarie comporta la partecipazione personale dello specializzando all'attività professionale e la graduale assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
2. Presso le strutture della rete formativa la scuola di specialità individua del personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno cinque anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale nonché con il possesso della titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e che operino in uno studio professionale organizzato accreditato, a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali.
Art. 46-novies.
1. I corsi di specializzazione in Medicina Generale e delle cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione. Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.
2. I contratti di cui agli articoli 46-quinquies e 46-sexies e le docenze di cui all'articolo 46-septies sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non utilizzati per i contratti di formazione specifica in Medicina Generale con l'aggiunta di un ulteriore stanziamento di euro 50 milioni a decorrere dal 2018.
Art. 46-decies.
1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specifica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli articoli 46-septies e 46-octies.
Art. 46-undecies.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
2. Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro già iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale.
3. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.
4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del rilascio degli attestati di cui al comma 3.
Art. 46-dodicies.
1. Il Ministero della salute riconosce i diplomi, certificati o altri titoli di formazione specifica o complementare in medicina generale dei cittadini dell'Unione europea, al fine dell'esercizio dell'attività di medico in medicina generale.
2. Il riconoscimento del diploma di medico in medicina generale è subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico di cui all'allegato A.
3. Il medico di cui ai commi 1 e 2 che abbia ottenuto un rapporto convenzionale con il servizio sanitario azionale, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.
4. L'uso del titolo professionale e delle relative abbreviazioni è consentito nella lingua italiana.
5. Il Ministero della salute, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo.
6. Nel caso in cui il Ministero della salute venga a conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle competenti autorità dello Stato di origine e provenienza. Le informazioni acquisite sono sottoposte a segreto d'ufficio.
Art. 46-terdecies.
1. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.
Art. 46-quaterdecies.
1. Ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo IV.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 300 milioni di euro annui per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
59. 028. Crimì, Gelli, Ghizzoni, Giuditta Pini, Cova, Stella Bianchi, Miotto, Binetti.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. A decorrere dall'anno accademico 2017/2018 e secondo quanto previsto dal presente articolo, l'esame finale della laurea magistrale a cielo unico in Medicina e Chirurgia ha valore di esame di Stato. A tal fine il Ministero dell'istruzione, università e ricerca provvede ad apportare tutte le necessarie modifiche all'Ordinamento didattico della Classe di laurea magistrale LM-41 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007. La modifica ordinamentale della Classe di laurea magistrale LM-41 deve prevedere che lo studente, durante l'ultimo anno di Corso, superi un congruo periodo di tirocinio pratico, di durata non inferiore a tre mesi e per non meno di 15 CFU, omogeneamente maturato in Area Chirurgica, in Area Medica nonché nello specifico ambito della Medicina Generale. L'esame finale di laurea abilitante deve essere a carattere teorico-pratico e nelle commissioni di esame finale deve essere prevista la presenza dei rappresentanti della categoria professionale di riferimento.
2. Gli Atenei adeguano i loro Ordinamenti e Regolamenti didattici in tempo per l'entrata in vigore delle modifiche a decorrere dall'anno accademico 2017/20 18 e, prima dell'avvio del richiamato anno accademico, devono consentire agli studenti di optare per il nuovo Ordinamento didattico abilitante in Medicina e Chirurgia, fatti salvi coloro i quali, all'atto dell'opzione, già frequentano l'ultimo anno.
3. Per i successivi 5 anni dall'entrata in vigore del nuovo Ordinamento continuano a trovare applicazione per i laureati in medicina e chirurgia ai sensi dei precedenti Ordinamenti didattici non abilitanti le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 445 del 2001 emanato in attuazione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Decorso tale periodo transitorio il decreto ministeriale 19 ottobre 2001 n. 445 è abrogato.
4. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
59. 020. Crimì, Coscia, Ghizzoni, Gelli, Stella Bianchi, Cova, Miotto, Binetti.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i nuovi iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.
2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
59. 022. Crimì, Lenzi, Coscia, Gelli, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Paola Bragantini, Binetti, Ascani.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Disposizioni per l'esercizio della professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici).
1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.
2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all’ Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.
3. Le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
59. 018. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Detraibilità delle spese odontoiatriche).
1. A decorrere dall'anno successivo dall'approvazione della presente legge, le spese relative a prestazioni sanitarie odontoiatriche ricomprese tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono detraibili dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche per un importo pari al 60 per cento dell'intero ammontare della spesa.
59. 019. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Fondo per l'odontoiatria).
1. Al fine di promuovere e incentivare progetti mirati a migliorare la salute orale e la prevenzione odontoiatrica e per agevolare il ricambio generazionale nell'ambito degli studi professionali e l'apertura di nuovi studi odontoiatrici, per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri da meno di 24 mesi, è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo cui è assegnato 1 milione di euro per il 2017 e 1 milioni di euro per il 2018 le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro della salute e del Ministero dell'economia da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in i milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
59. 021. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Detraibilità dei prodotti parafarmaceutici dietro prescrizione medica).
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: «nonché dalle spese sostenute per l'acquisto, dietro ricetta prescrittiva del medico curante di prodotti parafarmaceutici direttamente collegabili alla patologia riscontrata e necessari al benessere fisiologico del paziente».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni con le seguenti: 293 milioni.
59. 011. Fragomeli.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali).
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: «nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni con le seguenti: 298 milioni.
59. 023. D'Incecco, Fusilli, Covello, Carnevali, Fedi, Capone, Mongiello, D'Ottavio, Patriarca, Tidei, Gadda, Carloni, Zardini, Grassi, Rubinato, Antezza, Venittelli, Zoggia, Gribaudo, Paola Boldrini, Di Salvo, Sgambato, Morani, Luciano Agostini, Romanini, Fitzgerald Nissoli, Massa, Tartaglione, Piazzoni, Capua, Galperti, Donati, Ciracì, Chaouki, Fucci, Vargiu, Becattini, Terrosi, Tancredi, Nesi, Piccione, Iori, Battaglia, Burtone, Carocci, Coppola, Cuomo, Riccardo Gallo, Iacono, Tino Iannuzzi, Incerti, Patrizia Maestri, Pisicchio, Pizzolante.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Soppressione della Fondazione IME e misure per il personale precario regionale).
1. La Fondazione IME, Istituto Mediterraneo di Ematologia, in liquidazione, è soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le funzioni già svolte dalla Fondazione IME, che vengono trasferite, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero della salute e alla Regione Lazio.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente è disposto il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Fondazione IME in liquidazione alla Regione Lazio.
3. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione IME in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero, rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli del personale del SSR della Regione Lazio sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto.
4. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, ai dipendenti è riconosciuta la differenza mediante un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguenti a norme di legge e a dinamiche contrattuali.
5. Il passaggio del personale di cui ai precedenti commi non apporta nuovi o maggiori oneri alla finanza del SSR della Regione Lazio, anche ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dello stesso, in quanto finanziato con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico da riconoscersi al suddetto personale, sulla base della tabella di cui al comma 3. La spesa da sostenere per il trattamento economico delle unità trasferite al Servizio Sanitario della Regione Lazio non è considerata ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. Le regioni che a seguito dell'obbligo di ricollocazione del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non abbiamo potuto completare le procedure programmate, in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, volte alla stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato possono, anche in deroga alla normativa vigente, portare a termine le suddette procedure. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede a carico dei rispettivi bilanci regionali.
59. 010. Melilli.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio ispettivo della medicina fiscale sul controllo dell'assenteismo nel settore pubblico e sul danno erariale che da questo ne deriva, le risorse di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, sul riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 1, lettera l), da attribuire all'INPS, come già previsto dall'articolo 1 comma 339 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per le regioni e gli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dalle funzioni in materia di accertamento medico-legale, domiciliare ed ambulatoriale, sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, svolte in via prioritaria, come stabilito dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera l) della legge delega n. 124 del 2015, dai medici delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 31 ottobre 2013, n. 125
59. 025. Caparini.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
Al fine di razionalizzare il servizio ispettivo sulle assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati, riducendone i costi, a seguito dell'attribuzione della relativa competenza, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l) della legge n. 124 del 7 agosto 2015, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a cui si affidano in via esclusiva le funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, si modifica il comma 340 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 22 dicembre 2013 nel modo seguente: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per le funzioni in materia di accertamento medico-legale, domiciliare ed ambulatoriale, sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, si avvale, in via prioritaria, dei medici delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”.
59. 026. Caparini.
Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:
Art. 59-bis.
(Trattamento economico dei membri del Parlamento).
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.
2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Nessuna indennità aggiuntiva, emolumento o rimborso di spese è riconosciuto ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza».
2. Le indennità spettanti ai componenti delle assemblee o dei consigli delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano non possono essere superiori all'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma i del presente articolo.
3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.
4. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, con propri regolamenti adottati d'intesa tra loro, disciplinano le modalità per l'erogazione del rimborso delle spese di cui al comma 1, da effettuare sulla base dell'estratto del conto di una carta di credito emessa a tale esclusivo scopo. L'estratto del conto deve essere pubblicato nel sito internet della Camera di appartenenza del membro del Parlamento con cadenza mensile.
3. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere disciplinano, altresì, d'intesa tra loro le modalità per l'applicazione di una decurtazione del rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni».
5. Dopo l'articolo 2 della legge 311 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
Art. 2-bis. – 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e la retribuzione di collaboratori».
6. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono soppressi;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'indennità di cui all'articolo 1 è soggetta all'imposta di cui al regime fiscale ordinano vigente, sulla base delle aliquote di riferimento. I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto».
7. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile».
8. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.
9. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo i della presente legge.
10. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.
11. Ai membri del Parlamento si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di congedo di maternità, congedo di paternità e congedo parentale, previste dai capi III, IV e V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
12. Per i periodi di congedo parentale, ai membri del Parlamento è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
13. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere stabiliscono le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 11 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
14. Nella pagina personale di ciascun membro del Parlamento, all'interno del sito internet della Camera di appartenenza, sono pubblicati, con aggiornamenti bimestrali:
a) il complesso delle indennità riconosciute ai membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, al lordo e al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali;
b) il numero dei giorni per i quali, nel corso del bimestre, il membro del Parlamento è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 4 del presente articolo;
c) la rendicontazione delle spese rimborsate ai sensi dei commi 4 e 5.
15. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili ai sensi dei commi 4 e 5 nonché le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi e applicano le sanzioni previste dai commi 16 e 17 del presente articolo.
16. Qualora sia accertata l'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dall'ammontare del relativo rimborso,
17. Nel caso di reiterate irregolarità nell'imputazione di spese gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono determinare ulteriori misure sanzionatorie.
18. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 17 del presente articolo a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. I risparmi che saranno conseguiti dall'attuazione del presente articolo sono destinati alle misure per l'emergenza sismica di cui all'articolo 51 della presente legge.
59. 029. Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Taglio dell'indennità parlamentare in favore dell'emergenza sismica per il 2017).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il solo anno 2017, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è ridotta della misura pari al 50 per cento.
2. I risparmi conseguiti sono riversati al bilancio dello Stato per essere assegnati alle misure per l'emergenza sismica di cui all'articolo 51 della presente legge
59. 030. Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi, Sberna, Fitzgerald Nissoli.
ART. 60.
(Misure di efficientamento della spesa per acquisti).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
* 60. 20. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
* 60. 24. Senaldi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
* 60. 25. Cenni, Taricco, Zardini, Romanini, Carra, Verini, Lodolini, Borghi, Fabbri, Incerti, Schullian, Gribaudo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
* 60. 26. Basso.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
* 60. 27. Cani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
* 60. 28. Galgano, Menorello, Mucci, Prataviera, Matteo Bragantini, Librandi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
* 60. 30. Dell'Aringa.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
* 60. 11. Leva.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
* 60. 4. Guidesi, Allasia, Saltamartini, Simonetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro imprese, le piccole e le medie imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro imprese, le piccole e le medie imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro imprese, le piccole e le medie imprese.
** 60. 10. Rampelli, Rizzetto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro imprese, le piccole e le medie imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro imprese, le piccole e le medie imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro imprese, le piccole e le medie imprese.
** 60. 22. Vignali.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro imprese, le piccole e le medie imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro imprese, le piccole e le medie imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro imprese, le piccole e le medie imprese.
** 60. 9. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro imprese, le piccole e le medie imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro imprese, le piccole e le medie imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro imprese, le piccole e le medie imprese.
** 60. 3. Guidesi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro imprese, le piccole e le medie imprese.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro imprese, le piccole e le medie imprese;
b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro imprese, le piccole e le medie imprese.
** 60. 6. Marchetti.
Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: Il programma di razionalizzazione deve tenere in considerazione l'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Il Ministero della salute pubblica, entro il 31 gennaio 2017, sul proprio sito istituzionale i dati acquisiti rispetto alla dispositivo-vigilanza nonché all'uso razionale dei dispositivi medici.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: ...;
2019: ....
60. 14. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 3, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: entro il 31 marzo 2017.
60. 15. Grillo, Lorefice, Di Vita, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze completa entro il 2017, attraverso Consip, almeno sperimentazione di acquisto centralizzato del servizio energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 23 agosto 1993, n. 412 attraverso lo strumento della concessione dei servizi, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
60. 29. Francesco Saverio Romano, Abrignani, Borghese, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Lainati, Marcolin, Mottola, Merlo, Parisi, Rabino, Sottanelli, Vezzali.
Al comma 4, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: entro il 31 marzo 2017.
60. 16. Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 5, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri sono aggiunte le seguenti: entro il 30 aprile 2017.
60. 17. Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle istituzioni universitarie per l'acquisto di beni e servizi destinati esclusivamente all'attività di ricerca.
* 60. 1. La VII Commissione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle istituzioni universitarie per l'acquisto di beni e servizi destinati esclusivamente all'attività di ricerca.
* 60. 8. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 7, lettera b), capoverso 514-bis, in fine è aggiunto il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, i risultati del programma di razionalizzazione degli acquisti sia rispetto alle amministrazioni centrali che agli enti locali del territorio, relativo all'anno precedente nonché gli obiettivi per il triennio successivo.
60. 18. Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Nesci, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 514 è aggiunto il seguente:
«514-ter. Al fine di garantire un miglior coordinamento tra gli acquisti di beni e servizi informatici da parte delle amministrazioni statali, centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e delle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e il piano triennale di cui al comma 513, Consip S.p.A. provvede alla predisposizione dei bandi di gara, alla gestione degli altri strumenti di acquisto e negoziazione, ivi incluso il perfezionamento delle convenzioni quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, secondo le linee guida individuate nel medesimo piano triennale di cui al comma 513».
Conseguentemente alla lettera c) dopo le parole: di cui al comma 514-bis sono aggiunte le seguenti: 514-ter.
60. 5. Boccadutri, Carbone, Coppola, Quintarelli.
Al comma 8, capoverso 2-bis, in fine è aggiunto il seguente periodo: Le linee-guida e le eventuali comunicazioni tra soggetti aggregatoli e Comitato guida devono essere inviate all'Autorità Nazionale Anticorruzione e devono avere ampia pubblicizzazione sul sito istituzionale della Consip nonché delle amministrazioni pubbliche competenti.
60. 19. Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 9, capoverso 3-bis, dopo le parole: stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria sono aggiunte le seguenti: , che si intendono automaticamente risolti in caso di attivazione dei contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2.
Conseguentemente al comma 11, dopo le parole: con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva sono aggiunte le seguenti: e alle tecnologie della informazione e della comunicazione, nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.
60. 12. Gutgeld, Marchi.
Al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: per il servizio sanitario nazionale.
60. 23. Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Vezzali.
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
1-bis. Nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione servizi e funzionalità che consentano la certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, anche al fine di consentirne la cessione pro soluto, a condizioni predeterminate, a favore di banche o intermediari finanziari che la stessa Consip potrà selezionare. La cessione sarà garantita da apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con la dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
60. 7. Famiglietti.
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: entro il 31 dicembre 2017. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 45 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2.
60. 32. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
60. 31. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 13, comma 6-bis lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono inserite, all'inizio, le parole: «per i ricorsi di cui all'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 12.500.000;
2018: – 12.500.000;
2019: – 12.500.000.
60. 33. Menorello, Mazziotti Di Celso, Galgano, Librandi.
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
11-bis. L'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.
60. 2. Palese.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure di efficientamento del sistema camerale).
1. Al fine di finanziare programmi di sostegno delle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura che abbiano concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 295 milioni di euro annui.
60. 01. Rubinato, Martella, Moretto, Crivellari, Mognato, Zoggia, De Menech, Murer, Rotta, Crimì, Zardini, Casellato, Miotto.
ART. 61.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 284, sono sostituiti dal seguente: «Art. 23-bis. 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radioteleviso ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, è fissato in 239.000 euro, di cui 100.000 quale compenso fisso e la restante quota quale compenso correlato al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale aziendale approvato dall'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo».
1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
b) al comma 472, dopo le parole: «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;
c) al comma 473, le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni».
1-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
1-quinquies. La Banca d'Italia e gli organi Costituzionali, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano il proprio ordinamento ai princìpi di cui alla presente legge.
61. 12. Caparini, Guidesi.
Al comma 2 sopprimere la lettera b).
61. 9. Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1314, le parole da: «una quota non inferiore» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «i proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, sono destinati al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero».
61. 36. Merlo, Borghese, Galati, Sottanelli.
Sopprimere i commi 3 e 4.
Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
* 61. 1. La III Commissione.
Sopprimere i commi 3 e 4.
Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
* 61. 13. Porta, Quartapelle Procopio, Garavini, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore, Fitzgerald Nissoli.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.
** 61. 2. La III Commissione.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.
** 61. 14. Porta, Quartapelle Procopio, Tacconi, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore, Fitzgerald Nissoli.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 4.000.000
2018: – 4.000.000
2019: – 4.000.000
* 61. 3. La III Commissione.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 4.000.000
2018: – 4.000.000
2019: – 4.000.000
* 61. 15. Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.
Art. 61.
(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri).
Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: «Le maggiori» con le seguenti: «Alle maggiori»;
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: rimangono acquisite all'entrata e non.
Sopprimere il secondo periodo.
61. 10. Manlio Di Stefano, Spadoni, Sibilia, Grande, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 385, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «pari a 150.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250.000 euro per l'anno 2017»;
b) alla lettera b), le parole: «pari a 100.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200.000 euro per l'anno 2017»;
c) alla lettera c), le parole: «pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4.800.000 euro per l'anno 2017»;
d) alla lettera d), le parole: «pari a 500.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 700.000 euro per l'anno 2017»;
e) alla lettera e), le parole: «pari a 650.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 700.000 euro per l'anno 2017»;
f) alla lettera f), le parole: «pari a 100.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200,000 euro per l'anno 2017»;
g) alla lettera g), le parole: «pari a 150.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250.000 euro per l'anno 2017»;
h) alla lettera h), le parole: «pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole: «pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 300,000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019»;
i) alla lettera i) le parole: «pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 7.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
61. 33. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Vaccaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del trenta per cento, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno operato la percezione del contributo di 300 euro versato da persone adulte per domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in proporzione delle percezioni realizzate. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 4.000.000
2018: – 4.000.000
2019: – 4.000.000
61. 4. La III Commissione.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298 milioni.
61. 38. Bueno, Palese.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017, e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.000;
2018: – 5.000;
2019: – 5.000.
61. 31. Bueno, Palese.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
61. 37. Bueno, Palese.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 7-bis. – Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00.».
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
61. 32. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.
61. 11. Rostellato, Venittelli, Giacobbe, Crivellari.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298 milioni.
61. 28. Capelli.
Sopprimere il comma.
61. 18. Polverini.
Al comma 5, sostituire le parole: di cui all'articolo 6 con le seguenti: di cui all'articolo 61-bis.
61. 22. Piccone, Tancredi.
Al comma 5 dopo le parole: dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 aggiungere le seguenti: limitatamente alle imprese armatrici con esclusione delle imprese armatoriali che esercitano la pesca di cui all'articolo 6-bis.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
61. 25. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguente:
5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro».
5-ter. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.
5-quater. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2016, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti e i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.
5-quinquies. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 5-quater sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.
5-sexies., Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 5-quater.
61. 8. La XIII Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro».
5-ter. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.
5-quater. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2016, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti e i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.
5-quinquies. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 5-quater sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.
5-sexies. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 5-quater.
61. 35. Capozzolo, Cova, Palma, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2017.
5-ter. Per l'attuazione del Programma nazionale di cui al comma 5-bis, sono utilizzati gli stanziamenti indicati dalla tabella allegata al medesimo Programma iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli anni 2013-2015, incrementati, per l'anno 2017, di 500.000 euro per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,5 milioni per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
61. 24. Venittelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire risparmi strutturali della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando altresì maggiori entrate derivanti dalla bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali del medesimo Ministero si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nei termini e nei modi di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016».
* 61. 5. La VII Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire risparmi strutturali della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando altresì maggiori entrate derivanti dalla bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali del medesimo Ministero si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nei termini e nei modi di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016».
*61. 16. Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di implementare la funzionalità del Ministero dell'interno, è istituito presso il medesimo dicastero un Tavolo volto alla valutazione e all'ottimizzazione delle risorse allocate presso il dicastero. Al Tavolo, presieduto dal ministro dell'interno, partecipano il ministro dell'economia e delle finanze ed il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN. I risparmi eventualmente conseguiti saranno destinati al miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare del ministero».
61. 27. Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini del recupero nonché dell'ottimizzazione delle risorse utili alla funzionalità del dicastero, il Ministero dell'interno, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolge e illustra alle Camere la ricognizione dei contratti di locazione inerenti agli immobili in uso alle forze del comparto di pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati.
61. 26. Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente;
«5-bis, Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2017».
61. 34. Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
* 61. 6. La IX Commissione.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
* 61. 20. Garofalo.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si interpreta nel senso che per reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale si intenda il reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
61. 19. Garofalo, Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2017.
61. 7. La XIII Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare il più efficace utilizzo delle risorse derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi, volto al potenziamento delle attività di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura, in deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, gli introiti derivanti da oneri per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi a attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati ai piani gestionali, relativi al compenso per lavoro straordinario, dei capitoli afferenti alle competenze fisse e accessorie al personale, nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero. Con esclusivo riferimento agli introiti di cui al periodo precedente, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
61. 17. Manzi, Narduolo.
Dopo l'articolo 61, aggiungere i seguenti:
Art. 61-bis.
1. Gli articoli da 11 a 16 delle legge 7 luglio 2016, n.122 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
«Art. 11.
(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti – Applicazione e definizione).
1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.
Art. 12.
(Presupposti per l'accesso al fondo).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:
a) il responsabile è deceduto;
b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
c) il responsabile è rimasto ignoto;
d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.
3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e alle sorelle.
Art. 13.
(Disposizioni generali).
1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.
2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.
3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presìdi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.
Art. 14.
(Dotazione del fondo).
1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 61-ter.
(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).
1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole «e dei reati intenzionali violenti», sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole «da due rappresentanti del Ministero della giustizia», sono sostituite dalle seguenti «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia»;
c) all'articolo 4, comma 3, le parole: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302», sono soppresse;
2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera b-bis) è soppressa.
Art. 61-quater.
1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 62-bis.
2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n.122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 62-bis.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 15.000.000;
2018; – 15.000.000;
2019: – 15.000.000.
61. 09. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Norme in materia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).
1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.
61. 01. La VIII Commissione.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Misure di efficientamento della spesa degli Enti locali).
1. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione del territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei medesimi eventi non viene considerato nel calcolo degli straordinari del medesimo personale.
61. 02. Guidesi, Grimoldi.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Riqualificazione del personale del Ministero della giustizia).
1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP, la costituzione dell'Ufficio del Processo, nonché al fine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1 gennaio 2017, ove necessario mediante le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le organizzazioni sindacali.
2. Al personale inquadrato nella posizione economica exC3, figura professionale di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale.
3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep, compresi i ruoli tecnici, volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche, tale da inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da ex al e ex a1s in ex B1; da ex b1 in ex b2; da ex b2 a ex b3; da exb3 e b3s in ex c1 ; da ex c1 e exc1s in ex c2; da ex c2 in ex c3; da ex c3 in ex ruolo ad esaurimento, in base alle tabelle A (all. 1 ) e D (all.2) del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.
4. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.
5. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici NEP è assegnato nei nuovi ruoli a far data dall'approvazione della presente legge ovvero alla definizione delle procedure di cui al comma 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle nuove piante organiche.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 242 milioni.
Allegato 1
Tabella A
|
Aree |
Dotazione organica |
|
TERZA |
20.441 |
|
SECONDA |
21.993 |
|
PRIMA |
1.268 |
|
TOTALE ORGANICO |
43.702 |
Allegato 2
Tabella D
|
Allegato 1 DOTAZIONI ORGANICHE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA Declinazione dei contingenti di personale delle aree nei profili professionali individuati dal CCNI 29 luglio 2010 |
||
|
Dotazione organica D.P.C.M. 15/12/2008 |
PROFILI PROFESSIONALI |
Numero POSTI |
|
TERZA AREA |
Funzionario bibliotecario |
31 |
|
Direttore amministrativo |
2.080 | |
|
Funzionario informatico |
179 | |
|
Funzionario dell'organizzazione |
18 | |
|
Funzionario contabile |
310 | |
|
Funzionario linguistico |
52 | |
|
Funzionario statistico |
87 | |
|
Funzionario giudiziario |
7.207 | |
|
Funzionario UNEP |
2.275 | |
|
Totale terza area |
12.239 | |
|
SECONDA AREA |
Cancelliere |
6.487 |
|
Contabile |
266 | |
|
Assistente informatico |
433 | |
|
Assistente linguistico |
10 | |
|
Assistente giudiziario |
10.334 | |
|
Ufficiale giudiziario |
1.715 | |
|
Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi |
32 | |
|
Operatore giudiziario |
5.264 | |
|
Conducente di automezzi |
2.450 | |
|
Totale seconda area |
26.991 | |
|
PRIMA AREA |
Ausiliario |
4.472 |
|
Totale prima area |
4.472 | |
|
Totale complessivo |
43.702 | |
61. 03. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per l'anno 2017, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, in via prioritaria, tramite lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi, nonché, per i posti residui, di concerto con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, per un totale di 500 unità nei limiti di spesa di 15 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.».
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 285 milioni per l'anno 2017, di 270 milioni di euro a decorrere dal 2018.
61. 04. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Introduzione della compensazione generale dei debiti/crediti verso pubblica amministrazione).
1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e ss. del c.p.c, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
61. 05. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Ulteriori misure di efficientamento della spesa pubblica).
1. Al secondo comma dell'articolo 81 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «aspettativa speciale con assegni» sono sostituite dalle seguenti: «aspettativa non retribuita» e le parole: «per la durata della campagna elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «fino al giorno delle elezioni».
61. 06. Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni).
1. Il segnalante di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che subisce ovvero ha subito un atto o fatto di natura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata, ha diritto alla refusione di qualsiasi conseguente spesa sostenuta, ivi incluse quelle per la tutela legale, nonché al risarcimento dei derivanti danni patrimoniali e non patrimoniali.
2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il «Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazione o ritorsioni» con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed altresì alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 30 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti, per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione successiva alla segnalazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
61. 07. Businarolo, Castelli, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 1989 le parole «400» e «800» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti «500» e «1500».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
61. 08. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2017 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 270 milioni per l'anno 2017, di 240 milioni di euro a decorrere dal 2018.
61. 010. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 700 cancellieri e di 300 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 54.500.000 euro di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 299,5 milioni per l'anno 2017, di 245,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.
61. 011. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico aggravate, da ultimo, dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 nonché per far fronte anche agli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,6 milioni di euro, per l'anno 2019, per l'assunzione di magistrati contabili, in deroga alla disciplina del turn over ed in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2017: – 2.500.000;
2018: – 2.500.000;
2019: – 2.600.000.
61. 012. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Assunzione straordinaria magistrati).
1. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, a indire un concorso per esami, al fine di assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017. Gli oneri derivanti dall'assunzione dei magistrati di cui al presente articolo sono pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64, 1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 299,5 milioni per l'anno 2017, di 265 milioni di euro per il 2018, di 258 per il 2019, di 254 per il 2020, di 253,4 per il 2021, di 240 per gli anni 2022 e 2023, di 239 per il 2024 , di 238 per il 2025, di 237 per il 2026 e di 236 a decorrere dal 2027.
61. 013. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Trattamento economico dei membri del Parlamento).
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. Nessuna indennità aggiuntiva è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza.
3. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività e del mandato parlamentare gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento della rendicontazione delle spese sostenute dai membri del Parlamento ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.»
61. 014. Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Trattamento economico dirigenti pubblici).
1. L'articolo 13 della legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate si applica anche ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti pubblici e di tutti gli enti che perseguono finalità di pubblico interesse.
61. 015. Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. I commi da 41 a 48 dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppressi.
61. 017. Cariello, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Centralizzazione degli acquisti).
1. Ai fini di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i risparmi prodotti dai soggetti aggregatoci di cui al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono considerati economie aggiuntive anche con riferimento ai contratti delle amministrazioni che si avvalgono del soggetto aggregatore quale centrale unica di committenza. Nel limite massimo del dieci per cento delle economie aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, tali risparmi possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali è incardinato il soggetto aggregatore, ovvero delle amministrazioni che lo vigilano o controllano, fino ad un massimo del 20 cento della parte fissa dei fondi medesimi e, comunque, in deroga a disposizioni normative di contenimento o riduzione previste a legislazione vigente.
61. 018. Melilli.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Misure per l'efficientamento energetico e la messa a norma di impianti di illuminazione pubblica).
1. Al fine di facilitare il processo di riduzione della spesa corrente è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo per l'illuminazione pubblica», con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro, incrementabile fino a 3.000 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato a sostenere il finanziamento sotto qualsiasi forma di interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica e gli interventi di messa a norma ad essi connessi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, tra l'altro, gli obiettivi di risparmio energetico, i soggetti che possono accedere al finanziamento del Fondo e le modalità di intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche attraverso il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A.
3. I finanziamenti concessi dal Fondo possono beneficiare di una garanzia sussidiaria dello Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse a carico del bilancio dello Stato a copertura delle eventuali escussioni della garanzia devono essere in ogni caso inferiori ai risparmi di spesa conseguiti in attuazione del presente articolo.
4. Il Fondo può operare anche a condizioni agevolate, mediante l'utilizzo di apporti finanziari da parte di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a valere su risorse europee, nonché delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le modalità di apporto e i criteri di utilizzo delle risorse apportate sono definiti da apposite convenzioni stipulate tra le pubbliche amministrazioni interessate e la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere altresì supportati dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché da altri fondi e misure pubbliche destinati all'efficienza e alla riqualificazione energetica.»
61. 020. Barbanti, Boccadutri, Quintarelli, Galgano, Gribaudo, Carrozza, Catalano, Dallai.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Norme in materia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).
1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.
61. 021. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Baradello.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Introduzione della compensazione generale dei debiti/crediti verso pubblica amministrazione).
1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e ss. del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
61. 022. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge marzo 2002, n. 39.
61. 023. Guidesi, Saltamartini, Rondini.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1o gennaio 2017 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
61. 024. Guidesi, Saltamartini, Rondini.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità’ per la loro dismissione.
61. 025. Caparini.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:
a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri ed un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;
b) riduzione a decorrere dal gennaio 2017 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima di 30.000 euro annui.
61. 026. Caparini.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: «Art. 97, comma 1», dopo le parole: «il Comune e la provincia hanno», sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
61. 027. Guidesi, Saltamartini, Rondini.
ART. 63.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: da ripartire.
Conseguentemente:
aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.700 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
al comma 4, sostituire le parole: dei fondi di cui ai commi 1 e 3 sono sostituite con le seguenti: del fondo di cui al comma 3.
63. 46. Palese.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: da ripartire.
Conseguentemente:
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.822 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
al comma 4 sostituire le parole: dei fondi di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: del fondo di cui al comma 3.
*63. 13. Guidesi.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: da ripartire.
Conseguentemente:
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.822 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
al comma 4 sostituire le parole: dei fondi di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: del fondo di cui al comma 3.
*63. 45. Palese.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: da ripartire;
Conseguentemente:
dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.700 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017;
al comma 4 sostituire le parole: dei fondi di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: del fondo di cui al comma 3.
63. 12. Guidesi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1o gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 dei 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. Al piano di riequilibrio finanziario pluriennale così riformulato non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il controllo del predetto piano avviene alla scadenza periodica di cui all'articolo 243-quater comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.
63. 5. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ogni armo, sulla base delle assegnazioni già attribuite ai comuni ai sensi dei decreto del Ministero dell'interno del 26 maggio 2016.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Le risorse di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelle attribuite ai comuni dal comma 1-bis.
63. 4. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 65, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per il 2017, tra le entrate finali è considerato anche l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente finalizzato al finanziamento della spesa per investimenti.
63. 9. Giovanna Sanna.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 469,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 65, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In aggiunta alle entrate finali, nel triennio 2017-2019, è considerato anche l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno precedente e regolarmente applicato al bilancio preventivo allo scopo di finanziare interventi di messa a norma di edifici scolastici, di manutenzione straordinaria della rete viaria e dei cimiteri, purché l'ente disponga disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa.
63. 17. Rubinato, Camani, Casellato, Crimi, Crivellari, D'Arienzo, Dal Moro, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rostellato, Rotta, Rubinato, Sbrollini, Zan, Zardini, Zoggia.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 669,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 65, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro annui, di cui 450 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.
b) sostituire il comma 32 con il seguente
32. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 25, 27, 28 e 30 sono, rispettivamente, il 20 maggio, 5 giugno, 20 maggio e 15 giugno.
63. 21. Rubinato, Casellato.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 671,6 milioni di euro per l'anno 2017, 969,6 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56 è così riformulato:
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli oneri relativi agli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi pari a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni per l'anno 2016 e 69 milioni per l'anno 2017, per l'esercizio delle funzioni fondamentali.
63. 26. De Menech.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 672,6 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 638 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047,
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dai 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 297. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418.
63. 6. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 869,6 milioni di euro per l'anno 2017, 969,6 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente:
all'articolo 64, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017, alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati 300 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria.
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1. Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.
2018:
CP:
CS:
2019:
CP:
CS:
63. 7. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2017, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 65, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per il 2017, per i comuni virtuosi sotto i 5000 abitanti, tra le entrate finali è considerato anche l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente finalizzato al finanziamento della spesa per investimenti.
63. 30. Giovanna Sanna.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2017, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 65, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per il 2017, per i comuni virtuosi, tra le entrate finali è considerato anche l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente finalizzato al finanziamento della spesa per investimenti.
63. 29. Giovanna Sanna.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 919,6 di euro per l'anno 2017, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2017 al fine di favorire la spesa per investimenti, gli enti locale possono spendere l'avanzo di amministrazione indipendentemente dalla quota del rimborso di prestiti e del FCDE. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1o marzo 2017, alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2017. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
63. 10. Giovanna Sanna.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 919,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici comunali, la messa in sicurezza del territorio comunale, il ripristino dei danni alluvionali, la viabilità comunale, l'edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1o marzo 2017, alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2017. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
63. 11. Giovanna Sanna.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 939,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
63. 20. Giulietti, Fregolent.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 949,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047,
Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per l'anno 2017, in considerazione della necessità di garantire le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, è attribuito un contributo di 20 milioni di euro ai liberi consorzi (ex province) della Regione Sicilia.
63. 14. Greco, Giulietti, Zappulla.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 949,6 milioni di euro per l'anno 2017, 969,6 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle Province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del TUEL nonché per le Province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2017 da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-Città autonomie locali.
63. 24. De Menech.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 954,6 milioni di euro per l'anno 2017, 969,6 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province delle Regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.
63. 25. De Menech.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 965,9 milioni di euro per l'anno 2017, 969,6 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario nell'anno 2014».
63. 33. Antezza.
Sostituire il comma 3 con il seguente;
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 967,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 969,6 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel saldo individuato dal comma 4, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Matera per governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura». L'esclusione opera nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
63. 34. Latronico, Antezza.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 968,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 969,6 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 1, comma 346 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente: «346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di “Capitale europea della cultura” riconosciuto per il 2019, ai comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi, quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, quelle contenenti i limiti percentuali di cui all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000, quelle relative al vincolo di cui all'articolo 1 comma 236 della presente legge e quelle limitative all'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL degli enti locali entro il tetto di 45 ore pro capite mensili, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui per gli anni dal 2017 al 2019».
63. 32. Antezza, Latronico.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 969,6 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, viene attribuito ai comuni un contributo di complessivi 579 milioni di euro annui, pari alle quote indicate nell'Allegato A del decreto del Ministero del l'interno, emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. Le quote di cui al primo periodo non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.
63. 31. Misiani, Fiano, Laforgia.
Al comma 3, sostituire le parole: a favore degli enti territoriali con le seguenti: a favore delle Città metropolitane e degli enti di area vasta per l'esercizio delle funzioni fondamentali.
63. 36. Marchi, Fabbri.
Al comma 3, sostituire le parole: 969,6 milioni, 935 milioni, 925 milioni, rispettivamente con le parole 269,6 milioni, 235 milioni, 225 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. A decorrere dall'anno 2017, il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, comma 974 e seguenti della legge 28 dicembre 2016, n. 208, è trasformato in programma permanente.
10-ter. I progetti anche pluriennali di cui all'articolo 1, comma 975, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, sono trasmessi dagli enti interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 1o marzo di ogni anno.
10-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un agenzia per la valutazione dei progetti di cui al comma 10-ter. L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di Presidente, uno dalla conferenza delle Regioni ed uno dall'Associazione nazionale dei Comuni, nonché da 6 esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due dalla Conferenza universitaria nazionale ed uno dall'istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi, esperti di finanza di progetto, e dotati delle necessarie competenze. L'Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi dei supporto tecnico di enti pubblici o privati. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.
10-quinquies. L'Agenzia viene convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia stessa, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei membri.
10-sexies. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei progetti, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dal l'Amministrazione di appartenenza.
10-septies. I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei progetti, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti. Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
10-octies. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i progetti con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 10-decies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile.
10-novies. L'Agenzia entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli impatti dei progetti del Programma finanziati.
10-decies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 10-novies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
63. 47. Costantino, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Gregori, Pannarale, Duranti, Martelli, Ricciatti, Airaudo, Franco Bordo, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto.
Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 909,6 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;
Conseguentemente, all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente. L'esclusione opera nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, e 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 per le regioni.
*63. 2. La VIII Commissione.
Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 909,6 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;
Conseguentemente, all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente. L'esclusione opera nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, e 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 per le regioni.
*63. 16. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Alberti.
Al comma 3, sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 919,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;
Conseguentemente, all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Al fine della riduzione della spesa pubblica mediante riqualificazione della rete e del servizio di pubblica illuminazione, per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti da trasferimenti a qualunque titolo e da ricorso al debito, per il censimento dei quadri elettrici e dei punti luce, per l'installazione di dispositivi di misurazione (smart meters) sui quadri elettrici afferenti all'illuminazione pubblica, e per la trasmissione dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione alla piattaforma PELL (Public Energy Living Lab) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le spese di parte corrente e in conto capitale degli enti locali e territoriali, relative a progetti di messa in sicurezza, di riqualificazione energetica, di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e per l'applicazione, in tali impianti, di tecnologie per la fornitura di servizi di interesse pubblico quali gli Smart Services complementari. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
63. 35. Rubinato.
All'articolo 63, comma 3, sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 ai 2026 con le seguenti: 919,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;
Conseguentemente all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva di discarica per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione.
63. 39. Tullo, Mariani, Basso, Carocci, Giacobbe.
Al comma 3, sostituire le parole: 969,6 milioni con le seguenti: 959,6 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è previsto nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro da destinare alle Province e Città metropolitane a ristoro delle spese sostenute nei mesi da giugno a dicembre 2016 per la corresponsione dei trattamenti stipendiali del personale soprannumerario. Il riparto avviene entro il 31 gennaio 2016 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città autonomie locali, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63. 23. Misiani, Paola Bragantini, Ginato, Paris, De Menech.
Al comma 3, sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 959,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;
Conseguentemente all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di tutela, salvaguardia, di messa in sicurezza permanente e di valorizzazione delle aree marine protette. L'esclusione opera nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli enti locali e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per le regioni.
4-ter. Nell'ambito del programma 18.13 «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, le risorse del capitolo 1551, ripartite, con decreto, in favore degli enti parco e di altri organismi, sono riservate, nella misura del 20 per cento del totale, alle aree marine protette (AMP).
63. 37. Giovanna Sanna.
Al comma 3, sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2016 con le seguenti: 964,6 milioni di euro per l'anno 2017 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2016.
Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
42-bis. Per l'anno 2017, i comuni che in base al decreto legislativo n. 36 del 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti, hanno accantonato risorse a valere sull'avanzo di amministrazione per la gestione post operativa delle discariche, sono autorizzati ad escludere dal saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della legge 243 del 2012, le spese relative alla gestione della discarica, attraverso l'accantonamento fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. L'esclusione opera nel limite massimo di 5 milioni di euro.
63. 28. Vazio.
All'articolo 63, comma 3, sostituire le parole: dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: dotazione di 969 milioni per l'anno 2017 e con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Gli Amministratori di Enti Locali, che hanno contenziosi civili aperti per spese legali già liquidate e relative a procedimenti contabili, amministrativi o penali relativi al loro mandato e conclusisi con l'assoluzione per l'insussistenza del danno o del fatto, ovvero ne hanno fatto richiesta, è riconosciuto il diritto al rimborso, sempre che l'applicazione della presente norma non superi complessivamente il limite massimo di 600.000 euro. Il Ministro dell'interno dispone con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, le modalità attuative delle disposizioni del presente comma».
63. 48. Marcon, Melilla, Airaudo, Fassina, Paglia, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata alle finalità di cui all'articolo 64, comma 10-quater.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
10-quater. In via straordinaria per l'anno 2017 i comuni possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il pagamento delle penalizzazioni per l'estinzione anticipata dei mutui per un ammontare massimo corrispondente al limite di 10 milioni di euro.
*63. 1. La VI Commissione.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata alle finalità di cui all'articolo 64, comma 10-quater.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
10-quater. In via straordinaria per l'anno 2017 i comuni possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il pagamento delle penalizzazioni per l'estinzione anticipata dei mutui per un ammontare massimo corrispondente al limite di 10 milioni di euro.
*63. 19. Fragomeli.
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo del presente comma, una quota pari a 20 milioni annuì è finalizzata ad interventi volti allo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti.
63. 18. Venittelli.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e per un periodo di quindici anni, una quota parte delle risorse di cui al comma 3 è destinata al finanziamento delle misure a favore dei territori confinanti con Paesi stranieri del Verbano Cusio Ossola nella Regione Piemonte e delle province di Varese, Como, Sondrio e Lecco nella regione Lombardia, assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona a fiscalità di vantaggio, ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.
3-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni Piemonte e Lombardia si provvede alla delimitazione delle aree territoriali di cui al comma 1, alla definizione delle agevolazioni di carattere fiscale e creditizio, delle misure di carattere occupazionale rivolte alle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) operanti esclusivamente nelle aree territoriali delimitate, delle condizioni e delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali per l'apertura delle nuove attività produttive nelle aree territoriali delimitate, delle misure doganali, ivi compresa la repressione del contrabbando.
3-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 40.000.000;
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000.
63. 57. De Menech, Borghi, Senaldi, Gadda, Fragomeli, Tentori, Marantelli.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti;
«3-bis. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e per un periodo di quindici anni, una quota parte delle risorse di cui al comma 3 è destinata al finanziamento delle misure a favore dei territori di confine delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona a fiscalità di vantaggio, ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) a 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.
3-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni confinanti con stati esteri, si provvede alla delimitazione delle aree territoriali di cui al comma 1, alla definizione delle agevolazioni di carattere fiscale e creditizio, delle misure di carattere occupazionale rivolte alle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) operanti esclusivamente nelle aree territoriali delimitate, delle condizioni e delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali per l'apertura delle nuove attività produttive nelle aree territoriali delimitate, delle misure doganali, ivi compresa la repressione del contrabbando.
3-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 20,000.000;
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000.
63. 55. De Menech, Borghi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di scongiurare l'ulteriore diffusione delle zanzare e di eventi patologici conseguenti all'introduzione sul territorio nazionale di agenti microbici derivanti dall'aumento della mobilità di merci e persone e per limitare il conseguente impatto negativo sui piani di sviluppo socio-economici locali e sui costi del SSN. nell'ambito del fondo di cui al comma 3, una quota parte pari al milione di euro a decorrere dall'anno 2017, è riservata alla realizzazione di progetti degli Enti territoriali finalizzati ad integrare in una unica strategia la lotta alle zanzare.
*63. 8. La XIII Commissione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di scongiurare l'ulteriore diffusione delle zanzare e di eventi patologici conseguenti all'introduzione sul territorio nazionale di agenti microbici derivanti dall'aumento della mobilità di merci e persone e per limitare il conseguente impatto negativo sui piani di sviluppo socio-economici locali e sui costi del SSN. nell'ambito del fondo di cui al comma 3, una quota parte pari al milione di euro a decorrere dall'anno 2017, è riservata alla realizzazione di progetti degli Enti territoriali finalizzati ad integrare in una unica strategia la lotta alle zanzare.
*63. 58. Lavagno.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'ammontare delle risorse a valere sul fondo di cui al comma precedente assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario, è individuato in misura pari all'ammontare del concorso al contenimento della spesa pubblica ad esse assegnato in misura incrementale per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14.
*63. 50. Pastorelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'ammontare delle risorse a valere sul fondo di cui al comma precedente assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario, è individuato in misura pari all'ammontare del concorso al contenimento della spesa pubblica ad esse assegnato in misura incrementale per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14.
*63. 52. Minnucci.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2017, l'incremento di 900 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, relativo al concorso al contenimento della spesa pubblica, è ripartito per 650 milioni di euro a carico delle province delle regioni a statuto ordinario, e per 250 milioni a carico delle città metropolitane; il fondo di cui al comma 3, è assegnato, per un ammontare complessivo di 650 milioni, alle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
**63. 27. De Menech.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2017, l'incremento di 900 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, relativo al concorso al contenimento della spesa pubblica, è ripartito per 650 milioni di euro a carico delle province delle regioni a statuto ordinario, e per 250 milioni a carico delle città metropolitane; il fondo di cui al comma 3, è assegnato, per un ammontare complessivo di 650 milioni, alle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
**63. 42. Russo, Alberti, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2017, l'incremento di 900 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, relativo al concorso al contenimento della spesa pubblica, è ripartito per 650 milioni di euro a carico delle province delle regioni a statuto ordinario, e per 250 milioni a carico delle città metropolitane; il fondo di cui al comma 3, è assegnato, per un ammontare complessivo di 650 milioni, alle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
**63. 49. Pastorelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2017, l'incremento di 900 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, relativo al concorso al contenimento della spesa pubblica, è ripartito per 650 milioni di euro a carico delle province delle regioni a statuto ordinario, e per 250 milioni a carico delle città metropolitane; il fondo di cui al comma 3, è assegnato, per un ammontare complessivo di 650 milioni, alle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
**63. 51. Minnucci, Melilli, Cenni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 3, è autorizzata l'erogazione di contributi nei confronti dei Comuni in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, per interventi specifici a sostegno dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza. Gli interventi sono destinati esclusivamente in favore di nuclei familiari in reddito lordo complessivo dei componenti non superiore a 50.000 euro annui e per interventi di sostegno alle incombenze a carico dei nuclei familiari in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione; avviamento al lavoro; sostegno alla vita indipendente. La ripartizione degli importi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al presente comma con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di conforme risoluzione approvata dalle competenti commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario.».
63. 38. Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'ammontare delle risorse a valere sul fondo di cui al comma precedente assegnate alle Province delle regioni a statuto ordinario, è individuato in misura pari all'ammontare del concorso al contenimento della spesa pubblica ad esse assegnato in misura incrementale per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14.
63. 43. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 19 (Messa all'asta delle quote) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, modificato e corretto dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Al fine di favorire la sostenibilità urbana e la riduzione delle emissioni di carbonio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo per gli investimenti destinato alla realizzazione di interventi da parte delle amministrazioni comunali, in coerenza con le attività di cui al comma 6. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, a partire dal 31 maggio 2017, il Fondo è alimentato da almeno il 40 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste».
«6-ter. Le modalità di funzionamento e di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto il Ministero dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, di cui al precedente comma 3, previa intesa da acquisire in Conferenza Unificata».
63. 41. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il triennio 2017-2019, il Fondo di cui al comma 1, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
63. 3. Melilli, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento del fondo di cui al comma 3 è destinata all'effettuazione, da parte degli enti locali, di un censimento immobiliare. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono la rilevazione e catalogazione degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.
4-ter. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati.
63. 44. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Allo scopo di salvaguardare il paesaggio garantendo gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ivi compresi quelli di taglio ceduo come definito dalle apposite norme regionali, gli enti territoriali promuovono progetti volti alla manutenzione del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico per un limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017 a valere sulle risorse di cui al comma 3. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, caratteristiche e modalità di presentazione dei progetti di cui al presente comma».
63. 60. Fiorio, Dallai, Zanin.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, integrata dal decreto-legge n. 210 del 30/12/2015, articolo 1 comma 10, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto al periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2017 per le finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
63. 54. Magorno, Oliverio, Aiello, Bruno Bossio, Barbanti, Covello, Censore, Battaglia, Stumpo.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali).
1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:
a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;
c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;
d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;
e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 63 nei limiti di 250 milioni di euro annui.
63. 01. Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Rinegoziazione dei mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla rinegoziazione prevista dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 63 nei limiti di 250 milioni di euro annui.
63. 02. Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
ART. 64.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» inserire le seguenti: «, o procedure di esproprio»;
2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» aggiungere le seguenti: «o a procedure di esproprio»;
3) al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «strutturali,» inserire le seguenti: «o le procedure di esproprio»;
4) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «, in via residuale,»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: « (Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri)»;
Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: nonché dei comuni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4.
64. 137. Causin.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» inserire le seguenti: «, o procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP)»;
2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» aggiungere le seguenti: «o a procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP)»;
3) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «o dell'80 per cento nei casi di procedure di esproprio relativi a piani per gli insediamenti produttivi (PIP)»;
4) al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «strutturali,» inserire le seguenti: «o le procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP)»;
5) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «, in via residuale,»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
6) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: « (Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o a procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP))».
64. 139. Causin.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modifiche, al comma 8 sostituire le parole: «per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018», ovunque ricorrano, con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente:
al comma 4 del medesimo articolo 64 sostituire le parole: euro 6.197.184.364,87 con le seguenti: euro 6.760.184.365,27.;
dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
64. 5. Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.
Dopo comma 1, aggiungere seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 737, sostituire le parole: «Per gli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».
64. 122. D'Incà, Brugnerotto, Castelli, Cariello, Caso, Sorial.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è obbligatoria a decorrere dall'anno finanziario 2018.
64. 121. Brugnerotto, Castelli, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sostituire il comma 1-ter con il seguente:
«1-ter. Gli enti locali, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, possono raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».
64. 116. Marzana, Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, non si applicano fino al 31 dicembre 2019 i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
64. 90. Antezza, Latronico.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui al comma 8 dell'articolo 175 e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 193, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 settembre 2016.
64. 138. Causin.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provincia autonoma di Bolzano, dall'UNIRE e dal comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.164.088 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:
2017: –1,1 milioni;
2018: –1,165 milioni;
2019: –1 milione.
64. 205. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2017».
64. 126. Caso, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione.»;
b) il comma 380-quater è sostituito con il seguente: «380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune. Per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale. A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.
Conseguentemente, sopprimere i commi dal 4 all'8.
64. 3. Fanucci, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri.
All'articolo 64 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3, sostituire le parole: anno 2016 con le seguenti: anno 2017;
sopprimere il comma 6;
al comma 9, sostituire le parole: 28 febbraio 2017 con le seguenti: 31 marzo 2017.
Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
64. 98. Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: “55 per cento per l'anno 2018”, aggiungere le seguenti: “, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021”»;
b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
*64. 89. Gelmini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: “55 per cento per l'anno 2018”, aggiungere le seguenti: “, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021”»;
b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
*64. 103. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: “55 per cento per l'anno 2018”, aggiungere le seguenti: “, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021”»;
b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
*64. 12. Guidesi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: “55 per cento per l'anno 2018”, aggiungere le seguenti: “, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021”»;
b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
*64. 131. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: “55 per cento per l'anno 2018”, aggiungere le seguenti: “, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021”»;
b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
*64. 200. Palese.
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: predetti comuni aggiungere le seguenti: , al fine di premiare quelli che presentano un valore di residuo fiscale più alto,.
64. 7. Guidesi.
Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore all'8 per cento o inferiore al meno 8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore all'1,3 per cento o inferiore al meno 1,3 per cento»; le parole: «rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto all'anno precedente superiore all'1,3 per cento»; infine le parole: «superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'1,3 per cento nei limiti delle risorse accantonate».
64. 17. Parrini, Fanucci.
Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
64. 97. Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso nessun comune può avere un FSC in negativo.
64. 71. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nella definizione dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, il decreto di cui al comma 7 tiene in considerazione anche il ristoro delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, applicate ai comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata. Tali riduzioni sono ripartite su tutti i comuni ricompresi all'interno della gestione associata, proporzionalmente alla spesa di loro competenza, previo accordo tra gli stessi. A tal fine le regioni acquisiscono dai comuni capofila, idonea certificazione della quota di riduzione di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmettono, entro il 28 febbraio, al Ministero dell'economia e delle finanze.
64. 14. Marchi, Fabbri.
Dopo comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione i manufatti siti nel mare territoriale privi di fondazione fissa, che possiedono una loro autonomia funzionale e reddituale a prescindere dallo sfruttamento del sottofondo marino.
64. 82. Misiani.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.
64. 20. Gasparini, Peluffo, Alli, Cinzia Maria Fontana, Mauri, Arlotti.
Sopprimere il comma 9.
*64. 102. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Sopprimere il comma 9.
*64. 88. Gelmini.
Sopprimere il comma 9.
*64. 203. Pastorelli.
Sopprimere il comma 9.
*64. 201. Palese.
Sopprimere il comma 9.
*64. 132. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Sopprimere il comma 9.
*64. 81. Rampelli, Rizzetto.
Sopprimere il comma 9.
*64. 49. Misiani, Paola Bragantini, Ginato, Paris, De Menech.
Sopprimere il comma 9.
*64. 26. Giulietti, Marchetti.
Al comma 9, sostituire le parole: al 28 febbraio 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.
**64. 202. Pastorelli.
Al comma 9, sostituire le parole: al 28 febbraio 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.
**64. 128. Cariello, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Castelli.
Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
9-bis. I consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali, assicurando comunque risparmi di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
64. 18. Piazzoni, Capone, Mariano, Grassi, Pilozzi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
64. 11. Guidesi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. A partire dal 2017, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998.
64. 10. Guidesi.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017, di cui all'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.
64. 6. De Girolamo.
Dopo il comma 9, inserire il seguente
9-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Anche al fine di rapportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono considerate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti e/o esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa».
64. 83. Misiani, Borghi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente
9-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali, effettuata esclusivamente dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avviene mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti già in essere.
*64. 146. Latronico.
Dopo il comma 9, inserire il seguente
9-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali, effettuata esclusivamente dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avviene mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti già in essere.
*64. 87. Leva.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. I comuni interessati dal sisma dell'ottobre 2002, che, a seguito dell'abbattimento dei tributi erariali e locali di cui i residenti nei comuni medesimi hanno usufruito ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, hanno registrato una conseguente diminuzione delle entrate e non hanno finora ricevuto dallo Stato il corrispondente contributo finanziario a ripiano della diminuzione di entrate suddetta, trasmettono entro il 31 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente, attestante l'ammontare delle minori entrate medesime.
Entro tre mesi dal ricevimento della dichiarazione di cui al periodo precedente il Ministero, previo esito positivo della verifica sulla richiesta trasmessa dall'ente locale, eroga all'ente richiedente l'ammontare delle risorse spettanti.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
64. 197. Michele Bordo.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Per il solo esercizio 2017, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2017. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016. In tal caso il consiglio dell'ente può anche entro il 31 dicembre 2016 adeguare gli stanziamenti di bilancio provvisorio 2017 prevedendo in aumento per la missione/il programma competente, gli stanziamenti di entrata e di spesa finanziati con entrate accertate negli esercizi precedenti a valere sul bilanci del 2017. Durante l'esercizio provvisorio 2017 è possibile applicare avanzo di amministrazione vincolato, quale risultante dal preconsuntivo 2016 in aumento rispetto alla situazione assestata 2016 per missione e programma.
64. 129. Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Caso, D'Incà.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.
64. 198. Michele Bordo, Vico.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Al fine di consentire la ricognizione dello stato di fatto delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con l'obiettivo di ultimare le gare ad evidenza pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «30 aprile 2012» con le seguenti: «30 giugno 2017»;
2) sostituire le parole: «ed è determinata» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e, con parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di compensazione territoriale e la quantificazione e la destinazione del canone aggiuntivo di cui al successivo comma 8-bis.»;
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Entro il 31 dicembre 2017 le regioni, con la collaborazione dei concessionari, effettuano le ricognizioni propedeutiche all'espletamento delle procedure di cui al comma 1, come stabilito col decreto di cui al comma precedente 2.»;
d) al comma 8-bis sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «, fatta salva la corresponsione di un canone aggiuntivo di compensazione territoriale, come definito dal decreto di cui al comma 2.».
64. 206. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 29, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione, in merito alle sue facoltà, ha potere propositivo e all'uopo trasmette proposte vincolanti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale adotta le determinazioni sentita la Conferenza Stato-regioni.».
64. 167. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 120 milioni di euro tratto dalle disponibilità del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al periodo precedente. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti periodi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
10-ter. A decorrere dall'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base delle assegnazioni già attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 26 maggio 2016.
10-quater. Per l'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 100 milioni di euro, di cui una quota pari a 65 milioni di euro è ripartita tenendo conto, per l'anno 2015, dell'andamento del gettito effettivo derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, con la procedura e secondo la metodologia già adottata per il 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. La restante quota è assegnata ai comuni, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2017. Il riparto del contributo complessivo di cui al presente articolo è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
10-quinquies. Al fine di abbattere i rischi di ulteriori controversie connesse al pronunciamento della Giustizia amministrativa, di cui da ultimo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5008 del 3 novembre 2015, con riferimento alle modalità con le quali è stato applicato il comma 17, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con specifico riferimento ai casi di ricalcolo del valore del gettito dell'ICI adottato per la determinazione delle compensazioni previste dal citato comma 17, è attribuito ai comuni a decorrere dal 2017 un contributo integrativo, a titolo di incremento delle risorse valide ai fini della determinazione del fondo di solidarietà comunale, pari a 65 milioni di euro annui. È altresì attribuito un contributo una tantum di 330 milioni euro ad integrazione delle risorse relative al periodo 2012-2016, da erogarsi in venti rate annuali di pari importo. Il riparto dei contributi di cui al periodo precedente è determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
10-sexies. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418.
10-septies. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
64. 101. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 120 milioni di euro tratto dalle disponibilità del ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al periodo precedente. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti periodi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
10-ter. A decorrere dall'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base delle assegnazioni già attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 26 maggio 2016.
10-quater. Per l'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 100 milioni di euro, di cui una quota pari a 65 milioni di euro è ripartita tenendo conto, per l'anno 2015, dell'andamento del gettito effettivo derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, con la procedura e secondo la metodologia già adottata per il 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. La restante quota è assegnata ai comuni, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2017. Il riparto del contributo complessivo di cui al presente articolo è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
10-quinquies. Al fine di abbattere i rischi di ulteriori controversie connesse al pronunciamento della Giustizia amministrativa, di cui da ultimo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5008 del 3 novembre 2015, con riferimento alle modalità con le quali è stato applicato il comma 17, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con specifico riferimento ai casi di ricalcolo del valore del gettito dell'ICI adottato per la determinazione delle compensazioni previste dal citato comma 17, è attribuito ai comuni a decorrere dal 2017 un contributo integrativo, a titolo di incremento delle risorse valide ai fini della determinazione del fondo di solidarietà comunale, pari a 65 milioni di euro annui. È altresì attribuito un contributo una tantum di 330 milioni euro ad integrazione delle risorse relative al periodo 2012-2016, da erogarsi in venti rate annuali di pari importo. Il riparto dei contributi di cui al periodo precedente è determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
10-sexies. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418.
Conseguentemente, lo stanziamento di cui all'articolo 63, comma 3, viene ridotto in misura corrispondente agli stanziamenti disposti dai commi da 10-bis a 10-sexies.
*64. 216. Palese.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 120 milioni di euro tratto dalle disponibilità del ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al periodo precedente. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti periodi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
10-ter. A decorrere dall'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base delle assegnazioni già attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 26 maggio 2016.
10-quater. Per l'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 100 milioni di euro, di cui una quota pari a 65 milioni di euro è ripartita tenendo conto, per l'anno 2015, dell'andamento del gettito effettivo derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, con la procedura e secondo la metodologia già adottata per il 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. La restante quota è assegnata ai comuni, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2017. Il riparto del contributo complessivo di cui al presente articolo è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
10-quinquies. Al fine di abbattere i rischi di ulteriori controversie connesse al pronunciamento della Giustizia amministrativa, di cui da ultimo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5008 del 3 novembre 2015, con riferimento alle modalità con le quali è stato applicato il comma 17, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con specifico riferimento ai casi di ricalcolo del valore del gettito dell'ICI adottato per la determinazione delle compensazioni previste dal citato comma 17, è attribuito ai comuni a decorrere dal 2017 un contributo integrativo, a titolo di incremento delle risorse valide ai fini della determinazione del fondo di solidarietà comunale, pari a 65 milioni di euro annui. È altresì attribuito un contributo una tantum di 330 milioni euro ad integrazione delle risorse relative al periodo 2012-2016, da erogarsi in venti rate annuali di pari importo. Il riparto dei contributi di cui al periodo precedente è determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
10-sexies. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418.
Conseguentemente, lo stanziamento di cui all'articolo 63, comma 3, viene ridotto in misura corrispondente agli stanziamenti disposti dai commi da 10-bis a 10-sexies.
*64. 134. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 120 milioni di euro tratto dalle disponibilità del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al periodo precedente. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti periodi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 158.
64. 165. Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 741, della legge n. 208 del 2015 le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite con: «30 milioni di euro» per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, da destinare ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017., con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017, 270 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 270 milioni di euro per l'anno 2020, 270 milioni di euro per l'anno 2021, 270 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
64. 95. Martella, Mognato, Murer, Moretto, Zoggia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, modificata dall'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
1. I proprietari o detentori di cani non sterilizzati sono tenuti al pagamento di una tassa comunale annuale, istituita da ciascun comune con propria delibera con previsione di esenzioni, riduzioni, detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.
2. La certificazione di sterilizzazione chirurgica definitiva è rilasciata da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, i quali contestualmente provvedono alla registrazione della sterilizzazione dell'animale presso l'anagrafe.
3. Sono esentati dall'imposta:
a) i cani di proprietà di allevatori professionali di cui alla legge 23 agosto 1993 n. 349;
b) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
c) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
d) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.».
64. 145. Anzaldi, Cova, Preziosi.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 202, Titolo VI, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso.
64. 141. Lauricella.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il corrispettivo è determinato partendo dal valore venale del bene, che l'ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati.
64. 63. Arlotti, Tullo, Casati, Senaldi, Impegno, Bargero, Vico.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 14, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle condizioni previste nel previgente contratto di concessione. È fatta salva l'attuazione dell'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni e integrazioni, da parte dell'ente locale.».
*64. 100. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 14, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle condizioni previste nel previgente contratto di concessione. È fatta salva l'attuazione dell'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni e integrazioni, da parte dell'ente locale.».
*64. 54. Giulietti, Marchetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 14, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle condizioni previste nel previgente contratto di concessione. È fatta salva l'attuazione dell'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni e integrazioni, da parte dell'ente locale.».
*64. 185. Palese.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il secondo periodo del comma 7 si interpreta nel senso che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente alla ordinaria amministrazione, alle condizioni previste dal contratto di concessione scaduto, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, fermo restando, da parte dell'ente locale, la possibilità di attuazione dell'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, da parte dell'ente locale.
**64. 51. Marchetti, Giulietti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il secondo periodo del comma 7 si interpreta nel senso che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente alla ordinaria amministrazione, alle condizioni previste dal contratto di concessione scaduto, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, fermo restando, da parte dell'ente locale, la possibilità di attuazione dell'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, da parte dell'ente locale.
**64. 86. Gelmini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il secondo periodo del comma 7 si interpreta nel senso che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente alla ordinaria amministrazione, alle condizioni previste dal contratto di concessione scaduto, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, fermo restando, da parte dell'ente locale, la possibilità di attuazione dell'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, da parte dell'ente locale.
**64. 99. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
*64. 113. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
*64. 39. Misiani, Paola Bragantini, Ginato, Paris, De Menech.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
*64. 173. Pastorelli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
*64. 192. Minnucci.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato.
10-ter. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
**64. 193. Melilli.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato.
10-ter. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
**64. 176. Pastorelli.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato.
10-ter. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
**64. 186. Minnucci.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato.
10-ter. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
**64. 124. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 10-bis, della legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti», inserire il seguente periodo: «Nel caso di procedure concorsuali relative a società a totale partecipazione pubblica di enti locali di cui all'articolo 243-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono considerati anche i pagamenti dei debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 30 giugno 2016.
64. 22. Bonomo, Porta, Patriarca, Mattiello, Giorgis, Fregolent, Damiano, D'Ottavio, Paola Bragantini, Rossomando, Boccuzzi, Benamati, Taricco, Lavagno, Gribaudo, Fiorio, Falcone, Borghi, Bonifazi, Bargero.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Gli enti locali che abbiano effettuato la revisione straordinaria dei residui, per effetto di sentenze della Corte dei Conti o dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 243-bis del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un momento antecedente a quanto previsto dalla revisione straordinaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che abbiano attivato un conseguente percorso di riequilibrio, possono accedere alla revisione di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riformulando il riaccertamento dei residui entro il 31 dicembre 2017 e coprendo il disavanzo derivante secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015.
64. 23. Arlotti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono esclusi dalla presentazione del DUP di cui al comma 1. Per gli enti locali con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti la presentazione del DUP è facoltativa.
64. 62. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, perdetti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
64. 30. Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di favorire gli investimenti, per l'anno 2017, gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'incidenza degli interessi passivi non sia superiore al 5 per cento delle entrate correnti.
64. 29. Fragomeli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. I Comuni possono altresì, nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi, di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
64. 181. Sani, Dallai.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
64. 32. Rubinato, Fabbri.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19 comma 8 e 25 si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti delle aziende e consorzi, costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poste in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
12-ter. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai dipendenti delle aziende e consorzi già posti in liquidazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché dipendenti nella fase di avvio della liquidazione, anche qualora successivamente licenziati.
12-quater. A tal fine è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
64. 33. Rubinato, Pastorelli, Zoggia, Mognato, Moretto, Martella.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Ai dipendenti delle aziende e consorzi, costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poste in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 19 comma 8 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
10-ter. Il comma 10-bis si applica ai lavoratori dei consorzi e delle aziende speciali in servizio al momento dell'avvio della liquidazione, anche se successivamente licenziati.
10-quater. A tal fine è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
64. 34. Rubinato, Pastorelli, Zoggia, Mognato, Moretto, Martella.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Gli enti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 e che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 2000, possono, anche in deroga alla normativa vigente, assumere impegni e pagare spese per iniziative culturali, compatibilmente con gli obiettivi del piano di riequilibrio approvato oppure a fronte di specifici progetti finanziati dal bilancio statale.
64. 35. Battaglia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Gli enti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 e che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del Decreto legislativo 267 del 2000, possono, compatibilmente con gli obiettivi del piano di riequilibrio approvato, introdurre nei propri regolamenti, nel rispetto del piano di riequilibrio, norme di esenzione e/o di agevolazione per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia contro la criminalità organizzata, per il periodo massimo di 10 anni.
64. 36. Battaglia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle Province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le Province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 20 milioni di euro annui da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2017: 20.000.000;
2018: 20.000.000;
2019: 20.000.000.
64. 114. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle Province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le Province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 20 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.
64. 174. Pastorelli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
10-ter. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
*64. 158. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
10-ter. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
*64. 214. Catania, Galgano, Quintarelli, Molea, Menorello, Monchiero, Librandi, Bombassei.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
64. 61. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
64. 72. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La spesa per il personale impiegato in servizi offerti dai comuni e unioni di comuni non in regime di esclusiva o privativa è computata al netto dei ricavi da tariffa. La misura delle entrate da tariffa da dedurre dalla spesa del personale è pari al rapporto tra dette entrate e i costi complessivi del servizio.
64. 77. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, dopo le parole: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e nei comuni capoluogo di provincia».
64. 85. Misiani.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a decorrere dai 1o gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informazioni in questione, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, sulla base di un decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze che certifica la data di decorrenza della acquisizione.
64. 27. Misiani, Giulietti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 260 milioni di euro annui».
64. 25. Rubinato, Martella, Moretto, Crivellari, Mognato, Zoggia, De Menech, Murer, Rotta, Crimì, Zardini, Casellato, Miotto, Venittelli, Causin.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
64. 140. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «Nell'ambito dei processi associativi di cui al comma 28 e seguenti», aggiungere le seguenti: «nonché per le Unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»
64. 16. Marchi, Fabbri.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente;
10-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli eventualmente conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero professionali, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Sono fatti salvi gli incarichi di tipo libero professionale conferiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per essi non si dà luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate a titolo di corrispettivo».
64. 24. Cinzia Maria Fontana, Sanga, Rubinato.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai comuni, allo loro associazioni rappresentative, e alle unioni di comuni il divieto di cui al presente comma si applica limitatamente alle spese per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza. Sono spese di rappresentanza quelle destinate ad omaggiare e all'ospitalità: a) di personalità di notoria fama o prestigio; b) di rappresentanti di organismi pubblici o privati di rilevanza nazionale o internazionale. Le spese destinate alla diffusione di informazioni di pubblica utilità, alla promozione del territorio per finalità turistiche e per l'attrattività dei territori ai fini dell'insediamento di attività economiche non rientrano tra le spese per pubblicità. Le spese per pubblicità e relazioni pubbliche interamente finanziate con risorse erogate da soggetti pubblici e privati non concorrono a determinare i limiti di cui ai presente comma».
10-ter. A decorrere dal 2017 ai comuni e alle unioni di comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 9 è abrogato.
64. 79. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'abolizione delle indennità di missione, i comuni, le loro associazioni rappresentative e le unioni di comuni adottano misure per contenere le spese per le missioni di amministratori e dipendenti. In particolare, definiscono i limiti massimi dei rimborsi e anticipazioni delle spese di viaggio, di alloggio e di vitto distintamente per spostamenti entro e al di fuori del territorio comunale e nazionale».
64. 78. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dal 2017, ai comuni e alle unioni di comuni non si applica il comma 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
64. 75. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano ai fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
*64. 53. Giuseppe Guerini, Fregolent, Misiani.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
*64. 215. Melilli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., sono sospesi.
64. 55. Giulietti, Marchetti.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Il principio di alternatività di cui all'articolo 4, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, si intende nel senso che i comuni nel cui territorio insistono le isole minori possono comunque riscuotere il contributo di sbarco purché ai passeggeri non si applichi contestualmente l'imposta di soggiorno.
64. 91. Borghi.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Per i comuni nel cui territorio insistono le isole, l'alternatività di cui all'articolo 4, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, deve intendersi limitata al solo territorio dell'isola minore.
64. 92. Borghi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fino ad importo massimo pari al 50 per cento delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, può essere destinato al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*64. 43. Misiani, Paola Bragantini, Ginato, Piras, De Menech.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, fino ad importo massimo pari al 50 per cento delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, può essere destinato al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*64. 108. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, fino ad importo massimo pari al 50 per cento delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, può essere destinato al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*64. 210. Cenni, Fabbri.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, fino ad importo massimo pari al 50 per cento delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, può essere destinato al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*64. 168. Pastorelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
10-bis. Per la necessità di dotare la Capitale europea della cultura per l'anno 2019 di una adeguato luogo per lo spettacolo, il Comune di Matera, visto il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è autorizzato ad acquistare, nell'ambito delle proprie disponibilità, l'immobile «Cine-teatro Duni» stante la riconosciuta indispensabilità ed indilazionabilità di tale acquisto per recuperare, riqualificare e rendere funzionale una prestigiosa struttura architettonica di comunicazione culturale, senza alcun onere per lo Stato.
64. 155. Latronico.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al paragrafo 3,3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo,» sono aggiunte le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 e nel 2016 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 40 per cento, nel 2018 è pari almeno al 60 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento e dai 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».
64. 67. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane e le province, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni. 13-bis. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
* 64. 46. Polverini.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane e le province, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
Conseguentemente:
all'articolo 81 sopprimere il secondo comma;
all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
* 64. 163. Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La sanzione, di cui alla lettera a) del comma 26, art, 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica altresì nel caso in cui lo scostamento dell'obiettivo programmatico predeterminato sia dovuto a fatto di terzi, non imputabile alla condotta colposa o dolosa dell'Ente.
64. 31. Bargero, Misiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il personale soprannumerario delle CCIAA e delle Unioni Regionali che risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, si applica il collocamento a riposo con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione, prima del processo di ricollocamento.
64. 44. Polverini.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo il comma 4, articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è aggiunto il seguente:
4-bis. I proventi delle sanzioni amministrative, di cui al precedente comma 4, sono destinati alle Amministrazioni comunali, nel cui ambito è stata accertata la violazione, che li impiegano in via esclusiva;
a) nella misura dell'80 per cento, per il potenziamento e il miglioramento degli interventi in materia di raccolta differenziata, compostaggio e riciclo dei rifiuti, sia attraverso l'abbattimento dei costi di gestione del servizio sia attraverso l'acquisto di beni, quali compostiere, cestini, sacchi compostabili e altri arredi urbani utili alla realizzazione di un sistema integrato di raccolta differenziata;
b) nella misura del 20 per cento, per le attività di informazione e sensibilizzazione, tra cittadini, imprenditori e associazioni in materia di raccolta differenziata e compostaggio,».
64. 130. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Fantinati, Cancelleri.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 23 comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano efficaci i provvedimenti assunti dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge».
64. 69. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 5, dei decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, il comma 9 è sostituito dal seguente: 9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.
64. 60. Mauri, Fragomeli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
4-ter. I Comuni possono altresì nei limiti delie proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi, di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
64. 1. La I Commissione.
Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma 10-bis:
10-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e gli enti locali che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono integralmente a carico del bilancio della regione o degli enti locali interessati che inoltrano, entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dei suddetti uffici, la richiesta di riapertura degli stessi.
64. 65. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. L'articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2012, n. 228 si applica ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, e alle Unioni di Comuni limitatamente all'acquisto di autovetture esclusivamente destinate al trasporto di amministratori e dirigenti. Non si applica all'acquisto di autovetture e motoveicoli strumentali all'esercizio di servizi e allo svolgimento di funzioni pubbliche. Nel contesto della determinazione a contrattare il competente dirigente attesta la destinazione dell'autoveicolo o motoveicolo ai servizi e alle funzioni pubbliche.
10-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I divieti e le limitazioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, e alle unioni di comuni».
10-quater. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, alle unioni di comuni e alle aziende speciali di cui all'articolo 114, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10-quater. A decorrere dal 2017 ai comuni e alle unioni di comuni non si applica l'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
64. 74. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, alle unioni di comuni e alle aziende speciali di cui all'articolo 114, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle spese dirette all'acquisto di arredi di locali non strumentali alla gestione di servizi e all'esercizio di funzioni pubbliche».
64. 76. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della stessa amministrazione che conferisce l'incarico, salvo che per le fondazioni e le associazioni e sempreché sia prevista la gratuità dell'incarico.
64. 59. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
All'articolo 4 comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».
All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
Conseguentemente:
all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-«bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) All'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
*64. 161. Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
All'articolo 4 comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».
All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
Conseguentemente:
all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-«bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) All'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
*64. 156. Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
All'articolo 4 comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».
All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
Conseguentemente:
all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-«bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) All'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
*64. 162. Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il termine del « 31 dicembre 2016» è sostituito dal « 31 dicembre 2017». All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, la data « 31 dicembre 2016» è sostituita da: « 31 dicembre 2017» e il periodo: «per l'anno 2015» è sostituito dal periodo: «per l'anno 2016». All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la data « 31 dicembre 2016» è sostituita da: « 31 dicembre 2017» e il periodo: «per l'anno 2014» è sostituito dal periodo: «per l'anno 2016».
64. 45. Polverini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, dei decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2017».
64. 207. Palladino, Menorello, Monchiero, Librandi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi pari a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni a decorrere dall'anno 2016, per l'esercizio delle funzioni fondamentali.
*64. 136. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi pari a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni a decorrere dall'anno 2016, per l'esercizio delle funzioni fondamentali.
*64. 107. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2,014, n. 56, è sostituito dal seguente:
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi pari a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni a decorrere dall'anno 2016, per l'esercizio delle funzioni fondamentali.
*64. 160. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56 è sostituito dal seguente:
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le Città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli oneri relativi agli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi pari a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni per l'anno 2016 e 69 milioni per l'anno 2017, per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Alla copertura dell'onere relativo alla disposizione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto all'articolo 21 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 con le seguenti: 298.
64. 117. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56 è sostituito dal seguente:
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli oneri relativi agli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi pari a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni per l'anno 2016 e 69 milioni per l'anno 2017, per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Alla copertura dell'onere relativo alla disposizione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto all'articolo 21 della presente legge.
*64. 194. Melilli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56 è sostituito dal seguente:
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli oneri relativi agli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi pari a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni per l'anno 2016 e 69 milioni per l'anno 2017, per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Alla copertura dell'onere relativo alla disposizione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto all'articolo 21 della presente legge.
*64. 187. Minnucci.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56 è sostituito dal seguente:
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli oneri relativi agli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi pari a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni per l'anno 2016 e 69 milioni per l'anno 2017, per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Alla copertura dell'onere relativo alla disposizione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto all'articolo 21 della presente legge.
*64. 177. Pastorelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di consentire la piena applicabilità delle previste detrazioni fiscali per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge, e accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 100.000.000;
2018: – 100.000.000;
2019: – 100.000.000.
64. 157. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 dopo le parole «degli istituti di formazione», sono aggiunte le seguenti: «dei comuni e delle loro associazioni rappresentative, delle unioni dei comuni, delle Aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni,».
10-ter. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2012, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I divieti e le limitazioni di cui ai periodi precedenti del presente comma non si applicano ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, e alle unioni di comuni».
10-quater. All'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «non si applicano», sono aggiunte le seguenti: «ai comuni, alle unioni dei comuni,».
64. 80. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifficazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto, è inserito il seguente periodo: “Per gli anni 2017 e 2018, nell'ipotesi in cui la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni ricompresi all'interno della gestione associata, proporzionalmente alla frazione di spesa loro riferibile. A tal fine, la Regione acquisisce dai comuni capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 15 gennaio, al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ne tiene conto in sede di predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica annuale, di determinazione del fondo di solidarietà comunale”.».
64. 15. Marchi, Fabbri.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica alle aree vaste e province montane che approvino piani di riassetto organizzativo, allegati al bilancio di previsione approvato in equilibrio finanziario secondo quanto previsto dalla presente legge.
*64. 109. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica alle aree vaste e province montane che approvino piani di riassetto organizzativo, allegati al bilancio di previsione approvato in equilibrio finanziario secondo quanto previsto dalla presente legge.
*64. 169. Pastorelli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica alle aree vaste e province montane che approvino piani di riassetto organizzativo, allegati al bilancio di previsione approvato in equilibrio finanziario secondo quanto previsto dalla presente legge.
*64. 189. Minnucci.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica alle aree vaste e province montane che approvino piani di riassetto organizzativo, allegati al bilancio di previsione approvato in equilibrio finanziario secondo quanto previsto dalla presente legge.
*64. 196. Melilli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica alle aree vaste e province montane che approvino piani di riassetto organizzativo, allegati al bilancio di previsione approvato in equilibrio finanziario secondo quanto previsto dalla presente legge.
*64. 209. Cenni, Fabbri.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica alle aree vaste e province montane che approvino piani di riassetto organizzativo, allegati al bilancio di previsione approvato in equilibrio finanziario secondo quanto previsto dalla presente legge.
*64. 42. De Menech.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti di area vasta e le province montane possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere c) e d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, articolo 1 della legge n. 208/15.
**64. 110. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti di area vasta e le province montane possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere c) e d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, articolo 1 della legge n. 208/15.
**64. 170. Pastorelli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti di area vasta e le province montane possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere c) e d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, articolo 1 della legge n. 208/15.
**64. 190. Minnucci.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti di area vasta e le province montane possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere c) e d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, articolo 1 della legge n. 208/15.
**64. 41. De Menech.
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:
10-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, a partire dal 1o gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, sono sospesi. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato allo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 63, comma 3, sostituire le parole: 969,9 milioni con le parole: 869,6 milioni.
64. 148. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, sono sospesi per tutto l'anno 2017. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato allo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
64. 149. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, sono sospesi per tutto l'anno 2017. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato allo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
64. 150. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è previsto nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro annui da destinare alle Province e Città metropolitane a ristoro delle spese sostenute nei mesi da giugno a dicembre 2016 per la corresponsione dei trattamenti stipendiali del personale soprannumerario. Il riparto avviene entro il 31 gennaio 2017 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2017: 10.000.000;
2018: 10.000.000;
2019: 10.000.000.
64. 115. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è previsto nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro da destinare alle Province e Città metropolitane a ristoro delle spese sostenute nei mesi da giugno a dicembre 2016 per la corresponsione dei trattamenti stipendiali del personale soprannumerario. Il riparto avviene entro il 31 gennaio 2016 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64. 175. Pastorelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che negli anni 2015 e 2016 rimane fermo quanto previsto dagli articoli 30, 31, 33, 34 e 34-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
64. 70. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
11. Gli enti locali, che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2017, ovvero registrano ritardi nell'erogazione delle retribuzioni del personale dipendente, anche in seguito agli effetti del processo di trasferimento di funzioni e riduzioni di risorse, avviato con la riforma di cui alla legge n. 56 del 2014, sono autorizzate, a sospendere per l'anno 2017 il pagamento delle rate dei mutui in essere per la quota capitale, ivi inclusi quelli rinegoziati ai sensi dell'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche.
64. 127. Marzana, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Ferma restando la disciplina ordinariamente prevista per la determinazione del contenimento delle spese di personale e delle capacità assunzionali per i comuni istituiti a seguito di fusione, l'articolo 1, comma 450 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i., si interpreta nel senso che, qualora non venga superata la somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione, ai fini del rispetto dei vincoli e delle limitazioni relative alle facoltà assunzionali ed ai rapporti di lavoro a tempo determinato, è possibile applicare nei primi cinque anni dalla fusione la normativa vigente di maggior favore.
64. 142. Fanucci.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da non più di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da non più di 36 mesi»;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli enti di cui al comma 1 la restituzione delle rate dei fondi di rotazione, erogate ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 267 del 2000 è effettuata a decorrere dall'anno 2024 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.
64. 37. Battaglia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da non più di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da non più di 36 mesi»;
b) al comma 5, le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024».
64. 38. Battaglia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 7-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano ai procedimenti conclusi con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.
64. 9. Giovanna Sanna.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di assistenza tecnica dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, i Ministeri e le Regioni possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2016, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
64. 58. Antezza.
Al comma 13 aggiungere, dopo la lettera d), le seguenti parole:
«Al fine della migliore identificazione dei soggetti destinatari dell'esenzione di cui al presente comma è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2 della presente legge».
64. 96. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente:
219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. È comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali dei Comuni come individuate dall'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali.
64. 52. Giulietti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità.
64. 56. Giulietti.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 228 è sostituito con il seguente:
«228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento per gli anni 2016 e 2017 e al 75 per cento a decorrere dal 2018 di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano ai comuni individuati nel precedente periodo. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni.».
10-ter. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole «con decreto a cadenza triennali il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
10-quater. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
«557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».
10-quinquies. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti, nonché tra i Comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
Conseguentemente, all'articolo 65, comma 17, sopprimere la lettera d).
64. 2. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri.
Aggiungere il comma 10-bis.
10-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) al secondo periodo le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo.»;
d) infine aggiungere il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni.».
Conseguentemente:
all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
64. 164. Airaudo, Martelli, Placido, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
All'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
al primo periodo le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
al secondo periodo le parole «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo»;
è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».
64. 47. Polverini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».
64. 19. Fragomeli, Misiani.
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
10-bis. Al comma 347 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «Alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, non si applicano, nel limite di spesa annuo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale al cui onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondi di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64. 152. Latronico, Antezza.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. L'articolo 1, comma 714, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
«714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il ........., scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1o gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. Al piano di riequilibrio finanziario pluriennale così riformulato non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il controllo del predetto piano avviene alla scadenza periodica di cui all'articolo 243-quater comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
10-ter. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
64. 64. Misiani, Causi.
Dopo il comma 10, inseguire il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole «Per gli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2016».
64. 84. Misiani.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «per l'anno 2016» sono inserite le seguenti «e di 70 milioni per l'anno 2017».
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 230.
64. 123. Castelli, Marzana, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Con riferimento ai progetti di cui al comma 974 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardanti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, selezionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016, gli enti locali interessati sono autorizzati a considerare nella redazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai fini della programmazione pluriennale degli interventi, il finanziamento dell'intero importo richiesto, anche oltre il limite di capienza attualmente previsto e richiamato dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto.
64. 50. Fragomeli, Marchetti, Giulietti.
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
10-bis. Al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applica, fino al 31 dicembre 2019, la norma relativa al vincolo del pareggio di bilancio nei termini di cui ai commi da 707 a 734 dell'articolo 1 Legge 208 del 2015, limitatamente all'utilizzo dell'avanzo non vincolato, nei limiti di quanto strettamente necessario alla preparazione dell'evento. L'utilizzo dell'avanzo non vincolato, di cui al presente comma, non concorre alla definizione del pareggio di bilancio. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera autorizzato l'utilizzo dell'avanzo non vincolato, nei limiti dell'effettiva disponibilità, di euro 2.000.000,00 (due milioni) annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2.000.000,00 (due milioni) annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondi di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64. 153. Latronico.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, deve essere interamente conferito ai comuni che ne hanno diritto.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
64. 105. Russo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 185/2016, per i centri per l'impiego è attribuito direttamente alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del Ministero dell'economia e finanza previa intesa in Conferenza Stato città entro il 31 gennaio 2017.
*64. 195. Melilli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 185/2016, per i centri per l'impiego è attribuito direttamente alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del Ministero dell'economia e finanza previa intesa in Conferenza Stato città entro il 31 gennaio 2017.
*64. 184. Minnucci.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 185/2016, per i centri per l'impiego è attribuito direttamente alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del Ministero dell'economia e finanza previa intesa in Conferenza Stato città entro il 31 gennaio 2017.
*64. 213. Cenni, Fabbri.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 185, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
7-bis. Sono ammesse inoltre le partecipazioni nelle società che hanno come finalità lo sviluppo economico del territorio attraverso interventi in favore delle attività economiche e produttive, il cui capitale sociale è detenuto per almeno il 10 per cento complessivo degli enti locali di riferimento.
64. 208. Dallai, Fregolent, Cenni.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 185/2016, per i centri per l'impiego è attribuito direttamente alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del Ministero dell'economia e finanza previa intesa in Conferenza Stato città entro il 31 gennaio 2017.
*64. 178. Pastorelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 185/2016, per i centri per l'impiego è attribuito direttamente alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del Ministero dell'economia e finanza previa intesa in Conferenza Stato città entro il 31 gennaio 2017.
*64. 118. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 185/2016, per i centri per l'impiego è attribuito direttamente alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del Ministero dell'economia e finanza previa intesa in Conferenza Stato città entro il 31 gennaio 2017.
*64. 48. Misiani, Paola Bragantini, Ginato, Paris, De Menech.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. È sostituito l'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 con il seguente:
«All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”».
A decorrere dal 1o luglio 2017, gli enti locali possono deliberare, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.
All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 il comma 3 è soppresso.
All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 aggiungere il seguente comma:
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai ruoli di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
64. 147. Sottanelli, Galati.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In attuazione della sentenza del Consiglio di Stato a. 1291 del 12 marzo 2015, al comune di Lecce è attribuita la somma di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 7,52 milioni di euro nell'anno 2017: attribuita altresì al medesimo comune la somma di 2,3 milioni di euro nell'anno 2013. Il riconoscimento delle somme di cui al periodo precedente è subordinato alla rinuncia da parta del comune di Lecce al contenzioso amministrativa pendente. All'onere derivante dal presenta comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dal bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
64. 166. Palese, Marti.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province dei titoli obbligazionari da queste emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
10-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.
*64. 111. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province dei titoli obbligazionari da queste emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
10-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.
*64. 171. Pastorelli.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province dei titoli obbligazionari da queste emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
10-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.
*64. 191. Minnucci.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province dei titoli obbligazionari da queste emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
10-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.
*64. 40. De Menech.
Dopo il comma 10, inserito il seguente:
10-bis. 1. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
64. 104. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000.
64. 199. Palese.
All'articolo 64, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5,000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui, nel limite delle risorse di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 64, stimati in 400 miliardi di euro a decorrere dal 2017, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 2 dell'articolo 81;
b) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancia triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
64. 13. Guidesi.
All'articolo 64, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati xx milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
64. 133. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province delle Regioni a statuto ordinario, istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1,5 milioni per l'anno 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2017: 15.000.000
64. 112. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province delle Regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.
64. 172. Pastorelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Limitatamente agli esercizi 2017 e 2018 gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili e mobili durevoli per il pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui.
64. 66. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione degli enti locali derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti (inclusa l'Autorità Nazionale Anti Corruzione) e dalla Corte dei Conti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISTAT predispone un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni richieste ai comuni e alle unioni dei comuni. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto ai comuni e alle unioni di comuni al di fuori del sistema unico di rilevazione.
64. 73. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017, alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati 200 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria, da ripartire sul territorio nazionale previa intesa in sede di conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2017.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1. lnfrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1. Sistemi stradali autostradali ed intermodali apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.
64. 8. Grimoldi, Castiello, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017, alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati 200 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria, Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sullo stanziamento per infrastrutture stradali in gestione Anas. Le risorse sono ripartite previa intesa in sede di conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2017.
*64. 182. Minnucci.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017, alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati 200 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria, Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sullo stanziamento per infrastrutture stradali in gestione Anas. Le risorse sono ripartite previa intesa in sede di conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2017.
*64. 120. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017, alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati 200 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria, Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sullo stanziamento per infrastrutture stradali in gestione Anas. Le risorse sono ripartite previa intesa in sede di conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2017.
*64. 211. Cenni, Fabbri.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017, alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati 200 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria, Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sullo stanziamento per infrastrutture stradali in gestione Anas. Le risorse sono ripartite previa intesa in sede di conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2017.
*64. 180. Pastorelli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto al capitolo 1232/1 Lavoro per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego è attribuito direttamente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del ministero dell'economia e finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.
**64. 106. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto al capitolo 1232/1 Lavoro per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego è attribuito direttamente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del ministero dell'economia e finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.
**64. 135. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto al capitolo 1232/1 Lavoro per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego è attribuito direttamente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del ministero dell'economia e finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.
**64. 159. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, province e le città metropolitane possono stipulare o prorogare, in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2016.
*64. 179. Pastorelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, province e le città metropolitane possono stipulare o prorogare, in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2016.
*64. 183. Minnucci.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, province e le città metropolitane possono stipulare o prorogare, in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2016.
*64. 212. Cenni, Fabbri.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, province e le città metropolitane possono stipulare o prorogare, in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2016.
*64. 119. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
All'articolo 64 dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. A partire dal 1o gennaio 2017 ai comuni presso i cui porti attraccano grandi navi da crociera è consentita la facoltà di applicare una imposta di sbarco fino ad un massimo di 2 euro e la compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta. Le risorse rivenienti da tale imposta vanno a costituire per i comuni un apposito fondo finalizzato al miglioramento del decoro urbano.
64. 144. Martella, Mognato, Murer, Moretto, Zoggia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di dotare la Capitale europea della cultura per l'anno 2019 di una adeguato luogo per lo spettacolo, il Comune di Matera è autorizzato ad acquistare l'immobile «Cine-teatro Duni» stante la riconosciuta indispensabilità ed indilazionabilità di tale acquisto per recuperare, riqualificare e rendere funzionale una prestigiosa struttura architettonica di comunicazione culturale.
64. 93. Latronico, Antezza.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 120 milioni di euro tratto dalle disponibilità del ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al periodo precedente. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti periodi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
10-ter. A decorrere dall'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base delle assegnazioni già attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 maggio 2016.
10-quater. Per l'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 100 milioni di euro, di cui una quota pari a 65 milioni di euro è ripartita tenendo conto, per l'anno 2015, dell'andamento del gettito effettivo derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, con la procedura e secondo la metodologia già adottata per il 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. La restante quota è assegnata ai comuni, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2017. Il riparto del contributo complessivo di cui al presente articolo è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
10-quinquies. Al fine di abbattere i rischi di ulteriori controversie connesse al pronunciamento della Giustizia amministrativa, di cui da ultimo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5008 del 3 novembre 2015, con riferimento alle modalità con le quali è stato applicato il comma 17, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con specifico riferimento ai casi di ricalcolo del valore del gettito dell'ICI adottato per la determinazione delle compensazioni previste dal citato comma 17, è attribuito ai comuni a decorrere dal 2017 un contributo integrativo, a titolo di incremento delle risorse valide ai fini della determinazione del fondo di solidarietà comunale, pari a 65 milioni di euro annui. È altresì attribuito un contributo una tantum di 330 milioni euro ad integrazione delle risorse relative al periodo 2012-2016, da erogarsi in venti rate annuali di pari importo. Il riparto dei contributi di cui al periodo precedente è determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
10-sexies. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 63, comma 3.
64. 28. Giulietti.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 243-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è inserito il seguente:
«1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa al caso di procedure concorsuali relative a società a totale partecipazione pubblica di enti locali, quali fallimento, concordato, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, con formale dichiarazione alla data del 30 giugno 2016».
64. 21. Bonomo, Porta, Patriarca, Mattiello, Giorgis, Fregolent, Damiano, D'Ottavio, Paola Bragantini, Rossomando, Boccuzzi, Benamati, Taricco, Lavagno, Gribaudo, Fiorio, Falcone, Borghi, Bonifazi, Bargero.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base delle norme abrogate.
* 64. 01. La VIII Commissione.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base delle norme abrogate.
* 64. 030. Braga, Mariani, Pastorelli, Giovanna Sanna, Realacci, Baradello.
Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).
1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2016, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.».
** 64. 024. Marchi, Fabbri.
Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).
1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2016, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.».
** 64. 027. Gelmini.
Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).
1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2016, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.».
** 64. 028. Guidesi.
Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).
1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2016, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.».
** 64. 022. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).
1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2016, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.».
** 64. 013. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).
1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2016, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.».
** 64. 217. Palese.
Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).
1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2016, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.».
** 64. 05. Marti.
Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).
1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2016, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.».
** 64. 07. Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).
1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;
5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine l'incremento del Fondo, di cui all'articolo 81, comma 2, pari a 300 milioni di euro annui, è integralmente destinato alla finalità della presente norma.
64. 03. Cariello, Pesco, Sorial, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Pisano, Alberti.
Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Rinegoziazione del debito degli enti locali).
1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269 del 2003, mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
2. Gli enti locali possono richiedere la rinegoziazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da rinegoziare.
3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di rinegoziazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;
b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;
5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo non può superare il rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo.
6. Al fine di consentire le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 50.
64. 02. Sorial, Villarosa, D'Incà, Cariello, Pisano, Pesco, Caso, Castelli, Brugnerotto, Alberti.
Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:
Art. 64-bis.
(Maggiore equità nell'applicazione IMU).
Al fine di precedere ad una applicazione più equa, da parte delle Amministrazioni Comunali, dell'IMU, in riferimento a fabbricati produttivi, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto provvede ad attribuire all'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia dell'Entrate, la responsabilità di aggiornare, ogni due anni, il valore effettivo dell'immobile affinché la tassazione risponda ad un principio di maggiore equità anche in relazione alle dinamiche di sviluppo presenti sul territorio.
64. 04. Carra.
Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
Art. 64-ter.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).
1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
* 64. 09. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
Art. 64-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).
1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
* 64. 014. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
Art. 64-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).
1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
* 64. 019. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).
1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
** 64. 033. Marchetti, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).
1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
** 64. 021. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).
1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
* 64. 034. Marchetti, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).
1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
* 64. 010. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).
1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
* 64. 020. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).
1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti delle province per le quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
64. 029. Marchetti.
Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Bilanci partecipativi).
1. Allo scopo di promuovere la partecipazione diretta dei cittadini all'attività politico-amministrativa, nonché nei processi decisionali, delle istituzioni pubbliche, in coerenza con il principio di democrazia partecipativa, è fatto obbligo agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i loro rispettivi statuti, di utilizzare strumenti di democrazia partecipativa per coinvolgere la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune.
2. All'allegato n. 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 aggiungere, in fine, il seguente punto:
«19. Principio di partecipazione.
Il sistema di bilancio di previsione svolge un ruolo preminente nell'attività di programmazione delle attività di un ente.
Il principio di partecipazione è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio le volontà dei cittadini in merito alle attività da svolgere.
Per tale finalità la legge individua le quote vincolate da poter essere utilizzate solo previa consultazione diretta dei cittadini e disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di partecipazione, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative alla messa in campo di strumenti di partecipazione diretta dei cittadini nelle scelte degli enti.».
3. Agli enti locali è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite dall'Amministrazione Centrale con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.
4. Le regioni predispongono gli strumenti di democrazia partecipativa idonei a coinvolgere in maniera diretta la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune e stabiliscono i criteri per la ripartizione della quota vincolata, di cui al comma 3, da destinare alle predette azioni sulla base dei seguenti criteri:
a) impatto sociale utilizzando l'indice di Benessere Equo e Sostenibile (BES);
b) impatto ambientale utilizzando l'indice impronta ecologica e la carbon footprint.
5. In via sperimentale, al fine di consentire la predisposizione di strumenti partecipativi, anche informatici, da parte delle singole regioni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la democrazia partecipativa regionale con una dotazione di 1.000.0000 euro annui dal 2017 al 2019.
6. Gli strumenti partecipativi informatici finanziabili con il Fondo di cui al comma 6 sono esclusivamente i software a codice sorgente aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e messi a disposizione degli altri enti locali.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.
64. 015. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo green city).
1. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio verde urbano, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato « Green city» al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
2. La fruibilità di tale fondo, da parte degli enti locali, è condizionata al rispetto delle regole vigenti in materia urbanistica: piano regolatore generale approvato ed aggiornato in materia di sicurezza sismica, idrogeologica, di tutela del paesaggio, protezione della natura e rispetto delle norme relative alla repressione dell'abusivismo edilizio.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
64. 016. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Dirigenza delle Regioni e degli enti locali).
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente:
«219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. È comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali dei comuni come individuate dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali.».
64. 017. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Personale delle Unioni dei Comuni).
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione». All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
2. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli Enti Locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
64. 018. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
Art. 64-bis.
(Disciplina del turn-over nei comuni).
1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
al primo periodo le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
al secondo periodo le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo».
è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».
2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale Il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
*64. 08. Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
Art. 64-bis.
(Disciplina del turn-over nei comuni).
1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
al primo periodo le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
al secondo periodo le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo».
è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».
2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale Il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
*64. 023. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di garantire l'attuazione delle sentenze esecutive del Consiglio di Stato, riguardanti l'annullamento dei decreti 4 maggio 2012 e 8 agosto 2012 con i quali il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha determinato di applicare al fondo sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni una riduzione di risorse rapportata alla differenza tra l'Imu 2012 (stimata e computata ad aliquota base) e la pregressa per come effettivamente riscossa negli esercizi 2009 e 2010, è istituito un fondo denominato «Fondo per i contenziosi amministrativi connessi a sentenze esecutive relative all'annullamento dei decreti 4 maggio 2012 e 8 agosto 2012, emanati dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
2. Il riconoscimento delle somme di cui al comma precedente è subordinato alla rinuncia da parte dei comuni interessati al contenzioso amministrativo pendente.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 5.000.000;
64. 011. Palese.
Dopo articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Tassa comunale su cani non sterilizzati).
Alla legge 14 agosto 1991 n. 281, così come modificata dall'articolo 10, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5-bis.
1. I proprietari o detentori di cani non sterilizzati sono tenuti al pagamento di una tassa comunale annuale, istituita da ciascun comune con propria delibera con previsione di esenzioni, riduzioni, detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.
2. La certificazione di sterilizzazione chirurgica definitiva è rilasciata da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, i quali contestualmente provvedono alla registrazione della sterilizzazione dell'animale presso l'anagrafe.
3. Sono esentati dall'imposta:
a) i cani di proprietà di allevatori professionali di cui alla legge 23 agosto 1993 n. 349;
b) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
c) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
d) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
64. 012. Cova, Anzaldi.
Dopo articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
1. All'articolo 2 – Disposizioni in materia di riscossione locale, venga inserito il seguente comma:
4. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il personale già alle dipendenze della società nate per scorporo di ramo d'azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con contratto di lavoro indeterminato ai 31 dicembre 2010 ed addetto a tali attività ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario, dalla subentrante società o dal soggetto preposto alla riscossione nazionale, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
64. 025. Castricone, Ginoble.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Misure per la valorizzazione delle professionalità maturate all'interno delle pubbliche amministrazioni locali).
1. Per garantire la continuità e assicurare la qualità dei servizi degli enti locali, i comuni possono procedere, negli anni 2017, 2018 e 2019, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale complessivamente sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno 2015, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio 2017-2019, assumere personale inserito nelle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Per le finalità del comma precedente e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale prevista dal comma precedente, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato e non determinano oneri aggiuntivi a carico degli enti locali e delle regioni.
64. 026. Currò, Iacono.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato).
1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, il debito accollato all'ente locale in virtù di piani di ristrutturazione o dismissione delle stesse società a capitale interamente pubblico partecipate, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, possono essere ammortizzati nei bilanci degli enti locali in un arco pluriennale in rate costanti, il cui termine ultimo non può comunque essere successivo al 2047.
2. Al fine di facilitare la sostenibilità dei riflessi finanziari delle operazioni di cui al comma precedente sugli equilibri finanziari degli enti locali, per gli anni 2017-2026 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartirsi tra gli enti locali interessati e su richiesta degli stessi. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 marzo di ciascun anno, saranno definiti annualmente i criteri e le priorità di assegnazione degli spazi richiesti. Tra i criteri di assegnazione dovranno comunque essere presi in considerazione l'entità del debito accollato, anche a fronte delle eventuali poste attive, gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal maggior disavanzo di amministrazione al 1o gennaio 2015 determinato dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dimensioni economiche di ciascun ente coinvolto.
64. 035. Fragomeli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Misure in favore di comuni turistici).
1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 228-quinquies, è aggiunto il seguente:
«228-sexies. In deroga ai limiti sulla spesa di personale ed al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi, i comuni che abbiano un rapporto residenti/dipendenti inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale 24 luglio 2014 e che registrino il rapporto presenze turistiche/cittadini superiore a 150/1, possono rideterminare la loro dotazione organica e procedere alle relative assunzioni applicando alla popolazione effettiva al 1o gennaio 2016 il parametro previsto dal citato decreto individuato in base alla popolazione teorica calcolata sommando alla popolazione effettiva al 1o gennaio 2016 le presenze turistiche certificate per l'anno 2015, rapportate alla media nazionale di permanenza. I comuni che registrino il rapporto presenze turistiche/cittadini di cui al periodo precedente e che non provvedano alla rideterminazione della dotazione organica, possono procedere ad assumere un contingente di personale pari al 10 per cento dei posti complessivamente previsti dalla propria dotazione organica. Rimane in ogni caso fermo il rispetto del parametro obiettivo dell'incidenza della spesa del personale sul volume complessivo delle entrate correnti fissato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 242, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui.
64. 031. Moretto.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Eliminazione degli oneri di sistema per le utenze di fornitura di energia elettrica degli impianti dei Consorzi di Bonifica).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: dopo il comma 11 è inserito il seguente:
11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al precedente comma 11.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
64. 036. Crivellari, Bratti, Paola Boldrini, Pagani, Narduolo.
Dopo articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
1. All'articolo 2 – Disposizioni in materia di riscossione locale, venga inserito il seguente comma:
4. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il personale già alle dipendenze della società nate per scorporo di ramo d'azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con contratto di lavoro indeterminato al 31 dicembre 2010 ed addetto a tali attività ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario, dalla subentrante società o dal soggetto preposto alla riscossione nazionale, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
64. 037. Castricone.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al precedente comma 11.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
64. 06. Crivellari, Bratti, Paola Boldrini, Pagani, Narduolo.
Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Norma precari Sicilia con effetti su tutte le PA. Misure per la valorizzazione delle professionalità maturate all'interno delle pubbliche amministrazioni locali).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, le regioni e i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni a tempo indeterminato secondo le procedure di cui al presente comma non devono determinare un incremento delle prestazioni lavorative rese, anche in termini finanziari, né una modifica del profilo professionale già ricoperto.
2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma precedente, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni a statuto speciale, nonché per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni a statuto speciale e la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal comma precedente.
3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
4. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, per il biennio 2017/2018, le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
64. 038. Currò, Berretta, Iacono.
Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Applicabilità avanzi alle previsioni e svincolo degli avanzi da trasferimenti regionali, per città metropolitane e province).
1. All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 756 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «2016» con le seguenti: «2017»;
b) al comma 758 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «2016» con le seguenti: «2017»;
c) al comma 758 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «2015» con le seguenti: «2016»;
d) al comma 758 dopo le parole: «di garantire» aggiungere le seguenti: «il rispetto del saldo di competenza e».
64. 039. Castelli, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.
ART. 65
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2015, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente:
al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, per il quinquennio successivo all'anno della loro istituzione, i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017-2019, per i Comuni fino a 1.000 abitanti nel saldo individuato ai sensi del comma 4 è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, derivante dal ricorso all'indebitamento;
al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 4 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
a) sostenere gli oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione post mortem);
b) sostenere gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria;
al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 4;
al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento riconosciuta all'ente è ridotta di un importo pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto al saldo programmatico di riferimento moltiplicata per cinque. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
al comma 17, lettera d), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento;
al comma 23, dopo le parole: di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: e ad interventi di costruzione, riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria sugli asili nido;
al comma 26:
1. all'alinea dopo le parole: nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica aggiungere le seguenti: e degli interventi di costruzione e riqualificazione di asili nido;
2. alla lettera b) dopo le parole: interventi di nuova costruzione di edifici scolastici aggiungere le seguenti: e di asili nido;
3. alla lettera c) dopo le parole: interventi di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: e di interventi di riqualificazione e manutenzione di asili nido.
65. 22. Guidesi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2015, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente:
al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, per il quinquennio successivo all'anno della loro istituzione, i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017-2019, per i Comuni fino a 1.000 abitanti nel saldo individuato ai sensi del comma 4 è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, derivante dal ricorso all'indebitamento;
al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerati:
a) gli oneri sostenuti, a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione post mortem);
b) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria;
al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 4;
al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento riconosciuta all'ente è ridotta di un importo pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto al saldo programmatico di riferimento moltiplicata per cinque. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
al comma 17, lettera d), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento;
al comma 23, dopo le parole: di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: e ad interventi di costruzione, riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria sugli asili nido;
al comma 26:
1. all'alinea dopo le parole: nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica aggiungere le seguenti: e degli interventi di costruzione e riqualificazione di asili nido;
2. alla lettera b) dopo le parole: interventi di nuova costruzione di edifici scolastici aggiungere le seguenti: e di asili nido;
3. alla lettera c) dopo le parole: interventi di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: e di interventi di riqualificazione e manutenzione di asili nido.
65. 21. Guidesi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Conseguentemente:
al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, per il quinquennio successivo all'anno della loro istituzione, i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017-2019, per i Comuni fino a 1.000 abitanti nel saldo individuato ai sensi del comma 4 è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, derivante dal ricorso all'indebitamento;
al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerati:
a) gli oneri sostenuti, a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione post mortem);
b) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.
*65. 73. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Conseguentemente:
al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, per il quinquennio successivo all'anno della loro istituzione, i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017-2019, per i Comuni fino a 1.000 abitanti nel saldo individuato ai sensi del comma 4 è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, derivante dal ricorso all'indebitamento;
al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerati:
a) gli oneri sostenuti, a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione post mortem);
b) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.
*65. 102. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Conseguentemente:
al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, per il quinquennio successivo all'anno della loro istituzione, i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017-2019, per i Comuni fino a 1.000 abitanti nel saldo individuato ai sensi del comma 4 è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, derivante dal ricorso all'indebitamento;
al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerati:
a) gli oneri sostenuti, a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione post mortem);
b) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.
*65. 131. Palese.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017;
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 295 milioni di euro annui.
65. 45. Giulietti, Marchetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva e di gestione di discarica per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione.
65. 3. Pastorino, Brignone, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2017, ai comuni che hanno conseguito, nel 2016, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 100 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore almeno del 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
65. 54. Rubinato, Casellato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che hanno conseguito, nel 2016, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, non si applicano le disposizioni in materia di limitazione della spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.
65. 32. Gadda, Moretto, Parrini, Vazio, Fanucci, Ermini, Morani, Fregolent, Donati, Marco Di Maio, Dallai, Coppola.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2017, i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che hanno conseguito, nel 2016, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, possono assumere personale dedicato al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni.
65. 34. Gadda, Moretto, Parrini, Vazio, Fanucci, Ermini, Morani, Fregolent, Donati, Marco Di Maio, Dallai, Coppola.
Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
In aggiunta alle entrate finali, nel triennio 2017-2019, è considerato anche l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno precedente e regolarmente applicato al bilancio preventivo allo scopo di finanziare interventi di messa a norma di edifici scolastici, di manutenzione straordinaria della rete viaria e dei cimiteri, purché l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa.
Conseguentemente, sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 200 milioni di euro annui, di cui 100 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.
65. 44. Rubinato.
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: e di spesa, aggiungere le seguenti: per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
65. 105. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
*65. 17. Rostellato.
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
*65. 106. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'avanzo di amministrazione disponibile, risultante dal rendiconto dell'anno precedente, se di importo complessivo inferiore al fondo cassa al 31 dicembre del medesimo anno e se applicato al bilancio di previsione per finanziare investimenti.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno precedente se applicato al bilancio di previsione per finanziare investimenti, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto.
all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
65. 50. Rubinato, Camani, Casellato, Crimì, Crivellari, D'Arienzo, Dal Moro, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rostellato, Rotta, Sbrollini, Zan, Zardini, Zoggia.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. A decorrere dall'anno 2017, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo, 18 agosto 2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente.
4-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis sono pari a 800 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente:
all'articolo 81, sopprimere il comma 2;
all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2017.
alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2017: –76.000.000;
2018: –76.000.000;
2019: –76.000.000.
alla voce: Ministero dello sviluppo economico:
2017: –4.000.000;
2018: –4.000.000;
2019: –4.000.000.
alla voce: Ministero della giustizia:
2017: –10.000.000;
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000.
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2017: –5.000.000;
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
alla voce: Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali:
2017: –5.000.000;
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
65. 18. Guidesi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza rilevante ai fini della verifica del saldo di cui al comma 4, non sono considerate, nel limite massimo di 800 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, le spese sostenute dagli enti territoriali per la sicurezza e la vigilanza.
4-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis sono pari a 800 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente:
all'articolo 81, sopprimere il comma 2;
all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2017.
alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2017: –76.000.000;
2018: –76.000.000;
2019: –76.000.000.
alla voce: Ministero dello sviluppo economico:
2017: –4.000.000;
2018: –4.000.000;
2019: –4.000.000.
alla voce: Ministero della giustizia:
2017: –10.000.000;
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000.
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2017: –5.000.000;
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
alla voce: Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali:
2017: –5.000.000;
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
65. 19. Guidesi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per ciascuno degli anni 2017-2019, per i Comuni fino a 1.000 abitanti nel saldo individuato ai sensi del comma 4 è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, derivante dal ricorso all'indebitamento.
4-ter. Fino al 2019 e comunque nei limiti del quinquennio successivo all'anno della loro istituzione sono esclusi dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 4, i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione.
Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole: 700 milioni di euro con le seguenti: 680 milioni di euro.
65. 8. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per il triennio 2017-2019, le modalità degli accantonamenti per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilite con allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono pari almeno al 55 per cento nel 2017, al 70 per cento nel 2018, all'85 per cento nel 2019 e dal 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.
65. 13. Castricone.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel saldo di cui al comma 4 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
*65. 23. Guidesi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel saldo di cui al comma 4 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
*65. 109. Palese.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono considerate le spese sostenute dagli Enti locali per l'ammortamento di prestiti obbligazionari con struttura bullet finalizzate a costituire un capitale alla scadenza del prestito da utilizzare per il rimborso del debito.
65. 117. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa aggiungere le seguenti: o in discussione in conferenza dei servizi.
65. 51. Mariani, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017.
65. 52. Mariani, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: 2017-2019.
*65. 57. Paola Bragantini, De Menech, Minnucci, Melilli.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: 2017-2019.
*65. 84. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: 2017-2019.
*65. 121. Pastorelli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2017 con le seguenti: 31 marzo 2017.
65. 58. D'Ottavio, Fabbri.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2017 con le seguenti: 28 febbraio 2017.
65. 53. Mariani, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 4 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
a) sostenere gli oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
b) sostenere gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria;
Conseguentemente,
al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 4;
al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento riconosciuta all'ente è ridotta di un importo pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto al saldo programmatico di riferimento moltiplicata per cinque. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
al comma 17, lettera d), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento.
al comma 23, aggiungere, in fine, le parole: e ad interventi di costruzione, riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria sugli asili nido;
e) al comma 26:
a) all'alinea dopo le parole: «nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» aggiungere le seguenti: «e degli interventi di costruzione e riqualificazione di asili nido»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «interventi di nuova costruzione di edifici scolastici» aggiungere le seguenti: «e di asili nido»;
c) alla lettera c), dopo le parole: «interventi di edilizia scolastica» aggiungere le seguenti: «e di interventi di riqualificazione e manutenzione di asili nido».
65. 74. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle more del riordino e dell'attribuzione delle funzioni alle province e città metropolitane, in ottemperanza alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire le necessarie risorse per lo svolgimento delle suddette funzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 la riduzione della spesa corrente per le province e città metropolitane, di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 3.000 milioni di euro annui, è fissata in 600 milioni di euro anni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
65. 10. Castelli, Marzana, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di compensare eventuali effetti negativi sui bilanci dei Comuni sopra i 5.000 abitanti, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è istituito un fondo, presso il Ministro dell'interno, di 100 milioni di euro per il triennio 2017-2019 da riportare secondo apposito decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
Conseguentemente all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
65. 67. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al comma 150-bis, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostitute dalle seguenti: «per l'anno 2016».
Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 231 milioni.
65. 89. Marzana, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai comuni e alle unioni di comuni non si applicano:
a) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) l'articolo 6, commi 7, 8, 9, 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133;
d) l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
65. 65. Misiani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al punto 3.3 del «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui all'allegato 4/2, annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono sostituite dalle seguenti: «. Nel 2016, 2017 e 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento e dal 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.»;
b) le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2019».
65. 68. Misiani, Fiano, Laforgia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e nel 2018 è pari almeno al 70 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento e dal 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».
65. 90. Cariello, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Caso, D'Incà.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per l'anno 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 4 del presente articolo non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese nonché indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascuna annualità. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 20 milioni di euro annuali e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 2,5 milioni di euro annuali per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno degli anni 2017 e 2018, gli importi di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 275 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
65. 43. Ghizzoni, Baruffi, Carra, Crivellari.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dall'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 4 del presente articolo non sono considerate le spese sostenute dagli Enti locali gestori di Siti Unesco per progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale ricadenti dentro il perimetro del sito.
Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, sostituire le parole: 600 milioni di euro con le seguenti: 290 milioni di euro.
65. 30. Carra.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 4 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 6.
65. 108. Palese.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del saldo di cui al comma 4 in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea.
* 65. 6. Guidesi.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del saldo di cui al comma 4 in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea.
* 65. 7. Melilli, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.
Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
** 65. 61. Giulietti.
Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
** 65. 79. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espresso pronunciamento della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
65. 71. Arlotti.
Al comma 13, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, sopprimere le parole: o province autonome;.
* 65. 28. Nicoletti.
Al comma 13, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, sopprimere le parole: o province autonome;.
* 65. 122. Dellai.
Al comma 13, lettera e), sostituire il terzo periodo con il seguente: al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, dei servizi educativi e di istruzione pubblica e del settore sociale le regioni, le città metropolitane e i comuni possono utilizzare forme di lavoro flessibile, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, nel limite di spesa sostenuto per le medesime finalità nell'esercizio precedente, o in alternativa nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
65. 60. Giulietti.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il secondo periodo è soppresso.
13-ter. All'articolo 15, comma 6-bis del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
Al finanziamento degli interventi degli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse indicate nei rifinanziamenti disposti nella sezione II della legge presente riferiti al contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego.
65. 9. Dell'Aringa, Damiano, Venittelli, Baruffi, Tinagli, Incerti, Giacobbe, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane e i soggetti istituzionali competenti definiti dalle convenzioni di cui al all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
65. 110. Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare o prorogare, in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2016.
65. 143. Misiani, Paola Bragantini, Ginato, Paris, De Menech.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane e i soggetti istituzionali competenti definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 dei decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.
65. 27. Giulietti.
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
14-bis. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 4 sia imputabile alle spese o quote di spesa sostenute per garantire la continuità nella gestione dei servizi essenziali di istruzione, dei servizi connessi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione di personale degli alunni di cui all'articolo 13, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dei servizi di supporto organizzativo del servizio d'istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non si applicano le sanzioni di cui al comma 13.
14-ter. A compensazione del maggiore indebitamento netto derivante dagli eventuali saldi negativi degli enti locali si provvede annualmente mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del Fondo di cui all'articolo 81, comma 2.
65. 88. Marzana, Castelli, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Nesci.
Al comma 17, lettera d), sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 5 per cento.
65. 149. Rubinato, Camani, Casellato, Crimì, Crivellari, D'Arienzo, Dal Moro, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rostellato, Rotta, Rubinato, Sbrollini, Zan, Zardini, Zoggia.
Al comma 17, lettera d), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento.
Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere seguente:
Art. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni).
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
65. 11. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 1o gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
*65. 4. La VIII Commissione.
Dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 1o gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
*65. 40. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Antezza, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Pastorelli, Terzoni, Zolezzi.
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli Enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli Enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
65. 130. Palese.
Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:
17-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
al primo periodo le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
al secondo periodo le parole «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo»;
è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».
17-ter. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
65. 128. Palese.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al comma 557-bis della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Non rilevano tra le spese di cui al primo comma quelle sostenute per personale assente dal servizio per maternità o per malattia».
65. 33. Gadda, Moretto, Parrini, Vazio, Fanucci, Ermini, Morani, Fregolent, Donati, Marco Di Maio, Dallai, Coppola.
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 1 comma 529 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
65. 127. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli Enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Gli Enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità.
65. 129. Palese.
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
*65. 36. Giampaolo Galli.
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
*65. 56. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
*65. 138. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Al comma 20 sostituire le parole da: sentite la fino a: la Conferenza permanente con le seguenti: previa acquisizione del parere vincolante della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza permanente.
65. 91. Fraccaro, Battelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In considerazione dell'emergenza nel settore dei rifiuti verificatasi in Sicilia nel corso del 2016, i comuni della Regione siciliana possono escludere per l'anno 2017 i maggiori costi determinatisi rispetto a quanto previsto nei piani finanziari del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti per il 2016 dalle spese finali utili ai fini del nuovo saldo di finanza pubblica di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208. La misura si applica nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 285 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
65. 86. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 268-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 265, comma 1, sono disposte le liquidazioni degli importi già accantonati nelle modalità di cui all'articolo 258, comma 4, in favore dei creditori che non hanno aderito alla proposta transattiva».
65. 140. Palladino, Menorello, Librandi.
Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e gli Enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza.
65. 134. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. In attuazione del riassetto dei rapporti finanziari concordato tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con particolare riferimento al concorso finanziario dinamico ivi posto a carico dei predetti Enti e degli effetti positivi che esso assicura al bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, considerata altresì la dichiarata esaustività dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema territoriale regionale integrato ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come da ultimo modificato, gli Enti territoriali compresi nel predetto sistema impiegano integralmente, al netto del predetto concorso, le risorse ad essi spettanti a norma delle leggi vigenti, ivi inclusi l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.
65. 136. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti, Gnecchi.
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Nel 2017 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 250 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti previa intesa con le ANCI regionali, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 10 febbraio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti con priorità ai Comuni inferiori ai 1.000 abitanti ed eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 15 marzo 2017, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
65. 63. Mauri, Fragomeli.
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), sono escluse le spese straordinarie sostenute dagli Enti territoriali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ottemperanza a provvedimenti adottati dalle commissioni di cui all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo. Le riduzioni operate nella misura indicata nell'elenco A allegato al decreto del Ministero dell'interno del 24 settembre 2013, a decorrere dal 2017, sono rideterminate sulla base del ricalcolo della media operato in relazione al disposto di cui al periodo precedente.
65. 72. Tancredi, Piccone.
Al comma 23, sostituire le parole: nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica con le seguenti: nel limite massimo di 900 milioni, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e 200 milioni destinati a interventi per le politiche abitative destinate ad ospitare cittadini italiani anziani e famiglie con cittadinanza italiana con minori o persone con disabilità o in situazione di indigenza.
Conseguentemente all'articolo 81, com- ma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 100 milioni.
65. 119. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Al comma 23, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica delle scuole superiori di secondo grado e 210 milioni.
65. 59. Misiani, Paola Bragantini, Ginato, Paris, De Menech.
Al comma 23 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. – (Interventi in materia di strutture educative) – Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, su tutto il territorio nazionale e garantire l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di prevenzione incendi e di infortunistica, le misure in materia di costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici e delle strutture, sono estese anche alle istituzioni formative accreditate che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche con riferimento al potenziamento dei laboratori per garantire l'evoluzione didattica e tecnologica di tali percorsi.
65. 76. Centemero, Palmieri, Crimì.
Al comma 23, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
65. 15. Ginefra.
Al comma 23, aggiungere, in fine, le parole: e 100 milioni di euro destinati agli investimenti dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché dei comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, assegnando priorità alle richieste dei comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni.
65. 66. Misiani, Realacci, Tino Iannuzzi, Borghi.
Al comma 23 aggiungere, in fine, le parole: , e di questi il 30 per cento è destinato ad interventi di edilizia scolastica delle scuole superiori di secondo grado.
65. 132. Pastorelli.
Al comma 23, aggiungere, in fine, le parole: e 50 milioni di euro destinati ad interventi di realizzazione o ristrutturazione di impianti sportivi.
65. 70. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. Per interventi che promuovano in ambito comunale soluzioni innovative per diffondere le migliori pratiche nell'ambito dell'efficienza energetica, della riduzione delle emissioni e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, gli Enti locali possono accedere a ulteriori spazi finanziari rispetto a quelli previsti dal precedente comma se rispettano le seguenti clausole:
1) il progetto preveda un risparmio energetico annuo superiore al valore della rata, quota capitale più quota interesse;
2) il progetto deve essere garantito con fideiussione obbligatoria da parte dell'appaltatore del progetto.
65. 148. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. Per l'anno 2017, nel saldo di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non rilevano gli impegni di spesa finanziati dal risultato di amministrazione vincolato, così come definito dall'articolo 187, comma 3-ter, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e determinato dopo l'approvazione del Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2016.
65. 14. Ginefra.
Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi gli eventuali spazi finanziari destinati a interventi per le politiche abitative atte ad ospitare cittadini italiani anziani e famiglie con cittadinanza italiana con minori e/o persone con disabilità o in situazione di indigenza.
65. 118. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipate da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato se finalizzate agli investimenti di cui al successivo comma 26.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000.
65. 120. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.
Al comma 26, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o comunque avviati da comuni istituiti a seguito di fusione.
65. 107. Fanucci.
Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
d) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto un finanziamento pubblico statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa;
e) interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto una proposta di project financing con previsione di contributo statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa. La struttura di Missione presso Palazzo Chigi individua entro sessanta giorni, d'intesa con l'ANAC, una procedura semplificata per il project financing per l'intervento sul patrimonio edilizio scolastico;.
65. 101. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto un finanziamento pubblico statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa.
* 65. 26. Giulietti, Giovanna Sanna, Melilli.
Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto un finanziamento pubblico statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa;.
* 65. 112. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.
Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) Interventi di edilizia scolastica anche per quei comuni con cause giudiziarie pendenti, pignoramenti e/o condanne che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge;
65. 82. Causin.
Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) interventi di edilizia scolastica anche per quei comuni con condanne giudiziarie che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge;.
65. 83. Causin.
Al comma 26, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto una proposta di finanza di progetto con previsione di contributo statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio, d'intesa con l'ANAC, individua una procedura semplificata per la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio scolastico in finanza di progetto.
65. 49. Giovanna Sanna.
Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto una proposta di project financing con previsione di contributo statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa. La struttura di Missione presso Palazzo Chigi individua entro sessanta giorni d'intesa con l'ANAC una procedura semplificata per il project financing per l'intervento sul patrimonio edilizio scolastico;.
65. 111. Pellegrino, Marcon, Zaratti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.
Al comma 26, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) interventi di edilizia scolastica in project financing che riguardino la riqualificazione energetica degli edifici o l'edificazione di nuove scuole anche attraverso la demolizione di immobili non adeguati e la trasformazione urbanistica delle aree connesse. La struttura di Missione presso Palazzo Chigi individua entro sessanta giorni d'intesa con l'ANAC, una procedura semplificata per i project financing relativi interventi sul patrimonio edilizio scolastico;.
65. 142. Melilli, Dal Moro.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica «Gioacchino Rossini», a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, è di proprietà dello Stato.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 150.000;
2019: – 150.000.
65. 24. Marchetti.
Al comma 30, lettera c) dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.
Conseguentemente al comma 37, lettera b) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.
* 65. 5. La VIII Commissione.
Al comma 30, lettera c) dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.
Conseguentemente al comma 37, lettera b) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.
* 65. 39. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Al comma 30, lettera c), sopprimere le parole: , per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
Conseguentemente al comma 37, lettera b), sopprimere le parole: , per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spese.
65. 92. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) investimenti finalizzati alla rimozione e sostituzione delle condutture di approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque reflue contenenti amianto.
65. 95. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
* 65. 20. Guidesi.
Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
* 65. 62. Fregolent, Gadda, Fragomeli, Giulietti, Marchetti.
Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
* 65. 78. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
* 65. 100. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
* 65. 113. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.
Al comma 30 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) investimenti finalizzati all'adeguamento statico e antisismico di edifici pubblici, sede di scuole dell'obbligo, per cui verifiche tecniche di sicurezza e stabilità nei confronti dei carichi statici e dell'azione sismica di progetto evidenzino rischi per la vita, per danni materiali e di perdita di operatività.
65. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Al comma 30 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) adeguamento statico e antisismico di edifici pubblici, sede di scuole dell'obbligo, per cui verifiche tecniche di stabilità nei confronti dei carichi statici e dell'azione sismica di progetto prevista dalla normativa attuale, evidenzino criticità nei confronti degli stati limite di salvaguardia della vita (SLV), di danno (SLD) e di operatività (SLO).
65. 103. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.
Al comma 30, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) investimenti finalizzati all'adeguamento e alla nuova costruzione di edifici scolastici che prevedano la realizzazione di aree di sosta e di parcheggio per velocipedi.
65. 115. Cristian Iannuzzi.
Sostituire il comma 32 con il seguente:
32. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 25, 27, 28 e 30 sono, rispettivamente, il 20 maggio, 5 giugno, 20 maggio e 15 giugno.
65. 150. Rubinato, Camani, Casellato, Crimì, Crivellari, D'Arienzo, Dal Moro, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rostellato, Rotta, Sbrollini, Zan, Zardini, Zoggia.
Al comma 40, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
* 65. 29. Nicoletti.
Al comma 40, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
* 65. 123. Dellai.
Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
43. Sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per il triennio 2017-2019:
a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;
c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia della e della sede stradale;
e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
44. Tutti gli interventi di cui al comma precedente devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.
45. Sentite le Commissioni parlamentari competenti su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vedranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1.
65. 145. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.
Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
43. Ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 4 non rilevano le spese a qualsiasi titolo effettuate da parte degli Enti locali per l'attuazione di misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, realizzate nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico, relative a:
a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici.
Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
65. 93. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
43. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna passate in giudicato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per le spese per sentenze passate in giudicato per contenziosi connessi a procedure di esproprio, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2017, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione dello stesso.
44. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 42-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
65. 133. Luciano Agostini.
Dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
43. Al fine di assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere e), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli accordi di programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di archiviazione, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti, in sostituzione della originaria localizzazione, nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.
44. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, eccetera) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.
65. 139. Marcolin, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
43. A decorrere dall'anno 2017, gli spazi finanziari ceduti agli enti locali dalle regioni in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.
44. A decorrere dall'anno 2017, i programmi e provvedimenti statali che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.
65. 64. Misiani, Giuseppe Guerini, Carnevali.
Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
43. Gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 sono assegnati prioritariamente ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, a quelli istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.
65. 37. Misiani, Giuseppe Guerini, Carnevali.
Dopo il comma 42 è aggiunto il seguente:
43. Al fine di monitorare e razionalizzare la gestione dei mutui e prestiti degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è tenuta a comunicare all'ente mutuatario il mancato utilizzo delle quote di prestito, nel caso in cui la giacenza non sia utilizzata parzialmente ovvero totalmente per un periodo superiore a 12 mesi, decorso il periodo di pre-ammortamento. La suddetta comunicazione è altresì trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti.
65. 12. Cariello, Pesco, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
43. Gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 sono assegnati prioritariamente ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.
65. 38. Misiani, Guerini, Carnevali.
Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
43. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1o gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni;
b) il comma 27 è sostituito dal seguente: «Il tributo dovuto alle regioni affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;
c) il comma 29 è sostituito dal seguente: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
65. 96. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
43. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata sia il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione.
65. 97. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
43. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto
65. 98. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
43. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.
65. 144. Marchi, Fabbri.
Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
43. All'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326), dopo le parole «di ciascuna operazione» sono aggiunte le seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la CDP SpA si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari».
65. 16. Palese.
Dopo il comma 42 inserire il seguente:
43. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di evitare impatti negativi sui saldi finanziari degli enti locali, a decorrere dal 1o gennaio 2017, il valore industriale della parte di impianto di proprietà dell'ente locale e della società patrimoniale delle reti, partendo dallo stato di consistenza condiviso con il gestore uscente, se l'ente locale o la società patrimoniale delle reti intendono cedere le loro proprietà, nel rispetto del vincolo di destinazione dei beni strumentali all'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano, è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore di degrado fisico di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, ed al netto dei contributi pubblici e privati dei cespiti di località di proprietà dell'ente locale o della società patrimoniale delle reti, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le viti utili dei cespiti a cui si riferiscono. Per la valorizzazione viene usato lo stesso prezzario utilizzato per la valorizzazione delle proprietà del gestore uscente, applicando le modalità operative specificate nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante Approvazione del documento linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale.
65. 114. Fregolent.
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
43. All'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, all'alinea, dopo le parole «sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «anche non riconosciuti come debiti fuori bilancio, non determinano danno erariale».
65. 31. Capodicasa.
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
43. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole «Le Regioni» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali».
65. 41. Paris, Famiglietti, Gribaudo, Rostellato, Baruffi, Giacobbe, Arlotti, Albanella, Patrizia Maestri, Miccoli, Rotta, Simoni, Di Salvo, Zappulla, Giorgio Piccolo, Gnecchi.
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
43. Il comma 418, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014 è sostituito con il seguente: «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste, alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite alle annualità 2015 e 2016, con contestuale esclusione del relativo consolidamento».
65. 25. Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Valiante, Impegno, Petrenga, Giorgio Piccolo, Famiglietti, Paris, Sarro.
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
43. All'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 13-duodecies è aggiunto il seguente:
«13-terdecies. All'esito dell'eventuale rimborso anticipato delle operazioni di prestito sottoscritte dagli enti territoriali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, le maggiori entrate confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e destinate integralmente al riacquisto di titoli di Stato.».
65. 69. Melilli.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).
1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
«714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all'articolo 243-bis, comma 9:
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
al servizio di trasporto pubblico locale;
al servizio di pubblica illuminazione;
al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis). ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.
3. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunti i seguenti commi:
«10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.».
4. All'articolo 243-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-ter. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente decreto.».
5. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
*65. 07. Palese.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).
1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
«714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all'articolo 243-bis, comma 9:
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
al servizio di trasporto pubblico locale;
al servizio di pubblica illuminazione;
al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.
3. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunti i seguenti:
«10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.».
4. All'articolo 243-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-ter. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente Decreto.».
5. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
*65. 010. Melilli.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).
1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
«714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all'articolo 243-bis, comma 9:
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
al servizio di trasporto pubblico locale;
al servizio di pubblica illuminazione;
al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.
3. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunti i seguenti:
«10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.».
4. All'articolo 243-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-ter. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente Decreto.».
5. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
*65. 013. Marti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).
1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
«714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all'articolo 243-bis, comma 9:
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
al servizio di trasporto pubblico locale;
al servizio di pubblica illuminazione;
al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.
3. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunti i seguenti:
«10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pen- denti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.».
4. All'articolo 243-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-ter. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente Decreto.».
5. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
*65. 029. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).
1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
«714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all'articolo 243-bis, comma 9:
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
al servizio di trasporto pubblico locale;
al servizio di pubblica illuminazione;
al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.
3. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunti i seguenti:
«10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.».
4. All'articolo 243-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-ter. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente Decreto.».
5. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
*65. 040. Gelmini.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).
1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
«714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all'articolo 243-bis, comma 9:
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
al servizio di trasporto pubblico locale;
al servizio di pubblica illuminazione;
al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.
3. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunti i seguenti:
«10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.».
4. All'articolo 243-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-ter. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente Decreto.».
5. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
*65. 048. Marchetti, Giulietti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).
1. Con effetto dalle scritture contabili relative all'esercizio 2016, l'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 1, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 170, al comma 1, le parole «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
c) all'articolo 193, comma 2, le parole «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
d) all'articolo 227, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:
«6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».
4. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo Unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo Unico, applicabili a partire dall'esercizio 2017.
6. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole «, gli enti locali» inserire le seguenti parole: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
7. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
8. Per gli anni 2017 e 2018, i comuni già esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno per il 2015 includono nelle entrate rilevanti ai fini del rispetto del saldo finale di competenza la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
9. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
**65. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).
1. Con effetto dalle scritture contabili relative all'esercizio 2016, l'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 1, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 170, al comma 1, le parole «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
c) all'articolo 193, comma 2, le parole «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
d) all'articolo 227, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:
«6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».
4. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2017.
6. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole «, gli enti locali» inserire le seguenti parole: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
7. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
8. Per gli anni 2017 e 2018, i comuni già esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno per il 2015 includono nelle entrate rilevanti ai fini del rispetto del saldo finale di competenza la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
9. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
**65. 05. Palese.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).
1. Con effetto dalle scritture contabili relative all'esercizio 2016, l'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 1, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 170, al comma 1, le parole «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
c) all'articolo 193, comma 2, le parole «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
d) all'articolo 227, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:
«6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».
4. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2017.
6. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole «, gli enti locali» inserire le seguenti parole: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
7. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
8. Per gli anni 2017 e 2018, i comuni già esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno per il 2015 includono nelle entrate rilevanti ai fini del rispetto del saldo finale di competenza la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
9. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
**65. 019. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).
1. Con effetto dalle scritture contabili relative all'esercizio 2016, l'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 1, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 170, al comma 1, le parole «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
c) all'articolo 193, comma 2, le parole «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
d) all'articolo 227, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:
«6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».
4. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2017.
6. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole «, gli enti locali» inserire le seguenti parole: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
7. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
8. Per gli anni 2017 e 2018, i comuni già esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno per il 2015 includono nelle entrate rilevanti ai fini del rispetto del saldo finale di competenza la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
9. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
**65. 027. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).
1. Con effetto dalle scritture contabili relative all'esercizio 2016, l'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 1, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 170, al comma 1, le parole «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
c) all'articolo 193, comma 2, le parole «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
d) all'articolo 227, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:
«6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».
4. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2017.
6. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole «, gli enti locali» inserire le seguenti parole: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
7. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
8. Per gli anni 2017 e 2018, i comuni già esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno per il 2015 includono nelle entrate rilevanti ai fini del rispetto del saldo finale di competenza la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
9. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
**65. 039. Gelmini.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).
1. Con effetto dalle scritture contabili relative all'esercizio 2016, l'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 1, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 170, comma 1, le parole «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
c) all'articolo 170, il comma 6 è sostituito con il seguente comma: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione»;
d) all'articolo 193, comma 2, le parole «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
e) all'articolo 196, comma 1, dopo le parole «, gli enti locali» inserire le seguenti parole: «, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»;
f) all'articolo 210, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.»;
g) all'articolo 227, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».
3. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
4. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 dopo le parole «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2017.
6. Per gli anni 2017 e 2018, i comuni già esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno per il 2015 includono nelle entrate rilevanti ai fini del rispetto del saldo finale di competenza la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
**65. 043. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).
1. Con effetto dalle scritture contabili relative all'esercizio 2016, l'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 1, le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 170, al comma 1, le parole «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
c) all'articolo 193, comma 2, le parole «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
d) all'articolo 227, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:
«6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».
4. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2017.
6. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole «, gli enti locali» inserire le seguenti parole: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
7. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
8. Per gli anni 2017 e 2018, i comuni già esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno per il 2015 includono nelle entrate rilevanti ai fini del rispetto del saldo finale di competenza la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
9. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
**65. 046. Misiani, Giulietti.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di dissesto).
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 268-bis, comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura che dovrà tenere conto dell'entità della massa passiva residua e comunque non oltre 10 anni.»;
b) il comma 3 dell'articolo 268-bis è sostituito dal seguente:
«3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.»;
c) all'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «in ciascuno degli esercizi considerati» sono aggiunte le seguenti «nei bilanci di previsione sino ad un massimo di 10 anni»;
d) all'articolo 256 è aggiunto il seguente comma:
«12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un Piano di impegno della durata massima di 10 anni.».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 254, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
b) all'articolo 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1-ter, primo periodo, le parole «Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti» sono soppresse;
2. al comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «Negli enti locali» sono aggiunte le seguenti «diversi dai comuni»;
3. dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:
«1-quater) Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.»;
4. dopo il comma 11 sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«12. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.
13. Gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015.
14. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.».
*65. 06. Palese.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di dissesto).
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 268-bis, comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura che dovrà tenere conto dell'entità della massa passiva residua e comunque non oltre 10 anni.»;
b) il comma 3 dell'articolo 268-bis è sostituito dal seguente:
«3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.»;
c) all'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «in ciascuno degli esercizi considerati» sono aggiunte le seguenti «nei bilanci di previsione sino ad un massimo di 10 anni»;
d) all'articolo 256 è aggiunto il seguente comma:
«12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un Piano di impegno della durata massima di 10 anni.».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 254, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
b) all'articolo 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1-ter, primo periodo, le parole «Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti» sono soppresse;
2. al comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «Negli enti locali» sono aggiunte le seguenti «diversi dai comuni»;
3. dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:
«1-quater) Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.»;
4. dopo il comma 11 sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«12. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.
13. Gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015.
14. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.».
*65. 028. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di dissesto).
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 268-bis, comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura che dovrà tenere conto dell'entità della massa passiva residua e comunque non oltre 10 anni.»;
b) il comma 3 dell'articolo 268-bis è sostituito dal seguente:
«3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.»;
c) all'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «in ciascuno degli esercizi considerati» sono aggiunte le seguenti «nei bilanci di previsione sino ad un massimo di 10 anni»;
d) all'articolo 256 è aggiunto il seguente comma:
«12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un Piano di impegno della durata massima di 10 anni.».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 254, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
b) all'articolo 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1-ter, primo periodo, le parole «Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti» sono soppresse;
2. al comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «Negli enti locali» sono aggiunte le seguenti «diversi dai comuni»;
3. dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:
«1-quater) Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.»;
4. dopo il comma 11 sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«12. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.
13. Gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015.
14. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.».
*65. 047. Giulietti.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
**65. 03. Melilli.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
**65. 044. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
**65. 035. Guidesi.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
**65. 08. Palese.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
**65. 030. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 65, il seguente:
Art. 65-bis.
(Razionalizzazione comunicazioni contabili).
1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1o gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e dei ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informazioni in questione, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, sulla base di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che certifica la data di decorrenza della acquisizione.
*65. 014. Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 65, il seguente:
Art. 65-bis.
(Razionalizzazione comunicazioni contabili).
1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1o gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e dei ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informazioni in questione, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, sulla base di un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che certifica la data di decorrenza della acquisizione.
*65. 018. Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 65, il seguente:
Art. 65-bis.
(Razionalizzazione comunicazioni contabili).
1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1o gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e dei ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informazioni in questione, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, sulla base di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che certifica la data di decorrenza della acquisizione.
*65. 025. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 65, il seguente:
Art. 65-bis.
(Razionalizzazione comunicazioni contabili).
1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1o gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e dei ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informazioni in questione, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, sulla base di un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che certifica la data di decorrenza della acquisizione.
*65. 036. Guidesi.
Dopo l'articolo 65, il seguente:
Art. 65-bis.
(Razionalizzazione comunicazioni contabili).
1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1o gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e dei ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informazioni in questione, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, sulla base di un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che certifica la data di decorrenza della acquisizione.
*65. 038. Gelmini.
Dopo l'articolo 65, il seguente:
Art. 65-bis.
(Razionalizzazione comunicazioni contabili).
1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1o gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e dei ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informazioni in questione, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, sulla base di un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che certifica la data di decorrenza della acquisizione.
*65. 042. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo 65, il seguente:
Art. 65-bis.
(Razionalizzazione comunicazioni contabili).
1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1o gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e dei ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informazioni in questione, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, sulla base di un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che certifica la data di decorrenza della acquisizione.
*65. 054. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 65, il seguente:
Art. 65-bis.
(Razionalizzazione comunicazioni contabili).
1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1o gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e dei ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informazioni in questione, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, sulla base di un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che certifica la data di decorrenza della acquisizione.
*65. 04. Palese.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Rifinanziamento fondi politiche di investimento).
1. All'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
2. All'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» aggiungere le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al fine di consentire alla pubblica amministrazione locale di adempiere all'attuazione della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi».
3. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo dopo le parole: «per ciascuno degli anni» aggiungere le parole: «2017 e 2018,».
4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
65. 031. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Rifinanziamento fondi politiche di investimento).
1. All'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
2. All'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» aggiungere le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al fine di consentire alla pubblica amministrazione locale di adempiere all'attuazione della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi».
3. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo dopo le parole: «per ciascuno degli anni» aggiungere le parole: «2017 e 2018,»
*65. 09. Palese.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Rifinanziamento fondi politiche di investimento).
1. All'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
2. All'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» aggiungere le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al fine di consentire alla pubblica amministrazione locale di adempiere all'attuazione della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi».
3. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo dopo le parole: «per ciascuno degli anni» aggiungere le parole: «2017 e 2018,»
*65. 015. Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Rifinanziamento fondi politiche di investimento).
1. All'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
2. All'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» aggiungere le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al fine di consentire alla pubblica amministrazione locale di adempiere all'attuazione della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi».
3. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo dopo le parole: «per ciascuno degli anni» aggiungere le parole: «2017 e 2018,»
*65. 034. Guidesi.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Rifinanziamento fondi politiche di investimento).
1. All'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
2. All'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» aggiungere le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al fine di consentire alla pubblica amministrazione locale di adempiere all'attuazione della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi».
3. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo dopo le parole: «per ciascuno degli anni» aggiungere le parole: «2017 e 2018,».
*65. 045. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Destinazione dei proventi dei titoli abitativi edilizi).
1. I proventi dei titoli abitativi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla riqualificazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sostenibile in ambito urbano.
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali già approvati.
65. 012. Zaccagnini.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi nonché quelli delle sanzioni previste dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
65. 053. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi pubblici compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, o ricadenti in area a rischio idrogeologico, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
65. 052. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Le sanzioni di cui al comma 26, lettera A dell'articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni in stato di dissesto che non abbiano provveduto all'approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
65. 024. Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Le sanzioni di cui al comma 26, lettera A dell'articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non trovano applicazione nei confronti dei comuni in stato di dissesto che non abbiano provveduto all'approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
65. 023. Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 2.
65. 056. Giulietti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 2.
65. 055. Giulietti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non trova applicazione e, qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario nel medesimo anno 2014. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 81, comma 2.
65. 057. Giulietti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Esclusione della sanzione economica Patto 2014 per gli enti in dissesto).
1. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non trova applicazione e, qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario nel medesimo anno 2014.
*65. 016. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Esclusione della sanzione economica Patto 2014 per gli enti in dissesto).
1. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non trova applicazione e, qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario nel medesimo anno 2014.
*65. 021. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Esclusione della sanzione economica Patto 2014 per gli enti in dissesto).
1. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non trova applicazione e, qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario nel medesimo anno 2014.
*65. 032. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).
1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di ri finanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, sostituire le parole: incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: e incrementato di 250 milioni di euro di euro annui a decorrere dall'anno 2017
65. 026. Fragomeli, Fregolent, Marchetti, Fabbri.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Gestioni associate-Piccoli Comuni).
1. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sono sospesi.
*65. 011. Palese.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Gestioni associate-Piccoli Comuni).
1. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sono sospesi.
*65. 020. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Gestioni associate-Piccoli Comuni).
1. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sono sospesi.
*65. 033. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Gestioni associate-Piccoli Comuni).
1. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sono sospesi.
*65. 037. Guidesi.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Gestioni associate-Piccoli Comuni).
1. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sono sospesi.
*65. 041. Gelmini.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Al fine di consentire la ricognizione dello stato di fatto delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con l'obiettivo di ultimare le gare ad evidenza pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:
e) al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2017» ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
f) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «30 aprile 2012» con le seguenti: «30 giugno 2017»;
2) sostituire le parole: «ed è determinata» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e, con parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di compensazione territoriale e la quantificazione e la destinazione del canone aggiuntivo di cui al successivo comma 8-bis»;
g) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro il 31 dicembre 2017 le regioni, con la collaborazione dei concessionari, effettuano le ricognizioni propedeutiche all'espletamento delle procedure di cui al comma 1, come stabilito col decreto di cui al comma precedente 2.
h) al comma 8-bis sostituire l'ultimo periodo con il seguente: fatta salva la corresponsione di un canone aggiuntivo di compensazione territoriale, come definito dal decreto di cui al comma 2.
65. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Finanziamento diretto del trasporto pubblico locale alle città metropolitane).
All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
1-bis. A partire dal 1o gennaio 2017 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge n. 56 del 2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitana, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.
1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo.
65. 049. Marchetti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali).
1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):
«A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
65. 050. Misiani.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Gli Enti e/o le associazioni agricole destinatari delle agevolazioni e benefici previsti dai Patti Territoriali per l'agricoltura che abbiano regolarmente eseguito e rendicontato i lavori, ex decreto ministeriale n. 320 del 2000 del Ministero dello sviluppo economico, sono legittimati a percepire per intero le somme ammesse a finanziamento, purché abbiano effettuato tutti i pagamenti relativi alla fatturazione dei detti lavori entro un anno dall'ultimazione del previsto programma d'investimento.
65. 022. Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Programmazione pluriennale del Programma periferie).
1. Con riferimento ai progetti di cui al comma 974 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardanti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, selezionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016, gli enti locali interessati sono autorizzati a considerare nella redazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai fini della programmazione pluriennale degli interventi, il finanziamento dell'intero importo richiesto, anche oltre il limite di capienza attualmente previsto e richiamato dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto.
65. 017. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Principi contabili e FCDE).
1. I comuni non hanno l'obbligo di considerare tra le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione le entrate derivanti da TARI.
65. 051. Lodolini.
ART. 66.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 196 del «Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale» dopo la lettera o) inserire la seguente:
o-bis) l'adozione dell'obbligo di corresponsione di contributi a favore dei commi, connessi all'insediamento e alla gestione di:
a) impianti per il compostaggio, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali, assimilabili, nonché rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
b) impianti per il trattamento e lo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
Sono fatte salve le norme già adottate.
2. Ferma restando la validità degli utilizzi pregressi, a decorrere dall'anno 2017, le risorse generate sono utilizzate dai comuni secondo le finalità di cui ai commi 26, 30 e 37 dell'articolo 65 della presente legge.
66. 35. Taricco.
Dopo il comma 8, raggiungere il seguente:
8-bis. Con riferimento alla riduzione della spesa corrente di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2017, il livello di riduzione previsto a carico delle province e le città metropolitane della Regione Sicilia resta fissato a quello del 2016.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2017 con le seguenti: 150 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2018,.
66. 22. D'Alia.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di consentire la chiusura della fase transitoria della riforma degli enti di area vasta della Sicilia, con la sottoscrizione dell'intesa Stato-Regione prevista dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, approvata dalla Regione Siciliana in conformità al proprio Statuto speciale e ai principi della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'incremento del contributo al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente, disposto dall'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non trova applicazione a partire dall'anno 2017 ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane dell'isola.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
66. 14. Tancredi.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di consentire la chiusura della fase transitoria della riforma degli enti di area vasta, approvata dalla Regione Siciliana in conformità al proprio Statuto speciale e ai principi della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'incremento del contributo al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente, previsto dall'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non trova applicazione a partire dall'anno 2017 ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane della Sicilia.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
66. 16. Tancredi.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di consentire la chiusura della fase transitoria della riforma degli enti di area vasta della Sicilia, con accordo sottoscritto dal Governo e dalla Regione Siciliana entro il 28 febbraio 2017 sono determinate:
a) le misure di razionalizzazione dei servizi e di contenimento della spesa delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali istituiti, in conformità con lo Statuto speciale e i principi dettati dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15;
b) la contestuale riduzione, a partire dal 2017, del 50 per cento del contributo degli enti di area vasta siciliani al concorso al contenimento delle della spesa pubblica, previsto dall'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
66. 15. Tancredi.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. In attesa della definitiva armonizzazione dei principi contabili della Regione Sicilia con le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2016 è disapplicato il principio contabile armonizzato di accertamento delle entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, di cui al punto 3.6 Allegato 4/2 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. I comuni medesimi accertano l'intera assegnazione regionale nell'anno di competenza senza tener conto della scadenza del credito.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2018.
66. 24. D'Alia, Tancredi.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Con riferimento alle somme da ripartire ai sensi dei commi 754 e 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a decorrere dall'anno 2017 partecipano al riparto anche le Città Metropolitane e i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana.
66. 23. D'Alia, Tancredi.
Al comma 13, premettere il seguente:
013. All'articolo 1, comma 55 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
c) per i titolari di rivendite di giornali, riviste e periodici, i ricavi sono determinati secondo i criteri indicati nell'articolo 18, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e cioè al netto del prezzo corrisposto ai fornitori.
66. 38. Fregolent.
Al comma 13, premettere il seguente:
013. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more del recepimento e dell'attuazione delle previsioni di riordino degli enti di area vasta (ex province) di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le riduzioni di spesa del 10 per cento di cui al secondo periodo sono imputate alle Regioni Sicilia e Sardegna».
66. 9. Greco, Giulietti, Zappulla.
Al comma 13, premettere il seguente:
013. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 418 è aggiunto il seguente:
418-bis. Le riduzioni di spesa di cui al comma 418, primo periodo, si applicano alla Regione Sicilia e alla regione Sardegna qualora non abbiano recepito ed attuato la legge 7 aprile 2014, n. 56 e non abbiano provveduto a garantire le risorse compensative necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti di area vasta e ai liberi consorzi (ex province).
66. 10. Greco, Giulietti, Zappulla.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla chiusura della gestione commissariale, la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei relativi debiti finanziari, quantificati in base al precedente comma 456, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 8 dicembre 2015, n. 208»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale, derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti il contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 24».
*66. 13. Paola Bragantini, Borghi, Fregolent, Bonomo, Giorgis.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla chiusura della gestione commissariale, la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei relativi debiti finanziari, quantificati in base al precedente comma 456, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 8 dicembre 2015, n. 208»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale, derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti il contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 24».
*66. 40. Fregolent, Giorgis.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49 è soppresso l'ultimo periodo;
b) al comma 49-bis è soppresso il quinto periodo;
c) al comma 49-ter sono soppressi il quarto e il quinto periodo.
15-ter. Il comma 775 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
66. 17. Misiani, Fiano, Laforgia.
Al comma 16, sostituire le parole: le risorse eccedenti possono essere utilizzate dalle medesime regioni con le seguenti: , nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate.
66. 12. Paola Bragantini, Borghi, Fregolent, Bonomo, Giorgis.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
L'interesse annuo nominale applicato nell'anno 2013 alle erogazioni delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è rideterminato dall'anno 2017 nella misura indicata nel comunicato MEF n. 192 del 30 settembre 2015.
Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A copertura dei maggiori oneri previsti dall'articolo 18-bis stimati in 74 milioni di euro per il 2017, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 226 milioni per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
66. 21. Tancredi, Piccone.
Sopprimere i commi 19 e 20.
66. 36. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Al comma 20 sopprimere le parole da: e al secondo periodo fino alla fine del comma.
* 66. 1. Guidesi.
Al comma 20 sopprimere le parole da: e al secondo periodo fino alla fine del comma.
* 66. 34. Palese.
Al comma 20 sostituire le parole: inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate, con le seguenti: secondo le modalità stabilite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 2014.
** 66. 8. Guidesi.
Al comma 20 sostituire le parole: inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate, con le seguenti: secondo le modalità stabilite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 2014.
** 66. 33. Palese.
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. Al secondo periodo, del comma 680, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».
20-ter. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e sue modifiche e integrazioni, le parole: «tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente» sono sostituite con le seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».
* 66. 2. Guidesi.
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. Al secondo periodo, del comma 680, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».
20-ter. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e sue modifiche e integrazioni, le parole: «tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente» sono sostituite con le seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».
* 66. 30. Palese.
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione del riassetto dei rapporti finanziari concordato tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepito dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con particolare riferimento al concorso finanziario dinamico ivi posto a carico dei predetti enti e degli effetti positivi che esso assicura al bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, considerata altresì la dichiarata esaustività dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema territoriale regionale integrato ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come da ultimo modificato, gli enti territoriali compresi nel predetto sistema impiegano integralmente, al netto del predetto concorso, le risorse ad essi spettanti a norma delle leggi vigenti, ivi inclusi l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.
66. 37. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai, Gnecchi, Nicoletti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
26. A decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, – sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni – provvede all'approvazione di metodologie per le determinazioni di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie diverse dalla sanità.
27. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 30 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.
66. 18. Misiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale di 4.929.000.000 di euro per il 2017 e di 5.032.554.000 di euro per il 2018. A decorrere dall'anno 2019, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale.
* 66. 6. Guidesi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale di 4.929.000.000 di euro per il 2017 e di 5.032.554.000 di euro per il 2018. A decorrere dall'anno 2019, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale.
* 66. 27. Palese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. In virtù dell'articolo 51, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli, avente competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino ad approvazione di detta disciplina regionale continua a trovare applicazione la vigente normativa in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli Venezia Giulia.
66. 3. Brandolin.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale.
* 66. 4. Guidesi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale.
* 66. 29. Palese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
** 66. 5. Guidesi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
** 66. 28. Palese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. Al comma 2 lettera c) dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole «conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione» sono soppresse.
* 66. 7. Guidesi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. Al comma 2 lettera c) dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole «conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione» sono soppresse.
* 66. 26. Palese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. I suddetti limiti non si applicano altresì ai costi sostenuti per il funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 144 del 1999».
66. 19. Antezza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.».
66. 20. Antezza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. Al fine di accelerare le procedure di variazione del bilancio delle Regioni e Comuni aventi ad oggetto fondi europei:
a) all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) le variazioni compensative tra le dotazioni dei macro-aggregati appartenenti al titolo delle spese correnti e al titolo delle spese in conto capitale, riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie, nel rispetto della finalità della spesa, e le variazioni compensative delle entrate correlate, in deroga al divieto di cui all'articolo 51, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
b) all'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) le variazioni compensative tra le dotazioni dei macro-aggregati appartenenti al titolo delle spese correnti e al titolo delle spese in conto capitale, riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie, nel rispetto della finalità della spesa, e le variazioni compensative delle entrate correlate, in deroga al divieto di cui all'articolo 175, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».
66. 31. Palese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. Ferma restando l'azione di responsabilità amministrativa per danno all'erario nei confronti dei soggetti responsabili, agli oneri relativi al pagamento delle sanzioni derivanti dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014, causa C-196/13, si provvede ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per tali pagamenti non si dà luogo alla rivalsa ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, né ad altro titolo, nei confronti delle Amministrazioni responsabili. Le somme già erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei predetti oneri restano a carico del bilancio dello Stato. All'atto del pagamento delle somme di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione, oltre che alle Amministrazioni territoriali interessate, alla Corte dei conti ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli accertamenti di relativa competenza.
66. 32. Palese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono consentite, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che le amministrazioni pubbliche siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al presente comma, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni a statuto speciale, nonché per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni e la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato secondo quanto previsto dai periodi precedenti.
66. 41. Melilli, Dal Moro.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Misure di potenziamento della rete infrastrutturale nella regione Sardegna).
1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello stato di degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Autonoma Sarda, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 finalizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
66. 02. Capelli.
Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
1. Ai fini del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna e della necessità improrogabile di definire in sede europea i necessari accordi affinché il predetto riconoscimento consenta l'accesso ai benefici stabiliti e ai relativi regimi di aiuto stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, il Dipartimento per le Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna svolgono gli adempimenti connessi e predispongono le necessarie documentazioni istruttorie entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma sono quantificati in 500.000 euro ai quali fanno fronte il Dipartimento delle Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna in parti uguali.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
66. 04. Capelli.
Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Misure di potenziamento della rete infrastrutturale nella regione Sardegna).
1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello stato di degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Autonoma Sarda, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 finalizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari.
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
2017: – 50.000;
2018: – 50.000;
2019: – 50.000.
66. 05. Capelli.
Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).
1. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 1992, n. 504, sono aggiunte in fine le seguenti: «anche se concessi a titolo gratuito a agenzie regionali per il diritto allo studio o a enti di ricerca».
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 230 milioni.
66. 08. Pisicchio, Bueno.
Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).
1. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 1992, n. 504, sono aggiunte in fine le parole: «anche se concessi a titolo gratuito a agenzie regionali per il diritto allo studio o a enti di ricerca».
66. 03. Pisicchio.
Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Fondo per il recupero e la valorizzazione di caserme o aree militari dismesse).
1. Per l'anno 2017 è istituito il Fondo per il recupero e la valorizzazione di caserme e aree militari dismesse di proprietà degli Enti Locali, di seguito denominato «Fondo», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle ex-aree militari in territorio urbano ed extraurbano attraverso la promozione di progetti di miglioramento, manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite modalità, procedure e termini per l'accesso e l'utilizzo del «Fondo».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per l'anno 2017, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Le coperture finanziarie per l'istituzione del Fondo di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite ai sensi dell'articolo 63 comma 4 della presente legge.
66. 07. Coppola.
Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
1. Dall'anno 2017 sono ripristinate le normali facoltà assunzionali, con possibilità di ricorso alla assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato anche mediante procedure di mobilità in entrata, per far fronte alle carenze di organico e per coprire i posti vacanti delle figure infungibili.
2. Le sanzioni previste in materia di personale per lo sforamento del patto di stabilità 2015, sono eliminate al fine di:
a) garantire i servizi già attivi, anche mediante ulteriore proroga di assunzioni a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2016 e con durata eccedente il tempo massimo di tre anni previsto dalla legge ordinaria, anche nelle more della programmazione assunzionale triennale;
b) garantire il funzionamento dei Centri per l'impiego anche mediante ulteriore proroga di assunzioni a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2016 e con durata eccedente il termine massimo di tre anni previsto dalla legge ordinaria, con copertura integrale della spesa da parte dello Stato e delle Regioni, in attesa del riordino dell'esercizio della funzione;
c) consentire la costituzione del fondo per il salario accessorio in deroga alla disposizione contenuta nel comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) (tetto annualità 2015 e riduzione proporzionale alla riduzione del numero dei dipendenti) per gli enti che, non avendo rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015, hanno perso la possibilità di attribuire al fondo 2015 la parte quota variabile, ancorché già finanziata.
66. 011. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
Al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'attuazione del piano pluriennale, l'affidamento dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, previa verifica di congruità da parte del CONI, è effettuato, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai comuni nel cui territorio è ubicato l'impianto sportivo. Il Comune provvede altresì alla verifica del corretto e tempestivo andamento dei lavori, nel rispetto della normativa vigente, dandone comunicazione al Coni, il quale procede alla erogazione dei corrispettivi.».
66. 012. Parrini, Fanucci.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione dei dipendenti degli enti locali).
1. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il quarto periodo con il seguente: «In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e) della stessa legge. Non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in caso di violazione del patto di stabilità interno»;
b) al quinto periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2016» con le seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;
c) al settimo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2016» con le seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 9-ter, inserire i seguenti:
«9-quater. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale avente i requisiti di cui al comma 6 e dai lavoratori di cui al comma 8 e per l'esigenza di assicurare organizzazioni stabili per garantire servizi indispensabili già erogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti territoriali compresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, negli anni 2017 e 2018, possono adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2016 e a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni con i criteri di cui al successivo comma 9-sexies. Le assunzioni dei lavoratori di cui al comma 8 non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetto del principio di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rimane fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali di cui ai commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, comma 454 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9-quinquies. Nel periodo transitorio gli enti di cui al comma precedente possono assumere, nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, a tempo indeterminato personale idoneo inserito in proprie graduatorie all'esito delle procedure di cui ai commi 6 e 6-quater definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami, L'avvio di nuove procedure selettive è subordinato alla verifica dell'assenza nella stessa amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. La disposizione di cui al comma 6, secondo periodo, si applica anche al personale non dirigenziale in servizio presso gli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario.
9-sexies. Per rispondere ad esigenze di carattere eccezionale finalizzate al superamento del precariato favorendo l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al comma 9-quinquies che non trova collocazione nel periodo transitorio nella stessa amministrazione che ha emanato il bando e del personale di cui al comma 8, le Regioni a statuto speciale sono autorizzate ad istituire un ruolo unico regionale dei suddetti lavoratori, distinto per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di collocamento che privilegiano il criterio della territorialità ai fui dell'assegnazione. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive, a regime, per la copertura della spesa da sostenersi per il personale iscritto, determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalle medesime Regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Gli enti che hanno vuoti in organico, nel rispetto del proprio fabbisogno e dei vincoli finanziari prescritti dai rispettivi ordinamenti e del principio di adeguato accesso dall'esterno, procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti collocati nel ruolo unico regionale fino ad esaurimento dello stesso e, comunque, non oltre il termine di cui al comma successivo.
9-septies. Per le finalità di cui al comma 9-sexies, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e per la necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale interessato, gli enti territoriali possono prorogare i contratti a tempo determinato del personale di cui al comma precedente iscritti nel ruolo unico regionale, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e di contenimento della spesa del personale, per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del ruolo unico. La proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o che hanno dichiarato il dissesto finanziario è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dell'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9-octies. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo accordo con le Regioni a statuto speciale, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.
9-novies. Entro il 31 dicembre 2018 le Regioni a statuto speciale definiscono modalità di collocamento nel mercato del lavoro del personale che nel periodo transitorio non risulti idoneo all'esito di procedure selettive e del personale idoneo, collocato nel ruolo unico regionale che entro il termine di cui al comma 9-septies non risulti assunto a tempo indeterminato.».
66. 013. Tancredi, Piccone.
Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
1. Le determinazioni di spesa previste agli articoli 21, 52, comma 2, lettera b), 65, commi 26 e 30, nonché 66 sono parametrate sulla base delle indicazioni riguardanti i costi e fabbisogni standard forniti dalla Commissione di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette le singole proposte di spesa ai sensi degli articoli citati al comma che precede alla Commissione ex articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, che, ove possibile, fornisce entro dieci giorni specifiche osservazioni sulle quantificazioni rappresentate, in forza dei costi e dei fabbisogni standard riferibili agli interventi di spesa di volta in volta considerati, che vengono recepite in occasione dei provvedimenti definitivi di finanziamento per gli stessi.
3. Al fine di rendere i pareri sugli interventi di cui agli articoli 21 e 52, comma 2, lettera b), il Governo è delegato ad integrare la Commissione ex articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015 con ulteriori tre componenti rappresentanti dei Ministeri interessati.
4. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da assumere ai sensi dell'articolo 21, comma 1, sono adottati previa concertazione con le Regioni di volta in volta interessate ai singoli interventi oggetto degli stessi.
66. 014. Menorello, Galgano, Prataviera, Librandi.
Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disciplina del turn-over nei comuni).
1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
al primo periodo le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
al secondo periodo le parole «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo»;
è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».
2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
66. 015. Guidesi.
Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Fondi per il trattamento economico accessorio).
All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
66. 016. Guidesi.
Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Interventi concernenti la Regione Sardegna).
1. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 – Statuto speciale per la Sardegna – Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3.
2. Lo Stato su proposta e d'intesa con la Regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Attuativo Riequilibrio Insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che individui parametri oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.
3. Il piano dove contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:
a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;
b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica EuroMediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;
c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.
4. Nell'ambito dell'attuazione del piano decennale di riequilibrio insulare la Sardegna è riconosciuta per anni 5, prorogabili, una Zona Franca Insulare alla Produzione in attuazione delle disposizioni vigenti. A tal fine il Ministro dell'economia entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge emana, d'intesa con la Regione Sardegna un decreto attuativo della Zona franca Insulare.
5. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità Garante per l'Energia predispone direttive tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.
6. A tal fine sono stanziati euro 300.000.000 per ciascuno degli anni 2017-2018-2019.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2017 con le seguenti: dall'anno 2020.
66. 017. Pili.
ART. 67.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione. Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione».
* 67. 21. Fregolent, Marchi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione. Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione».
* 67. 36. Tancredi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione, che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».
** 67. 20. Fregolent, Marchi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione, che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».
** 67. 35. Tancredi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 67. 1. La VI Commissione.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 67. 19. Fregolent, Marchi.
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma 1-ter: «Negli impianti soggetti a denuncia, l'amministrazione finanziaria può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese dei soggetti obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura, diversi da quelli di cui al comma 1 e che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».
** 67. 18. Fregolent, Marchi.
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma 1-ter: «Negli impianti soggetti a denuncia, l'amministrazione finanziaria può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese dei soggetti obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura, diversi da quelli di cui al comma 1 e che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».
** 67. 34. Tancredi.
Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 23», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 2, dell'articolo 17 del decreto legge 2 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, capoverso, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
«13-bis. Nel caso in cui i titolari degli impianti intendano vendere singoli impianti o rami d'azienda comprendenti più impianti, a decorrere dal 1o gennaio 2017, il gestore, che abbia manifestato in precedenza interesse ad effettuare il riscatto di cui al comma precedente, ha diritto di prelazione nell'acquisto».
67. 51. Palese.
Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 23», comma 3, dopo le parole: 10.000 metri cubi aggiungere le seguenti: fatte salve le attuali autorizzazioni.
67. 22. Nardi, Zan, Lavagno, Lacquaniti, Di Salvo, Pilozzi.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera a), dopo le parole: Paesi non appartenenti all'Unione Europea aggiungere le seguenti: ivi compresi i bunkeraggi sottoposti alle procedure doganali.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero operante nell'ambito di un contratto di rete tra due o più depositi fiscali;
al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) il deposito operi in situazioni particolari di tipo operativo, territoriale e logistico, specificamente individuate dall'Amministrazione finanziaria.
al comma 2, dopo le parole: terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: In ragione delle esigenze di tutela dell'affidamento degli operatori già titolari di autorizzazioni all'esercizio di un deposito fiscale, restano valide le autorizzazioni rilasciate alla data del 31.12.2016.
67. 16. Fregolent, Marchi.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera a) dopo le parole: Paesi non appartenenti all'Unione Europea, aggiungere le seguenti: ivi compresi i bunkeraggi sottoposti alle procedure doganali.
67. 33. Tancredi.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera a) sopprimere le parole: in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di controllo relativamente al regime di deposito fiscale.
* 67. 28. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera a) sopprimere le parole: in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di controllo relativamente al regime di deposito fiscale.
* 67. 47. Vignali.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art.23, comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero operante nell'ambito di un contratto di rete tra due o più depositi fiscali.
67. 32. Tancredi.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) il deposito sia in possesso di licenza da almeno cinque anni, non sospesa o revocata, ed abbia aderito a uno specifico protocollo di legalità ovvero abbia adottato un modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo n. 231/2001 ovvero sia in possesso dell'autorizzazione AEO.
* 67. 27. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) il deposito sia in possesso di licenza da almeno cinque anni, non sospesa o revocata, ed abbia aderito a uno specifico protocollo di legalità ovvero abbia adottato un modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo n. 231/2001 ovvero sia in possesso dell'autorizzazione AEO.
* 67. 48. Vignali.
Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 23, comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) il deposito operi in situazioni particolari di tipo operativo, territoriale e logistico, specificamente individuate dall'Amministrazione finanziaria.
67. 31. Tancredi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastare l'evasione dell'imposta sui liquidi da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina, l'articolo 62-quater comma 1-bis del decreto legislativo 504/1995 introdotto dal decreto legislativo n. 188 del 2014, articolo 1, comma 1, lettera f) è sostituito dal seguente:
«1. Dal 1o gennaio 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
67. 61. Sberna.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastare l'evasione dell'imposta sui liquidi da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina, l'articolo 62-quater comma 1-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 introdotto dal decreto legislativo n. 188 del 2014, articolo 1, comma 1, lettera f), è sostituito dal seguente:
1. Dal 1o gennaio 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 260 milioni.
67. 50. Prodani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastare l'evasione dell'imposta sui liquidi da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina, l'articolo 62-quater comma 1-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 introdotto dal decreto legislativo n. 188 del 2014, articolo 1, comma 1, lettera f), è sostituito dal seguente:
1. Dal 1o gennaio 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017 e per i successivi anni 2018 e 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
67. 59. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 9, comma 2, lettera 1-ter), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, dopo le parole: «nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli», sono aggiunte le seguenti parole: «e alla regolarità fiscale» dopo le «dell'Inps», sono aggiunte le seguenti: «, dell'Agenzia delle entrate».
2-ter. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
67. 58. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 13 lettera l), dopo le parole: «direttamente da un deposito fiscale», sono inserite le seguenti: «ovvero, in casi di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, direttamente da un esercente autorizzato»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di esercenti autorizzati in ragione di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, gli estremi dell'autorizzazione ex articolo 25 del decreto legislativo n. 504 del 1995,»;
c) all'articolo 4, comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa;
d) all'articolo 6, comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa;
e) all'articolo 7, comma 3, la parola: «depositario» è sostituita dalla seguente: «mittente» e la parola: «fiscale» è soppressa.
* 67. 2. La VI Commissione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 13 lettera l), dopo le parole: «direttamente da un deposito fiscale», sono inserite le seguenti: «ovvero, in casi di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, direttamente da un esercente autorizzato»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di esercenti autorizzati in ragione di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, gli estremi dell'autorizzazione ex articolo 25 del decreto legislativo n. 504 del 1995,»;
c) all'articolo 4, comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa;
d) all'articolo 6, comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa;
e) all'articolo 7, comma 3, la parola: «depositario» è sostituita dalla seguente: «mittente» e la parola: «fiscale» è soppressa.
* 67. 17. Fregolent, Marchi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, dovuta per fatti verificatisi anteriormente alla data del 1o gennaio 2010, il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa IVA per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato. I giudizi di cui al primo periodo sono sospesi a richiesta del soggetto obbligato che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
** 67. 23. Misiani, Paola Bragantini, Giulietti, Bargero, Ferrari, Marco Di Maio.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, dovuta per fatti verificatisi anteriormente alla data del 1o gennaio 2010, il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa IVA per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato. I giudizi di cui al primo periodo sono sospesi a richiesta del soggetto obbligato che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
** 67. 44. Laffranco.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di contrastare l'economia sommersa, in via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un credito d'imposta in favore di contribuenti persone fisiche, consumatori finali, in relazione alle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi in uno o più settori di attività con maggiore indice di evasione fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati in maniera analitica i settori di cui al precedente periodo, identificati con il relativo codice ATECO. Con lo stesso decreto, sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate. Con successivo decreto da emanarsi entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito d'imposta, è determinata la misura del credito d'imposta nei limiti della dotazione finanziaria disponibile. Per le finalità di cui al presente, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
67. 5. Pesco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Al fine di semplificare le procedure sulla circolazione internazionale dei beni culturali, perseguendo finalità di contrasto all'evasione fiscale derivante dalla circolazione illegale dei beni, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;
b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero»;
e) all'articolo 54:
1) al comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,» sono soppresse;
f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;
g) all'articolo 65:
1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 3, lettera a), la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;
3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;
h) all'articolo 68:
1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;
2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;
l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».
9. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;
b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure antielusive e di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale relativa alla circolazione illegale di beni culturali).
67. 24. Rampi, Bonaccorsi, Malisani, Manzi, Narduolo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Ai fini dell'applicazione dei regimi fiscali speciali in materia di imposte dirette e indirette, si presumono non agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che non rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
9. Non possono in ogni caso qualificarsi agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che, indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non esercitano effettivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, ivi comprese le attività di natura finanziaria, o di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
10. In presenza delle condizioni di cui ai commi 8-bis e 9-ter la società interessata può interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, fornendo la dimostrazione dell'attività agricola effettivamente svolta ovvero che il collegamento o controllo, diretto o indiretto, con società di capitali non sia privo di sostanza economica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive in relazione alle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma.
12. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 7-quater ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7-bis e seguenti entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
67. 45. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. I soggetti indicati nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo, all'atto dei versamenti mensili delle ritenute operate trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale o partita IVA, il numero progressivo identificativo della fattura e la relativa ritenuta operata.
9. In relazione ai compensi e alle ritenute trasmesse, i soggetti di cui al precedente comma sono esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
10. I dati trasmessi ai sensi del precedente comma 1 sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
67. 68. Pisano, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
9. A decorrere dal 10 gennaio 2018, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente individuate all'inizio di ciascun anno specifiche categorie con riferimento alle quali, gli acquisti effettuati presso le stesse danno diritto ad una detrazione ai fini delle imposte sui redditi nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'acquisto, secondo quanto previsto al comma 10.
10. Le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi effettuati presso tre delle categorie di cui al comma 9, individuate a seguito di estrazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello ivi previsto, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 9, possono essere portate in detrazione ai fini delle imposte sui redditi per una percentuale della spesa sostenuta. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 9, stabilisce altresì la percentuale della spesa sostenuta che può essere portata in detrazione.
67. 6. Tabacci, Capelli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vittoria è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
9. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 6, a decorrere dal 1o marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
67. 8. Boccadutri, Coppola, Losacco.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
9. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.
* 67. 26. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
9. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.
* 67. 56. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Sono inclusi nei procedimenti di definizione agevolata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni.
9. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.
67. 40. Causi, Berretta.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale derivante dalla mancata corresponsione dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di seconda bigliettazione degli spettacoli di musica dal vivo, e con l'obiettivo di tutelare il consumatore finale e i legittimi titolari del diritto d'autore, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di titoli di accesso a spettacoli rivenduti in assenza di autorizzazione ai sensi del comma 9.
9. La rivendita a terzi, anche tramite le reti di comunicazione elettronica, di un titolo di accesso a spettacoli di musica dal vivo, previa maggiorazione del prezzo del suddetto titolo legittimamente acquisito, è da ritenersi a tutti gli effetti di legge attività di prestazione dei servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea e qualora inosservati l'Amministrazione finanziaria stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
67. 60. Fiorio, Fanucci, Dallai, Fiano, Tentori.
Aggiungere in fine il seguente comma:
7-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale derivante dalla mancata corresponsione dell'Imposta sul Valore Aggiunto nei casi di seconda bigliettazione degli spettacoli di musica dal vivo, e con l'obiettivo di tutelare il consumatore finale e i legittimi titolari del diritto d'autore:
a) con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di titoli di accesso a spettacoli rivenduti in assenza di autorizzazione ai sensi della lettera b);
b) la rivendita a terzi, anche tramite le reti di comunicazione elettronica, di un titolo di accesso a spettacoli di musica dal vivo, previa maggiorazione del prezzo del suddetto titolo legittimamente acquisito, è da ritenersi a tutti gli effetti di legge attività di prestazione dei servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. I provvedimenti di cui alla lettera a) sono adottati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea e qualora inosservati è prevista l'erogazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
67. 69. Ciracì.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.
9. Per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 8, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede secondo quanto disposto dai commi 18-bis e 18-ter dell'articolo 89.
Conseguentemente:
a) all'articolo 81 sopprimere il comma 2;
b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2017».
c) per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
67. 10. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Sono inclusi nei procedimenti di definizione agevolata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni.
9. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.
67. 43. Causi, Berretta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Al fine di contribuire alla diminuzione dell'evasione fiscale evitando al contempo distorsioni nelle scelte strategiche degli uffici locali preposti alla riscossione, la disciplina in materia di ottimizzazione della produttività degli agenti della riscossione è parametrata al raggiungimento di obiettivi fissati sul quantitativo di quote riscosse e non di accertamenti effettuati.
67. 7. Gianluca Pini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo è consentita unicamente ai titolari, anche sulla base di apposito contratto, dei sistemi per la loro emissione. Il collocamento di titoli di accesso effettuato da qualsiasi diverso soggetto è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e, nei casi determinati con il decreto di cui al presente comma, con sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare, sentita l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative delle disposizioni di cui al presente comma, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate.
67. 25. Rampi, Manzi, Fiorio, Dallai.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria detenute o possedute in Stati o territori a fiscalità privilegiata o che non consentono un adeguato scambio di informazioni, sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 30 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 30 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
67. 63. Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. In ogni caso, le spese di cui al presente sono ammesse in deduzione nei limiti del loro valore normale. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano privilegiati anche gli Stati e territori che non garantiscono un adeguato ed effettivo scambio di informazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
67. 64. Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera h-ter) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.
67. 65. Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Sulle maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1990, n. 227, e dall'articolo 12 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 è dovuta una maggiorazione di 20 punti percentuali.
67. 66. Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Per le violazioni commesse a decorrere dal 1o gennaio 2017 la misura delle sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1990, n. 227, è raddoppiata.
67. 67. Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.»;
b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente: « d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto».
* 67. 3. La VI Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.»;
b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente: « d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto».
* 67. 38. Causi, Donati.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, dopo le parole «quelle di prodotti semilavorati» inserire la seguente: «entrambi»;
b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:
« d-sexies) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso».
67. 39. Causi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
«2-bis. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
67. 4. Pisano, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Aggiungere in fine il seguente comma:
8. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 1986 n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «deve essere versata con le modalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere corrisposta tramite servizio SDD di addebito diretto sul conto corrente bancario dei soggetti obbligati».
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3.1. Ai fini di cui al comma 3, ultimo periodo, nei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, presentati per la registrazione, è obbligatorio l'inserimento della clausola di autorizzazione, da parte di tutti i contraenti, all'attivazione della procedura SDD, con la determinazione della quota d'imposta riferibile a ciascuno di essi».
67. 13. Ribaudo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta a un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
67. 14. Ribaudo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, così come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis). I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno il 70 per cento delle medesime dichiarazioni».
67. 12. Ribaudo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Al comma 36-quinquies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole «10,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «21 punti percentuali».
67. 62. Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Al decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, articolo 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione».
67. 11. Ribaudo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.
* 67. 9. Guidesi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.
* 67. 29. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.
* 67. 30. Rampelli, Rizzetto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.
* 67. 37. Leva, Basso, Cani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.
* 67. 49. Vignali.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. L'articolo 1 comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è così modificato:
Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento dei sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte a decorrere dall'anno 2016 di 40 milioni di euro.
67. 53. Ribaudo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis – 1. I soggetti che intendano vendere servizi on line, sia mediante operazioni di commercio elettronico, sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad essere titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana e qualsiasi transazione, in cui il soggetto passivo sia un cittadino di nazionalità italiana, deve essere assoggettata a tale regime fiscale.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
* 67. 04. Cenni, Laforgia, Fabbri, Carra, Gianni Farina, Albini, De Maria, Iacono.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis – 1. I soggetti che intendano vendere servizi on line, sia mediante operazioni di commercio elettronico, sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad essere titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana e qualsiasi transazione, in cui il soggetto passivo sia un cittadino di nazionalità italiana, deve essere assoggettata a tale regime fiscale.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nei caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
* 67. 05. Civati, Pastorino.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel settore della cessione di tartufi).
1. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «I produttori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e i raccoglitori di tartufo».
2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La ritenuta di cui al primo periodo si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro».
3. Ai proventi derivanti dalla cessione da parte di raccoglitori professionali di tartufo non si applicano, nel limite di 7.000 euro annui, le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
** 67. 02. La XIII Commissione.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel settore della cessione di tartufi).
1. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «I produttori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e i raccoglitori di tartufo».
2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La ritenuta di cui al primo periodo si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro».
3. Ai proventi derivanti dalla cessione da parte di raccoglitori professionali di tartufo non si applicano, nel limite di 7.000 euro annui, le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
** 67. 09. Sani, Carra, Taricco, Luciano Agostini, Terrosi, Falcone, Lavagno, Fiorio, Dallai.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure antielusive relative al trattamento fiscale di attività di raccolta dei tartufi).
1. I redditi prodotti dalla commercializzazione di prodotto fresco o trasformato proveniente da tartufaie controllate o coltivate, di cui all'articolo 3 della legge 752/85, sono ricompresi nelle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 del TUIR.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, i redditi da raccolta occasionale di tartufi, di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.000 euro.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
67. 012. Taricco, Carra.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità e detraibilità delle spese per gli addetti all'assistenza personale).
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «f-bis) le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno d'imposta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali, trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in ottemperanza a disposizioni di legge o di contratto, compresi quelli dovuti ai fondi di previdenza complementare cui aderisce il lavoratore domestico»;
b) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.
2. All'onere derivante dalla disposizione pari a circa 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede, fino al fabbisogno, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 68-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
67. 017. Nicchi, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:
«1-quinquies. Dal reddito complessivo delle persone fisiche si detraggono, nel limite massimo annuale di 2.000 euro, le spese di cui al comma 1-sexies, secondo la percentuale indicata al medesimo comma, sostenute dal contribuente e debitamente documentate. La detrazione non rileva ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il periodo d'imposta successivo a quello in cui è computato il beneficio.
1-sexies. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate procede ad estrarre a sorte 3 tipologie di spesa, detraibili nel medesimo anno ai sensi del comma 1-quinquies, nell'ambito delle categorie considerate ad alto rischio di evasione di cui al comma 1-septies. La percentuale di detraibilità dall'imposta è pari al doppio dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alla fornitura del bene o alla prestazione del servizio per cui sono state sostenute le spese di cui al periodo precedente, secondo quanto disposto in materia di IVA dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
1-septies. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento individua 15 categorie – tra le seguenti:
a) spese per piccole manutenzioni domestiche;
b) spese per servizi alla persona;
c) spese sostenute in favore di liberi professionisti;
d) spese sostenute nel settore della ristorazione e nel settore alberghiero – tra le quali estrarre a sorte le tre tipologie di spesa detraibili ai sensi del comma 1-sexies.
2. Le modalità di estrazione a sorte di cui al comma 1, alinea 1-sexies, le modalità di documentazione delle spese di cui al comma 1, alinea 1-quinquies, nonché ogni altra disposizione attuativa delle norme introdotte dal menzionato comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
67. 03. Tabacci, Capelli.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità e detraibilità delle spese per gli addetti all'assistenza personale).
All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente: «e-ter) le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno d'imposta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Modifiche all'aliquota IRES).
1. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole «24 per cento» con le parole «25,5 per cento».
67. 015. Nicchi, Albanella, Antezza, Braga, Cimbro, Ciprini, Coccia, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Gnecchi, Locatelli, Malisani, Mannino, Manzi, Mariano, Miotto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Valeria Valente, Villecco Calipari, Stella Bianchi, Patrizia Maestri, Garavini.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure per contrastare l'evasione del bollo auto).
1. All'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal presente articolo al comma 8, prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, del veicolo oggetto di revisione.
17-ter. Nel caso che la verifica prevista al comma 17-bis dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente all'acquisto.
17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 1, secondo periodo.
17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma 17-bis sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo».
* 67. 01. La VI Commissione.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure per contrastare l'evasione del bollo auto).
1. All'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal presente articolo al comma 8, prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, ss. 602, del veicolo oggetto di revisione.
17-ter. Nel caso che la verifica prevista al comma 17-bis dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente all'acquisto.
17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 1, secondo periodo.
17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma 17-bis sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo».
* 67. 06. Ribaudo.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
1. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 30 giugno 2016, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.
2. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 1, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 1, mediante l'invio di apposita comunicazione.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 2 e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
4. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per le quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso».
Conseguentemente, all'articolo 81, il comma 2 è soppresso.
67. 08. Baldelli, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Norme in materia di telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali).
All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
a) sostituire alla lettera a) le parole «2 per cento» con le parole «1 per cento»;
b) aggiungere dopo i numeri «1), 2)» della lettera a) anche i numeri «3), 7)»;
c) aggiungere dopo il numero «1)» della lettera b) anche il numero «2)»;
d) sostituire alla lettera b) le parole «5 per cento» con le parole «1 per cento».
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del presente decreto.
67. 010. Fregolent, Fanucci, Gribaudo, Capozzolo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure per evitare il fenomeno del bagarinaggio negli spettacoli dal vivo).
Dopo l'articolo 1-octies del decreto legge del 24 febbraio 2003, n. 28, è aggiunto il seguente:
«1-novies. 1. L'emissione e la distribuzione dei titoli di accesso ad eventi sportivi, ad eccezione di quelli di cui ai decreti legge dell'8 febbraio 2007, n. 8 e del 24 febbraio 2003, n. 28, culturali e musicali dal vivo sono soggette alle seguenti condizioni e modalità:
a) i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalità – nome, cognome, data e luogo di nascita dell'utilizzatore, e l'indicazione e il numero del posto assegnato, ove previsto;
b) al fine di agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli spettatori in fase di afflusso, i titoli di accesso destinati al pubblico dovranno essere di colore diverso per ciascun settore dell'impianto;
2. Le società organizzatrici assicurano:
a) l'emissione, per ciascun settore, di un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti realmente disponibile in esso;
b) la registrazione del numero di titoli di accesso emessi divisi per giornalieri e «accrediti»;
c) la conoscenza, in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia, dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito;
d) l'indicazione su ciascun biglietto emesso delle generalità o della ragione sociale del rivenditore o cedente;
e) l'indicazione su ciascun biglietto venduto o ceduto delle generalità dell'acquirente o del cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto;
f) l'invio, a richiesta, alle autorità di pubblica sicurezza delle informazioni e dei dati di cui alle precedenti lettere;
g) il divieto di accesso al luogo dell'evento agli spettatori in possesso di un titolo di ingresso intestato ad altro soggetto;
h) il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del codice in ma- teria di protezione dei dati personali e del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento.
3. Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, predispongono adeguati servizi per la verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso all'evento.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato penale, chiunque contravviene alte norme di cui al presente articolo è punito con sanzioni amministrative da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dei beni culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo».
67. 07. Ribaudo.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
1. Al fine di favorire l'immediata realizzazione del metanodotto Algeria-Sardegna-Italia, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali, si definiscono accordi e intese, anche di livello europeo, per consentire la stipula di contratti a lungo termine tali da garantire la realizzazione dell'infrastruttura energetica attraverso il diretto finanziamento dei soggetti privati.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
67. 016. Pili.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
Il comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
«1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione».
67. 018. Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Sorial.
ART. 68.
All'articolo 68 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
«Art. 53-bis.
(Imposta sul reddito di lavoro autonomo).
1. Il reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo precedente, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota del venti per cento».
b) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, comma 1, sostituire le parole: «con l'aliquota prevista dall'articolo 77» inserire: «con l'aliquota del venti per cento.»;
c) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
d) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, il comma 3 è soppresso;
e) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, il comma 6 è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 5 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
68. 35. Giacomoni.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 55-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite maturate nei periodi d'imposta antecedenti a quello di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, in diminuzione dal reddito d'impresa che a norma del comma 3 concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore ovvero dei soci; resta ferma la possibilità di computare le stesse in diminuzione di eventuali altri redditi d'impresa.
*68. 16. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 55-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite maturate nei periodi d'imposta antecedenti a quello di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, in diminuzione dal reddito d'impresa che a norma del comma 3 concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore ovvero dei soci; resta ferma la possibilità di computare le stesse in diminuzione di eventuali altri redditi d'impresa.
*68. 43. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 88, comma 3, nella lettera a), dopo le parole: «e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86» sono inserite le seguenti: «Le indennità percepite a titolo di risarcimento per violazioni della normativa antitrust che comportano la rettifica del prezzo originario di acquisto del bene strumentale, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono state incassate o in quote costanti nell'esercizio in cui sono state incassate e nei successivi, ma non oltre il quarto.
**68. 17. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 88, comma 3, nella lettera a), dopo le parole: «e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86» sono inserite le seguenti: «Le indennità percepite a titolo di risarcimento per violazioni della normativa antitrust che comportano la rettifica del prezzo originario di acquisto del bene strumentale, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono state incassate o in quote costanti nell'esercizio in cui sono state incassate e nei successivi, ma non oltre il quarto.
**68. 44. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Al comma 4, lettera e), capoverso «7.», aggiungere in fine il seguente periodo: Per tali soggetti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, si considera la variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente.
*68. 18. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Al comma 4, lettera e), capoverso «7.», aggiungere in fine il seguente periodo: Per tali soggetti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, si considera la variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente.
*68. 45. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Al comma 7, sostituire le parole: le disposizioni di cui al comma 4 con le seguenti: l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
68. 15. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
8. Per i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019, le società di capitali e gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2 della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, possono avvalersi, in luogo della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle disposizioni dei seguenti commi. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, si fa riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e ai due successivi.
9. I soggetti indicati nel comma 8, che incrementino il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, assunto al netto dell'utile relativo allo stesso esercizio o della eventuale perdita, mediante aumento del capitale sociale, o del fondo di dotazione, effettuato con nuovi conferimenti in denaro o imputazione a capitale dell'utile di detto esercizio e dei due successivi, beneficiano di una deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell'articolo 75 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, pari al 50 per cento dell'importo risultante dalla differenza tra gli aumenti di capitale e i decrementi di cui al successivo comma 11.
10. I conferimenti in denaro deliberati, i cui relativi versamenti sono operati entro il sesto mese dell'esercizio, rilevano nell'esercizio di effettuazione per il loro intero importo; quelli deliberati, i cui relativi versamenti sono operati successivamente ed entro la chiusura dell'esercizio, si assumono per la metà del loro importo. Gli incrementi derivanti dalla imputazione a capitale dell'utile dell'esercizio si assumono per il loro intero ammontare. Assumono rilievo agli effetti del beneficio anche gli aumenti del capitale sociale derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili e dalla rinuncia da parte dei soci a precedenti finanziamenti. Non assumono rilievo i conferimenti in denaro di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2012, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'aiuto alla crescita economica (ACE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012.
11. Gli incrementi di cui al comma 10 vanno assunti al netto delle riduzioni del patrimonio netto contabile, con attribuzione ai soci, operate nello stesso periodo di imposta, indipendentemente dalla posta contabile oggetto di attribuzione. Qualora, nello stesso periodo di realizzazione degli incrementi, si verifichino le fattispecie anti-elusive indicate alle lettere a), b), ed e) del comma 3 dell'articolo 10 del citato decreto ministeriale 14 marzo 2012, gli incrementi stessi sono corrispondentemente ridotti.
12. Per ciascun beneficiario, la deduzione dal reddito non può comunque eccedere, nell'arco dei tre periodi di imposta agevolati di cui al comma 8, l'importo complessivo di 5 milioni di euro ed è ammessa nel solo periodo di imposta in cui si verifica l'incremento di patrimonio netto contabile. In caso di incapienza del reddito imponibile di periodo, l'eccedenza di deduzione è convertita in un credito d'imposta di importo equivalente, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
13. Ad eccezione del caso di riduzione per perdite di esercizio, la riduzione del patrimonio netto contabile con attribuzione ai soci nei periodi d'imposta successivi a quello di effettuazione degli incrementi beneficiati, e fino a concorrenza della deduzione fruita, costituisce sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'articolo 38 del predetto testo unico delle imposte sui redditi. Nel caso in cui il beneficio sia stato fruito sotto forma di credito d'imposta, il soggetto beneficiario è obbligato al versamento delle somme oggetto di compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si verifica la riduzione, con applicazione dei soli interessi.
14. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso in cui, nei periodi d'imposta successivi a quello di effettuazione degli incrementi beneficiati, si verifichino le fattispecie anti-elusive indicate alle lettere a), b) ed e) del comma 3 dell'articolo 10 del citato decreto ministeriale 14 marzo 2012.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 590, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: 31 dicembre 2016 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2019.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si provvede alla rideterminazione delle aliquote di accisa agevolate di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, al fine di ottenere maggiori entrate nette non inferiori a 295 milioni di euro per l'anno 2017 e per ciascuno degli anni successivi; il suddetto provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
68. 39. Vignali.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. In via sperimentale per l'anno 2017 le spese sostenute dalle aziende che adottino interventi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, volti all'attuazione dei piani per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente, insistenti nelle aree obiettivo convergenza, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate.
Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
68. 36. Alberto Giorgetti, Sisto, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Brunetta, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
8. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al successivo comma.
9. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.
10. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.
11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente.
Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
68. 50. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
8. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le imprese estere che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato o vi istituiscono una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, il capitale dell'impresa e il fondo di dotazione della stabile organizzazione sono considerati integralmente incrementi di capitale rilevanti ai fini della disciplina di cui al presente articolo».
9. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
68. 26. Bernardo, Tancredi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
8. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa».
*68. 34. Laffranco.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica, del 22 dicembre 1986, n. 917. La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa».
*68. 12. Misiani, Paola Bragantini, Giulietti, Bargero, Marco Di Maio, Ferrari.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
8. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. All'onere derivante dal comma 8, valutato in 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
**68. 31. Marco Di Maio, Donati, Moretto.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
8. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. All'onere derivante dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura pari a 50 milioni di euro per il 2017.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
**68. 24. Rampelli, Rizzetto.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
**68. 1. La VI Commissione.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000.
68. 13. Gribaudo, Patrizia Maestri, Albanella, Giacobbe, Camani, Baruffi, Rostellato, Incerti, Narduolo, Paris, Rotta, Cominelli.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
*68. 9. Marchetti.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
*68. 40. Vignali.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
8. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
*68. 20. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.».
7-ter. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di deducibilità dell'IMU).
**68. 5. Guidesi.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.».
7-ter. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di deducibilità dell'IMU).
**68. 7. Marchetti.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.».
7-ter. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di deducibilità dell'IMU).
**68. 22. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.».
7-ter. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di deducibilità dell'IMU).
**68. 41. Vignali.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 28 milioni di euro annui.
68. 14. Ginato, Paola Bragantini.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dai 2017, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parola: «300» con la seguente: «250»;
b) per la quota parte di 100 milioni, pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
68. 6. Busin, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250 di euro, 3.500 e di euro 1.750».
7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 7-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
68. 23. Rampelli, Rizzetto.
All'articolo 68 apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente:
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
la rubrica è sostituita con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
68. 48. Prataviera, Matteo Bragantini, Menorello, Galgano, Caon.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7,000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente:
sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 154 milioni di euro.
68. 27. Leva.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1,250» sono sostituite dalle seguenti; «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
7-ter. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 7-bis, valutato in 146 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sui reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
* 68. 28. Marco Di Maio, Donati, Moretto, Lodolini.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1,250» sono sostituite dalle seguenti; «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
7-ter. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 7-bis, valutato in 146 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sui reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
* 68. 2. La VI Commissione.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente:
sostituire la rubrica seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP);
all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
68. 25. Tancredi.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
68. 42. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
* 68. 3. Tancredi, Vignali.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
* 68. 4. Guidesi.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
* 68. 8. Marchetti.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
* 68. 21. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
* 68. 38. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
* 68. 47. Cani.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per lavoratori dipendenti si intendono esclusivamente le figure di lavoro disciplinate dall'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sui reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
** 68. 19. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per lavoratori dipendenti si intendono esclusivamente le figure di lavoro disciplinate dall'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sui reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
** 68. 46. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 297 milioni di euro.
68. 10. Misiani, Paola Bragantini, Giulietti, Bargero, Ferrari, Marco Di Maio.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000.
*68. 32. Laffranco.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000.
*68. 49. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465, le parole «aumentata dello 0,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentata dell'1,50 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000;
2019: – 7.000.000.
68. 33. Laffranco.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: «aumentata dello 0,90 per cento» con le seguenti: «aumentata dell'1,50 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 290 milioni di euro.
68. 11. Misiani, Paola Bragantini, Giulietti, Bargero, Ferrari, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
(Costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera).
1. Al fine di: a) perseguire gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici e di dare stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica; b) stabilizzare negli anni le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica; c) assicurare negli anni un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, a decorrere dal 1o gennaio 2017 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modifiche.
2. Il costo minimo per il 2017 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO2 dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO2 al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO2 si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.
3. La differenza tra il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei, è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata «valore residuale costo emissioni».
4. Qualora «il valore residuale costo emissioni» come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare mensilmente, entro il 25 del mese successivo, alla Agenzia delle Entrate «il valore residuale costo emissioni» moltiplicato il numero di tonnellate di CO2 emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il «valore residuale costo emissioni» risulti nullo o negativo, nulla e dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c).
68. 01. Zaccagnini.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
(Costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modifiche, al fine di: a) perseguire gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici e di dare stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica; b) stabilizzare negli anni le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica; c) assicurare negli anni un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.
2. Il costo minimo per il 2017 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO2 dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO2 al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO2 si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.
3. La differenza tra il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei, è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata «valore residuale costo emissioni».
4. Qualora «il valore residuale costo emissioni» come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare mensilmente, entro il 25 del mese successivo, alla Agenzia delle Entrate «il valore residuale costo emissioni» moltiplicato il numero di tonnellate di CO2 emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il «valore residuale costo emissioni» risulti nullo o negativo, nulla e dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c).
68. 03. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
(Web tax).
Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario».
68. 02. Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
(Imposta sul reddito professionale).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
«Art. 53-bis. – (Imposta sul reddito professionale) – 1. Il reddito di lavoro autonomo, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77.
2. In deroga all'articolo 8, comma 1, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.
3. I lavoratori autonomi che optano per il regime di contabilità ordinaria possono esercitare l'opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
4. L'applicazione del presente articolo alle associazioni senza personalità giuridica fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni esclude quella dell'articolo 5, limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
68. 05. Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Dellai.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
All'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, comma 4:
a) dopo le parole: «potrà intervenire» sono aggiunte le seguenti: «in via prioritaria»;
b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «La controgaranzia dovrà avere efficacia diretta per la banca in caso di insolvenza del beneficiario del finanziamento».
68. 07. Catanoso, Russo.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
All'articolo 17, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. La garanzia mutualistica è prestata su richiesta dall'impresa agricola, per il tramite della banca finanziatrice, qualora la stessa favorisca l'accesso al credito ed agisca direttamente nel contenimento del costo del danaro che la medesima impresa deve sostenere».
68. 08. Catanoso, Russo.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
All'articolo 17, del decreto-legislativo 29 marzo 2004, n. 102, comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «n. 385» la parola: «devono» è sostituita con la seguente: «possono»;
b) alla fine del comma, dopo le parole «di cui ai commi 2 e 4», sono inserite le seguenti: «o per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie, cogaranzie controgaranzie prestate dai confidi».
68. 09. Catanoso, Russo.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare).
1. Al Testo Unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare). – 1. I contribuenti, appartenenti ad un nucleo familiare, possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa, a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 3 del presente articolo nei limiti massimi, di cui al comma 2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore ai ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.
2. Per le finalità del comma 1 è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 4 miliardi di euro a decorrere dal 1o gennaio 2017.
3. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma degli coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2017, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro può, con proprio decreto, rideterminare i coefficienti applicabili per l'anno successivo.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50 comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
7. Le disposizioni del presente articolo hanno un effetto a decorrere dal periodo di imposta, successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione».
2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
68. 010. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini, Carfagna, Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
1. Al fine di promuovere la restituzione e la riutilizzazione degli imballaggi destinati all'uso alimentare, è istituito il sistema del «vuoto a rendere», che coinvolge i produttori, gli utilizzatori, gli utenti finali e i consumatori dei citati imballaggi.
2. Il sistema del «vuoto a rendere» si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all'articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all'uso alimentare:
a) le bottiglie e i contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
b) le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;
c) le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può prevedere l'applicazione del sistema del «vuoto a rendere» anche ad altre tipologie di imballaggi, disciplinando le eventuali procedure e modalità.
4. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all'uso alimentare, individuati ai sensi dell'articolo 2, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata «filiera» costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto.
5. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.
6. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.
7. I produttori degli imballaggi riutilizzabili di cui al comma 1 dell'articolo 2 destinano alla filiera almeno il 20 per cento degli imballaggi da essi immessi al consumo.
8. Gli aderenti alla filiera che acquistano imballaggi da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore.
9. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi del comma 5.
10. L'importo della cauzione di cui al comma 5, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono fissati nel contratto istitutivo della filiera.
11. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.
12. Gli esercizi commerciali e i produttori di imballaggi aderenti al sistema del «vuoto a rendere» usufruiscono di una riduzione nella tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni in base ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
13. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di adesione alla filiera.
Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
68. 06. Vignaroli, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
ART. 69.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2017 con le parole: 30 settembre 2017;
2) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 30 giugno 2017 con le parole: 30 settembre 2017.
69. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Per le somme iscritte a debito degli Enti Locali ed inerenti rimborsi per maggiori erogazioni attribuite agli Enti medesimi per spese a titolo di contributo per il personale transitato presso gli enti locali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1989, n. 428, viene concessa una dilazione dei pagamenti in 20 rate annuali con decorrenza dal 1o gennaio 2017, mediante trattenute, calcolate al lordo degli interessi applicati, in sede di erogazione su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Roma.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,9 milioni di euro per l'anno 2017, 299,9 milioni di euro per l'anno 2018, 299,9 milioni di euro per l'anno 2019, 299,9 milioni di euro per l'anno 2020, 299,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
69. 2. Giacobbe, Misiani.
Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:
Art. 69-bis.
All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
69. 01. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:
Art. 69-bis.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, si applica a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
69. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:
Art. 69-bis.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai Comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi, anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.
69. 03. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:
Art. 69-bis.
All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai Comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.
69. 04. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:
Art. 69-bis.
1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: « 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
69. 05. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:
Art. 69-bis.
(Semplificazione delle procedure di rilascio del certificato di avvenuta bonifica del suolo).
1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
«13-bis. La relazione tecnica favorevole di collaudo finale, di cui all'articolo 248 comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, predisposta dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competenti, attesta la conformità degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa al progetto approvato, predisposti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
13-ter. La relazione tecnica, di cui al comma 16 del presente articolo e di cui al comma 4 dell'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituisce titolo sia per lo svincolo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia come atto amministrativo valido per il rilascio dei titoli abilitativi.
69. 06. Marchetti.
Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:
Art. 69-bis.
(Ridefinizione della TARI).
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 641, primo periodo, le parole: «suscettibili di produrre rifiuti urbani.», sono sostituite dalle seguenti: «che producono rifiuti urbani.»;
b) al comma 642, le parole: «suscettibili di produrre rifiuti urbani.», sono sostituite dalle seguenti: «che producano rifiuti urbani.»;
c) al comma 659, le parole: «ed esenzioni», sono sostituite dalle seguenti: «od esenzione totale», conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) abitazioni tenute disabitate, per tutto il periodo, certificabile, in cui permane tale stato»;
d) al comma 730, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «2-bis) della ridefinizione della TARI;».
2. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti da quanto disposto dal precedente comma 1, a decorrere dall'anno 2017 la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, commi da 380 a 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 400 milioni.
Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede nel seguente modo:
dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
«73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
69. 07. Melilla, Paglia, Fassina, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
ART. 70.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 118, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo paragrafo, è inserito il seguente: «Nel caso di assegnazione di beni a soci di società di persone non si applica l'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano alle assegnazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2016.
*70. 4. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 118, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo paragrafo, è inserito il seguente: «Nel caso di assegnazione di beni a soci di società di persone non si applica l'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano alle assegnazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2016.
*70. 7. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
3. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
70. 1. Baradello.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
3. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
70. 2. Baradello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le disposizioni del comma 56 della legge 208 si applicano altresì ai soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 che cedono all'impresa beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 400 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019:
a) per la quota parte di 300 milioni, sopprimere il comma 2, articolo 81;
b) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
70. 3. Gianluca Pini.
ART. 71.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorre dall'anno 2017 con le seguenti: 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2024.
b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000.
c) Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 130.000.000;
CS: – 130.000.000.
2018:
CP: – 130.000.000;
CS: – 130.000.000.
2019:
CP: – 130.000.000;
CS: – 130.000.000.
71. 16. Piccone.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 4.260 milioni, fino alla fine, con le parole: 340 milioni a decorrere dall'anno 2017.
71. 12. Rampelli, Rizzetto.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 2, dell'articolo 81;
b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 40.000.000;
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000.
71. 13. Leva.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 1, comma 127, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: prodotti semilavorati, inserire la seguente: entrambi;
b) al comma 6, dopo la lettera d-quater), inserire la seguente: e) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.
c) Tali modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
71. 22. Vignali.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 81, sopprimere il comma 2;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 40.000.000;
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000.
71. 4. Rubinato.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 81, sopprimere il comma 2;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 40.000.000;
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000.
71. 9. Ginato, Paola Bragantini.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parola: 300 con la seguente: 50;
b) per la quota parte di 100 milioni, pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
71. 5. Guidesi, Busin.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 62, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 340 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 340 milioni di euro per l'anno 2018 e 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
71. 27. Prataviera, Matteo Bragantini, Menorello, Galgano, Caon.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente disposizione, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 340 milioni di euro. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
71. 7. Donati, Capozzolo, Morani, Vazio, Marco Di Maio.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: «prodotti semilavorati» inserire la seguente: « entrambi»;
b) al comma 6, dopo la lettera d-quater), inserire la seguente: «e) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso».
c) Tali modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2017.
71. 21. Vignali.
Sopprimerlo.
*71. 19. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Sopprimerlo.
*71. 23. Vignali.
Sopprimerlo.
*71. 6. Marchetti.
Sopprimerlo.
*71. 24. Cani.
Sopprimerlo.
*71. 11. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 1, comma 127, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «prodotti semilavorati», inserire la seguente: «entrambi»;
b) ai comma 6, dopo la lettera d-quater), inserire la seguente: « e) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione alla fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso».
c) Tali modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
**71. 26. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 1, comma 127, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «prodotti semilavorati», inserire la seguente: «entrambi»;
b) ai comma 6, dopo la lettera d-quater), inserire la seguente: « e) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione alla fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso».
c) Tali modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
**71. 17. Vignali.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 71.
(Modifiche alla disciplina delle cessioni imponibili di materiale d'oro e di prodotti semilavorati dell'oro).
All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «prodotti semilavorati», inserire la seguente: «entrambi»;
b) al comma 6, dopo la lettera d-quater), è inserita la seguente: «d-quater) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 295 milioni di euro.
71. 25. Fregolent, Giampaolo Galli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 71.
(Razionalizzazione e revisione della spesa pubblica).
1. Entro la data del 15 febbraio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 340 milioni di euro. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
71. 14. Donati, Moretto, Marco Di Maio, Lodolini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 71.
(Differimento dell'efficacia di modifiche alla disciplina IVA delle variazioni in diminuzione).
1. Al comma 127 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2019».
71. 10. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 10, comma 1, n. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, n. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 applicabile al 31 dicembre 2016 e del punto 127-novies della Tabella A, Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, la prestazione di trasporto dei bagagli e dei veicoli al seguito di passeggeri si intende accessoria rispetto alla prestazione principale di trasporto persone. La disposizione interpretativa di cui al presente comma entra in vigore con effetto retroattivo.
5. I maggiori versamenti IVA derivanti dalla applicazione con effetto retroattivo del comma 3 possono essere chiesti a rimborso, al netto della eventuale maggiore imposta dovuta per effetto della rettifica del diritto di detrazione, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 se e nella misura in cui i relativi rimborsi siano oggetto di restituzione alle controparti contrattuali originarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2033 del Codice civile. Le eventuali maggiori imposte dovute sono liquidate dagli Uffici nei termini ordinari di accertamento e possono essere rateizzate su istanza del contribuente fino ad un massimo di 180 rate mensili. Sui maggiori importi dovuti o rateizzati maturano gli interessi di cui all'articolo 1284 del Codice civile.
71. 20. Sammarco.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Al primo e secondo periodo del numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», sono sostituite dalle seguenti: «azionati da motori a benzina, diesel, elettrici, o ibridi, aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt».
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel», sono sostituite dalle seguenti: «azionati da motori a benzina, diesel, elettrici o ibridi, aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt».
4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel», sono sostituite dalle seguenti: «azionati da motori a benzina, diesel, elettrici o ibridi, aventi la potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt».
Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano alle operazioni effettuate a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.
71. 8. Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Vezzali.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Alla tabelle A, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente: «manutenzione dei beni strumentali ai servizi svolti dalle Onlus».
Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le parole: 200 milioni.
71. 15. Bergamini.
Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) alla Tariffa Parte II del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 è inserito il seguente comma: 1-bis. Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del comma 1, lettera b), anche le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3 della legge fallimentare o di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, o le domande di concordato di cui all'articolo 161, sesto comma, ammesse ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro, con le seguenti: di 290 milioni di euro.
71. 2. De Girolamo.
Alla lettera d) sopprimere il numero 4.
Conseguentemente:
all'articolo 81 sopprimere il comma 2:
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: - 40.000.000;
2018: - 40.000.000;
2019: - 40.000.000.
71. 1. De Girolamo.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2.
71. 06. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo già in vigore alla data del 1o gennaio 2014 e, rispettivamente, alla data del 13 dicembre 2014.
2. Il comma precedente si applica solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio.
Conseguentemente all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, alla Tabella, apportare le seguenti variazioni:
a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 80 milioni;
2018: – 80 milioni;
2019: – 80 milioni.
b) alla voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 20 milioni;
2018: – 20 milioni;
2019: – 20 milioni.
71. 09. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo già in vigore alla data del 1o gennaio 2014 e, rispettivamente, alla data del 13 dicembre 2014.
2. Il comma precedente si applica solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio.
3. Non si da luogo ad eventuali rimborsi per rogiti già effettuati.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 80 milioni;
2018: – 80 milioni;
2019: – 80 milioni.
71. 08. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, non si applicano agli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali delle case di abitazione in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di un titolo abilitativo già in vigore alla data del 1o gennaio 2014 e, rispettivamente, alla data del 13 dicembre 2014, qualora sia stato stipulato un preliminare registrato e purché i relativi rogiti siano effettuati entro il 31 dicembre 2017.
2. Il comma precedente si applica solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2 dell'articolo 81;
alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 80 milioni;
2018: – 80 milioni;
2019: – 80 milioni.
alla tabella A voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 20 milioni;
2018: – 20 milioni;
2019: – 20 milioni.
71. 07. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure per il sostegno al settore dello spettacolo di musica dal vivo).
1. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi anche i contratti funzionali alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6 milioni di euro annui.
71. 010. Vignali.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Modifica del regime delle esenzioni dell'imposizione fiscale sugli immobili).
1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222» sono aggiunte le parole: «a condizione che i predetti soggetti siano statutariamente vincolati a non svolgere attività diverse da quelle di cui alla presente lettera o da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 ed adottino politiche non discriminatorie nei confronti degli utenti e del personale. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
2. All'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esenzione di imposta di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a condizione che il costo dei corrispettivi eventualmente richiesti dai soggetti ivi indicati non sia mai superiore al costo marginale medio del medesimo servizio reso nell'anno precedente nel medesimo territorio regionale dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali e dagli altri enti pubblici. A tal fine la Ragioneria generale dello Stato rende disponibile entro il 30 aprile i costi marginali medi di riferimento in ciascuna regione. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
71. 011. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione della soglia di spesa minima per lo sgravio dell'IVA sugli acquisti effettuati da soggetti non residenti nell'Unione Europea).
1. All'articolo 38-quater, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «a Euro 70».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: di 252 milioni di euro.
71. 012. Giampaolo Galli, Bonaccorsi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione per il 2017 della soglia di spesa minima per lo sgravio dell'IVA sugli acquisti effettuati da soggetti non residenti nell'Unione Europea).
1. In via sperimentale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017, l'importo complessivo di cui all'articolo 38-quater, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato in Euro 70.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 252 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
71. 013. Giampaolo Galli, Bonaccorsi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure per il sostegno al settore dello spettacolo di musica dal vivo).
1. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi anche i contratti funzionali alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6 milioni di euro annui.
71. 014. Valiante, Fanucci.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Norma precari Sicilia con effetti su tutte le PA: Misure per la valorizzazione delle professionalità maturate all'interno delle pubbliche amministrazioni locali).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, le regioni e i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre n. 125, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni a tempo indeterminato secondo le procedure di cui al presente comma non devono determinare un incremento delle prestazioni lavorative rese, anche in termini finanziari, né una modifica del profilo professionale già ricoperto.
2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma precedente, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni a statuto speciale, nonché per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni a statuto speciale e la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal comma precedente.
3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, converto, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
4. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del T.U. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, per il biennio 2017/2018, le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
71. 015. Currò, Berretta, Capodicasa, Iacono.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati ad essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 80.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 230 milioni.
71. 02. Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 è soppresso.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, i commi 36-decies e 36-undecies sono soppressi.
71. 03. Busin.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure per il sostegno al settore dello spettacolo di musica dal vivo).
1. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi anche i contratti funzionali alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 6.000.000;
2018: – 6.000.000;
2019: – 6.000.000.
71. 04. Ciracì.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Modifica delle norme sull'otto per mille).
1. La Ragioneria generale dello Stato provvede a calcolare entro il 31 giugno 2016 la rivalutazione ai valori dell'anno 2010 delle somme cumulate di cui al bilancio di previsione dell'anno 1984 stanziate nel capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, nei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché nel capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
2. Entro il 30 novembre 2017 è convocata la commissione di cui all'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per procedere alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della medesima legge alla luce dei valori di cui al precedente comma 1, al fine di predisporre entro il 31 gennaio 2018 un piano per la riduzione del 75 per cento della differenza fra le somme di cui al comma 1 ed il gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, entro il 31/12/2020.
3. Il Governo comunica alla Conferenza episcopale italiana il piano elaborato dalla commissione paritetica.
4. L'omessa convocazione della commissione di cui al precedente comma 2 è causa di responsabilità amministrativa.
5. A partire dall'anno 2017 il Governo indica nella legge di bilancio per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge del 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma precedente è data notizia sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. All'articolo 47, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «dei contribuenti», le parole: «la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite con: «le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile».
71. 01. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
71. 05. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
ART. 72.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Al fine di far fronte al pagamento di ulteriori somme dovute alle emittenti televisive locali a titolo di contributi ai sensi della legge del 23 dicembre 1998 n. 448, sa seguito del rifacimento da parte dei Corecom delle graduatorie regionali relative agli anni pregressi ovvero in ottemperanza a decisioni giudiziarie che hanno comportato una revisione degli importi già riconosciuti, nonché per erogare eventuali ulteriori misure economiche compensative e indennizzi ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2012, a seguito del rifacimento delle graduatorie regionali di revisione delle frequenze digitali, che hanno comportato una revisione degli importi già pagati ed evitare nuovi contenziosi con l'Amministrazione, è istituito sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di accantonamento di euro 4 milioni a valere sull'importo iscritto in bilancio per l'anno 2017 per contributi in favore di concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 4.000.000
2018: – 4.000.000
2019: – 4.000.000
72. 1. Caparini.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 250 milioni di euro.
72. 2. Caparini.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
72. 3. Caparini.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze e ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
72. 4. Caparini.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al comma 7 dell'articolo 32, Sezione IX, Capo II, Titolo 11 di cui all'Allegato 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dopo le parole: «legalmente riconosciuti» aggiungere le seguenti: «e ai servizi di trasporto e scorta di valori e assimilati esercitati con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno».
8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 5 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui al comma 8 del presente articolo.
72. 5. Francesco Sanna.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 32, sezione IX, capo II, titolo II di cui all'Allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le imprese che effettuano professionalmente le attività di trasporto e scorta di valori e assimilati sono esentate dal pagamento dei contributi relativi alla concessione dei diritti d'uso di frequenza per le attività di comunicazione di fonia ad uso privato di cui al presente Titolo.
8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 5 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui al comma 8 del presente articolo.
72. 6. Francesco Sanna.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
1. È previsto, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti di 25 milioni di euro per anno, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.
2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di Imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro».
72. 02. Caparini.
Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:
Art. 72-bis.
Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
72. 01. Caparini.
Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:
Art. 72-bis.
(Destinazione delle entrate delle sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la privacy in merito alle violazioni del registro pubblico delle opposizioni al Fondo per la crescita sostenibile).
1. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del presente articolo sono destinate al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 15 comma 2.
2. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «3. Fatta sempre salva la facoltà dei singoli opporsi al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, nel registro di cui al presente articolo sono inserite anche le numerazioni non pubblicate sugli elenchi telefonici pubblici relative agli abbonati che seguono procedura di opposizione analoga a quanto prescritto al comma precedente. Gli operatori sono tenuti a fornire tali numerazioni al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base dati unica».
* 72. 03. Quaranta, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:
Art. 72-bis.
(Destinazione delle entrate delle sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la privacy in merito alle violazioni del registro pubblico delle opposizioni al Fondo per la crescita sostenibile).
1. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del presente articolo sono destinate al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 15 comma 2.
2. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «3. Fatta sempre salva la facoltà dei singoli opporsi al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, nel registro di cui al presente articolo sono inserite anche le numerazioni non pubblicate sugli elenchi telefonici pubblici relative agli abbonati che seguono procedura di opposizione analoga a quanto prescritto al comma precedente. Gli operatori sono tenuti a fornire tali numerazioni al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base dati unica.
* 72. 07. Bergamini.
Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:
Art. 72-bis.
(Destinazione delle entrate delle sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la privacy in merito alle violazioni del registro pubblico delle opposizioni al Fondo per la crescita sostenibile).
1. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del presente articolo sono destinate al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 15 comma 2.
2. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «3. Fatta sempre salva la facoltà dei singoli opporsi al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, nel registro di cui al presente articolo sono inserite anche le numerazioni non pubblicate sugli elenchi telefonici pubblici relative agli abbonati che seguono procedura di opposizione analoga a quanto prescritto al comma precedente. Gli operatori sono tenuti a fornire tali numerazioni al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base dati unica».
* 72. 08. Barbanti.
Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:
Art. 72-bis.
(Destinazione della entrate delle sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la privacy in merito alle violazioni del Registro pubblico delle opposizioni a misure per la promozione della concorrenza e per la tutela dei consumatori).
1. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione «Regolazione dei mercati», Programma «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori».
2. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «3. Fatta sempre salva la facoltà dei singoli opporsi al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, nel registro di cui al presente articolo sono inserite anche le numerazioni non pubblicate sugli elenchi telefonici pubblici relative agli abbonati che seguono procedura di opposizione analoga a quanto prescritto al comma precedente. Gli operatori sono tenuti a fornire tali numerazioni al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base dati unica.
72. 04. Quaranta, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:
Art. 72-bis.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).
1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a Monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
b) le modalità di immissione sul mercato;
c) il livello delle accise;
d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.
3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
72. 05. Paglia, Daniele Farina, Marcon, Fassina, Melilla, Sannicandro, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.
Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:
Art. 72-bis.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate all'emergenza sismica).
1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a Monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
b) le modalità di immissione sul mercato;
c) il livello delle accise;
d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.
3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro annui, affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato ad assicurare la garanzia pubblica per la concessione dei contributi diretti finalizzati all'assistenza della popolazione e alla ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 che si aggiungono a quelli riconosciuti con lo strumento del credito di imposta di cui all'articolo 51.
72. 06. Daniele Farina, Ricciatti, Paglia, Marcon, Fassina, Melilla, Sannicandro, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Zaratti, Pastorino, Bruno Bossio, Culotta, D'Ottavio, Locatelli, Cominelli, Tino Iannuzzi, Zaccagnini.
ART. 73.
Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more dell'adozione della legge di riordino dei giochi pubblici che preveda una disciplina uniforme delle concessioni delle reti di gioco.
73. 13. Bindi.
Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: nel rispetto dei principi e delle regole europei e nazionali aggiungere le seguenti: anche in tema di requisiti di onorabilità e trasparenza del contraente e di controllo dei capitali utilizzati.
73. 14. Bindi.
Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
Conseguentemente:
alla lettera d) sopprimere le parole: con offerta al ribasso;
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
73. 15. Capelli.
Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) il divieto per il concessionario di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti.
73. 8. Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È fatto obbligo ai conducenti di taxi di emettere ricevuta fiscale completa di indicazione del percorso, della data e dell'importo della corsa emesse sotto forma di gratta e vinci il cui montepremi è alimentato dal fondo di cui all'articolo 81, comma 2.
73. 9. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dalla di entrata in vigore le clausole previste da decreti ministeriali ovvero da norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del presente comma.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
73. 11. Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
a) l'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e 17 installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, tenendo conto delle esigenze connesse alla tutela della salute e dell'ordine pubblico o dirette a prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
b) l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'articolo 88 del TULPS rilasciata dalla questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'atti vita sul territorio comunale;
c) il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità, dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
d) l'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza;
e) l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è consentita se i punti di rete fisica di raccolta distano almeno 300 metri da istituti scolastici, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, e almeno 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge del 17 gennaio 2000, n. 7;
f) i comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
73. 10. Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono soppresse;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « f) il limite massimo delle concessioni messe in gara alle quali può concorrere il medesimo soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti controllati o collegati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero anche quale membro di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo di imprese è fissato nel 10 per cento.».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di giochi pubblici).
73. 1. Causi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco può introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela».
Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
73. 7. Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 30 marzo 2017, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni, e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
73. 4. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 72 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
73. 5. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
73. 6. Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
All'articolo 73, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di semplificare l'adempimento delle operazioni di pagamento elettronico, all'articolo 15, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e per i pagamenti riferiti a transazioni effettuate presso le rivendite di generi di monopolio nei confronti di pubbliche amministrazioni».
73. 12. Latronico.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
All'articolo 1, comma 932, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prima delle parole: «fino ad un massimo di 5.000 diritti» inserire le seguenti: «ivi escluse le scommesse su eventi simulati,».
73. 2. Tancredi, Piccone.
Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Proroga dei termini della procedura di regolarizzazione in materia di giochi).
1. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con almeno 700 centri non autorizzati, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2016 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b) dei comma 643, le parole: «31 gennaio 2016» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «29 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017»;
c) alle lettera e) del comma 643, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
73. 010. Tancredi, Piccone.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Adeguamento normative tecniche sale Bingo).
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 934, lettera a), n. 4, le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono soppresse.
73. 011. Marco Di Maio, Marco Meloni, Ginato.
Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).
1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dai comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
73. 01. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012. n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491:
1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
b) al comma 492:
1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore dei contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
«499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
73. 02. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l‘articolo 73 aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Nuovo «Modello F24» per il versamento delle ritenute alla fonte e semplificazione degli obblighi dichiarativi).
1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo nonché i soggetti obbligati ad operare ritenute ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che eseguono il versamento delle ritenute ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, specificano nel modello di versamento l'identificativo fiscale del beneficiario del compenso soggetto a ritenuta e l'identificativo progressivo e la data di emissione della corrispondente fattura e la relativa ritenuta operata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. I dati dei versamenti mediante i modelli di cui al precedente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
3. In relazione ai compensi e alle ritenute indicate nel modello di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i contratti di intermediazione in essere con la pubblica amministrazione sono modificati al fine di non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
73. 07. Pisano, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore ippico nazionale).
1. Ai fini di accelerare il rilancio del settore ippico, nelle more dell'attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», a decorrere dal primo gennaio 2017:
a) alle scommesse ippiche a quota fissa, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte nella misura del 30 per cento relativamente alle corse da disputarsi sul territorio italiano organizzate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ovvero, una volta istituito, dall'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154 e del 20 per cento con riferimento alle altre corse. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ovvero, una volta istituito, l'organismo competente per la gestione dei diritti televisivi sulle corse ippiche, di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154 fornisce gratuitamente ai concessionari le immagini relative alle corse da disputarsi sul territorio italiano o incluse nel programma ufficiale.
b) con decreto del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità per il versamento dell'imposta unica da parte dei concessionari;
c) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede con proprio decreto dirigenziale all'adozione delle opportune modifiche del decreto 14432/GIOCHI/UD del 30 luglio 2013, anche mediante l'abrogazione del proprio Provvedimento n. 55797 del 1o luglio 2014, al fine di introdurre espressamente le corse dei cavalli fra gli avvenimenti che possono essere oggetto di scommesse del programma complementare previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera m) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede all'adeguamento del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 marzo 2013, n. 47, conformemente a quanto previsto alla lettera e). È consentita la raccolta delle predette scommesse relative alle corse dei cavalli anche nelle more dell'adozione del citato decreto ministeriale di adeguamento.
2. Qualora dall'applicazione delle lettere precedenti non si realizzino entrate sufficienti a garantire un gettito pari a quello dell'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l'aumento dell'aliquota d'imposta di cui alla lettera a) in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di entrate e coprire eventuali oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.
73. 04. Sottanelli, Galati.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di entrate).
1. A decorrere dall'anno 2017 la tasse di concessione governative previste dal titolo V della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 sono incrementate del 20 per cento.
73. 05. Airaudo, Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Bossa, Sberna, Zanin, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di entrate).
1. La disposizione di cui al comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non si applica nei confronti delle imprese il cui fatturato superi il 50 per cento dei ricavi derivanti dal commercio di armamenti.
73. 06. Civati, Fassina, Fossati, Marcon, Artini, Duranti, Bossa, Sberna, Airaudo, Zanin, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Disposizioni per la tassazione di imbarcazioni di lusso).
1. Il comma 366, dell'articolo 1, della legge 20 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è abrogato.
73. 03. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Durata dei contratti di servizio connessi alle concessione sui giochi).
1. Al fine di assicurare l'apertura, la competitività e la non discriminatorietà della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali in materia, alla scadenza delle concessioni cessano anche i contratti degli attuali concessionari individuati dal suddetto comma 932 con i loro gestori e con i fornitori di servizio di connettività e, in aderenza a quanto previsto dal seguente comma 933, i contratti, sono prorogati fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni attribuite con la predetta procedura selettiva.
73. 08. Piccone, Tancredi.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono ridotti del cinquanta per cento.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
73. 09. Gelmini.
ART. 74.
Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017 con le seguenti: per gli anni 2017, 2018 e 2019;
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
2019:
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
74. 125. Beni, Piazzoni, Patriarca.
Al comma 1, dopo le parole: versamenti volontari effettuati aggiungere le seguenti: eccedenti quanto già previsto dalla normativa vigente.
*74. 36. La XII Commissione.
Al comma 1, dopo le parole: versamenti volontari effettuati aggiungere le seguenti: eccedenti quanto già previsto dalla normativa vigente.
*74. 124. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Argentin, Fabbri.
Al comma 1, dopo parole: legge 11 agosto 1991, n. 266 aggiungere le seguenti: e finalizzati esclusivamente a specifici progetti di volontariato, selezionati dalle regioni nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'impegno a effettuare;
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: delibera d'impegno fino alla fine del periodo con le seguenti: assegnazione delle somme di cui al comma 1 al fondo speciale istituito presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.;
al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.
74. 310. Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 2, primo periodo, le parole: 10 milioni sono sostituite dalle seguenti: 15 milioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
74. 114. Beni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che effettua interventi di primo soccorso e di carattere sanitario, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter1): euro 200»;
b) dopo la nota II-ter è aggiunta la seguente: «Il-ter1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
*74. 15. La VI Commissione.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che effettua interventi di primo soccorse e di carattere sanitario, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter1): euro 200»;
b) dopo la nota II-ter è aggiunta la seguente: «Il-ter1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
*74. 162. Fragomeli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che effettua interventi di primo soccorso e di carattere sanitario, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter1): euro 200»;
b) dopo la nota II-ter è aggiunta la seguente: «II-ter1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
74. 220. Fragomeli, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia, Sanga.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «al ricorrere delle condizioni ivi previste» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, al ricorrere delle condizioni ivi previste, per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 fino a quello in corso al 31 dicembre 2029. L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone per ogni esercizio e si considera esercitata con il versamento effettuato entro il 31 luglio 2016 per il primo periodo d'imposta. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.»;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al primo periodo, esclusivamente per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, in deroga al comma 1, l'opzione può essere esercitata entro il 31 luglio 2016 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12.»;
c) Il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per ciascun periodo d'imposta i soggetti di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'acconto, entro il termine per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, nella misura pari al 100 per cento per l'anno 2017, all'80 per cento per gli anni dal 2018 al 2020, al 50 cento per gli anni dal 2021 ai 2024 e al 15 per cento per gli anni dal 2025 al 2029 del canone determinato sulla differenza di cui al comma 2 relativa al periodo d'imposta precedente, e il conguaglio a saldo entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.»;
d) al comma 9:
1) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016», e le parole: «di cui al comma 7» con le seguenti: «di cui al comma 1»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrata di cui al comma 12.».
e) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 76,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 77,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 102,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 53,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per l'anno 2021, in 41,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,9 milioni di euro per fanno 2024, in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,9 milioni di euro per fanno 2028, sono destinate:
1. quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145;
2. quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. quanto a 76,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 77,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 102,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 53,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per l'anno 2021, in 41,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
f) I versamenti effettuati entro il 31 luglio 2016, per effetto delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, vigenti anteriormente alle modifiche operate con il comma 1 del presente articolo, si considerano effettuati a titolo di acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; per tale periodo d'imposta il saldo è versato secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 7 del citato articolo 11 come modificato dal comma 1 del presente articolo.
*74. 176. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «al ricorrere delle condizioni ivi previste» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, al ricorrere delle condizioni ivi previste, per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 fino a quello in corso al 31 dicembre 2029. L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone per ogni esercizio e si considera esercitata con il versamento effettuato entro il 31 luglio 2016 per il primo periodo d'imposta. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.»;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al primo periodo, esclusivamente per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, in deroga al comma 1, l'opzione può essere esercitata entro il 31 luglio 2016 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12.»;
c) Il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per ciascun periodo d'imposta i soggetti di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'acconto, entro il termine per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, nella misura pari al 100 per cento per l'anno 2017, all'80 per cento per gli anni dal 2018 al 2020, al 50 cento per gli anni dal 2021 ai 2024 e al 15 per cento per gli anni dal 2025 al 2029 del canone determinato sulla differenza di cui al comma 2 relativa al periodo d'imposta precedente, e il conguaglio a saldo entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.»;
d) al comma 9:
1) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016», e le parole: «di cui al comma 7» con le seguenti: «di cui al comma 1»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrata di cui al comma 12.».
e) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 76,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 77,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 102,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 53,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per l'anno 2021, in 41,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 19,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,9 milioni di euro per fanno 2028, sono destinate:
1. quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145;
2. quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. quanto a 76,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 77,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 102,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 53,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per l'anno 2021, in 41,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
f) I versamenti effettuati entro il 31 luglio 2016, per effetto delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, vigenti anteriormente alle modifiche operate con il comma 1 del presente articolo, si considerano effettuati a titolo di acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; per tale periodo d'imposta il saldo è versato secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 7 del citato articolo 11 come modificato dal comma 1 del presente articolo.
*74. 324. Tancredi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1o gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.»;
b) al comma 2, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «per ciascun esercizio di applicazione della disciplina» e dopo le parole: «e le imposte versate» sono aggiunte in fine le seguenti: «come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»;
c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituti dal seguente periodo: «Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».
4-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 5 per cento», le parole: «per l'8 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo dell'8 per cento», le parole: «per il 10 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 10 per cento», le parole: «per il 12 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 12 per cento»;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti, non dedotte»;
c) al comma 9, ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 5 per cento», le parole: «per l'8 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo dell'8 per cento», le parole: «per il 10 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 10 per cento», le parole: «per il 12 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 12 per cento»;
d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso ai 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte.».
74. 254. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1o gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.»;
b) al comma 2, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «per ciascun esercizio di applicazione della disciplina» e dopo le parole: «e le imposte versate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»;
c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».
*74. 182. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1o gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.»;
b) al comma 2, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «per ciascun esercizio di applicazione della disciplina» e dopo le parole: «e le imposte versate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»;
c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».
*74. 442. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa e aventi durata uguale o superiore a 15 anni, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo del medesimo programma di investimenti, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 per cento dell'ammontare dell'operazione stessa.
4-ter. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis i soggetti finanziatori possono acquisire garanzie reali in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.
4-quater. Ferma restando la maggiore durata dell'operazione finanziaria, la garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis decade allo scadere dei decimo anno successivo alla data di sua concessione. Nel caso di escussione della garanzia diretta entro il predetto periodo decennale, il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dei 20 giugno 2005 e a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite, ivi compresa la garanzia reale di cui al comma 4-ter.
4-quinquies. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito da] confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e ferma restando la durata della garanzia del Fondo di cui al comma 4-quater.
**74. 181. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa e aventi durata uguale o superiore a 15 anni, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo del medesimo programma di investimenti, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 per cento dell'ammontare dell'operazione stessa.
4-ter. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis i soggetti finanziatori possono acquisire garanzie reali in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.
4-quater. Ferma restando la maggiore durata dell'operazione finanziaria, la garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis decade allo scadere dei decimo anno successivo alla data di sua concessione. Nel caso di escussione della garanzia diretta entro il predetto periodo decennale, il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dei 20 giugno 2005 e a seguito della liquidazione delia perdita al soggetto richiedente, acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite, ivi compresa la garanzia reale di cui al comma 4-ter.
4-quinquies. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e ferma restando la durata della garanzia del Fondo di cui al comma 4-quater.
**74. 339. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa e aventi durata uguale o superiore a 15 anni, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo del medesimo programma di investimenti, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 per cento dell'ammontare dell'operazione stessa.
4-ter. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis i soggetti finanziatori possono acquisire garanzie reali in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.
4-quater. Ferma restando la maggiore durata dell'operazione finanziaria, la garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis decade allo scadere dei decimo anno successivo alla data di sua concessione. Nel caso di escussione della garanzia diretta entro il predetto periodo decennale, il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dei 20 giugno 2005 e a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite, ivi compresa la garanzia reale di cui al comma 4-ter.
4-quinquies. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e ferma restando la durata della garanzia del Fondo di cui al comma 4-quater.
**74. 433. Fregolent.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
4-ter. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
74. 458. Bueno, Palese.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 107/2015 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, dopo le parole: «di istruzione» sono inserite le seguenti: «e formazione»;
b) il comma 149 è sostituito dal seguente: «149. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative beneficiarie delle erogazioni liberali di cui ai commi da 145 a 148 provvedono mensilmente a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Regione presso cui sono accreditate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
74. 266. Centemero, Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si considerano banche a carattere regionale come disciplinate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234.
74. 432. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di contrastare l'emergenza abitativa è incrementata di 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
2018:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
2019:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
74. 107. Piazzoni, Carnevali.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di contrastare l'emergenza abitativa è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2017 la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
74. 108. Piazzoni, Carnevali.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondazioni da essi direttamente derivati esistenti al 21 febbraio 2014, e limitatamente alle risorse non impiegate e al patrimonio risultanti nel bilancio dell'anno 2013».
74. 56. La Russa.
Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: La destinazione dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. La Presidenza dei Consiglio dei ministri pubblica, fornendo adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco completo delle destinazioni eleggibili per i fondi di cui al presente comma e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare l'intero ammontare di cui al presente comma. La graduatoria finale, completa di identificazione dei progetti selezionati, è pubblicata sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
74. 313. Fraccaro, Battelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Il Fondo «Sport e periferie», di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10 milioni di euro per il 2017, 10 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per il 2019.
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, la lettera d) è soppressa.
74. 330. Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza dei Consiglio dei ministri pubblica sul proprio sito internet e fornisce adeguato pubblicità alla destinazione dettagliata dei fondi di cui al presente comma.
74. 316. Battelli, Fraccaro, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: La destinazione del 50 per cento dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica, fornendo adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco delle destinazioni eleggibili per la quota stabilita dei fondi di cui al presente comma e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare il 50 per cento dei fondi di cui al presente comma. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a pubblicare sul proprio sito internet la destinazione dei fondi di cui al presente comma sia per la quota parte stabilita dai cittadini che per la restante parte.
74. 315. Battelli, Fraccaro, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La destinazione dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. I cittadini propongono per i suddetti fondi, destinazioni coerenti con le finalità stabilite al presente comma. La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica, fornendo l'adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco completo delle possibili destinazioni per i fondi di cui al presente comma, che debba includere anche le destinazioni eleggibili proposte dai cittadini e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare l'intero ammontare di cui al presente comma. La graduatoria finale, completa di identificazione dei progetti selezionati, è pubblicata sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
74. 314. Battelli, Fraccaro, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La destinazione dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. La Presidenza dei Consiglio dei ministri pubblica, fornendo adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco completo delle destinazioni eleggibili per i fondi di cui al presente comma e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare l'intero ammontare di cui al presente comma. La graduatoria finale, completa di identificazione dei progetti selezionati, è pubblicata sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
74. 40. Fraccaro, Battelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
5-bis. Per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2017, alle imprese ed ai lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti – secondo la norma ECE/ONU 109 – da destinare ai veicoli di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti.
5-ter. Il credito d'imposta spetta per l'acquisto di un treno di pneumatici ricostruiti secondo la norma ECE/ONU 109 – per ciascun veicolo di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ogni anno. Il credito di imposta fruibile nel periodo di imposta successivo a quello dell'acquisto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000.
74. 170. Braga, Busin.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Con riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, articolo 1, comma 11, 3-quater, al fine di dare avvio al Programma Italia 2019, volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019» e promuovere, con Matera 2019, la crescita del turismo e la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, è stanziata la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per l'anno 2018. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con le Regioni e i Comuni interessati, individua i progetti da cofinanziare, con priorità per quelli con un livello di definizione esecutiva. Per le risorse necessarie alla realizzazione del parco-progetti del Programma Italia 2019, il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, d'intesa con le Regioni e i Comuni interessati, contribuisce al cofinanziamento utilizzando prioritariamente le economie derivanti dai Grandi Progetti 2017/2018, dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, dal POC 2014/2020, dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 relativa alla delibera CIPE 38/12.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 296 milioni di euro per l'anno 2017, 292 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
74. 417. Cenni, Dallai, Manzi, Fabbri.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministro della giustizia, può disporre, quando sussistano ragioni organizzative o funzionali, per permettere l'esercizio dell'attività giudiziaria, che gli uffici giudiziari indicati nella Tabella allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, che utilizzano immobili su cui gravano canoni di locazione passiva a carico dello Stato, impieghino come sedi decentrate per lo svolgimento delle attività giudiziarie gli immobili interessati da interventi di edilizia finanziata con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia di cui alla legge n. 30 marzo 1981, n. 119 anche se ubicati in comuni diversi dalla sede centrale ma sempre nel medesimo circondario giudiziario.
74. 435. Minardo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione per il sostegno all'attività dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Dipartimento Pari Opportunità, per la promozione su tutto il territorio nazionale di azioni positive volte a favorire il contrasto all'omofobia in attuazione degli impegni assunti dall'Italia per l'attuazione del Rapporto della Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea sui diritti LGBTI in Europa e delle raccomandazioni accettate dall'Italia al Consiglio Diritti Umani a Ginevra.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
74. 454. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Marzano, Labriola.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione per il sostegno all'attività del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei ministri a favore della realizzazione di una campagna informativa e di azioni positive volte al contrasto dei matrimoni precoci e forzati e contro le mutilazioni genitali femminili.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
74. 452. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Marzano, Labriola.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a. non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per un importo pari a 150.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla Tabella A del Disegno di Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
74. 347. Losacco, Boccadutri, Melilli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di prevenire procedure di infrazione sulle misure di Conservazione previste dalla direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, le regioni competenti predispongono un piano di bonifica e di incidenza degli interventi proposti nelle aree militari ricadenti in tutto o in parte in Siti di Importanza Comunitaria. Tali interventi di bonifica e ripristino delle condizioni iniziali sono finanziati attraverso un piano triennale approvato dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Al fine di avviare entro il 2016 le attività di bonifica e di ripristino delle aree oggetto del piano sono stanziati 100 milioni per il 2017, 100 milioni per il 2018 e 100 milioni per il 2019.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni.
74. 335. Pili.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sono sostituite le parole: le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione con le seguenti: L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
74. 193. Coccia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le imprese che abbiano i requisiti della micro, piccola o media immensa ai sensi della normativa dell'Unione europea che svolgono attività di esercizio cinematografico, teatrale o sale da concerto non sono tenute al pagamento dell'imposta Municipale Unica (IMU), all'Imposta Municipale Immobiliare (IMI), o all'imposta Immobiliare Semplice (IMIS), qualora tali imprese siano proprietarie dell'immobile ove l'attività si svolge.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 288,5 milioni.
74. 173. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Malisani, Manzi, Narduolo, Ascani, Carocci, Rocchi, Blazina, Ghizzoni, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malpezzi, Pes, Piccoli Nardelli, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
9-bis. Le sole associazioni sportive dilettantistiche che rendicontano nel rispetto del dettato normativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inviando i relativi prospetti alla Direzione Generale del Terzo Settore, rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente al proprio patrimonio sociale. Alle stesse si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g) e articolo 15, comma 1.1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nonché quanto dettato dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
74. 194. Coccia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente
5-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «di importo superiore a euro 1.000» sono sostituite con le seguenti: «di importo pari o superiore a 3.000 euro».
74. 195. Coccia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, vincitori di concorso per l'assunzione nei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2003, n. 393, qualora affetti da minorazioni fisiche o sensoriali che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, sono conteggiati dalle amministrazioni competenti nell'aliquota obbligatoria di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 68.
74. 197. Coccia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Parte del contributo di cui all'articolo 1, comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è destinato ai Progetti speciali per i disabili e alle attività del progetto Filippide.
74. 198. Coccia, Covello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: l'attività della struttura di supporto ivi prevista sono sostituite dalle seguenti: le attività del vice direttore generale vicario, dell'Unità «Grande Pompei» e della struttura di supporto ivi previste, e le parole: pari a 500.000 euro sono sostituite dalle seguenti: pari a 900.000 euro;
2) al secondo periodo, le parole: Dal 1o gennaio 2017 sono sostituite dalle seguenti: Dal 1o gennaio 2018.
74. 177. Manzi, Narduolo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 a favore delle attività del Teatro Eliseo in Roma.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: 295 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
74. 179. Bonaccorsi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché, a decorrere dal 2017, a favore della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.
74. 106. Sereni, Ascani, Ciprini, Galgano, Gallinella, Giulietti, Laffranco, Verini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di potenziare la valorizzazione dei patrimonio culturale e della produzione artistica contemporanea, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 in favore della Fondazione Manifesta 12 Palermo come contributo alla realizzazione di «Manifesta 12, biennale europea di arte contemporanea».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 100. Piccione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La detrazione fiscale per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a società o associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 290 milioni.
74. 86. Sbrollini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni tributarie riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva si applicano, ove non sia già previsto, anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle discipline sportive associate nonché, in quanto applicabili, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
74. 87. Sbrollini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno 2017, è assegnato al C.O.N.I. un contributo di un milione di euro destinato alla realizzazione del progetto congiunto C.O.N.I./A.N.C.I. «La Città dello Sport», finalizzato all'incentivazione e al sostegno delle realtà locali nello sviluppo di progetti sportivi strutturali e infrastrutturali, in particolare a favore dei giovani.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 299 milioni.
74. 88. Sbrollini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno 2017, è assegnato al C.O.N.I. un contributo di 6 milioni euro destinato alla realizzazione di progetti di avviamento allo sport negli impianti sportivi localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 294 milioni.
74. 89. Sbrollini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole da: in base a criteri approvati fino a: sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono sostituite dalle seguenti: nel rispetto dei criteri e delle modalità approvati e pubblicati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali presso l'Istituto per il Credito Sportivo;
b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
13-bis. Il Fondo può altresì rilasciare garanzie o controgaranzie nell'interesse del C.O.N.I., del C.I.P., di C.O.N.I. Servizi S.p.A. ovvero delle Federazioni Sportive Nazionali per le attività connesse all'aggiudicazione di competizioni sportive internazionali di prestigio per il Paese. Il rilascio delle garanzie di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 13.
74. 90. Sbrollini.
Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 a favore delle attività del Teatro Eliseo in Roma.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 295 milioni.
74. 187. Bonaccorsi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «le Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle presenti nell'elenco Istat individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
74. 188. Dallai.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 13 è sostituito dal seguente:
«2-bis. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, le amministrazioni pubbliche presenti nell'elenco Istat, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 hanno facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2017, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine eli preavviso è stabilito in centottanta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto».
74. 189. Dallai.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione tra università italiane ed estere di Paesi aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, aventi ad oggetto il dialogo interreligioso, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 290 milioni di euro.
74. 213. Chaouki.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Allo scopo di sostenere l'azione di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea – CDEC, a decorrere dall'anno 2017 il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2009, n. 155, è incrementato di una somma pari a euro 120.000,00.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 120.000,00;
2018: – 120.000,00;
2019: – 120.000,00.
74. 27. Rampi, Bonaccorsi, Malisani, Manzi, Narduolo, Piccoli Nardelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini dell'adozione del nuovo Piano di Azione in attuazione della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e risoluzioni seguenti, specificamente per azioni di monitoraggio e valutazione per la predisposizione dello stesso e per le conseguenti azioni previste, a decorrere dal 2017, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
74. 2. La III Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dal 2017 per il sostegno all'attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) a favore di una campagna informativa internazionale per il contrasto ai matrimoni precoci e forzati e contro le mutilazioni genitali femminili.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
74. 3. La III Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In attuazione degli impegni assunti dall'Italia per il conseguimento dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'Obiettivo n. 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età» e all'Obiettivo n. 5 «Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2017 per interventi di promozione della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, delle adolescenti e delle bambine nell'ambito della Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents’ Health, 2016-2030 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
74. 5. La III Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate alla agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui in favore di tali enti. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.
74. 18. La VII Commissione.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. A decorrere dall'anno 2017, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i teatri classificati nella categoria catastale D/3.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.
74. 19. La VII Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dal 2017 per il sostegno all'attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) per la promozione su tutto il territorio nazionale di iniziative contro l'omofobia in attuazione degli impegni assunti dall'Italia per l'attuazione del Rapporto della Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea sui diritti LGBTI in Europa e delle raccomandazioni accettate dall'Italia al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
74. 4. La III Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il contributo finanziario annuo previsto dalla legge 10 febbraio 2005, n. 31 in favore del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara è incrementato per il solo 2017 di un importo pari a 500.000 euro. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2 della presente legge.
74. 232. Piccone.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di provvedere all'erogazione degli indennizzi, agli aventi diritto per le attività economiche di pesca interdette, a causa degli addestramenti militari, articolo 8 dell'Accordo, prot. 0007186/26/10/2016, stipulato tra il Ministero della difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, articolo 332 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si autorizza la provvista di risorse finanziarie necessarie, pari a 7 milioni di euro, mediante l'apertura di credito disposto a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, articolo 2 del suddetto Accordo, prot. 0007186/26/10/2016, nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, articolo 325 decreto legislativo n. 66 del 2010.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
74. 423. Pes, Cani, Marrocu, Marco Meloni, Mura, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Scanu, Pinna, Capelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate alla agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui in favore di tali enti. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 270 milioni.
74. 153. Manzi, Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dall'anno 2017, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i teatri classificati nella categoria catastale D/3.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 270 milioni.
74. 154. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019» e alla fine sopprimere le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni di imposta»;
b) al comma 2, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti parole: «opere prime e seconde»;
c) sostituire il comma 4 con il seguente: «Le imprese di cui al comma 1 non devono essere controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi»;
d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni di euro.
74. 174. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Malisani, Manzi, Narduolo, Ascani, Carocci, Rocchi, Blazina, Ghizzoni, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malpezzi, Pes, Piccoli Nardelli, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «solidarietà sociale,» sono inserite le seguenti: «delle associazioni sportive dilettantistiche»;
b) all'articolo 10, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
27-septies) le prestazioni effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle loro attività istituzionali.
8. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente alle operazioni riconducibili alle loro attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
74. 196. Coccia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera c-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente: « c-quater) Le parrucche fabbricate ed immesse in commercio con la destinazione d'uso di dispositivo medico fino all'importo di 181 euro».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000.
74. 448. Minardo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di rendere effettivo il processo di riforma dei sistema nazionale di istruzione e formazione, in considerazione dell'incremento del fondo «La Buona Scuola» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come disposto dalla presente legge in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 185, della citata legge n. 107 del 2015, il termine per l'adozione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera a) della legge n. 107 del 2015, è prorogato di 6 mesi.
*74. 21. La VII Commissione.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di rendere effettivo il processo di riforma dei sistema nazionale di istruzione e formazione, in considerazione dell'incremento del fondo «La Buona Scuola» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come disposto dalla presente legge in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 185, della citata legge n. 107 del 2015, il termine per l'adozione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera a) della legge n. 107 del 2015, è prorogato di 6 mesi.
*74. 156. Rocchi, Coscia, Carocci, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 261 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
74. 22. La VII Commissione.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 261 milioni di euro.
74. 157. Carocci, Coscia, Crimì, Manzi, Ascani, Bonaccorsi, Blazina, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giampaolo Galli, Sanga, Cinzia Maria Fontana.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 288,81 milioni.
*74. 20. La VII Commissione.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 288,81 milioni.
*74. 155. Rocchi, Coscia, Carocci, Ascani, Ghizzoni, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le università e gli enti di ricerca che alla data del 31 dicembre 2016 abbiano nel proprio organico personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato, che abbia svolto attività didattica e di ricerca, e in possesso dei titoli di cui all'articolo 24, comma 2, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potranno bandire nel corso dei successivi quattro esercizi finanziari concorsi pubblici per ricercatori a tempo determinato esclusivamente riservando una quota non inferiore al 30 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale tecnico amministrativo.
74. 103. Ginefra.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di consentire il raggiungimento del pareggio economico entro l'esercizio finanziario 2018, alle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione abbiano presentato il piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero le integrazioni al piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato che entro il 31 dicembre 2018 abbia maturato il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
74. 104. De Maria.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le seguenti parole «solo se prestati in costanza di insegnamento non di ruolo».
74. 101. Piccione, Paola Bragantini.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, non trova applicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La presente norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
74. 28. Mattiello, Marchi, Ferranti, Verini, Zampa, Gandolfi, Tentori, Rocchi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi (Sustainable Development Goals – SDGs) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2017, di 300.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per l'anno 2019, per la costituzione di un Comitato indipendente di monitoraggio e valutazione sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile cui partecipano esperti nelle varie materie rilevanti per gli SDGs e rappresentanti delle parti sociali e della società civile.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 299,5 milioni di euro per il 2017, di 299,7 milioni di euro per il 2018, di 299,8 milioni di euro per il 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
74. 369. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Per il supporto alle attività di solidarietà sociale, è riconosciuto alla Fondazione San Patrignano un contributo di 1 milione di euro per il 2017. A partire dal 2017, ai fini del riconoscimento della qualifica SEU e SEESEU da parte del Gestore dei servizi energetici, la Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale e la San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale sono considerate, ai fini giuridici e fiscali, quali soggetti giuridici diversi appartenenti al medesimo gruppo societario.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 299 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
74. 219. Pizzolante, Piccone.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Per il supporto delle attività di solidarietà sociale, è riconosciuto alla Fondazione San Patrignano ONLUS un contributo di 1 milione di euro per il 2017. La Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale e la San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale sono considerate, con riferimento ai profili giuridici e fiscali, quali soggetti giuridici diversi appartenenti al medesimo gruppo societario ai fini del riconoscimento della qualifica di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU) da parte del Gestore dei servizi energetici e del conseguente sgravio parziale degli oneri di sistemi.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 299 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
74. 251. Pizzolante, Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. La Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale e la San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale sono considerate, con riferimento ai profili giuridici e fiscali, quali soggetti giuridici diversi appartenenti al medesimo gruppo societario ai fini del riconoscimento della qualifica di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU) da parte del Gestore dei servizi energetici e del conseguente sgravio parziale degli oneri di sistemi.
74. 252. Pizzolante, Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU) da parte del Gestore dei servizi energetici e del conseguente sgravio parziale degli oneri di sistemi, le cooperative sociali e le società di persone ad esse collegate, se facenti parte di un raggruppamento funzionale e con scopi sociali coordinati rispetto ad obiettivi di elevata valenza sociale, sono considerate, con riferimento ai profili giuridici e fiscali, quali soggetti giuridici diversi appartenenti al medesimo gruppo societario.
74. 253. Pizzolante, Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, trasmette alle Camere una relazione semestrale nella quale illustra la programmazione e lo svolgimento delle proprie attività, i progetti ideati, le realizzazioni conseguite e le spese sopportate dalla Struttura di supporto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella destinazione delle risorse dedicate di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale attraverso la struttura di supporto predispone entro e non oltre il 31 marzo 2017 un sito internet liberamente accessibile ove verranno documentate, attraverso l'inserimento dei relativi giustificativi, le spese di volta in volta sostenute dal Commissario straordinario, nonché dalla struttura di supporto di cui all'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 in formato aperto.
74. 39. Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, riferisce con un'audizione pubblica innanzi alle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con cadenza semestrale sulla programmazione e lo svolgimento delle proprie attività, i progetti ideati, le realizzazioni conseguite e le spese sopportate dalla Struttura di supporto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016.
74. 309. Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella destinazione delle risorse dedicate di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 attraverso la struttura di supporto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone entro e non oltre il 31 marzo 2017 un sito internet liberamente accessibile ove verranno documentate, attraverso l'inserimento dei relativi giustificativi, le spese di volta in volta sostenute dal Commissario straordinario, nonché dalla struttura di supporto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 in formato aperto.
74. 308. Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale, è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dei comuni che provvedano ad installare reti comunali di tipo Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
74. 306. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di assicurare e di promuovere lo sviluppo degli spazi verdi urbani, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dei comuni che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113, provvedano, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
74. 305. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1o settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
74. 159. Incerti, Fabbri.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000.
*74. 7. La III Commissione.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000.
*74. 133. Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 290 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
**74. 6. La III Commissione.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 290 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
**74. 23. La VII Commissione.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 290 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
**74. 53. Santerini.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 290 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
**74. 132. Carrozza, Quartapelle Procopio, Cimbro, Tacconi, Nicoletti, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000.
*74. 9. La III Commissione.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000.
*74. 135. Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
**74. 8. La III Commissione.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
**74. 134. Carrozza, Quartapelle Procopio, Cimbro, Tacconi, Nicoletti, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
**74. 390. Santerini.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
**74. 428. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 9 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 23 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 297 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
74. 427. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2017, di 60 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017 e per i successivi anni 2018 e 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
74. 439. Merlo, Borghese, Galati, Sottanelli.
Al comma 9 sostituire le parole da: 20 milioni a: 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2017, di 35 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro annui dal 2017 al 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
74. 332. Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero.
74. 333. Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 9 è inserito il seguente;
9-bis. A decorrere dall'anno 2017, al fine di garantire la piena attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 113, in materia di diffusione della cultura scientifica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo un fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui per potenziare le attività di diffusione della cultura scientifica dei Musei Scientifici Leonardo Da Vinci di Milano, Galileo Galei di Firenze, Città della Scienza di Napoli.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
74. 368. Nicchi, Scotto, Pannarale, Giancarlo Giordano, Ferrara, Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Al comma 10 dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
74. 426. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.
*74. 14. La III Commissione.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.
*74. 138. Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. Per il potenziamento della promozione della cultura e delle eccellenze delle arti in Italia e nel mondo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di celebrare la vita e le opere di Gioachino Rossini, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto e di utilizzo delle risorse di cui al presente comma, ivi inclusa la costituzione di uno o più Comitati nazionali.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti modificazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 3.000.000;
2019: – 5.000.000.
74. 34. Piccoli Nardelli, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Ghizzoni, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero si dispongono per il 2017 i seguenti interventi: a) 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; b) 1 milione di euro, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2017: – 1.300.000.
*74. 136. La Marca, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Porta, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero si dispongono per il 2017 i seguenti interventi: a) 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; b) 1 milione di euro, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2017: – 1.300.000.
*74. 12. La III Commissione.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 157 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 è sostituito dal seguente:
«157. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefit aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali e delle condizioni del mercato del lavoro locale assimilabile agli impiegati assunti a contratto, e del costo della vita. Si dovrà altresì tener conto delle indicazioni fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
La retribuzione annua base è soggetta a revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma, alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale e/o all'andamento del costo della vita.
La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui ai presente titolo, il corrispettivo in Euro della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'articolo 209».
74. 231. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 154 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole: «accertano, sentite anche le» sono sostituite dalle seguenti: «accertano periodicamente, sentite obbligatoriamente anche le».
74. 230. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. È istituito, a decorrere dall'anno 2017, un Fondo destinato al miglioramento dei servizi consolari pari a 15 milioni di euro. Il Fondo è ripartito tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 285 milioni.
74. 438. Merlo, Borghese, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I proventi derivanti dalla riscossione dei diritti per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui alla tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono destinati interamente al miglioramento dei servizi consolari tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
74. 437. Merlo, Borghese, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017, di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
10-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo di cui al comma 10.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
74. 405. Bueno, Palese.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui dall'anno 2017 con le seguenti: 296 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
*74. 13. La III Commissione.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui dall'anno 2017 con le seguenti: 296 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
*74. 137. Porta, Quartapelle Procopio, Tacconi, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore, Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
**74. 406. Palese.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
**74. 456. Bueno, Palese.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, nonché per i laureati che abbiano conseguito la laurea da non oltre 12 mesi. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili per i tirocini curriculari e di 600 euro mensili per i tirocini extracurriculari; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari ed extracurriculari svolti con le modalità di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.
74. 10. La III Commissione.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare, per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari svolti con le modalità di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.
*74. 11. La III Commissione.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare, per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari svolti con le modalità di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.
*74. 131. Quartapelle Procopio, Nicoletti, Tacconi, Carrozza, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro.
74. 183. Manzi, Bonaccorsi, Rampi, Malisani, Narduolo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: « p-bis) quota del corrispettivo totale, dovuto dal turista, non rientrante nel prezzo forfetario e non rimborsabile in caso di recesso del turista o di cancellazione del pacchetto turistico per qualsivoglia causa»;
b) all'articolo 42 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsato il prima possibile il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso dall'organizzatore con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36 lettera p-bis)».
c) all'articolo 42 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, eventi socio politici, atti di guerra o terrorismo che si verifichino nella località di destinazione del viaggio, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni».
d) all'articolo 42 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis). Nei casi di cui al comma precedente il turista ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore con supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. Nel caso di mancata offerta da parte dell'organizzatore o di negata accettazione da parte del turista di un pacchetto turistico alternativo, l'organizzatore è tenuto a rimborsare al turista il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36 lettera p-bis). Nei casi di cui al precedente comma il turista non avrà diritto al risarcimento del danno».
74. 43. Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 10 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985 n. 163, modificata dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e ripartito ai sensi della citata legge n. 163 del 1985, è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
74. 59. Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 5 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, modificata dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e ripartito ai sensi della citata legge n. 163 del 1985, è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
74. 60. Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 10 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed alla legge 11 novembre 2003, n. 310 è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
74. 61. Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 5 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed alla legge 11 novembre 2003, n. 310 è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
74. 62. Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per gli anni 2017 e 2018 lo stanziamento di cui al comma 338 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 7,5 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
Conseguentemente all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con seguenti: 292,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019.
*74. 42. Tancredi, Vignali, Lupi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per gli anni 2017 e 2018 lo stanziamento di cui al comma 338 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 7,5 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
Conseguentemente all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con seguenti: 292,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019.
*74. 298. Vignali, Tancredi, Peluffo.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Venezia, rispondere alle sollecitazioni avanzate in sede internazionale dall'UNESCO e preservare l'ecosistema lagunare, a decorrere dall'anno 2017 sono stanziati 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di adeguamento delle linee di navigazione nella laguna di Venezia, escludendo il transito delle grandi navi dal canale della Giudecca. Le suddette opere di adeguamento devono essere individuate nel pieno rispetto della loro sostenibilità ambientale e nel rispetto della relativa normativa vigente con particolare riferimento ai limiti delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico, escludendo ulteriori canali o l'approfondimento e l'ulteriore scavo di canali già esistenti, nonché qualsiasi soluzione atta a produrre moti ondosi che danneggino le fondamenta della città e l'ecosistema lagunare nel suo complesso.
10-ter. A parziale contributo degli oneri conseguenti agli interventi di cui al precedente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate alla prosecuzione della realizzazione del sistema Mose, di cui alla legge del 24 dicembre 2012, n. 228.
Conseguentemente all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
74. 376. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.
Dopo il comma 10, aggiungere:
10-bis. Al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Venezia, rispondere alle sollecitazioni avanzate in sede internazionale dall'UNESCO e preservare l'ecosistema lagunare, a decorrere dall'anno 2017 sono stanziati 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di adeguamento delle linee di navigazione nella laguna di Venezia, escludendo il transito delle grandi navi dal canale della Giudecca. Le suddette opere di adeguamento devono essere individuate nel pieno rispetto della loro sostenibilità ambientale e nel rispetto della relativa normativa vigente con particolare riferimento ai limiti delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico, escludendo ulteriori canali o l'approfondimento e l'ulteriore scavo di canali già esistenti, nonché qualsiasi soluzione atta a produrre moti ondosi che danneggino le fondamenta della città e l'ecosistema lagunare nel suo complesso.
Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
74. 375. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per le finalità di cui alla legge 29 marzo 1991 n. 113, al fine di sostenere le attività dei Musei scientifici Leonardo Da Vinci di Milano, Galileo Galilei di Firenze, Città della Scienza di Napoli, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –3.000.000;
2018: –3.000.000;
2019: –3.000.000.
74. 105. Carloni, Albini, Bossa, Tino Iannuzzi, Impegno, Laforgia, Malpezzi, Manfredi, Mauri, Giorgio Piccolo, Sgambato, Rostan, Manciulli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I finanziamenti di cui al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera CIPE attuativa n. 34 del 1o agosto 2014, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Al maggior onere complessivo, determinato in euro 8 milioni, provvede il CIPE in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
74. 102. Manfredi, Famiglietti, Tartaglione, Carloni.
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
10-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta congressuale italiana attraverso la promozione di sistemi integrati di offerta, anche per mezzo di accordi con le Regioni che abbiano proceduto alla mappatura dei servizi di qualità dei proprio territorio, il miglioramento del livello di rappresentanza, della notorietà e reputazione sui mercati esteri della Destinazione Italia come meta di convegni e congressi e la realizzazione di programmi mirati di formazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
10-ter. Con decreto Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Comitato di Coordinamento delle Azioni di Sviluppo dell'offerta congressuale italiana, sono definiti gli interventi da finanziarie con le risorse di cui al comma 10-bis, le modalità e le procedure per il loro finanziamento, il monitoraggio annuale dei risultati raggiunti.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017 e 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 41. Tancredi.
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
10-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta congressuale italiana attraverso la promozione di sistemi integrati di offerta, il miglioramento del livello di rappresentanza, della notorietà e reputazione sui mercati esteri della Destinazione Italia come meta di convegni e congressi e la realizzazione di programmi mirati di formazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
10-ter. Con decreto Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il parere di Italia Convention Bureau, sono definiti gli interventi da finanziarie con le risorse di cui al comma 10-bis, le modalità e le procedure per il loro finanziamento, il monitoraggio annuale dei risultati raggiunti.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017 e 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 250. Piccone.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dell'offerta congressuale italiana il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il parere dell'Italia Convention Bureau, è delegato ad adottare un decreto individuante gli interventi da finanziare, per un totale di 40 milioni di euro, all'interno di un programma redatto con le seguenti finalità:
a) Miglioramento del livello di rappresentanza e della promozione del settore congressuale; rafforzamento dei coordinamento tra i Convention Bureau Territoriali e le destinazioni congressuali; incremento della sinergia pubblico-privata nel settore;
b) Aumento della notorietà e della reputazione sui mercati esteri della Destinazione Italia come meta di convegni e congressi; implemento delle attività di comunicazione e promozione del brand Italia sui mercati esteri come destinazione congressuale, anche attraverso l'utilizzo del web marketing.
Conseguentemente, l'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
74. 286. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 386 le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 milioni»;
2) al comma 387, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2017, sono finalizzate al graduale finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per gli anni 2017 e seguenti, di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve prevedere a regime una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000, iscritte ai centri per l'impiego;
b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del reddito minimo garantito;
3) il comma 388 è sostituito dal seguente:
388. Per gli anni successivi al 2017 le risorse di cui al comma 386, pari a 9.000 milioni di euro, sono destinate all'implementazione e quindi alla messa a regime del reddito minimo garantito di cui ai comma 387, lettera b-bis).
10-ter. A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
10-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
10-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
10-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
10-septies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
10-octies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. – (Acquisto di pubblicità on line) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione sì applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
10-nonies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
10-decies. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia dei possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
d) il comma 681 è sostituito dai seguente: «681. Nel caso in cui l'unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione, tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».
10-undecies. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
10-duodecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2017:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti ai netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500,000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
10-terdecies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dì cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
10-quaterdecies. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
74. 385. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 386 sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «8.000 milioni»;
2) al comma 387, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2017, sono finalizzate al graduale finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per gli anni 2017 e seguenti, di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate ai sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve prevedere a regime una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000, iscritte ai centri per l'impiego;
b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del reddito minimo garantito;
3) il comma 388 è sostituito dal seguente:
388. Per gli anni successivi al 2017 le risorse di cui al comma 386, pari a 8.000 milioni di euro, sono destinate all'implementazione e quindi alla messa a regime del reddito minimo garantito di cui ai comma 387, lettera b-bis).
10-ter A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
10-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
10-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
10-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
10-septies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
10-octies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. – (Acquisto di pubblicità on line) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario».
10-nonies. A decorrere dai 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
10-decies. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria»;
b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
4) la lettera c) è soppressa;
5) la Iettera d), è sostituita dalla seguente:
d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».
10-undecies. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
10-duodecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2017:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
10-terdecies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
10-quaterdecies. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
74. 383. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, dì cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, sono assegnate risorse pari a 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019.
10-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
74. 374. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 132 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è incrementato di 5 milioni a decorrere dal 2017.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –5.000.000;
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
74. 29. Quartapelle Procopio, Zanin, Preziosi, Iori, Patriarca, Rossomando, Zampa.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate per l'anno 2017. Conseguentemente, e relativamente alla medesima annualità, per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n, 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono assegnati 85 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 215 milioni.
74. 377. Duranti, Marcon, Melilla, Gregori, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di garantire un incremento dell'offerta pubblica dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per il quinquennio 2017-2021 sono stanziate risorse pari a 300 milioni annui, per il finanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2006.
Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
36-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
36-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
74. 381. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per ciascun anno del triennio 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di 150 milioni di euro per il concorso al rimborso agli enti territoriali degli oneri conseguenti all'introduzione di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16 il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
Conseguentemente:
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con te parole: 200 milioni;
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –50.000.000;
2018: –50.000.000;
2019: –50.000.000.
74. 384. Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per favorire la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione, di messa in sicurezza e di bonifica da amianto degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, sono stanziati ulteriori 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –150.000.000;
2018: –150.000.000;
2019: –150.000.000.
74. 373. Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANIMIL Onlus nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –1.500.000;
2018: –1.500.000;
2019: –1.500.000.
*74. 33. La XI Commissione.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANIMIL Onlus nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –1.500.000;
2018: –1.500.000;
2019: –1.500.000.
*74. 148. Boccuzzi, Damiano, Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Qualora entro il 31 dicembre 2017 si proceda all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare:
a) i dati finanziari e industriali degli effetti dell'alienazione o dell'eventuale aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato;
b) la minore spesa per interessi derivante dall'utilizzo delle risorse incassate dall'alienazione per la riduzione del debito pubblico;
c) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione;
d) gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale dei gruppo.
74. 355. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 677, articolo 1, della legge 20 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro il 31 dicembre 2016», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
74. 356. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Lombardia, e autorizzato allo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 250 milioni.
74. 361. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Ai fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Lombardia, è autorizzato allo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
74. 362. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali effettivamente disponibili di cui alle delibere, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, provvede alla loro assegnazione in favore di Grandi Stazioni Rail S.p.A., nei limite di euro 40.000.000, nonché all'approvazione dei relativi progetti, anche di variante. Un importo non superiore a euro 100,000, a valere sulle somme a disposizione nell'ambito dei quadro economico complessivo dei Programma, è destinato ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le spese sostenute per le verifiche sulle opere.
74. 261. Alberto Giorgetti, Biasotti, Bergamini.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di sviluppare il sistema dei trasporti della Basilicata così da migliorare la mobilità e la ricettività turistica in vista del progetto Matera, città della cultura 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Basilicata, è autorizzato alla spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 per il completamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria Ferrandina-Matera-La Martella.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
74. 360. Folino, Franco Bordo, Placido, Marcon, Melilla, Airaudo, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Con la finalità di ridurre l'esposizione per contenzioso:
a) per gli anni 2017 e 2018 ANAS Spa è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui alla successiva lettera b), a definire con le imprese appaltatrici le riserve iscritte e le richieste di risarcimento, per l'esecuzione di lavori pubblici in corso di esecuzione o conclusi, con le modalità previste dalla normativa vigente;
b) la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE numeri, 96/2002, 14/2004, 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite di 700 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui alla precedente lettera a). Il CIPE individua le effettive disponibilità in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse.
74. 349. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano ad ANAS S.p.A. e alle sue partecipate le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 13, e all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
74. 350. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 destinato alla formazione avanzata dei macchinisti ferrovieri. I corsi di formazione sono affidati ad organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 62 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.
74. 221. Garofalo, Catalano.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017»;
b) dopo le parole: «collegamenti aerei infracomunitari» sono aggiunte le seguenti: «L'agevolazione non si applica ai collegamenti aerei interni alla regione Sicilia. In caso di mancato rispetto delle previsioni del precedente periodo, le somme utilizzate in difformità sono portate in riduzione dei trasferimenti alla regione Sicilia spettanti nell'anno 2018.».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2018.
74. 222. Garofalo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le installazioni di manufatti leggeri, i rimessaggi e i mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente al suolo, qualora collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini edilizi e paesaggistici.
74. 82. Caparini.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
10-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
74. 378. Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ottanta per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
74. 446. Galgano, Menorello, Monchiero, Librandi.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreti legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le parole: «ottanta per cento».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 266 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
74. 255. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di rilanciare il settore italiano della sigaretta elettronica, l'articolo 62-quater comma 1-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 introdotto dal decreto legislativo n. 188 del 2014, articolo 1, comma 1 lettera f) è sostituito dal seguente:
1. Dal 1o gennaio 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017 e per i successivi anni 2018 e 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
74. 441. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di rilanciare il settore italiano della sigaretta elettronica, l'articolo 62-quater comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
«1. Dal 1o gennaio 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 260 milioni.
* 74. 359. Prodani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di rilanciare il settore italiano della sigaretta elettronica, l'articolo 62-quater comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
«1. Dal 1o gennaio 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 260 milioni.
* 74. 464. Sberna.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, articolo 56, primo comma, dopo le parole: «titolari di reddito d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «, lavoratori autonomi o professionisti».
74. 443. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Le sanzioni relative a procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le pubbliche amministrazioni, per le violazioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte al 10 per cento di quanto previsto nei relativi verbali di accertamento, da corrispondere entro il 31 marzo 2017, L'attuazione delle disposizioni di cui ai precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro. Il pagamento delle sanzioni di cui al primo periodo estingue le violazioni e rende improcedibili gli eventuali ricorsi in essere. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
10-ter. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 12006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 4 è soppresso;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di secondo accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal terzo accertamento della trasgressione;
b) per l'indicazione nel formulario di cui all'articolo 193 di dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ciascuna trasgressione; la sanzione è raddoppiata in caso di quarto accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal sesto accertamento della trasgressione; la sanzione è ulteriormente raddoppiata se la trasgressione riguarda un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate.
4-ter. Si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni di cui al comma 4-bis lettera b). Il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. Le sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), sono ridotte a un decimo di quanto dovuto se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro trenta giorni dall'accertamento della trasgressione».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 30.000.000;
2018: – 10.000.000.
74. 72. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Grimoldi.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «dipendenti la società controllante» sono aggiunte le seguenti: «o dell'amministrazione pubblica controllante».
* 74. 244. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «dipendenti la società controllante» sono aggiunte le seguenti: «o dell'amministrazione pubblica controllante».
* 74. 480. Pagani, Bargero.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La locuzione «utilizzabile a scopo edificatorio», di cui all'articolo 36, comma 2, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che un'area è da considerare fabbricabile se suscettibile di edificazione di tipo esclusivamente residenziale, industriale o commerciale, Il potenziale utilizzo edificatorio per lo svolgimento delle attività dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 codice civile, e per la costruzione ed il mantenimento della residenza rurale dell'imprenditore agricolo, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale adottato dal comune, non costituisce indice di edificabilità dell'area.
74. 436. Rabino, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'intesa siglata in Conferenza Unificata Stato Regioni ed enti locali del 5 luglio 2012, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è esteso al 31 dicembre 2020.
74. 440. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. È destinata la cifra di 80 mila euro per il restauro del cimitero monumentale di Monongah, in West Virginia – USA, dove riposano 171 vittime italiane cadute in seguito alla tragedia mineraria del 6 dicembre del 1907.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni e 920 mila.
74. 473. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Relativamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, il recupero delle spese di giustizia di cui all'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è effettuato nella misura e con le modalità fissate dal decreto del Ministro della giustizia 10 giugno 2014, n. 124.
10-ter. L'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 giugno 2014, n. 124, è abrogato.
10-quater. L'articolo 67, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato.
74. 467. Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dall'anno 2017, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
74. 76. Caparini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e la tutela dei bilancio idrico e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori della val Camonica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale del supporto dell'ISPRA.
74. 77. Caparini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In applicazione al principio di irretroattività dei tributi, l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, non è dovuta dai soggetti passivi direttamente coltivatori del fondo, per il periodo d'imposta 2014. L'imposta indebitamente riscossa viene recuperata, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsata entro sessanta giorni dalla data della presentazione di un'apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate da far pervenire entro la data del 30 giugno 2017; in caso di ritardata erogazione del rimborso, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale maggiorata di tre punti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per 270 milioni di euro per l'anno 2017, finalizzate esclusivamente al rimborso o alla compensazione dell'imposta di cui al primo periodo, e di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2018, per eventuali interessi di mora, assegnando le necessarie risorse all'Agenzia delle entrate. Le somme non utilizzate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'anno successivo fino al completo rimborso o compensazione di quanto dovuto.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
74. 83. Bossi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nei luoghi della produzione culturale dotati di Certificato di Prevenzione Incendi, la presenza dei Vigili del Fuoco può essere sostituita da personale dotato di apposito patentino. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il procedimento per il rilascio del patentino al personale di cui al periodo precedente.
74. 184. Manzi, Narduolo, Bonaccorsi, Malisani, Rampi.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento» è inserito il seguente periodo: «in alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra il valore economico dei maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola, uniformemente su base mensile, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1o luglio 2016.
74. 245. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
10-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014» sono soppresse.
10-ter. Le maggiori entrate quantificate in 300.000 euro annui derivanti dal comma 10-bis rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
74. 424. Melilli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
74. 165. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «gennaio 2016» sono sostituite con: «gennaio»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'INPS, nel rispetto delle direttive europee sui servizi di pagamento, è autorizzato, ove necessario, al prelevamento dei fondi il giorno precedente quello di erogazione delle prestazioni.»
74. 166. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2017 è assegnata all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro la somma di 2 milioni di euro quale contributo per il funzionamento di Italia Lavoro S.p.A, la cui denominazione cambia in «ANPAL Servizi S.p.A.». Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
74. 167. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, successive modifiche, è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi di omissioni di menzioni previste da leggi e regolamenti o di loro erronea formulazione.».
74. 236. Piccone, Marotta.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro.».
74. 206. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il sesto periodo, è aggiunto il seguente: «Tali disposizioni non si applicano alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbiano un fatturato annuo superiore a un milione di euro.».
74. 207. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 171-septies e 181-bis sono abrogati;
b) all'articolo 171-bis:
1) al comma 1, le parole: «contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «su supporti non contrassegnati SIAE», sono soppresse;
c) all'articolo 171-ter, comma 1, la lettera d) è abrogata;
d) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa», sono soppresse.
* 74. 145. Bonomo, Prodani, Capezzone, Ciracì, Baruffi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 171-septies e 181-bis sono abrogati;
b) all'articolo 171-bis:
1) al comma 1, le parole: «contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «su supporti non contrassegnati SIAE», sono soppresse;
c) all'articolo 171-ter, comma 1, la lettera d) è abrogata;
d) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa», sono soppresse.
* 74. 267. Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 171-septies e 181-bis sono abrogati;
b) all'articolo 171-bis:
1) al comma 1, le parole: «contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «su supporti non contrassegnati SIAE», sono soppresse;
c) all'articolo 171-ter, comma 1, la lettera d) è abrogata;
d) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa», sono soppresse.
* 74. 386. Nastri.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«15-ter. 1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio delle attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero.».
74. 126. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 31) è inserito il seguente:
31-bis. «Ambulanze, incubatrici e culle termostatiche cedute ad organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai, sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la successiva donazione ad aziende sanitarie, con vincolo di assegnazione a reparti ospedalieri».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 100 milioni di euro annui.
74. 144. Falcone, Oliverio.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:
«1-ter) Ambulanze, incubatrici e culle termostatiche cedute ad organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per la successiva donazione ad Aziende Sanitarie, con vincolo di assegnazione a reparti ospedalieri».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 100 milioni di euro annui.
74. 146. Falcone, Oliverio.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«2. Agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 si applica l'aliquota IVA del 5 per cento».
36-ter. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il numero 127-duodevicies, è sostituita come segue:
«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, escluse le locazioni a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998. n. 431 e adibiti ad abitazione principale».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 290.
74. 140. Gasparini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria», sono aggiunte le seguenti: «o agli intermediari, persone fisiche, di cui al l'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del. Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
74. 304. Cancelleri, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
«1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora che non possono essere superiori al tasso di interesse medio euribor a cui si aggiungono 3 punti percentuali.».
Conseguentemente:
per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 400 milioni a decorrere dal 2017:
c) per la quota parte di 300 milioni, sopprimere il comma 2, articolo 81;
per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
74. 69. Pini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 196, come modificato dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, al primo comma, dopo le parole: «natura privatistica» sono aggiunte le seguenti: «da parte di cooperative sociali e consorzi come definiti dalla legge 8 novembre 1391, n. 381».
74. 209. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1 della legge n. 791 del 1980, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. La concessione del vitalizio e dei diritti recati al comma 1 del presente articolo, spetta anche ai cittadini italiani, che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., siano stati prevalentemente impiegati in lavoro coatto o che siano stati, da un K.Z., successivamente, trasferiti ad altra tipologia di campo e ciò a prescindere dalla durate della permanenza nel campo K.Z.
2-ter. Resta impregiudicata la facoltà di svolgere, sempre, domanda di riesame in sede amministrativa, sia nel corso del giudizio che all'esito di sentenza, e senza preclusione discendente da eventuale decadenza e/o prescrizione».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 299.
74. 143. Donati.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis dopo le parole: «ad esclusione dei diritti reali di garanzia» sono aggiunte le seguenti: «e delle servitù»;
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Qualora le menzioni previste nel comma 1-bis siano state omesse o erroneamente formulate, le eventuali nullità non possono essere dichiarate e si intendono sanate nel caso in cui le menzioni stesse siano contenute in un atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente e sottoscritto da tutti i contraenti.».
36-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dal comma precedente, si applicano agli altri sottoscritti a decorrere dall'entrata in vigore del comma 1-bis del medesimo articolo 29, purché la nullità non sia stata già dichiarata con sentenza passata in giudicato.
74. 235. Piccone, Marotta.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del testo urico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:
b-bis) le spese documentate relative alla gestione del rapporto, alla retribuzione e ai contributi previdenziali sostenute da soggetti che assumono alle proprie dipendenze baby-sitter ovvero professionisti dei servizi di cura ed assistenza alla persona per un importo complessivamente non superiore a 15.000 euro annui, se il reddito complessivo lordo del nucleo familiare individuato ai sensi dell'articolo 4 dei regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 non supera 60.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a carico del Fondo per le politiche della famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
74. 70. Rostellato.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter) in presenza di almeno quattro figli a carico, le detrazioni di cui al comma 1 e 1-bis, spettano indipendentemente dal reddito complessivo percepito dalle persone alle quali si riferiscono»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840, 51 euro, al lordo degli oneri deducibili».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni.
74. 391. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. In presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuto l'esonero totale dall'importo dell'Irpef regionale e comunale».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
74. 457. Sberna.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis inserire il seguente: «1-ter) in presenza di almeno quattro figli a carico, le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 6.000 euro, al lordo degli oneri deducibili».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
74. 395. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 13 comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti con almeno quattro figli a carico, l'importo di cui ai punti l) e 2) viene incrementato di 240 euro per ogni figlio a carico, e i relativi limiti di reddito vengono incrementati di euro 2000 per ogni figlio a carico. Per questi soggetti l'intera detrazione viene riconosciuta anche in caso di incapienza rispetto all'imposta lorda dovuta».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
74. 52. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Per i soggetti con quattro o più figli a carico, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 2.500 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.500 euro;
b) 1.250 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 900 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni.
74. 451. Sberna.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
e-ter) per le famiglie con quattro o più figli la spesa pro capite per libri di testo e di cancelleria per un massimo di 80 euro per le scuole elementari, 200 euro per le scuole medie, 400 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per le università;
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
74. 49. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente: Alla lettera i-sexies dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, le parole: «100 chilometri», sono sostituite dalle seguenti: «50 chilometri».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
74. 460. Sberna.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Dopo la lettera i-novies dell'articolo 15, comma 1, dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:
i-decies) Per le famiglie con quattro o più figli a carico, le spese relative ai consumi di acqua, luce, gas, tarsu e tia dell'anno precedente.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
74. 453. Sberna.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
37. Dopo la lettera i-novies dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, inserire la seguente:
i-decies) Per le famiglie con quattro o più figli a carico, le spese, per un importo non superiore a 250 euro pro capite, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
74. 463. Sberna.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 1, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 euro»;
1) alla lettera b), le parole: «150 euro» sono sostituite dalle seguenti: «250 euro».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
74. 323. Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «alle condizioni ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «se il reddito complessivo non supera i 30.000 euro.».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
74. 322. Ruocco, Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR – testo unico delle imposte sui redditi) le parole: «nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti residenti in uno Stato».
74. 403. Fedi, La Marca, Gianni Farina, Garavini, Porta, Tacconi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 68, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano minusvalenze anche quelle derivanti da riduzioni di azioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 18 novembre 2015, n. 180.
74. 413. Carrescia, Preziosi, Marchetti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 148, terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Non si considerano, comunque, commerciali le attività didattiche rientranti nelle finalità istituzionali, nel limite massimo di 150.000 euro- annui. La disposizione costituisce interpretazione autentica dello stesso terzo comma atta a eliminare contrasti sulla portata della norma in relazione alla specifica attività didattica».
74. 67. Guidesi, Giancarlo Giorgetti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1.986 n. 917, dopo le parole: «esercenti attività di agenzia a di rappresentanza di commercio» sono inserite le seguenti: «, ovvero agenti esattori a tutela del credito, esercenti attività professionale autonoma sotto forma di lavoro autonomo a partita IVA, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, ricondotta al mandato con rappresentanza, con imprese titolari della licenza per l'attività di recupero crediti di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 190 milioni di euro annui.
*74. 17. La VI Commissione.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1.986 n. 917, dopo le parole: «esercenti attività di agenzia a di rappresentanza di commercio» sono inserite le seguenti: «, ovvero agenti esattori a tutela del credito, esercenti attività professionale autonoma sotto forma di lavoro autonomo a partita IVA, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, ricondotta al mandato con rappresentanza, con imprese titolari della licenza per l'attività di recupero crediti di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 190 milioni di euro annui.
*74. 224. Currò, Capodicasa.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un libero professionista, indipendentemente dall'obbligo di iscrizione ad albi od ordini»;
b) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o della libera professione».
74. 303. Cancelleri, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 8, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studi per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 103».
74. 110. Paola Boldrini, Amato.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica di cui all'articolo 17-bis, lettera d), del decreto-legge 22 giugno del 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto del 2012, n. 134».
74. 280. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
36-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 14 delle legge 24 dicembre 1993, n. 537 con il seguente:
«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi, le spese dei beni o delle prestazioni di servizio e le imposte direttamente connessi al il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che le ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penate ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
74. 63. Borghesi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 39, comma 1, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la parola: «edilizia» aggiungere le seguenti: «e per gli immobili ad uso non residenziale».
74. 472. Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. Al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 aprile 1995, n. 245, articolo I, al capoverso Art. 85, apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il saggio di interesse, retroattivamente applicabile anche ai rapporti già in corso e non ancora estinti, è pari ai tasso di sconto maggiorato dell'1 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il dipendente, durante la permanenza in servizio, di estinguere il debito principale in ogni momento in un'unica soluzione ovvero con rate di ammortamento costanti comprensive di capitale e interessi. Per i rapporti esistenti si dovrà procedere al ricalcolo delle rate finora pagate prevedendo l'ammortamento costante comprensivo di capitale e interessi»;
c) il comma 9 è soppresso.
74. 257. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché sono individuati gli obblighi per i soggetti aggiudicatari rispetto alla certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa, effettivamente effettuata, mediante la presentazione di fatture quietanzate».
74. 208. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; di cui al decreto] legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca e ai trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
74. 127. Grimoldi, Busin, Guidesi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca,».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
74. 128. Grimoldi, Guidesi.
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
36-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal giorno successivo».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
74. 320. Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la Tabella 2 (scala di equivalenza) allegata è modificata come segue:
| Numero componenti | Scala di equivalenza normalizzata |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,355 |
| 4 | 3,14 |
| 5 | 3,925 |
| 6 | 4,71 |
| 7 | 5,495 |
| 8 | 6,28 |
| 9 | 7,065 |
| 10 | 7,85 |
| 11 | 8,635 |
| 12 | 9,42 |
| 13 | 10,205 |
| 14 | 10,99 |
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 50;
2018: – 50;
2019: – 50.
74. 462. Sberna.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di armonizzare le migliori pratiche industriali nella produzione dei pani speciali preconfezionati e per una maggiore tutela del consumatore, essendo l'alcool etilico non un additivo bensì un ingrediente, al comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 13 luglio 1998, n. 312 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «in sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «in combinazione»;
b) alla lettera b) le parole: «in sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «in combinazione».
74. 123. Gianluca Pini.
Dopo il comma 36, aggiungere, i seguenti:
36-bis. Al decreto legislativo 22 luglio 1939, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;
b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;
c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;
e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;
36-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 dei 1999; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura del medesimi servizi.
*74. 212. Biasotti.
Dopo il comma 36, aggiungere, i seguenti:
36-bis. Al decreto legislativo 22 luglio 1939, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;
b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;
c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;
e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;
36-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 dei 1999; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura del medesimi servizi.
*74. 397. Galperti.
Dopo il comma 36, aggiungere, i seguenti:
36-bis. Al decreto legislativo 22 luglio 1939, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;
b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;
c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;
e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;
36-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 dei 1999; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
*74. 191. Allasia.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, come modificato dall'articolo 1, comma 666 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I. di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima Immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso,
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.
Conseguentemente: alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
74. 96. Moretto, Camani.
All'articolo 74, aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. L'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 è così modificato:
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per 1 quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
74. 273. Catanoso, Laffranco, Russo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, così come modificato dall'articolo 1, comma 666 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico;
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 15000;
2018: – 15000;
2019: – 15000.
74. 97. Marchetti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 63 della legge 1o novembre 2000, n. 342, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI per i veicoli e dall'F.M.I. per i motoveicoli».
74. 468. Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, fa riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
74. 192. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comma 1, la parola: «trentesimo» è sostituita dalla seguente: «ventesimo».
36-ter. Al comma 31 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, la parola: «trentesimo» è sostituita dalla seguente: «ventesimo».
74. 185. Gianluca Pini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 16, comma 2, la lettera c-ter) della legge 30 marzo 2001, n. 152, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quattro».
74. 175. Gribaudo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», dopo la lettera e) è inserita seguente:
e-bis) le strutture semplici quali gazebo, pergole con telo retrattile anche impermeabile, pergole con elementi di protezione solare mobili o regolabili, le tende da esterno, le tende in aggetto, gli ombrelloni, le coperture mobili, i tunnel tessili di ricovero, i magazzini tessili mobili, le tenso-strutture se elementi d'arredo vicini od annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi destinazione abitativa commerciale, E permessa la chiusura sui lati perimetrali solo se temporanea e il fissaggio a pavimento per ragioni di miglior sicurezza.
74. 216. Piccone.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al punto 2.3, secondo capoverso, dell'Allegato 1, titolo 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «50 anni».
74. 317. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7-bis è sostituito dai seguente:
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dei comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extra comunitàrie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose, A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e degli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della locazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»;
b) al comma 8-ter, dopo la parola: «ipoteca», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «o locazioni finanziarie».
74. 200. Petrini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 dopo le parole: «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «nonché solari termodinamici».
74. 351. Marrocu.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».
36-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».
74. 289. Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegato al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari» sono soppresse;
b) le parole: «o allegazione, se dovuta» sono soppresse».
74. 234. Piccone, Marotta.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della concessione delle autorizzazioni per le operazioni di recupero e riciclo non agevolati di cui al Capo IV, le regioni, in qualità di autorità competente definiscono i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, per specifiche categorie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo».
74. 447. Di Gioia, Mongiello, Galati.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 318-quater, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «contravvenzione commessa» sono aggiunte le seguenti: «, da versarsi nella misura del cinquanta per cento all'amministrazione di appartenenza dell'organo di vigilanza che ha impartito la prescrizione asseverata e nella misura del rimanente cinquanta per cento all'ente specializzato tecnicamente competente nella materia trattata, di cui al comma 1 dell'articolo 318-ter».
74. 35. Bratti, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 1, comma 38 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole da: «in modo unitario» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: <direttamente dal prestatore di lavoratore autonomo, il quale provvede a registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura».
36-ter. I commi 39, 40, 41 e 42 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.
74. 260. Laffranco.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Nella definizione della disciplina dell'attività di gestione, ispezioni e controlli:
a) sono adottate disposizioni sulla base di criteri di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con i medesimi operatori;
b) sono definiti i criteri e le modalità per la valutazione della rilevanza di eventuali violazioni, elusioni, inadempimenti o incongruenze;
c) al di fuori dei casi di violazioni rilevanti, qualora siano riscontrate violazioni, irregolarità, inadempimenti la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati ai fini della quantificazione degli incentivi, si provvede, in conformità alla normativa applicabile e ove opportuno sulla base di stime cautelative, alla rideterminazione degli incentivi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate, nonché al recupero degli incentivi indebitamente percepiti o dell'equivalente valore monetario.
74. 228. Laforgia, Rubinato.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
«2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai presente decreto legislativo, i parametri effettivi di funzionamento possono essere ricavati da misure dirette delle grandezze interessate, ovvero da misure ottenute per via indiretta purché frutto di algoritmi certi, verificabili e che utilizzino comunque misure di grandezze effettive di funzionamento dell'impianto».
74. 229. Laforgia, Rubinato.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 è aggiunto il seguente comma:
«1-sexies. Fermi restando i requisiti di cui ai titolo il ed al titolo III, a bordo delle navi iscritte nel Registro Internazionale di cui al decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sulle quali l'italiano non sia la lingua ufficiale di bordo né la lingua parlata in prevalenza dai passeggeri, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio delle professioni sanitarie sono esonerati dalla verifica linguistica prevista all'articolo 71-bis, purché siano in possesso delle conoscenze linguistiche necessarie ai fini della tutela della sicurezza dei pazienti.».
74. 476. Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. È prorogato l'articolo 13-bis della legge n. 222 del 2007 con una dotazione di 4 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
74. 262. Valeria Valente.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 145 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sulla quota della produzione netta consumata in sito per alimentare serre tecnologicamente avanzate dedicate alla produzione agricola è attribuita, diversamente, una tariffa premio, individuata nella medesima Tabella 3».
b) Al numero 5 della Tabella 3 allegata, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «tariffa premio sull'energia consumata in sito per alimentare serre tecnologicamente avanzate dedicate alla produzione agricola, in [eurocent/kWh]: 23».
74. 163. Mauri.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
2-bis. 1. All'energia elettrica prelevata sui punto di connessione generata, con sistemi di autoproduzione di energia elettrica alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione di distribuzione, di dispacciamento e a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
74. 227. Laforgia, Cenni.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. All'Allegato relativo alla Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, al numero 1 della colonna relativa alle voci merceologiche, limitatamente ai porti ricadenti in territorio insulare nel rispetto della Risoluzione del Parlamento UE del 4 febbraio 2016, sono aggiunte le seguenti parole: «Cloruro di sodio».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 325.000;
2018: – 325.000;
2019: – 325.000.
74. 299. Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: - 300.000;
2018: - 300.000;
2019: - 300.000.
74. 112. Miotto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel cercato interno sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 70 è abrogato;
b) all'articolo 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) «attività di commercio su area pubblica in forma fissa ed itinerante»;
c) all'articolo 16 dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'attività di commercio su aree pubbliche.
74. 325. Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
5-bis. Le disposizioni stabilite dalla Conferenza unificata ai sensi del comma precedente sono sospese fino al 31 dicembre 2020.
74. 205. Rampelli, Rizzetto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
Art. 2195.
(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche).
1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali, le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e successive modificazioni, si autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2017, 2018, 2019. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro della difesa, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: - 1.500.000;
2018: - 1.500.000;
2019: - 1.500.000.
74. 401. Villecco Calipari, De Maria, Gribaudo, Moscatt, Paola Boldrini, Stumpo, Iacono.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marze 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
Art. 2195.
(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche).
1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali, le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e successive modificazioni, si autorizza la spesa di 1.000.000 euro per ciascun anno del triennio 2017, 2018, 2019. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro della difesa, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: - 1.000.000;
2018: - 1.000.000;
2019: - 1.000.000.
74. 400. Villecco Calipari, De Maria, Gribaudo, Moscatt, Paola Boldrini, Stumpo, Iacono.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 33 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola «non» è soppressa e la parola «ordinaria» è sostituita dalla seguente: «tributaria».
74. 276. Brugnerotto, Villarosa, D'Incà, Caso, Sorial, Castelli, Cariello.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 all'articolo 1058 dopo lettera b) è inserita la seguente:
b-bis). Il trasferimento d'autorità senza assegni al fine di soddisfare le più generali esigenze di riorganizzazione delle Forze Armate, fermo restando a favore degli stessi la possibilità di fruire dei benefici di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio del 1999 n. 266.
74. 120. Zanin, Ginato, Cenni, Paola Boldrini, Bolognesi, Fusilli, Scanu.
Dopo il comma 36 viene aggiunto il seguente:
36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
Art. 3-bis.
(Cedolare secca sugli affitti delle società immobiliari).
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) ed in deroga all'articolo 3, comma 6, le società immobiliari titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo possono optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2017, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relativa pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione della società locatrice, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'IRES e delle relativa addizionali, nonché elette imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del ventuno per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
4. La cedolare secca è versata entro d termine stabilito per il versamento dell'IRES. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura del 35 per cento per l'anno 2017 e del 95 per cento dal 2018, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio.
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 10 dicembre 2004. n. 311, ad al comma 5 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
7. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contrario a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.
2. Dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Cedolare secca sulle locazioni di unità immobiliari ad uso non abitativo.
A decorrere dall'anno 2017, il regime tributario della cedolare secca sugli affitti di cui agli articoli 3 e 3-bis può essere applicato anche alle locazioni di unità immobiliari ad uso diverso da quello abitativo.
74. 474. De Girolamo.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al comma 4, dell‘articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui al presente comma, riferite agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014».
36-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai sensi del comma 36-bis.
74. 421. Sani, Dallai.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «e agli appartenenti ai Corpi di polizia locale».
74. 271. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente: «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, nei casi di risoluzione dei rapporto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, si provvede a valere sui Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
74. 71. Rostellato, Venittelli, Giacobbe, Iacono, Crivellari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
36-bis. L'articolo 17-decies della legge 7 agosto 2012 n. 134 è sostituito dal seguente:
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive è riconosciuto un contributo pari al:
a) 30 per cento del prezzo di acquisto, nel 2017, nel 2018 e nel 2019, fino ad un massimo di 7.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 uguali o non superiori a 20 g/km;
b) 25 per cento del prezzo di acquisto, nel 2017, nel 2018 e nel 2019, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 uguali o non superiori a 50 g/km.
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1o gennaio 2017 e fino ai 31 dicembre 2018 a condizione che il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza e che sia alimentato con combustibile alternativo (elettrico/ibrido Plug In/idrogeno/metano e GPL).
3. Il contributo di cui al comma 1 sarà ripartito al 50 per cento dal contributo pubblico e dal 50 per cento da uno sconto praticato dal venditore.
4. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
5. Il contributo è corrisposto fino alla copertura di 100 milioni di euro per ciascun anno.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
74. 279. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, le parole: «e dei farmacisti» sono sostituite dalle seguenti: «dei farmacisti e dei cappellani».
74. 243. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior,» sono aggiunge le seguenti: «personale medico ed infermieristico, biologi e psicologi».
74. 242. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
74. 129. Guidesi.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:
36-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago» sono aggiunte le seguenti: «nonché, a decorrere dal 2017, a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «a decorrere dal 2013» sono inserite le seguenti: «e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2017».
Conseguentemente:
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 299;
allo stato di previsione del Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1,000.000.
2018:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
74. 285. Polidori.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:
36-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago» sono aggiunte le seguenti: «nonché, a decorrere dal 2017, a favore della Fondazione Umbria Jazz per la realizzazione del Festival Umbria Jazz»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «a decorrere dal 2013» sono inserite le seguenti: «e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2017».
Conseguentemente:
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 299;
allo stato di previsione del Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2018:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
74. 284. Polidori.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 6 è sostituito con il seguente:
6. Fatto salvo quanto previsto dai comma 5, il 90 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
b) adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
c) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
d) sviluppare le filiere industriali delle energie rinnovabili e sviluppare le tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
e) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico e privato e basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.
74. 311. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito con il seguente:
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'articolo 2 verranno liquidati entro l'anno 2018. Dall'anno 2017 detti proventi sono riassegnati alle attività di cui al comma 6.
74. 312. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. La lettera v-bis) dell'articolo 41-ter, comma 1, lettera b), decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) è sostituita dalla seguente:
v-bis). Stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse con impianti di potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas;
36-ter. Il comma 2, lettera a), decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) è sostituita dalla seguente:
a) Stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse non ricompresi nella parte I del presente allegato.
74. 218. Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso.» sono sostituite dalle seguenti: «Per il miglioramento funzionale dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria».
36-ter. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), le parole «Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Ragliano allo svincolo di Altilia» e le parole «, Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureano di Borrello» sono sostituite dalle parole: «Per il miglioramento funzionale dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria».
74. 353. Magorno.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole da: «e la misura della riduzione dei consumi intermedi» fino a: «è pari all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2017, non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 loglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro.
* 74. 24. La VII Commissione.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole da: «e la misura della riduzione dei consumi intermedi» fino a: «è pari all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2017, non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 loglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro.
* 74. 158. Malisani, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 2, comma 482, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
74. 429. Capelli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
37. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, anche ai sensi dell'articolo 22, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».
74. 122. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse le parole: «per quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250,000. e» sono soppresse.
74. 282. Polidori.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In via sperimentale, per un quadriennio, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano senza la limitazione relativa all'importo del canone.».
74. 283. Polidori.
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
36-bis. All'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso «c-bis», della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: «in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale» sono sostituite dalle seguenti: «con un punteggio, totalizzato sulla base delle attività individuate dal decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, non inferiore a 70.000 punti attività accertati in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali comprensivi degli interventi avviati con modalità telematiche».
36-ter. All'articolo 16, comma 2, delle legge n. 152 del 30 marzo 2001 dopo la lettera c-ter) sono aggiunte le seguenti:
c-quater) le disposizioni di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 2 e alle lettere c-bis) e c-ter) comma 2 dell'articolo 16, non trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvalgano in via esclusiva di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi ed abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 70 per cento della popolazione italiana come accertata nell'ultimo censimento nazionale».
36-quater. Per le somme non utilizzate, derivanti dall'attuazione dei commi 36-bis e 36-ter del presente articolo, iscritte nell'ambito della missione «politiche previdenziali», programma «previdenza, obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», azione «Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi.
74. 469. Galati, Francesco Saverio Romano, Sottanelli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modifiche, in legge 24 marzo 2015 n.33, le parole: «8 miliardi di euro» sono sostituite dalle parole «30 miliardi di euro», al fine di allineare la soglia nazionale a quella prevista dalla Comunità Europea.
74. 354. Sottanelli, Galati.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono abrogate le seguenti parole: «Per gli anni 2015 e 2016»
74. 239. Laffranco, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
74. 238. Laffranco, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107 , all'articolo 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
8-bis. In relazione a quanto disposto dalla lettera d) del comma 7, al fine di perseguire il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sicurezza, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, si introduce l'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche in tutti i percorsi didattici di «Alternanza scuola-lavoro» del secondo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado che rappresenti almeno un terzo del programma previsto. Tale iniziativa sarà realizzata, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso l'impiego di personale già assunto a tempo indeterminato e abilitato all'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche.
74. 149. Lavagno, Zan, Nardi, Lacquaniti, Sgambato, Di Salvo, Pilozzi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 172 è abrogato.
74. 329. Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, le parole «dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017».
74. 38. Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alle parole: «nell'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2017».
36-ter. Le disposizioni dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per le aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche alle aree di crisi individuate in base al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per le quali sia stato stipulato un Accordo di Programma.
74. 414. Carrescia, Preziosi, Marchetti, Verini, Tino Iannuzzi, Giovanna Sanna, Morani, Cenni, Manfredi, Donati, Mazzoli.
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
36-bis. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, all'articolo 9, al comma 2 del capoverso Articolo 17, i numeri 2) e 3) sono sostituiti con i seguenti:
2) al due per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
3) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
36-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 36-bis, si provvede attraverso una razionalizzazione delle spese di gestione e del personale dell'Agenzia delle Entrate.
74. 68. Gianluca Pini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) i depositi delle Amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali.
*74. 16. La VI Commissione.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) i depositi delle Amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali.
*74. 214. Petrini, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 77, della legge 18 dicembre 2015, n. 208, le parole lettera a) sono sostituite dalle seguenti: lettera c).
74. 199. Petrini.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2016, n. 208, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5. del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità.
74. 265. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 403, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «per l'anno 2016» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2017». Ai maggiori oneri derivanti dai primo periodo, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2 della presente legge.
74. 215. Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: 2016 è sostituita dalla seguente: 2020.
74. 471. Galati, Francesco Saverio Romano, Sottanelli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: 2016 è sostituita dalla seguente: 2018.
74. 470. Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale esonero viene erogato entro i limiti e secondo le previsioni del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013».
74. 288. Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Dopo il comma 887 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente:
887-bis. Per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al comma 887, effettuati a decorrere dal 30 giugno 2016, si applica l'istituto del ravvedimento operoso nei termini previsti dal comma 637 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74. 450. Minardo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, dopo il comma 145 della legge 15 luglio 2016, n. 107, è inserito il seguente:
145-bis. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore delle istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di istruzione a formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quelle in corso al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,25 milioni per gli anni 2017 e 2018, 290,42 milioni di euro annui per l'anno 2019.
74. 164. Preziosi, Cova, Malpezzi, Prina, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, all'articolo 4, i commi 7 e 8 sono soppressi.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, la parola 300 è sostituita dalla seguente 150.
74. 268. Secco, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 153 del 2016, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
e-bis) somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: 50.000.000
2018: 50.000.000
2019: 50.000.000
74. 259. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
e-bis) somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e di cui o decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996.
74. 58. Guidesi, Busin, Borghesi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 949, lettera f), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».
74. 321. Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante un progressivo processo di razionalizzazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica e secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale ai lavoro (CCNL comparto Ministeri) 1998/2001 (articoli 14 e 15) e dei successivi contratti integrativi, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, in conformità al citato CCNL comparto Ministeri. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive.
36-ter. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
74. 117. Bolognesi, Paola Boldrini, Fusilli, Scanu, Zanin.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile della Difesa delineati dal «Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa» e in relazione al fatto che tale componente sta già integrando sempre più le funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate nel quadro della revisione dello strumento militare di cui alla legge delega 31 dicembre 2012, n. 244, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. Detto Fondo è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. La relativa dotazione finanziaria, inizialmente pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2017, è per gli anni 2018 e 2019 finanziata con una quota parte, pari al 20 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.500.000;
2018: – 2.500.000;
2019: – 2.500.000.
74. 121. Bolognesi, Paola Boldrini, Scanu.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di agevolare, su tutto il territorio nazionale, i servizi di movimentazione e facchinaggio a favore di enti, aeroporti, basi navali, caserme e depositi delle Forze Armate, affidati ad appalto esterno e necessari a dare piena attuazione alla riorganizzazione dello strumento militare nazionale ai sensi di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, il fondo a disposizione del Ministero della Difesa sul capitolo 1282 è incrementato per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019 di 3,5 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 3.500.000;
2018: – 3.500.000;
2019: – 3.500.000.
74. 118. Stumpo, Paola Boldrini, Bolognesi, Fusilli, Scanu, Zanin.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è sospeso l'obbligo per i comuni dell'aggiornamento delle liste di leva. In caso di necessità l'obbligo è ripristinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
74. 119. Zanin, Ginato, Paola Boldrini, Bolognesi, Fusilli, Scanu.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di agevolare la mobilità del personale militare, con particolare riguardo a quello appartenente ai ruoli della truppa, nella regione dove presta servizio, è istituito presso il Ministero della Difesa un fondo pari a 300 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato a consentire la realizzazione di convenzioni con le Regioni, intese a garantire allo stesso personale la possibilità di fruire gratuitamente dei trasporti pubblici regionali.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 300.000;
2018: – 300.000;
2019: – 300.000.
74. 30. Zanin, Moscatt, Ginato, Cenni, Paola Boldrini, Bolognesi, Fusilli, Stumpo, Scanu.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n.64 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la formazione e la sperimentazione di attività di difesa civile non armata e non violenta in attuazione dell'articolo 52 della Costituzione. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 297.
74. 338. Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma Joint Strike Fighter (F-35) integralmente definanziato.
74. 336. Basilio, Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare negli eventi sismici e nelle calamità naturali a partire dall'anno 2017 si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.
36-ter. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2016:
a) avere effettuato da almeno tre anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
b) avere effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.
36-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto definisce le modalità, i criteri e i termini per l'attuazione di quanto previsto dal comma 36-bis del presente articolo relativo alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 36-ter.
36-quinquies. L'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2015 è soppresso.
36-sexies. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 36-bis sono destinati a decorrere dall'anno 2017 risorse nei limite di 300 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
74. 357. Fassina, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze di risparmio della pubblica amministrazione la Guardia di Finanza, per l'alimentazione del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico amministrative, in relazione a specifiche esigenze operative, è tenuta ad assumere a tempo indeterminato, esclusivamente mediante scorrimento di graduatoria, gli ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio e che, seppur in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle rispettive graduatorie per il transito nel servizio permanente effettivo.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
74. 46. Fauttilli.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data dei 31 dicembre 2016, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
74. 430. Capelli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa nei confronti dei sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
36-ter. Tali somme sono prioritariamente destinate al pagamento dei debiti pregressi derivanti da rapporti di lavoro.
36-quater. All'erogazione della somma di cui al comma 36-bis, si provvede per l'importo risultante da apposita istanza congiunta del Presidente e dell'Amministratore, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, ivi inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal Collegio dei Revisori dei conti.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 160. Pilozzi, Kronbichler.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa nei confronti dei sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
36-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 36-bis, si provvede per l'importo risultante da apposita istanza congiunta del Presidente e dell'Amministratore, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, ivi inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal Collegio dei Revisori dei conti.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33 Fondi da ripartire, programma 33.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 80.000.000;
CS: – 80.000.000.
74. 240. Laffranco.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa nei confronta del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze.
36-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 36-bis, si provvede per l'importo risultante da apposita istanza congiunta del Presidente e dell'Amministratore, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa, approvata dai Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, ivi inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal Collegio dei Revisori dei conti.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 168. Pilozzi, Lenzi, Piazzoni, Kronbichler, Carella.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Tenuto conto della necessità di consentire alle imprese editrici, alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro ed alle associazioni d'arma e combattentistiche il mantenimento di riduzioni tariffarie postali, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, l'entità dell'agevolazione tariffaria di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, anche in funzione del limite di spesa di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, è definita dalle tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010.
36-ter. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, è applicato il trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria “no profit”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
36-quater. Restano, comunque, ferme le modalità di determinazione delle tariffe postali agevolate previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46.
37-quinquies. Le spedizioni postali di cui ai commi precedenti, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
* 74. 241. Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Tenuto conto della necessità di consentire alle imprese editrici, alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro ed alle associazioni d'arma e combattentistiche il mantenimento di riduzioni tariffarie postali, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, l'entità dell'agevolazione tariffaria di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, anche in funzione del limite di spesa di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, è definita dalle tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 dei 23 novembre 2010.
36-ter. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, è applicato il trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria “no profit”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
36-quater. Restano, comunque, ferme le modalità di determinazione delle tariffe postali agevolate previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46.
37-quinquies. Le spedizioni postali di cui ai commi precedenti, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
* 74. 275. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Tenuto conto della necessità di consentire alle imprese editrici, alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro ed alle associazioni d'arma e combattentistiche il mantenimento di riduzioni tariffarie postali, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, l'entità dell'agevolazione tariffaria di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, anche in funzione del limite di spesa di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, è definita dalle tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 dei 23 novembre 2010.
36-ter. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, è applicato il trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria “no profit”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
36-quater. Restano, comunque, ferme le modalità di determinazione delle tariffe postali agevolate previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46.
37-quinquies. Le spedizioni postali di cui ai commi precedenti, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
* 74. 445. Melilli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge.
74. 431. De Menech.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'INAIL procede, entro il 30 giugno 2017, alla ricognizione delle iniziative di utilità sociale individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, verificandone gli stati di attuazione, attualità e sostenibilità finanziaria da parte delle amministrazioni pubbliche proponenti allo scopo di accertare le risorse finanziarie destinabili ad ulteriori investimenti immobiliari.
36-ter. A valere sulle risorse accertate ai sensi della disposizione di cui al comma 36-bis e in ogni caso nel limite delle autorizzazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono conseguentemente definite, entro il 30 settembre 2017, le iniziative urgenti di utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL, con particolare riferimento alle necessità dell'edilizia sanitaria e alle esigenze di favorire le sinergie, in una logica di aggregazione, tra le funzioni dei servizi sanitari regionali e quelle socio-sanitarie dell'Inail stesso, anche nel campo protesico-riabilitativo.
74. 340. Galati, Di Gioia, Francesco Saverio Romano, Mongiello, Sottanelli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 190 del 2014, l'INAIL procede, entro il 1o semestre 2017, alla ricognizione delle iniziative di utilità sociale individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, verificando l'entità delle risorse finanziarie previste nei correlati piani triennali degli investimenti immobiliari destinabili ad altre iniziative prioritarie di edilizia sanitaria. Suddette iniziative verranno definite mediante dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero della concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
74. 352. Battaglia, Bruno Bossio.
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
36-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione del presente comma.
36-ter. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.
74. 475. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi può essere istituita dalla Autorità di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
36-ter. L'Agenzia è promossa e partecipata nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale circoscrizionalmente competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. e secondo le norme recate nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
36-quater. L'Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale.
36-quinquies. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quest'ultimo qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.
36-sexies. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate e/o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo. Stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati dovranno accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
36-septies. All'Agenzia di somministrazione, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ove compatibili.
36-octies. I costi di detto personale per le giornate di mancato avviamento al lavoro corrisposti con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge del 28 giugno 2012 n. 92 sono individuati in 45 milioni di euro aggiuntivi per il triennio 2017 – 2019, così ripartiti: 20 milioni di euro per il 2017, 15 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro per il 2019. Le Regioni che decidano di partecipare all'istituenda agenzia cofinanzieranno i piani di formazione e/o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari.
36-nonies. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui sopra lavoratori non reimpiegati, il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare l'istituzione di un'Agenzia, laddove sussistano i presupporti di cui ai all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
74. 412. Paola Bragantini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Le competenze di cui al decreto del Ministero della sanità 10 ottobre 1988 n. 474, riguardanti l'autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio eli acuita potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di acqua o di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili, a fini del rilascio della stessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale direttamente del supporto degli Uffici di Sanità Marittima locali. Gli oneri connessi all'attività tecnica prevista dal decreto di cui al primo periodo, restano a carico della società richiedente, che provvede al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. Con uno o più decreti successivi del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sono definite le procedure applicative ed autorizzative relative al trasporto di altre sostanze alimentari sfuse idrosolubili e liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con altre amministrazioni interessate.
74. 287. Piccone, Tancredi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
74. 225. Arlotti.
All'articolo 74, aggiungere i seguenti commi:
36-bis. Le misure di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogate al 2019.
36-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di sei milioni di euro per l'anno 2019, ripartiti per quanto riguarda il comma 2-bis in euro quattro milioni e in euro 2 milioni per il comma 2-ter e si provvede a valere sulle risorse di cui alla tabella A) relativamente all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
74. 388. Arlotti.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree quali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.
36-ter. All'allegato I del decreto legislativo 504 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative alla voce energia elettrica dopo le parole: «Per ogni kWh di energia impiegata» sono aggiunte le seguenti: «per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni Kw».
36-quater. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore solo in seguito all'adozione di apposita decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi l'Italia ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
74. 402. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, nel limite di 20.000.000, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato nonché i criteri e le modalità attuati «ve a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine con le seguenti: 280 milioni per l'anno 2017, e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 141. Gasparini.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Per lo svolgimento delle necessarie e indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e fornire adeguati livelli di servizio all'utenza, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di duecentosettanta unità di personale da inquadrare nel livello iniziale della Terza Area, nel triennio 2017-2019, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono effettuate per 200 unità nel 2017, 50 nel 2018 e 20 nel 2019.
36-ter. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
36-quater. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari ad euro 3.638.700 nel 2017, a 9.096.000 milioni di euro nel 2018 e 9.824.490 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalla maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante «Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1o dicembre 1986, n. 870.
74. 408. Paola Bragantini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo da parte delle imprese ferroviarie e dei detentori dei carri merci operanti in Italia. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2017 al 2021.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
* 74. 422. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo da parte delle imprese ferroviarie e dei detentori dei carri merci operanti in Italia. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2017 al 2021.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
* 74. 258. Alberto Giorgetti, Bergamini, Biasotti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo da parte delle imprese ferroviarie e dei detentori dei carri merci operanti in Italia. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2017 al 2021.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
* 74. 249. Tancredi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«36-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 destinato alla formazione avanzata dei macchinisti ferrovieri. I corsi di formazione sono affidati ad organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.
74. 26. La IX Commissione.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per investimenti destinati alla promozione della sicurezza ferroviaria per consentire il superamento dei passaggi a livello ancora esistenti presso le stazioni ferroviarie delle ferrovie regionali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
74. 281. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A. per gli obblighi di servizio pubblico connessi al contratto di servizio 2004-2006, ancora in vigore in virtù della clausola di continuità ivi contenuta, per i servizi svolti nelle Regioni a Statuto speciale e indivisi, è stanziato un importo pari a 35 milioni di euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'erogazione delle risorse stanziate previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che verificherà l'effettiva debenza delle somme, fermo restando che per i servizi svolti a tutto il 31 dicembre 2016 in nessun caso l'eventuale conguaglio potrà superare l'importo innanzi indicato. L'erogazione è, altresì, subordinata alla sottoscrizione di un apposito Atto Aggiuntivo del medesimo contratto di servizio, fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A. In tale atto è data, inoltre, evidenza della programmazione dei servizi fino a tutto il 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'affidamento dei servizi ancora in essere a decorrere dal 2019, laddove entro in 31 dicembre 2017 non sia raggiunta un'intesa con le Regioni interessate per la definitiva attribuzione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1.997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme statuarie delle Regioni a Statuto speciale interessate dai servizi medesimi.
74. 387. Arlotti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
74. 411. Paola Bragantini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche, occupazionali e sociali nelle aree cosiddette di crisi industriali complessa, il fondo di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, è incrementato per l'anno 2017 di trenta milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 1 le parole: 4.260 milioni di euro sono sostituite da: 4230 milioni di euro.
74. 204. Polverini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche, occupazionali e sociali nelle aree cosiddette di crisi industriali complessa, il fondo di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, è incremento per l'anno 2017 di trenta milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro.
74. 203. Polverini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine previsto dall'articolo 1 comma 807 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza dell'abrogato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure VAS o VIA.
36-ter. La proroga stabilita dal comma precedente determina lo slittamento al 30 giugno 2017 e al semestre 1o luglio – 31 dicembre 2017 dei termini rispettivamente previsti dal primo e dal secondo periodo dall'articolo 1 comma 808 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
74. 111. Vico, Ginefra, Mariano, Capone, Grassi, Ventricelli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b), della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 200 milioni di euro.
Conseguentemente, All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
74. 358. Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. A decorrere dall'anno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali.
74. 380. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e alle strutture di maggiore fruizione pubblica, sono stanziati 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
Conseguentemente, all'articolo 81, il comma 2, le parole: 300 milioni, sono sostituite dalle parole: 200 milioni.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 150.000.000;
2018: – 150.000.000;
2019: – 150.000.000;
74. 372. Scotto, Marcon, Melilla, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
37. In considerazione dell'emergenza nel settore dei rifiuti verificatasi in Sicilia nel corso del 2016, i Comuni della Regione Siciliana possono escludere i maggiori costi determinatisi rispetto a quanto previsto nei piani finanziari del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti per il 2016 dalle spese finali utili ai fini del nuovo saldo di finanza pubblica di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
74. 57. Tancredi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. L'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre del 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, nel rispetto dei principi di compatibilità dei benefici con l'ordinamento dell'Unione europea, il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1993, n. 546, e successive modificazioni, riguarda i tributi, mentre per i contributi previdenziali e i premi assicurativi si applica il termine di prescrizione decennale.
74. 178. Gribaudo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di stabilire concrete risposte ai bisogni dei territori interessati dalla legge n.6 del 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione ed i comuni della Campania interessati dall'emergenza TdF, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, definisce uno specifico Accordo di programma quadro ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 1996 n. 662; per la realizzazione delle speciali misure stabilite dal comma 3 dell'articolo 22 della Legge Regionale della Campania 05 aprile 2016, n. 6 «Prime misure alla razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'Economia Campana. Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016»; definendo altresì ulteriori specifiche azioni per meglio tutelare la salute e lo sviluppo agroalimentare delle aree interessate, secondo le procedure definite dall'Ordine del Giorno A.C. 9/03119-A/011 del 18 Febbraio 2016.
*74. 98. Sgambato, Tartaglione, Cuomo, Rostan, Manfredi, Tino Iannuzzi, Paris, Capozzolo, Giorgio Piccolo, Famiglietti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di stabilire concrete Risposte ai bisogni dei territori interessati dalla legge n.6 del 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione ed i comuni della Campania interessati dall'emergenza TdF, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, definisce uno specifico Accordo di programma quadro ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 1996 n. 662; per la realizzazione delle speciali misure stabilite dal comma 3 dell'articolo 22 della Legge Regionale della Campania 05 aprile 2016, n. 6 «Prime misure alla razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'Economia Campana. Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016»; definendo altresì ulteriori specifiche azioni per meglio tutelare la salute e lo sviluppo agroalimentare delle aree interessate, secondo le procedure definite dall'Ordine del Giorno A.C. 9/03119-A/011 del 18 Febbraio 2016.
*74. 319. De Mita.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. I termini di cui ai commi 26 e 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono riaperti dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 secondo le modalità ivi previste, per le sole opere realizzate prima del 30 marzo 2003 e limitatamente alle aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. In sede di applicazione si tiene conto di quanto previsto dalla sentenza costituzionale n. 196 del 2004 della Corte. I soggetti interessati alla presente disposizione presentano le proprie richieste o possono ripresentare le domande dichiarate precedentemente dichiarate improcedibili, presso i comuni nei quali insiste l'opera.
74. 294. Piccone.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sugli obblighi di servizio nel settore del gas, a carico del gestore uscente, si interpreta nel senso che tale gestore resta obbligato a proseguire il servizio senza soluzione di continuità, limitatamente alla ordinaria amministrazione, e il contratto di concessione, con i relativi oneri, si intende prorogato dalla sua scadenza fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.
74. 344. Piccone, Pizzolante, Tancredi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Con riferimento all'Intesa approvata il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche per l'esercizio del commercio ambulante, tenuto conto di quanto stabilito dal documento unitario approvato il 3 agosto 2016 dal Tavolo tecnico delle regioni e delle province autonome sulle linee applicative della suddetta Intesa, in applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 70 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nei mercato interno e al fine di consentire alle regioni e agli enti locali una applicazione uniforme dell'intesa, la scadenza delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è fissata al 31 dicembre 2020 sia per le concessioni scadute precedentemente all'8 maggio 2010, sia per quelle scadute o in scadenza successivamente a tale data.
74. 425. Piso.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Nelle more dell'adeguamento della legislazione nazionale dell'attività di commercio su aree pubbliche ai princìpi fissati con direttiva 2006/123/CE, dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno. Il termine di durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
74. 326. Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è da considerare attività edilizia libera, non subordinata ad alcun titolo abitativo e non suscettibile di essere classificata come modifica delle facciate o dei prospetti, l'installazione di strutture semplici quali gazebo, pergole con telo retrattile anche impermeabile, pergole con elementi di protezione solare mobili o regolabili, le tende da esterno, le tende in aggetto, gli ombrelloni, le coperture mobili, i tunnel tessili di ricovero, i magazzini tessili mobili, le tenso-strutture se elementi d'arredo vicini od annessi ad unità immobiliari o edilizie aventi destinazione abitativa o commerciale, è permessa la chiusura sui lati perimetrali solo se temporanea e il fissaggio a pavimento per ragioni di miglior sicurezza.
74. 256. Piccone, Tancredi, Bernardo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita urta partecipazione non inferiore al 40 per cento.
74. 75. Caparini, Grimoldi, Guidesi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Con riferimento ai progetti di cui al comma 974 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardanti il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, selezionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016, gli enti locali interessati sono autorizzati a considerare nella redazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai fini della programmazione pluriennale degli interventi, il finanziamento dell'intero importo richiesto, anche oltre il limite di capienza attualmente previsto e richiamato dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto.
74. 269. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 7.000.000.
74. 410. Paola Bragantini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.
74. 318. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per le cooperative fino a nove soci e con un volume d'affari non superiore a 500.000 euro, l'amministratore unico può essere inquadrato con contratto di lavoro subordinato.
74. 147. Ribaudo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente comma:
37. Per i ricercatori che siano professori aggregati ai soli fini dell'età del collocamento in pensione, si applicano le norme previste per i professori universitari ordinari, come previsto dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 285 milioni.
*74. 465. Santerini, Gigli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente comma:
37. Per i ricercatori che siano professori aggregati ai soli fini dell'età del collocamento in pensione, si applicano le norme previste per i professori universitari ordinari, come previsto dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 285 milioni.
*74. 418. Gigli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. È altresì autorizzato, nel limite delle disponibilità di cui all'articolo 8 decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, un intervento una tantum, ad implementare quanto già previsto con l'accantonamento del 5 per cento, pari a 3 mensilità di indennità di mobilità in deroga, in favore del lavoratori il cui trattamento ai sensi del decreto ministeriale 83473 aveva superato i 3 anni al 31 agosto 2014 e che attualmente si trovano privi di qualsiasi strumento di protezione sociale.
74. 348. Burtone, Antezza.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. In favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai qual è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
74. 217. Misiani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
36-bis. Al fine di razionalizzare il servizio ispettivo sulle assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati, riducendone i costi, a seguito dell'attribuzione della relativa competenza, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera l) della legge n. 124 del 7 agosto 2015, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a cui si affidano in via esclusiva le funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati.
36-ter. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge del 22 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente: Ai fini della razionalizzazione del servizio l'INPS, per le funzioni in materia di accertamento medico-legale, domiciliare ed ambulatoriale, sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, si avvale, in via prioritaria, dei medici delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013 n. 127.
74. 398. Censore.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di garantite il regolare svolgimento dei servizi di pulizia ed altri ausiliari, è autorizzata la spesa di euro 19 milioni per l'anno 2016 ed è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere finanziario si provvede, per un importo pari ad euro 9 milioni, mediante parziale utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, per euro 10 milioni, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74. 291. Piccone, Misuraca, Tancredi.
Dopo il comma 36 inserire il seguente:
37. (Carta della famiglia). A decorrere dall'anno 2017 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli a carico. La Carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabiliti, con decreto del Ministro degli Affari regionale e delle autonomie con delega alla famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla date di entrata in vigore della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 285 milioni.
74. 399. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di tutelare i cittadini in temporanea difficoltà economica, in un'ottica di mutualità e sussidiarietà è istituito, presso Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – CONSAP – , il «Fondo di Solidarietà a sostegno del reddito» per intervenire nei casi di diminuzione reddituale del singolo e/o delle famiglie dovuti ad eventi improvvisi ed inaspettati dettati dalla crisi economica e lavorativa.
36-ter. Il Fondo è costituito come patrimonio separato da CONSAP al quale sono demandate le funzioni di gestione e di controllo ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
36-quater. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi delle società creditrici e dai contributi dei soggetti debitori apposti in fattura. I costi connessi alla gestione del Fondo sono a carico del patrimonio del Fondo medesimo.
36-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è approvato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Fondo. Lo Statuto indica la composizione e le modalità di nomina degli organi e i princìpi generali di funzionamento del Fondo. In particolare, lo Statuto stabilisce le modalità di convocazione e di approvazione degli atti del Fondo, i limiti e i criteri per i contributi annuali di cui al comma 36-quater, avendo riguardo alla fissazione del limite massimo di contribuzione da parte dei soggetti debitori che non deve in ogni caso superare il 10 per cento del totale della contribuzione e le modalità di nomina e composizione dell'organo deputato alla revisione dei conti.
74. 32. Petrini.
Dopo il comma 36 inserire il seguente:
37. La misura degli assegni al nucleo familiare da corrispondersi al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro della Unione europea, stabilita ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento in presenza di quattro o più figli.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
74. 393. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico, l'acquisto di un autoveicolo per uso privato con almeno sei posti è soggetto all'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
74. 455. Sberna.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, l'importo degli assegni al nucleo familiare è raddoppiato.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
74. 459. Sberna.
Dopo, il comma 36, aggiungere il seguente:
5-bis. Agli obblighi di contribuzione stabiliti ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 848, non si applicano i giustificati motivi di cui all'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,.
74. 130. D'Arienzo.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Dando seguito all'investimento che lo Stato sostiene per promuovere la crescita individuale di ciascun bambino e adolescente senza o fuori famiglia, in attesa che si completi l’iter parlamentare e il successivo percorso attuativo della Legge delega per il contrasto alla povertà, a decorrere dall'anno 2017, i neomaggiorenni che escono dai percorsi di accoglienza, esposti al rischio di marginalizzazione e povertà, sono inclusi fra i beneficiari del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA);
36-ter. A decorrere dall'anno 2017, i comuni e/o gli ambiti territoriali includono fra i beneficiari dei programmi di formazione, tirocini, borse lavoro e misure, di accompagnamento sociale finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale dedicato interamente all'inclusione sociale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (PON Inclusione), i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, esposti al rischio di marginalizzazione e povertà, al fine di promuoverne il inserimento lavorativo o il sostegno allo studio, accompagnandoli verso l'autonomia.
74. 95. Marchetti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000.
*74. 25. La VIII Commissione.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000.
*74. 152. Braga, Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Albanella, Paola Bragantini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, è differito al 31 dicembre 2017. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2017. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2 della presente legge.
74. 233. Piccone, Binetti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di implementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e, dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-bis, del suddetto decreto, sono incrementate di 40 milioni di euro per ciascun anno dei triennio 2017- 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 40.000.000;
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000.
74. 379. Nicchi, Costantino, Gregori, Pannarale, Duranti, Martelli, Pellegrino, Ricciatti, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 302. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascun anno dei triennio 2017-2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000.
74. 370. Pellegrino, Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di valorizzare e ridare piena centralità ai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, quale strumento essenziale per le politiche di prevenzione e promozione della maternità e della paternità libera e responsabile, attraverso un adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, delle sedi, sono stanziati 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Al riparie delle somme di cui al periodo precedente, si provvede previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 70.000.000;
2018: – 70.000.000;
2019: – 70.000.000.
74. 364. Gregori, Nicchi, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
36-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017, di euro 300,000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 300.000;
2018: – 300.000;
2019: – 300.000.
74. 172. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.253 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017, di euro 300.000.
36-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 36-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
74. 113. Miotto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
36-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017, di euro 300.000.
36-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 36-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
74. 171. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Una quota pari al 3 per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio delle serie A e B derivanti dai diritti radiotelevisivi è destinata a finanziare la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paralimpico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota di cui al precedente periodo da parte delle società professionistiche, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.
36-ter. Ai fini di cui al comma 36-bis, l'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, è sostituito dal seguente: «Articolo. 22. L'organizzatore della competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, allo sviluppo dello sport dilettantistico e giovanile e al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi. La quota di cui al precedente periodo non può essere inferiore al 2 per cento delle risorse complessive, derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1.».
74. 366. Marcon, Scotto, Paglia, Fratoianni, Placido, D'Attorre, Carlo Galli, Ricciatti, Airaudo, Melilla, Nicchi, Giancarlo Giordano, Folino, Duranti, Franco Bordo, Costantino, Zaratti, Pannarale.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017, 13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
74. 415. Fusilli, D'Incecco, Melilla.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto il seguente periodo: «Il Medico Veterinario può altresì consegnare al proprietario di animali non destinati atta produzione di alimenti singoli blister di farmaco veterinario nei quantitativi adeguati alla terapia, spacchettando la confezione della propria scorta, secondo il principio dell'uso prudente del medicinale veterinario».
74. 93. Sbrollini.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Alle cure veterinarie ai base di pubblico interesse, profilassi e controllo zoonosi, controllo demografico della popolazione animale, obblighi di sanità pubblica veterinaria, è applicata l'esenzione fiscale;
36-ter. Alle cure veterinarie è applicata l'IVA agevolata con la medesima aliquota prevista per i medicinali veterinari.
74. 92. Sbrollini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di assicurare la riduzione della spesa pubblica e delle spese per gli enti locali, nel medio e lungo periodo, dovuta alla persistenza dei fenomeno del randagismo, che implica gravi sofferenze per gli animali, rischi per la salute pubblica e per la sicurezza stradale, è destinata al Fondo istituito dalla legge 281/1991 la somma di 800.000 euro per il 2017, da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome sulla base di piani operativi elaborati, dando priorità alle misure per il controllo delle nascite e di prevenzione, sulla base di indicatori di valutazione omogenei individuati dal Ministero della Salute. A tali aree prioritarie d'intervento deve essere destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse in ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
74. 91. Sbrollini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. A decorrere dal 2017, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro riconosciuta alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è estesa anche alle associazioni e organizzazioni, prive del requisito di cui all'articolo 3 della citata legge limitatamente agli atti connessi allo svolgimento di attività di volontariato come qualificate dall'articolo 2 della medesima legge.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 285 milioni.
74. 277. D'Incà, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, Cariello.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. A decorrere dal 2017 le esenzioni dall'imposta di bollo e di registro previste dall'articolo 27-bis della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'articolo 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono estese alle associazioni di promozione sociale di cui alla logge 7 dicembre 2000, n. 333.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
74. 278. D'Incà, Brugnerotto, Villarosa, Caso, Sorial, Castelli, Cariello.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il ristoro di cui al decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016, n. 59, è dovuto altresì agli acquirenti degli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano acquistato i medesimi strumenti nell'ambito di un accordo negoziale diretto con una delle banche sottoposte a risoluzione e che ne abbiano in seguito ceduto o suddiviso la proprietà a titolo non oneroso con coniugi o parenti fino al secondo grado.
74. 478. Busin.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Gli atti relativi al riordino, fusione e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2017, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
74. 99. Giulietti, Miotto, Preziosi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7 commi 1 e 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019.
36-ter. Le detrazioni fiscali di cui al comma precedente sono fruibili per il triennio 2017-2019 anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine con le seguenti: 255 milioni per l'anno 2017, 269 milioni per gli anni dal 2018 al 2020, e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
74. 139. Gasparini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
37. Al fine di favorire il recupero di imposte evase, in via sperimentale e per il triennio di riferimento, è autorizzata la possibilità di detrarre dal reddito imponibile il 75 per cento delle spese sostenute dalle famiglie con almeno tre figli a carico, per le cure odontoiatriche dei figli minori, per i contratti di assunzione delle badanti per figli disabili e per anziani conviventi non autosufficienti, per le prestazioni a favore di figli minori da parte di babysitter e di insegnanti di ripetizione, nonché per l'affitto di alloggi per i figli minori di 26 anni iscritti a corsi di laurea presso università distanti più di 50 km dalla residenza della famiglia.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
74. 419. Gigli.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle sottocategorie di destinazione.
74. 328. Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Per gli anni 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata nelle seguenti misure:
a) al 40 per cento per lavoratori autonomi, professionisti, micro e piccole imprese;
b) al 30 per cento per le medie imprese.
36-ter. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, al secondo periodo dopo le parole: «, concorre» sono aggiunte le seguenti: «integralmente» e le parole: «nella misura del cinquanta per cento» sono soppresse.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
74. 331. Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che attivano dal 1o gennaio 2017, una nuova attività economica nei territori della Strategia Nazionale delle Aree Interne, possono fruire delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi franche. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona SNAI, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2018 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade l'Area Interna;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, dei valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2020, per i soli immobili siti nelle zone dell'Area Interna dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona dell'Area Interna. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona dell'Area Interna.
36-ter. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona dell'Area Interna antecedentemente al 1o gennaio 2017 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 36-bis, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, dei 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
74. 226. Culotta.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per la schiena ovvero protettori gonfiabili, per uso motociclistico. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuale per il motociclismo che siano marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
74. 293. Garofalo, Tancredi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.
36-ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.
74. 211. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 17 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.
36-ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.
74. 210. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989, alcuna partecipazione.
74. 300. Polidori.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Nel rispetto del principio di progressività tributaria, garantita l'invarianza del gettito fiscale, le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, fatte salve le esenzioni già previste per legge nonché le riduzioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, a decorrere dal 1o gennaio 2017 sono modulate in base alla data di costruzione del veicolo. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto stabilito al periodo precedente.
74. 186. Pini, Guidesi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, finalizzato a consentire, su richiesta degli interessati, la determinazione del reddito d'impresa sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, che tiene conto del reddito dell'anno precedente, esclusivamente per le attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro e con sede nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti, o nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000.
74. 74. Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
37. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.
74. 66. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Tutti i software di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica.
74. 65. Caparini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Le aziende in liquidazione che attivano la procedura ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare possono ristrutturare il proprio debito fiscale iscritto a ruolo, senza sanzioni ed interessi, mediante il versamento del debito capitale iscritto a ruolo in 10 rate annuali con la facoltà di escludere dai debiti oggetto della ristrutturazione ogni contestazione tributaria pendente in cassazione e/o in attesa di annullamento in autotutela ex comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 200.
74. 64. Borghesi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai Centri costituiti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 1, primo periodo della lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, salvo che il fatto non costituisca reato. Sia l'Amministrazione finanziaria che i Centri di cui al periodo precedente rinunciano ai relativi giudizi in corso, con salvezza dei giudicati formatisi, con estinzione dei giudizi.
74. 31. Causi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
36-bis. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento delle Agenzie fiscali, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che, in quanto attuativi di principi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo contenzioso amministrativo e del lavoro, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle predette Agenzie, in sede di prima applicazione viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;
b) essere risultati idonei al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) aver svolto, in forza di formali incarichi e corrispondenti contratti di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;
d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera c), valutazioni annuali tutte positive;
e) essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero aver svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione o altri enti.
36-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36-bis si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
74. 264. Catanoso.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
36-bis. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento delle Agenzie fiscali, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che, in quanto attuativi di principi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo contenzioso amministrativo e del lavoro, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle predette Agenzie, in sede di prima applicazione viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;
b) essere risultati idonei al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) aver svolto, in forza di formali incarichi e corrispondenti contratti di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;
d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera c), valutazioni annuali tutte positive;
e) essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero aver svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione o altri enti.
36-ter. Per i dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1, che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale in materie anche non attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza ovvero un diploma di laurea triennale in materie attinenti a tali attività, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia fiscale di appartenenza, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di svolgimento di un apposito corso intensivo di formazione, all'esito del quale verrà espletato un colloquio sull'esperienza maturata nello svolgimento dell'incarico dirigenziale e sulle materie oggetto del corso. All'esito di tale corso, i predetti funzionari sono immessi nel ruolo dei dirigenti.
36-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 36-bis e 36-ter si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
74. 263. Catanoso.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per l'adeguamento delle biblioteche penitenziarie, è annualmente previsto uno stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 299 milioni.
74. 343. Marcon, Daniele Farina, Melilla, Sannicandro, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di garantire il mantenimento di infrastrutture a valenza internazionale di cui l'istituto nazionale di astrofisica (INAF) è proprietario o comproprietario, quali il Large BinocularTelescope in Arizona (LBT), il Telescopio nazionale Galileo alle Canarie (TNG), e la rete delle antenne VLBI di cui fa anche parte anche il nuovo radiotelescopio della Sardegna SRT, e di consentire alla comunità scientifica italiana e alla comunità internazionale la continuità dell'utilizzo, organico e sistematico di queste facility, nonché di consentire il proseguimento della partecipazione dell'Italia al progetto internazionale E-ELT – EuropeanExtremely Large Telescope è assegnato all'INAF un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al fine di contribuire alla realizzazione dei progetti dello SquareKilometer Array (SKA) e del CherenkovTelescope Array (CTA) e alle costituende organizzazioni internazionali, in stretta connessione con il sostegno alle relative ricerche e allo sviluppo di partenariati con imprese ad alta tecnologia su progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi nel campo della radio astronomia come SKA e dell'astronomia a raggi gamma come CTA, di cui all'articolo 177 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è autorizzato un contributo annuo di 15 milioni di euro per 10 anni a decorrere dall'esercizio 2017.
Conseguentemente all'articolo 81 comma 2 le parole 300 sono sostituite dalle seguenti: 285.
74. 161. Ghizzoni.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato nell'importo di euro 500.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 299,5 milioni.
74. 404. Fauttilli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato nell'importo di euro 400.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 400.000;
2018: – 400.000;
2019: – 400.000.
*74. 1. La I Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato nell'importo di euro 400.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 400.000;
2018: – 400.000;
2019: – 400.000.
*74. 142. Lattuca, Fiano, Piccione, Fabbri, Ferrari, Cuperlo, De Menech, Gasparini, Roberta Agostini, Francesco Sanna, Richetti.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Per preservare la memoria degli eventi conclusivi della prima guerra mondiale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per la promozione e lo svolgimento di specifiche iniziative definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000.
74. 81. Parrini, Fanucci.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:
36-bis. Allo scopo di incrementare la fruizione dei luoghi della memoria e la diffusione della conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2017 per assicurare la manutenzione e la valorizzazione dei luoghi stessi a cura del Ministero della difesa – Commissariato generale per le onoranze ai caduti.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
2017: – 100.000;
2018: – 100,000;
2019: – 100,000.
74. 78. Parrini, Fanucci.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:
36-bis. Allo scopo di incrementare la fruizione dei luoghi della memoria e la diffusione della conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale, è autorizzata la destinazione degli introiti derivanti dalla gestione, anche in concessione, degli spazi espositivi riallestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per assicurare, a cura del Ministero della difesa – Commissariato generale per le onoranze ai caduti, la manutenzione e la valorizzazione dei luoghi stessi.
74. 79. Parrini, Fanucci.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Per lo svolgimento e la promozione di iniziative celebrative dell'ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 500.000.
74. 80. Parrini, Fanucci.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il contributo in favore del Centro Nazionale del Libro Parlato di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, è incrementato dell'importo di 200.000 Euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per sostenere le attività della Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili] finalizzate a facilitare la produzione di Ebooks fruibili in modo indipendente da parte delle persone con disabilità visiva.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 200.000;
2018: – 200.000;
2019: – 200.000.
*74. 94. Marchetti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il contributo in favore del Centro Nazionale del Libro Parlato di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, è incrementato dell'importo di 200.000 Euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per sostenere le attività della Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili] finalizzate a facilitare la produzione di Ebooks fruibili in modo indipendente da parte delle persone con disabilità visiva.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 200.000;
2018: – 200.000;
2019: – 200.000.
*74. 180. Manzi, Narduolo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il contributo in favore del Centro Nazionale del Libro Parlato di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, è incrementato dell'importo di 200.000 Euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per sostenere le attività della Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili] finalizzate a facilitare la produzione di Ebooks fruibili in modo indipendente da parte delle persone con disabilità visiva.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 200.000;
2018: – 200.000;
2019: – 200.000.
*74. 434. Cenni, Mariani, Fabbri.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1 della legge n. 24, 12 gennaio 1996 e successive modificazioni e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. A decorrere dall'anno 2017 all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti – Anpvi Onlus è corrisposto un contributo pari a 500 mila euro annui.
b) al comma 2, dopo le parole: «Unione Italiana ciechi» sono aggiungete le seguenti: «Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti –Anpvi Onlus –.»
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.
74. 150. Albanella.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato, per l'80 per cento, agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania.
36-ter. La quota parte spettante agli enti di formazione destinatari è assegnata al Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dai predetti enti, il restante 20 per cento è ripartito con proprio provvedimento dal Ministero dell'Interno, in parti uguali, tra l'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania tenuto conto dei progetti di attività presentati da ciascuno dei predetti enti. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge n. 379 del 1993 per l'Unione italiana ciechi.
74. 151. Albanella.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. È autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018 per il completamento dei marginamenti di messa in sicurezza permanente e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera, quale contributo straordinario in favore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dell'Autorità portuale di Venezia e della Regione Veneto, da assegnare ai suddetti enti secondo la ripartizione delle competenze previste dagli accordi di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e dai relativi protocolli attuativi.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
74. 73. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di procedere ai completamento del processo di bonifica in particolare per quanto concerne i marginamenti, il rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari e la messa in sicurezza del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera, a partire dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 280 milioni di annui a decorrere dall'anno 2017.
74. 246. Martella, Mognato, Murer, Moretto, Zoggia.
Dopo comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante il «riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa», ed ai conseguenti provvedimenti attuativi, l'area industriale di Porto Marghera, in considerazione della sua rilevanza strategica e dei processi di rilancio in atto, è riconosciuta quale area industriale di crisi complessa.
74. 247. Martella, Mognato.
Aggiungere in fine il seguente comma:
36-bis. In considerazione della particolare criticità in cui versa il sito industriate denominato Valbasento, in provincia di Matera, e della necessità di porre in essere misure di rilancio economico e produttivo nonché per una migliore gestione degli esuberi e dei lavoratori interessati da ammortizzatori sociali, anche in riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 148/2015, la suddetta area è riconosciuta quale area industriale di crisi complessa.
74. 346. Burtone, Antezza.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. In considerazione della designazione della città di Matera come capitale europea della cultura per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018, quale contributo al contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. destinata al finanziamento degli interventi per il completamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.
Conseguentemente, alla tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 60.000.000;
2018: – 160.000.000
74. 37. Antezza, Covello, Vico.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. In considerazione della designazione della città di Matera come capitale europea della cultura per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018, quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti, 2017-2021, di Rete ferroviaria italiana (KM) S.p.a. destinata al finanziamento degli interventi per il completamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.
Conseguentemente, all'articolo 87, alla tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 60.000.000;
2018: – 160.000.000.
74. 116. Antezza, Covello, Vico.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. In considerazione della designazione della città di Matera come capitale europea della cultura per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti, 2017-2021, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. destinata al finanziamento degli interventi per il completamento dei collegamenti su ferro con le altre linee ferroviarie che collegano il mare Adriatico ed il mar Tirreno nel Sud Italia.
Conseguentemente, alla tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 60.000.000;
2018: – 160.000.000.
*74. 115. Antezza, Covello, Vico.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. In considerazione della designazione della città di Matera come capitale europea della cultura per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti, 2017-2021, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. destinata al finanziamento degli interventi per il completamento dei collegamenti su ferro con le altre linee ferroviarie che collegano il mare Adriatico ed il mar Tirreno nel Sud Italia.
Conseguentemente, alla tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 60.000.000;
2018: – 160.000.000.
*74. 481. Latronico.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
36-bis. Per l'anno 2017 è assegnato un contributo per il bicentenario della fondazione del Teatro Marruccino di Chieti. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 200,000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
74. 55. Fabrizio Di Stefano.
Aggiungere in fine il seguente comma:
36-bis. L'area dell'ospedale del Comune di Popoli rientra nell'area dei comuni del cratere del sisma del 6 aprile 2009.
74. 201. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e Nisida, mentre la base Navale di Porto Azzurro sarà sede distaccata della base navale di Livorno».
74. 202. Polverini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
31-bis. Per la salvaguardia della spiaggia e delle dune di Castelporziano, importante patrimonio naturale ricadente nella Riserva Naturale Statale di Castel Porziano e nella Riserva Naturale Statale Litorale Romano, è stanziato per l'anno 2017 un contributo di 2 milioni di euro, li contributo è finalizzato all'esecuzione di un progetto di ripascimento morbido del litorale, mediante un sistema meccanico permanente, che favorisca la disostruzione del Canale dei Pescatori e l'azione di contrasto al fenomeno dell'erosione costiera. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2 della presente legge.
74. 248. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di favorire la valorizzazione della ricerca scientifica e dell'assistenza sanitaria, decorrere dall'anno 2017 sono stanziati 5 milioni di euro a favore del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino.
Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le parole: 295 milioni.
74. 367. Airaudo, Nicchi, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Al comma 262 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 2017, al fine di usufruire di pari opportunità nell'offerta formativa, nella ricerca e nella produzione artistica e anche per poter contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Politecnico Nazionale del Design, all'Istituto superiore per le industrie Artistiche (ISIA) di Pescara è assegnato un contributo ordinario di funzionamento almeno pari a quello minimo previsto per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche – ISIA di Faenza, Firenze, Roma e Urbino».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 299.
74. 365. Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinato all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, istituito dall'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
2018:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
2019:
CP: – 20.000,000;
CS: – 20.000.000.
74. 420. Pilozzi, Piazzoni, Carella.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinato all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, istituito dall'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza ai corretto adempimento di obblighi europei.
Conseguentemente: all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
74. 169. Pilozzi, Piazzoni, Carella.
Dopo il comma 253, inserire il seguente:
253-bis. Per l'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento ai caso dei lago di Idro, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.
74. 477. Caparini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), alla società CAL S.p.A., costituita ai sensi del medesimo comma, possono essere attribuite da regione (Fermo restando quanto previsto sempre dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Lombardia le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade regionali specificamente individuale. Anas S.p.A. può avvalersi di CAL S.p.A. per svolgere i medesimi compiti, poteri e funzioni con riferimento a strade statali specificamente individuate.
74. 416. Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2017. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:
a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 chilometri per complessivi 43 milioni di euro;
b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Ucceilina Incrocio con Strada 56 di San Donato Prov.le n. (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro,
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 53.000.000.
74. 371. Nicchi, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
36-bis. Per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della SS 309 Romea e della E45 è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per il 2019.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con le Amministrazioni della regione Veneto e degli enti locati, sono individuati i progetti e gli interventi di riqualificazione di cui al periodo precedente. A questo scopo, è istituito presso la sede Anas di Venezia un tavolo tecnico, partecipata da regioni ed enti locali, avente per obiettivo quello di elaborare lo studio di fattibilità e il programma di interventi pluriennale per la messa in sicurezza dei nodi e delle tratte pericolose della SS 309 Romea e della E45 nel tratto Veneto.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a: l'anno 2019, con le seguenti: 1.890 milioni di euro per l'anno 2017, 3.130 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.520 milioni di euro per l'anno 2019.
74. 307. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «Grande raccordo anulare delle biciclette (Grab di Roma)» sono inserite le seguenti: «ciclabile del Garda, ciclabile da Ugnano a Trieste (Euro velo 8), ciclabile della Sardegna e ciclabile Calabria – Sicilia». Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1 comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018, 30 milioni per l'anno 2019.
All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale ai fini dei bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017-2018-2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
74. 409. Paola Bragantini.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di ultimare l'autostrada Siracusa-Ragusa-Gela è autorizzata la spesa di euro 240 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per il completamento del tratto autostradale Modica-Scicli.
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2017: – 240.000.000;
2018: – 240.000.000;
2019: – 240,000,000.
74. 449. Minardo.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. «Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al comma 253 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 297 milioni.
74. 337. Marcon, Artini, Zanin, Fossati, Civati, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per potenziare le attività connesse alla sorveglianza e alla tutela dell'ambiente, il personale guardiaparco del Parco Nazionale d'Abruzzo e dei Parco Nazionale del Gran Paradiso, può presentare domanda per il transito nel ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il personale che transita è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del predetto ruolo forestale, conservando l'anzianità maturata nella qualifica posseduta. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono individuate le modalità applicative di trasferimento del citato personale.
74. 345. Rabino, Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Sostegno reddito lavoratori nei comuni interessati da eventi sismici 26 e 30 ottobre 2016).
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte al sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.
2. È concessa, nel limite di 100 milioni di euro una indennità pari ai trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa a decorrere dal 26 ottobre 2016 ai 31 dicembre 2017, in favore:
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui al comma 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi ai lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.
3. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto,
4. L'onere di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro è posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici del 30 ottobre 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta, nel limite di 50 milioni di euro, una indennità una tantum pari a 10.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Le indennità di cui ai commi 2 e 5 sono autorizzate dalle Regioni interessate ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 26 ottobre e 30 ottobre 2016 sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
8. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 30 ottobre 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi le 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale, straordinaria per il periodo dal 30 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 30 ottobre 2016.
74. 04. Ricciatti, Paglia, Marcon, Melilla, Fassina, Scotto, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 74 inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Alienazione aree demaniali marittime già utilizzate ai fini abitativi).
1. Al fine di razionalizzare e semplificare il procedimento previsto dall'articolo 7, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, l'Agenzia del demanio può procedere all'alienazione delle aree demaniali marittime, su richiesta degli interessati, sulle quali, alla data del 31 dicembre 2015, siano state realizzate unità immobiliari ad uso abitativo.
2. L'alienazione di cui al comma 1 è effettuata dalla Direzione regionale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, mediante vendita diretta in favore del soggetto che occupi legittimamente le aree stesse e i manufatti ivi insistenti, mantenendone l'esclusiva finalità abitativa, e che ne faccia richiesta. L'alienazione ha ad oggetto anche l'unità immobiliare ad uso abitativo ivi insistente nei casi in cui fa predetta unità, alla data di cui al precedente periodo, sia stata incamerata ai sensi dell'articolo 49 dei Codice della Navigazione.
3. L'attivazione della procedura di alienazione dei beni di cui al comma 1 è condizionata alla previa regolarizzazione, da parte dell'acquirente, laddove non provveduto, dei pagamenti pregressi relativi all'occupazione dell'area, per un periodo comunque non superiore a dieci anni.
4. Ai fini dell'alienazione dei beni di cui al comma 1, la Direzione regionale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente provvede a stabilire il prezzo di vendita dei beni medesimi sulla base dei valori VAM 2013 (incolto, produttivo), rivalutandoli, per l'area di sedime, per un coefficiente variabile in funzione della categoria catastale dei fabbricato, e raddoppiandoli per la restante area, per la restante area secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto coi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Si intendono decadute le richieste e le azioni giudiziarie promosse dall'Amministrazione finanziaria nei confronti degli acquirenti.
6. Le opere di urbanizzazione contigue, prospicienti e funzionali alle aree di cui al comma 1 sono trasferite a titolo gratuito agli Enti locali che ne facciano richiesta, che provvedono alle attività inerenti la regolarizzazione edilizia ed urbanistica.
7. Il fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 è incrementato con le entrate derivanti dal presente articolo.
74. 08. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 74 inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia bancaria preposte al miglioramento dell'efficienza del sistema).
1. L'articolo 26 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Art. 26-bis.
(Esponenti aziendali).
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i cast in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica».
74. 013. Villarosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.
Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
1. L'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 è sostituito dal seguente:
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i moto veicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e da RIVS e per i motoveicoli dall'FMl, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) I veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e da RIVS e, per i motoveicoli, anche dall'FMl mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale certificato potrà essere rilasciato anche in forma digitale.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.
5. A compensazione delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 60 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2 della presente legge.
74. 035. Tancredi, Piccone.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi nell'ingresso delle banche e degli intermediari finanziari nel settore dell'intermediazione immobiliare attraverso la detenzione di quote di partecipazione).
1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale delle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali possiedono quote di partecipazione.
3. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari possiedono quote di partecipazione non possono svolgere attività né ricoprire ruoli ed incarichi presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle stesse, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari che partecipano al capitale sociale.
4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'uso, nell'insegna, denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico relativa alle agenzie immobiliari nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione, della ragione sociale delle banche ed intermediari finanziari stessi.
5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione da parte delle banche e degli intermediari finanziari alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali detengono quote di partecipazione di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti.
6. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.
74. 014. Polidori.
Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Carbon tax).
1. Dal 1o giugno 2017 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di Incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:
a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa suda produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2017, Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sui prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
2. L'ultimo periodo dell'articolo 15, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, è soppresso.
74. 019. Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali (ISSM) e delle Accademie legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona e costituzione di Politecnici delle arti).
1. Gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM) e le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo. Genova, Perugia, Ravenna e Verona sono statizzati, su loro richiesta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatorio di musica e di Accademia di belle arti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Istituzione di cui al comma 1 definisce le modalità ed i tempi della statizzazione in base ad una apposita convenzione da stipulare, secondo uno schema adottato con il decreto di cui al comma 5, con i Ministeri di cui ai medesimo comma e con gli enti locali finanziatori dell'istituzione stessa, ivi comprese le modalità per il subentro dell'istituzione statizzata in tutti i preesistenti rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare, la convenzione definisce la garanzia fornita dagli enti locali finanziatori in merito al mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento e all'estinzione di eventuali situazioni debitorie pregresse, nonché le modalità di un eventuale passaggio dall'ente proprietario all'istituzione statizzata degli immobili in uso allo stessa, ovvero la concessione di tali immobili in uso gratuito ed esclusivo all'istituzione statizzata per una durata minima di novantanove anni.
3. Ciascuna istituzione di cui al comma 1 mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla data di entrata in vigere delle norme regolamentari sulla costituzione dei Politecnici di cui al comma 6.
4. Il personale docente, amministrativo e tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Istituzioni di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è reinquadrato, a parità di tipologia contrattuale, nei ruoli dello Stato e assegnato all'istituto o alla Accademia presso cui è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a incremento della dotazione organica nazionale delle Istituzioni statali appartenenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). A detto personale sono riconosciuti, in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede.
5. Con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti, del rapporto tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato e della tipologia di offerta formativa in relazione al fabbisogno dei territorio di ogni Istituzione di cui al comma 1.
6. Al fine di tutelare, valorizzate e promuovere il patrimonio artistico o culturale del Paese, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, alla riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sentite le istituzioni medesime, mediante la costituzione di Politecnici delle ani, di seguito denominati «Politecnici», di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio.
7. La costituzione di Politecnici, avviene ira le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui al comma 12. Nei Politecnici possono confluire strutture delle università.
8. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile.
9. Nell'attuazione della formazione professionalizzante, i Politecnici hanno i seguenti compiti:
1) svolgimento della formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera g) della legge 13 luglio 2015, n. 107, e della formazione di primo livello;
2) svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;
3) attivazione di corsi di terzo livello, previe regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;
4) formazione alla ricerca, in particolare informatica e tecnologica, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con università, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei settori tradizionali storico-artistico e musicologico, didattico, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali;
5) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali, artistiche e culturali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore ed esperienze Erasmus e internazionali per studenti e docenti.
10. Gli organi di governo dei Politecnici sono i seguenti:
1) un direttore, con mandato di sei anni non rinnovabile, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, eletto dal corpo docente e da una quota del personale amministrativo, tecnico e studentesco del Politecnico, e nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra i professori di I fascia in servizio in Istituzioni AFAM, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, il cui curricolo e valutato da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del suddetto Ministro. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
2) un direttore amministrativo, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta, a un dirigente scelto tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale, da attribuirsi, in prima istanza, ad un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni componenti d Politecnico, prevedendo che nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
3) un consiglio di amministrazione, composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede delle Istituzioni componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
4) un consiglio accademico composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai Direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e dall'articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata Tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
11. Le singole Istituzioni componenti il Politecnico hanno un direttore eletto dal corpo docente tra i docenti di prima fascia con mandato di tre anni, rinnovabile, con il compito di coordinare la programmazione della Istituzione stessa nell'ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni della Istituzione, rappresentanti di diverse aree formative, e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), dei 28 febbraio 2003, n. 132.
12. Con i regolamenti di cui al comma 6, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le procedure di programmazione e accreditamento, sentito il CNAM, nonché le procedure di valutazione delle sedi e dei corsi di studio, sentito l'ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualifica degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative. L'ANVUR definisce i requisiti e i criteri della valutazione dei risultati dei corsi di studio, mediante l'utilizzo di esperti del settore AFAM.
13. Ogni Istituzione definisce la propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, di seguito denominata «dotazione organica». Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con le norme regolamentari di cui al comma 6, ad effettuare la ricognizione della dotazione organica di ciascuna Istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione, il Ministro attribuisce a ciascun. Politecnico una propria dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche riconosciute alle singole Istituzioni con le norme regolamentari di cui al comma 6. A seguito della suddetta attribuzione, ciascun Politecnico, nell'ambito della propria autonomia stabilisce, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, la propria dotazione organica sulla base dei requisiti di offerta formativa, di rapporto tra gli studenti e i docenti e di disponibilità delle risorse.
14. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, dei decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 123, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Dall'anno accademico 2017/2018, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dal servizio dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.
15. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'equivalenza con le classi di laurea universitarie secondo quanto previsto dall'articolo, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
16. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla definizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
17. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 6 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 6 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 261 milioni.
74. 021. Crimì, Carocci, Coscia, Manzi, Cenni, Dallai, Misiani, Sanga.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Riforma della disciplina delle Società tra professionisti).
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modificazioni:
a) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificate ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, la violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio»;
b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: « b-bis) che le cariche di amministratore e membro dei consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti»;
c) alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere con gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società»;
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate nella forma ordinistica ad eccezione della professione notarile».
2. L'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, 244 è abrogato.
74. 022. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Estensione dei contratti di rete ai liberi professionisti).
1.All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:
«4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali.
I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine e il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.
Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.
Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito dei contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo.
Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.
74. 023. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si considerano banche a carattere regionale come disciplinate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234.
74. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Interventi a sostegno della mobilità dei disabili).
1. Al numero 31) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 53, comma 1, lettere b), c), f) e h)».
2. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 53, comma 1, lettere b), c), f) e h)».
3. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai periodo precedente.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74. 02. Romanini, Casellato, Pelillo, Patrizia Maestri, Carocci, Petrini, Paolo Rossi.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
1. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, la determinazione della rendita catastale degli immobili, a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastati dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforma petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. L'esclusione di cui al secondo periodo non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza» sono inserite le seguenti: «, nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».
3. Le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto idrografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nei penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
74. 017. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
1. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione delle direttiva 2012/27/UE sui l'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE a 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato II, l'Autorità portuale elabora un audit energetico e un piano di interventi, denominato Piano energetico e ambientale, dandone immediata comunicazione alla Regione competente per territorio. Nel piano, per ogni area portuale, è prevista la valutazione costi benefici, come indicato dalla direttiva 2014/94, della realizzazione di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine alle navi adibite alla navigazione marittima o alle navi adibite alla navigazione interna, quando ormeggiate, attraverso un'interfaccia standardizzata. Le Autorità portuali trasmettono i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che li inserisce nei Quadro strategico nazionale previsto dalla stessa direttiva.
2. Ai fini del finanziamento dei: progetti emersi durante le attività di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017.
3. A valere sulle risorse di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 027. Crippa, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial, Da Villa, D'Incà.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Nuova disciplina per l'impugnazione dei titoli edilizi).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli ultimi due periodi del comma 6 dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti: «Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito web dell'amministrazione competente.
Sul sito web dell'amministrazione devono altresì essere tempestivamente pubblicati e rimanere pubblicati sino alla fine lavori tutti gli elaborati costituenti il permesso di costruire. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, il cartello esposto presso il cantiere, comunque entro l'inizio delle lavorazioni e in zona ben visibile al pubblico, deve indicare gli estremi del permesso di costruire e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti il permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio»;
b) al comma 1-ter dell'articolo 23 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Se la denuncia non viene presentata per via telematica, essa, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico».
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la segnalazione non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico»;
b) al comma 3 dell'articolo 19, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Decorso il predetto termine, si intende assunto un provvedimento tacito negativo inerente all'adozione del provvedimento inibitorio»;
c) il comma 6-ter dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: «6-ter. Gli elaborati costituenti le segnalazioni certificate di inizio attività e le denunce di inizio attività in materia edilizia e i relativi eventuali provvedimenti inibitori devono essere tempestivamente pubblicati nel sito web dell'amministrazione stessa e rimanervi pubblicati sino alla fine lavori. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, presso i cantieri ove vengano svolte attività edilizie oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ovvero di denuncia di inizio attività, entro la data di inizio delle lavorazioni, deve essere apposto in zona ben visibile al pubblico un cartello contenente gli estremi della segnalazione o della denuncia e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti l'atto stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio»;
d) dopo il comma 6-ter dell'articolo 19 è aggiunto il seguente: «6-quater. La segnalazione certificate di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. In caso di mancato eserciate del potere inibitorio da parte dell'Amministrazione, gli interessati, nel termine decadenziale di legge, possono esperire ragione di annullamento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 nei confronti del provvedimento negativo tacito formatosi in relazione all'adozione dei provvedimento inibitorio»;
3. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: «5-bis. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti le denunce di inizio attività in materia edilizia decorre dalla data di apposizione del cartello di cantiere. La piena conoscenza dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti le segnalazioni certificate di inizio attività in materia edilizia decorre dal trentesimo giorno successivo all'apposizione dei cartello di cantiere»;
b) al comma 2 dell'articolo 26, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nelle controversie in materia urbanistica e/o edilizia l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino allo 0,5 per cento del valore delle opere, ove superiore al suddetto limite».
74. 028. Marchetti.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dai seguente:
«1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo dei trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.
3. Le presenti disposizioni si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2016 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
4. Per rinvestirne in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2016 si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1o gennaio 2016 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 dei codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
74. 029. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Abolizione del contributo statale alle emittenti comunitarie).
All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso.
74. 03. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Modifica alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).
All'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «a decorrere dal 1o settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1osettembre 2018».
74. 05. Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Modifiche in tema di condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
All'articolo 76, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «non superiore a euro 9.296,22» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 16.000».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
74. 07. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Marcon, Fassina, Melilla, Paglia, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dalla Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuale sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 245 milioni.
74. 09. Palazzotto, Fava, Melilla, Marcon, Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
All'articolo 2195, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.
74. 010. Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Melilla, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
1. Al fine di potenziare le attività di cooperazione del Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UNDESA), svolte nell'ambito dei programmi di risorsi umane per la cooperazione internazionale è autorizzata la spesa di 500 mila euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 per consentire la partecipazione di giovani laureati al Programma Junior Professional Officer (JPO).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 500.000;
2018: – 500.000;
2019: – 500.000.
74. 011. Palazzotto, Quartapelle Procopio.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Mobilità di personale pubblico per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire l'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale, il Ministero della giustizia acquisisce, nei limiti di spesa di cui al comma 2 e in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, un contingente di personale amministrativo proveniente da altre amministrazioni a seguito di procedure di mobilità volontaria da inquadrare, nel biennio 2017-2018, nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2017 e 2018.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
74. 012. Sottanelli, Galati.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Disposizioni per garantire il corretto funzionamento degli Uffici Giudiziari).
1. Le posizioni di comando presso gli Uffici Giudiziari del personale proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cessate al 31 agosto 2016, sono ripristinate fino alla data del 31 agosto 2018 al fine di poter consentire l'avvio e lo svolgimento delle procedure di mobilità intercompartimentale previste dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015.
74. 06. Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149).
All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sotto apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro»;
b) al comma 8, primo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000».
74. 015. La Russa.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
1. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».
74. 018. Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
1. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è soppresso.
2. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, è abrogato.
74. 020. Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
1. Al fine di accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica elettrica veloce in aree extraurbane e autostradali, così come previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo di cui al comma 8 del predetto articolo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2017.
2. A valere delle risorse di cui al comma 1 e limitatamente agli interventi relativi alla realizzazione di punti di ricarica in aree extraurbane e autostradali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti in aree extraurbane e al 50 per cento in aree autostradali, dei progetti presentati dalle regioni relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134.
Conseguentemente:
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 84.000.000;
alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
alla Tabella B, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2017: – 6.000.000.
74. 024. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:
il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;
la zona della rete rilevante è una porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2018 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.
3. A tale scopo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 2, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n. 111/06.
4. Entro i successivi 60 giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSI, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 382-sexies.
5. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 3, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:
1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 382-bis, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;
2) Al Gestore del Mercato Energetico, è incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b) del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore dei mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI;
3) Il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico.
4) I proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.
6. Nel caso in cui la citata soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
7. Dalla presente disposizione non devono derivare maggiori o minori nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
74. 025. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di acconti di imposte).
All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, al primo periodo dopo le parole: «medesimo articolo 6» è aggiunto il seguente periodo: «L'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato senza tener conto dei redditi relativi a rapporti di custodia o di amministrazione chiusi entro il 16 dicembre dell'anno cui il versamento d'acconto si riferisce o per i quali, entro la stessa data, sia stata revocata l'opzione prevista dal comma 2 del medesimo articolo 6».
74. 026. Bernardo, Tancredi.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Interventi per il rilancio dell'economia).
1. Al comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per gli anni dal 2015 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2027».
2. Le banche e gli intermediari finanziari, ogni sei mesi, sono tenute ad informare i propri clienti della possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale del piano di ammortamento.
3. La sospensione del pagamento della quota capitale del piano di ammortamento di cui al comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere anche parziale per complessivamente tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. I contratti di credito stipulati tra le banche e gli intermediari finanziari con i clienti devono contenere espressamente le disposizioni che concedono la facoltà di sospendere il pagamento della quota capitale del piano di ammortamento ai sensi del presente articolo.
5. La richiesta di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del presente articolo è concessa a chiunque senza alcun genere di limitazione.
74. 030. Cariello.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).
1. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 5 per cento», le parole: «per l'8 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo dell'8 per cento», le parole: «per il 10 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 10 per cento», le parole: «per il 12 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 12 per cento».
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenza, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».
3. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 5 per cento», le parole: «per l'8 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo dell'8 per cento», le parole: «per il 10 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 10 per cento», e le parole: «per il 12 per cento» con le seguenti: «fino ad un massimo del 12 per cento».
4. Dopo il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, è aggiunto il seguente:
«9-bis: L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenza, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».
74. 031. Laffranco, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
1. Per l'esercizio finanziario 2017 è riconosciuto a favore della Fondazione Ottavi o Ziino – Orchestra di Roma e del Lazio (I.C.O.) un contributo straordinario di euro 3,5 milioni per il risanamento e il rilancio dell'attività dell'Istituzione Concertistico Orchestrale nel territorio di Roma e del Lazio.
2. La Fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio beneficiaria del contributo straordinario di cui al comma 1 è tenuta ad utilizzare, a pena di decadenza, le somme assegnate in maniera coerente con il piano di risanamento e di rilancio dell'attività che deve essere presentato alla competente direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 296,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 032. Carella, Argentin, Boccadutri, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Cuperlo, Marco Di Stefano, Ferranti, Ferro, Fioroni, Garofani, Giachetti, Marroni, Pierdomenico Martino, Mazzoli, Melilli, Meta, Miccoli, Minnucci, Morassut, Orfini, Piazzoni, Pilozzi, Terrosi, Tidei.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Fondo Sport e Periferie).
Il fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, destinato al finanziamento per il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e potenziare la sicurezza urbana, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2017, limitatamente alle finalità di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 033. Currò.
Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
Art. 74-bis.
(Corso di formazione per dirigenti Scolastici).
1. Il corso intensivo di formazione con relativa prova scritta finale, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è altresì bandito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 marzo 2017, e finalizzato a regolare le modalità di svolgimento in relazione ai partecipanti al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2011, 4a Serie Speciale, n. 56, i quali, alla data odierna, abbiano un giudizio pendente concernente il suddetto concorso e abbiano inoltre proposto ricorso avverso la loro mancata ammissione al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 1, commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107, anche se deciso con sentenza non passata in autorità di cosa giudicata.
74. 034. Giulietti.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Estinzione dei debiti pregressi per interventi conservativi su beni culturali).
1. La dotazione del capitolo di bilancio n. 7441 Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali, ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per i contributi concessi fino al 15 agosto 2012, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2017, di 50 milioni di euro, passando il capitolo da euro 10.089.492 a euro 60.089.492.
2. Agli oneri della presente disposizione si provvede con riduzione di pari importo a gravare sulle previsioni di competenza o di cassa relative allo stanziamento di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tali da non determinare alcun peggioramento dei saldi di bilancio.
74. 036. Lainati, Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Riallineamento retributivo).
1. Il verbale aziendale di recepimento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, non ha natura contrattuale, documentando solamente l'adesione della singola azienda al programma di riallineamento provinciale. In tal senso si interpreta il citato articolo 5, anche con effetto sui giudizi pendenti.
74. 037. Faenzi, Galati, Sottanelli.
ART. 75.
Al comma 1, sostituire le parole in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza dell'anno 2015 e del 2016 con le seguenti: ed avvalendosi del supporto tecnico della società in house Studiare Sviluppo S.r.l., in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza dell'anno 2015 e del 2016, utilizzando anche parte delle risorse previste dal comma 193 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente, dopo le parole I fondi di cui al comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere incrementati con aggiungere le parole dotazioni provenienti dal complesso delle.
75. 1. Boccadutri, Losacco.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il parere vincolante della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
75. 11. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*75. 3. Marchi, Mattiello, Fabbri.
Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*75. 7. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Sopprimere il comma 2.
75. 10. Nuti, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
All'articolo 75, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, che assorbe le figure del massofisioterapista, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, e del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Con il medesimo Accordo sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza al nuovo profilo di operatore di interesse sanitario, dei titoli idonei all'esercizio dell'attività di massofisioterapista conseguiti successivamente alla data del 17 marzo 1999.
4. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002, si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999 e riconosciuto equipollente a norma del comma 1. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, al nuovo profilo di operatore di interesse sanitario individuato con l'Accordo di cui al comma 1.
5. Dalla data della stipula dell'Accordo di cui al comma 1, sono abrogate la legge 19 maggio 1971, n. 403 e il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, nella parte in cui disciplina la figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
75. 12. Vezzali, Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Galati.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni e le iniziative di tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al periodo precedente. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione tramite appositi regolamenti dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche affidatarie di beni confiscati alla criminalità organizzata. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016 – 2.000.000;
2017 – 2.000.000;
2018 – 2.000.000.
75. 9. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, recante «Regolamento per l'applicazione della legge 11 maggio 1951, n. 384, concernente l'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari», capoverso «Il bilancio stesso», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
c) alla lettera b) le parole: «2 per cento»; sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
75. 4. Piccone, Marotta.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «presso l'amministrazione della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli uffici giudiziari».
75. 6. Piccone, Marotta.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «presso gli organi costituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli organi del Governo, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e gli altri organi costituzionali».
75. 5. Piccone.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di incrementare l'efficacia della strategia di contrasto alla criminalità organizzata, all'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata la spesa di euro 6,37 milioni per l'anno 2017, di euro 7,28 milioni per l'anno 2018 e di euro 8,19 milioni a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti di euro 299.230,000 nel 2017, di euro 298.320.000 nel 2017 e di euro 297.410.000 a decorrere dal 2019.
75. 14. Tancredi, Bernardo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata la spesa di euro 6,37 milioni per l'anno 2017, di euro 7,28 milioni per l'anno 2018 e di euro 8,19 milioni a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti di euro 299.230.000 nel 2017, di euro 298.320.000 nel 2017 e di euro 297.410.000 a decorrere dal 2019.
75. 13. Tancredi, Bernardo.
Dopo l'articolo 75 inserire il seguente articolo:
Art. 75-bis.
1. Al fine di individuare parametri certi per l'attivazione dei rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, all'articolo 35-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis: Le condizioni di inumana detenzione di cui al comma 1 s'intendono immediatamente realizzate qualora l'istante sia detenuto in una struttura con una presenza superiore al 40 per cento della capienza detentiva massima prevista;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis: Il periodo complessivo in cui l'istante abbia subito il pregiudizio previsto dal comma 1 è detto «credito di libertà». Tale periodo sarà sottratto dalle pene di espiazione (in qualsiasi regime), da quelle eventualmente inflitte per procedimenti in corso durante la detenzione o per procedimenti avviati nei 24 mesi successivi al termine della stessa, al medesimo soggetto e per qualsiasi ipotesi di reato. In caso di assoluzione o di assenza (entro 24 mesi successivi) di nuove indagini, il soggetto avrà diritto all'erogazione di 8 euro al giorno per ciascun giorno di detenzione trascorso in maniera disagiata;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis: Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2-bis hanno efficacia retroattiva e sono efficaci dai termini di applicazione previsti dagli articolo 35-bis e 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Con propri provvedimenti il Governo apporta alla legge 26 luglio 1975 n. 354 le seguenti modificazioni:
a) è abolito il termine di efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non convertito, in modifica dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Pertanto le modifiche apportate continuano, senza soluzione di continuità a far data dal 24 dicembre 2015;
b) la detrazione di pena concessa, pari a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata, viene applicata anche ai soggetti di detenzione secondo quanto previsto dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali la norma viene applicata retroattivamente, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
c) la liberazione anticipata, secondo quanto previsto dalle modifiche dell'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 non è concessa ai detenuti ai quali sono stati erogate sanzioni disciplinari. Qualora non vengano erogate nei successivi 12 mesi (per un totale di 3 semestri di pena scontata) sanzioni che (includendo quella erogata) non superino complessivamente giorni 6 di esclusione dalle attività ricreative (non viene applicata per altre sanzioni più gravi), al detenuto viene concessa la liberazione anticipata retroattiva, relativa al semestre per il quale era stata sospesa, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
75. 08. Marotta.
Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e con le modalità definite con apposito decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
*75. 09. Marchi, Mattiello, Fabbri.
Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
*75. 011. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:
Art. 75-bis.
(Norme in materia di prevenzione e contrasto delle richieste estorsive).
1. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni e le iniziative di tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione tramite appositi regolamenti dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche affidatarie di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
75. 010. Marchi, Mattiello, Fabbri.
Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:
Art. 75-bis.
(Disposizioni in favore degli investitori in banche in liquidazione).
1. All'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, come convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, aggiungere, in fondo, il seguente periodo: «o coloro che li abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente more uxorio, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale cointestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità»;
75. 01. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:
Art. 75-bis.
(Disposizioni in favore degli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
1. Al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), aggiungere in fondo, il seguente periodo: «o coloro che li abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente more uxorio, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale cointestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità»;
b) all'articolo 9, comma 6, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».
75. 03. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:
Art. 75-bis.
(Proroga del termine di scadenza per la richiesta di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, come convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».
75. 02. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:
Art. 75-bis.
(Abolizione della commissione bancomat sulle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. Ai fini di cui al presente comma gli stessi esercenti sono sollevati dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla precedente disposizione, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato.
3. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 1, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiori alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.
75. 04. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:
Art. 75-bis.
(Indizione di lotterie nazionali per la valorizzazione dei carnevali storici italiani).
1. Il presente articolo è volto ad assicurare la piena attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso l'individuazione di forme di finanziamento statali stabili atte a garantire lo sviluppo e la tutela di tutte le attività e le manifestazioni collegate al carnevale della tradizione italiana.
2. Ai fini cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo vengono annualmente stanziate risorse economiche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari. Con il medesimo decreto sono stabilite le quote di riparto tra le istanze di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni locali e territoriali interessate.
3. Qualora le risorse di cui al comma 2 non soddisfino il fabbisogno finanziario derivante dalle istanze di cui al medesimo comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono annualmente individuate, previe apposite intese con ciascuna regione, le manifestazioni dei carnevali storici italiani alle quali abbinare una lotteria nazionale e sono stabilite le relative modalità tecniche di svolgimento nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione delle lotterie medesime, alle cui organizzazione e gestione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.
4. Per la finalità di cui al comma 1, al fine di garantire un costante flusso di risorse finanziarie annuali, il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, la parola: 300 è sostituita dalla seguente: 295.
75. 05. Ricciatti, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Contributo per gli istituti musicali pareggiati).
1. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché di euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
75. 06. Duranti, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:
Art. 75-bis.
(Fabbricati rurali di lusso).
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbani appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
75. 07. Franco Bordo, Scotto, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
ART. 77.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 77.
(Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile).
1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono, altresì, rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 2 miliardi e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 6 che affluiscono al fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2017 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 250 milioni di euro l'anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
4. A valere sulle risorse di cui al comma 3, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 3.
5. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 3, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.
6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
77. 43. Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 77.
(Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile).
1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono, altresì, rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 2 miliardi e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione — programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2017 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 250 milioni di euro l'anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
4. A valere sulle risorse di cui al comma 3, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 3.
5. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 3, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole 300 milioni di euro con le seguenti 50 milioni di euro.
77. 44. Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Al comma 1 sostituire le parole Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile con le seguenti Piano strategico nazionale della mobilità motorizzata ad alimentazione alternativa.
Conseguentemente sostituire ovunque ricorra nell'articolato e modificare la rubrica.
77. 11. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
All'articolo 77, al comma 1, primo periodo, dopo la parola rinnovo inserire le seguenti: o alla riconversione elettrica.
77. 48. Cristian Iannuzzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rinnovo del parco degli autobus inserire le seguenti parole: di treni metropolitani e tram, di treni per il servizio ferroviario regionale.
Conseguentemente sostituire le parole da: 200 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni, con le parole 100 milioni.
77. 42. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.
Al comma 1, primo periodo dopo le parole rinnovo del parco degli autobus aggiungere le seguenti di treni metropolitani e tram, di treni per il servizio ferroviario regionale.
Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 200 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
77. 35. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.
All'articolo 77, comma 1, primo periodo, sostituire la parola autobus con la parola mezzi.
Conseguentemente, sostituire le parole l'anno 2019 con rispettivamente gli anni 2017 e 2018; sostituire la parola 2020 con 2019.
77. 12. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
All'articolo 77, comma 1 primo periodo, dopo le parole: è incrementato, sono inserite le seguenti: di 160 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni, sono sostitute dalle seguenti: 140 milioni.
77. 52. Zaccagnini.
All'articolo 77, comma 1, primo periodo, dopo le parole: è incrementato, sono inserite le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole 300 milioni, sono sostitute dalle seguenti: 200 milioni.
77. 53. Zaccagnini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è incrementato inserire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente:
sostituire le parole 200 milioni con 300 milioni;
dopo il primo periodo inserire il seguente: Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata all'incentivazione della mobilità ciclistica.
all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
77. 31. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
All'articolo 77, comma 1, primo periodo, dopo le parole: è incrementato, sono inserite le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni, sono sostitute dalle seguenti: 250 milioni.
77. 54. Zaccagnini.
Al comma 1 primo periodo dopo le parole: è incrementato inserire le seguenti: di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.
Conseguentemente:
sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.
sostituire il secondo periodo con il seguente: Una quota del Fondo di cui al presente articolo non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2033 è destinata prioritariamente alla realizzazione di reti tramviarie urbane e per la promoziono dello sviluppo e della diffusione di mezzi di trasporto ad alimentazione alternativa a basse emissioni.
Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
77. 32. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1 primo periodo dopo le parole: è incrementato inserire le seguenti: di 30 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente dopo il primo periodo inserire il seguente: Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata all'incentivazione della mobilità ciclistica.
All'articolo 81, comma 2, sostituire le seguenti parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017 e per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
77. 1. La VIII Commissione.
All'articolo 77, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono esclusi dall'utilizzo di tale Fondo le pubbliche amministrazioni, le regioni, gli enti locali e i gestori di pubblica utilità che al momento della sostituzione del parco auto, autobus e mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani non riconvertano i veicoli stessi in elettrici oppure non acquistino veicoli alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento euro 0 e 1 oppure alimentati da combustibili a basso impatto ambientale.
77. 47. Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
Conseguentemente allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.3 Autotrasporto ed intermodalità, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: –164.000.000
CS: –164.000.000
2018
CP: –164.000.000
CS: –164.000.000
2019
CP: –164.000.000
CS: –164.000.000
77. 37. Franco Bordo, Marcon, Folino, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.
All'articolo 77, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 647 e 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rifinanziate rispettivamente di 45 milioni di euro e di 20 milioni di euro per l'anno 2019. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto di parte corrente ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –;
2018: –;
2019: –65.000.000
77. 50. Paola Bragantini.
All'articolo 77, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché all'acquisto di taxi ed autobus elettrici di piccole dimensioni per i centri storici delle Città Metropolitane.
77. 34. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a sostenere il riposizionamento competitivo con le seguenti: ad aumentare la competitività.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: e il programma di interventi di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: ultimo periodo.
77. 57. Bombassei, Menorello, Monchiero, Molea, Galgano, Librandi.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: alimentazione alternativa aggiungere le seguenti: e allo sviluppo di servizi di mobilità elettrica veicolare pubblica.
77. 56. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 27 milioni di euro per l'anno 2017, di 65 milioni di euro per l'anno 2018 e 60 milioni per l'anno 2019 di cui 25 milioni per il 2017, 15 milioni per il 2018 e 10 milioni per il 2019 sono destinati alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private.
Conseguentemente alla Tab. A apportare le seguenti modificazioni:
Alla voce Ministero dell'economia modificare gli importi come segue:
2017: –25.000.000 di euro
2018: –15.000.000 di euro
2019: –10.000.000 di euro
77. 33. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono inserite le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
77. 39. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola finanze, inserire le seguenti: con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
77. 46. Cristian Iannuzzi.
Al comma 3, dopo le parole 31 dicembre 2017, aggiungere le seguenti parole e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
77. 23. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).
1. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
2. Il Governo è conseguentemente autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.
*77. 01. La IX Commissione.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).
1. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
2. Il Governo è conseguentemente autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.
*77. 023. Crivellari, Mognato, Carra.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).
1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «nonché» è soppressa;
b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:
a) la parola: «nonché» è soppressa;
b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
**77. 02. La IX Commissione.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).
1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «nonché» è soppressa;
b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:
a) la parola: «nonché» è soppressa;
b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
**77. 022. Crivellari, Mognato, Carra.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).
1. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» sono aggiunte le seguenti: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,3 milioni.
*77. 03. La IX Commissione.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).
1. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» sono aggiunte le seguenti: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,3 milioni.
*77. 024. Crivellari, Mognato, Carra.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).
1. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 298,5 milioni.
**77. 04. La IX Commissione.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).
1. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 298,5 milioni.
**77. 019. Crivellari, Mognato, Carra.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Estensione ai trasporti internazionali delle norme sul distacco).
1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, aggiungere in fine le seguenti parole «, nonché alle operazioni di trasporto internazionale con origine o destinazione sul territorio nazionale effettuate da vettori esteri».
2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
77. 08. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche).
1. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo degli autotrasportatori e al REN possono provvedere ad eseguire cumulativamente il pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate dei quali risultino essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, con versamento mediante F24.
2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
77. 09. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Esonero dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli impiegati nei trasporti combinati).
1. I veicoli adibiti ai trasporti combinati ai sensi della Direttiva 92/106/CEE sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 290.
77. 010. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fruibilità dei contributi per gli investimenti e la formazione mediante credito d'imposta compensabile con F24).
1. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di, cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle Entrate, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle Entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.
77. 011. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente
Art. 77-bis.
1. Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità europea in materia, di clima e di energia, le amministrazioni pubbliche procedano dal 1o gennaio 2020 all'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nonché l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché e le Forze di polizia.
3. Nel caso venga esperita una procedura di appalto con il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni di cui al presente comma fondano la decisione di acquisizione altresì sull'impatto ambientale, sulle prestazioni e sui consumi, includendo tali caratteristiche tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è concessa facoltà di deroga a quanto previsto al comma 1 per motivate e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio, con particolare riguardo ad autoveicoli delle forze armate impiegati in azioni militari all'estero, e a quelle delle forze dell'ordine per le quali siano richieste prestazioni non compatibili con l'attuale stato della tecnologia degli autoveicoli a motore elettrico.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente proposta di legge e nell'intesa di cui al comma 7 del presente articolo.
6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal precedente comma 5 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove la stipula di un'intesa per assicurare l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di veicoli di servizio alimentati ad energia elettrica.
8. Decorso infruttuosamente il termine di cui a comma 5 il Consiglio del ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Presidente della giunta regionale interessata, provvedono in via sostitutiva, in conformità dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8 comma 1 della legge n. 131 del 5 giugno 2003.
9. Per la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici adibiti a trasporto pubblico o di servizio, si applica per quanto compatibile l'articolo 17-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
10. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il triennio 2017-2019, il Fondo nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato Fondo.
11. Le risorse del Fondo sono utilizzate per l'erogazione a titolo di incentivo a fondo perduto in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati.
12. L'erogazione di contributi di cui al precedente comma viene stabilita con cadenza annuale tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente nella Tabella A voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:
2017: –2.000.000;
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000.
77. 06. Baradello, Gigli, Sberna.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Incentivi demolizione vecchi veicoli).
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, e dotati di sistemi di sicurezza avanzati, è riconosciuto un contributo pari a 5.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, ivi compresi i requisiti di sicurezza minimi per il riconoscimento del contributo, e le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –5.000.000;
2018: –;
2019: –.
77. 05. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Incentivi demolizione vecchi veicoli).
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, e dotati di sistemi di sicurezza avanzati, è riconosciuto un contributo pari a 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, ivi compresi i requisiti di sicurezza minimi per il riconoscimento del contributo, e le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –8.000.000;
2018: –;
2019: –.
77. 012. Cenni, Dallai, Fabbri.
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente
Art. 77-bis.
1. All'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo n. 422 del 1997 dopo le parole «sdemanializzazione da parte delle regioni.», aggiungere il seguente periodo: «In tale fattispecie permane l'esenzione da ogni imposta e tassa esclusivamente in caso di conferimento dei beni stessi da parte delle regioni alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis del successivo articolo 18».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con la dotazione di 10 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo. Le domande di accesso al Fondo sono accolte, nell'ordine di presentazione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le domande pervenute dopo l'esaurimento delle risorse disponibili annualmente sono imputate, con precedenza, all'esercizio finanziario successivo.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 290 milioni.
77. 013. Bruno Bossio, Oliverio, Barbanti.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Ferrobonus).
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 647 e 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono rifinanziate rispettivamente di 45 milioni di euro e di 20 milioni di euro, per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 65.000.000.
77. 014. Michele Bordo.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci).
«1. Al fine di promuovere il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e la riduzione di rumore emesso dai treni è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. La dotazione del Fondo è pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. 11 fondo di cui al comma 1 è destinato:
a) a contribuire agli investimenti necessari alla riconversione del sistema frenante dei carri merce che, alla data del 1o gennaio 2016 risultano regolarmente iscritti in uno dei registri nazionali dell'Unione europea e ove sia dimostrabile la prevalente percorrenza sul territorio nazionale italiano, al fine di dotarli di sistemi frenanti compatibili con gli standard europei definiti nel Regolamento (UE) 1304/2014 della Commissione del 26 novembre 2014;
b) a favorire la demolizione dei carri merci, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data alla data del 1o gennaio 2016 risultano regolarmente iscritti in uno dei registri nazionali dell'Unione europea. Sia per i carri demolendi che per quelli di nuova costruzione deve essere dimostrabile la prevalente percorrenza sul territorio nazionale italiano;
e) a riconoscere un bonus chilometrico a favore dell'utilizzo di carri dotati di sistemi frenanti compatibili con gli standard europei definiti nel regolamento (UE) 1304/2014 della Commissione del 26 novembre 2014, al fine di compensarli, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, dei maggiori costi operativi, di manutenzione e di smaltimento derivanti dall'uso di tali sistemi frenanti.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo.
4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2».
77. 015. Michele Bordo.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Misure di sostegno per il trasporto ferroviario delle merci).
«1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative agli anni 2018, 2019 e 2020 sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie con l'obbligo, da parte di queste ultime, di ribaltamento all'utente finale di almeno il 50 per cento della misura unitaria stabilita».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: per l'anno 2017, 200 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.»
77. 016. Michele Bordo.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per il finanziamento degli interventi a favore del trasporto ferroviario di merci pericolose).
«1. Al fine di incentivare il trasporto delle merci pericolose per ferrovia è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore del trasporto ferroviario di merci pericolose. La dotazione del Fondo è pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Per trasporto ferroviario di merci pericolose si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID) e recepito a norma di legge nell'ordinamento Italiano.
3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato:
a) a incentivare servizi di trasporto ferroviario di merci pericolose in arrivo o in, partenza dal territorio italiano;
a) a favorire l'adeguamento tecnologico ai fini dell'ulteriore incremento degli attuali standard di sicurezza del parco circolante di materiale rotabile trainato adibito al trasporto di merci pericolose.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo.
5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2.
77. 017. Michele Bordo.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Misure finanziarie in materia di Green Pubblic Procurement).
1. A decorrere dall'anno 2017 i diritti versati dalle organizzazioni partecipanti al sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS. Eco-Management and. Audit Scheme) sul capitolo 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 236, sono riassegnati nella misura del 75 per cento all'apposito capitolo n. 2041 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione generale per il clima e l'Energia.
2. La spesa per l'attuazione e il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», prevista dall'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per una somma pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2017.
3. Al fine di acquisire e rendere disponibili i dati e le informazioni sugli impatti ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, favorendo e permettendo la valutazione da parte delle stazioni appaltanti, dei costi connessi al consumo di energia e delle altre risorse, dei costi di manutenzione, dei costi relativi al fine vita dei prodotti, servizi e lavori nel corso del relativo ciclo di vita, con particolare riferimento ai costi di raccolta e di riciclaggio, e dei costi imputabili alle esternalità ambientali dei prodotti, così come previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti dei servizi e dei lavori nell'intero ciclo di vita il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione degli istituti di ricerca, implementa e gestisce la banca dati sul ciclo di vita dei prodotti dei servizi e dei lavori quale nodo nazionale della banca dati europea sul « Life cycle assessment» (LCA).
4. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nell'obbligatorietà dell'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicati sul sito internet http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi, adottati ai sensi del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PANGPP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) promuove la diffusione delle conoscenze e delle modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle stazioni appaltanti, attraverso opportuni momenti di formazione;
b) svolge le attività di studio al fine di fornire le informazioni e le metodologie necessarie all'applicazione di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente ai costi del ciclo di vita;
c) aggiorna i contenuti tecnici dei CAM sulla base delle evoluzione tecnologiche dei sistemi produttivi e del mercato,
5. Dall'attuazione della presente disposizione derivano oneri pari a 3 milioni di euro complessivi a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole 300 con le seguenti: 297.
77. 025. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria).
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, l'anno 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2017, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.
3. Entro il 31 maggio 2017, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.».
Conseguentemente, all'articolo 63, comma 3, sostituire le parole: 969,9 milioni con le parole 639,9 milioni.
77. 026. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Trasformazione dell'ACI in ente pubblico economico).
1. Al fine di assicurare risparmi alla spesa pubblica, di separare gli scopi istituzionali e a quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015 n. 124 l'Automobile Club Italia (ACI) viene trasformato in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'Aci, nel perseguimento della missione della promozione della sicurezza stradale, interviene per supportare Enti, Istituzioni ed aziende su tematiche relative alla mobilità, per studiare ed individuare strategie connesse alla circolazione stradale, per fornire consulenza legale ad Istituzioni e a privati. Viene esclusa la funzione di Federazione Sportiva Nazionale.
3. L'Aci ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. Stipula convenzioni con le Regioni e le province autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici e privati.
4. Fino all'insediamento degli organi dell'Ente trasformato e con il fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività dell'Aci prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2016.
5. Entro 180 giorni dalla nomina del Commissario si provvede al nuovo Statuto dell'ACI. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il presidente dell'ACI è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Lo statuto dell'ACI definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi amministrativi e della loro durata. L'ACI puoi avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ACI, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ACI, nell'ambito della missione ad essa affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ACI stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ACI, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
8. Al personale dell'ACI, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro vigente. Entro centottanta giorni dalla nomina, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ACI, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale in servizio presso ACI da assegnare all'ACI come trasformata ai sensi del presente articolo.
9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ACI assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ACI l'elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso l'ACI non assegnato all'ACI stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.
10. Fino all'insediamento degli organi della nuova Federazione Automobilistica Sportiva Italiana e con il fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di Federazione sportiva svolta dell'Aci prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 31 gennaio 2016. Entro 90 giorni dalla nomina del Commissario si provvede al nuovo Statuto della Federazione Sportiva Automobilistica Italiana. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al presente articolo e di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 180 giorni viene approvato dalla maggioranza dell'Assemblea su proposta del Consiglio Federale.
11. La nuova Federazione Automobilistica Sportiva Italiana, dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del Coni, sarà costituita quale associazione a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999 e successive modificazioni oltre ad essere l'unico organismo riconosciuto dal Coni e dalla Fia per disciplinare l'attività dell'automobilismo sportivo in Italia.
12. Lo Statuto deve essere conforme ai principi enunciati dal decreto legislativo 23 luglio 1999 e successive modificazioni, senza prevedere alcuna limitazione al principio di democrazia interna, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive, deve essere redatto conformemente alle norme contenute nello Statuto del CONI, deve indicare l'adesione alla Fia (Federation Internationale de l'Automobile) e deve espressamente prevedere l'adesione incondizionata alle norme sportive antidoping del CONI. Organi primari della Federazione saranno: l'Assemblea, il Consiglio federale, il Presidente federale ed il Collegio dei revisori dei conti.
77. 027. Prodani.
Dopo l'articolo 77, aggiungere seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni riguardanti l'ACI).
1. L'Aci-Automobile Club Italia, è autorizzata, per l'attività svolta in qualità di Federazione sportiva nazionale, all'utilizzo delle risorse provenienti esclusivamente dalla attività propria istituzionale di Federazione Sportiva.
77. 028. Prodani.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni riguardanti l'ACI).
1. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-Aci è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione a valere sulle risorse proprie non derivanti dalla sua attività di concessionario del Pubblico registro automobilistico, ma provenienti dalla propria attività di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale.
77. 029. Prodani.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di car pooling).
1. Nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 77, è ricompresa la pratica del car pooling, intesa come modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Per gestore si intende il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione; per utente operatore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo; per utente fruitore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore; per utente si intende l'utente operatore o l'utente fruitore. A tal fine sono vincolate risorse pari al 10 per cento della dotazione prevista dal comma 1 dell'articolo 77.
2. Il car pooling non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme si configura come attività di impresa.
4. Al fine di promuovere lo sviluppo del car pooling, al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: c-bis) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del car pooling.
*77. 044. Saltamartini.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di car pooling).
1. Nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 77, è ricompresa la pratica del car pooling, intesa come modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Per gestore si intende il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione; per utente operatore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo; per utente fruitore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore; per utente si intende l'utente operatore o l'utente fruitore. A tal fine sono vincolate risorse pari al 10 per cento della dotazione prevista dal comma 1 dell'articolo 77.
2. Il car pooling non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme si configura come attività di impresa.
4. Al fine di promuovere lo sviluppo del car pooling, al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: c-bis) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del car pooling.
*77. 031. Garofalo.
Dopo l'articolo 77, è aggiunto il seguente:
Art. 77-bis.
(Abolizione del bollo auto).
1. Il decreto Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39 è abrogato.
2. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 in materia di accise sui carburanti, è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla produzione e sul consumo di carburante per autotrazione, erogato dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, in misura non eccedente euro 0,20 al litro.
2. le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedente euro 0,30 al litro.
3. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
4. Le somme versate alle regioni si sensi del comma 3, sono destinate esclusivamente ai seguenti interventi:
a) Manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie di competenza degli enti locali;
b) potenziamento e miglioramento del trasporto pubblico locale;
c) realizzazione di piste ciclabili di interesse regionale e/o locale;
d) progetti di sensibilizzazione educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie.»
Conseguentemente al comma 718, lettera c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: 1o gennaio 2018, sono sostituite con le seguenti: 1o gennaio 2017.
77. 034. Caon, Prataviera, Matteo Bragantini.
Dopo l'articolo 77, è aggiunto il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni per promuovere la mobilità sostenibile nelle isole minori).
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di mitigazione degli impatti ai cambiamenti climatici in coerenza con gli impegni assunti con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, e promuovere la valorizzazione ambientale e lo sviluppo socioeconomico dei territori delle isole minori, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, approva un programma di interventi di mobilità sostenibile, produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico nelle isole minori da finanziare a valere sui proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite di euro 20.000.000, di cui euro 14.000.000 a carico della quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed euro 6.000.000 a carico della quota di risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico. In particolare, nell'ambito del programma possono essere finanziati infrastrutture per la mobilità elettrica, iniziative di piedibus, bike-sharing e bike pooling, servizi di trasporto pubblico a basse emissioni di CO2 e altri inquinanti, misure a favore del turismo sostenibile, interventi di efficientamento di strutture ed edifici pubblici, con priorità per gli edifici scolastici, nonché di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti il programma di cui al comma 1, nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni, anche associati, mediante procedure di evidenza pubblica, di ripartizione delle risorse e d'individuazione degli enti beneficiari.».
77. 036. D'Alia, Morassut.
Al comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il primo periodo del comma 640 con il seguente:
«640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Ventimiglia (IM) a Roma (Ciclovia Tirrenica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 ».
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.
77. 2. La IX Commissione.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il primo periodo del comma 640 con il seguente:
«640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Venezia a Pescara (Ciclovia Adriatica) Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 ».
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.
77. 4. Arlotti, Crivellari, Lodolini, Pagani, Paola Boldrini, Camani, Fusilli, D'Incecco, Amato, Lattuca, Zoggia, Morani, Carrescia, De Menech.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 640 è sostituito dal seguente:
«640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Ventimiglia (IM) a Roma (Ciclovia Tirrenica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.
77. 10. Tullo, Giacobbe, Rocchi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato a partire dall'anno 2017 di 50 milioni di euro da destinarsi esclusivamente alle Regioni che nei contratti con i gestori del servizio di trasporto pubblico prevedano l'accesso gratuito al servizio di trasporto pubblico locale per i disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 6 mesi, che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 20 mila euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 297 19 dicembre 2002, e delle eventuali disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 del 1991 e della legge 19 luglio 1993, n. 236.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 250 milioni.
77. 3. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di diffondere la mobilità sostenibile, le amministrazioni comunali possono derogare ai vincoli di cui all'articolo 6, comma 14, del legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unicamente nel caso delle cosiddette «auto grigie» ad alimentazione elettrica.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 295 milioni di euro annui.
77. 5. Moretto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire ed implementare il controllo e la vigilanza sulla sicurezza stradale si apposta la somma cinque milioni di euro, per la formazione del personale degli uffici della Motorizzazione civile, compresi quelli nelle province autonome e nelle regioni a statuto speciale.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 1, sostituire le parole: 4260 milioni di euro con le seguenti: 4255 milioni di euro.
77. 6. Polverini.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire ed implementare il controllo e la vigilanza sulla sicurezza stradale si apposta la somma cinque milioni di euro, per la formazione del personale degli uffici della Motorizzazione civile, compresi quelli nelle province autonome e nelle regioni a statuto speciale.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 1, sostituire le parole 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
77. 7. Polverini.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more della definizione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è incrementato di 60 milioni di euro per il 2017 e di 85,5 milioni di euro per il 2018.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 1, sostituire le parole 4260 milioni di euro con le seguenti: 4200 milioni di euro e sostituire le parole 4.185,5 milioni di euro con le seguenti 4.100 milioni di euro.
77. 8. Polverini.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more della definizione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è incrementato di 60 milioni di euro per il 2017 e di 85,5 milioni di euro per il 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –60 milioni di euro;
2018: –85,5 milioni di euro;
2019: –100 milioni di euro.
77. 9. Polverini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 158 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante nuovo codice della strada, dopo la lettera h) è inserita la seguente: « h-bis negli spazi riservati alla fermata e alla sosta per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica di cui all'articolo 17-bis, lettera d) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 della legge 7 agosto 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
77. 13. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il primo periodo del comma 640 è sostituito con il seguente: «640. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Trieste a Santa Maria di Leuca (LE) (Ciclovia Adriatica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina».
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.
77. 14. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, d'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2017, 1.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.200 milioni di euro per l'anno 2019.
77. 15. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni che provvedano entro il 30 giugno 2017 ad introdurre stabilmente nel proprio territorio di competenza i seguenti limiti di velocità: 50 km/h per le strade urbane di scorrimento e 30 km/h per le altre tipologie di strade urbane. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.800 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.050 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2019.
77. 16. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto .
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di conseguire una maggiore e diffusa sicurezza stradale anche mediante la formazione degli utenti della strada, è istituito un Fondo con dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, finalizzato ad agevolare la partecipazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di una riduzione del costo dei corsi con un tetto massimo fissato a 250 euro, ai corsi di guida sicura erogati dalle strutture nelle quali si perfeziona la capacità di guida attraverso corsi teorici e pratici che simulino anche situazioni di emergenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo del periodo precedente.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –5.000.000;
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000 .
77. 17. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di tutelare, promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare il turismo a piedi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a sostegno degli itinerari da compiere a piedi che ripercorrono le antiche vie di pellegrinaggio o i tragitti di spostamento a piedi di particolare interesse paesaggistico, storico, artistico o religioso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000
77. 18. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinata al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per il finanziamento di progetti di mobilità sostenibile è incrementato di 100 milioni di euro. L'incremento è destinato ad incentivare iniziative di piedibus, di bicibus, di ciclo stazioni, zone 30, moderazione del traffico. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 200 milioni.
77. 19. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di prevenire e contrastare il furto di biciclette e favorirne la restituzione in caso di ritrovamento e la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto essenziale per la mobilità sostenibile quotidiana, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per l'acquisto da parte di Comuni e Città Metropolitane di rastrelliere, attraverso apposito bando, e per la realizzazione e funzionamento di un sistema informatico con funzione di registro nazionale delle biciclette contenente l'identificazione della bicicletta, i relativi dati descrittivi e l'indicazione del proprietario per il controllo e il contrasto dei furti di biciclette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –10.000.000;
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000.
77. 20. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di diffondere la cultura della mobilità sostenibile mediante l'uso più efficiente del parco di veicoli privati circolanti e la contestuale diminuzione del numero medio di veicoli privati parcheggiati e non utilizzati, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per gli investimenti destinati ad un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare riferimento alla promozione del car sharing tra privati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla a a di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –10.000,000;
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000.
77. 21. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 3 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono destinati per benefici fiscali all'acquisto di veicoli merci a trazione elettrica di cui all'articolo 17-bis secondo comma, lettera d), del decreto legge n. 83 del 2012, «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma e le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo periodo. L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
77. 22. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni per il 2018 e di 300 milioni per il 2019.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.600 milioni di euro per l'anno 2017, 2.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.200 milioni di euro per l'anno 2019.
77. 24. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale e favorirne l'efficienza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi esclusivamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, a totale partecipazione statale, in stato debitorio e commissariate purché dotate di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. A tal fine e autorizzata la spesa annua di 500 milioni di euro per l'anno 2014 di 300 milioni di euro per l'anno 201 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.400 milioni di euro per l'anno 2017, 2.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2019
77. 25. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto..
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine e autorizzata la spesa annua di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018 e di 500 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.700 milioni di euro per l'anno 2017, 2.750 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019.
77. 26. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.400 milioni di euro per l'anno 2017, 2.650 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019.
77. 27. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
3-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
3-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-quater), inserire il seguente:
127-quater. 1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero;.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: -30.000.000;
2018: -50.000.000;
2019: -50.000.000.
77. 29. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della predetta legge n. 366 del 1998.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: -10.000.000;
2018: -10.000.000;
2019: -10.000.000.
77. 28. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: -5.000.000;
2018: -5.000.000;
2019: -5.000.000.
77. 30. Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un Decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 160 milioni.
77. 38. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte infine le seguenti parole: «In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al Reg. (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. Ai fini anzidetti nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.
77. 40. Palese.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente: «Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».
77. 41. Palese.
Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Ai fini dell'incentivazione della mobilità sostenibile sulle tratte a maggior traffico all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine è aggiunta la seguente: «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), j), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), j), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)».»
3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 discendono oneri pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole 100 milioni.
77. 45. Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
3-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti — secondo la norma ECE/ONU 109 – da destinare ai veicoli di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Il credito spetta per l'acquisto di un treno di pneumatici ricostruiti secondo la norma ECE/ONU 109 – per ciascun veicolo di cui all'articolo 164 del TUIR, ogni anno. Il credito di imposta IRPEF/IRES da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 280 milioni.
77. 55. Pastorelli, Lo Monte, Busin.
ART. 78.
Sopprimerlo.
78. 45. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 78.
All'articolo 1 della legge 208 del 2015 il comma 256 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, di 228.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 340.000.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il limite è aggiornato con cadenza triennale.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità e i criteri di ripartizione alle scuole paritarie di parte del contributo di cui al comma 1 destinato alle scuole che accolgono alunni con disabilità, tenendo conto per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
3. Il contributo di cui al comma 1, nonché la quota parte di cui al comma 2, sono erogati entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento ad esclusione di una quota pari allo 0,02 per cento della quota destinata all'accoglimento degli alunni con disabilità, di cui al citato comma 2, da erogare entro il 31 maggio dello stesso anno scolastico sulla base dell'aggiornamento del numero di alunni con disabilità realmente frequentanti ciascuna scuola paritaria».
78. 15. Centemero, Palmieri, Crimi.
Al comma 1, capoverso, sostituire i commi 1 e 1-bis con i seguenti:
1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 70 milioni di euro annui. Il limite è aggiornato con cadenza triennale.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
1-ter. Il contributo di cui al comma precedente è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento ad esclusione di una quota pari allo 0,02 per cento del contributo stesso, da erogare entro il 31 maggio dello stesso anno scolastico sulla base dell'aggiornamento del numero di alunni con disabilità realmente frequentanti ciascuna scuola paritaria.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 208 del 2015 il comma 256 è sostituito dal seguente:
1. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, di 228.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 303.000.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il limite è aggiornato con cadenza triennale».
sopprimere il comma 3;
al comma 4, sostituire le parole: secondo modalità e criteri definiti con le seguenti in maniera proporzionale agli allievi iscritti per l'anno scolastico 2016/2017;
al comma 4, inserire in fine, il seguente periodo: Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento;
dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, legge 62/2000;
4-ter. Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39 della legge 107/2015 sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie;
4-quater. All'articolo l comma 1-bis della legge 440/1997 dopo le parole «presso le istituzioni scolastiche statali» aggiungere «e paritarie»;
alla rubrica e ovunque ricorra nell'articolo, sostituire la parola: materna con la seguente: scuola dell'infanzia;
4-quinquies. All'articolo 11 comma 1 della legge 128/2013 dopo le parole «alle istituzioni scolastiche statali» aggiungere «e paritarie».
4-sexies. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle «istituzioni scolastiche» sono da intendersi comprensivi sia delle istituzioni scolastiche statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge 62/2000.
4-septies. All'articolo 1 legge 107/2015 sostituire il comma 148 con il seguente:
«148. Per le erogazioni liberali destinate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, il credito di imposta è riconosciuto a condizione che il 90 per cento dell'importo complessivo sia versato alla istituzione scolastica tramite banca e che il 10 per cento dell'importo complessivo sia versato sull'apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme versate su detto fondo sono assegnate alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 3, sostituire la cifra: 300 con la seguente: 255.
78. 16. Centemero, Palmieri, Crimi.
Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 è abrogato.
Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4;
alla Sezione II, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
1.1. Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)
2017:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.
2018:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.
2019:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.
1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)
2017:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2018:
CP: + 90.000.000;
CS: + 90.000.000.
2019:
CP: + 90.000.000;
CS: + 90.000.000.
1.6 Tutela e salvaguardia di biodiversità ed ecosistema marino (18.13)
2017:
CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.
2018:
CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.
1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)
2017:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.
2018:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.
2019:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.
1.8 Cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili
2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2018:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
2019:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
78. 34. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato;
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è avviato un programma sperimentale per l'attivazione di classi con metodi didattici diversi dal tradizionale; a tal fine i dirigenti scolastici presentano progetti che tangono conto dei necessari adeguamenti d'arredo, dei materiali didattici dedicati nonché delle esigenze di formazione del personale. Per l'attuazione del periodo precedente, a partire dall'anno 2017 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 130,55 milioni per l'anno 2017, 111,6 milioni per il 2018 e 110,7 milioni per il 2019.
78. 35. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato;
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A partire dall'anno 2017 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 130,55 milioni per l'anno 2017, 111,6 milioni per il 2018 e 110,7 milioni per il 2019.
78. 37. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: 24,4 milioni con le seguenti: 36,6 milioni.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 263,4 milioni.
78. 48. Gigli, Rubinato.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 4:
sostituire le parole: Per l'anno 2017 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2017;
sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni di euro.
78. 24. Rubinato, Gigli, Rotta, Santerini, Ginato.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo annuo non superiore, rispettivamente, a 640 euro per l'anno 2016, a 537,87 per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, ed a 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, per alunno o studente».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 65 milioni di euro.
*78. 5. Malpezzi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo annuo non superiore, rispettivamente, a 640 euro per l'anno 2016, a 537,87 per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, ed a 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, per alunno o studente».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 65 milioni di euro.
*78. 50. Melilli.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e-bis), le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018,»;
b) alla lettera i-quinquies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le spese, per il medesimo limite di importo per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni culturali riconosciute, musicali, teatrali o che comunque contribuiscano alla crescita culturale, sociale e civile dei minori e ad istituti abilitati che propongano corsi di lingue straniere, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui.
**78. 1. VI Commissione.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e-bis), le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018,»;
b) alla lettera i-quinquies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le spese, per il medesimo limite di importo per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni culturali riconosciute, musicali, teatrali o che comunque contribuiscano alla crescita culturale, sociale e civile dei minori e ad istituti abilitati che propongano corsi di lingue straniere, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui.
**78. 7. Currò, Prodani.
Al comma 2, sostituire le parole: 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 530 euro per l'anno 2016, a 580 euro per l'anno 2017 e a 600 euro a decorrere dall'anno 2018,;
Conseguentemente,
al comma 4, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni;
al comma 4, sostituire le parole Per l'anno 2017 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2017;
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 con 225.
78. 12. Centemero, Palmieri, Crimi.
Al comma 2, sostituire le parole: 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 1000 euro a decorrere dall'anno 2016. A questi fini le spese per la refezione scolastica non rientrano tra le spese di frequenza della scuola.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire il numero: 300 con il seguente: 186.
78. 13. Centemero, Palmieri, Crimi.
Al comma 2, sostituire le parole: 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 480 euro per l'anno 2016, a 417 euro per l'anno 2017 e a 505 euro a decorrere dall'anno 2018,.
Conseguentemente, al comma 4:
sostituire le parole: Per l'anno 2017 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2017;
sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
78. 23. Rubinato, Gigli, Rotta, Santerini, Ginato, Sanga, Malpezzi.
Al comma 4, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;
Conseguentemente, all'articolo 57, sostituire le parole: 45 milioni: con 35 milioni.
78. 8. Gelmini.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
78. 2. VII Commissione.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 è aggiunto il seguente: «148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, il 90 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie sono corrisposte direttamente alle scuole beneficiarie indicate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali. Il restante 10 per cento confluisce nel fondo di cui al comma 148, per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma».
78. 3. Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 è aggiunto il seguente: «148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, nel caso di erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, il credito d'imposta di cui al comma 145, è riconosciuto a condizione che il 90 per cento dell'importo sia versato alle scuole beneficiarie e il restante 10 per cento confluisca nel fondo di cui al comma 148, per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma».
78. 52. Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono aggiunti seguenti: «148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. in tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:
a) comunicare mensilmente ai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) versare entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali suddette, il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.
148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
78. 22. Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato, Sanga, Malpezzi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'erogazione delle risorse finanziarie assegnate per anno scolastico alle scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono effettuate dagli Uffici scolastici regionali, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, per il tramite di acconti, nonché di un saldo che deve essere erogato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, al fine di garantire la continuità di prestazioni che ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari.
78. 21. Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. 1. L'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si interpreta nel senso che l'attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 275 milioni.
78. 54. Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si interpreta nel senso che l'attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
78. 4. Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'attività educativa e didattica si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
78. 18. Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 4 comma 3 lettera c) del DM 200/2012, di attuazione dell'articolo 91-bis, comma 3 decreto-legge 1/2012 convertito dalla legge 27/2012, si interpreta nel senso che l'attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente pubblicato dal MIUR.
*78. 38. Vignali.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 4 comma 3 lettera c) del DM 200/2012, di attuazione dell'articolo 91-bis, comma 3 decreto-legge 1/2012 convertito dalla legge 27/2012, si interpreta nel senso che l'attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente pubblicato dal MIUR.
*78. 44. Latronico.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 4 comma 3 lettera c) del DM 200/2012, di attuazione dell'articolo 91-bis, comma 3 decreto-legge 1/2012 convertito dalla legge 27/2012, si interpreta nel senso che l'attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente pubblicato dal MIUR.
*78. 11. Binetti, Tancredi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quinquies, sono aggiunti i seguenti:
5-sexies. Non si considera commerciale ai fini fiscali l'attività didattica delle scuole paritarie gestite dai soggetti di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, che prestano servizi educativi e didattici dietro pagamento di rette che coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso, così come annualmente determinato, sulla base dei costi medi di riferimento, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e che prevedono il reimpiego di eventuali utili a favore delle stesse scuole, o di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte delle medesime e unitarie strutture e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
5-septies. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui al comma 5-sexies assumono l'ammontare delle retribuzioni al netto del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
78. 20. Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità. Al personale docente delle scuole paritarie, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, il servizio prestato presso le predette scuole, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo per intero ai fini giuridici ed economici.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
78. 6. Binetti, Piccone.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis decreto-legge 248/2007 convertito nella legge 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente comma nel limite di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'amo ed entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
78. 14. Centemero, Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis d.l. 248 /2007 convertito nella legge 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
78. 47. Gigli.
Dopo il comma 4, aggiungere 11 seguente:
4-bis. A tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si applica il medesimo criterio di corresponsione ai Comuni della tassa sui rifiuti previsto all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e rapportato al numero degli alunni iscritti alla scuola.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
78. 19. Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
*78. 9. Binetti, Tancredi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
*78. 39. Vignali.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
*78. 41. Latronico.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge 62/2000.
4-ter. All'articolo 1 comma 1-bis della legge 440/1997 dopo le parole «presso le istituzioni scolastiche statali» aggiungere «e paritarie».
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
78. 46. Gigli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000. All'articolo 1 comma 1-bis della legge 440/1997 dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti «paritarie».
*78. 10. Binetti, Tancredi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000. All'articolo 1 comma 1-bis della legge 440/1997 dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti «paritarie».
*78. 40. Vignali.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000. All'articolo 1 comma 1-bis della legge 440/1997 dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti «paritarie».
*78. 43. Latronico.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. A tal fine, all'articolo 1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440, le parole «le istituzioni scolastiche statali» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62».
*78. 17. Rubinato, Gigli, Rotta.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. A partire dal 2017, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448/98.
78. 33. Cariello.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «le spese per la frequenza» sono sostituite con le parole «e spese per i libri di testo e per la frequenza»
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire il numero: 300 con il seguente: 200.
78. 36. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2017 il Fondo di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato nel limite di spesa di 36,6 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 263,4 milioni.
78. 49. Gigli.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Mobilità docenti).
1. Al fine di favorire la mobilità dei docenti in tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per le procedure di mobilità riguardanti i tre anni scolastici successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa l'efficacia di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni».
78. 038. Piccone, Binetti.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Ai fini dell'attuazione della delega di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», articolo 1, comma 181, lettera e) «istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni», è stanziata, a partire dall'anno 2017, la somma di euro 500.000.000,00;
2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500.000.000,00 di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal’ precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».
78. 021. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. A partire dall'anno scolastico 2016-17, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
78. 022. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Sostegno alla formazione degli alunni con disabilità).
1. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la do-tazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è rideterminata, in modo tale da ottenere una consistenza organica pari al 100 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2016/2017. Il riparto dei docenti di sostegno è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al primo periodo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel limite di spesa di 100 milioni annui.
2. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, a partire dall'anno accademico 2017/2018, presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è istituito un Fondo per l'integrazione degli alunni disabili, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, al fine di garantire l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sulla base delle effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno».
Conseguentemente sostituire il comma 2 dell'articolo 81 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
78. 032. Binetti, Piccone.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. A partire dal 2017, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448/98.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 93 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 93 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 93 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e tdelle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».
78. 024. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, gli iscritti ai corsi di laurea triennale in materie economiche che consentono di sostenere l'esame di Stato necessario ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti, sezione esperti contabili, possono svolgere formazione teorico-pratica presso i professionisti iscritti a tale Ordine.
2. Per il periodo di formazione di cui ai comma 1 è corrisposto all'iscritto il rimborso delle spese universitarie di vitto, alloggio e trasporto, nei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
4. Il periodo di frequenza dà diritto all'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 295 milioni di euro».
78. 03. Di Gioia, Mongiello, Galati.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Gli iscritti ai corsi di laurea triennale in materie economiche che consentono di sostenere l'esame di Stato necessario ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti, Sezione esperti contabili, possono svolgere formazione teorica pratica presso i professionisti iscritti a tale Ordine.
2. Per il periodo di formazione è corrisposto all'iscritto il rimborso delle spese universitarie di vitto, alloggio e trasporto.
3. Il periodo di frequenza dà diritto all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali».
78. 02. Di Gioia, Mongiello, Galati.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Contenzioso lettori e collaboratori ed esperti linguistici).
1. In esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 26 giugno 2001 nella causa C-219/99 e in data 18 luglio 2006 nella causa C-119/04, tenuto conto altresì della sentenza interpretativa pronunciata dalla stessa Corte di Giustizia in data 15 maggio 2008 nella causa C-276/07 e di quanto previsto sul trattamento economico dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sul fondo per il finanziamento ordinario, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, finalizzati al definitivo superamento del contenzioso in atto e a prevenire quello futuro instaurato nei confronti delle Università statali italiane dai lettori di madre lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto 11 luglio 1980, n, 382 abrogato dall'articolo 4 comma 5 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Con decorrenza dall'anno 2017 il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso le università è pari a quello del ricercatore confermato a tempo definito classe 0 proporzionalmente all'impegno orario assolto e stabilito dall'ateneo tenendo conto che tale trattamento è parametrato su un impegno orario annuo pari a 500 ore, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli disposti a livello di ateneo. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università a decorrere dall'anno 2017 sono stanziati 10 milioni di euro a titolo di cofinanziamento di tale maggiore retribuzione da ripartire tra gli atenei.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
78. 031. Ghizzoni.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Disposizioni per l'esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici).
1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni.
2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.
3. Le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. I ricavi provenienti dall'attività delle società odontoiatriche costituite nel 2017 concorrono, per il solo periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il 90 per cento del loro ammontare.
5. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari sono definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 81 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 299 milioni per il 2017 e di 300 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2018.
78. 026. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Disposizioni per l'esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali occupano di servizi odontoiatrici).
1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge 409/85 e successive modificazioni;
2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondò le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.
3. Le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri e sono soggette, ai pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
78. 04. Marcolin, Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Riforma della disciplina delle Società tra professionisti)
1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:
a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio».
b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera «b-bis): che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti»;
c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere con gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal Caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società»;
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate nella forma ordinistica ad eccezione della professione notarile».
Conseguentemente è abrogato l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
*78. 05. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Riforma della disciplina delle Società tra professionisti)
1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:
a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio».
b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera «b-bis): che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti»;
c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere con gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal Caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società»;
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate nella forma ordinistica ad eccezione della professione notarile».
Conseguentemente è abrogato l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
*78. 011. Fregolent.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Estensione dei contratti di rete ai liberi professionisti).
1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.
Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.
Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.
**78. 06. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Estensione dei contratti di rete ai liberi professionisti).
1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.
Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.
Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.
**78. 012. Fregolent.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Denominazione del titolo professionale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, le denominazioni «perito industriale» e «perito industriale laureato» sono sostituite dalla denominazione «ingegnere tecnico». Gli iscritti in possesso della laurea assumono il titolo professionale di «ingegnere tecnico».
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione l'ordinamento professionale.
78. 07. Palladino, Menorello, Librandi.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. La tabella A nella parte relativa agli stipendi del personale della magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla seguente:
TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.
MAGISTRATURA ORDINARIA QUALIFICA/STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)
euro 78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)
euro 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)
euro 73.018,13
Magistrati ordinari dalla quarta valutazione di professionalità
euro 66.470,60
Magistrati ordinari alla seconda valutazione di professionalità
euro 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità
euro 44.328,37
Magistrati ordinari
euro 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio
22.766,71
2. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come modificata con la presente legge. La tabella allegata al presente articolo deve intendersi incrementata degli interventi di attualizzazione già adottati ed adottandi dalle competenti Amministrazioni.
3. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 12, della legge 30 luglio 2007, n. 111 è sostituito dal seguente:
«Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1o gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e.4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27; e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo otto anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la seconda valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete uno dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».
4. L'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 è sostituito dalla seguente disposizione : «Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 10 luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mentili con esclusione dei periodi di aspettativa per causa diversa da infermità, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa».
5. Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle nonne che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti; c) procedere alla ricostruzione delle carriere in favore dei magistrati ordinari che per effetto dell'entrata in vigore della presente legge vengano a percepire una retribuzione complessiva inferiore rispetto a magistrati ordinari che abbiano conseguito valutazioni di professionalità precedenti rispetto ai primi, in favore dei quali dovrà dunque essere operata la ricostruzione della carriera. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
78. 09. Dambruoso, Matarrese, Vargiu, Verini, Menorello, Librandi.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Dall'entrata in vigore della legge di bilancio il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari é parificato a quello dei magistrati amministrativi.
2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente:
a) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari in tirocinio coincide con quello del magistrato referendario;
b) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la I valutazione di professionalità coincide con quello dei primi referendari;
c) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la II valutazione di professionalità coincide con quello dei consiglieri dei tribunali amministrativi regionali;
d) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la IV valutazione di professionalità coincide con quello dei presidenti di sezione di Consiglio di Stato.
3. Sono abrogate le disposizioni che collegano la progressione economica dei magistrati ordinari ad ulteriori valutazioni di professionalità, pur restando invariato il sistema quadriennale di valutazioni di professionalità dei giudici ordinari ai fini diversi da quelli della progressione economica.
4. I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della I valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i primi referendari.
I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della II valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali.
I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 201.7 sono in possesso della III valutazione di professionalità da oltre I anno conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali di pari anzianità di servizio.
I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della IV valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della V valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della VI valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della VII valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per í presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
5. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista.
6. L'articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 è sostituito dalla seguente disposizione: «Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del ’personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1o luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di aspettativa per causa diversa da infermità, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa».
7. Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
8. Dall'attuazione del presente articolo derivano per l'anno 2017 ulteriori maggiori oneri a carico della finanza pubblica nella misura di euro 70.000.000,00 a seguito dell'applicazione della norma transitoria.
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 70.000.000;
2018: – ;
2019: – ;
all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
78. 010. Dambruoso, Matarrese, Vargiu, Verini, Menorello, Librandi, Ermini.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:
30-bis) attrezzature sanitarie da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni Onlus operanti nel settore socio-sanitario.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000;
2019: – 7.000.000.
78. 08. Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
«Art. 78-bis.
1. Per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
78. 013. Palese.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
«Art. 78-bis.
1. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2017: 5.000.000.
78. 025. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. A decorrere dell'anno 2017, è incrementata di Euro 4.570.000, la somma concordata in sede di. Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31/2008».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 4.570.000;
2018: – 4.570.000;
2019: – 4.570.000.
78. 023. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).
1. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2017» e conseguentemente l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, è rinviata».
*78. 015. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).
1. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2017» e conseguentemente l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, è rinviata».
*78. 034. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
1. Le micro e piccole imprese utilizzatrici e/o importatrici di imballaggi, quando vi siano obbligate, possono aderire ai consorzi dí cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso le proprie organizzazioni di categoria dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle organizzazioni di categoria iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata».
**78. 016. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
1. Le micro e piccole imprese utilizzatrici e/o importatrici di imballaggi, quando vi siano obbligate, possono aderire ai consorzi dí cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso le proprie organizzazioni di categoria dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle organizzazioni di categoria iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata».
**78. 035. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
1. Le micro e piccole imprese utilizzatrici e/o importatrici di imballaggi, quando vi siano obbligate, possono aderire ai consorzi dí cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso le proprie organizzazioni di categoria dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle organizzazioni di categoria iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata».
**78. 037. Braga, Cenni.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
«Art. 78-bis.
(Disposizioni in materia di maxi-conguagli)
1. Nei casi di conguagli di consumi di energia elettrica e gas a seguito di cambio di fornitore, il cliente finale deve ricevere una fattura di conguaglio entro e non oltre sei settimane dall'effettuazione del cambio ai sensi del punto 1, lettera j) dell'Allegato I della Direttiva 72/2009. Trascorso inutilmente tale termine il cliente finale ha diritto a non corrispondere più alcuna somma. Sia il distributore di energia elettrica e gas che il fornitore non possono esigere dette somme, né il distributore potrà ulteriormente esigerle dal fornitore. Il cliente finale ha in ogni caso diritto ad ottenere la restituzione delle eventuali somme pagate in eccesso. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità per la corretta attribuzione tra operatori delle partite economiche derivanti dalla differenza fra l'energia consumata e quella effettivamente misurata.
2. Nei casi di conguagli di consumi di energia elettrica e gas differenti dal comma 1, è fatto divieto alle imprese di distribuzione e ai fornitori di procedere con conguagli di importi relativi a periodi di consumo superiori a ventiquattro mesi precedenti che decorrono dalla data di emissione della fattura di conguaglio. Tale divieto si applica anche nei rapporti contrattuali tra distributore di rete e fornitore. È fatto salvo il diritto del cliente ad ottenere la restituzione delle eventuali somme pagate in eccesso. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità per la corretta attribuzione tra operatori delle partite economiche derivanti dalla differenza fra l'energia consumata e quella effettivamente misurata.
3. Il comma 2 si applica, in riferimento ai soli casi relativi a conguagli di consumi di gas naturale, a partire dal 1o gennaio 2018.
4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, in tutti i casi di fatture di importi anomali, ai sensi della delibera AEEGSI 17/16/R/COM, sussista in capo ai venditori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, senza interessi, nei confronti del cliente finale, a prescindere dal mercato di appartenenza. Nel caso di errore imputabile al distributore il venditore corrisponde le somme a questo spettanti solo a fronte dell'avvenuto incasso di queste ultime».
*78. 017. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Disposizioni in materia di maxi-conguagli).
1. Nei casi di conguagli di consumi di energia elettrica e gas a seguito di cambio di fornitore, il cliente finale deve ricevere una fattura di conguaglio entro e non oltre sei settimane dall'effettuazione del cambio ai sensi del punto 1, lettera j) dell'Allegato I della Direttiva 72/2009. Trascorso inutilmente tale termine il cliente finale ha diritto a non corrispondere più alcuna somma. Sia il distributore di energia elettrica e gas che il fornitore non possono esigere dette somme, né il distributore potrà ulteriormente esigerle dal fornitore. Il cliente finale ha in ogni caso diritto ad ottenere la restituzione delle eventuali somme pagate in eccesso. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità per la corretta attribuzione tra operatori delle partite economiche derivanti dalla differenza fra l'energia consumata e quella effettivamente misurata.
2. Nei casi di conguagli di consumi di energia elettrica e gas differenti dal comma 1, è fatto divieto alle imprese di distribuzione e ai fornitori di procedere con conguagli di importi relativi a periodi di consumo superiori a ventiquattro mesi precedenti che decorrono dalla data di emissione della fattura di conguaglio. Tale divieto si applica anche nei rapporti contrattuali tra distributore di rete e fornitore. È fatto salvo il diritto del cliente ad ottenere la restituzione delle eventuali somme pagate in eccesso. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità per la corretta attribuzione tra operatori delle partite economiche derivanti dalla differenza fra l'energia consumata e quella effettivamente misurata.
3. Il comma 2 si applica, in riferimento ai soli casi relativi a conguagli di consumi di gas naturale, a partire dal 1o gennaio 2018.
4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, in tutti i casi di fatture di importi anomali, ai sensi della delibera AEEGSI 17/16/R/COM, sussista in capo ai venditori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, senza interessi, nei confronti del cliente finale, a prescindere dal mercato di appartenenza. Nel caso di errore imputabile al distributore il venditore corrisponde le somme a questo spettanti solo a fronte dell'avvenuto incasso di queste ultime.
*78. 033. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Dismissione e locazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici).
1. All'articolo 8, comma 2 della legge 135 del 2012, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, anche mediante il conferimento parziale del medesimo – escluso il patrimonio residenziale da dismettersi direttamente da parte di INPS secondo le condizioni stabilite dalla legge 410 del 2001 – al fondo di gestione del risparmio di cui all'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.»
2. Gli oneri sostenuti per le attività già svolte ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, in relazione agli immobili di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non conferiti al fondo di cui al comma 1, comunque ricompresi nei piani di alienazione, sono rimborsati alla società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in concorso con l'Agenzia del Demanio, a valere sulle risorse con-vincolo di destinazione assegnate.
3. Al fine di favorire l'assolvimento della vendita dei beni immobili trasferiti per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale promuove la definizione del relativo contenzioso privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato a procedere all'alienazione delle unità residenziali di pregio, per le quali pende ricorso dinanzi al Giudice amministrativo e/o civile avverso la qualificazione di pregio del cespite e/o la determinazione del prezzo di vendita delle singole unità, al prezzo a suo tempo definito dall'Agenzia del Territorio, ove non inferiore al valore determinato dall'Agenzia del Territorio medesima in sede di retrocessione per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207; convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, senza alcuna riduzione o abbattimento previsti per le unità immobiliari non di pregio, a condizione che vengano abbandonati i giudizi in corso, con compensazione delle spese, e che i conduttori rinunzino ad eventuali richieste risarcitorie o di restituzione del canone corrisposto nelle more del giudizio e che risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
4. L'INPS è autorizzato a procedere all'alienazione di immobili da reddito di proprietà dell'Istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei Comuni delle Città Metropolitane mediante l'inclusione nelle procedure trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate, è computato ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608 della legge 28 dicembre 2015, fino a concorrenza dello stesso.
5. Dopo il comma 12 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è aggiunto il seguente:
«Al fine di incrementare la redditività del patrimonio immobiliare non strumentale gli enti previdenziali pubblici destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27.02.09, possono procedere, per le unità residenziali loro retrocesse in forza di quanto previsto all'articolo 43-bis della legge 14/09, alla messa a reddito delle unità libere, nonché al rinnovo dei contratti in scadenza, applicando i canoni di locazione determinati sulla base degli accordi territoriali sottoscritti tra le OO.SS. dell'inquilinato maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli enti previdenziali pubblici. Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano alle unità residenziali di pregio, i cui contratti scaduti sono rinnovati sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare della Agenzia delle Entrate riferite al semestre precedente quello di scadenza del contratto».
78. 018. Morassut.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «remunerazione massima spettante a titolo di aggio» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non superiore al 3 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo».
2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
78. 019. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.
78. 020. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Toninelli, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Disposizioni sull'IMAIE in Liquidazione e nuove attribuzioni all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).
1. All'entrata in vigore della presente legge sono trasferiti da IMAIE in Liquidazione al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) tutte le somme giacenti nei conti di IMAIE in Liquidazione dedotte quelle corrispondenti ai debiti di cui al comma 7, lettera a);
b) ogni titolo mobiliare e immobiliare di IMAIE in liquidazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le somme e i titoli di cui al comma 1 ad un apposito capitolo di bilancio e provvede al deposito delle somme su un conto corrente presso la Sezione della Tesoreria della Banca d'Italia.
3. Il sette per cento delle somme ricevute ai sensi del comma 2 dal Ministero dell'economia e delle finanze è da quest'ultimo trasferito all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e destinato alla costituzione di un apposito Ufficio Regolazione e Vigilanza sull'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. L'Autorità, con proprio provvedimento, istituisce tale ufficio presso la Commissione per i prodotti e i servizi. L'Autorità vigila sul corretto comportamento degli operatori della filiera del diritto connesso al diritto d'autore, favorisce la risoluzione di eventuali controversie tra tutte le parti interessate con particolare riguardo alla tutela dei diritti economici dei titolari dei diritti. Alla medesima Autorità sono, inoltre, affidate eventuali istruttorie, indagini e studi per il miglioramento dei funzionamento del suddetto mercato.
4. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati i criteri di attribuzione delle somme di cui al comma 6 al netto del trasferimento di cui al comma 3, in favore delle imprese che intermediano diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse di artisti interpreti o esecutori di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto dei. Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
5. Con riferimento ai crediti vantati da IMAIE in Liquidazione e maturati fino alla data del 14 luglio 2009, i Commissari Liquidatori consegnano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché successivamente con periodicità semestrale, il rendiconto dei crediti accertati e non ancora incassati, delle attività svolte ai fini dell'accertamento ed incasso, delle iniziative giudiziali intraprese ai medesimi fini e delle inerenti spese.
6. I Commissari Liquidatori traferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) le somme ed i titoli di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
b) le somme incassate relative ai crediti di cui al comma 5 entro 30 giorni dal termine del semestre nel corso dei quale sono state incassate, al netto delle spese;
c) le somme risultanti dagli stati passivi depositati dai Commissari Liquidatori prima della data di entrata in vigore della presente legge decorsi tre anni dalla data di deposito dello stato passivo senza che il creditore abbia presentato richiesta di pagamento;
d) l'eventuale residuo attivo di fine liquidazione di cui al comma 7 contestualmente alla chiusura della stessa.
7. Restano riservate ai Commissari Liquidatori fino al termine della liquidazione le attività di seguito indicate, perché procedano in conformità alle ordinarie procedure di legge in materia di liquidazione:
a) il pagamento di tutti i debiti di IMAIE in Liquidazione quali risultanti dagli stati passivi depositati dai Commissari Liquidatori prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) l'incasso di tutti i crediti di cui al comma 5;
c) l'amministrazione e liquidazione dei beni immobili nonché di ogni altro bene diverso da quelli di cui al comma 1;
d) la gestione dell'eventuale contenzioso relativo ai beni e rapporti giuridici dianzi elencati,
8. L'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 è abrogato.
78. 027. Boccadutri.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Regime fiscale per le nuove attività).
1. Al comma 113 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la cifra «2015» è sostituita con la seguente: «2016»;
b) sono aggiunte alla fine del comma le seguenti parole «oppure avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014 .
78. 028. Laffranco, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Oneri generali di sistema).
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) ad adeguare, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per tutte le tipologie di usi in base al criterio di paritetica ed equa contribuzione tra quanto pagato e quanto prelevato dalla rete.
*78. 029. Rampelli, Rizzetto.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Oneri generali di sistema).
1.All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) ad adeguare, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per tutte le tipologie di usi in base al criterio di paritetica ed equa contribuzione tra quanto pagato e quanto prelevato dalla rete.
*78. 036. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Al fine di adeguare e potenziare il sistema di depurazione del Lago di Garda, assicurando l'indifferibile intervento infrastrutturale, per l'anno 2017 è stanziato un contributo dell'importo di 100 milioni di euro a favore dell'ATS «Garda Ambiente», formata esclusivamente da comuni gardesani.
Conseguentemente, alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
2017: – 100.000.000.
78. 030. Gelmini, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. 78-bis l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 149, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «per quindici anni» e le parole «o cessano entro il 31 dicembre 2016» sono sostituire dalle seguenti «al 1 gennaio 2016 o cesseranno in anni successivi»;
b) Al comma 150, le parole «all'80 per cento di quello riconosciuto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti «a quello riconosciuto dal 1 comma, 1 capoverso dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012»;
c) Al comma 151, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017 ovvero entro il 31 dicembre di ogni altro anno di cessazione». All'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Entro trenta giorni dalla data di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle notizie di cui al primo periodo del presente comma il Gestore dei servizi energetici, il GSE SpA, rinnova automaticamente la qualifica di impianto a fonti rinnovabili posseduta con riferimento al periodo di godimento del nuovo incentivo».
78. 040. Parrini, Fanucci.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6).
All'articolo 15, comma 1, la parola almeno è soppressa.
78. 041. Marco Di Maio, Fanucci.
ART. 79.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere il seguente: 36-bis. Il fondo, di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per l'anno 2017 è incrementato di duecento milioni di euro.
79. 5. Rampelli.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 80, al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017.
79. 6. Rampelli, Giorgia Meloni.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
In via sperimentale per il 2017 è istituito un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro, per la concessione di prestiti in favore di persone che versano in stato di disoccupazione al fine di finanziare percorsi specialistici individuali mirati all'ingresso o al reingresso nel mondo del lavoro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno individuati i beneficiari delle misure, i percorsi formativi finanziabili e le modalità per accedere al Fondo.
79. 7. Rampelli.
Sopprimerlo.
79. 8. Rampelli, Giorgia Meloni.
Sostituire l'articolo 79 con il seguente:
Art. 79-bis.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).
1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di duecento milioni di euro per l'anno 2017.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
79. 08. Rampelli, Giorgia Meloni.
Sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo «Aiutiamoli a casa loro»).
79. 4. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in coerenza con le finalità e gli obiettivi della cooperazione internazionale per lo viluppo sostenibile, i diritti umani e la pace di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
79. 2. Beni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obiettivo di favorire comunità resilienti anche mediante progetti di promozione della salute per la popolazione più vulnerabile come mamme e bambini.
79. 3. Miotto, Monaco.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa interessati del medesimo stato di previsione.
*79. 1. La III Commissione.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa interessati del medesimo stato di previsione.
*79. 9. Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito degli interventi per la cooperazione e lo sviluppo la spesa per i progetti di costruzione della pace e di carattere umanitario delle ONG italiane è incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 240 milioni.
79. 10. Bossa, Melilla, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Zanin, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente articolo:
Art. 79-bis.
Alla legge 21 novembre 2000, n. 342, l'articolo 63 è sostituito dal seguente:
«Art. 63.
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alfa certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. i veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 euro per i motoveicoli».
79. 03. Romanini, Paolo Rossi.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Fondo per la destinazione della quota inoptata dell'otto per mille dell'IRPEF).
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo al quale affluiscono tutte le maggiori risorse rivenienti dalle quote dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondenti alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, previo rinnovo delle intese già sottoscritte tra le lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, in materia ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del 1986, al fine di adeguarle al nuovo regime di ripartizione.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità di destinazione delle maggiori risorse affluenti nel fondo di cui al comma precedente, al finanziamento di finalità sociali.
79. 05. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:
Art. 79-bis.
1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli eventi di musica classica e opera lirica, finalizzati alla divulgazione a livello internazionale della cultura dei musicisti classici italiani, che vantino una tradizione di almeno quindici edizioni annuali consecutive e che prevedano la partecipazione di artisti e spettatori paganti provenienti dall'estero.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
79. 01. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.
Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Fondo per la riconversione industriale delle fabbriche di armi e la smilitarizzazione del territorio).
1. Al fine di dare attuazione alla legge 9 luglio 1990, n. 185, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per interventi volti ad affrontare la riconversione industriale delle fabbriche di armi e la smilitarizzazione del territorio con la chiusura delle basi puntando al recupero delle stesse per fini di pubblica utilità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, è disciplinato il funzionamento del fondo di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 250.
79. 02. Artini, Marcon, Fossati, Civati, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Fondo per l'elaborazione ed il monitoraggio degli indicatori di benessere di cui all'articolo 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163).
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per l'elaborazione ed il monitoraggio degli indicatori di cui all'articolo 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163.
Conseguentemente, all'articolo 74, comma 7, sostituire le parole: 11 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.
79. 04. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:
Art. 79-bis.
1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
79. 07. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
ART. 80.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: nonché al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: e del Ministro della giustizia con le seguenti: , del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
80. 5. Tullo, Gandolfi, Mognato, Pagani, Mura, Bruno Bossio, Brandolin, Marco Di Stefano, Culotta, Crivellari.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: nonché al Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera.
80. 10. Paola Bragantini.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per la formazione permanente del Corpo della Polizia di Stato è attribuita una dotazione finanziaria di 30 milioni euro al medesimo fondo di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
80. 7. Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 con le seguenti: dotazione finanziaria di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 230 milioni di euro nell'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 230 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
80. 2. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 5 per cento delle risorse del Fondo è destinata all'assunzione di centralinisti da impiegarsi presso le centrali operative del Corpo dei vigili del fuoco;
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
80. 8. Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
80. 9. Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, lo stanziamento per l'anno 2017 del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è incrementato di 15 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000.
*80. 1. La I Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, lo stanziamento per l'anno 2017 del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è incrementato di 15 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000.
* 80. 3. Fabbri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.
80. 4. Paola Bragantini, Gribaudo, Fiorio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In caso infortunio gravemente invalidante, di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 298,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
80. 11. Fiorio, Paola Bragantini, Dallai.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
1-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato; essa recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini, dai contratti di locazione di cui al comma 1-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità, organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
1-quater. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo».
80. 6. Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
80-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500,000;
2019: – 1.500.000.
*80. 01. La I Commissione.
Dopo l‘articolo 80, aggiungere il seguente:
80-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000;
*80. 07. Fiano, Naccarato, Fabbri.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria).
1. Il presente articolo reca disposizioni dirette all'equiparazione del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria attualmente in servizio ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto dai commi che seguono.
2. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica 1o luglio 2013 ed economica 1o luglio 2015.
3. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1o gennaio 2016.
4. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 e decorrenza 28 dicembre 2011 assume la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 10 gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
5. Il personale di cui al comma 4 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo.
6. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 4 settembre 2002 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1o gennaio 2016.
7. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1o gennaio 2017.
8. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 10 gennaio 2016, nei rispetto dell'ordine di ruolo.
9. Il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo.
10. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1o gennaio 2016.
11. Il personale di cui al comma 10 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo.
12. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata.
13. Con successivo provvedimento normativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede ad adeguare le disposizioni concernenti l'articolazione delle qualifiche e la progressione di carriera dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
80. 08. Misiani, Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Giulietti, Sgambato, Marchi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Fondo per la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui).
1. È istituito all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 210 milioni.
80. 09. Grimoldi, Caparini, Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure in favore della specialità Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).
1. All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la valorizzazione della specialità Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di incrementarne gli organici a 590 unità ed assicurare l'equiparazione delle indennità previste in loro favore a quelle corrisposte agli appartenenti alla medesima specialità della Polizia di Stato.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è dotato di 6.750.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di con le seguenti: 293.250.000.
80. 010. Grimoldi, Caparini, Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, è incrementato di euro 800.000 a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di con le seguenti: 299.200.000.
80. 011. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 151 del 2001, sono stanziati euro 100.000 a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di con le seguenti: 299.900.000
80. 012. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Rideterminazione del Fondo nazionale del servizio civile)
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 è incrementato di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la cifra: 300 con la seguente: 160
80. 04. Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Al fine di dare attuazione alla Direttiva NIS (UE) 2016/1148 (Network and Information Security), adottata dal Parlamento europeo il 6 luglio 2016, circa l'organizzazione del sistema di protezione cibernetica nazionale, sono stanziati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Per far fronte al finanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante il Fondo per gli interventi strutturali si politica economica di cui all'articolo 81 comma 1.
80. 02. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Fondo indigenti Regione Siciliana)
1. Esclusivamente per gli anni 2017-2019, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, al bilancio della Regione Sicilia con destinazione vincolata all'istituzione di un fondo siciliano per l'equità e la giustizia sociale in favore delle persone indigenti, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla popolazione siciliana, e in particolare da quella parte della popolazione che vive in condizioni di estrema povertà, a causa della mafia.
80. 03. Riccardo Gallo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure per l'efficientamento energetico e la messa a norma di impianti di illuminazione pubblica).
1. Al fine di facilitare il processo di riduzione della spesa corrente è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo per l'illuminazione pubblica», con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro, incrementabile fino a 3.000 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato a sostenere il finanziamento sotto qualsiasi forma di interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica e gli interventi di messa a norma ad essi connessi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, tra l'altro, gli obiettivi di risparmio energetico, i soggetti che possono accedere al finanziamento del Fonda e le modalità di intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche attraverso il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A.
3. I finanziamenti concessi dal Fondo possono beneficiare di una garanzia sussidiaria dello Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse a carico del bilancio dello Stato a copertura delle eventuali escussioni della garanzia devono essere in ogni caso inferiori ai risparmi di spesa conseguiti in attuazione del presente articolo.
4. Il Fondo può operare anche a condizioni agevolate, mediante l'utilizzo di apporti finanziari da parte di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a valere su risorse europee, nonché delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le modalità di apporta e i criteri di utilizzo delle risorse apportate sono definiti da apposite convenzioni stipulate tra le pubbliche amministrazioni interessate e la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere altresì supportati dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché da altri fondi e misure pubbliche destinati all'efficienza e alla riqualificazione energetica.
80. 05. Gutgeld, Marchi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. L'indennità dei magistrati onorari in regime transitorio si compone di una parte fissa e di una parte variabile.
2. Ad essi è attribuita l'indennità fissa di euro 43.310,90 lordi annui al netto degli oneri previdenziali, da corrispondersi in dodici ratei mensili, entro l'ultimo giorno di ogni mese. La parte variabile dell'indennità sarà corrisposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 13, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi.
3. Al comma 1, lettera f), del dell'articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 le parole: «giudici di pace», sono sostituite con: «magistrati onorari di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57».
4. Al comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
5. All'articolo 2, comma 17, lettera b), della legge 28 aprile 2016, n. 57, i numeri 1), 3), 4), 5) e il punto c) sono soppressi.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.
80. 013. Giuseppe Guerini.
ART. 81.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
81. 5. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Fedriga.
Al comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.
Conseguentemente, all'articolo 104, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
6-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.
81. 24. Francesco Sanna.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 104, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
28-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 1 milione di euro, in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.
81. 25. Nastri.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 299.900 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 104, dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:
29-bis. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stanziati euro 100.000 per l'anno 2017.
81. 26. Nastri.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 104, dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
31. È autorizzato un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti industriali dei territori di Scarlino e di Follonica, alla luce del quadro emissivo esistente, nonché delle violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, risultate a seguito delle verifiche effettuate dall'ISPRA. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione delle aree inquinate in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
81. 27. Faenzi, Parisi.
Al comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Conseguentemente,
allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, Missione 6 Soccorso civile, Programma 6.5 Protezione civile, in fine, apportare le seguenti variazioni:
2017: + 100.000.000;
2018: + 100.000.000;
2019: + 100.000.000.
81. 17. Mariani, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Al comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite con le seguenti: 294 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Conseguentemente:
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 9 Infrastrutture pubbliche e logistica programma 9.1 Opere pubbliche e infrastrutture, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
2018
CP: –
CS: –
2019
CP: –
CS: –
81. 18. Melilli, Piazzoni, Carella, Pilozzi.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione Diritti Sociali, politiche e famiglia programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valorizzazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000.
2018
CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000.
2019
CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000.
81. 16. Piazzoni, Carnevali, Beni, Capone, Paola Bragantini, Patriarca.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 170 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.
2018
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000,000.
2019
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.
*81. 1. La XII Commissione.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 170 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.
2018
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000,000.
2019
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.
*81. 14. Miotto, Sbrollini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Carnevali, Argentin.
Al comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Giovani e sport programma Incentivazione e sostegno alla gioventù apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2018:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2019:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
81. 10. Patriarca, Miotto, Narduolo, Beni, Carnevali.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale... , apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2018
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2019
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
81. 20. Gregori, Melilla, Nicchi, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Al comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire programma Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Giovani e sport programma Incentivazione e sostegno alla gioventù apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2018:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2019:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
81. 9. Beni.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250. milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2018:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2019:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
*81. 2. La XII Commissione.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2018:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2019:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
*81. 21. Paola Boldrini, Sbrollini, Piccione.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella 7 stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione scolastica, programma Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
2018:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
2019:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
81. 28. Vezzali, Galati, Sottanelli.
Al comma 9, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione scolastica, programma Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio, l'azione «Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio» è incrementata di 20.000.000 a decorrere dall'anno 2017.
81. 11. Anzaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Casa e assetto urbanistico programma Politiche abitative, urbane e territoriali, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
2018
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
2019
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
81. 13. Piazzoni.
Al comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 20.000.000;
CP: + 20.000.000.
2018
CP: + 20.000.000;
CP: + 20.000.000.
2019
CP: + 20.000.000;
CP: + 20.000.000.
81. 8. Carnevali, Miotto.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 10.000.000;
CS; + 10.000.000.
2018
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2019
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
*81. 3. La XII Commissione.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2018
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2019
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
*81. 15. Miotto, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Carnevali, Piccione, Sbrollini, Argentin.
Al comma 2, le parole: 300 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 295 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 101, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Il fondo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 269 del 1993 è aumentato di 5 milioni di euro, per l'anno finanziario 2017.
81. 22. Zaccagnini.
Al comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 295 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 101, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Sono autorizzati ulteriori 5 milioni di euro, per l'anno finanziario 2017, per il potenziamento dei controlli effettuati dal Ministero della salute, in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
81. 23. Zaccagnini.
Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: di 298,3 milioni di euro.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 1.700.000;
CS: + 1.700.000;
2018:
CP: + 1.700.000;
CS: + 1.700.000;
2019:
CP: + 1.700.000;
CS: + 1.700.000.
81. 4. Calabrò, Vignali, Fanucci, Ghizzoni, Malpezzi, Scuvera.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e a seguire, di euro 300.000.
Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
81. 7. Simonetti, Caparini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è rifinanziato per 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 50;
2018: – 50;
2019: – 50.
81. 6. Guidesi, Molteni, Grimoldi.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
81. 01. Paglia, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
ART. 82.
Sopprimerlo.
82. 22. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento bonus cultura 18enni).
1. Al comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «per l'acquisto di libri» sono inserite le seguenti: «e prodotti dell'editoria audiovisiva».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda della presente legge.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornati i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
82. 10. Bonaccorsi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento bonus cultura 18enni).
1. Al comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «per l'acquisto di libri» sono inserite le seguenti: «e di musica registrata».
82. 24. Vignali.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82-bis.
1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte; divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente:
all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni;
alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 40.000.000;
alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2), apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000;
2018:
CP: –;
CS: –;
2019:
CP: –;
CS: –.
82. 12. Gelmini.
Sostituire l'articolo 82 con il seguente:
Art. 82-bis.
1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1o gennaio 2018, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore del la situazione economica equivalente (ISEE).
2, Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente:
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni;
alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 40.000.000;
alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2), apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000;
2018:
CP: –;
CS: –;
2019:
CP: –;
CS: –.
82. 13. Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82.
(Finanziamento formazione culturale delle giovani generazioni).
1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte; divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
82. 16. Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82.
(Finanziamento formazione culturale delle giovani generazioni).
1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei limiti di spesa di cui al comma 3, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1o gennaio 2018, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la pur ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella Parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
82. 17. Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82.
1. Per l'anno 2017, al fine di favorire le giovani generazioni e promuovere il rilancio della ricerca applicata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a favore degli investimenti delle strutture universitarie in laboratori e apparecchiature high tech. Al fine di sostenere l'accessibilità dei giovani alle università, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di 90 milioni di euro per abbattere i costi dei mezzi di trasporto per raggiungere gli atenei di appartenenza. Al fine di promuovere la cultura scientifica, nonché per favorire l'apprendimento linguistico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per favorire l'incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea di area scientifica, e sostenere corsi per l'apprendimento linguistico certificato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente:
all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni;
alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 40.000.000;
alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2), apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000;
2018:
CP: –;
CS: –;
2019:
CP: –;
CS: –.
82. 14. Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82.
(Giovani generazioni).
1. Per l'anno 2017, al fine di favorire le giovani generazioni e promuovere il rilancio della ricerca applicata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a favore degli investimenti delle strutture universitarie in laboratori e apparecchiature high tech.
2. Al fine di sostenere l'accessibilità dei giovani alle università, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di 90 milioni di euro per abbattere i costi dei mezzi di trasporto per raggiungere gli atenei di appartenenza.
3. Al fine di promuovere la cultura scientifica, nonché per favorire l'apprendimento linguistico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per favorire l'incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea di area scientifica, e sostenere corsi per l'apprendimento linguistico certificato.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3, nei limiti complessivi di spesa di cui al comma 4.
6. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
82. 18. Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82-bis.
(Finanziamento Fondazione per il merito).
1. Per l'anno 2017, al fine di aumentare il numero di studenti che si iscrivono a universitari e di sostenere l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 290 milioni annui sono attribuiti alla Fondazione per il merito di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e confluiscono nel fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Fondazione destina prioritariamente, nell'ambito delle risorse a disposizione, una cifra pari almeno a 500 euro annui come contributo di studio a quanti si iscrivono a corsi universitari negli atenei italiani.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. I criteri e le modalità di attribuzione del fondo, nell'ambito delle risorse disponibili, pari a 290 milioni di euro, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
82. 15. Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82.
(Finanziamento alternanza scuola-lavoro).
1. Per l'anno 2017, al fine di favorire le giovani generazioni, accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola-lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1, nei limiti complessivi di spesa di cui al comma 2.
4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
82. 19. Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82.
(Finanziamento alternanza scuola-lavoro).
1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 290 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1, nei limiti complessivi di spesa di cui al comma 2.
4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
82. 20. Gelmini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82.
(Finanziamento del «bonus diploma»).
1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2016/2017, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2017, può essere utilizzata per:
a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.
3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Il comma 979 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
82. 21. Centemero.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82.
(Finanziamento del «bonus diploma»).
1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2016/2017, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2017, può essere utilizzata per:
a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
a corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.
3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
82. 25. Centemero.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 82-bis.
(Accesso gratuito ai luoghi della cultura).
1. Al fine di garantire la fruizione del patrimonio culturale e di valorizzare i luoghi della cultura italiana, per gli anni 2017 e 2018 l'accesso ai musei, monumenti ed aree archeologiche statali, che nell'anno 2015 non abbiano superato i 230.000 visitatori, è gratuito. È altresì gratuito l'accesso di ciascuno ai musei, monumenti ed aree archeologiche statali siti nel territorio della propria Regione.
82. 23. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Battelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti: , cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale,.
82. 9. Borghesi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anno 2017 inserire le seguenti: , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
* 82. 1. La VII Commissione.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anno 2017 inserire le seguenti: , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
* 82. 7. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anno 2017 inserire le seguenti: , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
82. 8. Giacobbe, Carocci.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli Istituti superiori di studi musicali (ISSM) e delle Istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500 (duemilacinquecento), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
Conseguentemente:
modificare la rubrica come segue: (Rifinanziamento del bonus cultura per i diciottenni e del bonus strumenti musicali);
alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000.
82. 4. Vignali, Tancredi, Cinzia Maria Fontana, Tino Iannuzzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
1-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
1-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».
1-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.
1-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
1-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.
1-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-novies, quantificati in euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
* 82. 2. La VII Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
1-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
1-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».
1-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.
1-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
1-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.
1-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-novies, quantificati in euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
* 82. 6. Piccoli Nardelli, Blazina, Coscia, Manzi, Malpezzi, Rampi, Bonaccorsi, Ascani, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale per l'attuazione del comma 1 e di promuovere le attività educative e di ricerca dei musei, nonché favorire il mecenatismo culturale, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può costituire una segreteria tecnica, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 24 mesi, entro i limiti di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo.
** 82. 3. La VII Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale per l'attuazione del comma 1 e di promuovere le attività educative e di ricerca dei musei, nonché favorire il mecenatismo culturale, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può costituire una segreteria tecnica, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 24 mesi, entro i limiti di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo.
** 82. 5. Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2017 l'attribuzione e l'utilizzo della Carta di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è subordinata allo svolgimento da parte degli aventi diritto di un tirocinio di almeno tre mesi presso il Servizio Civile Nazionale, mediante l'adesione ad uno dei bandi pubblicati nella piattaforma online del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
82. 11. Piccone.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure in favore delle imprese di produzione spettacoli musica popolare dal vivo).
1. Nei limiti delle risorse stanziate, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni.
82. 01. Manzi, Rampi.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo nazionale per la rievocazione storica).
Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di attività, feste e valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione annuale di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso sarà consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e le associazioni di rievocazione riconosciute attraverso appositi Albi tenuti presso i Comuni o già operanti da un minimo di dieci anni, in base a criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
82. 02. Rampelli.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo nazionale per le politiche sociali).
1. Al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati mille milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 1.000000.000;
CS: – 1.000.000.000;
2018:
CP: – 1.000000.000;
CS: – 1.000.000.000;
2019:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
82. 03. Rampelli.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).
Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2019. Non trova applicazione, dal 2013, il comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013.
82. 04. Rampelli.
ART. 83.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
* 83. 1. La III Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
* 83. 3. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 35 milioni di euro per l'anno 2019.
1-ter. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 285 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1 comma 812 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 124 milioni di euro per l'anno 2017, 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 35 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: e per gli interventi a favore delle aree interne.
83. 2. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Culotta, Cenni.
Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:
Art. 83-bis.
(Calcolo e decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti concessi sotto forma di sgravio nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia dichiarati illegittimi).
1. In deroga al comma 354 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli interessi sulle somme dovute per gli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, dichiarati illegittimi con decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, maturati dalla data dell'avviso di addebito di cui al comma 354 e sino alla data del recupero effettivo, sono calcolati in base alle disposizioni di cui all'articolo 1282 del codice civile.
2. Entro il 31 gennaio 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti modalità e criteri per la compensazione delle somme dovute ai sensi del comma 470-bis con crediti certi, liquidi ed esigibili delle medesime imprese nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in modo da non determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Conseguentemente,
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000.
83. 01. Venittelli.
ART. 84.
Sopprimerlo.
84. 23. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 84.
1. Sono destinate al Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, risorse fino ad un massimo di 280 milioni di euro, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
84. 11. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 84.
1. Sono destinate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, risorse fino ad un massimo di 280 milioni di euro, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
84. 12. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 84.
Sono destinate alla costituzione e funzionamento dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, risorse fino ad un massimo di 280 milioni di euro, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
84. 13. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», il programma «flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» è definanziato per i corrispondenti importi.
84. 14. Rampelli, Giorgia Meloni.
Al comma 1, dopo le parole: Ulteriori risorse, aggiungere le seguenti: , da destinare prioritariamente ai comuni italiani sedi di hot spot.
84. 24. Labriola.
Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al presente comma, è concessa la priorità nell'attribuzione alla regione Sicilia, in considerazione alle oggettive complessità derivanti dal ruolo di territorio frontaliero.
84. 20. Riccardo Gallo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per far fronte agli impegni derivanti dall'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato per il triennio 2017, 2018, 2019 ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, da inquadrare in un nuovo profilo professionale della terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di 250 unità e della spesa di 10.000.000 di euro annui. Il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere alle assunzioni delle 250 unità in deroga ai limiti per l'accesso al pubblico impiego e in aggiunta alle facoltà assunzionali previsti dalla vigente normativa. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sono stabiliti i contenuti delle mansioni del nuovo profilo professionale.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro annui a decorrere per l'anno 2017.
84. 1. Fiano.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per far fronte agli impegni derivanti dall'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato per il triennio 2017, 2018, 2019 ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, da inquadrare in un nuovo profilo professionale della terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di 250 unità. Il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere alle assunzioni delle 250 unità in deroga ai limiti per l'accesso al pubblico impiego e in aggiunta alle facoltà assunzionali previsti dalla vigente normativa. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sono stabiliti i contenuti delle mansioni del nuovo profilo professionale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 che sono annualmente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
84. 2. Fiano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le risorse saranno prioritariamente assegnate alle cooperative, alle associazioni e alle organizzazioni che si sono occupate dell'accoglienza, della gestione e dell'inserimento di profughi, migranti e richiedenti asilo e che sono in attesa di ricevere i finanziamenti spettanti da accordi già sottoscritti.
84. 4. Sbrollini.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per il triennio 2017, 2018 e 2019 gli enti locali possono procedere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale da destinare alla gestione dei progetti di accoglienza ammessi ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate nel rispetto degli obiettivi del saldo non negativo in termini di competenza e di cassa.
84. 3. Giuseppe Guerini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei comuni interessati dall'applicazione dei precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
*84. 8. Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei comuni interessati dall'applicazione dei precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
*84. 18. Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei comuni interessati dall'applicazione dei precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
*84. 19. Giuseppe Guerini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991 che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1o gennaio 2015, applicano per un periodo massimo di trentasei mesi le aliquote di cui al comma 3, articolo 4, della medesima legge n. 381 del 8 novembre 1991, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018; – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
84. 9. Giuseppe Guerini, Fabbri, Santerini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, dopo la parola: «ospitato», aggiungere: «Comunque sul proprio territorio».
84. 10. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni sui cui territori si registra la presenza di stranieri richiedenti protezione internazionale, inseriti nelle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2017. Per la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo, si procede secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 81, comma 2, con il seguente: 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, e di 200 milioni a decorrere dal 2018.
84. 15. Gregorio Fontana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è destinato a comuni sui cui territori si registra la presenza di stranieri richiedenti protezione internazionale, inseriti nelle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
84. 16. Gregorio Fontana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Presidenza del Consiglio, con propri decreti, stabilisce misure per l'uso efficiente e sinergico delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui al presente articolo e l'articolo 79 della presente legge, in materia di immigrazione, diritti, sviluppo e cooperazione, gestite dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con lo scopo di migliorarne l'impatto e di collegare gli interventi sul territorio nazionale con quelli degli Stati di provenienza dei migranti.
84. 17. Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero degli interni entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, con proprio decreto, sentito il Ministero della giustizia, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce una procedura di accreditamento e di abilitazione alle attività di accoglienza di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e le attività di formazione richiesta e di aggiornamento formativo obbligatorio, connesse alla stessa. Alle attività ed alle risorse necessarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente capoverso, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
84. 21. Taricco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di agevolare le procedure di rimpatrio dei richiedenti asilo o dei rifugiati cui è stato negato il riconoscimento lo stanziamento del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 220 milioni.
84. 22. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1o agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva lino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone.
1-ter. Stante l'urgente necessità di attivare ulteriori posti da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, per i lavori e gli acquisti relativi all'approntamento di strutture da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trovano applicazione fino ad una spesa di 250.000 euro per immobile.
84. 25. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1o agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva lino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone.
1-ter. Stante l'urgente necessità di attivare ulteriori posti da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, per i lavori e gli acquisti relativi all'approntamento di strutture da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trovano applicazione fino al 31 dicembre 2018.
84. 26. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Personale impiegato nei progetti SPRAR).
1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
84. 01. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio» sono soppresse.
b) al comma 2, primo periodo, le parole «In mancanza di iscrizione anagrafica,» sono soppresse.
2. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Sono altresì equipollenti alla carta d'identità i permessi soggiorno in corso di validità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, purché muniti di fotografia e di timbro apposto dall'autorità competente al rilascio».
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
84. 02. Gregorio Fontana.
ART. 85.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aliquota IVA del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale; a decorrere dal 1o gennaio 2018 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
1-quinquies. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 1-quater, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1-bis.
1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-quinquies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 1-quinquies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
85. 4. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
c) la lettera c) è soppressa.
Conseguentemente, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
85. 2. Gelmini.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento», sono sostituite con le seguenti: «ottanta per cento».
85. 5. Sberna.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ottanta per cento».
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017 e per i successivi anni 2018 e 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
85. 6. Abrignani, Galati, Sottanelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Per i piccoli birrifici di cui al comma 3-ter l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione annua:
a) inferiore a 20.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
b) superiore a 20.000 ma non a 50.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
c) superiore a 50.000 ma non a 100.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
d) superiore a 100.000 ma non a 200.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.
3-ter. Per piccoli birrifici si intendono quelli definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354»;
b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro elettronico di scarico di magazzino, nel quale sono assunti in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.
7-ter. I controlli sui volumi di cui all'articolo 7-bis sono effettuati dall'Agenzia delle dogane nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di euro con le parole 296 milioni di euro.
85. 1. Gribaudo.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore della birra).
1. Al fine di sostenere il settore della birra in Italia che produce ricchezza, occupazione e imprenditorialità per il Paese, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa ai prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 2017, ad euro 2,86 per ettolitro e per grado-Plato.
2. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 19951 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
«3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, come definiti al secondo periodo dei comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione “Alcole e bevande alcoliche”, relativa alla voce “Birra”, ridotta del 30 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2017: – 38.000.000;
2018: – 38.000.000;
2019: – 38.000.000.
85. 01. Gianluca Pini, Marco Di Maio, Pizzolante, Simonetti, Molteni, Romanini, Saltamartini, Bianconi, Laffranco, Prataviera, Galgano, Matteo Bragantini, Attaguile, De Girolamo, Giancarlo Giorgetti, Manciulli, Russo, Baldelli, Mucci.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Determinazione dell'aliquota per le miscele di birra).
1. Al fine di valorizzare i prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche, aventi un basso contenuto alcolico complessivo non superiore al 2.8 per cento, all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; la ricchezza saccarometria così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
85. 02. Gianluca Pini, Marco Di Maio, Pizzolante, Simonetti, Molteni, Saltamartini, Romanini, Bianconi, Laffranco, Galgano, Prataviera, Matteo Bragantini, Attaguile, De Girolamo, Giancarlo Giorgetti, Manciulli, Russo, Baldelli, Mucci.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).
1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile il moltiplicatore è pari a 75».
Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo di euro all'anno, con le seguenti: 970 milioni di euro all'anno.
85. 03. Cenni, Terrosi, Fabbri.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto).
All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75».
Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo di euro all'anno, con le seguenti: 970 milioni di euro all'anno.
*85. 06. Franco Bordo, Scotto, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto).
All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75».
Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo di euro all'anno, con le seguenti: 970 milioni di euro all'anno.
*85. 09. Catanoso, Russo.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).
All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 75».
Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo di euro all'anno, con le seguenti: 970 milioni di euro all'anno.
**85. 07. Franco Bordo, Scotto, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).
All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 75».
Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo di euro all'anno, con le seguenti: 970 milioni di euro all'anno.
**85. 08. Catanoso, Russo.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Fabbricati rurali di lusso).
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbani appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali».
85. 010. Catanoso, Russo.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di IVA).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata sono soppresse le parole: «escluse i pellet»;
b) alla Tabella A, parte II-bis, aggiungere il seguente: 1-ter «pellet».
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parola: 300 con: 200.
85. 011. Caparini.
Dopo l'articolo 85 è inserito il seguente:
Art. 85-bis.
(Tassazione dei veicoli di interesse storico).
1. L'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 è sostituito dal seguente:
«Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 70,00 per gli autoveicoli e di euro 30,00 per i motoveicoli Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 292 milioni a decorrere dal 2017.
85. 04. Abrignani, Galati, Sottanelli, Faenzi, Marcolin, Parisi.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione per particolari categorie di veicoli).
1. L'articolo 63, legge 21 novembre 2000, n. 342, è così sostituito:
«Art. 63.
(Tasse automobilistiche e disposizioni in materia di reimmatricolazione per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli attualmente adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli corrispondenti alle categorie di cui alle lettere a), b) e c) sono iscritti in una lista aggiornata annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 30,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per veicoli esenti ai sensi dei commi 1 e 2 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 60,00 per gli autoveicoli e euro 30,00 per i motoveicoli».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 297 milioni.
85. 012. Prodani.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Fondo per la rigenerazione urbana).
1. In favore dei comuni interessati da processi di reindustrializzazione con platee di lavoratori ricadenti nell'ambito delle misure di ammortizzatori in deroga ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o agosto 2014, per l'anno 2017, è costituito un fondo finalizzato alla realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, manutenzione del territorio, e tutela del patrimonio artistico e culturale, per l'ammontare di 20 milioni di euro.
2. I progetti di cui al comma 1, che le amministrazioni dovranno presentare entro il 28 febbraio 2017, dovranno riguardare l'impiego di lavoratori interessati da misure di sostegno al reddito ed anche lavoratori la cui indennità di mobilità è scaduta nell'agosto 2014 e che alla data del 31 dicembre 2016 risultano essere privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
85. 05. Burtone.
ART. 86.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.
86. 4. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento della macchina fiscale anche per l'espletamento delle attività connesse alla collaborazione volontaria, considerata l'imminente scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e tenuto conto della eccezionalità del caso e delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle Agenzie fiscali, viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;
b) aver avuto accesso alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, a seguito di pubblico concorso;
c) essere risultati idonei ad un concorso per l'accesso alla dirigenza bandito dall'amministrazione finanziaria ovvero essere stati ritenuti idonei al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) aver svolto, in forza di formale incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi maturato in forza di incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
e) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive;
f) essere in possesso eli elevata professionalità comprovata dall'aver conseguito l'abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero dall'aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero dall'aver svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione o altri enti.
4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
86. 1. Nicoletti.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 5-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano omesso di compilare il quadro RW del modello Unico, relativamente ai redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Svizzera, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5.».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
86. 2. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, dopo le parole: «istituti svizzeri di prepensionamento» aggiungere le seguenti: «nonché le rendite da infortunio non professionale».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dal 2017.
86. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni riguardanti la realizzazione di zone economiche speciali).
1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES), costituite in un territorio delimitato e chiaramente identificato nel quale le aziende possono beneficiare di regimi particolari.
2. La finalità della presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nelle ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo to sviluppo economico e l'occupazione.
3. Nelle aree logistico-industriali sono istituite ZES se collegate funzionalmente ad un porto di rilevanza internazionale. A tal fine fruiscono del sostegno all'obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all'obiettivo competitività regionale e occupazione in base alle politiche di coesione 2014-2020 dell'Unione europea.
4. Ciascuna regione, trascorsi almeno tre anni dall'inizio della sperimentazione di cui al comma 28 del presente articolo, può definire i limiti spaziali della ZES e gestisce i rapporti con i diversi soggetti pubblici e privati che godono diritti di proprietà o di utilizzo delle aree che sono annesse alla ZES. Le imprese già presenti nel territorio di riferimento, all'atto dell'istituzione della ZES, continuano a godere degli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi, in particolare, nella ZES sono consentite le attività di:
a) importazione di merci;
b) deposito di merci;
c) confezionamento di merci;
d) trasformazione di merci;
e) assemblaggio di merci;
f) riesportazione di merci.
6 Nella ZES sono vietati:
a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;
b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;
c) la fabbricazione di armi;
d) la produzione di tabacco.
e) produzione di cannabis indica, sativa o ibrida per fini non terapeutici.
7. All'interno della ZES non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.
8. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZES.
9. Le imprese già presenti nel territorio interessato all'atto dell'istituzione della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese.
10. L'attuazione e la gestione della ZES sono affidate a una società che può essere pubblica, privata o mista a capitale pubblico-privato, promossa dalla regione ospitante, ferme restando le competenze che la normativa dell'Unione europea e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e ad altre autorità.
11. Alla società di cui al comma 10 possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti pubblici economici, imprese private, imprese private in proprietà pubblica e singoli investitori.
12. Rientrano nei compiti del soggetto giuridico di cui al comma 10:
a) la predisposizione di un piano delle attività nella ZES;
b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico nella ZES che assicuri il confronto con i potenziali investitori;
c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZES;
d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative nella ZES;
e) la lottizzazione dei terreni della ZES;
f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZES;
g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZES;
h) la promozione sistematica della ZES nei confronti dei potenziali investitori esteri;
i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZES.
13. Alla regione nella quale è istituita la ZES spetta la presidenza degli organi direttivi della medesima ZES.
14. Spettano alla società di gestione di cui all'articolo 5 le seguenti competenze:
a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di insediamento e di realizzazione di immobili nella ZES da parte di imprese e di società;
b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);
c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia;
d) la costituzione di società private, pubbliche, miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della ZES;
e) la stipula di convenzioni con imprese o con enti pubblici economici per prestazioni di servizi finalizzati;
f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della ZES;
g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia.
15. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera c), del comma 1, l'impatto occupazionale, il valore economico, la modernità delle tecnologie, lo sviluppo della ricerca tecnologica e la tutela ambientale.
16. Le nuove imprese nazionali, estere o miste che iniziano una nuova attività economica nella ZES nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge accedono ai benefici, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile e godono dell'esenzione dal pagamento della imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella ZES godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.
17. Le imprese di cui al comma 16 possono fruire delle seguenti ulteriori agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
a) esenzione dall'imposta sui reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto periodi eli imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta, Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.
18. Le imprese che operano nella ZES beneficiano dell'esenzione totale dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'importazione, l'esportazione, il consumo e la circolazione dei prodotti che entrano e sono lavorati nella ZES e che sono esportati dalla stessa ZES.
19. Alle imprese già presenti nel territorio interessato all'atto della costituzione giuridica della ZES si applicano le medesime agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda l'IRAP l'esecuzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.
20. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) le nuove e vecchie imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva delle agevolazioni fiscali già concesse e godute;
b) almeno il 90 per cento del personale dell'impresa deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;
c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti di una percentuale del fatturato di ciascun esercizio stabilita con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.
21. Le imprese che operano nella ZES godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.
22. Le regioni comunicano annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse ad operare in regime di esenzione.
23. L'efficacia della disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
24. La verifica sull'attività delle ZES è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione delle singole ZES sulla base di indicatori predefiniti quali:
a) il numero di imprese insediate;
b) l'occupazione creata;
c) il volume di affari;
d) l'entità dei benefici consuntivati.
25. Previa intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia è istituito, in via sperimentale per un periodo di tre anni, un distretto nelle città di Trieste e Gorizia per l'istituzione di una ZES.
26. Trascorso il periodo triennale della sperimentazione, il MISE valuterà con provvedimento pubblico i risultati ottenuti in base alle norme contenute nel presente articolo, in caso di valutazione con esito positivo, le disposizioni contenute nel presente articolo entreranno in vigore su tutto il territorio nazionale trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del MISE.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 298 milioni.
86. 01. Prodani.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni riguardanti le zone franche urbane).
1. Sono istituite, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, zone franche, in via sperimentale e temporanea, per un periodo non inferiore a tre anni, nei territori dei comuni di Trieste, Gorizia, Montelfalcone, Cividale del Friuli e Tarvisio, al fine di contrastare la situazione di svantaggio di tali realtà territoriali dovute alla concorrenza di regimi più vantaggiosi, in particolare quelli fiscali che vigono negli Stati confinanti.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 260 milioni.
86. 02. Prodani.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni riguardanti il Porto di Trieste).
1. Il comma 3, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 è sostituito dal seguente:
«3. Ferme restando le disposizioni dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1935 per l'utilizzazione del Porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 10, alle operazioni commerciali che si svolgono presso i Punti Franchi di detto Porto si applicano i criteri di adeguamento di cui al comma 2.».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 295 milioni.
86. 03. Prodani.
Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:
Art. 86-bis.
1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolare agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
3. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati ai comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20 per cento.
4. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 3 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
7. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 7, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 7.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
86. 04. Gelmini.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità, cedimenti o imprevisti).
1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità naturali o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, cedimenti strutturali o ulteriori eventi di difficile prevedibilità, o di accordi transattivi ad esse collegate. Le risorse di cui al comma precedente sono attribuite prioritariamente ai comuni per il sostenimento di spese di ammontare complessivo superiore al 30 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante della media degli ultimi tre rendiconti approvati.
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste, e comunque fatto salvo il criterio di cui all'ultimo periodo del comma 1. Nel caso in cui le richieste siano invece inferiori all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.
3. All'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri finanziari di cui al periodo precedente possono essere rimborsati dagli enti oggetto della rivalsa di cui al presente comma nel limite massimo di trenta anni a decorrere dalla data di esercizio del diritto di rivalsa di cui al comma 9-bis.».
86. 05. Marchetti.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento Fondo per finanziamento ordinario alle università).
1. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 40,000;
2018: – 30.000;
2019: – 30.000.
86. 06. Marchetti.
ART. 87.
Dopo l'articolo 87 inserire il seguente:
Art. 87-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
87. 02. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 87 inserire il seguente:
Art. 87-bis.
(Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome).
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
*87. 01. Dellai.
Dopo l'articolo 87 inserire il seguente:
Art. 87-bis.
(Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome).
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge, nel rispetto degli statuto speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
*87. 04. Nicoletti.
Dopo l'articolo 87 inserire il seguente:
Art. 87-bis.
(Fondo speciale celebrazioni Centenario Unità d'Italia).
1. Ai fini dell'avvio della preparazione delle celebrazioni del Centenario della Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, dal 2017 sono intraprese le seguenti iniziative:
a) all'articolo 275, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) il Santuario ”Madonna degli Alpini” di San Maurizio di Cervasca (Cuneo)»;
b) sono stanziati 5 milioni di euro all'anno, affidati alla gestione del Commissario generale per le onoranze ai Caduti, per interventi strutturali e iniziative celebrative nei Cimiteri di guerra e nei Sacrari di cui all'articolo 275 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
87. 03. Taricco.
ART. 90.
Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di cui al capitolo 2302, è iscritto tra gli oneri inderogabili di cui al comma 5, lettera a) dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
90. 1. Sammarco, Piccone.
ART. 92.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
3. All'articolo 21-quater del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «cancelliere e ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti parole: «assistente informatico, assistente linguistico, contabile» e dopo le parole: «funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» le seguenti: «funzionario informatico, funzionario linguistico, funzionario contabile»;
2) al comma 2, dopo le parole «come modificato dall'articolo 21 del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo: «Tale procedura si applica anche ai passaggi dalla prima alla seconda area»;
3) al comma 4, dopo le parole: «cancelliere e ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti «assistente informatico, assistente linguistico, contabile»;
4) al comma 5 dopo le parole: «euro 25.781,938 a decorrere dall'anno 2016» sono aggiunte le seguenti «e euro 30.781.938 a decorrere dall'anno 2017».
92. 1. Polverini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
3. All'articolo 21-ter del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis dopo le parole: «per una durata non superiore a dodici mesi» sono inserite le seguenti: «prorogabili fino ad un massimo di 24»;
2) al comma 1-bis le parole: «per un importo non superiore a 400 euro mensili» con le seguenti: «per un importo minimo di 400 euro mensili»;
3) al comma 2 dopo le parole: «anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e 7.813.000 per l'anno 2017».
92. 2. Polverini.
Dopo l'articolo 92 inserire il seguente:
Art. 92-bis.
(Destinazione dei proventi delle manifatture carcerarie).
1. All'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, tra le entrate della cassa delle ammende rientra l'intero ammontare dei proventi delle manifatture carcerarie affluito nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, annualmente assegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della giustizia, in base alla normativa vigente, e successivamente versato in apposito conto della cassa.
*92. 01. La II Commissione.
Dopo l'articolo 92 inserire il seguente:
Art. 92-bis.
(Destinazione dei proventi delle manifatture carcerarie).
1. All'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, tra le entrate della cassa delle ammende rientra l'intero ammontare dei proventi delle manifatture carcerarie affluito nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, annualmente assegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della giustizia, in base alla normativa vigente, e successivamente versato in apposito conto della cassa.
*92. 02. Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.
ART. 95.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Assegno vitalizio in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata).
1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dell'Interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 60.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
95. 4. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Assegno vitalizio in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata).
1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dell'Interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
95. 3. Tancredi, Piccone.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
11. È istituita un'indennità speciale di servizio denominata ISACI da riconoscere al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (come da impegno del Governo giusto ordine del giorno n. 9/3098-A/072 del 17 luglio 2015).
12. L'indennità di cui al comma 1 è determinata in un importo pari al cumulo dell'attuale indennità di amministrazione percepita dal personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e, della indennità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
13. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri nuovi o maggiori a carico del bilancio dello Stato, in quanto alla copertura finanziaria dell'indennità della pubblica sicurezza, di cui al comma 12, si provvede mediante l'assorbimento nella misura del cinquanta per cento dell'indennità di pubblica sicurezza spettante al personale della Polizia di Stato che transita nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.
95. 2. Rampelli, Rizzetto.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. È istituita un'indennità speciale denominata ISACI (Indennità Speciale Amministrazione Civile dell'Interno) da riconoscere al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, competente delle stesse materie del personale appartenente alla carriera prefettizia, come previsto dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. L'indennità è determinata da un importo pari al cumulo dell'attuale indennità di amministrazione percepita dal personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'indennità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Alla copertura finanziaria dell'indennità della pubblica sicurezza si provvede mediante l'assorbimento nella misura del 50 per cento dell'indennità di pubblica sicurezza spettante al personale della Polizia di Stato che transita nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.
95. 1. Fedriga, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:
11. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché al personale della polizia locale». Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, della presente legge.
95. 5. Tancredi, Piccone.
ART. 98.
Dopo l'articolo 98 aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo,» sono soppresse;
b) al primo periodo le parole: «con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresì la qualifica di militare in congedo» sono sostituite con le seguenti: «tramite pubblici concorsi riservati alle relative categorie di personale appartenente ai congedati senza demerito delle forze armate e del corpo militare volontario della CRI»;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: alla data prevista dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, mediante le convenzioni di cui allo stesso articolo 8, comma 2, nono e decimo periodo, il contingente di cui al presente articolo, costituito nella prima fase da personale vincitore della selezione di cui al comma 1, che conserva lo stato giuridico militare di cui all'articolo 985, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ed il trattamento economico di cui all'articolo 1757, primo comma del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sulla base della corrispondenza dei gradi di cui all'articolo 986 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, per garantire assoluta continuità dell'attività di interesse pubblico di cui al presente articolo, nell'ambito delle suddette convenzioni è posto in soprannumero all'organico delie amministrazioni del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, fino al raggiungimento dell'età utile per il collocamento in quiescenza, applicandosi le stesse norme in vigore in tale comparto in materia previdenziale.»
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, comma 4, primo periodo, le parole: «nonché dell'esigenza di garantire assoluta continuità all'attività di cui all'articolo 5, comma 6,» sono soppresse.
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, comma 2, undicesimo periodo, le parole da: «alle attività» a resi da Corpi ausiliari, sono soppresse e le parole: «con la partecipazione dei Corpi ausiliari,» sono soppresse.
4. Al fine indicato nel comma 1 si provvede allo stanziamento di euro 10 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
98. 01. Crimì.
ART. 104
Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo:
A decorrere dal 1o gennaio 2017, il 3 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'Istituto Superiore per le Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate, è inviata alla fine di ogni esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.
104. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Aggiungere in fine il seguente periodo: in relazione al riparto di cui al presente comma, la somma complessiva concernente il trattamento accessorio del personale alle dipendenze della Direzione Investigativa antimafia non potrà essere inferiore ad euro 13 milioni.
104. 1. Tancredi, Bernardo.
Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:
28-bis. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente a parte dei comuni di Trasquera, Varzo, Re e Cannobio, e i territori della provincia di Novara, limitatamente a parte dei comuni di Cameri, Galliate, Trecate, San Pietro Mosezzo e Novara, e del comune di Gozzano, sono assimilati a territori extra-doganali e costituiti in zone franche per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore, nel territorio delle zone franche, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nelle zone franche, la cui immissione nelle stesse zone franche è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo. Con il decreto previsto dal comma medesimo possono essere altresì disciplinate le agevolazioni che si rendono necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alle zone franche.
28-ter. Alle imprese industriali operanti nelle zone franche di cui al comma precedente è consentito di:
a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) corrispondere sui prodotti fabbricati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.
28-quater. La concessione dei benefici previsti dal comma 28-bis e 28-ter è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 28-bis, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefici predetti.
29-quinques. Le disposizioni di attuazione dei commi da 28-bis a 28-quater sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29-sexies. Le finalità di cui ai commi da 28-bis a 28-quinquies e le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2017 e per i successivi anni 2018, 2019, 2020 e 2021 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni pari al limite massimo di 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
104. 6. Nastri.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
31. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, ad esclusione delle misure già previste dal medesimo articolo nei riguardi della regione siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2017, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2016 e di 40 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Sicilia integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari. Per l'erogazione del contributo relativo alle annualità 2015 e 2016, la regione Sicilia, deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2016, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2015 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al medesimo comma.
104. 8. Riccardo Gallo.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
31. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2016, n. 296, alla società CAL Spa, costituita ai sensi del medesimo comma, possono essere attribuite dalla regione Lombardia, le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente a strade regionali specificatamente individuate. Anas Spa può avvalersi di CAL Spa per svolgere i medesimi compiti, poteri e funzioni con riferimento a strade statali specificatamente individuate.
104. 10. Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 30, inserire il seguente:
31. All'articolo 8, comma 2 della legge n. 135 del 2012, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, anche mediante il conferimento parziale del medesimo – escluso il patrimonio residenziale da dismettersi direttamente da parte di INPS secondo le condizioni stabilite dalla legge n. 410 del 2001 – al fondo di gestione del risparmio di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.
104. 3. Morassut.
TAB. A
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 150.000.000;
2019: – 150.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2018:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.
2019:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.
Tab. A. 13. Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (1.2) Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2018:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Tab. A. 5. Sammarco, Piccone.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 800.000
2018: – 300.000
2019: – 300.000
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 800.000;
CS: + 800.000.
2018:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2019:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
* Tab. A. 2. La III Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 800.000;
2018: – 300.000;
2019: – 300.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 800.000;
CS: + 800.000.
2018:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2019:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
* Tab. A. 8. Porta, Quartapelle Procopio, Sereni, Gianni Farina, Zampa, Chaouki, Censore, Fitzgerald Nissoli.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
** Tab. A. 1. La III Commissione.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
** Tab. A. 7. Garavini, Porta, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.
Alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 230.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 230.000;
CS: + 230.000.
Tab. A. 11. Tancredi, Piccone.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 13.000.000;
2018: – 13.000.000;
2019: – 13.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, Programma 1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 13.000.000;
CS: + 13.000.000.
2018:
CP: + 13.000.000;
CS: + 13.000.000.
2019:
CP: + 13.000.000;
CS: + 13.000.000.
Tab. A. 9. Simonetti, Borghesi.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.6 Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
Tab. A. 15. Carnevali, Cinzia Maria Fontana.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.
2018:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.
2019:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.
Tab. A. 16. Francesco Saverio Romano, Galati.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
2018:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
2019:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
Tab. A. 12. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.044.919;
2018: – 1.028.295;
2019: – 1.264.764.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tab. 10), missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 1.044.919;
CS: + 1.044.919.
2018:
CP: + 1.028.295;
CS: + 1.028.295.
2019:
CP: + 1.264.764;
CS: + 1.264.764.
Tab. A. 26. Oliverio.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittime per vie d'acqua in Terme apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2018:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
* Tab. A. 4. La IX Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittime per vie d'acqua in Terme apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2018:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
* Tab. A. 10. Garofalo.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 25.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 25.000.000;
CS: + 25.000.000.
2018:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2019:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
** Tab. A. 23. La XIII Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 25.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 25.000.000;
CS: + 25.000.000.
2018:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2019:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
** Tab. A. 24. Mongiello, Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Di Gioia, Ginefra, Michele Bordo, Grassi, Losacco, Massa, Vico, Capone, Mariano, Ventricelli, Burtone.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
2018:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
2019:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
* Tab. A. 22. La XIII Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
2018:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
2019:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
* Tab. A. 19. Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
2018:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
** Tab. A. 18. La XIII Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
2018:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
** Tab. A. 20. Romanini, Venittelli.
Alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 200.000;
2018: – 200.000;
2019: – 200.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti modificazioni:
2017:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000.
2018:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000;
2019:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000.
Tab. A. 14. Vezzali, Sottanelli, D'Agostino, Rabino.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2018:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2019:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
* Tab. A. 3. La VII Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2018:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2019:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
* Tab. A. 6. Narduolo, Malisani, Coscia, Bonaccorsi, Manzi, Rampi, Fregolent, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Manfredi, Carra.
TAB. B.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 35.000.000;
2018: – 35.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2017: + 35.000.000;
2018: + 35.000.000.
Tab. B. 1. Guidesi.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000.
Tab. B. 3. Martella, Mognato.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000.
Tab. B. 4. Martella, Mognato.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, apportare le seguenti variazioni:
2017: + 10.000.000;
2018: + 10.000.000;
2019: + 10.000.000.
Tab. B. 2. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
TAB. 2.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: programma 14.1 Protezione sociale per particolari categorie: apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.
2018:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.
2019:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.
2018:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.
2019:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.
Tab. 2. 2. Blazina, Malisani, Pes, Alfreider, Gebhard.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 Giovani e sport, programma 18.1 Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
2018:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
2019:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
2018:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
2019:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
Tab. 2. 4. Fossati, Molea, Coccia.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 Giovani e sport programma 18.1 Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.
2018:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.
2019:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.
Conseguentemente alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 400.000;
CS: – 400.000.
2018:
CP: – 400.000;
CS: – 400.000.
2019:
CP: – 400.000;
CS: – 400.000.
Tab. 2. 6. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 Giovani e sport, programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2018:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2019:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
*Tab. 2. 1. La XII Commissione.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 Giovani e sport, programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2018:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2019:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
*Tab. 2. 5. Miotto, Patriarca, Narduolo, Beni, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin, Bonomo.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire programma 23.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 300.000;
CS: – 300.000.
2018:
CP: – 300.000;
CS: – 300.000.
2019:
CP: – 300.000;
CS: – 300.000.
Allo stato di previsione del Ministero del lavoro, missione 1. Politiche per il lavoro, programma 1.3. Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2018:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2019:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
Tab. 2. 3. Roberta Agostini, Cenni, Malisani, Patrizia Maestri, Fabbri, Iacono.
TAB. 3.
Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 2.430.900.000;
CS: – 2.430.900.000.
2018:
CP: – 1.907.900.000;
CS: – 1.907.900.000.
2019:
CP: – 1.705.700.000;
CS: – 1.705.700.000.
Tab. 3. 2. Duranti, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Marcon, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 692.200.000;
CS: – 692.200.000.
2018:
CP: – 749.900.000;
CS: – 749.900.000.
2019:
CP: – 649.400.000;
CS: – 649.400.000.
Tab. 3. 3. Duranti, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Marcon, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.
Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico Missione 3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Programma 3.2 Sostegno all'internalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
2018:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.
2019:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 500.000;
CS: – 500.000.
2018:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.
2019:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.
Tab. 3. 1. Garavini, Porta, Fedi, La Marca, Gianni Farina, Tacconi, Mongiello.
TAB. 4.
Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 1, Politiche per il lavoro, programma 1, politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.5 Rapporti finanziari con enti territoriali apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
Tab. 4. 2. Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Aiello, Barbanti, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Oliverio, Stumpo.
Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 70.000.000;
CS: + 70.000.000.
2018:
CP: + 70.000.000;
CS: + 70.000.000.
2019:
CP: + 70.000.000;
CS: + 70.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 3, l'Italia in Europa e nel mondo, programma 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
2018:
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
2019:
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
Tab. 4. 5. Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Gullo.
Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, diritti sociali, politiche e famiglia programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 50.000.000:
CS: + 50.000.000.
2018:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2019:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
Tab. 4. 3. Piazzoni.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2, trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 50.000.000:
CS: + 50.000.000.
2018:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2019:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire, programma 23.2, Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
*Tab. 4. 1. La XII Commissione.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2, trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 50.000.000:
CS: + 50.000.000.
2018:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2019:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire, programma 23.2, Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
*Tab. 4. 4. Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Patriarca, Marazziti, Grassi, Paola Boldrini, Mazzoli, Argentin.
Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 50.000.000:
CS: + 50.000.000.
2018:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2019:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 3, l'Italia in Europa e nel mondo, programma Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
Tab. 4. 6. Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Gullo.
TAB. 6.
Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo: Programma 1.7 Promozione del sistema Paese apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2018:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2019:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.
2018:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.
2019:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.
Tab. 6. 1. Moretto, Martella, Mognato, Murer, Zoggia.
TAB. 7.
Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.6 Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.7 – Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 70.000.000;
CS: + 70.000.000.
Tab. 7. 1. Carnevali.
TAB. 8.
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 Ordine pubblico e sicurezza programma 3.3 Pianificazione e Coordinamento Forze di Polizia, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2018
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2019
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
2018
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
2019
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
Tab. 8. 1. Mattiello, Marchi.
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2018
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2019
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
2018
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
2019
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
Tab. 8. 4. Roberta Agostini, Cenni, Malisani, Patrizia Maestri, Fabbri, Iacono.
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti delle confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2018
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2019
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:
a) al programma: 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
2018
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
2019
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
b) al programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: – 200.000;
CS: – 200.000.
2018
CP: – 200.000;
CS: – 200.000.
2019
CP: – 200.000;
CS: – 200.000.
*Tab. 8. 2. Fauttilli.
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti delle confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2018
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2019
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:
a) al programma: 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
2018
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
2019
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
b) al programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: – 200.000;
CS: – 200.000.
2018
CP: – 200.000;
CS: – 200.000.
2019
CP: – 200.000;
CS: – 200.000.
*Tab. 8. 6. Mongiello, Fanucci, Di Gioia.
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti delle confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2018
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2019
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi isti tuzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:
a) al programma: 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
2018
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
2019
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
b) al programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: – 200.000;
CS: – 200.000.
2018
CP: – 200.000;
CS: – 200.000.
2019
CP: – 200.000;
CS: – 200.000.
*Tab. 8. 3. Miccoli.
TAB. 10.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica programma 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 130.000.000;
CP: – 130.000.000.
2018:
CP: – 130.000.000;
CS: – 130.000.000.
2019:
CS: – 130.000.000;
CS: – 130.000.000.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 2 diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.
2018:
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.
2019:
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.
Tab. 10. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 332.540.000;
CS: + 539.596.677.
2018:
CP: + 413.540.000;
CS: + 406.040.000.
2017:
CP: + 363.540.000;
CS: + 120.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 332.540.000;
CS: – 539.596.677.
2018
CP: – 413.540.000;
CS: – 406.040.000.
2019:
CP: – 363.540.000;
CS: – 120.000.000.
Tab. 10. 3. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 54.000.000;
CS: + 54.000.000.
2018:
CP: + 50.000,000;
CS: + 50.000.000.
2019:
CP: + 50.000,000;
CS: + 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni.
2017:
CP: – 54.000.000;
CS: – 54.000.000.
2018:
CP: – 50.000,000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
Tab. 10. 4. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: + 10.000.000;
CP: + 10.000.000.
2018:
CP: + 10.000.000;
CP: + 10.000.000.
2019:
CP: + 10.000.000;
CP: + 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 10.000.000;
CP: – 10.000.000.
2018:
CP: – 10.000.000;
CP: – 10.000.000.
2019:
CP: – 10.000.000;
CP: – 10.000.000.
Tab. 10. 2. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
TAB. 12.
Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 30.000.000
CP: + 30.000.000
2018
CP: + 30.000.000
CP: + 30.000.000
2019
CP: + 30.000.000
CP: + 30.000.000
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: - 30.000.000
CP: - 30.000.000
2018
CP: - 30.000.000
CP: - 30.000.000
2019
CP: - 30.000.000
CP: - 30.000.000
Tab. 12. 4. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
TAB. 14.
Allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 Tutela della salute programma 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2018
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2019
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
Tab. 14. 3. Beni, Capone, Piazzoni.
Allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 Tutela della salute programma 1.2 Sanità pubblica veterinaria apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2018
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2019
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
2018
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
2019
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
Tab. 14. 4. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 2 Ricerca e innovazione programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica apportare le seguenti variazioni:
2017
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
2018
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2019
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, esportare le seguenti variazioni:
2017
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
2018
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
2019
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
Tab. 14. 1. Falcone.