554 DOMENICA 6 DICEMBRE 2015
ALLEGATO
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).
EMENDAMENTI SEGNALATI
SOMMARIO
Numero | Sezioni tematiche | Commi dell'articolo unico | Pagina |
2 | Gestioni previdenziali | (Commi 2-3) | 7 |
3 | Eliminazione aumenti accise e IVA | (Commi 4-6) | 8 |
3-bis | Disposizioni relative a dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria | (Comma 7) | 11 |
4 | Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli | (Commi 8-24) | 14 |
4-ter | Canone concordato | (Commi 28-29) | 31 |
4-quater | Imposta di registro al 2 per cento | (Comma 30) | 32 |
4-quinquies | Ricomposizione fondiaria – esenzioni fiscali | (Comma 31) | 34 |
4-sexies | Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge | (Comma 32) | 35 |
5 | Riduzione IRES e esenzione IRAP in agricoltura e pesca | (Commi 33-40) | 39 |
6 | Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili | (Commi 41-43) | 42 |
6-bis | Edilizia popolare (trattamento fiscale) | (Commi 44-45) | 57 |
7 | Ammortamenti | (Commi 46-52) | 58 |
8 | Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni | (Commi 53-55) | 62 |
9 | Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi nonché disposizioni in materia di volontari dei Vigili del fuoco | (Commi 56-68) | 65 |
9-bis | Fondo di garanzia del notariato | (Commi 69-70) | 75 |
10 | Riduzione Canone Rai | (Commi 71-79) | 76 |
10-bis | Radiodiffusione televisiva (Santa Sede) | (Commi 80-82) | 84 |
11 | Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato | (Commi 83-86) | 87 |
12 | Regime fiscale dei premi di produttività | (Commi 87-95) | 95 |
13 | Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate | (Commi 96-102) | 101 |
13-bis | Fondo credito aziende vittime di mancati pagamenti | (Commi 103-106) | 102 |
14 | Misure per lavoratori autonomi | (Commi 107-108) | 103 |
14-bis | Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale | (Comma 109) | 105 |
15 | Merito (rifinanziamento Fondo ordinario per reclutamento professori universitari) | (Commi 110-115) | 106 |
16 | Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione e finanziamento parchi nazionali | (Commi 117-132) | 110 |
17 | Università, scuola e ricerca | (Commi 133-144) | 121 |
18 | Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico | (Commi 145-154) | 136 |
19 | Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati | (Commi 155-161) | 144 |
19-bis | Invalidità | (Commi 162-163) | 162 |
20 | Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga | (Commi 164-166) | 165 |
20-bis | Assicurazione volontari | (Commi 167-171) | 170 |
21 | Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura | (Commi 172-181) | 171 |
21-bis | Beni culturali – Stazioni appaltanti | (Comma 182) | 179 |
21-quater | Finanziamento Scuola di Parma | (Commi 184-186) | 180 |
22 | Interventi per il turismo e gli istituti culturali | (Commi 187-192) | 181 |
22-bis | Siti di importanza comunitaria | (Comma 193) | 187 |
22-ter | Imprese della filiera nautica | (Comma 194) | 188 |
22-quater | Finanziamento Istituti superiori di studi musicali | (Comma 195) | 189 |
23 | Italia nel mondo | (Commi 196-197) | 191 |
23-ter | Finanziamento italiani nel mondo | (Comma 207) | 195 |
24 | Lotta alla povertà | (Commi 208-217) | 197 |
25 | Non autosufficienze e adozioni internazionali | (Commi 218-227) | 234 |
25-bis | Biblioteca italiana per ciechi di Monza | (Commi 228-229) | 243 |
26 | Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza | (Commi 230-236) | 244 |
26-ter | Sisma dell'Aquila | (Commi 239-242) | 252 |
26-quater | Sisma Emilia | (Commi 243-245) | 254 |
27 | Esigenze indifferibili e assunzioni per il Parco nazionale dello Stelvio | (Commi 246-256) | 258 |
27-ter | Contributi SAREMAR | (Comma 258) | 273 |
27-quater | Commissario liquidatore giochi Olimpici 2006 | (Comma 259) | 274 |
28 | Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata e partecipazione dei comuni al pagamento locazione caserme forze dell'ordine | (Commi 262-278) | 275 |
29 | Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni | (Commi 279-288) | 279 |
30 | Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche | (Commi 289-306) | 282 |
31 | Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale | (Commi 307-311) | 285 |
32 | Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e livello del finanziamento del fabbisogno del SSN per l'anno 2016 | (Commi 312-325) | 288 |
32-bis | Farmaci innovativi | (Commi 326-327) | 293 |
32-quater | Fondo nazionale Genomi Italia | (Commi 331-332) | 294 |
33 | Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche; accoglienza rifugiati in Sicilia; rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili; Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno | (Commi 333-387) | 296 |
34 | Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome | (Commi 388-392) | 332 |
34-quinquies | Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge n. 179 del 2015, in materia di finanza regionale | (Comma 406) | 337 |
35 | Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali e scuole innovative INAIL | (Commi 407-429) | 338 |
36 | Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti | (Commi 430-434) | 350 |
38 | Norme finanziarie per province e città metropolitane | (Commi 439-448) | 351 |
39 | Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo | (Commi 449-451) | 361 |
40 | Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee; varianti urbanistiche | (Commi 453-472) | 371 |
40-ter | Equiparazione dei liberi professionisti alle PMI per l'accesso ai fondi europei | (Comma 474) | 380 |
41 | Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione | (Commi 475-482) | 383 |
41-bis | Fondo di garanzia infrastrutture TERNA | (Commi 483-488) | 384 |
42 | Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie; criteri per l'accesso al Fondo di garanzia delle PMI | (Commi 489-491) | 385 |
43 | Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus | (Commi 492-496) | 393 |
44 | Garanzie pubbliche e Fondo di garanzia | (Commi 497-499) | 398 |
45 | Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa | (Commi 500-510) | 406 |
46 | Circolazione del contante | (Commi 511-514) | 407 |
47 | Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo | (Commi 515-523) | 411 |
48 | Disposizioni in materia di giochi | (Commi 524-535) | 417 |
49 | Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata | (Commi 536-542) | 423 |
50 | Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure | (Commi 543-544) | 426 |
50-bis | IVA cooperative sociali | (Commi 545-547) | 427 |
50-ter | Contrasto evasione fiscale nel settore degli autoveicoli | (Comma 548) | 429 |
Tabella A | 433 | ||
Tabella C | 434 | ||
Tabella D | 440 | ||
Tabella E | 441 |
SEZIONE N. 2.
(Gestioni previdenziali).
(commi da 2 a 3)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Gli esperti contabili di cui alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
2. 6. Di Gioia, Galati, Mongiello.
SEZIONE N. 3.
(Eliminazione aumenti accise e IVA).
(commi da 4 a 6)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Per i microbirrifici, di cui al comma 3-ter, l'accertamento del prodotto finito è effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
< 40.000 hl/anno — riduzione del 50 per cento
< 2000.000 hl/anno — riduzione del 30 per cento.
3-ter. Per birra artigianale italiana (BAI) si intende un prodotto che non deve aver subito alcun processo di pastorizzazione prodotto. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron e non deve contenere conservanti né additivi chimici. È fatto obbligo di indicare sull'etichetta il luogo di produzione della birra e dei materiali utilizzati per la sua produzione. La società produttrice di birra artigianale non deve essere inoltre di proprietà di grandi industrie per quote superiori al 25 per cento del capitale. Inoltre l'azienda produttrice non deve superare la quantità di 200.000 ettolitri l'anno, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi.
3-quater. Per birra agricola artigianale italiana (BAAI) si intende un prodotto avente le medesime caratteristiche della birra artigianale italiana ma che vede la realizzazione delle materie prime, per almeno il 65 per cento da attività agricola dell'azienda produttrice. Deve inoltre essere certificato che tale prodotto, una volta superate le varie fasi di lavorazione sia lo stesso coltivato dall'agricoltore/produttore».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 126,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2017, 131,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 176,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 173,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 202,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 191,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3. 23. Taricco, Pagani, Oliverio, Falcone, Currò, Palma, Marco Di Maio, Piccione, Ginato, Petrini, Nicoletti.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. È prevista la detraibilità del 19 per cento delle spese relative all'acquisto di pellet, entro un limite di spesa di 800 euro e con una franchigia di 100 euro, se sostenute per il riscaldamento di unità abitative non allacciate ad alcuna rete di distribuzione di gas.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
3. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le misure di cui al comma 5 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
3. 31. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1o luglio 2016 è stabilita la modalità con cui metà dei risparmi derivanti nell'anno 2016 andrà ad alimentare un fondo per il cofinanziamento di interventi di efficienza energetica nei settori coinvolti dal taglio degli sconti. La restante parte dei risparmi andrà ad alimentare il fondo per la riduzione delle imposte sui redditi.
5-ter. Entro il 1o luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, definisce le aliquote delle accise sui prodotti energetici attraverso un criterio proporzionale alle emissioni di gas serra medie relative al loro consumo. Il valore di tale Carbon Tax, per unità di emissione, sarà inizialmente stabilito in misura tale da mantenere il gettito complessivo delle accise coinvolte pari a quello del 2014, al lordo del recupero delle esenzioni di cui al comma 1.
3. 28. Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola, Rostellato.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, pari a 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un programma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della pubblica amministrazione.
3. 9. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico, alla voce birra, le parole «euro 2,35» sono sostituite dalle seguenti «euro 2,17».
Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento e, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
3. 21. Rampelli.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al numero 3 della Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3. 7. Grimoldi, Guidesi, Caparini.
SEZIONE N. 3-bis.
(Disposizioni relative a dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria).
(comma 7)
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) All'alinea 1-bis, numeri 1) e 2), dopo le parole: «se il reddito complessivo» aggiungere le seguenti: «, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata,»;
2) All'alinea 1-bis, capoverso, le parole: «c-bis, d ed h-bis» sono soppresse;
b) dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
7-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis, pari a circa 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dai periodo d'imposta 2016, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni di euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:
Conseguentemente, dopo il comma 542, inserire i seguenti:
542-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 di euro.»
542-ter. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento.»
dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:
540-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti».
540-ter. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
540-quater. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
540-quinquies. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
540-sexies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
«29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
29-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».
540-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
540-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
3-bis. 8. Airaudo, Paglia, Placido, Fassina, Marcon, Melilla.
SEZIONE N. 4.
(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli).
(commi da 8 a 24)
Al comma 8, premettere il seguente:
08. A decorrere dal 1o gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli.
Conseguentemente:
al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 5 è abrogato;.
al comma 11 sopprimere le lettere a), b) e c) fino a: inusucapibile.
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 20 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.
4. 100. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «il possesso di immobili» aggiungere le seguenti: «ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa», ed il terzo periodo è soppresso;
2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, alle quali è applicata l'aliquota di base di cui al precedente comma 6.»;
3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 10, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».
Conseguentemente sopprimere il comma 12.
Conseguentemente, al comma 208, dopo le parole: esclusione sociale aggiungere le seguenti: di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà, e sostituire la parola: 600 con la seguente: 2100 e: 1.000 con: 2500.
4. 163. Fassina, Nicchi, Scotto, Civati, Gregori, Marcon, Melilla, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.
Al comma 8, alla lettera a), sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale a condizione: che il contratto sia registrato; che il comodatario non possieda immobili ad uso abitativo in Italia; che il comodante non possieda in Italia immobili ad uso abitativo ulteriori rispetto a quello destinato a propria abitazione principale ed a quelli destinati ad abitazione principale dai comodatari, nel rispetto dei requisiti di cui alla presente lettera. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 119. Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Al comma 8, lettera a), capoverso d-bis), sostituire le parole: che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015, lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia, con le seguenti: a condizione che costoro non posseggano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e che la destinino ad abitazione principale e a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016.
4. 110. Sammarco.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, settimo periodo, le parole: «I comuni possono considerare» sono sostituite dalle seguenti: «È considerata» e le parole: «a condizione che la stessa non risulti locata» sono sostituite con le seguenti: «anche se la stessa risulti locata».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4. 189. Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
«d-ter) alle unità immobiliari in uso alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni, ceduti in comodato d'uso gratuito per fini connessi all'attività sociale proprie delle organizzazioni stesse, solo per il tempo per cui perdura tale impiego.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4. 145. Gigli, Patriarca, Preziosi.
Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2016, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il rispetto dei limiti di legge decurtati del 50 per cento, sono esenti dall'imposta municipale propria per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori e a condizione che si proceda alla vendita entro il triennio. Qualora l'immobile risulti invenduto alla fine del triennio, è dovuta per intero l'imposta non pagata nel triennio, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento della stessa imposta.».
4. 178. Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente: «8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a causa di calamità naturali, limitatamente per periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Conseguentemente dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. Per le finalità di cui al comma 2-bis, a decorrere dall'anno 2016, è attribuito ai comuni nei cui territori sono stati verificati eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, un ulteriore contributo di 90 milioni di euro da ripartire tra gli stessi comuni con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile da predisporre sentita la regione interessata. Le somme non utilizzate sono versate annualmente al Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. In caso di eventi eccezionali, agli eventuali maggiori oneri annui si provvede con l'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le emergenze nazionali.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. 55. Grimoldi, Busin, Guidesi.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente: «8-bis: Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati all'attività di scuola paritaria facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
4. 146. Gigli, Rubinato.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 77. Guidesi, Caparini.
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) posseduti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), primo periodo, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, indipendentemente dalla loro ubicazione.
a-ter) in attualità di coltivazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 81. Pagano.
Al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) condotti da coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai quarant'anni, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
4. 153. Antezza, Venittelli, Oliverio.
Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 9-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: A decorrere dal primo gennaio 2016 sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati acquisiti in permuta dall'impresa che li destini successivamente alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Conseguentemente, al comma 12, lettera c), sostituire le parole: per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita con le seguenti: per i fabbricati costruiti e per i fabbricati acquisiti in permuta e destinati dall'impresa alla vendita;
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 161,510 milioni di euro per ciascuna degli anni dal 2020 al 2026, di 190,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 179,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 83. Pelillo, Petrini, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Al comma 11, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.
Conseguentemente sopprimere il comma 369.
4. 73. Guidesi, Caparini.
Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. 51. Busin, Caparini, Simonetti.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. A decorrere dall'anno 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tale qualifica.
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.
4. 173. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. L'esenzione dall'IMU si applica ai terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche nel caso di concessione degli stessi da parte del possessore mediante contratto di affitto, redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari di cui all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000;
2018: – 4.000.000.
4. 151. Capozzolo, Oliverio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
11-bis. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che i predetti soggetti siano statutariamente vincolati a non svolgere attività diverse da quelle di cui alla presente lettera o da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ed adottino politiche non discriminatorie nei confronti degli utenti e del personale. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
4. 16. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.
Al comma 12 apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
2) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria,»;
b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
4) sopprimere la lettera c);
5) sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.»;
4. 165. Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Patrizia Maestri, Matarrelli, Ricciatti.
Al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) Le disposizioni di cui alla lettera precedente si applicano con una riduzione del 70 per cento per le proprietà possedute in Italia da italiani residenti all'estero iscritti nell'apposito registro Aire.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4. 216. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 12, lettera c), dopo le parole: alla vendita inserire le seguenti: con prestazione energetica migliore del 50 per cento rispetto ai limiti di legge, e dopo le parole: 0,1 per cento aggiungere le seguenti: per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori e a condizione che si proceda alla vendita entro il triennio. Qualora l'immobile risulti invenduto alla fine del triennio, è dovuta l'imposta non pagata nel triennio, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento della stessa imposta.
4. 179. Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferito la propria residenza all'estero, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata Tabella C sono ridotte in maniera lineare dei 3 per cento ciascuna per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. 236. Borghese, Merlo.
Al comma 15, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo, è sostituito con il seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, a decorrere dal 2014, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore i 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione.
Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «al 40 per cento».
4. 9. Fanucci, Guerra, Parrini, Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, Baruffi, Fabbri, Castricone, Donati, De Menech, Schirò, Ghizzoni.
Al comma 15, lettera e), capoverso 380-sexies, aggiungere, in fine le seguenti parole: A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato.
Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*4. 64. Alberto Giorgetti.
Al comma 15, lettera e), capoverso 380-sexies, aggiungere, in fine le seguenti parole: A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato.
Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*4. 98. Pagano.
Al comma 15, lettera e), capoverso 380-sexies, aggiungere, in fine le seguenti parole: A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato.
Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*4. 72. Guidesi, Caparini.
Al comma 15, lettera e), capoverso 380-sexies aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2016 e successivi una quota pari a 92 milioni di euro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartita tra i comuni che, relativamente all'anno 2015, hanno ridotto l'aliquota di base della TASI sull'abitazione principale di cui all'articolo 1, comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino all'azzeramento, garantendo a ciascuno di essi il rimborso ad aliquota base.
4. 101. Guidesi.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'Imposta Municipale Unica (IMU), dall'Imposta Municipale Immobiliare (IMI), o dall'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), si applica anche ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3 effettivamente utilizzati come sala cinematografica e teatrale, qualora le imprese ivi operanti siano iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, e l'attività di sala cinematografica o teatrale risulti esistente almeno dal 1o gennaio 1980.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 82,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 90,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 87,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 132,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 129,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 158,510 per l'anno 2017 e 147,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
4. 140. Rampi, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa, Fanucci.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di non penalizzate i comuni che hanno realizzato risparmi ed efficientamenti della spesa, è istituito un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato ad istituire un meccanismo di premialità per i comuni che hanno deliberato aliquote TASI inferiori alla aliquota standard per l'anno 2015. Tale Fondo è ripartito tra i comuni di cui al precedente periodo sulla base della qualità dei servizi offerti in rapporto all'aliquota TASI applicata nel 2015, tenuto conto delle eventuali maggiorazioni applicate alle aliquote TASI e IMU per gli immobili non adibiti ad abitazione principale.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. 104. Guidesi.
Sostituire i commi 18, 19, 20 e 21 con i seguenti:
18. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'Imposta Municipale Unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
18-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
18-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 18-bis, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 18.
18-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 18-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 18-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
*4. 225. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
Sostituire i commi 18, 19, 20 e 21 con i seguenti:
18. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'Imposta Municipale Unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
18-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
18-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 18-bis, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 18.
18-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 18-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 18-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
*4. 226. Capezzone, Palese, Latronico, Marti, Chiarelli, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri, Corsaro.
Al comma 18, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo per gli impianti relativi alle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico,.
4. 48. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del primo dicembre 1949, n. 1142, sull'approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, le piattaforme petrolifere sono da considerarsi come immobili a destinazione speciale o particolare da censire e categorizzare.
21-ter. Gli impianti che comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sono assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio).
21-quater. I titolari degli impianti di cui al comma 21-ter devono presentare all'Agenzia del territorio, entro il 31 dicembre 2016, la domanda di accatastamento per l'attribuzione all'immobile della categoria catastale D/9.
21-quinquies. Per il primo anno tributario si applica un'aliquota dimezzata per il pagamento della relativa Imposta Municipale Unica (IMU), mentre per gli anni successivi si applica l'aliquota piena.
21-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 21-ter, 21-quater e 21-quinquies si applicano anche per le piattaforme ubicate antecedentemente alla entrata in vigore della presente norma secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
21-septies. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia delle Entrate, vengono definite le modalità attuative dei modelli di dichiarazione delle disposizioni di cui ai commi 21-ter, 21-quater, 21-quinquies e 21-sexies.
21-octies. Il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota IMU sulle piattaforme petrolifere ubicate nel mare territoriale è devoluto ad un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la cui destinazione è vincolata a interventi di efficientamento energetico da ripartire tra i comuni confinanti secondo le modalità stabilite con relativo decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 177. Crippa, D'Incà, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Al comma 23, primo periodo, dopo le parole: aliquote deliberate aggiungere le seguenti: nonché aumenti delle tariffe di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.
4. 233. Roccella, Piso.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituta dalla seguente: «2018».
4. 132. Fragomeli, Pelillo, Petrini, Ginato, Moretto.
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
23-bis. Per le persone fisiche residenti nei comuni del Sannio colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2015, tutti i pagamenti relativi alle imposte dirette sono sospesi fino al 15 dicembre 2016.
4. 37. De Girolamo.
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
24-bis. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
24-ter. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei promotori finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-615, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998.
24-quater. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-bis, comma 1, e nell'articolo 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo.
24-quinquies. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 24-quater, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 24-ter e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione, persone fisiche, iscritti nell'albo di cui al comma 24-quater quando gli stessi operano in forma societaria.
24-sexies. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede», I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e agli articoli 18-bis e 190 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».
24-septies. 5. L'organismo di cui al comma 24-ter si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo, del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
24-octies. 6. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 24-ter, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono iscritti di diritto all'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 24-ter ed al protocollo d'intesa, la CONSOB stabilisce:
a) la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;
b) la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
24-nonies. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 24-bis affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
24-decies. All'articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) del comma 1 sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
24-undecies. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:
Art. 8.
(Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).
1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo di cui al primo periodo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, l'adozione da parte della CONSOB di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con l'importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo ti. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al citato Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo di cui al presente comma, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al citato Fondo di cui al comma 1.
24-duodecies. Nelle more del coordinamento da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera u), dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, ed allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organismo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dal comma 24-undecies della presente legge, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
24-terdecies. Gli articoli 2, commi da 1 a 5 e 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il Regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo indicato al primo periodo.
24-quaterdecies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 24-bis a 24-terdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 118. Sottanelli, Librandi, Pelillo, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
24-bis. A decorrere dall'anno 2016, le imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, le piccole e medie imprese che svolgono attività teatrale o sale da concerto non sono tenute al pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU), dell'Imposta Municipale Immobiliare (IMI), o dell'imposta Immobiliare Semplice (IMIS), qualora tali imprese siano in possesso dell'immobile ove l'attività si svolge.
24-ter. Alle imprese di cui al comma 24-6/5 che non godono dei diritti di proprietà, o altro diritto reale relativo all'immobile, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all'importo dell'IMU, ovvero IMI o IMIS, dovuta dal possessore del medesimo immobile.
24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 15-ter è cedibile dal beneficiario nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al medesimo credito di imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 386. Il suddetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
24-quinquies. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui ai commi 24-ter e 24-quater e sono stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 82,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 90,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 87,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 132,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 129,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 158,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 147,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 115. Vezzali, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
24-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito nell'anno 2016, un Fondo con un importo pari a 100 milioni di euro, destinato alle spese per gli interventi straordinari per investimenti destinati a edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico, infrastrutture e tutela dell'ambiente, per i comuni che si sono avvalsi della possibilità di azzerare l'aliquota TASI secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.
24-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 24-bis pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 29. Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Le norme di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche alle scuole paritarie.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
4. 66. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:
24-bis. Alla Nota II bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla lettera a) le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contenziosi in corso alla data di approvazione della presente legge.
All'onere recato, stimato in 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369.
4. 144. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. I comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
4. 113. Molea, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
SEZIONE N. 4-ter.
(Canone concordato).
(commi da 28 a 29)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, capoverso 6-bis, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 70 per cento;
b) al comma 29, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 70 per cento;
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 161,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 190,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 179,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4-ter. 1. Misiani, Piazzoni, Baruffi.
SEZIONE N. 4-quater.
(Imposta di registro al 2 per cento).
(comma 30)
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
4-quater. 3. Busin, Guidesi, Allasia.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:
Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking) – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
4-quater. 4. Guidesi, Busin, Allasia.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: di 124,210 milioni di euro per l'anno 2017, di 121,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 165,710 milioni di euro per l'anno 2019, di 163,110 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
*4-quater. 9. Vignali.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: di 124,210 milioni di euro per l'anno 2017, di 121,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 165,710 milioni di euro per l'anno 2019, di 163,110 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
*4-quater. 10. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: di 124,210 milioni di euro per l'anno 2017, di 121,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 165,710 milioni di euro per l'anno 2019, di 163,110 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
*4-quater. 12. Marchi, Benamati, Mariani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.
4-quater. 2. Guidesi, Busin, Allasia.
Dopo il comma 30, è aggiungere il seguente:
30-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n, 243, non si applica alle cessioni di proprietà relative agli immobili acquisiti in locazione ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
4-quater. 17. Latronico.
SEZIONE N. 4-quinquies.
(Ricomposizione fondiaria – esenzioni fiscali).
(comma 31)
Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
31-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
31-ter. All'onere derivante dal comma 31-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
4-quinquies. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
SEZIONE N. 4-sexies.
(Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge).
(comma 32)
Sopprimere il comma 32.
*4-sexies. 3. Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Sopprimere il comma 32.
*4-sexies. 18. Greco.
Sopprimere il comma 32.
*4-sexies. 19. La II Commissione.
Al comma 32, capoverso Art. 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge, 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
4-sexies. 7. Paola Bragantini.
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
32-bis. In alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del regime speciale di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo per un periodo inferiore a trenta giorni può optare per il seguente regime. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di locazione relativo ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze, di durata inferiore a trenta giorni, non effettuati nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, conclusi anche per il tramite di portali on line con pagamento diretto al locatore, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione volontaria, nella misura del 10 per cento del canone di locazione stabilito dalle parti.
32-ter. L'opzione per il regime fiscale di cui al precedente comma 32-bis è esercitabile a condizione che i pagamenti effettuati a favore del locatore, di qualsiasi importo, siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta del 10 per cento a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti dai conduttori per la locazione dell'immobile.
32-quater. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 32-bis esonera il locatore dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fatta salva l'applicazione dell'articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta ai sensi del presente articolo si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
32-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai precedenti commi, nonché di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
32-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione relativo a contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, di durata inferiore a trenta giorni, non effettuati nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni e conclusi per il tramite di portali on line, è operata da parte dell'intermediario una ritenuta del 10 per cento a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal locatore per la locazione dell'immobile, con obbligo di rivalsa sull'ammontare del canone da corrispondere al locatore. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4-sexies. 17. Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
32-bis. Per il triennio 2016-2018, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore a diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.
32-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:
a) di proprietà di istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti;
c) di proprietà di privati, se terze case sfitte.
32-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.
32-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la riconsegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza.
32-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali.
32-septies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
32-octies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le parole: 104,340, 112,610, 109,610.
4-sexies. 13. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
32-bis. Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi deliberanti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a Società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.
32-ter. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, possono richiedere ai propri locatari, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi, del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.
32-quater. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato e, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizione contenuta nel decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351, convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3 comma 7.
32-quinquies. Il diritto di riscatto ex articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci. Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
32-sexies. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7 ed 8.
32-septies. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione.
4-sexies. 14. Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 32, sono aggiunti i seguenti:
32-bis. La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 300 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
32-ter. A parziale copertura degli oneri di cui al precedente comma, il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo di cui al comma 32-bis.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le parole: 84,340, 92,610, 89,610,.
4-sexies. 15. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Patrizia Maestri, Matarrelli, Pastorino, Marcon, Fassina.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «L'aliquota è ridotta al 10 per cento per i comuni della provincia di Benevento per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali di ottobre 2015, a prescindere dalla densità abitativa».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4-sexies. 5. De Girolamo.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «h) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:
1) non hanno fini di lucro;
2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.».
4-sexies. 6. Fanucci, Parrini.
SEZIONE N. 5.
(Riduzione IRES e esenzione IRAP in agricoltura e pesca).
(commi da 33 a 40)
Al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «24,5 per cento», per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24 per cento» per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016;
c) «23 per cento» a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
33-bis. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle tre regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4 miliardi di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
*5. 38. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
Al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «24,5 per cento», per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24 per cento» per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016;
c) «23 per cento» a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
33-bis. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle tre Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4 miliardi di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
*5. 39. Capezzone, Palese, Latronico, Marti, Chiarelli, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri, Corsaro.
Al comma 33, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2015 con la seguente: 2016; la parola: 2016, con la seguente: 2017, e la parola: 2017, con la seguente: 2018.
Conseguentemente:
a) al comma 34, sostituire ovunque ricorra la parola: 2015, con la seguente: 2016, la parola: 2016, con la seguente: 2017; la parola: 2017, con la seguente: 2018.
b) Dopo il comma 34, aggiungere il seguente comma 34-bis:
34-bis. Per finanziare le spese straordinarie collegate all'esigenza di fronteggiare con mezzi adeguati l'accresciuta minaccia terroristica nei confronti della Repubblica, è istituito il Fondo per le misure emergenziali di contrasto al terrorismo transnazionale di matrice islamica. Al Fondo è conferita una dotazione per il 2016 pari ad euro 1.000.000.000. Le risorse del Fondo potranno essere utilizzate per l'acquisto di materiali necessari a rinforzare le difese attive e passive del personale delle forze dell'ordine, per finanziare il monitoraggio delle moschee, delle istituzioni culturali musulmane e dei call centers, per coprire gli oneri destinati alla rilevazione ed archiviazione completa dei dati biometrici degli stranieri extracomunitari giunti senza regolare permesso nel territorio della Repubblica, nonché a copertura delle spese destinate al potenziamento dei mezzi a disposizione della Polizia Postale;
c) Al comma 35 sostituire le parole da: comma 33, fino a: lettera a) con le seguenti: 34-bis;
5. 9. Guidesi, Simonetti, Molteni, Caparini.
Al comma 33, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2015 con la seguente: 2016; la parola: 2016, con la seguente: 2017, e la parola: 2017, con la seguente: 2018.
Conseguentemente:
a) al comma 34, sostituire ovunque ricorra la parola: 2015, con la seguente: 2016, la parola: 2016, con la seguente: 2017; la parola: 2017, con la seguente: 2018.
b) Dopo il comma 34, aggiungere il seguente comma 34-bis:
34-bis. Per finanziare l'ammodernamento degli equipaggiamenti in uso alle Forze dell'Ordine, inclusi quelli destinati alle difese personali passive, nonché la manutenzione e la sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista, è istituito il Fondo speciale per l'ammodernamento delle capacità delle Forze dell'ordine ad ordinamento civile e militare. Al Fondo è conferita una dotazione per il 2016 pari ad euro 1.000.000.000, un decimo dei quali da destinare alle polizie locali.
c) Al comma 35 sostituire le parole da: comma 33, fino a: lettera a) con le seguenti: 34-bis;
5. 10. Guidesi, Simonetti, Molteni, Caparini.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. Alle imprese, in qualsiasi forma costituite, esercitanti l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è riconosciuto un credito di imposta relativo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per contratti con istituti di vigilanza finalizzati alla prevenzione di furti, fino ad un limite massimo di 5000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente comma con riferimento, in particolare, alle tipologie dei soggetti beneficiari e degli interventi ammessi a beneficio, alle soglie massime di spesa e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 55. Losacco, Boccadutri.
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. All'articolo 1, comma 20, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.
5. 7. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. All'articolo 1, comma 20 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i datori di lavoro imprenditori del settore turistico ricettivo e degli stabilimenti balneari, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 25.000.000;
2017: – 25.000.000;
2018: – 25.000.000.
5. 14. Arlotti, Benamati, Taranto, Bonaccorsi, Bargero, Basso, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Senaldi, Tidei, Vico, Camani, Fanucci, Moretto, Alfreider, Borghi.
SEZIONE N. 6.
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili).
(commi da 41 a 43)
Al comma 41, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come introdotto dalla lettera a) del comma 41. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 77. Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Taglialatela, Zaratti, Misiani, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis). All'articolo 16, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis, comma 1, con esclusivo riferimento alle spese finalizzate a prevenire il rischio dei compimento di furti, rapine, sequestri di persona e comunque di violazione del domicilio, la detrazione di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento».
Conseguentemente,
a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.800.000;
2017: – 40.000.000;
2018: – 25.000.000;
b) all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: di 184.110 e 181.510 con le seguenti: di 159.110 e 156.510.
6. 54. Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) limitatamente alle spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 100 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016».
Conseguentemente, alla allegata Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.
6. 19. Baldelli, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) limitatamente alle spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 60 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016 ed è estesa agli immobili sede di attività commerciali o di impresa.».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.
6. 36. Russo.
Dopo il comma 41, inserire i seguenti:
«41-bis. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 41-ter.
41-ter. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.
41-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 41-quinquies, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.
41-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente.».
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
6. 75. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina.
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
41-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 60 per cento delle spese documentate, sostenute per interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti nell'abitazione da parte di terzi. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere il comma 369.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
6. 31. Simonetti, Guidesi, Allasia.
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
41-bis. Per l'anno 2016 le spese per la vigilanza effettuata da guardie giurate per unità immobiliari o per condomini è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 40 per cento delle spese documentate. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti e di pari importo a partire dall'anno in cui si sono sostenute le spese.
Conseguentemente, alla Tabella C allegata le spese correnti sono ridotte del 30 per cento.
6. 20. Baldelli.
Al comma 42, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto di mobili, inserire le seguenti: , di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
6. 29. Allasia, Guidesi.
Al comma 42, secondo periodo, sostituire la cifra: 16.000, con la seguente: 20.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 11.500.000;
2017: – 28.500.000;
2018: – 23.000.000.
6. 122. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
«42-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000,00».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1 miliardo di euro per l'anno 2017 e 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.
6. 14. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 42 inserire i seguenti:
42-bis. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo, 1o settembre 1993, n. 385 si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
42-ter. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, si applica l'articolo 67, comma 3, lettera a) del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.
42-quater. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
42-quinquies. Per il contratto di cui al comma 42-bis l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 1:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
42-sexies. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al comma 42-quinquies. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
42-septies. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile.
42-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:
«i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 13.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.»;
42-novies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)», sono sostituite dalle seguenti «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»";
b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 percento»;
c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:
«II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.»;
d) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 percento.
1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento»;
e) alla nota I) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1,1-bis e 1-ter».
42-decies. Le disposizioni dei commi da 42-octies a 42-novies si applicano dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente: 369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 110,21 milioni di euro per l'anno 2017, di 75,01 milioni di euro per l'anno 2018, di 87,31 milioni di euro per l'anno 2019, di 52,41 milioni di euro per l'anno 2020, di 15,61 milioni di euro per l'anno 2021, di 43,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di 71,21 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*6. 56. Vignali.
Dopo il comma 42 inserire i seguenti:
42-bis. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo, 1o settembre 1993, n. 385 si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
42-ter. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, si applica l'articolo 67, comma 3, lettera a) del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.
42-quater. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
42-quinquies. Per il contratto di cui al comma 42-bis l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 1:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
42-sexies. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al comma 42-quinquies. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
42-septies. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile.
42-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:
«i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 13.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.»;
42-novies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)», sono sostituite dalle seguenti «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»";
b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 percento»;
c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:
«II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.»;
d) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 percento.
1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento»;
e) alla nota I) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1,1-bis e 1-ter».
42-decies. Le disposizioni dei commi da 42-octies a 42-novies si applicano dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente: 369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 110,21 milioni di euro per l'anno 2017, di 75,01 milioni di euro per l'anno 2018, di 87,31 milioni di euro per l'anno 2019, di 52,41 milioni di euro per l'anno 2020, di 15,61 milioni di euro per l'anno 2021, di 43,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di 71,21 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*6. 57. Petrini.
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
42-bis. 1. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
42-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 42-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
42-quater. Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 42-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.
Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
6. 85. Da Villa, Crippa, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
42-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è concesso un contributo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per veicolo acquistato;
42-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 8.000.000.
6. 111. De Girolamo.
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
43-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, si applicano anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza energetica dell'utenza e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti; tali dispositivi devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: essere in grado di mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, forniti mediante dati periodici; essere in grado di mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti sopra indicati; consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale da remoto degli impianti sopra indicati.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
6. 97. Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43 inserire il seguente:
«43-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole «di acqua calda sanitaria» sono inserite le seguenti «nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.175.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
6. 38. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 43, inserire i seguenti:
«43-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera m-quater, è inserita la seguente lettera: m-quater.1 «FIA di sviluppo»: il FIA italiano o il FIA UE di tipo chiuso di cui al successivo articolo 37-bis;
b) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
Art. 37-bis.
(FIA di sviluppo)
1. Il FIA di sviluppo deve costituirsi in forma di Oicr chiuso e deve ottenere la quotazione in un mercato regolamentato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento attuativo dell'articolo 39 del presente decreto concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
2. Il regolamento del FIA di sviluppo deve prevedere che almeno il novanta per cento del patrimonio sia investito in azioni, quote o titoli assimilabili, emessi da piccole e medie imprese, che siano società di capitali.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 1o marzo 2016, determina le caratteristiche e i requisiti delle piccole e medie imprese di cui al comma 2, fermo restando che le predette imprese dovranno avere la sede operativa o gli insediamenti produttivi ubicati sul territorio della Repubblica italiana.
4. Il FIA di sviluppo può investire sino al massimo del dieci per cento del patrimonio nelle altre attività e beni nei quali l'investimento è concesso ai FIA italiani o ai FIA UE di tipo chiuso, con esclusione delle partecipazioni in imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 marzo 2015 n. 33 nonché delle partecipazioni in Oicr che a loro volta investano in start-up innovative o PMI innovative.
5. Il regolamento del FIA di sviluppo prevede la distribuzione ai partecipanti, per ciascun esercizio, di un provento annuo non inferiore alla totalità dei dividendi o altri proventi erogati, nello stesso esercizio, dalle imprese in cui il patrimonio è investito. A tal fine il GEFIA orienterà le sue strategie di investimento proponendosi di perseguire l'obiettivo finale di una remunerazione annuale dei partecipanti al FIA di sviluppo pari almeno al due per cento del patrimonio investito alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di distribuzione dei proventi.
6. Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente articolo al FIA di sviluppo si applicano tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano i FIA chiusi.
43-ter. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:
Art. 15-bis.
(Detrazioni per le persone fisiche di investimenti in FIA di sviluppo)
1. La persona fisica che sottoscrive partecipazioni di un FIA di sviluppo, per come definito dall'articolo 37-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, può portare in detrazione all'imposta lorda sul reddito imponibile una somma pari al diciannove per cento del suddetto importo e comunque non superiore a ventimila euro. Ai fini di tale detrazione, non si tiene conto delle altre deduzioni o detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. La misura massima di detrazione è concessa per la totalità delle sottoscrizioni effettuate dal contribuente nell'arco di un anno solare.
2. L'ammontare indicato al comma 1 è portato in detrazione, in parti eguali, nell'arco di cinque periodi di imposta. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile in un periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imponibile sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il secondo rispetto alla scadenza del primo termine di riscatto, previsto dal regolamento del FIA di sviluppo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 1o marzo 2016, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
4. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
43-quater. Le disposizioni di cui ai commi 43-bis e 43-ter, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di attuazione previsti dai commi 43-bis e 43-ter.».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181, 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti 79,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 87,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 84,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 129,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 155,510 milioni di euro per l'anno 2027 e 144,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. 113. Fregolent, Coppola, Dallai, Donati, Gadda, Morani, Moretto, Piccoli Nardelli, Vazio, Venittelli, Iori, Fragomeli, Parrini, Patriarca, Lodolini, Crimì, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Gitti, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Fanucci.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane; dall'imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per cento delle spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «; fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eterni e con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un Importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.
6. 92. Zolezzi, Mannino, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:
g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
6. 96. De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:
43-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:
Art. 16-ter.
(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).
1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.
2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata 4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini.
5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1 deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia delle entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia delle entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.
10. In deroga a quanto previsto dal successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1. ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-6/5, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.
43-ter I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-ter decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986. n. 917 sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
43-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui Ai precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, pari a zero per l'anno 2016, a 62.400.000 euro per l'anno 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.400.000 euro per il 2019, a 95.800.000 euro per il 2020, a 115.200.000 per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 euro per il 2024, a 192.800.000 per il 2025, a 120.100.000 per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede nel modo seguente:
a) All'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017».
6. 86. Pisano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 131,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 196,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. 66. Zanin, Falcone, Cova, Taricco.
SEZIONE N. 6-bis.
(Edilizia popolare. Trattamento fiscale).
(commi da 44 a 45)
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
6-bis. 5. Alberti, Tripiedi, Crippa, Caso, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
(commi da 46 a 52)
Sostituire il comma 46 con il seguente:
46. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 10 per cento. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi Integrati e interconnessi tra di loro attraverso una rete e in grado di generare uno scambio di dati, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento.
7. 28. Bruno Bossio, Basso, Bargero, Boccadutri, Ascani, Bonomo, Barbanti, Carrozza, Coppola, Gribaudo, Quintarelli.
Al comma 46, sostituire le parole: investimenti in beni materiali strumentali nuovi con le seguenti: investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro annui per il 2016 e pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Conseguentemente, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione in misura lineare di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
7. 27. Ruocco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Al comma 46 dopo le parole: beni materiali strumentali nuovi aggiungere le seguenti: software per l'incremento della produttività.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 4,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
7. 17. Galgano, Quintarelli, Basso, Bruno Bossio, Bargero, Coppola, Gadda, Carrozza, Giampaolo Galli, Mucci, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Al comma 46, apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: dei canoni di locazione finanziaria, aggiungere le seguenti: e di noleggio.
b) dopo le parole: il costo di acquisizione aggiungere le seguenti: e di noleggio.
Conseguentemente al comma 47, dopo le parole: dei canoni di locazione finanziaria aggiungere le seguenti: e di noleggio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 4.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 28.000.000.
*7. 2. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 46, apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: dei canoni di locazione finanziaria, aggiungere le seguenti: e di noleggio.
b) dopo le parole: il costo di acquisizione aggiungere le seguenti: e di noleggio.
Conseguentemente al comma 47, dopo le parole: dei canoni di locazione finanziaria aggiungere le seguenti: e di noleggio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 4.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 28.000.000.
*7. 14. Garofalo.
Al comma 46 sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 60 per cento.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare fino ad un massimo del 35 per cento a decorrere dal 2016.
7. 38. Alberto Giorgetti, De Girolamo.
Al comma 46 aggiungere, infine il seguente periodo:
Per i soggetti di cui al periodo precedente, collocati nelle aree obiettivo convergenza, che beneficiano delle disposizioni previste dai commi 366-372, di cui alla legge 266 del 23 dicembre 2015, è stabilita una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
7. 8. Alberto Giorgetti, Occhiuto, Prestigiacomo, De Girolamo.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. È riservata ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 35 per cento delle risorse assegnate:
a) in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;
b) dal Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale spa, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) in attuazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese di cui:
1. all'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
2. all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
3. all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83.
d) in attuazione degli articoli da 22 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.
7. 16. Pagano.
Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
«52-bis. Per il triennio 2016, 2017 e 2018 e a decorrere da tale anno, ai fini dall'imposizione del reddito di impresa è riconosciuto un credito di imposta annuo in favore delle imprese e delle attività di lavoro autonomo ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, nel limite delle risorse indicate dal comma 52-septies, per un ammontare calcolato fino ad un massimo del 50 per cento del volume di spesa sostenuta per gli investimenti in beni strumentali realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
52-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità e la procedura di accesso nonché la misura del beneficio di cui al comma 52-bis, nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
52-quater. L'incentivo fiscale di cui al comma 52-bis si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
52-quinquies. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
52-sexies. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
52-septies. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 52-bis per gli anni 2016, 2017 e dal 2018, nel limite di una autorizzazione di spesa pari a 500 milioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione».
7. 19. Sammarco.
Dopo il comma 52 inserire il seguente:
«52-bis. Al fine di evitare il congestionamento del traffico nelle aree di Varese e Como, consentendo l'eliminazione dei pedaggi previsti per le tratte denominate tangenziale di Varese –1 lotto e tangenziale di Como – 1 lotto facenti parte del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, è autorizzato un contributo di euro 200 milioni per l'anno 2016 e di euro 150 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., destinato al riequilibrio del piano economico finanziario, che preveda l'eliminazione del pedaggiamento nelle tratte di cui al presente comma. A tal fine la società Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. (CAL) è autorizzata a predisporre il nuovo piano economico finanziario riequilibrato da trasmettere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al CIPE per l'approvazione».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
7. 6. Molteni, Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Bossi, Ravetto.
Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
52-bis. Per rafforzare il sistema economico del Mezzogiorno e al fine di stimolare nuovi investimenti nelle regioni meridionali, con particolare riguardo per i settori del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura, è istituito un credito di imposta a valere sull'impiego dei fondi comunitari e delle relative quote di cofinanziamento nazionale, relativi alla programmazione residuale per gli anni 2014-2020.
52-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i settori e la tipologia di imprese interessate, i limiti di finanziamento per ciascuna regione, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
52-quater. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.
7. 9. Saltamartini.
SEZIONE N. 8.
(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni).
(commi da 53 a 55)
Al comma 53, lettera b), capoverso d-bis), sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
8. 44. Locatelli, Pastorelli.
Il comma 54 è sostituito dal seguente:
54. L'allegato n. 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:
PROGRESSIVO | GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 | VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI | REDDITIVITÀ |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10 - 11) | 45.000 | 40% |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 30.000 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
6 | Intermediari del
commercio |
46.1 | 25.000 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 -75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 50.000 | 70% |
9 | Altre attività
economiche |
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 30.000 | 67% |
Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento».
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento».
8. 35. Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente comma:
55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: -3.000.000;
2017: -3.000.000;
2018: -3.000.000.
8. 3. Laffranco.
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi non superiori a 10.000 euro rispetto al valore soglia dei ricavi/compensi stabilito per ciascun gruppo di settore nell'allegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il contribuente può avvalersi, per una sola annualità, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore al valore soglia suddetto sia applicata l'aliquota del 27 per cento.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
8. 8. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.
Conseguentemente:
a) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento;
b) al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
8. 30. Fantinati, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Le società a responsabilità limitata semplificate, di cui all'articolo 2463-bis del codice civile, sono esonerate per i primi tre anni dalla loro costituzione dal versamento della tassa sulla partita Iva, dal pagamento dei diritti camerali e dal pagamento dei diritti di deposito del bilancio.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
8. 40. Capelli.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente comma:
55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -3.000.000;
2017: -3.000.000;
2018: -3.000.000.
8. 45. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimì, Morani, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani.
SEZIONE N. 9.
(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi nonché disposizioni in materia di volontari dei Vigili del fuoco).
(commi da 56 a 68)
Sostituire il comma 60 con il seguente:
60. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Conseguentemente al comma 412, dopo le parole: per interventi di edilizia scolastica sono inserire le seguenti: e per interventi di efficienza energetica nel territorio del comune.
9. 44. Sanga, Rubinato.
Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
61-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera h-ter) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.
9. 106. Villarosa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
61-bis. Al comma 36-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «10,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «21 punti percentuali».
9. 105. Villarosa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 62 inserire il seguente:
62-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 62 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni per il 2016 con le seguenti: di 124,340 milioni per il 2016, le parole: di 142,610 milioni per il 2017 con le seguenti: di 132,610 milioni per il 2017, e le parole: di 139,610 milioni per il 2018 con le seguenti: di 129,610 milioni per il 2018.
9. 119. Baradello.
Dopo il comma 63, inserire il seguente:
63-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli organici del personale volontario del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera in relazione alle esigenze connesse all'esercizio dei compiti di cui al Regolamento UE 724/2005 ed al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, di vigilanza costiera e tutela delle zone di protezione ecologica, all'articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'ultimo periodo del comma 3-bis è soppresso. A tal fine gli oneri previsti dall'articolo 585, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono incrementati di 2 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 della presente legge.
9. 126. Scanu, Rubinato, Paola Boldrini, Fusilli, Bolognesi, Zanin.
Dopo il comma 63, inserire il seguente:
63-bis. Per finanziare l'ammodernamento degli equipaggiamenti in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché la manutenzione e la sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista, è istituito il Fondo speciale per l'ammodernamento delle capacità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al predetto Fondo è conferita una dotazione per il 2016 pari ad euro 50.000.000.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 50.000.000 nel 2016.
9. 60. Guidesi, Simonetti, Molteni, Caparini.
Dopo il comma 65 aggiungere i seguenti:
65-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 65-ter a 65-septies e nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2016 e ultimati entro il 31 dicembre 2017, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2016, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi di precedenti disposizioni legislative.
65-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
65-quater. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel citato articolo 1, comma 273, della legge n. 296 del 2006, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
65-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 65-bis non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 209 del 23 luglio 2013, nonché ai settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
65-sexies. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
65-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 65-bis a 65-sexies, con particolare riferimento alla procedura per l'attribuzione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 65-bis.
65-octies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 65-bis a 65-septies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
* 9. 91. Palese.
Dopo il comma 65 aggiungere i seguenti:
65-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 65-ter a 65-septies e nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2016 e ultimati entro il 31 dicembre 2017, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2016, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi di precedenti disposizioni legislative.
65-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
65-quater. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel citato articolo 1, comma 273, della legge n. 296 del 2006, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
65-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 65-bis non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 209 del 23 luglio 2013, nonché ai settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
65-sexies. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
65-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 65-bis a 65-sexies, con particolare riferimento alla procedura per l'attribuzione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 65-bis.
65-octies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 65-bis a 65-septies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
* 9. 93. Vico, Castricone, Ginefra, Capone, Cassano, Franco Bordo, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Tino Iannuzzi, Antezza.
Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:
65-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il servizio sanitario nazionale».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,5 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,6 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
9. 77. Monchiero, Librandi, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
65-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche, dal valore delle produzioni sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento sulla base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 151. Latronico, Palese.
Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
66-bis. Alla nota all'articolo 1 della tariffa II, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo, le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento o di consolidamento dei debiti poste in essere in funzione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione di cui, rispettivamente, all'articolo 67, terzo comma, lettera d), e all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché le domande di concordato presentate e ammesse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 161 e 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.
9. 150. Alberto Giorgetti, De Girolamo.
Dopo il comma 67 aggiungere i seguenti:
67-bis. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 57.
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».
67-ter. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
«Art. 43.
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
67-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come risultanti dai commi precedenti del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
67-quinquies. Il comma 640 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
9. 70. Rabino, Librandi, Monchiero, Palladino.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «, ed a quelli corrisposti dagli enti pubblici di cui al precedente comma ai consorzi di cui all'articolo 34 comma 1 lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
9. 73. Vecchio, Sottanelli, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera:
«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che ai sensi delle lettere b), c) ed e) dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico ed al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del primo comma dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
9. 74. Vecchio, Sottanelli, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
67-bis. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per istanza di rimborso trimestrale».
9. 76. Vecchio, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
67-bis. All'articolo 17-ter del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per spese economali inferiori a 100 euro».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
9. 75. Vecchio, Sottanelli, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016».
9. 103. Fantinati, Caso, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cancelleri, Vallascas.
Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
68-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro rate mensili di pari importo, ovvero in un numero massimo di settantadue rate mensili di pari importo se le somme dovute sono superiori a diecimila euro, ovvero in un numero massimo di novantasei rate mensili di pari importo se le somme dovute sono superiori a sessantamila euro, ovvero in un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo se le somme dovute sono superiori a duecentocinquantamila euro»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il debitore può chiedere che, in luogo di rate costanti, siano previste rate variabili di importo crescente per ciascun anno».
68-ter. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di settantadue rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero fino ad un massimo di settantadue rate mensili se le somme iscritte a ruolo sono superiori a diecimila euro, ovvero fino ad un massimo di novantasei rate mensili se le somme iscritte a ruolo sono superiori a sessantamila euro, ovvero fino ad un massimo di centoventi rate mensili se le somme iscritte a ruolo sono superiori a duecentocinquantamila euro»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole: «della situazione di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «quando le somme iscritte a ruolo siano superiori a 250.000 euro»;
d) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1.ter.1 Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche ai pagamenti dovuti a seguito di emissione di ingiunzione fiscale»;
e) al comma 1-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono mantenute fino al soddisfacimento dell'intero debito rateizzato. Il contribuente che abbia estinto almeno un quinto del debito originario può comunque ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente»;
f) il comma 1-quinquies è abrogato;
g) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
«1-sexies. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono, su richiesta del debitore e in presenza di una situazione temporanea di obiettiva difficoltà dello stesso, essere rinegoziati con aumento del numero di rate secondo il disposto di cui al comma 1».
9. 108. Francesco Sanna, Castricone, Palese.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;
c) le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
d) le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;
f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
9. 41. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. I soggetti che si iscrivono al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui al comma 41 dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono esonerati per l'anno scolastico in corso e per l'anno scolastico 2016-2017 dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per gli adempimenti relativi all'iscrizione e per quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma 41.
Conseguentemente al comma 369 le parole: 134,340 di euro per l'anno 2016, sono sostituite dalle seguenti: 128,340 per l'anno 2016, e le parole: 142,610 milioni per l'anno 2017, sono sostituite dalle seguenti: 136,610 per l'anno 2017.
*9. 54. Vignali.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. I soggetti che si iscrivono al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono esonerati per l'anno scolastico in corso e per l'anno scolastico 2016-2017 dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per gli adempimenti relativi all'iscrizione e per quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma 41.
Conseguentemente al comma 369 le parole: 134,340 di euro per l'anno 2016, sono sostituite dalle seguenti: 128,340 per l'anno 2016, e le parole: 142,610 milioni per l'anno 2017, sono sostituite dalle seguenti: 136,610 per l'anno 2017.
*9. 83. Taranto, Benamati.
Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
68-bis. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
68-ter. Ai fini di cui al comma 68-bis, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo;
68-quater. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma precedente;
68-quinquies. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del presente articolo in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
68-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 68-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
9. 47. Francesco Sanna, Rubinato, Sanga.
SEZIONE N. 9-bis.
(Fondo di garanzia del notariato).
(commi da 69 a 70)
Dopo il comma 70 aggiungere i seguenti:
70-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per un qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento».
70-ter. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ogni provento da reato collegato ad un'attività economica potenzialmente concorrente con altre attività lecite è soggetto anche al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del presente decreto».
9-bis. 7. Vecchio, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 70, inserire i seguenti:
70-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1.».
70-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016.
70-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
9-bis. 10. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
SEZIONE N. 10.
(Riduzione Canone Rai).
(commi da 71 a 79)
Sopprimere i commi da 71 a 79.
* 10. 29. Brunetta.
Sopprimere i commi da 71 a 79.
* 10. 55. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 72, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 75, aggiungere, in fine, le seguenti parole: includendo in tale tipologia anche i soggetti che hanno chiesto entro il 31 dicembre 2015 la cessazione dell'uso dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246.
10. 13. Caparini, Busin, Guidesi.
Al comma 72, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole: indicazione nel contesto della.
10. 53. Luigi Gallo, Fico, Simone Valente, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 73, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì definite le modalità di rimborso dei costi di primo adeguamento dei processi di fatturazione e riscossione sostenuti dalla imprese elettriche, al netto delle economie derivanti per le medesime dalla gestione del flussi di cassa in forza delle presenti disposizioni.
* 10. 39. Pagano, Sammarco.
Al comma 73, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì definite le modalità di rimborso dei costi di primo adeguamento dei processi di fatturazione e riscossione sostenuti dalla imprese elettriche, al netto delle economie derivanti per le medesime dalla gestione del flussi di cassa in forza delle presenti disposizioni.
* 10. 45. Benamati, Peluffo, Bargero, Vico, Senaldi, Cani, Tidei.
Al comma 73, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì definite le modalità di rimborso dei costi di primo adeguamento dei processi di fatturazione e riscossione sostenuti dalla imprese elettriche, al netto delle economie derivanti per le medesime dalla gestione del flussi di cassa in forza delle presenti disposizioni.
* 10. 78. Anzaldi.
Dopo il comma 73 inserire i seguenti:
73-bis. Per salvaguardare le produzioni di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato la finzione di incentivi e per perseguire l'obiettivo di valorizzare la loro intera vita utile convenzionale, in alternativa alla definizione di pretti minimi garantiti ovvero di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, per la durata di anni dodici è concesso il diritto a fruire dell'incentivo di cui all'articolo 19 del decreto 6 luglio 2012 di attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28.
73-ter. Possono accedere alla fruizione dell'incentivo del comma 73-bis gli impianti per i quali non è necessario alcun intervento di rifacimento, salvo gli adeguamenti alle bat, che risultino in possesso delle autorizzazioni di legge e che ai fini produttivi si approvvigionino di materie prime nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139. Fermo restando il rispetto della tracciabilità del processo di approvvigionamento delle materie prime e – quando previsto – la loro sostenibilità, il piano di approvvigionamento deve prevedere il raggiungimento nel primo anno di esercizio commerciale della percentuale di utilizzo di almeno il 5 per cento in peso di biomassa o bioliquidi e loro derivati di origine nazionale, e/o a filiera corta o provenienti da intese di filiera o contratti quadro. Per i successivi anni e sino al decimo la percentuale di utilizzo deve incrementarsi del 2 per cento annuo sino a divenire pari al 25 per cento.
73-quater. Ai fini del riconoscimento e della funzione dell'incentivo, i produttori interessati rivolgono istanza a GSE s.p.a., corredata delle autorizzazioni di legge possedute, di perizia asseverata di tecnico attestante il buon stato di uso e di producibilità dell'impianto e del piano di approvvigionamento delle materie prime. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza GSE Spa conclude la procedura di qualifica IAFR dell'impianto e la regione competente adegua, se necessario, l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni e integrazioni.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.
10. 98. Castricone, Palese.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica.
Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:
Programma | 2016 | 2017 | 2018 e successivi | |||
RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | |
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità | 51.186 | 0 | 72.400 | 0 | 78.800 | 0 |
* 10. 8. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica.
Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:
Programma | 2016 | 2017 | 2018 e successivi | |||
RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | |
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità | 51.186 | 0 | 72.400 | 0 | 78.800 | 0 |
* 10. 37. Pagano.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica.
Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:
Programma | 2016 | 2017 | 2018 e successivi RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | |||
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità | 51.186 | 0 | 72.400 | 0 | 78.800 | 0 |
* 10. 64. Massa.
Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: all'Erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni con le seguenti: alla riduzione proporzionale del canone stesso.
10. 70. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 79, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente;
b) sostituire le parole: euro 8.000 con le seguenti: euro 15.000;
c) sopprimere le parole da: , nonché al Fondo per la riduzione, fino alla fine del periodo.
10. 32. Brunetta.
Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: superiore a settantacinque anni, aggiungere le seguenti e per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.
Conseguentemente, dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale.
* 10. 43. Peluffo, Coscia, Bonaccorsi, Losacco, Tullo, Laforgia, Moscatt, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: superiore a settantacinque anni, aggiungere le seguenti e per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.
Conseguentemente, dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale.
* 10. 93. La VII Commissione.
Al comma 79, dopo le parole: settantacinque anni, nonché aggiungere le seguenti: per una quota non inferiore a 150 milioni al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali che svolgono funzione di pubblico interesse, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato, degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2016.
10. 44. Sammarco.
Al comma 79, sopprimere le parole da: nonché al Fondo fino alla fine del periodo.
10. 58. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e a misure di sviluppo e di sostegno all'innovazione in favore di imprese operanti nel settore della produzione di contenuti informativi, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
10. 3. Fregolent.
Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
79-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento direttoriale emanato da quest'ultima.
79-ter. L'informativa di cui al comma 79-bis è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione europea; ovvero dall'Agenzia delle entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.
79-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:
«Art. 162-bis
1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.
2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:
a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecentocento unità;
b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.
3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applicazione l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia»;
b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software distribuite sul mercato italiano;».
79-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: «I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.»;
b) all'articolo 25-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.»;
c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis.
L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati dì eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma.».
79-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 79-bis a 79-quinquies sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
10. 67. Laforgia, Speranza, Cenni, Cuperlo, Bersani, Roberta Agostini, Tentori, Albini, Giorgis, Argentin, Beni, Bossa, Zoggia, Capodicasa, Cimbro, De Maria, Fabbri, Giuseppe Guerini, Gianni Farina, Lattuca, Fedi, Pollastrini, Fontanelli, Iacono, Leva, Patrizia Maestri, Malisani, Fossati, Miotto, Mognato, Murer, Giorgio Piccolo, Carra, Porta, Stumpo, Casellato, Terrosi, Zappulla, Gandolfi, Marzano, Mattiello, Rocchi, Zampa.
Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
79-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2016, allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali».
79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 79-bis, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione del contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie Innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario.
79-quater. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 79-bis confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore al 6 per cento e non superiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, da riversare alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Detta percentuale è definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
79-quinquies. Al comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 79-ter della legge di stabilità 2016».
79-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 79-ter, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) articoli 7, 8, 10, 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
c) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
d) articolo 145, commi 18 e 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) articolo articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
f) articolo articolo 4, comma 190 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) articolo articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) decreto del Ministero delle comunicazioni del 1 ottobre 2002, n. 225;
i) decreto del Ministero delle comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292.
Conseguentemente, al comma 79 dopo la parola: finalità inserire le seguenti: comprese le finalità di cui ai commi da 79-bis a 79-quinquies della presente legge.
* 10. 92. Peluffo, Losacco, Grassi, Capone, Mariano, Mongiello, Ventricelli, Pelillo, Bonaccorsi, Michele Bordo, Laforgia, Moscatt.
Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
79-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2016, allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali».
79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 79-bis, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione del contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie Innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. 79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 79-bis, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione del contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario.
79-quater. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 79-bis confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore al 6 per cento e non superiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, da riversare alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Detta percentuale è definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
79-quinquies. Al comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informa zione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 79-ter della legge di stabilità 2016».
79-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 79-ter, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) articoli 7, 8, 10, 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
c) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
d) articolo 145, commi 18 e 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) articolo articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
f) articolo articolo 4, comma 190 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) articolo articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) decreto del Ministero delle comunicazioni del 1 ottobre 2002, n. 225;
i) decreto del Ministero delle comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292.
Conseguentemente, al comma 79 dopo la parola: finalità inserire le seguenti: comprese le finalità di cui ai commi da 79-bis a 79-quinquies della presente legge.
* 10. 97. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
79-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento di misure per il sostegno per il servizio pubblico svolto dell'emittenza televisiva e radiofonica locale nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo, sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 81. Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
79-bis. Al fine di far fronte al pagamento di ulteriori somme dovute alle emittenti televisive locali a titolo di contributi ai sensi della legge n. 448 del 1998, a seguito del rifacimento da parte dei Corecom delle graduatorie regionali relative agli anni pregressi ovvero in ottemperanza a decisioni giudiziarie che hanno comportato una revisione degli importi già riconosciuti, nonché per erogare eventuali ulteriori misure economiche compensative e indennizzi ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2012, a seguito del rifacimento delle graduatorie regionali di revisione delle frequenze digitali, che hanno comportato una revisione degli importi già pagati ed evitare nuovi contenziosi con l'Amministrazione, è istituito sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di accantonamento di euro 4 milioni a valere sull'importo iscritto in bilancio per l'anno 2016 per «contributi in favore di concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale».
10. 15. Caparini, Guidesi.
SEZIONE N. 10-bis.
(Radiodiffusione televisiva (Santa Sede)).
(commi da 80 a 82)
Al comma 82, sostituire le parole: alla liberazione del broadcasting con le seguenti: alla razionalizzazione
10-bis. 1. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini con correnziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 è abrogato.
82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a 43.800.000 euro.
82-quinquies. Le disposizioni dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater entrano in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*10-bis. 6. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 è abrogato.
82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a 43.800.000 euro.
82-quinquies. Le disposizioni dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater entrano in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*10-bis. 17. Meta.
Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 è abrogato.
82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a 43.800.000 euro.
82-quinquies. Le disposizioni dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater entrano in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*10-bis. 19. Boccadutri.
Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 è abrogato.
82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a 43.800.000 euro.
82-quinquies. Le disposizioni dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater entrano in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
**10-bis. 7. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 è abrogato.
82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a 43.800.000 euro.
82-quinquies. Le disposizioni dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater entrano in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
**10-bis. 18. Peluffo.
SEZIONE N. 11.
(Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato).
(commi da 83 a 86)
Sostituire il comma 83 con i seguenti:
83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
83-bis. Per i datori di lavoro operanti nei territori del mezzogiorno le disposizioni di cui al comma 83 si applicano nel limite di 828 milioni di euro per l'anno 2016, 2.070 milioni di euro per l'anno 2017, 1.319 milioni di euro per l'anno 2018, 99 milioni di euro per l'anno 2019.
83-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 83 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 83-bis, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 83 e delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 50. D'Attorre, Fassina, Scotto, Civati, Pastorino, Marcon, Melilla, Pannarale, Gregori, Folino, Carlo Galli, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli.
Sostituire il comma 83 con il seguente:
83. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, è prorogato, limitatamente alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni previste dal comma 118. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente comma per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.
11. 27. Sammarco.
Al comma 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: privati, aggiungere il seguente periodo: in particolare per i residenti nei territori delle regioni del Mezzogiorno;
b) dopo le parole: ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti parole: , e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;
c) al primo periodo dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti parole: , e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;
d) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: e di 8.060 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza.
Conseguentemente dopo il comma 83 aggiungere il seguente:
83-bis Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede quanto all'anno 2016 per 227,63 milioni di euro per il 2016, quanto all'anno 2017 per 608,49 milioni di euro, quanto all'anno 2018, per 830,50 milioni di euro, quanto all'anno 2019, per 1.137,50 milioni di euro, quanto all'anno 2020 per 670,69 milioni di euro, quanto all'anno 2021, per 89,44 milioni di euro a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015.
11. 20. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.
Al comma 83, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: privati, aggiungere le seguenti parole: in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006,;
b) dopo le parole: ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti: , e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;
c) dopo le parole: 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, aggiungere le seguenti: , e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;
d) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti: «e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza.
Dopo il comma 83 inserire il seguente:
83-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.
11. 21. Carfagna, Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo.
Al comma 83, dopo il quarto periodo inserire il seguente: L'esonero di cui al presente comma spetta solo a condizione che con l'assunzione effettuata si realizzi un incremento del saldo occupazionale complessivo rispetto al livello occupazionale degli ultimi 12 mesi.
11. 37. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 83, inserire il seguente:
83-bis. Nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in somministrazione, effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2016 di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai datori di lavoro privati l'agevolazione di cui al comma 83 è riconosciuta nella misura dell'80 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 6.500 euro su base annua.
Conseguentemente,
al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 54,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 62,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 59,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019.
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 180 milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per l'anno 2018.
11. 38. Valeria Valente, Sereni, Dorina Bianchi, Bini, Di Salvo, Galgano, Gribaudo, Milanato, Miotto, Pes, Pollastrini, Rossomando, Agostini, Locatelli, Polverini, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri, Scuvera, Centemero, Carloni, Gnecchi, Schirò, Malisani, Sereni.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. A decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona economica speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone economiche speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. 18. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.
Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:
83-bis. L'importo corrispondente alla detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto direttamente al coniuge, da parte del datore di lavoro privato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, attraverso un accordo con Poste italiane spa.
11. 7. Garnero Santanchè, Squeri, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 54,340 milioni.
11. 72. Tino Iannuzzi, Covello, Taranto, Epifani, Realacci, Iacono, Greco, Sgambato, Famiglietti, Gullo, Moscatt, Ventricelli, Michele Bordo, Cuomo, Giorgio Piccolo, Ribaudo, Tartaglione, Impegno, Valeria Valente, Rubinato, Magorno, Mariano, Borghi, Culotta, Albanella, Losacco, Fanucci, Giuliani, Cassano, Ginefra, Pelillo, Prina, Capodicasa, Capone, Grassi, Vico, Pes, Carloni.
Al comma 85, primo periodo, dopo le parole: presentazione delle domande aggiungere le seguenti: con priorità per le imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
11. 79. Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione del contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
86-ter. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 86-bis si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 86-quater, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente al lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2015.
86-quater. L'incentivo di cui al comma 86-ter è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 2 milioni di euro per l'anno 2022. L'incentivo di cui al comma 86-ter è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nei caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
86-quinquies. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 85-bis e 86-ter si provvede, nel limite massimo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e di 350 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi dei Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
86-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1o agosto 2012, provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 86-quinquies.
86-septies. Le risorse di cui al comma 86-quinquies sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
86-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del commi da 86-bis a 86-quinquies, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 86-quinquies.
11. 34. Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Famiglietti, Ginefra, Antezza, Castricone, Venittelli, Tino Iannuzzi, Vico, Valeria Valente, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Capone, Pes, Migliore.
Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci-dipendenti delle imprese di startup innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990. n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991. n. 415.
86-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 86-bis, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Conseguentemente dopo il comma 551, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 50.000;
2018: – 50.000.
11. 54. Della Valle, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, D'Incà.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. Al fine di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità, secondo i criteri previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il fondo istituito sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziato di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018.
Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 60.000;
2018: – 60.000.
11. 57. Della Valle, Crippa, Caso, Cancelleri, Da Villa, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. In attesa della definizione degli indici presuntivi di cui all'articolo 84, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tenuto altresì conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia, sono da considerarsi indici rivelatori della genuinità dell'appalto:
1) il tipo di svolgimento dell'organizzazione tecnica dedicata dall'appaltatore all'esecuzione dello specifico appalto (ciò in modo organizzato e opportunamente pianificato rispetto ad ogni lavoratore);
2) l'utilizzo e la presenza di attrezzature proprie dell'appaltatore anche se acquisite in virtù di regolari contratti di noleggio e/o comodato intercorsi con l'appaltante;
3) la sussistenza di un concreto esercizio di un formalizzato potere direttivo e di controllo da parte dell'appaltatore per mezzo dei propri quadri direttivi;
4) l'esecuzione di prestazioni di lavoro che si distinguano dalle mansioni tipiche dei dipendenti e/o collaboratori del committente;
5) l'afferenza della natura del tipo di prestazioni rispetto al tipo controllato di appalto eseguito;
6) il fatto che la corresponsione della retribuzione corrispettivo venga effettuata solo e direttamente dall'appaltatore;
7) il fatto che i soci e/o dipendenti dell'appaltatore (di norma) non seguano lo stesso orario di servizio dei dipendenti del committente;
8) il fatto che il committente non intervenga nelle decisioni afferenti le retribuzioni e alle concessioni di permessi e periodi feriali dei lavoratori dell'appaltatore;
9) il fatto che il corrispettivo non venga previsto in base alle ore effettive di lavoro svolto dai singoli prestatori del servizio ma in base al servizio complessivo richiesto;
10) il fatto che il numero dei lavoratori non sia deciso da parte del committente in base alle proprie esigenze in maniera differenziata nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
11) il fatto che il committente non intervenga e non gestisca rapporti sindacali con i dipendenti dell'appaltatore;
12) il fatto che il committente non provveda e/o non intervenga nella gestione degli adempimenti fiscali dell'interponente;
13) il fatto che il committente non ridimensioni il proprio organico in vista dell'esecuzione del contratto potendo usufruire del personale dell'appaltatore.
11. 61. Castricone, Piccone.
Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante. La rendita di cui al periodo precedente è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
83-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal presente comma. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 70. Sanga, Rubinato.
SEZIONE N. 12.
(Regime fiscale dei premi di produttività).
(commi da 87 a 95)
Al comma 87, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.500 euro.
Conseguentemente:
a) al comma 93, sostituire le parole: 2.500 euro con le seguenti: 6.000 euro;
b) a copertura dei maggiori oneri, stimati in 550 milioni di euro a regime, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
12. 20. Pizzolante, Sammarco.
Al comma 87, sopprimere le seguenti parole: , nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 87, inserire il seguente:
87-bis. Il limite di cui al comma 87 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro nel caso di somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.;
b) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 132,100 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 196,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
12. 56. Zoggia.
Dopo il comma 87, inserire il seguente:
87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, sono computati il periodo di congedo di maternità, nonché i riposi giornalieri della madre ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*12. 19. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 87, inserire il seguente:
87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, sono computati il periodo di congedo di maternità, nonché i riposi giornalieri della madre ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*12. 57. Di Salvo, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Stella Bianchi, Boccuzzi, Carnevali, Casellato, Cuomo, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Iacono, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Agostini, Locatelli, Galgano, Milanato, Polverini, Dorina Bianchi, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Scuvera, Centemero, Carloni, Gnecchi, Schirò, Malisani, Sereni, Rossomando.
Dopo il comma 87, inserire il seguente:
87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, sono computati il periodo di congedo di maternità, nonché i riposi giornalieri della madre ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*12. 112. XI Commissione.
Dopo il comma 88, inserire i seguenti:
88-bis. Il comma 5, dell'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni ivi dettate qualora nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
88-ter. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissi, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
12. 34. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Sostituire il comma 91 con il seguente:
91. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 95, le somme e i valori di cui ai commi 87 e 88 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato l'articolo 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) al comma 92, sostituire le parole: Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91, con le seguenti: Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 91;
b) dopo il comma 95 inserire i seguenti:
95-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
95-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
95-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
95-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.;
c) al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
12. 75. Airaudo, Placido, Gregori, Marcon, Duranti.
Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
94-bis. Il comma 1 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
« 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito, comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, comprese quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51, ad eccezione delle spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti di cui alla lettera f) del medesimo comma 2, che sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente come disposto dall'articolo 100, comma 1».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
12. 46. Sammarco.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. Al Testo Unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare).
1. I contribuenti, appartenenti ad un nucleo familiare, possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa, a quanto stabilito dall'articolo 11 comma 1, le disposizioni fissate al comma 3 del presente articolo nei limiti massimi, di cui al comma 2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore ai ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.
2. Per le finalità del comma 1 è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 4 miliardi di euro a decorrere dal 1o gennaio 2016.
3. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma degli coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro può, con proprio decreto, rideterminare i coefficienti applicabili per l'anno successivo.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
7. Le disposizioni del presente articolo hanno un effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione».
95-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4,000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
12. 31. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
95-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma si intende ammissibile nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018.
95-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
95-quinquies. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
95-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento o agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
95-septies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
95-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 95-bis a 95-septies, pari a 40 milioni di euro per il 2016, 80 milioni di euro per il 2017 e 160 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.
12. 25. Carfagna, Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. Per rafforzare il sistema industriale del mezzogiorno, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituito un credito di imposta investimenti finanziato con fondi comunitari.
95-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
95-quater. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione dei commi precedenti sono individuate, previa consenso della commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
95-quinquies. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 95-ter, sono versate all'entrata del bilancio della Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fonda di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articola 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi precedenti.
95-sexies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.
12. 26. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. All'articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016, alle strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nelle aree obiettivo convergenza; il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto nella misura del 30 per cento»;
b) al comma 9, le parole: « 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro per il 2016, 450 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 250 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
12. 27. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.
SEZIONE N. 13.
(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate).
(commi da 96 a 102)
Sostituire i commi 99 e 100 con i seguenti:
99. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
100. Le risorse di cui al comma 99 confluiscono:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 99, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 99;
b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).
13. 3. Ferranti.
Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
101-bis. All'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta la seguente lettera:
«a)-bis le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del money transfer, sono direttamente assegnate alla tesoreria del comune ove l'illecito è stato commesso, che provvedere alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario che dovranno essere utilizzate per la tutela della sicurezza pubblica;».
13. 8. Cristian Iannuzzi.
SEZIONE N. 13-bis.
(Fondo credito aziende vittime di mancati pagamenti).
(commi da 103 a 106)
Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
106-bis. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
13-bis. 14. Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
SEZIONE N. 14.
(Misure per lavoratori autonomi).
(commi da 107 a 108)
Dopo il comma 108 inserire i seguenti:
108-bis. Al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso l'introduzione del regime di lavoro denominato smart working, in via sperimentale, per gli anni 2016-2018, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
108-ter. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di smart working inclusi di cui alla presente legge.
108-quater. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 108-bis e per la definizione delle linee di intervento futuro.
Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
14. 27. Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
108-bis. L'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., al quale è demandata la gestione dei fondi disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295, «regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego», è finanziata per il ripristino del fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per erogazioni a sostegno dell'autoimpiego, lavoro autonomo, microimpresa e franchising, nel triennio 2016-2018.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016 –10.000.000;
2017 –10.000.000;
2018 –10.000.000.
14. 32. Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto, Alfreider.
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito denominato Fondo, per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni 40, per l'avvio dell'attività professionale e per interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica nei servizi professionali. Il Fondo è esclusivamente alimentato dal contributo derivante dai risparmi di gestione realizzati e accertati a consuntivo dagli enti di cui al precedente periodo, attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, l'accorpamento e la gestione associata dei servizi erogati. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di cui al primo periodo, provvedono nell'ambito della propria potestà regolamentare, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie, o in forma associata attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati-Adepp, al finanziamento delle misure di cui al primo periodo, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie. Gli enti danno evidenza annualmente dei progetti finanziati e delle risorse a tal fine destinate.
14. 10. Verini.
SEZIONE N. 14-bis.
(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale).
(comma 109)
Al comma 109, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: quindici giorni.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016.
14-bis. 13. Locatelli, Pastorelli, Milanato, Dorina Bianchi, Rossomando, Galgano, Polverini, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri, Scuvera, Centemero, Carloni, Gnecchi, Schirò, Malisani, Sereni.
SEZIONE N. 15.
(Merito. Rifinanziamento Fondo ordinario per reclutamento professori universitari).
(commi da 110 a 115)
Al comma 110, sostituire le parole: nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientofico secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 111 a 115 il Fondo per le cattedre universitarie del merito al quale sono assegnati con le seguenti: il fondo per il funzionamento ordinario delle università statali è incrementato.
Conseguentemente, al comma 111, sostituire le parole da: per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112 fino alla fine del comma, con le seguenti: mediante procedura comparativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Conseguentemente, sopprimere i commi 112 e 113.
15. 23. Carlo Galli, D'Attorre, Scotto, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 110, dopo la parola: elevato aggiungere le seguenti: e riconosciuto, e sostituire le parole: per le cattedre universitarie del merito, con le seguenti: Giulio Natta.
Conseguentemente, sostituire il comma 111 con il seguente:
111. Il Fondo è destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dal comma 111-bis della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 111 aggiungere il seguente:
111-bis. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 111 della presente legge, all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «, ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica» e, alla fine del quarto periodo le seguenti parole: «o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo».
Conseguentemente al comma 112 apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari, competenti per materia e per profili finanziari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione,»;
2) alla lettera a) sostituire le parole: «i requisiti diretti a dimostrare» con le seguenti: «i criteri e i parametri per valutare»;
3) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) le modalità per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 111»;
4) alla lettera c) sostituire le parole: «medesima classe stipendiale» con le seguenti: «minima classe stipendiale»;
5) sostituire la lettera d) con la seguente: «la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del fondo di cui al comma 110»;
6) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) le modalità di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 110 e a decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali ed eventualmente, per un solo anno, gli oneri finanziari per sostenere l'avviamento dell'attività di ricerca del professore chiamato, nonché l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie».
7) sopprimere la lettera g).
Conseguentemente, al comma 113 sostituire le parole: 112, lettera f) con la seguente: 111.
Conseguentemente sostituire il comma 114 con il seguente:
114. Al fine di favorire la mobilità tra atenei dei professori universitari di prima fascia già in ruolo presso atenei italiani alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 112, e per lo svolgimento di procedure selettive a ciò dedicate, è annualmente destinata una somma non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo. Il decreto di cui al precedente comma 112 disciplina le procedure selettive riservate alla mobilità dei professori di prima fascia, fermo restando che: lo svolgimento di tali procedure è attribuito alle medesime commissioni di cui al precedente comma 112, lettera d); ai professori di prima fascia, risultati vincitori delle medesime procedure, al momento del trasferimento nel nuovo ateneo è attribuita la classe stipendiale di cui al precedente comma 112, lettera c).
15. 10. Ghizzoni, Dallai, Carnevali.
Dopo il comma 110, inserire il seguente:
110-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 1-bis.
(Atti di determinazione dei fondi per la contrattazione decentrata).
1. Per le università statali che, al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, versino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per le quali non sussistano le condizioni per la dichiarazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, sono fatti salvi gli atti di determinazione dei fondi del personale dirigenziale e tecnico amministrativo, comunque costituiti, destinati al finanziamento della contrattazione locale, nonché gli effetti economici derivanti dai contratti collettivi stipulati in sede decentrata, anche nei casi di accertato superamento dei vincoli di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione con esclusivo riferimento agli atti ed ai contratti stipulati in sede decentrata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se sottoscritti in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale.
3. Nei casi di applicazione dei commi 10 e 20 del presente articolo, ciascun ateneo che, al 31 dicembre dell'anno precedente, riporta valori inferiori a quelli di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del presente decreto, deve adottare misure di contenimento della spesa per il personale, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamento e riduzione di uffici.
4. In considerazione delle misure di cui al comma 3, per il biennio 2016-2017, ciascun ateneo può procedere all'assunzione di personale tecnico amministrativo nel limite massimo del 40 per cento del contingente previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto».
15. 18. Vico, Cassano, Capone, Michele Bordo, Castricone, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Ginefra, Tino Iannuzzi, Antezza.
Al comma 111, sostituire le parole: reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia con le seguenti: reclutamento di studiosi nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o posizione equipollente nel caso di professori di nazionalità non italiana.
15. 16. Santerini.
Dopo il comma 111 aggiungere il seguente:
111-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2016-2018.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
15. 38. Laforgia, Capone, Cassano, Antezza, Ventricelli, Mariano, Pelillo, Mongiello, Grassi, Losacco, Massa, Vico, Michele Bordo, Castricone, Ginefra, Tino Iannuzzi, Santerini.
Al comma 112, alla lettera a) sopprimere le parole: nazionali e.
Conseguentemente alla lettera d) sostituire le parole: di studiosi nazionali e internazionali con le seguenti: di almeno il cinquanta per cento di studiosi internazionali.
15. 8. Capua, Vargiu, Librandi, Alfreider, Locatelli, Monchiero, Rabino, Palladino.
Al comma 112, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per i ricercatori e professori appartenenti alle università italiane, anche il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
15. 29. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 112 aggiungere il seguente:
112-bis. Le procedure di cui al comma 112 devono in ogni caso prevedere che i soggetti in possesso di abilitazione scientifica nazionale, ai sensi della legge 30 dicembre 2012, n. 240, e relativi decreti attuativi, che risultano titolari, attraverso contratto a titolo oneroso, da almeno tre anni accademici consecutivi di un corso universitario del valore di almeno tre crediti universitari formativi (CFU) presso la stessa università siano immessi in ruolo in quella università.
15. 9. Dambruoso, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 115 inserire i seguenti:
115-bis. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca di cui all'Allegato A dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Comparto Ministeri, di cui 7 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di 3 unità di Area seconda del CCNL Comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere a decorrere dall'anno 2016 le unità dì personale di cui al presente comma mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni. La relativa spesa trova copertura nelle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente.
115-ter. A decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 3 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero all'Agenzia a valere sui predetti fondi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione non possono superare il limite di 500 mila euro.
15. 37. Gelmini.
Dopo il comma 115 aggiungere i seguenti:
115-bis. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
115-ter. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma 115-bis il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
115-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 115-bis e 115-ter, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede, quanto a 3 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e quanto a 3 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 11. Marchi, Fiano, Iori.
SEZIONE N. 16.
(Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione e finanziamento parchi nazionali).
(commi da 117 a 132)
Dopo il comma 117, inserire il seguente:
117-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per tutti i posti vacanti fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali. In possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le risorse disponibili alla Scuola Nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
16. 117. Rocchi, Carocci, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Coccia, Ghizzoni, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 117, inserire il seguente:
117-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e istallazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle istallazioni esistenti anche se munite della autorizzazioni necessarie.
16. 25. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 118, sostituire le parole: i posti con le seguenti: il 90 per cento dei posti.
16. 124. Baradello.
Al comma 118, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Gli incarichi conferiti sulle medesime posizioni dirigenziali dopo la stessa data e fino alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono attribuiti a titolo interinale e, alla medesima data di entrata in vigore, cessano di diritto con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, comunque, i casi relativi a strutture organizzative istituite dopo il 31 dicembre 2013 e quelli concernenti strutture oggetto di riordino con riduzione del numero di posizioni dirigenziali dall'anno 2014. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo delle posizioni rese indisponibili ai sensi del presente comma.
*16. 99. Ferrari.
Al comma 118, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Gli incarichi conferiti sulle medesime posizioni dirigenziali dopo la stessa data e fino alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono attribuiti a titolo interinale e, alla medesima data di entrata in vigore, cessano di diritto con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, comunque, i casi relativi a strutture organizzative istituite dopo il 31 dicembre 2013 e quelli concernenti strutture oggetto di riordino con riduzione del numero di posizioni dirigenziali dall'anno 2014. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo delle posizioni rese indisponibili ai sensi del presente comma.
*16. 289. La I Commissione.
Dopo il comma 118, inserire il seguente:
118-bis. L'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera v) è soppressa.
**16. 214. Dellai, Nicoletti, Ottobre.
Dopo il comma 118, inserire il seguente:
118-bis. L'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera v) è soppressa.
**16. 240. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 118, inserire il seguente:
118-bis). All'articolo 17, comma 1, lettera v) della legge 7 agosto 2015 , n. 124, le parole da: «in materia» fino a: «norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «esclusiva in materia di lavoro del proprio personale dipendente, ivi compresi gli aspetti privatizzati della disciplina del rapporto di lavoro, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, incluso quanto demandato dalle regioni e dalle,province alla contrattazione collettiva regionale e provinciale».
*16. 216. Dellai, Nicoletti, Ottobre.
Dopo il comma 118, inserire il seguente:
118-bis). All'articolo 17, comma 1, lettera v) della legge 7 agosto 2015 , n. 124, le parole da: «in materia» fino a: «norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «esclusiva in materia di lavoro del proprio personale dipendente, ivi compresi gli aspetti privatizzati della disciplina del rapporto di lavoro, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, incluso quanto demandato dalle regioni e dalle,province alla contrattazione collettiva regionale e provinciale».
*16. 239. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera v), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole da: «in materia» fino a: «costo del personale» sono sostituite dalle seguenti: «esclusiva in materia di lavoro del proprio personale dipendente, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, nei limiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».
*16. 213. Dellai, Nicoletti, Ottobre.
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera v), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole da: «in materia» fino a: «costo del personale» sono sostituite dalle seguenti: «esclusiva in materia di lavoro del proprio personale dipendente, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, nei limiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».
*16. 238. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 121, inserire il seguente:
121-bis. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente» sono aggiunte le seguenti: «educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario».
Conseguentemente, dopo il comma 544, inserire i seguenti:
544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
544-sexies. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
16. 176. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.
Al comma 123, primo periodo, dopo le parole: del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: , nonché il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
16. 115. Carocci, Coscia, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Coccia, Ghizzoni, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 123, ultimo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, aggiungere le seguenti: nonché dell'Agenzia di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 16. 290. La III Commissione.
Al comma 123, ultimo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, aggiungere le seguenti: nonché dell'Agenzia di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 16. 245. Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 123 aggiungere il seguente:
123-bis. Nelle more della emanazione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 applicando le riduzioni delle dotazioni organiche previste all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, esclusivamente agendo sugli uffici centrali.
16. 102. Pes, Zanin, Fragomeli, Amato, Bergonzi, Borghi, Castricone, Censore, Crivellari, D'Incecco, De Menech, Giacobbe, Greco, Leva, Nardi, Petrini, Piazzoni, Tentori.
Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
124-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 gennaio 201 6, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UN e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito regionale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
16. 2. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, Fabbri, Valeria Valente.
Al comma 125, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni per l'anno 2017.
16. 186. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 125, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , utilizzando, in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.
*16. 188. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 125, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , utilizzando, in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.
*16. 241. Miccoli, Damiano, Marroni, Incerti, Albanella, Giorgio Piccolo, Mauri.
Dopo il comma 125, inserire il seguente:
125-bis. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alle attività istruttorie in materia di asilo, cittadinanza e immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato all'impiego di quota parte delle risorse di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, destinate alla copertura degli oneri connessi all'attività istruttoria inerente ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al personale del medesimo Dipartimento. Per straordinarie e indilazionabili esigenze di lavoro connesse ai maggiori carichi inerenti le attività di cui al comma 1, a valere sulle risorse di cui al medesimo comma, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno e nei limiti delle stesse, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro dell'interno, prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
16. 65. Campana.
Sostituire il comma 126 con il seguente:
126. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e pari al 100 per cento per l'anno 2018 di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
16. 120. Rampelli.
Al comma 126, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato dalla media dell'importo dei fondi per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
16. 75. Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Al comma 126 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le graduatorie dei concorsi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide sino al 2020.
16. 119. Rampelli.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «che emana il bando,» sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge»;
b) al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: «precedentemente indicate» sono aggiunte le seguenti: «, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge,».
16. 251. Di Lello, Di Gioia.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
16. 3. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Camani, Ribaudo, Baruffi, Fabbri, Maestri.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. A decorrere dal 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
16. 4. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Camani, Ribaudo, Baruffi, Fabbri.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto scuola si applica la normativa di settore», sono aggiunte le seguenti: «con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi.
16. 200. Nesci, D'Ottavio, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:
127-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 611, primo periodo, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2016»; le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2016»;
127-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, a 190, comma 612, primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite con le seguenti: «31 marzo 2016»;
127-quater. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 614 è aggiunto il seguente: «614-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, decorso il termine previsto dal comma 612, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma 611, il Presidente del Consiglio per le partecipazioni societarie delle regioni, nonché il prefetto per le partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari alla dismissione ovvero alla razionalizzazione delle partecipazioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.».
16. 237. Roccella, Piso.
Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
127-bis. Al fine di garantire la opportuna separazione tra soggetti controllanti e soggetti controllati, gli statuti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono prevedere che la nomina dei membri dei collegi sindacali sia affidata agli ordini professionali territorialmente competenti, che provvedono secondo un criterio di rotazione degli incarichi.
16. 1. Taglialatela, Rampelli.
Al comma 128 sopprimere le seguenti parole: ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: -10.000.000;
2017: -10.000.000;
2018: -10.000.000.
16. 103. Giorgis, Lattuca.
Dopo il comma 128, inserire il seguente:
128-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando come risorse stabilì risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
128-ter, All'articolo 4. comma primo, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 le parole: «corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici,».
128-quater. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: «disposizioni di cui al» sono aggiunte le seguenti: «quarto e».
128-quinquies. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole «ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2014».
16. 95. Causi, Orfini.
Sostituire il comma 129 con il seguente:
129. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Nei parchi di cui al presente comma nonché all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali e nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali e regionali marini e costieri, anche in fase di perimetrazione, sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
16. 180. Cancelleri, Vacca, Colletti, Del Grosso, Terzoni, Busto, Mannino, Daga, De Rosa, Zolezzi, Micillo, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.
Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
129-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
129-ter. I comuni di cui al comma 129-bis comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 la sussistenza della fattispecie di cui al comma 129-bis, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste e tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 161,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 199,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 179,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
16. 76. Abrignani, Palese, Chiarelli.
Al comma 129, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 7 milioni;
aggiungere, in fine il seguente periodo: Di tale spesa ulteriore, 5 milioni di euro annui sono destinati al Parco nazionale del Pollino, al Parco nazionale della Sila e all'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte, di cui all'articolo 1 comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di realizzare un percorso di congiungimento tra i tre Parchi nazionali, avvalendosi della sentieristica già presente e prevedendo il raggiungimento dei siti religiosi presenti (monasteri ed abbazie) oltre che quello dei monumenti storici (torri e castelli).
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte-corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016.
16. 51. Santelli, Occhiuto.
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
129-bis. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: 15. Al fine di applicare l'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 per l'acquisizione dell'isola di Budelli al patrimonio pubblico, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2016.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -3.000.000.
*16. 64. Scanu.
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
129-bis. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: 15. Al fine di applicare l'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 per l'acquisizione dell'isola di Budelli al patrimonio pubblico, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2016.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -3.000.000.
*16. 225. Pili.
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
129-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
16. 246. Melilla.
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
129-bis. All'allegato A dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Isola del lago d'IseoMonte Isola».
16. 60. Guerra, Berlinghieri.
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, al comma 3 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001 n. 93, sono apportare le seguenti modificazioni:
le parole: «Parco nazionale della Costa Teatina» sono sostituite ove ricorrono dalle seguenti: «Parco Marino della Costa Teatina» e le parole: «limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «400 mila euro a partire dall'anno 2016».
16. 27. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 130, primo periodo, dopo le parole: collaborazione coordinata e continuativa aggiungere le seguenti: di consulenza e di prestazione d'opera continuativa in qualsiasi altra forma.
*16. 68. Mazziotti Di Celso, Librandi.
Al comma 130, primo periodo, dopo le parole: collaborazione coordinata e continuativa aggiungere le seguenti: di consulenza e di prestazione d'opera continuativa in qualsiasi altra forma.
*16. 291. La I Commissione.
Al comma 131 sopprimere la lettera a).
16. 193. Manlio Di Stefano, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 131, lettera a), dopo le parole: e nel triennio 2016-2018 aggiungere le seguenti: previo scorrimento delle graduatorie vigenti.
*16. 145. Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.
Al comma 131, lettera a), dopo le parole: e nel triennio 2016-2018 aggiungere le seguenti: previo scorrimento delle graduatorie vigenti.
*16. 280. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. La Corte dei conti è autorizzata negli anni 2016 e 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati vincitori di concorso. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.800.000;
2017: – 6.500.000;
2018: – 6.500.000.
16. 93. Piccione.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. I commi 79 e 80 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituiti dal seguente: «79. Il Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica prevista dal Piano Triennale, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 94, tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle ricevute».
16. 215. Capelli.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
16. 56. Incerti, Mariani.
SEZIONE N. 17.
(Università, scuola e ricerca).
(commi da 133 a 144)
Al comma 133, sostituire le parole: posizione di professore di seconda fascia con le seguenti: posizione di professore di seconda fascia, nonché per le finalità di cui al comma 135-bis, del presente articolo.
Conseguentemente:
a) al comma 135, dopo le parole: fondo ordinario per il finanziamento aggiungere le seguenti: e per quanto previsto dal comma 135-bis del presente articolo;
b) dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
135-bis. Quota parte dell'incremento di cui al comma 133, pari alla somma di euro 100.000 annui, per un triennio, è destinata agli enti gestori delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200 che costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e magistrale, in convenzione con le Università, e che abbiano avuto una media non inferiore a 200 studenti iscritti nell'ultimo quinquennio. Tale importo è stanziato per il reclutamento dei docenti a tempo pieno di cui all'articolo 4 della legge regionale 200/1979, addetti alla guida al tirocinio, a condizione che siano in possesso di diploma di laurea. I predetti docenti tutor sono considerati docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio, in ragione del fatto che attribuendo crediti formativi, svolgono funzione docente.
17. 31. Centemero, Schirò.
Sostituire il comma 134 con il seguente:
134. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.
17. 147. D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 134 aggiungere i seguenti:
134-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
134-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 134-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.
134-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
17. 145. Pannarale, Civati, Fassina, Scotto, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.
Dopo il comma 134 inserire il seguente:
134-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
17. 123. Vignali, Calabrò, Capua, Fanucci, Ghizzoni, Malpezzi, Rubinato, Scuvera.
Sopprimere il comma 136.
17. 74. Antimo Cesaro, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Sostituire il comma 137 con il seguente:
137. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo periodo, le parole: «del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 105,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 71,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 96. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Marroni.
Sostituire il comma 137 con il seguente:
137. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo periodo, le parole: «del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 105,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 71,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 188. La VII Commissione.
Al comma 137, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Le medesime università, a decorrere dall'anno 2016, possono incrementare il fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo nel limite del 10 per cento dell'importo dell'anno precedente, al netto della eventuale riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al relativo onere si provvede nei limiti delle risorse esistenti nel bilancio delle università a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 89. Giorgis, Lattuca.
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
137-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 133, gli Enti pubblici di ricerca, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 105,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 71,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 77. Speranza, Malisani, Miccoli, Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis, Marroni.
Al comma 138 dopo le parole: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni aggiungere le seguenti parole: nonché delle figure professionali di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, «Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria».
17. 176. Paola Bragantini.
Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
138-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 è sostituito dai seguente:
«Art. 25.
1. Le regioni e le province autonome ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. La prova di selezione avviene come definito dall'articolo 36 del presente decreto legislativo.»;
b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Art. 28.
1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che ne comunicano al Ministero della salute il piano.»;
c) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Art. 29.
1. Al termine del triennio una commissione formula il giudizio finale, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine, da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.»;
d) all'articolo 36, comma 1:
1) dopo le parole: «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» sono aggiunte le seguenti: «ed ai corsi specifici in medicina generale»;
2) dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Ministro della salute,»;
3) la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per i corsi formazione specifica di medicina generale, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
4) la lettera d) è sostituita con la seguente:
d) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità o ai corsi formazione specifica di medicina generale nel le sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 75 7, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
*17. 76. Crimì, Coscia, Lenzi, Gelli, D'Ottavio, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Dallai, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
138-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25.
1. Le regioni e le province autonome ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. La prova di selezione avviene come definito dall'articolo 36 del presente decreto legislativo.
b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Art. 28.
1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che ne comunicano al Ministero della salute il piano.»
c) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Art. 29.
1. Al termine del triennio una commissione formula il giudizio finale, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine, da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.»
d) all'articolo 36, comma 1:
1) dopo le parole: «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» sono aggiunte le seguenti: «ed ai corsi specifici in medicina generale»;
2) dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti «, sentito il Ministro della salute»;
3) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per i corsi formazione specifica di medicina generale, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato»;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità o ai corsi formazione specifica di medicina generale nelle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
*17. 189. La VII Commissione.
Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
138-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione al relativo Albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione ed al pagamento della relativa contribuzione presso la «Quota A» del Fondo di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per le finalità di cui al presente comma, a valere sui maggiori risparmi prodotti, l'ente favorisce l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
*17. 171. Di Gioia, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Pili, Sbrollini, Galati.
Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
138-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di Laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione al relativo Albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione ed al pagamento della relativa contribuzione presso la «Quota A» del Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per le finalità di cui al presente comma, a valere sui maggiori risparmi prodotti, l'ente favorisce l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
*17. 194. Mongiello.
Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
138-bis. Al comma 3, dell'articolo 6 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, le parole: «e per non più di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e per non più di quattro anni».
17. 113. Gigli.
Al comma 139, sostituire le parole da: 5.000.000 di euro sino alla fine del comma con le seguenti: di 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Per l'anno 2016, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, una quota di almeno 5.000.000 di euro del fondo è ripartita tra le Regioni che provvedono, per l'anno accademico 2015/16, a confermare la borsa di studio o altri servizi e strumenti di diritto allo studio universitario agli studenti, già destinatari di tali interventi per l'anno accademico 2014/15, che non abbiano modificato la propria situazione patrimoniale ed economica e abbiano rispettato i requisiti di merito previsti dalla normativa vigente.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 103. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 139, sostituire le parole da: 5.000.000 di euro sino alla fine del comma con le seguenti: di 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Per l'anno 2016, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, una quota di almeno 5.000.000 di euro del fondo è ripartita tra le regioni che provvedono, per l'anno accademico 2015/16, a confermare la borsa di studio o altri servizi e strumenti di diritto allo studio universitario agli studenti, già destinatari di tali interventi per l'anno accademico 2014/15, che non abbiano modificato la propria situazione patrimoniale ed economica e abbiano rispettato i requisiti di merito previsti dalla normativa vigente.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 190. La VII Commissione.
Sopprimere il comma 140.
*17. 142. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Fassina.
Sopprimere il comma 140.
*17. 166. Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sopprimere il comma 140.
*17. 196. Locatelli, Pastorelli.
Al comma 140 sostituire la parola: 225.000.000 con la seguente: 228.000.000.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2027 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 131,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 per l'anno 2017 e 196,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
17. 43. Lupi, Sammarco, Pagano, Binetti, Dorina Bianchi, Buttiglione.
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 63, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «posti comuni comprendono i posti occorrenti in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, inclusi, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, gli spezzoni di orario aggregabili in posti interi»;
b) al comma 69, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto ulteriore contingente di posti non comprende gli spezzoni di orario di posto comune aggregabili in posti interi, facenti parte dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 63, secondo periodo»;
c) al comma 201, le parole: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 2.045,75 milioni nell'anno 2017, 2.089,52 milioni nell'anno 2018, 2.142,65 milioni nell'anno 2019, 2.212,99 milioni nell'anno 2020, 2.276,10 milioni nell'anno 2021, 2.333,60 milioni nell'anno 2022, 2.391,52 milioni nell'anno 2023, 2.446,77 milioni nell'anno 2024, 2.497,76 milioni nell'anno 2025 e 2.511,96 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».
140-ter. Agli oneri derivanti del comma 140-bis, pari ad euro 206,53 milioni nell'anno 2017, euro 210,96 milioni nell'anno 2018, euro 226,74 milioni nell'anno 2019, euro 241,65 milioni nell'anno 2020, euro 263,78 milioni nell'anno 2021, euro 280,00 milioni nell'anno 2022, euro 296,32 milioni nell'anno 2023, euro 312,73 milioni nell'anno 2024 euro 328,13 milioni nell'anno 2025 ed euro 342,33 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**17. 102. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 63, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «posti comuni comprendono i posti occorrenti in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, inclusi, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, gli spezzoni di orario aggregabili in posti interi»;
b) al comma 69, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto ulteriore contingente di posti non comprende gli spezzoni di orario di posto comune aggregabili in posti interi, facenti parte dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 63, secondo periodo»;
c) al comma 201, le parole: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 2.045,75 milioni nell'anno 2017, 2.089,52 milioni nell'anno 2018, 2.142,65 milioni nell'anno 2019, 2.212,99 milioni nell'anno 2020, 2.276,10 milioni nell'anno 2021, 2.333,60 milioni nell'anno 2022, 2.391,52 milioni nell'anno 2023, 2.446,77 milioni nell'anno 2024, 2.497,76 milioni nell'anno 2025 e 2.511,96 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».
140-ter. Agli oneri derivanti del comma 140-bis, pari ad euro 206,53 milioni nell'anno 2017, euro 210,96 milioni nell'anno 2018, euro 226,74 milioni nell'anno 2019, euro 241,65 milioni nell'anno 2020, euro 263,78 milioni nell'anno 2021, euro 280,00 milioni nell'anno 2022, euro 296,32 milioni nell'anno 2023, euro 312,73 milioni nell'anno 2024 euro 328,13 milioni nell'anno 2025 ed euro 342,33 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**17. 191. La VII Commissione.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l‘anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 73. Molea, Vezzali, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 140 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro l'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.
140-ter. Per la copertura degli oneri di cui al comma 140-bis, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
17. 117. Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62, lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato a decorrere dal 2016 di ulteriori 25 milioni di euro da destinare all'integrazione degli alunni disabili, garantendo assegnazioni specifiche alle scuole paritarie dell'infanzia, primarie non convenzionate e secondarie di 1o e 2o grado in proporzione ai casi certificati.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 109,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 117,610 milioni di euro per l'anno 2017, 114,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 159,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 156,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 185,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 174,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 6. Rubinato, Ginato, Gigli, Ginato, Crivellari, Rostellato, Mognato.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali sia alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
17. 116. Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
*17. 118. Boccadutri.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
*17. 119. Palese, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza». All'onere derivante dal presente comma, pari ad euro 11,19 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*17. 101. Rocchi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza». All'onere derivante dal presente comma, pari ad euro 11,19 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*17. 192. La VII Commissione.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. Al fine di aumentare il numero di studenti che si iscrivono a corsi universitari e di sostenere l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a partire dal 2016, 400 milioni annui sono attribuiti alla Fondazione per il merito di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e confluiscono nel fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Fondazione destina prioritariamente, nell'ambito delle risorse a disposizione, una cifra pari almeno a 500 euro annui come contributo di studio a quanti si iscrivono a corsi universitari negli atenei italiani. I criteri di attribuzione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazione di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
17. 27. Gelmini.
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
140-bis. Al fine di promuovere interventi di efficientamento energetico da parte delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, tra i soggetti ammessi a fruire degli incentivi previsti dal decreto Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012, per tutte le tipologie di interventi incentivabili di cui all'articolo 4 del citato decreto, sono compresi anche gli enti che gestiscono scuole riconosciute paritarie dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
17. 115. De Mita, Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
141-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il «Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 98. D'Ottavio, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
141-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il «Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 193. La VII Commissione.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di 1 livello del nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 2.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Tale strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal Conservatorio o dagli Istituti musicali pareggiati,e tale certificato deve indicare, cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli esercenti l'attività di commercio di strumenti musicali, le rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), concorrono alle variazioni previste dai citato articolo 92 nella misura del 70 per cento. Le medesime, in deroga all'articolo 92, comma 7, del citato decreto costituiscono rimanenze iniziali per il loro intero ammontare.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le parole: 92,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 96,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 95,610 milioni di euro per fanno 2018, di 144,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 141,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 170,510 per l'anno 2017 e 159,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
17. 125. Vignali, Alfreider.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo, le modalità di assegnazione e di erogazione e l'ammontare dello stesso che dovrà essere proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese modulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
17. 26. Gelmini.
Sostituire il comma 142 con il seguente:
142. I lavoratori che rientrano in Italia potranno optare, a loro discrezione e in base al possesso dei relativi requisiti, tra il regime agevolativo previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e quello previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i cui effetti sono prorogati al 2020.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
17. 19. Vaccaro, Bueno, Garavini.
Sostituire il comma 142 con il seguente:
142. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 che hanno, al momento dell'accesso al regime fiscale di cui al presente articolo, un'età anagrafica non superiore a quaranta anni, il reddito prodotto in Italia concorre alla determinazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento del suo ammontare per le lavoratrici e nella misura del 30 per cento del suo ammontare per i lavoratori. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge 31 dicembre 2010, n. 238».
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».
17. 60. Pagano.
Al comma 142 sostituire le parole: si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 con le seguenti: hanno trasferito il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro il 31 dicembre 2015.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal presente comma. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
17. 40. Sanga, Rubinato.
Dopo il comma 144 aggiungere i seguenti:
144-bis. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di cinquanta milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui successivi commi (perequare il programma assunzionale) a tutti gli atenei che hanno subito un decremento negli ultimi cinque anni superiore al 30 per cento.
144-ter. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
144-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati:
a) requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore concorsuali di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni precedenti alla procedura;
b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università;
c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;
e) il numero dei posti di professore universitario, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, e i criteri per ‘individuazione dei relativi settori concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari, all'esito delle procedure di cui al comma 144-ter, e l'eventuale concorso delle università agli oneri.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 67,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 64,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 109,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 106,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 135,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 124,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 67. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Michele Bordo, Capone, Franco Cassano, Ginefra, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Vico, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
SEZIONE N. 18.
(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico).
(commi da 145 a 154)
Al comma 146, lettera a), primo e terzo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.
Conseguentemente
al comma 147, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: — 10.000.000;
2017: — 16.000.000;
2018: — 16.000.000.
*18. 62. Incerti, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi.
Al comma 146, lettera a), primo e terzo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.
Conseguentemente
al comma 147, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: — 10.000.000;
2017: — 16.000.000;
2018: — 16.000.000.
*18. 92. La XI Commissione.
Al comma 146, lettera b) sostituire le parole: 9.000 soggetti con le seguenti: 12.000 soggetti.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
18. 37. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Conseguentemente,
dopo il comma 555, inserire il seguente:
555-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer», o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1.
al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
18. 102. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 146, lettera d), sostituire la parola: figli con la seguente: familiari.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 166 e 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
18. 23. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, con le seguenti: 5.500 soggetti,.
Conseguentemente:
dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
146-bis. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: — 20.000.000;
2017: — 40.000.000;
2018: — 40.000.000.
*18. 63. Incerti, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi.
Al comma 146, lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, con le seguenti: 5.500 soggetti,.
Conseguentemente:
dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
146-bis. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: — 20.000.000;
2017: — 40.000.000;
2018: — 40.000.000.
*18. 91. XI Commissione.
Al comma 146, lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, con le seguenti: 5.500 soggetti,.
Conseguentemente:
dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
146-bis. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: — 20.000.000;
2017: — 40.000.000;
2018: — 40.000.000.
*18. 16. Simonetti, Guidesi.
Al comma 146, lettera e) sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali,.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
18. 38. Simonetti, Guidesi.
Al comma 146, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013.
Conseguentemente:
al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
sopprimere il comma 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;
dopo il comma 551, inserire il seguente: 551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.
18. 28. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Dopo il comma 146, inserire il seguente:
146-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.»
146-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 14-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 10 settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dai lavoratori di cui al comma 146-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 146-bis. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 115 milioni di euro a decorrere dal 2016.
18. 15. Saltamartini, Simonetti, Fedriga.
Dopo il comma 146, inserire il seguente:
146-bis. Le domande di riammissione in servizio ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dei lavoratori della scuola che, entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ove presentate in data compresa fra il 1o gennaio 2013 e il 31 gennaio 2015, devono essere comunque accolte dall'Ufficio scolastico competente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 132, primo e quarto comma.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
18. 44. Sammarco.
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
146-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non producono effetti sul trattamento economico di quiescenza e sul trattamento di fine servizio spettante al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio 2011. I contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali e del trattamento di fine servizio, relativi agli emolumenti non corrisposti in applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, sono da intendersi come figurativi. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.
18. 90. Petrenga.
Dopo il comma 151 aggiungere il seguente:
151-bis. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scotta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo».
Conseguentemente al comma 369 le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2016, di 45 milioni di euro per l'anno 2017, di 14 milioni nel 2018, di 62 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 56 milioni per il 2021, di 91 milioni nel 2022, di 126 milioni nel 2023, di 156 milioni nel 2024, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,.
18. 76. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 153, aggiungere i seguenti:
153-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
153-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 153-bis si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
153-quater. Ai fini di cui ai precedenti commi 153-bis e 153-ter, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 153-bis che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
153-quinquies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 153-bis il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, il comma 369 è sostituito dal seguente:
«369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 62,61 milioni di euro per l'anno 2017, di 64,61 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
18. 69. Pannarale, Placido, Airaudo, Fassina, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Dopo il comma 154 aggiungere seguenti:
154-bis. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte il trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
154-ter. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 154-bis non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.
154-quater. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 154-bis e 154-ter sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
154-quinquies, Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INPS procede al ricalcolo di cui al comma 154-bis, dandone comunicazione agli interessati.
18. 51. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 154, inserire i seguenti:
154-bis. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle relative risorse indicate e non utilizzate, le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 190 del 2014, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
154-ter. È istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori specificati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non abbiano maturato i requisiti nei termini previsti da tale disposizione.
154-quater. Il Fondo di cui al comma 154-ter ha una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed estingue la propria funzione con l'accompagnamento in quiescenza di tutti i lavoratori sopraindicati.
154-quinquies. Il sostegno di cui al comma 154-ter è riconosciuto dall'INPS, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta gironi dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –2.000.000;
2017: –2.000.000
2018: –2.000.000.
18. 95. Famiglietti, Giorgio Piccolo, Paris, Tino Iannuzzi, Bratti, Boccuzzi, D'Agostino, Carloni.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro del lavoro e politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della normativa istitutiva della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai risultati derivanti da una ricognizione effettuata per determinare e rendere pubblico l'ammontare totale dei contributi versati, per effettuare delle stime di entrate future limitate ad un periodo decennale alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata.
18. 7. Baldassarre, Segoni, Artini, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni sono riconosciuti ai lavoratori della Ansaldo Breda s.p.a. stabilimento di Pistoia che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a pari a 2,4 milioni di euro per il 2016, 4,7 milioni di euro per il 2017, 4,6 milioni di euro per il 2018, 4,5 milioni di euro per il 2019, 4,4 milioni di euro per il 2020, 4,2 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, 2,5 milioni di euro per il 2023, 1,4 milioni di euro per il 2024, 0,7 milioni di euro per il 2025.
18. 47. Fanucci, Bini, Parrini.
SEZIONE N. 19.
(Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati).
(commi da 155 a 161)
Sostituire il comma 155 con il seguente:
155. Al fine di prorogare al 31 dicembre 2018 la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, entro il 31 dicembre 2018, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.
Conseguentemente:
al comma 525 sostituire le parole: pari al 5,5 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento;
dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
544-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
19. 79. Nicchi, Civati, Fassina, Scotto, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Gregori, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Duranti.
Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: , adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 166 e 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 86. Simonetti, Guidesi, Fedriga, Prestigiacomo.
Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: , adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
525-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
alla Tabella A:
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 24.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.
alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
*19. 61. Damiano, Boccuzzi, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Giovanna Sanna, Rubinato, Gnecchi, Mauri.
Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: , adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
525-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
alla Tabella A,
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 24.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.
alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
*19. 113. La XI Commissione.
Al comma 155, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le sole lavoratrici madri, con quattro figli o più, che abbiano almeno 35 anni di contributi e che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro il termine di cui al precedente periodo, si applica il sistema di calcolo misto, considerando altresì l'attribuzione di due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
19. 100. Sberna, Dellai, Gigli, Sammarco.
Al comma 155, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le sole lavoratrici madri, con tre figli o più, che abbiano almeno 35 anni di contributi e che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro il termine di cui al precedente periodo, si applica il sistema di calcolo misto.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.
19. 102. Sberna, Dellai, Gigli.
Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
*19. 19. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
*19. 62. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi.
Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
*19. 112. La XI Commissione.
Dopo il comma 155, aggiungere il seguente:
155-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
Conseguentemente:
al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 201 7 e 2018».
19. 96. Cominardi, Tripiedi, Alberti, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 3. Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 6. Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 8. Laffranco.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 11. Squeri.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 12. Centemero.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 15. Allasia, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 36. Galgano, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 37. Vignali, Pagano.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 40. Ginato, Borghi, Falcone.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 41. De Mita.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 54. Patrizia Maestri.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 56. Rigoni.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 60. Giovanna Sanna, Casellato.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 63. Gnecchi, Damiano, Incerti, Albanella, Giacobbe, Gribaudo, Paris, Di Salvo.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 69. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 97. Paola Bragantini, Brandolin, Bargero.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 103. Dellai.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 104. Romanini.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 108. Carrescia.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 110. Coppola, Boccadutri, Basso.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 111. Cani.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 114. Dell'Aringa.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 117. Gebhard, Alfreider, Ottobre, Schullian, Plangger, Marguerettaz.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 128. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 130. Locatelli, Pastorelli, Milanato, Dorina Bianchi, Galgano, Rossomando, Polverini, Gribaudo, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri, Scuvera, Giacobbe, Centemero, Carloni, Gnecchi, Schirò, Malisani, Sereni.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 134. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed.
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 138. Pastorelli.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. All'articolo 41 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al Titolo II dal presente decreto, possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.».
**19. 5. Ginato, Misiani.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. All'articolo 41 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al Titolo II dal presente decreto, possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.».
**19. 116. Dell'Aringa.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare un periodo non superiore ad una consiliatura effettivamente svolta, applicando il metodo contributivo.».
19. 43. Fabbri, Pagani, Montroni, Incerti.
Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:
158-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera g) è soppressa;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data ed entro l'arco di vigenza dell'accordo, e nei limiti numerici indicati nell'accordo stesso, ai lavoratori Poligrafici dipendenti di aziende che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, accordi di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, e che presentino la relativa opzione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000.
19. 39. Famiglietti.
Al comma 159, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
19. 82. Tripiedi, Cominardi, Alberti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 161, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 1° gennaio 2016.
Conseguentemente:
dopo il comma 161, inserire il seguente:
161-bis. All'onere derivante dai commi 160 e 161, si provvede parzialmente, per un importo pari a euro 46,5 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 , di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 99,410 milioni di euro per l'anno 2017.
19. 77. Damiano, Gnecchi, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Andrea Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.
Al comma 161, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 1° gennaio 2016.
Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento.
19. 52. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. L'articolo 86, comma 2, lettera j), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si intende riferita anche al comma 2 del medesimo articolo in ragione dell'esplicito riferimento alla norma abrogata contenuto nel predetto comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
**19. 13. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. L'articolo 86, comma 2, lettera j), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si intende riferita anche al comma 2 del medesimo articolo in ragione dell'esplicito riferimento alla norma abrogata contenuto nel predetto comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
**19. 124. La XI Commissione.
Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.
161-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui all'Allegato n. 8 della presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.
161-quater. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.
161-quinquies. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Allegato n. 8
(comma 161-ter)
Età di pensionamento effettivo | Anni di contribuzione | |||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
62 | -8 | -7,7 | -7,3 | -6,9 | -6 | -3 |
63 | -6 | -5,7 | -5,3 | -4,9 | -4 | -2 |
64 | -4 | -3,7 | -3,3 | -2,9 | -2 | -1 |
65 | -2 | -1,7 | -1,3 | -0,9 | -0,5 | -0,3 |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Conseguentemente:
sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369;
dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 1 della legge 23 novembre 2014, n. 190, i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
544-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
544-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
19. 78. Placido, Airaudo, Scotto, Civati, Pastorino, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Fassina, Marcon, Gregori, Melilla, Franco Bordo, Duranti.
Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
161-bis. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«Art. 38.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefìci di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».
161-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 161-bis, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
19. 32. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, sono abrogate.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 166;
al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui con le seguenti: 106 milioni di euro annui;
sopprimere il comma 369;
dopo il comma 548 inserire il seguente:
548-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155-bis.
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 24. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: « 113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.
*19. 64. Bolognesi, Gnecchi, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:
113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.
*19. 14. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: « 113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.
*19. 123. La XI Commissione.
SEZIONE N. 19-bis.
(Invalidità).
(commi da 162 a 163)
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
163-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legge 201 del 2011, aggiungere, infine il seguente periodo: «Sono comunque esclusi dal computo ai fini ISEE, le indennità corrisposte, in tutti i casi, per invalidità, compresi i trattamenti pensionistici».
19-bis. 1. Sandra Savino.
Dopo il comma 163 aggiungere i seguenti:
163-bis. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professionali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei tre anni che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di vecchiaia o anticipata per anzianità contributiva.
163-ter. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a tre anni di trasformazione del rapporto a tempo parziale o di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi per i primi 24 mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivi 12 mesi. Il datore di lavoro integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore fino alla prestazione previdenziale teoricamente maturata nel momento di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi previsti dalla Naspi e nell'anno della successiva indennità speciale per la parte corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Lo Stato concorre alla sperimentazione con la indennità speciale nell'eventuale terzo anno, con l'accredito di contributi figurativi al lavoratore nel caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale, per la parte integrativa corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.
163-quater. Il datore di lavoro versa all'Inps, mensilmente o in unica soluzione, la provvista corrispondente alla integrazione del reddito e ai contributi di sua competenza in base al percorso convenuto.
163-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo.
163-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 163-bis a 163-quinquies pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma.
163-septies. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 le cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio dello Stato per compensare le deduzioni dall'Irap.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare fino a un massimo del 10 per cento a decorrere dall'anno 2016.
19-bis. 9. Pizzolante, Sammarco.
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
163-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano anche ai lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra "fiberfrax" che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi di tale fibra per un periodo non inferiore a dieci anni. La domanda di pensionamento anticipato è presentata dai lavoratori interessati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: –2.000.000;
2017: –2.000.000;
2018: –2.000.000.
19-bis. 15. Placido, Boccuzzi.
Dopo il comma 163 aggiungere il seguente:
163-bis. Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142.610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137.610 milioni di euro per l'anno 2018.
19-bis. 17. D'Agostino, Librandi, Paris, Famiglietti, Giancarlo Giordano, Tino Iannuzzi, Giorgio Piccolo, Famiglietti, Paris, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 163, aggiungere i seguenti:
163-bis. In via sperimentale, limitatamente al triennio 2016-2018, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente, con oneri a carico del bilancio dell'INAIL. La rivalutazione di cui al primo periodo si applica all'importo degli indennizzi aumentato per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dell'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dei relativi decreti attuativi.
163-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 163-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro nell'anno 2016, di 5 milioni di euro nell'anno 2017, di 12 milioni di euro nell'anno 2018, di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
19-bis. 25. Damiano, Boccuzzi, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Amato, Capone, Coccia, Cominelli, Montroni, Basso, Antezza, Minnucci, Manzi, Peluffo, Ventricelli, Ribaudo, Rizzetto, Venittelli, Mazzoli, Crivellari, Campana, Bini, Donati, Lavagno, Pes, Carra, Castricone, Zanin, Galati.
SEZIONE N. 20.
(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga).
(commi da 164 a 166)
Al comma 164, secondo periodo, sopprimere le parole da: e quanto a 150 milioni fino a: n. 247.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000.000 euro annui per ciascuno degli anni dei triennio 2016-2018.
20. 45. Tripiedi, Cominardi, Alberti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.
20. 10. D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono soppresse le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.», All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
*20. 14. Pagano.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono soppresse le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.», All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
*20. 55. Taricco, Patrizia Maestri, Baruffi, Dell'Aringa, Gnecchi.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono soppresse le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.». All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
*20. 57. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Laffranco.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**20. 8. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**20. 34. Baruffi, Albanella, Giorgio Piccolo, Zappulla, Miccoli, Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe, Baruffi.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**20. 63. La XI Commissione.
Al comma 165, sostituire le parole: 18 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 127,340 milioni di euro per l'anno 2016.
20. 27. Venittelli.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono soppresse le parole: «nel settore industriale».
20. 49. Dell'Aringa, Tinagli.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.
*20. 9. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.
*20. 23. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Camani, Casellato, Cuomo, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Tino Iannuzzi, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Moretto, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Fanucci.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.
**20. 64. La XI Commissione.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**20. 19. Sammarco.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**20. 38. Gribaudo, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**20. 65. La XI Commissione.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**20. 69. Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Dopo il comma 165, aggiungere i seguenti:
165-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione le leggi 27 marzo 1992, n. 257, e 4 agosto 1993, n. 271, individuati negli atti di indirizzo del medesimo Ministero del lavoro e della previdenza sociale e segnatamente nei porti di Trieste, Chioggia, Venezia, Ravenna, Livorno, Genova, La Spezia e Savona.
165-ter. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 165-bis non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
165-quater. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie di cui al comma 165-bis, di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.
165-quinquies. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 369, le parole: 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 20.7, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 124,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
20. 29. Tullo, Giacobbe, Mognato, Pagani.
Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
166-bis. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016.
20. 12. Vignali.
Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
166-bis. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « 12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3».
20. 50. Dell'Aringa, Tinagli.
SEZIONE N. 20-bis.
(Assicurazione volontari).
(commi da 167 a 171)
Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Garante nazionale è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per le spese di funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2016: -200.000;
2017: -200.000;
2018: -200.000.
20-bis. 24. La II Commissione.
SEZIONE N. 21.
(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura).
(commi da 172 a 181)
Al comma 172, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al primo periodo dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» aggiungere le parole: «, per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro».
Conseguentemente:
al comma 173 sostituire le parole: 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, 6,9 milioni di euro per l'anno 2018, 14,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 20,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
al comma 369 sostituire le parole 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 85,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 93,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 135,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 132,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 161,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 150,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
21. 25. Vezzali, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Al comma 172, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al primo periodo dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» aggiungere le parole: «, per il sostegno alle attività didattiche per le scuole nei musei»;
Conseguentemente:
al comma 173 sostituire le parole 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, 6,9 milioni di euro per l'anno 2018, 14,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 20,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
al comma 369 sostituire le parole 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 85,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 93,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 135,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 132,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 161,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 150,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
21. 26. Galgano, Quintarelli, Capua, Catania, Catalano, Antimo Cesaro, Sottanelli, Vargiu, Matarrese, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 172, aggiungere i seguenti:
172-bis. Tra gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal comma 172, sono ricompresi anche gli interventi volti alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, mediante predisposizione di adeguati impianti e sistemi di illuminazione, e connessi interventi e progetti di valorizzazione, sia interna che esterna.
172-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dal comma 172-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
21. 11. Pagano.
Dopo il comma 173 aggiungere i seguenti:
173-bis. Al fine di sostenere il migliore mantenimento e la tutela dei beni immobili culturali di proprietà privata, in una prospettiva di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, i castelli di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, classificati nella categoria catastale A/9 «Castelli», sono esentati dall'applicazione dell'imposta municipale propria e della TASI al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sul medesimo, consente gratuitamente l'accesso al pubblico dello stesso per un periodo non inferiore, nel corso di ciascun anno solare, a quaranta giorni, anche non consecutivi, per finalità turistiche e culturali, per una durata giornaliera non inferiore a cinque ore;
b) il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di diritto reale sul medesimo, presenta una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, in cui si attesta il numero effettivo di giorni nei quali l'immobile è risultato aperto gratuitamente al pubblico; la dichiarazione, corredata della dichiarazione che accerta la sussistenza dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è presentata, anche in via telematica, al comune dove l'immobile è ubicato e all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre di ogni anno.
173-ter. Qualora non si realizzi il requisito di cui al comma 173-bis, lettera a), ovvero in caso di mancata presentazione entro il termine ivi previsto della dichiarazione di cui al comma 173-bis, lettera b), ovvero ancora in caso di indicazione di dati incompleti o inesatti, il soggetto passivo decade dall'agevolazione ed è tenuto al versamento dell'imposta dovuta; in mancanza si procede al recupero dell'imposta non versata.
173-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative dei commi 173-bis e 173-ter, definendo in particolare il modello di dichiarazione di cui al comma 173-bis, lettera b), e le relative modalità di trasmissione, nonché le modalità di collaborazione dell'Agenzia delle entrate al controllo delle dichiarazioni di cui al comma 173-bis, lettera b).
173-quinquies. Al fine di compensare la perdita di gettito a carico dei comuni derivante dall'applicazione del comma 173-bis, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata a decorrere dal 2016 di 7 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.
21. 14. Pagano, Lo Monte.
Dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
173-bis. Dopo il comma 2 l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al primo periodo comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
2-ter) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale» e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizionelegge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».
21. 21. Sammarco, Pagano.
Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
174-bis. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disposta la fusione per incorporazione della «società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa», di seguito «ARCUS», nella società «Ales – Arte Lavoro e Servizi s.p.a», di seguito «ALES». La struttura organizzativa di ALES è conseguentemente articolata in due o più divisioni, una delle quali prosegue le funzioni di ARCUS di cui all'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni.
174-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il nuovo statuto di ALES. Lo statuto prevede tra l'altro l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro novanta giorni dall'insediamento, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti di ALES, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa come risultante dalla fusione ai sensi del presente articolo. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad ALES non si applica l'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
174-quater. La fusione disposta dal comma 174-bis, in deroga agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, ha effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese. In tale data ARCUS si estingue, con contestuale cessazione dalla carica dei suoi organi amministrativi e di controllo. ALES procede alla cancellazione di tale società dal registro delle imprese. Tutti gli atti connessi alle operazioni di fusione tra ALES ed ARCUS sono esclusi da ogni tributo e diritto, comunque denominato, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
174-quinquies. Il comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 settembre 2008, n. 182 sono abrogati.
21. 47. Losacco, Boccadutri.
Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
174-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, infine aggiungere il seguente periodo: «Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate a lavori stradali, che per la loro natura possono essere annoverati come interventi in materia di turismo».
21. 1. Bergamini.
Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 27. Mazziotti Di Celso, Librandi.
Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 42. Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Orfini, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 53. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon, Melilla.
Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 69. Coppola, Boccadutri.
Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 73. La VII Commissione.
Al comma 175, dopo la parola: promozione aggiungere la seguente: , gestione.
21. 60. Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 175 aggiungere il seguente:
175-bis. Per i medesimi fini di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale di cui al comma 175, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per ciascun profilo afferente all'Area III in cui si riscontrino ulteriori posti vacanti in organico ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2015, è altresì autorizzato, in un'ottica di efficienza, utilizzo delle risorse interne e contenimento della spesa, a procedere, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, all'assunzione di personale specializzato ricorrendo alle graduatorie vigenti e derivanti dalle procedure selettive interne espletate a seguito dei bandi di cui al decreto del direttore generale 24 luglio 2007, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2007, nella misura del completamento dei posti messi complessivamente a concorso della procedura per funzionari di III Area, fascia retributiva F1, a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
21. 58. Chimienti, Ciprini, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 176, primo periodo, dopo le parole: è assunto aggiungere le seguenti: con riserva del 20 per cento a favore del personale di cui alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C 1).
21. 2. Petrenga.
Al comma 176, sopprimere le seguenti parole: , all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare in misura pari al 5 per cento a decorrere dal 2016.
21. 76. Di Lello, Di Gioia.
Al comma 178, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per le imprese radiotelevisive locali, pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto di impianti e apparecchiature destinate alla produzione e alla diffusione di materiale audiovisivo avente ad oggetto prodotti di informazione.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
21. 7. Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
179-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il dieci per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale».
21. 41. Rampi, Coscia, Bonaccorsi, Orfini, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Dopo il comma 180 aggiungere i seguenti:
180-bis. Al fine di favorire l'effettiva riduzione dei costi operativi di costruzione, il monitoraggio e il controllo sullo stato avanzamento lavori, nonché la manutenzione e la riqualificazione delle opere, per i periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 ai professionisti, singoli o associati, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per la formazione e per l'acquisto di software relativi a metodi e strumenti di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, fino all'importo massimo complessivo di euro 10.000 nel triennio e comunque entro il limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2016, 2017, 2018 fino a concorrenza delle risorse. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
180-ter. I professionisti di cui al comma 180-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive, modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia emanato entro il 31 gennaio 2016, che stabilisce altresì le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134, 340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni per l'anno 2018.
21. 77. Gadda, Coppola, Piccoli Nardelli, Dallai, Parrini, Vazio, Marco Di Maio, Donati, Morani, Fanucci, Moretto, Fregolent, Venittelli, Iori, Fragomeli, Patriarca, Lodolini, Crimì, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani, Bonomo, Scuvera, Bruno Bossio.
Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
181-bis. Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, a decorrere dal 2017 il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è alimentato da una quota pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla legge di stabilità ad interventi infrastrutturali e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
181-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017, è abrogato il camma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dal 2017 con il Fondo di cui al precedente comma si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni.
*21. 45. Bonaccorsi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
181-bis. Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, a decorrere dal 2017 il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è alimentato da una quota pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla legge di stabilità ad interventi infrastrutturali e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
181-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017, è abrogato il camma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dal 2017 con il Fondo di cui al precedente comma si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni.
*21. 75. La VII Commissione.
SEZIONE N. 21-bis.
(Beni culturali – Stazioni appaltanti).
(comma 182)
Dopo il comma 182, inserire i seguenti:
182-bis. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e creatività del settore dei videogiochi e allo scopo di incentivare lo sviluppo dell'industria di riferimento a livello nazionale, per l'anno 2016 e per i due esercizi successivi, alle imprese nazionali di produzione di videogiochi è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione dei prodotti realizzati nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 4 milioni di euro per il 2016, di 5,2 milioni di euro nel 2017 e di 6,8 milioni di euro nel 2018.
182-ter. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva è riconosciuto per lo stesso periodo di imposta di cui al precedente articolo 182-bis un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi pari al 25 per cento del costo di produzione dei prodotti realizzati sul territorio italiano, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, fino all'ammontare massimo di 2,5 milioni di euro per il 2016, di 3 milioni di euro nel 2017 e di 3,8 milioni di euro nel 2018.
182-quater. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dei videogiochi, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di videogiochi realizzati nel territorio italiano, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro per il 2016, 3 milioni per il 2017 e 4 milioni per il 2018. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
182-quinquies. I crediti d'imposta di cui ai commi 182-bis, 182-ter e 182-quater non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
182-sexies. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese di produzione di videogiochi, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 2 milioni di euro per il 2016, 2,5 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni euro per il 2018.
182-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi da 182-bis a 182-quinquies, determinati in 41,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento complessivo del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
21-bis. 1. Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
SEZIONE N. 21-quater.
(Finanziamento Scuola di Parma).
(commi da 184 a 186)
Dopo il comma 186, inserire il seguente:
186-bis, Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e della fondazione Festival Pucciniano Torre del lago» sono inserite le seguenti: «nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 sono inserite le seguenti: e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
21-quater. 2. Centemero.
SEZIONE N. 22.
(Interventi per il turismo e gli istituti culturali).
(commi da 187 a 192)
Sostituire il comma 187 con il seguente:
187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 145 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 98 milioni di euro per l'anno 2016, a 94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 134 milioni euro per l'anno 2018.
22. 77. Folino, Placido, Marcon, Melilla, Pannarale, Duranti.
Sostituire il comma 187 con il seguente:
187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera e con la partecipazione pubblica dei residenti del comune di Matera. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per il 2016, 14 milioni di euro per il 2017 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
22. 57. Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Castelli.
Al comma 187 sostituire le parole: di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. con le seguenti: di 4 milioni di euro per l'anno 2016, 12 milioni di euro per l'anno 2017, 22 milioni di euro per l'anno 2018 e 18 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 128,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 175,110 milioni di euro per l'anno 2019,.
22. 59. Speranza, Antezza, Vico.
Dopo il comma 187 aggiungere i seguenti:
187-bis. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera, anche in considerazione della sua nomina a Capitale europea della cultura 2019, l'attribuzione di spesa di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2016 al 2018.
187-ter. All'onere derivante dal comma 187-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge.
22. 65. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.
Dopo il comma 187, inserire il seguente:
187-bis. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di capitale europea della cultura per il 2019, al comune di Matera non si applicano fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ogni anno del quadriennio 2016-2019.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
22. 21. Dorina Bianchi, Antezza.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 124,340 milioni per l'anno 2016, 132,6 10 milioni per l'anno 2017, di 129,610 milioni per l'anno 2018, di 174, 110 milioni per l'anno 2019.
22. 39. Antezza, Covello, Speranza, Vico.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Nel saldo individuato ai sensi del comma 407, relativamente alle annualità 2016-2019, non sono considerate le azioni e gli interventi del programma Matera Capitale europea della cultura per il 2019 e le relative spese finanziate con le entrate provenienti dall'Unione europea, dal Governo nazionale e dalla regione Basilicata per l'attuazione dei relativi programmi e progetti.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22. 62. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.
Dopo il comma 187, inserire il seguente:
187-bis. Nel saldo individuato ai sensi del comma 3 del successivo comma 407, relativamente alle annualità 2016-2019, non sono considerate le azioni e gli interventi del programma Matera capitale europea della Cultura per il 2019 e le relative spese finanziate con le entrate provenienti dall'Unione europea, dal Governo nazionale e dalla regione Basilicata per l'attuazione dei relativi programmi e progetti.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
22. 20. Dorina Bianchi, Antezza.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) n. 2) le parole: « 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2017»;
2) alla lettera b) le parole: « 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2017».
22. 9. Pagano.
Dopo il comma 187, inserire il seguente:
187-bis. Dopo l'articolo 11 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. (Trasferimento della proprietà degli immobili del demanio statale). 1. La proprietà degli immobili del demanio dello Stato affidati in concessione al Comune e da questi affidati in sub-concessione ai privati per uso non residenziale è trasferita al comune di Matera a titolo gratuito».
22. 50. Rampelli.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. A valere sulle risorse di cui al comma precedente, è autorizzato, in favore della Società di studi fiumani, per l'Archivio museo storico di Fiume, di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92, un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2016, 70.000 euro per l'anno 2017 e 70.000 euro per l'anno 2018.
22. 49. Rampelli.
Al comma 190, sostituire le parole: 1,34 milioni, con le seguenti: 2,34 milioni.
Conseguentemente, all'elenco 1, inserire le seguenti voci:
Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli: 500.000;
Ente morale Fondazione Pagliara di Napoli: 500.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
22. 25. Antimo Cesaro, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Al comma 190, sostituire le parole: 1,34 milioni, con le seguenti: 1,39 milioni.
Conseguentemente, all'elenco 1 inserire la seguente voce:
Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte: 50.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –50.000;
2017: –50.000;
2018: –50.000.
22. 41. Morani.
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
191-bis. Al fine di consentire la commemorazione del deputato Brandolino Brandolini, nel centenario della sua morte, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –100.000.
22. 42. Rubinato.
Dopo il comma 191, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 149, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle associazioni Pro Loco, ove iscritte nei rispettivi Albi regionali.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –15.000.000;
2017: –15.000.000;
2018: –15.000.000.
22. 16. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Per il funzionamento dell'Istituto italiano per gli studi filosofici è autorizzata la spesa straordinaria di un milione di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: –1.000.000.
22. 55. Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Scotto, D'Attorre, Duranti.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono apportate le seguenti variazioni:
2016: –5.800.000;
2017: –5.800.000;
2018: –5.800.000.
22. 15. Malpezzi, Garavini, Blazina.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Il processo di stabilizzazione e razionalizzazione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che ne facciano richiesta, è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i), ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite della spesa massima complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
192-ter. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
22. 7. Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro l'anno a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
*22. 8. Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro l'anno a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
*22. 70. Cinzia Maria Fontana.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
*22. 47. Bonaccorsi, Donati, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carra, Bossa, Zanin.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
*22. 73. La VII Commissione.
Dopo il comma 192, inserire il seguente:
192-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 524 è sostituito dal seguente: « 524. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. A decorrere dall'anno 2016 le risorse per le attività di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –651.000;
2017: –4.020.000;
2018: –4.020.000.
Alla Tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: Regolazioni contabili ed altri, trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela. della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia – articolo 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia) (2.3 – cap. 7513/p), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: –5.104.157;
CS: –5.104.157;
2016:
CP: –5.104.157;
CS: –5.104.157;
2017:
CP: –5.104.157;
CS: –5.104.157;
22. 13. Blazina.
SEZIONE N. 22-bis.
(Siti di importanza comunitaria).
(comma 193)
Dopo il comma 193 aggiungere il seguente:
193-bis. Al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2015 tra la regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
22-bis. 2. Vico, Castricone, Cassano, Capone, Michele Bordo, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Ginefra, Tino Iannuzzi, Antezza.
SEZIONE N. 22-ter.
(Imprese della filiera nautica).
(comma 194)
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: –7.500.000;
2017: –7.500.000;
2018: –7.500.000.
22-ter. 3. Arlotti.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. All'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, devono applicare. Resta fermo che una quota fino al 5 per cento dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto di ogni operazione di rimborso effettuata dai medesimi intermediari è versata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e destinata al sostegno delle politiche di promozione del turismo».
*22-ter. 6. Giulietti.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. All'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, devono applicare. Resta fermo che una quota fino al 5 per cento dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto di ogni operazione di rimborso effettuata dai medesimi intermediari è versata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e destinata al sostegno delle politiche di promozione del turismo».
*22-ter. 9. Benamati, Arlotti, Taranto, Bonaccorsi, Bargero, Basso, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Senaldi, Tidei, Vico, Fanucci, Moretto.
SEZIONE N. 22-quater.
(Finanziamento Istituti superiori di studi musicali).
(comma 195)
Al comma 195 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Conservatorio di musica «Santa Cecilia» è attribuito, per il 2016, un contributo di euro 700.000 al fine di consolidare lo sviluppo delle sedi decentrate.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 700.000;
2017: – 700.000;
2018: – 700.000.
22-quater. 8. Minnucci.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22-quater. 16. La VII Commissione.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: di 54,340 milioni di euro per l'anno 2016.
22-quater. 6. Peluffo, Coscia, Bonaccorsi, Losacco, Tullo, Laforgia, Moscatt, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
*22-quater. 3. Palese.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
*22-quater. 4. Centemero.
Dopo il comma 195, inserire il seguente:
195-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, le limite di spesa massima di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134.340 milioni per l'anno 2016 con le seguenti: 129.340 milioni per l'anno 2016, le parole: 142.610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 137.610 milioni per l'anno 2017 le parole: 139.610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 134.610 milioni di euro per l'anno 2018, le parole: 184.110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 179.110 milioni di euro per l'anno 2019, le parole: 181.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 176.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, le parole: 210.510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 205.510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22-quater. 7. Carocci, Sereni, Ascani, Giulietti.
SEZIONE N. 23.
(Italia nel mondo).
(commi da 196 a 197)
Al comma 196, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 5 milioni di euro da assegnare alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 202, quarto periodo, e successive modificazioni, limitatamente all'Associazione, di cui alla legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modifiche, articolo 5, comma 3, come allo scopo citata al comma 202, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 36. Mongiello, Di Gioia, Oliverio, Vico, Ginefra, Porta, Montroni, Tentori, Mazzoli, Ginefra, Massa, Mariano, Capone, Venittelli, Dal Moro, Antezza.
Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
196-bis. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli investimenti in Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.
196-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 196-bis, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 208,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*23. 12. Pagano, Sammarco, Bargero.
Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
196-bis. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli investimenti in Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.
196-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 196-bis, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 208,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*23. 23. Fassina, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Folino.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'Agenzia spaziale italiana.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2016: – 19.000.000;
2017: – 50.000.000;
2018: – 30.000.000.
23. 17. Benamati, Montroni, Bargero, Senaldi, Becattini, Arlotti, Basso, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Taranto, Tidei, Vico, Capone, Albanella, Ascani, Carrescia, Carrozza, Segoni, Schirò, Ciracì.
Al comma 197, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 220 milioni per l'anno 2016, di euro 340 milioni per l'anno 2017 e di euro 460 milioni a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 36,610 milioni di euro per l'anno 2018.
23. 24. Marcon, Palazzotto, Fassina, Pannarale, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016, di euro 28 milioni per l'anno 1017 e di euro 2 milioni per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con quello dell'economia e delle finanze, è istituita, per un periodo massimo di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la «Delega zione per l'organizzazione della Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati». Alle attività di cui al presente comma si applicano la legge 5 giugno 1984, n. 208, e l'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, periodi terzo, quarto, settimo, ottavo, nono e undicesimo. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzata, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la spesa massima di euro 300.000 per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare con le modalità previste dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 118,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 137,610 milioni a decorrere dall'anno 2018.
*23. 27. Fedi, Garavini.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016, di euro 28 milioni per l'anno 1017 e di euro 2 milioni per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con quello dell'economia e delle finanze, è istituita, per un periodo massimo di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la «Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati». Alle attività di cui al presente comma si applicano la legge 5 giugno 1984, n. 208, e l'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, periodi terzo, quarto, settimo, ottavo, nono e undicesimo. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzata, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la spesa massima di euro 300.000 per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare con le modalità previste dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 118,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 137,610 milioni a decorrere dall'anno 2018.
*23. 31. La III Commissione.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. Nel quadro degli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del G7, per il triennio 2016-2018, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2016 finalizzata al finanziamento della partecipazione italiana al Global Strategy for Women's and Children's Health.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 119,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 124,610 milioni per l'anno 2018.
23. 30. La III Commissione.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ulteriori risorse, fino al limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono destinate, a valere sulle medesime disponibilità, alla realizzazione di interventi volti ad assicurare un adeguato livello di finanziamento ai programmi multilaterali e bilaterali di protezione e di assistenza dei profughi e dei rifugiati in Libano».
*23. 29. La III Commissione.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ulteriori risorse, fino al limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono destinate, a valere sulle medesime disponibilità, alla realizzazione di interventi volti ad assicurare un adeguato livello di finanziamento ai programmi multilaterali e bilaterali di protezione e di assistenza dei profughi e dei rifugiati in Libano».
*23. 35. Quartapelle Procopio, Garavini, Locatelli, Ginato.
Dopo il comma 197 aggiungere il seguente:
197-bis. 3. Per favorire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di promuovere il rafforzamento della collaborazione interistituzionale tra lo Stato ed il Terzo settore nella cooperazione allo sviluppo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale anche della partecipazione degli enti di tipo associativo costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche nei territori economicamente svantaggiati, ai programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Il Ministero sulla base delle proprie dotazioni finanziarie e disponibilità di bilancio, identifica aree di intervento ed obiettivi prioritari o strategici, rispetto ai quali possono essere impegnati gli enti di cui al comma precedente.
23. 1. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.
SEZIONE N. 23-ter.
(Finanziamento italiani nel mondo).
(comma 207)
Al comma 207 alla lettera a) sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 200.000 euro e, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 300.000.
23-ter. 11. Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.
Al comma 207, lettera a), sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 150.000.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 132,840 milioni.
23-ter. 2. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 207, lettere f), sostituire le parole: per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016 con le seguenti: per un ammontare pari a 300.000 per l'anno 2016.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 200.000.
23-ter. 7. Fedi, Tacconi, Porta, La Marca, Gianni Farina, Garavini.
Al comma 207, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) per un ammontare pari a 800.000 euro per il 2016, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 800.000.
23-ter. 4. Garavini, Porta, La Marca, Fedi, Gianni Farina, Tacconi.
Al comma 207, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) per un ammontare pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2016 in favore dalla Società Dante Alighieri, per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 100.000 euro;
2017: – 100.000 euro;
2018: – 100.000 euro.
*23-ter. 12. Fedi, Cimbro, Porta, Garavini.
Al comma 207, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) per un ammontare pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2016 in favore dalla Società Dante Alighieri, per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 100.000 euro;
2017: – 100.000 euro;
2018: – 100.000 euro.
* 23-ter. 13. La III Commissione.
Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
207-bis. A partire dall'anno 2016 il Governo indica nella legge di stabilità per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma precedente è data notizia sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
23-ter. 1. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.
SEZIONE N. 24.
(Lotta alla povertà).
(commi da 208 a 217)
Sostituire il comma 208 con il seguente:
208. È istituito il reddito di cittadinanza nelle seguenti modalità.
Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1o febbraio 2016 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
Per le predette, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti, nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefìci del reddito di cittadinanza;
c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;
d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, sempliticare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.
Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 dei reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
La misura del reddito di cittadinanza è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
La misura del reddito di cittadinanza per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del punto 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età: costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
Ai finì dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;
c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliari e con tutti i dati utili in loro possesso;
d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;
h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al punto 103;
m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi detta presente legge;
o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.
I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.
Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere c) e d), allegando:
a) copia della dichiarazione ISEE;
b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;
c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di etti al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.
Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una dalle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto, richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.
L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sano subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.
I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 66. – (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.
4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale».
Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 20 12, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».
È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal punto 50 del presente comma, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.
Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
Le agenzie di cui al punto 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).
I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al punto 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
Le agenzie di cui ai commi 52 è 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui punto 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui punto 62;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del punto 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
e) non ottempera agli obblighi di cui al punto 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.
Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.
Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal punto 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per ’l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al punto 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del punto 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al punto 62, lettere e), g) e h).
Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti a princìpi di congruità di cui al punto 64.
Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.
Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al punto 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente punto si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.
Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:
«479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476».
Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua. elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.
Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al punto 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al punto 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
Alla beneficiaria che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.
L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.
Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
Il termine per la segnalazione di cui al punto 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.
Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte dei figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al punto 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo punto 27;
c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al punto 36;
d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento al punto 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente punto, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 145.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del punto 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
Nel termine di cui al punto 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 109.
In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
Ai fini di cui al punto 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «alla gestione 2013» sono inserite le seguenti «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il ”Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo».
Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000»;
2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato.
Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».
A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 i dicembre 20 1 5 , al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».
Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al punto 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.
La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.
A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al punto 5, nella misura del 70 per cento.
Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 i dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al punto 5, della presente legge.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente punto, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera.
Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:
a) sopprimere il comma 209;
b) al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: di 4,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 12,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 9,610 milioni di euro per l'anno 2018, 54,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 7,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 69,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
c) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento;
d) al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 8,5 per cento;
e) al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
g) conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 30.000,000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
Allegato 1
Totale componenti | Adulti (14+anni) | Ragazzi (<14 anni) | Scala OCSE modificata Relazione annuale Istat 2014 | Erogazione (Relazione annuale Istat 2014 | |
Coeff. | Importo annuale massimo erogabile | Importo mensile massimo erogabile | |||
1 | 1 | 0 | 1 | € 9.360 | € 780 |
2 | 1 | 1 | 1,3 | €12.168 | €1.014 |
2 | 2 | 0 | 1,5 | €14.040 | €1.170 |
3 | 1 | 2 | 1,6 | €14.976 | €1.248 |
3 | 2 | 1 | 1,8 | €16.848 | €1.404 |
4 | 1 | 3 | 1,9 | €17.784 | €1.482 |
3 | 3 | 0 | 2 | €18.720 | €1.560 |
4 | 2 | 2 | 2,1 | €19.656 | €1.638 |
5 | 1 | 4 | 2,2 | €20.592 | €1.716 |
4 | 3 | 1 | 2,3 | €21.528 | €1.794 |
5 | 2 | 3 | 2,4 | €22.464 | €1.872 |
4 | 4 | 0 | 2,5 | €23.400 | €1.950 |
6 | 1 | 5 | 2,5 | €23.400 | €1.950 |
5 | 3 | 2 | 2,6 | €24.336 | €2.028 |
6 | 2 | 4 | 2,7 | €25.272 | €2.106 |
5 | 4 | 1 | 2,8 | €26.208 | €2.184 |
7 | 1 | 6 | 2,8 | €26.208 | €2.184 |
6 | 3 | 3 | 2,9 | €27.144 | €2.262 |
5 | 5 | 0 | 3 | €28.080 | €2.340 |
7 | 2 | 5 | 3 | €28.080 | €2.340 |
6 | 4 | 2 | 3,1 | €29.016 | €2.418 |
7 | 3 | 4 | 3,2 | €29.952 | €2.496 |
6 | 5 | 1 | 3,3 | €30.888 | €2.574 |
7 | 4 | 3 | 3,4 | €31.824 | €2.652 |
6 | 6 | 0 | 3,5 | €32.760 | €2.730 |
7 | 5 | 2 | 3,6 | €33.696 | €2.808 |
7 | 6 | 1 | 3,8 | €35.568 | €2.964 |
7 | 7 | 0 | 4 | €37.440 | €3.120 |
Allegato 2
(articolo 3, comma 5)
ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
Caso 1.
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare;
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
Ra, Rb, Rc,... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare;
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare;
Rf = Ra+Rb+Rc+... Ri;
Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
Rcf = Sp-Rf;
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale;
Rcx = Sp/Ni;
Rca, Rcb, Rcc,.... Rci = reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
Rci = Rcx-Ri.
Caso 2.
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare;
Sp = valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1;
Ra, Rb, Rc,... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare;
Rs = reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;
Rf = reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.
Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1;
Rcf = Sp-Rf;
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale;
Rcx = Sp/Ni;
Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
Es = Rs-Rcx;
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare;
Rci = reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1))).
Note.
1. Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Allegato 3
N mesi = parte intera di (Rfa-3 RdC)/(Rdc/4);
N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza;
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta);
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1).
24. 55. Pesco, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carinelli, Cecconi, Colletti, Colonnese, Corda, Cozzolino, Crippa, D'Ambrosio, D'Uva, Da Villa, Dadone, Daga, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Dell'Orco, Della Valle, Di Battista, Di Benedetto, Marco Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 208, sostituire la parola: 600 con la seguente: 5.600 e sostituire la parola: 1.000 con la seguente: 7.100.
Conseguentemente, apportare le seguenti ulteriori modifiche:
a) al comma 209, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2016, sono finalizzate al finanziamento della sperimentazione, di un nuovo programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto prioritariamente all'inserimento e al reinserimento lavorativo, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 208, con particolare riferimento a tutte le famiglie in situazione di povertà assoluta. Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In sede di prima attuazione, gli interventi sono prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo.
b-ter) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, le modalità della sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:
1) il programma di sostegno attraverso idonea erogazione di mirati servizi sociali, sociosanitari, socio-educativi o educativi, comprende il trasferimento monetario, con contestuale predisposizione di idonei percorsi volti a favorire l'uscita dalla condizione di marginalità;
2) le risorse stanziate per l'attuazione del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, sono integrative alle risorse già previste a legislazione vigente per le politiche sociali;
3) ogni nucleo familiare in situazione di povertà assoluta, riceve una somma tesa a ridurre sensibilmente, fino al suo azzeramento a regime, la differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito. Sono beneficiarie della suddetta somma, quale reddito di inclusione sociale, le famiglie con un Isee inferiore a 12 mila euro;
4) all'attuazione del programma e dei relativi interventi, provvedono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i comuni, gli enti territoriali e lo Stato, in collaborazione con i soggetti del volontariato, del terzo settore, con altri soggetti del welfare locale, nonché in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
5) individuazione di un efficace sistema di monitoraggio e valutazione che permetta di verificare l'effettiva attuazione del programma, e di verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti;
b) sostituire il comma 210 con il seguente:
210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208, pari a 7.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono destinate all'implementazione e alla messa a regime a partire dal 2019, del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 209, lettere b-bis) e b-ter).
c) sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369;
b) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
544-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 544-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, per il finanziamento del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 209, lettera b-bis), della presente legge.
544-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
544-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
24. 41. Nicchi, Fassina, Civati, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Gregori, Marcon, Fratoianni, Melilla, Scotto.
Al comma 208, sostituire la parola: 600 con la seguente: 5.600 sostituire la parola: 1.000 con la seguente: 9.000;
Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 209 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2016, sono finalizzate al graduale finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per gli anni 2016 e seguenti, di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve prevedere a regime una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000.
b-ter) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del reddito minimo garantito;
b) sostituire il comma 210 con il seguente:
210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208, pari a 9.000 milioni di euro, sono destinate all'implementazione e quindi alla messa a regime del reddito minimo garantito di cui ai comma 209, lettera b-bis);
c) sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369;
d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
544-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 544-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, per il finanziamento del reddito minimo di cui al comma 209, lettera b-bis), della presente legge.
544-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»,
544-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
24. 40. Scotto, Fassina, Civati, Nicchi, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Gregori, Marcon, Fratoianni, Melilla, Duranti.
Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:
208-bis. A decorrere dall'anno 2016 sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive di 96 milioni di euro al «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
Conseguentemente:
alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:
2016: + 67.206.000;
2017: + 67.206.000;
2018: + 67.206.000;
alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge n. 328 del 2000, articolo 20 comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
2016: – 67.206.000;
2017: – 67.206.000;
2018: – 67.206.000.
24. 3. Bechis, Nicchi, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 208 aggiungere i seguenti:
208-bis. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituita in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 208-quater, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei disoccupati di lunga durata di età superiore a 45 anni, con figli minori o con disabilità grave a carico e con un reddito del nucleo familiare inferiore a euro 7.000. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software comunque funzionali all'aggiornamento professionale, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti anche da enti e Università telematiche accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ovvero a corsi post lauream o a master universitari. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
208-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 208-bis e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 208-quater, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
208-quater. Per le finalità di cui al comma 208-bis è autorizzata la spesa di euro 38,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
Al comma 369 sostituire le parole da: 134,340 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 95,540 milioni di euro per l'anno 2016, di 103,810 milioni per l'anno 2017, di 100,810 milioni di euro per l'anno 2018, di 145,310 milioni di euro per l'anno 2019, di 142,710 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2016, di 171,710 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160,300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
24. 5. Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:
208-bis. Nell'ambito dell'attuazione di cui al precedente comma 208, al fine di migliorare l'accesso dei soggetti in condizione di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato ed atto a prevenire patologie derivanti da carenze nutrizionali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, le linee guida di un progetto obiettivo, destinato ad utenti in possesso dei requisiti per l'accesso all'assistenza, finalizzato alla erogazione, a cura dei Comuni, di buoni per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli freschi presso esercizi convenzionati.
208-ter. All'attuazione del progetto obiettivo di cui al comma 208-bis è destinato, a decorrere dall'anno 2016, un importo annuo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 208.
24. 79. Zaccagnini, Nicchi, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Al comma 209, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario.
24. 68. La XII Commissione.
Al comma 209, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: con figli minori con le seguenti: in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili.
24. 69. La XII Commissione.
Al comma 209, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: figli minori aggiungere le seguenti: anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e.
24. 77. Ferranti, Pollastrini, Agostini.
Al comma 209, lettera a), secondo periodo dopo le parole: con figli minori aggiungere le seguenti: , e i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo.
24. 37. Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.
Al comma 209, lettera a), secondo periodo dopo le parole: circuito giudiziario, aggiungere le seguenti: e famiglie con al loro interno donne in stato di gravidanza accertata in corso.
24. 32. Gigli, Marazziti, Sberna.
Dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:
209-bis. All'articolo 47, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite con le seguenti: «le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile».
24. 7. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.
Al comma 210, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la finalità di cui al periodo precedente, sono esclusi dal riordino i trasferimenti di risorse, a qualsiasi titolo, per persone disabili o non autosufficienti.
24. 70. La XII Commissione.
Dopo il comma 211, aggiungere i seguent:
211-bis. Per contrastare la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché per promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di emarginazione sociale e nel mondo del lavoro, assicurando la redistribuzione della ricchezza e la salvaguardia della dignità della persona, è istituito, in via sperimentale per il triennio 2016-2018 e con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, l'assegno di sostegno sociale, destinato alle persone fragili e prive di altra misura previdenziale che siano inserite in programmi di aiuto dei servizi socio-sanitari territoriali pubblici. L'assegno è vincolato a misure di sostegno, a percorsi terapeutici o a programmi speciali di contrasto alla marginalità, realizzati anche presso organizzazioni di volontariato le cui attività abbiano un chiaro fine sociale. L'assegno di sostegno sociale può essere affiancato da borse lavoro o da percorsi formativi non finalizzati a percorsi di inserimento lavorativo svolti anche presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Possono accedere all'assegno di sostegno sociale di cui alla presente lettera i soggetti, fino ai sessantacinque anni di età compiuti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisisti personali:
1) essere cittadino italiano o dell'Unione europea;
2) essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea, anche senza la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare di permesso soggiorno temporaneo o permanente;
3) essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
4) essere rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria;
5) essere segnalato per la presa in carico da un servizio socio-sanitario, anche in concorso con un amministratore di sostegno, con un'organizzazione di volontariato o con una cooperativa sociale;
b) requisiti economici:
1) reddito dell'anno precedente alla richiesta di accesso alla prestazione inferiore o uguale a 3.000 euro, anche costituito da sostegni economici di un ente pubblico a titolo di sussidio;
2) percezione del solo assegno di invalidità civile senza altri redditi.
211-ter. L'importo mensile dell'assegno di sostegno sociale è equiparato all'assegno sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed è rinnovato ogni dodici mesi sulla base di una valutazione dei servizi sociali che hanno in carico il beneficiario. Qualora questi sia titolare di un assegno di invalidità, l'importo dell'assegno è ridotto fino a concorrenza dell'importo totale. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 della presente legge è corrispondentemente ridotta di 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
24. 31. Santerini, Dellai, Baradello, Capelli, Caruso, Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.
Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
212-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico di età non superiore a ventisei anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento dei soli costi di emissione, con i criteri e le modalità stabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La carta da diritto a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I partner che concederanno sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato potranno valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta Famiglia Nazionale è emessa dai singoli Comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché della fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia predispone ed aggiorna sul sito istituzionale l'elenco dei soggetti convenzionati. Le attività di promozione e di diffusione delle iniziative poste in essere da parte del dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri rientrano tra quelle previste, per il Fondo delle politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dall'articolo 1, comma 1250, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
24. 74. Sberna, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Falcone.
Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
212-bis. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non impegnate al 31 dicembre 2015, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per le medesime finalità nell'esercizio finanziario 2016.
24. 71. La XII Commissione.
Al comma 214, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario.
24. 72. La XII Commissione.
Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
216-bis. In favore degli strumenti a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e di sostegno al reddito dei soggetti disagiati, nonché in favore di interventi a contrasto della ludopatia, è destinata la somma di 1.000 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016.
Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le parole: 19 per cento.
24. 30. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:
217-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli»;
b) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «nel ruolo di cui al comma 3» è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con CRI ovvero con l'Ente»;
c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3», sono soppresse e dopo le parole: «e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi» sono aggiunte le seguenti: «e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi»;
d) all'articolo 6, i commi 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:
«6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8 comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5 comma 5, secondo periodo. I processi di mobilità previsti del articolo 7 comma 2-bis della legge n. 192 del 2014, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3 comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.
7. Gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio Sanitario Nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge n. 191 del 2009. Agli Enti e alle Aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale di CRI ovvero dell'Ente sopradetto.
7-bis. I rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale»;
e) all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2015» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 6»;
f) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo:
1) dopo le parole: «gestione liquidatoria» è aggiunto il seguente periodo: «Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ex articolo 3 comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale di CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso Pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero»;
2) le parole: «; il predetto personale» sono sostituite dalle seguenti: «. Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso,»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo».
217-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427, 428».
24. 19. Lenzi, Prodani, Campana, Paola Boldrini, Patriarca, Amato, Argentin, Beni, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini, Rossomando.
Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
217-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gestione liquidatoria» è aggiunto il seguente periodo: «Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ex articolo 3 comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale di CRI ovvero dell'Ente entro il 31 gennaio 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso Pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero,» e le parole: «; il predetto personale» sono sostituite dalle seguenti: «. Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso;
b) al comma 2, quarto periodo, le parole: «, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono soppresse;
c) dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Per l'anno 2016, a titolo straordinario ed eccezionale, il contributo in favore dell'Associazione Italiana della Croce Rossa è incrementato di 23 milioni di euro.
8-ter. Alla CRI ovvero all'Ente è concessa un'anticipazione di cassa di 102 milioni di euro per fronteggiare le esigenze di liquidità. All'erogazione della suddetta somma si provvede a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la CRI ovvero l'Ente, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'Ente ovvero l'Associazione non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico di CRI ovvero dell'Associazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente ovvero all'Associazione, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della CRI ovvero dell'Ente e dell'Associazione sono prioritariamente destinati al rimborso della suddetta anticipazione».
e) all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2015» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 6».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 77,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 85,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2018.
24. 18. Lenzi, Prodani, Campana, Rossomando.
SEZIONE N. 25.
(Non autosufficienze e adozioni internazionali).
(commi da 218 a 227)
Sostituire il comma 218 con il seguente:
218. Per il finanziamento di un provvedimento legislativo recante misure di assistenza, cura e prevenzione in favore delle persone affette da disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza, nonché per agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dal 2016.
*25. 89. Carnevali, Amato, Capone.
Sostituire il comma 218 con il seguente:
218. Per il finanziamento di un provvedimento legislativo recante misure di assistenza, cura e prevenzione in favore delle persone affette da disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza, nonché per agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dal 2016.
*25. 100. La XII Commissione.
Al comma 218, sostituire le parole da: presso il Ministero dell'economia e delle finanze fino alla fine del periodo con le seguenti: presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.
Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo periodo.
25. 43. Lenzi, Carnevali.
Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
218-bis. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, speciale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito, del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.
218-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 218-bis, in modo da prevedere:
a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;
b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto superiore di sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;
c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
25. 77. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 219, aggiungere il seguente:
219-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.
Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 549 del 1995: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 – cap. 1679), apportare le seguenti variazioni:
2016:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.
*25. 6. Riccardo Gallo.
Dopo il comma 219, aggiungere il seguente:
219-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.
Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 549 del 1995: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 – cap. 1679), apportare le seguenti variazioni:
2016:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.
*25. 50. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Manfredi.
Al comma 220, sostituire le parole: è incrementato di 150 milioni di euro, con le seguenti: è incrementato di 350 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
25. 74. Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 220, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 10 per cento del Fondo è riservata al finanziamento di iniziative per l'inserimento socio-lavorativo delle persone affette da malattie rare.
Conseguentemente, al comma 316, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in riferimento al trattamento delle persone affette da malattie rare e alle iniziative per il loro inserimento socio-lavorativo ai fini della attuazione dell'articolo 1, comma 220, della presente legge.
25. 29. Binetti.
Dopo il comma 220, aggiungere i seguenti:
220-bis. In via sperimentale, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per il biennio 2016-2017, usufruiscono di una deduzione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il parto indicate al comma 220-ter i soggetti che:
a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1o gennaio 2015;
b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;
c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
220-ter. La deduzione di cui al comma 220-bis è applicabile:
a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito del parto e indicate dagli specialisti, prescritte dagli stessi o dal medico di medicina generale; tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita del bambino;
b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:
1) latte artificiale e altri alimenti speciali;
2) igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;
3) accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.
220-quater. Ai fini della deduzione di cui al comma 220-bis si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
220-quinqies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative, incluse le modalità di documentazione delle spese sostenute per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 220-bis e 220-ter.
Conseguentemente, dopo il comma 495 inserire il seguente:
495-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della accelerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1o gennaio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1o gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni dal 2014 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2019». Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
25. 41. Sammarco, Binetti.
Dopo il comma 220 aggiungere il seguente:
220-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1958, 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.
*25. 53. Castricone.
Dopo il comma 220 aggiungere il seguente:
220-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1958, 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.
*25. 54. Palese, Fucci.
Dopo il comma 220 aggiungere il seguente:
220-bis. Al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave così come previsto dalla legge n. 162 del 21 maggio 1998 è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
25. 79. Argentin, Fossati, Albini, Carnevali, Paola Boldrini, Patriarca, Lenzi, Amato, Beni, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Murer, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini.
Dopo il comma 222, aggiungere il seguente:
222-bis. A decorrere dall'anno 2016, le spese relative a prestazioni sanitarie odontoiatriche ricomprese tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono detraibili dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche per un importo pari al 50 per cento dell'intero ammontare della spesa.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2016, di 140 milioni di euro per l'anno 2017, di 135 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e le parole: 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 195 milioni di euro.
25. 58. Formisano.
Dopo il comma 222, aggiungere il seguente:
222-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono in ogni caso escluse dal computo dei redditi per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento.
Conseguentemente, sopprimere il comma 339.
25. 49. Rampelli, Giorgia Meloni.
Sostituire il comma 223 con i seguenti:
223. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
(Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare).
1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia italiana del farmaco promuove lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da condurre nel rispetto delle modalità e termini previsti dal decreta legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo in regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
2. Al fine di garantire il più elevato potenziale terapeutico e il miglior standard scientifico delle sperimentazioni, la selezione avviene tramite bando di selezione pubblica, coordinata dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni e curano la valutazione della predetta sperimentazione.
3. Per l'attuazione delle sperimentazioni di cui al primo comma, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo i, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 4 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
223-bis. Il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
25. 26. Carnevali, Gelli, Lenzi, Giorgis, Paola Boldrini, Patriarca, Amato, Argentin, Beni, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Casati, D'Incecco, Fossati, Grassi, Mariano, Miotto, Murer, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini.
Sostituire il comma 223 con il seguente:
223. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
(Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare).
1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell‘Agenzia italiana del farmaco promuove lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche, coordinate dall'istituto superiore di sanità, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da condurre nel rispetto delle modalità e termini previsti dal decreta legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo in regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
2. Al fine di garantire il più elevato potenziale terapeutico e il miglior standard scientifico delle sperimentazioni, la selezione avviene tramite bando di selezione pubblica, coordinata dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni e curano la valutazione della predetta sperimentazione.
3. Per l'attuazione delle sperimentazioni di cui al primo comma, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitaria nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
25. 98. Locatelli, Capua, Pastorelli, Argentin, Amato.
Sostituire il comma 223 con il seguente:
223. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è abrogato. Per lo svolgimento di attività di ricerca di terapie innovative nel campo di malattie neurologiche degenerative, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'assegnazione delle predette somme avverrà attraverso procedure pubbliche di evidenza pubblica.
25. 36. Monchiero, Capua, Galgano, Librandi, Rossomando.
Al comma 224, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Conseguentemente dopo il comma 226 aggiungere il seguente:
226-bis. Per l'anno 2016 al sostegno delle adozioni internazionali già concluse negli anni dal 2011 al 2015, con l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, sono destinati 40 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 224 della presente legge.
Conseguentemente al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016.
25. 52. Santerini.
Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:
226-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
226-ter. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 226-bis, il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di cui all'articolo 156 del codice civile, per inadempienza del coniuge che vi era obbligato, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale più prossimo alla sua residenza, per l'anticipazione di una somma di importo di ammontare fino all'entità dell'assegno medesimo. Il Tribunale, nei successivi 30 giorni, valuta l'ammissibilità dell'istanza e, in caso positivo, la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate.
226-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dei commi 226-bis e 226-ter, con particolare riguardo alla individuazione dei Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riasegnazione al fondo di solidarietà di cui al comma 226-bis delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma precedente.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
25. 55. Schirò.
Dopo il comma 226 aggiungere i seguenti:
226-bis. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari ad euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
226-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 226-bis, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari ad euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
25. 45. Gribaudo, Di Salvo, Rotta, Pollastrini, Rostellato, Marroni, Mongiello, Santerini, Iacono, Carnevali, Rubinato, Stella Bianchi, Mariano, Mucci, Labriola, Locatelli, Carloni, Mognato, Gregori, Miccoli, Iori, Mattiello, Giuliani, Piazzoni, Paris, Ghizzoni, Agostini, Martelli, Pini, Camani, Galgano, Dorina Bianchi, Milanato, Polverini, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri, Scuvera, Giacobbe, Centemero, Gnecchi, Schirò, Malisani, Sereni, Rossomando.
Dopo il comma 226 aggiungere il seguente:
226-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. A decorrere dall'anno 2016, il Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei ministri, assegna le risorse di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, tramite Avviso pubblico. Tale Avviso, al quale partecipano i soggetti di cui al comma 3, è destinato, in particolare, a finanziare progetti volti a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.
7-ter. Restano salvi gli effetti prodotti e le attività in corso relative alle modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 relativamente agli anni 2013-2014.».
25. 3. Martelli, Di Salvo, Gribaudo, Rostellato, Rotta, Marroni, Mongiello, Santerini, Rubinato, Iacono, Carnevali, Stella Bianchi, Mariano, Mucci, Labriola, Locatelli, Carloni, Mognato, Miccoli, Iori, Mattiello, Piazzoni, Paris, Ghizzoni, Agostini, Dorina Bianchi, Milanato, Polverini, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri, Scuvera, Centemero, Carloni, Gnecchi, Schirò, Malisani, Sereni, Capua, Manzi, Narduolo.
Al comma 227, capoverso 466, secondo periodo, sopprimere le parole: su proposta dell'Unione italiana ciechi.
25. 90. Capelli.
Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:
227-bis. Il Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2016, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei debiti scaduti, con l'indicazione dei rispettivi importi, relativi alle obbligazioni giuridicamente perfezionate concernenti forniture di servizi e appalti per l'accoglienza dei minori, dei migranti e dei richiedenti asilo, maturati al 31 dicembre 2015.
227-ter. Ai fini dell'estinzione dei debiti riportati nell'elenco di cui al comma 227-bis il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero dell'interno, predispone entro il 31 marzo 2016 un apposito piano di rientro con l'individuazione delle relative risorse. Il Ministero dell'interno è autorizzato a impegnare ed accreditare alle prefetture competenti le risorse assegnate sulla base del medesimo piano di rientro. Dalle disposizioni di cui al comma 227-bis e al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
25. 34. Campana.
Dopo il comma 227 aggiungere il seguente:
227-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2016 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 209,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
25. 51. Parisi, Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.
SEZIONE N. 25-bis.
(Biblioteca italiana per ciechi di Monza).
(commi da 228 a 229)
Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
229-bis. All'articolo 5, comma 1, primo periodo della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura,».
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
544-bis. 1. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.
25-bis. 16. Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
SEZIONE N. 26.
(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza).
(commi da 230 a 236)
Dopo il comma 234, aggiungere il seguente:
234-bis. La quota di 50 milioni di euro del Fondo Emergenze Nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad interventi di protezione civile nei territori dei comuni del Sannio colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2015.
26. 1. De Girolamo.
Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:
236-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
«f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis».
236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza del «ramo o specie di assicurazione» e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione dei contratti», nonché «2,50» in corrispondenza della «Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale»;
236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi;
236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 111,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 116,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 161,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 158,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 187,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 176,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*26. 27. Braga, Mariani, Borghi, Fanucci.
Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:
236-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
«f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis».
236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza del «ramo o specie di assicurazione» e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione dei contratti», nonché «2,50» in corrispondenza della «Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale»;
236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi;
236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 111,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 116,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 161,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 158,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 187,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 176,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*26. 37. Sottanelli, Librandi.
Dopo il comma 236, inserire i seguenti:
«236-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
“f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis.”
“f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis.”
236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza del «ramo o specie di assicurazione» e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione dei contratti», nonché «2,50» in corrispondenza della «Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale».
236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.
236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 23.000.000;
2017 – 23.000.000;
2018 – 23.000.000.
**26. 3. Polidori.
Dopo il comma 236, inserire i seguenti:
«236-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
“f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis”.
236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza del «ramo o specie di assicurazione» e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione dei contratti», nonché «2,50» in corrispondenza della «Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale».
236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.
236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 23.000.000;
2017 – 23.000.000;
2018 – 23.000.000.
**26. 6. Pagano.
Dopo il comma 236, inserire i seguenti:
«236-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
“f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis”.
236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza del «ramo o specie di assicurazione» e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione dei contratti», nonché «2,50» in corrispondenza della «Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale».
236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.
236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 23.000.000;
2017 – 23.000.000;
2018 – 23.000.000.
**26. 7. Covello, Fanucci.
Dopo il comma 236, inserire i seguenti:
«236-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
“f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis”.
236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza del «ramo o specie di assicurazione» e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione dei contratti», nonché «2,50» in corrispondenza della «Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale».
236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.
236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 23.000.000;
2017 – 23.000.000;
2018 – 23.000.000.
**26. 8. Piccone.
Dopo il comma 236, inserire i seguenti:
«236-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
“f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis”.
236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza del «ramo o specie di assicurazione» e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione dei contratti», nonché «2,50» in corrispondenza della «Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale».
236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.
236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 23.000.000;
2017 – 23.000.000;
2018 – 23.000.000.
**26. 20. Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 236, inserire i seguenti:
«236-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
“f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis”.
236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza del «ramo o specie di assicurazione» e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione dei contratti», nonché «2,50» in corrispondenza della «Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale».
236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.
236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 23.000.000;
2017 – 23.000.000;
2018 – 23.000.000.
**26. 36. Valiante, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:
236-bis. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione.
2-ter. Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che subiscono danni riconducibili all'evento, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, dei tributi scadenti nei successivi sei mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
236-ter. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo».
26. 17. Marchi, Borghi, Braga, mariani, Pelillo, Petrini, Cenni.
Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
236-bis. Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio dei rischi naturali e in particolare per la riduzione dei danni derivanti all'uomo e alle cose dagli eventi sismici, idrogeologici-ambientali e vulcanici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 342 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 1.000.000.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 2.000.000;
2017 – 3.000.000;
2018 – 3.000.000.
*26. 5. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.
Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
236-bis. Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio dei rischi naturali e in particolare per la riduzione dei danni derivanti all'uomo e alle cose dagli eventi sismici, idrogeologici-ambientali e vulcanici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017, 2018, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 342 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016 – 1.000.000.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2016 – 2.000.000;
2017 – 3.000.000;
2018 – 3.000.000.
*26. 16. Sammarco.
Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
236-bis. Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio dei rischi naturali e in particolare per la riduzione dei danni derivanti all'uomo e alle cose dagli eventi sismici, idrogeologici-ambientali e vulcanici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017, 2018, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 342 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 1.000.000.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2016 – 2.000.000;
2017 – 3.000.000;
2018 – 3.000.000.
*26. 38. Ciracì.
Dopo il comma 236 aggiungere il seguente;
236-bis. Ai soggetti interessati dagli eventi eccezionali e imprevedibili che hanno colpito i territori di Benevento e del Sannio dal 15 al 23 ottobre 2015 e per i quali la Regione Campania ha dichiarato lo stato di calamità naturale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del comma 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
**26. 12. De Mita.
Dopo il comma 236 aggiungere il seguente;
236-bis. Ai soggetti interessati dagli eventi eccezionali e imprevedibili che hanno colpito i territori di Benevento e del Sannio dal 15 al 23 ottobre 2015 e per i quali la Regione Campania ha dichiarato lo stato di calamità naturale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del comma 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
**26. 32. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Manfredi, Paris, Valeria Valente, Valiante, Rostan, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Amendola, Carloni, Bossa, Di Lello, Ragosta, Capozzolo, Sgambato, Impegno, Migliore, Cuomo.
Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
236-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
26. 29. Ferraresi, Dell'Orco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
236-bis. Per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che il 18 novembre 2013 e il 1o ottobre 2015 hanno colpito i comuni della Sardegna è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
26. 35. Pili.
SEZIONE N. 26-ter.
(Sisma dell'Aquila).
(commi da 239 a 242)
Dopo il comma 242, inserire i seguenti:
242-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per gli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Abruzzo nei giorni 11-13 novembre e 1-2 dicembre 2013 e nei mesi di febbraio e marzo 2015, di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 2014 e n. 256 del 2015. Al predetto Fondo sono assegnati, per l'anno 2016, 30 milioni di euro.
242-ter. Su proposta del Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di cui al comma 242-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli interventi, le modalità di utilizzo e i criteri di accesso al Fondo di cui al medesimo comma 242-bis. Al Presidente della regione Abruzzo è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale cui sono assegnate, con il decreto di cui al periodo precedente, le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 242-bis, che possono essere trasferite agli enti locali, i quali provvedono agli interventi citati.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016.
26-ter. 5. Sottanelli, Melilla, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 242, inserire i seguenti:
242-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per gli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Abruzzo nei giorni 11-13 novembre e 1-2 dicembre 2013 e nei mesi di febbraio e marzo 2015, di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 2014 e n. 256 del 2015. Al predetto Fondo sono assegnati, per l'anno 2016, 30 milioni di euro.
242-ter. Su proposta del Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di cui al comma 242-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli interventi, le modalità di utilizzo e i criteri di accesso al Fondo di cui al medesimo comma 242-bis. Al Presidente della regione Abruzzo è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale cui sono assegnate, con il decreto di cui al periodo precedente, le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 242-bis, che possono essere trasferite agli enti locali, i quali provvedono agli interventi citati».
242-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma Il, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi 242-bis e 242-ter. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
26-ter. 6. Sottanelli, Melilla, Librandi, Fusilli, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 242, inserire i seguenti:
242-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di recupero del tessuto sociale del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere, individuati dall'articolo 67-quinquies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo l del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, per il sostegno degli enti con sede legale nel territorio del cratere sismico che svolgono attività di produzione teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale ovvero di rilevante interesse culturale, finanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed individuati dagli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 1o luglio 2014. L'incentivo fiscale opera alle medesime condizioni previste all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, nel limite massimo di una autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.
243-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 242-bis, pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalla presente legge.
26-ter. 4. Sammarco.
SEZIONE N. 26-quater.
(Sisma Emilia).
(commi da 243 a 245)
Al comma 245 sostituire al primo periodo, le parole: 160 milioni con le seguenti: 170 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 245 aggiungere i seguenti:
245-bis. Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «dei capannoni e degli impianti industriali» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse».
245-ter. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, delle strutture destinate alla produzione agricola situate nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono destinati ai Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati alla ricostruzione, rispettivamente 3,5 milioni di euro alla Regione Lombardia e 1,5 milioni di euro alla Regione Veneto. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
26-quater. 30. Ghizzoni, Baruffi, Carra.
Dopo il comma 245, aggiungere i seguenti:
245-bis. Al capo dipartimento della Protezione Civile è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.
245-ter. Il sindaco del comune di Sarno, d'intesa con il capo dipartimento della Protezione Civile, individua i familiari delle vittime e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma pari a euro 100.000. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 245-bis.
245-quater. Le elargizioni di cui comma 548-bis spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza dei coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) al convivente more uxorio.
245-quinquies. Qualora sia intervenuto il decesso delle parti di cui al 245-quater, gli eredi avranno diritto al pagamento della medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la propria quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.
245-sexies. Il capo dipartimento della Protezione Civile, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Sarno di cui al comma 245-ter, adotta i provvedimenti di elargizione.
245-septies. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ai destinatari, incluso quanto eventuale già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno e ad eccezione delle eventuali spese legali sostenute e documentate. I contenziosi aperti sono dichiarati estinti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
245-octies. Le elargizioni di cui al 245-bis sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
245-novies. Al Comune di Sarno è riconosciuto un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: di 125,840 milioni di euro per l'anno 2016, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2017.
26-quater. 14. Fanucci, Roberta Agostini, Bossa, Capozzolo, Carloni, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Manfredi, Palma, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Rostan, Sgambato, Tartaglione, Valeria Valente, Valiante.
Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:
245-bis. Con riferimento alla Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016, in favore della Regione Veneto, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, come emergono dalla ricognizione effettuata da parte del Commissario delegato, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016.
26-quater. 12. Busin, Guidesi.
Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:
245-bis. A seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato i comuni della riviera del Brenta e in ragione delle specifiche esigenze di manutenzione straordinaria del centro storico urbano del capoluogo e dell'ambiente lagunare, è assegnato alla città metropolitana di Venezia un contributo annuo di 20 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ripartito rispettivamente nella misura di 7 milioni di euro e 13 milioni di euro a favore degli obiettivi sopraindicati.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018.
*26-quater. 18. Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 245, aggiungere il seguente:
245-bis. A seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato i comuni della riviera del Brenta e in ragione delle specifiche esigenze di manutenzione straordinaria del centro storico urbano del capoluogo e dell'ambiente lagunare, è assegnato alla città metropolitana di Venezia un contributo annuo di 20 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ripartito rispettivamente nella misura di 7 milioni di euro e 13 milioni di euro per gli obiettivi indicati.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018.
*26-quater. 20. Martella, Mognato, Moretto, Murer, Zoggia.
Dopo il comma 245 inserire il seguente:
245-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni»;
2) le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2015»;
3) e le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2016»;
4) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «È data priorità alle domande delle imprese che hanno subito un maggior danno. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: 131,340 milioni di euro per l'anno 2016.
26-quater. 25. Venittelli, Sani, Donati, Dallai, Cenni.
Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:
245-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2016 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.
26-quater. 31. Ghizzoni, Baruffi, Crivellari, Carra.
Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:
245-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 del presente articolo, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 8 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 1 milione di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente.
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro con le seguenti: 124,340 milioni.
26-quater. 32. Baruffi, Ghizzoni, Carra.
Dopo il comma 245 inserire il seguente:
245-bis. Al comma 436 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: «Per l'anno 2015» sono inserite le seguenti: «e 2016,».
26-quater. 36. Castricone, Carra.
SEZIONE N. 27.
(Esigenze indifferibili e assunzioni per il Parco nazionale dello Stelvio).
(commi da 246 a 256)
Sostituire il comma 246 con il seguente:
246. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente:
a) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «19 per cento»;
b) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento».
27. 162. Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 246, con il seguente:
246. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, ai sensi dell'articolo 48 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per assicurare i rinnovi contrattuali per il triennio 2013-2015, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 220 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2016. Al fine di dare piena ed immediata attuazione alla decisione della suprema corte, stante il preesistente regime di sospensione della contrattazione collettiva, il suddetto rinnovo contrattuale avverrà in deroga alle disposizioni di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con l'attuale assetto dei comparti di contrattazione e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione dall'accertamento di rappresentatività 2013-2015 sancita con decisione del Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN del 21 novembre 2012. I rinnovi contrattuali di cui al triennio 2016-2018, e il relativo stanziamento saranno attivati a seguito della riduzione del numero e la definizione dei nuovi comparti e delle relative aree dirigenziali e del nuovo accertamento della rappresentatività l'interno del perimetro degli stessi. Analogamente viene rinviata ai suddetti rinnovi del triennio 2016-2018 la piena attuazione delle disposizioni in materia contrattuale di cui alla citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
In applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono quantificati, complessivamente, in 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, e 6 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
27. 16. Laffranco.
Al comma 246, sostituire le parole: 300 milinoi di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 148 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
27. 114. Cirielli, Rampelli.
Al comma 246, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 1.500 milioni di euro e le parole: 74 milioni di euro, con le seguenti: 1.000 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 246 aggiungere il seguente:
246-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 246, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
27. 43. Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Petrenga, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:
246-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 814 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità.
246-ter. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 246-bis, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
246-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 246-bis e 246-ter sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 27 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 27 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.
27. 204. Labriola.
Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
246-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma, è autorizzata l'assunzione di 500 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 20.413.340 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.662.360 a decorrere dall'anno 2016.
* 27. 34. Russo, Catanoso, Gregorio Fontana, Gelmini, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Petrenga, Vito, Occhiuto.
Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
246-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile dei fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità.
Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma, è autorizzata l'assunzione di 500 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.
Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 20.413.340 a decorrere dall'anno 2016, Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.662.360 a decorrere dall'anno 2016.
* 27. 72. Dorina Bianchi.
Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
246-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità.
Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma, è autorizzata l'assunzione di 500 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.
Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 20.413.340 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.662.360 a decorrere dall'anno 2016.
* 27. 123. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
246-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. A tal fine è autorizzata l'assunzione di 470 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.
Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 20.413.340 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.662.360 a decorrere dall'anno 2016.
27. 115. Cirielli, Rampelli.
Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
246-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono soppresse le parole: «nell'ambito delle relative dotazioni organiche».
27. 122. Cirielli, Rampelli.
Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
246-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, dopo le parole: «del medesimo in altra forza di polizia» sono aggiunte le seguenti: «ad ordinamento civile».
27. 113. Cirielli, Rampelli.
Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:
247-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2».
b) all'articolo 41, comma 2 secondo periodo, sono soppresse le parole: «per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2».
c) all'articolo 41, comma 5, dopo le parole: «istituti comuni a più comparti», sono aggiunte le seguenti: «o che si applichino ad un comparto per il quale operano più Comitati di settore».
27. 188. Dell'Aringa.
Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:
248-bis. In deroga ai limiti assunzionali previsti dal comma 125, e al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/104/CE, e successive modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, il Ministero della salute, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzato a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti di 300 milioni di euro l'anno.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
27. 130. Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.
Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:
248-bis. A decorrere dall'anno 2016 è destinata la somma di 100 milioni di euro annui in favore dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119. Le risorse di cui al presente comma sono suddivise tra gli impegni di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1 nelle medesime quote percentuali applicate sinora.
Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
27. 109. Rampelli.
Dopo il comma 248 aggiungere il seguente:
248-bis. Per il personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia si potrà ricorrere alle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi pluriennali finanziate con fondi del Ministero dello sviluppo economico.
27. 108. Rampelli.
Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:
249-bis. In ragione delle straordinarie esigenze di sicurezza interna anche legate al fenomeno del terrorismo, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per il 2016, 75 milioni per il 2017 e 75 milioni per il 2018, per l'acquisto di mezzi, apparecchiature e strumentazioni in dotazione alle Forze di polizia.
249-ter. L'articolo 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2016.
27. 159. Duranti, Marcon, Melilla, Fassina, Piras.
Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:
249-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quindici».
27. 206. Castricone.
Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:
249-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello del personale contrattualizzato dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Nei limiti delle risorse del Fondo è concesso, alle amministrazioni che ne facciano richiesta, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi nazionali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività. Lo sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 1,60 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).
Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 7 per cento.
27. 111. Rampelli.
Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:
249-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, per tutti i servizi che, pur rientranti nella missione istituzionale, sono resi a soggetti terzi che erogano servizi pubblici essenziali per i quali viene richiesta la presenza costante e giornaliera del personale della Polizia di Stato al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, il Dipartimento della Polizia di Stato può stipulare con i medesimi soggetti terzi convenzioni con le quali, nel rispetto dello status e delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, prevede anche gli oneri a carico degli Enti richiedenti relativamente ai mezzi, agli strumenti e alle risorse da destinare al personale che svolge il predetto servizio al fine di non gravare sul bilancio pubblico. Le corresponsioni economiche in favore del personale per le singole prestazioni sarà stabilita con le modalità e secondo le procedure negoziali vigenti.
27. 110. Rampelli.
Dopo il comma 252 aggiungere i seguenti:
252-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013 («Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale») è autorizzato in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, destinato alla realizzazione e al funzionamento di una rete informatica di contrasto alle minacce condotte, in campo cibernetico, nei confronti della sicurezza e degli interessi nazionali.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
27. 42. Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Petrenga, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
252-bis. Entro il 31 marzo 2016 il Ministro dell'interno provvede alla ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo ovvero di scorta personale, onde valutarne, nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso le sedi competenti, l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale.
27. 185. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
252-bis. All'articolo 8, del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «e 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e 150 milioni»;
b) al comma 1, lettera a):
1) le parole: «e a 44 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 138 milioni»;
2) dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «nella misura del 20 per cento di detta somma»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente» sono sostituite dalle seguenti: «e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente nonché per l'acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti».
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
27. 182. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
252-bis. A fronte delle accresciute esigenze connesse alla minaccia terroristica, per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da destinare all'acquisto di giubbotti antiproiettile, con priorità di dotazione per il personale operante in aree di rischio del territorio nazionale.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui per il 2016.
27. 165. Nuti, Lombardi, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
252-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 251 e 252 è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie approvate dopo il 31 ottobre 2010.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
27. 112. Cirielli, Rampelli.
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
252-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative agli anni 2016, 2017, 2018, le percentuali dell'aliquota riservata per l'accesso mediante concorso pubblico alle carriere iniziali della Polizia di Stato, previste dall'articolo 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono elevate al 100 per cento per ciascun anno.
27. 100. Fiano.
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
252-bis. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o marzo 2016».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
27. 95. Fiano.
Dopo il comma 252, aggiungere i seguenti:
252-bis. Il comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti le facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o aprile 2016, attingono in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1o gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie e degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi.
252-ter. Il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato, altresì, per ulteriori 400 posti, a far scorrere le graduatorie degli idonei dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), oltre che per gli anni 2015 e 2016 anche per il 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
27. 96. Fiano.
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
252-bis. Al comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Una quota di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 3 per cento del capitale è destinato al Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
27. 176. Villarosa, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.
Al comma 253, secondo periodo, dopo le parole: le predette somme, aggiungere le seguenti: con priorità per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati.
27. 171. Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di bonifica del Sito d'interesse Nazionale (SIN) Valle del Sacco, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 15, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie degli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme.
Conseguentemente, alla tabella E, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce: Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, Legge di stabilità n. 147 del 2013 – Art. 1, comma 11 – Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (1.9 – cap. 7511) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:
2016:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000;
2017:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.
27. 192. Pilozzi, Boccadutri, Piazzoni, Morassut, Minnucci, Carella, Bonaccorsi, Ferro, Tidei, Mazzoli.
* * *
Dopo il comma 253, inserire i seguenti:
253-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere elargizioni a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, nei seguenti casi: a) quando il responsabile è deceduto; b) quando il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili; c) quando il responsabile è rimasto ignoto; d) quando il responsabile è stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e alle sorelle.
253-ter. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione complessiva del fondo e comunque in misura non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere a) e b);
d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) contribuzioni volontarie; donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
253-quater. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero della eventuale provvisionale anticipatoria, in ragione dell'esito del procedimento penale. Restano esclusi dall'elargizione i casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa. Essa è negata, ovvero revocata, qualora il beneficiario abbia concorso alla commissione del reato ovvero di reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale ovvero se nei confronti dell'avente diritto risulta in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza di condanna per un delitto non colposo ovvero condanna a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo ovvero se è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione. Non possono presentare istanza i soggetti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e i relativi familiari nonché quanti risultino indiziati, imputati o condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, e nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. L'erogazione è altresì esclusa nel caso in cui si abbia ragione di ritenere che la vittima o il beneficiario abbia prestato, anche sporadicamente, il proprio apporto al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso o di suoi esponenti pur non facendone parte, abbia intrattenuto relazioni con i singoli associati ovvero abbia offerto la propria disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione o di suoi esponenti.
253-quinquies. I soggetti di cui al comma 253-bis hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 253-quater.
Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 15.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 60.000.000.
27. 180. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. All'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono inserite le seguenti: «e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328 della legge 25 dicembre 2006, n. 296».
27. 94. Gasparini.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. L'articolo 30-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.
27. 15. Busin.
Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:
254-bis. Le disposizioni di cui al comma 254 si applicano anche nei confronti del Club alpino italiano (C.A.I.). A decorrere dall'esercizio 2016 lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, è fissato in 1 milione di euro.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 133.340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141.610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138.610 milioni di euro per l'anno 2018, di 183.110 milioni di euro per l'anno 2019, di 180.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 209.510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
27. 101. De Menech.
Sostituire il comma 255 con il seguente:
255. Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali aventi ad oggetto unicamente il regolamento delle controversie tra Stati inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.
27. 160. Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Nesci.
Al comma 256, dopo le parole: Aldo Moro aggiungere le seguenti: , in collaborazione con la Confederazione Italiana delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane,.
27. 71. Villecco Calipari, Ghizzoni, Gribaudo, Scuvera, Iacono, Scanu.
Dopo il comma 256 aggiungere i seguenti:
256-bis. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogati di diciannove anni.
256-ter. Il comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 è sostituito dal seguente: «6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di eliminazione delle barriere architettoniche. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
256-quater. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 256-bis le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 256-bis. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del canone, i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e di due terzi a favore dei comuni sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.
256-quinquies. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.
256-sexies. Con il decreto di cui al comma 256-quater vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
256-septies. Lo schema di decreto di cui al comma 256-quater è trasmesso al Parlamento per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.
256-octies. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
27. 29. Gianluca Pini.
Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:
256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2016» e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
b) al comma 733 dell'articolo 1, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016».
256-ter. Per l'anno 2016 è istituita la tassa di compensazione e solidarietà dell'importo di euro 250,00 per concessione a titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015.
27. 27. Gianluca Pini.
Dopo il comma 256, inserire il seguente:
256-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a favore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, per le esigenze delle agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
27. 187. Tofalo, Nuti, Frusone, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
256-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2016 sono sospese le decadenze, nonché gli eventuali procedimenti amministrativi, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, e relativi effetti. Fino alla medesima data del 31 dicembre 2016 sono sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
27. 46. Pizzolante, Arlotti, Giacobbe, Capone, Sani.
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti amministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni oggetto di definizione ai sensi del presente comma.
*27. 8. Bergamini.
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti amministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni oggetto di definizione ai sensi del presente comma.
*27. 25. Gianluca Pini.
SEZIONE N. 27-ter.
(Contributi SAREMAR).
(comma 258)
Sostituire il comma 258 con il seguente:
258. Ai sensi dell'articolo 19-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, la Regione propone al governo un piano per il trasferimento a titolo gratuito, dei cento per cento del capitale sociale della Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna entro il 31 dicembre 2016. La Regione Sardegna, nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, approva entro e non oltre il 31 dicembre 2017 gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dieci anni con la società Saremar, garantendo il mantenimento dell'unitarietà del naviglio e del personale dipendente, ivi incluso il livello retributivo e contributivo. La Regione Sardegna svolge l'eventuale gara con l'obbligo del «doppio oggetto». A tal fine sono confermate le previsioni finanziarie già indicate dell'articolo 19-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, pari a 13.686.441 euro, destinate alla società Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. per lo svolgimento del diritto universale al trasporto con le isole minori e la cui erogazione alla Regione Sardegna avviene secondo le procedure già in essere, con assegnazione annuale entro il primo trimestre di ogni anno.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 14 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 258. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
27-ter. 5. Pili.
Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:
258-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sicilia una somma di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Le predette risorse non rilevano per l'anno 2015 tra le entrate finali del saldo di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le spese effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli di finanza pubblica. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative e autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016.
27-ter. 3. Minardo, Pagano, Misuraca, Garofalo, Bosco.
SEZIONE N. 27-quater.
(Commissario liquidatore giochi Olimpici 2006).
(comma 259)
Al comma 259, aggiungere, infine, il seguente periodo: La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2018.
*27-quater. 1. Busin, Guidesi.
Al comma 259 aggiungere in fine le seguenti parole: La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2018.
*27-quater. 3. Sbrollini, Zan, Martella, Miotto, Murer, Dal Moro, Zoggia, Rotta, Crivellari, Crimi, Casellato, Narduolo, Mognato, Camani, D'Arienzo, Rubinato, De Menech, Ginato, Moretto, Camani.
SEZIONE N. 28.
(Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata e partecipazione dei comuni al pagamento locazione caserme forze dell'ordine).
(comma 262 a 278)
Al comma 262, primo e terzo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
28. 37. Mazziotti Di Celso, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Al comma 262, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma si applica anche alle categorie merceologiche «Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo» e «Arredi e complementi di arredo».
28. 36. Mazziotti Di Celso, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.
Dopo il comma 267 inserire i seguenti:
267-bis. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2015, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono poste in liquidazione entro il 31 dicembre 2016. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le società partecipate dai comuni. Entro il 31 marzo 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società di cui al presente comma, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
267-ter. Entro centottanta giorni il commissario ad acta, avvalendosi anche di subcommissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione e lo scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 267-bis.
28. 19. Vaccaro.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso ai corpi di Polizia civili e militari stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
268-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi dai contratti di locazione di cui al comma 268-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
268-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 32-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 268-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
268-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 268-bis a 268-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale dei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.
28. 70. Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Corda, Rizzo, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso.
Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:
269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregò diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*28. 27. Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.
Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:
269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregò diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*28. 41. Sammarco.
Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:
269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregò diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*28. 45. De Menech.
Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:
269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregò diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*28. 46. De Mita.
Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:
269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregò diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*28. 55. Cirielli, Rampelli.
Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:
269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregò diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*28. 81. D'Ottavio, Manzi, Rampi.
Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:
269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregò diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*28. 86. Borghi.
Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:
269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregare diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*28. 89. Pastorelli.
Al comma 273, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione che precede si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di valore superiore a 1 milione di euro.
*28. 39. Mazziotti Di Celso, Librandi.
Al comma 273, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione che precede si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di valore superiore a 1 milione di euro.
*28. 80. La I Commissione.
Dopo il comma 278, inserire il seguente:
278-bis. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di lavori, beni e servizi e anche per favorire ed incentivare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ovvero nell'ambito della propria programmazione contrattuale, adottano criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte assegnando comunque preferenza e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche.
28. 20. Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
278-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, ad esecuzione continuata o periodica, in cui la clausola di revisione ed adeguamento prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificato un aumento o diminuzione nel valore dei beni indifferenziati, tale da determinare un aumento o una diminuzione superiori ad un ventesimo del prezzo complessivo indicato al momento della presentazione dell'offerta, l'appaltatore o il committente hanno facoltà di chiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo e hanno il diritto ad eliminare l'effetto almeno per la differenza che eccede il ventesimo.
28. 47. Simoni.
SEZIONE N. 29.
(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni).
(commi da 279 a 288)
Al comma 279, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni sono autorizzate ad assumere personale in deroga ai vincoli imposti dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire ai soggetti aggregatori le necessarie risorse umane per le attività di centralizzazione e aggregazione delle procedure di gara per le amministrazioni del territorio di riferimento, nei limiti del contributo derivante dal fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
29. 1. Fregolent, Pelillo, Marco Di Maio.
Dopo il comma 279 aggiungere il seguente:
279-bis. Il comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dal comma 11 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente:
«33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario di almeno il 30 per cento».
29. 19. Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 282 con il seguente:
282. La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 280, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1988, n. 89, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
29. 15. Causi.
Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
288-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare i comuni interessati a fornire servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti in favore della cittadinanza. I contributi saranno rivolti esclusivamente ai comuni, in forma singola od associata, che presenteranno progetti finalizzati alla realizzazione, implementazione o completamento di coperture Wi-Fi in luoghi pubblici. Tali contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di banda ultralarga. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico emanerà un decreto volto a determinare:
a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;
b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;
c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;
d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;
e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
29. 23. Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
288-bis. Al fine di conseguire entro il 2020 gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e colmare il ritardo infrastrutturale del Paese ad investire nelle aree grigie e bianche, come definiti dalla Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) «Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga», è istituita la Società unica della rete pubblica per la realizzazione del Piano pubblico per la diffusione della Banda Ultralarga. L'operazione sarà finanziata con il ricavato delle procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in 700 Mhz, ai sensi della Strategia per il mercato unico digitale. A tal fine entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili della banda 700 MHz. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 febbraio 2016. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 30 maggio 2016. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili deve avere luogo entro il 30 giugno 2016. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dal presente comma, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la società della rete pubblica con l'obiettivo di realizzare, gestire e mantenere, secondo un principio di neutralità tecnologica, le infrastrutture passive della rete di accesso di ultima generazione da concedere a titolo oneroso a tutti gli operatori pubblico-privati che si occupano di offrire servizi di connettività ai clienti. Il quadro degli investimenti pubblici e le priorità dei piani di intervento sono stabiliti annualmente dalla consultazione condotta dalla società delle rete pubblica, istituita dal presente comma, con il Governo, le regioni e gli enti locali sentiti gli operatori privati di telecomunicazione per un censimento completo delle aree coperte e da coprire.
29. 22. Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
SEZIONE N. 30.
(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche).
(commi da 289 a 306)
Sopprimere i commi 303 e 304.
30. 40. Lenzi, Paola Bragantini, Miotto, Campana, Gelli, Paola Boldrini, Patriarca, Amato, Argentin, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Murer, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini.
Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:
304-bis. I criteri e le valutazioni indicate nel comma 304, a prescindere dalla necessità per mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure, sono vincolati ai seguenti parametri che si applicano ai presidi che risiedano in:
a) comuni di aree montane, rurali o insulari;
b) comuni di aree con marcata arretratezza economica e con basso livello di benessere;
c) comuni caratterizzati da lontananza da grandi centri urbani, con problemi viari e difficoltà di comunicazione;
d) comuni che presentino squilibri nella struttura demografica dovuti alla particolare incidenza di popolazione anziana e/o non autosufficiente.
E che rispettino i seguenti requisiti:
e) non abbiamo altri presidi ospedalieri in un raggio di 45 minuti, da calcolarsi solamente tramite mezzi di superficie;
f) siano necessari per garantire il primo soccorso entro un'ora, dalla località più lontana nel territorio di riferimento, rispetto al presidio ospedaliero stesso.
Sono salvaguardati valorizzandone la funzione di presidio ospedaliero di base, quale riferimento sanitario della popolazione di un ambito territoriale.
304-ter. Per i presidi indicati al comma 304-bis, gli enti competenti tengono conto dell'appropriatezza degli interventi effettuati attraverso elisoccorso che deve essere garantita appieno, evitando l'utilizzo improprio e distorto della risorsa.».
30. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Le Regioni, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, nel dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 della medesima legge 161 del 2014, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, prioritariamente di quelli rivolti ad attività di assistenza e cura H12 e H24, possono prevedere, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, la copertura di carenze di personale, anche dirigenziale, in particolare connesse al turn over, a condizione che gli eventuali maggiori oneri siano totalmente recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, di altre voci di spesa sostenute da parte degli enti interessati, compresi gli acquisti di beni e servizi. Gli effetti economici di tale deroga non rilevano ai fini delle verifiche degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
*30. 38. Marazziti.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Le Regioni, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, nel dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 della medesima legge 161 del 2014, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, prioritariamente di quelli rivolti ad attività di assistenza e cura H12 e H24, possono prevedere, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, la copertura di carenze di personale, anche dirigenziale, in particolare connesse al turn over, a condizione che gli eventuali maggiori oneri siano totalmente recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, di altre voci di spesa sostenute da parte degli enti interessati, compresi gli acquisti di beni e servizi. Gli effetti economici di tale deroga non rilevano ai fini delle verifiche degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
*30. 42. Carnevali, Miotto, Paola Boldrini, Patriarca.
Sopprimere il comma 305.
**30. 6. Sandra Savino.
Sopprimere il comma 305.
**30. 23. Marazziti, Gigli, Sberna.
Sopprimere il comma 305.
**30. 36. Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sopprimere il comma 305.
**30. 44. Miotto.
Sopprimere il comma 305.
**30. 54. Fucci, Palese, Distaso, Altieri, Ciracì.
Al comma 305 dopo le parole: nelle regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale.
30. 43. Lenzi, Paola Bragantini, Miotto, Campana, Paola Boldrini, Patriarca, Amato, Argentin, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini.
Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono salvaguardate le risorse e le metodologie operative necessarie a mantenere la specificità del ruolo dell'università per quanto attiene all'attività di formazione e ricerca.
*30. 21. Binetti.
Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono salvaguardate le risorse e le metodologie operative necessarie a mantenere la specificità del ruolo dell'università per quanto attiene all'attività di formazione e ricerca.
*30. 57. La XII Commissione.
Dopo il comma 306 aggiungere il seguente:
306-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1o gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.
30. 7. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.
SEZIONE N. 31.
(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale).
(commi da 307 a 311)
Dopo il comma 311 aggiungere il seguente:
311-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio sanitario nazionale e regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, individua, a cadenza biennale, il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio mediante l'individuazione di costi standardizzati tenendo conto dei parametri di qualità-prezzo praticati in cinque regioni di riferimento individuate sulla base delle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai m