Disegno di legge n. 3444
V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
EDIZIONE PROVVISORIA
EMENDAMENTI
TOMO I
Sezioni tematiche 2-23-ter
SEZIONE N. 2.
(Gestioni previdenziali).
(commi da 2 a 3)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
483. A decorrere dal 1o gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.300 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap».
3-ter. L'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e I), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 2.760 euro, se il reddito complessivo non supera 12.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.035 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 2.070 euro;
b) 2.007 euro, aumentata del prodotto tra 753 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 22.500 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 12.000 euro ma non a 22.500 euro;
c) 2.007 euro, se il reddito complessivo è superiore a 22.500 euro ma non a 82.500 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 82.500 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 60.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma I del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 2.587,50 euro, se il reddito complessivo non supera 11.250 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 (1.035) euro;
b) 1.882,50 euro, aumentata del prodotto tra 705 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 22.500 euro, diminuito del reddito complessivo, e 1 1.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 1 1.250 euro ma non a 22.500 euro;
c) 1.882,50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 22.500 euro ma non a 82.500 euro. La detrazione spetta per la patte corrispondente al rapporto tra l'importo di 82.500 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 60.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 2.674,50 euro, se il reddito complessivo non supera 11.625 euro, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.069,50 euro;
b) 1 945,50 euro, aumentata del prodotto tra 729 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 22.500 euro, diminuito del reddito complessivo, e 11.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 1 1.625 euro ma non a 22.500 euro;
c) 1.945,50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 22.500 euro ma non a 82.500 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 82.500 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 60.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.656 euro, se il reddito complessivo non Supera 7.200 euro;
b) 1.656 euro, se il reddito complessivo è superiore a 7.200 euro ma non a 82.500 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 82.500 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 75.300 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
7. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sostituti d'imposta, nell'effettuare la ritenuta di cui all'articolo 23., comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel tenere conto delle detrazioni di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dal primo periodo di paga utile, dovranno riconoscere i maggiori ammontari ivi contenuti con effetto dal 1o gennaio 2013 effettuando i relativi conguagli.
3-quinquies. Al relativo onere, stimato in 24 miliardi di euro annui, si provvede mediante la riduzione di corrispondente importo delle spese fiscali di cui all'articolo 10-bis, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 3. Rampelli.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Al fine di rendere trasparente e semplificare il meccanismo del versamento dei contributi nel settore del lavoro domestico, a far data dal 1 gennaio 2016 l'INPS provvede all'invio a tutti i datori di lavoro domestico dei bollettini MAV per il pagamento dei contributi relativi ai trimestri in scadenza, con l'obbligo di evidenziare nell'apposito bollettino, il codice F2 relativo alle quote dovute alla Cassacolf.
2. 5. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. al comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunta la seguente: «d) a partire dal primo gennaio 2016 le fatture rilasciate dal professionista che amministra condomini, a carico di abitanti l'edificio condominiale, sono gravate dall'IVA pari al 10 per cento.
All'onere di cui al presente comma valutato in 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 369 del presente disegno di legge.
2. 1. Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Gli esperti contabili di cui alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperi contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n.34 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
2. 6. Di Gioia, Galati.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
3-ter. La rendita di cui al precedente comma è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –15.000.000;
2017: –15.000.000;
2018: –15.000.000.
* 2. 4. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Albanella, Casellato, Cuomo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
3-ter. La rendita di cui al precedente comma è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
* 2. 7. Marchetti.
SEZIONE N. 3.
(Eliminazione aumenti accise e IVA).
(commi da 4 a 6)
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola «pagamento» sono inserite le seguenti: «effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile».
3. 13. Sammarco.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. L'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
3. 14. Sammarco.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. È prevista la detraibilità del 19 per cento delle spese relative all'acquisto di pellet, entro un limite di spesa di 800 euro e con una franchigia di 100 euro, se sostenute per il riscaldamento di unità abitative non allacciate ad alcuna rete di distribuzione di gas».
Conseguentemente:
a) alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2016 –10.000.000 di euro
2017 –10.000.000 di euro
2018 –10.000.000 di euro
3. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Alla Tabella A/3 – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 98), dopo le parole: «cascami di legno, compresa la segatura» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i pellet».
4-ter. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 4-bis, pari a euro 96.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le misure di cui al comma 5 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
3. 31. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente del prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
3. 30. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
3. 29. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, entro il 1o luglio 2016 è stabilita la modalità con cui metà dei risparmi derivanti nell'anno 2016 andrà ad alimentare un fondo per il cofinanziamento di interventi di efficienza energetica nei settori coinvolti dal taglio degli sconti. La restante parte dei risparmi andrà ad alimentare il fondo per la riduzione delle imposte sui redditi.
5-ter. Entro il 1o luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, definisce le aliquote delle accise sui prodotti energetici attraverso un criterio proporzionale alle emissioni di gas serra medie relative al loro consumo. Il valore di tale Carbon Tax, per unità di emissione, sarà inizialmente stabilito in misura tale da mantenere il gettito complessivo delle accise coinvolte pari a quello del 2014, al lordo del recupero delle esenzioni di cui al comma 1.
3. 28. Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola, Rostellato.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.
5-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 del Codice civile.
5-quater. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al 31 dicembre 2014».
3. 18. De Mita.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito del seguente:
«1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
6. Con effetto dal 1o gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633.».
6-ter. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:
a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente;«1. A decorrere dal r gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3.»
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.»
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.»
b) dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis.
1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:
a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:
delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.
Art. 21-ter.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.
4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente.».
6-quater. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.»;
b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.».
6-quinquies. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a euro 40 milioni per il 2016, 180 milioni per gli anni dai 2017 al 2022, 160 milioni per gli anni 2023 e 2024, 120 milioni per il 2025 85 milioni per il 2026, 40 milioni per il 2027 e 25 milioni per il 2028 per gli interventi di cui al comma 47-bis e una quota pari a euro 100 milioni per il 2016, a 250 milioni per gli anni dal 2017 al 2018, a 400 milioni per gli anni dal 2019 al 2020, e a 100 milioni per il 2021 agli interventi di cui al comma 83-bis.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
47-bis. La maggiorazione del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui al comma 46 è incrementata al 60 per cento per gli investimenti effettuati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 ed estesa, nella misura del 60 per cento, a quelli effettuati dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020, a favore dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professione che effettuano investimenti nei beni indicati nei commi citati, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ue. È fatta salva la diversa decorrenza della maggiorazione di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui all'ultimo periodo del presente comma. La maggiorazione non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono indicate le disposizioni necessarie a garantire la natura non di mero rimpiazzo degli investimenti ammessi all'agevolazione di cui al presente comma, facendo specifico riferimento ai fatto che il loro costo complessivo ecceda gli ammortamenti del periodo, relativi ad investimenti della medesima categoria e relativi alla medesima struttura produttiva, non agevolati, e, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ecceda il costo sostenuto dai locatore per l'acquisto dei medesimi beni. L'efficacia delle disposizioni contenute al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato Ue, all'autorizzazione della Commissione europea.»;
b) al comma 83, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il diritto a fruire della maggiorazione dell'esonero contributivo di cui al presente comma decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese.;
c) dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Ue, ai sensi dell'articolo 32 del predetto Regolamento, l'esonero contributivo riconosciuto per le nuove assunzioni di cui al comma 83, è aumentato sino al 100 per cento, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, ed è esteso, per un importo pari al 100 per cento dei complessivi oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni dello stesso tipo decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione per i datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 4 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 99 dell'articolo 2 del predetto Regolamento l'aumento dell'esonero di cui al periodo precedente è concesso nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. L'esonero contributivo di cui al presente comma è riconosciuto per un numero di lavoratori pari alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore dei presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. li diritto a fruire della maggiorazione dell'esonero contributivo di cui al presente comma decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese.
3. 45. Speranza, Cuperlo, Laforgia, Stumpo, Cenni, Bersani, Pollastrini, Gandolfi, Roberta Agostini, Malisani, Albini, Giuseppe Guerini, Beni, Marzano, Bossa, Fedi, Capodicasa, Tentori, Carra, Casellato, Cimbro, De Maria, Fabbri, Zampa, Gianni Farina, Fontanelli, Lattuca, Fossati, Giorgis, Iacono, Leva, Patrizia Maestri, Mattiello, Miotto, Argentin, Mognato, Rocchi, Murer, Giorgio Piccolo, Porta, Terrosi, Zappulla, Bruno Bossio, Zoggia.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nei caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con ’dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, (’omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
6. Con effetto dal 1o gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633.».
6-ter. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:
a) all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3.»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente del beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000».
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.»;
b) dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis.
1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:
a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:
delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.
Art. 21-ter.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.
4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente.»;
6-quater. Ai fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.»;
b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:«2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.».
6-quinquies. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2017, a 150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 120,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 108,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 96,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 50,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2024 è destinata agli interventi di cui al comma 138-bis Una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro dall'anno 2018 è destinata agli interventi di cui al comma 161-bis.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 138 inserire il seguente:
«138-bis. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è Incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.»;
b) dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
161-bis. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, alle lavoratrici e ai lavoratori, dipendenti o autonomi, iscritti alle relative gestioni previdenziali, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta:
1) il diritto all'accredito di un periodo di contribuzione figurativa fino ad un massimo di 5 anni per la maturazione del requisito per l'acceso alla pensione anticipata di anzianità;
2) diritto all'erogazione anticipata nel limite massimo dì cinque rispetto ai vigenti requisiti, della pensione di vecchiaia.
161-ter. Il beneficio previdenziale di cui al comma 161-bis è riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare disabile pari almeno a diciotto anni, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti anni di contributi previdenziali, ivi compresi quelli di iscrizione alla gestione separata. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. II diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato.
161-quater. Il diritto di cui al comma 161-bis, punto 1), può essere goduto da un solo familiare per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 161-bis, presente all'interno del nucleo familiare.
161-quinquies. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 5, convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, come definito al comma 161-ter, da comprovare mediante apposita certificazione storico anagrafica rilasciata dal comune di residenza, o abbia utilizzato per 18 anni i permessi e/o congedi di all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale dì cui al comma 161-bis soltanto se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.
161-sexies. Ai fini del riconoscimento dei diritto di cui al comma 161-bis, i soggetti di cui al medesimo comma 161-bis presentano un'apposita domanda all'istituto previdenziale. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e dei familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, come definito dal comma 161-ter della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;
b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del familiare disabile, come definito dal comma 161-ter, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;
c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;
d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 161-ter o aver utilizzato per 18 anni i permessi e/o congedi di all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 161-ter.
3. 43. Pollastrini, Miotto, Speranza, Cenni, Laforgia, Cuperlo, Bersani, Roberta Agostini, Giuseppe Guerini, Albini, Rocchi, Argentin, Gianni Farina, Beni, Fedi, Bossa, Marzano, Capodicasa, Fossati, Carra, Casellato, De Maria, Mattiello, Fabbri, Fontanelli, Giorgis, Iacono, Lattuca, Leva, Patrizia Maestri, Malisani, Zampa, Mognato, Giorgio Piccolo, Cimbro, Porta, Stumpo, Terrosi, Bruno Bossio, Tentori, Zappulla, Gandolfi, Zoggia.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e I termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. li cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. in caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari dì beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
6. Con effetto dal 1o gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui ai periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633.».
6-ter. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:
a) all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3.
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.»;
b) dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis.
1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:
a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lett. d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:
delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione; nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.
Art. 21-ter.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate In misura fissa.
4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente.».
6-quater. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.»;
b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.».
6-quinquies. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione dei prelievo a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di cui al comma 246 e una quota pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2016 è destinata agli interventi di cui al comma 439.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 246, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 600 milioni;
b) al comma 439, sostituire il primo periodo con il seguente: Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità, all'edilizia scolastica e alla tutela dell'ambiente.
3. 42. Speranza, Laforgia, Cuperlo, Cenni, Bersani, Zampa, Roberta Agostini, Pollastrini, Gandolfi, Argentin, Tentori, Beni, Giuseppe Guerini, Bossa, Mattiello, Capodicasa, Carra, Albini, Casellato, Cimbro, De Maria, Fabbri, Gianni Farina, Porta, Fedi, Fontanelli, Rocchi, Fossati, Giorgis, Zappulla, Iacono, Lattuca, Patrizia Maestri, Leva, Zoggia, Malisani, Mognato, Bruno Bossio, Giorgio Piccolo, Marzano, Stumpo, Miotto, Terrosi, Murer.
Dopo comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agii articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta dei cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui ai comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
6. Con effetto dai 1o gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633».
6-ter. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:
a) all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000;
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dì cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.»;
b) dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:
Art. 21-bis.
1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:
a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine dì individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lett. d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:
delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.
Art. 21-ter.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.
4. Ciascuna inosservanza delle modalità dì pagamento previste al comma 1. è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente.».
6-quater. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 dei decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.»;
b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente:
«2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.».
6-quinquies. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 2 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2017, è utilizzata per gli interventi di cui al comma 510-bis e quanto a euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'attuazione degli interventi di cui al comma 523-bis.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 510, aggiungere il seguente:
510-bis. A partire dal 1 gennaio 2017, le imposte sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso, di registro, ipotecaria e catastale, sono sostituite da un unico tributo in somma fissa, articolato per classi di valore dell'immobile, per un importo compreso fra i 100 e i 500 euro, denominato Tributo sui trasferimenti di immobili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, è individuata la articolazione del tributo, in modo tale da determinare una riduzione dell'onere del prelievo, rispetto a quello riscosso con riferimento alle imposte soppresse nel 2015, pari a 2 miliardi di euro.»;
b) dopo il comma 523 aggiungere i seguenti:
«523-bis. È istituito, per gli anni da 2016 al 2020, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di riuso del suolo edificato, rigenerazione nelle aree urbane e riduzione del consumo di suolo inedificato.
523-ter. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, è individuato un piano di interventi da finanziarsi con le risorse del fondo di cui al comma 523-bis.».
3. 44. Cenni, Speranza, Cuperlo, Laforgia, Bersani, Roberta Agostini, Zampa, Albini, Beni, Tentori, Bossa, Capodicasa, Rocchi, Carra, Casellato, Cimbro, Mattiello, De Maria, Fabbri, Argentin, Fedi, Fontanelli, Marzano, Fossati, Giorgis, Iacono, Lattuca, Leva, Patrizia Maestri, Giuseppe Guerini, Malisani, Zappulla, Miotto, Gianni Farina, Mognato, Murer, Gandolfi, Giorgio Piccolo, Pollastrini, Bruno Bossio, Porta, Stumpo, Terrosi, Zoggia.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione del credito d'imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.».
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di curo a decorrere dall'anno 2028.
3. 41. De Menech.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per gli anni 2016-2017-2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
3. 40. Morassut.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis in caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
3. 38. Fanucci.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici ai soggetti interessati, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni la diminuizione:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000:000.
3. 37. Parrini.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il numero 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:
14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.
*3. 22. Rampelli.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il numero 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:
14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.
*3. 24. Valiante.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il numero 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, è sostituito dal seguente:
14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.
*3. 36. Castricone.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2016, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
6-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.».
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016, 142,610 milioni per il 2017, 139,610 per il 2018 con le seguenti: 133, 340 milioni per l'anno 2016, 141,640 milioni per 112017, 138,610 per 11 2018.
3. 34. Francesco Sanna.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire:
il numero: 134,340 con il seguente: 130,000;
il numero: 142,610 con il seguente: 140,000;
il numero: 139,610 con il seguente: 135,000;
il numero: 184,110 con il seguente: 180,000;
il numero: 210,510 con il seguente: 200,000;
il numero: 199,100 con il seguente: 195,000.
3. 35. Formisano.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Dal 1o gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.
1-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
3. 3. Busin.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Dal 1o gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura pari a 11 centesimi di euro per millilitro. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni della legge 27 dicembre 2004, n. 307».
*3. 17. Sammarco.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Dal 1o gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura pari a 11 centesimi di euro per millilitro. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni della legge 27 dicembre 2004, n. 307».
*3. 11. Vignali.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Dal 1o gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura pari a 11 centesimi di euro per millilitro. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni della legge 27 dicembre 2004, n. 307».
*3. 33. Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dai seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura pari a 11 centesimi di euro per millilitro. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante soppressione, nel decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal decreto legislativo n. 188 del 2014, dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), dell'articolo 39-bis, comma 2, lettera e-bis), comma 2, lettera e-bis), dell'articolo 39-terdecies. I tabacchi da inalazione senza combustione rientrano nella categoria di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, articolo 39-bis, comma 1, lettera b).
3. 39. Sberna.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante «Disposizioni in materia di perequazioni, razionalizzazione e federalismo fiscale», dopo la parola: «cinematografici» sono aggiunte le seguenti: «per i servizi indicati al n. 1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633».
Conseguentemente:
al medesimo articolo 6, comma 11, le parole: 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: 4 per cento e le parole: 1o gennaio 2000 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2016;
dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. 26. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 33, recante Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, è sostituito dal seguente:
6. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota de IVA è fissata al 10 percento. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. 25. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, pari a 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un programma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della pubblica amministrazione.
3. 9. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportatee le seguenti modifiche:
a) il comma 3-bis è sostituito con i seguenti:
3-bis. Per i microbirrifici di cui al comma successivo l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta, per scaglioni, applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
1) fino a 5.000 hl, del 50 per cento;
2) da 5.001 hl fino a 10.000 hl, del 40 per cento;
3) da 10.001 hl a 20,000 hl, del 30 per cento;
4) da 20.001 hl a 40.000 hl, del 20 per cento.
3-ter. Per microbirrifici si intendono i piccoli birrifici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
1) indipendenza legale ed economica da qualsiasi birrificio, stabilita sulla base di appositi criteri individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 marzo 2016;
2) utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
3) produzione annua non superiore ai 40.000 ettolitri.;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, introdurre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata ai senso del precedente periodo.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 209,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3. 20. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimì, Morani, Quartapelle Procopio, Ascani, Coppola, Currò, Pagani.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
3-bis. Per i microbirrifici, di cui al comma 3-ter l'accertamento del prodotto finito è effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
< 40.000 hl/anno — riduzione del 50 per cento
< 2000.000 hl/anno — riduzione del 30 per cento.
3-ter. Per birra artigianale italiana (BAI) si intende un prodotto che non deve aver subito alcun processo di pastorizzazione prodotto. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron e non deve contenere conservanti né additivi chimici. È fatto obbligo di indicare sull'etichetta il luogo di produzione della birra e dei materiali utilizzati per la sua produzione. La società produttrice di birra artigianale non deve essere inoltre di proprietà di grandi industrie per quote superiori al 25 per cento del capitale. Inoltre l'azienda produttrice non deve superare la quantità di 200.000 ettolitri l'anno, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi.
3-quater. Per birra agricola artigianale italiana (BAAI) si intende un prodotto avente le medesime caratteristiche della birra artigianale italiana ma che vede la realizzazione delle materie prime, per almeno il 65% da attività agricola dell'azienda produttrice. Deve inoltre essere certificato che tale prodotto, una volta superate le varie fasi di lavorazione sia lo stesso coltivato dal l'agricoltore/produttore.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 126,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2017,1131,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 176,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 173,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 202,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 191,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3. 23. Taricco, Pagani, Oliverio, Falcone, Currò, Palma, Marco Di Maio, Piccione, Ginato, Petrini.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. All'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico», alla voce birra, sostituire le parole «euro 2,35» con le parole «euro 2,17».
Conseguentemente al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento e al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
3. 21. Rampelli.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo ex articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in considerazione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2015, in considerazione dei principi esposti nella Direttiva 2014/40/UE il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, il soggetto autorizzato ai sensi del decreto ministeriale 16 novembre 2013 può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine perentorio del 1o marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.
6-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il soggetto autorizzato versa la somma di cui al comma 6-bis.
6-quater. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 6-ter sono irricevibili.
*3. 12. Vignali.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo ex articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in considerazione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2015, in considerazione dei principi esposti nella Direttiva 2014/40/UE il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, il soggetto autorizzato ai sensi del decreto ministeriale 16 novembre 2013 può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine perentorio del 1o marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.
6-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il soggetto autorizzato versa la somma di cui al comma 6-bis.
6-quater. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 6-ter sono irricevibili.
*3. 16. Sammarco.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo per ex articolo 62-quater, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in considerazione dell'intervenuta Sentenza della Corte di Costituzionale 83/2015, in considerazione dei principi esposti nella Direttiva 2014/40/UE il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, il soggetto autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1o giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore all'1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.
6-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il soggetto autorizzato versa la somma di cui al comma 6-bis.
6-quater. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 6-ter sono irricevibili.
**3. 15. Sammarco.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo per ex articolo 62-quater, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in considerazione dell'intervenuta Sentenza della Corte di Costituzionale 83/2015, in considerazione dei principi esposti nella Direttiva 2014/40/UE il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, il soggetto autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1o giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore all'1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.
6-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il soggetto autorizzato versa la somma di cui al comma 6-bis.
6-quater. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 6-ter sono irricevibili.
**3. 10. Vignali.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca,».
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028., con le seguenti: è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3. 8. Grimoldi, Guidesi, Caparini.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028., con le seguenti: è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3. 7. Grimoldi, Guidesi, Caparini.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Al numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «acque marine comunitarie» sono inserite le seguenti: «e nelle acque interne»;
b) dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.
3. 4. Busin.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 90 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
3. 6. Guidesi.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 90 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono aggiunte le seguenti: «e 2017».
3. 5. Guidesi.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 è abrogato.
3. 19. Sammarco.
SEZIONE N. 3-bis.
(Disposizioni relative a dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria).
(comma 7)
Sopprimere il comma 7.
3-bis. 7. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il primo è aggiunto il seguente: «Per il personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 5, comma 5, transitato nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della Croce rossa italiana e successivamente dell'Ente anche se trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, prosegue la corresponsione – sotto forma di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile – della differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento del corrispondente personale civile di pari livello nell'amministrazione di destinazione e, altresì, il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata.»
3-bis. 1. Catanoso, Russo.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1759, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «Per la determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fattispecie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90». Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
3-bis. 2. Catanoso, Russo.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25 marzo 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui ai successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali. Il decreto di cui al presente comma riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione:
a) abbia già superato un concorso pubblico per accedere all'impiego nella Pubblica Amministrazione;
b) sia in possesso di Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento;
c) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno otto anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali;
d) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d) del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza»;
e) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati positive. Nei trentasei mesi sono altresì computate le funzioni svolte in qualità di delegato della firma a decorrere dal 26 marzo 2015. Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico per esami a dirigente amministrativo, il periodo di esercizio delle funzioni dirigenziali necessario ad accedere alla sessione speciale riservata è ridotto ad un anno di servizio effettivo, svolto continuativamente, sempre che abbiano riportato valutazione positiva;
f) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alla stabilizzazione per il reiterato utilizzo dei contratti a termine.
«Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis. 3. Catanoso, Russo.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Il personale già incaricato di funzioni di dirigenziali presso le Agenzie delle Entrate e dichiarati decaduti per effetto della sentenza n.37 del 2015 della Consulta che abbiano superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso; che abbiano svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella pubblica amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali; che abbiano superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi del regolamento di amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio regolamento di amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza» e che siano stati titolari di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale o altre pubbliche amministrazioni per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive, è ammesso a partecipare ad una procedura di selezione pubblica riservata per accedere alla carriera dirigenziale da bandire con successivo decreto ministeriale da parte del Ministro dell'economia e delle finanze».
3-bis. 4. Catanoso, Russo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 269, della legge n. 190 del 2014, le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018».
7-ter: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3-bis. 5. Pagano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1o luglio 2016, sono soppresse le sezioni «ASSI», «monopoli» e «dogane» dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il personale inquadrato in dette sezioni confluisce nel ruolo unico dell'Agenzia. Al personale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si fa fronte con gli stanziamenti annuali destinati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto della neutralità finanziaria prevista dall'operazione di incorporazione, inclusi quelli previsti all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dal 1o luglio 2016 all'articolo 1, comma 9, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 è soppressa la lettera b).»
3-bis. 6. Lodolini.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) All'alinea 1-bis, numeri 1) e 2), dopo le parole: «se il reddito complessivo» aggiungere le seguenti: «, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata,»;
2) All'alinea 1-bis, capoverso, le parole: «c-bis, d) ed h-bis» sono soppresse;
b) dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.»
«7-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis, pari a circa 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dai periodo d'imposta 2016, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:
Conseguentemente, dopo il comma 542, inserire i seguenti:
542-bis. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, della legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti;
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro.»
542-ter. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro 49 per cento.»
dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:
540-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 17.1. – (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti».
540-ter. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
540-quater. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
540-quinquies. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
540-sexies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
«29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».
540-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
540-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
3-bis. 8. Airaudo, Paglia, Placido, Fassina, Marcon, Melilla.
SEZIONE N. 4.
(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli).
(commi da 8 a 24)
Al comma 8 premettere il seguente:
08. A decorrere dal 1o gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli.
Conseguentemente, al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 5 è abrogato;.
Conseguentemente, al comma 11 sopprimere le lettera a), b) e c) fino a: inusucapibile.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 20 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.
4. 100. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «il possesso di immobili» aggiungere le seguenti: «ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa», ed il terzo periodo è soppresso;
2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 7, primo periodo, in fondo aggiungere le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, alle quali è applicata l'aliquota di base di cui al precedente comma 6.»;
3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 10, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».
Conseguentemente sopprimere il comma 12.
Conseguentemente, al comma 208, dopo le parole: esclusione sociale aggiungere le seguenti: di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà, e sostituire la parola: 600 con la seguente: 2100 e: 1.000 con: 2500.
4. 163. Fassina, Nicchi, Scotto, Civati, Gregori, Marcon, Melilla, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.
Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «il possesso di immobili» aggiungere le seguenti: «ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa», ed il terzo periodo è soppresso;
2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 7, primo periodo, in fondo aggiungere le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, alle quali è applicata l'aliquota di base di cui al precedente comma 6.»;
3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 10, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».
Conseguentemente sopprimere il comma 12.
4. 166. Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Ricciatti.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta:
a) dell'80 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».
Conseguentemente, al comma 12:
a) alla lettera a), dopo le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» inserire le seguenti: «salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale.»;
b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 645, aggiungere, infine, il periodo seguente: per gli immobili di interesse storico o artistico e vincolati di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la superficie di cui al primo periodo del presente comma è ridotta della metà.»;
c) alla lettera b), dopo le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» inserire le seguenti: «salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e dei paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale.»;
d) alla lettera d), dopo le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» inserire le seguenti: «salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e dei paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale».
Conseguentemente, al comma 14, dopo le parole: categorie catastali A/1, A/8 e A/9 inserire le seguenti: salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale.
Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
«4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 25 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 50 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 43, inserire i seguenti:
43-bis. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 300.000 per unità immobiliare.
43-ter. La necessità delle spese di cui al comma 43-bis, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
43-quater. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-quinquies. La detrazione di cui al comma 43-quater è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
43-sexies. La detrazione di cui al comma 4 non è cumulabile con le disposizioni di cui al camma 1, lettera g) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-septies. La detrazione di cui al comma 43-quater non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e interventi antisismici.
43-octies. La detrazione di cui al comma 43-quater non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
43-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo di cui ai commi precedenti.
43-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Conseguentemente, al comma 172, aggiungere la seguente lettera:
b-bis) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso di erogazioni liberali per interventi su beni di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché appartenenti alle categorie di cui ai medesimi periodi.
Conseguentemente, al comma 536, sopprimere le lettere e), f) e g).
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro, a copertura degli oneri di cui ai numeri 1-7. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 87. Pagano.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta:
a) dell'80 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».
Conseguentemente, al comma 12:
a) alla lettera a), dopo le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» inserire le seguenti: «salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale»;
b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 645, aggiungere, infine, il periodo seguente: per gli immobili di interesse storico o artistico e vincolati di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la superficie di cui al primo periodo del presente comma è ridotta della metà.»;
c) alla lettera b), dopo le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» inserire le seguenti: salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale.»;
d) alla lettera d), dopo le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» inserire le seguenti: «salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale».
Conseguentemente, al comma 14, dopo le parole: categorie catastali A/1, A/8 e A/9 inserire le seguenti: salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e dei paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale.
Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
«4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 25 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 50 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 43, inserire i seguenti:
43-bis. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari all'85 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 1.000.000 per unità immobiliare.
43-ter. La necessità delle spese di cui al comma 43-bis, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e dei turismo.
43-quater. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-quinquies. La detrazione di cui al comma 43-quater è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
43-sexies. La detrazione di cui al comma 4 non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 15 del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-septies. La detrazione di cui al comma 43-quater non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e interventi antisismici.
43-octies. La detrazione di cui al comma 43-quater non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita dei diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
43-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo di cui ai commi precedenti.
43-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Conseguentemente, al comma 172, aggiungere la seguente lettera:
b-bis) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso di erogazioni liberali per interventi su beni di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché appartenenti alle categorie di cui ai medesimi periodi».
Conseguentemente, al comma 536, sopprimere le lettere e), f) e g).
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro, a copertura degli oneri di cui ai numeri 1-7. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 86. Pagano.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta:
a) dell'80 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dei testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, camma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 40 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dalla lettera a-bis). Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 92. Pagano.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta:
a) dell'80 per cento per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/9 “Castelli” riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».
Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 40 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dalla lettera 0a) del comma 8. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 25. Pagano.
Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».
Conseguentemente, al medesimo comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) sostituire il comma 19 con il seguente:
«19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare (importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Conseguentemente:
a) al comma 314, sostituire le parole: «per l'anno» con le seguenti: «dall'anno 2016 e le parole: sulla quota indistinta del con le seguenti: sulle maggiori risorse, pari a 800 milioni di euro, di cui al comma 8, lettera a) e lettera c-bis), destinate al»;
b) dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
325-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementare di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, allo scopo di consentire la prosecuzione dell'erogazione alle regioni dei concorso all'acquisto dei medicinali innovativi, per l'anno 2016 e successivi, sulla base di una programmazione pluriennale delle condizioni di accesso ai trattamenti.
4. 237. Miotto, Laforgia, Cenni, Cuperlo, Speranza, Pollastrini, Bersani, Beni, Tentori, Roberta Agostini, Giuseppe Guerini, Argentin, Capodicasa, Carra, Marzano, Casellato, Zampa, De Maria, Gianni Farina, Fossati, Giorgis, Iacono, Gandolfi, Lattuca, Leva, Patrizia Maestri, Bossa, Malisani, Fedi, Mognato, Murer, Fabbri, Giorgio Piccolo, Mattiello, Fontanelli, Porta, Stumpo, Terrosi, Rocchi, Zappulla, Albini, Zoggia, Cimbro.
Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel casa in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».
Conseguentemente, al medesima comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) sostituire il comma 19 con il seguente:
«19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Conseguentemente:
a) dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
«136-bis. Agli interventi coordinati dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, è destinata, a decorrere dall'anno 2016, una somma pari a 1.000 milioni di euro prioritariamente finalizzata al finanziamento di investimenti di prevenzione, messa a norma degli argini, e altra infrastrutturazione in tutte le aree a rischio idrogeologico.»;
b) al comma 439, sostituire il primo periodo con il seguente: Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle province e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità, all'edilizia scolastica e alla tutela dell'ambiente.
4. 238. Cuperlo, Cenni, Giorgis, Laforgia, Speranza, Bersani, De Maria, Miotto, Tentori, Roberta Agostini, Zoggia, Beni, Bossa, Mognato, Capodicasa, Gandolfi, Carra, Casellato, Fabbri, Rocchi, Giuseppe Guerini, Gianni Farina, Albini, Fedi, Marzano, Fontanelli, Leva, Fossati, Iacono, Argentin, Patrizia Maestri, Malisani, Lattuca, Giorgio Piccolo, Zampa, Mattiello, Pollastrini, Porta, Stumpo, Terrosi, Murer, Zappulla, Cimbro.
Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».
Conseguentemente, al medesimo comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) sostituire il comma 19 con il seguente:
«19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non pub superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dal cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufruito in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Conseguentemente, al comma 208, primo periodo, dopo le parole: esclusione sociale aggiungere le seguenti: di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà, e sostituire le parole: 600 con le seguenti: 2.100 e: 1.000 con: 2.500.
4. 239. Laforgia, Miotto, Speranza, Pollastrini, Cenni, Cuperlo, Bersani, Zampa, Roberta Agostini, Cimbro, Albini, Lattuca, Gandolfi, Argentin, Beni, Malisani, Bossa, Capodicasa, Mattiello, Carra, De Maria, Fabbri, Iacono, Gianni Farina, Fedi, Zappulla, Rocchi, Fontanelli, Casellato, Fossati, Leva, Patrizia Maestri, Porta, Mognato, Giorgio Piccolo, Giuseppe Guerini, Terrosi, Zoggia, Tentori, Marzano.
Al comma 8, alla lettera a), sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale a condizione: che il contratto sia registrato; che il comodatario non possieda immobili ad uso abitativo in Italia; che il comodante non possieda in Italia immobili ad uso abitativo ulteriori rispetto a quello destinato a propria abitazione principale ed a quelli destinati ad abitazione principale dai comodatari, nel rispetto dei requisiti di cui alla presente lettera. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 119. Librandi.
Al comma 8, lettera a), capoverso d-bis), sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo, a condizione che il contratto sia registrato. La disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in retta sia in linea collaterale.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218,006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: TOTALE, apportare le seguenti modificazioni;
1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «223.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «221.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «218.006»;
c) al comma 551, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2016».
4. 46. Busin, Guidesi.
Al comma 8, lettera a), al capoverso d-bis) sostituire il primo periodo con il seguente: alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante non possieda più di due immobili ad uso abitativo in Italia.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 124. Sammarco.
Al comma 8, lettera a), capoverso d-bis), sostituire le parole: che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015, lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia, con le seguenti: a condizione che costoro non posseggano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e che la destinino ad abitazione principale e a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016.
4. 110. Sammarco.
Al comma 8, lettera a), capoverso d-bis), sopprimere le parole: e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e le parole: e che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e sostituire le parole: non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia con le seguenti: comodante e comodatario risiedano nello stesso comune e che il comodatario sia l'intestatario di tutte le utenze, a partire già dalla data del 1o gennaio 2016.
A detta misura agevolativa si potrà accedere una sola volta per comodante/proprietario.
4. 162. Valiante, Fioroni, Ginoble, Fusilli.
Al comma 8, lettera a), le parole: e che non possiedono un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia sono sostituite dalle seguenti: e che non possiedono un altro immobile ad uso abitativo nel comune di residenza e a condizione che il comodante non possieda un altro immobile ad uso abitativo nel comune di residenza.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 2.500.000;
2017: – 2.500.000;
2018: – 2.500.000.
4. 204. Romanini.
Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e.
4. 154. Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Al comma 8, lettera a), al capoverso d-bis) sostituire le parole: , che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che il comodante non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia con le seguenti: e che il comodante non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia ad eccezione di quello adibito ad abitazione principale.
4. 6. Rubinato, Parrini.
Al comma 8, lettera a), capoverso d-bis), sopprimere le seguenti parole: e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia.
Conseguentemente le datazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.
4. 246. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Al comma 8, capoverso lettera d-bis), sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.
Ai maggiori oneri a carico dello Stato, quantificato in 30 milioni di euro annui, si provvede con analoga riduzione degli importi di cui al comma 369.
4. 121. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi.
Al comma 8, lettera a), dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:
d-ter) gli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio pubblico essenziale di istruzione e formazione dai soggetti facenti parte del Sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.
Conseguentemente al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4. 5. Rubinato, Ginato, Gigli.
Al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 2, ottavo periodo, le parole: «A partire dall'anno 2015» sono sostituite con le parole: «A partire dall'anno 2016» e le parole: «, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,» sono soppresse e sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: «La presente disposizione non si applica ai percettori di sola pensione italiana che abbiano trasferito la loro residenza all'estero da meno di 5 anni. L'onere di cui alla presente lettera è valutato in 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, al comma 369, le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per fanno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: di 87,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 95,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 194. Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, settimo periodo, le parole: «I comuni possono considerare» sono sostituite dalle seguenti: «È considerata» e le parole: «a condizione che la stessa non risulti locata» sono sostituite con le seguenti: «anche se la stessa risulti locata».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4. 189. Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2 è inserito in fine il seguente periodo: «È altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se risulti locata, da cittadini residenti nel territorio dello Stato che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza».
Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura de 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
4. 188. Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2 è inserita in fine il seguente periodo: «È altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se risulti locata, da cittadini residenti nel territorio dello Stato che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione».
Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
4. 190. Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, le parole: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che i cittadini di cui al presente periodo non siano proprietari di immobili all'estero».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
4. 192. Gianni Farina, Garavini, Tacconi, La Marca, Fedi, Porta.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
«d-ter) alle unità immobiliari in uso alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni, ceduti in comodato d'uso gratuito per fini connessi all'attività sociale proprie delle organizzazioni stesse, solo per il tempo per cui perdura tale impiego.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4. 145. Gigli, Patriarca, Preziosi.
Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, indipendentemente dalla loro ubicazione.
A copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 200 milioni di euro, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'amo 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.
4. 23. Pagano.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, 109,610 milioni di euro per l'anno 2018.
*4. 71. Guidesi, Caparini.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, 109,610 milioni di euro per l'anno 2018.
*4. 253. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto al coniuge o a parenti in linea retta entro il secondo grado di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
4. 252. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori, il moltiplicatore è pari a 75.».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 251. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
All'articolo 1 al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori, il moltiplicatore è pari a 75.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 10.000.000
2017: – 10.000.000
2018: – 10.000.000
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 199. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.».
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 30.000.000
2017: – 30.000.000
2018: – 30.000.000
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, 109,610 milioni di euro per l'anno 2018.
*4. 200. Russo, Catanoso.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 30.000.000
2017: – 30.000.000
2018: – 30.000.000
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, 109,610 milioni di euro per l'anno 2018.
*4. 126. De Mita.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori, il moltiplicatore è pari a 75.».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 70. Guidesi, Caparini.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto al coniuge o a parenti in linea retta entro il secondo grado di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 69. Guidesi, Caparini.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori, il moltiplicatore è pari a 75.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000
2017: – 10.000.000
2018: – 10.000.000
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 203. Russo, Catanoso.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto al coniuge o a parenti in linea retta entro il secondo grado di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari al 75.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000
2017: – 10.000.000
2018: – 10.000.000
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 202. Russo, Catanoso.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto al coniuge o a parenti in linea retta entro il secondo grado di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola nonché imprenditori agricoli piccoli coltivatori diretti, in possesso comunque di partita iva agricola ed iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA, le cui aziende ricadono in area svantaggiata e/o montana, il moltiplicatore è pari a 75.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000
2017: – 10.000.000
2018: – 10.000.000
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 45. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori nonché imprenditori agricoli piccoli coltivatori diretti, in possesso comunque di partita iva agricola ed iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA, le cui aziende ricadono in area svantaggiata e/o montana, il moltiplicatore è pari a 74.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000
2017: – 10.000.000
2018: – 10.000.000
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 44. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola nonché imprenditori agricoli piccoli coltivatori diretti, in possesso comunque di partita iva agricola ed iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA, le cui aziende ricadono in area svantaggiata e/o montana, il moltiplicatore è pari a 75.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 30.000.000
2017: – 30.000.000
2018: – 30.000.000
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, 109,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 43. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati destinati alle proiezioni cinematografiche, ad esclusione di quelli che ospitano più di due sale, ed alle rappresentazioni teatrali. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono ridurre la suddetta aliquota fino ad azzerarla;
Conseguentemente:
1) al comma 369, le parole: «è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016»;
2) al comma 33 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) 25,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) 25 per cento a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
3) al comma 525 le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 6 per cento.
4. 170. Ricciatti, Paglia, Marcon, Melilla.
Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2016, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il rispetto dei limiti di legge decurtati del 50 per cento, sono esenti dall'imposta municipale propria per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori e a condizione che si proceda alla vendita entro il triennio. Qualora l'immobile risulti invenduto alla fine del triennio, è dovuta per intero l'imposta non pagata nel triennio, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento della stessa imposta.».
4. 178. Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «possono modificare,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di incentivare o disincentivare determinate iniziative economiche,»;
4. 169. Paglia, Melilla, Marcon.
Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) al fine della migliore identificazione dei soggetti destinatari dell'esenzione di cui al presente articolo è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Conseguentemente al comma 6, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: 3.668,09 con la seguente: 3.678,09 e, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: 300 milioni , con le seguenti: 290 milioni.
4. 31. Pagano, Sammarco.
Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) E al nono periodo del comma 2, dopo le parole: «Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), sopprimere le parole 2 già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza».
4. 201. Senaldi.
Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) al fine della migliore identificazione dei soggetti destinatari dell'esenzione di cui al presente articolo è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Conseguentemente, al comma 15, la lettera a) primo periodo sostituire le parole: 3.746,75 con le seguenti: 3.756,75 e, al comma 369 le parole da 134,40 milioni di euro fino alle fine del comma con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 1. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «50 euro»;
ogni qual volta ricorra la parola: «fattura» sostituirla con la seguente: «modulo»;
dopo il comma 2, sono inserite i seguenti: «3. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114 septies T.U.B., Decreto legislativo n. 385/1993. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il presente Decreto».
8-ter. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella delle percentuali minime di rimborso applicate dagli intermediari del servizio, è istituita un'imposta, fuori campo IVA, a carico dei soggetti cessionari di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rimborso dell'imposta pagata. Col medesimo decreto ministeriale sono individuate le modalità e i termini per il versamento dell'imposta la cui riscossione spetta all'intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi e attività di promozione del turismo.
4. 34. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alla prima casa di proprietà, posseduta in Italia e non affittata, degli italiani residenti all'estero iscritti nell'apposito registro Aire e ai terreni degli stessi non a reddito.
Conseguentemente, sopprimere il comma 215.
4. 205. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
8-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».
4. 156. Ottobre.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
4. 24. Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Nei casi compravendita di immobili sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 10 del decreto legge 22 gennaio 2011, n. 42 è precluso ogni successivo accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate essendo il relativo valore fiscale determinato dal prezzo di vendita richiesto per la prelazione, ancorché l'offerta sia stata rifiutata dagli aventi diritto.
4. 22. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente: «8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a causa di calamità naturali, limitatamente per periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Conseguentemente dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. Per le finalità di cui al comma 2-bis, a decorrere dall'anno 2016, è attribuito ai comuni nei cui territori sono stati verificati eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, un ulteriore contributo di 90 milioni di euro da ripartire tra gli stessi comuni con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile da predisporre sentita la Regione interessata. Le somme non utilizzate sono versate annualmente al Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. In caso di eventi eccezionali, agli eventuali maggiori oneri annui si provvede con l'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le emergenze nazionali.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. 55. Grimoldi, Busin, Guidesi.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 aggiungere il seguente: «8-bis: Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati all'attività di scuola paritaria facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.
Conseguentemente, all'articolo 1 comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
4. 146. Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente: «8-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a causa dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015, limitatamente per periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le finalità di cui al presente comma, è attribuito ai medesimi comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per l'anno 2016, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire tra gli stessi con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile, da predisporre sentita la regione Veneto.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 20.000.000.
4. 54. Busin, Guidesi.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis) Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 aggiungere il seguente «8-bis: Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati all'attività di scuola paritaria facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge 62/2000».
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017,2018.
4. 4. Rubinato, Gigli, Ginato.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 8 è soppresso;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto all'esenzione, ancorché tali immobili siano condotti, in virtù di un contratto di comodato gratuito, da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire dell'esenzione.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4. 7. Rubinato, Gigli, Ginato.
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
10-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento».
10-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10-bis, pari a 170 milioni per gli anni 2016 e 2017 e a 65 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 369.
4. 206. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.
Conseguentemente al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 77. Guidesi, Caparini.
Al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) posseduti a qualsiasi titolo.
*4. 240. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) posseduti a qualsiasi titolo.
*4. 28. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi.
Al comma 11, secondo periodo, lettera a), sostituire le parole: posseduti e condotti, con le seguenti: posseduti o condotti.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000.
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 84,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,61 milioni di euro per l'anno 2017, 89,61 milioni di euro per l'anno 2018.
*4.40. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 11, secondo periodo, lettera a), sostituire le parole: posseduti e condotti, con le seguenti: posseduti o condotti.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000.
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 84,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,61 milioni di euro per l'anno 2017, 89,61 milioni di euro per l'anno 2018.
* 4.212. Russo, Catanoso.
Al comma 11, secondo periodo, lettera a), sostituire le parole: posseduti e condotti, con le seguenti: posseduti o condotti.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 84,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,61 milioni di euro per l'anno 2017, 89,61 milioni di euro per l'anno 2018.
*4. 248. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
Al comma 11, secondo periodo, lettera a), sostituire le parole: posseduti e condotti, con le seguenti: posseduti o condotti.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 84,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,61 milioni di euro per l'anno 2017, 89,61 milioni di euro per l'anno 2018.
*4. 72. Guidesi, Caparini.
Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: posseduti e condotti, con le seguenti:
posseduti o condotti.
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000.
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui, con le seguenti: 250 milioni di euro annui.
4. 20. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 11, lettera a), dopo le parole: iscritti nella previdenza agricola inserire le seguenti: nonché dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono attività di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle medesime attività agricole sia prevalente.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.500.000;
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000.
*4. 209. Romanini, Prina.
Al comma 11, lettera a), dopo le parole: iscritti nella previdenza agricola inserire le seguenti: nonché dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono attività di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle medesime attività agricole sia prevalente.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.500.000;
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000.
*4. 150. Prina.
Al comma 11 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: anche nel caso di concessione degli stessi in comodato d'uso o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 74. Guidesi, Caparini.
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) posseduti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, indipendentemente dalla loro ubicazione.
a-ter) in attualità di coltivazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 197. Burtone.
Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) condotti da giovani agricoltori indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 119,40 milioni di euro per l'anno 2016, 127,610 milioni di euro per l‘anno 2017, 124,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 247. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
4. 198. Cenni.
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) dei decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
4. 155. Capodicasa, Iacono, Gullo, Albanella, Berretta, Burtone, Amoddio, Zappulla, Schirò, Boccadutri, Piccione, Culotta, Ribaudo, Lauricella, Moscatt, Cardinale, Raciti, Causi, Greco, Taranto.
Al comma 11 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso o in affitto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 76. Guidesi, Caparini.
Al comma 11 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: è incrementato di 119,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 124,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 169,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 166,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 195,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 184,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 78. Guidesi, Caparini.
Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.
Conseguentemente al comma 369, le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 119,40 milioni di euro per l'anno 2016, 127,610 milioni di euro per l'anno 2017, 124,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 208. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Al comma 11 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso in affitto a giovani di età compresa tra i 28 e i 35 anni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per Vanno 2019, di 81,510-milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 207. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 241. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 15.000.000
2017: – 15.000.000
2018: – 15.000.000
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 119,40 milioni di euro per l'anno 2016, 127,610 milioni di euro per l'anno 2017, 124,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 214. Russo, Catanoso.
Al comma 11 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 75. Guidesi, Caparini.
Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000
2017: – 5.000.000
2018: – 5.000.000
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui, con le seguenti:295 milioni di euro annui.
4. 19. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) posseduti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), primo periodo, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, indipendentemente dalla loro ubicazione.
a-ter) in attualità di coltivazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 81. Pagano.
Al comma 11, dopo la lettera a) le seguenti:
a-bis) posseduti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, indipendentemente dalla loro ubicazione.
a-ter) in attualità di coltivazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 109. Pagano.
Al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) condotti da coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai quarant'anni, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
4. 153. Antezza, Venittelli, Oliverio.
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, indipendentemente dalla loro ubicazione.
4. 136. Sammarco.
Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 119,40 milioni di euro per l'anno 2016, 127,610 milioni di euro per l'anno 2017, 124,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 38. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 11:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
e-bis) Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 113,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 121,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 118,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 163,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 160,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 189,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 178,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 215. Carrescia.
Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 129,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 79. Guidesi, Caparini.
Al comma 11 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) al comma 9-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: A decorrere dal primo gennaio 2016 sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati acquisiti in permuta dall'impresa che li destini successivamente alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Conseguentemente al comma 12, lettera c) sostituire le parole: per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita con le seguenti: per i fabbricati costruiti e per i fabbricati acquisiti in permuta e destinati dall'impresa alla vendita";
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 161,510 milioni di euro per ciascuna degli anni dal 2020 al 2026, di 190,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 179,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 83. Pelillo, Petrini, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Al comma 11, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) conferiti in uso alla cooperativa di cui si è soci per la conduzione associata.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 249. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui, con le seguenti: 298 milione di euro annui.
4. 18. Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 5.000.000;
2017 – 5.000.000;
2018 – 5.000.000.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 146,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 129,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018.
*4. 39. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
Conseguentemente, alla Tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
Conseguentemente al comma 369, sostituire parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 129,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018.
*4. 213. Russo, Catanoso.
Al comma 11, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) conferiti in uso alla cooperativa di cui si è soci per la conduzione associata.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018,», sostituire con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
**4. 211. Russo, Catanoso.
Al comma 11, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) conferiti in uso alla cooperativa di cui si è soci per la conduzione associata.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018,», sostituire con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
**4. 41. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.
Conseguentemente sopprimere il comma 369.
4. 73. Guidesi, Caparini.
Al comma 11 aggiungere infine le seguenti parole: Sono inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 51. Busin, Caparini, Simonetti.
Al comma 11, aggiungere infine le seguenti parole: Sono inoltre esenti i fabbricati di interesse storico o artistico che, indipendentemente dalla loro classificazione catastale, sono soggetti al vincolo culturale e paesaggistico di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché l'immobile sia conservato, attraverso interventi continuativi di manutenzione ordinaria e straordinaria, volti a preservarne il valore storico e artistico, così come disciplinato dal predetto Codice.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, sostituire le parole da: «223.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
b) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.
c) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: «TOTALE» apportare le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «223.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «221.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «218.006».
4. 49. Busin.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:
8-bis. Sono inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 52. Busin, Caparini, Simonetti.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle «istituzioni scolastiche» sono da intendersi comprensivi sia delle istituzioni scolastiche statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000.
4. 85. De Mita.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del decreto legislativo n. 23 del 2011 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere in fine, le parole: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
4. 84. De Mita.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:
8-bis. Sono inoltre esenti i fabbricati di interesse storico o artistico che, indipendentemente dalla loro classificazione catastale, sono soggetti al vincolo culturale e paesaggistico di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché l'immobile sia conservato, attraverso interventi continuativi di manutenzione ordinaria e straordinaria, volti a preservarne il valore storico e artistico, così come disciplinato dal predetto Codice.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
b) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.»
c) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: «TOTALE», apportare le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «223.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «221.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «218.006».
4. 50. Busin.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e), è sostituita dalla seguente: e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
4. 210. Russo, Catanoso.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, a decorrere dal periodo d'imposta 2016 sono soggette all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi (TASI) tutte le istituzioni scolastiche private.
4. 176. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.504 del 1992, a decorrere dal periodo d'imposta 2016 sono soggette all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) tutte le istituzioni scolastiche private.
11-ter. Le eventuali maggiori entrate derivatoti dall'attuazione del comma precedente sono destinate a misure volte ad estendere la platea dei soggetti esonerati dal pagamento delle rette delle scuole dell'infanzia degli enti locali.
4. 175. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 246 aggiungere il seguente:
246-bis. Nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma riguardi i coltivatori diretti e le imprese agricole professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e sia disposta per una durata di almeno 3 anni, le banche e gli intermediari finanziari, nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione, possono rivalersi sui fondi di garanzia istituiti presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA o altro organismo appartenente allo stesso, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.
4. 174. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
4. 250. Zaccagnini, Melilla, Franco Bordo.
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
11-bis. A decorrere dall'anno 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tale qualifica.
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.
4. 173. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
11.bis A decorrere dall'anno 2016 l'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione ai terreni agro-forestali situati nelle aree protette come individuate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.
4. 172. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.»
11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni per il 2016, e a decorrere dal 2017 di 187,5 milioni.
4. 168. Montroni, Pagani, Camani.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2010: – 5.000.000;
2011: – 5.000.000;
2012: – 5.000.000.
4. 128. Venittelli.
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
11-bis. L'esenzione di cui al comma 11, lettera a), si applica ai terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche nel caso di concessione degli stessi da parte del possessore mediante contratto di affitto, redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai figli, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2017, 133,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 152. Venittelli, Antezza.
Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
11-bis. L'esenzione dall'IMU si applica ai terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche nel caso di concessione degli stessi da parte del possessore mediante contratto di affitto, redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari di cui all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000;
2018: – 4.000.000.
4. 151. Capozzolo, Oliverio.
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
11-bis. Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, si applicano le aliquote previste per i fabbricati rurali.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2010: – 5.000.000
2011: – 5.000.000
2012: – 5.000.000
4. 127. Venittelli.
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 9 decreto legislativo 23/2011 dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
8-ter. Dono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto alla esenzione, ancorché tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire della esenzione.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
4. 68. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 9 decreto legislativo 23/2011 dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:
8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
4. 67. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. A decorrere dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
11-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera d-bis) della presente legge, a decorrere dall'anno 2016 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.
Conseguentementeall'allegata tabella C a decorrere dal 2016 le autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare proporzionalmente del 5 per cento.
4. 36. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
4. 42. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Nelle more dell'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in tema di riforma del catasto urbano, è sospesa l'attuazione dell'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le deliberazioni, nel frattempo assunte dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio che hanno comportato modifica delle categorie catastali degli immobili sono nulli.
Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte mediante riduzione lineare delle voci riportate in tabella C della legge di stabilità.
4. 27. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
11-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 una parte variabile dal 10 al 20 per cento dei proventi ricavati delle aste ETS viene utilizzata per istituire e finanziare un fondo presso il MISE finalizzato al cofinanziamento in misura fino al 60 per cento di progetti finalizzati a diminuire la dipendenza energetica delle isole minori da fonti energetiche fossili.
4. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
11-bis. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222» sono aggiunte le parole: «a condizione che i predetti soggetti siano statutariamente vincolati a non svolgere attività diverse da quelle di cui alla presente lettera o da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed adottino politiche non discriminatorie nei confronti degli utenti e del personale. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
4. 16. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.
Al comma 12 apportare le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria,»;
b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.»;
4. 165. Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Patrizia Maestri, Matarrelli, Ricciatti.
Al comma 12 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale.»;
Conseguentemente al medesimo comma sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che restano configurate come abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale.»;
Conseguentemente al medesimo comma sostituire la lettera d) con la seguente:
d) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguente periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che restano ricomprese a prescindere dalla loro classificazione catastale, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.»;
Conseguentemente al comma 14, capoverso 15-bis, dopo le parole: A/1, A/8 e A/9 aggiungere le seguenti: salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Conseguentemente al comma 23, ultimo periodo, dopo le parole: legge 27 dicembre 2013, n. 147 aggiungere le seguenti: e alla maggiorazione TASI di cui all'articolo 1, comma 677, ultimo periodo, della legge n. 147 del 2013, come introdotto dal comma 4, lettera c);
Conseguentemente dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:
43-bis. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento degli importi rimasti a carico dèi contribuente, fino a un valore massimo di euro 200.000 per unità immobiliare.
43-ter. La necessità delle spese di cui al comma 1, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
43-quater. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-quinquies. La detrazione è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
43-sexies. La presente detrazione non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 15 ed all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-septies. La presente detrazione non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertiti in legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.
43-octies. La detrazione non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
43-novies. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo di cui al presente articolo.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 180,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 169,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 2. Minnucci, Simoni.
Al comma 12 apportare le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile»;
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b) al comma 669 le parole: «o la detenzione» sono soppresse;
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.»;
4. 164. Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Ricciatti.
Al comma 12 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» inserire le seguenti: «salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale;
b) alla lettera b), dopo le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» inserire le seguenti: «salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale.»;
c) alla lettera d), dopo le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» inserire le seguenti: «salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale.»;
Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
4. 82. Pagano.
Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari con le seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari.
4. 220. Bazoli.
Al comma 12, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 645, aggiungere, infine, il periodo seguente: «per gli immobili di interesse storico o artistico e vincolati di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la superficie di cui al primo periodo del presente comma è ridotta della metà».
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dalla lettera 0a). Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 93. Pagano.
Al comma 12 dopo la lettera a) inserire il seguente:
a-bis) all'articolo 1, comma 640 della legge 147 del 22 dicembre 2013 aggiungere infine: «Tale aliquota complessiva sarà applicata nella misura massima ridotta del 50 per cento ad uno e un solo immobile ad uso residenziale posseduto sul territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, che non sia locato». L'onere di cui alla presente lettera è valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, al comma 369, le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: di 109,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 117,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 196. Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.
Al comma 12 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 1, comma 640 della legge 147 del 22 dicembre 2013 aggiungere infine: «Tale aliquota complessiva sarà applicata nella misura massima ridotta del 50 per cento ad uno e un solo immobile ad uso residenziale posseduto sul territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, che non sia locato». L'onere di cui alla presente lettera è valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 25.000.000;
2017: – 25.000.000;
2018: – 25.000.000.
4. 195. Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.
Al comma 12, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 645, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli immobili classificati nella categoria catastale A/9 «Castelli» riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la superficie di cui al primo periodo del presente comma è ridotta della metà».
Conseguentemente, dopo il comma 12 inserire il seguente:
12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dalla lettera a-bis) del comma 12. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 80. Pagano.
Al comma 12, lettera b), eliminare le parole: o la detenzione, a qualsiasi titolo,.
4. 219. Bazoli.
Al comma 12 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Sono esentati dalla tassazione IMU gli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio pubblico essenziale di istruzione e formazione svolto dai soggetti facenti parte del Sistema nazionale di istruzione.
Conseguentemente all'articolo 1 comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
4. 147. Gigli, Rubinato.
Al comma 12 dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) Le disposizioni di cui alla lettera precedente si applicano con una riduzione del 70 per cento per le proprietà possedute in Italia da italiani residenti all'estero iscritti nell'apposito registro Aire.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4. 216. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 12, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 645 è inserito il seguente:
645-bis. I comuni applicano alle scuole paritarie, con riferimento alla corresponsione della TARI, i criteri previsti per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
4. 8. Rubinato, Ginato, Gigli.
Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Le stesse imprese costruttrici saranno tenute a versare al momento della vendita l'intero ammontare d'imposta costituito dalla differenza tra quanto dovuto applicando l'aliquota ordinaria stabilita dai comuni e quanto già versato calcolato applicando l'aliquota agevolata di cui al precedente periodo, ed al quale gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
4. 171. Paglia, Melilla, Marcon.
Al comma 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera c), con la seguente: c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
b) dopo la lettera e) inserire la seguente: e-bis) «Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
4. 53. Laffranco.
Al comma 12, lettera c), dopo le parole: alla vendita inserire le seguenti: con prestazione energetica migliore del 50 per cento rispetto ai limiti di legge, e dopo le parole: 0,1 per cento aggiungere le seguenti: per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori e a condizione che si proceda alla vendita entro il triennio. Qualora l'immobile risulti invenduto alla fine del triennio, è dovuta l'imposta non pagata nel triennio, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento della stessa imposta.
4. 179. Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Al comma 12, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il comma 671 è sostituito dal seguente: «La Tasi è dovuta dal proprietario dell'immobile ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi».
4. 217. Bazoli.
Al comma 12, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) per quei comuni che non hanno ottemperato a quanto disposto dal comma 676 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, azzerando l'aliquota TASI relativa all'anno 2015 senza la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la ripartizione delle risorse da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2015, avviene con riferimento al gettito potenziale che avrebbero ottenuto applicando l'aliquota dell'1 per mille.
4. 167. Melilla, Paglia, Marcon.
Al comma 12, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) il comma 673 e il comma 681 sono abrogati.
4. 218. Bazoli.
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono approtate le seguenti mosidicazioni:
a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Il tributo non è docuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamertare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodi, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione»;
b) il comma 653 è sostituito dal seguente:
«653. A partire dal 1o gennaio 2017, nella determinazione di costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opercivitas.it.
4. 256. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
12-bis. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferito la propria residenza all'estero, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà;
13-ter All'onere previsto, valutato in 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
4. 30. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile»;
2) alla lettera b), capoverso: «669», le parole: «o la detenzione» sono soppresse;
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. 242. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis: Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, si applicano le aliquote previste per i fabbricati rurali.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2010: – 500;
2011: – 500;
2012: – 500.
4. 88. Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione;
b) il comma 653 è sostituito dal seguente:
653. A partire dal 1o gennaio 2017, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle Finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it.
*4. 112. De Mita.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione;
b) il comma 653 è sostituito dal seguente:
653. A partire dal 1o gennaio 2017, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle Finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it.
*4. 122. Vignali.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis) al comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 23 maggio 2014 n. 80 le parole: «Sull'unità immobiliare di cui al comma 1,» sono sostituite dalle parole: «Su una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE,».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione;
b) il comma 653 è sostituito dal seguente:
653. A partire dal 1o gennaio 2017, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle Finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it.
4. 193. Gianni Farina, Garavini, Tacconi, Fedi, La Marca, Porta.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2010: – 500;
2011: – 500;
2012: – 500.
4. 21. Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:
12-bis. All'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. L'esenzione di imposta di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a condizione che il costo dei corrispettivi eventualmente richiesti dai soggetti ivi indicati non sia mai superiore al costo marginale medio del medesimo servizio reso nell'anno precedente nel medesimo territorio regionale dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali e dagli altri enti pubblici. A tal fine la Ragioneria generale dello Stato rende disponibile entro il 30 aprile i costi marginali medi di riferimento in ciascuna regione. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
4. 13. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, categoria catastale D/2.
Conseguentemente sopprimere il comma 369.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
4. 99. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis. Per i fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali di beni di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Conseguentemente sopprimere il comma 369.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. 96. Allasia, Guidesi.
Al comma 14, dopo le parole: categorie catastali A/1, A/8 e A/9 inserire le seguenti: salvo quelle riconosciute di interesse storico o artistico e vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che restano escluse se destinate ad abitazione principale a prescindere dalla loro classificazione catastale.
Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
4. 91. Pagano.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 95. Pagano, Vignali.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 9 della legge 14 marzo 2011, n. 23 dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.
8-ter. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto alla esenzione, ancorché tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire della esenzione.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 94. Pagano, Vignali.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
*4. 106. Giulietti.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
*4. 135. Sammarco.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
*4. 149. Venittelli.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
*4. 245. Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti pubblici per gli immobili sottoposti a vincolo da parte della sovrintendenza ai beni culturali è preclusa ogni successiva azione di accertamento fiscale volta a determinare un valore del bene diverso dal prezzo offerto e rimasto inoptato.
4. 143. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. L'aliquota di base della TASI di cui al comma 676 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è soppressa.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142, 610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 104.340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 180,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 169,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 148. Mazzoli.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.».
14-ter. La disposizione di cui al comma 14-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
4. 139. De Mita.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.».
14-ter. La disposizione di cui al comma 14-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
4. 58. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.».
14-ter. La disposizione di cui al comma 14-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente alla tabella C le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per 187,5 milioni di euro per il 2017 e 187,50 milioni di euro per il 2018.
4. 221. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.».
14-ter. La disposizione di cui al comma 14-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
4. 158. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.».
14-ter. La disposizione di cui al comma 14-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016, 200 milioni di euro per l'anno 2017, e 200 milioni per l'anno 2018.
4. 97. Vignali.
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
14-bis. Agli immobili ad usa residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferita la propria residenza all'estera, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica al solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà.
14-ter. All'onere derivante dal comma 14-bis, si provvede, quanto a 134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge, e quanto a 66 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.
4. 222. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferito la propria residenza all'estero, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata tabella C sono ridotte in maniera lineare dei 3 per cento ciascuna per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. 236. Borghese, Merlo.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Trascorsi i tre anni dall'inizio dei lavori, anche qualora non ne sia stata comunicata l'ultimazione, entro i successivi trenta giorni, il comune verifica che sia stata effettuata la richiesta di accatastamento dell'edificio e l'effettiva attribuzione di rendita allo stesso; qualora la verifica dia esisto negativo, provvede d'ufficio all'attribuzione di una rendita all'immobile che tenga conto del valore dello stesso, anche al fine dell'applicazione delle imposte patrimoniali.
4. 181. Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine il seguente comma:
5. Trascorsi tre anni dall'inizio dei lavori, anche qualora non ne sia stata comunicata l'ultimazione, entro i successivi trenta giorni, il comune verifica che sia stata effettuata la richiesta di accatastamento dell'edificio e l'effettiva attribuzione di rendita allo stesso. Qualora la verifica dia esisto negativo, provvede d'ufficio all'attribuzione di una rendita all'area o al fabbricato, che tenga conto del valore dello stesso, anche al fine dell'applicazione delle imposte patrimoniali.
4. 180. Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 72, possono essere sciolte ed il relativo patrimonio trasferito ai soci, con atto notarile. Il relativo trasferimento dei beni, costituenti il patrimonio sociale, è esente dal pagamento di imposte a condizione che l'atto stipulato entro il 31 dicembre 2016. All'onere del provvedimento, valutato in 40 milioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al comma 369 della presente legge.
4. 32. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Le donazioni di immobili a favore dei propri discendenti in linea diretta di primo grado esenti dal pagamento dell'imposta sui trasferimenti, a condizione che il valore dell'immobile, misurato dalla vendita catastale ancorché rivalutata, sia inferiore a 1 milione di euro e che per il beneficiario si tratti di prima abitazione. All'onere delle disposizioni, valutato in 20 milioni in ragione d'anno, si provvede corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
4. 33. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 15, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo, è sostituito con il seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, a decorrere dal 2014, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore i 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione.
Conseguentemente dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «al 40 per cento».
4. 9. Fanucci, Guerra, Parrini, Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, Bernini, Fabbri.
Al comma 15, lettera c), dopo le parole: sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: Le modalità di rimborso degli importi destinati a compensare il mancato introito derivante dall'abolizione della TASI sono calcolati, per i Comuni istituiti a seguito di fusione nel triennio 2013-2015, con riferimento all'aliquota prevista per l'anno di imposta 2016 contenuta nel bilancio 2015-2017.
4. 235. De Menech.
Al comma 15 lettera d) sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo le parole: « 20 per cento» sono inserite le seguenti «per l'anno 2015, e del 100 per cento a decorrere dal 2016».
4. 102. Guidesi.
Al comma 15, lettera d) dopo il punto 1, aggiungere il seguente:
1-bis. dopo le parole: «capacità fiscali» sono aggiunte le seguenti: «sommate ai trasferimenti correnti statali senza vincolo di destinazione».
4. 138. De Menech.
Al comma 15, lettera d), aggiungere il seguente numero:
4) dopo le parole: «ad aliquota standard,» inserire le seguenti: «ovvero per il 2016 a quella inferiore eventualmente applicata da ciascun comune nel 2015,».
4. 191. Guerra.
Al comma 15, lettera e), capoverso « 380-sexies» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A decorrere dal 2016 e successivi una quota pari a 92 milioni di euro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartita tra i comuni che, relativamente all'anno 2015, hanno ridotto l'aliquota di base della TASI sull'abitazione principale di cui all'articolo 1, comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino all'azzeramento, garantendo a ciascuno di essi il rimborso ad aliquota base.
4. 130. Guerra, Fanucci, Laforgia.
Al comma 15, lettera e), al capoverso 380-sexies, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato.
Conseguentemente dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*4. 64. Alberto Giorgetti.
Al comma 15, lettera e), al capoverso 380-sexies, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato.
Conseguentemente dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*4. 98. Pagano.
Al comma 15, lettera e), capoverso « 380-sexies» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A decorrere dal 2016 e successivi una quota pari a 92 milioni di euro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartita tra i comuni che, relativamente all'anno 2015, hanno ridotto l'aliquota di base della TASI sull'abitazione principale di cui all'articolo 1, comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino all'azzeramento, garantendo a ciascuno di essi il rimborso ad aliquota base.
4. 101. Guidesi.
Al comma 15, lettera e), aggiungere il seguente dopo il capoverso 380-octies il seguente:
38-nonies. I Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, numero 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, articolo 5, commi 1e 1-bis sono, nell'anno in corso e nei due successivi, esentati dal versamento delle rispettive quote al Fondo di solidarietà comunale previsto dal comma 380, lettera b). Tali Comuni destinano in via esclusiva le risorse così recuperate al finanziamento d'interventi per la ricostruzione, il ripristino e in favore delle popolazioni colpite, nonché di misure di prevenzione, messa in sicurezza e mitigazione del rischio. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente comma.
Conseguentemente, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. In sede di prima applicazione del nuovo comma 380-nonies dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2013, come introdotto dal comma 15, l'esenzione ivi stabilita è estesa anche ai Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza nel corso del 2013, 2014 e 2015 ed è applicata nel 2016, 2017 e 2018.
4. 10. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta Municipale Unica (IMU), dall'imposta Municipale Immobiliare (IMI), o dall'imposta Immobiliare Semplice (IMIS), si applica anche ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3 effettivamente utilizzati come sala cinematografica e teatrale, qualora le imprese ivi operanti siano iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, e l'attività di sala cinematografica o teatrale risulti esistente almeno dal 1o gennaio 1980.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 82,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 90,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 87,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 132,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 129,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 158,510 per l'anno 2017 e 147,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
4. 140. Rampi, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa, Fanucci.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di non penalizzate i Comuni che hanno realizzato risparmi ed efficientamenti della spesa, è istituito un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato ad istituire un meccanismo di premialità per i Comuni che hanno deliberato aliquote TASI inferiori alla aliquota standard per l'anno 2015. Tale Fondo è ripartito tra i Comuni di cui al precedente periodo sulla base della qualità dei servizi offerti in rapporto all'aliquota TASI applicata nel 2015, tenuto conto delle eventuali maggiorazioni applicate alle aliquote TASI e IMU per gli immobili non adibiti ad abitazione principale.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 104. Guidesi.
Al comma 16 dopo le parole: Valle D'Aosta aggiungere le seguenti: , nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, e sostituire la parola. 82.738 con la seguente: 121.844.
4. 223. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Al fine di promuoverne l'utilizzo efficiente, i comuni possono elevare l'aliquota IMU applicata al patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
16-ter. Ai sensi del comma 16-bis, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non è destinato, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
16-quater. I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al comma 16-bis ad un fondo per interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all'acquisizione e realizzazione di aree a verde pubblico o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità.
4. 160. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.
Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.
4. 63. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. A decorrere dall'anno 2016 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle politiche di sostegno dell'edilizia residenziale sociale, al risanamento di complessi edilizi, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, alla manutenzione del patrimonio comunale per la sola parte di spese per opere ed investimenti. In deroga a tale disciplina è consentito agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e dalle sanzioni previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per una quota non superiore al 20 per cento, per il finanziamento di spese correnti. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.
17-ter. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
4. 254. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei Comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia con dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2017. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun Comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i Comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato – entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 – il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
4. 11. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, Fabbri.
Dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei Comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia con dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun Comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i Comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato – entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 – il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto.
4. 62. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Sostituire i commi da 18 a 21 con i seguenti:
18. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'imposta municipale unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
18-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
18-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 18-bis, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 18.
18-quater. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 18-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 18-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
*4. 225. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
Sostituire i commi da 18 a 21 con i seguenti:
18. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'imposta municipale unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
18-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
18-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 18-bis, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 18.
18-quater. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 18-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 18-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
*4. 226. Capezzone, Palese, Latronico, Marti, Chiarelli, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri, Corsaro.
Al secondo periodo del comma 18, alle parole: Sono escludesi dalla stessa premettere le seguenti: Fatto salvo per gli impianti relativi alle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico,.
4. 48. Caparini, Guidesi.
Al comma 18, aggiungere infine le seguenti parole: ad eccezione delle turbine delle centrali idroelettriche che continuano ad essere assoggettate alle imposte immobiliari.
4. 224. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.
4. 59. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del primo dicembre 1949, n. 1142, sull'approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, le piattaforme petrolifere sono da considerarsi come immobili a destinazione speciale o particolare da censire e categorizzare.
21-ter. Gli impianti che comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sono assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 (– Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio).
21-quater. I titolari degli impianti di cui al comma 21-ter devono presentare all'Agenzia del territorio, entro il 31 dicembre 2016, la domanda di accatastamento per l'attribuzione all'immobile della categoria catastale D/9.
21-quinquies. Per il primo anno tributario si applica un'aliquota dimezzata per il pagamento della relativa imposta municipale unica (IMU), mentre per gli anni successivi si applica l'aliquota piena.
21-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 21-ter, 21-quater e 21-quinquies si applicano anche per le piattaforme ubicate antecedentemente dalla entrata in vigore della presente norma secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997.
21-septies. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia delle Entrate, vengono definite le modalità attuative dei modelli di dichiarazione delle disposizioni di cui ai commi 21-ter, 21-quater, 21-quinquies e 21-sexies.
21-octies. Il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota IMU sulle piattaforme petrolifere ubicate nel mare territoriale è devoluto ad un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la cui destinazione è vincolata a interventi di efficientamento energetico da ripartire tra i comuni confinanti secondo le modalità stabilite con relativo decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 177. Crippa, D'Incà, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. 1. A partire dal 1o gennaio 2015 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell'articolo 2, comma 3 del regio decreto n. 1443 del 1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20 per cento dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a:
a) 1,80 euro/m3 per sabbia e ghiaia;
b) 2,30 euro/m3 per calcare;
c) 1,30 euro/m3 per argilla;
d) 4,00 euro/m3 per pietre ornamentali;
e) 1,20) euro/m3 per torba.
Tali canoni possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziate in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte.
2. A partire dal 1o gennaio 2015 il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica è pari ad almeno 50 euro per tonnellata. Tale valore è modulato in funzione della quota di superamento del livello di raccolta minimo previsto dalla legge secondo il seguente criterio di proporzionalità:
raccolta differenziata tra il 65 per cento e il 70 per cento: riduzione del tributo del 70 per cento;
raccolta differenziata tra il 70 per cento e il 75 per cento: riduzione del tributo dell'80 per cento;
raccolta differenziata superiore al 75 per cento riduzione del tributo del 90 per cento.
4. 15. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 23, dopo le parole: tributi aggiungere le seguenti: ivi compresa l'imposta di soggiorno.
4. 26. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 23 dopo le parole: aliquote deliberate aggiungere le seguenti: nonché aumenti delle tariffe di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.
4. 233. Roccella, Piso.
Al comma 23, dopo le parole: rispetto ai livelli di aliquote deliberate entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015 aggiungere le seguenti: fatto salvo gli enti locali che non hanno aumentato le aliquote IRPEF nell'ultimo anno e con aliquota inferiore allo 0,6 per cento.
4. 230. Cova, Casati, Fragomeli, Malpezzi, Mauri, Zanin.
Al comma 23, secondo periodo dopo le parole: non si applica aggiungere le seguenti: ai tributi istituiti dagli enti locali e.
4. 129. Guerra.
Al comma 23, terzo periodo, sopprimere le parole: alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.
4. 56. Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Al comma 23, dopo le parole: n. 147 del 2013, inserire le seguenti: all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,.
4. 125. Sammarco.
Al comma 23, dopo le parole: Il divieto di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, aggiungere le seguenti: all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. 60. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 23 aggiungere, infine, in seguente periodo: Il divieto di cui al primo periodo non si applica, altresì, all'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
4. 227. Formisano.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. L'articolo 23, comma 7, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.
4. 14. Misiani.
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
23-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 641, è inserito il seguente:
641-bis. Sono altresì escluse dalla tassazione le aree coperte e scoperte destinate a sedi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, comprese quelle che ospitano i distaccamenti volontari.
4. 108. Marchetti.
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
23-bis. All'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono inserite le seguenti: «e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328 della legge 25 dicembre 2006, n. 296».
4. 107. Marchetti.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituta dalla seguente: «2018».
4. 132. Fragomeli, Pelillo, Petrini, Ginato, Moretto.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012-2017»; le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».
4. 229. D'Ottavio, Manzi, Rampi.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012-2017»; le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
4. 65. Centemero, Squeri, Russo, Occhiuto.
Dopo il comma 23, inserire i seguenti:
23-bis. Per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 21 dicembre 1995, n. 549 è fissato un importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, dei quali il affluisce in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente. Le Regioni hanno facoltà di aumentarlo fino ad un totale di 60 Euro/ton.
All'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dopo le parole: «di materia prima», le parole: «e di energia» sono soppresse. All'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, il comma 27 è sostituito dal seguente;
27. Il tributo è dovuto alle regioni che ne dispongono per il finanziamento delle politiche per la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Il 40 per cento del gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo del Ministero dell'ambiente destinato a favorire la prevenzione dei rifiuti, le attività di riciclaggio, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
23-ter. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze , di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riutilizzabile. Soggetto passivo della tassa è il produttore del prodotto causa del rifiuto. Il Decreto di cui al presente comma disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, la quale è destinata al Ministero dell'ambiente in apposito capitolo di spesa e ripartita tra le Regioni, che la utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.
23-quater. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione dei concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, sulla posta cartacea non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare ai comuni che la impiegano a sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
4. 184. Zolezzi, Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
23-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29 – stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.
4. 183. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
23-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni»;
b) il comma 27 è sostituito dal seguente: «il tributo è dovuto alle regioni ed affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;
c) il comma 29 è sostituito dal seguente: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02532 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto dei Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 182. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014«sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
Conseguentemente, alla Tabella C ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
4. 35. Bergamini.
Sopprimere il comma 24.
4. 57. Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Al comma 24, primo periodo:
a) aggiungere dopo: «i comuni, ivi compresi quelli che non hanno mai applicato la Tasi»;
b) sostituire la parola: «mantenere» con la parola: «deliberare»;
c) eliminare le parole: «ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015»;
d) aggiungere, infine, le parole: «per l'anno 2015».
4. 131. Fragomeli, Cova.
Al comma 24, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «mantenere» con la parola: «applicare»;
b) eliminare le parole: «ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015»;
c) aggiungere in fine le parole: «per l'anno 2015».
4. 61. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Il comma 333 dell'articolo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo» Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
4. 255. Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Al di garantire fa sostenibilità economico finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi sentenze esecutive relative a calamità di cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente come risultante della media degli ultimi tre rendiconti approvati.
23-ter. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, con modalità telematiche individuate dal Ministro dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessive assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste.
4. 228. Palese.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:
23-bis. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alta facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.
4. 231. Massa, Misiani.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012-2017»; le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
*4. 111. Sammarco.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012-2017»; le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
*4. 134. De Menech.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012-2017»; le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».
**4. 232. Borghi.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012-2017»; le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».
**4. 243. Pastorelli.
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
23-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo annuale di 100 mila euro per la dotazione di compostiere di comunità alle prime due scuole per regione che ne faranno richiesta con la revoca del comodato d'uso se non saranno utilizzate dopo 12 mesi. Attraverso la collaborazione del gestore dei rifiuti locali verranno tenuti corsi a un referente del personale scolastico (eventualmente remunerato economicamente al verificarsi del risparmio nella gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU), in particolare la Frazione Organica (FORSU) e degli sfalci e potature da mescolare con il rifiuto organico proveniente dalla scuola (in particolare mensa scolastica). Il referente scolastico terrà corsi di compostaggio al restante personale scolastico e agli studenti al fine della produzione di una materia prima ottimale.
Conseguentemente alla tabella A, ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2016: – 100.000;
2017: – 100.000;
2018: – 100.000.
4. 161. Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Taglialatela, Zaratti.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituta dalla seguente: «2018».
4. 137. Fragomeli, Pelillo, Petrini, Ginato, Moretto, Capozzolo, Carbone, Carella, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fregolent, Gitti, Lodolini, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
23-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è soppresso.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 103. Guidesi.
Dopo il comma 23 inserire il seguente:
23-bis. Per le persone fisiche residenti nei comuni del Sannio colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2015, tutti i pagamenti relativi alle imposte dirette sono sospesi fino al 15 dicembre 2016.
4. 37. De Girolamo.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 120. Dorina Bianchi, Sammarco.
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
24-bis. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
24-ter. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei promotori finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-615, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998.
24-quater. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-bis, comma 1, e nell'articolo 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo.
24-quinquies. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 24-quater, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 24-ter e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione, persone fisiche, iscritti nell'albo di cui al comma 24-quater quando gli stessi operano in forma societaria.
24-sexies. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede», I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e agli articoli 18-bis e 190 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».
24-septies. 5. L'organismo di cui al comma 24-ter si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo, del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
24-octies. 6. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 24-ter, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono iscritti di diritto all'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 24-ter ed al protocollo d'intesa, la CONSOB stabilisce:
a) la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;
b) la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
24-nonies. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 24-bis affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
24-decies. All'articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) del comma 1 sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle Finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
24-undecies. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:
Art. 8.
(Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).
1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 1-6/5 del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo di cui al primo periodo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, l'adozione da parte della CONSOB di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con l'importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo ti. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al citato Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo di cui al presente comma, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al citato Fondo di cui al comma 1.
24-duodecies. Nelle more del coordinamento da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera u), dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, ed allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organismo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dal comma 24-undecies della presente legge, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
24-terdecies. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. 11 Regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo indicato al primo periodo.
24-quaterdecies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 24-bis a 24-terdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 118. Sottanelli, Librandi.
Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
24-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi, inclusi quelli doganali, i locali adibiti ai servizi di trasporto marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti all'articolo 16 della 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, ai servizi di trasporto terrestre ed aereo, costituiscono immobili a destinazione particolare da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione»
24-ter. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al primo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.
24-quater. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo «E» restano, comunque, escluse le strutture portuali e aeroportuali destinate a finalità ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.
24-quinquies. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari di cui al primo comma perdono efficacia.
4. 117. Oliaro, Librandi.
Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
24-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificate dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, relative all'imposta comunale sugli immobili e all'imposta municipale propria, si interpretano nel senso che le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore Portuale, ivi comprese le aree, le banchine e sovrastrutture destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati ai traffici marittimi ed alle attività e servizi funzionali agli stessi traffici, non sono assoggettate alle predette imposte.
24-ter. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione delle imposte di cui al precedente periodo perdono efficacia.
4. 116. Oliaro, Librandi.
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
24-bis. A decorrere dall'anno 2016, le imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, le piccole e medie imprese che svolgono attività teatrale o sale da concerto non sono tenute al pagamento dell'imposta Municipale Unica (IMU), dell'imposta Municipale Immobiliare (IMI), o dell'imposta Immobiliare Semplice (IMIS), qualora tali imprese siano in possesso dell'immobile ove l'attività si svolge.
24-ter. Alle imprese di cui al comma 24-6/5 che non godono dei diritti di proprietà, o altro diritto reale relativo all'immobile, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all'importo dell'IMU, ovvero IMI o IMIS, dovuta dal possessore del medesimo immobile.
24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 15-ter è cedibile dal beneficiario nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al medesimo credito di imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 386. Il suddetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
24-quinquies. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui ai commi 24-ter e 24-quater e sono stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 82,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 90,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 87,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 132,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 129,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 158,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 147,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 115. Vezzali, Librandi.
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.
4. 114. Rabino, Librandi.
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
4. 113. Molea, Librandi.
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
24-bis. Le norme di cui all'articolo 33-6/5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche alle scuole paritarie.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
4. 66. Centemero, Giancarlo Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 24 inserire il seguente:
24-bis. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 inserire il seguente periodo: «per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2 l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercito di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa misura (100 per cento) anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4. 133. Sammarco, Pagano.
Dopo il comma 24 inserire il seguente:
24-bis. Dopo il comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:
683-bis. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.
4. 47. Caparini.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Gli Enti locali, al fine di ridurre il contenzioso in relazione alla applicazione e determinazione dei canoni/tributi di propria competenza e rendere certe le somme da incassare e da appostare nei rispettivi bilanci, possono, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, prevedere la cessazione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale pendente alla data del 1o ottobre 2015 mediante transazioni riguardanti la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi. In tal modo gli Enti locali potranno prevedere ipotesi di definizione del predetto contenzioso, su richiesta del diretto interessato, mediante versamento:
a) di una somma, in una unica soluzione, pari ad una percentuale non superiore al 40 per cento dell'intero importo richiesto;
b) rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili, di una somma pari al 60 per cento dell'intero importo richiesto, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. con le seguenti: è incrementato di 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 209,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4. 123. Sammarco.
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis. Al fine di realizzare maggiori entrate comunali e assicurare ai cittadini la parità di trattamento rispetto ad orientamenti giurisprudenziali difformi, al comma 1 dell'articolo 36 e al comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sono soppresse le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia».
A decorrere dal 1o gennaio 2016, il contributo di costruzione, nonché le sanzioni previste dai medesimi articoli 36 e 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono incrementati del 10 per cento.
4. 89. Calabrò.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
A decorrere dal 1o gennaio 2016, i proprietari esclusivamente di un unico immobile urbano, sono esentati dal pagamento dell'IMU secondo le disposizioni vigenti riguardanti la prima casa, anche se non abbiano fissato la residenza in detto immobile.
All'onere del provvedimento, stimato in 50 milioni di euro annui, si fa fronte mediante analoga riduzione degli importi di cui al comma 369.
4. 17. Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
24-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito nell'anno 2016, un Fondo con un importo pari a 1 Off milioni di euro, destinato alle spese per agli interventi straordinari per investimenti destinati a edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico, infrastrutture e tutela dell'ambiente, per i Comuni che si sono avvalsi della possibilità di azzerare l'aliquota TASI secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.
24-ter. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 24-bis pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 29. Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma primo, all'alinea sono soppresse le parole: «ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile», e, alla lettera a), dopo le parole: «all'espropriazione» sono inserite le parole: «dell'immobile e delle sue pertinenze».
4. 142. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I contratti di locazione ad uso abitativo in regime di cedolare secca, non prorogati alla prima scadenza o non rinnovati alla scadenza del periodo biennale o quadriennale con la prescritta comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ma di cui nessuna delle parti contraenti ha dato disdetta, conservano senza interruzioni il regime della cedolare secca fino a sua revoca o risoluzione del contratto, a condizione che le parti trasmettano comunicazione di sanatoria per le annualità trascorse entro il 30 settembre 2016 o la data ultima per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015.».
4. 141. Nardi.
Dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:
24-bis. Alla nota II bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla lettera a) le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contenziosi in corso alla data di approvazione della presente legge.
All'onere recato, stimato in 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369.
4. 144. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione»;
b) Il comma 653 è sostituito dal seguente: «653. A partire dal 1 gennaio 2017, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle Finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it».
4. 159. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, dopo la parola: «96» aggiungere la seguente: «10».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
4. 187. Ferraresi, Dell'Orco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito dal seguente: «Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato in euro 12.000 annui. ».
4. 186. Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
4. 185. Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 34,340 milioni.
4. 244. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14.marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 al 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catasta le dell'immobile, nel periodo considerato.
4. 234. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
SEZIONE N. 4-bis.
(Esenzioni per Erasmus e per borse di studio).
(commi da 25 a 27)
Dopo il comma 25, inserire i seguenti:
25-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.
25-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis, determinato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-bis. 2. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 31 dicembre 2015 è modificato il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 al fine di escludere, dalle componenti di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale di cui all'articolo 4 del citato decreto, le somme percepite con le borse di studio da ciascuno dei figli a carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono altresì escluse dal medesimo calcolo le somme percepite, a qualsiasi titolo, per persone disabili.
4-bis. 4. Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.
4-bis. 1. Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 27, inserire il seguente:
27-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria».
4-bis. 3. Boccuzzi.
Dopo il comma 27, inserire il seguente:
27-bis. All'articolo 51, comma 94, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, dopo la lettera f-ter) è inserita la seguente:
f-quater) Le borse di studio erogate dalle casse di previdenza privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
4-bis. 5. Miotto.
SEZIONE N. 4-ter.
(Canone concordato).
(commi da 28 a 29)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, capoverso 6-bis, dopo le parole: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, aggiungere le seguenti: e per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3;
b) al comma 29, dopo le parole: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, aggiungere le seguenti: e per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: : 109,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 117,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 159,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 156,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 185,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 174,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4-ter. 21. Petrini, Pelillo, Lodolini, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Moretto, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, capoverso 6-bis), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 70 per cento;
b) al comma 29, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 70 per cento;
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 161,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 190,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 179,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4-ter. 1. Misiani, Piazzoni, Bernini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, capoverso 6-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aliquota è ridotta al 50 per cento per i teatri classificati nella categoria catastale D/3;
b) al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aliquota è ridotta al 50 per cento per i teatri classificati nella categoria catastale D/3;
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142.610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 117,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 125,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 122.610 milioni di euro per l'anno 2018, di 167,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 164,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 193,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 182,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4-ter. 20. Petrini, Pelillo, Lodolini, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Al comma 29, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 65 per cento.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016.
4-ter. 5. Guidesi.
Al comma 29, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 70 per cento.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.
4-ter. 4. Guidesi.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale.
4-ter. 8. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta.
4-ter. 15. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016».
4-ter. 17. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «a tutti i tributi locali» sono sostituite dalle seguenti: «all'IMU, alla Tasi ed alla maggiorazione Tares».
4-ter. 14. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014».
29-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 29-bis, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:
a) Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;
b) La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;
c) Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso;
d) Le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse.
4-ter. 24. Paglia, Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Al comma 2, dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014, le parole: «in misura ridotta di due terzi», sono sostituite dalle seguenti: «in misura ridotta di un terzo».
4-ter. 22. Paglia, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Il secondo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del comune di loro ubicazione».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4-ter. 6. Busin.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015 e 2016»;
b) al comma 653, la parola: « 2016» è sostituita dalla seguente: « 2018».
4-ter. 7. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della fogge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.
4-ter. 18. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica aggiungere in fine le parole: «a canone concordato»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A decorrere dall'anno 2014, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, è assoggettato ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
4-ter. 23. Paglia, Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:
«Art. 4.
1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno. In alternativa, il regolamento comunale può stabilire, secondo criteri di gradualità, la misura dell'imposta in via percentuale sul costo del soggiorno, sino ad un massimo del 7 per cento dello stesso.
4. I gestori delle strutture ricettive, le agenzie di intermediazione immobiliare, i proprietari o i gestori di alloggi locati per scopo turistico, comunque operanti o denominati, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
5. In particolare, i soggetti che si occupano di prenotazioni elettroniche sui cosiddetti community marketplace, su portali web, o attraverso qualsiasi altra forma di vendita telematica, e che intermediano la transazione finanziaria tra coloro che richiedono alloggio e coloro che offrono alloggio hanno l'obbligo di raccogliere, da parte degli ospiti e per conto dei gestori di alloggi, l'imposta di soggiorno e di versarla ai comuni competenti, indicando le somme percepite per ogni alloggio in affitto, l'indirizzo dell'abitazione, il numero delle persone dichiarate, il numero di pernottamenti registrati, l'importo della tassa raccolta e, se del caso, le esenzioni.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 hanno l'obbligo di informare i propri ospiti, anche negli spazi web utilizzati, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina: a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive o al costo del soggiorno; b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno; c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta; d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 4; e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti.
10. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni, quale competente autorità fiscale in materia di imposta di soggiorno, possono richiedere ai soggetti di cui ai commi 4 e 5 dati e informazioni relative alle transazioni, alle prenotazioni e agli alloggi, comprese informazioni personali quali il nome del proprietario, del gestore e dell'ospite, indirizzi degli annunci, date e importi delle transazioni, numeri di codici fiscali, informazioni di contatto e altre informazioni utili a determinare l'importo dell'imposta presumibilmente dovuta dagli ospiti e il relativo responsabile del pagamento.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
4-ter. 10. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:
5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
4-ter. 13. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti periodi alla fine della lettera a):
A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.
4-ter. 9. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato», sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
4-ter. 11. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. La disposizione il cui all'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati.
4-ter. 2. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.
4-ter. 12. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 25 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 50 per cento.
Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016, provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
4-ter. 19. Pagano.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
4-ter. 16. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. A decorrere dall'anno 2016, è incrementata di euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
4-ter. 3. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
SEZIONE 4-quater.
(Imposta di registro al 2 per cento).
(comma 30)
All'articolo 1, dopo il comma 30, è inserito il seguente:
30-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n, 243, non si applica alle cessioni di proprietà relative agli immobili acquisiti in locazione ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
4-quater. 17. Latronico.
Dopo il comma 30, inserire il seguente:
30-bis. 1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.
4-quater. 2. Guidesi, Busin, Allasia.
Dopo il comma 30, inserire il seguente:
30-bis. 1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’ articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.
2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
4-quater. 3. Busin, Guidesi, Allasia.
Dopo il comma 30, inserire il seguente:
30-bis. 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:
Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking) – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
4-quater. 4. Guidesi, Busin, Allasia.
Dopo il comma 30, inserire il seguente:
30-bis. 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:
1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurati, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e Ì finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.
2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.
4-quater. 5. Guidesi, Busin, Allasia.
Dopo il comma 30, inserire il seguente:
30-bis. 1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:
Art. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
4-quater. 6. Guidesi, Busin, Allasia.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. All'articolo 21 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:
a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1 ;
b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;
d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.
5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 4-quater. 14. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimì, Morani, Quartapelle Procopio, Ascani, Coppola, Currò.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. All'articolo 21 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:
a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;
d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.
5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 4-quater. 7. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma aggiungere i seguenti:
30-bis. All'articolo 1, comma 4 della nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale.».
30-ter. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
** 4-quater. 15. Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:
30-bis. All'articolo 1, comma 4 della nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale.».
30-ter. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
** 4-quater. 1. Ciracì, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:
30-bis. All'articolo 1, comma 4 della nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale.».
30-ter. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
** 4-quater. 13. Marco di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimì, Morani, Quartapelle Procopio, Ascani, Coppola.
Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:
30-bis. All'articolo 1, comma 4 della nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale.».
30-ter. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
** 4-quater. 8. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 30 inserire i seguenti:
30-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo 111 della legge 22 ottobre 1971. n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
30-ter. All'onere derivante dal comma 30-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
4-quater. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: di 124,210 milioni di euro per l'anno 2017, di 121,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 165,710 milioni di euro per l'anno 2019, di 163,110 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
* 4-quater. 10. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Librandi.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: di 124,210 milioni di euro per l'anno 2017, di 121,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 165,710 milioni di euro per l'anno 2019, di 163,110 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
* 4-quater. 9. Vignali.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: di 124,210 milioni di euro per l'anno 2017, di 121,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 165,710 milioni di euro per l'anno 2019, di 163,110 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
* 4-quater. 12. Marchi, Benamati, Mariani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.
Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:
30-bis. Al fine di garantire maggiori certezze per gli investimenti nelle energie rinnovabili ed ampliare il mercato, il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento al costo sostenuto.
30-ter. Le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, sono assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore.
30-quater. L'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire la parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per Fanno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4-quater. 11. Fragomeli, Lodolini.
SEZIONE N. 4-quinquies.
(Ricomposizione fondiaria - esenzioni fiscali).
(comma 31)
Dopo il comma 31, inserire i seguenti:
31-bis. Anche ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal precedente comma 31, i comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e assicurare la pulizia del sottobosco, la bonifica dei terreni agricoli e forestali, la regimentazione delle acque.
31-ter. Gli enti di cui al comma precedente, con specifico provvedimento, danno attuazione all'articolo 2028 del Codice Civile, stabilendo che chi ne faccia richiesta possa subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.
31-quater. Il provvedimento di cui al comma 31-ter stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, imprenditore singolo o in forma associata (associazione, ente no profit o consorzio forestale) segnala all'amministrazione la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali dei terreni, da perizie che attestano lo stato di non coltivazione del terreno asseverate da testimoni, nonché da una relazione sulle ricerche effettuate e relative ai proprietari ed a eventuali eredi.
31-quinquies. Il richiedente di cui al comma 31-quater evidenzia al Comune interessato la volontà di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 2028 e successivi del Codice civile, al fine di assumersi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito, ed impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 3 maggio 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel provvedimento di cui al comma 31-ter.
31-sexies. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet comunale.
31-septies. Il provvedimento di cui al comma 31-ter definisce l'entità del canone di affitto annuale, del deposito cauzionale e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle sue competenze. II regolamento assicura modalità specifiche affinché siano verificati i requisiti stabiliti dal Codice Civile.
31-octies. I Comuni possono delegare le funzioni di cui ai commi da 31-bis a 31-septies alle unioni di comuni montani delle quali fanno parte; qualora siano compresi (in tutto o in parte) in aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.
4-quinquies. 5. Borghi, Mariani, Bratti, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo il comma 31, inserire i seguenti:
31-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per l'esercizio delle predette attività.
31-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività avviate in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
31-quater. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati secondo quanto previsto dai precedenti commi, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3 si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad anni otto e comunque dei contratti di cui al comma 2, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento). Per l'applicazione del regime agevolativo si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
31-quinquies. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi 1 e 2, mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 3, si applica un Regime fiscale di vantaggi.
Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2016, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2015, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento. Il beneficio è riconosciuto a condizione che il contribuente:
a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.
31-sexies. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 5,
31-septies. Per le attività di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai primi tre anni le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento».
4-quinquies. 6. Sammarco.
Dopo il comma 31, aggiungere, il seguente:
31-bis. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e alla capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.
4-quinquies. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis) Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000 n. 340 è sostituito dai seguenti:
3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
4-quinquies. 2. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 31, inserire il seguente:
31-bis. Al comma 1, dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 27-sexies) è aggiunto il seguente:
27-septies) gli acquisti di beni e servizi per la difesa personale contro atti illeciti da parte di terzi.
4-quinquies. 3. Molteni, Guidesi.
Dopo il comma 31 inserire i seguenti:
31-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
31-ter. All'onere derivante dal comma 31-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
4-quinquies. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
SEZIONE N. 4-sexies.
(Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge).
(comma 32)
Sopprimere il comma 32.
*4-sexies. 19. La II Commissione.
Sopprimere il comma 32.
*4-sexies. 3. Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Sopprimere il comma 32.
*4-sexies. 18. Greco.
Al comma 32, capoverso articolo 13, comma 1, sopprimere le parole da: È fatto carico a: numero 6) del codice civile.
Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere le parole da: Tale azione a: di cui al comma 1 del presente articolo.
4-sexies. 20. Greco.
Al comma 32, capoverso articolo 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge, 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
4-sexies. 7. Paola Bragantini.
Al comma 32, capoverso articolo 13, comma 5, sostituire le parole:
Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati, L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti, con le seguenti:
Tale azione è altresì consentita al conduttore nei casi in cui il contratto sia stato concluso in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4. Qualora nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione non sia possibile stabilire la durata del contratto e l'importo del canone di locazione:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di proposizione della domanda e al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1;
b) il canone dovuto è giudizialmente stabilito in misura pari al valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
4-sexies. 23. Zaratti, Paglia, Pellegrino, Marcon, Melilla, Fassina.
Al comma 32, capoverso articolo 13, comma 5, dopo le parole: nel termine di cui al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: ovvero nei termini per il ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
*4-sexies. 1. Misiani, Piazzoni.
Al comma 32, capoverso articolo 13, comma 5, dopo le parole: nel termine di cui al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: ovvero nei termini per il ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
*4-sexies. 9. Sammarco.
Al comma 32, capoverso articolo 13, comma 5, dopo le parole: nel termine di cui al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: ovvero nei termini per il ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
*4-sexies. 21. Greco.
Al comma 32, capoverso articolo 13, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, a favore dei conduttori che hanno subito conseguenze economiche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per richiedere il risarcimento delle spese legali nelle quali sono incorsi e delle differenze dei canoni di locazione che sono stati giudizialmente condannati a versare, oltre ad interessi e altri oneri. Le domande sono evase entro i limiti delle risorse del fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -5.000.000;.
4-sexies. 22. Zaratti, Paglia, Pellegrino, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:
Comma 32-bis: In via sperimentale è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 un Fondo di 200 milioni di euro per l'attuazione delle misure contenute nel successivo comma 32-ter. Con decreto del Ministro dell'economia sono disciplinate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso al fondo secondo il criterio cronologico della presentazione delle domande.
Comma 32-ter: 1. Nelle cessioni di fabbricati o parti di fabbricati ad uso abitativo effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, le parti della compravendita possono optare per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) l'acquirente sia una persona fisica non operante nell'esercizio di impresa, arte o professione;
b) l'immobile ceduto sia provvisto dei requisiti di efficienza energetica necessari per la classificazione nelle classi A o B di cui all'allegato 4 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009;
c) il corrispettivo sia corrisposto, in tutto o in parte, dall'acquirente mediante permuta con altro immobile ad uso abitativo, avente requisiti di efficienza energetica inferiori a quelli indicati alla lettera b), per un importo almeno pari alla metà del prezzo dell'immobile ceduto;
d) l'impresa cedente riconosca all'acquirente, per l'immobile permutato ai sensi della lettera c), un valore almeno pari ai 90 per cento (novanta per cento) del valore di acquisto risultante dall'atto di compravendita, a condizione che questo sia stato stipulato non oltre quindici anni prima della data della cessione.
2. In favore dell'impresa cedente, nei casi di cui al comma 1:
a) l'imposta di registro relativa all'immobile permutato è ridotta del 90 per cento (novanta per cento);
b) a condizione che proceda alla riqualificazione dell'immobile permutato dotandolo dei requisiti di efficienza energetica necessari superiori a quelli esistenti al momento del ritiro, entro ventiquattro mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita o, se successiva, dalla data in cui abbia avuto l'effettiva disponibilità dell'immobile, è concesso un credito d'imposta di importo pari al 30 per cento del valore riconosciuto all'immobile agli effetti della permuta.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2, lettera b), è concesso previa comunicazione trasmessa dall'impresa, al termine dei lavori di riqualificazione dell'immobile, all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nel periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di cui al primo periodo e nei due successivi, Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai finì dei rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La documentazione da allegare alla comunicazione di cui al primo periodo è determinata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 3. L'Agenzia delle entrate, anche attraverso l'ENEA, può procedere ai necessari accertamenti. In caso di esito negativo degli accertamenti, il credito d'imposta è revocato e si procede al recupero dell'importo utilizzato indebitamente, maggiorato di interessi e sanzioni.
4. I comuni possono disporre agevolazioni o esenzioni relativamente all'imposta municipale unica dovuta dall'impresa per gli immobili oggetto di riqualificazione ai sensi del comma 2, lettera b), per la durata dei lavori e fino a dodici mesi dalla data della loro conclusione.
5. Ai contratti di locazione finanziaria immobiliare aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, anche da costruire o in costruzione, il cui utilizzatore sia una persona fisica non operante nell'esercizio di impresa, arte o professione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'imposta sul valore aggiunto è applicata, ricorrendone le condizioni, con le aliquote previste rispettivamente nella tabella A, parte seconda, numero 21), e parte terza, numero 127-undecies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 19762, n. 633, e successive modificazioni;
b) i canoni corrisposti nel caso di contratto di locazione finanziaria relativo a un immobile adibito ad abitazione principale dell'utilizzatore sono detraibili secondo le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera n), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; gli importi detratti ai sensi della presente lettera sono recuperati, con applicazione dell'interesse, qualora il contribuente non eserciti la facoltà di riscatto al termine del contratto.
6. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del credito d'imposta di cui al punto 2, lettera b del presente comma.
Conseguentemente, ai commi 524 e 525 sostituire le parole: 15 per cento e 5,5 per cento, rispettivamente, con le seguenti: 17 per cento e 7,5 per cento,.
4-sexies. 2. Vignali.
Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:
32-bis. Per il triennio 2016-2018, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i Comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore a diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.
32-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:
a) di proprietà di Istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti;
c) di proprietà di privati, se terze case sfitte.
32-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.
32-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del Comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del Comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la riconsegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza.
32-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali.
32-septies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio Comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il Comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun Comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
32-octies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le parole: 104,340, 112,610, 109,610.
4-sexies. 13. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.
Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:
32-bis. Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi deliberanti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a Società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164.
32-ter. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, possono richiedere ai propri locatari, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi, del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164.
32-quater. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato ed, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizioni contenuta nel decreto legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 comma 7.
32-quinquies. Il diritto di riscatto ex articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci. Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
32-sexies. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del decreto legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 comma 7 ed 8.
32-septies. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione.
4-sexies. 14. Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
32-bis. In alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del regime speciale di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo per un periodo inferiore a trenta giorni può optare per il seguente regime. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di locazione relativo ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze, di durata inferiore a trenta giorni, non effettuati nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, conclusi anche per il tramite di portali on line con pagamento diretto al locatore, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione volontaria, nella misura del 10 per cento del canone di locazione stabilito dalle parti.
32-ter. L'opzione per il regime fiscale di cui al precedente comma 32 bis è esercitarle a condizione che i pagamenti effettuati a favore del locatore, di qualsiasi importo, siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti dai conduttori per la locazione dell'immobile.
32-quater. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 32 bis esonera il locatore dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fatta salva l'applicazione dell'articolo 37, comma 4-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta ai sensi del presente articolo si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
32-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai precedenti commi, nonché di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
32-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione relativo a contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, di durata inferiore a trenta giorni, non effettuati nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni e conclusi per il tramite di portali on line, è operata da parte dell'intermediario una ritenuta del 10 per cento a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal locatore per la locazione dell'immobile, con obbligo di rivalsa sull'ammontare del canone da corrispondere al locatore. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4-sexies. 17. Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
33-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole «della conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'instaurazione» e il terzo periodo e sostituito dai seguenti: «L'instaurazione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è attestata con dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 45 dal professionista abilitato costituito in giudizio e contenente le generalità delle parti, i riferimenti catastali dell'immobile, i dati di registrazione del contratto e il numero di ruolo del procedimento giudiziario. Le imposte sui canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono comunque dovute al momento della percezione».
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
4-sexies.16. Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 32, sono aggiunti i seguenti:
32-bis. La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 300 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
32-ter. A parziale copertura degli oneri di cui al precedente comma, il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo di cui al comma 32-bis.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le parole: 84,340, 92,610, 89,610,.
4-sexies. 15. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Patrizia Maestri, Matarrelli, Pastorino, Marcon, Fassina.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le lettere a) e b) del comma 01 con le seguenti:
a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 400, se il reddito complessivo non supera euro 30,987,41;
c) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 45.000,00;
d) euro 200, se il reddito complessivo non supera euro 65.000,00.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole:
134,340 con 130,000;
142,610 con 140,000;
139,610 con 135,000;
184,110 con 180,000;
210,510 con 200,000;
199,100 con 195,000.
4-sexies. 24. Formisano.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018.
Conseguentemente alla Tabella A allegata voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2016: - 10.000.000;
2017: - 10.000.000;
2018: - 10.000.000.
4-sexies. 10. Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. All'articolo 16, comma 01, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: «ma non euro 30.987,41».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole:
134,340 con 130,000;
142,610 con 140,000;
139,610 con 135,000;
184,110 con 180,000;
210,510 con 200,000;
199,100 con 195,000.
4-sexies. 25. Formisano.
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
32-bis. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.
32-ter. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo di cui al comma 32-bis.
4-sexies. 12. Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «h) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:
1) non hanno fini di lucro;
2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.».
4-sexies. 6. Fanucci, Parrini.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «L'aliquota è ridotta al 10 per cento per i comuni della provincia di Benevento per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali di ottobre 2015, a prescindere dalla densità abitativa».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
4-sexies. 5. De Girolamo.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. Il comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
4-sexies. 11. Paglia, Costantino, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina, Nicchi.
SEZIONE N. 5.
(Riduzione IRES e esenzione IRAP in agricoltura e pesca).
(commi da 33 a 40)
ART. 5
Sopprimere i commi 33, 34, 35, e 36.
Conseguentemente, sostituire i commi 83, 84, 85 e 86 con i seguenti:
83. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici attraverso un insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro e per il rilancio degli investimenti pubblici, di seguito denominato «Fondo», alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
84. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai finì ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
85. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di cui al comma 86, lettera b), è riservata ai territori del Mezzogiorno.
86.1 regolamenti di cui al comma 84 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili e alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).
86-bis. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 84 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui, all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione, Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
86-ter. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83.
86-quater. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5% delle risorse del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
86-quinquies. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rileva ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 86 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
86-sexies. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 86-quinquies, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
86-septies. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 83, per ciascun anno del triennio 2016-2018.
86-octies. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5% del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
86-novies. Al Fondo di cui al comma 83, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi-rivenienti dalle disposizioni derivanti dalla soppressione dei commi da 33 a 36, dalla sostituzione dei commi da 83 a 86 con i nuovi commi da 83 a 86-octies e dalla disposizione del comma 544-bis della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 86-decies a 86-viciester, nonché quota parte delle maggiori entrate, come definita dai commi 86-viciesquater e 86-viciesquinquies, derivanti dalle disposizioni di contrasto all'evasione fiscale di cui ai commi dal 542-bis al 542-sexies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
86-decies. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
86-undecies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-decies, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 83 del presente articolo.
86-duodecies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
86-terdecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti ”nella misura del 95 per cento;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
86-quaterdecies. All'articolo 3, comma 1 del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
86-quinquiesdecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma” e sostituire le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
86-sexiesdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 86-quinquiesdecies.
86-septiesdecies. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
86-octiesdecies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
86-noviesdecies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
86-vicies. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotti di 1,037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.
86-viciessemel. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.
86-viciesbis. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018.
86-viciester. In deroga da quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera b) dei decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, le risorse rivenienti dalla vendita delle azioni di proprietà pubblica di Poste SpA attuata nel corso dell'anno 2015, non sono versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Gli importi relativi sono riassegnati dal Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo per il Piano straordinario per il Lavoro di cui al comma 1, a valere sul bilancio dell'anno 2016.
86-viciesquater. Al Fondo di cui al comma 83 confluisce una quota parte del gettito derivante dalle misure di cui ai commi da 542-bis a 542-quinquies della presente legge, relativo agli anni 2017 e 2018.
86-viciesquinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-viciesquater, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi annui per gli anni 2017 e 2018, al Fondo di cui al comma 83 del presente articolo.
Conseguentemente dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:
542-bis. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 dei decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 21.
(Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell'attività di assistenza e controllo dell'Agenzia delle entrate tramite l'invio telematico dei dati delle fatture).
1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, informa strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
2. L ’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1,000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
6. Con effetto dal 1o gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l ’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633.
54-ter. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali, i commi 1 e 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3.
6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
542-quater. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono inseriti i seguenti commi 7 e 8:
7. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d ’imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi In denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
542-quinquies. Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti articoli:
a) Articolo 21-bis:
1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua;
a) l'immediato riscontro fra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera D) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:
delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.
b) Articolo 21-ter:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.
4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente.
542-sexies. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:
a) il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione delle fatture) è così sostituito:
2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l ’ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai semi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato da
b) il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione degli acquisti) è così sostituito:
1. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l ’ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
544-bis. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 544 emerga, invece, un andamento, superiore al gettito-previsto, le maggiori entrate confluiscono nel fondo di cui al comma 83.
5. 30. Fassina, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.
Sopprimere i commi 33, 34, 35 e 36.
Conseguentemente sostituire i commi 83, 84, 85 e 86 con i seguenti:
83. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici attraverso un insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro e per il rilancio degli investimenti pubblici, di seguito denominato «Fondo», alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
84. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
85. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di cui al comma 86, lettera b), è riservata ai territori del Mezzogiorno.
86,1 regolamenti di cui al comma 84 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, ai risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili e alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).
86-bis. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 84 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati,
86-ter. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per fazione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83.
86-quater. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
86-quinquies. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 86 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018, Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui ai presente comma.
86-sexies. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 86-quinquies, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
86-septies. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 83, per ciascun anno del triennio 2016-2018.
86-octies. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento dei Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018, Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
86-novies. Al Fondo di cui al comma 83, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi rivenienti dalle disposizioni derivanti dalla soppressione dei commi da 33 a 36, dalla sostituzione dei commi da 83 a 86 con i nuovi commi da 83 a 86-octies e dalla disposizione del comma 544-bis della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 86-decies a 86-viciesbis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
86-decies. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20,22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
86-undecies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-decies, opportunamente rendicontare, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 83 del presente articolo.
86-duodecies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".
86-terdecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
86-quaterdecies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
86-quinquiesdecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
86-sexiesdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 86- quiesdecies.
86-septiesdecies. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
86-octiesdecies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
86-noviesdecies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
86-vicies. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alta presente legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.
86-viciessemel. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.
86-viciesbis. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018.
Dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
544-bis. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 544 emerga, invece, un andamento superiore al gettito previsto, le maggiori entrate confluiscono nel fondo di cui al comma 83.
5. 29. Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.
Sostituire i commi 33 e 34, con i seguenti:
33. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono ridotte di un punto percentuale.
34. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 33 è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.
Conseguentemente, sopprimere i commi 35, 36 e 37.
5. 37. Tentori, Zoggia, Cenni, Speranza, Laforgia, Bersani, Roberta Agostini, Rocchi, Albini, Murer, Argentin, Bossa, Mattiello, Bruno Bossio, Capodicasa, Carra, Casellato, Cimbro, Mognato, Cuperlo, De Maria, Fabbri, Gianni Farina, Marzano, Fedi, Fontanelli, Zappulla, Fossati, Giorgis, Stumpo, Iacono, Lattuca, Leva, Patrizia Maestri, Malisani, Giuseppe Guerini, Miotto, Beni, Giorgio Piccolo, Zampa, Pollastrini, Porta, Terrosi, Gandolfi.
Al comma 33, lettera a) sostituire le parole: 24,5 per cento, con le seguenti: 24,2 per cento.
Conseguentemente:
a) al comma 34, lettera a), sostituire le parole: 1,225 per cento, con le seguenti: 1,34 per cento.
Dopo il comma 387 inserire i seguenti:
387-bis. Per l'anno 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo da ripartire tra le regioni per i maggiori costi sanitari sostenuti nel 2015 in relazione all'attuazione del piano di accoglienza.
387-ter. «Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da un contributo statale di 200 milioni di euro».
387-quater: «Le somme del fondo di cui al comma 2 sono versate in favore delle regioni in proporzione al numero degli individui risultante dal monitoraggio sull'attuazione del piano nazionale di accoglienza predisposto dal Ministero dell'interno».
387-quinquies: «L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
5. 34. Lenzi.
Al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «25,5 per cento», a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
Conseguentemente:
a) al comma 246, sostituire le parole: sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, in 1.900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
b) dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:
542-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
542-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
542-quater, All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
542-quinquies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
542-sexies. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
5. 31. Pastorino, Airaudo, Placido, Gregori, Fassina, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «24,5 per cento», per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24 per cento» per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016;
c) «23 per cento» a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
33-bis. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente.
Lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministra della Salute, di concerta con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
*5. 38. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
Al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «24,5 per cento», per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24 per cento» per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016;
c) «23 per cento» a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
33-bis. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente.
Lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministra della Salute, di concerta con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
*5. 39. Capezzone, Palese, Latronico, Marti, Chiarelli, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri, Corsaro.
Al comma 33, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2015 con la seguente: 2016; la parola: 2016, con la seguente: 2017, e la parola: 2017, con la seguente: 2018.
Conseguentemente:
a) al comma 34, sostituire ovunque ricorra la parola: 2015, con la seguente: 2016, la parola: 2016, con la seguente: 2017; la parola: 2017, con la seguente: 2018.
b) Dopo il comma 34, aggiungere il seguente comma 34-bis:
34-bis. Per finanziare le spese straordinarie collegate all'esigenza di fronteggiare con mezzi adeguati T'accresciuta minaccia terroristica nei confronti della Repubblica, è istituito il Fondo per le misure emergenziali di contrasto al terrorismo transnazionale di matrice islamica. Al Fondo è conferita una dotazione per il 2016 pari ad euro 1.000,000.000. Le risorse del Fondo potranno essere utilizzate per l'acquisto di materiali necessari a rinforzare le difese attive e passive del personale delle forze dell'ordine, per finanziare il monitoraggio delle moschee, delle istituzioni culturali musulmane e dei call centers, per coprire gli oneri destinati alla rilevazione ed archiviazione completa dei dati biometrici degli stranieri extracomunitari giunti senza regolare permesso nel territorio della Repubblica, nonché a copertura delle spese destinate al potenziamento dei mezzi a disposizione della Polizia Postale;
c) Al comma 35 sostituire le parole da: comma 33, fino a: lettera a) con le seguenti: 34-bis;
5. 9. Guidesi, Simonetti, Molteni, Caparini.
Al comma 33, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2015 con la seguente: 2016; la parola: 2016, con la seguente: 2017, e la parola: 2017, con la seguente: 2018.
Conseguentemente:
a) al comma 34, sostituire ovunque ricorra la parola: 2015, con la seguente: 2016, la parola: 2016, con la seguente: 2017; la parola: 2017, con la seguente: 2018.
b) Dopo il comma 34, aggiungere il seguente comma 34-bis:
34-bis. Per finanziare l'ammodernamento degli equipaggiamenti in uso alle Forze dell'Ordine, inclusi quelli destinati alle difese personali passive, nonché la manutenzione e la sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista, è ordinamento civile e militare. Al Fondo è conferita una dotazione per il 2016 pari ad euro 1.000.000.000, un decimo dei quali da destinare alle polizie locali.
c) Al comma 35 sostituire le parole da: comma 33, fino a: lettera a) con le seguenti: 34-bis;
5. 10. Guidesi, Simonetti, Molteni, Caparini.
Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
33-bis. Le attività di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705, si interpretano come rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a),del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
33-ter. L'ente di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705, è soppresso e la regione Friuli Venezia Giulia procede alla sua liquidazione ai sensi dell'articolo 10, commi 5-octies e seguenti della legge regionale 1o ottobre 2002, n. 25, nonché ad individuare i soggetti che subentrano nelle relative funzioni.
Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000,000;
5. 11. Blazina.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Le attività di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705, si interpretano come rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente alla Tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000.
5. 12. Blazina.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata al 30 per cento.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
5. 32. Ruocco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, non sono più tenute al rispetto dell'obbligo di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato previa comunicazione esplicativa dei termini, delle ragioni delle modifiche e che sia comunque riconducibile all'interno di una «sezione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91».
5. 22. Moscatt.
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. All'articolo 168-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile. L'opzione deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta;
b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui al comma 2, le perdite realizzate da ciascuna stabile organizzazione nei due periodi d'imposta successivi non possono essere portate in deduzione fino a concorrenza dei redditi netti realizzati dalla medesima stabile organizzazione negli ultimi tre periodi d'imposta di validità dell'opzione.
5. 19. Capozzolo.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 168-ter, il comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
4. I risultati delle stabili organizzazioni di cui al comma 3, in assenza delle esimenti richiamate in tale comma, concorrono a formare il reddito imponibile secondo le ordinarie disposizioni.
5. 20. Capozzolo.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. 1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:
o-ter) Le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono, in ottemperanza ad obblighi di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile; tale regime è applicabile anche alle somme corrisposte al medesimo fondo per il tramite di enti cui le medesime imprese aderiscono.
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dopo il numero 1), è inserito il seguente:
1-bis) Le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono, in ottemperanza ad obblighi di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile; tale regime è applicabile anche alle somme corrisposte al medesimo fondo per il tramite di enti cui le medesime imprese aderiscono.
3. Le disposizioni contenute nei punti 1 e 2 si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
5. 15. De Mita.
Al comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole: di cui aggiungere in fine le seguenti: e le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente:
a) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
b) al comma 369, le parole: incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: 129,40 milioni di euro per l'anno 2016, 137,61 milioni di euro per l'anno 2017, 134,61 milioni di euro per l'anno 2018.
*5. 3. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole: di cui aggiungere in fine le seguenti: e le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente:
a) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
b) al comma 369, le parole: incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: 129,40 milioni di euro per l'anno 2016, 137,61 milioni di euro per l'anno 2017, 134,61 milioni di euro per l'anno 2018.
*5. 40. Catanoso.
Al comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti: e le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
**5. 21. Montroni, Pagani.
Al comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti: e le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
**5. 35. Cenni.
Al comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti: e le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
**5. 43. Romanini, Prina.
Al comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti: e le cooperative agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente:
a) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 5.000,000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
b) al comma 367, lettera a), le parole: 300 milioni di euro annui, sono sostituite dalle seguenti: 298 milioni di euro annui.
5. 2. Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
All'articolo 1, comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti parole: le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
*5. 4. Laffranco.
All'articolo 1, comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti parole: le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
*5. 16. De Mita.
All'articolo 1, comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti parole: le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
*5. 41. Baruffi, Romanini, Carra.
All'articolo 1, comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti parole: le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
*5. 23. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimì, Morani, Quartapelle Procopio, Ascani, Coppola.
Al comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti parole: e le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2016: – 1.500.000;
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000.
5. 24. Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Al comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti parole: e le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, al comma 369, le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per Vanno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: è incrementato 129,40 milioni di euro per l'anno 2016, 137,61 milioni di euro per l'anno 2017, 134,61 milioni di euro per l'anno 2018.
5. 44. Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Al comma 38, lettera a), numero 2), capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti parole: e le cooperative agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. 36. Cenni.
Al comma 38, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 11, comma 4-octies aggiungere infine il seguente periodo: «La deduzione è ammessa anche per ogni dipendente a tempo determinato impiegato per almeno 210 giorni in un periodo di 365 giorni,».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla lettera c-bis), valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 369 della presente legge.
5. 26. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 38, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 11, comma 4-octies, aggiungere infine il seguente periodo: «La deduzione è ammessa anche per ogni dipendente a tempo determinato impiegato per almeno 120 giorni in un periodo di 365 giorni,».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla lettera c-bis), valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 369 della presente legge.
5. 27. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a tutte le attività economiche e commerciali che dimostrano di aver subito un danno economico a causa della presenza nel territorio circostanze di centri di accoglienza per immigrati.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.
5. 45. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
38-bis. A decorrere dal 2016, l'aliquota IRAP del 3,9 per cento di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta al 3,50 per cento per gli esercizi commerciali che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo i 10, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, detenuti nei locali in cui si svolge l'attività.
38-ter. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle precedente comma, a decorrere dal 1o gennaio 2016, per gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 773/1931, l'aliquota IRAP del 3,9 per cento di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, è aumentata al 4,4 per cento ovvero, se inferiore, in misura tale da coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione di aliquota di cui al precedente periodo. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del presente comma e l'eventuale percentuale di aumento dell'aliquota IRAP di cui al precedente periodo.
5. 33. Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. Le norme di esenzione dell'Irap di cui al comma 38, si applicano anche ai soggetti consortili operanti in ambito agricolo che forniscono in modo sussidiario e collettivo il servizio di adduzione, gestione e distribuzione dell'acqua utilizzata per l'irrigazione delle superfici aziendali alle attività agricole beneficiarie dell'esenzione Irap.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000.
5. 46. Fiorio.
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti;
3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 6.
3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni: centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
3-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3-bis.
3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
*5. 52. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:
3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 6.
3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni: centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
3-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3-bis.
3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
*5. 49. Capezzone, Russo, Latronico, Marti, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri.
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla Legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali, A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
40-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto, 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
40-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 40-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 40-bis.
40-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 40-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 40-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
**5. 53. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla Legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali, A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
40-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto, 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
40-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 40-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 40-bis.
40-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 40-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 40-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
**5. 48. Capezzone, Russo, Latronico, Marti, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri.
Dopo il comma 40, inserire i seguenti:
40-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 l'aliquota IVA del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale.
40-ter. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2016 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
*5. 54. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
Dopo il comma 40, inserire i seguenti:
40-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 l'aliquota IVA del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale.
40-ter. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2016 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
*5. 47. Capezzone, Russo, Latronico, Marti, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri.
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. Alle imprese, in qualsiasi forma costituite, esercitanti l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è riconosciuto un credito di imposta relativo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per contratti con istituti di vigilanza finalizzati alla prevenzione di furti, fino ad un limite massimo di 5000 euro, Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente comma con riferimento, in particolare, alle tipologie dei soggetti beneficiari e degli interventi ammessi a beneficio, alle soglie massime di spesa e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 55. Losacco, Boccadutri.
Dopo il comma 40 inserire il seguente:
40-bis. 1. A partire dal 1o gennaio 2016:
a) il canone per il prelievo di acque di sorgenti nel territorio nazionale è pari ad almeno 20 Euro/m3 su tutto il territorio. Tale canone può essere elevato dalle Regioni e, in questo ambito, differenziato in funzione di obiettivi ambientali;
b) il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell'articolo 2 comma 3, del Regio Decreto n. 1443/1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20 per comma dei prezzi di vendita dei materiali cavati. Tali canoni possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte;
c) il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica è pari ad almeno 50 euro per tonnellata. Tale valore è modulato in funzione della quota di superamento del livello di raccolta differenziata minimo che sarà definito con Legge Regionale.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e del Ministero per i beni e le attività culturali, un Decreto Legislativo avente a oggetto: l'individuazione delle aree da escludere dalle attività di escavazione e dalle concessioni di sorgenti per ragioni di tutela ambientale. I canoni derivanti dalle attività di escavazione e dalle concessioni di acqua di sorgente sono per un terzo vincolati ad un fondo regionale per il recupero ambientale delle cave abbandonate e per interventi di riqualificazione, bonifica, messa in sicurezza del territorio. I progetti per attività di escavazione e di concessioni di sorgenti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale qualsiasi sia la loro dimensione e localizzazione. Tali progetti devono sempre essere accompagnati da progetti di recupero ambientale e paesaggistico dell'area dove devono essere fissate le scadenze per gli interventi da realizzare contestualmente con il procedere dell'attività e le garanzie fideiussorie.
5. 56. Locatelli, Pastorelli, Labriola, Furnari, Rostellato.
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. Il minore gettito per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province Autonome sulla compartecipazione all'imposta sul reddito delle società derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è compensato mediante riduzione degli accantonamenti previsti per il concorso al risanamento della finanza pubblica sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per un importo complessivamente stimato in 150 milioni di euro, ripartito in favore di ciascuna autonomia speciale con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze previa intesa approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome.
5. 51. Palese.
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. All'articolo 1, comma 20, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole a tempo indeterminato aggiungerete a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.
5. 7. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 40 inserire il seguente:
40-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.
5. 13. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro imprenditori del settore turismo, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».
5. 28. Ottobre.
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico con quelle comunitarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, garantendo il raggiungimento degli obiettivi politici e la ripresa economica dell'Unione europea, è prevista la possibilità di avvalersi della Banca europea per gli investimenti (BEI) per sostenere l'innovazione e lo sviluppo di competenze delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, contribuire alla realizzazione delle infrastrutture strategiche, finanziare azioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI), sostenendo l'innovazione e lo sviluppo di competenze. È altresì possibile avvalersi dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per favorire l'accesso al credito, nonché la copertura assicurativa dei rischi delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
5. 25. Venittelli, Sani.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. All'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «aumentata dello 0,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentata del 1,50 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.
5. 18. Montroni, Pagani.
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. Alle imprese, in qualsiasi forma costituite, esercitanti l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è riconosciuto un credito di imposta relativo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per contratti con istituti di vigilanza finalizzati alla prevenzione di furti, fino ad un limite massimo di 5000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente comma con riferimento, in particolare, alle tipologie dei soggetti beneficiari e degli interventi ammessi a beneficio, alle soglie massime di spesa e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 17. Losacco.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. All'articolo 1, comma 20 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i datori di lavoro imprenditori del settore turistico ricettivo e degli stabilimenti balneari, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 25.000.000;
2017: – 25.000.000;
2018: – 25.000.000.
5. 14. Arlotti, Benamati, Taranto, Bonaccorsi, Bargero, Basso, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Senaldi, Tidei, Vico, Camani, Fanucci, Moretto.
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. Per il triennio 2016, 2017 e 2018, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori di piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1,200 euro. All'attuazione del presente articolo sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, sopprimere il comma 369.
5. 8. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
40-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 dei decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per 11 funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.
40-ter. La società di gestione di cui al comma 40-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dei 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219, e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
40-quater. Le funzioni trasferite ai sensi dei comma 40-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), i) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: la razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico.
5. 5. Catanoso.
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. Il minore gettito per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province Autonome sulla compartecipazione all'imposta sul reddito delle società derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è compensato mediante riduzione degli accantonamenti previsti per il concorso al risanamento della finanza pubblica sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per un importo complessivamente stimato in 150 milioni di euro, ripartito in favore di ciascuna autonomia speciale con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome.
*5. 1. Paola Bragantini, Causi.
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. Il minore gettito per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province Autonome sulla compartecipazione all'imposta sul reddito delle società derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è compensato mediante riduzione degli accantonamenti previsti per il concorso al risanamento della finanza pubblica sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per un importo complessivamente stimato in 150 milioni di euro, ripartito in favore di ciascuna autonomia speciale con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome.
*5. 6. Guidesi.
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementata di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000;
2018: – 8.000.000.
5. 50. Sani, Venittelli.
SEZIONE N. 6.
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili).
(commi da 41 a 43)
Al comma 41, lettere a), b) e c) sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 500.000 euro;
2017: – 600.000 euro;
2018: – 700.000 euro.
6. 7. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 41, lettere a), b), c), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
6. 74. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 41, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianto di generazione elettrica da fonti rinnovabili, sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.
6. 87. De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350.386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 per l'anno 2018».
6. 43. Guidesi, Allasia.
Al comma 41, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come introdotto dalla lettera a) del comma 41. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 77. Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Taglialatela, Zaratti.
Al comma 41, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
«Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 spetta un rimborso di pari importo, da corrispondere, in dieci rate annuali, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo».
Conseguentemente, dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come introdotto dalla lettera a) del comma 41. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
6. 78. Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Taglialatela, Zaratti.
Al comma 41, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le seguenti: 30 giugno 2016.
*6. 42. Allasia, Guidesi.
Al comma 41, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le seguenti: 30 giugno 2016.
*6. 63. Mazzoli.
Al comma 41, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:
«a-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute per interventi che riducano l'impatto ambientale dell'illuminazione pubblica facendo ricorso a fonti di illuminazione a bassa dispersione».
6. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 41, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 14, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
3-ter. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo si applica nella misura del 65 per cento per l'acquisto ed installazione di sonde e pompe di calore geotermiche».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000 euro;
2017: – 1.500.000 euro;
2018: – 1.500.000 euro.
6. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 41, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis). All'articolo 14, al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione si applica qualora l'impianto rispetti i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.».
6. 104. Carrescia.
Al comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e al comma 1-bis le parole «ad alta pericolosità (zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3S)».
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 180,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 159,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. 69. Borghi.
Al comma 41, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350.386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 per l'anno 2018».
6. 37. Guidesi, Allasia.
Al comma 41, lettera c), dopo le parole: 31 dicembre 2016 aggiungere le seguenti: e dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: «1-ter. Per le spese sostenute, a decorrere dal 1o gennaio 2016, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la percentuale detraibile è pari al 65 per cento senza limiti di spesa».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
6. 35. Allasia, Guidesi.
Al comma 41, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 spetta un rimborso di pari importo, da corrispondere, in dieci rate annuali, con le modalità di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».
Conseguentemente, dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come introdotto dalla lettera c) del comma 41. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 79. Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Taglialatela, Zaratti.
Al comma 41, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. La detrazione di cui al comma 1, nella misura del 100 per cento, si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.
Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti diparte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
6. 76. Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Taglialatela, Zaratti.
Al comma 41, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«; al medesimo articolo 16, al comma 1, dopo le parole «del citato articolo 16-bis» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi certificati finalizzate al recupero e riutilizzo delle cosiddette acque meteoriche e gli interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro urbano e storico».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.
6. 82. Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Taglialatela, Zaratti.
Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis). All'articolo 14, comma 3, dopo le parole: «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo» sono aggiunte le seguenti parale: «ed è estesa a interventi per manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque o che favoriscano la stabilità del terreno, e in generale a tutti gli interventi che contrastino l'erosione del suolo e diretti al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque domestiche».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000 euro;
2017: – 1.500.000 euro;
2018: – 1.500.000 euro.
6. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 41, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis). All'articolo 16, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:
«1-ter. Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis, comma 1, con esclusivo riferimento alle spese finalizzate a prevenire il rischio del compimento di furti, rapine, sequestri di persona e comunque di violazione del domicilio, la detrazione di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».
6. 53. Librandi.
Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis). All'articolo 16, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:
«1-ter. Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis, comma 1, con esclusivo riferimento alle spese finalizzate a prevenire il rischio dei compimento di furti, rapine, sequestri di persona e comunque di violazione del domicilio, la detrazione di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento».
Conseguentemente,
a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3,8 milioni di euro;
2017: – 40 milioni di euro;
2018: – 25 milioni di euro;
b) all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: di 184.110 e 181.510 con le seguenti: di 159.110 e 156.510.
6. 54. Librandi.
Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) limitatamente alle spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, la detrazione fiscale per è elevata al 100 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016».
Conseguentemente, alla allegata tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.
6. 19. Baldelli, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) limitatamente alle spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 60 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016 ed è estesa agli immobili sede di attività commerciali o di impresa.».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.
6. 36. Russo.
Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m) relative a interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro urbano e storico».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
6. 88. De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis). All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle, cosiddette acque meteoriche».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».
6. 89. De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 41, sono aggiunti i seguenti:
«41-bis. Le detrazioni fiscali relative alle spese destinate agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni, secondo i criteri e i limiti indicati dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché quelle relative alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale di cui all'articolo 16-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura maggiorata di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo i criteri e i limiti indicati dall'articolo 16, commi 1 e 1-bis) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, possono essere convertite dal titolare dell'agevolazione in attestato di credito d'imposta cedibile allo sconto ad un intermediario finanziario.
41-ter. La scelta per la conversione della detrazione in attestato di credito d'imposta va esercitata, tenendo conto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, mediante preventiva opzione irrevocabile da inviare all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica, anche attraverso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, avvalendosi del modello e delle relative specifiche tecniche che saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
41-quater. L'esercizio dell'opzione è ammissibile per l'intero ammontare della detrazione riconosciuta in relazione alla spesa effettuata, qualora la rata decennale della detrazione risulti inferiore alle imposte sui redditi dovute con riferimento all'ultima dichiarazione presentata precedentemente all'esercizio dell'opzione; nelle ipotesi in cui la rata della detrazione ecceda le imposte sui redditi dovute, l'esercizio dell'opzione è ammissibile limitatamente all'ammontare delle imposte sui redditi dovute e, per la parte eccedente, entro il limite di rata annua di mille euro. Con decreto di natura regolamentare, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, il limite di rata annua può essere rideterminato con riferimento al secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente norma, a seguito di una ulteriore valutazione della relazione tra le maggiori spese derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta e le maggiori entrate derivanti dal conseguente aumento del gettito dei tributi connessi all'incremento dei ricavi e dei redditi, considerando anche i consumi e gli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati per effetto dell'incremento della domanda di lavori edili.
41-quinquies. L'esercizio dell'opzione per la conversione della detrazione in attestato di credito d'imposta e l'atto di cessione del credito d'imposta medesimo, sono integrati nel modello di comunicazione di cui al comma 1, nel quale, conseguentemente, dovranno essere riportati:
a) i dati dell'immobile con riferimento al quale si effettuano gli interventi di cui al comma 1, nonché il titolo di possesso o di detenzione dell'immobile stesso;
b) le spese da sostenere distinte per tipologia, come risultanti dal preventivo rilasciato dall'impresa che esegue i lavori oppure dall'impresa venditrice, nonché i dati dell'impresa stessa inclusa la partita Iva;
c) i dati dell'intermediario finanziario cessionario del credito d'imposta inclusa la sottoscrizione per accettazione.
Nelle ipotesi in cui si debbano sostenere spese ulteriori rispetto a quelle indicate nel modello trasmesso all'Agenzia delle Entrate per l'esercizio dell'opzione, si potrà presentare un ulteriore modello integrativo, mentre il sostenimento di spese inferiori a quelle indicate nell'opzione non dovrà essere comunicato.
41-sexies. Il modello di opzione trasmesso all'Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta rilasciata di avvenuta ricezione, rappresenta l'attestato di credito fiscale da consegnare all'intermediario finanziario sottoscrivente per lo sconto prima di eseguire il pagamento, per intero o in parte, delle prestazioni di servizio o degli acquisti tramite bonifico.
41-septies. La cessione del credito ha efficacia dalla data di avvenuta ricezione dell'opzione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, limitatamente alle spese risultanti dai pagamenti di cui al comma precedente effettuati in base al preventivo di spesa e, comunque, entro l'importo indicato nell'opzione. L'intermediario finanziario cessionario potrà utilizzare in compensazione il credito d'imposta in dieci quote annuali secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, per il versamento dei tributi e dei contributi dovuti a decorrere dal 16 luglio dell'anno successivo a quello con riferimento al quale è stato effettuato il pagamento.
41-octies. L'attestato di credito fiscale di cui al comma 2 può essere ceduto dall'intermediario finanziano ad altro operatore finanziario, tramite l'invio telematico di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità individuate tramite provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
41-novies. Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale dell'intermediario finanziario cessionario relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito d'imposta è stato ceduto.
41-decies. Le responsabilità per eventuali violazioni, sia formali che sostanziali, riguardo alla corretta fruizione delle detrazioni, restano in carico al contribuente che le ha commesse, nei confronti del quale sarà recuperato l'intero ammontare del credito d'imposta ceduto, gli interessi commisurati tenendo anche conto le rate residue del credito che l'istituto di credito cessionario continuerà ad utilizzare, nonché la sanzione di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'illegittima fruizione del credito d'imposta, commisurata alle rate di credito d'imposta per cui l'intermediario finanziario ha già maturato il diritto alla compensazione alla data della contestazione.
41-undecies. La trasformazione della detrazione in credito d'imposta e la contestuale cessione rappresentano un'esclusiva operazione finanziaria che non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi sia per il cedente sia per il cessionario del credito.».
*6. 1. Moretto, Marco Di Maio, Donati, Fregolent, Gadda, Vazio, Piccoli Nardelli, Coppola, Dallai, Parrini, Fanucci, Morani, Crimì, Venittelli, Iori, Fragomeli, D'Incecco, Cani, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani, Sbrollini, Ginato, Patriarca, Lodolini.
Dopo il comma 41, inserire i seguenti:
«41-bis. Le detrazioni fiscali relative alle spese destinate agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni, secondo i criteri e i limiti indicati dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché quelle relative alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale di cui all'articolo 16-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura maggiorata di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo i criteri e i limiti indicati dall'articolo 16, commi 1 e 1-bis) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, possono essere convertite dal titolare dell'agevolazione in attestato di credito d'imposta cedibile allo sconto ad un intermediario finanziario.
41-ter. La scelta per la conversione della detrazione in attestato di credito d'imposta va esercitata, tenendo conto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, mediante preventiva opzione irrevocabile da inviare all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica, anche attraverso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, avvalendosi del modello e delle relative specifiche tecniche che saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
41-quater. L'esercizio dell'opzione è ammissibile per l'intero ammontare della detrazione riconosciuta in relazione alla spesa effettuata, qualora la rata decennale della detrazione risulti inferiore alle imposte sui redditi dovute con riferimento all'ultima dichiarazione presentata precedentemente all'esercizio dell'opzione; nelle ipotesi in cui la rata della detrazione ecceda le imposte sui redditi dovute, l'esercizio dell'opzione è ammissibile limitatamente all'ammontare delle imposte sui redditi dovute e, per la parte eccedente, entro il limite di rata annua di mille euro. Con decreto di natura regolamentare, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, il limite di rata annua può essere rideterminato con riferimento al secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente norma, a seguito di una ulteriore valutazione della relazione tra le maggiori spese derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta e le maggiori entrate derivanti dal conseguente aumento del gettito dei tributi connessi all'incremento dei ricavi e dei redditi, considerando anche i consumi e gli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati per effetto dell'incremento della domanda di lavori edili.
41-quinquies. L'esercizio dell'opzione per la conversione della detrazione in attestato di credito d'imposta e l'atto di cessione del credito d'imposta medesimo, sono integrati nel modello di comunicazione di cui al comma 1, nel quale, conseguentemente, dovranno essere riportati:
a) i dati dell'immobile con riferimento al quale si effettuano gli interventi di cui al comma 1, nonché il titolo di possesso o di detenzione dell'immobile stesso;
b) le spese da sostenere distinte per tipologia, come risultanti dal preventivo rilasciato dall'impresa che esegue i lavori oppure dall'impresa venditrice, nonché i dati dell'impresa stessa inclusa la partita Iva;
c) i dati dell'intermediario finanziario cessionario del credito d'imposta inclusa la sottoscrizione per accettazione.
Nelle ipotesi in cui si debbano sostenere spese ulteriori rispetto a quelle indicate nel modello trasmesso all'Agenzia delle Entrate per l'esercizio dell'opzione, si potrà presentare un ulteriore modello integrativo, mentre il sostenimento di spese inferiori a quelle indicate nell'opzione non dovrà essere comunicato.
41-sexies. Il modello di opzione trasmesso all'Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta rilasciata di avvenuta ricezione, rappresenta l'attestato di credito fiscale da consegnare all'intermediario finanziario sottoscrivente per lo sconto prima di eseguire il pagamento, per intero o in parte, delle prestazioni di servizio o degli acquisti tramite bonifico.
41-septies. La cessione del credito ha efficacia dalla data di avvenuta ricezione dell'opzione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, limitatamente alle spese risultanti dai pagamenti di cui al comma precedente effettuati in base al preventivo di spesa e, comunque, entro l'importo indicato nell'opzione. L'intermediario finanziario cessionario potrà utilizzare in compensazione il credito d'imposta in dieci quote annuali secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, per il versamento dei tributi e dei contributi dovuti a decorrere dal 16 luglio dell'anno successivo a quello con riferimento al quale è stato effettuato il pagamento.
41-octies. L'attestato di credito fiscale di cui al comma 2 può essere ceduto dall'intermediario finanziano ad altro operatore finanziario, tramite l'invio telematico di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità individuate tramite provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
41-novies. Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale dell'intermediario finanziario cessionario relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito d'imposta è stato ceduto.
41-decies. Le responsabilità per eventuali violazioni, sia formali che sostanziali, riguardo alla corretta fruizione delle detrazioni, restano in carico al contribuente che le ha commesse, nei confronti del quale sarà recuperato l'intero ammontare del credito d'imposta ceduto, gli interessi commisurati tenendo anche conto le rate residue del credito che l'istituto di credito cessionario continuerà ad utilizzare, nonché la sanzione di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'illegittima fruizione del credito d'imposta, commisurata alle rate di credito d'imposta per cui l'intermediario finanziario ha già maturato il diritto alla compensazione alla data della contestazione.
41-undecies. La trasformazione della detrazione in credito d'imposta e la contestuale cessione rappresentano un'esclusiva operazione finanziaria che non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi sia per il cedente sia per il cessionario del credito.».
*6. 100. Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Donati, Gadda, Vazio, Piccoli Nardelli, Coppola, Dallai, Parrini, Fanucci, Morani, Crimì, Venittelli, Iori, D'Incecco, Cani, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani, Sbrollini, Patriarca.
Dopo il comma 41 inserire il seguente:
«41-bis. Gli incentivi per l'acquisto di veicoli già previsti dall'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e poi soppressi dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono reintrodotti per il triennio 2016-2018 limitatamente ai veicoli a emissioni di CO2 nulle. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a zero emissioni complessive, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad essa trasmessa dal venditore. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente previsione, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per provvedere all'erogazione dei contributi di cui ai periodi precedenti. Agli oneri derivanti dai periodi precedenti della presente norma, pari complessivamente a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante un incremento della tassa automobilistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante il «Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche», e successive modifiche, per un ammontare complessivo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'incremento della tassa automobilistica si applicherà a tutti i veicoli da «Euro 0» a «Euro 4» circolanti durante il periodo di validità della presente misura, proporzionalmente al livello di emissioni dei veicoli interessati. La misura dell'incremento della tassa automobilistica dovuta da ciascun soggetto passivo tenuto al suo pagamento verrà determinata entro 60 giorni dall'approvazione della presente misura dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.».
6. 55. Abrignani.
Dopo il comma 41 inserire i seguenti:
«41-bis. Gli incentivi per l'acquisto di veicoli già previsti dall'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e poi soppressi dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono reintrodotti per il triennio 2016-2018 limitatamente ai veicoli a emissioni di CO2 nulle.
41-ter. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a zero emissioni complessive, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro.
41-quater. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
41-quinquies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
41-sexies. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad essa trasmessa dal venditore.
41-septies. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente previsione, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per provvedere all'erogazione dei contributi di cui ai periodi precedenti.
41-opties. Agli oneri derivanti dai periodi precedenti della presente norma, pari complessivamente a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante un incremento della tassa automobilistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante il «Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche», e successive modifiche, per un ammontare complessivo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'incremento della tassa automobilistica si applicherà a tutti i veicoli da «Euro 0» a «Euro 4» circolanti durante il periodo di validità della presente misura, proporzionalmente al livello di emissioni dei veicoli interessati. La misura dell'incremento della tassa automobilistica dovuta da ciascun soggetto passivo tenuto al suo pagamento verrà determinata entro 60 giorni dall'approvazione della presente misura dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.».
6. 84. Valiante, Fioroni, Ginoble, Fusilli.
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. Con riferimento il patrimonio edilizio già insistente sul territorio nazionale, fini dell'attuazione entro il 2020 degli obiettivi comunitari in materia di prestazione energetica degli edifici, previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto-legge 4 giungo 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è istituito presso l’«Istituto centrale per il credito a medio termine» (Mediocredito Centrale), un fondo, dotato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, per la copertura degli interessi e a garanzia di finanziamenti decennali concessi dal sistema bancario a favore di proprietari immobiliari per interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici, intendendo per tali gli interventi sull'involucro, l'impiantistica e l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tali da assicurare un abbattimenti dei consumi energetici non minore del 75 per cento. La fattibilità del progetto e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici è certificata, preventivamente e successivamente, da enti terzi abilitati. Le certificazioni sono inviate all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per le verifiche previste dall'articolo 14, comma 3-bis del citato decreto-legge n. 63 del 2013. Per gli edifici in condominio la decisione di accedere al finanziamento per le finalità di cui al presente comma è adottata con la maggioranza di cui al comma 5 dell'articolo 1136. I finanziamenti sono erogati al condominio nel suo complesso, ma sono imputati pro quota, senza vincolo di solidarietà tra i condomini. Il contribuente può dedurre le rate bancarie ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, con le modalità ivi previste. Il beneficio di cui al presente comma non si cumula con quello previsto dall'articolo 14, comma 2 lettera a) del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come prorogato dalla lettera a) del comma 41 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi dei benefici del presente comma. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma.».
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
6. 61. Marazziti, Baradello.
Dopo il comma 41, inserire i seguenti:
«41-bis. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al successivo comma.
41-ter. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.
41-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.
41-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente.».
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
6. 75. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina.
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. Le agevolazioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche ai materiali lapidei.».
6. 60. Nardi, Borghi, Mariani, Dallai.
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
41-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto infine il seguente periodo:
«Nei casi in cui il beneficiario si trovi nel trimestre in posizione di credito d'imposta, può chiedere la compensazione con altre imposte nel trimestre successivo. Nel caso in cui si trovi in posizione di credito d'imposta per due trimestri, può accedere, a richiesta, al rimborso dell'imposta sul reddito entro il trimestre successivo. Le modalità applicative del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».
6. 48. Piccone.
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
41-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto infine il seguente periodo:
«Nei casi in cui il beneficiario si trovi nel trimestre in posizione di credito d'imposta, può chiedere la compensazione con altre imposte nel trimestre successivo. Le modalità applicative del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».
6. 50. Piccone.
Dopo il comma 41, inserire i seguenti:
«41-bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di interi edifici condominiali il bonus fiscale dei condomini è cedibile al soggetto che realizza l'intervento, con semplice comunicazione all'agenzia delle entrate.
41-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 41-bis.
Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
6. 81. Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Taglialatela, Zaratti.
Dopo il comma 41, inserire i seguenti:
«41-bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di interi edifici condominiali il bonus fiscale dei condomini è cedibile al soggetto che realizza l'intervento, con semplice comunicazione all'agenzia delle entrate.
41-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 41-bis.
Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
6. 80. Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Taglialatela, Zaratti.
Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:
«41-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) interventi di bonifica da amianto.
41-ter. All'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: di bonifica dall'amianto, sono soppresse.
Conseguentemente,
dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 è abrogato.
Al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo». Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
6. 73. Marcon, Zaratti, Pellegrino.
Dopo il comma 41 inserire il seguente:
«41-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) interventi di bonifica da amianto».
Conseguentemente,
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: di bonifica dall'amianto sono soppresse.
Dopo il comma 544, è aggiunto il seguente:
544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
6. 72. Marcon, Zaratti, Pellegrino.
Dopo il comma 41 inserire il seguente:
41-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera h), dopo le parole: «basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia» aggiungere le seguenti: «e finalizzati al risparmio idrico».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,61 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2019 ai 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro decorrere dall'anno 2028.
6. 64. Mazzoli.
Dopo il comma 41 inserire il seguente:
41-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000,000;
2018: – 50.000.000.
6. 65. Paola Bragantini, Brandolin.
Dopo il comma 41 inserire il seguente:
41-bis. Per le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di coperture a verde, di giardini pensili, di sistemazione a verde di parti comuni esterne o di aree pertinenziali di edifici condominiali nonché di aree pertinenziali di immobili di proprietà privata, adibiti ad uso abitativo e non, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito. Detta detrazione sarà calcolata sull'ammontare complessivo delle spese per i predetti interventi non superiore a 50.000 euro per edifici condominiali e 30.000,00 (trentamila) euro per le singole unità immobiliari, limitatamente alla parte che eccede euro 2.000, comprensiva dei tributi previsti dalla normativa vigente. 41-ter. La detrazione d'imposta di cui al comma 41-bis è pari al 36 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 ai 31 dicembre 2016 per i predetti interventi e spetta ai soggetti che, possedendo o detenendo detti immobili o le unità immobiliari degli edifici condominiali in forza di un titolo idoneo, abbiano sostenuto i costi dei predetti interventi. Se la detrazione spettante ai contribuenti superali 2.000 euro, essa le ripartita in cinque quote annuali di pari importo negli esercizi finanziari a decorrere da quello dell'anno d'imposta a cui si riferisce.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole da: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 fino a: per ciascuno degli anni dal 2020 con le seguenti: 94,34 milioni di euro per l'anno 2016, di 102,61 milioni di euro per l'anno 2017, di 99,61 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,11 milioni di euro per l'anno 2019, di 141,51 milioni di euro per l'anno 2020 e di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021.
6. 52. Palladino, Mognato, Marroni, Librandi.
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e sono altresì ricompresi gli interventi su mobili e parti in legno montati fissi su misura».
Conseguentemente, all'orticolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
6. 34. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
41-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 60 per cento delle spese documentate, sostenute per interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti nell'abitazione da parte di terzi. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere il comma 369.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
6. 31. Simonetti, Guidesi, Allasia.
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
41-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
6. 32. Caparini.
Dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).
41-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018 ed è subordinata all'autorizzazione della commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
6. 33. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 41 inserire il seguente:
41-bis. Per l'anno 2016 le spese per la vigilanza effettuata da guardie giurate per unità immobiliari o per condomini è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 40 per cento delle spese documentate. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti e di pari importo a partire dall'anno in cui si sono sostenute le spese.
Conseguentemente, alla tabella C allegata le spese correnti sono ridotte del 30 per cento.
6. 20. Baldelli.
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. A coloro che, nell'anno 2016, effettuano interventi di sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made in UE), è riconosciuto un contributo sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, da ripartire in due quote annuali, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento. Il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste di contributo secondo le modalità contenute nel decreto di cui al successivo comma. I-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le disposizioni applicative necessarie alla concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
6. 83. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina, Melilla.
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
41-bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 16-bis, al comma 3, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
6. 62. Paola Bragantini, Brandolin.
All'articolo 1, comma 42, primo periodo, sostituire le parole da: Le giovani coppie a tre anni con le seguenti: Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi, ovvero da conviventi more uxorio da almeno tre anni.
6. 106. Bazoli, Senaldi, Baruffi, Bargero, Bergonzi, Benamati, Taranto, Ascani.
Al comma 42, dopo le parole: non abbia superato i trentacinque anni aggiungere le seguenti ovvero il proprio nucleo famigliare non sia inferiore alle 5 unità.
6. 59. Tidei.
Al comma 42, dopo le parole: abitazione principale inserire le seguenti: ovvero in possesso del permesso di costruzione e che completino i lavori della casa da adibire ad abitazione principale entro il 31 dicembre 2016.
6. 3. Rubinato.
Al comma 42, primo periodo, dopo le parole: abitazione principale inserire le seguenti: e i cittadini italiani che non abbiano superato i trentacinque anni acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
6. 102. Tentori, Laforgia, Gandolfi, Giuseppe Guerini, Marzano, Mattiello, Rocchi, Zampa.
Al comma 42, dopo le parole: spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili inserire le seguenti: e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
6. 18. Garofalo.
Dopo le parole: per l'acquisto, inserire le seguenti: , il montaggio e l'installazione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
6. 30. Caparini.
Al comma 42, primo periodo, sostituire le parole: di mobili ad arredo, con le seguenti: di mobili ad arredo, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 5,65 per cento.
*6. 105. Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.
Al comma 42, primo periodo, sostituire le parole: di mobili ad arredo, con le seguenti: di mobili ad arredo, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 5,65 per cento.
*6. 109. Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.
Al comma 42, primo periodo, sostituire le parole: di mobili ad arredo, con le seguenti: di mobili ad arredo, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 5,65 per cento.
*6. 110. Galperti.
Al comma 42, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto di mobili, inserire le seguenti: , di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
6. 29. Allasia, Guidesi.
Al comma 42, primo periodo, dopo le parole: unità abitativa inserire le seguenti: e di sistemi di automazione.
6. 107. Bruno Bossio, Basso, Bargero, Boccadutri, Ascani, Bonomo, Barbanti, Carrozza, Coppola, Gribaudo, Quintarelli.
Al comma 42, sostituire le cifre: 16.000 con le seguenti: 20.000.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole da: di 134,340 milioni e fino a: 139,610 con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610".
6. 28. Allasia, Guidesi.
Al comma 42, secondo periodo, sostituire la cifra: 16.000, con la seguente: 20.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 11,5 milioni;
2017: – 28,5 milioni;
2018: – 23 milioni.
6. 122. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 42, secondo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 2016 inserire le seguenti: e nella misura del 65 per cento per i mobili in legno forniti di etichetta «mobile ecologico» attestante la conformità allo standard ISO 14024 Environmental labels and declarations – Type 1 ecolabelling-Principles and Procedures.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 400.000 euro;
2017 – 400.000 euro;
2018 – 400.000 euro.
6. 8. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 42, aggiungere in fine, il seguente periodo: il medesimo beneficio della detrazione dall'imposta lorda di cui al periodo precedente si applica, rispettando le medesime condizioni, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di beni domotici. Per beni domotici si intendono i prodotti che utilizzano tecnologie basate sull'ingegneria informatica ed elettronica, aventi per obiettivo la realizzazione di una serie di dispositivi integrati che permettano di automatizzare ed ottimizzare l'adempimento delle varie operazioni solitamente svolte in un edificio mediante informazioni ottenute da una rete informatica integrata nell'edificio.
6. 108. Barbanti, Quintarelli, Bruno Bossio, Coppola, Gadda, Basso, Galgano, Catalano, Carrozza, Prodani, Mucci, Rizzetto.
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
«42-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000,00».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente disposizione pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.
6. 14. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 42 inserire i seguenti:
42-bis. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo, 1o settembre 1993, n. 385 si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
42-ter. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, si applica l'articolo 67, comma 3, lettera a) del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.
42-quater. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedènte ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
42-quinquies. Per il contratto di cui al comma 42-bis l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 1:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
42-sexies. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al comma 42-quinquies. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
42-septies. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile.
42-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:
«i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 13.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.»;
42-novies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)», sono sostituite dalle seguenti «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»";
b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 percento»;
c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:
«II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.»;
d) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 percento.
1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 percento»;
e) alla nota I) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1,1-bis e 1-ter».
42-decies. Le disposizioni dei commi da 42-octies a 42-novies si applicano dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente: 369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 110,21 milioni di euro per l'anno 2017, di 75,01 milioni di euro per l'anno 2018, di 87,31 milioni di euro per l'anno 2019, di 52,41 milioni di euro per l'anno 2020, di 15,61 milioni di euro per l'anno 2021, di 43,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di 71,21 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*6. 56. Vignali.
Dopo il comma 42 inserire i seguenti:
42-bis. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo, 1o settembre 1993, n. 385 si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
42-ter. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, si applica l'articolo 67, comma 3, lettera a) del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.
42-quater. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
42-quinquies. Per il contratto di cui al comma 42-bis l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 1:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
42-sexies. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al comma 42-quinquies. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
42-septies. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile.
42-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:
«i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 13.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.»;
42-novies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)», sono sostituite dalle seguenti «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»";
b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 percento»;
c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:
«II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.»;
d) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 percento.
1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 percento»;
e) alla nota I) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1,1-bis e 1-ter».
42-decies. Le disposizioni dei commi da 42-octies a 42-novies si applicano dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente: 369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 110,21 milioni di euro per l'anno 2017, di 75,01 milioni di euro per l'anno 2018, di 87,31 milioni di euro per l'anno 2019, di 52,41 milioni di euro per l'anno 2020, di 15,61 milioni di euro per l'anno 2021, di 43,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di 71,21 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*6. 57. Petrini.
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
42-bis. 1. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
42-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 42-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
42-quater. Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 42-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.
Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
6. 85. Da Villa, Crippa, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Cancelleri, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Dopo il comma 42 inserire i seguenti:
4-bis. Per contribuire al programma ai mobilità sostenibile è istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di 10 milioni di euro per il biennio 2016-2017 al fine di incentivare la sostituzione, attraverso la demolizione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi aventi classe di emissioni non inferiore ad «euro 5». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Il contributo del valore di euro 8.000 per veicolo acquistato è riconosciuto anche per l'acquisto di veicoli in leasing.
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
6.112. Valentini.
Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
42-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è concesso un contributo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per veicolo acquistato;
42-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017;
42-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante conseguente variazione in diminuzione della Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze anno 2016: – euro 8 000.000, 00 (ottomilioni).
6. 111. De Girolamo.
Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
42-bis. Le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di edifici, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata, tetti e giardini pensili nonché per la manutenzione delle specie arboree interne alle predette aree, quale misura di prevenzione per il rischio di caduta in caso di eventi atmosferici avversi, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 30.000 euro.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134.340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 129,340 milioni di euro per l'anno 2006.
6. 67. Falcone, Taricco.
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
42-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 2.840,51» sono sostituite con le seguenti: «euro 5.000,00».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
6. 13. Alberto Giorgetti.
Al comma 43, dopo le parole: dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, aggiungere le seguenti: e dalle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. 121. Marchi.
Al comma 43, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dagli operatori, pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e, al comma 551, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
6. 25. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 43, inserire i seguenti:
43-bis. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari all'75 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 300.000 per unità immobiliare.
43-ter. La necessità delle spese di cui al comma 43-bis, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
43-quater. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-quinquies. La detrazione di cui al comma 43-quater è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
43-sexies. La detrazione di cui al comma 4 non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-septies. La detrazione di cui al comma 43-quater non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e interventi antisismici.
43-octies. La detrazione di cui al comma 43-quater non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
43-novies. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo di cui ai commi precedenti.
43-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzioni, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196; che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Conseguentemente, al comma 536, sopprimere le lettere e), f) e g).
6. 21. Pagano.
Dopo il comma 43, inserire i seguenti:
43-bis. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari all'85 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 1.000.000 per unità immobiliare.
43-ter. La necessità delle spese di cui al comma 43-bis, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
43-quater. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-quinquies. La detrazione di cui al comma 43-quater è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
43-sexies. La detrazione di cui al comma 4 non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-septies. La detrazione di cui al comma 43-quater non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e interventi antisismici.
43-octies. La detrazione di cui al comma 43-quater non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
43-novies. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo di cui ai commi precedenti.
43-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che appaiono in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Conseguentemente, al comma 536, sopprimere le lettere e), f) e g).
6. 22. Pagano.
Dopo il comma 43 inserire il seguente:
43-bis. È istituito presso il Mediocredito Centrale, un fondo rotativo, dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a garanzia di finanziamenti decennali concessi dal sistema bancario a favore di proprietari immobiliari per interventi di manutenzione, restauro, risanamento e consolidamento di parti comuni dei condomini. I finanziamenti saranno erogati ai singoli richiedenti con vincolo di utilizzo, ma senza vincolo di solidarietà tra i diversi soggetti richiedenti del medesimo condominio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma.
Conseguentemente, al comma 551, nella allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2017: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.
6. 23. Calabrò.
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
43-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, si applicano anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza energetica dell'utenza e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti; tali dispositivi devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: essere in grado di mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, forniti mediante dati periodici; essere in grado di mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti sopra indicati; consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale da remoto degli impianti sopra indicati.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
6. 97. Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli operatori, pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e al comma 551, aggiungere in fine le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350. 386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 euro per l'anno 2018.
6. 24. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle strutture residenziali pubbliche e alle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente sopprimere il comma 369 e al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350.386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 euro per l'anno 2018.
6. 26. Allasia, Guidesi.
Al comma 43, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dagli istituti residenziali pubblici e dalle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163,000 euro per l'anno 2016, 591,575.000 euro per l'anno 2017 593,572.000 euro per l'anno°2018.
6. 27. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 43 inserire il seguente comma 43-bis:
43-bis. Alla lettera e-bis) dell'articolo 15 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente.» con le seguenti «non superiore a 1.000 euro per alunno o studente».
Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
6. 15. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 43 aggiungere, il seguente comma:
43-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano una riduzione dell'aliquota della TARI pari all'1 per mille.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
6. 16. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 43, inserire i seguenti:
43-bis. Per le spese sostenute dai soggetti privati proprietari dei beni immobili classificati nella categoria catastale A/9 «Castelli» riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari all'85 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 1.000.000 per unità immobiliare.
43-ter. La necessità delle spese di cui al comma 43-bis, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
43-quater. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-quinquies. La detrazione di cui al comma 43-bis è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
43-sexies. La detrazione di cui al comma 43-bis non è cumulabile con le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
43-septies. La detrazione di cui al comma 43-bis non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e interventi antisismici.
43-octies. La detrazione di cui al comma 43-bis non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il competente ufficio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dà immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
43-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le modalità di attuazione e le procedure di controllo per l'applicazione delle previsioni di cui ai commi da 43-bis a 43-octies.
43-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Conseguentemente, al comma 536, sopprimere le lettere e), f) e g).
6. 17. Pagano.
Dopo il comma 43 inserire i seguenti:
43-bis. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Articolo 10 (deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività) — 1. L'applicazione delle deduzioni fiscali all'aliquota di legge del 15 per cento sul reddito familiare, determina una naturale progressività dell'imposta e dell'aliquota effettiva conseguente.
2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000,00 euro fisse, in base ai seguenti criteri:
a) da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;
b) da 35.000 a 50.000 euro hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;
c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota secca.
43-ter. All'articolo 11 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1) L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10 comma 2), l'aliquota fissa del 15 per cento.
b) il comma 3 è abrogato.
43-quater. Al comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole del 27,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».
43-quinquies. Si intendono incompatibili e pertanto inapplicabili tutte le disposizioni contenute nel T.U.I.R. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, G.U. 31 dicembre 1986, e successive modifiche, che in fatto e in diritto contrastano con la presente legge.
43-sexies. Gli articoli 12, 13 ,15, 16, 16-bis, 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modifiche, sono abrogati.
43-septies. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito complessivo delle persone fisiche, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, vigenti fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
6. 10. Guidesi, Busin, Simonetti.
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
43-bis: Al fine di promuovere l'efficienza energetica e la competitività, l'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 sono abrogati.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
6. 11. Bergamini.
Dopo il comma 43, aggiungete il seguente:
43-bis: Al fine di promuovere l'efficienza energetica e la competitività l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, e il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 sono abrogati.
Conseguentemente, alla TabelIa A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportarle seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
6. 12. Bergamini.
Dopo il comma 43 inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole «di acqua calda sanitaria» inserire le seguenti: «nonché per gli interventi di installazione dei sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
6. 41. Allasia.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 14, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e di impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193, sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
6. 40. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Contestualmente agli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sugli stessi immobili della pubblica amministrazione centrale viene realizzata una attività di verifica straordinaria sugli impianti tecnici quali ascensori e scale mobili, impianti elettrici ed impianti di sicurezza ed antincendio ai fini della loro conformità alla normativa vigente.
6. 39. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 43 inserire il seguente;
43-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole «di acqua calda sanitaria» inserire le seguenti «nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.175.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
6. 38. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 43 inserire i seguenti:
43-bis. Per le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro per unità immobiliare, limitatamente alla parte che eccede euro 2000. La detrazione è pari al 36 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto dei predetti interventi.
43-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis si applica altresì alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per i medesimi interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
43-quater. Tra le spese di cui ai commi 3-bis e 3-ter rientrano altresì quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione dei predetti interventi.
43-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 43-bis e 43-ter, valutati in 30 milioni di euro annui. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al precedente periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
Conseguentemente,
a) nella rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: riqualificazione energetica, inserire le seguenti:, sistemazione a verde;
b) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 per l'anno 2016 con 104,340, per l'anno 2016.
6. 115. Taricco.
Dopo il comma 43, inserire, in fine, i seguenti:
43-bis. Per le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro per unità immobiliare, limitatamente alla parte che eccede euro 2.000. La detrazione è pari al 36 per cento per le spese sostenute dal 19 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto dei predetti interventi.
43-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis applica altresì alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per i medesimi interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50,000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
43-quater. Tra le spese di cui ai commi 3-bis e 3-ter rientrano altresì quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione dei predetti interventi.
43-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 70 milioni di euro annui. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al precedente periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 64,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 72,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 69,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 114,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 111,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 140,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 129,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. 47. Fanucci, Bini.
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
43-bis. Per le spese documentate di bonifica dall'amianto, dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire il comma 369, con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 180,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 169,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. 116. Dallai, Manfredi, Parrini, Gadda, Morani, Fregolent.
Dopo il comma 43 inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 14, comma 2-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è aggiunto il seguente periodo; «La detrazione si applica qualora l'impianto rispetti i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido».
*6. 4. Misiani.
Dopo il comma 43 inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 14, comma 2-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è aggiunto il seguente periodo; «La detrazione si applica qualora l'impianto rispetti i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido».
*6. 58. Giulietti.
Dopo il comma 43 inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 14, comma 2-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione si applica qualora rimpianto rispetti i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.».
*6. 114. Senaldi.
Dopo il comma 43 inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 14, comma 2-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è aggiunto il seguente periodo; «La detrazione si applica qualora l'impianto rispetti i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido».
*6. 117. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis: All'articolo 14, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunto il seguente: «c) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori, sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».
6. 118. Pilozzi, Braga.
Dopo il comma 43 inserire il seguente:
43-bis. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo; comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio, o dalla data di entrata in vigore della presente legge per i contratti che sono stati oggetto della procedura di regolarizzazione avviata ai sensi dell'articolo 3 commi 8 e 9 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) in deroga all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 alla prima scadenza determinata ai sensi della lettera a) del presente comma il contratto è rinnovato alle medesime condizioni per quattro anni per volontà di una delle parti comunicata con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza;
c) à decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale determinata alla data della registrazione, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
43-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al precedente comma si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
43-quater. Non si considera inadempiente degli obblighi derivanti dall'integrazione del contratto ai sensi della presente disposizione o dell'articolo 3 commi 8 e 9 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il locatore che si è avvalso della procedura di regolarizzazione e di registrazione del contratto di locazione.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2018.
6. 119. Marchetti.
Dopo il comma 43 aggiunge il seguente:
43- bis. L'articolo 1 comma 47 lettera B) della legge n. 190 del 2014 è sostituito come di seguito:
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: «La detrazione è pari al» fino alle fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2016» ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
6. 99. Rostan.
Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:
43-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448.
43-ter. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole «per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica» inserire le seguenti: «, nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti nella zona climatica D,»
43-quater. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere la voce «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 — Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento».
43-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1-bis.
Conseguentemente, sostituire il comma 369, con il seguente:
«369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 132,740 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,010 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,010 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,510 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,910 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 208,910 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».
6. 103. Cenni, Borghi, Mariano.
Dopo il comma 43, inserire i seguenti:
«43-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera m-quater, è inserita la seguente lettera: m-quater.1) «FIA di sviluppo»: il FIA italiano o il FIA UE di tipo chiuso di cui al successivo articolo 37-bis;
b) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente articolo:
Art. 37-bis.
(FIA di sviluppo)
1. Il FIA di sviluppo deve costituirsi in forma di Oicr chiuso e deve ottenere la quotazione in un mercato regolamentato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento attuativo dell'articolo 39 del presente decreto concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
2. Il regolamento del FIA di sviluppo deve prevedere che almeno il novanta per cento del patrimonio sia investito in azioni, quote o titoli assimilabili, emessi da piccole e medie imprese, che siano società di capitali.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 1o marzo 2016, determina le caratteristiche e i requisiti delle piccole e medie imprese di cui al comma 2, fermo restando che le predette imprese dovranno avere la sede operativa o gli insediamenti produttivi ubicati sul territorio della Repubblica italiana.
4. Il FIA di sviluppo può investire sino al massimo del dieci per cento del patrimonio nelle altre attività e beni nei quali l'investimento è concesso ai FIA italiani o ai FIA UE di tipo chiuso, con esclusione delle partecipazioni in imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 marzo 2015 n. 33 nonché delle partecipazioni in Oicr che a loro volta investano in start-up innovative o PMI innovative.
5. Il regolamento del FIA di sviluppo prevede la distribuzione ai partecipanti, per ciascun esercizio, di un provento annuo non inferiore alla totalità dei dividendi o altri proventi erogati, nello stesso esercizio, dalle imprese in cui il patrimonio è investito. A tal fine il GEFIA orienterà le sue strategie di investimento proponendosi di perseguire l'obiettivo finale di una remunerazione annuale dei partecipanti al FIA di sviluppo pari almeno al due per cento del patrimonio investito alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di distribuzione dei proventi.
6. Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente articolo al FIA di sviluppo si applicano tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano i FIA chiusi.
43-ter. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente articolo:
Art. 15-bis.
(Detrazioni per le persone fisiche di investimenti in FIA di sviluppo)
1. La persona fisica che sottoscrive partecipazioni di un FIA di sviluppo, per come definito dall'articolo 37-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, può portare in detrazione all'imposta lorda sul reddito imponibile una somma pari al diciannove per cento del suddetto importo e comunque non superiore a ventimila euro. Ai fini di tale detrazione, non si tiene conto delle altre deduzioni o detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. La misura massima di detrazione è concessa per la totalità delle sottoscrizioni effettuate dal contribuente nell'arco di un anno solare.
2. L'ammontare indicato al comma 1 è portato in detrazione, in parti eguali, nell'arco di cinque periodi di imposta. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile in un periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imponibile sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il secondo rispetto alla scadenza del primo termine di riscatto, previsto dal regolamento del FIA di sviluppo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 1o marzo 2016, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
4. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
43-quater. Le disposizioni di cui ai commi 43-bis e 43-ter, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di attuazione previsti dai commi 43-bis e 43-ter.».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181, 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti 79,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 87,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 84,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 129,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 155,510 milioni di euro per l'anno 2027 e 144,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. 113. Fregolent, Coppola, Dallai, Donati, Gadda, Morani, Moretto, Piccoli Nardelli, Vazio, Venittelli, Iori, Fragomelli, Parrini, Patriarca, Lodolini, Crimì, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Gitti, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Fanucci.
Dopo il comma 43, inserire i seguenti:
43-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera m-quater, è inserita la seguente lettera: m-quater.1) «FIA di sviluppo»: il FIA italiano o il FIA UE di tipo chiuso di cui al successivo articolo 37- bis;
b) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente articolo:
Art. 37-bis.
(FIA di sviluppo).
1. Il FIA di sviluppo deve costituirsi in forma di Oicr chiuso e deve ottenere la quotazione in un mercato regolamentato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento attuativo dell'articolo 39 del presente decreto concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
2. Il regolamento del FIA di sviluppo deve prevedere che almeno il novanta per cento del patrimonio sia investito in azioni, quote o titoli assimilabili, emessi da piccole e medie imprese, che siano società di capitali.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 1o marzo 2016, determina le caratteristiche e i requisiti delle piccole e medie imprese di cui al comma 2, fermo restando che le predette imprese dovranno avere la sede operativa o gli insediamenti produttivi ubicati sul territorio della Repubblica italiana.
4. Il FIA di sviluppo può investire sino al massimo del dieci per cento del patrimonio nelle altre attività e beni nei quali l'investimento è concesso ai FIA italiani o ai FIA UE di tipo chiuso, con esclusione delle partecipazioni in imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 marzo 2015 n. 33 nonché delle partecipazioni in Oicr che a loro volta investano in start-up innovative o PMI innovative.
5. Il regolamento del FIA di sviluppo prevede la distribuzione ai partecipanti, per ciascun esercizio, di un provento annuo non inferiore alla totalità dei dividendi o altri proventi erogati, nello stesso esercizio, dalle imprese in cui il patrimonio è investito. A tal fine il GEFIA orienterà le sue strategie di investimento proponendosi di perseguire l'obiettivo finale di una remunerazione annuale dei partecipanti al FIA di sviluppo pari almeno al due per cento del patrimonio investito alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di distribuzione dei proventi.
6. Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente articolo al FIA di sviluppo si applicano tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano i FIA chiusi.
43-ter. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente articolo:
Art. 15-bis.
(Detrazioni per le persone fisiche di investimenti in FIA di sviluppo).
1. La persona fisica che sottoscrive partecipazioni di un FIA di sviluppo, per come definito dall'articolo 37-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, può portare in detrazione all'imposta lorda sul reddito imponibile una somma pari al diciannove per cento del suddetto importo e comunque non superiore a ventimila euro. Ai fini di tale detrazione, non si tiene conto delle altre deduzioni o detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. La misura massima di detrazione è concessa per la totalità delle sottoscrizioni effettuate dal contribuente nell'arco di un anno solare.
2. L'ammontare indicato al comma 1 è portato in detrazione, in parti eguali, nell'arco di cinque periodi di imposta. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile in un periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imponibile sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il secondo rispetto alla scadenza del primo termine di riscatto, previsto dal regolamento del FIA di sviluppo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 1o marzo 2016, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
4. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
43-quater. Le disposizioni di cui ai commi 43-bis e 43-ter, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di attuazione previsti dai commi 43-bis e 43-ter.».
Conseguentemente, sostituire il comma 369, con il seguente:
«369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 123,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 131,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 128,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 173,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 170,510 milioni di euro per l'anno 2020, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».
*6. 2. Fregolent, Coppola, Dallai, Marco Di Maio, Donati, Fanucci, Gadda, Morani, Moretto, Piccoli Nardelli, Vazio, Venittelli, Iori, Fragomeli, Parrini, Patriarca, Lodolini, Crimì, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani.
Dopo il comma 43, inserire i seguenti:
43-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera m-quater, è inserita la seguente lettera: m-quater.1) «FIA di sviluppo»: il FIA italiano o il FIA UE di tipo chiuso di cui al successivo articolo 37- bis;
b) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente articolo:
Art. 37-bis.
(FIA di sviluppo).
1. Il FIA di sviluppo deve costituirsi in forma di Oicr chiuso e deve ottenere la quotazione in un mercato regolamentato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento attuativo dell'articolo 39 del presente decreto concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
2. Il regolamento del FIA di sviluppo deve prevedere che almeno il novanta per cento del patrimonio sia investito in azioni, quote o titoli assimilabili, emessi da piccole e medie imprese, che siano società di capitali.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 1o marzo 2016, determina le caratteristiche e i requisiti delle piccole e medie imprese di cui al comma 2, fermo restando che le predette imprese dovranno avere la sede operativa o gli insediamenti produttivi ubicati sul territorio della Repubblica italiana.
4. Il FIA di sviluppo può investire sino al massimo del dieci per cento del patrimonio nelle altre attività e beni nei quali l'investimento è concesso ai FIA italiani o ai FIA UE di tipo chiuso, con esclusione delle partecipazioni in imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 marzo 2015 n. 33 nonché delle partecipazioni in Oicr che a loro volta investano in start-up innovative o PMI innovative.
5. Il regolamento del FIA di sviluppo prevede la distribuzione ai partecipanti, per ciascun esercizio, di un provento annuo non inferiore alla totalità dei dividendi o altri proventi erogati, nello stesso esercizio, dalle imprese in cui il patrimonio è investito. A tal fine il GEFIA orienterà le sue strategie di investimento proponendosi di perseguire l'obiettivo finale di una remunerazione annuale dei partecipanti al FIA di sviluppo pari almeno al due per cento del patrimonio investito alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di distribuzione dei proventi.
6. Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente articolo al FIA di sviluppo si applicano tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano i FIA chiusi.
43-ter. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente articolo:
Art. 15-bis.
(Detrazioni per le persone fisiche di investimenti in FIA di sviluppo).
1. La persona fisica che sottoscrive partecipazioni di un FIA di sviluppo, per come definito dall'articolo 37-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, può portare in detrazione all'imposta lorda sul reddito imponibile una somma pari al diciannove per cento del suddetto importo e comunque non superiore a ventimila euro. Ai fini di tale detrazione, non si tiene conto delle altre deduzioni o detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. La misura massima di detrazione è concessa per la totalità delle sottoscrizioni effettuate dal contribuente nell'arco di un anno solare.
2. L'ammontare indicato al comma 1 è portato in detrazione, in parti eguali, nell'arco di cinque periodi di imposta. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile in un periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imponibile sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il secondo rispetto alla scadenza del primo termine di riscatto, previsto dal regolamento del FIA di sviluppo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 1o marzo 2016, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
4. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
43-quater. Le disposizioni di cui ai commi 43-bis e 43-ter, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di attuazione previsti dai commi 43-bis e 43-ter.».
Conseguentemente, sostituire il comma 369, con il seguente:
«369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 123,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 131,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 128,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 173,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 170,510 milioni di euro per l'anno 2020, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».
*6. 101. Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Coppola, Dallai, Donati, Fanucci, Gadda, Morani, Piccoli Nardelli, Vazio, Venittelli, Iori, Parrini, Patriarca, Crimì, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
«43-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, si dispone la sospensione degli sfratti per finita locazione e per morosità di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica — sovvenzionata, agevolata e convenzionata — realizzati nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare predisposti dalle amministrazioni comunali secondo la legge 18 aprile 1962, n. 167 così come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e/o realizzati in virtù di qualsiasi altra disposizione normativa intervenuta a disciplinare la costruzione di immobili di ERP.».
6. 90. Lombardi, Daga, Mannino, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43, aggiungere, i seguenti:
43-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 92, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
43-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 3-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato. I benefici di cui al comma 3-bis non sono cumulabili con quelli previsti a valere sul Fondo di garanzia "prima casa" di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 43-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
6. 91. De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane; dall'imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per cento delle spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «; fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eterni e con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un Importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.
6. 92. Zolezzi, Mannino, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per gli interventi ai cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, nei comuni SIN, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importa paria 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.
6. 93. Zolezzi, Mannino, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «schermature solari»; sono aggiunte le parole: «la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000,000.
6. 95. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta la seguente lettera: «c) per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».
6. 94. De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:
g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
6. 96. De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43 inserire i seguenti:
43-bis. Dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 43-ter. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà. 43-quater. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
6. 98. De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:
43-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:
Art. 16-ter.
(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).
1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.
2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata 4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1 deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia dell'Entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia dell'Entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.
10. In deroga a quanto previsto dal successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1. ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle Entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-6/5, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.
43-ter I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-ter decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986. n. 917 sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
43-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui Ai precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, pari a zero per l'anno 2016, a 62.400.000 euro per l'anno 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.400.000 euro per il 2019, a 95.800.000 euro per il 2020, a 115.200.000 per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 euro per il 2024, a 192.800.000 per il 2025, a 120.100.000 per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede nel modo seguente:
a) All'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017».
6. 86. Pisano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
43-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori, sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
Conseguentemente, al comma 369. sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 133,240 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,510 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,510 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,010 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 209,410 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. 70. Braga.
Dopo il comma 43 inserire il seguente:
43-bis. Al comma 48 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 dopo le parole: «Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli impianti di riscaldamento elettrici a conduttori termici quali la fibra di carbonio.».
6. 71. Rubinato.
Dopo il comma 43 inserire il seguente:
43-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito un Fondo per la ristrutturazione antisismica dei condomini, di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 50.000 euro, a completamento delle risorse necessarie per interventi di ristrutturazione edilizia su condomini o complessi di edifici collegati strutturalmente, relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali del condominio o degli edifici.
43-ter.Le anticipazioni di cui al comma 43-bis sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni dai condomini; i relativi interessi, applicati sulle anticipazioni di cui al comma 43-bis, posti a carico del bilancio dello Stato, sono stabiliti nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.
43-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 43-bis. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti, le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 43-bis sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.
43-quinquies. Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
6. 68. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 131,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 196,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. 66. Zanin, Falcone, Cova, Taricco.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Le risorse di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, destinate agli interventi di cui al medesimo articolo, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire la parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019.
6. 51. Arlotti, Camani, Fanucci, Moretto.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:
344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
6. 44. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, subordinata all'obbligo di preventiva comunicazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, non è preclusa per i lavori di cui all'articolo 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6. 45. Allasia, Grimoldi, Guidesi.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
6-bis. Alla lettera b), comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, premettere le seguenti parole: «per i lavori diversi da quelli di cui all'articolo 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
6. 46. Allasia, Grimoldi, Guidesi.
SEZIONE N. 6-bis.
(Edilizia popolare. Trattamento fiscale).
(commi da 44 a 45)
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il corrispettivo è determinato partendo dal valore venale del bene, che l'ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati.
* 6-bis. 7. Arlotti, Senaldi, Montroni, Ginefra, Carrescia, Basso, Becattini, Taricco, Bazoli, Bergonzi, Moscatt, Baruffi, Bargero, Benamati, Ascani, Paola Bragantini, Brandolin, Vico.
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il corrispettivo è determinato partendo dal valore venale del bene, che l'ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati.
* 6-bis. 9. Sani, Casati.
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. L'articolo 20, comma 4-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si interpreta nel senso che l'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie decorre dai medesimi termini di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
6-bis. 8. Sani.
Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:
45-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per l'esercizio delle predette
attività.
45-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività avviate in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità.
45-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
45-quinquies. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati secondo quanto previsto dai precedenti commi, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 45-quater si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad anni otto e comunque dei contratti di cui al comma 45-ter per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento. Per l'applicazione del regime agevolativo si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
45-sexies. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi 45-bis e 45-ter, mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 45-quater, si applica un regime fiscale di vantaggio. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2016, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2015, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento. Il beneficio è riconosciuto a condizione che il contribuente:
a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.
45-septies. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 45-ter il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 45-sexies.
45-octies. Per le attività di cui ai commi 45-bis e 45-ter, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento.
6-bis. 13. Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. I termini di validità delle convenzioni sottoscritte per l'attuazione dei programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché i termini di inizio e fine lavori della realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, sono prorogati di tre anni dalla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo che recepisce gli adeguamenti alle disposizioni legislative, nel caso in cui il soggetto attuatore abbia comunicato entro i termini disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di volersi assumere i maggiori oneri derivanti dalla completa attuazione del programma integrato, e quindi della realizzazione a proprio carico della parte dell'intervento di edilizia sovvenzionata non coperta da finanziamento statale.
6-bis. 6. Donati, Fanucci.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
6-bis. 5. Alberti, Tripiedi, Crippa, Caso, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Al fine di venire incontro alte difficoltà finanziare delle cooperative destinatarie di contributi agevolati, ai sensi della legge 8 febbraio 2001 n. 21, per la realizzazione di alloggi a locazione permanente, le Regioni a seguito di richiesta della cooperativa interessata possono autorizzare, anche in deroga alle norme regolanti il finanziamento, la trasformazione della destinazione degli alloggi da locazione permanente a locazione a termine, consentendo così la cessione in proprietà ai soci assegnatari a partire dal decimo anno successivo alla data di assegnazione degli alloggi. La Regione erogante il finanziamento determina le modalità di riduzione del contributo erogato e di rimborso della differenza alla Regione da parte della cooperativa. Le risorse finanziarie pervenute alle Regioni a seguito di eventuali rimborsi saranno destinate ad interventi di edilizia residenziale sociale.
6-bis. 3. Ragosta.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. È autorizzato un contributo triennale pari a 2 milioni di euro annui per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative, non incluse nel finanziamento di cui all'articolo 9, comma 5 della legge 30 aprile 1999 n. 136, che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta e approvata, inclusi gli oneri finanziari. Il contributo integrativo di cui sopra decorre dall'anno 2016 e termina alla scadenza dell'ultimo contributo concesso, nell'anno 2018. È escluso il periodo pregresso.
Conseguentemente, alla Tabella E (Missione 10, 19 Casa e assetto urbanistico), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
6-bis. 12. Morassut.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono utilizzare, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i ricavi della vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per il ripiano del disavanzo di amministrazione ovvero per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
6-bis. 11. Battaglia.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Le disposizioni in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti contenute negli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che ricadono nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del predetto decreto anche le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine stipulati per finalità diverse da un investimento produttivo e per estinguere indebitamenti pregressi, e che non osta all'applicazione di tali disposizioni la previsione, a favore dell'ente finanziatore, di facoltà di recesso anticipato o risoluzione correlate a ipotesi di inadempimento contrattuale o a obblighi pattiziamente assunti, subordinate al verificarsi di circostanze fattuali o a specifiche condizioni espressamente individuate nel contratto di finanziamento.
6-bis. 2. Sanga, Rubinato.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono ad incrementati i canoni e le modalità di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali da parte delle aziende d'imbottigliamento. I titolari delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, dovranno corrispondere alla Regione e agli enti locali interessati, un canone annuo calcolato sull'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione, nonché in rapporto al quantitativo d'acqua imbottigliato. L'incremento di cui al precedente periodo non può essere inferiore al 100 per cento del canone corrisposto alla data del 31 dicembre 2015, e comunque non inferiore a 20 euro al m3, pari allo 0,02 euro per litro imbottigliato. La quota di canone deve essere differenziata e prevista in riduzione per le aziende che utilizzino contenitori in vetro o ecosostenibili, il recupero dei vuoti a rendere, nonché l'adesione a sistemi di gestione ambientale certificati. Il canone dovuto può essere ulteriormente ridotto, in misura comunque non superiore al sessanta per cento, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Regione a garanzia dei livelli occupazionali o di loro incrementi.
6-bis. 4. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Fassina, Melilla, Ricciatti, Ferrara.
SEZIONE N. 7.
(Ammortamenti).
(commi da 46 a 52)
Sostituire il comma 46 con il seguente:
46. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 10 per cento. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi Integrati e interconnessi tra di loro attraverso una rete e in grado di generare uno scambio di dati, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento.
7. 28. Bruno Bossio, Basso, Bargero, Boccadutri, Ascani, Bonomo, Barbanti, Carrozza, Coppola, Gribaudo, Quintarelli.
Al comma 46 dopo le parole: beni materiali strumentali nuovi aggiungere le seguenti: software per l'incremento della produttività.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 4,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
7. 17. Galgano, Quintarelli, Basso, Bruno Bossio, Bargero, Coppola, Gadda, Carrozza, Giampaolo Galli, Mucci, Librandi.
Al comma 46, sostituire le parole: investimenti in beni materiali strumentali nuovi con le seguenti: investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro annui per il 2016 e pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Conseguentemente, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione in misura lineare di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
7. 27. Ruocco, Castelli, Sorial, caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Al comma 46, dopo le parole: effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, sono inserite le seguenti: ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa.
*7. 34. Laffranco.
Al comma 46, dopo le parole: effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, sono inserite le seguenti: ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa.
*7. 33. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Al comma 46, dopo le parole: effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, sono inserite le seguenti: ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa.
*7. 5. Busin, Guidesi, Invernizzi.
Al comma 46, apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: dei canoni di locazione finanziaria, aggiungere le seguenti: e di noleggio.
b) dopo le parole: il costo di acquisizione aggiungere le seguenti: e di noleggio.
Conseguentemente al comma 47, dopo le parole: dei canoni di locatone finanziaria aggiungere le seguenti: e di noleggio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2016: – 4.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 28.000.000.
*7. 14. Garofalo.
Al comma 46, apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: dei canoni di locazione finanziaria, aggiungere le seguenti: e di noleggio.
b) dopo le parole: il costo di acquisizione aggiungere le seguenti: e di noleggio.
Conseguentemente al comma 47, dopo le parole: dei canoni di locatone finanziaria aggiungere le seguenti: e di noleggio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2016: – 4.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 28.000.000.
*7. 2. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 46 sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 60 per cento.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare fino ad un massimo del 35 per cento a decorrere dal 2016.
7. 38. Alberto Giorgetti.
Al comma 42 sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 60 per cento.
7. 4. De Girolamo.
Al comma 46 aggiungere il seguente periodo:
Per i territori ricadenti nelle zone dell'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 1260 del 1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 il costo di acquisizione, di cui al precedente periodo, ferma rimanendo l'autorizzazione da parte della Commissione Europea è maggiorato al 100 per cento. All'onere del provvedimento valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2016, in 114 milioni di euro per l'anno 2017 e in 94 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
7. 1. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 46 aggiungere, infine il seguente periodo:
Per i soggetti di cui al periodo precedente, collocati nelle aree obiettivo convergenza, che beneficiano delle disposizioni previste dai commi 366-372, di cui alla legge 266 del 23 dicembre 2015, è stabilita una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
7. 8. Alberto Giorgetti, Occhiuto, Prestigiacomo.
Dopo il comma 46 aggiungere il seguente:
46-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno sede legale nelle regioni del Sud Italia, anche con siti produttivi ivi ubicati, e per gli esercenti arti e professioni che hanno sede nelle regioni del Sud Italia che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 60 per cento.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 84,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
7. 15. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, D'Agostino, Librandi.
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
47-bis. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, le maggiorazioni di cui ai commi 46 e 47 sono rideterminate nella misura del 60 per cento in relazione agli investimenti destinati, alle medesime condizioni di cui al comma 46, a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e agli investimenti effettuati in tali aree, alle medesime condizioni di cui al comma 47.
Conseguentemente:
a) al comma 48, sostituire le parole: La disposizione di cui al comma 46 non si applica, con le seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 46 e 47-bis non si applicano;
b) al comma 49, sostituire le parole ovunque ricorrano: 46 e 47 con le seguenti: 46, 47 e 47-bis;
c) al comma 52, sostituire le parole: 46 e 47 con le seguenti: 46, 47 e 47-bis.
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2016, 157,5 milioni di euro per l'anno 2017, 210 milioni di euro per l'anno 2018, 161,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, 136,5 milioni per l'anno 2023 e 6 milioni per l'anno 2024.
7. 23. Pelillo, Vico, Ginefra, Capone, Mariano, Massa, Cassano, Ventricelli, Mongiello, Losacco, Tino Iannuzzi, Petrini, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
47-bis. La maggiorazione di cui ai commi 46 e 47 è incrementata al 60 per cento per gli investimenti di cui ai medesimi commi 46 e 47, a favore dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professione che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle aree dell'obiettivo convergenza. La maggiorazione non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Conseguentemente:
a) al comma 48, sostituire le parole: La disposizione di cui al comma 46 non si applica con le seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 46 e 47-bis non si applicano;
b) al comma 4, sostituire le parole: e 47 con le seguenti: 47 e 47-bis;
c) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
514-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 2 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito dei giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
7. 32. Valeria Valente, Misiani, Massa, Bargero, Berretta, Boccuzzi, Michele Bordo, Chaouki, Coccia, Culotta, D'Ottavio, Fiorio, Marantelli, Marchi, Marrocu, Minnucci, Moscatt, Mazzoli, Paris, Giuditta Pini, Porta, Ribaudo, Rossomando.
Dopo il comma 48 inserire i seguenti:
48-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 46 e 47 si considerano agevolabili anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2017 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2016:
a) il relativo ordine risulti accettato dal venditore con una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e.
b) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.
48-ter. Gli estremi della comunicazione di cui alla lettera a) del precedente comma sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo modalità da individuare in un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 48-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
7. 10. Sanga, Rubinato.
Sostituire il comma 49 con il seguente:
49. Le disposizioni del comma 46 si applicano anche agli oneri pluriennali sostenuti in relazione ad investimenti di cui al comma 46, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità aziendale in termini di automazione, miglioramento competitivo, miglioramento delle condizioni di sicurezza, tutela ambientale e risparmio energetico.
7. 29. Bruno Bossio, Basso, Bargero, Boccadutri, Ascani, Bonomo, Barbanti, Carrozza, Coppola, Gribaudo, Quintarelli.
Dopo il comma 49 aggiungete il seguente:
49-bis. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna il costo di acquisizione di cui al comma 46 è maggiorato al 60 per cento
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016.
7. 24. Calabrò.
Dopo il comma 49 aggiungete il seguente:
49-bis. È riservata ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 35 per cento delle risorse assegnate:
a) in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;
b) dal Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) in attuazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese di cui:
1. all'articolo 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
2. all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
3. all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83.
d) in attuazione degli articoli da 22 a 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.
7. 16. Pagano.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. Il limite di cui al comma 48 non opera per le imprese residenti con attività da non meno di tre anni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nelle regioni suddette i benefìci di cui ai commi 46 e 47 sono cumulabili con altri aiuti a finalità regionale, possono essere utilizzati anche sottoforma di compensazione fiscale e sono concessi anche per:
a) ampliamento, potenziamento e innovazione strutturale dell'azienda;
b) riconversione in imprese turistiche, alberghiere o agroalimentari.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
7. 11. Calabrò.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. Il limite di cui al comma 48 non opera per le imprese residenti con attività da non meno di tre anni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nelle regioni suddette i benefici di cui ai commi 46 e 47 sono cumulabili con altri aiuti a finalità regionale, possono essere utilizzati anche sottoforma di compensazione fiscale e sono concessi anche per:
a) ampliamento, potenziamento e innovazione strutturale dell'azienda
b) riconversione in imprese turistiche, alberghiere o agro alimentari.
Conseguentemente, al comma: 551, aggiungere, infine le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per Fanno 2016.
7. 12. Calabrò.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna il costo di acquisizione di cui al comma 46 è maggiorato al 60 per cento.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016.
7. 13. Calabrò.
Sostituire il comma 50 con il seguente:
50. Le disposizioni dei commi 46, 47 e 49 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso ai 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei predetti commi 46 e 47.
7. 30. Bruno Bossio, Basso, Bargero, Boccadutri, Ascani, Bonomo, Barbanti, Carrozza, Coppola, Gribaudo, Quintarelli.
Dopo il comma 52 inserire i seguenti commi:
52-bis. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
52-ter. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).
52-quater. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
52-quinquies. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
52-sexies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie imprese, tre anni.
Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
52-septies. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza.
52-octies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
52-novies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.
52-decies. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
52-undecies. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25%. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.
52-duodecies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.
52-terdecies. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 400 milioni di euro per il 2017, 400 milioni di euro del 2018 e 400 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.
52-quaterdecies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.»
*7. 31. Valeria Valente, Misiani, Massa, Bargero, Berretta, Boccuzzi, Michele Bordo, Chaouki, Coccia, Culotta, D'Ottavio, Fiorio, Marantelli, Marchi, Marrocu, Minnucci, Moscatt, Mazzoli, Paris, Giuditta Pini, Porta, Ribaudo, Rossomando.
Dopo il comma 482 aggiungere i seguenti commi:
«482-bis. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
482-ter. Per le finalità di cui al comma 482-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).
482-quater. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
482-quinquies. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
482-sexies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 482-ter. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie imprese, tre anni. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione.
482-septies. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza.
482-octies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
482-nonies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.
482-decies. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
482-undecies. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 482-septies, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.
482-duodecies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.
482-terdecies. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.
482-quaterdecies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.»
*7. 36. Ginefra, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Capodicasa, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Pelillo, Ventricelli.
Dopo il comma 482 aggiungere i seguenti commi:
«482-bis. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
482-ter. Per le finalità di cui al comma 482-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).
482-quater. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
482-quinquies. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
482-sexies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 482-ter. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie imprese, tre anni. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione.
482-septies. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza.
482-octies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
482-nonies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.
482-decies. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
482-undecies. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 482-septies, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.
482-duodecies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.
482-terdecies. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.
482-quaterdecies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.»
7. 37. Giampaolo Galli.
Dopo il comma 482, aggiungere i seguenti commi:
«482-bis. È riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE. Tale credito d'imposta è riconosciuto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018. L'agevolazione di cui ai commi seguenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.
482-ter. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
482-quater. Per le finalità di cui al comma 482-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).
482-quinquies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 482-quater, in relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie imprese, tre anni. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione.
482-sexies. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
482-septies. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
482-octies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.
482-nonies. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
482-decies. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro i periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 482-septies, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25%. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.
482-undecies. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.»
7. 35. Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
«52-bis. Per il triennio 2016, 2017 e 2018 e a decorrere da tale anno, ai fini dall'imposizione del reddito di impresa è riconosciuto un credito di imposta annuo in favore delle imprese e delle attività di lavoro autonomo ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, nel limite delle risorse indicate dal comma 52-septies, per un ammontare calcolato fino ad un massimo del 50 per cento del volume di spesa sostenuta per gli investimenti in beni strumentali realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
52-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità e la procedura di, accesso, nonché la misura del beneficio di cui al comma 52-bis, nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato I'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
52-quater. L'incentivo fiscale di cui al comma 52-bis si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
52-quinquies. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
52-sexies. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
52-septies. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 52-bis per gli anni 2016, 2017 e dal 2018, nel limite di una autorizzazione di spesa pari a 500 milioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione».
7. 19. Sammarco.
Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
«52-bis. Per il triennio 2016, 2017 e 2018 e a decorrere da tale anno, ai fini dall'imposizione del reddito di impresa è riconosciuto un credito di imposta annuo in favore delle imprese e delle attività di lavoro autonomo ubicate nelle aree classificate nell'obiettivo 1 ai fini dell'accesso ai fondi strutturali previsti nell'attuazione della Programmazione del QCS per il periodo 2014-2020, nel limite delle risorse indicate dal comma 52-septies, per un ammontare calcolato fino ad un massimo del 50 per cento del volume di spesa sostenuta per gli investimenti in beni strumentali realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
52-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità e la procedura di accesso, nonché la misura del beneficio di cui al comma 52-bis, nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
52-quater. L'incentivo fiscale di cui al comma 52-bis si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore al cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
52-quinquies. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
52-sexies. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
52-septies. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 52-bis per gli anni 2016, 2017 e dal 2018, nel limite di una autorizzazione di spesa pari a 500 milioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione».
7. 26. Calabrò.
Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
52-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione Europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione Europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
52-ter. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dai locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
52-quater. Agli investimenti localizzati nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione Europea.
52-quinquies. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione.
52-sexies. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
52-octies. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale del grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
52-novies. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
52-decies. Con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni dei commi da 52-bis a 52-novies. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
7. 25. Vignali.
Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:
«52-bis. All'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al secondo periodo, dopo le parole: 100 per cento inserire le seguenti: per le aziende di call center e.».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016,142,610 milioni per il 2017, 139,610 per il 2018, 184,110 milioni per il 2019, 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 131,84 milioni per l'anno 2016,140,11 milioni per il 2017, 137,11 per il 2018,181,61 milioni per il 2019,179,01 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
7. 22. Pelillo, Petrini, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:
52-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97, convertito in legge 2 agosto 2008 n. 129, è così sostituito: «Per il credito d'imposta di cui al primo comma lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza del beneficio, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2013. Per i soggetti che hanno rispettato la pianificazione temporale a suo tempo indicata nel formulario, l'utilizzo dei credito d'imposta è previsto, per gli investimenti sostenuti dai 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, a partire dall'anno 2015.»
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2016 al 2021.
7. 21. Misuraca.
Dopo il comma 52, aggiungere il seguente comma:
52-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis: «È fatta salva la facoltà di non riferire gli effetti della modificazione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) del presente decreto alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio».
7. 18. Librandi.
Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
52-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo n. 163/2006, comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. In deroga alle previsioni di cui al comma che precede e ad ogni diversa condizione delle concessioni in essere, nel caso di concessioni in essere o di nuova aggiudicazione che siano affidate con la formula della finanza di progetto con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi oggetto delle concessioni relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 156 comma 2.
Conseguentemente, aggiungere dopo il comma 25 dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 163/2006 il seguente comma:
25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146 comma 1-bis si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea. A tali concessioni non si applicano previsioni di cui al comma 25 del presente articolo.
7. 3. Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 52 inserire il seguente:
«52-bis. Al fine di evitare il congestionamento del traffico nelle aree di Varese e Como, consentendo l'eliminazione dei pedaggi previsti per le tratte denominate tangenziale di Varese –1 lotto e tangenziale di Como – 1 lotto facenti parte del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, è autorizzato un contributo di euro 200 milioni per l'anno 2016 e di euro 150 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., destinato al riequilibrio del piano economico finanziario, che preveda l'eliminazione del pedaggiamento nelle tratte di cui al presente comma. A tal fine la società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) è autorizzata a predisporre il nuovo piano economico finanziario riequilibrato da trasmettere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al CIPE per l'approvazione».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
7. 6. Molteni, Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Bossi.
Dopo il comma 52 inserire il seguente:
52-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali, indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando di gara e/o nella convenzione che regolamenta la concessione, ed anche nel caso di infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio, al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario».
7. 7. Grimoldi, Guidesi.
Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
52-bis. Per rafforzare il sistema economico del mezzogiorno e al fine di stimolare nuovi investimenti nelle regioni meridionali, con particolare riguardo per i settori del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura, è istituito un credito di imposta a valere sull'impiego dei fondi comunitari e delle relative quote di cofinanziamento nazionale, relativi alla programmazione residuale per gli anni 2014-2020.
52-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria decreto di natura non regolamentare, i settori e la tipologia di imprese interessate, i limiti di finanziamento per ciascuna regione, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
52-quater. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stata di attuazione del presente articola.
7. 9. Saltamartini.
SEZIONE N. 8.
(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni).
(commi da 53 a 55)
Al comma 1, comma 53, sopprimere le lettere a) e b).
8. 17. Pizzolante, Sammarco.
Al comma 53, lettera b), capoverso d-bis) sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
b) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 2016 sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 123.002;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: 21.756 con la seguente. 121.756;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 118.006.
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dal 2016.
8. 6. Fedriga, Busin, Guidesi.
Al comma 53, lettera b), capoverso d-bis), sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 44. Locatelli, Pastorelli.
Al comma 53, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 64 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
b) sopprimere il comma 215.
c) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento;
d) al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 8,5 per cento.
8. 36. Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.
Al comma 53, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: al comma 65, lettera b), le parole: «dipendente o» sono soppresse;.
8. 7. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.
Al comma 53, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il comma 77 è sostituito dal seguente:
77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
b) sopprimere il comma 215.
8. 37. Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.
Al comma 53, alla lettera d) capoverso, sopprimere le parole: ridotta del 35 per cento.
8. 27. Albanella.
Al comma 53, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) al comma 54, alla lettera c), sostituire la parola: 20.000 con la seguente: 25.000.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento».
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
b) sopprimere il comma 215.
8. 38. Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.
Al comma 54 è sostituito dal seguente:
54. L'allegato n. 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:
PROGRESSIVO | GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 | VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI | REDDITIVITÀ |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10 - 11) | 45.000 | 40% |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 30.000 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
6 | Intermediari del
commercio |
46.1 | 25.000 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 -75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 50.000 | 70% |
9 | Altre attività
economiche |
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 30.000 | 67% |
Conseguentemente:
dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento».
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento».
8. 35. Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.
Al comma 54, all'allegato n. 4 ivi riportato, alla colonna: «Redditività», riga numero 8: «attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi» sostituire la percentuale: 78% con la seguente: 52%.
Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
8. 34. Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.
Al comma 54, all'allegato n. 4, ivi riportato, alla colonna: VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI, apportare le seguenti modificazioni:
a) al progressivo 8: attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 60.000;
b) al progressivo 9: altre attività economiche, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 60.000.
Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
8. 33. Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.
Al comma 54 nell'Allegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al Gruppo di settore n. 8 (Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi) sostituire il valore soglia dei ricavi/compensi: 30.000 con: 40.000.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 54. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
8. 9. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.
Al comma 55 aggiungere: per i soggetti di cui al primo periodo non si applica la previsione della lettera b) del comma 53.
*8. 42. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Al comma 55 aggiungere: per i soggetti di cui al primo periodo non si applica la previsione della lettera b) del comma 53.
*8. 18. Pagano.
Al comma 55 aggiungere: per i soggetti di cui al primo periodo non si applica la previsione della lettera b) del comma 53.
*8. 14. Laffranco.
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Il regime fiscale di cui all'articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applica altresì alla categoria degli operatori dei servizi educativi domiciliari aventi un fatturato non superiore a 40.000 euro. Ai ricavi o compensi percepiti dai predetti soggetti nel periodo d'imposta di riferimento è applicato un coefficiente di redditività del 40 per cento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono altresì apportate le opportune modifiche all'allegato 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
8. 1. Rubinato.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente comma:
55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: -3.000.000;
2017: -3.000.000;
2018: -3.000.000.
8. 3. Laffranco.
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le disposizioni dell'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, sono sospese.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
b) abrogare il comma 369;
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
d) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: TOTALE apportare le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 2016 sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 123.002;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: 21.756 con la seguente: 121.756;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 118.006.
8. 4. Guidesi.
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, è soppresso l'articolo 62-bis.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
b) abrogare il comma 369.
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
d) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: TOTALE apportare le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 2016 sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 123.002;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: 21.756 con la seguente: 121.756;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 118.006.
8. 5. Guidesi.
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi non superiori a 10.000 euro rispetto al valore soglia dei ricavi/compensi stabilito per ciascun gruppo di settore nell'allegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il contribuente può avvalersi, per una sola annualità, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore al valore soglia suddetto sia applicata l'aliquota del 27 per cento.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
8. 8. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Al quarto periodo del comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
8. 10. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti che usufruiscono del regime forfetario e che effettuano tutti i pagamenti in modo tracciabile ai sensi delle disposizioni vigenti possono accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
8. 11. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di altre detrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «1.104 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.840 euro» e le parole: «4.800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «8.000 euro»;
b) alla lettera b), le parole: «4.800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «8.000 euro».
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
8. 12. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.
Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
55-bis. Le disposizioni di cui al comma 53 si applicano, per l'anno 2016, per le piccole e medie imprese del settore-lattiero caseario, indipendentemente dal volume di affari dichiarato nell'anno 2015.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016.
8. 13. Guidesi.
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, finalizzato a consentire, su richiesta degli interessati, la determinazione del reddito d'impresa sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, che tiene conto del reddito dell'anno precedente, esclusivamente per le attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro e con sede nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti, o nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. con le seguenti: di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
8. 15. Caparini, Grimoldi, Guidesi.
Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
55-bis. Dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
15-bis.1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero.
8. 16. Simonetti, Guidesi, Caparini.
Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
55-bis. Alle notifiche degli avvisi di addebito effettuate dall'INPS ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 relativo alle notifica delle cartelle a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'Agente della Riscossione.
8. 19. Sammarco, Pagano.
Dopo il comma 55, inserire il seguente:
55-bis. Il comma 3) della tabella C Allegato B del comma 1) articolo 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999 è abrogato.
8. 20. Sammarco.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente comma:
55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: -3.000.000;
2017: -3.000.000;
2018: -3.000.000.
8. 21. De Mita.
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole «20.000» sono sostituite dalle seguenti «50.000» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012»;
b) alla lettera a) le parole «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2014»;
c) alla lettera b) le parole «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2014»;
d) alla lettera c) le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2014»;
e) alla lettera d) le parole «15 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti «15 luglio 2014» e ove ricorrano le parole «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2014».
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. con le seguenti: è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
8. 22. Sammarco.
Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:
55-bis. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
55-ter. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito. I redditi percepiti dai soci professionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: -10.000.000;
2017: -10.000.000;
2018: -10.000.000.
8. 23. Montroni, Pagani.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente comma:
55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: -3.000.000;
2017: -3.000.000;
2018: -3.000.000.
8. 29. Baruffi, Rotta, Gribaudo, Taricco, Giacobbe, Patrizia Maestri.
Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
8. 24. Montroni, Pagani.
Dopo il comma 55, è inserito il seguente:
55-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimprenditorialità di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito Agenzia), aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,.
A copertura dei maggiori oneri, stimati in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139.610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39.610 milioni di euro per l'anno 2018.
8. 25. Calabrò.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimprenditorialità di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito Agenzia), aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Sul medesimo conto corrente, sono altresì accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018.
8. 26. Taranto, Benamati, Tino Iannuzzi, Basso, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Senaldi, Tidei, Vico.
Dopo il comma 55 aggiungere:
Art. 55-bis. – Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i criteri di utilizzo degli studi di settore come strumento di analisi per selezionare i contribuenti da assoggettare ad attività di controllo fiscale.
Ai fini di cui al comma 1 è esclusa l'applicazione degli studi di settore quale strumento per stabilire automaticamente l'adeguatezza delle dichiarazioni dei redditi.
8. 28. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.
Conseguentemente:
a) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento;
b) al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
8. 30. Fantinati, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas.
Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
55-bis. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
55-ter. All'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da «, preventivamente asseverato» a «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da «L'asseverazione è rilasciata» fino a «che lo hanno sottoscritto.».
55-quater. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole «entro due mesi» sono inserite le seguenti «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater.».
Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
8. 31. Fantinati, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas.
Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
55-bis. A decorrere dall'anno 2016 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
55-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 55-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
55-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2016, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2016.
55-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 55-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
55-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 55-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
55-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 55-quater e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 55-quinqies e 55-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. 32. Fantinati, Caso, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri, Vallascas.
Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:
55-bis 1. Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più mirati e meno invasivi, a decorrere dal 1o gennaio 2016, le Agenzie Fiscali e il Corpo della Guardia di Finanza riconoscono e promuovono l'espletamento delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, di rilevazione e ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la verifica fiscale in «modalità digitale», limitando l'attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della contabilità.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per espletamento in «modalità digitale» delle attività indicate al comma 1, si intende l'acquisizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra operazione relativa ai dati e ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini dell'accertamento e della verifica fiscale, in formato digitale mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti attraverso portali web dedicati che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali web, scelti dal contribuente, non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte delle Agenzie Fiscali e del Corpo della Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti esibiti dal contribuente in «modalità digitale» devono essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consultabili per data e numero progressivo.
3. In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che intende produrre i dati e i documenti oggetto di controllo in «modalità digitale», dovrà comunicare ai verificatori le modalità di accesso al portale web dove tali dati e documenti sono stati archiviati e verranno condivisi. Il contribuente dovrà inoltre sottoscrivere e consegnare ai verificatori apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale sono conformi all'originale. Resta fermo il diritto dei verificatori, qualora lo ritenessero necessario, di richiedere l'esibizione dei documenti originali.
55-ter) 1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a sostegno della crescita e degli investimenti, con l'obiettivo di far emergere e premiare i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e a instaurare con l'Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto collaborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede, a decorrere dal 1o gennaio 2016, è introdotto il nuovo regime dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili».
2. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto del presente articolo, si considerano «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»:
a) le società di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti ad esse equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo e di impresa di cui agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che optano per la «condivisione continuativa in modalità digitale», con l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:
1) fatture emesse e ricevute;
2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;
3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
4) libri e registri obbligatori;
5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;
6) conti di mastro;
7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;
8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
10) per i soggetti tenuti al deposito il bilancio di esercizio, un bilancio che preveda il controllo documentale agevolato, ossia che permetta di visualizzare per ogni principale voce di conto economico i documenti corrispondenti che la compongono;
11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi all'originale;
b) le persone fisiche senza partita IVA che optano per la «condivisione continuativa in modalità digitale» con l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:
1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
2) fatture, ricevute e altri documenti rilevanti inerenti le spese ritenute significative ai fini dei calcoli del redditometro;
3) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;
4) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
5) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
6) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi all'originale.
Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto dal presente articolo, per «condivisione continuativa in modalità digitale» si intende la messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei documenti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) all'Agenzia delle Entrate e al Corpo della Guardia di Finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti in formato digitale, attraverso portali web dedicati, scelti dal contribuente, che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali web non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti messi a disposizione con le modalità di cui al presente comma devono essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consultabili per data e numero progressivo.
3. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti che fanno capo ai «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a) vengono riconosciuti i seguenti esoneri:
a) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 2 comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148.
4. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e collaborazione con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a) sono loro riconosciuti i seguenti benefici:
a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;
f) applicazione di una deduzione forfettaria dell'8 per cento, in diminuzione del reddito imponibile prodotto dal soggetto che ha effettuato l'opzione per il regime previsto dal presente articolo;
5. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:
a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati all'esercizio di attività o utilizzati dai medesimi o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della loro contabilità, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità giudiziaria più vicina, che giustifichi l'esigenza effettiva di indagine e controllo sul luogo. In caso di presenza di tale autorizzazione, la permanenza indicata all'articolo 12, comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212 viene ridotta nella misura del 50 per cento;
b) possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscalmente Sostenibili», resta fermo il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera a) così come quella del contribuente di produrne.
6. Al fine di riconoscere benefici ai «Soggetti fiscalmente sostenibili» individuati al comma 2, lettera b) si prevede, in considerazione del particolare rapporto di collaborazione instaurato:
a) la riduzione di due anni degli ordinari termini di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;
c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi fiscali entro tre mesi dalla presentazione delle relative istanze;
d) l'assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta celere agli interrogativi fiscali posti da parte dell'Amministrazione finanziaria, con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) l'applicazione di una detrazione forfettaria fissa di euro 500,00 sull'imposta delle persone fisiche.
Considerato il particolare rapporto instaurato con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera b), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera b), resta fermo il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera b) così come quella del contribuente di produrne.
7. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al presente articolo devono effettuare apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio rispetto al quale intendono condividere, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2 lettere a) e b), indicando l'indirizzo del portale web dove gli stessi hanno provveduto ad archiviare predetti dati e documenti. Tale opzione, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà notificare la cosiddetta «Comunicazione di Avvenuta Condivisione», contenente le modalità di accesso al portale web dove sono stati archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per permetterne l'effettivo accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite il portale web dove sono stati archiviati e messi a disposizione, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), su indirizzi e-mail deputati esclusivamente a tale scopo e indicati da ogni Direzione regionale e provinciale dell'Agenzia delle Entrate e da ogni Comando del Corpo della Guardia di Finanza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
8. In caso di:
a) omissione della effettiva condivisione dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i termini di cui al comma 8;
b) incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b).
L'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza inviano al «Soggetto Fiscalmente Sostenibile» una comunicazione, sollecitandolo a provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora la regolarizzazione non avvenisse entro 30 giorni dalla data di notifica di tale comunicazione, vengono meno gli effetti individuati dal regime premiale previsto dal presente articolo.
9. Fatta eccezione per le deduzioni di imposta di cui alla lettera f) del comma 5, quanto previsto dal presente articolo è applicabile anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, commi da 54 a 88.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -50.000.000;
2017: -70.000.000;
2018: -70.000.000.
8. 41. Dellai.
Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:
55-bis. Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più mirati e meno invasivi, a decorrere dal 1o gennaio 2016, le Agenzie Fiscali e il Corpo della Guardia di Finanza riconoscono e promuovono l'espletamento delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, di rilevazione e ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la verifica fiscale in «modalità digitale», limitando l'attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della contabilità.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per espletamento in «modalità digitale» delle attività indicate al comma 1, si intende l'acquisizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra operazione relativa ai dati e ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini dell'accertamento e della verifica fiscale, in formato digitale mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti attraverso portali web dedicati che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali web, scelti dal contribuente, non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte delle Agenzie Fiscali e del Corpo della Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti esibiti dal contribuente in «modalità digitale» devono essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consultabili per data e numero progressivo.
In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che intende produrre i dati e i documenti oggetto di controllo in «modalità digitale», dovrà comunicare ai verificatori le modalità di accesso al portale web dove tali dati e documenti sono stati archiviati e verranno condivisi. Il contribuente dovrà inoltre sottoscrivere e consegnare ai verificatori apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale sono conformi all'originale. Resta fermo il diritto dei verificatori, qualora lo ritenessero necessario, di richiedere l'esibizione dei documenti originali.
55-ter) 1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a sostegno della crescita e degli investimenti e con lo scopo di far emergere e premiare i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e a instaurare con l'Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto collaborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede, a decorrere dal 1o gennaio 2016, viene introdotto il nuovo regime dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili».
2. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto del presente articolo, si considerano «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»:
a) le società di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti ad esse equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo e di impresa di cui agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che optano per la «condivisione continuativa in modalità digitale», con l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:
1) fatture emesse e ricevute;
2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;
3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
4) libri e registri obbligatori;
5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;
6) conti di mastro;
7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;
8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
10) per i soggetti tenuti al deposito il bilancio di esercizio, un bilancio che preveda il controllo documentale agevolato, ossia che permetta di visualizzare per ogni principale voce di conto economico i documenti corrispondenti che la compongono;
11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi all'originale;
b) le persone fisiche senza partita IVA che optano per la «condivisione continuativa in modalità digitale» con l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:
1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
2) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;
3) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
4) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
5) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi all'originale.
3. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto dal presente articolo, per «condivisione continuativa in modalità digitale» si intende la messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei documenti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) all'Agenzia delle Entrate e al Corpo della Guardia di Finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti in formato digitale, attraverso portali web dedicati, scelti dal contribuente, che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali web non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti messi a disposizione con le modalità di cui al presente comma devono essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consultabili per data e numero progressivo.
4. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti che fanno capo ai «Soggetti Fiscalmente Sostenibili« individuati al comma 2, lettera a) vengono riconosciuti i seguenti esoneri:
a) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 2 comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e collaborazione con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a) sono loro riconosciuti i seguenti benefici:
a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) applicazione di un regime sanzionatorie agevolato, che prevede sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento.
6. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a) in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:
a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati all'esercizio di attività o utilizzati dai medesimi o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della loro contabilità, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità giudiziaria più vicina, che giustifichi l'esigenza effettiva di indagine e controllo sul luogo. In caso di presenza di tale autorizzazione, la permanenza indicata all'articolo 12, comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212 viene ridotta nella misura del 50 per cento.
b) possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscalmente Sostenibili», resta fermo il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera a) così come quella del contribuente di produrne.
7. Al fine di riconoscere benefici ai «Soggetti fiscalmente sostenibili» individuati al comma 2, lettera b) si prevede, in considerazione del particolare rapporto di collaborazione instaurato:
a) la riduzione di due anni degli ordinari termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;
c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi fiscali entro tre mesi dalla presentazione delle relative istanze;
d) l'assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta celere agli interrogativi fiscali posti da parte dell'Amministrazione finanziaria, con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
Considerato il particolare rapporto instaurato con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera b), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera b), resta fermo il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera b) così come quella del contribuente di produrne.
8. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al presente articolo devono effettuare apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio rispetto al quale intendono condividere, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2 lettere a) e b), indicando l'indirizzo del portale web dove gli stessi hanno provveduto ad archiviare predetti dati e documenti. Tale opzione, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà notificare la cd. «Comunicazione di Avvenuta Condivisione», contenente le modalità di accesso al portale web dove sono stati archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per permetterne l'effettivo accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite il portale web dove sono stati archiviati e messi a disposizione, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), su indirizzi e-mail deputati esclusivamente a tale scopo e indicati da ogni Direzione regionale e provinciale dell'Agenzia delle Entrate e da ogni Comando del Corpo della Guardia di Finanza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
9. In caso di:
c) omissione della effettiva condivisione dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i termini di cui al comma 8;
d) incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b);
l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza inviano al «Soggetto Fiscalmente Sostenibile» una comunicazione, sollecitandolo a provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora la regolarizzazione non avvenisse entro 30 giorni dalla data di notifica di tale comunicazione, vengono meno gli effetti individuati dal regime premiale previsto dal presente articolo.
10. Quanto previsto dal presente articolo è applicabile anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, commi da 54 a 88.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -10.000.000;
2017: -15.000.000;
2018: -15.000.000.
8. 39. Dellai.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Le società a responsabilità limitata semplificate, di cui all'Articolo 2463-bis Codice Civile, sono esonerate per i primi tre anni dalla loro costituzione dal versamento della tassa sulla partita Iva, dal pagamento dei diritti camerali e dal pagamento dei diritti di deposito del bilancio.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
8. 40. Capelli.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Gli esperti contabili di cui alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
8. 43. Mongiello.
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente comma:
55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: -3.000.000;
2017: -3.000.000;
2018: -3.000.000.
8. 45. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimì, Morani, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani.
Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
55-bis. Ai professionisti, singoli o associati, di cui ai commi 53-55, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 3.000 euro, per la formazione e per l'acquisto di software relativi a metodi e strumenti di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Entro il 31 gennaio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, definisce modalità e criteri per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma.
55-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 55-bis, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2016, 2017, 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369.
8. 46. Gadda, Coppola, Piccoli Nardelli, Dallai, Parrini, Vazio, Marco Di Maio, Donati, Morani, Fregolent, Fanucci, Moretto, Venittelli, Iori, Fragomeli, Patriarca, Lodolini, Crimì, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani, Bonomo, Scuvera, Bruno Bossio, Quintarelli.
SEZIONE N. 9.
(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi nonché disposizioni in materia di volontari dei Vigili del fuoco).
(commi da 56 a 68)
Al comma 56, primo periodo, sopprimere le parole: diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
9. 59. Guidesi, Busin.
Al comma 56, primo periodo, dopo le parole: non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, inserire le seguenti: ivi compresi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,.
* 9. 5. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 56, primo periodo, dopo le parole: non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, inserire le seguenti: ivi compresi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,.
* 9. 118. Russo, Catanoso.
Al comma 56, primo periodo, dopo le parole: non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, inserire le seguenti: ivi compresi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,.
* 9. 148. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
Al comma 56, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano altresì ai soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 che cedono all'impresa beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri.
9. 19. Gianluca Pini.
Sostituire il comma 60 con il seguente:
60. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Al comma 412, dopo le parole «per interventi di edilizia scolastica» sono inserite le seguenti «e per interventi di efficienza energetica nel territorio del comune».
9. 44. Sanga, Rubinato.
Al comma 60, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un quarto.
9. 58. Guidesi, Busin.
Al comma 60, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un terzo.
9. 57. Guidesi, Busin.
Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
61-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera h-ter) dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.
9. 106. Villarosa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
61-bis. Al comma 36-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole «10,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «21 punti percentuali».
9. 105. Villarosa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
61-bis. All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche».
9. 6. Caparini.
Al comma 62, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: L'imprenditore individuale inserire le seguenti: e l'esercente arti o professioni;
b) sostituire le parole: di cui all'articolo 43, comma 2 con le seguenti: di cui all'articolo 43;
c) dopo le parole: dal patrimonio dell'impresa inserire le seguenti: o dal regime di beni strumentali ed assegnarli al patrimonio dei beni personali.
Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
9. 53. Pagano.
Al comma 62, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: L'imprenditore individuale inserire le seguenti: e l'esercente arti o professioni;
b) sostituire le parole: di cui all'articolo 43, comma 2 con le seguenti: di cui all'articolo 43;
c) dopo le parole: dal patrimonio dell'impresa inserire le seguenti: o dal regime di beni strumentali ed assegnarli al patrimonio dei beni personali.
* 9. 40. Alberto Giorgetti.
Al comma 62, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: L'imprenditore individuale inserire le seguenti: e l'esercente arti o professioni;
b) sostituire le parole: di cui all'articolo 43, comma 2 con le seguenti: di cui all'articolo 43;
c) dopo le parole: dal patrimonio dell'impresa inserire le seguenti: o dal regime di beni strumentali ed assegnarli al patrimonio dei beni personali.
* 9. 64. Guidesi.
Al comma 62, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: L'imprenditore individuale inserire le seguenti: e l'esercente arti o professioni;
b) sostituire le parole: di cui all'articolo 43, comma 2 con le seguenti: di cui all'articolo 43;
c) dopo le parole: dal patrimonio dell'impresa inserire le seguenti: o dal regime di beni strumentali ed assegnarli al patrimonio dei beni personali.
* 9. 65. Pagano.
Al comma 62, dopo le parole: l'imprenditore individuale inserire le seguenti: o il libero professionista.
9. 90. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.
Dopo il comma 62, inserire il seguente:
62-bis. All'articolo 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
9. 94. Capodicasa, Iacono, Boccadutri.
Dopo il comma 62 inserire il seguente:
62-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 62 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 73 comma i lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni per il 2016 con le seguenti: di 144,340 milioni per il 2016, le parole: di 142,610 milioni per il 2017 con le seguenti: di 152,610 milioni per il 2017, e le parole: di 139,610 milioni per il 2018 con le seguenti: di 149,610 milioni per il 2018.
9. 117. Baradello.
Dopo il comma 62 inserire il seguente:
62-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 62 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni per il 2016 con le seguenti: di 124,340 milioni per il 2016, le parole: di 142,610 milioni per il 2017 con le seguenti: di 132,610 milioni per il 2017, e le parole: di 139,610 milioni per il 2018 con le seguenti: di 129,610 milioni per il 2018.
9. 119. Baradello.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62-bis. I soggetti di cui al comma 62 se cedono beni immobili non strumentali, appartenenti all'impresa, possono optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell'1 per cento della differenza tra il valore iscritto nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero nel registro dei beni ammortizzabili ed il valore di vendita.
L'opzione può essere effettuata a condizione che il provento di realizzo della cessione venga reinvestito nel patrimonio dell'impresa individuale.
9. 85. Moretto.
Dopo il comma 62 inserire il seguente:
62-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) gli importi «lire 35 milioni», «lire 8 milioni«, «lire 4 milioni», «lire 7 milioni», «lire 1,5 milioni» e «lire ottocentomila» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «euro cinquantamila», «euro dodicimila», «euro seimila», «euro duemila e quattrocento», «euro mille e duecento»;
b) alla lettera b-bis) aggiungere infine il seguente periodo: «senza tenere conto della parte di costo di acquisizione indicata nella lettera b).
9. 123. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 62, inserire il seguente:
62-bis.1. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 la parola «20», ovunque ricorra, è sostituita con la seguente «40»;
b) alla lettera b-bis) del comma 1 la parola «70» è sostituita con la seguente «90».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 7. Busin.
Al comma 63 dopo le parole: del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 inserire le seguenti: e gli oneri derivanti dagli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il personale volontario della protezione civile.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo a decorrere dall'anno 2016.
9. 134. Caon, Matteo Bragantini, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 63 dell'articolo 1, inserire il seguente:
63-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli organici del personale volontario del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera in relazione alle esigenze connesse all'esercizio dei compiti di cui al Regolamento UE 724/2005 ed al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, di vigilanza costiera e tutela delle zone di protezione ecologica, all'articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'ultimo periodo del comma 3-bis è soppresso. A tal fine gli oneri previsti dall'articolo 585, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono incrementati di 2 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 della presente legge.
9. 126. Scanu, Rubinato, Boldrini, Fusilli, Bolognesi, Zanin.
Dopo il comma 63, inserire il seguente:
63-bis. L'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:
«Nei concorsi di cui al comma 1 le riserve di posti sono così determinate:
a) 45 per cento per i volontari delle Forze armate dello Stato inferma prefissata;
b) 25 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
c) 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.».
9. 66. Marchetti.
Dopo il comma 63, inserire il seguente:
63-bis. Per finanziare l'ammodernamento degli equipaggiamenti in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché la manutenzione e la sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista, è istituito il Fondo speciale per l'ammodernamento delle capacità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Al predetto Fondo è conferita una dotazione per il 2016 pari ad euro 50.000.000.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 50.000.000 nel 2016.
9. 60. Guidesi, Simonetti, Molteni, Caparini.
Dopo il comma 60, inserire il seguente:
63-bis. Al fine di consentire ai Vigili del Fuoco volontari della Lombardia di espletare al meglio le proprie funzioni di presidio del Soccorso tecnico urgente a profitto delle amministrazioni locali e della cittadinanza, è istituito un Fondo per le esigenze dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari della Lombardia. Al Fondo è conferita una dotazione pari ad euro 20.000.000 nell'anno 2016, da destinare all'ammodernamento degli equipaggiamenti nonché alla manutenzione degli stabili utilizzati dai distaccamenti ed alla sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 20.000.000 nel 2016.
9. 61. Molteni, Guidesi, Caparini.
Dopo il comma 63, inserire il seguente:
63-bis. Al fine di preservare le capacità d'intervento del servizio antincendio portuale dei Vigili del Fuoco, è istituito un Fondo per le esigenze dei distaccamenti portuali dei Vigili del Fuoco. Al Fondo è conferita una dotazione pari ad euro 10.000.000 nell'anno 2016, da destinare all'ammodernamento degli equipaggiamenti nonché alla manutenzione e sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 10.000.000 nel 2016.
9. 62. Fedriga, Guidesi.
Dopo il comma 63, inserire il seguente:
63-bis. Al fine di consentire ai Vigili del Fuoco volontari del Comune di Garbagnata di continuare ad espletare le proprie funzioni di presidio del Soccorso tecnico urgente a profitto dell'amministrazione e della cittadinanza locale, sono stanziati euro 50.000 per l'anno 2016, da destinare all'ammodernamento degli equipaggiamenti, alla manutenzione degli stabili utilizzati dal relativo distaccamento ed alla sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista.
Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 50.000 nell'anno 2016.
9. 63. Grimoldi.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 160 milioni di euro per l'anno 2016, 160 milioni di euro per l'anno 2017, e 160 milioni per l'anno 2018.
9. 48. Vignali.
Sostituire il comma 64 con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 150 milioni di euro, per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
* 9. 133. Locatelli, Pastorelli.
Sostituire il comma 64 con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 150 milioni di euro, per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
* 9. 136. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
9. 71. Pagano, Vignali.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
* 9. 2. Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
* 9. 21. Busin, Guidesi, Invernizzi.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 146 milioni di euro per l'anno 2016, 146 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018.
9. 89. Rigoni.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, alla tabella C le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 146 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
* 9. 121. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, alla tabella C le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 146 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
* 9. 86. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimì, Morani, Quartapelle Procopio, Ascani, Coppola.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, alla tabella C le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 146 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
* 9. 97. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, fino al raggiungimento dell'importo pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2016.
* 9. 131. Nastri.
Sostituire il comma 64 con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1 .875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
9. 28. Laffranco.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
9. 42. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All’ articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 con la seguente: 100,000.
9. 124. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
* 9. 137. Pastorelli.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
* 9. 37. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
* 9. 109. Paola Bragantini, Brandolin, Bargero.
Sostituire il comma 64, con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1,250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
* 9. 80. De Mita.
Sostituire il comma 64 con il seguente:
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
* 9. 111. Pagani, Montroni.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.
9. 99. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte un importo pari a 50 milioni di euro l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017, e 50 milioni per l'anno 2018.
9. 50. Vignali.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,».
Conseguentemente, alla tabella C le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
9. 132. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
9. 69. Sammarco.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All’ articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,».
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 53.002.000 per l'anno 2016, di 51.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 48.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
d) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce Totale, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 2016 sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 53.002;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: 21.756 con la seguente: 51.756;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 48.006.
9. 20. Guidesi, Busin.
Dopo il comma 64 aggiungere i seguenti:
64-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,».
64-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 64-bis la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è corrispondentemente ridotta a partire dall'anno 2016 per un pari ammontare.
9. 46. Pizzolante, Sammarco.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,».
* 9. 39. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,».
* 9. 34. Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,».
* 9. 82. De Mita.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 59,54 milioni di euro per l'anno 2016, di 67,81 milioni di euro per l'anno 2017, di 64,610 milioni di euro per l'anno 2018.
9. 87. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimì, Morani, Quartapelle Procopio, Ascani, Coppola.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017, e 100 milioni per l'anno 2018.
9. 49. Vignali.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 25. Guidesi, Busin, Invernizzi.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, alla tabella C le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
9. 122. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 75.000.000;
2017: – 75.000.000;
2018: – 75.000.000.
9. 143. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 195. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 98. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
* 9. 31. Laffranco.
Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
* 9. 38. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:
64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
* 9. 79. De Mita.
Dopo il comma 64, è aggiunto il seguente:
64-bis. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185 è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
9. 67. Bolognesi, Boldrini, Fusilli.
Dopo il comma 65 aggiungere i seguenti:
65-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 65-ter a 65-septies e nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, con riferimento agli investimenti, effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2016 e ultimati entro il 31 dicembre 2017, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2016, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi di precedenti disposizioni legislative.
65-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
65-quater. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel citato articolo 1, comma 273, della legge n. 296 del 2006, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
65-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 65-bis non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 209 del 23 luglio 2013, nonché ai settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
65-sexies. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
65-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 65-bis a 65-sexies, con particolare riferimento alla procedura per l'attribuzione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 65-bis.
65-octies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 65-bis a 65-septies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
* 9. 93. Vico, Castricone, Ginefra, Capone, Cassano, Franco Bordo, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Tino Iannuzzi, Antezza.
Dopo il comma 65 aggiungere i seguenti:
65-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 65-ter a 65-septies e nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, con riferimento agli investimenti, effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2016 e ultimati entro il 31 dicembre 2017, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2016, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi di precedenti disposizioni legislative.
65-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
65-quater. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel citato articolo 1, comma 273, della legge n. 296 del 2006, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
65-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 65-bis non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 209 del 23 luglio 2013, nonché ai settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
65-sexies. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
65-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 65-bis a 65-sexies, con particolare riferimento alla procedura per l'attribuzione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 65-bis.
65-octies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 65-bis a 65-septies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
* 9. 91. Palese.
Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:
65-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 12,5 per cento qualora il valore della transazione sia inferiore a 50.000 (cinquantamila) euro e un valore complessivo delle transazioni ascrivibili al medesimo soggetto fiscale non superiore a 150.000 euro all'anno.
9. 55. Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:
65-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento qualora il valore della transazione sia inferiore a 50.000 (cinquantamila) euro e per un valore complessivo delle transazioni ascrivibili al medesimo soggetto fiscale non superiore a 150.000 euro all'anno.
9. 56. Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:
65-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,5 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,6 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
9. 77. Monchiero, Librandi.
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
65-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche, dal valore delle produzioni sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento sulla base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 151. Latronico, Palese.
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
65-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche, dal valore delle produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio.».
* 9. 92. Palese.
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
65-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche, dal valore delle produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio.».
* 9. 107. Francesco Sanna, Castricone.
Al comma 66, capoverso Art. 26, sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Tra le procedure concorsuali è da intendersi ricompresa, ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, anche la procedura di dissesto finanziario degli enti locali di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o della dichiarazione di dissesto dell'ente locale.
9. 45. Sanga, Rubinato.
Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
66-bis. Alla nota all'articolo 1 della tariffa II, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo, le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento o di consolidamento dei debiti poste in essere in funzione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione di cui, rispettivamente, all'articolo 67, terzo comma, lettera d), e all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché le domande di concordato presentate e ammesse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 161 e 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.
9. 150. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
66-bis. Alla nota all'articolo 1 della tariffa II, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo, le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento o di consolidamento dei debiti poste in essere in funzione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione di cui, rispettivamente, all'articolo 67, terzo comma, lettera d), e all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché le domande di concordato presentate e ammesse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 161 e 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni».
9. 4. De Girolamo.
Sopprimere il comma 67.
Conseguentemente, ai commi 524 e 525 sostituire le parole: 15 per cento e 5,5 per cento, rispettivamente, con le seguenti: 17 per cento e 7,5 per cento.
* 9. 68. Pagano, Sammarco.
Sopprimere il comma 67.
Conseguentemente, ai commi 524 e 525 sostituire le parole: 15 per cento e 5,5 per cento, rispettivamente, con le seguenti: 17 per cento e 7,5 per cento.
* 9. 95. Fucci.
Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 con le seguenti: nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2015.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 17. Busin.
Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 con le seguenti: si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1o gennaio 2016.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 22. Busin, Guidesi, Invernizzi.
Al comma 67, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente con le seguenti: si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1o gennaio 2016.
9. 29. Laffranco.
Dopo il comma 67, inserire i seguenti:
67-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 1.000.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.200.000,00 euro».
67-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite con le seguenti: «10.000 euro annui».
67-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui».
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
b) abrogare il comma 369.
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
d) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 2016 sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 123.002;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: 21.756 con la seguente: 121.756;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 118.006.
9. 16. Busin.
Dopo il comma 67 aggiungere i seguenti:
67-bis. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Articolo 57.
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».
67-ter. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
«Articolo 43.
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
67-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come risultanti dai commi precedenti del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
67-quinquies. Il comma 640 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
9. 70. Rabino, Librandi.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «, ed a quelli corrisposti dagli enti pubblici di cui al precedente comma ai consorzi di cui all'articolo 34 comma 1 lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
9. 73. Vecchio, Sottanelli, Librandi.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera:
«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che ai sensi delle lettere b), c) ed e) dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico ed al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del primo comma dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
9. 74. Vecchio, Sottanelli, Librandi.
Dopo il comma 67, sono inseriti i seguenti:
67-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo le parole: «acque minerali» sono aggiunte le seguenti: «, acque di sorgente».
67-ter. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 67-bis, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
9. 84. Moretto.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164».
9. 138. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 67 inserire il seguente:
67-bis. All'articolo 38-bis, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «superiore a 15,000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 25.000 euro».
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 32. Busin.
Dopo il comma 67 inserire il seguente:
67-bis. All'articolo 38-bis, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 20.000 euro».
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 33. Busin.
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
67-bis. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per istanza di rimborso trimestrale».
9. 76. Vecchio, Librandi.
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
67-bis. All'articolo 17-ter del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per spese economali inferiori a 100 euro».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
9. 75. Vecchio, Sottanelli, Librandi.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: nell'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: nell'anno 2016.
9. 103. Fantinati, Caso, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cancelleri, Vallascas.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: nell'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno 2016.
9. 104. Fantinati, Caso, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri, Vallascas.
Sostituire il comma 68 con il seguente:
68. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, e il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, sono abrogati.
9. 101. Paglia, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 68 inserire i seguenti:
68-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
68-ter. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
68-quater. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla presente norma, se non destinate dall'acquirente a propria abitazione principale, sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.
68-quinquies. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
9. 3. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
68-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro rate mensili di pari importo, ovvero in un numero massimo di settantadue rate mensili di pari importo se le somme dovute sono superiori a diecimila euro, ovvero in un numero massimo di novantasei rate mensili di pari importo se le somme dovute sono superiori a sessantamila euro, ovvero in un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo se le somme dovute sono superiori a duecentocinquantamila euro»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il debitore può chiedere che, in luogo di rate costanti, siano previste rate variabili di importo crescente per ciascun anno».
68-ter. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di settantadue rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero fino ad un massimo di settantadue rate mensili se le somme iscritte a ruolo sono superiori a diecimila euro, ovvero fino ad un massimo di novantasei rate mensili se le somme iscritte a ruolo sono superiori a sessantamila euro, ovvero fino ad un massimo di centoventi rate mensili se le somme iscritte a ruolo sono superiori a duecentocinquantamila euro»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole: «della situazione di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «quando le somme iscritte a ruolo siano superiori a 250.000 euro»;
d) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche ai pagamenti dovuti a seguito di emissione di ingiunzione fiscale»;
e) al comma 1-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono mantenute fino al soddisfacimento dell'intero debito rateizzato. Il contribuente che abbia estinto almeno un quinto del debito originario può comunque ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente»;
f) il comma 1-quinquies è abrogato;
g) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
«1-sexies. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono, su richiesta del debitore e in presenza di una situazione temporanea di obiettiva difficoltà dello stesso, essere rinegoziati con aumento del numero di rate secondo il disposto di cui al comma 1».
9. 108. Francesco Sanna, Castricone, Palese.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 67, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: «successione» inserire le seguenti: «, ceduti in seguito a comprovata situazione di difficoltà economica,».
9. 18. Allasia.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 500.000;
2017: – 500.000;
2018: – 500.000.
9. 88. Rigoni.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 500.000.
9. 129. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.
9. 135. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
9. 72. Vignali, Pagano.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 500.000 euro, di cui 250.000 euro per l'anno 2016 e 250.000 per l'anno 2017.
9. 145. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente al comma 369 le parole: 134,340, 142,610 e 139,610 sono sostituite rispettivamente da: 133,840, 142,110 e 139,110.
9. 127. Nastri.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 con: 133,500.
9. 125. Gebhard, Alfreider, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 100. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016.
9. 1. Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
9. 43. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017, e 5 milioni per l'anno 2018.
9. 51. Vignali.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
*9. 13. Laffranco.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
*9. 35. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
*9. 81. De Mita.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
*9. 114. Paola Bragantini, Brandolin, Bargero.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
*9. 120. Cani.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.
*9. 147. Pastorelli.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
«g) le operazioni di trasferimento di denaro contante operate dai raccomandatari marittimi di cui all'articolo 2, legge 4 aprile 1977, n. 135.»;
b) all'articolo 17, è aggiungo il seguente comma:
«2. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g), osservano gli obblighi di cui al comma precedente nell'ambito dello svolgimento delle attività professionali di trasferimento di denaro contante inerenti la cosiddetta cassa nave, secondo le modalità fissate dall'articolo 39, commi 1 e 5».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000;
2018: – 12.000.000.
9. 149. Garofalo.
Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
68-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento».
68-ter. La disposizione di cui al comma 68-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.
9. 139. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;
c) le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
d) le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
e) le parole: «16 dicembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;
f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».
Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: 134,340 milioni sono sostituite dalle seguenti: 94,340 milioni;
b) le parole: 142,610 milioni sono sostituite dalle seguenti: 102,610 milioni.
9. 140. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;
c) le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
d) le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;
f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
9. 41. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;
c) le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
d) le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;
f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».
*9. 11. Laffranco.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;
c) le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
d) le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;
f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».
*9. 113. Pagani, Montroni.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017, e 5 milioni per l'anno 2018.
9. 52. Vignali.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 300.000.
9. 128. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.
*9. 9. Laffranco.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.
*9. 36. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.
*9. 116. Pagani, Montroni.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 100 per cento».
68-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 27. Busin, Invernizzi.
Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
68-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 100 per cento».
68-ter. La disposizione di cui al comma 68-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9. 26. Busin, Invernizzi.
Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
68-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento».
68-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
9. 30. Laffranco.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
*9. 10. Laffranco.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
*9. 24. Guidesi, Busin, Invernizzi.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
*9. 141. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
*9. 115. Pagani, Montroni.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli esercenti l'attività di commercio di strumenti musicali, le rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), concorrono alle variazioni previste dal citato articolo 92 nella misura del 70 per cento. Le medesime, in deroga all'articolo 92, comma 7, del citato decreto costituiscono rimanenze iniziali per il loro intero ammontare.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 135,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
9. 96. Vignali.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. I soggetti che si iscrivono al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono esonerati per l'anno scolastico in corso e per l'anno scolastico 2016-2017 dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per gli adempimenti relativi all'iscrizione e per quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma 41.
Conseguentemente al comma 369 le parole: 134,340 di euro per l'anno 2016, sono sostituite dalle seguenti: 128,340 per l'anno 2016, e le parole: 142,610 milioni per l'anno 2017, sono sostituite dalle seguenti: 136,610 per l'anno 2017.
*9. 83. Taranto, Benamati.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. I soggetti che si iscrivono al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono esonerati per l'anno scolastico in corso e per l'anno scolastico 2016-2017 dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per gli adempimenti relativi all'iscrizione e per quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma 41.
Conseguentemente al comma 369 le parole: 134,340 di euro per l'anno 2016, sono sostituite dalle seguenti: 128,340 per l'anno 2016, e le parole: 142,610 milioni per l'anno 2017, sono sostituite dalle seguenti: 136,610 per l'anno 2017.
*9. 54. Vignali.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
9. 102. Nesci, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera acquistata da privato anche la quota di un veicolo, acquistato presso un soggetto passivo d'imposta con una base imponibile ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata in misura pari alla percentuale del corrispettivo che non aveva concorso a formare la base imponibile stessa».
Conseguentemente alla Tabella C, a decorrere dal 2016, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare fino al raggiungimento massimo di 40 milioni di euro.
9. 130. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164».
9. 112. Pagani, Montroni.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. 1. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
2. Ai fini di cui al comma 1, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo;
3) non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma precedente;
4) il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del presente articolo in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 68-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
9. 47. Francesco Sanna, Rubinato.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
b) abrogare il comma 369.
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2016.
d) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 2016 sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 123.002;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: 21.756 con la seguente: 121.756;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 118.006.
9. 23. Guidesi, Busin, Invernizzi.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164».
9. 12. Laffranco.
Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
68-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.
*9. 14. Laffranco.
Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
68-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.
Conseguentemente alla copertura dell'onere derivante dai presenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*9. 146. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.
9. 15. Laffranco.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22,02, 66.22,03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94»;
2) al comma 7, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
9. 8. Laffranco.
Dopo il comma 68 inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera acquistata da privato anche la quota di un veicolo, acquistato presso un soggetto passivo d'imposta con una base imponibile ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata in misura pari alla percentuale del corrispettivo che non aveva concorso a formare la base imponibile stessa».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
9. 78. Vignali.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
9. 142. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
68-bis. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1913, n. 600, la lettera d-ter) è soppressa.
Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 300.000 euro, di cui 150.000 euro per l'anno 2016 e 150.000 per l'anno 2017.
9. 144. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
SEZIONE N. 9-bis.
(Fondo di garanzia del notariato).
(commi da 69 a 70)
Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
70-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento».
70-ter. La disposizione di cui al comma 70-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2107 la misura del 70 per cento è elevata 100 per cento.
9-bis. 1. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
70-bis. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «l'attribuzione della rendita catastale» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i contenziosi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta di registro derivanti da accertamenti di valore e dei relativi benefici fiscali sorti in merito al perfezionamento di atti di compravendita».
9-bis. 2. Simonetti.
Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
70-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «periti commerciali,» sono inserite le seguenti: «gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari»;
b) il secondo periodo è soppresso.
9-bis. 3. Simonetti.
Dopo il comma 70 inserire i seguenti:
70-bis. Fermo quanto disposto dagli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, i flussi e le minute dei carichi affidati agli agenti della riscossione e la cartella di pagamento devono contenere l'indicazione dell'atto da cui origina la pretesa, degli eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione e delle rispettive date di notifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di integrazione dei flussi e delle minute di carico.
70-ter. In mancanza di uno o più degli elementi previsti dal comma 1 o del codice fiscale, l'agente della riscossione ne dà notizia in via telematica all'ente creditore ed è automaticamente discaricato della relativa quota.
70-quater. A decorrere dal 1o giugno 2016, la formazione dei carichi da affidare agli agenti della riscossione e dei provvedimenti modificativi degli stessi è effettuata esclusivamente in forma automatizzata. Non è ammesso l'utilizzo di supporti cartacei.»
70-quinquies. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
4-bis. Per la notifica dell'avviso di addebito, INPS può avvalersi, su base convenzionale, anche degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.A., che la eseguono, in unico originale al pari della cartella di pagamento, nel domicilio fiscale del destinatario, secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-ter. Con la convenzione di cui al comma 4-bis, sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché quelle di relativa rendicontazione da parte del soggetto incaricato. Con la stessa convenzione, sono disciplinati i termini entro i quali deve essere eseguito il primo tentativo, quelli di rimborso all'agente della riscossione delle spese anticipate a tal fine e le responsabilità per gli eventuali vizi di notifica che ne determinano la nullità insanabile.
4-quater. Fermo quanto disposto dal comma 4-ter, in presenza di controversie che riguardano la regolarità della notifica, la legittimazione passiva spetta unicamente ad INPS».
70-sexies. Le somme oggetto di piani di dilazione concessi ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 e decaduti successivamente a tale data, possono essere nuovamente rateizzate se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Il nuovo piano può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute a tale data. Al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni dell'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo.»
70-septies. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole «riversa all'ente creditore», sono aggiunte le seguenti: «, al netto degli oneri di riscossione previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera e),».
70-octies. L'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: «Il legale rappresentante dell'agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti al servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione, nonché al giudice delegato del fallimento e che possono stare in giudizio personalmente dinanzi agli stessi giudici.»
70-novies. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme, di qualunque importo, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento.»
70-decies. All'articolo 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: «entro il termine di 30 giorni a pena di inefficacia del vincolo.»
9-bis. 4. Sanga, Rubinato.
Dopo il comma 70 inserire i seguenti:
70-bis. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei ventiquattro mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato pagamento di una o più delle rate diverse dalla prima, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso a condizione che entro il 30 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
70-ter. Ai fini di cui al comma 70-bis, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
70-quater. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma precedente.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 70-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
9-bis. 5. Sanga, Rubinato.
Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:
70-bis. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: «14 prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2016.
9-bis. 6. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 70 aggiungere i seguenti:
70-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per un qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti Autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento».
70-ter. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ogni provento da reato collegato ad un'attività economica potenzialmente concorrente con altre attività lecite è soggetto anche al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del presente decreto».
9-bis. 7. Vecchio, Librandi.
Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:
70-bis. All'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui al all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione, salvo prova contraria, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Sono invece ammessi in deduzione, salvo prova contraria, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale. L'indeducibilità si applica, oltre che ai costi e alle spese relativi ai beni o alle prestazioni di servizi utilizzati direttamente per il compimento del delitto, anche alla quota dei componenti negativi afferenti all'ordinaria attività d'impresa, che abbiano avuto un rapporto di strumentalità con la commissione del reato, seppur sostenuti non esclusivamente per il compimento dello stesso».
9-bis. 8. Librandi.
Dopo il comma 70, inserire i seguenti:
70-bis. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese».
70-ter. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9-bis. 9. Marco Di Maio.
Dopo il comma 70, inserire i seguenti:
70-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1.».
70-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016.
Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
9-bis. 10. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.
SEZIONE N. 10.
(Riduzione Canone Rai).
(commi da 71 a 79)
Sopprimere i commi da 71 a 79.
* 10. 29. Brunetta.
Sopprimere i commi da 71 a 79.
* 10. 55. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sostituire i commi da 71 a 79 con i seguenti:
71. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
72. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in modalità senza fili (wireless).
73. Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma 72, derivante determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.
74. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:
a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;
b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;
c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;
d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.
75. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.
76. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 75, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
10. 36. Caparini, Guidesi.
Sostituire i commi da 71 a 79 con il seguente:
71. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
Conseguentemente,
a) al comma 555, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
b) al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.0 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n.3, allegato alla presente legge con le seguenti: 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
c) sopprimere il comma 369.
10. 28. Caparini, Guidesi.
Sostituire i commi da 71 a 79 con i seguenti:
71. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.
72. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
Conseguentemente, dopo il comma 362, inserire il seguente:
362-bis. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro della salute, il ministro del lavoro e delle Politiche sociali e il ministro della giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
10. 22. Caparini, Guidesi.
Sostituire i commi da 71 a 79 con i seguenti:
71. Entro il 30 marzo 2016, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 31 maggio 2016, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
72. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
73. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.
74. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
10. 23. Caparini, Guidesi.
Sopprimere i commi 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78.
Conseguentemente, dopo il comma 534 inserire il seguente:
534-bis. È stabilito dal 1o gennaio 2016 il divieto per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti pubblicitari con i concessionari del gioco al fine di promuovere attraverso il canale radio-televisivo il gioco d'azzardo, attraverso comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.
10. 75. Franco Bordo, Marcon, Fassina, Melilla.
Al comma 71, sostituire le parole: euro 100, con le seguenti: euro 80.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 75, inserire il seguente: 75-bis. Sono esentati dal pagamento del canone i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive che non ricevono il segnale per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radioelettrica;
b) dopo il comma 78, inserire il seguente: 78-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.;
c) al comma 79, sopprimere le parole da: , nonché al Fondo fino alla fine del periodo;
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 170 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
10. 51. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 71, sostituire le parole: euro 100, con le seguenti: euro 80;.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 78, inserire il seguente: 78-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.;
b) al comma 79, sostituire le parole da: al Fondo per la riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: all'esenzione dal pagamento del canone in favore dei soggetti che non ricevono il segnale radiotelevisivo per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radioelettrica.
10. 52. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 71, sostituire le parole: euro 100, con le seguenti: euro 80;.
Conseguentemente, sopprimere il comma 79.
10. 50. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 71, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 84.
10. 42. Librandi.
Dopo il comma 71, inserire i seguenti:
71-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 2.950,00;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 2.036,83;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 1.018,40;
d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 407,35;
e) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma e esercizi pubblici non ricettivi di cui al comma 1-bis con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dai canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: Euro 203,70;
f) Esercizi pubblici (non ricettivi):
1) Gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori;
2) Gli esercizi pubblici di seconda, terza e quarta categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori;
g) Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.
71-ter. Nel canone di cui al comma 71-bis è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
71-quater. Gli importi di cui ai commi 71-bis e 71-ter saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
10. 76. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 71, inserire il seguente:
71-bis. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del V numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.
10. 89. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 71, inserire il seguente:
71-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, il «Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio svolto in ambito territoriale».
A tale fondo viene destinato annualmente il 10 per cento delle risorse derivate dal pagamento del canone di abbonamento televisivo.
Le risorse a valere sul predetto fondo sono assegnate annualmente, per il 20 per cento, alle emittenti radiofoniche locali e per l'80 per cento alle emittenti televisive locali secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.
10. 21. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:
71-bis. All'articolo 19, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera b) è soppressa.
10. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Sopprimere i commi da 72 a 79.
Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n.3, allegato alla presente legge con le seguenti: 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018.
10. 26. Caparini, Guidesi.
Sostituire i commi da 72 a 78 con i seguenti:
72. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto;
b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.
73. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «apparecchi atti,» sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva».
Conseguentemente,
b) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
d) al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.0 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n.3, allegato alla presente legge con le seguenti: 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
e) sopprimere il comma 369.
10. 19. Caparini, Guidesi.
Al comma 72, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
1-bis. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
1-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.
Conseguentemente,
a) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
b) al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.0 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
c) sopprimere il comma 369.
10. 27. Caparini, Guidesi.
Al comma 72, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 75, aggiungere, in fine, le seguenti parole: includendo in tale tipologia anche i soggetti che hanno chiesto entro il 31 dicembre 2015 la cessazione dell'uso dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246.
10. 13. Caparini, Busin, Guidesi.
Al comma 72, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente:
Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, l'utente è tenuto a compilare ed inviare al proprio fornitore di energia elettrica l'apposito modello di attestazione del mancato possesso di apparecchi radiotelevisivi allegato nella fattura di cui all'articolo 3, emessa in corrispondenza della prima scadenza mensile.
Conseguentemente, al comma 75, aggiungere in fine le seguenti parole: e che hanno inoltrato esplicita attestazione del mancato possesso di apparecchi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 1, secondo comma del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246.
10. 14. Caparini, Guidesi.
Al comma 72, lettera a), sostituire le parole: all'Agenzia delle entrate competente per territorio con le seguenti: all'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale di Torino I – Sportello S.A.T. esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La suddetta dichiarazione ha validità per l'anno in cui è stata presentata.
Conseguentemente:
a) al comma 75, sostituire la parola: autorizzati con la seguente: obbligati;
b) al comma 75, dopo le parole: allo scambio ed all'utilizzo aggiungere le seguenti: di tutti i dati utili, ed in particolare;
c) sostituire il comma 77, con il seguente: È abolita la possibilità di dare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamelo di cui all'articolo 10, primo comma, R.decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo;
d) al comma 78, lettera b), sostituire le parole: l'autocertificazione con le seguenti: la dichiarazione.
10. 38. Pierdomenico Martino.
Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dovuto una sola volta aggiungere le seguenti: , anche in caso di doppia residenza,.
10. 87. Labriola.
Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dallo stesso soggetto inserire le seguenti: , dal coniuge non separato.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
* 10. 7. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dallo stesso soggetto inserire le seguenti: dal coniuge.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
* 10. 74. Franco Bordo, Marcon, Fassina, Melilla, Zaccagnini.
Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dallo stesso soggetto inserire le seguenti: , dal coniuge non separato.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
* 10. 80. Catanoso.
Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dallo stesso soggetto inserire le seguenti: , dal coniuge non separato.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
* 10. 20. Guidesi.
Al comma 72, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: . Il canone di abbonamento è invece dovuto nella misura di un terzo in relazione agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE, a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso. Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definita la misura di tale riduzione, il cui onere complessivo è quantificato nel limite massimo di 800 mila euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 800.000;
2017: – 800.000;
2018: – 800.000.
10. 61. Fedi, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi.
Al comma 72, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti le parole: anche in caso di doppia residenza nel nucleo familiare di dipendenti delle Forze dell'ordine.
10. 86. Labriola.
Al comma 72, lettera c), primo periodo, dopo le parole: secondo periodo, inserire le seguenti: che non risultino esenti dal pagamento del canone e che non abbiano già comunicato ed ottenuto la cessazione dell'uso dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 10 e seguenti.
10. 12. Caparini, Busin, Guidesi.
Al comma 72, lettera c), primo periodo, dopo la parola: avviene aggiungere le seguenti: fino ad un massimo.
10. 63. Anzaldi, Peluffo.
Al comma 72, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole: indicazione nel contesto della.
10. 53. Luigi Gallo, Fico, Simone Valente, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 72, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) sono esenti dal pagamento del canone RAI, previa presentazione al fornitore di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani, titolari di una utenza per la fornitura di energia elettrica, residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.
10. 66. Borghese, Merlo.
Al comma 72, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti.».
10. 24. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 72 aggiungere i seguenti:
72-bis. L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
72-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis, quantificato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
10. 91. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:
72-bis. All'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «consumata dalle imprese di autoproduzione», inserire le seguenti: «, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,».
72-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis, quantificato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
10. 90. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 73, dopo le parole: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, aggiungere le seguenti: l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia,;.
Conseguentemente, dopo il comma 73, aggiungere il seguente:
73-bis. Ai fini della predisposizione del decreto di cui al precedente comma, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, la Banca d'Italia, le principali Associazioni dei fornitori di energia elettrica, l'Associazione Bancaria Italia, l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e moneta elettronica e Poste Italiane.
10. 2. Misiani.
Al comma 73, dopo le parole: termini e modalità aggiungere le seguenti: per l'individuazione e il rimborso dei costi iniziali sostenuti per l'implementazione del processo di fatturazione da parte delle aziende di vendita dell'energia e dei costi di incasso a carico delle stesse.
10. 47. Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 73, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì definite le modalità di rimborso dei costi di primo adeguamento dei processi di fatturazione e riscossione sostenuti dalla imprese elettriche, al netto delle economie derivanti per le medesime dalla gestione del flussi di cassa in forza delle presenti disposizioni.
* 10. 39. Pagano, Sammarco.
Al comma 73, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì definite le modalità di rimborso dei costi di primo adeguamento dei processi di fatturazione e riscossione sostenuti dalla imprese elettriche, al netto delle economie derivanti per le medesime dalla gestione del flussi di cassa in forza delle presenti disposizioni.
* 10. 45. Benamati, Peluffo, Bargero, Vico, Senaldi, Cani, Tidei.
Al comma 73, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì definite le modalità di rimborso dei costi di primo adeguamento dei processi di fatturazione e riscossione sostenuti dalla imprese elettriche, al netto delle economie derivanti per le medesime dalla gestione del flussi di cassa in forza delle presenti disposizioni.
* 10. 78. Anzaldi.
Dopo il comma 73 inserire i seguenti:
73-bis. Per salvaguardare le produzioni di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato la finzione di incentivi e per perseguire l'obiettivo di valorizzare la loro intera vita utile convenzionale, in alternativa alla definizione di pretti minimi garantiti ovvero di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 24 co. 8 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, per la durata di anni dodici è concesso il diritto a fruire dell'incentivo di cui all'articolo 19 del decreto 6 luglio 2012 di attuazione dell'articolo 24 del D. Lgs. 3 marzo 2001, n. 28.
73-ter. Possono accedere alla fruizione dell'incentivo del comma 1 gli impianti per i quali non è necessario alcun intervento di rifacimento, salvo gli adeguamenti alle bat, che risultino in possesso delle autorizzazioni di legge e che ai fini produttivi si approvvigionino di materie prime nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139. Fermo restando il rispetto della tracciabilità del processo di approvvigionamento delle materie prime e – quando previsto – la loro sostenibilità, il piano di approvvigionamento deve prevedere il raggiungimento nel primo anno di esercizio commerciale della percentuale di utilizzo di almeno il 5% in peso di biomassa o bioliquidi e loro derivati di origine nazionale, e/o a filiera corta o provenienti da intese di filiera o contratti quadro. Per i successivi anni e sino al decimo la percentuale di utilizzo deve incrementarsi del 2 per cento annuo sino a divenire pari al 25 per cento.
73-quater. Ai fini del riconoscimento e della funzione dell'incentivo, i produttori interessati rivolgono istanza a GSE Spa, corredata delle autorizzazioni di legge possedute, di perizia asseverata di tecnico attestante il buon stato di uso e di producibilità dell'impianto e del piano di approvvigionamento delle materie prime. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza GSE Spa conclude la procedura di qualifica IAFR dell'impianto e la Regione competente adegua, se necessario, l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.
10. 98. Castricone, Palese.
Dopo il comma 73, inserire il seguente:
73-bis. 1. Per salvaguardare le produzioni di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato la fruizione di incentivi e per perseguire l'obiettivo di valorizzare la loro intera vita utile convenzionale, in alternativa alla definizione di prezzi minimi garantiti ovvero di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 24 comma 8 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, per la durata di anni venti è concesso il diritto a fruire dell'incentivo di cui all'articolo 19 del decreto 6 luglio 2012 di attuazione dell'articolo 24 del D. Lgs. 3 marzo 2001, n. 28.
2. Possono accedere alla fruizione dell'incentivo del comma 1 gli impianti per i quali non è necessario alcun intervento di rifacimento, salva gli adeguamenti alle bat, che risultino in possesso delle autorizzazioni di legge e che ai fini produttivi di approvvigionino di materie prime nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139. Fermo restando il rispetto della tracciabilità del processo di approvvigionamento delle materie prime e – quando previsto – la loro sostenibilità, il piano di approvvigionamento deve prevedere il raggiungimento nel primo anno di esercizio commerciale della percentuale di utilizzo di almeno il 5% in peso di biomassa o bioliquidi e loro derivati di origine nazionale, e/o afiliera corta o provenienti da intese di filiera o contratti quadro. Per i successivi anni e sino al decimo la percentuale di utilizzo deve incrementarsi del 2 per cento annuo sino a divenire pari al 25 per cento.
3. Ai fini del riconoscimento e della fruizione dell'incentivo, i produttori interessati rivolgono istanza a GSE Spa, corredata delle autorizzazioni di legge possedute, di perizia asseverata di tecnico attestante il buon stato di uso e di producibilità dell'impianto e del piano di approvvigionamento delle materie prime. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza GSE Spa conclude la procedura di qualifica IAFR dell'impianto e la Regione competente adegua, se necessario, l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.
10. 48. Palese.
Dopo il comma 75, inserire il seguente:
75-bis. Sono esentati dal pagamento del canone i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive che non ricevono il segnale per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radioelettrica.
Conseguentemente, al comma 79, sostituire le parole da: al Fondo per la riduzione fino alla fine del periodo con le seguenti: all'esenzione dal pagamento del canone in favore dei soggetti che non ricevono il segnale radiotelevisivo per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radioelettrica.
10. 54. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 76 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì aboliti i costi di commissione sui bollettini di conto corrente postale riferiti alle fatture emesse dall'impresa elettrica ai sensi della lettera c) del comma 72.
10. 41. Librandi, Vargiu.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica.
Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, apportare le seguenti modificazioni: dopo il punto «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sostituire gli importi indicati ai punti 1.1 e 1.3 con i seguenti:
Programma | 2016 | 2017 | 2018 e successivi | |||
RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | |
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità | 51.186 | 0 | 72.400 | 0 | 78.800 | 0 |
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
10. 65. Massa.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica.
Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:
Programma | 2016 | 2017 | 2018 e successivi | |||
RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | |
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità | 51.186 | 0 | 72.400 | 0 | 78.800 | 0 |
* 10. 37. Pagano.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica.
Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:
Programma | 2016 | 2017 | 2018 e successivi | |||
RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | |
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità | 51.186 | 0 | 72.400 | 0 | 78.800 | 0 |
* 10. 64. Massa.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica.
Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:
Programma | 2016 | 2017 | 2018 e successivi | |||
RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | |
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità | 51.186 | 0 | 72.400 | 0 | 78.800 | 0 |
* 10. 8. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
78-bis. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo i portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i titolari di abbonamento nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, fiscalmente a carico.
La richiesta di esenzione unitamente al verbale di riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104/92, dovrà essere inoltrata via pec all'Agenzia delle Entrate per il tramite delle associazioni di categoria che per legge ne hanno la rappresentanza e la tutela.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
10. 46. Covello, Marco Di Maio, Famiglietti, Tartaglione, Burtone, Pes, Castricone.
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
10. 56. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sopprimere il comma 79.
10. 57. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: sono riservate inserire le seguenti: nella disponibilità di 50 milioni annuali al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 , dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche, e le rimanenti.
Conseguentemente, al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: 134,340 milioni sono sostituite dalle seguenti: 84,340 milioni;
b) le parole: 142,610 milioni sono sostituite dalle seguenti: 92,610 milioni;
c) le parole: 139,610 milioni sono sostituite dalle seguenti: 89,610 milioni.
10. 69. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Al comma 79 dopo le parole: di previsione per l'anno 2016 sono riservate inserire le seguenti: per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 80 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme restanti.
Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
Anno 2016:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
Anno 2017:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
Anno 2018:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
* 10. 95. Rampi, Manzi.
Al comma 79 dopo le parole: di previsione per l'anno 2016 sono riservate inserire le seguenti: per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 80 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme restanti.
Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
Anno 2016:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
Anno 2017:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
Anno 2018:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
* 10. 68. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: all'Erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni con le seguenti: alla riduzione proporzionale del canone stesso.
10. 70. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 79, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente;
b) sostituire le parole: euro 8.000 con le seguenti: euro 15.000;
c) sopprimere le parole da: , nonché al Fondo per la riduzione, fino alla fine del periodo.
10. 32. Brunetta.
Al comma 79, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente;
b) sostituire le parole: euro 8.000 con le seguenti: euro 12.000;
c) sopprimere le parole da: , nonché al Fondo per la riduzione, fino alla fine del periodo.
10. 31. Brunetta.
Al comma 79, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente;
b) sostituire le parole: euro 8.000 con le seguenti: euro 10.000;
c) sopprimere le parole da: , nonché al Fondo per la riduzione, fino alla fine del periodo.
10. 30. Brunetta.
Al comma 79, sostituire le parole: euro 8.000 con le seguenti: euro 10.000.
10. 33. Caparini, Guidesi.
Al comma 79, sostituire la parola: settantacinque con la seguente: settanta.
10. 34. Caparini, Guidesi.
Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: superiore a settantacinque anni, aggiungere le seguenti e per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.
Conseguentemente, dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale.
* 10. 93. La VII Commissione.
Al comma 79, dopo le parole: superiore a settantacinque anni aggiungere le seguenti: e per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.
Conseguentemente, dopo il comma 79 aggiungere il seguente:
79-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale.
* 10. 43. Peluffo, Coscia, Bonaccorsi, Losacco, Tullo, Laforgia, Moscatt, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 79, sopprimere le parole da: nonché al Fondo fino alla fine del periodo.
10. 58. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 79 sostituire le parole: nonché al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. con le seguenti: nonché riservate alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 85. Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Al comma 79, dopo le parole: settantacinque anni, nonché aggiungere le seguenti: per una quota non inferiore a 150 milioni al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali che svolgono funzione di pubblico interesse, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato, degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2016.
10. 44. Sammarco.
Al comma 79, dopo le parole: settantacinque anni, nonché aggiungere le seguenti: per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali che svelgono funzione di pubblico interesse, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato, degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse».
* 10. 72. Fratoianni, Marcon.
Al comma 79, dopo le parole: settantacinque anni, nonché aggiungere le seguenti: per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali che svelgono funzione di pubblico interesse, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato, degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole «Santa Cecilia» sono inserite le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse».
* 10. 5. Palese.
Al comma 79, dopo le parole: settantacinque anni, nonché aggiungere le seguenti: per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali che svelgono funzione di pubblico interesse, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato, degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole «Santa Cecilia» sono inserite le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse».
* 10. 9. Centemero.
Al comma 79, sostituire le parole da: al Fondo per la riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: all'esenzione dal pagamento del canone in favore dei soggetti che non ricevono il segnale radiotelevisivo per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radioelettrica.
10. 59. Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e a misure di sviluppo e di sostegno all'innovazione in favore di imprese operanti nel settore della produzione di contenuti informativi, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
10. 3. Fregolent.
Al comma 79, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel «Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali» istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8% del canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 1 comma 79 della presente legge (Stabilità)». Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.», sono aggiunte le seguenti: «È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione e della concorrenza».
* 10. 6. Palese.
Al comma 79, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel «Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali» istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8% del canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 1 comma 79 della presente legge (Stabilità)». Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.», sono aggiunte le seguenti: «È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione e della concorrenza».
* 10. 10. Centemero.
Al comma 79, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel «Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali» istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8% del canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 1 comma 79 della presente legge (Stabilità)». Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.», sono aggiunte le seguenti: «È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione e della concorrenza».
* 10. 73. Fratoianni, Marcon.
Al comma 79, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel «Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali» istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 1 comma 79 della presente legge (Stabilità)». Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.», sono aggiunte le seguenti: «È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione e della concorrenza.
* 10. 40. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Librandi.
Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
79-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.
79-ter. L'informativa di cui al comma 79-bis è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.
79-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 162, è Inserito il seguente:
«Articolo 162-bis – 1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.
2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:
a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecentocento unità;
b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.
3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applicazione l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia»;
b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software distribuite sul mercato italiano;».
79-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: «I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.»;
b) all'articolo 25-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.»;
c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Articolo 41-bis. L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati dì eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma.».
79-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 79-bis a 79-quinquies sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
10. 67. Laforgia, Speranza, Cenni, Cuperlo, Bersani, Roberta Agostini, Tentori, Albini, Giorgis, Argentin, Beni, Bossa, Zoggia, Capodicasa, Cimbro, De Maria, Fabbri, Giuseppe Guerini, Gianni Farina, Lattuca, Fedi, Pollastrini, Fontanelli, Iacono, Leva, Patrizia Maestri, Malisani, Fossati, Miotto, Mognato, Murer, Giorgio Piccolo, Carra, Porta, Stumpo, Casellato, Terrosi, Zappulla, Gandolfi, Marzano, Mattiello, Rocchi, Zampa.
Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
79-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2016, allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il «Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali».
79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 79-bis, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione del contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie Innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario.
79-quater. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 79-bis confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore al 6% e non superiore all'8% del canone di abbonamento alla radiotelevisione, da riversare alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Detta percentuale è definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
79-quinquies. Al comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 79-ter della legge di stabilità 2016».
79-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 79-ter, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) articoli 7, 8, 10, 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
c) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
d) articolo 145, commi 18 e 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) articolo articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
f) articolo articolo 4, comma 190 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) articolo articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 1 ottobre 2002, n. 225;
i) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292.
Conseguentemente, al comma 79 dopo la parola: finalità inserire le seguenti: comprese le finalità di cui ai commi da 79-bis a 79-quinquies della presente legge.
* 10. 92. Peluffo, Losacco, Grassi, Capone, Mariano, Mongiello, Ventricelli, Pelillo, Bonaccorsi, Michele Bordo, Laforgia, Moscatt.
Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
79-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2016, allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il «Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali».
79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 79-bis, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione del contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie Innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario.
79-quater. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 79-bis confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore al 6% e non superiore all'8% del canone di abbonamento alla radiotelevisione, da riversare alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Detta percentuale è definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
79-quinquies. Al comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 79-ter della legge di stabilità 2016».
79-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 79-ter, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) articoli 7, 8, 10, 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
c) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
d) articolo 145, commi 18 e 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) articolo articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
f) articolo articolo 4, comma 190 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) articolo articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 1 ottobre 2002, n. 225;
i) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292.
Conseguentemente, al comma 79 dopo la parola: finalità inserire le seguenti: comprese le finalità di cui ai commi da 79-bis a 79-quinquies della presente legge.
* 10. 97. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
79-bis. A decorrere dall'anno 2016, allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il «Fondo per il pluralismo nell'informazione nell'emittenza radiotelevisiva locale».
79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità in base alle quali avviene la ripartizione del Fondo di cui al comma 79-bis, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, ai relativi importi, alle procedure e ai tempi di erogazione dei contributi, tenendo conto dell'obiettivo di promuovere interessi pubblici, quali il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti radiotelevisivi forniti – anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti – e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario.
79-quater. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 79-bis confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non superiore al 8% del canone di abbonamento alla radiotelevisione, da riversare alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Detta percentuale è definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
79-quinquies. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui al comma 79-ter.
79-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 79-ter sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) articoli 7, 8, 10, 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
c) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
d) articolo 145, commi 18 e 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) articolo articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
f) articolo articolo 4, comma 190 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) articolo articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 1 ottobre 2002, n. 225;
i) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292.
Conseguentemente, al comma 79 dopo le parole: specifiche finalità inserire le seguenti: comprese le finalità di cui all'articolo 79-bis della presente legge.
10. 96. Peluffo, Coscia, Bonaccorsi, Losacco, Tullo, Laforgia, Moscatt, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 79 aggiungere i seguenti:
79-bis. I soggetti fornitori di servizi di alloggio o esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nelle misura prevista dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, per il periodo successivo al 31 dicembre 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le modalità di pagamento, mediante addebito sulle fatture per le forniture di energia elettrica, in analogia con quanto previsto al precedente comma 72, lettera c).
10. 94. Petrini, Arlotti, Camani, Pelillo, Lodolini, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è previsto:
a) L'obbligo, relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici, della timbratura della data di spedizione o di consegna del documento fiscale, al fine di evitare che gli utenti debbano sostenere oneri economici aggiuntivi;
b) È fatto divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell'addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrino la data di spedizione o di consegna.
10. 88. Prodani, Mucci, Rizzetto, Barbanti.
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
79-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento di misure per il sostegno per il servizio pubblico svolto dell'emittenza televisiva e radiofonica locale nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo, sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 81. Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del canone di cui al comma 71 è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo, sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 82. Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Una quota non inferiore al 8 per cento del canone di cui al comma 71 è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo, sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 83. Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento del canone di cui al comma 71 è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo, sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 84. Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Il 10 per cento del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.
10. 79. Formisano.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative emana un regolamento che dispone per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di versare all'IMAIE in un'unica soluzione il compenso spettante ai sensi delle legge 22 aprile 1941 n.633 ai produttori, ad artisti interpreti ed esecutori.
10. 60. D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco patologico è fatto divieto dal 1o gennaio 2016 alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti pubblicitari con i concessionari del gioco finalizzati alla promozione attraverso il canale radio-televisivo del gioco d'azzardo, con comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.
10. 49. Paglia, Nicchi, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 79, inserire i seguenti:
79-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime previsto dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al di cui al comma 1, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.
79-ter. Nei 30 giorni successivi al versamento del canone secondo le modalità di cui al comma 78, avviene l'erogazione agli aventi diritto di cui al comma 79 bis secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.
79-quater. Per gli anni 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro annui. L'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche, locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
Conseguentemente, al comma 253, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 40 milioni.
10. 35. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
79-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: 73.002.000 per l'anno 2016, di 71.756.000 per l'anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall'anno 2018.
10. 25. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
793-bis. Ai fornitori disservizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
10. 18. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 17. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
79-bis. Le quote di valore inferiore o pari a 1.500 euro, affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2015, per il mancato pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, a decorrere dall'anno 2016 sono inesigibili.
10. 16. Gianluca Pini.
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
79-bis. Al fine di far fronte al pagamento di ulteriori somme dovute alle emittenti televisive locali a titolo di contributi ai sensi della legge n. 448 del 1998, a seguito del rifacimento da parte dei Corecom delle graduatorie regionali relative agli anni pregressi ovvero in ottemperanza a decisioni giudiziarie che hanno comportato una revisione degli importi già riconosciuti, nonché per erogare eventuali ulteriori misure economiche compensative e indennizzi ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2012, a seguito del rifacimento delle graduatorie regionali di revisione delle frequenze digitali, che hanno comportato una revisione degli importi già pagati ed evitare nuovi contenziosi con l'Amministrazione, è istituito sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di accantonamento di euro 4 milioni a valere sull'importo iscritto in bilancio per l'anno 2016 per «contributi in favore di concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale».
10. 15. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
79-bis. I proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.
10. 1. Caparini, Guidesi.
SEZIONE N. 10-bis.
(Radiodiffusione televisiva (Santa Sede)).
(commi da 80 a 82)
Sopprimere i commi 80, 81 e 82.
10-bis. 12. Sibilia, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:
Il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale non può mai essere erogato in favore di emittenti nel cui palinsesto la programmazione d'informazione sia inferiore al 20 per cento e la trasmissione di pubblicità superi il 40 per cento.
10-bis. 10. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 82, sostituire le parole: alla liberazione del broadcasting e con le seguenti: alla razionalizzazione
10-bis. 1. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 82, inserire il seguente:
«82-bis: Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo lo agosto 2003, n. 259.»
10-bis. 2. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
82-bis. Le risorse di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, destinate agli interventi di cui al medesimo articolo, sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019.
Conseguentemente al comma 369, sostituire la parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,510 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: : 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019.
10-bis. 4. Arlotti, Camani, Fanucci, Moretto.
Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
82-bis. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, per l'attuazione di ulteriori interventi di cui all'articolo 66, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 si provvede nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente al comma 369, sostituire la parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: 119,340 milioni di euro per l'anno 2016.
10-bis. 5. Arlotti, Camani, Fanucci, Moretto.
Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 è abrogato.
82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 1 si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 1 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore ad Euro 43,8 milioni.
82-quinquies. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*10-bis. 6. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalia legge n. 44 del 26 aprile 2012 è abrogato.
82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 1 si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 1 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore ad Euro 43,8 milioni.
82-quinquies. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*10-bis. 17. Meta.
Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 è abrogato.
82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 1 si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 1 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore ad Euro 43,8 milioni.
82-quinquies. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*10-bis. 19. Boccadutri.
Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
82-bis. All'allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 2-bis viene inserito il seguente:
Art. 2-ter. (Contributi annui e diritti amministrativi per le trasmissioni radiofoniche)
1. I soggetti locali e nazionali titolari di diritti d'uso delle frequenze in onde medie per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e analogica sono tenuti, ai sensi dell'articolo 35, al pagamento annuo, a decorrere dall'anno dal quale decorre il rilascio del diritto d'uso, di un contributo proporzionato alla distanza massima utilizzabile della frequenza. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, viene determinato nei seguenti importi:
a) oltre 800 Km: euro 90.000;
b) più di 300 Km e fino a 800 km: euro 45.000;
c) più di 100 km e fino a 300 km: euro 22.500;
d) sotto i 100 km: euro 11.000.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in onde medie da parte del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 34, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento del contributo per le spese di istruttoria, determinato sulla base della distanza massima utilizzabile della frequenza secondo i seguenti importi:
a) sull'intero territorio nazionale: euro 3.000;
b) per ogni provincia coperta: euro 300.
Tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per ogni provincia oltre la prima e, in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000 per i fornitori di contenuti locali. Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e locale, gli importi sono ridotti della metà.
*10-bis. 7. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
82-bis. All'allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 2-bis viene inserito il seguente:
Art. 2-ter. (Contributi annui e diritti amministrativi per le trasmissioni radiofoniche)
1. I soggetti locali e nazionali titolari di diritti d'uso delle frequenze in onde medie per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e analogica sono tenuti, ai sensi dell'articolo 35, al pagamento annuo, a decorrere dall'anno dal quale decorre il rilascio del diritto d'uso, di un contributo proporzionato alla distanza massima utilizzabile della frequenza. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, viene determinato nei seguenti importi:
a) oltre 800 Km: euro 90.000;
b) più di 300 Km e fino a 800 km: euro 45.000;
c) più di 100 km e fino a 300 km: euro 22.500;
d) sotto i 100 km: euro 11.000.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in onde medie da parte del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 34, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento del contributo per le spese di istruttoria, determinato sulla base della distanza massima utilizzabile della frequenza secondo i seguenti importi:
a) sull'intero territorio nazionale: euro 3.000;
b) per ogni provincia coperta: euro 300.
Tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per ogni provincia oltre la prima e, in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000 per i fornitori di contenuti locali. Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e locale, gli importi sono ridotti della metà.
*10-bis. 18. Peluffo.
Dopo il comma 82, è inserito il seguente:
82-bis. È fatto obbligo al datore di lavoro di indicare nella busta paga o nel cedolino dello stipendio, per i propri dipendenti, in apposita voce evidenziata, sia l'importo del prelievo fiscale che di quello previdenziale a carico di entrambi i soggetti contraenti.
10-bis. 8. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.
Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
«82-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con risorse pari a 20 milioni di euro annui per il triennio2016-2018, un Fondo per il dialogo interreligioso finalizzato all'erogazione di contributi per la costruzione di edifici di culto delle organizzazioni rappresentative delle comunità islamiche in Italia, che non partecipano alla ripartizione dell'otto per mille del gettito IRPEF. Il Ministro dell'interno con proprio decreto stabilisce le modalità di utilizzo di tali risorse.»
Conseguentemente al comma 551, aggiungere infine: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.
10-bis. 9. Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.
Dopo il comma 82, inserire il seguente:
82-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«14-bis. In sede di aggiornamento del piano di ripartizione delle frequenze, o in caso di richiesta da parte di una regione, il Ministero dello sviluppo economico verifica la conformità degli impianti di diffusione televisiva alle prescrizioni previste dai Piani nazionali di assegnazione delle frequenze emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché verifica che gli stessi siano collocati nei siti assentiti dalle regioni. In caso di difformità il Ministero dispone il trasferimento, entro sei mesi dalla data di accertamento della non rispondenza tra i siti di attuale ubicazione degli impianti e quelli di Piano, nei siti di Piano degli impianti di radiodiffusione, privi delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Gli oneri del trasferimento sono a carico dei titolari dei medesimi impianti».
10-bis. 11. Vacca, Colletti, Del Grosso, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. Chiunque fornisce servizi di alloggio o effettua la vendita di alimenti con consumo sul posto in cambio di un corrispettivo e detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive è tenuto al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nelle misure previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti: a) le modalità di pagamento, mediante addebito sulle fatture per le forniture di energia elettrica, in analogia con quanto previsto ai precedenti commi 73 e 75. b) gli importi da pagare, commisurati alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico, determinando una riduzione delle tariffe attualmente applicate alle attività espressamente menzionate dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999 ed in particolare ai pubblici esercizi che detengono fino a due apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive.
82-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 82-bis trovano applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2017.
10-bis. 13. Senaldi.
dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis: «Chiunque fornisce servizi di alloggio o effettua la vendita di alimenti con consumo sul posto in cambio di un corrispettivo e detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive è tenuto al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nelle misure previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti:
a) le modalità di pagamento, mediante addebito sulle fatture per le forniture di energia elettrica, in analogia con quanto previsto ai precedenti commi 73 e 75.
b) gli importi da pagare, commisurati alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico, determinando una riduzione delle tariffe attualmente applicate alle attività espressamente menzionate dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999 ed in particolare ai pubblici esercizi che detengono fino a due apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive».
82-ter: «Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 82-bis trovano applicazione a decorrere dal 1o Luglio 2016».
10-bis. 16. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. Al fine di promuovere la tutela e io sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
82-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 82-bis, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2015, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: di 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
10-bis. 14. Parrini, Marco Di Maio.
Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
82-bis) All'articolo 6, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in legge, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, sostituire le parole «dell'ascolto medio del giorno medio mensile» con le seguenti: «dei contatti netti mensili».
10-bis. 15. Dallai, Donati, Parrini, Morani, Fregolent.
Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
82-bis. Alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 1 comma 1247 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si estende la disposizione normativa prevista dal comma 1, lettera b-bis, dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10-bis. 20. Oliaro, Librandi.
SEZIONE N. 11.
(Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato).
(commi da 83 a 86)
Sostituire il comma 83 con il seguente:
83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti dai datori di lavoro, con la sola esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua da ripartirsi in dodicesimi. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo nonché alle trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro anche di natura parasubordinata, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufrutto in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro ivi considerando società controllate o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, è cumulabile con incentivi di carattere economico. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato rei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente al comma 84, lettera b), dopo le parole: 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: , per gli altri lavoratori non indicati nella lettera a).
Conseguentemente il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 161,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 190,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 179,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
11. 35. Zoggia.
Sostituire il comma 83 con il seguente:
83. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, è prorogato, limitatamente alla aree dell'obiettivo 1, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni previste dal comma 118. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.
Conseguentemente, al comma 84 tutti gli importi ivi indicati sono raddoppiati.
Conseguentemente, dopo il comma 84 inserire il seguente:
84-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, come rifinanziata dal comma 369, è ridotta di 230 milioni per il 2016,. 300 milioni per il 2017, 320 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 75 per cento tutti gli accantonamenti della allegata Tabella A, con esclusione di quello relativo al MAE e ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nella allegata tabella C in maniera lineare del 5 per cento.
11. 36. Calabrò.
Sostituire il comma 83 con il seguente:
83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nei limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni indicate con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni dell'aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
83-bis. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015.
83-ter. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto ad euro 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
83-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale in data 1o agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 83-ter.
83-quinquies. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
11. 26. D'Agostino, Librandi.
Sostituire il comma 83 con i seguenti:
83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
83-bis. Per i datori di lavoro operanti nei territori del mezzogiorno le disposizioni di cui al comma 83 si applicano nel limite di 828 milioni di euro per l'anno 2016, 2.070 milioni di euro per l'anno 2017, 1.319 milioni di euro per l'anno 2018, 99 milioni di euro per l'anno 2019.
83-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 83 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 83-bis, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 83 e delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando rela zioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 50. D'Attorre, Fassina, Scotto, Civati, Pastorino, Marcon, Melilla, Pannarale, Gregori, Folino, Carlo Galli, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli.
Sostituire il comma 83 con il seguente:
83. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, è prorogato, limitatamente alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni previste dal comma 118. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 52-bis per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.
11. 27. Sammarco.
Al comma 83, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento all'assunzione di nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Nell'ipotesi di assunzione di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo trentasei mesi. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni di nuovi lavoratori di cui al primo periodo, con l'esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma, ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
Conseguentemente sostituire il comma 341, con il seguente:
341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
Conseguentemente al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
Conseguentemente al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6,5 per cento;
Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 92 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018.
11. 53. Cominardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Lombardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini.
Al comma 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «privati», aggiungere il seguente periodo: «in particolare per i residenti nei territori delle regioni del Mezzogiorno»;
b) dopo le parole: «ventiquattro mesi», aggiungere il seguente periodo: «, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;
c) alla sedicesima riga dopo le parole: «datori di lavoro» aggiungere il seguente periodo: «, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;
d) alla fine del primo periodo dopo le parole: «base annua», aggiungere infine il seguente periodo: «e di 8.060 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede quanto all'anno 2016 per 227,63 milioni di euro per il 2016, quanto all'anno 2017 per 608,49 milioni di euro, quanto all'anno 2018, per 830,50 milioni di euro, quanto all'anno 2019, per 1.137,50 milioni di euro, quanto all'anno 2020 per 670,69 milioni di euro, quanto all'anno 2021, per 89,44 milioni di euro a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015.
11. 20. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.
Al comma 83, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «privati», aggiungere le seguenti parole: «in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006,»;
b) dopo le parole: «ventiquattro mesi», aggiungere le seguenti: «, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;
c) dopo le parole: «40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro», aggiungere le seguenti: «, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;
d) alla fine del primo periodo, dopo le parole: «base annua», aggiungere le seguenti: «e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza,».
Dopo il comma 83 inserire il seguente:
83-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.
11. 21. Carfagna, Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo.
Al comma 83, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ,con esclusione del settore agricolo,.
Conseguentemente sopprimere il comma 84.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 124,40 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
11. 80. Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Al comma 83, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del settore agricolo,.
Conseguentemente, sopprimere il comma 84.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 124,40 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
* 11. 9. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 83, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del settore agricolo,.
Conseguentemente, sopprimere il comma 84.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 124,40 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
* 11. 28. De Mita.
Al comma 83, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del settore agricolo,.
Conseguentemente, sopprimere il comma 84.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 124,40 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
* 11. 67. Russo, Catanoso.
Al comma 83, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del settore agricolo,.
Conseguentemente, sopprimere il comma 84.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
** 11. 14. Guidesi, Simonetti.
Al comma 83, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del settore agricolo,.
Conseguentemente, sopprimere il comma 84.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
** 11. 60. Cenni.
Al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: con esclusione del settore agricolo,.
Conseguentemente sopprimere il comma 84.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui con le seguenti: 295 milioni di euro annui.
11. 3. Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 83, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , con esclusione del settore agricolo,.
Conseguentemente sopprimere il comma 84.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
11. 75. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 83 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 3.250 con la seguente: 6.000.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 18 per cento.
Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6,5 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
11. 52. Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 83, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia l'esonero è riconosciuto, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, secondo le modalità previste dal comma 118 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente dopo il comma 496 aggiungere il seguente:
496-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della accelerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1o gennaio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1o gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni dal 2014 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2019». Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2016.
11. 1. Calabrò.
Al comma 83, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esonero del versamento di cui sopra è riconosciuto, per il biennio 2016- 2017, per una entità pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, a favore delle aziende localizzate nelle regioni meridionali, a condizione che le assunzioni riguardino lavoratori con età inferiore a 29 anni o lavoratori con età superiore a 55 anni, e solo nel caso in cui le assunzioni concorrano a determinare un saldo positivo tra le assunzioni e le cessazioni a tempo indeterminato verificatesi nei dodici mesi precedenti. Alle minori entrate si provvede attraverso le risorse derivanti dalla programmazione 2014-2020 dei Fondi FESR e FSE.
11. 71. Dell'Aringa.
Al comma 83, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, a valere sulle risorse del fondo sociale europeo di cui al regolamento CE 1301/2013 ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui.
Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economica e delle finanze sono disposte le relative variazioni di bilancio.
11. 2. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.
Al comma 83, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: L'esonero di cui al presente comma, nonché quello di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 settembre 2014, n. 190, è riconosciuto a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti sulla tutela dei lavoratori, nonché sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro; l'inosservanza comporta, oltre alle sanzioni previste, la decadenza dal beneficio e il pagamento dei contributi previdenziali non versati.
11. 33. Sammarco.
Al comma 83, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: L'esonero di cui al presente comma si applica, per un periodo massimo di quarantotto mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.550 euro su base annua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di call center.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016, 142,610 milioni per il 2017, 139,610 per il 2018, 184,110 milioni per il 2019, 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 125,340 milioni per l'anno 2016, 133,610 milioni per il 2017, 130,610 per il 2018, 1175,110 milioni per il 2019, 172,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
11. 23. Dell'Aringa, Fanucci.
Al comma 83, dopo il quarto periodo inserire il seguente: L'esonero di cui al presente comma spetta solo a condizione che con l'assunzione effettuata si realizzi un incremento del saldo occupazionale complessivo rispetto al livello occupazionale degli ultimi 12 mesi.
11. 37. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
83-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 83, è aumentato sino al 100 per cento, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al medesimo comma 1, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» e «molto svantaggiati», ai sensi dell'articolo 2 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, effettuate nelle aree territoriali dell'obiettivo convergenza.
83-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 83-bis è riconosciuto esclusivamente in relazione alle nuove assunzioni rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
83-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 83-bis, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a 530 milioni di euro per l'anno 2017 e a 350 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 465-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 465, aggiungere il seguente:
465-bis. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 83-bis, pari a pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a 530 milioni di euro per l'anno 2017 e a 350 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.
11. 74. Valeria Valente, Misiani, Massa, Bargero, Berretta, Boccuzzi, Michele Bordo, Chaouki, Coccia, Culotta, D'Ottavio, Fiorio, Marantelli, Marchi, Marrocu, Minnucci, Moscatt, Mazzoli, Paris, Giuditta Pini, Porta, Ribaudo, Rossomando.
Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
83-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
83-ter. All'onere derivante dal comma 83-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge.
11. 68. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
83-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
83-ter. All'onere derivante dal comma 83-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge.
11. 69. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
83-bis. Le disposizioni di cui al comma 83, nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riconosciuti nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
83-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 83-bis, valutati in 420 milioni per l'anno 2016, 770 milioni per l'anno 2017, 495 milioni per l'anno 2018 e 4 milioni per l'anno 2019, si provvede parzialmente per 200 milioni nell'anno 2016, 300 milioni nell'anno 2017 e 250 milioni nell'anno 2018 mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 54,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 59,610 milioni di euro per l'anno 2018, di milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2016, 370 milioni di euro per l'anno 2017 e 165 milioni di euro per l'anno 2018.
11. 45. Albanella, Giorgio Piccolo, Zappulla, Paris, Boccuzzi, Baruffi, Gnecchi, Damiano, Cuomo, Di Salvo, Gribaudo, Patrizia Maestri, Giacobbe, Miccoli, Incerti, Rotta, Tinagli, Casellato, Rostellato, Simoni, Mariano, Carloni, Capone, Vico.
Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
83-bis. A decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018 ai datori di lavoro che hanno la propria sede produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, è concesso un credito di imposta nella misura del 50 per cento, ai fini IRES, per le nuove assunzioni oppure per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1o gennaio 2016 e per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 a condizione che alla fine dell'anno 2016 aumentino la base occupazionale che deve essere mantenuto per almeno 5 anni al netto dei pensionamenti.
83-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.
11. 19. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.
Dopo il comma 83, inserire il seguente:
83-bis. Nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in somministrazione, effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2016 di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai datori di lavoro privati l'agevolazione di cui al comma 83 è riconosciuta nella misura dell'80 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 6.500 euro su base annua.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 54,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 62,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 59,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 180 milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per l'anno 2018.
11. 38. Valeria Valente, Sereni, Dorina Bianchi, Bini, Di Salvo, Galgano, Gribaudo, Milanato, Miotto, Pes, Pollastrini, Rossomando.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. A decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. 18. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.
Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:
83-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 190/2014 dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni. Per i lavoratori stagionali, fino ai 25 anni di età, come definiti da avvisi comuni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative è ammessa la deduzione di cui al presente articolo a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
11. 6. Polidori.
Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:
83-bis. L'importo corrispondente alla detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto direttamente al coniuge, da parte del datore di lavoro privato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, attraverso un accordo con Poste italiane Spa.
11. 7. Garnero Santanchè, Squeri, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:
83-bis. All'articolo 2 comma 29 della legge n. 92/2012 eliminare le seguenti parole: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
* 11. 13. Saltamartini.
Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:
83-bis. All'articolo 2 comma 29 della legge n. 92/2012 eliminare le seguenti parole: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
* 11. 25. Sammarco.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 54,340 milioni.
11. 72. Tino Iannuzzi, Covello, Taranto, Epifani, Realacci, Iacono, Greco, Sgambato, Famiglietti, Gullo, Moscatt, Ventricelli, Michele Bordo, Cuomo, Giorgio Piccolo, Ribaudo, Tartaglione, Impegno, Valeria Valente, Rubinato, Magorno, Mariano, Borghi, Culotta, Albanella, Losacco, Fanucci, Giuliani, Cassano, Ginefra, Pelillo, Prina, Capodicasa, Capone, Grassi, Vico, Pes.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2016, 50 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per il 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 80 milioni di euro per il 2016, 50 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
11. 73. Tino Iannuzzi, Covello, Taranto, Epifani, Realacci, Iacono, Tartaglione, Greco, Sgambato, Famiglietti, Gullo, Cuomo, Giorgio Piccolo, Moscatt, Ribaudo, Rubinato, Fanucci, Borghi, Giuliani, Magorno, Culotta, Capone, Michele Bordo, Albanella, Cassano, Losacco, Pelillo, Capodicasa, Impegno, Vico, Ginefra, Ventricelli, Mongiello, Grassi, Mariano, Pes.
Al comma 84 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «incrementato per 1 milione di euro per i lavoratori donne e fino ai 40 anni di età»;
b) alla lettera b) dopo le parole: «per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: «incrementato per 1 milione di euro per i lavoratori donne e fino ai 40 anni di età»;
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2016: – 2.000.000
11. 59. Cenni.
Al comma 84, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera aggiungere infine le seguenti parole: «per i medesimi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono così riconosciuti: 2,1 milione di euro per l'anno 2016, 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, 2,8 milione di euro per l'anno 2018, 0,2 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti»;
b) al comma 2, lettera aggiungere infine le seguenti parole: per i medesimi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono così riconosciuti: 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, 10,8 milioni di euro per l'anno 2017, 8,2 milioni di euro per l'anno 2018, 1,6 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 , di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 129,640 milioni di euro per l'anno 2016, di 128,010 milioni di euro per l'anno 2017, di 128,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,310 milioni di euro per l'anno 2019.
11. 46. Albanella, Giorgio Piccolo, Zappulla, Paris, Boccuzzi, Baruffi, Gnecchi, Damiano, Cuomo, Di Salvo, Gribaudo, Patrizia Maestri, Giacobbe, Miccoli, Incerti, Rotta, Martelli, Tinagli, Casellato, Rostellato, Simoni, Mariano, Carloni, Capone, Vico.
Al comma 85, primo periodo, dopo le parole: presentazione delle domande aggiungere le seguenti: con priorità per le imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
11. 79. Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:
85-bis. Qualora un'impresa voglia procedere allo delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che la stessa ha ricevuto negli ultimi quindici anni.
Effettuato l'accertamento di cui al comma 1, l'impresa potrà procedere all'operazione di delocalizzazione, esclusivamente previo restituzione degli eventuali contributi pubblici incassati.
11. 43. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione del contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
86-ter. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 86-bis si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 86-quater, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente al lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2015.
86-quater. L'incentivo di cui al comma 86-ter è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 2 milioni di euro per l'anno 2022. L'incentivo di cui al comma 86-ter è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nei caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
86-quinquies. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 85-bis e 86-ter si provvede, nel limite massimo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e di 350 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi dei Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
86-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1o agosto 2012, provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 86-quinquies.
86-septies. Le risorse di cui al comma 86-quinquies sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
86-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del commi da 86-bis a 86-quinquies, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 86-quinquies.».
11. 34. Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Famiglietti, Ginefra, Mura, Antezza, Castricone, Venittelli, Tino Iannuzzi, Vico, Valeria Valente, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Capone, Pes, Migliore.
Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651 del 2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.
86-ter. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione della misura di cui al precedente comma. L'INPS fornisce alle Regioni le informazioni necessarie alla certificazione alla Commissione Europea delle spese connesse all'attuazione della misura.
86-quater. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 6-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse programmate nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2014-20 o, laddove disponibili, delle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale 2014-20 delle Regioni interessate, le quali comunicano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'INPS la volontà di cofinanziare lo sgravio di cui al precedente comma e l'ammontare massimo di risorse da dedicare all'incentivo.
86-quinquies. Le somme destinate dalle Regioni al finanziamento della misura di cui al comma 86-bis non rilevano, per gli esercizi finanziari interessati dalla misura, ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 463, e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
86-sexies. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a versare all'entrate del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali, imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183. Le predette risorse sono riassegnate al pertinente capitolo dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con indicazione degli importi destinati per singola Regione, anche ai fini dell'attività di monitoraggio. L'INPS comunica alle singole Regioni l'eventuale esaurimento delle risorse, anche ai fini dell'interruzione dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro.
86-septies. L'agevolazione di cui al comma rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.
La copertura è individuata a valere sulle risorse dei Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 delle Regioni «meno sviluppate» e «in transizione».
11. 12. Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. Nell'ambito delle azioni finanziabili ai sensi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 relativo alla programmazione dei fondi strutturali europei, nel caso di assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651 del 2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.
86-ter. All'integrazione dello sgravio di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse programmate nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2014-20 o, laddove disponibili, delle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale 2014-20 delle Regioni interessate, le quali comunicano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'INPS la volontà di cofinanziare lo sgravio di cui al precedente comma e l'ammontare massimo di risorse da dedicare all'incentivo.
86-quater. Le somme destinate dalle Regioni al finanziamento della misura di cui al comma 86-bis non rilevano, per gli esercizi finanziari interessati dalla misura, ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 463, e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
86-quinquies. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a versare all'entrate del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali, imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183. Le predette risorse sono riassegnate al pertinente capitolo dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con indicazione degli importi destinati per singola Regione, anche ai fini dell'attività di monitoraggio, L'INPS comunica alle singole Regioni l'eventuale esaurimento delle risorse, anche ai fini dell'interruzione dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro.
86-sexies. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione della misura di cui al comma 86-bis. L'INPS fornisce alle Regioni le informazioni necessarie alla certificazione alla Commissione Europea delle spese connesse all'attuazione della misura.
86-septies. L'agevolazione di cui al comma 86-bis rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.
11. 31. Giampaolo Galli.
All'articolo 1, dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651/2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.
86-ter. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al comma precedente.
86-quater. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 86-bis si provvede mediante utilizzo delle, risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nella misura massima di 300 milioni di euro per l'anno 2016.
86-quinquies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.
La copertura è individuata a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione, che nella dotazione prevista dalla Tabella E allegata al Disegno di legge presenta adeguata disponibilità.
11. 11. Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 86, inserire i seguenti:
86-bis. Nell'ambito delle azioni finanziabili ai sensi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 relativo alla programmazione dei fondi strutturali europei, nel caso di assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651 del 2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.
86-ter. All'Integrazione dello sgravio di cui al comma 86-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nella misura massima di 300 milioni di euro per l'anno 2016.
86-quater. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al comma 86-bis.
86-quinquies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.
11. 30. Giampaolo Galli.
Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis. All'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi».
86-ter. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 5 è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del Bilancio triennale 2016-2018 ai capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero dei Lavoro, salute e delle Politiche Sociali».
86-quater. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è finanziato nella misura di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.
11. 32. Marco Di Maio, Marchi.
Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei Mezzogiorno l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero dei complessivi contributi previdenziali pari a 8,060 euro su base annua.
86-ter. Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).
86-quater. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-ter, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1.
11. 49. Airaudo, Scotto, Placido, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 86 aggiungere i seguenti:
86-bis. All'articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Conseguentemente, nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.
86-ter. All'articolo 2, comma 29, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, sono soppresse.
Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 7, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno.
11. 10. Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis. All'articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole: «a tempo Indeterminato» aggiungere le seguenti: «e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».
Conseguentemente, nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.
86-ter. All'articolo 2, comma 29, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.
Conseguentemente le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno.
11. 29. Giampaolo Galli.
Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci-dipendenti delle imprese di startup innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990. n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991. n. 415.
86-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Conseguentemente dopo il comma 551, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 50.000;
2018: – 50.000.
11. 54. Della Valle, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, D'Incà.
Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e a 900 milioni di euro a decorrere dal 2017, finalizzato alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione mediante il ricorso ai contralti di solidarietà. Almeno 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 della dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti di solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell'occupazione giovanile.
86-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei benefici, entro i limiti delle risorse disponibili».
Conseguentemente:
al comma 369, le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016;
al comma 33 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25 per cento» a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
11. 48. Airaudo, Placido, Gregori, Marcon, Duranti.
Dopo il comma 86 aggiungere i seguenti:
«86-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e a 900 milioni di euro a decorrere dal 2017, finalizzato, mediante il ricorso ai contratti di solidarietà, alla salvaguardia ed all'incremento dell'occupazione. Almeno 60 milioni di euro nell'anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 della dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti di solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell'occupazione giovanile e almeno altri 60 milioni di euro nell'anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono concessi per favorire la staffetta intergenerazionale mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato.
86-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei benefici, entro i limiti delle risorse disponibili»
Conseguentemente al comma 369, le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016;
Conseguentemente al comma 33 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) 25,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) 25 per cento a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
11. 47. Airaudo, Placido, Fassina, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Patrizia Maestri, Matarrelli, Pastorino.
Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis, Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2015 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.
86-ter. L'agevolazione di cui al comma 86-bis, è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1 gennaio 2016 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 86-bis.
86-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 86-bis e 86-ter, e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applicano le medesime agevolazioni.
87-quinquies. Le agevolazioni fiscali cui ai commi 86-bis e 86-ter sono concesse nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente:
al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 114,340;
al medesimo comma sostituire la cifra: 142,610 con la seguente: 122,610;
al medesimo comma sostituire la cifra: 139,610 con la seguente: 119,610;
11. 44. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Fassina, Zaccagnini.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. Nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in somministrazione, effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai datori di lavoro privati spetta un contributo, sotto forma di credito di imposta ai fini Irpef e Ires pariad un quinto della retribuzione lorda mensile spettante alla lavoratrice assunta, per un importo comunque non superiore a euro 250 mensili, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione. Il credito di imposta è cumulabile con ogni altro incentivo e ogni altro esonero o riduzione degli oneri gravanti sul datore di lavoro in virtù del rapporto di lavoro instaurato con la neoassunta lavoratrice previsti dalla normativa vigente. Il beneficio di cui al comma 83-bis è riconosciuto, entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 54,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 62,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 49,610 milioni di euro per l'anno 2018;
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte In maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016 e 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 220 milioni di euro per l'anno 2018.
11. 39. Valeria Valente, Sereni, Dorina Bianchi, Bini, Di Salvo, Galgano, Gribaudo, Milanato, Miotto, Pes, Pollastrini, Rossomando.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «48 mesi»;
b) al comma 3 l'ultimo periodo è soppresso;
c) il comma 5 è soppresso;
Conseguentemente, all'articolo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole da: fatto salvo fino a: comma 5 sono sostituite dalle seguenti: ad eccezione della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
11. 40. Formisano.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 2, comma 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), il periodo: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» è soppresso.
b) dopo la lettera d), è inserita la seguente: d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2016.
11. 17. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, sopprimere il comma 369.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
11. 16. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente.
Conseguentemente, sopprimere il comma 369.
11. 15. Guidesi, Caparini.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente.».
*11. 4. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente.».
*11. 65. Catanoso.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente.».
*11. 77. Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. Il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
**11. 5. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. Il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
**11. 64. Russo, Catanoso.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. Il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
**11. 76. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti», si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.
*11. 8. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti», si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.
*11. 58. Cenni.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti», si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.
*11. 66. Russo, Catanoso.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti», si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.
*11. 78. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis Le disposizioni di cui al comma 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018.
11. 41. Formisano.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
11. 42. Formisano.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto il seguente:
5-bis. La Consob stabilisce, altresì, il valore massimo di 5.000 euro per ogni singolo ordine e di 10.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone fisiche nonché di 50,000 euro per ogni singolo ordine a di 100.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone giuridiche.
11. 51. Della Valle, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
8-bis. Alle finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo è destinata una quota pari a 5 milioni di annui, dal 2016 al 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000;
2017: – 5.000;
2018: – 5.000.
11. 55. Della Valle, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. All'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, dopo il comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
17. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dall'articolo 2421 c.c., non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti Camere di Commercio per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di 1000 pagine.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000;
2017: – 5.000;
2018: – 5.000.
11. 56. Della Valle, Crippa, Caso, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis: Al fine di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità, secondo i criteri previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il fondo istituito sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziato di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018.
Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –60.000;
2018: –60.000.
11. 57. Della Valle, Crippa, Caso, Cancelleri, Da Villa, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. In attesa della definizione degli indici presuntivi di cui all'articolo 84, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tenuto altresì conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia, sono da considerarsi indici rivelatori della genuinità dell'appalto:
1) il tipo di svolgimento dell'organizzazione tecnica dedicata dall'appaltatore all'esecuzione dello specifico appalto (ciò in modo organizzato e opportunamente pianificato rispetto ad ogni lavoratore);
2) l'utilizzo e la presenza di attrezzature proprie dell'appaltatore anche se acquisite in virtù di regolari contratti di noleggio e/o comodato intercorsi con l'appaltante;
3) la sussistenza di un concreto esercizio di un formalizzato potere direttivo e di controllo da parte dell'appaltatore per mezzo dei propri quadri direttivi;
4) l'esecuzione di prestazioni di lavoro che si distinguano dalle mansioni tipiche dei dipendenti e/o collaboratori del committente;
5) l'afferenza della natura del tipo di prestazioni rispetto al tipo controllato di appalto eseguito;
6) il fatto che la corresponsione della retribuzione corrispettivo venga effettuata solo e direttamente dall'appaltatore;
7) il fatto che i soci e/o dipendenti dell'appaltatore (di norma) non seguano lo stesso orario di servizio dei dipendenti del committente;
8) il fatto che il committente non intervenga nelle decisioni afferenti le retribuzioni e alle concessioni di permessi e periodi feriali dei lavoratori dell'appaltatore;
9) il fatto che il corrispettivo non venga previsto in base alle ore effettive di lavoro svolto dai singoli prestatori del servizio ma in base al servizio complessivo richiesto;
10) il fatto che il numero dei lavoratori non sia deciso da parte del committente in base alle proprie esigenze in maniera differenziata nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
11) il fatto che il committente non intervenga e non gestisca rapporti sindacali con i dipendenti dell'appaltatore;
12) il fatto che il committente non provveda e/o non intervenga nella gestione degli adempimenti fiscali dell'interponente;
13) il fatto che il committente non ridimensioni il proprio organico in vista dell'esecuzione del contratto potendo usufruire del personale dell'appaltatore.
11. 61. Castricone.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. Il comma 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre n. 190 è soppresso.
Conseguentemente, alla Tabella A: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 34.000.000;
2016: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000.
11. 62. Formisano.
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
86-bis. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante, La rendita di cui al periodo precedente è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal presente comma. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 70. Sanga, Rubinato.
Dopo il comma 86, inserire il seguente:
86-bis.«Con effetto dall'anno 2016, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente.
Gli incrementi annuali di cui al comma 1 si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000».
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2017 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
11. 81. Rocchi, Manzi.
SEZIONE N. 12.
(Regime fiscale dei premi di produttività).
(commi da 87 a 95)
Al comma 87, sostituire la parola: 2.000 con la seguente: 3.000.
Conseguentemente:
a) al comma 93, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 3.500;
b) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
c) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: totale, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 2016, sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 223.002;
2) alla colonna 2017, sostituire la parola: 21.756 con la seguente: 221.756;
3) alla colonna 2018, sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 218.006.
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
12. 9. Busin.
Al comma 87, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.500 euro.
Conseguentemente:
a) al comma 93, sostituire le parole: 2.500 euro con le seguenti: 6.000 euro;
b) a copertura dei maggiori oneri, stimati in 550 milioni di euro a regime, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
12. 20. Pizzolante, Sammarco.
Al comma 87, sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
b) ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
12. 11. Laffranco.
Al comma 87, sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
b) sopprimere i commi 166 e 369;
c) al comma 334, sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
12. 21. Allasia, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 5. Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 107. Pastorelli.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 94. Gebhard, Alfreider, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 84. Carrescia.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 87. Cani.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 80. Paola Bragantini, Brandolin, Bargero.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 104. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 16. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 63. Rigoni.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 50. De Mita.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 37. Pagano, Vignali.
Al comma 87 sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.
Conseguentemente, sostituire il comma 92 con il seguente:
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
*12. 99. Nastri.
Al comma 87, sostituire le parole da: misurabili e verificabili fino alla fine del periodo con le seguenti: definiti in sede di contrattazione collettiva aziendale.
Conseguentemente:
a) al comma 88, sostituire le parole da: non concorrono fino alla fine del periodo con le seguenti: concorrono con le stesse modalità di cui al comma 87;
b) sopprimere il comma 92;
c) al comma 93, sostituire le parole: con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 92 con le seguenti: a seguito di contrattazione collettiva aziendale.
d) al comma 94, lettera a), numero 1), capoverso lettera f), sopprimere la parola: volontariamente.
12. 111. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Al comma 87, sostituire le parole da: misurabili e verificabili fino alla fine del periodo, con le seguenti: definiti in sede di contrattazione collettiva aziendale.
12. 69. Baruffi, Albanella, Patrizia Maestri, Giacobbe, Miccoli, Damiano, Giorgio Piccolo, Roberta Agostini.
Al comma 87, sopprimere le parole: sulla base di criteri definiti dal decreto di cui al comma 92.
Conseguentemente:
a) al comma 90, sostituire le parole: Le disposizioni di cui ai commi da 87 a 89 trovano con le seguenti: La disposizione di cui al comma 87 trova.
b) sopprimere il comma 92;
c) al comma 93 sopprimere le parole: , con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 92.
12. 1. Misiani.
Al comma 87, sopprimere le seguenti parole: , nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 87, inserire il seguente:
87-bis. Il limite di cui al comma 87 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro nel caso di somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
b) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 132,100 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 196,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
12. 56. Zoggia.
Al comma 87, dopo le parole: nonché aggiungere le seguenti: gli straordinari e.
12. 58. Rostellato.
Dopo il comma 87, inserire il seguente:
87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, sono computati il periodo di congedo di maternità, nonché i riposi giornalieri della madre ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*12. 57. Di Salvo, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Stella Bianchi, Boccuzzi, Carnevali, Casellato, Cuomo, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Iacono, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.
Dopo il comma 87, inserire il seguente:
87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, sono computati il periodo di congedo di maternità, nonché i riposi giornalieri della madre ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*12. 112. XI Commissione.
Dopo il comma 87, inserire il seguente:
87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, sono computati il periodo di congedo di maternità, nonché i riposi giornalieri della madre ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*12. 19. Simonetti, Guidesi.
Sopprimere il comma 88.
12. 33. Sammarco, Pizzolante.
Al comma 88, sostituire le parole: non concorrono con le seguenti: concorrono con le stesse modalità di cui al comma 87.
12. 70. Albanella, Baruffi, Patrizia Maestri, Giacobbe, Miccoli, Damiano, Giorgio Piccolo, Roberta Agostini.
Al comma 88, dopo le parole: né sono soggetti all'imposta sostitutiva inserire le seguenti: e sono escluse dalla base imponibile ai fini contributivi.
12. 91. Dell'Aringa, Tinagli.
Dopo il comma 88, inserire i seguenti:
88-bis. Il comma 5, dell'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni ivi dettate qualora nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
88-ter. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissi, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
12. 34. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Librandi.
Dopo il comma 88, inserire il seguente:
88-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c), d) e h) dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 88 della presente legge.
12. 77. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 90, sostituire le parole: ai commi da 87 a 89 con le seguenti: al comma 87 e dopo le parole: nell'anno precedente quello di percezione inserire le seguenti: dei premi e.
12. 90. Dell'Aringa, Tinagli.
Sostituire il comma 91 con il seguente:
91. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 95, le somme e i valori di cui ai commi 87 e 88 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato l'articolo 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) al comma 92, sostituire le parole: Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91, con le seguenti: Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 91;
b) dopo il comma 95 inserire i seguenti:
95-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
95-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
95-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
95-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.;
c) al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
12. 75. Airaudo, Placido, Gregori, Marcon.
Sostituire il comma 91 con il seguente:
91. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni stabilite al comma 87, l'erogazione dei premi e delle somme di cui al medesimo comma nonché l'eventuale sostituzione prevista al comma 88 devono avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
12. 89. Dell'Aringa, Tinagli.
1) Al comma 91, le parole: contratti aziendali o territoriali, sono sostituite dalle seguenti: contratti collettivi nazionali;
2) Al comma 92, secondo periodo, in fondo, le parole: contratti aziendali o territoriali, sono sostituite dalle seguenti: contratti collettivi nazionali;
3) Il comma 95 è sostituito dal seguente:
95. L'agevolazione di cui ai precedenti commi da 91 a 94, trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.000 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2016. Agli oneri determinati dalle relative disposizioni si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 95-bis a 95-quinquies e da quanto previsto dal comma 33, lettera a) e b), della presente legge.
4) Dopo il comma 95 sono aggiunti i seguenti:
95-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
95-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
95-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
95-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
Conseguentemente al comma 33 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
12. 74. Airaudo, Placido, Marcon, Scotto, Melilla, Fassina.
Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.
Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
* 12. 14. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.
Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
* 12. 29. Vignali.
Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.
Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
* 12. 68. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.
Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
* 12. 108. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.
Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
* 12. 13. Busin, Invernizzi.
Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.
Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
* 12. 98. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.
Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
* 12. 10. Laffranco.
Al comma 92, dopo le parole: economia e delle finanze inserire le seguenti: sentite le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale e dei datori di lavoro.
12. 71. Incerti, Baruffi, Albanella, Patrizia Maestri, Giacobbe, Miccoli, Damiano, Giorgio Piccolo, Roberta Agostini.
Al comma 92 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: di cui al comma 87;
b) dopo le parole: attuative delle previsioni contenute nei inserire la seguente: precedente;
c) sopprimere le parole: da 87 a 95.
12. 88. Dell'Aringa, Tinagli.
Al comma 92, sopprimere le parole da: compresi fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere il comma 93.
12. 76. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 93, sopprimere la parola: pariteticamente.
12. 72. Damiano, Giacobbe, Albanella, Miccoli, Giorgio Piccolo, Zappulla.
Al comma 94, lettera a), premettere al numero 1 il seguente:
01) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti; anche se affidate a terzi. I rimborsi di biglietti o tessere di abbonamento per i servizi di trasporto pubblici alla generalità o a categorie di dipendenti;».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 129,670 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,210 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 178,710 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,110 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,110 milioni di euro per l'anno 2027 e di 193,700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
12. 83. Zoggia.
Al comma 94, lettera a) premettere al numero 1) il seguente:
01) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
“a-bis) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 129,640 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,210 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 178,710 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,110 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,110 milioni di euro per l'anno 2027 e di 193,700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
12. 82. Zoggia.
Al comma 94, lettera a) premettere al numero 1) il seguente:
01) alla lettera c) dopo le parole «le indennità sostitutive» sono inserite le seguenti: «utilizzabili anche cumulativamente».
12. 103. Boccadutri, Causi, Bruno Bossio, Coppola, Barbanti, Losacco, Gadda, Tentori, Dallai, Basso, Galgano, Pinna, Bargero, Quintarelli, Mucci.
Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;.
* 12. 96. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;.
* 12. 15. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;.
* 12. 28. Vignali.
Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;.
* 12. 51. De Mita.
Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;.
* 12. 67. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;.
12. 66. Baruffi, Bargero, Basso, Gribaudo, Montroni.
Al comma 94, lettera a), punto 1), capoverso lettera f), sopprimere la parola: volontariamente.
12. 73. Miccoli, Incerti, Baruffi, Albanella, Patrizia Maestri, Giacobbe, Damiano, Giorgio Piccolo, Roberta Agostini.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione del contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Per i lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle suddette condizioni, non si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. 32. Sammarco, Pizzolante.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 93. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 22. Allasia, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 17. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 60. Rigoni.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 97. Nastri.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 109. Pastorelli.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 35. Pagano, Vignali.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 101. Locatelli, Pastorelli.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 2. Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 79. Paola Bragantini, Brandolin, Bargero.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 106. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
* 12. 85. Carrescia.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 52. De Mita.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 61. Rigoni.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 86. Carrescia.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 23. Allasia, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 18. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 92. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 102. Locatelli, Pastorelli.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 105. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 110. Pastorelli.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 36. Vignali, Pagano.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 78. Paola Bragantini, Brandolin, Bargero.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 3. Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
**12. 95. Nastri.
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
94-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:
m) le spese sostenute per la retribuzione dell'opera dei collaboratori familiari, nella misura massima di euro 9.000,00 annui, ivi comprese tutte le voci retributive, anche differite, e relativi oneri contributivi. La deduzione è riconosciuta a condizione che il rapporto di lavoro sia regolato conformemente alla normativa vigente, ivi compresa l'apertura di una posizione previdenziale. Sono altresì deducibili, nella medesima misura , le prestazioni qualificabili come occasionali. Nella nozione di collaboratori familiari ai sensi di cui al precedente periodo sono ricompresi anche i soggetti che prestano servizio di vigilanza o assistenza a familiari o altri conviventi, in ragione dell'età o per malattia. Se il collaboratore familiare presta servizio di vigilanza ovvero assistenza a figli di età inferiore a 12 anni, la deduzione di cui al primo periodo della lettera è riconosciuta nella misura massima di euro 6.000,00, con esclusione dei casi in cui i destinatari delle prestazioni di assistenza sono affetti da malattia invalidante per i quali si applica il limite di deduzione indicato nel primo periodo. La deducibilità per ciascun anno è consentita entro il limite di spesa di 150 milioni di euro annui.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per l'anno 2017 e 150 milioni di euro per l'anno 2018.
12. 64. Valeria Valente.
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
94-bis. All'articolo 31, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo le parole: «applicati dall'utilizzatore» sono inserite le seguenti: «in conformità alla disciplina di cui all'articolo 23, comma 2.».
12. 38. Sammarco.
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
94-bis. All'articolo 31, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo le parole: «la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23 comma 2, nonché».
12. 39. Sammarco.
Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
94-bis. Il comma 1 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
« 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito, comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, comprese quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51, ad eccezione delle spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti di cui alla lettera f) del medesimo comma 2, che sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente come disposto dall'articolo 100, comma 1».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
12. 46. Sammarco.
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
94-bis. All'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo le parole: «la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le seguenti: «assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di lavoratori».
12. 40. Sammarco.
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
94-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea le parole: «Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato» sono sostituite dalle seguenti: «La stipulazione di nuovi contratti di somministrazione di lavoro è vietata»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «di lavoratori assenti» sono inserite le seguenti: «per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,».
12. 41. Sammarco.
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
94-bis. All'articolo 67, terzo comma, lettera f), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «anche non subordinati, del fallito» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli derivanti di attività di lavoro in somministrazione, in caso di fallimento dell'utilizzatore;».
12. 42. Sammarco.
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
94-bis. All'articolo 2777, secondo comma, lettera a), del codice civile, dopo le parole: «numero 1» sono inserite le seguenti parole: «nonché i crediti di cui all'articolo 2751-bis c.c.».
12. 43. Sammarco.
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
94-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
g) il corrispettivo pattuito tra somministratore ed utilizzatore con specifica indicazione dei termini di pagamento.
94-ter. Dopo l'articolo 33, del decreto legislativo n. 81 del 2015, è inserito il seguente:
Art. 33-bis. (Obblighi dell'utilizzatore). – 1. Quando il credito sia fondato sul corrispettivo di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), il Giudice autorizza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642, comma 1, c.p.c.».
12. 44. Sammarco.
Dopo il comma 94, inserire il seguente:
94-bis. All'articolo 15, comma 1, la lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché le spese sostenute per la retribuzione dell'opera dei collaboratori familiari che prestano servizio di vigilanza e cura a bambini di età non superiore agli 8 anni, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016, 500 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018.
12. 62. Roberta Agostini, Incerti, Gnecchi, Fabbri, Giacobbe, Casellato, Patrizia Maestri.
Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
94-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettera e-bis), le parole: «400 euro per alunno o studente» sono sostituite con le seguenti: .000 euro per alunno o studente.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2016.
12. 24. Pagano, Vignali.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
Art. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). – 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.
2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare, stabilita nei modi seguenti:
a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
b) contribuenti coniugati senza figli a carico: 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
f) contribuenti coniugati con due figli a carico: 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
h) contribuenti coniugati con tre figli a carico: 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
j) contribuenti coniugali con quattro figli a carico: 5;
k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
l) contribuenti coniugati con cinque figli a carico: 6;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
n) contribuenti coniugati con sei figli a carico: 7.
3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 190 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma i, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma i del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.
95-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 1.5 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
12. 30. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. Al Testo unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
Art. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare). – 1. I contribuenti, appartenenti ad un nucleo familiare, possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa, a quanto stabilito dall'articolo 11 comma 1, le disposizioni fissate al comma 3 del presente articolo nei limiti massimi, di cui al comma 2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore ai ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.
2. Per le finalità del comma 1 è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 4 miliardi di euro a decorrere dal 1o gennaio 2016.
3. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma degli coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro può, con proprio decreto, rideterminare i coefficienti applicabili per l'anno successivo.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
7. Le disposizioni del presente articolo hanno un effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.
95-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4,000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
12. 31. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 95, inserire il seguente:
95-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle Regioni dell'obiettivo convergenza, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in Corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta s'intende ammissibile nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: –20.000.000;
2017: –40.000.000;
2018: –80.000.000.
12. 59. Rampelli.
Dopo il comma 95, inserire il seguente:
95-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa».
12. 47. Montroni, Pagani.
Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
95-bis. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
2-ter. Le indennità sostitutive, di cui al comma 2, lettera e), non sono cedibili, commercializzabili, convertibili in denaro, ovvero cumulabili per un importo superiore ad euro 1.000;
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
12. 48. Causi, Pelillo, Petrini, Capozzolo, Carbone, Carella, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
Dopo il comma 95, inserire il seguente:
95-bis. Al fine di contribuire alla diminuzione dell'evasione fiscale evitando al contempo distorsioni nelle scelte strategiche degli uffici locali preposti alla riscossione, la disciplina in materia di ottimizzazione della produttività degli agenti della riscossione è parametrata al raggiungimento di obiettivi fissati sul quantitativo di quote riscosse e non di accertamenti effettuati.
12. 12. Gianluca Pini.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
95-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma si intende ammissibile nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018.
95-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
95-quinquies. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
95-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, Sono individuate le tipologie di intervento o agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
95-septies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
95-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 40 milioni di euro per il 2016, 80 milioni di euro per il 2017 e 160 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.
12. 25. Carfagna, Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. Per rafforzare il sistema industriale del mezzogiorno, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituito un credito di imposta investimenti finanziato con fondi comunitari.
95-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
95-quater. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione dei commi precedenti sono individuate, previa consenso della commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
95-quinquies. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 95-ter, sono versate all'entrata del bilancio della Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fonda di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articola 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi precedenti.
95-sexies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.
12. 26. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. All'articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016, alle strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nelle aree obiettivo convergenza; il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto nella misura del 30 per cento;
b) al comma 9, le parole: « 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro per il 2016, 450 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 250 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
12. 27. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.
SEZIONE N. 13.
(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate).
(commi da 96 a 102)
Sopprimere i commi da 96 a 102.
13. 18. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sostituire i commi da 99 a 102 con i seguenti:
99. Per ciascun anno del triennio 2016- 2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del presente decreto, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011. Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
100. Le risorse di cui al comma 99 confluiscono:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 3 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 3;
b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).
101. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 100 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa.
101-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 100. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 100.
102. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 100. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera a) dei comma 100 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
102-bis. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 102-quater. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
102-ter. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 102-quater, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.
102-quater. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolati competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
102-quinquies. Con il decreto di cui al comma 101 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a Lassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 99, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
13. 20. Berretta.
Al comma 98, sostituire le parole: all'efficace valorizzazione con le seguenti: all'utilizzo a fini sociali.
13. 13. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
98-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:
«2. I beni sequestrati, anche se facenti parte di un'azienda, devono, dal momento del sequestro, essere lasciati liberi. A tal fine il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina sempre, mediante l'ausilio della forza pubblica, lo sgombero degli immobili da chiunque occupati, compresa la persona sottoposta alla procedura e la sua famiglia, ovvero occupati senza titolo o sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro. È abrogato il comma 2 dell'articolo 40».
98-ter. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Si applica il comma 2 dell'articolo 21».
13. 32. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 41, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2017».
13. 6. De Mita.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 5, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, con bilancio separato rispetto a quello della Regione Campania, sulla quale il Ministero dell'economia e delle finanze procederà ad erogare il prestito di cui all'articolo 11, comma 13 e 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 99.
5-ter. Sulla contabilità speciale di cui al comma 5-bis affluiscono altresì le risorse di cui al successivo comma 9 ed i finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale della Campania 19 gennaio 2009, n. 1, destinati al piano di rientro di cui al comma 5.
5-quater. Il Commissario ad acta di cui al comma 5 individua i debiti, le passività potenziali ed i relativi contenziosi da trasferire alla gestione commissariale»;
13. 7. De Mita.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 1 le parole: «a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
13. 21. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1:
1) Il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118»;
2) Alla lettera b) le parole: «finanziaria ed economico patrimoniale» sono soppresse;
b) Il comma 2 è soppresso;
c) Al comma 3 le parole da: «Successivamente» a «comma 1» sono soppresse.
13. 23. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 112 dei decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili in confisca definitiva:
a) accertare lo stato occupazionale dei beni là dove l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
b) curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i predetti immobili;
c) tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferito agli enti locali;
b) al comma 4:
a) alla lettera a) le parole: «gli atti di indirizzo e» sono soppresse;
b) le lettere b), c) e d) sono soppresse.
13. 24. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico»;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«d) dal presidente dell'ANCI o da un suo delegato».
13. 25. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1:
1) sostituire le parole: «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile» con le seguenti: «e un ente pubblico economico con»;
2) dopo le parole: «Reggio Calabria» inserire le seguenti: «e sei sedi secondarie»;
3) sostituire le parole: «del Ministro dell'interno» con le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
b) Al comma 2 alle lettere b) e c) le parole: «e custodia» sono soppresse.
13. 26. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 113-bis comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche la parola: trenta è sostituita con la seguente: centocinquanta. I commi 2, 3, 4, e 5 sono soppressi.
13. 22. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 52 dei decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle confische divenute definitive prima dell'entrata in vigore del presente decreto, L'Agenzia nazionale, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, potrà richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».
13. 27. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dalla presente legge, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che li ripartisce e riassegna nelle seguenti proporzioni:
a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;
b) il 50 per cento al Ministero dello sviluppo economico per essere destinato in parti uguali alla bonifica dei territori degradati dalle ecomafie e alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro.
13. 28. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 3:
1) la lettera b) è soppressa;
2) alla lettera c):
a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
«salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiari, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità, e sempre che si tratti di beni congeniali alle loro attività istituzionali, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è sito, a richiesta dell'ente territoriale, da avanzare entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui sopra, tempo trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita»;
b) al quarto periodo, dopo la parola: «assegnarlo,» aggiungere le seguenti: «, se coerente con lo scopo sociale,»;
c) al sesto periodo, dopo le parole: «i beni» sono soppresse le parole: «non assegnati»;
d) il comma 4 è soppresso;
e) al comma 5:
1) Al quinto periodo, dopo le parole: «dell'interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «e ai privati; ma, nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dalla competente Agenzia del territorio, che nello stesso tempo può modificarla»;
2) in fine, aggiungere le seguenti parole: «; se, ciò malgrado, risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione, previa contestazione del fatto all'interessato»;
f) il comma 7 è soppresso;
g) al comma 8, alla lettera a), al primo periodo in fine, dopo le parole: «dell'impresa confiscata» aggiungere le seguenti: «ovvero agli enti locali»;
13. 29. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia procede senza indugio dopo la loro acquisizione:
a) all'alienazione a prezzo corrente di mercato dei beni mobili registrati salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerle direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
b) al recupero dell'importo dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, se il debitore risulti insolvibile, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
c) alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Consob in ordine agli effetti sul mercato, e delle partecipazioni societarie;
d) all'alienazione degli altri beni mobili.
13. 30. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:
«Art. 45-bis.
(Albo dei beni confiscati).
1. È costituito l'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata contenente l'elenco di tutti i beni confiscati contenente tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per mobili, titoli e immobili, questi ultimi a loro volta distinti per comune nel quale insistono.
2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, io forma sulla base degli elementi già disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45 l'Agenzia procede senza indugio all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.
3. L'Albo è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Agenzia. Detta pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione».
13. 31. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 48-bis.
(Destinazione delle aziende confiscate).
1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato ai sensi della delega conferita al Governo con l'articolo 48-ter.
Art. 48-ter.
(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla mafia.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
3. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 rimodulano le disposizioni dei commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di un Albo delle aziende confiscate alla criminalità organizzata da pubblicare sul sito internet ufficiale dell'Agenzia;
b) valutazione della capacità dell'azienda, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei ministeri interessati, di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, anche di riconversione, ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, con relativo piano industriale;
c) in caso di valutazione e deliberazione positiva dell'Agenzia le aziende sono date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti sono assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. I decreti delegati prevedono tempi, modalità e procedimenti dell'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;
d) in caso di valutazione negativa le aziende o anche i singoli beni sono destinati alla vendita secondo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 48;
e) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro ed applicazioni ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;
f) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione del l'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;
g) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.
5. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati il regime delle aziende confiscate è regolato dai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48».
13. 33. Formisano.
Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. All'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in fine aggiungere le seguenti parole: «vie competenze dell'Agenzia Nazionale sono piene per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012»;
13. 34. Formisano.
Sostituire i commi 99 e 100 con i seguenti:
99. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
100. Le risorse di cui al comma 99 confluiscono:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 99, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 99;
b) nella misura di 7 milioni di euro annuì, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).
13. 3. Ferranti.
Al comma 101, dopo le parole: sentito il Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
13. 9. Cristian Iannuzzi.
Al comma 101, dopo le parole: sentito il Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
13. 15. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
All'articolo 1, comma 101, aggiungere, in fine le seguenti parole:
al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito anche per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma, che presentino analoghe gravi difficoltà, all'articolo 112, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo la parola: «tecnica» sono aggiunte le seguenti parole: «per importi superiori di tre volte rispetto al patrimonio netto»;
b) alla lettera b) le parole: «quindici milioni» sono sostituite con le seguenti: «trenta milioni»;
c) alla lettera c) le parole «20.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «30.000 euro».
13. 2. Alberto Giorgetti.
All'articolo 1, comma 101, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito anche per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma, che presentino analoghe gravi difficoltà, all'articolo 112, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo la parola: «tecnica» viene aggiunta la seguente frase: «per importi superiori di tre volte rispetto al patrimonio netto»;
b) alla lettera b) le parole: «quindici milioni» sono sostituite con le seguenti: «trenta milioni»;
c) alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «30.000 euro».
13. 4. Pagano.
All'articolo 1, comma 101, aggiungere, in fine le seguenti parole:
al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito anche per i soggetti di cui al secondo periodo del presente articolo, che presentino analoghe gravi difficoltà, all'articolo 112, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo la parola: «tecnica» è aggiunta la seguente frase: «per importi superiori di tre volte rispetto al patrimonio netto»;
b) alla lettera b) le parole: «quindici milioni» sono sostituite con le seguenti: «trenta milioni»;
c) alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «30.000 euro».
13. 5. Pagano.
Al comma 101 , aggiungere, in fine, il seguente periodo:
il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione. Il ministro competente, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse, il decreto può comunque essere adottato.
13. 14. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
101-bis. All'articolo 3, comma 3 lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:
«a)-bis. Le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del money transfer, sono direttamente assegnate alla Tesoreria del Comune ove l'illecito è stato commesso, che provvedere alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario che dovranno essere utilizzate per la tutela della sicurezza pubblica.
13. 8. Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 102 aggiungere i seguenti:
102-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo di garanzia per i beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, L'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 è richiesto:
a) dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, al fine di provvedere alla messa in sicurezza ed all'adeguamento alle norme urbanistiche e sulla sicurezza degli impianti, anche in relazione alla utilizzazione, anche transitoria, autorizzata nel corso del procedimento;
b) dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, al fine di estinguere i diritti reali, all'esito dell'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della verifica dei crediti di cui all'articolo 59 del medesimo decreto legislativa o dell'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito per i creditori di cui all'articolo 1, commi 198 e 200, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
c) dall'Agenzia, al fine di provvedere alla ristrutturazione dell'immobile a seguito del provvedimento di confisca definitiva e in vista della sua destinazione.
102-ter. Nel caso in cui il provvedimento di sequestro ovvero di confisca non venga confermato, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 102-bis, l'avente diritto è tenuto alla restituzione delle somme nei modi e nei tempi stabiliti con il decreto di cui al comma 102-quinquies.
102-quater. Gli interventi di cui al comma 102-bis, relativi a beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero trasferiti al patrimonio degli enti territoriali e da questi amministrati direttamente ai sensi della lettera c), del comma 3 del suddetto articolo 48 per fronteggiare l'emergenza abitativa, avvengono senza obbligo di restituzione delle somme.
102-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 102-bis. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione delle medesime risorse.
102-sexies. il decreto di cui al comma 102-quinquies deve prevedere la possibilità, relativamente ad immobili concessi in locazione dalle amministrazioni pubbliche assegnatarie dell'immobile, per i soggetti locatari di poter provvedere a proprie spese alla restituzione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione.
102-septies. Al Fondo di cui al comma 102-bis sono destinati 140 milioni per l'anno 2016, 120 milioni per l'anno 2017 e 116 milioni per l'anno 2018.
102-octies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 119 è soppresso. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 550 è soppresso. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera g-bis) è soppressa. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, il comma 215 è soppresso.
13. 19. Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
102-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «remunerazione massima spettante a titolo di aggio» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non superiore al 3 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo».
102-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 102-bis sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
13. 12. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
102-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 109, è aggiunta la seguente lettera:
«a-bis. le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del money transfer, sono direttamente assegnate alla Tesoreria dei Comune ove l'illecito è stato commesso, che provvedere alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario».
13. 1. Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
102-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dalla presente legge, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che li ripartisce e riassegna nelle seguenti proporzioni:
a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia, per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;
b) il 50 per cento al Ministero dello sviluppo economico per essere destinato in parti uguali alla bonifica dei territori degradati dalle ecomafie e alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».
13. 10. Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
102-bis. All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10, è sostituito dal seguente:
«10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento il Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli Uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
13. 11. Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
«102-bis. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di favorirne l'uso sociale da parte degli aventi diritto ai sensi della legislazione vigente, al predetto articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b) le parole: «per finalità economiche» sono sostituite con le seguenti: «per finalità sociali»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Alla gestione e manutenzione dei beni immobili si provvede mediante le somme di cui al comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno è assicurata la pubblicità delle informazioni relative all'utilizzo dei beni confiscati»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I beni di cui al comma 3, di cui risulti impossibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse e ivi contemplate, sono assegnati al patrimonio inalienabile degli enti territoriali per la successiva destinazione ad uso sociale ovvero per la destinazione all'uso del personale delle Forze armate e del personale delle Forze di polizia, che possono a tal fine costituire cooperative edilizie. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma»;
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le semplificazioni amministrative necessarie a favorire l'uso a fine sociale dei beni immobili di cui al presente articolo».
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34.000.000 euro annui per il 2016, a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018.
13. 16. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
102-bis. Il comma 3 dell'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è abrogato.
13. 17. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
SEZIONE N. 13-bis.
(Fondo credito aziende vittime di mancati pagamenti).
(commi da 103 a 106)
Sostituire i commi da 103 a 106 con i seguenti:
103. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle micro, piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre imprese debitrici.
104. Possono accedere al Fondo di cui al comma 103, con le modalità stabilite dal comma 105, le micro, piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, a carico dei legali rappresentanti di un'impresa debitrice, imputati di uno o più dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale, di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2622 (false comunicazioni sociali nelle società quotate) del codice civile, di cui all'articolo 216 (bancarotta fraudolenta) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
105. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 104.
106. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 104, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 105.
106-bis. Le disposizioni di cui ai commi 103, 104, 105 e 106 si applicano anche con riferimento ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: «incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».
13-bis. 9. Rubinato, Moretto.
Dopo il comma 106, inserire il seguente:
106-bis. In seguito alla sentenza n. 201 del 2015 che ha ridotto di un trimestre il periodo utile per effettuare la conversione di lire in euro ed in ottemperanza all'articolo 3, comma 1, della legge n. 96 del 1997, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in possesso di chiunque si convertono a favore dei portatori trascorsi due mesi dall'entrata in vigore della presente legge per un periodo pari ad un trimestre trascorso il quale la conversione non sarà più possibile.
Per l'anno 2016 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 dei bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, in maniera da garantire maggiori entrate pari a un miliardo e 500.000 euro per l'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13-bis. 2. Artini, Baldassarre, Segoni, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 106, inserire il seguente:
106-bis. Al comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «All'atto della liquidazione del compenso deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. Nel caso di pendenze contributive, la liquidazione del compenso avverrà secondo la previsione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010».
13-bis. 4. Sammarco.
Dopo il comma 106, inserire il seguente:
106-bis. La lettera a) dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituita dalla seguente: «a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, commerci, del decreto-legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante di Assoconfidi. Il Ministero dello sviluppo economico comunica ai gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo».
13-bis. 5. Sammarco.
Dopo il comma 106, inserire il seguente:
106-bis. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo.
13-bis. 6. Sammarco.
Dopo il comma 106, inserire i seguenti:
106-bis. Il comma 1, lettera a), n. 2), dell'articolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.
106-ter. Al comma 1, lettera a), n. 2), dell'articolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lettera a) aggiungere la lettera:
a-bis) rendere più efficiente l'impiego delle risorse pubbliche e ampliare il numero di imprese beneficiarie degli interventi riducendo, sull'intero territorio nazionale, la misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino al sessanta per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui alla presente lettera si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009»
13-bis. 7. Sammarco.
Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
106-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti, al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 182-quater, il comma secondo è sostituto con il seguente: «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
2. All'articolo 67, comma 3, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
3. All'articolo 217-bis, dopo le parole: «a norma dell'articolo 182-quinquies» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) è 182-quater, secondo comma».
*13-bis. 3. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
106-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti, al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 182-quater, il comma secondo è sostituto con il seguente: «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
2. All'articolo 67, comma 3, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
3. All'articolo 217-bis, dopo le parole: «a norma dell'articolo 182-quinquies» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) è 182-quater, secondo comma».
*13-bis. 8. Petrini.
Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
106-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti, al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 182-quater, il comma secondo è sostituto con il seguente: «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
2. All'articolo 67, comma 3, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
3. All'articolo 217-bis, dopo le parole: «a norma dell'articolo 182-quinquies» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) è 182-quater, secondo comma».
*13-bis. 13. Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 106 aggiungere il seguente:
106-bis. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Nel caso in cui non sia stato individuato Fautore del reato ma risulti, altrimenti, accertata la matrice mafiosa del fatto essendo stata riconosciuta la persona offesa vittima della mafia, hanno diritto ad un equo indennizzo, nella misura stabilita dal Giudice civile, a carico del Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, nonché i successori a titolo universale. Nel caso in cui dovesse essere identificato l'autore del fatto delittuoso e ne fosse accertata la penale responsabilità, rimane impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni di cui al comma 2.».
13-bis. 10. Amoddio, Mattiello, Verini.
Dopo il comma 106, inserire i seguenti:
106-bis. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di termini di ultimazione e procedure di gestione degli interventi, le imprese beneficiarie che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta, alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marza 1997, alla verifica della documentazione finale di spesa già allo stesso pervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello sviluppo economico.
106-ter. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa dall'istituto convenzionato di cui al comma 1 al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di circostanze ostative all'erogazione del contributo.
106-quater. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
106-quinquies. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi ai progetti infrastrutturali già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di rideterminazione delle agevolazioni concesse, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.
*13-bis. 11. Bargero.
Dopo il comma 106 inserire i seguenti:
106-bis. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di termini di ultimazione e procedure di gestione degli interventi, le imprese beneficiarie che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta, alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero, per i patti territoriali approvati dal CTPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, alla verifica della documentazione finale di spesa già allo stesso pervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello sviluppo economico.
106-ter. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa dall'istituto convenzionato di cui al comma 1 al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di circostanze ostative all'erogazione del contributo.
106-quater. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
106-quinquies, Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi ai progetti infrastrutturali già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di rideterminazione delle agevolazioni concesse, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di modulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.
*13-bis. 17. Famiglietti, Covello, Impegno, Fanucci.
Dopo il comma 106 inserire i seguenti:
106-bis. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di termini di ultimazione e procedure di gestione degli interventi, le imprese beneficiarie che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta, alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero, per i patti territoriali approvati dal CTPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, alla verifica della documentazione finale di spesa già allo stesso pervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello sviluppo economico.
106-ter. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa dall'istituto convenzionato di cui al comma 1 al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di circostanze ostative all'erogazione del contributo.
106-quater. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
106-quinquies, Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi ai progetti infrastrutturali già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di rideterminazione delle agevolazioni concesse, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di modulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.
*13-bis. 18. Sani.
Dopo il comma 106 inserire i seguenti:
106-bis. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di termini di ultimazione e procedure di gestione degli interventi, le imprese beneficiarie che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta, alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero, per i patti territoriali approvati dal CTPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, alla verifica della documentazione finale di spesa già allo stesso pervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello sviluppo economico.
106-ter. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa dall'istituto convenzionato di cui al comma 1 al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di circostanze ostative all'erogazione del contributo.
106-quater. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
106-quinquies, Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi ai progetti infrastrutturali già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di rideterminazione delle agevolazioni concesse, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di modulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.
*13-bis. 20. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
106-bis: All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 come convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
13-bis. 14. Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.
Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
106-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
106-ter Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
106-quater. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
106-quinquies. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sona ridotti di una somma corrispondente ai mancatori spanni nel caso in cui; a decorrere dal prima rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.
13-bis. 15. Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
106-bis. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 dicembre 2016, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 106-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13-bis. 16. Pili.
Dopo il comma 106, inserire i seguenti:
106-bis. Il Ministero dello sviluppo economico può rinegoziare i finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 2014 dal Ministero medesimo a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, rideterminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento stesso. Il beneficio è concedibile per finanziamenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in fase di ammortamento da almeno due anni. L'ammissione alla rinegoziazione avviene sulla base di un'istanza formulata dall'impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione che ricorrano congiuntamente l'accertata impossibilità di rispettare il piano di rimborso originario legata all'obiettiva situazione di difficoltà economica dell'impresa debitrice e la sostenibilità del piano finanziario rinegoziato. La ricorrenza delle predette situazioni è attestata da un istituto di credito, secondo quanto definito dai decreti di cui al comma 6. La rinegoziazione comporta:
a) il prolungamento del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a cinque anni, al tasso di interesse previsto dall'originario piano di rimborso maggiorato di un punto percentuale;
b) la definizione di modalità di pagamento graduale di eventuali rate scadute e degli interessi dovuti per la predetta mancata restituzione, al tasso di cui alla precedente lettera a), maggiorato di due punti percentuali.
106-ter. Qualora dalle operazioni di cui al comma 1 consegua il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico procede alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa mediante ulteriore aumento del tasso di interesse previsto dalla lettera a) del medesimo comma 1.
106-quater. Per i finanziamenti di cui al comma 1 per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, il Ministero dello sviluppo economico può procedere alla definizione di piani di restituzione graduale di durata non superiore a 10 anni degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca ad un tasso annuo pari al tasso di riferimento maggiorato di 2 punti percentuali. Il predetto beneficio è concedibile nel rispetto delle medesime condizioni di cui al comma 1.
106-quinquies. In caso di mancato rispetto dei piani di pagamento definiti ai sensi del presente articolo, l'impresa decade dal relativo beneficio e il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca delle agevolazioni concesse secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della misura di aiuto interessata ovvero, per i finanziamenti già revocati e oggetto di restituzione graduale ai sensi del comma 3, provvede all'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute dall'impresa.
106-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto 9 agosto 2012 del Ministro dello sviluppo economico adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
106-septies. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le condizioni e i termini per l'accesso alla rinegoziazione e alla restituzione graduale di cui ai commi 1 e 3 da parte delle imprese.
106-octies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
*13-bis. 21. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 106, inserire i seguenti:
106-bis. Il Ministero dello sviluppo economico può rinegoziare i finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 2014 dal Ministero medesimo a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, rideterminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento stesso. Il beneficio è concedibile per finanziamenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in fase di ammortamento da almeno due anni. L'ammissione alla rinegoziazione avviene sulla base di un'istanza formulata dall'impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione che ricorrano congiuntamente l'accertata impossibilità di rispettare il piano di rimborso originario legata all'obiettiva situazione di difficoltà economica dell'impresa debitrice e la sostenibilità del piano finanziario rinegoziato. La ricorrenza delle predette situazioni è attestata da un istituto di credito, secondo quanto definito dai decreti di cui al comma 6. La rinegoziazione comporta:
a) il prolungamento del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a cinque anni, al tasso di interesse previsto dall'originario piano di rimborso maggiorato di un punto percentuale;
b) la definizione di modalità di pagamento graduale di eventuali rate scadute e degli interessi dovuti per la predetta mancata restituzione, al tasso di cui alla precedente lettera a), maggiorato di due punti percentuali.
106-ter. Qualora dalle operazioni di cui al comma 1 consegua il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico procede alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa mediante ulteriore aumento del tasso di interesse previsto dalla lettera a) del medesimo comma 1.
106-quater. Per i finanziamenti di cui al comma 1 per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, il Ministero dello sviluppo economico può procedere alla definizione di piani di restituzione graduale di durata non superiore a 10 anni degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca ad un tasso annuo pari al tasso di riferimento maggiorato di 2 punti percentuali. Il predetto beneficio è concedibile nel rispetto delle medesime condizioni di cui al comma 1.
106-quinquies. In caso di mancato rispetto dei piani di pagamento definiti ai sensi del presente articolo, l'impresa decade dal relativo beneficio e il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca delle agevolazioni concesse secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della misura di aiuto interessata ovvero, per i finanziamenti già revocati e oggetto di restituzione graduale ai sensi del comma 3, provvede all'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute dall'impresa.
106-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto 9 agosto 2012 del Ministro dello sviluppo economico adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
106-septies. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le condizioni e i termini per l'accesso alla rinegoziazione e alla restituzione graduale di cui ai commi 1 e 3 da parte delle imprese.
106-octies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
*13-bis. 22. Bargero.
SEZIONE N. 14.
(Misure per lavoratori autonomi).
(commi da 107 a 108)
Sostituire il comma 107, con il seguente:
«107. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è fissata ai 24 per cento a partire dall'anno 2016.
Per la copertura degli oneri derivanti dal periodo precedente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
14. 40. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Sostituire il comma 107 con il seguente:
«107. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è fissata al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente:
1) al comma 33 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) 26 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) 25,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2) al comma 369, le parole: «è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 14,340 milioni di euro per l'anno 2016».
14. 28. Civati, Scotto, Fassina, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.
Al comma 107 sostituire le parole: anche per l'anno 2016 con le seguenti: anche per gli anni 2016 e 2017.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta. Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 87 milioni di euro nel 2017.
14. 31. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 107, dopo le parole: è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017 al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente dopo il comma 107, aggiungere il seguente comma:
107-bis. Agli oneri derivanti dal comma 107, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 3. Ciracì, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Al comma 107, dopo le parole: è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017 al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente dopo il comma 107, aggiungere il seguente comma:
107-bis. Agli oneri derivanti dal comma 107, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*14. 4. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 107, dopo le parole: è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017 al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente dopo il comma 107, aggiungere il seguente comma:
107-bis. Agli oneri derivanti dal comma 107, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*14. 5. Pagano, Sammarco.
Al comma 107, dopo le parole: è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017 al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente dopo il comma 107, aggiungere il seguente comma:
107-bis. Agli oneri derivanti dal comma 107, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*14. 8. Calabrò.
Al comma 107, dopo le parole: è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017 al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente dopo il comma 107, aggiungere il seguente comma:
107-bis. Agli oneri derivanti dal comma 107, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*14. 17. Cuomo.
Al comma 107, dopo le parole: è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017 al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente dopo il comma 107, aggiungere il seguente comma:
107-bis. Agli oneri derivanti dal comma 107, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*14. 18. Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 107, dopo le parole: è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017 al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente dopo il comma 107, aggiungere il seguente comma:
107-bis. Agli oneri derivanti dal comma 107, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*14. 24. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 107 dopo le parole: è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017, al 25 per cento per l'anno 2018 e al 27 per cento a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente aggiungere il seguente comma:
107-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge per un importo pari a 140 milioni per il 2017,130 per il 2018 e 180 milioni per il 2019, per i restanti 10 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa recate In tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze.
14. 1. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 107, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Al fine di rafforzare la posizione previdenziale dei lavoratori, gli enti di cui all'elenco A nono capoverso allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, consentono agli studenti dei corsi di Laurea che permettano l'iscrizione al relativo Albo professionale, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione all'Albo stesso, la facoltà di provvedere volontariamente all'iscrizione ed al pagamento della relativa contribuzione presso la gestione obbligatoria. Per le finalità di cui al presente comma, a valere sui maggiori risparmi prodotti, gli enti favoriscono l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dall'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati, senza che ciò comporti maggiori o nuovi oneri a carico del Bilancio dello Stato.
14. 9. Simoni.
Dopo il comma 107 inserire i seguenti:
107-bis. Ai fini della presente legge, per società tra professionisti si intendono quelle disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 nonché le società tra avvocati e le società multidisciplinari;
107-ter. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
107-quater. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
107-quinquies. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti, i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito;
107-sexies. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai redditi di cui al primo periodo si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
107-septies. All'articolo, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
h-bis le prestazioni rese dai soci professionisti delle società tra professionisti in nome e per conto delle stesse.
14. 11. Scuvera, Fragomeli, Gribaudo, Manzi, Cominelli, Rampi.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107-bis. Al comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, capoverso Art. 3 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 50 per cento»;
b) al comma 3 le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
14. 2. Vaccaro.
Al comma 107, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Nel corso del 2016 tutti i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati saranno contattati dall'amministrazione Inps per compiere le opportune scelte riguardo al loro iter previdenziale per gli anni 2017-2018. Le opzioni saranno le seguenti:
a) permanere nella gestione separata, con le aliquote previdenziali stabilite al 29 per cento per il 2017 e al 33 per cento per il 2018;
b) confluire, a far data dal 1/01/2019, nella Gestione commercianti presso l'INPS, ferma restando la contribuzione da versare alla gestione separata per il biennio 2017-2018, con aliquote definite al 26 per cento per il 2016 e al 24 per cento nel 2018. Resta inteso che le prestazioni previdenziali connesse a tale opzione saranno assimilate, a far data dal primo gennaio 2018, alle norme vigenti, rispettivamente, presso le gestioni commercianti e lavoratori dipendenti.
14. 16. Albanella.
Al comma 107, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Entro il 31 dicembre 2016 tutti i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, devono esercitate l'opzione, su richiesta dell'INPS, rispetto alla gestione previdenziale di appartenenza per gli anni 2017-2018, tra:
a) il permanere nella gestione separata, con le aliquote previdenziali stabilite al 29 per cento per il 2017 e al 33 per cento per il 2018;
b) oppure confluire, a far data dal primo gennaio 2019, nella Gestione commercianti presso l'INPS, ferma restando la contribuzione da versare alla gestione separata per il biennio 2017-2018, con aliquote definite al 26 per cento per il 2016 e al 24 per cento nel 2018.
Resta inteso che le prestazioni previdenziali connesse a tale opzione saranno assimilate, a far data dal primo gennaio 2018, alle norme vigenti, rispettivamente, presso le gestioni commercianti e lavoratori dipendenti.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
14. 23. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
Al comma 108 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo vengono altresì utilizzate per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione della disoccupazione tecnologica con specifico riferimento all'obiettivo della formazione e del reinserimento occupazionale dei lavoratori in stato disoccupazione dovuto all'introduzione in azienda di meccanismi di automazione, digitalizzazione, robotica, intelligenza artificiale, rivoluzione biologica e biomedica o di qualunque altra causa riconducibile all'introduzione di nuove tecnologie».
14. 30. Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 108, inserire il seguente:
108-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, e sono destinate alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole da: «di 134,340 milioni» e fino a: «139,610», con le seguenti: «114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610».
14. 6. Simonetti, Guidesi, Allasia.
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
108-bis: A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito denominato «Fondo», per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni 40, per l'avvio dell'attività professionale e per interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica nei servizi professionali. Il Fondo è esclusivamente alimentato dal contributo derivante dai risparmi di gestione realizzati e accertati a consuntivo dagli Enti di cui al precedente comma, attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, l'accorpamento e la gestione associata dei servizi erogati. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di cui al comma 1, provvedono nell'ambito della propria potestà regolamentare, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie, o in forma associata attraverso l'Adepp, al finanziamento delle misure di cui al comma 1, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti finanziati e delle risorse a tal fine destinate.
14. 10. Verini.
Dopo il comma 108 inserire il seguente:
108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile sono applicabili ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*14. 13. Albanella.
Dopo il comma 108 inserire il seguente:
108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile sono applicabili ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
* 14. 21. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
Dopo il comma 108 inserire il seguente:
108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non potrà essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.
14. 12. Albanella.
Dopo il comma 108, inserire il seguente:
108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non potrà essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.
Conseguentemente:
1) al comma 33 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «26 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25,5 per cento» a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016,.
2) al comma 369, le parole: «è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 14,340 milioni di euro per l'anno 2016.
14. 22. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
Dopo il comma 108 inserire il seguente:
«108-bis. Il compenso corrisposto ai soggetti titolari di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici ed in ogni caso sulla base dei minimi salariali, comprensivi degli oneri aggiuntivi stabiliti per legge e per contratto, applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
* 14. 15. Albanella.
Dopo il comma 108 inserire il seguente:
«108-bis. Il compenso corrisposto ai soggetti titolari di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici ed in ogni caso sulla base dei minimi salariali, comprensivi degli oneri aggiuntivi stabiliti per legge e per contratto, applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
* 14. 19. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
108-bis. In caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività professionale per una durata superiore ai 60 giorni, il versamento degli oneri previdenziali è sospeso per intera durata del periodo di malattia fino ad un massimo di l'due anni. A decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione della malattia il lavoratore autonomo è tenuto ad effettuare il pagamento del debito previdenziale maturato durante il periodo di sospensione, in rate mensili nell'arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione.
All'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale 12 gennaio 2001, sono infine aggiunte le seguenti parole: «I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera». Gli effetti della presente norma si applicano ai lavoratori autonomi, nonché ai piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla Camera del commercio. Agli oneri del presente comma si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, per la parte attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
14. 25. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
108-bis. Il Governo è delegato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad istituire una commissione indipendente che non comporti oneri finanziari aggiuntivi al fine di valutare i criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita su base nazionale.
14. 26. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 108 inserire i seguenti:
108-bis. Al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso l'introduzione del regime di lavoro denominato smart working, in via sperimentale, per gli anni 2016-2018, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
108-ter. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di smart working inclusi di cui alla presente legge.
108-quater. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 108-bis e per la definizione delle linee di intervento futuro.
Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2007 n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
14. 27. Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 108, inserire il seguente:
108-bis. Al fine di risolvere il problema della frammentazione dei contributi previdenziali la facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, è riconosciuta anche per i periodi di contribuzione presso una cassa libero-professionale.
Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
544-ter, In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
14. 29. Lombardi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
108-bis. L'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., al quale è demandata la gestione dei fondi disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, contenente norme per ottenere «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000 e dal decreto 28 maggio 2001, n. 295, contenente il «Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego» è finanziata per il ripristino del fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per erogazioni a sostegno dell'autoimpiego, lavoro Autonomo, microimpresa, franchising, nel triennio 2016-1018.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delle economia e delle finanze sono apportare le seguenti modificazioni:
2016 -10.000.000;
2017 -10.000.000;
2018 -10.000.000.
14. 32. Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
108-bis. Nelle more di una riforma più complessiva del terzo settore, alle persone incaricate di raccogliere promesse di donazioni liberali a favore degli enti con finalità di solidarietà sociale e senza scopo di lucro, sono applicabili:
a) le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni;
b) le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 -2.000.000;
2017 -2.000.000;
2018 -2.000.000.
14. 33. Patriarca.
Dopo il comma 108 inserire il seguente:
108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le percentuali per la prestazione indennitaria previste dall'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro 12 gennaio 2001 sono sostituite dalle seguenti:
12 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
16 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
20 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.
I suddetti periodi sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa. Il primo e secondo periodo dell'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono sostituiti dal seguente:
A decorrere dal 1o gennaio 2016, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni previsto in caso di degenza ospedaliera. L'indennità è corrisposta a partire dal primo giorno dell'evento morboso e per la predetta prestazione si applicano le percentuali e i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. I suddetti periodi di malattia sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa.
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede con quota parte del contributo di cui all'articolo 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 499, così come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 791, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente:
1) al comma 33 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «26 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25,5 per cento» a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2) al comma 369, parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 14,340 milioni di euro per l'anno 2016.
14. 20. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
Dopo il comma 108 inserire i seguenti:
108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le percentuali per la prestazione indennitaria previste dall'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro 12 gennaio 2001 sono sostituite dalle seguenti:
a) 12 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
b) 16 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici precedenti la data di inizio del ricovero;
c) 20 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.
I suddetti periodi sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa.
108-ter. Il primo e secondo periodo dell'articolo 1 comma 788 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono sostituiti dal seguente:
A decorrere dal 1o gennaio 2016, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni previsto in caso di degenza ospedaliera. L'indennità è corrisposta a partire dal primo giorno dell'evento morboso e per la predetta prestazione si applicano le percentuali e i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. I suddetti periodi di malattia sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa.
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede su quota parte delle seguenti risorse: i maggiori oneri finanziari gravano sul contributo di cui all'articolo 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 499, così come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 791, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
14. 14. Albanella.
Dopo il comma 108, inserire i seguenti:
«108-bis. Il compenso corrisposto ai soggetti titolari di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici ed in ogni caso sulla base dei minimi salariali, comprensivi degli oneri aggiuntivi stabiliti per legge e per contratto, applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
108-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2016 ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le percentuali per la prestazione indennitaria previste dall'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro 12 gennaio 2001 sono sostituite dalle seguenti:
12 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
16 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
20 per cento nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.
108-quater. I suddetti periodi sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa. 11 primo e secondo periodo dell'articolo 1 comma 788 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2016, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni previsto in caso di degenza ospedaliera. L'indennità è corrisposta a partire dal primo giorno dell'evento morboso e per la predetta prestazione si applicano le percentuali e i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. I suddetti periodi di malattia sono altresì coperti da contribuzione previdenziale figurativa.».
108-quinquies. Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede su quota parte delle seguenti risorse: i maggiori oneri finanziari gravano sul contributo di cui all'articolo 59, comma 16, legge 27 dicembre 3997, n. 499, così come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 791, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
108-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile sono applicabili ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
108-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non potrà essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.
Conseguentemente:
1) al comma 33 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «26 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25,5 per cento» a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso a› 31 dicembre 2016.
2) al comma 369, le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 14,340 milioni di euro per l'anno 2016.
14. 34. Fassina, Airaudo, Gregori, Placido, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 108 inserire il seguente:
«108-bis. Il compenso corrisposto ai soggetti titolari di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici ed in ogni caso sulla base dei minimi salariali, comprensivi degli oneri aggiuntivi stabiliti per legge e per contratto, applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
14. 38. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
SEZIONE N. 14-bis.
(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale).
(comma 109)
Sostituire il comma 100, con il seguente:
109. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per gli anni 2016, 2017 e 2018. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto disposto in materia di durata complessiva del periodo di astensione obbligatoria di maternità e di riposi giornalieri della madre dagli articoli 16 e 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, il padre lavoratore dipendente è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo pari a dieci giorni lavorativi, anche continuativi, entro i trenta giorni successivi alla nascita del figlio, durante i quali allo stesso è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS. pari, al 100 per cento della retribuzione. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 64,340 milioni di euro per l'anno 2016, 72,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 69,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 114,110 milioni di euro per l'anno 2019.
14-bis. 10. Nicchi, Melilla, Marcon, Ricciatti, Gregori.
Al comma 109, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: quindici giorni.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono redatte in maniera lineare per un importo pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016.
14-bis. 13. Locatelli, Pastorelli, Milanato, Dorina Bianchi, Rossomando.
Al comma 109, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: quattro giorni
Conseguentemente:
a) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: 24 milioni di euro con le seguenti: 48 milioni di euro;
b) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 110,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 110,340 milioni di euro per l'anno 2016.
14-bis. 8. Di Salvo, Gribaudo, Stella Bianchi, Carnevali, Cinzia Maria Fontana, Iacono.
Al comma 109, terzo periodo, sostituire le parole da: del Fondo sociale per l'occupazione fino alla fine del comma con le seguenti: della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
*14-bis. 2. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Al comma 109, terzo periodo, sostituire le parole da: del Fondo sociale per l'occupazione fino alla fine del comma con le seguenti: della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
*14-bis. 3. Vignali.
Al comma 109, terzo periodo, sostituire le parole da: del Fondo sociale per l'occupazione fino alla fine del comma con le seguenti: della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
*14-bis. 6. De Mita.
Al comma 109, terzo periodo, sostituire le parole da: del Fondo sociale per l'occupazione fino alla fine del comma con le seguenti: della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
*14-bis. 9. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 109, terzo periodo, sostituire le parole da: del Fondo sociale per l'occupazione fino alla fine del comma con le seguenti: della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
*14-bis. 14. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
109-bis. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, favorendo la conciliazione tra i tempi di vite e i tempi di lavoro, è istituito un contributo per l'acquisto di servizi all'infanzia, destinato alle lavoratrici con figli di età inferiore ai tre anni.
109-ter. Il contributo è utilizzabile per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati ovvero per fruire di un servizio di baby-sitting, anche cumulativamente. Il contributo ha un importo di 1.500 euro per ciascun figlio, anche se nato da parto plurimo. Le lavoratrici a tempo parziale usufruiscono del contributo in misura proporzionale alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
109-quater. In caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura, dietro esibizione da parte della medesima della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio; il beneficio può essere utilizzato presso qualsiasi struttura della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati contributo per i servizio di baby-sitting è erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
109-quinquies. Per accedere al contributo, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico-operative stabilite, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'INPS, che emana, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un apposito bando annuale. Possono partecipare al bando le lavoratrici madri di figli di età inferiore ai tre anni e quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dal termine di presentazione della domanda.
109-sexies. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sulla base di una graduatoria nazionale che tiene conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione. La graduatoria è pubblicata dall'INPS entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
109-septies. Le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria possono chiedere all'INPS, anche in più soluzioni, il pagamento diretto alla struttura della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati o l'erogazione dei buoni lavoro per il servizio di baby-sitting, anche cumulativamente, fino a concorrenza dell'importo di 1500 euro o dell'importo ridotto per le lavoratrici a tempo parziale.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
14-bis. 12. Roberta Agostini, Fabbri.
Dopo il comma 109, aggiungere i seguenti:
109-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, alle madri con figli minori che siano inattive da almeno tre anni, titolari di redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in deroga all'articolo 11 del medesimo decreto, limitatamente ai citati redditi di lavoro e per i cinque esercizi di imposta successivi all'avvio dell'attività lavorativa, come definito ai sensi del comma 109-ter, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 21 per cento;
c) oltre 28. 000 euro e fino a 55.000 euro, 36 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
109-ter. Ai fini dell'accesso al regime impositivo speciale di cui al comma 190-bis l'avvio dell'attività lavorativa è individuato dalla data di prima iscrizione ad una gestione di previdenza obbligatoria ovvero, in caso di donne già iscritte ad una gestione previdenziale con posizioni inattive da almeno tre anni, dalla data di ripresa dei versamenti contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accertamento e qualificazione della posizione previdenziale della lavoratrice.
Conseguentemente:
a) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 , di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 34, 340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42, 610 milioni di euro per l'anno 2017 di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018.
b) al comma 551, aggiungere, in fine, le sedenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018.
14-bis. 7. Tinagli, Giuliani, Gribaudo, Di Salvo, Parrini, Giuditta Pini, Rostellato, Paola Boldrini.
Dopo il comma, aggiungere i seguenti:
109-bis. Al fine di attuare una completa universalizzazione delle tutele previste per la genitorialità, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 21 del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, in materia di permessi e congedi si applicano, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, anche ai dipendenti del settore pubblico, nel limite di 50 milioni di euro annui.
109-ter. Con decreto del Ministro della semplificazione della pubblica amministrazione da emanarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del lavoro delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito dal comma 100-bis.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, 92,610 milioni di euro per l'anno 2017 di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019,.
14-bis. 11. Nicchi, Melilla, Marcon, Ricciatti, Gregori.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109-bis. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di euro 800.000 a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole da: di 142,610 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: di 141,810 milioni per l'anno 2017, di 138.810 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,810 per l'anno 2019, di 180.710 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di. 209,710 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,300 milioni di euro dall'anno 2028.
14-bis. 4. Caparini.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente comma:
109-bis. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stanziati euro 100.000 per l'anno 2016. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14-bis. 5. Caparini.
Dopo il comma 10 , aggiungere il seguente:
109-bis. Per le finalità indicate all'articolo 18, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, i trattenimenti in servizio dei magistrati amministrativi sono prorogati al 30 giugno 2016.
14-bis. 1. Mottola, D'Alessandro, Faenzi, Francesco Saverio Romano.
SEZIONE 15.
(Merito. Rifinanziamento Fondo ordinario per reclutamento professori universitari).
(commi da 110 a 115)
Sopprimere i commi dal 110 al 115.
Conseguentemente, al comma 133, sostituire le parole: 47 milioni con le seguenti: 85 milioni e le parole: 50,5 milioni con le seguenti: 125,5 milioni.
15. 22. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sopprimere i commi 110, 111, 112, 113, 114 e 115.
*15. 21. D'Attorre, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.
Sopprimere i commi da 110 a 115.
*15. 36. Miccoli, Laforgia.
Sostituire il comma 110 con il seguente:
110. Al fine di accrescere la competitività del sistema universitario italiano, anche a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro per l'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.
Conseguentemente, sopprimere i commi dal 111 al 115.
15. 27. D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sostituire i commi dal 110 al 115 con il seguente:
110. A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario è integrato per una quota non inferiore al 7 per cento del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
15. 25. D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sostituire i commi dal 110 al 115 con il seguente:
110. A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario per gli enti di ricerca è integrato, per una quota non inferiore al 7 per cento del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
15. 26. D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 110, apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «del sistema universitario» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli Istituti per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;
2) dopo le parole: «autonomia degli atenei» aggiungere le seguenti: «e degli AFAM»;
3) dopo le parole: «elevato merito scientifico», aggiungere le seguenti: «o artistico».
Conseguentemente, al comma 111 apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: «di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «nonché per i docenti degli AFAM»;
2) dopo le parole: «qualificazione scientifica» aggiungere le seguenti: «o artistica»;
3) dopo le parole: «ateneo» aggiungere le seguenti: «o AFAM».
Conseguentemente, al comma 112 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) dopo le parole: «ricerca scientifica», aggiungere le seguenti: «o artistica»;
2) alla lettera a) dopo le parole: «scientifico-disciplinare» aggiungere le seguenti: «o artistico»;
3) alla lettera a) dopo le parole: «produttività scientifica», aggiungere le seguenti: «o artistica»;
4) alla lettera b), dopo le parole: «delle università» aggiungere le seguenti: «e degli istituti AFAM»;
5) alla lettera d) dopo le parole: «di studiosi» aggiungere le seguenti: «o artisti»;
6) alla lettera d) dopo la parola: «tecnologica» aggiungere le seguenti: «o artistica»;
7) alla lettera e) dopo la parola: «universitario» aggiungere le seguenti: «e di docenti presso gli Istituti AFAM»;
8) alla lettera e) dopo le parole: «scientifico-disciplinari» aggiungere le seguenti: «o artistici»;
9) alla lettera e) dopo le parole: «tecnologica italiana» aggiungere le seguenti: «nonché delle arti»;
10) alla lettera e) dopo le parole: «seconda fascia» aggiungere le seguenti: «o di docenti degli Istituti AFAM»;
11) alla lettera f) dopo le parole: «università italiane» aggiungere le seguenti: «e gli Istituti AFAM»;
12) alla lettera f) dopo le parole: «professori universitari» aggiungere le seguenti: «e di docenti di Istituti AFAM»;
13) alla lettera f) dopo le parole: «delle università» aggiungere le seguenti: «e degli Istituti AFAM»;
14) alla lettera g), dopo le parole: «università italiane» aggiungere le seguenti: «, nonché dei docenti degli Istituti AFAM».
Conseguentemente, al comma 113 dopo parole: sede universitaria aggiungere le seguenti: o Istituti AFAM.
15. 7. Vignali.
Al comma 110, dopo le parole: del sistema universitario aggiungere le seguenti: ivi compresi gli Istituti per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); dopo le parole: autonomia degli atenei aggiungere le seguenti: e degli AFAM; dopo le parole: elevato merito scientifico aggiungere le seguenti: o artistico;
Conseguentemente, al comma 111, dopo le parole: di seconda fascia aggiungere le seguenti: nonché per i docenti degli AFAM; dopo le parole: qualificazione scientifica aggiungere le seguenti: o artistica; dopo le parole: atenei aggiungere le seguenti: o AFAM;
Conseguentemente al comma 112, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) dopo le parole: «ricerca scientifica» aggiungere le seguenti: «o artistica»; dopo le parole: «scientifico-disciplinare» aggiungere le seguenti: «o artistico»; dopo le parole: «produttività scientifica», aggiungere le seguenti: «o artistica»;
2) alla lettera b) dopo le parole: «delle università» aggiungere le seguenti: «e degli istituti AFAM»;
3) alla lettera d) dopo le parole: «di studiosi» aggiungere le seguenti: «o artisti»; dopo la parola: «tecnologica» aggiungere le seguenti: «o artistica»;
4) alla lettera e) dopo la parola: «universitario» aggiungere le seguenti: «e di docenti presso gli Istituti AFAM»; dopo le parole: «scientifico-disciplinari» aggiungere le seguenti: «o artistici»; dopo le parole: «tecnologica italiana» aggiungere le seguenti: «nonché delle arti»; dopo le parole: «seconda fascia» aggiungere le seguenti: «o di docenti degli Istituti AFAM»;
5) alla lettera f) dopo le parole: «università italiane» aggiungere le seguenti: «e gli Istituti AFAM»; dopo le parole: «professori universitari» aggiungere le seguenti: «e di docenti di Istituti AFAM»; dopo le parole: «delle università» aggiungere le seguenti: «e degli Istituti AFAM»;
6) alla lettera g) dopo le parole: «università italiane» aggiungere le seguenti: «, nonché dei docenti degli Istituti AFAM»;
al comma 113, dopo le parole: sede universitaria aggiungere le seguenti: o Istituti AFAM;
dopo il comma 137, inserire il seguente:
137-bis. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca e del personale docente delle Istituzioni statali AFAM è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente vengono soppressi, per i soli ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di ricerca ed i docenti delle Istituzioni statali AFAM, i rispettivi comparti di contrattazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e all'articolo 2, legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Il Ministero dell'istruzione università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è delegato a emanare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 il regolamento relativo agli inquadramenti economici, con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, a 232. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici, più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni ad personam riassorbibili.
15. 17. Vignali.
Al comma 110, dopo la parola: elevato aggiungere le seguenti: e riconosciuto, e sostituire le parole: per le Cattedre Universitarie del Merito, con le seguenti: Giulio Natta.
Conseguentemente, sostituire il comma 111 con il seguente:
«111-bis. Il Fondo è destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dal comma 111-bis della presente legge».
Conseguentemente, dopo il comma 111 aggiungere il seguente:
111-bis. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 111 della presente legge, all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «, ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica.» e, alla fine del quarto periodo le seguenti parole: «o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo».
Al comma 112 apportare le seguenti modificazioni:
1. dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari, competenti per materia e per profili finanziari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione,»;
2. alla lettera a) sostituire le parole: «i requisiti diretti a dimostrare» con: «i criteri e i parametri per valutare»;
3. sostituire la lettera b) con la seguente: «b) le modalità per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 111»;
4. alla lettera c) sostituire le parole: «medesima classe stipendiale» con le parole: «minima classe stipendiale»;
5. sostituire la lettera d) con la seguente: «la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del fondo di cui al comma 110»;
6. sostituire la lettera f) con la seguente: «f) le modalità di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 110 e a decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali ed eventualmente, per un solo anno, gli oneri finanziari per sostenere l'avviamento dell'attività di ricerca del professore chiamato, nonché l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie».
7. abrogare la lettera i).
Conseguentemente, al comma 113 sostituire le parole: 112, lettera f) con la seguente: 111».
Sostituire il comma 114 con il seguente:
114. Al fine di favorire la mobilità tra atenei dei professori universitari di prima fascia già in ruolo presso atenei italiani alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 112, e per lo svolgimento di procedure selettive a ciò dedicate, è annualmente destinata una somma non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo, Il decreto di cui al precedente comma 112 disciplina le procedure selettive riservate alla mobilità dei professori di prima fascia, fermo restando che: lo svolgimento di tali procedure è attribuito alle medesime commissioni di cui al precedente comma 112, lettera d); ai professori di prima fascia, risultati vincitori delle medesime procedure, al momento del trasferimento nel nuovo ateneo è attribuita la classe stipendiale di cui al precedente comma 112, lettera c).
15. 10. Ghizzoni, Dallai.
Al comma 110 sostituire le parole da: nello stato di previsione fino a: sono assegnati con le seguenti: il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di;
Conseguentemente, al comma 111 sopprimere le parole da: per chiamata fino alla fine del comma;
Conseguentemente, sopprimere i commi 112, 113 e 114;
Conseguentemente, al comma 115 sostituire le parole da: 110 a 114 con le seguenti: 110 e 111 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo.
Conseguentemente dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
15-bis. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato;
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.
15. 28. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 110 con il seguente:
110. Al fine di accrescere la competitività del sistema universitario italiano, anche a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro per l'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare l'assunzione di personale ricercatore universitario;
Conseguentemente, sostituire il comma 111 con il seguente:
111. Il finanziamento è destinato al reclutamento di ricercatori universitari di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).
Conseguentemente, sopprimere i commi 112, 113, 114 e 115.
15. 24. D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 110, sostituire le parole: nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientofico secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 111 a 115 il Fondo per le cattedre universitarie del merito al quale sono assegnati con le seguenti: il fondo per il funzionamento ordinario delle università statali è incrementato.
Conseguentemente, al comma 111, sostituire le parole: per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112... fino al termine del comma, con le parole: mediante procedura comparativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Conseguentemente, sopprimere i commi 112 e 113.
15. 23. D'Attorre, Scotto, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Sostituire il comma 110, con il seguente:
«Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione».
15. 5. Borghesi, Guidesi.
Al comma 110, sostituire le parole: per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 111 a 115, con le seguenti: per finanziare con il 50 per cento delle risorse le chiamate dirette per elevato merito scientifico, secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 111 a 115, e con il restante 50 per cento il piano straordinario associati, articolo 29 comma 9 della legge n. 240 del 2010 e articolo 1 comma 24 della legge n. 220 del 2010.
15. 32. Marroni.
Al comma 110 sostituire le parole: il Fondo per le cattedre universitarie del merito, al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: il Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito, di seguito: Fondo: al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
15. 12. Tinagli, Dell'Aringa.
Dopo il comma 110, inserire il seguente:
All'articolo 15 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 lettera e)-bis sostituire: «400 euro per alunno o studente,» con: «1.000 euro per alunno o studente.».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
15. 1. De Mita.
Dopo il comma 110, inserire il seguente:
110-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 1-bis
(Atti di determinazione dei fondi per la contrattazione decentrata).
1. Per le Università statali che, al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, versino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per le quali non sussistano le condizioni per la dichiarazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, sono fatti salvi gli atti di determinazione dei fondi del personale dirigenziale e tecnico amministrativo, comunque costituiti, destinati al finanziamento della contrattazione locale, nonché gli effetti economici derivanti dai contratti collettivi stipulati in sede decentrata, anche nei casi di accertato superamento dei vincoli di cui al VI periodo dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione con esclusivo riferimento agli atti ed ai contratti stipulati in sede decentrata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se sottoscritti in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale.
3. Nei casi di applicazione dei commi 10 e 20 del presente articolo, ciascun ateneo che, al 31 dicembre dell'anno precedente, riporta valori inferiori a quelli di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del presente decreto, deve adottare misure di contenimento della spesa per il personale, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamento e riduzione di uffici.
4. In considerazione delle misure di cui al comma 3, per il biennio 2016-2017, ciascun Ateneo può procedere all'assunzione di personale tecnico amministrativo nel limite massimo del 40 per cento del contingente previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto».
15. 18. Vico, Cassano, Capone, Michele Bordo, Castricone, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Ginefra, Tino Iannuzzi, Antezza.
Dopo il comma 110, inserire il seguente:
110-bis. All'articolo 1 legge n. 107 del 2015 dopo il comma 148 aggiungere il seguente comma:
148-bis. Per le erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie non si applica il comma 148».
15. 3. De Mita, Stumpo, Oliverio.
Dopo il comma 110 aggiungere il seguente:
110-bis. All'articolo 1, comma 26, capoverso «Art 69-bis, comma 3, della legge 22 giugno 2012, n. 92 dopo le parole: «qualificati» sono aggiunte le seguenti: «purché non si determini un pregiudizio grave per il lavoratore».
15. 15. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi.
Dopo il comma 110 aggiungere il seguente:
110-bis. I comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis decreto-legge 248 del 2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».
15. 4. De Mita.
Dopo il comma 110 aggiungere i seguenti:
110-bis. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di cinquanta milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui successivi commi (perequare il programma assunzionale) a tutti gli Atenei che hanno subito un decremento negli ultimi cinque anni superiore al 30 per cento.
110-ter. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di Atenei italiani già appartenenti, alfa data di scadenza per fa presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
110-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati:
a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore concorsuali di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni precedenti alla procedura;
b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università;
c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;
e) il numero dei posti di professore universitario, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, e i criteri per individuazione dei relativi settori concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari, all'esito delle procedure di cui al comma 2, e l'eventuale concorso delle università agli oneri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
15. 19. Vico, Cassano, Capone, Michele Bordo, Castricone, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Ginefra, Tino Iannuzzi, Antezza.
Al comma 111, sostituire le parole: reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia con le seguenti: reclutamento di studiosi nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o posizione equipollente nel caso di professori di nazionalità non italiana.
15. 16. Santerini.
Dopo il comma 110 aggiungere il seguente:
111-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2016, di 50 milioni di euro, nonché di 25 milioni per l'anno 2017 e di 25 milioni per l'anno 2018. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2016-2018.
15. 20. Ginefra, Capone, Castricone, Cassano, Michele Bordo, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Vico, Tino Iannuzzi, Antezza.
Dopo il comma 111 aggiungere il seguente:
111-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2016-2018.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 25 milioni di euro a decorrere dal 2017.
15. 38. Laforgia.
Al comma 112 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sopprimere le parole: nazionali e;
alla lettera d) sostituire le parole: di studiosi nazionali e internazionali con le seguenti: di almeno il cinquanta per cento di studiosi internazionali.
15. 8. Capua, Vargiu, Librandi.
Al comma 112, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti: e per i ricercatori e professori appartenenti alle università italiane, anche il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
15. 29. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 112, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
h) Al fine di promuovere la ricerca scientifica è istituito, presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, un Fondo che, attraverso il coinvolgimento delle aziende farmaceutiche, specializzate nella produzione di fitofarmaci, attraverso adeguati incentivi fiscali e decontributivi promuova l'assunzione di giovani ricercatori. In particolare la ricerca scientifica si dovrà occupare di contrastare, tra le altre, la diffusione della fitopatia Xilella fastidiosa e altri gravi batteri che possano danneggiare economicamente l'intero territorio nazionale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un importo pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.
15. 2. Ciracì, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 112 aggiungere il seguente:
112-bis. Le procedure di cui al comma 112 devono in ogni caso prevedere che i soggetti in possesso di abilitazione scientifica nazionale, ai sensi della legge del 30 dicembre 2012, n. 240, e relativi decreti attuativi, che risultano titolari, attraverso contratto a titolo oneroso, da almeno tre anni accademici consecutivi di un corso universitario del valore di almeno tre crediti universitari formativi (CFU) presso la stessa università siano immessi in ruolo in quella università.
15. 9. Dambruoso, Librandi.
Sopprimere il comma 114.
15. 30. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 114 con il seguente:
114. Anche al fine di favorire La mobilità tra sedi universitarie diverse, dei professori universitari di prima fascia già in ruolo presso atenei italiani alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 111, e per lo svolgimento di procedure selettive a ciò dedicate, è annualmente destinata una somma non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo. Il decreto di cui al precedente comma 112 disciplina le procedure selettive riservate ai professori di prima fascia, fermo restando che Io svolgimento di tali procedure è attribuito alle medesime commissioni di cui al precedente comma 112, lettera d).
15. 13. Tinagli, Dell'Aringa.
Dopo le parole: nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università aggiungere le seguenti: finalizzata esclusivamente al Piano straordinario associati, articolo 29 comma 9 della legge n. 240 del 2010 e articolo 1 comma 24 della legge n. 220 del 2010.
15. 33. Marroni.
Al comma 115 dopo la parola: università aggiungere la seguente: statali.
15. 14. Tinagli, Dell'Aringa.
Al comma 115, dopo le parole: delle università aggiungere, in fine, le seguenti: per la chiamata nei ruoli di professori di prima e seconda fascia dei professori associati e dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito la corrispondente abilitazione scientifica nazionale.
15. 35. Preziosi.
Dopo il comma 115 inserire i seguenti:
115-bis. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca di cui all'Allegato A dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Compatto Ministeri, di cui 7 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di 3 unità di Area seconda del CCNL Compatto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere a decorrere dall'anno 2016 le unità dì personale di cui al presente comma mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni. La relativa spesa trova copertura nelle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente.
115-ter. A decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, mi. 286, sono incrementate di 3 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero all'Agenzia a valere sui predetti fondi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione non possono superare il limite di 500 mila euro.
15. 37. Gelmini.
Dopo il comma 115 aggiungere i seguenti:
115-bis. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del paese attraverso la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
115-ter. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma 115-bis il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
115-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 115-bis, pari a 6 milioni di euro annuì a decorrere dal 2016, si provvede, quanto a 3 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e quanto a 3 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
15. 11. Marchi, Fiano, Iori.
Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
115-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per il triennio 2016, 2017, 2018.
15. 6. Borghesi, Guidesi.
Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
115-bis. Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 le parole: «1» vengono sostituite con: «e 21, primo, terzo e quarto periodo».
15. 34. Marroni.
SEZIONE N. 15-bis.
(Proroga corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici).
(comma 116)
Sopprimere il comma 116.
* 15-bis. 4. Tinagli, Dell'Aringa.
Sopprimere il comma 116.
* 15-bis. 3. Simonetti, Guidesi.
Sostituire il comma 116 con il seguente:
116. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 44 milioni di euro per Vanno 2016 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il Fondo per la tutela del patrimonio-culturale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190 è incrementato di 9,34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 12 milioni per l'anno 2016.
Conseguentemente:
a) sono soppressi i seguenti commi: 80, 81, 82, 140, 166, 190, 191, 207, 219, 223, 227, 228, 229, 254, 259, 331, 332, 438;
b) al comma 192, le parole da: a decorre fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
c) al comma 220, sostituire le parole: di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti parole: 153,1 milioni di euro per l'anno 2016 e di 152,1 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
d) alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica Ministero della Salute voce: Decreto Legislativo n. 502 del 1992 articolo 12 comma 2: fondo finanziamento attività ricerca (2.1 – CAP. 3392) apportare le seguenti variazioni:
2016:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;
2017:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;
2018:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
15-bis. 7. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
116-bis. Nelle Regioni nelle quali le graduatorie dei concorsi per dirigenti scolastici sono esaurite e nelle more dell'espletamento del concorso per dirigenti, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali possono accogliere le richieste di permanenza in servizio dei dirigenti che richiedono di essere mantenuti in servizio anche se titolari dei requisiti contributivi ed anagrafici per andare in pensione.
15-bis. 8. Capone.
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
116-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
15-bis. 2. Buttiglione, Binetti.
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
116-bis. Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, considerato il carattere formativo del citato articolo. L'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge 107 del 2015, dando priorità ai candidati di età anagrafica minore.
15-bis. 9. Cardinale, Burtone.
Dopo il comma 116 aggiungere il seguente:
116-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettere a) e b), del Jobs Act procedere alla trasformazione dei contratti (Co.co.co., Co.co.pro.) del personale ATA amministrativo, instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge con il Ministero Pubblica Istruzione, in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con la conseguente stabilizzazione nei ruoli, nei limiti dei posti all'uopo accantonati ai sensi del decreto ministeriale n. 66 del 2001.
15-bis. 10. Ribaudo, Culotta, Ventricelli, Censore, Moscatt.
Dopo il comma 116 aggiungere i seguenti:
116-bis. In deroga alla normativa vigente sul reclutamento dei professori universitari e ai fini di favorire il ringiovanimento del personale accademico, i professori associati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, entro la stessa data, abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, a professore di prima fascia, sono nominati nel ruolo dei professori ordinari presso il Dipartimento o la Facoltà di afferenza. La nomina nel ruolo dei professori ordinari è disposta dal rettore dell'università, previa istanza presentata dal soggetto interessato. Ferma restando la decorrenza degli effetti economici della nomina dalla data di adozione del relativo decreto rettorale, gli effetti economici della nomina stessa decorrono dal triennio successivo rispetto la nomina e sono subordinati alla disponibilità di risorse finanziarie da parte dell'ateneo per la copertura del differenziale retributivo e contributivo. Le università che, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, non sono in grado di assicurare in modo completo il riconoscimento degli effetti economici dopo il triennio, definiscono un piano con il quale sono indicate le modalità e i tempi per il tempestivo, pieno e completo riconoscimento degli effetti economici. Il piano indica in modo uniforme il progressivo e graduale avvicinamento al pieno trattamento economico e contributivo del personale docente dell'ateneo nominato in ruolo ai sensi del presente comma.
116-ter. Agli oneri del provvedimento si fa fronte mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
15-bis. 1. Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 116, inserire il seguente:
116-bis. A decorrere dal 1o settembre 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1o giugno 2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA, nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.
Conseguentemente in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
15-bis. 6. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
116-bis. Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nelle procedure concorsuali bandite nel corso del triennio 2016-18 sono inclusi quanti prestano la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e le cooperative formate dagli ex lavoratori socialmente utili. Qualora i soggetti di cui al presente comma si trovassero ad avere un'età non inferiore a 55 anni e non inferiore a 10 anni rispetto all'età di pensionamento il loro montante contributivo riferito all'intera vita lavorativa si calcolerà considerando lavoro dipendente il periodo svolto in regime di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti massimi di 10 anni.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
15-bis. 5. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
«116-bis. ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nelle procedure concorsuali bandite nel corso del triennio 2016-2018 sono inclusi quanti prestano la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e le cooperative formate dagli ex lavoratori socialmente utili. Qualora i soggetti di cui al presente comma si trovassero ad avere un'età non inferiore a 55 anni e non inferiore a 10 anni rispetto all'età di pensionamento il loro montante contributivo riferito all'intera vita lavorativa si calcolerà considerando lavoro dipendente il periodo svolto in regime di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti massimi di 10 anni».
15-bis. 12. Albanella.
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
116-bis. All'articolo 1, comma 88, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, dopo le parole: «del 6 ottobre 2006» sono aggiunte le seguenti: «ovvero al concorso per dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,».
15-bis. 13. Sgambato, Rocchi, Tino Iannuzzi.
SEZIONE N. 16.
(Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione e finanziamento parchi nazionali).
(commi da 117 a 132)
Sopprimere il comma 117.
16. 47. Simonetti, Guidesi.
Al comma 117, sopprimere le parole: e di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia.
Conseguentemente, dopo il comma 117, aggiungere il seguente comma:
«117-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, ad assumere immediatamente nella qualifica iniziale della carriera prefettizia n. 50 Consiglieri, utilizzando la graduatoria definitiva del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale del 12 ottobre 2012, approvata il 28 maggio 2015. Per tali unità gli oneri economici gravano sulle risorse disponibili dei budget assunzionali riferiti all'anno 2014 ed agli anni antecedenti, sulla base anche dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 novembre 2010. Le facoltà assunzionali del Ministero dell'interno relative al triennio 2016-2018 sono altresì prioritariamente finalizzate per ulteriori assunzioni, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, mediante l'utilizzo e fino al completo assorbimento della predetta graduatoria definitiva».
*16. 236. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Al comma 117, sopprimere le parole: e di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia.
Conseguentemente, dopo il comma 117, aggiungere il seguente comma:
«117-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, ad assumere immediatamente nella qualifica iniziale della carriera prefettizia n. 50 Consiglieri, utilizzando la graduatoria definitiva del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale del 12 ottobre 2012, approvata il 28 maggio 2015. Per tali unità gli oneri economici gravano sulle risorse disponibili dei budget assunzionali riferiti all'anno 2014 ed agli anni antecedenti, sulla base anche dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 novembre 2010. Le facoltà assunzionali del Ministero dell'interno relative al triennio 2016-2018 sono altresì prioritariamente finalizzate per ulteriori assunzioni, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, mediante l'utilizzo e fino al completo assorbimento della predetta graduatoria definitiva».
*16. 233. Preziosi.
Al comma 117, sopprimere le parole: e di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia.
Conseguentemente, dopo il comma 117, aggiungere il seguente comma:
«117-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, ad assumere immediatamente nella qualifica iniziale della carriera prefettizia n. 50 Consiglieri, utilizzando la graduatoria definitiva del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale del 12 ottobre 2012, approvata il 28 maggio 2015. Per tali unità gli oneri economici gravano sulle risorse disponibili dei budget assunzionali riferiti all'anno 2014 ed agli anni antecedenti, sulla base anche dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 novembre 2010. Le facoltà assunzionali del Ministero dell'interno relative al triennio 2016-2018 sono altresì prioritariamente finalizzate per ulteriori assunzioni, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, mediante l'utilizzo e fino al completo assorbimento della predetta graduatoria definitiva».
*16. 98. Bargero.
Al comma 117, in fine, aggiungere il seguente periodo:
«Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 dello legge 7 agosto 2015, n. 124, è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al quinto corso di accesso in corriera denominato «Coa5» e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali al compimento di due anni di effettivo servizio, anche come funzionari; a tal fine,i suddetti vincitori che siano già dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed appartenenti alla terza area funzionale o equivalente, possono maturare presso l'amministrazione di appartenenza il biennio di servizio propedeutico alla confluenza nel suddetto ruolo unico, mantenendo il trattamento economico e giuridico in godimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.
16. 83. Garofalo.
Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è disposta l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al quinto corso di accesso in carriera denominato «Coa5» e la confluenza degli stessi nel ruolo unico del dirigenti locali al compimento di due anni di effettivo servizio, anche come funzionari; a tal fine, i suddetti vincitori che siano già dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed appartenenti alla terza area funzionale o equivalente, possono maturare presso l'amministrazione di appartenenza il biennio di servizio propedeutico alla confluenza nel suddetto ruolo unico, mantenendo il trattamento economico e giuridico in godimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*16. 247. Bossa, Murer, Sgambato, Tino Iannuzzi, Bersani, Cenni, Roberta Agostini, Valiante.
Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è disposta l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al quinto corso di accesso in carriera denominato «Coa5» e la confluenza degli stessi nel ruolo unico del dirigenti locali al compimento di due anni di effettivo servizio, anche come funzionari; a tal fine, i suddetti vincitori che siano già dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed appartenenti alla terza area funzionale o equivalente, possono maturare presso l'amministrazione di appartenenza il biennio di servizio propedeutico alla confluenza nel suddetto ruolo unico, mantenendo il trattamento economico e giuridico in godimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*16. 24. Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è disposta l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al quinto corso di accesso in carriera denominato «Coa5» e la confluenza degli stessi nel ruolo unico del dirigenti locali al compimento di due anni di effettivo servizio, anche come funzionari; a tal fine, i suddetti vincitori che siano già dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed appartenenti alla terza area funzionale o equivalente, possono maturare presso l'amministrazione di appartenenza il biennio di servizio propedeutico alla confluenza nel suddetto ruolo unico, mantenendo il trattamento economico e giuridico in godimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*16. 50. Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2014 n. 125, è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di accesso in carriera denominato «Coa5» e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento, al compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari.
**16. 49. Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2014 n. 125, è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di accesso in carriera denominato «Coa5» e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento, al compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari.
**16. 199. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2014 n. 125, è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di accesso in carriera denominato «Coa5» e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento, al compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari.
**16. 9. Galati, Francesco saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.
Dopo il comma 117, e aggiungere il seguente:
117-bis. Per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e alla tutela del patrimonio agroforestale, il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare assunzioni, a partire dal 1o gennaio 2016, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto dei limiti stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre 2013 e dell'8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012 (ai sensi dell'articolo 66 comma 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, dell'articolo 1 comma 90 e comma 91 della legge n. 228 del 2012 e dell'articolo 1 comma 464 della legge n. 147 del 2013).
16. 222. Carrescia.
Dopo il comma 117, inserire il seguente:
117-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per tutti i posti vacanti fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali. In possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le risorse disponibili alla Scuola Nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
16. 117. Rocchi, Carocci, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Coccia, Ghizzoni, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
«117-bis. Nel triennio 2016-2018 le assunzioni nei profili iniziali della carriera prefettizia sono autorizzate, nel rispetto delle facoltà assunzionali del medesimo triennio, in deroga all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
16. 79. Salvatore Piccolo, Giorgio Piccolo, Capodicasa, Famiglietti.
Dopo il comma 117,inserire il seguente: Ai fini di tutela dell'ambiente dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e istallazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle istallazioni esistenti anche se munite della autorizzazioni necessarie.
16. 25. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 117, inserire il seguente:
«117-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per tutti i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili.
Sono assunti a tempo indeterminato, per i posti di cui al comma 1, il personale incluso nelle Graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché i docenti abilitati con PAS, TFA o comunque inseriti nelle graduatorie di istituto in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
Conseguentemente, al comma 369, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «134,340 milioni di euro», con le seguenti: «34,340 milioni di euro»;
b) sostituire le parole: «142,610 milioni di euro», con le seguenti: «42,610 milioni di euro»;
c) sostituire le parole: «139,610 milioni di euro», con le seguenti: «39,610 milioni di euro».
16. 16. Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 117, inserire il seguente:
«117-bis. – (Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente). Al comma 121, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «del docente di ruolo,» sono inserite le seguenti: «nonché del docente con contratto a tempo determinato al 30 giugno e al 31 agosto».
Conseguentemente, al comma 369, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «134,340 milioni di euro», con le seguenti: «34,340 milioni di euro»;
b) sostituire le parole: «142,610 milioni di euro», con le seguenti: «42,610 milioni di euro».
16. 13. Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:
«117-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina collettiva di cui al comma precedente è riconosciuta al dirigente interessato lo facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita in relazione al rapporto con gli enti di provenienza da esercitarsi entro sei mesi dalla data del trasferimento, Detta facoltà di opzione è riconosciuta a coloro che sono stati interessati da procedimenti di mobilità a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145 fino alla tu di entrato in vigore della presente disciplina da esercitarsi entro sei mesi da tale ultima data».
16. 8. Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Francesco Saverio Romano.
Al comma 118, dopo le parole: sono resi indisponibili aggiungere le seguenti: il 90 per cento dei.
16. 124. Baradello.
Al comma 118, sostituire le parole: 15 ottobre 2015 con le seguenti parole: 31 dicembre 2015.
16. 169. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Al comma 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 227. Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Bueno, Vaccaro.
Al comma 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 223. Palese, Ruocco, Latronico, Marti.
Al comma 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 62. Giulietti.
Al comma 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 85. Sammarco.
Al comma 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque escludendo il rinnovo degli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16. 192. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Al comma 118, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Gli incarichi conferiti sulle medesime posizioni dirigenziali dopo la stessa data e fino alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono attribuiti a titolo interinale e, alla medesima data di entrata in vigore, cessano di diritto con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, comunque, i casi relativi a strutture organizzative istituite dopo il 31 dicembre 2013 e quelli concernenti strutture oggetto di riordino con riduzione del numero di posizioni dirigenziali dall'anno 2014. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo delle posizioni rese indisponibili ai sensi del presente comma».
*16. 289. La I Commissione.
Al comma 118, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Gli incarichi conferiti sulle medesime posizioni dirigenziali dopo la stessa data e fino alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono attribuiti a titolo interinale e, alla medesima data di entrata in vigore, cessano di diritto con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, comunque, i casi relativi a strutture organizzative istituite dopo il 31 dicembre 2013 e quelli concernenti strutture oggetto di riordino con riduzione del numero di posizioni dirigenziali dall'anno 2014. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo delle posizioni rese indisponibili ai sensi del presente comma».
*16. 99. Ferrari.
Dopo il comma 118, inserire il seguente:
118-bis. L'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera v) è soppressa.
*16. 214. Dellai, Nicoletti, Ottobre.
Dopo il comma 118, inserire il seguente:
118-bis. L'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera v) è soppressa.
*16. 240. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 118, inserire il seguente:
118-bis). All'articolo 17, comma 1, lettera v) della legge 7 agosto 2015 , n. 124, le parole da: «in materia» fino a: «norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «esclusiva in materia di lavoro del proprio personale dipendente, ivi compresi gli aspetti privatizzati della disciplina del rapporto di lavoro, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, incluso quanto demandato dalle regioni e dalle,province alla contrattazione collettiva regionale e provinciale».
**16. 216. Dellai, Nicoletti, Ottobre.
Dopo il comma 118, inserire il seguente:
118-bis). All'articolo 17, comma 1, lettera v) della legge 7 agosto 2015 , n. 124, le parole da: «in materia» fino a: «norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «esclusiva in materia di lavoro del proprio personale dipendente, ivi compresi gli aspetti privatizzati della disciplina del rapporto di lavoro, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, incluso quanto demandato dalle regioni e dalle,province alla contrattazione collettiva regionale e provinciale».
**16. 239. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera v), della legge 7 agosto 2015, n. 124, sostituire le parole da: «in materia» fino a: «costo del personale» sono sostituite dalle seguenti: «esclusiva in materia di lavoro del proprio personale dipendente, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, nei limiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».
*16. 238. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera v), della legge 7 agosto 2015, n. 124, sostituire le parole da: «in materia» fino a: «costo del personale» sono sostituite dalle seguenti: «esclusiva in materia di lavoro del proprio personale dipendente, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, nei limiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».
*16. 213. Dellai, Nicoletti, Ottobre.
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-bis. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «assistente informatico, contabile, esperto linguistico» nonché, dopo le parole: «dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono aggiunte le seguenti: «funzionario informatico, contabile e esperto linguistico»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di ufficiale giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «assistente informatico, contabile, esperto linguistico».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: -1.000.000;
2017: -1.000.000;
2018: -1.000.000.
16. 194. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-bis. – (Disposizioni in tema di immissione nel ruolo di dirigenti scolastici) – al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 107 del 2015, dando priorità ai candidati di età anagrafica minore. La graduatoria è redatta sui posti previsti per la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolaStici 2015/2016 e 2016/2017».
16. 33. Catanoso, Russo.
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
«118-bis. – (Disposizioni in tema di immissione nel ruolo di dirigenti scolastici) – al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corsa di formazione, di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge 107 del 2015, dando priorità ai candidati di età anagrafica minore».
16. 32. Catanoso, Russo.
Al comma 120, sopprimere il secondo periodo.
16. 190. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto.
Al comma 120, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'avvocatura civica e.
*16. 63. D'Alia.
Al comma 120, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'avvocatura civica e.
*16. 100. Giorgis, Rossomando.
Al comma 120, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'avvocatura civica e.
*16. 287. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Fassina.
Al comma 120, sopprimere l'ultimo periodo.
16. 191. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Per il solo espletamento dell'attività di vigilanza nelle materie oggetto di riordino, le Regioni possono avvalersi, con oneri a loro carico, di personale dei corpi e servizi di polizia provinciale o metropolitana, ovvero assorbire nei propri ruoli agenti ed ufficiali che mantengono le stesse qualifiche di cui agli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65».
16. 263. Manzi, D'Ottavio, Carrescia.
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: A detto personale, ove riallocato in appositi servizi di vigilanza correlati alle materie oggetto di riordino, sono attribuite le finzioni di polizia giudiziaria ed ausiliarie di pubblica sicurezza, senza maggiori oneri per lo Stato».
16. 266. Manzi, D'Ottavio, Carrescia.
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 dei decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura a proprio carico delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
16. 264. De Menech.
Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
«120-bis. Le regioni in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, al fine di tutelare il proprio patrimonio faunistico, i propri valori ambientali e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112, possono istituire il Servizio di Vigilanza Ambientale Regionale, con copertura a proprio carico delle relative spese. Le funzioni relative al controllo ed al rispetto delle norme ambientali statali e regionali sono esercitate tramite idoneo personale transitante, in prima applicazione, dai Corpi e Servizi di Polizia Provinciale e dagli altri Corpi e Servizi comunque denominati, che svolgono funzioni analoghe e provenienti dalle Province e dalla Città Metropolitane.
120-ter. Ai sensi dell'articolo 57 commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, degli articoli 27 e 29 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dell'articolo 4-bis del Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, delle norme statali e regionali sulla Polizia locale, il personale di cui al comma 120-bis mantiene le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza previste dalla normativa nazionale».
16. 265. De Menech.
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari» sono aggiunte le seguenti: «e i consiglieri delegati delle province e delle città metropolitane»;
b) al comma 4, dopo le parole: «sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane,» sono aggiunte le seguenti: «consiglieri delegati delle città metropolitane».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: -200.000:
2017: -200.000:
2018: -200.000.
16. 101. Fabbri, Pagani, Montroni.
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis). I soggetti che hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, che hanno superato la prova preselettiva con una votazione compresa tra 30 e 34,5 su 50, e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato al medesimo concorso, sono inseriti definitivamente a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito, dovendosi pertanto considerare abbandonati i giudizi di primo grado e d'appello ancora pendenti».
16. 168. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 121, dopo la parola: Università, aggiungere le seguenti: e gli Enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, al comma 125, primo periodo, sostituire le parole: Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 con le seguenti: Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, sopprimere il secondo periodo.
16. 72. Miccoli.
Al comma 121, dopo la parola: università, aggiungere le seguenti: e gli Enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, al comma 125, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90» con le seguenti: «Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi» con: «Per il personale degli enti pubblici di ricerca».
16. 262. Miccoli, Laforgia.
Al comma 121 dopo la parola: Università, aggiungere le seguenti: gli Enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 con le seguenti: Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90.
16. 201. Pagani, Alberti.
Al comma 121, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«I docenti a tempo indeterminato, utilizzati nell'anno scolastico 2015/2016 nei licei musicali, istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, per l'insegnamento di discipline musicali, hanno diritto di precedenza assoluta per l'assegnazione definitiva nell'insegnamento impartito. Analoga precedenza assoluta è riconosciuta ai docenti in servizio nell'anno scolastico 2015/2016 come supplenti annuali e immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1o settembre 2015 ai sensi del comma 98, lettera c), della legge 13 luglio 2015 n. 107. L'assegnazione definitiva di sede avviene a domanda sulla base della complessiva anzianità di servizio per l'insegnamento di discipline musicali, prestato anche nei corsi a indirizzo musicale nella scuola media, ricondotti a ordinamento con l'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124».
16. 234. Donati, Fanucci, Morani.
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
«121-bis. Allo scopo di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e favorire il riallineamento delle regioni in ritardo nell'attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole da: è incrementato di fino alla fine con le seguenti: è incrementato di 84,340 milioni di euro per Fanno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
16. 219. Gnecchi.
Dopo il comma 121, inserire il seguente:
121-bis. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente» aggiungere le seguenti: «educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario».
Conseguentemente, dopo il comma 544, inserire i seguenti:
544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti»;
544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
544-quinquies. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
16. 176. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.
Dopo il comma 121, inserire il seguente:
121-bis). Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente» sono aggiunte le seguenti: «educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario».
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti»;
544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
16. 171. Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 121, inserire il seguente:
121-bis. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo la parola: «potenziamento» aggiungere le seguenti: «anche presso la scuola dell'infanzia» e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale,».
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari untine e i online sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti»;
544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
16. 156. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
121-bis. Il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è cosi riformulato: «Con apposito decreto ministeriale è indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero coloro che sono iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari o superiore a 180 giorni».
121-ter. Dopo il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto il seguente: «Comma 97-bis. Gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un'anzianità di servizio prestato a tempo determinato pari a tre annualità, ovvero 3 annualità per 180 giorni di servizio su una medesima classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità su altra classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sono da considerarsi abilitati all'esercizio della professione di docente ai sensi della direttiva 36/2005/CE».
121-quater. Il comma 107, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Comma 107 – A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e da parte di coloro che già figurano iscritti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017».
121-quinquies. Il comma 110, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo svolgimento del concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, i candidati, non abilitati, purché in possesso di laurea conseguita entro l'anno accademico 2001-2002, i candidati attualmente iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli cd esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto per posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso le scuole statali».
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti»;
544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
16. 177. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.
Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti commi:
121-bis. Il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è cosi riformulato: «Con apposito decreto ministeriale è indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero coloro che sono iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari o superiore a 180 giorni».
121-ter. Dopo il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto il seguente: «Comma 97-bis. Gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un'anzianità di servizio prestato a tempo determinato pari a tre annualità, ovvero 3 annualità per 180 giorni di servizio su una medesima classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità su altra classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sono da considerarsi abilitati all'esercizio della professione di docente ai sensi della direttiva 36/2005/CE».
121-quater. Il comma 107, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: Comma 107 - A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e da parte di coloro che già figurano iscritti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017».
121-quinques. Il comma 110, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo svolgimento del concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal Gomma 113 del presente articolo, i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, i candidati, non abilitati, purché in possesso di laurea conseguita entro l'anno accademico 2001-2002, i candidati attualmente iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto per posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso le scuole statali».
16. 164. Fassina, Gregori, D'Attorre, Giancarlo Giordano, Folino, Carlo Galli, Pannarale.
Dopo l'articolo 121, aggiungere i seguenti:
«121-bis. Al fine di realizzare quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2016/2017 nelle scuole secondarie di secondo grado vengono elaborate iniziative di formazione rivolte agli studenti, con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra culture e religioni attraverso l'introduzione dell'insegnamento «educazione interculturale». L'insegnamento è finalizzato alla conoscenza reciproca, al rispetto delle differenze e alla convivenza democratica delle differenti culture e religioni. I piani di studio e degli insegnamenti delle scuole secondarie di secondo grado sono modificati e integrati in tal senso. A partire dall'anno 1o gennaio 2016, anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti per i docenti, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e competenze per l'insegnamento dell'educazione interculturale.
121-ter. A partire dall'anno accademico 2016/2017, le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa programmi e moduli volti a promuovere il dialogo interculturale e interreligioso.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole da: 134,340 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 192,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».
16. 178. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto.
Dopo il comma 121, inserire il seguente:
121-bis. I commi da 94 a 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono sostituiti dai seguenti:
94. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
95. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.
96. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.
97. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per almeno centottanta giorni.
98. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
99. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
100. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369 dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
544-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 544-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, per il finanziamento del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 209, lettera b-bis), della presente legge.
544-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
544-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
16. 170. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.
Dopo il comrna 121, inserire i seguenti:
«121-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale selettiva, volto all'immissione in ruolo di dirigente scolastico ai soggetti che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza alcuna sentenza definitiva, relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il corso intensivo prevede n. 80 ore di formazione in presenza, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 499 del 2015. Alle attività di formazione si provvede con i fondi per la formazione dei Dirigenti scolastici, depositati presso gli USR di competenza.
121-ter. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107 erano in atto i contenziosi di cui al comma 5-bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 5-bis.
121-quater. All'attuazione dei commi 121-bis e 121-ter si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
16. 88. Piccione, Albanella, Zappulla, Burtone.
Dopo il comma 121, inserire il seguente:
«121-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso, pendente davanti all'autorità giudiziaria amministrativa, relativo alla procedura concorsuale bandita con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, l'applicabilità dell'articolo 1, comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa ai soggetti che, avendo partecipato a detta procedura ed essendone stati esclusi dopo aver superato le prove preselettive, hanno presentato ricorso per via amministrativa senza che sia intervenuta sentenza definitiva sfavorevole nei loro confronti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi si applica il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato ai sensi del citato comma 87. Restano fermi i vincoli di natura finanziaria ivi previsti.
16. 73. Albanella.
Dopo il comma 121, inserire il seguente:
121-bis). Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
16. 158. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 121 inserire il seguente:
121-bis). Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015,».
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
16. 157. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 121, inserire il seguente:
121-bis). All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
16. 159. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
121-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2016-2017 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo determinato e indeterminato, per la copertura dei posti che risultino disponibili e vacanti, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla legge 12 settembre 2013 n. 128.
121-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
16. 160. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
«121-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2016-2017 e per gli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato per la copertura dei posti che rimangono vacanti e disponibili».
21-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 121-bis, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».
Conseguentemente, al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
a)1 sostituire le parole: 34,340 milioni», con le seguenti: «84,340 milioni»;
b) sostituire le parole: 42,610 milioni», con le seguenti: «92,610 milioni»;
c) sostituire le parole: 39,610 milioni», con le seguenti: «89,610 milioni»;
d) sostituire le parole: 84,110 milioni», con le seguenti: 34,110 milioni».
16. 70. Manzi.
Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
121-bis. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole da: «, non possono» fino alla parola: «continuativi» con le seguenti: «se superano la durata complessiva di trentasei mesi anche non continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso indetto con le modalità stabilite da separato regolamento del MIUR».
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
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544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
16. 161. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
121-bis. Il comma 107 della legge n. 107 del 2015 è sostituito dal seguente: «Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, tenendo conto che il rimanente 50 per cento rimarrà vincolato al territorio e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, stipulano contratti sul rimanente 50% di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra, eventuali posti non attribuiti verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite del 50 per cento
16. 162. Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.
Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
«121-bis. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
121-ter. Ai fini di cui al comma 121-bis lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.
121-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121-bis e 121-ter è istituito un Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni per ciascun del biennio 2017-2018».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -12.000.000;
2017: -35.000.000;
2018: -35.000.000.
16. 166. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale, Marcon.
Dopo il comma 121 aggiungere i seguenti:
«121-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
121-ter. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
121-quater. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.
121-quinquies. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui 200 milioni riservati esclusivamente al regioni del mezzogiorno e alle isole.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, a 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; e) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
16. 163. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
121-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010».
16. 165. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
121-bis. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2016, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001».
16. 167. Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
«121-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017 e fino ad espletamento di nuovi concorsi ed assunzioni dei dirigenti scolastici, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per quanto concerne i trattamenti pensionistici e al fine di garantire l'attuazione di processi educativi coerenti con le disposizioni introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di dirigenza scolastica, i dirigenti in procinto di lasciare l'amministrazione possono, su specifica richiesta validata dalla stessa, rimanere in servizio».
16. 71. Manzi, Rocchi.
Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
121-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, il comma 107 è sostituito dal seguente:
«I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti da soggetti regolarmente iscritti a tali percorsi prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livellò secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai corrimi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
16. 20. Ciracì, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 121, inserire il seguente:
«121-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti i seguenti:
113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n.21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «25 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24,50 per cento» a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
Al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016».
16. 175. Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Carlo Galli.
Dopo il comma 121 inserire il seguente:
121-bis. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca e del personale docente delle Istituzioni statali AFAM è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente vengono soppressi, per i soli ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di ricerca ed i docenti delle Istituzioni statali AFAM, i rispettivi comparti di contrattazione di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e all'articolo 2 legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è delegato a emanare entro e non oltre il 21 dicembre 2016-11-regolamento relativo agli inquadramenti economici, con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni «ad personam» riassorbibili.
16. 55. Vignali.
Dopo il comma 122, inserire il seguente:
122-bis. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 26, comma 8, primo periodo, le parole: «docenti e dirigenti scolastici» sono sostituite dalle parole: «personale scolastico».
Al terzo periodo, le parole: «i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari» sono sostituite dalle seguenti: «il personale scolastico riacquista la sede nella quale era titolare».
16. 172. Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.
Dopo il comma 122, aggiungere i seguenti:
122-bis. Considerata la straordinarietà e l'urgenza di garantire la piena funzionalità dell'Istituzione scolastica, coerentemente con degli obiettivi di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 sono ammessi a partecipare , a domanda, al corso di cui ai commi 87 e 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e secondo le modalità di cui al Decreto del ministro dell'istruzione a 499 del 20 luglio 2015, da attivare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, i docenti che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, siano in possesso di laurea magistrale o quadriennale o equipollenti, ivi compresi i docenti di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1 comma 107, di ruolo nella scuola statale da almeno 5 anni ed in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie; che abbiano ricoperto incarichi, in anni anche non consecutivi, sia come docente a tempo indeterminato sia come docente a tempo determinato, per almeno 3 anni di cui almeno uno con l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico e di responsabile della vigilanza di plesso dei sotto elencati incarichi:
a.1) Collaboratore del dirigente Scolastico;
a.2) Responsabile della vigilanza di plesso;
a.3) Componente della Giunta Esecutiva;
a.4) Componente del Consiglio d'Istituto;
a.5) Componente il comitato di valutazione.
122-ter. Ai fini della compilazione delle relative graduatorie, i docenti che hanno svolto gli incarichi di al comma precedente presso le Istituzioni scolastiche situate in piccole isole è attribuita precedenza nell'ordine della rispettiva graduatoria, nell'assegnazione dell'incarico di dirigenza sulle piccole isole, se disponibile o richiesta dall'interessato, nelle Istituzioni scolastiche ubicate in piccole isole; Inoltre, per ogni incarico svolto di cui alle lettere precedenti il punteggio per singolo incarico è raddoppiato. All'attuazione delle procedure di cui al comma 122-bis si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. 52. Bosco.
Dopo il comma 122 aggiungere i seguenti:
122-bis. Considerata la straordinarietà e l'urgenza di garantire la piena funzionalità dell'Istituzione scolastica, coerentemente con degli obiettivi di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in considerazione che l'istituto di dirigente scolastico reggente appare inadeguato al raggiungimento degli obiettivi della citata legge n.107 del 2015;, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e fino a quando l'amministrazione non copre tutti i posti disponibili a dirigente scolastico con dirigenti di ruolo, dall'anno scolastico 2016/2017 non saranno più conferiti incarichi di reggenza scolastica.
122-ter. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 gli incarichi di Dirigente scolastico presso le Istituzioni scolastiche prive di dirigenza vengono conferite, entro il termine perentorio del 31 luglio, dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale che compila, entro il termine perentorio del 15 luglio, distinte graduatorie per fascia (I; II; e III) cui confluiscono i docenti che hanno titolo a presentare domanda secondo i seguenti criteri:
a) I fascia: docenti, in possesso di laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento ed equipollenti ivi compresi i docenti di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1 comma 107. In possesso di tutti i seguenti titoli vincolanti cd inscindibili;
b) Il fascia docenti di ruolo nella scuola statale da almeno 5 anni;
c) III fascia: docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie.
16. 54. Bosco.
Al comma 123, primo periodo, dopo le parole: del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale aggiungere le seguenti: , nonché il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
16. 115. Carocci, Coscia, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Coccia, Ghizzoni, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 123, ultimo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, aggiungere le seguenti: nonché dell'Agenzia di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 16. 290. La III Commissione.
Al comma 123, ultimo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, aggiungere le seguenti: nonché dell'Agenzia di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 16. 245. Quartapelle Procopio.
Al comma 123, secondo periodo, introdotte, in fine, le seguenti parole: nonché il personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
16. 105. Lodolini.
Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:
123-bis. Per le esigenze di contrasto alla radicalizzazione in ambito detentivo, anche nelle speciali circostanze del Giubileo 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nel ruolo iniziale di n. 800 unità complessive di polizia penitenziaria per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 (per n. 400 unità) e 2017 (per n. 400 unità) previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 13 febbraio 2016 e al 1o ottobre 20163 attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), approvate in data non anteriore al 1o gennaio 2011.
123-ter. Per i posti residui si procede attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi, con precedenza delle graduatorie relative ai concorsi più recenti nel tempo.
123-quater. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1o dicembre 2016 e al 1o dicembre 2017.
123-quinquies. All'articolo 80 della legge 25 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, al terzo capoverso dopo le parole «criminologia clinica» è inserita la parola «interpreti».
123-sexies. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.000.000 per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del comparto sicurezza e difesa e del pubblico soccorso previste per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, a 133, nonché mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2016.
16. 220. Formisano.
Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti commi:
123-bis. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, la tabella A, prevista dall'articolo 1, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
123-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 472.061,00 per l'anno 2015, in euro 1.416.182 per gli anni dal 2016 al 2018, in euro 1.443.120 per gli anni 2019 e 2020, in euro 1.453.011 per gli anni 2021 e 2022, in euro 1.459.772 per gli anni 2023 e 2024, in euro 1.467.755 per l'anno 2025, ed in euro 1.479.518 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
Tabella A
(prevista dal comma 123-bis))
Tabella A
RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI | ||
Agente Tecnico | ||
Agente Scelto Tecnico | ||
Assistente Tecnico | ||
Assistente Capo Tecnico | ||
TOTALE | 12 | |
RUOLO DEI REVISORI TECNICI | ||
Vice Revisore Tecnico | ||
Revisore Tecnico | ||
Revisore Capo Tecnico | ||
TOTALE | 18 | |
RUOLI DEI PERITI TECNICI | ||
Qualifiche | Informatici | Biologi |
Vice Perito Tecnico | ||
Perito Tecnico | ||
Perito Capo Tecnico | ||
Perito Superiore Tecnico | ||
TOTALE | 10 | 14 |
RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI | ||
Qualifiche | Informatici | Biologi |
Vice Direttore Tecnico | ||
Direttore Tecnico | ||
Direttore Capo Tecnico | ||
Direttore Coordinatore Tecnico | ||
TOTALE | 3 | 11 |
Tabella B
(prevista dal comma 123-ter))
Corpo di polizia penitenziaria
RUOLO | QUALIFICHE | UOMO | DONNA | TOTALE |
Ispettori | Ispettori superiori
Ispettori capo Ispettori Vice Ispettori |
590 2.780 | 50 235 | 640 3.015 |
Sovrintendenti | Sovrintendenti capo
Sovrintendenti Vice Sovrintendenti |
4.108 | 360 | 4.468 |
Agenti Assistenti | Assistenti capo
Assistenti Agenti scelti Agenti e agenti ausiliari |
32.886 | 3.569 | 36.455 |
TOTALE | 40.364 | 4.214 | 44.578 |
16. 221. Formisano.
Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
123-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, esclusivamente per gli Enti che nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno effettuato interventi di ridimensionamento delle posizioni dirigenziali, operando una riduzione delle medesime non inferiore ad un terzo del valore iniziale, la percentuale di cui al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata, in via transitoria, con riferimento ai posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale individuati sulla base della media del quinquennio precedente, con possibilità di prorogare gli incarichi a tempo determinato in essere al 31.12.2015 non oltre la conclusione del mandato amministrativo in corso. Gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle previsioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
16. 212. Bergonzi.
Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
123-bis. Per gli anni 2015-2016 agli enti ubicati nei territori di Piacenza e Parma colpiti dagli eccezionali eventi metereologici occorsi nel 2015, al fine di consentire la necessaria continuità, dell'azione amministrativa, non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90.
16. 211. Bergonzi.
Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
123-bis. Nelle more del processo di ricollocazione del personale soprannumerario definito con decreto ministeriale 14 settembre 2015 gli incarichi dirigenziali a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015 sono prorogabili, anche in deroga alle limitazioni percentuali di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, almeno sino al 31 marzo 2016 e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo in corso.
16. 210. Bergonzi.
Dopo il comma 123, inserire il seguente:
123-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'efficacia dell'azione amministrativa dei comuni, nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo Il, comma 1, lettera b), punto 4) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le amministrazioni comunali possono confermare in servizio i segretari comunali sino al termine della consiliatura e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dal compimento dei 65 anni.
16. 133. Moretto, De Menech, Rubinato.
Dopo il comma 123, inserire il seguente:
123-bis. Nel triennio 2016-2018 le assunzioni nei profili iniziali della carriera prefettizia sono autorizzate, nel rispetto delle facoltà assunzionali del medesimo triennio, in deroga all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
16. 132. Capodicasa, Iacono, Boccadutri.
Dopo il comma 123, inserire il seguente:
123-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministero della Difesa n. 170 del 24 agosto 2011, nonché dal decreto del Ministro della difesa del 30 settembre 2005 recante «Criteri e modalità di ammissione degli ufficiali in ferma prefissata alla ulteriore ferma di un anno, di cui all'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali in ferma prefissata, vincitori del concorso bandito con il Decreto del Ministero della Difesa n. 170 del 24 agosto 2011,che hanno prestato servizio presso il Corpo delle Capitanerie di porto e che abbiano completato senza demerito il periodo di ferma con scadenza a marzo 2015, sono ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale.
16. 131. Capodicasa, Iacono, Boccadutri.
Dopo il comma 123, inserire il seguente:
123-bis. Una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al presente decreto è destinata, in deroga a quanto stabilito dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, 215, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, alla stabilizzazione, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata vincitori del concorso bandito con il Decreto del Ministero della Difesa n. 170 del 24 agosto 2011, che hanno prestato servizio presso il Corpo delle Capitanerie di porto e che abbiano completato senza demerito il periodo di ferma con scadenza a marzo 2015. Le stabilizzazioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
16. 130. Capodicasa, Iacono, Boccadutri.
Dopo il comma 123 inserire i seguenti:
123-bis. Nel caso di gravi carenze di organico le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 possono disporre il differimento della data di cessazione dal servizio per limiti di età dei dipendenti che ne facciano richiesta, ivi compresi quelli che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e fatti salvi, per tutti, gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 120, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 10, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Tale differimento non può andare oltre la data di compimento del settantesimo anno di età degli stessi.
123-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, per i dipendenti titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto all'atto del compimento del requisito della massima anzianità anagrafica se di importo inferiore a quello in godimento all'atto della cessazione. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nella retribuzione percepita al compimento del requisito della massima anzianità anagrafica se di importo inferiore a quello in godimento all'atto della cessazione.
16. 118. Taglialatela.
Dopo il comma 123 aggiungere il seguente:
123-bis. Nelle more della emanazione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 applicando le riduzioni delle dotazioni organiche previste all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, esclusivamente agendo sugli uffici centrali.
16. 102. Pes, Zanin, Fragomeli, Amato, Bergonzi, Borghi, Castricone, Censore, Crivellari, D'Incecco, De Menech, Giacobbe, Greco, Leva, Nardi, Petrini, Piazzoni, Tentori.
Al comma 124, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: nonché le università e gli enti pubblici di ricerca.
16. 261. Miccoli, Laforgia.
Al comma 124, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi, nonché dalla applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al netto del credito di imposta. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.
16. 61. Fanucci, Parrini.
Al comma 124, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 20 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni.
16. 41. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
124-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
«557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».
124-ter. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 3 l-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogata.
16. 244. Scotto.
Dopo il comma 124 aggiungere il seguente:
124-bis. Le risorse derivanti dalla attività di recupero dell'evasione fiscale, per irap e addizionale regionale irpef spettanti alla Regione Campania ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, ed incassate sui conti di tesoreria centrale dal 27 maggio 2011 al 18 novembre 2014, sono accreditate, nell'esercizio 2016, alla Regione Campania entro il 30 giugno 2016.
*16. 82. De Mita.
Dopo il comma 124 aggiungere il seguente:
124-bis. Le risorse derivanti dalla attività di recupero dell'evasione fiscale, per irap e addiziona le regionale irpef spettanti alla Regione Campania ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, ed incassate sui conti di tesoreria centrale dal 27 maggio 2011 al 18 novembre 2014, sono accreditate, nell'esercizio 2016, alla Regione Campania entro il 30 giugno 2016.
*16. 248. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Salvatore Piccolo, Giorgio Piccolo, Famiglietti, Valeria Valente, Valiante, Migliore, Cuomo, Ragosta, Palma, Rostan, Sgambato, Manfredi, Di Lello, Capozzolo, Paris, Amendola, Bossa.
Dopo il comma 124, inserire il seguente:
124-bis. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo:
«Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014»;
b) è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale».
**16. 38. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 124, inserire il seguente:
124-bis. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo:
«Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014»;
b) è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale».
**16. 288. Scotto.
Dopo il comma 124, inserire il seguente:
124-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto il comma 2-bis:
«Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50 per cento della dotazione organica».
16. 36. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
124-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. In ogni caso, anche in assenza del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, a partire dall'annualità 2011, entro il 31 dicembre di ciascun anno, è assicurato il riversamento diretto alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3.
16. 81. De Mita.
Dopo il comma 124, inserire il seguente:
124-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle».
16. 40. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
124-bis. La lettera a) dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.
16. 39. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
124-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 gennaio 201 6, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UN e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito regionale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
16. 2. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, Fabbri.
Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
124-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
16. 37. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimere i commi 125 e 126.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 341, con il seguente:
«341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) al comma 369, ridurre le somme ivi disposte di 100 milioni di euro per ciascuno anno indicato;
c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 7 per cento»;
d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
e) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
16. 195. Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sopprimere il comma 125.
16. 31. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.
Al comma 125, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente:
al comma 126 sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente:
dopo il comma 540, aggiungere i seguenti:
540-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
540-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
16. 155. Fassina, Placido, Scotto, Airaudo, Gregori, Marcon, Melilla.
Al comma 125, sostituire il primo periodo con il seguente: Le amministrazioni pubbliche che hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
Conseguentemente:
al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2016, di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento.
16. 286. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Al comma 125, primo periodo, le parole: 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 20 1 6 e 150 milioni per l'anno 2017.
16. 186. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 125, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente al comma 551 nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 44 milioni di euro per l'anno 201 6 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.
16. 275. Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.
Al comma 125, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e 2.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.740.375 euro annui per l'anno 2016 e 6.203.250 euro per il 2017 e 12.638.250 per il 2018.
16. 179. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 125, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
A tal fine, le graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2018.
16. 12. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 125, primo periodo dopo le parole: ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. aggiungere le seguenti parole: , utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.
16. 152. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 125, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , utilizzando, in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.
*16. 188. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Tripiedi, Cominardi, Dall'osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 125, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , utilizzando, in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.
*16. 241. Miccoli, Damiano, Marroni, Incerti, Albanella, Giorgio Piccolo, Mauri.
Al comma 125, sostituire le parole: Per i ricercatori e tecnologi con le seguenti: Per il personale degli enti pubblici di ricerca.
16. 202. Pagani.
Al comma 125, terzo periodo, dopo le parole: collaborazione coordinata e continuativa, aggiungere le seguenti: o con assegno di ricerca.
*16. 74. Speranza, Malisani, Miccoli.
Al comma 125, terzo periodo, dopo le parole: collaborazione coordinata e continuativa, aggiungere le seguenti: o con assegno di ricerca.
*16. 257. Miccoli, Laforgia.
Dopo il comma 125 inserire il seguente:
all'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro».
16. 255. Miccoli, Laforgia.
Dopo il comma 125 è aggiunto il seguente:
125-bis. Le amministrazioni di cui al comma precedente possono consentire il pensionamento anticipato dei propri dipendenti alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto il limite d'età previsto dalle vigenti disposizioni o una contribuzione paria 42 anni di anzianità. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente rassegnati nella misura di un terzo da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.
16. 11. Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 125, inserire il seguente:
125-bis. Gli Enti di Ricerca, per far fronte alle proprie attività istituzionali, a quelle derivanti dalla innovazione dei processi di ricerca e a quelle connesse all'avvio di processi di riorganizzazione ed efficientamento delle strutture di ricerca, sono autorizzati, fatte salve le procedure concorsuali in atto, ad assumere il personale in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore del presente decreto che abbia superato una prova concorsuale, con le procedure previste dall'articolo 4 comma 6 del decreto-legge n. 101 del 2013 entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
*16. 91. Miccoli.
Dopo il comma 125, inserire il seguente:
125-bis. Gli Enti di Ricerca, per far fronte alle proprie attività istituzionali, a quelle derivanti dalla innovazione dei processi di ricerca e a quelle connesse all'avvio di processi di riorganizzazione ed efficientamento delle strutture di ricerca, sono autorizzati, fatte salve le procedure concorsuali in atto, ad assumere il personale in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore del presente decreto che abbia superato una prova concorsuale, con le procedure previste dall'articolo 4 comma 6 del decreto-legge n. 101 del 2013 entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'vanno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
*16. 256. Miccoli, Laforgia.
Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
125-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «che emana il bando,», sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge,»;
b) al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: «precedentemente indicate», sono aggiunte le seguenti: «, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge,».
16. 10. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 125, inserire il seguente:
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «al 1o dicembre 2015».
*16. 90. Miccoli.
Dopo il comma 125, inserire il seguente:
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «al 1o dicembre 2015».
*16. 254. Miccoli, Laforgia.
Dopo il comma 125, inserire il seguente:
125-bis. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alle attività istruttorie in materia di asilo, cittadinanza e immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato all'impiego di quota parte delle risorse di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, destinate alla copertura degli oneri connessi all'attività istruttoria inerente ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al personale del medesimo Dipartimento. Per straordinarie e indilazionabili esigenze di lavoro connesse ai maggiori carichi inerenti le attività di cui al comma 1, a valere sulle risorse di cui al medesimo comma, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno e nei limiti delle stesse, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro dell'interno, prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
16. 65. Campana.
Dopo il comma 125 inserire i seguenti:
125-bis. Al fine di garantire continuità ai servizi per l'impiego, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 427 e 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si intendono vigenti anche per l'anno 2016.
125-ter. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, le Regioni possono continuare ad avvalersi, mediante l'utilizzo di risorse proprie, dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato impiegati presso i servizi per l'impiego delle province alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125. Le Regioni possono altresì continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla stessa data mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato – previa verifica dell'idoneità – mediante risorse proprie.
125-quater. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, a condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle regioni competenti, le province e le città metropolitane possono prorogare contratti a tempo determinato e di collaborazione alle medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
125-quinquies. Ai fini della piena attuazione del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive», le Regioni possono continuare ad avvalersi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale con contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori impiegati alla data del 8 aprile 2014 presso i servizi per l'impiego delle province con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a seguito di procedure selettive.
*16. 126. Oliverio.
Dopo il comma 125 inserire i seguenti:
125-bis. Al fine di garantire continuità ai servizi per l'impiego, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 427 e 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si intendono vigenti anche per l'anno 2016.
125-ter. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, le Regioni possono continuare ad avvalersi, mediante l'utilizzo di risorse proprie, dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato impiegati presso i servizi per l'impiego delle province alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125. Le Regioni possono altresì continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla stessa data mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato – previa verifica dell'idoneità – mediante risorse proprie.
125-quater. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, a condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle regioni competenti, le province e le città metropolitane possono prorogare contratti a tempo determinato e di collaborazione alle medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
125-quinquies. Ai fini della piena attuazione del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive», le Regioni possono continuare ad avvalersi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale con contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori impiegati alla data del 8 aprile 2014 presso i servizi per l'impiego delle province con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a seguito di procedure selettive.
*16. 134. Leva.
Dopo il comma 125 inserire i seguenti:
125-bis. Al fine di garantire continuità ai servizi per l'impiego, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 427 e 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si intendono vigenti anche per l'anno 2016.
125-ter. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, le Regioni possono continuare ad avvalersi, mediante l'utilizzo di risorse proprie, dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato impiegati presso i servizi per l'impiego delle province alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125. Le Regioni possono altresì continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla stessa data mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato – previa verifica dell'idoneità – mediante risorse proprie.
125-quater. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, a condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle regioni competenti, le province e le città metropolitane possono prorogare contratti a tempo determinato e di collaborazione alle medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
125-quinquies. Ai fini della piena attuazione del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive», le Regioni possono continuare ad avvalersi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale con contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori impiegati alla data del 8 aprile 2014 presso i servizi per l'impiego delle province con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a seguito di procedure selettive.
*16. 249. Marchetti.
Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
125-bis. Al fine di garantire continuità ai servizi per l'impiego, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 427 e 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si intendono vigenti anche per l'anno 2016.
**16. 110. Giulietti.
Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
125-bis. Al fine di garantire continuità ai servizi per l'impiego, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 427 e 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si intendono vigenti anche per l'anno 2016.
**16. 135. Mazzoli.
Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
125-bis. Ai fini della piena attuazione del Decreto legislativo i 4 settembre 2015, n. i 50 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive», le Regioni possono continuare ad avvalersi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale con contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori impiegati alla data del 8 aprile 2014 presso i servizi per l'impiego delle province con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a seguito di procedure selettive.
*16. 137. Mazzoli.
Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
125-bis. Ai fini della piena attuazione del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive», le Regioni possono continuare ad avvalersi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale con contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori impiegati alla data del 8 aprile 2014 presso i servizi per l'impiego delle province con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a seguito di procedure selettive.
*16. 113. Giulietti.
Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
125-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, le Regioni possono continuare ad avvalersi, mediante l'utilizzo di risorse proprie, dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato impiegati presso i servizi per l'impiego delle province alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125. Le Regioni possono altresì continuare ad avvale rsi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla stessa data mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato, previa verifica dell'idoneità, mediante risorse proprie.
16. 111. Giulietti.
Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
125-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, a condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle regioni competenti, le province e le città metropolitane possono prorogare contratti a tempo determinato e di collaborazione alle medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
**16. 112. Giulietti.
Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
125-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, a condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle regioni competenti, le province e le città metropolitane possono prorogare contratti a tempo determinato e di collaborazione alle medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
**16. 136. Mazzoli.
Dopo il comma 125, inserire il seguente:
125-bis. L'annullamento di procedure selettive di progressioni verticali di cui all'articolo 4 del CCNL 31 marzo 1999, Regioni-Autonomie Locali, concluse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si estende ai contratti individuali stipulati in esito alle selezioni medesime che hanno prodotto i loro effetti per almeno un quinquennio.
16. 125. Oliverio.
Dopo il comma 125 aggiungere il seguente:
125-bis. All'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «per il triennio 2016/2018».
16. 57. Ermini, Fanucci.
Dopo il comma 125, inserire il seguente:
125-bis. Le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2018.
16. 138. Mazzoli.
Sopprimere il comma 126.
16. 34. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 126.
16. 123. Baradello.
Il comma 126 è sostituito dal seguente:
126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia richiesta una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.
16. 19. Pisicchio.
Sostituire il comma 126 con il seguente:
126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.
16. 243. Marroni, Albanella, Miccoli, Incerti, Mauri, Damiano.
Sostituire il comma 126 con il seguente:
126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità atte stata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.
16. 184. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 126 con il seguente:
In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 201 7, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 dello legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.
16. 150. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Sostituire il comma 126 con il seguente:
126. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e pari al 100 per cento per l'anno 2018 di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
16. 120. Rampelli.
Al comma 126, sopprimere l'ultimo periodo.
16. 78. Giulietti, Sereni.
Al comma 126, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 60 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 543, aggiungere il seguente:
Art. 543-bis. — In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativa 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
16. 196. Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 126, primo periodo, aggiungere in fine, utilizzando, in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.
16. 242. Miccoli, Damiano, Marroni, Incerti, Giacobbe, Mauri, Albanella, Giorgio Piccolo.
Al comma 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: Le limitazioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni istituiti a seguito di fusione ed a quelli appartenenti ad unioni di comuni che adempiano agli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali. All'articolo 1, comma 450, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 del sono soppresse le seguenti parole: «che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento».
16. 80. Fanucci, Parrini.
Al comma 126, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato dalla media dell'importo dei fondi per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis secondo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
16. 75. Librandi.
Al comma 126, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: Le medesime percentuali, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, restano ferme ai fini della determinazione dei risparmi derivanti dall'utilizzo parziale delle facoltà assunzionali per il personale a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti del comma 124; ai medesimi fini è confermato il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore al triennio.
16. 59. Fanucci, Parrini.
Al comma 126 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le graduatorie dei concorsi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide sino al 2020.
16. 119. Rampelli.
Al comma 126, è aggiunto infine il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5-quater, della legge 11 agosto 2014, n. 114.
16. 84. D'Alia.
Dopo il comma 126 aggiungere i seguenti:
126-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 201 5, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, le Regioni che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe, purché per mansioni collegate a tali funzioni, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato secondo le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, avvalendosi anche di risorse proprie.
126-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 201 5, n. 150, nonché dall'articolo 15, comma , del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni, che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 20 1 4, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
126-quater. Le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2018.
126-quinquies. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le amministrazioni di cui al comma precedente possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale in deroga al limite del 25 per cento del turn over ai fini dell'assorbimento del personale assegnato alle funzioni oggetto di riordino delle Province e, in ragione del blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei centri per l'impiego che, a seguito di selezione pubblica di natura concorsuale, abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.
16. 250. Marchetti.
Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:
126-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, le Regioni che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe, purché per mansioni collegate a taci funzioni, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato secondo le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, avvalendosi anche di risorse proprie.
126-ter. In deroga da quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni, che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
126-quater. Le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2018.
126-quinquies. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le amministrazioni di cui al comma precedente possono procedere per gli anni 2016-2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale in deroga al limite del 25 per cento del turn over ai fini dell'assorbimento del personale assegnato alle funzioni oggetto di riordino delle Province e, in ragione del blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei centri per l'impiego che, a seguito di selezione pubblica di natura concorsuale, abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.
16. 127. Oliverio.
Dopo il comma 126, inserire i seguenti:
126-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, le Regioni che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe, purché per mansioni collegate a tali funzioni, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato secondo le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, avvalendosi anche di risorse proprie.
126-ter. In deroga da quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 201 5, n. 150, nonché dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. le regioni, che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 20 14, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 Dicembre 2013 n. 147.
126-quater. Le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2018.
126-quinquies. Ai sensi dell'articolo, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le amministrazioni di cui al comma precedente possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale andando in deroga al limite del 25 per cento del turn over ai fini dell'assorbimento del personale assegnato alle funzioni oggetto di riordino delle Province e, in ragione del blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei centri per l'impiego che, a seguito di selezione pubblica di natura concorsuale, abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.
16. 139. Leva.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi dei presidenti e dei componenti delle commissioni di esame per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2016, nonché delle risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
126-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2014» e la parola: «2016» con la seguente: «2017»;
b) al comma 150, sostituire la parole: «2016», «2017», «2018», «2019» e «2020», e rispettivamente con le seguenti: «2017», «2018», «2019», «2020» e «2021».
126-quater. I risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018 sono utilizzati, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a copertura degli oneri derivanti dal comma 126-bis, nonché, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7,5 milioni per l'anno 2017 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, ad incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
126-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
16. 116. Rocchi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Ghizzoni, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti commi:
126-bis. 1. Il lavoratore può essere autorizzato al versamento volontario di contribuzione a favore di un parente entro il secondo grado maggiorenne fino alla conclusione degli studi universitari, se studente, o comunque fino al compimento del trentesimo anno di età, al fine di costituire una posizione assicurativa utile per il diritto e per la misura del trattamento pensionistico presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1o agosto 1995, n. 335.
126-ter. Il versamento annuale è stabilito nella misura del 50 per cento dell'importo minimo per l'accredito di un anno di contribuzione presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1o agosto 1995, n. 335.
16. 7. Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:
126-bis. Entro l'anno scolastico 2016/2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca darà avvio al bando di concorso per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e amministrativi, per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.
126-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuoverà un piano di assunzione straordinario pluriennale per il restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a copertura dei posti disponibili nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado.
16. 173. Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.
Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
126-bis. A decorrere dal 2016 nei confronti dei Comuni non trova applicazione l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
16. 14. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. A decorrere dal 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
16. 4. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Camani, Ribaudo, Bernini, Fabbri.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
16. 3. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Camani, Ribaudo, Bernini, Fabbri.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2016».
16. 122. Cirielli, Rampelli.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2016».
16. 42. Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.
Dopo il comma 126 è aggiunto il seguente:
126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2016».
16. 69. Sammarco.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituire dalle parole: «31 dicembre 2016».
16. 253. Borghi.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. È autorizzata, nel limite delle assunzioni previste dall'articolo 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, la assunzione del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione da vigile permanente, prestato servizio operativo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.
16. 252. Tino Iannuzzi.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «che emana il bando,» sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge»;
b) al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: «precedentemente indicate» sono aggiunte le seguenti: «, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge,».
16. 251. Di Lello, Di Gioia.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2016».
16. 235. D'Ottavio, Manzi, Rampi.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2016».
16. 267. Pastorelli.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza. Le amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
16. 284. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, possono procedere, nel rispetto della relativa dotazione organica, della programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché delle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico o ad essi equiparati collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
16. 283. Placido, Marcon, Airaudo, Melilla.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, relative alle amministrazione pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
16. 143. Melilla, Placido, Marcon, Airaudo.
Dopo il comma 126 aggiungere il seguente comma:
126-bis. Le disposizioni di cui al comma 126 non trovano applicazione agli enti locali in regola con le disposizioni sul patto di stabilità interno a nei quali il rapporto dipendenti, popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente è inferiore al rapporto medio tra dipendenti e popolazione, determinato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
16. 218. D'Ottavio, Boccuzzi, Paola Bragantini.
Al comma 557, dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 295, la lettera a) è soppressa.
16. 217. D'Ottavio, Boccuzzi, Paola Bragantini.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore», sono aggiunte le parole: «con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi.
16. 200. Nesci, D'Ottavio, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 126 è inserito il seguente:
126-bis. In relazione all'attuazione della legge 30 ottobre 2014 n. 161, in materia di orario di lavoro del personale sanitario e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del turn over del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro.
16. 187. Nesci, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «facciano domanda di trasferimento» sono sostituite dalle seguenti: «, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza».
16. 183. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
126-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza. Le amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
16. 121. Rampelli.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le amministrazioni di cui al comma precedente possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale in deroga al limite del 25 per cento del turn over ai fini dell'assorbimento del personale assegnato alle funzioni oggetto di riordino delle Province e, in ragione del blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei centri per l'impiego che, a seguito di selezione pubblica di natura concorsuale, abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
16. 109. Giulietti.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2018.
16. 108. Giulietti.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni, che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
16. 107. Giulietti.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 125 del presente articolo e ai finì della piena attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, le Regioni che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua costante di rinnovi e proroghe, purché per mansioni collegate a tali funzioni, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato secondo le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, avvalendosi anche di risorse proprie.
16. 106. Giulietti.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente comma:
126-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 5-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
16. 66. D'Alia.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2015, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: - 700.000;
2017: - 700.000;
2018: - 700.000.
16. 58. Parrini, Fanucci.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Al fine di favorire la mobilità del personale e di consolidare competenze essenziali nella pubblica amministrazione, il personale comandato o distaccato da altri enti presso Inps dal 1o gennaio 2012 senza interruzioni, può essere trasferito ai ruoli dell'istituto su iniziativa dello stesso, previo nulla osta dell'ente di provenienza.
16. 151. Baruffi.
Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
126-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono procedere, nel rispetto della relativa dotazione organica, della programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché delle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico o ad essi equiparati collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
16. 142. Placido, Marcon, Airaudo, Melilla.
Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
127-bis. Al fine di garantire la opportuna separazione tra soggetti controllanti e soggetti controllati, gli statuti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono prevedere che la nomina dei membri dei collegi sindacali sia affidata agli ordini professionali territorialmente competenti, che provvedono secondo un criterio di rotazione degli incarichi.
16. 1. Taglialatela, Rampelli.
Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
127-bis. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la gratuità dello svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, è prevista per gli organi diversi dai revisori dei conti e dai collegi sindacali.
16. 5. Misiani.
Dopo il comma 127, inserire i seguenti:
127-bis. Gli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dallo legge 22 dicembre 2011 n.284, sono sostituiti dal seguente: «Art. 23-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radioteleviso ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, è fissato in 239.000 euro, di cui 100.000 quale compenso fisso e la restante quota quale compenso correlato al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale aziendale approvato dall'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.».
127-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
b) al comma 472, dopo le parole: «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;
c) al comma 473, le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni».
127-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
127-quinquies. La Banca d'Italia e gli organi Costituzionali, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui alla presente legge.
16. 45. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
127-bis. Gli emolumenti diretti e indiretti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte l'importo della retribuzione più bassa erogata al personale dipendente. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendali.
16. 198. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Nesci, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:
127-bis. (Razionalizzazione società partecipate dagli enti locali) – Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 611 primo periodo, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite con: «1o gennaio 2016»; le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite con: «31 dicembre 2016»;
127-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, a 190, comma 612, primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite con: «31 marzo 2016»;
127-quater. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 614 è aggiunto il seguente: «614-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, decorso il termine previsto dal comma 612, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma 611, il Presidente del Consiglio per le partecipazioni societarie delle Regioni, nonché il Prefetto per le partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari alla dismissione ovvero alla razionalizzazione delle partecipazioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.».
16. 237. Roccella, Piso.
Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:
127-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
«2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».
127-ter. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento dei programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60,000 euro;
b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;
c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro set mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importa, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;
d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo».
Conseguentemente:
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetto Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.;
al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «18 per cento»;
al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento»;
dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
16. 185. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 127, inserire il seguente:
127-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 al comma 4 dopo le parole «di cui due» sono inserite le parole «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo» e al comma 5 dopo le parole «la composizione dovrà assicurare» sono inserite le parole «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo» e dopo le parole «La disposizione del presente comma» sono aggiunte «anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione».
16. 30. Caparini.
Al comma 128 sopprimere le seguenti parole: ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: -10.000.000;
2017: -10.000.000;
2018: -10.000.000.
16. 103. Giorgis, Lattuca.
Sopprimere il comma 128.
*16. 258. Miccoli, Laforgia.
Sopprimere il comma 128.
*16. 230. Fucci, Palese, Ciracì, Distaso, Altieri.
Sopprimere il comma 128.
*16. 206. Miotto.
Sopprimere il comma 128.
*16. 153. Damiano, Gnecchi, Miccoli, Baruffi, Albanella, Giorgio Piccolo, Roberta Agostini.
Sopprimere il comma 128.
16. 281. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Sopprimere il comma 128.
Conseguentemente al comma 551 nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 69,9 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.
16. 270. Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.
Sostituire il comma 128 con il seguente:
128-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 69,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 69,9 milioni di euro per l'anno 2018.
16. 22. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi.
Sostituire il comma 128, con il seguente:
128. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato dalla media dell'importo dei fondi per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
16. 86. Mognato, Brunetta, Martella, Causin, Murer, Prataviera, Zoggia, Pastorelli, Marcon, Moretto.
Al comma 128, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta escluso da questa disposizione la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricompresa nel ruolo unico dirigenziale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124 del 2015.
*16. 205. Miotto.
Al comma 128, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta escluso da questa disposizione la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricompresa nel ruolo unico dirigenziale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124 del 2015.
*16. 228. Fucci, Palese, Distaso, Altieri, Ciracì.
Dopo il comma 128, inserire il seguente comma:
128-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 288, dopo l'articolo 39-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 39-ter.
(Disposizioni particolari per i medici extracomunitari).
1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione Europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ti Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso».
16. 141. Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 128, inserire il seguente:
128-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, IL 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, esclusivamente per gli Enti che nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno effettuato interventi di ridimensionamento delle posizioni dirigenziali, operando una riduzione delle medesime non inferiore ad un terzo del valore iniziale, la percentuale di cui al comma. 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata, in via transitoria, con riferimento ai posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale individuati sulla base della alla media del quinquennio precedente, con possibilità di prorogare gli incarichi a tempo determinato non oltre la conclusione del mandato amministrativo in corso. Gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle previsioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
16. 140. Giovanna Sanna.
Dopo il comma 128, inserire il seguente:
128-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando come risorse stabili risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
16. 96. Causi, Orfini.
Dopo il comma 128, inserire il seguente:
128-bis. Considerato il grande evento del Giubileo della Misericordia, nei confronti dell'Ente Roma Capitale, per il periodo dal 1o settembre 2015 al 1o settembre 2016, nell'ambito delle risorse di bilancio dell'Ente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie allo svolgimento del Giubileo, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 1o settembre 2016, può essere autorizzata dall'Ente Roma Capitale la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1o aprile 1999 e in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
16. 97. Causi, Orfini.
Dopo il comma 128, inserire il seguente:
128-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando come risorse stabilì risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300,000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
128-ter, All'articolo 4. comma primo, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 le parole: «corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici,».
128-quater. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 dopo le parole: «disposizioni di cui al» sono aggiunte le seguenti: «quarto e».
128-quinquies. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito alla legge 2 maggio 2014, n. 68 le parole «ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2014».
16. 95. Causi, Orfini.
Dopo il comma 128, aggiungere il seguente comma:
128-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «personale convenzionato» sono inserite le seguenti: «e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nei limiti delle risorse assegnate a livello nazionale e regionale»; b) al comma 3, primo periodo, le parole «e dagli specialisti ambulatoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, dagli specialisti ambulatoriali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nei limiti delle risorse assegnate a livello nazionale e regionale».
16. 229. Fucci, Palese, Distaso, Altieri, Ciracì.
Dopo il comma 128 aggiungere i seguenti:
128-bis. Ai fini del superamento del fenomeno del precariato storico presso le pubbliche amministrazioni locali, la Regione siciliana promuove la costituzione di un'Agenzia del Lavoro, di seguito Agenzia, nella forma di Società consortile per la fornitura professionale di manodopera a termine, ai soggetti soci, mediante «contratti di somministrazione di lavoro».
128-ter. Possono rivestire la qualità di soci dell'Agenzia: la Regione, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa, gli enti pubblici territoriali che, alla data di costituzione dell'Agenzia, abbiano ancora a proprio carico soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, nonché altri enti, anche strumentali, della pubblica amministrazione statale.
128-quater. La quota di partecipazione iniziale è stabilita in misura proporzionale alla spesa già a carico di ciascun soggetto socio. La quota per l'eventuale partecipazione di pubbliche amministrazioni o enti statali è stabilita con apposita convenzione.
128-quinquies. I soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifiche e integrazioni, che, alla data del 31 dicembre 2016 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con i soggetti di cui al comma 128-ter, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2012, n. 112, sono assunti dall'Agenzia, con le modalità di cui ai commi successivi. Nell'ipotesi in cui alla data del 31 dicembre 2016 risultino già avviate le procedure previste dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifiche e integrazioni, l'assunzione ha luogo a conclusione delle medesime, limitatamente ai soggetti non stabilizzati.
128-sexies. Le assunzioni di cui al comma 128-quinquies sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative, nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, non può essere superiore a quello relativo al contratto a tempo determinato, risolto per effetto dell'assunzione presso l'Agenzia.
128-septies. Il personale assunto ai sensi del comma 128-quinquies può essere indifferentemente utilizzato presso ciascuno dei soggetti di cui al comma 128-ter. Nei confronti di detto personale trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché la disciplina statale in materia di mobilità nelle pubbliche amministrazioni.
128-octies. Il rifiuto immotivato, da parte del lavoratore, in ordine all'assegnazione disposta dall'Agenzia, nel rispetto delle previsioni di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce giusta causa di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con l'Agenzia.
128-novies. I soggetti di cui al comma 128-ter, per sopperire ad eventuali fabbisogni di personale, acquisiscono le prestazioni lavorative somministrate dall'Agenzia utilizzando, a tal fine, anche gli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni dal servizio dei dipendenti di ruolo.
128-decies. Il personale non utilmente destinato allo svolgimento di prestazioni lavorative in favore dei soggetti di cui al comma 2 può essere utilizzato dall'Agenzia per la realizzazione di progetti speciali di associazioni senza scopo di lucro o comunque di utilità collettiva.
128-undecies. La spesa relativa al personale assunto ai sensi del comma 128-quinquies, e alla cui retribuzione provvede l'Agenzia, grava sul bilancio della regione in misura non superiore a quinto già sostenuto, per singolo soggetto, al momento della cessazione del contratto per effetto dell'assunzione presso l'Agenzia e, per la differenza, in capo all'ente utilizzatore o, in caso di mancato utilizzo, in capo all'ente di provenienza, in misura non superiore a quanto già sostenuto per singolo soggetto.
128-duodecies. I soggetti di cui al comma 128-quinquies possono optare, in alternativa all'assunzione presso l'Agenzia, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente ad un anno della retribuzione già in godimento.
16. 92. Berretta, Albanella, Amoddio, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Culotta, Currò, Greco, Gullo, Iacono, Lauricella, Moscatt, Piccone, Piccoli Nardelli, Raciti, Ribaudo, Schirò, Taranto, Zappulla.
Sostituire il comma 129 con il seguente:
129. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientale e del paesaggio, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine e nell'ottica di un ulteriore protezione dai rischi idrogeologici al comma 13 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, oppure contigue a parchi marini o riserve naturali regionali».
16. 182. Vacca, De Rosa, Terzoni, Daga, Zolezzi, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.
Sostituire il comma 129 con il seguente:
129. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Nei parchi di cui al presente comma nonché all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali e nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali e regionali marini e costieri, anche in fase di perimetrazione, sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
16. 180. Cancelleri, Vacca, Colletti, Del Grosso, Terzoni, Busto, Mannino, Daga, De Rosa, Zolezzi, Micillo, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.
Al comma 129 sostituire le parole: di 2 milioni di euro annui con le seguenti: di 7 milioni di euro annui.
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per Fanno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. con le seguenti: è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».
16. 77. Sammarco.
Al comma 129:
sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 7 milioni;
aggiungere, in fine: Di tale spesa ulteriore, 5 milioni di euro annui sono destinati al Parco nazionale del Pollino, al Parco nazionale della Sila e all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, di cui all'articolo 1 comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di realizzare un percorso di congiungimento tra i tre Parchi nazionali, avvalendosi della sentieristica già presente e prevedendo il raggiungimento dei siti religiosi presenti (Monasteri ed Abbazie) oltre che quello dei monumenti storici (Torri e Castelli).
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte-corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016.
16. 51. Santelli, Occhiuto.
Al comma 129, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2016: -2.000.000;
2017: -2.000.000;
2018: -2.000.000.
16. 189. Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 129 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, una quota parte dello stanziamento di cui al presente comma non inferiore al 5 per cento è utilizzata per garantire l'effettiva istituzione del Parco Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Per le medesime finalità, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dal territorio costiero dei comuni ricadenti nel suddetto Parco sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.».
*16. 209. Amato, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Ginoble.
Al comma 129 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, una quota parte dello stanziamento di cui al presente comma non inferiore al 5 per cento è utilizzata per garantire l'effettiva istituzione del Parco Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Per le medesime finalità, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dal territorio costiero dei comuni ricadenti nel suddetto Parco sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.».
*16. 181. Vacca, Colletti, Del Grosso, Terzoni, Busto, Mannino, Daga, De Rosa, Zolezzi, Micillo, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
129-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
16. 246. Melilla.
Dopo il comma 129 inserire il seguente:
129-bis. Il comma 115 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
115. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 394 del 1991, per l'acquisizione dell'isola di Budelli al patrimonio pubblico in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è confermata l'autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 129-bis, Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
16. 226. Pili.
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
129-bis. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: 15. Al fine di applicare l'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 per l'acquisizione dell'isola di Budelli al patrimonio pubblico, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2016.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -3.000.000.
*16. 225. Pili.
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
129-bis. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: 15. Al fine di applicare l'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 per l'acquisizione dell'isola di Budelli al patrimonio pubblico, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2016.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -3.000.000.
*16. 64. Scanu.
Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
129-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
129-ter. Il Fondo di cui al comma 129-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
129-quater. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 1 anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.
16. 269. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 129, inserire i seguenti:
129-bis. Per le zone umide individuate quali zone protette dal vigente piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, le regioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge individuano il soggetto competente alla predisposizione del contratto di fiume al fine di perseguire in modo integrato il raggiungimento degli obiettivi di qualità, la definizione delle metodologie di monitoraggio e la individuazione degli strumenti di tutela e gestione previsti dall'attuazione delle direttive europee «Uccelli» (74/409/CEE), «Habitat» (92/43/CE), «Quadro sulle Acque» (2000/60/CE) e «Alluvioni» (2007/60/CE).
129-ter. Il contratto di fiume di cui al comma 1 dovrà acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
16. 129. Mariani.
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
129-bis. Al fine di tutelare le peculiarità naturalistiche e la biodiversità marina presente lungo la «Costa di Maratea» di cui all'articolo 36 comma 1 lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, legge n. 426 del 1998, avvia l'iter istitutivo della Area Marina Protetta denominata «Costa di Maratea». Per garantire l'istituzione dell'Area Marina «Costa di Maratea» è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 300.000 euro per l'anno 2017 ai sensi del comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 500.000;
2017: – 300.000.
16. 128. Antezza, Speranza.
Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
129-bis. Al fine di promuovere e sostenere la tutela dei beni ambientali, migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali, nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sono istitutite, sentite le Regioni interessate, «Aree naturalistiche protette» d'interesse nazionale.
129-ter. A tal fine, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la concessione, per un periodo massimo di dodici mesi, dell'esonero dal versamento, per i soggetti residenti nelle Aree di cui al comma precedente, del 20 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di importo pari a 2,000 euro su base annua.
129-quater. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, definisce la delimitazione delle Aree e le misure di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 129-bis e 129-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per l'anno 2017.
*16. 21. Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
129-bis. Al fine di promuovere e sostenere la tutela dei beni ambientali, migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali, nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sono istitutite, sentite le Regioni interessate, «Aree naturalistiche protette» d'interesse nazionale.
129-ter. A tal fine, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la concessione, per un periodo massimo di dodici mesi, dell'esonero dal versamento, per i soggetti residenti nelle Aree di cui al comma precedente, del 20 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di importo pari a 2,000 euro su base annua.
129-quater. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, definisce la delimitazione delle Aree e le misure di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 129-bis e 129-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per l'anno 2017.
*16. 114. Pilozzi.
Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
129-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
129-ter. I comuni di cui al comma 129-bis comunicano al Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 la sussistenza della fattispecie di cui al comma 129-bis, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'Interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste e tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.
Conseguentemente ai maggiori oneri a carico dello Stato, quantificati in 20 milioni di euro annui, si provvede con analoga riduzione degli importi di cui al comma 369.
16. 76. Abrignani.
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
129-bis. All'allegato A dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aggiunto, in fine, la seguente voce: «Isola del lago d'Iseo.
16-bis. Monte Isola».
16. 60. Guerra, Berlinghieri.
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n.93 del 23 marzo 2001 e successive modificazioni è soppresso e così sostituito:
«3. Con decreto del Presidente della Repubblica,su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco Marino della Costa Teatina. L'istituzione ed il funzionamento del Parco Marino della Costa Teatina sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 400 mila euro a decorrere dall'anno 2016».
16. 26. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, al comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 93 del 23 marzo 2001 apportare le seguenti modificazioni:
sostituire, ove ricorrono, le parole: «Parco nazionale della Costa Teatina» con le seguenti: «Parco Marino della Costa Teatina».
sostituire le parole: «limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001» con le seguenti: «400 mila euro a partire dall'anno 2016».
16. 27. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 129, inserire il seguente:
129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n.93 del 23 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.
16. 28. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 129, inserire i seguenti:
129-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 145 del 18 agosto 2015 «Attuazione della direttiva 2013/30/Ue sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004 35 Ce», dopo il comma 5 è inserito:
«5-bis. La documentazione attestante la garanzia del mantenimento della capacità economica e finanziaria necessaria per soddisfare gli obblighi finanziari derivanti da responsabilità per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e le capacità tecnico operative per le operazioni di riparazione e ripristino di eventuali danni ambientali deve essere presentata, pena la decadenza del titolo, per tutti i procedimenti concessori in atto al 31 dicembre 2013».
129-ter. All'articolo 38 della legge 164 del 2014, dopo il comma 6-ter inserire:
«6-quater. La verifica sull'esistenza delle capacità tecniche e di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio, da realizzare ove non realizzato, pena la decadenza dei titolo, ed analisi dei rischi, si applica a tutti i procedimenti concessori in essere al 31 dicembre 2013».
129-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge 9/1991 «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale», dopo le parole «relativo canone» aggiungere le parole: «non sono considerate sospensioni computabili per la concessione di proroghe quelle derivanti da provvedimenti legislativi».
129-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge 9/1991 «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale» è abrogato.
129-sexies. Al comma 13 dell'articolo 6 della legge 9/1991 «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale», dopo le parole «riserva marina» aggiungere: «oppure contigue a parchi marini o riserve naturali regionali».
16. 18. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 130, primo periodo, dopo le parole: collaborazione coordinata e continuativa aggiungere le seguenti: di consulenza e di prestazione d'opera continuativa in qualsiasi altra forma.
*16. 291. La I Commissione.
Al comma 130, primo periodo, dopo le parole: collaborazione coordinata e continuativa aggiungere le seguenti: di consulenza e di prestazione d'opera continuativa in qualsiasi altra forma.
*16. 68. Mazziotti Di Celso, Librandi.
Al comma 130, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
16. 197. Cozzolino, Nuti, Lombardi, Dadone, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 130, inserire il seguente:
130-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al termine del primo periodo le parole «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse.
16. 46. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Sopprimere il comma 131.
16. 144. Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.
Al comma 131 sopprimere la lettera a).
16. 193. Manlio Di Stefano, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 131, lettera a), dopo le parole: e nel triennio 2016-2018 aggiungere le seguenti: previo scorrimento delle graduatorie vigenti.
*16. 280. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Al comma 131, lettera a), dopo le parole: e nel triennio 2016-2018 sono aggiunte le seguenti: previo scorrimento delle graduatorie vigenti.
*16. 145. Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.
Al comma 131, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) Per le finalità di cui al comma 131 è fatto salvo il principio del previo scorrimento delle graduatorie vigenti.
16. 279. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
131-bis. Per le finalità di cui al comma 131 è fatto salvo il principio del previo scorrimento delle graduatorie vigenti.
16. 146. Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
131-bis. L'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 1o gennaio 2010 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010 n. 30, si interpreta conformemente ai principi di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.
16. 147. Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
131-bis. All'articolo 21-ter della legge 6 agosto 2015 n. 132, comma 1-quater, dopo le parole: del citato comma 1-bis aggiungere il seguente periodo: Tali meccanismi dovranno prevedere al termine del periodo di perfezionamento, anche in deroga alle disposizioni del blocco delle assunzione per l'anno 2017 una procedura concorsuale pubblica anche finalizzata all'assorbimento di questo personale formato e specializzatosi in attuazione dell'articolo 1 comma 344, legge 147/13, prorogati al 30 aprile 2015 di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192, così come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2015, n. 11.
16. 204. Covello.
Dopo il comma 131, aggiungere i seguenti:
131-bis. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68 è sostituito dal seguente:
«La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri oggettivi da effettuarsi non oltre l'inizio delle prove scritte, nei soli confronti dei candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale. Ogni commissario dispone di dieci punti. Non può risultare comunque idoneo alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.».
131-ter. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – (Valutazione di titoli di merito). – La commissione esaminatrice, procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'articolo 15, previa determinazione dei criteri oggettivi da effettuarsi non oltre l'inizio delle prove scritte, nei soli confronti dei candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale. Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli. Non può risultare comunque idoneo alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.».
131-quater. Le disposizioni dei commi 131-bis e 131-ter si applicano anche ai concorsi per referendario di Tar e per consigliere di Stato già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia già stata completata la valutazione dei titoli.
16. 259. Morani.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato nell'anno 2016 ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a tempo indeterminato, fino a due unità di personale di livello dirigenziale di seconda fascia, attingendo all'ultima graduatoria approvata di vincitori di concorso pubblico. A tal fine, è autorizzata la spesa in termini di competenza e cassa fino a un massimo di euro 265.640,40 a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*16. 87. Sammarco.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato nell'anno 2016 ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a tempo indeterminato, fino a due unità di personale di livello dirigenziale di seconda fascia, attingendo all'ultima graduatoria approvata di vincitori di concorso pubblico. A tal fine, è autorizzata la spesa in termini di competenza e cassa fino a un massimo di euro 265.640,40 a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*16. 224. Palese.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 30 giugno 2015, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli del singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: 128,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 133,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 178,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 175,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 204,510 milioni di euro per l'anno 2027, e di 193,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
16. 232. Cani.
Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
132-bis. Ai titolari di incarichi dirigenziali ed equiparati presso le Amministrazioni Pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dei comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere corrisposti buoni pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa effettiva, attestata mediante i sistemi automatici di rilevazione, sia inferiore alle otto ore.
132-ter. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 33 della legge 5 febbraio n.104, è aggiunto il seguente:
«3-ter. I permessi di cui ai commi 3 e 3-bis possono essere fruiti dal personale dirigente, esclusivamente per l'assistenza del coniuge o di un parente entro il primo grado; è in ogni caso esclusa, per il personale dirigente che usufruisce dei permessi di cui ai commi 3 e 3 bis nei limiti di quanto specificato al presente comma, la corresponsione della retribuzione».
132-quater. I medesimi soggetti di cui ai commi precedenti, qualora percepiscano compensi per lo svolgimento di incarichi autorizzati, sono tenuti a versare una percentuale pari al cinquanta per cento del compenso annuale al bilancio dell'amministrazione di appartenenza; gli incarichi di cui al presente comma debbono essere svolti giustificando l'assenza sul posto di lavoro mediante il ricorso alle ferie.
132-quinquies. Le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni precedente sono annualmente versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
16. 274. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 132 è aggiungere il seguente:
132-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 56 unità di personale amministrativo contabile. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime per contabile CI, nei limiti di spesa di 2,6 milioni di euro per il 2016 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
Conseguentemente, al comma 552, aggiungere, in fine; le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,6 milioni di euro per il 2016, a 3 milioni per il 2017 e 2018.
16. 273. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
132-bis. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato nei limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del biennio 2015-2016, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
132-ter. Le risorse stanziate autorizzano il Ministro della Giustizia ad attivare percorsi formativi previsti all'articolo 37 comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i tirocinanti che hanno completato l'ultimo percorso formativo dei progetti di perfezionamento, in attuazione dell'articolo 1 comma 344, legge 147/13, prorogati al 30 Aprile 2015 di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192, così come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2015, n. 11, nell'ufficio del processo di cui all'articolo 21-ter, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132.1 due requisiti sono entrambi necessari.
132-quater. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione.
*16. 272. Fassina, Daniele Farina, Sannicandro, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
132-bis. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato nei limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del biennio 2015-2016, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
132-ter. Le risorse stanziate autorizzano il Ministro della Giustizia ad attivare percorsi formativi previsti all'articolo 37 comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i tirocinanti che hanno completato l'ultimo percorso formativo dei progetti di perfezionamento, in attuazione dell'articolo 1 comma 344, legge 147/13, prorogati al 30 Aprile 2015 di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192, così come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2015, n. 11, nell'ufficio del processo di cui all'articolo 21-ter, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132.1 due requisiti sono entrambi necessari.
132-quater. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione.
*16. 203. Covello.
Dopo il comma 132, inserire i seguenti:
132-bis. Per incrementare la competitività del sistema ricerca del paese in ambito marino, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022, complessive 75 unità di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di personale nel 2016, 15 unità nel 2017, 14 unità nel 2018, 14 unità nel 2019, 8 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4 unità nel 2022, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell'anno 2016, a euro 1,25 milioni nell'anno 2017, a euro 2,03 milioni nell'anno 2018, a euro 2,76 milioni nell'anno 2019, a euro 2,96 milioni nell'anno 2020, a euro 3 milioni nell'anno 2021 e a euro 3,053 a decorrere dall'anno 2022.
132-ter. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie, di cui al comma 14-bis, sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, il comma 369 è sostituito dal seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 133,760 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,360 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,580 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,350 milioni di euro per l'anno 2019, di 1178,550 milioni di euro per l'anno 2020, di 178,510 milioni di euro per l'anno 2021, di 178,457 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di 207,457 milioni di euro per l'anno 2027 e di 196,047 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
16. 148. Scotto, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. I commi 79 e 80 della legge 107 del 2015 sono sostituiti dal seguente: «Il Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica prevista dal Piano Triennale, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 94, tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle ricevute.
16. 215. Capelli.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. All'articolo 21-ter della legge 6 agosto 2015 n. 132 aggiungere al comma 1-quater, dopo le parole: «del citato comma 1-bis» «Tali meccanismi dovranno prevedere al termine del periodo di perfezionamento, anche in deroga alle disposizioni del blocco delle assunzioni, per l'anno 2017 una procedura concorsuale pubblica anche finalizzata all'assorbimento di questo personale formato e specializzatosi in attuazione dell'articolo 1 comma 344, della legge n. 147 del 2013, prorogati al 30 Aprile 2015 di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192, così come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2015, n. 11.
16. 208. Covello.
Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
132-bis. Nel triennio 2016-2018, parallelamente ai processi di accorpamento di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124, le Camere di commercio provvedono, mediante atti di organizzazione adottati comunque entro il 31 ottobre 2016 secondo i rispettivi ordinamenti:
a) ad unificare tra più camere di commercio gli uffici che svolgono funzioni di supporto e strumentali;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento dei compiti connessi alle funzioni di cui alla lettera a) in misura non inferiore al 25 per cento, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2015, con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, apportando una riduzione non inferiore al 15 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, fatti comunque salvi, nelle singole Camere di commercio i posti vacanti ed indisponibili per effetto di procedure selettive in corso di svolgimento o attivate ai sensi del comma 3, nonché, limitatamente alla qualifica dirigenziale, quelli coperti con contratto a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) a ridurre progressivamente i costi del personale secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità.
132-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le Camere di commercio per il triennio 2016-2018 devono avvalersi:
a) della previsione di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni; a tal fine, la decisione assunta in applicazione di tale norma è motivata con esclusivo riferimento al comma 1 ed all'analisi dell'impatto, sul bilancio dell'ente, della riduzione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
b) della previsione di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; a tal fine, per il personale delle Camere di commercio interessato il termine di cui al comma 11 lettera a) del medesimo articolo, per la decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2012 n. 201 convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è differito al 31 dicembre 2018; le cessazioni di cui alla presente lettera non si computano ai fini della determinazione del contingente di spesa annuo disponibile per nuove assunzioni;
c) di processi di mobilità su base volontaria e nell'ambito territoriale, nei limiti di 180 unità per il triennio a valere sui contingenti di personale destinato alle assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, negli enti pubblici non economici e da assegnare alle loro sedi periferiche; a tal fine si prescinde, per il trasferimento, dal nulla-osta delle Camere di commercio, che sono esonerate dal versamento all'entrata dello Stato di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e provvederanno a liquidare, nei confronti dell'ente destinatario del personale, il salario di produttività nella misura corrispondente al valore medio della categoria o area contrattuale di inquadramento nell'ente medesimo, e nei limiti di due annualità.
132-quater. Nell'ambito del contingente di spesa disponibile per nuove assunzioni, nel triennio 2016-2018, le Camere di commercio procedono ad assumere 150 unità da destinare in via esclusiva all'innovazione digitale dei servizi e dei procedimenti amministrativi per le imprese. A tal fine l'Unioncamere, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, definisce i profili professionali per i livelli di inquadramento previsti dal CCNL e sarà effettuata la selezione su base nazionale.
16. 53. Vignali.
Dopo il comma 132, inserire i seguenti:
132-bis. Nel triennio 2016-2018, parallelamente ai processi di accorpamento di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015 n. 154, le Camere di commercio provvedono, mediante atti di organizzazione adottati comunque entro il 31 ottobre 2016 secondo i rispettivi ordinamenti:
a) ad unificare tra più camere di commercio gli uffici che svolgono funzioni di supporto e strumentali;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento dei compiti connessi alle funzioni di cui alla lettera a) in misura non inferiore al 25 per cento, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2015, con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, apportando una riduzione non inferiore al 15 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, fatti comunque salvi, nelle singole Camere di commercio i posti vacanti ed indisponibili per effetto di procedure selettive in corso di svolgimento o attivate ai sensi del comma 3, nonché, limitatamente alla qualifica dirigenziale, quelli coperti con contratto a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) a ridurre progressivamente i costi del personale secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità.
132-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 132-bis, le Camere di commercio per il triennio 2016-2018 devono avvalersi:
a) della previsione di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni; a tal fine, la decisione assunta in applicazione di tale norma è motivata con esclusivo riferimento al comma 132-bis ed all'analisi dell'impatto, sul bilancio dell'ente, della riduzione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
b) della previsione di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; a tal fine, per il personale delle Camere di commercio interessato il termine di cui al comma 11 lettera a) del medesimo articolo, per la decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2012 n. 201 convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è differito al 31 dicembre 2018; le cessazioni di cui alla presente lettera non si computano ai fini della determinazione del contingente di spesa annuo disponibile per nuove assunzioni.
c) di processi di mobilità su base volontaria e nell'ambito territoriale, nei limiti di 180 unità per il triennio a valere sui contingenti di personale destinato alle assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, negli enti pubblici non economici e da assegnare alle loro sedi periferiche; a tal fine si prescinde, per il trasferimento, dal nulla-osta delle Camere di commercio, che sono esonerate dal versamento all'entrata dello Stato di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e provvederanno a liquidare, nei confronti dell'ente destinatario del personale, il salario di produttività nella misura corrispondente al valore medio della categoria o area contrattuale di inquadramento nell'ente medesimo, e nei limiti di due annualità.
132-quater. Nell'ambito del contingente di spesa disponibile per nuove assunzioni, nel triennio 2016-2018, le Camere di commercio procedono ad assumere 150 unità da destinare in via esclusiva all'innovazione digitale dei servizi e dei procedimenti amministrativi per le imprese. A tal fine l'Unioncamere, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, definisce i profili professionali per i livelli di inquadramento previsti dal CCNL e sarà effettuata la selezione su base nazionale.
Conseguentemente al comma 369 le parole: 134,340 di euro per l'anno 2016, sono sostituite dalle seguenti: 121,340 per l'anno 2016, e le parole: 142,610 milioni per l'anno 2017, sono sostituite dalle seguenti: 129,610 per l'anno 2017.
16. 104. Taranto, Benamati, Senaldi, Bergonzi, Becattini.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. La Corte dei conti è autorizzata negli anni 2016 e 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati vincitori di concorso, A tal fine è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,5 milioni di euro a regime, a decorrere dall'anno 2017, a valere sulle risorse stanziate per il Ministero della Giustizia di cui al comma 132.
*16. 154. Palese.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. La Corte dei conti è autorizzata negli anni 2016 e 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati vincitori di concorso, A tal fine è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,5 milioni di euro a regime, a decorrere dall'anno 2017, a valere sulle risorse stanziate per il Ministero della Giustizia di cui al comma 132.
*16. 260. Losacco.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. La Corte dei conti è autorizzata negli anni 2016 e 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati vincitori di concorso. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.800.000;
2017: – 6.500.000;
2018: – 6.500.000.
16. 93. Piccione.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013, integrata dall'articolo 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo n. 280 del 1997 della Regione Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria al fine di prorogare o rinnovate i contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013 e quelle contenute nell'articolo 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche all'articolo 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'articolo 259 comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non contrattualizzati ex articolo 1, comma 207, legge 147 del 2013.
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017. con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017.
16. 94. Calabrò.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
16. 56. Incerti, Mariani.
Dopo il comma 132, inserire il seguente:
132-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2016, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2015.
16. 48. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
132-bis. Per le finalità di cui ai commi da 117 a 132 e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 413 unità di personale, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, area II, posizione economica F2. 132-ter. Ai fini del reclutamento, ai sensi del comma 132-bis del presente articolo, di 30 dirigenti tecnici, una quota di riserva di posti è destinata a quei soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, svolgano, con contratti a tempo determinato, la funzione di dirigente tecnico. A tali soggetti è altresì consentito l'accesso diretto alla prova orale, superata con esito positivo, della predetta procedura concorsuale.
132-quater. Alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-bis, di 10 dirigenti amministrativi, è consentita la partecipazione anche di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano dipendenti pubblici, ma siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, decreto-legge 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 98 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.
132-quinquies. Al fine di adeguare l'organico ministeriale a standard elevati di gestione, sono ammessi a partecipare alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-bis del presente articolo, di 330 funzionari, area III, posizione economica F1 tutti i soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, decreto-legge 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 98 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.
132-sexies. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 132-bis potranno essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzazione, sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
132-septies. Al relativo onere, pari ad euro 20 milioni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
16. 43. Centemero.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2016/2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a procedere all'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. L'immissione in ruolo è subordinata al superamento, con esito positivo, di una prova orale, da svolgersi secondo le modalità previste dal comma 90, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, il 107.
16. 44. Centemero.
Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
132-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
132-ter. All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale».
16. 35. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 132, inserire il seguente:
132-bis. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-bis sopprimere le seguenti parole: «e di retribuzione del personale di servizio».
Conseguentemente alla tabella C tutte le voci di spesa corrente sono ridotte del 25 per cento.
16. 29. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 132, sostituire le parole: nel limite di euro 20.943,084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38410.320 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: nel limite di euro 27.913.792 per l'anno 2016, di euro 32.014.408,03 per l'anno 2017, di euro 34.357.918,03 per l'anno 2018, di euro 34.806.724,03 per l'anno 2019, di euro 42.394.585,03 per l'anno 2020, di euro 42.603.559,03 per l'anno 2021, di euro 43.244.512,03 per l'anno 2022, di euro 43.992.292.03 per l'anno 2023, di euro 44.533.248,03 per l'anno 2024 e di euro 45.381.028,03 annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 6.970.708,03 euro;
2017: – 6.970.708,03 euro;
2018: – 6.970.708,03 euro.
16. 6. Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
SEZIONE N. 17.
(Università, scuola e ricerca).
(commi da 133 a 144)
Sostituire i commi dal 133 al 137 con i seguenti:
133. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
134. Dopo l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
Art. 24-bis.
(Ricercatori).
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
2. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) triennali prorogabili per soli due anni a cui possono accedere i candidati in possesso di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004 o con titoli di studio equipollenti. Costituiscono titoli preferenziali per l'accesso ai contratti gli assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, il titolo di dottorato di ricerca;
b) a tempo indeterminato, riservata ai candidati di cui alla lettera a), e ai ricercatori di cui al comma 3 dell'articolo 24.
3. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3 lettera a) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2015 mentre i contratti di cui al medesimo articolo lettera b) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2016. I ricercatori di cui alla lettera a) possono essere attivati per particolari esigenze legate ai programmi di ricerca e senza autorizzazione del Ministro.
4. L'accesso al ruolo di ricercatore universitario di cui al comma 2, lettera b), avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi titoli e da lui indicati. Il concorso accerta l'idoneità scientifica e didattica del candidato e da luogo ad una graduatoria di merito.
5. Il concorso, indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui provvede il MIUR con quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede;
a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del MIUR, delle università e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;
b) la suddivisione per settori concorsuali;
c) ammissione alle procedure concorsuali riservata ai candidati che hanno espletato il contratto di cui al comma 2 lettera a), ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
d) la valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN;
e) la creazione delle graduatorie di ogni settore scientifico disciplinare dei ricercatori vincitori del concorso;
f) che i vincitori, a domanda, rispondono alla chiamata delle università avvenuta per effetto della programmazione didattica e della ricerca.
6. L'università assumerà il vincitore del concorso con il miglior quoziente in graduatoria; l'amministrazione universitaria che non provvede all'assunzione in ruolo del ricercatore, perderà il budget corrispondente che rientrerà nelle disponibilità del Ministero. Alle università che alla fine del primo triennio avrà incrementato il numero degli iscritti e dei laureati saranno assegnate ulteriori risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente per sostenere nuovi studenti.
7. I contratti di cui al comma 3, lettera a), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. I contratti di cui al comma 3, lettera b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
8. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
9. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera b), l'università valuta il titolare dei contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.
135. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è sostituito dal seguente:
Art. 4.
(Programmazione triennale del personale).
1. Le università nell'ambito della propria autonomia didattica, della ricerca e di organizzazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale nel triennio successivo degli incrementi o diminuzione della popolazione studentesca nei diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili predispongono i piani triennali per la «programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi» prevedendo:
a) il fabbisogno di professori e ricercatori nel triennio successivo indicando per ciascuna figura il settore disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire;
b) il fabbisogno di dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.
2. La programmazione, su proposta del Senato Accademico dell'Università, sarà approvata contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione e assume gli effetti della chiamata del ruolo di professore e ricercatore universitario, previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto; la programmazione deve essere comunicata entro 10 giorni dalla approvazione dello stesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso apposito sistema informatizzato disponibile sul portale del ministero.
3. La programmazione deve prevedere:
a) la composizione dell'organico dei professori e dei ricercatori in modo tale che la componente dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del totale;
b) il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 2 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non deve superare il 20 percento del totale dei ricercatori di ateneo.
136. Il contingente nazionale di ricercatori è stabilito con decreto del Ministro, entro il 31 gennaio, sulla base della programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi di ciascun ateneo previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Nello stesso decreto viene determinano il fabbisogno di ricercatori di ogni università.
137. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I ricercatori assunti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2 lettera a) della legge n. 240 del 2010 non possono essere in misura superiore al venti percento rispetto al numero di assunzioni della lettera b) dello stesso articolo.
17. 146. Vacca, Sibilia, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 133, con il seguente:
133. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 55 milioni di euro nell'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione.
17. 53. Borghesi, Guidesi.
Al comma 133 sostituire le parole: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2016, di 550 milioni di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e le parole: il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca con le seguenti: il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2016 e di 59,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:
133-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle modifiche al comma precedente pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede parzialmente per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni, con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-ter, nonché per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dalle modifiche all'articolo 5 della presente legge.
133-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) è abrogato.
b) al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) 25,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
17. 128. Civati, Scotto, Fassina, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, D'Attorre, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.
Al comma 133 sostituire le parole: è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016 di 600 milioni per il 2017, di 900 per il 2018, di 1200 per il 2019.
17. 199. Miccoli, Laforgia.
Al comma 133, sostituire le parole: 8 milioni con le parole: 85 milioni; le parole: 9,5 milioni con le parole: 100 milioni e le parole: di ricercatori con le parole: di personale.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 105,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 71,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028,
17. 82. Malisani, Speranza, Miccoli.
Al comma 133, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 85 milioni, le parole: 9,5 milioni con le seguenti: 100 milioni» e le parole di ricercatori con le seguenti: di personale.
17. 198. Miccoli, Laforgia.
Dopo il comma 133, inserire il seguente:
133-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
17. 45. Buttiglione.
Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:
133-bis. Al fine di incentivare il piano di assunzione di ricercatori di cui al comma 133, fino all'anno accademico 2018/2019 i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assunti a partire dall'anno accademico 2016/2017, sono considerati come professori con riferimento al possesso dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio già istituiti o istituendi presso le università.
17. 30. Centemero.
Al comma 133, sostituire le parole: posizione di professore di seconda fascia con le seguenti: posizione di professore di seconda fascia, nonché per le finalità di cui al comma 135-bis, del presente articolo.
Conseguentemente:
a) Al comma 135, dopo le parole: fondo per il finanziamento ordinario aggiungere le seguenti: e per quanto previsto dal comma 135-bis del presente articolo;
b) Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
135-bis. Quota parte dell'incremento di cui al comma 133, pari alla somma di euro 100.000 annui, per un triennio, è destinata agli enti gestori delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200 che costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e magistrale, in convenzione con le Università, e che abbiano avuto una media non inferiore a 200 studenti iscritti nell'ultimo quinquennio. Tale importo è stanziato per il reclutamento dei docenti a tempo pieno di cui all'articolo 4 della legge regionale 200/1979, addetti alla guida al tirocinio, a condizione che siano in possesso di diploma di laurea. I predetti docenti tutor sono considerati docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio, in ragione del fatto che attribuendo crediti formativi, svolgono funzione docente.
17. 31. Centemero.
Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:
133-bis. Nel primo periodo del comma 256 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e secondo» sono soppresse.
133-ter. Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, le parole: «e 21» vengono sostituite con: «e 21, primo, terzo e quarto periodo».
133-quater. È abrogato l'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
133-quinquies. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione dei commi da 133-bis a 133-quater, pari a euro 100,000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 18. Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:
133-bis. Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, le parole: e 21» vengono sostituite con le seguenti: «e 21, primo, terzo e quarto periodo.
133-ter. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 133-bis, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 16. Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:
133-bis. È abrogato l'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
133-ter. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 133-bis, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 17. Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:
133-bis. Nel primo periodo del comma 256 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «e secondo» sono soppresse.
133-ter. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 133-bis, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 15. Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 133 aggiungere, il seguente:
Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato, altresì, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca. Si demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddivisione di tali fondi, da effettuare sulla base di una revisione della normativa in materia di tassazione.
17. 200. Miccoli, Laforgia.
Sostituire il comma 134 con il seguente:
134. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.
17. 147. D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 134 con il seguente:
134. Ai fini del riequilibrio finanziario tra le università, l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 alle singole università è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca escludendo le università la cui contribuzione studentesca, negli esercizi finanziari 2011 e 2012, abbia superato il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
17. 148. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 134 sostituire le parole: dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) con le seguenti: della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015.
*17. 129. D'Attorre, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.
Al comma 134, sostituire le parole: dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) con le seguenti: della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015.
*17. 201. Miccoli, Laforgia.
Al comma 134, sostituire le parole da: dei risultati fino alla fine del comma, con le seguenti: dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
17. 149. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 134, sostituire le parole da: dei risultati fino alla fine del comma con le seguenti dei medesimi criteri di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
17. 150. Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 134 aggiungere i seguenti:
134-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
134-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 134-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.
134-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
17. 132. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Marcon.
Dopo il comma 134 aggiungere il seguente:
134-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
134-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 134-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.
134-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
17. 145. Pannarale, Civati, Fassina, Scotto, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.
Dopo il comma 134 inserire il seguente:
134-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
17. 123. Vignali, Calabrò, Capua, Fanucci, Ghizzoni, Malpezzi, Rubinato, Scuvera.
Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
134-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
17. 130. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Marcon.
Dopo il comma 134 aggiungere il seguente:
134-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 117, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Enti Pubblici di Ricerca sono autorizzati, a decorrere dall'anno 2016, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.
17. 131. Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.
Sostituire il comma 135 con il seguente:
135. Le risorse di cui al comma 133 sono ripartite agli enti di ricerca, per una quota pari all'80 per cento, con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, con i medesimi criteri utilizzati per il riparto del fondo di finanziamento ordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e, per una quota pari al 20 per cento sono destinate a meccanismi premiali per promuovere il reclutamento di giovani ricercatori negli enti di ricerca con sede nel mezzogiorno.
17. 110. Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Sopprimere il comma 136.
17. 74. Antimo Cesaro, Librandi.
Al comma 136 sostituire le parole da: nel medesimo fino alla fine del comma, con le seguenti: per le medesime finalità del Fondo per il finanziamento ordinario, nell'esercizio finanziario successivo.
17. 151. Vacca, D'Uva, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:
136-bis. Per incrementare la competitività del sistema-ricerca del paese in ambito marino e in particolar modo il reclutamento di giovani ricercatori nel mezzogiorno, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022, complessive 75 unità di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di personale nel 2016, 15 unità nel 2017, 14 unità nel 2018, 14 unità nel 2019, 8 unità nei 2020, 7 unità nel 2021 e 4 unità nel 2022, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell'anno 2016, a euro 1,25 milioni nell'anno 2017, a euro 2,03 milioni nell'anno 2018, a euro 2,76 milioni nell'anno 2019, a euro 2,96 milioni nell'anno 2020, a euro 3 milioni nell'anno 2021 e a euro 3,053 milioni a partire dall'anno 2022.
136-ter. L'approvazione dei fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
136-quater. L'incremento del fabbisogno finanziario annuale della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli determinato dalle spese di personale derivanti dai comma 1 del presente articolo non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto interamente coperto dalla quota di Fondi Ordinari assegnati all'Ente stesso resa disponibile tramite un'operazione di spending review sui costi di funzionamento e di gestione dell'Ente.
17. 95. Valeria Valente.
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
136-bis. In favore delle università con sedi nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, destinati ad interventi strutturali mirati al potenziamento dei servizi agli studenti. Gli interventi sono individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in base ad una graduatoria stilata secondo criteri di urgenza, efficacia e ordine di presentazione di specifici progetti da parte delle università interessate.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.
17. 51. Calabrò.
Dopo il comma 136, è inserito il seguente:
136-bis. Ai fini di studio e della ricerca scientifica e medica è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 20118 in favore dell'Università la Sapienza, Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile per la ricerca e la cura della sindrome di Pandas (Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococci).
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: 134,340, 142,610 e 139,610 rispettivamente con le seguenti: 133,340; 132,610 e 138,610.
17. 180. Ciracì.
Sopprimere il comma 137.
17. 152. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 136, è inserito il seguente:
137. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo periodo, le parole: «del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 105,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 71,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 96. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Sostituire il comma 137 con il seguente:
137. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo periodo, le parole: «del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 105,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 71,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 188. La VII Commissione.
Sostituire il comma 137 con il seguente:
137. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 28 milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.
17. 153. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 137, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) sopprimere le parole: alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente;
c) sostituire le parole: ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti: ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato;
d) sopprimere le parole: Resto fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
17. 209. Miccoli, Laforgia.
Al comma 137, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertita, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché le seguenti parole: alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente.
17. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 137 sopprimere le parole: e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università e sostituire le parole da: A decorrere dall'anno 2016 fino alla fine del periodo con le seguenti: A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, personale contrattualizzato, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
17. 136. Carlo Galli, D'Attorre, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.
Al comma 137, dopo le parole: turn over, aggiungere le seguenti: Le medesime Università, a decorrere dall'anno 2016, possono incrementare il fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo nel limite del 10 per cento dell'importo dell'anno precedente, al netto della eventuale riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016; – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
17. 90. Giorgis, Lattuca.
Al comma 137, dopo le parole: turn over, aggiungere le seguenti: Le medesime Università, a decorrere dall'anno 2016, possono incrementare il fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo nel limite del 10 per cento dell'importo dell'anno precedente, al netto della eventuale riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al relativo onere si provvede nei limiti delle risorse esistenti nel bilancio delle università a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 89. Giorgis, Lattuca.
Al comma 137, dopo le parole: senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over» inserire il seguente periodo: Le medesime Università, a decorrere dall'anno 2016, possono incrementare con carattere di fissità, certezza e stabilità il fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo nel limite del 20 per cento dell'importo dell'anno precedente. Al relativo onere si provvede nei limiti delle risorse esistenti nel bilancio delle università a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 84. Paola Bragantini.
Al comma 137, dopo le parole: turn over, inserire le seguenti: Le economie operate dagli Atenei derivanti dal Tirocinio Formativo Attivo/TFA, dai Percorsi Abilitanti Speciali/PAS e dai Corsi di specializzazione sulle attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità potranno essere utilizzate per finanziare e bandire concorsi per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo «A», di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
17. 112. Santerini.
Al comma 137, in fine aggiungere il seguente periodo: All'articolo 66, comma 13-bis, al primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: «il sistema delle università statali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni singola università».
17. 154. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 137, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
17. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 137, secondo periodo, sostituire le parole: ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti: ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato.
17. 11. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 137 inserite il seguente:
137-bis. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca e del personale docente delle Istituzioni statali AFAM è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente vengono soppressi, per i soli ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di ricerca ed i docenti delle Istituzioni statali AFAM, i rispettivi comparti di contrattazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e all'articolo 2 legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Il Ministero dell'istruzione università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è delegato a emanare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 il regolamento relativo agli inquadramenti economici, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni ad personam riassorbibili.
17. 58. Vignali.
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
137-bis. Le istituzioni che rilasciano diplomi di perfezionamento scientifico riconosciuti equipollenti al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le quali abbiano conferito, nell'anno precedente, assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono assumere, mediante procedure pubbliche di selezione, ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, non rinnovabile, nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. I contratti di cui al presente comma non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle medesime istituzioni. Alle istituzioni che assumono ricercatori ai sensi del primo periodo è attribuito un contributo annuo, per la durata dei contratti e fino a concorrenza delle relative spese effettivamente sostenute, in misura comunque non superiore all'importo della retribuzione di un solo ricercatore determinata ai sensi dell'articolo 24, comma 8, primo periodo, della citata legge n. 240 del 2010, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al quarto periodo del presente comma. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione annua di euro 400.000 per l'anno 2016, di euro 500.000 per l'anno 2017 e di euro 600.000 a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 133,940 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,110 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,010 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,510 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,910 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 209,910 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 66. Manzi, Donati.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente comma:
137-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 133, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati, a decorrere dall'anno 2016, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.
*17. 79. Miccoli.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
137-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 133, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati, a decorrere dall'anno 2016, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.
*17. 202. Miccoli, Laforgia.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
137-bis. Al fine di consentire il completamento del piano straordinario per la chiamata di professori associati di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fondo di finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di ottanta milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e la predetta legge n. 240 del 2010 è così modificata:
a) all'articolo 24, comma 6, le parole: «del sesto anno successivo» sono sostituite dalla seguente: « 2018»;
b) all'articolo 29, comma 9, dopo le parole: «dall'anno 2013» sono aggiunge le seguenti: «, 253 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di milioni 54,340 di euro per l'anno 2016 di 62,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 59,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 104,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 101,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 130,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 119,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 78. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 137, inserire il seguente:
137-bis. I possessori del titolo di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A077 conseguito presso I Conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari di cui all'articolo 3, comma 3 e articolo 9 del decreto n. 249 del 2010 sono esclusi dalla previsione dell'articolo 15, comma 27-bis del decreto 25 marzo 2013, n. 81. Essi godono del diritto di accedere a una graduatoria istituita appositamente per possessori del titolo abilitante ordinario per la classe A077 e preordinata all'immissione in ruolo sui posti vacanti nelle scuole secondarie di primo grado, la quale deve essere costituita entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e aggiornata ogni biennio. Tale graduatoria sarà utilizzata con priorità per l'immissione in ruolo sui posti vacanti nel numero e sulla tipologia di posti individuati come disponibili all'atto delle procedure concorsuali di cui sopra, a partire dall'anno 2015/2016.
17. 46. Vignali.
Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:
137-ter. – A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
137-quater. – A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
17. 32. Centemero.
Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:
137-bis. – All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti commi:
«13-ter. A decorrere dall'anno 2016, le sole Università che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, previo giudizio di idoneità per l'attribuzione del titolo di professore di seconda fascia secondo la procedura di cui al seguente comma, possono procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga alle modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. L'ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente periodo è riservata a soggetti, in forza presso l'università che promuove lo stesso giudizio di idoneità, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) titolo di professore aggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, legge 4 novembre 2005, n. 230; ovvero di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) titolarità di corsi di insegnamento universitari, presso università statali o equiparate, per almeno sei negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al giudizio di idoneità.
13-quater. Il giudizio di idoneità di cui al precedente comma, finalizzato alla chiamata di cui al comma successivo, viene promosso con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento, con il quale viene nominata una commissione composta da cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno tre professori di prima fascia, anche fuori ruolo, afferenti al macro settore concorsuale relativo al giudizio di idoneità. Può far parte della commissione un docente appartenente all'università che promuove il procedimento di idoneità di cui al comma precedente. La commissione attribuisce il giudizio di idoneità di professore di seconda fascia valutando le pubblicazioni scientifiche, i curricula e l'attività didattica e di ricerca degli studiosi ammessi al procedimento di idoneità.
13-quinquies. La proposta di chiamata nel ruolo di professore associato degli idonei di cui al comma precedente è formulata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento ed approvata e resa esecutiva da parte dei competenti organi dell'Università.
13-sexies. I professori di seconda fascia chiamati ai sensi del comma 13-quinquies, sono immessi ed inquadrati nei ruoli dei professori associati».
17. 33. Centemero.
Dopo il comma 137, inserire i seguenti:
137-bis. Al fine di garantire la qualità dei riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in deroga a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 2 del suddetto decreto possono attivare, previo accreditamento concesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, in via sperimentale, a partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, corsi di dottorato di ricerca aventi ad oggetto lo studio della natura, delle caratteristiche e delle problematiche connesse alla legislazione scolastica.
137-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di prima attivazione, al fine di promuovere la sperimentazione di cui al comma 138-bis, partecipa in convenzione con i soggetti attivanti il corso di dottorato, nella misura del 100 per cento degli oneri finanziari.
137-quater. La partecipazione e la convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riguarda tassativamente un solo corso di dottorato, da scegliersi tra le proposte che perverranno presso il predetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
137-quinquies. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono fissati:
a) i requisiti di attivazione dei corsi di dottorato di cui al comma 138-bis, da riferirsi unicamente al numero delle borse di studio da attivare, non inferiore a sei, e a quanto previsto dalle lettere d), e), f) dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45;
b) i criteri per la scelta della proposta di attivazione del corso di dottorato da finanziare in convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura indicata dal comma 138-ter;
c) le modalità di partecipazione delle strutture e del personale ministeriale allo svolgimento delle attività di dottorato, ivi compresa la fase della selezione dei dottorandi;
d) le modalità di collaborazione con il Governo dei dottorandi ammessi alla stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 21 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
e) l'individuazione dei membri della commissione di selezione degli ammessi al corso di dottorato, da individuarsi in: il Direttore Generale per il personale scolastico pro tempore, un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, nominato dal D.G. predetto, un docente universitario indicato dalla Università prescelta;
f) la determinazione specifica dei relativi oneri finanziari.
137-sexies. Ai fini della procedura di cui ai commi 137-bis, 137-ter, 137-quater e 137-quater il Direttore Generale per il personale scolastico nomina, con proprio decreto, e presiede la Commissione incaricata di scegliere la proposta da finanziare, in convenzione, dal Ministero. La stessa Commissione, oltre che dal predetto Direttore Generale, è composta da un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, dal Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore o da un Dirigente tecnico da questi delegato e da un Dirigente dell'Ufficio Legislativo del Ministero.
137-septies. Per l'attuazione dei commi 137-bis, 137-ter, 137-quater, 131-quinquies e 137-sexies è autorizzata la spesa pari complessivamente a circa euro 390.000, di cui 130.000 per l'anno 2016, euro 130.000 per l'anno 2017 ed euro 130.000 per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire la parola: 134,340 con la parola: 134,210; la parola: 142,610 con la parola: 142,480; la parola: 139,610 con la parola: 139,480.
17. 29. Centemero.
Dopo il comma 137 inserire il seguente:
137-bis. Al comma 1, dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo le parole: «, anche a progetto» sono aggiunte le seguenti: «e ai precari della ricerca,».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
17. 21. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
137-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati al sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
*17. 8. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
137-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24,comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
*17. 205. Miccoli, Laforgia.
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
137-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 133, gli Enti pubblici di ricerca, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 105,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 71,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 77. Speranza, Malisani, Miccoli, Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis.
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
137-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 133, gli enti pubblici di ricerca, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
17. 203. Miccoli, Laforgia.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
137-bis. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito con il seguente:
Art. 22. 1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e i Centri Nazionali per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
17. 86. Zardini, Narduolo.
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
137-bis. Al fine di tutelare, promuovere e sviluppare le competenze scientifiche nell'ambito delle scienze religiose e rivitalizzare la conoscenza della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni di ricerca di riconosciuta competenza nonché adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2016 da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al periodo precedente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici. Alla copertura dell'onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, al comma 370, sostituire le parole: 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
17. 88. Minnucci.
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
137-bis. Al fine di tutelare, promuovere e sviluppare le competenze scientifiche nell'ambito delle scienze religiose e rivitalizzare la conoscenza della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni di ricerca di riconosciuta competenza nonché adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al periodo precedente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici.
Conseguentemente al medesimo articolo 1, comma 370, sostituire le parole: 13 milioni con le seguenti: 10 milioni.
17. 105. Malpezzi, Coscia, Ascani, Carocci, Bonaccorsi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
137-bis. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedura di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2014 e 2015 per gli Enti, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, i termini di cui al comma 154 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sono prorogati al 28 febbraio 2016, a fronte del pagamento di una sanzione di 300 euro, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, da pagarsi tramite modello F24 con codice tributo 8115 (denominato «Sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, decreto legislativo n. 471 del 1997). I termini di cui sopra sono:
a) il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010;
b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, legge del 27 dicembre 2013, n. 147 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190.
17. 124. Ottobre.
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
137-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 133, gli Enti Pubblici di Ricerca, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
Conseguentemente, dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:
540-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 17.1. – (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IV A rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata d all'animi lustrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.
17. 133. D'Attorre, Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Carlo Galli.
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
137-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 137, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di euro 800.000.000.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo II è soppresso.
544-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
544-quater. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.
544-quinquies. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
544-sexies. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
17. 134. D'Attorre, Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Carlo Galli.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
137-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2015, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: «al comma 1 lettera a) e b)» le parole: «31 dicembre 2015» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
17. 135. D'Attorre, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.
Dopo il comma 137 inserire i seguenti:
137-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2016. A partire dall'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.
137-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.
137-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 70 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
137-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.
Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
17. 155. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 137 inserire i seguenti:
137-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Per l'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.
Conseguentemente, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le università graduano con andamento crescente l'importo dei contributi universitari degli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro».
137-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.
137-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 70 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
137-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.
Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
17. 156. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 137 inserire i seguenti:
137-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono disposte in favore delle Università statali assegnazioni finalizzate al reclutamento di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in misura pari al 100 per cento dello stesso personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno accademico precedente. Alle Università statali, per le sole finalità di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni relative ai criteri di assegnazione del contingente di spesa, calcolato sulla base del costo medio nazionale per la relativa categoria di personale, ed espresso in termini di punti organico, secondo le finalità previste, in tema di assunzioni nelle università statali, dall'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.
137-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è disposto lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali del personale docente universitario, con conseguente cessazione degli effetti altrimenti previsti dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 198 milioni di euro per l'anno 2016 230 milioni per il 2017 e 244 milioni per il 2018.
17. 159. D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 137 inserire i seguenti:
137-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono disposte in favore delle Università statali assegnazioni finalizzate al reclutamento di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in misura pari al 100 per cento dello stesso personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno accademico precedente. Alle Università statali, per le sole finalità di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni relative ai criteri di assegnazione del contingente di spesa, calcolato sulla base del costo medio nazionale per la relativa categoria di personale, ed espresso in termini di punti organico, secondo le finalità previste, in tema di assunzioni nelle Università Statali, dall'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.
17. 160. D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 137 inserire il seguente:
137-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono abrogati.
17. 157. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 137, inserire il seguente:
137-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al comma 1, le parole da: «nonché tenendo conto,» fino a: «proposte dagli enti» sono soppresse.
17. 158. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
137-bis. L'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è abrogato.
17. 174. Michele Bordo, Capone, Ginefra, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Vico, Ventricelli.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
137-bis. Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, le parole: «e 21» vengono sostituite con: «e 21, primo, terzo e quarto periodo».
17. 173. Michele Bordo, Capone, Ginefra, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Vico, Ventricelli.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
137-bis. Nel primo periodo del comma 256 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e secondo» sono soppresse.
17. 172. Michele Bordo, Capone, Ginefra, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Vico, Ventricelli.
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
137-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di finanziamento ordinario è incrementato di euro 800.000.000.
17. 204. Miccoli, Laforgia.
Al comma 138 dopo le parole: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni aggiungere le seguenti parole: nonché delle figure professionali di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 «Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria».
17. 176. Paola Bragantini.
Al comma 138 sostituire le parole: 57 milioni di euro, 86 milioni di euro e: 126 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro, 170 milioni di euro e: 250 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 551, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43 milioni di euro per il 2016, a 84 milioni per il 2017 e 124 milioni per il 2018.
17. 170. Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 138 inserire i seguenti:
138-bis. All'articolo 14, del decreto legge 14 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli enti di ricerca,» sono aggiunte le seguenti: «dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR)»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «degli enti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitaria e della Ricerca (ANVUR)».
138-ter. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca di cui all'Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Ministeri e di 3 unità di Area seconda del CCNL Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere a decorrere dall'anno 2016 le unita di personale di cui al comma 1 mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
138-quater. Al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
138-quinquies. All'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 140, è inserito il seguente comma: «140-bis. Al fine di assicurare il necessario adeguamento dell'organizzazione dell'ANVUR all'evoluzione delle sue funzioni istituzionali la struttura e la dotazione organica dell'Agenzia possono essere modificate con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
17. 81. Ascani, Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 138 inserire i seguenti:
138-bis. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria».
Conseguentemente:
138-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 138-bis, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispettiva riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 369, della presente legge.
17. 175. Paola Bragantini.
Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
138-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 gennaio 2016, la durata dei corsi di formazione specialistica degli specializzandi non medici viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione. La durata dei corsi di formazione specialistica degli specializzandi non medici, come definita dal decreto di cui al primo periodo, si applica a decorrere dall'anno accademico 2015-2016 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità con l'anno accademico 2015-2016 e per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al primo periodo.
*17. 177. Paola Bragantini, Crimì.
Dopo il comma 138, inserire il seguente:
138-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 gennaio 2016, la durata dei corsi di formazione specialistica degli specializzandi non medici viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione. La durata dei corsi di formazione specialistica degli specializzandi non medici, come definita dal decreto di cui al primo periodo, si applica a decorrere dall'anno accademico 2015-2016 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità con l'anno accademico 2015-2016 e per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al primo periodo.
*17. 91. Moscatt.
Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
138-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione al relativo Albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione ed al pagamento della relativa contribuzione presso la «Quota A» del Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per le finalità di cui al presente comma, a valere sui maggiori risparmi prodotti, l'ente favorisce l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
*17. 171. Di Gioia.
Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
138-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente.
2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione al relativo Albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione ed al pagamento della relativa contribuzione presso la «Quota A» del Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capo verso, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per le finalità di cui al presente comma, a valere sui maggiori risparmi prodotti, l'ente favorisce l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
*17. 194. Mongiello.
Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
138-bis. Al fine di consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2016.
All'onere derivante dal presente comma pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.
17. 137. Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.
Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
138-bis. Al comma 3, dell'articolo 6 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, le parole: «e per non più di tre anni» sono sostituite con le parole: «e per non più di quattro anni».
17. 113. Gigli.
Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
138-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 è sostituito dai seguente:
«Art. 25.
1. Le regioni e le province autonome ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. La prova di selezione avviene come definito dall'articolo 36 del presente decreto legislativo.»;
b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Art. 28.
1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che ne comunicano al Ministero della salute il piano.»;
c) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Art. 29.
1. Al termine del triennio una commissione formula il giudizio finale, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine, da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.»;
d) all'articolo 36, comma 1:
1) dopo le parole: «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» aggiungere «ed ai corsi specifici in medicina generale»;
2) dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Ministro della salute,»;
3) la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per i corsi formazione specifica di medicina generale, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
4) la lettera d) è sostituita con la seguente:
d) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità o ai corsi formazione specifica di medicina generale nel le sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 75 7, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
*17. 76. Crimì, Coscia, Lenzi, Gelli, D'Ottavio, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Dallai, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
138-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25.
1. Le regioni e le province autonome ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. La prova di selezione avviene come definito dall'articolo 36 del presente decreto legislativo.
b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Art. 28.
1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che ne comunicano al Ministero della salute il piano.»
c) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Art. 29.
1. Al termine del triennio una commissione formula il giudizio finale, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine, da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.»
d) all'articolo 36, comma 1:
1) dopo le parole: «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» sono aggiunte le seguenti: «ed ai corsi specifici in medicina generale»;
2) dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti «, sentito il Ministro della salute»;
3) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per i corsi formazione specifica di medicina generale, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato»;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità o ai corsi formazione specifica di medicina generale nelle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
*17. 189. La VII Commissione.
Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
138-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili».
Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
17. 38. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
138-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di finanziamento ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni.
17. 206. Miccoli, Laforgia.
Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:
138-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
1. Il compenso lordo annuale per i corsisti di formazione specifica in medicina generale è stabilito in 25.000,00 euro a partire da 30 giorni dall'emanazione del DPCM di cui al comma 8 del presente articolo. A tal fine sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle regioni presso cui operano i corsi di formazione specifica di medicina generale.
3. La Regione o provincia autonoma presso la quale il medico in formazione specifica di medicina generale svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specifica nelle proprie strutture.
4. All'atto dell'iscrizione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specifica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di formazione specifica in medicina generale, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dal programma didattico, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
5. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specifica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli articoli 26 e 27.
6. Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 180 giorni dell'emanazione della presente legge.
7. Il contratto è stipulato con la regione o provincia autonoma, ove ha sede il corso di medicina generale e hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa del corso di formazione.
8. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 40.
9. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specifica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
10. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.
11. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80».
138-ter. Conseguentemente a quanto disposto al comma precedente, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui al comma 325, è incrementato di 50 milioni a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente al comma 551 aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
17. 185. Crimì, Gelli, Lenzi, Miotto, Parrini, Fanucci, Cova, Coppola.
Dopo il comma 138 aggiungere i seguenti:
138-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. La Regione ovvero l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specifica in medicina generale svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specifica in medicina generale nelle proprie strutture.».
138-ter. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole da: «ma occupati solo» fino alla fine del comma sono soppresse. Allo stesso comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale potranno essere impiegati solo in caso di carente disponibilità di medici in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma avranno precedenza di chiamata nei confronti dei medici non in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale. Gli iscritti ai corsi di specializzazione potranno essere occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica».
138-quater. Ai fini del comma 138-bis il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui al comma 325, è incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente al comma 551 aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
17. 186. Crimì, Gelli, Lenzi, Miotto, Parrini, Fanucci, Cova, Coppola.
Dopo il comma 138 aggiungere i seguenti:
138-bis. Il compenso lordo annuale per i corsisti di formazione specifica in medicina generale è stabilito in 25.000,00 euro a partire da 30 giorni dall'emanazione del DPCM di cui al comma 138-ter della presente Legge. A tal fine sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
138-ter. Lo schema-tipo del contratto è definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 180 giorni dell'emanazione della presente Legge.
138-quater. Conseguentemente a quanto disposto al comma 138-ter, il livello di finanziamento del fabbisogni sanitario nazionale standard cui, comma 325, è incrementato di 50 milioni a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente al comma 551 aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le Variazioni d i cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
17. 187. Crimì, Lenzi, Gelli, Miotto, Stella Bianchi, Cova, Parrini, Fanucci, Coppola.
Sostituire il comma 139 con i seguenti:
139. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è incrementato di 200 milioni di euro.
139-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.
139-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 120 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
139-quater. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.
Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
17. 163. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 139 con il seguente:
139. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 30 milioni di euro.
Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
17. 162. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 139 con il seguente:
139. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di 200.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
17. 207. Miccoli, Laforgia.
Al comma 139, sostituire le parole da: 5.000.000 di euro sino alla fine del comma con le seguenti: di 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Per l'anno 2016, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, una quota di almeno 5.000.000 di euro del fondo è ripartita tra le Regioni che provvedono, per l'anno accademico 2015/16, a confermare la borsa di studio o altri servizi e strumenti di diritto allo studio universitario agli studenti, già destinatari di tali interventi per l'anno accademico 2014/15, che non abbiano modificato la propria situazione patrimoniale ed economica e abbiano rispettato i requisiti di merito previsti dalla normativa vigente.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 103. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 139, sostituire le parole da: 5.000.000 di euro sino alla fine del comma con le seguenti: di 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Per l'anno 2016, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, una quota di almeno 5.000.000 di euro del fondo è ripartita tra le Regioni che provvedono, per l'anno accademico 2015/16, a confermare la borsa di studio o altri servizi e strumenti di diritto allo studio universitario agli studenti, già destinatari di tali interventi per l'anno accademico 2014/15, che non abbiano modificato la propria situazione patrimoniale ed economica e abbiano rispettato i requisiti di merito previsti dalla normativa vigente.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 190. La VII Commissione.
Al comma 139 sostituire le parole: 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 30.000.000 di euro per l'anno 2016, di 500 milioni di euro per l'anno 2017 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, e aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 140;
b) al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «25 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24,5 per cento» a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
17. 139. Pannarale, Giancarlo Giordano, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Carlo Galli, D'Attorre.
Al comma 139 sostituire le parole: 5.000.000 con le parole: 30.000.000 e aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole.
Conseguentemente sopprimere il comma 140.
17. 140. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.
Al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 50.000.000 e inserire, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione dei periodo successivo. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.
17. 164. Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
139-bis. Le regioni, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo definiscono i criteri per garantire, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica ministeriali, le modalità di accesso e il relativo finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale e comunque senza oneri a carico del fondo sanitario nazionale, per l'attivazione di contratti regionali numericamente e tipologicamente adeguati alle reali necessità del SSL, valutati di concerto con le università regionali e le associazioni di categoria degli studenti e dei medici in formazione, da assegnare a laureati delle università aventi sede nel territorio regionale e abilitati all'esercizio della professione.
17. 39. Rondini, Guidesi.
Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
139-bis. Al fine di estendere la tutela antinfortunistica a tutti gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, sono adottate le seguenti misure:
1) al numero 28, comma 3, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, sono soppresse le parole: «di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi» e sostituite dalle parole: «per le attività didattiche/curriculari di cui al n. 5 dell'articolo 4»;
2) al primo periodo del numero 5, comma 1, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 sono soppresse le parole: «che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro» e sostituite dalle parole: «per le attività didattiche/curriculari». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma.
17. 57. Sammarco.
Dopo il comma 139 è inserito il seguente:
139-bis. Al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La formazione universitaria richiesta dal presente comma è pari al possesso della laurea specialistica o magistrale, ovvero della laurea conseguita secondo il soppresso ordinamento didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o del diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto 509 del 1999. Si prescinde dai requisiti di cui al secondo periodo del presente comma in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività dirigenziali che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore».
17. 63. Binetti.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ultimo periodo, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «centocinquanta» è sostituita dalla seguente: «sessantadue».
17. 104. Malpezzi, Coscia, Carocci, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Dopo il comma 139 sono inseriti i seguenti:
139-bis. Al fine di abolire i contributi universitari per gli studenti che provengono da famiglie meno abbienti, allo scopo di favorire il diritto allo studio secondo la strategia «Europa 2020», sono adottate le seguenti misure:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, numero 68, Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, è inserito il seguente: «1-bis. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti la cui condizione economica individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 3 è minore o uguale a 40.000 euro.»;
b) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, numero 68 è inserito il seguente: «L'importo massimo di tale diritto fisso è 100 euro, aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca»;
c) i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, numero 306 (Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari), introdotti con l'articolo 7, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), sono abrogati;
d) le disposizioni stabilite dalle lettere a), b) e c) decorrono dall'anno accademico 2016/2017, sia per gli studenti che s'immatricolano, sia per quelli che s'iscrivono;
e) per compensare le minori entrate delle università conseguenti all'applicazione del presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario delle università previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, numero 537, Interventi correttivi di finanza pubblica, è incrementato di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2016;
139-ter. Per assicurare la copertura dello stanziamento disposto dal comma 139-bis, lettera e), all'articolo 1 della legge di stabilità 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 491 è sostituito con il seguente:
«491. Il trasferimento della proprietà o nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del Codice civile, di obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo d'investimento collettivo del risparmio, emessi da soggetti residenti net territorio dello Stato, oppure di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, è soggetto a un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,05 per cento sui valore della transazione; l'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori del mercati regolamentati o sistemi multimediali di negoziazione. L'imposta si applica anche qualora in trasferimento di proprietà avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta si applica anche alle transazioni che non danno luogo al trasferimento della proprietà a causa di transazioni contrarie aventi la stessa data di regolamento. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Per «valore della transazione» s'intende il corrispettivo versato o, con riferimento al terzo periodo, che avrebbe dovuto essere versato se non fossero intervenute transazioni contrarie. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. L'imposta non si applica alle operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziati, alle operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e alle operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate dall'articolo 2, punto 10 del Regolamento (CE) numero 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva»;
b) il comma 492 è sostituito col seguente:
«492. Le operazioni sugli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oppure il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere e) e d) del medesimo Testo unico, che permettano di acquisire o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oppure comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491 inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, a un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto; l'aliquota dell'imposta è dello 0,05 per cento per le operazioni che avvengono al di fuori del mercati regolamentati o sistemi multimediali di negoziazione. L'imposta di cui al primo periodo è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Qualora le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati dal comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 491, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nonché le operazioni sugli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oppure il cui valore non dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere e) e d) del medesimo Testo unico, che permettano di acquisire o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 491 oppure comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati dal comma 491, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette all'imposta con le modalità e nella misura previste dal primo periodo, quando una delle parti risieda in Italia oppure sia controllata, direttamente o indirettamente, da un soggetto residente in Italia»;
c) il primo periodo del comma 494 è sostituito col seguente: «L'imposta prevista dal 491 e quella prevista dal comma 492, primo periodo sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle parti delle operazioni; l'imposta prevista dal comma 492, quarto periodo è dovuta dalla parte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia»;
d) il Ministro dell'economia e delle finanze da attuazione alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) con un decreto da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
17. 7. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 139 aggiungere i seguenti:
139-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle famiglie per il sostegno allo studio è istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze un fondo, controgarantito dallo Stato, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, irrevocabili e a prima richiesta, sul 50 per cento dell'ammontare dei finanziamenti di importo non superiore a 10.000 euro e di durata non superiore a 5 anni, erogati da banche ed intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per lo studio di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che cessa la sua attività con l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
139-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sono stabilite le norme di attuazione del Fondo nonché i criteri le condizioni e le modalità dell'operatività della garanzia dello Stato.
17. 14. Misiani.
Dopo il comma 139 aggiungere i seguente commi:
139-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 dei quali 200 milioni destinati esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole.
139-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.
139-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma.
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
17. 141. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio universitario e di alleggerire il peso della contribuzione studentesca è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, provvede alla ripartizione delle succitate risorse.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
17. 161. Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile nel settore termale è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
*17. 50. Milanato, Prestigiacomo, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile nel settore termale è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
*17. 52. Sammarco.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile nel settore termale è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
*17. 107. Taglialatela, Rampelli.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile nel settore termale è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
*17. 109. Abrignani, Parisi, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile nel settore termale è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
*17. 138. Marco Di Maio, Fanucci, Barbanti, Benamati, Bossa, Paola Bragantini, Bruno Bossio, Camani, Capone, Antimo Cesaro, Cova, Dallai, Famiglietti, Fusilli, Gadda, Giampaolo Galli, Galperti, Gribaudo, Iacono, Manfredi, Mazzoli, Montroni, Moscatt, Romanini, Sbrollini, Tartaglione, Vignali.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile nel settore termale è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
*17. 178. Cenni.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile nel settore termale è individuato con decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
*17. 195. Di Lello, Di Gioia.
Sopprimere il comma 140.
Conseguentemente, al comma 133 le parole: 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50, 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: 72 milioni di euro per l'anno 2016 e di 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e le parole è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016 e di 34,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
17. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Sopprimere il comma 140.
Conseguentemente, al comma 144 le parole: è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
17. 13. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Sopprimere il comma 140.
*17. 142. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Fassina.
Sopprimere il comma 140.
*17. 166. Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sopprimere il comma 140.
*17. 196. Locatelli, Pastorelli.
Sostituire il comma 140 con il seguente:
140. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «225.000,000» è sostituita dalla seguente: «228.000.000».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 131,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 per l'anno 2017 e 196,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
17. 62. Lupi, Sammarco, Pagano, Binetti, Dorina Bianchi, Buttiglione.
Sostituire il comma 140, con il seguente:
140. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
17. 165. Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 140, sostituire le parole: 225.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti parole: 300.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fine di sopperire alle carenze del sistema pubblico di istruzione.
Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: euro 98.002.000 per l'anno 2016, di 96.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 93.006.000 a decorrere dall'anno 2018.
17. 54. Borghesi, Guidesi.
Al comma 140 sostituire la parola: 225.000.000 con la seguente: 228.000.000.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2027 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 131,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 per l'anno 2017 e 196,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
17. 43. Lupi, Sammarco, Pagano, Binetti, Dorina Bianchi, Buttiglione.
Al comma 140 sostituire le parole: 225.000.000 di euro con le seguenti: 230.000.000 di euro.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 83. Sammarco.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle «istituzioni scolastiche» sono da intendersi riferiti a tutte le scuole che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.
*17. 2. Rubinato, Gigli, Ginato.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle «istituzioni scolastiche» sono da intendersi riferiti a tutte le scuole che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.
*17. 36. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle «istituzioni scolastiche» sono da intendersi riferiti a tutte le scuole che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.
*17. 49. Pagano, Vignali.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle «istituzioni scolastiche» sono da intendersi riferiti a tutte le scuole che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.
*17. 71. Molea, Librandi, Galati.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:
148-bis. Per le erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie non si applica il comma 148».
17. 70. Molea, Librandi.
Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
140-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
140-ter. Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.
140-quater. All'articolo 1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».
140-quinquies. All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «alle istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».
*17. 72. Molea, Librandi.
Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
140-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
140-ter. Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.
140-quater. All'articolo 1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».
140-quinquies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «alle istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».
*17. 35. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
140-bis. L'erogazione delle risorse finanziarie assegnate per anno scolastico alle scuole paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, sono effettuate dagli Uffici scolastici regionali, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, per il tramite di acconti, nonché di un saldo che deve essere erogato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, al fine di garantire la continuità di prestazioni che ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari.
140-ter. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 140 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 63 del 2000, sono destinati 100 milioni di euro l'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse. Alle risorse di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
17. 3. Rubinato, Ginato, Gigli.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. L'erogazione delle risorse finanziarie assegnate per anno scolastico alle scuole paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, sono effettuate dagli Uffici scolastici regionali, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, per il tramite di acconti, nonché di un saldo che deve essere erogato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, al fine di garantire la continuità di prestazioni che ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari.
17. 4. Rubinato, Ginato, Gigli.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. All'articolo 1 legge 29 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 aggiungere il seguente comma:
«148-bis. Per le erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie non si applica il comma 148».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2016.
17. 48. Pagano, Vignali.
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
140-bis. All'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo il comma 148 è aggiunto il seguente: «148-bis. Per le erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie non si applica il comma 148».
17. 37. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili; certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
17. 34. Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 140 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 63 del 2000, sono destinati 100 milioni di euro l'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.
Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018.
17. 5. Gigli.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l‘anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 73. Molea, Vezzali, Librandi.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 140 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro l'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.
140-ter. Per la copertura degli oneri di cui al comma 140-bis, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
17. 117. Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 62 del 2000, lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 190 del 2014 è incrementato a decorrere dal 2016 di ulteriori 25 milioni di euro da destinare all'integrazione degli alunni disabili, garantendo assegnazioni specifiche alle scuole paritarie dell'infanzia, primarie non convenzionate e secondarie di 1o e 2o grado in proporzione ai casi certificati.
Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
17. 6. Rubinato, Ginato, Gigli.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Alle attività formative di cui al comma 125 dell'articolo 1 della legge 29 luglio 2015, n.10, possono accedere i docenti di tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione.
17. 44. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
140-bis. L'ultimo periodo del comma 62 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è sostituito con il seguente: «Le risorse saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema Razionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 secondo i criteri fissati dal MIUR con apposito decreto».
*17. 114. De Mita, Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
140-bis. L'ultimo periodo del comma 62 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è sostituito con il seguente: «Le risorse saranno ripartite tra le istituzioni scola
stiche del sistema Razionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 secondo i criteri fissati dal MIUR con apposito decreto».
*17. 42. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
140-bis, Al fine di promuovere interventi di efficientamento energetico da parte delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, tra i soggetti ammessi a fruire degli incentivi previsti dal decreto MISE del 28 dicembre 2012, per tutte le tipologie di interventi incentivabili di cui all'articolo 4 del citato decreto, sono compresi anche gli enti che gestiscono scuole riconosciute paritarie dal MIUR ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
17. 115. De Mita, Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali sia alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.
17. 116. Gigli, Rubinato.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
*17. 118. Boccadutri.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
*17. 119. Palese.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Per incrementare la competitività del sistema-ricerca del paese in ambito marino e in particolar modo il reclutamento di giovani ricercatori nel mezzogiorno, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022, complessive 75 unità di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di personale nel 2016, 15 unità nel 2017, 14 unità nel 2018, 14 unità nel 2019, 8 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4 unità nel 2022, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell'anno 2016, a euro 1,25 milioni nell'anno 2017, a euro 2,03 milioni nell'anno 2018, a euro 2,76 milioni nell'anno 2019, a euro 2,96 milioni nell'anno 2020, a euro 3 milioni nell'anno 2021 e a euro 3,053 milioni a partire dall'anno 2022. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incremento del fabbisogno finanziario annuale della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto interamente coperto dalla quota di Fondi Ordinari assegnati all'Ente stesso resa disponibile tramite un'operazione di spending review sui costi di funzionamento e di gestione dell'Ente.
17. 111. Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza». All'onere derivante dal presente comma, pari ad euro 11,19 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*17. 101. Rocchi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza». All'onere derivante dal presente comma, pari ad euro 11,19 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*17. 192. La VII Commissione.
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 63, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «posti comuni comprendono i posti occorrenti in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, inclusi, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, gli spezzoni di orario aggregabili in posti interi»;
b) al comma 69, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto ulteriore contingente di posti non comprende gli spezzoni di orario di posto comune aggregabili in posti interi, facenti parte dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 63, secondo periodo»;
c) al comma 201, le parole: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 2.045,75 milioni nell'anno 2017, 2.089,52 milioni nell'anno 2018, 2.142,65 milioni nell'anno 2019, 2.212,99 milioni nell'anno 2020, 2.276,10 milioni nell'anno 2021, 2.333,60 milioni nell'anno 2022, 2.391,52 milioni nell'anno 2023, 2.446,77 milioni nell'anno 2024, 2.497,76 milioni nell'anno 2025 e 2.511,96 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».
140-ter. Agli oneri derivanti del comma 140-bis, pari ad euro 206,53 milioni nell'anno 2017, euro 210,96 milioni nell'anno 2018, euro 226,74 milioni nell'anno 2019, euro 241,65 milioni nell'anno 2020, euro 263,78 milioni nell'anno 2021, euro 280,00 milioni nell'anno 2022, euro 296,32 milioni nell'anno 2023, euro 312,73 milioni nell'anno 2024 euro 328,13 milioni nell'anno 2025 ed euro 342,33 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**17. 102. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 63, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «posti comuni comprendono i posti occorrenti in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, inclusi, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, gli spezzoni di orario aggregabili in posti interi»;
b) al comma 69, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto ulteriore contingente di posti non comprende gli spezzoni di orario di posto comune aggregabili in posti interi, facenti parte dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 63, secondo periodo»;
c) al comma 201, le parole: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 2.045,75 milioni nell'anno 2017, 2.089,52 milioni nell'anno 2018, 2.142,65 milioni nell'anno 2019, 2.212,99 milioni nell'anno 2020, 2.276,10 milioni nell'anno 2021, 2.333,60 milioni nell'anno 2022, 2.391,52 milioni nell'anno 2023, 2.446,77 milioni nell'anno 2024, 2.497,76 milioni nell'anno 2025 e 2.511,96 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».
140-ter. Agli oneri derivanti del comma 140-bis, pari ad euro 206,53 milioni nell'anno 2017, euro 210,96 milioni nell'anno 2018, euro 226,74 milioni nell'anno 2019, euro 241,65 milioni nell'anno 2020, euro 263,78 milioni nell'anno 2021, euro 280,00 milioni nell'anno 2022, euro 296,32 milioni nell'anno 2023, euro 312,73 milioni nell'anno 2024 euro 328,13 milioni nell'anno 2025 ed euro 342,33 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**17. 191. La VII Commissione.
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. Al fine di permettere la completa applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 nella regione siciliana e prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso generatosi dalla applicazione dell'articolo 1 comma 87 e seguenti della succitata legge, le dirigenze scolastiche date in reggenza a seguito della nota MIUR.AOO.DIRSI.REG.UFF. n. 12610 dei 28 agosto 2015, vengono assegnate ai candidati che hanno frequentato il corso di formazione previsto dall'articolo 1 comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107 volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico e sostenuto la prevista prova finale, a decorrere dal primo gennaio 2016.1 soggetti di cui al periodo precedente sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
140-ter. A decorrere dal primo gennaio 2016, al fine di permettere la completa applicazione della legge 13 luglio 2015, 107 nella regione Sicilia e prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso generatosi dalla applicazione dell'articolo 1 comma 87 e seguenti della succitata legge, le dirigenze scolastiche date in reggenza a seguito della nota MIUR.AOO.DIRSI.REG.UFF. n.. 12610 del 28 agosto 2015, vengono assegnate ai candidati che hanno frequentato il corso di formazione previsto dall'articolo 1 comma 87 della legge 13 luglio 2015, n.107 volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico e sostenuto (a prevista prova finale. I soggetti di cui al periodo precedente sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
17. 80. Burtone.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente comma:
140-bis. Al fine di aumentare il numero di studenti che si iscrivono a corsi universitari e di sostenere l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a partire dal 2016, 400 milioni annui sono attribuiti alla Fondazione per il merito di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e confluiscono nel fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Fondazione destina prioritariamente, nell'ambito delle risorse a disposizione, una cifra pari almeno a 500 euro annui come contributo di studio a quanti si iscrivono a corsi universitari negli atenei italiani. I criteri di attribuzione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
17. 27. Gelmini.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente comma:
140-bis. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, escludendo dal calcolo degli imponibili fiscali le somme a tale scopo erogate, sono adottate le seguenti misure:
a) dopo lettera d-ter) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente: «d-quater) le borse di studio, i premi di studio, i premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;»;
b) all'articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, sono aggiunte infine le seguenti parole: «ed escluse le borse di studio, i premi di studio, i premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;»;
c) al comma 353 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «finanziamento della ricerca» aggiungere le seguenti: «anche mediante attivazione, su richiesta del soggetto erogante, di specifiche borse di studio».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2016.
17. 55. Sammarco.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
40-bis. All'articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2016, i contributi dello stato nella previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle scuole paritarie e assegnati per il tramite delle Regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno».
Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2016 e di 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
17. 210. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 141, dopo le parole: 2017 e 2018, inserire le seguenti: Il 50 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato alle istituzioni scolastiche che, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, presentino progetti per l'elaborazione e l'autoproduzione di materiale didattico digitale per una specifiche discipline.
17. 167. Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 141, inserire il seguente:
141-bis. All'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «Definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali,» sono aggiunte le seguenti: «di norma».
17. 100. Rocchi, Carocci, Coscia, Ascani, Bonaccorsi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
141-bis, Il Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, è rifinanziato di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, al comma 369, le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141, 610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2018.
17. 97. Incerti, Gnecchi, Roberta Agostini, Fabbri, Giacobbe, Casellato.
Dopo il comma 141, inserire il seguente:
141-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il «Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 98. D'Ottavio, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 141, inserire il seguente:
141-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il «Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*17. 193. La VII Commissione.
Dopo il comma 141, inserire il seguente comma;
141-bis. All'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: «Nelle province con popolazione inferiore a 300,000 abitanti può essere costituito anche un unico ambito».
17. 99. Carocci, Rocchi, Coscia, Ascani, Bonaccorsi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:
141-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
141-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141-bis si provvede a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo di sviluppo e coesione.
17. 28. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:
141-bis. Al numero 28, comma 3, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, sono soppresse le parole: «di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi» e sostituite dalle parole: «per le attività didattiche/curriculari di cui al n. 5 dell'articolo 4».
141-ter. Al primo periodo del numero 5, comma 1, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 sono soppresse le parole: «che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro» e sostituite dalle parole: «per le attività didattiche/curriculari».
141-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 141-bis e 141-ter.
141-quinquies. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 141-quater resta in vigore la previgente disciplina.
17. 179. Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di I livello del nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 2.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Tale strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal Conservatorio o dagli Istituti musicali pareggiati,e tale certificato deve indicare, cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 94,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 102,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 99,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 141,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 170,510 per l'anno 2017 e 159,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
17. 126. Vignali, Garofalo, Carra, Cinzia Maria Fontana, Bruno Bossio, Ciracì, Romanini, Schullian, Borghi, Senaldi.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di 1 livello del nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 2.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Tale strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal Conservatorio o dagli Istituti musicali pareggiati,e tale certificato deve indicare, cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli esercenti l'attività di commercio di strumenti musicali, le rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), concorrono alle variazioni previste dai citato articolo 92 nella misura del 70 per cento. Le medesime, in deroga all'articolo 92, comma 7, del citato decreto costituiscono rimanenze iniziali per il loro intero ammontare.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le parole: 92,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 96,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 95,610 milioni di euro per fanno 2018, di 144,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 141,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 170,510 per l'anno 2017 e 159,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
17. 125. Vignali.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di I livello del nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 2.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Tale strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal Conservatorio o dagli Istituti musicali pareggiati, e tale certificato deve indicate, cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti parole: 94,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 102,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 99,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 141,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 170,510 per l'anno 2017 e 159,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
17. 56. Vignali.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente comma:
141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo, le modalità di assegnazione e di erogazione e l'ammontare dello stesso che dovrà essere proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese modulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
17. 26. Gelmini.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri:
individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli;
predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte;
divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo;
ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
17. 25. Gelmini.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1o gennaio 2017, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per il 2016.
17. 24. Gelmini.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente comma:
141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 200 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola – lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Agli oneri del presente comma, calcolati in 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
17. 23. Gelmini.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente comma:
141-bis. Al fine di accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola-lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti di 200 milioni annui a partire dal 2016.
17. 22. Gelmini.
Sostituire il comma 142 con i seguenti:
142. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è sostituito dal seguente: I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.
142-bis. A maggiori oneri derivanti dal comma 142, valutati annualmente in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 1, comma 369 della presente legge.
17. 127. Scotto, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.
Sostituire il comma 142 con il seguente:
142. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 147, è abrogato.
Conseguentemente dopo il comma 142 inserire il seguente:
142-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 147 è sostituito dal seguente: I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso ai 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.
17. 120. Garavini, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta, Tacconi.
Sostituire il comma 142 con il seguente:
142. I lavoratori che rientrano in Italia potranno optare, a loro discrezione e in base al possesso dei relativi requisiti, tra il regime agevolativo previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e quello previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 i cui effetti sono prorogati al 2020.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
17. 19. Vaccaro, Bueno, Garavini.
Sostituire il comma 142 con il seguente:
142. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 che hanno, al momento dell'accesso al regime fiscale di cui al presente articolo, un'età anagrafica non superiore a quaranta anni, il reddito prodotto in Italia concorre alla determinazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento del suo ammontare per le lavoratrici e nella misura del 30 per cento del suo ammontare per i lavoratori. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge 31 dicembre 2010, n. 238.
c) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: 4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.
17. 60. Pagano.
Sostituire il comma 142 con il seguente:
142. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che hanno trasferito il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro ti 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».
17. 106. Gribaudo.
Al comma 142 sostituire le parole: si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015, con le seguenti: hanno trasferito il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro il 31 dicembre 2015 e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 142, Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
17. 40. Sanga, Rubinato.
Al comma 142 sostituire le parole: si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 con le seguenti: hanno trasferito il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro il 31 dicembre 2015.
17. 87. Tinagli, Dell'Aringa.
Al comma 142 sostituite le parole: fino al 6 ottobre 2015, con le seguenti: fino al 31 dicembre.
17. 61. Pagano.
Dopo il comma 142, inserire il seguente comma:
142-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «nonché delle materie filosofiche, storiche, di lettere classiche, scienza dell'educazione e scienza della comunicazione sociale».
17. 47. Buttiglione, Binetti.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.000 euro.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 208,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 184. Arlotti, Plangger, Marantelli, Gianni Farina, Gadda, Brandolin, Paola Bragantini, Braga, Senaldi, Borghi, Taricco, Gebhard, Alfreider.
Dopo il comma 143 inserire i seguenti:
143-bis. Ai fini del rafforzamento organizzativo delle start up innovative e delle piccole imprese innovative, come definite dalla normativa vigente, a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono erogati contributi a fondo perduto, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in forma di voucher.
143-ter. I voucher sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis l'inserimento di figure professionali specializzate nel processi di innovazione.
143-quater. I voucher sono destinati alle imprese di cui al comma 1 che dovranno rivolgersi a società, fornitrici di servizi innovativi per start up e piccole e medie imprese, con i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
b) essere società di capitali, anche in forma cooperativa;
c) essere in possesso di collegamenti con università e centri di ricerca, anche tramite la stipula di apposite convenzioni;
d) possibilità di autocertificare l'esperienza, con buon esito, nei processi di innovazione tecnologica, come risultante dalla realizzazione, nell'ultimo biennio, di almeno dieci progetti di innovazione tecnologica, o presenza di cinque figure professionali con tre anni di esperienza maturata in materia di servizi di innovazione alle piccole e medie imprese, asseverate da un'associazione di rappresentanza manageriale o da un'associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
143-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 119,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 124,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 169,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 166,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 195,510 milioni di euro per l'anno 2027 e 184,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 94. Benamati, Taranto.
Dopo il comma 143 aggiungere i seguenti:
143-bis. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese.
143-ter. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Conseguentemente, al comma 369; sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 161,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 190,510 milioni di euro per l'anno 2027 e 179,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 93. Taranto, Benamati.
Dopo il comma 143, inserire il seguente comma:
143-bis. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi decennali dell'importo di 50 milioni di euro ciascuno, il primo a decorrere dall'anno 2016 e il secondo a decorrere dal 2017.
143-ter. Una quota non superiore allo 0,5 per cento delle disponibilità annue a valere sulla legge 24 dicembre 1985, n. 808 è destinata ad assicurare le attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati in base alla stessa legge, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono annualmente definiti criteri, modalità e obiettivi dell'attività di cui al comma 1, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad esperti e società specializzate.
Conseguentemente, ai commi 524 e 525 sostituire le parole: 15 per cento e 5,5 per cento, rispettivamente, con le seguenti: 16 per cento e 6,5 per cento.
17. 64. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 143 inserire il seguente:
143-bis. Al fine di diffondere l'innovazione nonché di implementare e valorizzare la formazione in tema di sviluppo aziendale, al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: e) formazione studenti di scuola secondaria superiore e universitari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, apprendistato e tirocini allo scopo della diffusione delle conoscenze non solo teoriche, ma, soprattutto pratiche del processo di ricerca e sviluppo aziendale.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
17. 168. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:
143-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, modificato dal comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è così modificato:
al comma 3 le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite con le parole: «euro 10 milioni»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per le spese relative al personale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4 e per quelle previste alla lettera c) del comma 6, il credito d'imposta spetta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute per i primi 20 milioni di spesa e del 5 per cento per le ulteriori spese, a condizione che si siano sostenute spese in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente, ai commi 524 e 525 sostituire le parole: 15 per cento e 5,5 per cento, rispettivamente, con le seguenti: 17 per cento e 7,5 per cento.
*17. 92. Vico, Benamati, Basso, Senaldi, Bargero, Taranto, Cani.
Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:
143-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, modificato dal comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è così modificato:
al comma 3 le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite con le parole: «euro 10 milioni»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per le spese relative al personale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4 e per quelle previste alla lettera c) del comma 6, il credito d'imposta spetta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute per i primi 20 milioni di spesa e del 5 per cento per le ulteriori spese, a condizione che si siano sostenute spese in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Conseguentemente, ai commi 524 e 525 sostituire le parole: 15 per cento e 5,5 per cento, rispettivamente, con le seguenti: 17 per cento e 7,5 per cento.
*17. 65. Pagano, Sammarco.
Al comma 144, sopprimere le parole da Al fine di incrementare fino a successive modificazioni.
**17. 169. Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 144, sopprimere le parole da Al fine di incrementare fino a successive modificazioni.
**17. 208. Miccoli, Laforgia.
Al comma 144 sostituire le parole: Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni con le seguenti Al fine di ripristinare la regolare progressione di classi e scatti stipendiali dei docenti universitari.
17. 144. D'Attorre, Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla, Carlo Galli.
Dopo il comma 144 aggiungere i seguenti:
144-bis. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di cinquanta milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui successivi commi (perequare il programma assunzionale) a tutti gli Atenei che hanno subito un decremento negli ultimi cinque anni superiore al 30 per cento.
144-ter. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di Atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
144-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati:
a) requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore concorsuali di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni precedenti alla procedura;
b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università;
c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;
e) il numero dei posti di professore universitario, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, e i criteri per ‘individuazione dei relativi settori concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari, all'esito delle procedure di cui al comma 144-ter, e l'eventuale concorso delle università agli oneri.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 67,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 64,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 109,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 106,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 135,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 124,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 67. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Michele Bordo, Capone, Franco Cassano, Ginefra, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Vico, Librandi.
Dopo il comma 144 aggiungere il seguente:
144-bis. Al fine di promuovere, da parte delle istituzioni scolastiche, programmi di formazione e aggiornamento dei docenti in materia di educazione alimentare, garantendo un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare e un approccio integrato tra alimentazione e ambiente, nell'anno finanziario 2016 è utilizzata quota parte, pari a euro 5 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2016 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'attuazione del presente comma e provvede a ripartire le risorse tra le istituzioni scolastiche.
17. 181. Romanini.
Dopo il comma 144 aggiungere il seguente:
144-bis. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori adriatici ad essa viciniori è costituito l'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Pescara, mediante trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma istituita con autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge di stabilità è adottato lo Statuto dell'istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'istituto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
17. 182. Melilla, D'Incecco, Sottanelli, Ginoble, Amato, Castricone, Fusilli, D'Ottavio.
Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:
144-bis. Al fine di garantire io sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori addatici ad essa viciniori è costituito l'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Pescara, mediante trasformazione dell'attuale sede decentrata del FISIA di Roma istituita con autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge di stabilità è adottato lo statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo statuto è deliberato da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'istituto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in corso. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 140, sostituire le parole: 225.000.000 euro con le seguenti: 224.900.000 euro.
17. 183. Melilla, D'Incecco, Sottanelli, Ginoble, Amato, Castricone, Fusilli, D'Ottavio.
Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:
144-bis. Al primo periodo del comma 256 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «e secondo» sono soppresse. Il primo periodo del presente comma si applica al personale a cui il comma 256 anzidetto si riferisce e che risulti in servizio al 1o gennaio 2015 e al personale assunto successivamente. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge al personale in servizio a tale data al quale si riferisce l'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dal primo periodo dell'articolo comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono riconosciuti utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, con effetti economici a decorrere dal 1o gennaio 2018.
144-ter. Ai fini del comma 144-bis il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e di 75 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 64,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 109,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 106,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 135,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 124,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 68. Antimo Cesaro, Vezzali, Vargiu, Librandi.
Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:
144-bis. Al primo periodo del comma 256 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «e secondo» sono soppresse. Il primo periodo del presente comma si applica al personale a cui il comma 256 anzidetto si riferisce e che risulti in servizio al 1o gennaio 2015 e al personale assunto successivamente.
144-ter. Ai fini del comma 144-bis il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 180,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 169,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 69. Vezzali, Antimo Cesaro, Vargiu, Librandi.
Dopo il comma 144 inserire il seguente:
144-bis. In via transitoria, per il triennio 2016-2018, l'onere di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, è ridotto del quaranta per cento.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 166;
al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018; al comma 345 sostituire le parole: 53 milioni con le seguenti: 106 milioni;
sopprimere il comma 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 650 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
17. 41. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 144 aggiungere il seguente:
144-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107 riguardante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:
87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, con Decreto del Ministro istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale volta all'immissione dei soggetti di cui al comma 87-ter nei ruoli dei Dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 56 del 15/07/2011.
87-quater. Le graduatorie regionali di cui all'articolo 17 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 204 convertivo, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128 e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al precedente comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n.56 del 15/07/2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 87-bis
87-quinquies. Dall'attuazione dei commi 87-bis, 87-ter, 87-quater, devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stazionamento di cui al comma 203, articolo 1, della legge n. 107 del 2015 e dal comma 3, articolo 17, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
17. 20. Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 144, inserire il seguente:
144-bis. La proroga di cui all'articolo 1, comma 256, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica ai professori e ai ricercatori universitari. A tale fine il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 130 milioni di euro a decorrere dal 2016. I relativi pagamenti non producono interessi e rivalutazioni monetarie.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 12,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 19,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 54,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 80,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 69,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17. 1. Ghizzoni, Romanini.
Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:
144-bis. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, non sono più tenute al rispetto dell'obbligo di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato previa comunicazione esplicativa dei termini, delle ragioni delle modifiche e che sia comunque riconducibile all'interno di una «sezione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91».
17. 213. Moscatt.
SEZIONE N. 18.
(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico).
(commi da 145 a 154)
Sostituire i commi da 145 a 154 con i seguenti:
145. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14:
1) all'alinea, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,»;
2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera»;
b) l'alinea del comma 15-bis è sostituito dal seguente: «In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:»;
c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo».
146. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è riconosciuto nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1).
147. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, lettera a), numero 1), il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione dei trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
148. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 dei 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alla disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento speciale edile di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione della dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, o dei trattamento speciale edile di cui all'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardie di cui alla presente legge;
b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla citata data di entrata in vigore;
e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
149. Per i soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
150. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettera a), già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.
151. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito Internet, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 5, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
152. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3, sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147.
153. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 35,3 milioni di euro per l'anno 2015 di 178,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 309,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 291,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 248 milioni di euro per l'anno 2019, di 166,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 105,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 40,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.
154. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015,» sono soppresse.
154-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, di quelle risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, e del fondo previsto dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
18. 21. Simonetti, Guidesi.
Sostituire i commi da 145 a 154 con i seguenti:
145. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
146. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «che maturano i requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022»;
2) le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 43, e successive integrazioni e modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «, ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive integrazioni e modificazioni, ed ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503»;
b) alle lettere b), c) ed e) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
147. L'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:».
148. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi, a decorrere dal primo mese di esclusione e poi dal 1o gennaio 2016 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse delle prime sei salvaguardie confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235 della legge 228 del 2012, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera;
b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
c) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2014 in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che abbiano il parente disabile convivente all'atto della domanda di salvaguardia e non abbiano prestato attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 2011, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
e) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
f) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
g) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislative 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare Inps n. 16 del 1o febbraio 2013, ed a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile .a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
h) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, purché l'autorizzazione non sia antecedente al 31 dicembre 2004 e che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dei citato decreto-legge n. 201 del 2011;
i) ai lavoratori percettori del trattamento speciale per l'edilizia ai sensi della legge n. 427/1975 e successive modificazioni e integrazioni, con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato, decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di Trattamento Speciale Edile di cui alla presente lettera;
l) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di lavoratori provenienti da aziende interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera.
m) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, dei decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera.
149. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettere a), i), l) e m) che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento speciale edile ai sensi del medesimo comma 4.
150. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'Istituto nazionale di previdenza sociale che alle Direzioni territoriali dei lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. Le Direzioni Territoriali del Lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a m), al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze di salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente on line sul proprio sito internet, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, sulla base della data di decorrenza mensile del trattamento pensionistico e avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle in corso di lavorazione, quelle respinte e le relative motivazioni. L'Inps procede, altresì, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sei salvaguardie confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 228 del 2012, i cui stanziamenti sono a tal fine vincolati.
151. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensilmente al Parlamento una relazione, pubblicata anche on line sul sito Internet del Ministero, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora disponibili.
152. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
153. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, al traghettamento e alla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi».
154. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi, individuali o collettivi, stipulati dalle imprese. anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, che prevedevano esplicitamente uno scivolo pensionistico ed un accompagnamento alla maturazione del diritto previdenziale nel pieno rispetto delle norme in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.
154-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1 comma 235 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti, e quanto alle necessità eccedenti gli stanziamenti in essere a legislazione vigente, si provvede, fino a 300 milioni annui, a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190/2014.»
18. 22. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Sostituire i commi da 145 a 153 con i seguenti:
145. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) all'articolo 24, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «che maturano i requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022»;
2) le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 , e successive integrazioni e modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «, ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive integrazioni e modificazioni, ed ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2,comma 3, lettera a), del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503»;
b) alle lettere b), c) ed e) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
c) l'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente: «in via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di. un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
d) dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:
«Art. 24.
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi, a decorrere dal primo mese di esclusione e poi dal 1o gennaio 2016 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizza totale delle risorse delle prime sei salvaguardie confluite nel Fonda di cui all'articolo 1, comma 235 della legge n. 228 del 2012, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 11 versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera;
b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
c) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2014 in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che abbiano il parente disabile convivente all'atto della domanda di salvaguardia e non abbiano prestato attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 2011, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
e) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
f) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
g) ai soggetti-rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare Inps n. 16 del 1o febbraio 2013, ed a condizione che dal 31 dicembre 2014, non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di, esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
h) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, purché l'autorizzazione non sia antecedente al 31 dicembre 2004 e che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantacinque settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 10 gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
i) ai lavoratori percettori del trattamento speciale per l'edilizia ai sensi della legge n. 427 del 1975 e successive modificazioni e integrazioni, con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorre dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, anche mediante versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato ,decreto-legge n. 201 del 2011, il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare ancora periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di Trattamento Speciale Edile di cui alla presente lettera;
l) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di lavoratori provenienti da aziende interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera;
m) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettere a), i) e m) che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento speciale edile ai sensi dei medesimo comma 1.
3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'Istituto nazionale di previdenza sociale che alle Direzioni territoriali del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sodali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. Le Direzioni Territoriali del Lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui all'articolo 1, lettere da a) a m), al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze di salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente on line sul proprio sito Internet, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, sulla base della data di decorrenza mensile del trattamento pensionistico e avevano cura di evidenziare le domande accolte quelle in corso di lavorazione, quelle respinte e le relative motivazioni. L'Inps procede, altresì, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sei salvaguardie confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 228 del 2012, i cui stanziamenti sono a tal fine vincolati.
4. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensilmente al Parlamento una relazione, pubblicata anche on line sul sito internet del Ministero, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare e risorse finanziarie utilizzate e di quelle, ancora disponibili.
5. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».
e) All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, al traghettamento e alla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi».
146. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi, individuali o collettivi, stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, che prevedevano esplicitamente uno scivolo pensionistico ed un accompagnamento alla maturazione del diritto previdenziale nel pieno rispetto delle norme In vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.
147. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 145 a 147, si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti, e quanto alle necessità eccedenti gli stanziamenti in essere a legislazione vigente, si provvede, fino a 300 milioni annui, a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014».
18. 81. Placido, Airaudo, Gregori, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
145-bis. Il lavoro di cura ed assistenza a familiari invalidi, con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazioni di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità continua, in quanto non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, come dalla Tabella di cui al decreto del Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992) e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, svolto da lavoratori e lavoratrici, è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, infine, il seguente capoverso: «Lavoro di cura ed assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento».
145-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 145, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 11. Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 145 aggiungere:
145-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea di Medicina e chirurgia, di odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione del relativo Albo professionale al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la «Quota A» del fondo di previdenza generale gestito dall'Ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2-ter. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal CDA dell'Ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati.
2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter, a valere sui maggiori risparmi prodotti, l'Ente favorisce l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore.
2-quinquies. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato».
18. 12. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 146, lettera a) sostituire le parole: entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi e le parole: solo con riferimento ai dodici mesi con le seguenti: solo con riferimento ai trentasei mesi.
Conseguentemente:
a) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
b) sopprimere il comma 369;
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;
d) dopo il comma 551, inserire il seguente:
551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.
18. 32. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, lettera a) sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo e le parole: solo con riferimento ai dodici mesi con le seguenti: solo con riferimento ai ventiquattro mesi.
Conseguentemente:
a) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
b) sopprimere il comma 369;
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
18. 30. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, lettera a) sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo e le parole: solo con riferimento ai dodici mesi con le seguenti: solo con riferimento ai trentasei mesi.
Conseguentemente:
a) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523,002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
b) sopprimere il comma 369;
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
d) dopo il comma 551, inserire il seguente:
551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.
18. 31. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: entro dodici mesi, con le seguenti: entro trentasei mesi;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: ai dodici mesi, con le seguenti: ai trentasei mesi.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 341, con il seguente:
341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 con 100,000; 142,610 con 100,000; 139,610 con 100,000; 184,110 con 100,000; 210,510 con 100,000; 199,100 con 100,000;
c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 17 per cento;
d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 6 per cento;
e) dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
«Art. 544-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno, degli anni 2016, 2017 e 2018».
18. 61. Formisano.
Al comma 146, lettera a), primo e terzo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.
Conseguentemente
a) al comma 147, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.
a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: — 10.000.000;
2017: — 16.000.000;
2018: — 16.000.000.
*18. 92. XI Commissione.
Al comma 146, lettera a), primo e terzo periodo, sostituire la parola: dodici, con la seguente: trentasei.
Conseguentemente
a) al comma 147, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.
b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: — 10.000.000;
2017: — 16.000.000;
2018: — 16.000.000.
*18. 62. Incerti, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi.
Al comma 146, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: dodici mesi successivi con le seguenti: trentasei mesi successivi.
Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: 134,340 milioni sono sostituite dalle seguenti: 127,340 milioni;
b) le parole: 142,610 milioni sono sostituite dalle seguenti: 135,610 milioni;
c) le parole: 139,610 milioni sono sostituite dalle seguenti: 132,610 milioni.
18. 104. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Al comma 146, lettera b) sostituire le parole: 9.000 soggetti con le seguenti: 12.000 soggetti.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 369 ed al comma 551;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
18. 37. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, lettera c) sostituire le parole: entro il sessantesimo mese con le seguenti: entro il centottesimo mese.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 166;
al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
sopprimere il comma 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
18. 27. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, lettera c) sostituire le parole: entro il sessantesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.
Conseguentemente, sopprimere i commi 166 e 369 ed al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
18. 26. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Conseguentemente alla Tabella C le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
18. 103. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 146, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Conseguentemente dopo il comma 555, inserire il seguente:
555-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer», o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
18. 102. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 146, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Conseguentemente
sopprimere i commi 166 e 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
18. 14. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
18. 64. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 146, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
18. 13. Gelmini.
Al comma 146 sostituire la lettera d), con la seguente:
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o in permesso per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 1992, n. 104, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
18. 50. Currò.
Sostituire la lettera d) del comma 146 con la seguente:
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
18. 1. Pagano, Sammarco.
Al comma 146, lettera d), dopo le parole: lavoratori in congedo inserire le seguenti: o nella facoltà di chiedere il congedo.
18. 49. Currò.
Al comma 146, lettera d), sostituire la parola: figli con la seguente: familiari.
Conseguentemente sopprimere i commi 166 e 369 ed al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
18. 23. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, con le seguenti: 5.500 soggetti,.
Conseguentemente
a) dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
146-bis. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: — 20.000.000;
2017: — 40.000.000;
2018: — 40.000.000.
*18. 91. XI Commissione.
Al comma 146, lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, con le seguenti: 5.500 soggetti,.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
146-bis. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: — 20.000.000;
2017: — 40.000.000;
2018: — 40.000.000.
*18. 63. Incerti, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi.
Al comma 146, lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, con le seguenti: 5.500 soggetti.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
146-bis. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 20.000.000;
2017: – 40.000.000;
2018: – 40.000.000.
*18. 16. Simonetti, Guidesi.
Al comma 146, nella lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti con le seguenti: 5.500 soggetti e sopprimere le seguenti parole: , con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali,.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 151 con il seguente:
7. I benefici di cui ai commi dal 146 al 148 sono riconosciuti nel limite di 28.800 soggetti e nel limite massimo di 215 milioni per il 2016, 391 milioni per l'anno 2017, 344 milioni per l'anno 2018, 264 milioni per l'anno 2019, 175 milioni per l'anno 2020, 111 milioni per l'anno 2021, 45 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per l'anno 2023. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per il 2013, 933,8 milioni per l'anno 2014, 1871,4 milioni per il 2015, 2595 milioni di euro per l'anno 2016, 2442,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1684,4 milioni di euro per l'anno 2018, 847,3 milioni di euro per l'anno 2019, 469,1 milioni di euro per l'anno 2020, 249 milioni di euro per l'anno 2021, 119 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 174,966 soggetti.
b) al comma 153, sostituire le parole: è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro nell'anno 2023 con le seguenti: è ridotta di 215 milioni di euro per l'anno 2016, 391 milioni di euro per l'anno 2017, 344 milioni di euro per l'anno 2018, 221,7 milioni di euro per l'anno 2019, 104 milioni di euro per l'anno 2020, 104 milioni di euro per l'anno 2021, 45 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro nell'anno 2023.
18. 96. Mongiello, Di Gioia.
Al comma 146, lettera e) sopprimere le parole: «con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali»
Conseguentemente:
sopprimere il comma 369 ed al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.»
18. 38. Simonetti, Guidesi.
Al comma 146, lettera e) sopprimere le seguenti parole: con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.
18. 82. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 146, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo»;
e-ter)le disposizioni di cui alla lettera e-bis), si applicano nel limite di 10.000 soggetti».
Conseguentemente, all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma».
Conseguentemente, dopo il comma 535 aggiungere i seguenti:
«535-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell'89 per cento”;
535-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 93 per cento”;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 93 per cento”;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 93 per cento”».
18. 60. Formisano.
Al comma 146, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni per il 2016, di 58,8 milioni per il 2017, di 50,7 milioni per l'anno 2018 al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»;
«e-ter) per i lavoratori che accedono al beneficio di cui alla lettera e-bis) il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente».
Conseguentemente:
a) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
b) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
c) dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
«544-bis. (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 93 per cento”;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 93 per cento”;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 93 per cento”;
d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: “ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018”».
18. 59. Formisano.
Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) nel limite massimo di 4.335 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 261,5 milioni nel 2016; 234,9 milioni nel 2017 e 101,9 milioni di euro per l'anno 2018».
18. 80. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni nel 2016; 58,8 milioni nel 2017 e 50,7 milioni nel 2018».
18. 85. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;».
Conseguentemente, le dotazioni in conto corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni nel 2016; 58,8 milioni nel 2017 e 50,7 milioni nel 2018».
18. 57. Formisano.
Al comma 146, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis ai soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro trentasei mesi dal presente provvedimento.»
Conseguentemente:
a) al comma 334 sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
b) sopprimere il comma 369;
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.»;
d) dopo il comma 551, inserire il seguente: «551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 12 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146».
18. 29. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013».
Conseguentemente:
a) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
b) sopprimere il comma 369;
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018»;
d) dopo il comma 551, inserire il seguente: «551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146».
18. 28. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del 1 febbraio 2013, e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato».
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 166;
b) sopprimere il comma 369;
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;
d) dopo il comma 551, inserire il seguente: 551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale, Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.
18. 24. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2001, entro la data del 31 dicembre 2022.
Conseguentemente sopprimere i commi 166 e 369 ed al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;
18. 25. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis). Nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. 67. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis), Nel limite di 400 soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019.
18. 66. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 146, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis). Tenuto conto della particolare tipologia di lavoratori, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, in materia di accesso anticipato al prepensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni con qualsiasi tipologia di contributo accreditato sul proprio conto assicurativo.
Conseguentemente:
a) al comma 369, sostituire le parole:
«134,340» con: «100,000»;
«142,610» con: »100,000»;
«139,610» con: «100,000»;
«184,110» con: «100,000»;
«210,510» con: «100,000»;
«199,100» con: «100,000»;
b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
d) le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
18. 58. Formisano.
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
146-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
146-ter. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, il lavoratore in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, può accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per – il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno.
146-quater. A fronte della riduzione di cui al comma 2-ter, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
146-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter, sono subordinate all'assunzione di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
146-sexies. Alle assunzioni di cui al comma 2-quinquies, si applica l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.
146-septies. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 2-quinquies, il datore di lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.
146-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-septies si applicano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 341, con il seguente: 341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
«544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 92 per cento»;
comma 544.1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 3131 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 92 per cento;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 92 per cento;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 92 per cento.
f) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
18. 84. Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 146, inserire il seguente:
146-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ad applicarsi sono inserite le seguenti: al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 10 settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
18. 15. Saltamartini, Simonetti, Fedriga.
Dopo il comma 146, inserire il seguente:
146-bis. Le domande di riammissione in servizio ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'articolo 516 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dei lavoratori della scuola che, entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ove presentate in data compresa fra il 1o gennaio 2013 e il 31 gennaio 2015, devono essere comunque accolte dall'Ufficio scolastico competente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 132, primo e quarto comma.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
18. 44. Sammarco.
Dopo il comma 146, inserire il seguente:
146-bis. Le domande di riammissione in servizio ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dei lavoratori della scuola che, entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ove presentate in data compresa fra il 1o gennaio 2013 e il 31 gennaio 2015, devono essere comunque accolte dall'Ufficio scolastico competente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 132, primo e quarto comma.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
18. 45. Sammarco.
Dopo il comma 146, inserire il seguente:
146-bis. Le domande di riammissione in servizio ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dei lavoratori della scuola che, entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ove presentate in data compresa fra il 1o gennaio 2013 e il 31 gennaio 2015, devono essere comunque accolte dall'Ufficio scolastico competente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 132, primo e quarto comma.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
18. 46. Sammarco.
Dopo il comma 146 inserire il seguente:
146-bis. Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore o pari al 50 per cento, si applicano i benefici previsti per i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al soggetti di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) al comma 369, sostituire le parole:
«134,340» con: «100,000»;
«142,610» con: «100,000»;
«139,610» con: «100,000»;
«184,110» con: «100,000»;
«210,510» con: «100,000»;
«199,100» con: «100,000»;
b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
d) Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
18. 54. Formisano.
Dopo il comma 146 inserire il seguente:
146-bis. Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
Conseguentemente
a) al comma 369, sostituire le parole:
«134,340» con: «100,000»
«142,610» con: «100,000»
«139,610» con: «100,000»
«184,110» con: «100,000»
«210,510» con: «100,000»
«199,100» con: «100,000»;
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
d) Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
18. 55. Formisano.
Dopo il comma 146 inserire il seguente:
146-bis). Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
b) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
c) dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
544-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misure del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
d) Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
18. 56. Formisano.
Dopo il comma 146, inserire il seguente:
146-bis. Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) al Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «134,340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «34,340 milioni»;
b) le parole: «142,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «42,610 milioni»;
b) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
c) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
18. 98. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 146 inserire il seguente:
«146-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge, 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come previsto dal comma 146 e con l'individuazione di ulteriori tipologie di beneficiari, continuano ad applicarsi a tutti i soggetti aventi diritti nel periodo antecedente e maturano i requisiti per il trattamento previdenziale successivamente al 31 dicembre 2011, oltre i termini previsti dal comma 146. Per gli effetti del presente comma i soggetti aventi diritto sono tenuti a presentare apposita istanza all'Inps entro 60 giorni dal 1o gennaio 2016 ai fini di un censimento per la cosiddetta “settima salvaguardia”, comprendendo altresì coloro che sono esclusi dal limite del 6.01.2017. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, entro maggio 2016, trasmettono una relazione alle Camere sui i dati dei censimento al fine di individuare i successivi e definitivi provvedimenti di salvaguardia che saranno finanziati con i risparmi destinati al Fondo esodati istituito con comma 235, legge 24 dicembre 2012, n. 228.»
18. 65. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 146 è inserito il seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, commi 12-bis e 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura di tre mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2014 sono abrogate»;
Conseguentemente
dopo il comma 544 aggiungere seguenti: «544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole; «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
18. 86. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
146-bis. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:
a) al comma 14:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera»;
18. 87. Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
146-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 341, con il seguente: «341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: “di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017”»;
b) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
c) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 92 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»,
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
18. 83. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
146-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non producono effetti sul trattamento economico di quiescenza e sul trattamento di fine servizio spettante al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio 2011. I contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali e del trattamento di fine servizio, relativi agli emolumenti non corrisposti in applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, sono da intendersi come figurativi. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.»
18. 90. Petrenga.
Dopo il comma 147, inserire i seguenti:
147-bis. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
147-ter. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
18. 17. De Mita.
Dopo il comma 147, inserire il seguente:
147-bis. Per i soggetti di cui al comma 146 non trovano applicazione gli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 369 ed al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.»
18. 36. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Dopo il comma 147, inserire il seguente:
147-bis. Per i soggetti di cui al comma 146 non trovano applicazione gli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente:
Sopprimere il comma 132;
Sopprimere il comma 166;
Sopprimere il comma 369.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
18. 100. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2008 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. 99. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Dopo il comma 147, inserire il seguente:
147-bis. Con effetto dall'anno 2016, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL, a decorrere dal lo luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al comma 1 si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.
18. 18. De Mita.
Dopo il comma 147, inserire il seguente:
147-bis. All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo le parole «anche se esenti da imposizione fiscale» aggiungere le seguenti «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria».
18. 19. De Mita.
Dopo il comma 147, inserire il seguente:
147-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000.
18. 20. De Mita.
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
148-bis. Dopo il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto il seguente: «Ai fini della predetta Tabella A, se il soggetto è titolare di pensione in regime internazionale si tiene conto dell'anzianità contributiva estera utilizzata per il perfezionamento del diritto della stessa pensione».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
18. 89. Porta, Fedi, La Marca, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.
Dopo il comma 148, inserire il seguente:
148-bis. All'articolo 24, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera».
Conseguentemente
sopprimere il comma 166;
sopprimere il comma 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.»;
dopo il comma 551, inserire il seguente: «551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 148-bis»
18. 33. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Dopo il comma 148, inserire il seguente:
148-bis. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo».
Conseguentemente
al comma 345, sostituire le parole: «53 milioni di euro annui» con le seguenti: «106 milioni di euro annui»;
sopprimere i commi 166 e 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.»;
18. 34. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 149 sopprimere le parole: , entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
18. 75. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.
Al comma 149 sostituire le parole: , entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le seguenti: «, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
18. 74. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 151 aggiungere il seguente:
151-bis. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scotta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo».
Conseguentemente al comma 369 le parole: «è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2016, di 45 milioni di euro per l'anno 2017, di 14 milioni nel 2018, di 62 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 56 milioni per il 2021, di 91 milioni nel 2022, di 126 milioni nel 2023, di 156 milioni nel 2024, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni 202 e 2026,».
18. 76. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 153, aggiungere i seguenti:
153-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
153-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 10-bis si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
153-quater. Ai fini di cui ai precedenti commi 10-bis e 10-ter, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
153-quinquies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 10-bis il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, il comma 369 è sostituito dal seguente:
«369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 62,61 milioni di euro per l'anno 2017, di 64,61 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»
18. 69. Pannarale, Placido, Airaudo, Fassina, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Dopo il comma 153, aggiungere i seguenti:
153-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 146 e dalle disposizioni richiamate al comma 145, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) risultare non occupati al 1o gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali, in qualsiasi sede, che come esito finale prevedevano il licenziamento;
b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
153-ter. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 153-bis, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
153-quater. I benefici di cui al comma 153-bis sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
153-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 153-bis e nei limiti stabiliti dal comma 13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 153-sexies e 153-septies fino alla concorrenza di 500 milioni di euro, Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del precedente comma 152, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1,871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018, 1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020, 745 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti.
153-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
153-septies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
18. 70. Airaudo, Placido, Fassina, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Dopo il comma 154 inserire il seguente:
154-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:
a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data dello settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o settembre 2008.
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. i militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Con successivo Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Annate, occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedervi a domanda — mediante concorso pubblico — il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare» allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
7. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal presente articolo, è istituito un organismo denominato «Ispettorato Superiore del Corpo Militare», avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di “Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
8. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle FF.AA.
10. Con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia. e delle Finanze sarà disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
11. Dall'attuazione dei presenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18. 97. Marcolin, Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.
Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:
«154-bis, In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, anche a lavoratori che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano svolto altra attività lavorativa che ha previsto versamenti contributivi obbligatori presso casse previdenziali non INPS, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non spese.
154-ter. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, il 190, le parole: “nel corso dell'anno 2015,” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso degli anni 2015 e 2016”».
Conseguentemente, al comma 525 sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
18. 53. Scotto, Giancarlo Giordano, Placido, Melilla, Marcon.
Dopo il comma 154 aggiungere seguenti:
154-bis, I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte il trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
154-ter. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 154-bis non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.
154-quater. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 154-bis e 154-ter sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
154-quinquies, Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INPS procede al ricalcolo di cui al comma 154-bis, dandone comunicazione agli interessati.
18. 51. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si intende riferito, per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, al giorno successivo alla data di approvazione della dotazione organica rideterminata in attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2013, fermo restando il ricorso alle ordinarie facoltà ad assumere.
18. 41. Sammarco, Pagano.
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
154-bis. Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS, superando e derogando al disposto dell'articolo n. 1 comma 115 della legge 190/2014, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015 e 2016 ed individuati come «ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente».
È istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che non abbiano maturato i requisiti nei termini previsti dal presente comma. Al Fondo viene assegnata una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed estinguerà le proprie funzioni col completamento dell'accompagnamento in quiescenza di tutti i lavoratori presi in carico (fine missione). Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e/o non spese e con la possibilità di ricevere fondi da privati, enti territoriali e aziende.
18. 93. Di Lello, Di Gioia.
Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:
154-bis. Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella Inps, derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge n. 190/2014, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
154-ter. É istituito presso l'istituto nazionale, di previdenza sociale, con contabilità autonoma e separata, un apposito fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori specificati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che non abbiano maturato i requisiti nei termini previsti da tale disposizione.
154-quater. Il fondo ha una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed estingue la propria funzione con l'accompagnamento in quiescenza di tutti i lavoratori sopra indicati.
154-quinquies. Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'Inps, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
154-sexies. Agli oneri di cui ai presenti commi, pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e non spese.
18. 94. Giorgio Piccolo, Famiglietti, Paris, Tino Iannuzzi.
Dopo il comma 154, inserire i seguenti:
154-bis. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle relative risorse indicate e non utilizzate, le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 190 del 2014, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
154-ter. È istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori specificati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non abbiano maturato i requisiti nei termini previsti da tale disposizione.
154-quater. Il Fondo di cui al comma 154-ter ha una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed estingue la propria funzione con l'accompagnamento in quiescenza di tutti i lavoratori sopraindicati.
154-quinquies. Il sostegno di cui al comma 154-bis è riconosciuto dall'INPS, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 gironi dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –2.000.000;
2017: –2.000.000
2018: –2.000.000.
18. 95. Famiglietti, Giorgio Piccolo, Paris, Tino Iannuzzi, Bratti, Boccuzzi, D'Agostino.
Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
154-bis. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di tale Fondo, così come aumentate dal presente comma, sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti rispetto all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
154-ter. Agli oneri derivanti dal comma 154-bis, pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.300 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente».
18. 39. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 154, inserirei seguenti:
«154-bis. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-sexies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.
154-ter. L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.»
Conseguentemente
sopprimere il comma 369;
al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018,»;
sopprimere il comma 166;
dopo il comma 551, inserire il seguente: «551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 12 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 154-bis».
18. 35. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della normativa istitutiva della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai risultati derivanti da una ricognizione effettuata per determinare e rendere pubblico l'ammontare totale dei contributi versati, per effettuare delle stime di entrate future limitate ad un perfido decennale alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata.
18. 3. Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro del lavoro e politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della normativa istitutiva della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai risultati derivanti da una ricognizione effettuata per determinare e rendere pubblico l'ammontare totale dei contributi versati, per effettuare delle stime di entrate future limitate ad un periodo decennale alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata.
18. 9. Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2016, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
18. 4. Fanucci, Bini, Parrini.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo il quinto periodo che recita: «Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.» inserire il seguente: «Per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli trattamenti previdenziali calcolati con il sistema contributivo, non si tiene conto dell'anzianità contributiva minima di cui al periodo precedente, se in possesso di un'età anagrafica pari a sessantacinque anni e fermo restando un importo soglia non inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
18. 5. Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n 201 del 2011, dopo il quinto periodo che recita «Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.» inserire il seguente: Per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli trattamenti previdenziali calcolati con il sistema contributivo, non si tiene conto dell'anzianità contributiva minima di cui al periodo precedente, se in possesso di un'età anagrafica pari a sessantacinque anni e fermo restando un importo soglia non inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno».
18. 6. Baldassarre, Segoni, Artini, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis . Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro del lavoro e politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della normativa istitutiva della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai risultati derivanti da una ricognizione effettuata per determinare e rendere pubblico l'ammontare totale dei contributi versati, per effettuare delle stime di entrate future limitate ad un periodo decennale alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata.
18. 7. Baldassarre, Segoni, Artini, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo il quinto periodo che recita «Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.» inserire il seguente: «Per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli trattamenti previdenziali calcolati con il sistema contributivo, non si tiene conto dell'anzianità contributiva minima di cui al periodo precedente, se in possesso di un'età anagrafica pari a sessantacinque anni e fermo restando un importo soglia non inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno».
18. 8. Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 145, aggiungere i seguente:
«145-bis. Il lavoro di conducente di veicoli industriali non inferiori alle 6 tonnellate, e fatti salvi i requisiti minimi previsti, che abbiano operato per un periodo di almeno 25 anni, è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni.
145-ter. A maggiori oneri derivati dall'attuazione, del comma 145-bis pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18. 10. Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:
154-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario e ai dirigenti scolastici».
18. 43. D'Agostino, Librandi.
Dopo il comma 154 inserire il seguente:
154-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185».
18. 42. De Mita, Giancarlo Giordano.
Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:
154-bis. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
154-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge».
18. 40. Pagano.
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
«154-bis. L'articolo 4 legge 24 aprile 1967 n. 261 va interpretato nel senso che il requisito del raggiungimento dell'età pensionabile é alternativo a quello dell'invalidità a proficuo lavoro, sia per la concessione dell'assegno di benemerenza diretto che per quello reversibile spettante ai familiari superstiti in base alle disposizioni vigenti in materia».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
18. 48. Fiano.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni sono riconosciuti ai lavoratori della Ansaldo Breda S.p.A. Stabilimento di Pistoia che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a pari a 2,4 milioni di euro per il 2016, 4,7 milioni di euro per il 2017, 4,6 milioni di euro per il 2018, 4,5 milioni di euro per il 2019, 4,4 milioni di euro per il 2020, 4,2 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, 2,5 milioni di euro per il 2023, 1,4 milioni di euro per il 2024, 0,7 milioni di euro per il 2025.
18. 47. Fanucci, Bini, Parrini.
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
154-bis. Le disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
18. 68. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
154-bis. Per le finalità indicate all'articolo 18 comma 1-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 132 i trattenimenti in servizio dei magistrati amministrativi sono prorogati al 30 giugno 2016.
18. 52. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola.
Dopo il comma 154, sono introdotti i seguenti commi:
«154-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle,imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
154-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma precedente, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
154-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
154-quinquies. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 369;
b) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
c) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
d) e dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
544-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
18. 71. Fassina, Placido, Airaudo, Gregori, D'Attorre, Folino, Franco Bordo, Duranti.
Dopo il comma. 154, inserire il seguente:
154-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 aggiungere infine i seguenti periodi: «Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, primo e secondo periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di requisiti di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata, non trovano applicazione, senza limiti di età anagrafica, nei confronti di chi abbia maturato un'anzianità contributiva di quarantuno anni avendo versato almeno un anno di contributi prima del compimento dei venti anni, Il beneficio di cui al periodo precedente sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione, nel limite massimo delle risorse del Fondo di cui al periodo successivo. É istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, finalizzato al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci».
Conseguentemente, sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369 e, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
544-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
544-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
544-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
18. 73. Placido, Airaudo, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Marcon, Gregori, Fassina, Melilla.
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
154-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) risultare non occupati al 1o gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, anche se successivamente a tale data si è stati nuovamente occupati con qualsiasi contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che risulti risolto alla data del 31 dicembre 2015;
b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, pari a 5.000 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10-quater e 10-quinquies ed all'articolo 46-bis.
10-quater. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
10-quinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 10-quater, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del presente articolo».
Conseguentemente, dopo il calma 514 aggiungere i seguenti:
514-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.
514-ter. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
514-quater. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
514-quinquies. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
514-sexies. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso. 514-septies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
514-octies. All'articolo 34 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse».
18. 77. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 154, inserire i seguenti:
154-bis. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sostituire le parole: «Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi», con le seguenti: «L'accesso alla pensione anticipata è consentito senza limiti di età anagrafica a chi abbia maturato un'anzianità contributiva di quarantuno anni avendo versato almeno un anno di contributi prima del compimento dei venti anni».
154-ter, All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 abrogare le parole: «Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
Conseguentemente, sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369 e, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20,22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
544-ter, All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,
544-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
544-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
18. 72. Pastorino, Airaudo, Placido, Marcon, Fassina, Gregori, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Duranti.
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
154-bis. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015,» sono soppresse.
Conseguentemente:
1) al comma 369, le parole:«è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016»;
2) al comma 33 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «25 per cento» a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
3) al comma 525 le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7 per cento».
18. 79. Airaudo, Scotto, Placido, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
154-bis. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015,» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 514 aggiungere i seguenti:
514-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.
514-ter. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
514-quater. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
514-quinquies. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
514-sexies. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
514-septies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
514-octies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse».
18. 78. Placido, Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 154 inserire il seguente:
154-bis. Nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «a 58 anni» sono abrogate;
b) all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi».
c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio. 2010 n. 122, le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché» sono abrogate.
Conseguentemente
a) al comma 155, dopo le parole: «legge 23 agosto 2004 n. 243», aggiungere le seguenti: «come modificato dalle disposizioni di cui al comma 154-bis,» e dopo le parole «, e successive modificazioni ed integrazioni», aggiungere le seguenti: «, come modificato dalle disposizioni di cui al comma 154-bis»;
Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «134,340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «34,340 milioni»;
b) le parole: «142,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «42,610 milioni»;
c) le parole: «139,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «39,610 milioni»,
e) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
f) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
g) dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
554-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
18. 101. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente
154-bis. All'articolo 53 comma 6, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dopo le parole: «calcolata secondo» sono aggiunte le seguenti: «l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza»; le parole: «prima della data di cui all'alinea del presente comma» sono soppresse.
Conseguentemente: al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016».
18. 88. Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
SEZIONE N. 19.
(Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati).
(commi da 155 a 161)
Sostituire il comma 155 con il seguente:
155. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi 166 e 369;
b) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
c) dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
548-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155;
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;
e) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 24.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.
alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
alla voce: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
19. 84. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Sostituire il comma 155 con il seguente:
155. Al fine di prorogare al 31 dicembre 2018 la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, entro il 31 dicembre 2018, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.
Conseguentemente:
a) al comma 525 le parole: pari a 5,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari a 7 per cento;
b) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
544-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
19. 79. Nicchi, Civati, Fassina, Scotto, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Gregori, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Duranti.
Sostituire il comma 155 con il seguente:
155. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2015.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 166;
b) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
c) sopprimere il comma 369;
d) dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
548-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'11 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155;
e) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 85. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 155 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: lavoratrici aggiungere le seguenti: dipendenti, autonome, e titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati;
b) sopprimere le parole: fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione;
c) sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;
d) sopprimere le parole da: adeguati fino a: integrazioni;
e) sostituire le parole: e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione con le seguenti: in base al sistema di calcolo misto, retributivo-contributivo, delle prestazioni applicato al pensionamento di anzianità.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
19. 95. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 155, primo periodo, dopo le parole: anche alle lavoratrici aggiungere le seguenti: , che hanno contribuzione nelle gestioni separate anche esse interamente contributive e.
Conseguentemente:
a) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento;
b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
19. 137. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 155, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: , adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
b) all'ultimo periodo sostituire le parole: 160 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19. 27. Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato.
Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi 166 e 369;
b) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 86. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: , adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'arino 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
525-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155.
f) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
g) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
h) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 24.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.
alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
alla voce: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
19. 20. Simonetti, Guidesi.
Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: , adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
525-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
f) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 24.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.
alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
alla voce: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
*19. 113. XI Commissione.
Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: , adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
525-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
f) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 24.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.
alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.
alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
alla voce: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
*19. 61. Damiano, Boccuzzi, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Giovanna Sanna, Rubinato, Gnecchi, Mauri.
Al comma 155 sopprimere le parole da: adeguati agli incrementi della speranza di vita fino a: e successive modificazioni.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 250.000.000 di euro annui per il triennio 2016-2018.
19. 66. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole da: adeguati agli incrementi della speranza di vita sino a: e successive modificazioni.
19. 136. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.
Al comma 155, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2015 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2018.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 155, aggiungere il seguente: A quota parte degli oneri derivanti dal comma 155, si provvede, per un importo pari a un miliardo di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
b) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.
19. 68. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 155, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 155, aggiungere il seguente:
155-bis. all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, le parole: 31 dicembre 2015, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2018;
b) al comma 369, sostituire le parole:
134,340 con le seguenti: 100,000;
142,610 con le seguenti: 100,000;
139,610 con le seguenti: 100,000;
184,110 con le seguenti: 100,000;
210,510 con le seguenti: 100,000;
199,100 con le seguenti: 100,000.
19. 106. Formisano.
Al comma 155, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le sole lavoratrici madri, con tre figli o più, che abbiano almeno 35 anni di contributi e che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro il termine di cui al precedente periodo, si applica il sistema di calcolo misto.
Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.
19. 102. Sberna, Dellai, Gigli.
Al comma 155, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le sole lavoratrici madri, con tre figli o più, che abbiano almeno 35 anni di contributi e che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro il termine di cui al precedente periodo, si applica il sistema di calcolo misto.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
19. 101. Sberna, Dellai, Gigli.
Al comma 155, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le sole lavoratrici madri, con quattro figli o più, che abbiano almeno 35 anni di contributi e che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro il termine di cui al precedente periodo, si applica il sistema di calcolo misto, considerando altresì l'attribuzione di due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
19. 100. Sberna, Dellai, Gigli.
Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
*19. 112. XI Commissione.
Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
*19. 19. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
*19. 62. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi.
Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:
155-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004 n. 243, sono soppresse le parole: «a 58 anni»;
b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti», sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;
c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono soppresse le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».
Conseguentemente sopprimere la allegata Tabella A.
19. 133. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 155, aggiungere il seguente:
155-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, primo periodo della legge 23 agosto 2004 n. 243, sono soppresse le parole: «a 58 anni»;
b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;
c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19. 9. Laffranco.
Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:
155-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004 n. 243, sono soppresse le parole: «a 58 anni»;
b) all'articolo 12 comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;
c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono soppresse le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».
*19. 10. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:
155-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004 n. 243, sono soppresse le parole: «a 58 anni»;
b) all'articolo 12 comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;
c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono soppresse le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».
*19. 30. Vignali.
Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:
155-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004 n. 243, sono soppresse le parole: «a 58 anni»;
b) all'articolo 12 comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;
c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono soppresse le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».
*19. 67. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:
155-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004 n. 243, sono soppresse le parole: «a 58 anni»;
b) all'articolo 12 comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;
c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono soppresse le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».
*19. 127. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:
155-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004 n. 243, sono soppresse le parole: «a 58 anni»;
b) all'articolo 12 comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;
c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono soppresse le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».
*19. 98. Pagani, Montroni.
Dopo il comma 155, inserire il seguente:
155-bis. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) applicazione, ai lavoratori degli enti di area vasta, in servizio alla data del 7 aprile 2014, anche qualora transitati in altre Amministrazioni in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dei commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133.
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. 132. Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola.
Dopo il comma 155, aggiungere il seguente:
155-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
Conseguentemente:
a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
c) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 201 7 e 2018».
19. 96. Cominardi, Tripiedi, Alberti, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 155 aggiungere i seguenti:
155-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
155-ter. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, il lavoratore, su base volontaria, in accordo con il datore di lavoro, può accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno.
155-quater. A fronte della riduzione di cui al comma 155-ter, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
155-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 155-ter, sono subordinate all'assunzione di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
155-sexies. Alle assunzioni di cui al comma 155-quinquies, si applica l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.
155-septies. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 155-quinquies, il datore di lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.
155-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 155-ter a 155-septies si applicano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.
Conseguentemente:
a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 18 per cento;
b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 6,5 per cento;
c) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 6, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento.»;
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
19. 90. Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 155, aggiungere il seguente:
155-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
Conseguentemente:
a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 18 per cento;
b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6,5 per cento;
c) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
19. 83. Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 155 aggiungere i seguenti:
155-bis. I commi 12-septies, 12-sexies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati e le disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n. 122.
155-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generate dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-septies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore a ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge.
155-quater. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per gli iscritti all'ex Istituto Nazionale della Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.
155-quinquies. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.
155-sexies. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
155-septies. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che promuove il procedimento.
155-octies. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.
155-novies. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 341 con il seguente:
341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 1 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento.»;
al comma 551, aggiunge, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19. 92. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 155 aggiungere i seguenti:
155-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
155-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 155-bis, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
155-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 155-bis e 155-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
155-quinquies. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 341, con il seguente:
341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
d) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento.»;
e) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19. 93. Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:
155-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diretto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 341, con il seguente:
341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
d) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
e) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19. 94. Sibilia, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 155 aggiungere i seguenti:
155-bis. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995 n. 335 e sue maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando i limiti di cui al comma 10, dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono determinati le mortalità di erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.
155-ter. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistico presso gli enti di cui al comma 155-bis che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 155-bis entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando i contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed è erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.
155-quater. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di cui al comma l'ultimo periodo, il ricongiungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente con il sistema contributivo, diversamente si applicano le regole dei commi 155-bis e 155-ter.
155-quinquies. La Pensione integrativa di cui al comma 155-ter; spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
155-sexies. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.
155-septies. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ai supplementi.
Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 1 dicembre 20 15, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per Cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
19. 91. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 155, aggiungere il seguente:
155-bis. A decorrere dell'anno 2016 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico con il calcolo interamente contributivo, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi.
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi 166 e 369;
b) al camma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 o decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
c) dopo il comma 548, inserire il seguente:
548-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma, confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155-bis;
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 89. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Dopo il comma 155, aggiungere il seguente:
155-bis. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è estesa, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, agli invalidi civili, per qualsiasi causa, con percentuale di invalidità superiore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 166;
b) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
c) sopprimere il comma 369;
d) dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
548-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155-bis.
e) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 88. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.
19. 129. Nastri.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 3. Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 6. Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 8. Laffranco.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 11. Squeri.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 12. Centemero.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 15. Allasia, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 36. Galgano, Librandi.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 37. Vignali, Pagano.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 40. Ginato, Borghi, Falcone.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 41. De Mita.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 54. Patrizia Maestri.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 56. Rigoni.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 60. Giovanna Sanna, Casellato.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 63. Gnecchi, Damiano, Incerti, Albanella, Giacobbe, Gribaudo, Paris, Di Salvo.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 69. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 97. Paola Bragantini, Brandolin, Bargero.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 103. Dellai.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 104. Romanini.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 108. Carrescia.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 110. Coppola, Boccadutri, Basso.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 111. Cani.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 114. Dell'Aringa.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 117. Gebhard, Alfreider, Ottobre, Schullian, Plangger, Marguerettaz.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 128. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 130. Locatelli, Pastorelli, Milanato, Dorina Bianchi, Galgano, Rossomando.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 134. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 19. 138. Pastorelli.
Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:
156-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 1.000 euro per alunno o studente».
156-ter. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento» con le seguenti: «concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali».
19. 125. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:
156-bis. Per l'anno 2016 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della prestazione e l'indicazione del codice fiscale del destinatario della detrazione, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che i genitori siano legalmente coniugati.
156-ter. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2016, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 717, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati.
19. 120. Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:
156-bis. Per l'anno 2016, è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette, relative alla frequenza di centri estivi, per i bambini fino al compimento del quinto anno di età per un importo complessivamente non superiore a 500 euro per ogni figlio.
156-ter. All'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2016 l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 15 per cento».
19. 119. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:
156-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.000,00».
156-ter. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento» con le seguenti: «concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali».
19. 118. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:
156-bis. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 15, si intende riferito, per il personale dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, al giorno successivo alla data di approvazione della dotazione organica rideterminata in attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2013, fermo restando il ricorso alle ordinarie facoltà ad assumere.
19. 57. D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:
156-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «2 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «7 giorni».
19. 55. Rostellato.
Sostituire il comma 157 con il seguente:
157. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni ovvero un'anzianità anagrafica di almeno 58 anni possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni. In via transitoria, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 166;
b) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
c) al comma 345 sostituire le parole: 53 milioni con le seguenti: 106 milioni;
d) sopprimere il comma 369;
e) dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
548-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 157;
f) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.».
19. 16. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 157, primo periodo, dopo la parola: sostitutive aggiungere le seguenti: ed esclusive.
19. 34. Pagano.
Al comma 157, primo periodo, sostituire le parole da: in misura compresa sino a: ottenendo mensilmente dal datore di lavoro con le seguenti: fino al 60 per cento, con possibilità di ottenere mensilmente dal datore di lavoro.
19. 1. Misiani.
Al comma 157, primo periodo, sostituire le parole: in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento con le seguenti: in misura compresa tra il 30 e il 60 per cento.
19. 115. Dell'Aringa.
Al comma 157, aggiungere, infine il seguente periodo: La previsione di cui al presente comma si applica, alle medesime condizioni, anche ai lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2020 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia; in tale ipotesi, in assenza di riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, i relativi oneri sono posti a carico del datore di lavoro titolare del relativo rapporto, o, per esso, a carico degli enti bilaterali o del Fondo di solidarietà di cui il medesimo è destinatario.
19. 2. Misiani.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. All'articolo 41 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al Titolo II dal presente decreto, possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS».
*19. 5. Ginato, Misiani.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. All'articolo 41 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al Titolo II dal presente decreto, possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS».
*19. 116. Dell'Aringa.
Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:
157-bis. I datori di lavoro di cui al precedente comma, che procedono all'assunzione di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato, hanno diritto e solo per un numero di assunzioni pari al numero dei contratti trasformati da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma precedente, all'applicazione degli incentivi ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente,
a) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 34, 340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42, 610 milioni di euro per l'anno 2017 di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018;
b) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, 250 milioni di euro per l'anno 2017 e 250 milioni di euro per l'anno 2018.
19. 53. Rostellato.
Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:
157-bis. La percentuale di orario di lavoro disponibile a seguito della riduzione operata dal comma 157 deve essere utilizzata dai datori di lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni di età. Ai datori di lavoro di cui al periodo precedente che assumano a decorrere dal 1o marzo 2016 spetta un incentivo economico, in aggiunta al beneficio di cui al comma 157, nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerta con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto del periodo precedente sono stabilite altresì le modalità di fruizione e il procedimento di ammissione all'incentivo.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.
19. 109. Labriola.
Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:
157-bis. Al comma 12 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le norme vigenti al momento della richiesta di collocamento a riposo.»;
b) le parole: «superiore a 40 anni» sono sostituite dalle parole: «superiore a 43 anni»,.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
19. 33. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 157, aggiungere i seguenti:
157-bis. Al comma 12 dell'articolo della legge 8 agosto 1995 n. 335 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo», sono sostituite dalle seguenti: «all'atto del compimento del requisito di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al momento della decorrenza della pensione di inabilità»;
b) le parole: «superiore a 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, vigente all'atto della decorrenza della pensione di inabilità»;
157-ter. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è sostituito dal seguente:
«15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, vigente all'atto della decorrenza della pensione di inabilità, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al momento della decorrenza della pensione di inabilità dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14».
157-quater. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella lettera a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data del compimento del requisito di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al momento. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, vigente all'atto della decorrenza della pensione di inabilità;
b) per l'iscritta nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento del requisito dell'età per la pensione di vecchia vigente al momento, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data del raggiungimento di detto requisito, coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello vigente per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni delle autorizzazioni di spesa da parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
19. 107. Gnecchi.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il collocamento a riposo d'ufficio del proprio personale e del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, nel rispetto del raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento anticipato previsto dalla normativa nazionale.
19. 121. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. All'articolo 53 comma 6, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «calcolata secondo» sono aggiunte le seguenti: «l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza» le parole: «prima della data di cui all'alinea del presente comma» sono soppresse.
Conseguentemente:
a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19. 80. Luigi Di Maio, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 157, aggiungere i seguenti:
157-bis. All'articolo 31, del decreto-legge 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. I consorzi di cui al precedente comma 8, che applicano contratti collettivi del personale del pubblico impiego, hanno facoltà di iscrivere il proprio personale alla gestione ex Inadel ai fini del trattamento di fine rapporto ai sensi del regio decreto legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito, con modificazioni dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni. Restano, in ogni caso, validi e produttivi di effetti i versamenti già effettuati dai predetti consorzi all'ex Inadel».
157-ter. All'articolo 114 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Le aziende speciali, anche di natura non consortile e le Istituzioni che applicano il contratto collettivo del pubblico impiego possono applicare quanto previsto dal comma 8-bis, articolo del 31 del presente decreto».
19. 45. Fabbri, Pagani, Montroni, Incerti.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. All'articolo 31, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Relativamente ai consorzi di cui al comma 8 e alle aziende speciali, anche non consortili, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contributi versati sono validi e producono effetti ai fini dell'accesso all'indennità di premio di fine servizio a favore dei lavoratori con contratto di lavoro di pubblico impiego iscritti alla gestione ex Inadel entro il 31 dicembre 2000. Per tali lavoratori i versamenti da parte dei rispettivi enti possono proseguire fino alla cessazione del rapporto di pubblico impiego».
19. 44. Fabbri, Pagani, Montroni, Incerti.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare un periodo non superiore ad una consiliatura effettivamente svolta, applicando il metodo contributivo».
19. 43. Fabbri, Pagani, Montroni, Incerti.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. In attuazione dell'articolo 8, commi 2-bis 2-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000 n. 254, la ricongiunzione dei periodi assicurativi del personale già a rapporto convenzionale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è disposta senza oneri per il personale medesimo, in deroga ai diversi regimi previdenziali per i quali si è operata l'opzione assicurativa.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.
19. 35. Garofalo.
Sopprimere il comma 158.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 166;
b) sopprimere il comma 369;
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
19. 23. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Sopprimere il comma 158.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 117;
b) sopprimere il comma 131;
c) sopprimere il comma 132;
d) sopprimere il comma 166;
e) al comma 334, sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756,000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000.000 a decorrere nell'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756.060 per l'anno 2017 ed euro 418.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
f) al comma 335, sostituire la parola: 100 con la seguente: 150;
g) sopprimere il comma 336;
h) al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabelle C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19. 38. Marco Di Maio.
Sopprimere il comma 158.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 341, con il seguente:
341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) al comma 524, sostituire le parole: per cento con le seguenti: 17 per cento;
c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 46 per cento;
d) dopo il comma 544 aggiungere seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
e) comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19. 81. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 158 con il seguente:
158. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso il comma 25. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. È abrogato il comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 369;
b) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 22. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:
158-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera g) è soppressa;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data ed entro l'arco di vigenza dell'accordo, e nei limiti numerici indicati nell'accordo stesso, ai lavoratori Poligrafici dipendenti di aziende che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, accordi di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, e che presentino la relativa opzione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000.
19. 39. Famiglietti.
Sopprimere i commi 159 e 161.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 166;
b) al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui con le seguenti: 106 milioni di euro annui;
c) sopprimere il comma 369;
d) dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
548-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere rassegnate agli scopi di cui al comma 160.
e) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 21. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Al comma 159, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 94 per cento;
544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
19. 82. Tripiedi, Cominardi, Alberti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:
159-bis. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.500 euro».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2016.
19. 105. Sberna, Dellai, Gigli.
Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:
159-bis. All'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Qualora le detrazioni per carichi di famiglia di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo risultino di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, di pensione e di altri redditi, per oneri e per canoni di locazione nonché delle detrazioni previste dagli articoli 13, 15 e 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione che non ha trovato capienza».
Conseguentemente al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19. 126. Sberna, Dellai, Gigli.
Al comma 160, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) numero 1) sostituire le parole: 1.783 euro e 7.750 euro con le seguenti: 2.000 euro e 10.000 euro;
b) alla lettera b), numero 1) sostituire le parole: 1.880 euro e 8.000 euro con le seguenti: 2.200 euro e 12.000 euro;
Conseguentemente:
a) al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui con le seguenti: 106 milioni di euro annui;
b) sopprimere il comma 369;
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 28. Simonetti, Guidesi.
Sopprimere il comma 161.
Conseguentemente:
a) al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui con le seguenti: 106 milioni di euro annui;
b) il comma 369 è soppresso.
19. 29. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Sostituire il comma 161, con il seguente:
161-bis. Il Fondo sociale per l'occupazione è formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto nella misura di 146,5 milioni di euro per l'anno 2016. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'avvenuto accertamento di residui sul Fondo sociale per occupazione e formazione relativi all'esercizio finanziario 2015 in misura pari a garantire la copertura della riduzione di cui al primo periodo.
19. 42. Fregolent.
Al comma 161, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 1° gennaio 2016.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 161, inserire il seguente:
161-bis. All'onere derivante dai commi 160 e 161, si provvede parzialmente, per un importo pari a euro 46,5 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
b) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 , di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 99,410 milioni di euro per l'anno 2017.
19. 77. Damiano, Gnecchi, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Andrea Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.
Al comma 161, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 1° gennaio 2016.
Conseguentemente dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. A quota parte degli oneri di cui al comma 161, si prevede, quanto a 146,5 milioni di euro nell'anno 2016 e a 43,2 milioni di euro nell'anno provvede ai maggiori mediante corrispondente, riduzione, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
19. 70. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Al comma 161, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 1° gennaio 2016.
Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento.
19. 52. Rampelli, Giorgia Meloni.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici ai soggetti interessati, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, C alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.
*19. 51. Albanella, Zappulla.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici ai soggetti interessati, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.
*19. 135. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: nel corso del 2015 sono sostituite dalle seguenti: nel corso degli anni 2016-2018.
19. 131. Paris, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Giorgio Piccolo, Bratti, Boccuzzi, D'Agostino.
Dopo il comma 161, sono aggiungere il seguente:
161-bis. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: 74 per cento, con le seguenti: 60 per cento.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
19. 139. Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
« 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000.
Conseguentemente, sopprimere il comma 369, comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19. 17. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui decreto del Ministro del favore e del lavoro previdenza sociale 12 luglio 2000.
*19. 122. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.
Dopo il comma aggiungere il seguente:
161-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma è aggiunto il seguente comma:
« 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000.
*19. 99. Misiani, Bargero.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. L'articolo 86, comma 2, lettera j), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si intende riferita anche al comma 2 del medesimo articolo in ragione dell'esplicito riferimento alla norma abrogata contenuto nel predetto comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
*19. 124. La XI Commissione.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. L'articolo 86, comma 2, lettera j), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si intende riferita anche al comma 2 del medesimo articolo in ragione dell'esplicito riferimento alla norma abrogata contenuto nel predetto comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
*19. 13. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. L'articolo 86, comma 2, lettera j), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si intende riferita anche al comma 2 del medesimo articolo in ragione dell'esplicito riferimento alla norma abrogata contenuto nel predetto comma.
19. 65. Incerti, Gnecchi, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Fabbri, Giovanna Sanna, Roberta Agostini, Braga, Cinzia Maria Fontana, Scuvera, Lenzi, Murer, Bossa, Cenni.
Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.
161-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui all'Allegato n. 8 della presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.
161-quater. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.
161-quinquies. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Allegato n. 8
(comma 161-ter)
Età di pensionamento effettivo | Anni di contribuzione | |||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
62 | -8 | -7,7 | -7,3 | -6,9 | -6 | -3 |
63 | -6 | -5,7 | -5,3 | -4,9 | -4 | -2 |
64 | -4 | -3,7 | -3,3 | -2,9 | -2 | -1 |
65 | -2 | -1,7 | -1,3 | -0,9 | -0,5 | -0,3 |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369;
dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 1 della legge 23 novembre 2014, n. 190, i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
544-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
544-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
544-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
19. 78. Placido, Airaudo, Scotto, Civati, Pastorino, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Fassina, Marcon, Gregori, Melilla, Franco Bordo, Duranti.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016.
19. 59. Abrignani.
Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse.
161-ter. Le autorizzazione di spesa di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica come finanziate dal comma 369 è ridotta per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19. 58. Gigli, Gnecchi, Dellai, Baruffi, Di Salvo, Giacobbe, Miccoli, Albanella, Patrizia Maestri, Martelli, Gribaudo, Rotta, Piazzoni, Damiano, Baradello, Piepoli, Capelli, Caruso, Labriola.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpretano nel senso che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, in presenza di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, il reddito da lavoro conseguito dal beneficiario nell'anno solare precedente rileva ai fini della definizione del reddito di riferimento solo in misura proporzionale al periodo nel quale esso è stato effettivamente conseguito anche nell'anno di riferimento antecedentemente all'erogazione della prestazione per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
19. 50. Giacobbe, Gnecchi.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. I redditi derivanti da trattamenti pensionistici a favore dei superstiti di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito di cui all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 50.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
19. 49. Giacobbe, Gnecchi, Carocci.
Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
161-bis. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
Art. 38.
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefìci di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».
161-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 161-bis, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
19. 32. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. A decorrere dall'anno 2016 l'importo dei trattamenti pensionistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, complessivamente inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS è incrementato di euro 120.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 25.000.000;
2017: – 25.000.000;
2018: – 25.000.000.
19. 47. Patrizia Maestri.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 si interpreta nel senso che l'integrazione della retribuzione base in godimento essendo ai fini pensionistici ha effetti solo sulla retribuzione pensionabile riferita alle anzianità contributive successive al 31 dicembre 1992. L'interpretazione autentica del comma precedente si applica ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. La richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, secondo i precedenti commi 5 e 6, può essere proposta dal datore di lavoro organizzazione sindacale solo nel caso in cui l'incarico sindacale duri continuativamente da almeno 3 anni. Fermi restando i criteri per l'esercizio della facoltà e il versamento della contribuzione previsti dai commi precedenti, è data altresì facoltà al datore di lavoro organizzazione sindacale di versare la contribuzione riferita ai primi tre anni di durata dell'incarico con l'aggiunta degli interessi legali, unitamente al primo versamento della contribuzione aggiuntiva».
19. 48. Tinagli, Parrini.
Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
161-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione del presente comma.
161-ter. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.
19. 18. Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, sono soppresse.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 166;
b) al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui con le seguenti: 106 milioni di euro annui;
c) sopprimere il comma 369;
d) dopo il comma inserire il seguente: 548-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è istituita un'imposta di
bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155-bis.
e) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 24. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. A far data dal 1° gennaio 2016 ai trattamenti pensionistici con decorrenza tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014 si applica la previsione dell'articolo 6 comma 2-quater del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, come modificata dal comma 113, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2014 n. 190. Conseguentemente sui ratei di pensione corrisposti dal mese successivo al compimento del 62° anno di età del titolare del trattamento pensionistico, cessano le riduzioni percentuali e per i medesimi trattamenti non trovano più applicazione le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell'articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 166;
b) sopprimere il comma 369;
c) dopo il comma 548 inserire il seguente: 548-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 161-bis.
d) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 26. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. All'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il secondo periodo del comma 2-quater è sostituito dal seguente: «Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000,000.
19. 76. Bolognesi, Gnecchi, Damiano, Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.
Dopo il comma 161, inserire il seguente:
161-bis. Al fine di sanare la disparità di trattamento tra i soggetti che maturano il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 141, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed i soggetti che hanno avuto accesso al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2014, per questi ultimi le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione per il triennio 2016-2018.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 369;
b) dopo il comma 548, inserire il seguente: «551-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money
transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari ai 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 161-bis.
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
19. 25. Simonetti, Guidesi, Fedriga.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: « 113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.
*19. 123. La XI Commissione.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: « 111-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.
*19. 64. Bolognesi, Gnecchi, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:
113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.
*19. 14. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
19. 73. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
161-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per i redditi di pensione si applica un'imposta sostitutiva determinata applicando ai reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro. 49 per cento;
h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.
161-ter. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la parte dell'imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo.
19. 72. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. Al fine di omogeneizzare i redditi e le aliquote, di cui agli articoli 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione dei carico fiscale dei redditi di pensioni meno elevati e all'aumento delle pensioni minime, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che introduca a decorrere dall'anno 2016, l'imposta sostitutiva per i redditi di pensione, caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali progressive.
19. 71. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
161-bis. All'articolo 19 del decreto 22 settembre 1986, n. 917, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17».
Conseguentemente:
a) comma 369 milioni, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
b) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento;
c) al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
19. 46. Tidei.
Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
161-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;».
161-ter. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, nei limiti previsti dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
b) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 2016 sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 223.002;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: 21.756 con la seguente: 221.756;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 218.006.
c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016».
19. 7. Simonetti.
SEZIONE N. 19-bis.
(Invalidità).
(commi da 162 a 163)
Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
162-bis. A decorrere dall'anno 2016 la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19-bis. 3. Laffranco.
Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
162-bis, All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria.
Tale modifica legislativa decorre a partire dall'anno 2016.»
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19-bis. 2. Laffranco.
Dopo il comma, inserire il seguente:
163-bis. All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011 n. 214) dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria».
Conseguentemente, sopprimere il comma 369.
19-bis. 14. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
163-bis. All'articolo 5 comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria».
19-bis. 23. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
162-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma I, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
19-bis. 4. Laffranco.
Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
162-bis. Con effetto dall'anno 2016, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente.
Gli incrementi annuali di cui al comma 1 si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della "Tabella danno biologico" di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19-bis. 5. Laffranco.
Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:
162-bis. All'articolo 80 della legge legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso superiore al 60 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19-bis. 6. Laffranco.
Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:
162-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in misura proporzionale al numero degli iscritti, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo l, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.
All'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la parte attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
19-bis. 7. Laffranco.
Dopo l'articolo 163 inserire i seguenti:
163-bis. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professionali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei tre anni che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di vecchiaia o anticipata per anzianità contributiva.
163-ter. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a tre anni di trasformazione del rapporto a tempo parziale o di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi per i primi 24 mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivi 12 mesi. Il datore di lavoro integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore fino alla prestazione previdenziale teoricamente maturata nel momento di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi previsti dalla Naspi e nell'anno della successiva indennità speciale per la parte corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Lo Stato concorre alla sperimentazione con la indennità speciale nell'eventuale terzo anno, con l'accredito di contributi figurativi al lavoratore nel caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale, per la parte integrativa corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.
163-quater. Il datore di lavoro versa all'Inps, mensilmente o in unica soluzione, la provvista corrispondente alla integrazione del reddito e ai contributi di sua competenza in base al percorso convenuto.
163-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo.
163-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per Vanno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per Vanno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per Vanno 2016, 120 milioni di euro per Vanno 2017 e a 60 milioni di euro per Vanno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma.
163-septies. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012 e all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015 le cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio dello Stato per compensare le deduzioni dall'Irap.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19-bis. 9. Pizzolante, Sammarco.
Dopo il comma 163 è aggiunto il seguente:
articolo 163-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, numero 28 sono soppresse le parole: «di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi e» sostituite dalle parole: «per le attività didattiche/curriculari di cui al n. 5 dell'articolo 4»;
b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo del numero 5, sono soppresse le parole: «che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro» e sostituite dalle parole: «per le attività didattiche/curriculari».
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni.
Fino all'entrata in vigore del Decreto di cui alla lettera b) del presente articolo resta in vigore la previgente disciplina
Conseguentemente, alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017-2018.
19-bis. 8. Laffranco.
Dopo il comma 163, inserire i seguenti:
163-bis. L'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità della tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, fruito in vita dal grande invalido, nonché il 60% dell'assegno di cumulo previsto dalla Tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.».
163-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in euro 6.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19-bis. 11. Fedriga, Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 163, inserire i seguenti:
163-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002 è incremento di euro 800.000.
163-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 163-bis, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
19-bis. 10. Fedriga, Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 163, inserire i seguenti:
163-bis. Con effetto dall'anno 2016, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente.
163-ter. Gli incrementi annuali di cui al comma precedente si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.
19-bis. 12. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
163-bis. 1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante. La predetta rendita è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
Conseguentemente, sopprimere il comma 369.
19-bis. 13. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
163-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legge 201 del 2011, aggiungere, infine il seguente periodo: «Sono comunque esclusi dal computo ai fini ISEE, le indennità corrisposte, in tutti i casi, per invalidità, compresi i trattamenti pensionistici».
19-bis. 1. Sandra Savino.
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
163-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992 , n. 257, e successive modificazioni, si applicano anche ai lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra "fiberfrax" che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi di tale fibra per un periodo non inferiore a dieci anni. La domanda di pensionamento anticipato è presentata dai lavoratori interessati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2016: –2.000.000;
2017: –2.000.000;
2018: –2.000.000.
19-bis. 15. Boccuzzi, Placido.
Dopo il comma 163 aggiungere i seguenti:
163-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: «fondi Sanitari, Casse, Società di Mutuo Soccorso, Enti aventi finalità assistenziale».
163-ter. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) i contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) nei limiti ivi indicati.
19-bis. 16. Rabino, Librandi.
Dopo il comma 163 aggiungere il seguente:
163-bis. Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: «134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142.610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137.610 milioni di euro per l'anno 2018».
19-bis. 17. D'Agostino, Librandi, Paris, Famiglietti, Giancarlo Giordano, Tino Iannuzzi, Giorgio Piccolo, Famiglietti, Paris.
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
163-bis. All'articolo 7, comma 9-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli enti e le associazioni di cui al primo periodo provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare i propri statuti prevedendo che nell'organo collegiale di controllo degli atti di gestione e contabile siano presenti un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.».
19-bis. 18. Piazzoni.
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
163-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Fermo restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in misura proporzionale al numero degli iscritti, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo. Agli oneri del presente comma si provvede a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la parte attribuita ala Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
19-bis. 20. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
163-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'IRFA – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19-bis. 21. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
163-bis. 1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
2. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
19-bis. 22. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
163-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il seguente comma:
3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000.
19-bis. 24. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 163, aggiungere i seguenti:
163-bis. In via sperimentale, limitatamente al triennio 2016-2018, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente, con oneri a carico del bilancio dell'INAIL. La rivalutazione di cui al primo periodo si applica all'importo degli indennizzi aumentato per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dell'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dei relativi decreti attuativi.
163-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 163-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro nell'anno 2016, di 5 milioni di euro nell'anno 2017, di 12 milioni di euro nell'anno 2018, di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
19-bis. 25. Damiano, Boccuzzi, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Amato, Capone, Coccia, Cominelli, Montroni, Basso, Antezza, Minnucci, Manzi, Peluffo, Ventricelli, Ribaudo, Rizzetto, Venittelli, Mazzoli, Crivellari, Campana, Bini, Donati, Lavagno, Pes.
Dopo il comma 163 aggiungere il seguente:
163-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e a seguire, di euro 800.000.
Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 comma 369 della presente legge.
19-bis. 26. Miotto.
Dopo il comma 163 aggiungere il seguente:
163-bis. L'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 è sostituito dal seguente:
l. A decorrere dal 1o gennaio 2016, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità della tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, fruito in vita dal grande invalido, nonché il 60 per cento dell'assegno di cumulo previsto dalla Tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.
Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in euro 6.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 comma 369 della presente legge.
19-bis. 27. Miotto.
Dopo il comma 163 aggiungere il seguente:
163-bis. Al comma 1, articolo 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: «e soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «,vigili del fuoco, polizia locale, forza e soccorso pubblici.».
Conseguentemente, al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «134,340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «133,340 milioni»;
b) le parole: «142,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «141,610 milioni»;
c) le parole: «139,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «138,610 milioni».
19-bis. 28. Locatelli, Pastorelli.
SEZIONE N. 20.
(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga).
(commi da 164 a 166)
Al comma 164, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per l'anno 2016.
20. 44. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al secondo periodo del comma 164, sopprimere le parole da: e quanto a 150 milioni fino a: n. 247.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000.000 euro annui per ciascuno degli anni dei triennio 2016-2018.
20. 45. Tripiedi, Cominardi, Alberti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 164, settimo periodo, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, aggiungere le seguenti: nonché, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2016, ai limiti temporali stabiliti dal presente comma ai fini dell'utilizzo dei suddetti trattamenti.
20. 36. Miccoli, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Casellato, Albanella, Giorgio Piccolo.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. Il comma 34 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente: «Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto peri licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, sono sostituite con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018.
20. 3. Patrizia Maestri, Dell'Aringa, Baruffi, Rotta, Romanini, Mariani, Damiano, Gnecchi, Giacobbe.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.
20. 10. D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.», sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di curo per l'anno 2017, di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
*20. 6. Laffranco.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.», sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
*20. 17. De Mita.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sopprimere le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018.
*20. 13. Pagano.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.», sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
*20. 58. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.», sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
*20. 60. Dell'Aringa, Patrizia Maestri.
Dopo il comma 164, inserire il seguente:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.», sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di curo per l'anno 2018, con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82 610 milioni di euro per l'anno 2017, di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018.
*20. 54. Taricco.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.», sono soppresse.
All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
**20. 57. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Laffranco.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.», All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
**20. 14. Pagano.
Dopo il comma 164, inserire il seguente:
All'articolo 1, dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.», sono soppresse.
All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
**20. 55. Taricco.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: «Per il periodo 2013-2015» con le seguenti: «Per il periodo 2013-2017,».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
*20. 59. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 164, inserire il seguente:
All'articolo 1, dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: «Per il periodo 2013-2015» con le seguenti: «Per il periodo 2013-2017,».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di curo per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
*20. 56. Taricco.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente comma:
164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: Per il periodo 2013-2015 con le seguenti: Per il periodo 2013-2017,.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
*20. 16. De Mita.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 34 è sostituito dal seguente: «34. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nel caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro pér ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
20. 22. Montroni, Pagani.
Dopo il comma 164, inserire il seguente:
164-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono soppresse le parole seguenti: «nel settore industriale».
20. 26. Gribaudo.
Dopo il comma 164, inserire il seguente:
164-bis. L'articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: 12 agosto 1947, n. 869 sono inserite le parole seguenti: , ad eccezione dell'articolo 3.
20. 25. Gribaudo.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*20. 63. XI Commissione.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*20. 34. Baruffi, Albanella, Giorgio Piccolo, Zappulla, Miccoli, Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe, Baruffi.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*20. 8. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 164, inserire il seguente:
164-bis. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) il corrispettivo pattuito tra somministratore ed utilizzatore con specifica indicazione dei termini di pagamento;
b) dopo l'articolo 33, inserire il seguente:
Art. 33-bis (Obblighi dell'utilizzatore) – 1. Quando il credito sia fondato sul corrispettivo di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), il Giudice autorizza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642, comma 1, cpc.
20. 35. Miccoli, Albanella.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. Al fine di conferire concreta efficacia agli ammortizzatori sociali e, comunque, a tutto il complesso di misure di sostegno economico per coloro che vivono una situazione di disoccupazione o sono sottoposti a tutela in costanza di rapporto di lavoro, le somme dovute ai beneficiari delle predette misure, devono essere corrisposte entro e non oltre il limite massimo di 60 giorni dal momento della richiesta fatta pervenire all'ente erogatore.
20. 47. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Gagnarli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l , comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.
20. 48. D'Incà, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. Poiché i riparti delle risorse attribuite alle Regioni per il pagamento dei trattamenti in deroga degli ammortizzatori sociali, in favore dei lavoratori di cui ai decreto ministeriale 83473/2014, avvengono con ritardo rispetto alle mensilità di riferimento, determinando in base alle norme del TUIR e del principio della tassazione separata un aggravio impositivo ai danni dei beneficiari, è previsto, per l'anno 2016, in riferimento alle spettanze ricevute nel biennio 2014-2015, il recupero, in favore dei suddetti lavoratori, di quanto versato a seguito della applicazione della tassazione separata, sotto forma di assegno una tantum.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
20. 51. Burtone, Albanella.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. Poiché i riparti attribuiti alle regioni per il pagamento dei trattamenti in deroga degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori di cui al decreto ministeriale 83473/2014 avvengono con ritardo così da determinare in base al principio della tassazione separata un aggravio a danno dei beneficiari degli ammortizzatori in deroga è previsto, per Vanno 2016, in riferimento ai riparti avvenuti nel biennio 2014-2015, il recupero, per gli aventi diritto, dei suddetto aggravio sotto forma di assegno una tantum.
»2Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -5.000.000;
2017: -5.000.000;
2018: -5.000.000.
20. 52. Burtone, Albanella.
Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
164-bis. In considerazione del perdurare di situazioni di crisi in particolare nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1078, è altresì assicurato in deroga a quanto stabilito dal DIVI 83473/2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i lavoratori i cui strumenti di tutela ordinari sono in scaduti o in scadenza entro l'anno 2015 di poter usufruire dello strumento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2016 con le modalità previste dalla legge considerato che si tratterebbe di prima concessione.
20. 53. Burtone.
Al comma 165, le parole: 18 milioni sono sostituite con: 30 milioni.
Conseguentemente al comma 369, le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 122,40 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di curo per l'anno 2017, 139,610 milioni di euro per l'anno 2018.
20. 70. Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Al comma 165, le parole: 18 milioni sono sostituite da: 30 milioni.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: 116,340 milioni di euro per l'anno 2016.
20. 42. Rostellato, Venittelli, Crivellari, Moretto, Mognato, Iacono.
All'articolo 1, comma 165, le parole: 18 milioni sono sostituite con: 30 milioni.
20. 18. Sammarco.
Al comma 165, sostituire le parole: 18 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 127,340 milioni di euro per l'anno 2016.
20. 27. Venittelli.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. A causa della obiettiva incertezza e della particolare complessità del calcolo di quanto dovuto, l'ammontare degli interessi, relativo al recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni e dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n, 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia, è calcolato in firma semplice a partire dalla esecutività dell'avviso di addebito di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*20. 68. Zaccagnini, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. A causa della obiettiva incertezza e della particolare complessità del calcolo di quanto dovuto, l'ammontare degli interessi, relativo al recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni e dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia, è calcolato in forma semplice a partire dalla esecutività dell'avviso di addebito di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*20. 20. Sammarco.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. A causa della obiettiva incertezza e della particolare complessità del calcolo di quanto dovuto, l'ammontare degli interessi, relativo al recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni e dalla legge 31 maggio 1995, n, 206, nonché ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia, è calcolato in forma semplice a partire dalla esecutività dell'avviso di addebito di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*20. 15. Giulietti.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono soppresse le parole seguenti: nel settore industriale.
20. 49. Dell'Aringa, Tinagli.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.
**20. 64. XI Commissione.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente ai comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.
**20. 23. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Camani, Casellato, Cuomo, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Tino Iannuzzi, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Moretto, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Fanucci.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.
**20. 9. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
20. 1. Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. Al fine di dotare il settore della pesca di un compiuto sistema di ammortizzatori sociali, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanar di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
20. 41. Venittelli, Rostellato, Crivellari, Moretto, Mognato, Iacono, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. L'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nei. senso che per le cooperative di pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, l'attività istruttoria volta all'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari, va effettuata con riferimento ai singoli soci lavoratori.
20. 28. Venittelli, Zoggia, Mognato, Martella, Murer, Crivellari, Moretto.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di dotare il settore della pesca di un compiuto sistema di ammortizzatori sociali, le disposizioni dí cui alla legge 8 agosto 1972 n, 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
*20. 19. Sammarco.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017, al fine di dotare il settore della pesca di un compiuto sistema di ammortizzatori sociali, le disposizioni dì cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
*20. 69. Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*20. 65. La XI Commissione.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*20. 38. Gribaudo, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi.
Dopo il comma 165, aggiungere seguente:
165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Tale indennità è riconosciuta altresì ai titolari di assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 140 del 2010 e all'articolo 51 della legge 449 del 1997. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 279 milioni di euro per l'anno 2016 e a 68 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18. comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
20. 46. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente: . In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 10 gennaio 2015 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge, 30 dicembre 2010 n. 241 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata IBIS-COLL».
Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; e) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
20. 71. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge, 30 dicembre 2010 n. 241 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL». Per la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
20. 73. Fassina, Placido, Gregori, Airaudo, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma i. è sostituito dal seguente: « 1. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge, 30 dicembre 2010 n. 241 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. All'onere derivante dal presente comma , si provvede per un importo pari a euro 279 milioni di euro per l'anno 2016, pari a euro 68 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
20. 24. Albanella.
Dopo il comma 165, è inserito il seguente:
165-bis. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n, 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017, salvo quanto stabilito ai sensi dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento del presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro il mese di maggio 2016 , computando le prestazioni in corso a alla data del 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per l'intera relativa durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Conseguentemente sostituire il comma 211 con il seguente: 211. Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017, e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
20. 61. Dell'Aringa.
Dopo il comma 165, aggiungere i seguenti:
165-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei p orti nei quali abbiano trovato applicazione le leggi n. 257, del 27 marzo 1992, e n. 271 del 4 agosto 1993, individuati negli atti di indirizzo del medesimo Ministero del lavoro e della previdenza sociale e segnatamente nei porti di Trieste, Chioggia, Venezia, Ravenna, Livorno, Genova, La Spezia e Savona.
165-ter. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
165-quater. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie di cui al comma 165-bis di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.
165-quinquies. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 369, le parole: 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 20.7, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 124,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
20. 29. Tullo, Giacobbe, Mognato, Pagani.
Dopo il comma 165, inserire i seguenti:
165-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative alla stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili della regione Calabria, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.
165-ter Al quarto periodo del comma 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire la parola 014» con la seguente 016».
Conseguentemente, al comma 550, alla Tabella A allegata, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: -25.000.000;
E voce: Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:
2016: -25.000.000.
20. 30. Scotto, Costantino, Airaudo, Placido , Marcon, Melilla.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. All'articolo 16 .del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016» e le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
b) al comma 2, capoverso, dopo la parola: «Nel» aggiungere la seguente: «solo»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «e 200 milioni nel 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 300 milioni nel 2016 e 300 milioni nel 2017».
Conseguentemente:
1) al comma 369, le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016;
2) al comma 525 le parole: pari a 5,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari a 7 per cento.
20. 43. Pellegrino, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. L'avvenuta presentazione da parte dei lavoratori interessati all'INAIL per richiedere la certificazione della patita esposizione a rischio di amianto, vale ad interrompere i termini di prescrizione del diritto della rivalutazione contributiva ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti dell'INPS.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: -5.000.000;
2017: -5.000.000;
2018: -5.000.000.
20. 32. Vico, Pelillo, Ginefra, Losacco, Grassi, Ventricelli, Mariano, Capone, Michele Bordo, Mongiello, Cassano, Massa, Antezza.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 21, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 può essere autorizzato per le imprese che, pur avendo già cessato l'attività, ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto legge n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
20. 33. Vico, Pelillo, Ginefra, Losacco, Grassi, Ventricelli, Mariano, Capone, Michele Bordo, Mongiello, Cassano, Massa.
Sopprimere il comma 166.
20. 11. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
166-bis. È fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni e per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di pubblicare sul sito internet di Italia Lavoro Spa le offerte di lavoro disponibili 30 giorni prima della data di assunzione prevista per ciascuna di essa.
20. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
166-bis. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.
20. 67. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.
Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
166-bis. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016.
20. 12. Vignali.
Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
166-bis. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.
*20. 7. Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.
Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
166-bis. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.
*20. 39. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
166-bis. L'articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « 12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le parole seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3».
20. 50. Dell'Aringa, Tinagli.
Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
166-bis. L'articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « 12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le parole seguenti; «, ad eccezione dell'articolo 3».
166-ter. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono cancellate le parole seguenti: «nel settore industriale».
20. 21. Rotta.
Dopo il comma 166, aggiungere il seguente: « 166-bis. Le aziende che impiegano meno di 15 dipendenti accedono su base volontaria ai benefici della Cassa integrazione ordinaria, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per i propri lavoratori.
20. 40. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
166-bis. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
166-ter. La rendita di cui al comma 166-bis è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.
20. 62. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.
Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
166-bis. Con effetto dall'anno 2016, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inali, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente.
166-ter. Gli incrementi annuali di cui al comma 166-bis si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000.
20. 66. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.
Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
166-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.».
20. 74. Dell'Aringa.
SEZIONE N. 20-bis.
(Assicurazione volontari).
(commi da 167 a 171)
Al comma 167, dopo le parole «legge 26 luglio 1975, n 354» aggiungere le seguenti: nonché i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dell'articolo 168-bis del codice penale.
Conseguentemente dopo il comma 169 aggiungere il seguente:
169-bis. Al Fondo di cui al comma 167 è assegnato, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, l'ulteriore importo di euro 500.000, ai fini della copertura degli obblighi assicurativi, previsti dal predetto comma, relativi ai detenuti e agli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1974, n. 354, nonché ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dell'art,168-bis del codice penale.
alla tabella A, alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2016: - 500,000 euro;
2017: - 500,000 euro.
20-bis. 9. Verini, Ermini, Ferranti, Morani, Rossomando, Amoddio, Bazoli, Vazio, Giuseppe Guerini, Mattiello, Giuliani, Marzano, Rostan, Zan, Giuditta Pini, Leva, Tartaglione, Iori, Greco, Magorno, Campana.
Al comma 167 dopo le parole: legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 168-bis del codice penale.
20-bis. 23. La II Commissione.
Al comma 167 dopo le parole: legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere le seguenti: nonché di soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dell'articolo 168-bis del codice penale.
20-bis. 13. Berretta.
Al comma 167 sopprimere le parole: trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2015, numero 142.
20-bis. 7. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 167 sopprimere le parole: trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2015, numero 142.
20-bis. 21. Scotto.
Dopo il comma 167 aggiungere i seguenti commi:
167-bis. Al numero 28, comma 3, dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, sono soppresse le parole «di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi» e sostituite dalle parole «per le attività didattiche/ curriculari di cui al n. 5 dell'articolo 4».
167-ter. Al primo periodo del numero 5, comma 1, dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 sono soppresse le parole «che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro» e sostituite dalle parole «per le attività didattiche/curriculari».
167-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni.
167-quinquies. Fino all'entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 del presente articolo resta in vigore la previgente disciplina.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivati dall'attuazione pel presente emendamento, pari a euro 3.850.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20-bis. 2. Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 167 aggiungere il seguente:
167-bis. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n.247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: - 600.000;
2017: - 3.000.000;
2018: - 9.000.000.
20-bis. 1. Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
Sostituire il comma 168, con il seguente:
168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, anche se utilizzano soggetti diversi da quelli individuati al comma 167, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016-2017.
20-bis. 5. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Sostituire il comma 168, con il seguente:
168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, anche se utilizzano soggetti diversi da quelli individuati al comma 167, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
20-bis. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 168 aggiungere il seguente:
168-bis: Una quota del fondo di cui al comma 167 nel limite di 1 milione di euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori in deroga vi compresi coloro che ai sensi del DM 83473 del 1 agosto 2014 hanno esaurito i periodi previsti di sostegno al reddito, residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 218/78, impegnati in progetti promossi dalle amministrazioni locali con la partecipazione di associazioni di volontariato, di rigenerazione urbana, messa in sicurezza del territorio e valorizzazione del patrimonio culturale.
20-bis. 11. Burtone, Covello, Famiglietti, Cuomo, Battaglia.
Dopo il comma 169 inserire i seguenti:
169-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica. Il decreto di cui al precedente periodo prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al precedente periodo, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
169-ter. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o sì sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
169-quater. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 169-bis, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 169-bis.
169-quinquies. A decorrere dal primo gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 169-bis possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste dal comma 169-bis al 169-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Conseguentemente al comma 550, Tabella A allegata, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2016: – 10.000.000.
20-bis. 20. Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.
Dopo il comma 169 aggiungere il seguente:
169-bis. Al numero 28, comma 3, dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, sono soppresse le parole: «di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi» e sostituite dalle parole: «per le attività didattiche/curriculari di cui al n. 5 dell'articolo 4». Al primo periodo del numero 5, comma 1, dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 sono soppresse le parole «che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro» e sostituite dalle parole «per le attività didattiche/curriculari». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni. Fino all'entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 del presente articolo resta in vigore la previgente disciplina.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.
20-bis. 14. Di Lello, Di Gioia.
Dopo il comma 169 aggiungere il seguente:
169-bis. Al numero 28, comma 3, dell'articolo1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, sono soppresse le parole «di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi» e sostituite dalle parole «per le attività didattiche/curriculari dì cui al n, 5 dell'articolo 4». 2) Al primo periodo del numero 5, comma 1, dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 sono soppresse le parole «che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro» e sostituite dalle parole «per le attività didattiche/curriculari». 3) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni. 4) Fino all'entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 del presente articolo resta in vigore la previgente disciplina.
20-bis. 18. Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola.
Dopo il comma 169 aggiungere il seguente:
169-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
20-bis. 19. Ricciatti, Ferrara.
Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, concernente «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Garante è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento peri membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.»;
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«6. Per le spese di funzionamento del Garante è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente, alla Tabella A — voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti riduzioni:
2016: -200.000,00 euro;
2017: -200.000,00 euro;
2018: -200.000,00 euro.
20-bis. 24. La II Commissione.
Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
171-bis. – All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, concernente «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Garante è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali».
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«6. Per le spese di funzionamento del Garante è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti riduzioni:
Anno 2016: – 200 mila euro
Anno 2017: – 200 mila euro
Anno 2018: – 200 mila euro
20-bis. 10. Verini, Ermini, Ferranti, Morani, Rossomando, Amoddio, Bazoli, Vazio, Giuseppe Guerini, Mattiello, Giuliani, Marzano, Rostan, Zan, Giuditta Pini, Leva, Tartaglione, Iori, Greco, Magorno, Campana.
Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, concernente «Misure urgenti in terna di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Ai componenti del Garante è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40% dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali».
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«6. Per le spese di funzionamento del Garante è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente alla Tabella A — alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti riduzioni:
Anno 2016: – 200 mila euro;
Anno 2017: – 200 mila euro;
Anno 2018: – 200 mila euro.
20-bis. 12. Berretta.
Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
171-bis. È autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie de destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità ed ai lavoratori di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 della Regione Calabria, al fine di assicurare il percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2014, n. 147. Le risorse sono destinate, per l'anno 2016, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della Calabria al fine di assicurare la continuità dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 259, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m., e quelle di cui all'articolo 41,comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. All'onere di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
20-bis. 3. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 171, inserire il seguente:
171-bis. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al comma 1 si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «134,340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «133,340 milioni»;
b) le parole: «142,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «139,610 milioni»;
c) le parole: «139,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «130,61.0 milioni».
20-bis. 15. Di Lello, Di Gioia.
Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
171-bis. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «134,340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «133,340 milioni»;
b) le parole: «142,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «139,610 milioni»;
c) le parole: «139,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «130,610 milioni».
20-bis. 17. Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola.
Dopo il comma 171 aggiungere i seguenti:
171-bis Al numero 28, comma 3, dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, sono soppresse le parole: «di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi» e sostituite dalle parole: «per le attività didattiche/curriculari di cui al n. 5 dell'articolo 4».
171-ter. Al primo periodo del numero 5, comma 1, dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 sono soppresse le parole «che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro» e sostituite dalle parole «per le attività didattiche/curriculari».
171-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni.
171-quinquies. Fino all'entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 resta in vigore la previgente disciplina.
20-bis. 22. Gelmini.
Dopo il comma 171 inserire i seguenti:
171-bis. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono essere effettuate tramite credito telefonico e sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.
171-ter. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 171-bis. La previsione di cui al comma 171-quater è altresì disciplinata sentita l'Agenzia delle Entrate.
171-quater. Alle erogazioni di cui al comma 171-bis si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
20-bis. 16. Boccadutri, Losacco, Scuvera, Barbanti, Dallai, Gadda, Carrozza, Capua, Coppola, Tentori, Bonomo, Ascani, Tinagli, Peluffo, Quintarelli, D'Alia, Bruno Bossio, Caparini, Marco Di Maio, Bargero, Giampaolo Galli, Gribaudo.
Dopo il comma 171, aggiungere i seguenti:
171-bis. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.
171-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2019».
Conseguentemente, al comma 369, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.
20-bis. 6. Gelmini.
Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
171-bis. Al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: «a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli».
b) All'articolo 30, comma 2, sopprimere le parole: «le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi».
c) All'articolo 56, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli».
20-bis. 8. Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
SEZIONE N. 21.
(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura).
(commi da 172 a 181)
Sostituire il comma 172 con il seguente:
172. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche, dei festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale (legge 238/2012) e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del: a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
21. 62. Pagani, Montroni, Arlotti, Marchetti, Carocci, Oliverio, Palma, Currò, Giuditta Pini, Rampi.
Al comma 172 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo le parole: «di beni pubblici» sono inserite le seguenti: «e di castelli di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, classificati nella categoria catastale A/9 Castelli.
Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
21. 4. Pagano.
Al comma 172, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo le parole: «di beni pubblici» sono inserite le seguenti: «e di castelli di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, classificati nella categoria catastale A/9 Castelli.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.
21. 13. Lo Monte, Pagano.
Al comma 172, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al primo periodo dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» aggiungere le parole: «, per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro»;
Conseguentemente:
1) al comma 173 sostituire le parole: 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, 6,9 milioni di euro per l'anno 2018, 14,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 20,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;
2) al comma 369 sostituire le parole 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017,–di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 85,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 93,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 135,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 132,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 161,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 150,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
21. 25. Vezzali, Librandi.
Al comma 172, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al primo periodo dopo le parole: svolgono esclusivamente attività nello spettacolo aggiungere le parole: , per il sostegno alle attività didattiche per le scuole nei musei;
Conseguentemente:
1) al comma 173 sostituire le parole 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, 6,9 milioni di euro per l'anno 2018, 14,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 20,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2) al comma 369 sostituire le parole 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 85,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 93,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 135,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 132,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 161,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 150,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
21. 26. Galgano, Quintarelli, Capua, Catania, Catalano, Antimo Cesaro, Sottanelli, Vargiu, Matarrese, Librandi.
Al comma 172, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al primo periodo dopo le parole: svolgono esclusivamente attività nello spettacolo aggiungere le parole: , per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro.
*21. 9. Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 172, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al primo periodo dopo le parole: svolgono esclusivamente attività nello spettacolo aggiungere le parole: , per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro.
*21. 29. Manzi, Rampi.
Al comma 172, aggiungere in fine la seguente lettera:
b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso di erogazioni liberali per interventi su beni di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché appartenenti ape categorie di cui ai medesimi periodi.
Conseguentemente, sostituire il comma 173 con il seguente:
1. Per l'attuazione del comma 172, è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro per l'anno 2017, 8,9 milioni di euro per l'anno 2018, 16,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 22,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. al relativo maggiore onere, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
21. 12. Pagano.
Al comma 172, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo le parole: istituzioni pubbliche aggiungere le seguenti parole: e per la fruibilità di beni culturali nella disponibilità privata ma di interesse pubblico. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
21. 51. Cristian Iannuzzi.
Al comma 172, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo le parole: esclusivamente attività dello spettacolo aggiungere: ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.
21. 38. Rampi, Manzi.
Al comma 172, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo le parole: delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione aggiungere le parole: e di tutti gli enti ed organismi vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge n. 112 del 2013.
21. 30. Rampi, Manzi.
Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
172-bis. A partire dall'anno 2016 le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per garantire la fruibilità di beni culturali di proprietà privata ma di interesse pubblico per un ammontare massimo di 20 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 50. Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
172-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di reperire il maggior numero di risorse, semplificare ed agevolare le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti, sul portale, predisposto ai sensi del comma precedente, è garantita la possibilità alle associazioni culturali presenti sul territorio di richiedere l'accreditamento di ulteriori siti culturali statali a cui destinare le erogazioni liberali nonché di effettuare i versamenti a favore dei siti della cultura accreditati direttamente on line».
21. 56. Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
172-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di reperire il maggior numero di risorse, semplificare ed agevolare le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti, sul portale, predisposto ai sensi del comma precedente, è garantita la possibilità di effettuare i versamenti a favore dei siti della cultura accreditati direttamente on line».
21. 55. Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
172-bis. Tra gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31.5.2014, n. 83, come modificato da comma 172, sono ricompresi anche gli interventi volti alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, mediante predisposizione di adeguati impianti e sistemi di illuminazione, e connessi interventi e progetti di valorizzazione, sia interna che esterna.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, 196, che appaiono in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 172-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
21. 11. Pagano.
Dopo il comma 172 aggiungere il seguente:
172-bis. Ai lavoratori stagionali sono estesi i benefici di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
Conseguentemente:
1) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
2) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 16 per cento;
3) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 6 per cento.
21. 61. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 173 aggiungere i seguenti:
173-bis. Al fine di sostenere il migliore mantenimento e la tutela dei beni immobili culturali di proprietà privata, in una prospettiva di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, i castelli di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, classificati nella categoria catastale A/9 «Castelli», sono esentati dall'applicazione dell'imposta municipale propria e della TASI al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sul medesimo, consente gratuitamente l'accesso al pubblico dello stesso per un periodo non inferiore, nel corso di ciascun anno solare, a quaranta giorni, anche non consecutivi, per finalità turistiche e culturali, per una durata giornaliera non inferiore a cinque ore;
b) il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di diritto reale sul medesimo, presenta una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, in cui si attesta il numero effettivo di giorni nei quali l'immobile è risultato aperto gratuitamente al pubblico; la dichiarazione, corredata della dichiarazione che accerta la sussistenza dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è presentata, anche in via telematica, al comune dove l'immobile è ubicato e all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre di ogni anno.
173-ter. Qualora non si realizzi il requisito di cui al comma 173-bis, lettera a), in caso di mancata presentazione entro il termine ivi previsto della dichiarazione di cui al comma 173-bis, lettera b), ovvero in caso di indicazione di dati incompleti o inesatti, il soggetto passivo decade dall'agevolazione e versa l'imposta dovuta entro il termine fissato per il versamento della seconda rata dell'imposta medesima.
173-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative dei commi 173-bis e 173-ter, definendo in particolare i criteri e le condizioni di apertura gratuita al pubblico degli immobili, il modello di dichiarazione di cui al comma 173-bis, lettera b), l'accertamento delle cause di decadenza e le modalità di collaborazione dell'Agenzia delle entrate al controllo delle dichiarazioni di cui al comma 173-bis , lettera b). Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, si riscontri l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 173-bis, si procede al recupero dell'imposta non versata, con l'applicazione di sanzioni e interessi ai sensi di legge.
173-quinquies. Al fine di compensare la perdita di gettito a carico dei comuni derivante dall'applicazione del comma 173-bis, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata a decorrere dal 2016 di 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
21. 6. Pagano.
Dopo il comma 173 aggiungere i seguenti:
173-bis. Al fine di sostenere il migliore mantenimento e la tutela dei beni immobili culturali di proprietà privata, in una prospettiva di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, i castelli di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico e vincolati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, classificati nella categoria catastale A/9 «Castelli», sono esentati dall'applicazione dell'imposta municipale propria e della TASI al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sul medesimo, consente gratuitamente l'accesso al pubblico dello stesso per un periodo non inferiore, nel corso di ciascun anno solare, a quaranta giorni, anche non consecutivi, per finalità turistiche e culturali, per una durata giornaliera non inferiore a cinque ore;
b) il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di diritto reale sul medesimo, presenta una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, in cui si attesta il numero effettivo di giorni nei quali l'immobile è risultato aperto gratuitamente al pubblico; la dichiarazione, corredata della dichiarazione che accerta la sussistenza dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è presentata, anche in via telematica, al comune dove l'immobile è ubicato e all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre di ogni anno.
173-ter. Qualora non si realizzi il requisito di cui al comma 173-bis, lettera a), ovvero in caso di mancata presentazione entro il termine ivi previsto della dichiarazione di cui al comma 173-bis, lettera b), ovvero ancora in caso di indicazione di dati incompleti o inesatti, il soggetto passivo decade dall'agevolazione ed è tenuto al versamento dell'imposta dovuta; in mancanza si procede al recupero dell'imposta non versata.
173-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative dei commi 173-bis e 173-ter, definendo in particolare il modello di dichiarazione di cui al comma 173-bis, lettera b), e le relative modalità di trasmissione, nonché le modalità di collaborazione dell'Agenzia delle entrate al controllo delle dichiarazioni di cui al comma 173-bis, lettera b).
173-quinquies. Al fine di compensare la perdita di gettito a carico dei comuni derivante dall'applicazione del comma 173-bis, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata a decorrere dal 2016 di 7 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 7.000.000;
2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000.
21. 14. Pagano, Lo Monte.
Dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
173-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole e peri due successivi sono sostituite dalle seguenti e per i cinque anni successivi;
b) Al comma 7, le parole per gli anni dal 2016 al 2019 sono sostituite dalle seguenti per gli anni dal 2016 al 2022.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022.
21. 5. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
173-bis. All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente comma, indicati direttamente dal contribuente al momento della dichiarazione dei redditi, sono alternativamente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo oppure gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale e gli enti senza scopo di lucro individuati in apposito elenco, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. In ogni caso, le risorse di cui al presente comma destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato «Fondo 5x1000 alla cultura».
21. 43. Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Orfini, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
173-bis. Al comma 2 l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 è aggiunto infine il seguente periodo:
«Il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al primo periodo comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (Piano casa) di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. (43).
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».
21. 21. Sammarco, Pagano.
All'articolo 1, al comma 174, primo periodo, dopo le parole: attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti aggiungere le seguenti: anche su istanza degli enti proprietari dei beni secondo le modalità e termini stabiliti con decreto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanarsi entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge.
21. 46. Tidei.
Al comma 174 apportare le seguenti modifiche:
a) aggiungere infine le seguenti parole: «Il complesso delle risorse è riservata in misura non inferiore ad un terzo alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna»;
b) sostituire la parola: «2017» con la seguente: «2016».
Conseguentemente, alla Tabella 4 voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 5.000.000.
21. 8. Calabrò.
Al comma 174, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni per l'anno 2016».
21. 57. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
174-bis. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disposta la fusione per incorporazione della «società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa», di seguito «ARCUS», nella società «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A», di seguito «ALES». La struttura organizzativa di ALES è conseguentemente articolata in due o più divisioni, una delle quali prosegue le funzioni di ARCUS di cui all'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modificazioni.
174-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il nuovo statuto di ALES. Lo statuto prevede tra l'altro l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro novanta giorni dall'insediamento, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti di ALES, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa come risultante dalla fusione ai sensi del presente articolo. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, ad ALES non si applica l'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
174-quater. La fusione disposta dal comma 174-bis, in deroga agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, ha effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese. In tale data ARCUS si estingue, con contestuale cessazione dalla carica dei suoi organi amministrativi e di controllo. ALES procede alla cancellazione di tale società dal registro delle imprese. Tutti gli atti connessi alle operazioni di fusione tra ALES ed ARCUS sono esclusi da ogni tributo e diritto, comunque denominato, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
174-quinquies. Il comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182 sono abrogati.
21. 47. Losacco, Boccadutri.
Dopo il comma 174 aggiungere i seguente:
174-bis. Al fine di favorire azioni di tutela, analisi, mappatura e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e monumentale italiano, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, definisce le linee guida per l'attivazione di programmi annuali di tirocini formativi universitari curricolari per gli studenti iscritti all'ultima anno dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea L-10 ed L-15 di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Per un organico coordinamento delle attività espletate, è istituita in seno al Ministero dei beni e delle attività culturali una cabina di regia per le operazioni di monitoraggio delle attività espletate e raccolta delle informazioni che possono confluire in una banca dati appositamente istituita.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e dei turismo definisce altresì i criteri per l'attribuzione di crediti formativi universitari in favore degli studenti che partecipano ai programmi annuali di cui al comma precedente.
Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
21. 48. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:
174-bis. Al fine di garantire la promozione dei siti culturali della Nazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione dei siti della cultura, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.
174-ter. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro, tra le Soprintendenze. L'assegnazione delle risorse ai siti culturali avviene mediante la selezione di specifici programmi di promozione presentati dagli stessi.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».
21. 59. Simone Valente, Vacca, Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
174-bis. Al comma 1, dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 sono in fine aggiunte le seguenti parole:
«, ovvero in ogni caso in cui, anche per il miglior perseguimento dei fini innanzi indicati, lo Stato, le Regioni, o gli atri Enti territoriali abbiano effettuato o abbiano finanziato o concorso a finanziare interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo. Gli oneri sopportati per la realizzazione degli interventi ovvero l'importo dei finanziamenti sono considerati ai fini della determinazione della indennità di espropriazione».
21. 64. Massa.
Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
174-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco nazionale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dal territorio costiero dei comuni ricadenti nel suddetto Parco sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
21. 67. Melilla.
Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
174-bis. Al fine di perseguire le primarie ed imprescindibili finalità di tutela ambientale e del paesaggio nonché di difesa del territorio dai rischi idrogeologici già indicate dall'articolo 2 comma 3 bis del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 2011 n. 10, per non porre in pericolo o a rischio la qualità delle aree da includere nel parco nazionale di cui all'articolo 8 comma 3 della legge 23 marzo 2001 n. 93, nelle zone di mare entro un raggio di dodici miglia dal territorio costiero dei Comuni ricadenti nel suddetto parco, sono vietate nuove attività ed installazioni fisse e mobili per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni già esistenti, anche provviste delle autorizzazioni necessarie.
21. 72. D'Incecco, Ginoble, Fusilli, Amato, Castricone.
Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
174-bis. Al fine di corrispondere ai proprietari di beni di interesse storico ed artistico quanto dovuto a titolo di contributo ex articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004, stimato in 100 milioni di euro, per gli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati su detti beni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazione di parte corrente delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016, 30 milioni di euro per il 2017, e 40 milioni di euro per 2018».
21. 16. Borghesi, Guidesi.
Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
174-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
21. 71. Castricone, Amato, D'Incecco, Fusilli, Ginoble.
Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
174-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente periodo: «Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate a lavori stradali, che per la loro natura possono essere annoverati come interventi in materia di turismo».
21. 1. Bergamini.
Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
174-bis. Quota parte, pari a euro 1.500.000, della somma destinata dal comma 174 per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è vincolata specificamente al finanziamento di progetti di manutenzione, restauro, recupero e valorizzazione, da presentarsi entro il 30 settembre 2016, di luoghi di culto di alto valore storico, culturale ed artistico adibiti a cappelle universitarie, e di edifici ad essi strettamente connessi».
21. 3. Centemero.
Sopprimere il comma 175.
Conseguentemente: sopprimere il comma 177.
21. 18. Borghesi, Guidesi.
Al comma 175, sostituire la parola 500, con la seguente: 100.
Conseguentemente: al comma 177, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «4 milioni».
21. 17. Borghesi, Guidesi.
Al comma 175, sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 27. Mazziotti Di Celso, Librandi.
Al comma 175 sopprimere le parole: , selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L-01.
*21. 42. Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Orfini, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Al comma 175 sopprimere le parole selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 53. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon, Melilla.
Al comma 175 sopprimere le parole selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 69. Coppola, Boccadutri.
Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 73. La VII Commissione.
Al comma 175, sostituire le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01 con le seguenti: selezionati solo tra laureati in possesso di diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con i profili di cui al presente comma.
21. 28. Mazziotti Di Celso, Librandi.
Al comma 175, dopo la parola: promozione aggiungere la seguente: , gestione.
21. 60. Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 175 aggiungere il seguente:
175-bis. Per i medesimi fini di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale di cui al comma precedente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per ciascun profilo afferente all'Area III in cui si riscontrino ulteriori posti vacanti in organico ai sensi del Decreto Ministeriale 6 agosto 2015, è altresì autorizzato, in un'ottica di efficienza, utilizzo delle risorse interne e contenimento della spesa, a procedere, in deroga all'articolo 24 del decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, all'assunzione di personale specializzato ricorrendo alle graduatorie vigenti e derivanti dalle procedure selettive interne espletate a seguito dei bandi di cui al D.D.G. 24.07.2007 ai sensi del DPCM 16.01. 2007, nella misura del completamento dei posti messi complessivamente a concorso della procedura per funzionari di III Area, fascia retributiva FI, a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018»
21. 58. Chimienti, Ciprini, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 176, primo periodo, dopo le parole: è assunto aggiungere le seguenti: «con riserva del 20 per cento a favore del personale di cui alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C 1).
21. 2. Petrenga.
Al comma 176, sopprimere le seguenti parole: , all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
21. 76. Di Lello, Di Gioia.
Al comma 176 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata».
21. 49. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.
Dopo il comma 176 aggiungere il seguente:
176-bis. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile relativa alle attività svolte dai lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 172.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole:
«134,340» con: «130,000», «142,610» con: «140,000», «139,610», con «135,000», «184,110» con: «180,000», «210,510» con: «200,000», «199,100» con: «195,000».
21. 66. Formisano.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177-bis. Al fine di diversificare l'offerta turistica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni di esercizio degli home restaurant, intendendosi tali le attività a gestione familiare finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato dalle persone fisiche all'interno di parte delle proprie strutture abitative. L'esercizio dell'attività di cui al periodo precedente può essere svolta anche da coloro che hanno strutture abitative in affitto previa assenso del proprietario dell'abitazione e che siano in locazione da almeno 3 anni. L'esercizio dell'attività di home restaurant non necessita di alcun cambio di destinazione di uso della struttura abitativa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
21. 65. Minardo, Garofalo, Bosco.
Al comma 178, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 327: aggiungere in fine la seguente lettera:
«c-bis) per le imprese radiotelevisive locali, pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto di impianti e apparecchiature destinate alla produzione e alla diffusione di materiale audiovisivo avente ad oggetto prodotti di informazione.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
21. 7. Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 178, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 335, dopo le parole: di euro 5.000.000, sono aggiunte le parole tale credito di imposta sale al 30 per cento del costo di produzione della singola opera, e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 7.000.000, in relazione a film, o alle parti di film, realizzati sul territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, mediante utilizzo in misura non inferiore a due terzi di fornitori e/o mano d'opera ivi residente da non meno di cinque anni.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5. milioni di euro a decorrere dal 2016.
21. 15. Calabrò.
Al comma 178 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 335, dopo le parole di euro 5.000.000, sono aggiunte le parole tale credito di imposta sale al 30 per cento del costo di produzione della singola opera, e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 7.000.000, in relazione a film, o alle parti di film, realizzati sul territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, mediante utilizzo in misura non inferiore a due terzi di fornitori e/o mano d'opera ivi residente da non meno di cinque anni.
21. 20. Calabrò.
Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
178-ter. La novella di cui al comma precedente opera nei limiti delle risorse già stanziate di cui all'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
178-quater. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016».
21. 35. Rampi.
Dopo il comma 178, aggiungere seguenti:
178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
178-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 369 è ridotto di 2 milioni per l'anno 2016.
21. 10. Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
178-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016».
Conseguentemente al comma 369, le parole: «134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,510 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti <132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017; di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018».
21. 36. Rampi.
Dopo il comma 178 aggiungere i seguenti:
178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
178-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016».
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole «134,340 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «132,340 milioni di euro per l'anno 2016».
21. 24. Molea, Librandi.
Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
178-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 369 è ridotto di 1,5 milioni di euro annui.
21. 68. Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
178-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016 entro il limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000.
21. 79. Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.
Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
«178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
178-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 178-bis si provvede nell'ambito del limite di spesa complessivo di 4,5 milioni di euro annuo già previsto dal comma 1 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
21. 31. Manzi, Rampi, Tentori.
All'articolo 1, dopo il comma 179 aggiungere il seguente:
Art. 179-bis
«Alle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal comma 20-bis del medesimo decreto nel caso gli stessi si trovino in tutte le seguenti condizioni:
a) nel caso sia stata attivata la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 11 decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;
b) in condizione di disavanzo di gestione alla data del 31 dicembre 2015 per effetto della dimeni suzione dei contributo FUS 2015 rispetto a quanto previsto nei piani di risanamento approvati dal commissario di governo, di cui al comma 3 dell'articolo 11 decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;
c) che la perdita di cui alla precedente lettera b) sia uguale o inferiore al minor contributo FUS accertato nel piano di risanamento di cui alla lettera a) e che sia in grado nell'esercizio successivo sulla base del medesimo piano a ripianare tale disavanzo col proprio patrimonio.».
21. 74. Losacco, Boccadutri.
Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
179-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive, modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Il dieci per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società ad attività di promozione culturale sulla base di apposito atto di indirizzo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
21. 22. Giulietti.
Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
179-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive, modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Il dieci per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.
21. 41. Rampi, Coscia, Bonaccorsi, Orfini, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
179-bis. «All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Sono esclusi dalla base di calcolo del diritto di autore di cui alla legge n. 633 del 1941, e dai relativi adempimenti, tutti i contributi pubblici erogati ad enti e associazioni no profit per l'organizzazione di spettacoli dal vivo a pagamento».
21. 32. Malisani.
Dopo il comma 180 aggiungere i seguenti:
180-bis. Al fine di favorire l'effettiva riduzione dei costi operativi di costruzione, il monitoraggio e il controllo sullo stato avanzamento lavori, nonché la manutenzione e la riqualificazione delle opere, per i periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 ai professionisti, singoli o associati, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per la formazione e per l'acquisto di software relativi a metodi e strumenti di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, fino all'importo massimo complessivo di euro 10.000 nel triennio e comunque entro il limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2016, 2017, 2018 fino a concorrenza delle risorse. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
180-ter. I professionisti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive, modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia emanato entro il 31 gennaio 2016, che stabilisce altresì le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
180-quater.Agli oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2016, 2017, 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369.
21. 77. Gadda, Coppola, Piccoli Nardelli, Dallai, Parrini, Vazio, Marco Di Maio, Donati, Morani, Fanucci, Moretto, Fregolent, Venittelli, Iori, Fragomeli, Patriarca, Lodolini, Crimì, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani, Bonomo, Scuvera, Bruno Bossio.
Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:
«180-bis. Nei limiti delle risorse stanziate, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni».
21. 37. Rampi.
Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Finanziamento alla Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli).
181-bis. È autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento operativo della Fondazione ldis-Città della Scienza di Napoli.
Il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere il funzionamento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza in attesa della ricostruzione del nuovo «Science Center» distrutto il 4 marzo 2013.
La Fondazione Idis-Città della Scienza trasmette al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui costi di gestione sostenuti nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle modifiche al comma 369 di cui al periodo successivo. Il comma 369 è sostituito dal seguente: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028».
21. 78. Miccoli, Laforgia.
Dopo il comma 180 inserire il seguente:
180-bis. Al fine di estinguere i debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
21. 44. Narduolo, Coscia, Malisani, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Manzi, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 181, sostituire le parole «la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2017 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
Conseguentemente, al medesimo comma 181, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Per la valorizzazione delle reti ferroviarie locali destinate al trasporto turistico, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione di spesa già previsto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a favore delle reti ferroviarie adibite al trasporto turistico».
21. 63. Mura.
Al comma 181, aggiungere in fine le seguenti parole: ...È autorizzata la spesa aggiuntiva di 10 milioni di euro per l'anno 2016 a favore degli Enti locali per interventi di valorizzazione e messa in sicurezza dei camini italiani.
21. 70. Cova, Terrosi, Cenni, Dallai, Lavagno, Romanini, Stella Bianchi, Crimì, Casati, Preziosi, Cani, Capone, Mauri, Benamati, Ascani, Scuvera, Albini, Ferrari, Coppola, Donati, Zanin, Venittelli.
Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
181-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, provvede all'affidamento in concessione, con divieto di subappalto, ai sensi della articolo 115, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del sito archeologico di Pompei a favore di fondazioni private, imprenditori e società in qualunque forma costituite, con esclusione di quelle partecipate da enti pubblici, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
181-ter. La concessione ha durata quinquennale e può essere rinnovata. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione della presente legge affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali che li destina, in misura non inferiore all'80 per cento del loro ammontare, alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.
181-quater. Nel contratto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 115, comma 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza regola i rapporti con i concessionari, esplicita le proprie prerogative di controllo e disciplina la possibilità di un indennizzo per i concessionari che nel corso del periodo di affidamento abbiano apportato migliorie, svolto investimenti in conto capitale e attività di valorizzazione ulteriori rispetto a quelle previste, effettuato interventi di riqualificazione delle strutture destinate ai servizi per il pubblico.
181-quinquies. Sono fatti salvi gli obblighi verso terzi assunti dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.
181-sexties. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei è altresì autorizzata, secondo le procedure previste dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge, a provvedere all'affidamento in concessione dei siti archeologici di Ercolano, Boscoreale, Oplontis e Stabia.
21. 23. Librandi.
Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
«181-bis. Dopo l'articolo 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:
«Art. 154-bis.
(Agevolazioni per la salvaguardia e la riqualificazione dei beni soggetti a tutela).
1. A decorrere dall'anno di imposta 2016, sono deducibili integralmente dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), le spese effettuate o le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di interventi di salvaguardia naturalistica e riqualificazione ambientale dei beni tutelati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, qualora inseriti nell'ambito di progetti autorizzati ai sensi dell'articolo 146. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, la tipologia degli interventi ammissibili, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma e per l'accertamento della congruità della spesa.
2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, le parole da: 134,340 milioni fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 100,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,60 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 180,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 169,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
21. 52. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale, Marcon.
Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
«181-bis. Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, a decorrere dal 2017 il “Fondo per la tutela del patrimonio culturale” di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è alimentato da una quota pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla legge di stabilità ad interventi infrastrutturali e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
181-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017, è abrogato il camma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dal 2017 con il Fondo di cui al precedente comma si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni.».
*21. 45. Bonaccorsi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
«181-bis. Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, a decorrere dal 2017 il “Fondo per la tutela del patrimonio culturale” di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è alimentato da una quota pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla legge di stabilità ad interventi infrastrutturali e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
181-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017, è abrogato il camma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dal 2017 con il Fondo di cui al precedente comma si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni.».
* 21. 75. La VII Commissione.
Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
181-bis: All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente comma, indicati direttamente dal contribuente al momento della dichiarazione dei redditi, sono alternativamente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo oppure gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale e gli enti senza scopo di lucro individuati in apposito elenco, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. In ogni caso, le risorse di cui al presente comma destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato “Fondo cinque per mille alla cultura”».
21. 33. Manzi.
Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
181-bis. Al fine di sostenere la prosecuzione, il completamento e la definizione di nuovi interventi per il recupero dei beni culturali, come previsti agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, la dotazione del capitolo di bilancio n. 4650 del Ministero per il beni culturali e ambientali è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, di 40 milioni di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, di ulteriori 40 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
21. 39. Pizzolante.
Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
181. All'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nove.».
21. 34. Manzi.
SEZIONE N. 21-bis.
(Beni culturali – Stazioni appaltanti).
(comma 182)
Al comma 182, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riguardo ai beni culturali situati sulla Via Francigena e sugli altri cammini.
21-bis. 3. Terrosi, Albini, Cova, Stella Bianchi, Crimì, Cenni, Mariani, Patrizia Maestri, Zanin.
Dopo il comma 182, inserire i seguenti:
182-bis. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e creatività del settore dei videogiochi e allo scopo di incentivare lo sviluppo dell'industria di riferimento a livello nazionale, per l'anno 2016 e per i due esercizi successivi, alle imprese nazionali di produzione di videogiochi è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione dei prodotti realizzati nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 4 milioni di euro per il 2016, di 5,2 milioni di euro nel 2017 e di 6,8 milioni di euro nel 2018.
182-ter. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva è riconosciuto per lo stesso periodo di imposta di cui al precedente articolo 182-bis un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi pari al 25 per cento del costo di produzione dei prodotti realizzati sul territorio italiano, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, fino all'ammontare massimo di 2,5 milioni di euro per il 2016, di 3 milioni di euro nel 2017 e di 3,8 milioni di euro nel 2018.
182-quater. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dei videogiochi, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di videogiochi realizzati nel territorio italiano, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro per il 2016, 3 milioni per il 2017 e 4 milioni per il 2018. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
182-quinquies. I crediti d'imposta di cui ai commi 182-bis, 182-ter e 182-quater non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
182-sexies. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese di produzione di videogiochi, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 2 milioni di euro per il 2016, 2,5 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni euro per il 2018.
182-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi da 182-bis a 182-quinquies, determinati in 41,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento complessivo del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
21-bis. 1. Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 182, inserire i seguenti:
182-bis. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e creatività del settore dei prodotti videoludici e allo scopo di incentivare lo sviluppo dell'industria di riferimento a livello nazionale, per l'anno 2016 e per i due esercizi successivi, alle imprese di produzione di videogiochi è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione dei prodotti realizzati nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 3 milioni di euro per il 2016, di 3,5 milioni di euro nel 2017 e di 5 milioni di euro nel 2018.
182-ter. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dei videogiochi, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di prodotti videoludici realizzati nel territorio italiano, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro per il 2016, 2,5 milioni per il 2017 e 3 milioni per il 2018. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
182-quater. I crediti d'imposta di cui ai commi 182-bis e 182-ter non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
182-quinquies. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese di produzione di videogiochi, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 1 milione di euro per il 2016, 1,5 milioni di euro per il 2017 e 2,5 milioni di euro per il 2018.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,510 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 110,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 118,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 115,510 milioni di euro per l'anno 2018.
21-bis. 2. Rampi, Manzi.
SEZIONE N. 21-ter.
(Autodromo di Monza).
(comma 183)
Sopprimere il comma 183.
21-ter. 5. Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 183, inserire il seguente:
Al fine di assicurare risparmi alla spesa pubblica, di separare gli scopi istituzionali e a quanto disposto dalla Legge agosto 201, n. 124 l'Automobile Club Italia (ACI) viene trasformato in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
183-ter. L'ACI, nel perseguimento della missione della promozione della sicurezza stradale, interviene per supportare Enti, Istituzioni ed aziende su tematiche relative alla mobilità, per studiare ed individuare strategie connesse alla circolazione stradale, per fornire consulenza legale ad Istituzioni e a privati. Viene esclusa la funzione di Federazione Sportiva Nazionale.
183-quater. L'ACI ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. Stipula convenzioni con le Regioni e le province autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici e privati.
183-quinquies. Fino all'insediamento degli organi dell'Ente trasformato e con il fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività dell'ACI prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 31 gennaio 2016.
183-sexies. Entro 180 giorni dalla nomina del Commissario si provvede al nuovo Statuto dell'ACI. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il presidente dell'ACI è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
183-septies. Lo statuto dell'ACI definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi amministrativi e della loro durata. L'ACI può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
183-octies. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ACI, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ACI, nell'ambito della missione ad essa affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ACI stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ACI, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
183-nonies. Al personale dell'ACI, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro vigente. Entro centottanta giorni dalla nomina, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base dì requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ACI, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale in servizio presso ACI da assegnare all'Aci come trasformata ai sensi del presente articolo.
183-decies. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ACI assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ACI l'elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso l'ACI non assegnato all'ACI stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.
183-undecies. Fino all'insediamento degli organi della nuova Federazione Automobilistica Sportiva Italiana e con il fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di Federazione sportiva svolta dell'Aci prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario , nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro il 31 gennaio 2016. Entro 90 giorni dalla nomina del Commissario si provvede al nuovo Statuto della Federazione Sportiva Automobilistica italiana. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al presente articolo e di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 180 giorni viene approvato dalla maggioranza dell'Assemblea su proposta del Consiglio Federale.
183-duodecies. La nuova Federazione Automobilistica Sportiva Italiana, dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del Coni, sarà costituita quale associazione a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi decreto legislativo 23 luglio 1999 e successive modificazioni oltre ad essere l'unico organismo riconosciuto dal CONI e dalla FIA per disciplinare l'attività dell'automobilismo sportivo in Italia.
183-terdecies. Lo Statuto deve essere conforme ai principi enunciati dal decreto legislativo 23 luglio 1999 e successive modificazioni, senza prevedere alcuna limitazione al principio di democrazia interna, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive, deve essere redatto conformemente alle norme contenute nello Statuto del CONI, deve indicare l'adesione alla Fia (Federation Internationale de l'Automobile) e deve espressamente prevedere l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del CONI Organi primari della Federazione saranno: l'Assemblea, il Consiglio federale, il Presidente federale ed il Collegio dei revisori dei conti.
21-ter. 4. Prodani.
Dopo il comma 183, inserire il seguente:
183-bis. L'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, è sostituito dal seguente:
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'FML, di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati ai comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'FMI, mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n, 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.
21-ter. 1. Catanoso, Russo.
Dopo il comma 183, inserire il seguente:
183-bis. L'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, è sostituito dal seguente:
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'FMI, di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (AS1), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'FMI mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale determinazione viene aggiornata annualmente (o ogni 4 anni).
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.
21-ter. 2. Fanucci.
Dopo il comma 183, inserire il seguente:
183-bis. L'ACI – Automobile Club Italia, è autorizzata, per l'attività svolta in qualità di Federazione sportiva nazionale, all'utilizzo delle risorse provenienti esclusivamente dalla attività propria istituzionale di Federazione Sportiva.
21-ter. 3. Prodani.
SEZIONE N. 21-quater.
(Finanziamento Scuola di Parma).
(commi da 184 a 186)
Dopo 1 comma 184, inserire il seguente:
184-bis. È previsto, per gli anni 2016 e 2017, nei limiti di 25 milioni di euro per anno, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali coti ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di impasta, nella misura dell`80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di. cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
21-quater. 3. Cova.
Dopo il comma 184, inserire il seguente:
184-bis. Al fine di commemorare attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e altre iniziative il centesimo anniversario dello fondazione di Legautonomie, associazione di enti locali costituitasi nel 1916, è assegnato a Legautonomie un contributo di Euro 100.000 per l'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 134,240 milioni di euro per l'anno 2016.
21-quater. 1. Misiani, Gasparini, D'Ottavio.
Dopo il comma 186, inserire il seguente: 86-bis, Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e della fondazione Festival Pucciniano Torre del lago» sono inserite le seguenti: «nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 sono inserite le seguenti: e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
*21-quater. 2. Centemero.
Dopo il comma 186, inserire il seguente:
186-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e della fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago» sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 sono inserite le seguenti: e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000».
*21-quater. 5. Manzi.
Dopo, il comma 186, inserire il seguente:
186-bis. Al fine di far fronte al pagamento di ulteriori somme dovute alle emittenti televisive locali a titolo di contributi ai sensi della legge n. 44 del 1998 a seguito del rifacimento da parte dei Corecom e delle graduatorie regionali relative agli anni pregressi ovvero in ottemperanza a decisioni giudiziarie che hanno comportato una revisione degli importi già riconosciuti, nonché per erogare eventuali gennaio a ulteriori misure economiche compensative e indennizzi ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2012, a seguito del rifacimento delle graduatorie regionali di revisione delle frequenze digitali, che hanno comportato una revisione degli importi già pagati ed evitare nuovi contenziosi con l'Amministrazione, è istituita sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economica un fondo di accantonamento di euro 4 milioni a valere sull'imporla iscritto in bilancio per l'anno 2016 per «contributi in favore di concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.
*21-quater. 4. Cova.
Dopo il comma 186, inserire il seguente:
186-bis. In occasione del quarantesimo anniversario della ricostruzione del Friuli Venezia Giulia, al fine di approfondire le materie connesse alla gestione dell'emergenza sismica cara attività formativa su scala reale, anche in ottica di cooperazione, e interoperabilità transfrontaliera, con la partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'Università degli Studi di Udine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, dei Comune di Venzone e della Protezione Civile Regionale è istituita la scuola internazionale di formazione in materia di gestione della risposta in emergenza sismica SERM (Sismic emergency response management/international traning school) in località Mortis Vecchia di Venzone che rappresenta un unicum a livello europeo in quanto sono ancora presenti ed intatti tutti gli edifici così come danneggiati irreparabilmente dal sisma del 6 maggio 1976. La scuola potrà svolgere una serie di attività formative in situ ed esercitazioni su scala reale sui temi dell'analisi dei dissesti da sisma, sulle tecniche di intervento urgente per la valutazione delle criticità strutturali e la messa in sicurezza della viabilità e dei fabbricati danneggiati, sulle problematiche di interoperabilità sia a livello regionale, sia nazionale che internazionale. È a tal fine autorizzata la spesa di 300.000 euro per il 2016, 100.000 per il 2017 e 100.000 per il 2018.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2016: – 300.000;
2017: – 100.000;
2018: – 100.000.
*21-quater. 6. Malisani, Coppola, Blazina, Zanin, Gigli.
SEZIONE N. 22.
(Interventi per il turismo e gli istituti culturali).
(commi da 187 a 192)
Sostituire il comma 187 con il seguente:
187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 145 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 98 milioni di euro per l'anno 2016, a 94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 134 milioni euro per l'anno 2018.
22. 77. Folino, Placido, Marcon, Melilla, Pannarale.
Sostituire il comma 187 con il seguente:
187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera e con la partecipazione pubblica dei residenti del Comune di Matera. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli artt. 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n.771, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di 8 milioni di euro per l'anno 2017, di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per il 2016, a 14 milioni di euro per il 2017 e a 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
22. 57. Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Castelli.
Sostituire il comma 187 con il seguente:
187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017, 12 milioni di euro per l'anno 2018 e 8 milioni per l'anno 2019.
22. 10. Borghesi, Guidesi.
Al comma 187 sostituire le parole: di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. con le seguenti: di 6 milioni di euro per l'anno 2016, 12 milioni di euro per l'anno 2017, 22 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 128,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 117,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019.
22. 52. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.
Al comma 187 sostituire le parole: di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. con le seguenti: di 4 milioni di euro per l'anno 2016, 12 milioni di euro per l'anno 2017, 22 milioni di euro per l'anno 2018 e 18 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 128,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 175,110 milioni di euro per l'anno 2019,.
22. 59. Speranza, Antezza, Vico.
Al comma 187, aggiungere, infine, le seguenti parole: e il Presidente della Regione Basilicata.
22. 40. Antezza, Covello, Speranza, Vico.
Al comma 187 sono aggiunte le seguenti parole: L'attuazione dei concordati interventi è affidata al Comune di Matera.
Conseguentemente, dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di 8 milioni di euro per l'anno 2017, di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
187-ter. Nel saldo individuato ai sensi del comma 409, relativamente alle annualità 2016-2019, non sono considerate le azioni e gli interventi del programma Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 e le relative spese finanziate con le entrate provenienti dall'Unione europea, dal Governo Nazionale e dalla Regione Basilicata per l'attuazione dei relativi programmi e progetti.
187-quater. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ogni anno del quadriennio 2016-2019.
Conseguentemente, il comma 369 è sostituito dal seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 126,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 127,6 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22. 76. Folino, Placido, Marcon, Melilla, Pannarale.
Al comma 187, inserire infine il seguente periodo: L'attuazione dei concordati interventi è affidata al Comune di Matera.
22. 18. Dorina Bianchi.
Dopo il comma 187, inserire il seguente:
«Art. 187-bis. (Interventi per il turismo culturale). – 1. A decorrere dall'anno 2016 è assegnato un contributo annuale pari a euro 500.000 per la realizzazione, nell'ambito del progetto Eurovelo, dell'itinerario italiano della Eurovelo 5 (Londra-Bruxelles-Basilea-Milano-Roma-Matera-Brindisi), e delle sue traverse, di piste ciclabili finalizzate a migliorare i collegamenti a basso impatto ambientale tra i centri urbani e le località di produzione agricola. I contributi di cui al periodo precedente possono essere utilizzati anche come cofinanziamento per opere analoghe realizzate a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea».
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 133,840 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,110 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,110 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,610 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,010 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,010 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22. 68. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Per l'anno 2016 e per il successivo biennio, in coerenza con quanto disposto per EXPO 2015, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno, le spese sostenute dal comune di Matera designata Capitale europea della Cultura 2019, per la realizzazione degli interventi necessari, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché in materia di comunicazione e promozione.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,5 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 169,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22. 69. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.
Dopo il comma 187 aggiungere i seguenti:
187-bis. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera, anche in considerazione della sua nomina a Capitale Europea della cultura 2019, l'attribuzione di spesa di cui alla legge 11 novembre 1986. n. 771, è aumentata di 30 milioni di euro per le annualità del triennio 2016/2018.
187-ter. All'onere derivante dal comma 187-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge.
22. 65. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.
Dopo il comma 187, inserire il seguente:
187-bis. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di 8 milioni di euro per l'anno 2017, di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
Alla Tabella B, apportare le seguenti modificazioni:
2016: –4 milioni di euro;
2017: –8 milioni di euro;
2018: –8 milioni di euro.
22. 19. Dorina Bianchi.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera, anche in considerazione della sua nomina a Capitale Europea della cultura 2019, è istituito un fondo nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascun annualità del triennio 2016/2018.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 130,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22. 67. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano, nel limite di 1 milione di euro annui, fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22. 61. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ogni anno del quadriennio 2016-2019.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019.
22. 38. Antezza, Covello, Speranza, Vico.
Dopo il comma 187 inserire il seguente:
187-bis. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ogni anno del quadriennio 2016-2019.
Alla Tabella A, apportare le seguenti modifiche:
2016: 1 milione di euro;
2017: 1 milione di euro;
2018: 1 milione di euro.
22. 21. Dorina Bianchi.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. Al fine di sostenere il comune di Matera, designato Capitale europea della Cultura 2019, i pagamenti connessi agli investimenti in opere relative alla manifestazione, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2016, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni per la predetta esclusione.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 109,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22. 63. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico, documentale e organizzativo per l'espletamento delle attività relative a Matera Capitale europea della cultura è istituita la Struttura di missione per l'attuazione di Matera Capitale europea della cultura di cui fanno parte Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Basilicata e Comune di Matera. Alla struttura, alla quale è preposto un coordinatore, è assegnato un adeguato contingente di esperti per rafforzare, in particolare, la capacità tecnica ed amministrativa in termini di quantità e competenze; assicurare standard di quantità in relazione ai tempi e alle modalità di realizzazione degli interventi; migliorare alcune funzioni trasversali determinanti alla piena e rapida realizzazione degli interventi nonché garantire la massima trasparenza delle azioni collegate.
187-ter. Per l'istituzione della Struttura di missione per l'attuazione di Matera Capitale europea è autorizzata la spesa di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,6 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,6 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019.
22. 37. Antezza, Covello, Speranza, Vico.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. Per l'anno 2016 è attribuito al comune di Matera un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di infrastrutture, attività ed eventi connessi alla manifestazione «Capitale europea della cultura 2019». Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2016.
187-ter. Agli oneri derivanti dal comma 187-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
22. 66. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. In previsione dell'evento di Matera capitale europea della cultura per l'anno 2019 al fine di valorizzare il patrimonio culturale del Mezzogiorno il MIBACT promuove, d'intesa con le Regioni e le amministrazioni dei siti interessati, entro il tetto di spesa di 1 milione di euro, progetti di promozione dei siti Unesco presenti nelle regioni del sud mettendoli in collegamento con il suddetto evento internazionale.
Allo tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
22. 58. Burtone.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 124,340 milioni per l'anno 2016, 132,6 10 milioni per l'anno 2017, di 129,610 milioni per l'anno 2018, di 174, 110 milioni per l'anno 2019.
22. 39. Antezza, Covello, Speranza, Vico.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di 8 milioni di euro per l'anno 2017, di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 130,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 131,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22. 64. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Nel saldo individuato ai sensi del comma 407, relativamente alle annualità 2016-2019, non sono considerate le azioni e gli interventi del programma Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 e le relative spese finanziate con le entrate provenienti dall'Unione europea, dal Governo Nazionale e dalla Regione Basilicata per l'attuazione dei relativi programmi e progetti.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22. 62. Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.
Dopo il comma 187 inserire il seguente:
187-bis. Nel saldo individuato ai sensi del comma 3 del successivo comma 407, relativamente alle annualità 2016-2019, non sono considerate le azioni e gli interventi del programma Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 e le relative spese finanziate con le entrate provenienti dall'Unione europea, dal Governo Nazionale e dalla Regione Basilicata per l'attuazione dei relativi programmi e progetti.
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
22. 20. Dorina Bianchi.
Dopo il comma 187 inserire il seguente:
187-bis. Nel saldo individuato ai sensi del comma 3 del successivo comma 407, relativamente alle annualità 2016-2019, non sono considerate le azioni e gli interventi del programma Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 e le relative spese finanziate con le entrate provenienti dall'Unione europea, dal Governo Nazionale e dalla Regione Basilicata per l'attuazione dei relativi programmi e progetti.
22. 3. Dorina Bianchi.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. Nelle more della definizione del Piano per il Sud, per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 a valere sulle risorse della programmazione comunitaria o nazionale 2014-2020.
22. 36. Antezza, Covello, Speranza, Vico.
Dopo il comma 187 è inserito il seguente:
187-bis. Per la conclusione dei lavori di ricostruzione e messa in sicurezza della Via dell'Amore nel Parco nazionale delle Cinque Terre, sono trasferiti 10 milioni alla Regione Liguria, per il solo anno 2016.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340, con le parole: 124,340.
22. 53. Quaranta, Pastorino, Marcon.
Dopo il comma 187 è inserito il seguente:
187-bis. Per la conclusione dei lavori di ricostruzione e messa in sicurezza della Via dell'Amore nel Parco nazionale delle Cinque Terre, sono trasferiti 10 milioni alla Regione Liguria.
Conseguentemente, l'incremento riferito al 2016 del Fondo per investimenti strutturali di politica economica disposto dal comma 369 è ridotto di 10 milioni.
22. 6. Pastorino, Quaranta, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) n. 2) le parole: « 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle parole: « 1o gennaio 2017»;
2) alla lettera b) le parole: « 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle parole: « 1o gennaio 2017».
22. 9. Pagano.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è costituito un fondo di euro 200,000 animi da destinarsi a un contributo a favore di un soggetto non a fitti di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –200.000;
2017: –200.000;
2018: –200.000.
22. 27. Rampi, Manzi.
Dopo il comma 187 inserire il seguente:
187-bis. Dopo l'articolo 11 della legge 11 novembre 1986, n. 771, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis. (Trasferimento della proprietà degli immobili del demanio statale). 1. La proprietà degli immobili del demanio dello Stato affidati in concessione al Comune e da questi affidati in sub-concessione ai privati per uso non residenziale, è trasferita al Comune di Matera a titolo gratuito».
22. 50. Rampelli.
Al comma 188 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
22. 56. Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 188 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: « 30 milioni di euro» con le seguenti: « 31 milioni di euro»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte dell'importo previsto al periodo precedente, per un ammontare pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, è destinata alla prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, e in particolare al completamento e alla prosecuzione dell'attività della biblioteca digitale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: –1.000.000;
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000.
22. 30. Gitti.
Al comma 188 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: « 30 milioni di euro» con le seguenti: « 31 milioni di euro»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte dell'importo previsto al periodo precedente, per un ammontare pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, è destinata alla prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, e in particolare al completamento e alla prosecuzione dell'attività della biblioteca digitale.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 209,510 milioni di euro per l'anno 2027, di 198,100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036.
22. 31. Gitti.
Dopo il comma 188 aggiungere il seguente:
188-bis. A valere sulle risorse di cui al comma precedente, è autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2016 in favore dell'Archivio museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, e di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 alla Società di studi fiumani.
22. 49. Rampelli.
Al comma 190, sostituire le parole: 1,34 milioni, con le seguenti: 2,34 milioni.
Conseguentemente, all'elenco 1 inserire le seguenti voci:
Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli: 500.000;
Ente morale Fondazione Pagliara di Napoli: 500.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
22. 25. Antimo Cesaro, Librandi.
Al comma 190, sostituire le parole: 1,34 milioni, con le seguenti: 1,84 milioni.
Conseguentemente, all'elenco 1 inserire la seguente voce:
Istituto degli studi filosofici di Napoli: 500.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –500.000;
2017: –500.000;
2018: –500.000.
22. 22. Antimo Cesaro, Librandi.
Al comma 190, sostituire le parole: 1,34 milioni, con le seguenti: 1,84 milioni.
Conseguentemente, all'elenco 1 inserire la seguente voce:
Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli: 500.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –500.000;
2017: –500.000;
2018: –500.000.
22. 23. Antimo Cesaro, Librandi.
Al comma 190, sostituire le parole: 1,34 milioni, con le seguenti: 1,84 milioni.
Conseguentemente, all'elenco 1 inserire la seguente voce:
Ente morale Fondazione Pagliara di Napoli: 500.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –500.000;
2017: –500.000;
2018: –500.000.
22. 24. Antimo Cesaro, Librandi.
Al comma 190, sostituire le parole: 1,34 milioni, con le seguenti: 1,74 milioni.
Conseguentemente, all'elenco 1 inserire le seguenti voci:
Società di Studi fiumani: 200.000;
Istituto regionale per la cultura Istriano-Fiumano-Dalmata: 200.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –400.000;
2017: –400.000;
2018: –400.000.
22. 12. Malpezzi, Garavini, Blazina.
Al comma 190, sostituire le parole: 1,34 milioni, con le seguenti: 1,39 milioni.
Conseguentemente, all'elenco 1 inserire la seguente voce:
Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte: 50.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –50.000;
2017: –50.000;
2018: –50.000.
22. 41. Morani.
Dopo il comma 190, inserire i seguenti:
190-bis. Il termine per il raggiungimento della condizione di equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale che economico-finanziario, degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, previsto dell'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è prorogato all'esercizio 2018. Conseguentemente, le fondazioni lirico-sinfoniche, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato il piano di cui al comma 1 del medesimo articolo presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una integrazione del piano di risanamento per il triennio 2016-2018.
190-ter. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano presentato il piano di risanamento previsto al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, anche ove non versino in alcuna delle condizioni di crisi indicate nel comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013. Conseguentemente, entro il 30 giugno 2016, tali enti presentano il piano triennale per il periodo 2016-2018, con bilancio di esercizio 2015 approvato secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i piani di cui al presente comma non si applicano le condizioni di cui alle lettere d) e g) del comma i del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Le fondazioni di cui al presente comma devono raggiungere l'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale che economico-finanziario, previsto dal comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, entro l'esercizio 2018.
190-quater. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
22. 17. Giulietti.
Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
190-bis. A decorrere dall'anno 2016, alla Giunta centrale per gli studi storici è assegnato un contributo annuo di euro 450.000, utilizzabile dalla Giunta medesima per l'esercizio delle proprie funzioni e per il concorso al finanziamento delle attività degli istituti storici nazionali indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Resta fermo che la Giunta e gli istituti di cui al presente comma possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: di 133,890 milioni di euro per l'anno 2016; alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –450.000;
2018: –450.000.
22. 29. Pagano.
Dopo il comma 190 inserire i seguenti:
191-bis. Per l'anno 2016 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione Arena di Verona.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
22. 32. D'Arienzo.
Dopo il comma 190, inserire i seguenti:
190-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale che economico-finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018.
190-ter. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, con bilancio di esercizio 2015 approvato secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Ai piani di cui al presente comma non si applicano le condizioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
Conseguentemente, al comma 369, le parole: 134,40 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: 124,40 milioni di euro per l'anno 2016.
22. 33. Dal Moro, Rotta.
Dopo il comma 190, inserire i seguenti:
190-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale che economico-finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018.
190-ter. La procedura di cui all'articolo li del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, con bilancio di esercizio 2015 approvato secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Ai piani di cui al presente comma non si applicano le condizioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Conseguentemente al comma 369, le parole: « 134,40 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 124,40 milioni di euro per l'anno 2016». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
22. 45. Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Orfini, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
Dopo il comma 190 inserire il seguente:
190-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n.264, è autorizzata la spesa di 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2016.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –200.000;
2017: –200.000;
2018: –200.000.
22. 35. Carocci, Biasotti, Oliaro, Pastorino, Quaranta, Basso, Giacobbe, Mariani, Tullo, Vazio.
Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
190-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2016, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto»;
b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013,» sono aggiunte le seguenti: «e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016,».
Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: tutela e valorizzazione dei Beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
22. 48. Patrizia Maestri, Romanini.
Dopo il comma 190 aggiungere il seguente:
190-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in favore dall'Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di 1 milione di euro.
Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per cento ciascuna per un importo complessivo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.
22. 74. Borghese, Merlo.
Dopo il comma 190 aggiungere il seguente:
190-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in favore dall'Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di 1 milione di euro.
Conseguentemente, il comma 369 è sostituito dal seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 209,510 per l'anno 2027 e 198,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
22. 75. Borghese, Merlo.
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
191-bis. Al fine di consentire la commemorazione dell'On. Brandolino Brandolini, nel centenario della sua morte, è autorizzata la spesa di 100,000 euro per l'anno 2016.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –100.000.
22. 42. Rubinato.
Dopo il comma 191 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 149 comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle associazioni Pro Loco, ove iscritte nei rispettivi Albi regionali.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –15.000.000;
2017: –15.000.000;
2018: –15.000.000.
22. 16. Pagano, Sammarco.
Al comma 192, dopo le parole: settore museale aggiungere: e in particolare per quelli situati nei Comuni interessati dalla Via Francigena e dagli altri cammini.
22. 60. Terrosi, Albini, Cova, Stella Bianchi, Crimì, Cenni, Mariani, Patrizia Maestri, Zanin.
Dopo il comma 192, è aggiunto il seguente:
192-bis. Per il funzionamento dell'istituto italiano per gli studi filosofici è autorizzata la spesa straordinaria di un milione di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: –1.000.000.
22. 55. Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Scotto, D'Attorre.
Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
192-bis. Per la valorizzazione e il potenziamento dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Ente morale Fondazione Pagliara di Napoli è autorizzata la spesa annua di 500 mila euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
22. 26. Antimo Cesaro, Librandi.
Dopo il comma 192, è aggiunto il seguente:
192-bis. Al fine di sostenere il funzionamento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli, in attesa della ricostruzione del nuovo Science Center distrutto il 4 marzo 2013, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La fondazione Idis-Città. della Scienza trasmette al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui costi di gestione sostenuti nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, le parole da: 134,340 milioni sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22. 54. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono apportate le seguenti variazioni:
2016: –5.800.000;
2017: –5.800.000;
2018: –5.800.000.
22. 15. Malpezzi, Garavini, Blazina.
Dopo il comma 192, inserire il seguente:
192-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 31 marzo 2001, n. 73, dopo le parole: «in Slovenia» sono aggiunte le seguenti: «, in Montenegro». All'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo il punto d) è aggiunto il seguente: d-bis) erogazione di borse di studio;
b) al comma 4 dopo le parole: «il Ministero per i Beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «, l'Università Popolare di Trieste».
22. 14. Malpezzi, Garavini, Blazina.
Dopo il comma 192, inserire il seguente:
192-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 524 è sostituito dal seguente: « 524. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. A decorrere dall'anno 2016 le risorse per le attività di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –651.000;
2017: –4.020.000;
2018: –4.020.000.
Alla Tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: Regolazioni contabili ed altri, trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela. della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia – articolo 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia) (2.3 – cap. 7513/p), apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: –5.104.157;
CS: –5.104.157;
2016:
CP: –5.104.157;
CS: –5.104.157;
2017:
CP: –5.104.157;
CS: –5.104.157;
22. 13. Blazina.
Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
192-bis. Al comma 2 l'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al primo periodo comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (Piano casa)».
22. 11. Pagano.
Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
192-bis. Il processo di stabilizzazione e razionalizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta, è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i), ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite della spesa massima complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.
192-ter. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
22. 7. Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
*22. 70. Cinzia Maria Fontana.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
*22. 8. Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. A decorrere dall'anno 2016, alla Giunta centrale per gli studi storici è assegnato un contributo annuo di euro 500.000, utilizzabile dalla Giunta medesima per l'esercizio delle proprie funzioni e per il concorso al finanziamento delle attività degli istituti storici nazionali indicati nell'articolo i del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Resta fermo che la Giunta e gli istituti di cui al presente comma possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –500.000;
2018: –500.000.
22. 28. Manzi.
Dopo il comma 192, inserire il seguente:
192-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 14 agosto 1967, n. 800, istitutiva degli enti lirico-sinfonici, si interpreta nel senso che una quota pari al 65 per cento dei contributi assegnati dallo Stato alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), è riferita ai costi del personale e, anche se non espressamente parametrata e imputata ai predetti costi, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
22. 34. Manzi.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 111, è incrementata di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 134,290 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,560 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,560 milioni di euro per l'anno 2018.
22. 43. Morani.
Dopo il comma 192, inserire i seguenti:
192-bis. Nell'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, del medesimo decreto-legge.
192-ter. Agli oneri derivanti dal comma 192-bis, pari ad euro 1 milione per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
22. 46. Giulietti, Carocci, Basso, Giacobbe, Tullo, Vazio.
Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
192-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande, Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
*22. 47. Bonaccorsi, Donati, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carra, Bossa.
Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
192-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande, Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.
*22. 73. La VII Commissione.
Dopo il comma 192 inserire il seguente:
192-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore.
192-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 192-bis, valutati in 500 mila euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-2018.
22. 71. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 192, introdurre:
192-bis. – 1. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere, come disciplinate dalle regioni e province autonome, devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici e sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, i locatari sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.
3. I redditi derivanti dall'esercizio delle attività ricettive «affittacamere», «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si considerano redditi d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) ed implicano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese se le relative attività sono esercitate per più di trenta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi, ed in ogni caso quando le stesse costituiscano oggetto di offerta al pubblico mediante i normali canali commerciali, anche telematici.
4. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e dalle province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
22. 72. Prodani, Mucci, Barbanti, Rizzetto.
SEZIONE N. 22-bis.
(Siti di importanza comunitaria).
(comma 193)
Sopprimere il comma 193.
*22-bis. 1. Borghi, Bratti, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Sopprimere il comma 193.
*22-bis. 3. Pellegrino, Zaratti.
Sopprimere il comma 193.
*22-bis. 4. Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 193 aggiungere il seguente:
193-bis. Al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2015 tra la Regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
22-bis. 2. Vico, Castricone, Cassano, Capone, Michele Bordo, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Ginefra, Tino Iannuzzi, Antezza.
Dopo il comma 193 inserire il seguente:
193-bis. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge la funzione ed i compiti del Commissario di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n, 164, sono conferiti all'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana.
22-bis. 6. Formisano.
Dopo il comma 193 è inserito il seguente:
193-bis. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge la funzione ed i compiti del Commissario di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 6, 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono conferiti all'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana.
22-bis. 5. Formisano.
Dopo il comma 193 è inserito il seguente:
193-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana.».
22-bis. 7. Formisano.
Dopo il comma 193 inserire il seguente:
193-bis. Al fine di prevenire procedure di infrazione sulle misure di Conservazione previste dalla direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, le regioni competenti predispongono un piano di bonifica e di incidenza degli interventi proposti nelle aree militari ricadenti in tutto o in parte in Siti di Importanza Comunitaria. Tali interventi di bonifica e ripristino delle condizioni iniziali sono finanziati attraverso un piano triennale approvato dal Ministero dell'Ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Al fine di avviare entro il 2016 le attività di bonifica e di ripristino delle aree oggetto del piano sono stanziati:
100 milioni per il 2016;
100 milioni per il 2017;
100 milioni per il 2018.
113-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 193-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
22-bis. 8. Pili.
Dopo il comma 193, inserire il seguente:
193-bis. All'articolo 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da singoli o associati aventi ad oggetto l'espletamento di servizi sociali in favore di persone appartenenti a fasce deboli della popolazione oppure volti a rimuovere o attenuare cause di bisogno e possono, altresì, riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano».
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«2. A fronte della completa ed esatta realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i Comuni possono deliberare:
a. esenzioni o riduzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere;
b. di compensare i residui attivi con le modalità di cui al comma 5;
c. di accogliere, nell'ambito delle mediazioni tributarie comunali, istituite con la modifica dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, la presentazione di proposte di “baratto amministrativo” provenienti esclusivamente da persone fisiche e giuridiche morose non colpevoli.
L'esenzione di cui al comma 2, lettera a) è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi, per un ammontare predefinito e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
4. Le riduzioni di cui comma 2, lettera a) possono essere concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite nelle forme associative di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile.
5. Le compensazioni di cui al comma 2, lettera b), dovranno avvenire all'interno delle Camere di compensazione iscritte nel Registro delle Camere di Compensazione per il mutuo credito ed il baratto amministrativo, tenuto presso la Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le Autonomie locali del Ministero dell'interno, che verrà istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma.
6. A partire dalla data del 1o gennaio 2016, presso la Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le Autonomie locali del Ministero dell'interno, è istituito il Tavolo di lavoro permanente sul mutuo credito ed il baratto amministrativo, intergovernativo e partecipato dai più qualificati enti pubblici e privati di ricerca e studio del settore, con la finalità di fornire consulenza, assistenza, analisi e supporto tecnico alle Amministrazioni locali sulle procedure di cui al comma 2, lettere a), b), c).
7. Le obbligazioni delle persone fisiche e giuridiche si estinguono nei confronti dei Comuni solo ad avvenuta esecuzione delle prestazioni».
22-bis. 9. Boccadutri.
SEZIONE N. 22-ter.
(Imprese della filiera nautica).
(comma 194)
Sostituire il comma 194 con il seguente:
194. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana»;
b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2016».
22-ter. 12. Formisano.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: -7.500.000;
2017: -7.500.000;
2018: -7.500.000.
22-ter. 3. Arlotti.
Dopo il comma 194 aggiungere il seguente:
194-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 160, dopo le parole: i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto» sono aggiunte le seguenti: «inclusi tutti i servizi prestati a favore delle navi da crociera e dei loro passeggeri».
22-ter. 11. Tullo, Giacobbe, Basso, Carocci, Vazio, Mariani.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per lo sviluppo del turismo con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di:
a) concedere incentivi alle aziende che sviluppano software specifici per il settore secondo specifiche tipologie da sottoporre preventivamente alla valutazione di una commissione di gestori;
b) prevedere l'esenzione dall'obbligo di partita IVA per tutti coloro che non gestiscono più di tre immobili, che sono affittati più di 200 giorni all'anno e non traggono dalla relativa attività un reddito lordo superiore a 30 mila euro;
c) prevedere corsi di formazione preventivi per coloro che intendono aprire al Partita IVA;
d) prevedere l'inclusione della materia del turismo a partire dalle scuole superiori, corsi di Laurea flessibili utilizzando anche contributi corrisposti anche da istituzioni private, un corso di laurea specifico per il management di aziende extra alberghiere ed un periodo di tirocinio obbligatorio di sei mesi per tutti i corsi formativi nonché corsi formativi di lingue, anche a distanza, per tutti gli operatori.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016.
22-ter. 1. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. All'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, devono applicare. Resta fermo che una quota fino al 5 per cento dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto di ogni operazione di rimborso effettuata dai medesimi intermediari è versata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e destinata al sostegno delle politiche di promozione del turismo».
*22-ter. 9. Benamati, Arlotti, Taranto, Bonaccorsi, Bargero, Basso, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Senaldi, Tidei, Vico, Fanucci, Moretto.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. All'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, devono applicare. Resta fermo che una quota fino al 5 per cento dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto di ogni operazione di rimborso effettuata dai medesimi intermediari è versata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e destinata al sostegno delle politiche di promozione del turismo».
*22-ter. 6. Giulietti.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione.
194-ter. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia».
22-ter. 13. Pagani, Montroni.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. Al comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto: «Alle concessioni già rilasciate alla suddetta data, tali misure si applicano a decorrere dal secondo assentimento».
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 106,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 111,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 156,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 153,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 182,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 171,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22-ter. 8. Giacobbe, Arlotti, Tullo, Camani, Fanucci, Moretto.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 732, alinea, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2016», le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015» e dopo le parole: «dei canoni e degli indennizzi» sono aggiunte le seguenti: «non ancora corrisposti»;
b) al comma 733, primo periodo, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016».
22-ter. 4. Fanucci, Parrini.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
22-ter. 5. Fanucci, Parrini.
Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
194-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, il secondo periodo del comma 7, è sostituito con il seguente:
«Non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti nella navigazione nelle acque marine comunitarie e, in sede di prima applicazione, al prodotto GPL, per il quale rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006 n. 128, di riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché dell'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
22-ter. 10. Moscatt.
SEZIONE N. 22-quater.
(Finanziamento Istituti superiori di studi musicali).
(comma 195)
ART. 22-quater.8.
Al comma 195 aggiungere il seguente periodo: Al Conservatorio di musica «Santa Cecilia» è attribuito per il 2016 un contributo di euro 700.000 al fine di consolidare lo sviluppo delle sedi decentrate.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 700.000;
2017: – 700.000;
2018: – 700,000.
22-quater. 8. Minnucci.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22-quater. 16. VII Commissione.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22-quater. 10. Carocci, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa, Sereni, Giulietti.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: di 54,340 milioni di euro per l'anno 2016.
22-quater. 6. Peluffo, Coscia, Bonaccorsi, Losacco, Tullo, Laforgia, Moscatt, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 551 nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
22-quater. 3. Palese.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.
Conseguentemente al comma 551, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
22-quater. 4. Centemero.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 551, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
22-quater. 5. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Librandi.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 551 nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
22-quater. 15. Peluffo, Losacco, Grassi, Capone, Mariano, Ventricelli, Mongiello, Pelillo, Michele Bordo, Laforgia, Moscatt.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.
Conseguentemente al comma 551 nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
22-quater. 17. Fratoianni, Marcon.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta e attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere. a), b), c), e), ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite di spesa massima di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016 con le seguenti: 129,340 milioni per l'anno 2016, le parole 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 137,610 milioni per l'anno 2017, le parole 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, le parole 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, le parole 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, le parole 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22-quater. 2. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 195, inserire il seguente:
195-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, le limite di spesa massima di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134.340 milioni per l'anno 2016 con le seguenti: 129.340 milioni per l'anno 2016, le parole: 142.610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 137.610 milioni per l'anno 2017 le parole: 139.610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 134.610 milioni di euro per l'anno 2018, le parole: 184.110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 179.110 milioni di euro per l'anno 2019, le parole: 181.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 176.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, le parole: 210.510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 205.510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
22-quater. 7. Carocci, Sereni, Ascani, Giulietti.
Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:
195-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n 917, le parole: «in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche», sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute».
195-ter. Agli oneri derivanti dal comma 195-bis, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 369.
22-quater. 14. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:
195-bis. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:
«i-septies1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».
195-ter. Agli oneri derivanti dal comma 195-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 369.
22-quater. 13. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. L'articolo 1, comma 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito con il seguente: «107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
22-quater. 1. Ribaudo, Culotta, Ventricelli, Speranza, Tentori, Iacono.
Dopo il comma 195 aggiungere il seguente:
195-bis. A decorrere dall'anno 2016 è assegnato un contributo annuale pari a euro 500.000 per la realizzazione, nell'ambito del progetto Eurovelo, dell'itinerario italiano della Eurovelo 5 (Londra-Bruxelles-Basilea-Milano-Roma-Matera-Brindisi), e delle sue traverse, di piste ciclabili finalizzate a migliorare i collegamenti a basso impatto ambientale tra i centri urbani e le località di produzione agricola. I contributi di cui al periodo precedente possono essere utilizzati anche come cofinanziamento per opere analoghe realizzate a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea.
Conseguentemente conseguentemente al comma 551, aggiungere; in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».
22-quater. 11. Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
SEZIONE N. 23.
(Italia nel mondo).
(commi da 196 a 197)
Al comma 196, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 5 milioni di euro da assegnare alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 202, quarto periodo, e successive modificazioni, limitatamente all'Associazione, di cui alla legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modifiche, articolo 5, comma 3, come allo scopo citata al comma 202, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 36. Mongiello, Di Gioia, Oliverio, Vico, Ginefra, Porta, Montroni, Tentori, Mazzoli, Ginefra, Massa, Mariano, Capone, Venittelli, Dal Moro, Antezza.
Al comma 196, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per il finanziamento di attività di delocalizzazione della produzione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo.
23. 6. Allasia, Guidesi.
Dopo il comma 196 aggiungere i seguenti:
196-bis. A decorrere dal gennaio 2016 sono istituite le zone economiche speciale (di seguito ZES), nel numero di 10 e stabilite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze.
196-ter. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative indicate dal precedente comma, in particolare si provvede a:
a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES;
c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.
3. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.
196-quater. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientate o di salvaguardia del territorio.
196-quinquies. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
96-sexies. Ferme restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:
a) la realizzazione di un business plan;
b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;
d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
e) la lottizzazione dei terreni;
f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.
196-septies. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
196-octies. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
196-nonies. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
196-decies. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;
b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES;
c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
196-undecies. Le risorse necessarie all'attuazione dei commi da 196-bis a 196-decies sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40, comma 1. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.
196-duodecies. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.
23. 33. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. Al fine di corrispondere alle medesime esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, comma 1:
a) all'articolo 34 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Non è possibile trasportare all'interno dello Stato un numero di armi o di parti d'arma superiore a sei senza il preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza»;
2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «I soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, in luogo del preventivo avviso di trasporto, danno comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza del trasporto almeno 48 ore prima dell'inizio del medesimo. La comunicazione può essere effettuata anche per via telematica, mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio competente. L'attestazione dell'avvenuta comunicazione deve accompagnare le relative armi o parti d'arma durante il trasporto.»;
b) all'articolo 11, comma 5, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: «dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «dal Banco nazionale di prova».
23. 34. Galperti.
Dopo il comma 196 aggiungere i seguenti:
196-bis. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio secondo corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio secondo corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti.».
196-ter. Le disposizioni del precedente comma si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte con il comma precedente.
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 196-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
23. 5. Sanga, Rubinato.
Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti
196-bis. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli investimenti in Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.
196-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 196-bis, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 208,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*23. 23. Fassina, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Folino.
Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
196-bis. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli investimenti in Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.
196-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 196-bis, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 208,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
*23. 12. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono utilizzate, per la copertura dei costi relativi all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità presso l'Agenzia relativa al concorso Area C posizione C1 già espletato nel 2008, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.
196-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, vengono coperti mediante il ricorso a dipendenti delle qualifiche funzionali a tempo indeterminato in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, che si è reso disponibile alla mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite.
23. 4. D'Alia, Pagano.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso, nell'ambito delle disponibilità del Fondo a tutti i Paesi extra-UE non ancora ricompresi nel Fondo stesso.
*23. 18. Benamati, Vico, Bargero, Senaldi, Cani, Tidei, Taranto.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso, nell'ambito delle disponibilità del Fondo a tutti i Paesi extra-UE non ancora ricompresi nel Fondo stesso.
*23. 11. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria, di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termine di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo compensazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazione dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
**23. 10. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria, di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termine di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo compensazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazione dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
**23. 19. Benamati, Bargero, Senaldi, Cani, Vico, Tidei, Basso, Taranto.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. Una quota parte delle risorse di cui al precedente comma, non superiore a 2.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono destinate al finanziamento delle misure a sostegno di progetti di innovazione tecnologica delle filiere agricole e agroalimentari, finalizzati alla tracciabilità dei prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di applicazione del presente comma.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 131,840 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,110 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,110 milioni di euro per l'anno 2018.
23. 21. Falcone, Lavagno.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. All'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Relativamente all'esercizio finanziario 2016 la dotazione del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela in Italia ed all'estero delle imprese e dei prodotti agricoli ed agroalimentari, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 61 del 2010 e dell'articolo 14 della legge n. 526 del 1999, per azioni di tutela delle denominazioni all'estero.
23. 20. Carra.
Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
196-bis. Al comma 49-bis dell'articolo 4, primo periodo, della legge n. 350 del 2003 sono soppresse le seguenti parole: «ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.».
23. 25. Fantinati, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas, Della Valle.
Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
196-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono aggiunte infine le seguenti parole: «anche finalizzate all'adozione di procedure di tracciabilità dei prodotti e di contrasto delle contraffazioni».
23. 28. Cenni.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'Agenzia Spaziale Italiana.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2016: – 19.000.000;
2017: – 50.000.000;
2018: – 30.000.000.
23. 17. Benamati, Montroni, Bargero, Senaldi, Becattini, Arlotti, Basso, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Taranto, Tidei, Vico, Capone, Albanella, Ascani, Carrescia, Carrozza, Segoni, Schirò, Ciracì.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. Per le attività di promozione internazionale dell'immagine turistica unitaria italiana e il sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2016 a favore dell'Agenzia nazionale per il turismo – ENIT.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2016: –20.000.000.
23. 9. Arlotti, Camani, Fanucci, Moretto.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. Alla Tabella C, missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione sistema produttivo, voce legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti modificazioni:
2016:
CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000;
2017:
CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000;
2018:
CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000.
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di curo per l'anno 2018.
23. 39. Vignali.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. Le risorse assegnate di cui al precedente comma sono riservate in misura non inferiore ad un terzo ad iniziative riguardanti imprese allocate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
23. 7. Calabrò.
Al comma 197, sostituire la cifra: 120, con la cifra: 220, la cifra: 240, con la cifra: 340 e la cifra: 360 con la cifra: 460.
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 36,610 milioni di euro per l'anno 2018.
23. 24. Marcon, Palazzotto, Fassina, Pannarale, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.
Dopo il comma 197 aggiungere i seguenti:
197-bis. Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Italia a livello internazionale per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica in ambito Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS (FISPMED) provvede anche, attraverso membri del suo network, all'istituzione dell’«Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace», di seguito denominato «Osservatorio». La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Segreteria Generale.
197-ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari permanenti competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.
197-quater. Le attività dell'Osservatorio:
a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;
c) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile;
d) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo;
e) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico in ambito Mediterraneo e del Mar Nero.
197-quinquies. La FISPMED ONLUS è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per lo sviluppo delle progettualità di cui al comma 197-quater.
197-sexies. Gli oneri di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED ONLUS.
197-septies. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente all'Osservatorio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica presso il Ministero dello sviluppo economico entro i successivi sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
23. 15. Rabino, Librandi.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016, di euro 28 milioni per l'anno 1017 e di euro 2 milioni per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con quello dell'economia e delle finanze, è istituita, per un periodo massimo di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la «Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati». Alle attività di cui al presente comma si applicano la legge 5 giugno 1984, n. 208, e l'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, periodi terzo, quarto, settimo, ottavo, nono e undicesimo. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzata, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la spesa massima di euro 300.000 per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare con le modalità previste dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 118,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 137,610 milioni a decorrere dall'anno 2018.
*23. 31. La III Commissione.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016, di euro 28 milioni per l'anno 1017 e di euro 2 milioni per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con quello dell'economia e delle finanze, è istituita, per un periodo massimo di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la «Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati». Alle attività di cui al presente comma si applicano la legge 5 giugno 1984, n. 208, e l'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, periodi terzo, quarto, settimo, ottavo, nono e undicesimo. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzata, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la spesa massima di euro 300.000 per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare con le modalità previste dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 118,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 137,610 milioni a decorrere dall'anno 2018.
*23. 27. Fedi, Garavini.
Dopo il comma 197 aggiungere il seguente:
197-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi, di cui al comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2016 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018.
23. 22. Marcon, Melilla, Fassina, Duranti.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. Al fine di favorire le attività di funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.) è stanziata una somma pari all'ammontare di 2 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:
2016: – 2.000.
23. 37. Borghese, Merlo.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. Nel quadro degli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del Vertice del G7, per il triennio 2016-2018, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2016 finalizzata al finanziamento della partecipazione italiana al Global Strategy for Women's and Children's Health.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 119,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 124,610 milioni per l'anno 2018.
23. 30. La III Commissione.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ulteriori risorse, fino al limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono destinate, a valere sulle medesime disponibilità, alla realizzazione di interventi volti ad assicurare un adeguato livello di finanziamento ai programmi multilaterali e bilaterali di protezione e di assistenza dei profughi e dei rifugiati in Libano».
*23. 35. Quartapelle Procopio, Garavini, Locatelli, Ginato.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ulteriori risorse, fino al limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono destinate, a valere sulle medesime disponibilità, alla realizzazione di interventi volti ad assicurare un adeguato livello di finanziamento ai programmi multilaterali e bilaterali di protezione e di assistenza dei profughi e dei rifugiati in Libano».
*23. 29. La III Commissione.
Dopo il comma 197 aggiungere il seguente:
197-bis. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare agli interventi di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative nelle aree del Centro-Nord.
Conseguentemente,
al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 16 per cento;
al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 6,5 per cento.
23. 14. Pagano, Sammarco.
Dopo il comma 197 aggiungere il seguente:
197-bis. 3. Per favorire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di promuovere il rafforzamento della collaborazione interistituzionale tra lo Stato ed il Terzo settore nella cooperazione allo sviluppo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale anche della partecipazione degli enti di tipo associativo costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche nei territori economicamente svantaggiati, ai programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Il Ministero sulla base delle proprie dotazioni finanziarie e disponibilità di bilancio, identifica aree di intervento ed obiettivi prioritari o strategici, rispetto ai quali possono essere impegnati gli enti di cui al comma precedente.
23. 1. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.
Dopo il comma 197 aggiungere il seguente:
197-bis. In difesa dei consumatori di prodotti italiani nel mondo e delle aziende produttrici localizzate in Italia, per contrastare le contraffazioni e falsificazioni che danneggiano consumatori, aziende ed erario, i soggetti pubblici, le aziende esportatrici singole o associate, possono adottare strumenti tecnologici nuovi riconosciuti come Brevetti Europei Registrati che attengono la garanzia e sicurezza dei prodotti. Strumenti che certificano la non ripudiabilità e la non contraffattibilità sull'origine e la localizzazione dei prodotti. Per questi strumenti brevettati le aziende, singole o associate, richiedono all'Amministrazione Pubblica italiana il riconoscimento ufficiale di un Logo «ITALIAN SAFETY» da apporre sui propri prodotti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, emana entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il relativo decreto di attuazione.
23. 2. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. Al fine di incentivare la lavorazione del latte e dei suoi derivati, in considerazione della crisi della zootecnia nazionale ed in particolare siciliana, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, in favore del comune di Cammarata in provincia di Agrigento, il cui territorio è riconosciuto ad alta vocazione agricola. La spesa di cui al presente comma s'intende subordinata al vincolo di destinazione esclusivo per il miglioramento delle tecniche di produzione e di qualità delle imprese del settore situate nella medesima area.
23. 3. Riccardo Gallo, Prestigiacomo, Catanoso.
SEZIONE N. 23-bis.
(Società Benefit).
(commi da 198 a 206)
Sopprimere i commi da 198 a 204.
23-bis. 6. Nicchi, Marcon.
Sopprimere i commi da 198 a 204.
23-bis. 3. Binetti.
Dopo il comma 206, inserire il seguente:
«206-bis. 1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36-decies, le parole: «cinque» e «sesto» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sei» e «settimo».
b) al comma 36-undecies, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.»
23-bis. 2. Busin.
Dopo il comma 206 inserire il seguente:
«206-bis. Al comma 1 dell'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile o associazioni o società cooperative» sono soppresse;
b) alla lettera a), le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75.000».»
23-bis. 4. Ginato.
Dopo il comma 206, inserire il seguente:
206-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, (ora 110 comma 1) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «per la determinazione del valore dei beni si fa riferimento ai valori di costo assunti al netto delle quote di ammortamento già dedotte e delle svalutazioni effettuate»;
b) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), la parola: «1,50» è sostituita dalla seguente: «1»;
2) alla lettera b), le parole: «4,75», «3» e «4» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «3», «2» e «2,5»;
3) alla lettera c) la parola: «12» è sostituita dalla seguente: «5»;
c) al comma 4-ter, alle parole: «Con provvedimento», sono premesse le seguenti: «In caso di affitto dell'intera azienda, o anche solo di un ramo di questa, le disposizioni del presente articolo si applicano alla società affittuaria e ai fini dell'applicazione del comma 1 si considera il valore netto dei beni affittati».»
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2016.»
23-bis. 1. Busin.
SEZIONE N. 23-ter.
(Finanziamento italiani nel mondo).
(comma 207)
Al comma 207, sopprimere le lettere a), b), e) e f).
23-ter. 3. Sibilia, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 207 lettera a), sostituire la cifra: 100.000 con la seguente: 150.000.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 132,840 milioni.
23-ter. 2. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 207, lettera a), sostituire le parole: pari a 100.000 euro per l'anno 2016 con le seguenti: pari a 200.000 euro; e al medesimo comma 207, lettera b), sostituire le parole: pari a 100.000 per il 2016 con le seguenti: pari a 300.000.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 134,040 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,310 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,310 milioni di euro per l'anno 2018.
23-ter. 6. Garavini, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta, Tacconi.
Al comma 207, lettera a), sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 200.000 euro e al medesimo comma 207, lettera b), sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
Conseguentemente, al comma 355, sopprimere dalle parole: non si applicano fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma 355, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Quota parte delle maggiori entrate provenienti dall'applicazione della tariffa consolare, di cui al comma 354 del presente articolo, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2016, è destinato al funzionamento degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero.
23-ter. 10. Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.
Al comma 207 alla lettera a) sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 200.000 euro e, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 300.000.
23-ter. 11. Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.
Al comma 207, lettera b), sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 1.100.000 euro.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 133,340 milioni.
23-ter. 22. Borghese, Merlo.
Al comma 207, alla lettera b), sostituire le cifre: 100.000 con la seguenti: 200.000; alla lettera c) sostituire la cifra: 3.400.000 con la seguente: 4.400.000; alla lettera e), sostituire la cifra: 650.000 con la seguente: 1.250.000; alla lettera f) sostituire la cifra: 100.000 con la seguente: 200.000.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le parole: 132,540 milioni.
23-ter. 15. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 207 lettera b), sostituire la cifra: 100.000 con la seguente: 150.000.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 132,840 milioni.
23-ter. 20. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 207, lettera c), sostituire le parole: 3.400.000 milioni con le seguenti: 4.400.000 milioni.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 133,340 milioni.
23-ter. 21. Borghese, Merlo.
Al comma 207, lettere f), sostituire le parole: per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016 con le seguenti: per un ammontare pari a 300.000 per l'anno 2016.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 200.000.
23-ter. 7. Fedi, Tacconi, Porta, La Marca, Gianni Farina, Garavini.
Al comma 207, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis), alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) erogazione di borse di studio;
b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti: «, l'Università popolare di Trieste» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale»;
g-ter), alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo dopo la parola: «Slovenia» sono aggiunte le seguenti parole: «, in Montenegro»;
b) all'articolo 1, comma 2:
1. Al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono aggiunte le seguenti: «, in Montenegro»;
2. Al secondo periodo, dopo la parola: «indicati» è aggiunta la seguente: «anche» e le parole: «, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto», sono soppresse.
23-ter. 17. Prodani, Rizzetto, Mucci, Barbanti.
Al comma 207, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) per un ammontare pari a 800.000 euro per il 2016, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 800.000.
23-ter. 4. Garavini, Porta, La Marca, Fedi, Gianni Farina, Tacconi.
Al comma 207, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) per un ammontare pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2016 in favore dalla Società Dante Alighieri, per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 100.000 euro;
2017: – 100.000 euro;
2018: – 100.000 euro.
* 23-ter. 13. III Commissione.
Al comma 207, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) per un ammontare pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2016 in favore dalla Società Dante Alighieri, per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 100.000 euro;
2017: – 100.000 euro;
2018: – 100.000 euro.
*23-ter. 12. Fedi, Cimbro, Porta, Garavini.
Al comma 207, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2016, in favore del Museo Nazionale dell'Emigrazione, al fine di migliorarne l'impostazione scientifica, la proiezione internazionale e la fruibilità da parte del pubblico».
Conseguentemente, al comma 35 sopprimere dalle parole: e non si applicano fino alla fine del periodo e aggiungere infine, le seguenti parole: Quota parte delle maggiori entrate provenienti dall'applicazione della tariffa consolare, di cui al comma 354 del presente articolo, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2016, è destinato al funzionamento del Museo Nazionale dell'Emigrazione.
23-ter. 8. Fedi, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi.
Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
207-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per l'anno 2016, alla spesa di euro 15 milioni per investimenti destinati ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:
2016: – 15.000.0000.
23-ter. 16. Fedi.
Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
«207-bis). In favore delle scuole paritarie all'estero, a parziale compensazione dei tagli subiti a seguito della riduzione degli organici del personale di ruolo, è autorizzata la spesa per un importo pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, al comma 355, sopprimere dalle parole da: e non si applicano fino alla fine del periodo e aggiungere infine, le seguenti parole: Quota parte delle maggiori entrate provenienti dall'applicazione della tariffa consolare, di cui al comma 354 del presente articolo, nel limite massimo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è destinato al funzionamento delle scuole paritarie all'estero.
23-ter. 9. La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta, Tacconi.
Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
207-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 5.800.000;
2017 – 5.800.000;
2018 – 5.800.000.
*23-ter. 23. III Commissione.
Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
207-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 5.800.000;
2017: – 5.800.000;
2018: – 5.800.000.
*23-ter. 19. Prodani, Rizzetto, Mucci, Barbanti.
Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
207-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016 – 5.800.000;
2017 – 5.800.000;
2018 – 5.800.000.
*23-ter. 24. Fedi, Garavini.
Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
207-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2016. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2016.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.800.000.
23-ter. 18. Prodani, Rizzetto, Mucci, Barbanti.
Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
207-bis. Al fine di riconoscere a titolo gratuito, da parte delle strutture sanitarie italiane in qualsiasi azienda sanitaria locale, le prestazioni ospedaliere urgenti per malattia e infortunio, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, per i figli minori dei cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che rientrano in Italia per periodi temporanei e che non sono in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata per le suddette prestazioni sanitarie, a decorrere dal 2016 è autorizzata la spesa annuale di 1 milione di euro. Il suddetto importo confluisce annualmente nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. A tal fine, i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministero della sanità del 1o febbraio 1996 – «Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati» – sono soppressi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.
23-ter. 5. La Marca, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.
Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
«207-bis. A partire dall'anno 2016 il Governo indica nella legge di stabilità per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma precedente è data notizia sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri».
23-ter. 1. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.