ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 e abb.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: la tutela dei consumatori con le seguenti: utili alle compagnie di assicurazioni ed alle banche.
1. 1. Colletti.

  Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere).

  All'articolo 130 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  4. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologici di veicolo.

Art. 1-ter.
(Libertà di scelta e tutela del consumatore).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto) è aggiunto il seguente comma:
  2-quater. tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e ali atto della denuncia di sinistro.
  L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

Art. 1-quater.
(Portabilità dei contratti assicurativi e incentivo alla concorrenza).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto) è aggiunto il seguente comma:
  2-quinquies. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata informa scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sul l'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.

Art. 1-quinquies.
(Risarcimento in forma specifica).

  Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005 è aggiunto il seguente:
  Art. 150-ter. (Risarcimento in forma specifica) 1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 cc. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.

Art. 1-sexies.
(Valore di mercato e risarcimento in forma specifica).

  All'articolo 148 del decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.

Art. 1-septies.
(Stima del valore dei veicoli).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

Art. 1-octies.
(Cessione di credito).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-ter. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

Art. 1-novies.
(Ruolo dello specialista medico legale).

  1. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «riscontro» sono inserite le seguenti: «ad opera di specialista».
  2. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto in fine il seguente periodo: È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari.

Art. 1-decies.
(Tutela del diritto alla salute).

  1. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «risulti» sono aggiunte le seguenti: clinicamente o.

Art. 1-undecies.
(Denuncia tardiva dei sinistri).

  All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo le parole: «veicolo utilizzato», sono aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».

Art. 1-duodecies.
(Accesso agli atti da parte dei cessionari del credito).

  All'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».

Art. 1-terdecies.
(Ruolo del perito).

  All'articolo 156 del decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 1, è soppressa la parola: «direttamente» e dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».

Art. 1-quaterdecies.
(Terzietà del fiduciario assicurativo).

  Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo n. 209 del 2005 è aggiunto il seguente:

Art. 156-bis.

  Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese I assicuratrici, è istituita presso l ’IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo cod. ass.

Art. 1-quinquiesdecies.
(Adeguamento del sistema alla normativa disposta dalla Corte costituzionale).

  1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono».

Art. 1-sexdecies.
(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto).

  Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee»;
   b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) l'articolo 14 è abrogato.

Art. 1-septdecies.
(Norme a tutela del consumatore).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-ter. Fermo il divieto ai cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.

Art. 1-octodecies.
(Riduzione dei premi. Polizze con franchigia).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-quater. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.
  Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.

Art. 1-novedecies.
(Premio delle polizze: eliminazione del mark-up sui costi marginali derivanti da assetto oligopolistico del mercato assicurativo).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che lei imprese operanti nel mercato assicurativo r.c. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio i viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento.

Art. 1-venties.
(Agevolazione delle liquidazioni stragiudiziali delle controversie riguardanti i danneggiati Vittime della Strada che hanno subito lesioni gravi).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di L ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro fino a euro 150.000.
1. 01. Artini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Concorrenza nel mercato assicurativo).

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore assicurativo e a garantire la tutela degli assicurati, in conformità ai principi dell'Unione Europea in materia di apertura dei mercati, nessuna impresa di assicurazione, anche a seguito di procedure di fusione o acquisizione, può detenere più del venti per cento delle quote del mercato assicurativo nazionale.
1. 02. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo».

  2. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata «Rc auto», di aumentare la concorrenza e di diminuire la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Re auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Re auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.
  3. La disposizione del comma 2 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 010. Colletti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere).

  1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 3, inserito il seguente:
  3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
* 1. 03. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere).

  1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 3, inserito il seguente:
  3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
* 1. 014. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  2. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.
  1-ter. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.
  1-quater. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.
  1-quinquies. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariale.
  1-sexies. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro fino a euro 150.000.
1. 05. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.
  Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.
  1-ter. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base regionale.
  In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro fino a euro 150.000.
1. 09. Colletti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.
  1-ter. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.
1. 04. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.
  1-ter. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che d rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.
1. 013. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.
1. 021. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino a euro 150.000.
1. 025. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.
1. 024. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.
1. 023. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.
1. 022. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma cosi come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio;
  2-quinquies. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, rassicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi monitori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
1. 08. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Libertà di scelta e tutela del consumatore).

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'in formazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
*1. 018. Vignali.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Libertà di scelta e tutela del consumatore).

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'in formazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
*1. 016. Vallascas, Da Villa, Pesco, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Crippa.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Libertà di scelta e tutela del consumatore).

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'in formazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
*1. 07. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Libertà di scelta e tutela del consumatore).

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'in formazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
*1. 026. Boccuzzi, Marco Di Stefano.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni avvalersi. Questa facoltà deve essere chiarita nelle condizioni generali di polizza e indicata all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
1. 011. Colletti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi monitori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
*1. 012. Colletti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi monitori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
*1. 027. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del consumatore).

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. Fermi restando i divieti di cui al presente decreto legislativo, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.
1. 019. Vignali.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione dei premi. Polizze con franchigia).

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.
1. 020. Vignali.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
  2-quater. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che le imprese operami nel mercato assicurativo R.C. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento.
1. 06. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di strumenti di preventivazione on line).

  1. Al fine di garantire l'efficacia e la maggiore fruibilità degli strumenti on line volti a consentire la comparazione tra le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, con regolamento, sono stabiliti dall'IVASS, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, criteri volti alla semplificazione e razionalizzazione del servizio informativo, cosiddetto «preventivatore unico», di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
  2. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un link di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.
1. 015. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
1. 017. Vallascas, Da Villa, Pesco, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Crippa.

ART. 2.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 130 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  4. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
*02. 01. Russo.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 130 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  4. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
*02. 09. Laffranco.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 130 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  4. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
*02. 024. Parisi.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.
**02. 02. Russo.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.
**02. 010. Laffranco.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.
**02. 023. Parisi.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale.
  1-ter. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro 150.000.
*02. 06. Russo.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale.
  1-ter. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro 150.000.
*02. 014. Laffranco.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale.
  1-ter. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro 150.000.
*02. 019. Parisi.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.
  1-ter. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.
**02. 05. Russo.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.
  1-ter. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.
**02. 013. Laffranco.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.
  1-ter. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.
**02. 020. Parisi.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.
*02. 03. Russo.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.
*02. 011. Laffranco.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.
*02. 021. Parisi.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 2005 è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.
**02. 04. Russo, Giammanco.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 2005 è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.
**02. 012. Laffranco.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 2005 è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.
**02. 022. Parisi.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro.
  2-quinquies. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
*02. 07. Russo, Giammanco.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro.
  2-quinquies. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
*02. 015. Laffranco.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
  2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
**02. 08. Russo.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
  2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
**02. 016. Laffranco.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
  2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
**02. 017. Parisi.

  Prima dell'articolo inserire il seguente:

Art. 02.

  1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro.
  2-quinquies. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
02. 018. Parisi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere gli articoli 2 e 3;
   b) all'articolo 5, al comma 1, sopprimere le lettere
b) e c);
   c) all'articolo 8, al comma 1, al capoverso «Art. 145-bis»:
    1) al comma 1, sostituire le parole da: dispositivo elettronico fino a: comma 1, lettera b) e c) con le seguenti: meccanismo elettronico o un ulteriore dispositivo che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;
    2) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera, b) con le seguenti: o degli ulteriori dispositivi che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132, comma 1.
   d) all'articolo 9, al comma 1, sostituire le parole: dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter con le seguenti: meccanismi elettronici o dagli ulteriori dispositivi di cui all'articolo 132;
   e) all'articolo 10, al comma 1, capoverso «Art. 149-bis», sopprimere il comma 2.
2. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimerlo.
2. 1. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è sostituito dai seguenti:
  1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipulazione del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione devono proporre la stipulazione di contratti i quali prevedano l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero degli ulteriori dispositivi individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con il decreto dipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa, che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi dei primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalia circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima impresa nell'anno precedente, per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione e si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
  1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico avente le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze dei dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo.
  1-ter. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui al comma 1, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa di assicurazione diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo sono determinate dal regolamento previsto dal citato articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal citato regolamento, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, di manomettere o comunque di rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.
2. 8. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
  1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, facendo salva la necessaria verifica della correttezza, dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese di assicurazioni possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. In alternativa al contratto base, le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano i movimenti del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero di ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, nonché i costi di buon funzionamento e di gestione per l'intera durata del contratto di assicurazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono posti a carico dell'impresa di assicurazione, che deve applicare, all'atto della stipula del contratto, una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipula di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi del presente comma, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal medesimo comma, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
  1-bis. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1o marzo 2016, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al medesimo Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del citato Centro, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al comma l non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente comma.
2. 9. Colletti.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: dei veicoli a motore e dei natanti sono aggiunte le seguenti: secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
2. 10. Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al comma 1, dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo le parole: «dei veicoli a motore e dei natanti» sono aggiunte le seguenti: «secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
*2. 2. Artini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al comma 1, dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo le parole: «dei veicoli a motore e dei natanti» sono aggiunte le seguenti: «secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
*2. 5. Boccuzzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al comma 1, dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo le parole: «dei veicoli a motore e dei natanti» sono aggiunte le seguenti: «in aggiunta al contratto base secondo lo schema ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».
*2. 7. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in aggiunta al contratto base secondo lo schema ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. 12. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: dei veicoli a motore e dei natanti inserire le seguenti: secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
*2. 3. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: dei veicoli a motore e dei natanti inserire le seguenti: secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
*2. 4. Parisi.

  Al comma 1, capoverso comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Nella determinazione delle tariffe le imprese di assicurazione devono garantire parità di condizioni su tutto il territorio nazionale.
2. 11. Taglialatela.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».
2. 13. Da Villa.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione di un premio che non superi di più del quaranta per cento il premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».
2. 14. Da Villa.

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate con le seguenti: sono tenute comunque a stipulare il contratto applicando la tariffa determinata sulla base delle informazioni corrette acquisite dall'impresa attraverso la consultazione delle banche dati di settore e del citato archivio informatico.
2. 17. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate con le seguenti: sono tenute a riqualificare il rischio e a riquantificare il premio.
2. 16. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio ed inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.
2. 18. Allasia, Busin.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, inserire il seguente:
  1-quater. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.
2. 20. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, inserire il seguente:
  «1-quater. In caso di accettazione delle proposte di cui al comma 1-bis, le imprese di assicurazione sono tenute a risarcire i danni assicurati anche quando le informazioni fornite dal contraente, verificabili a norma del comma 1-ter, non siano corrette o veritiere».
2. 21. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni di cui all'articolo 314».

  1-ter. All'articolo 314, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».
2. 15. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la piena operatività dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere una relazione alle Commissioni Parlamentari competenti una relazione sulle modalità di funzionamento dell'archivio e le eventuali problematiche relative alla connessione dell'archivio stesso con le banche dati esistenti indicate dal medesimo articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
2. 22. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  «2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio».
2. 01. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  «2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente comma, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto».
*2. 02. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Portalità dei contratti assicurativi).

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  «2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente comma, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto».
*2. 03. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, comma 1, dopo le parole: Gli intermediari, inserire le seguenti: ivi inclusi i broker e le banche.
3. 98. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, apportare le seguenti:
   a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Lo stesso obbligo, oltre che agli agenti di assicurazione di cui all'articolo 109, comma 1 lettera a), del presente codice, si applica ai mediatori di assicurazione di cui al medesimo articolo, lettera b), nonché alle banche di cui al medesimo articolo, lettera d). Sono comunque fatte salve le necessarie verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del codice.
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.
3. 117. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, comma 1, inserire in fine le parole: nonché sulla adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle concrete e specifiche esigenze dell'assicurato.
3. 107. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, comma 3, inserire in fine le parole: L'IVASS adotta, inserire le parole: entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 134. Da Villa.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 premettere le seguenti parole: Fatta, salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in presenza;
   b) alla lettera b) dopo le parole: utilizzo dei dati raccolti sopprimere le parole: in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri;
   c) sopprimere la lettera d);
   d) sopprimere la lettera e).
3. 4. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, premettere le parole: Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice della assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. 3. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, primo periodo prima delle parole: in presenza inserire le seguenti: Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
*3. 5. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, primo periodo, prima delle parole: In presenza inserire le seguenti: Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206, 2005.
*3. 6. Artini.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, primo periodo prima delle parole: in presenza inserire le seguenti: Fatta, salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
*3. 8. Parisi.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, primo periodo prima delle parole: in presenza inserire le seguenti: Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
*3. 9. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, alinea, alle parole: In presenza, premettere le seguenti: Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,.
*3. 153. Boccuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sostituire le parole: In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato: con le seguenti: In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto non inferiore al 20 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
3. 11. D'Agostino, Galgano, Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter.
comma 1, primo periodo, sostituire le parole: In presenza con le seguenti: Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in presenza.
*3. 10. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sostituire le parole: In presenza con le seguenti: In caso di offerta.
*3. 103. Bargero.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sostituire le parole: In presenza con le seguenti: In caso di offerta.
*3. 81. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sostituire le parole: In presenza con le seguenti: In caso di offerta.
*3. 82. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter comma 1, dopo le parole: una delle seguenti condizioni, inserire le seguenti: offerte dalle imprese.
**3. 83. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo le parole: una delle seguenti condizioni, inserire le seguenti: offerte dalle imprese.
**3. 84. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo le parole: una delle seguenti condizioni, inserire le seguenti: offerte dalle imprese.
**3. 85. Fragomeli.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo le parole: una delle seguenti condizioni, inserire le seguenti: offerte dalle imprese.
**3. 86. Sanga.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo le parole: una delle seguenti condizioni, inserire le seguenti: offerte dalle imprese.
**3. 104. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo le parole: le imprese di assicurazione, inserire le seguenti: per almeno 5 anni e sostituire le parole: uno sconto significativo rispetto al con le seguenti: uno sconto pari al almeno 30 per cento del.
3. 90. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo le parole: le imprese di assicurazione inserire le seguenti: per almeno 5 anni.
3. 89. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo le parole: le imprese di assicurazione inserire le seguenti: per almeno 3 anni.
3. 88. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sostituire le parole: praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato con le seguenti: una riduzione significativa del premio rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima impresa nell'anno precedente, per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione e si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
3. 78. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, alinea, sostituire le parole: sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato con le seguenti: sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 1-bis; e, dopo il comma 1, inserire i seguenti: 1-bis. Lo sconto di cui al comma 1, non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS, sulla base dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima impresa nell'anno precedente, numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al periodo precedente è maggiorata per le aree territoriali nelle quali il rapporto tra il numero degli assicurati delle classi di merito più virtuose rispetto al numero degli assicurati è inferiore alla media nazionale. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
  1-ter. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere;
   c) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Il decreto di cui all'articolo 132-ter, comma 1-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 99. Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Cani, Tidei, Peluffo, Scuvera, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, Moretto, De Maria.

  Al comma 1, capoverso Art., 132-ter, comma 1, sostituire le parole: uno sconto significativo rispetto al con le seguenti: uno sconto pari ad almeno il 40 per cento del.
3. 76. Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sostituire le parole: uno sconto significativo rispetto al con le seguenti: uno sconto pari ad almeno il 30 per cento del.
3. 75. Ruocco.

  Al comma 1, Art. 132-ter, comma 1, sostituire le parole: uno sconto significativo, con le seguenti: uno sconto commisurato alla riduzione attesa dei risarcimenti.
3. 80. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sostituire le parole: significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato con le seguenti: minimo del 20 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato ovvero, in caso di contratto stipulato, con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
3. 77. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sostituire la parola: significativo con le seguenti: di almeno il dieci per cento.
3. 79. Maietta, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo le parole: le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo inserire le seguenti: non inferiore al 7 per cento.
3. 87. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sostituire le parole: rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato con le seguenti: la cui congruità ed economicità verrà valutata dall'IVASS all'esito della comunicazione che ogni compagnia di assicurazione, operante sul territorio nazionale, sarà tenuta ad effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo come riferimento la tariffa più vantaggiosa applicata al livello nazionale per ciascuna classe di merito.
3. 160. Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Manfredi, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Moretto, Palma.

  Al comma 1, Art. 132-ter, lettera a), dopo le parole: nel caso in cui, inserire le seguenti: su proposta della impresa di assicurazioni,.
3. 7. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera a), inserire, infine, le parole: da eseguirsi a spese dell'impresa di assicurazione presso una struttura avente sede nel raggio di 30 chilometri dalla residenza o dal domicilio del soggetto interessato;.
3. 108. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera a), inserire, infine, le parole: da eseguirsi a spese dell'impresa di assicurazione;.
3. 109. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: su proposta dell'impresa di assicurazione, inserire le seguenti: e senza alcun costo a carico dell'assicurato;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il mancato rinnovo del contratto per almeno due anni da parte dell'assicurato può comportare l'addebito a suo carico di un contributo una tantum non superiore a euro trenta per la gestione, installazione e rimozione dei dispositivi di cui alla lettera b); a tale propria facoltà l'impresa di assicurazione deve dare particolare evidenza nel contratto. La riduzione del premio prevista nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
3. 111. Da Villa.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: su proposta dell'impresa di assicurazione, inserire le parole: e senza alcun costo a carico dell'assicurato.
3. 110. Da Villa.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sostituire le parole: o sono già presenti con le seguenti: o sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.
*3. 19. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sostituire le parole: o sono già presenti con le seguenti: o sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.
*3. 20. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, alla lettera b), sopprimere le parole: ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti.
3. 156. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.
**3. 13. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.
**3. 14. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.
**3. 15. Parisi.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.
**3. 16. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.
**3. 17. Artini.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.
**3. 18. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.
**3. 155. Boccuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: tariffari e.
3. 12. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) nel caso in cui gli assicurati che accettano l'installazione sul proprio veicolo della «scatola nera», o di meccanismi equivalenti, non abbiano, per loro accertata colpa, prodotto sinistri nei due anni precedenti, hanno diritto ad ottenere dall'Impresa di assicurazione l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato.
3. 118. Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Manfredi, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Palma.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e conseguentemente sopprimere il comma 4;
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  11-bis. Resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
  1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come introdotto dalla presente legge, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.
3. 66. Benamati, Causi, Taranto, Senaldi, Tidei, Cani, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Moretto, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, De Maria.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), e) ed f).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
*3. 56. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), e) ed f).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
*3. 64. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), e) ed f).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al capo III del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 142-ter. (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale Cessione del credito e nullità delle clausole vessatorie). – 1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 132-ter, le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato quando questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135».
3. 65. Da Villa.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), e) ed f).
3. 45. Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Marco Di Maio, Gadda, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 46. Locatelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 47. Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 48. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 49. Caruso, Sberna.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 50. Pastorelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 51. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 52. Basso, Baruffi, Giacobbe, Fabbri.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 53. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 54. Romanini.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 55. Vignali, Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
* 3. 58. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
* 3. 59. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
* 3. 60. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
* 3. 62. Allasia, Busin, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
*3. 63. Bombassei, Sottanelli, Vargiu, Galgano, Falcone.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
* 3. 67. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
* 3. 68. Galperti.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
* 3. 69. Cani.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), f) e il comma 4.
* 3. 70. Senaldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), ed f).
3. 44. Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d).

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, il 209, è inserito il seguente articolo:

«Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135».
3. 34. Rostellato.

  Al comma 1, nella novellazione dell'Art. 132-ter del codice delle assicurazioni private, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, inserire, dopo il comma 1 il seguente:
  1-bis. Al capo III del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
   «Art. 142-quater. (Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo nonché nullità delle clausole assicurative vessatorie). 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
   2. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 132-ter, le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».
3. 33. Da Villa.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
3. 25. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere la lettera d).
* 3. 21. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 22. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 23. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 24. Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 26. Da Villa.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 27. Parisi.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 28. Carrescia, Carnevali.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 29. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere la lettera d).
* 3. 30. Artini.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 31. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 32. Vignali.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 35. Rostellato.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
*3. 151. Boccuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, alle lettere d), e) ed f), inserire, infine, il seguente periodo: Le imprese possono prevedere clausole di riduzione del risarcimento spettante all'assicurato, nel caso quest'ultimo, in caso di sinistro, non adempia agli obblighi contrattuali derivanti dalle condizioni che hanno dato origine allo sconto.
3. 96. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera d), dopo le parole: tenuto al risarcimento, inserire il seguente periodo: Le imprese possono prevedere clausole di riduzione del risarcimento spettante all'assicurato, nel caso quest'ultimo, in caso di sinistro, non adempia agli obblighi contrattuali derivanti dalle condizioni che hanno dato origine allo sconto.
3. 92. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera e), e la lettera f):

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
*3. 57. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera e), la lettera f) e il comma 4.
*3. 61. Vignali.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera e).
**3. 36. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere la lettera e).
**3. 37. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera e).
**3. 38. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera e).
**3. 39. Parisi.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera e).
**3. 40. Artini.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera e).
**3. 41. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera e).
**3. 42. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera e).
**3. 43. Allasia, Busin, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera e).
**3. 152. Boccuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera e), sostituire le parole da: esercitano, fino alla fine periodo con le seguenti: s'impegnano in modo significativo e per iscritto a guidare in modo prudente e sicuro.
3. 102. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera e), sostituire la parola: fornendo con la seguente: ottenendo.
3. 101. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera e), sostituire la parola: fornendo con la seguente: ricevendo.
3. 100. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera e), dopo le parole: non soggette a usura ordinaria inserire il seguente periodo: È fatto salvo il diritto del danneggiato che abbia optato per il risarcimento in forma specifica di percepire l'integrale risarcimento dei danni patiti anche nel caso di mancata riparazione. Oltre al risarcimento del danno in forma specifica, se e in quanto dovuto, al danneggiato spetta anche il risarcimento del danno patito a seguito della sosta forzata del veicolo e della svalutazione commerciale del medesimo.
3. 105. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo:
  In ogni caso le clausole previste nelle eventuali convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione di cui al comma 4 non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.
3. 94. Rostellato.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera e), dopo le parole: alla prima immatricolazione, aggiungere il seguente periodo: Le imprese possono prevedere clausole di riduzione del risarcimento spettante all'assicurato, nel caso quest'ultimo, in caso di sinistro, non adempia agli obblighi contrattuali derivanti dalle condizioni che hanno dato origine allo sconto.
3. 93. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, ai fini dell'accettazione da parte dell'assicurato del risarcimento in forma specifica, la riparazione non può essere effettuata da officine convenzionalmente legate a compagnie assicurative.
3. 106. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera f), ed il comma 4.
3. 71. Carrescia, Carnevali.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, lettera f), dopo le parole: le riparazioni siano effettuate, aggiungere il seguente periodo: Le imprese possono prevedere clausole di riduzione del risarcimento spettante all'assicurato, nel caso quest'ultimo, in caso di sinistro, non adempia agli obblighi contrattuali derivanti dalle condizioni che hanno dato origine allo sconto.
3. 95. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
  imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere, sia in sede di rinnovo che di muovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, a tutti i contraenti/assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni.
3. 97. Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Bruno, Carloni, Palma.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1 con le seguenti: per le condizioni contrattuali proposte tra quelle previste al comma 1.
*3. 122. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1 con le seguenti: per le condizioni contrattuali proposte tra quelle previste al comma 1.
*3. 121. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 2 sostituire le parole: per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1 con le seguenti: per le condizioni contrattuali proposte tra quelle previste al comma 1.
*3. 120. Bargero.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 2 sostituire le parole: per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1 con le seguenti: per le condizioni contrattuali proposte tra quelle previste al comma 1.
* 3. 119. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La proprietà delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
3. 149. Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, Moretto, De Maria.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole da: Nei casi di cui al comma 1, lettera b) e c), fino a: Tale riduzione del premio si applica, con le seguenti: Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico dell'impresa di assicurazione. La riduzione del premio praticata dall'impresa di assicurazione si applica,.
3. 133. Vico.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dalla compagnia è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazione. La connessa...
3. 146. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:
  Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al comma 1, lettere b) e c) i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa.
3. 145. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole da: Nei casi sino a: direttamente dall'assicurato con le seguenti: I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono posti a carico dell'impresa di assicurazione.
3. 123. Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 130. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 129. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 128. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 127. Locatelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 126. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 125. Cani.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 124. Pizzolante, Vignali.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 135. Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 136. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 137. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 138. Senaldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 139. Romanini.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 140. Pastorelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 141. Carrescia, Carnevali.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 142. Sberna, Caruso.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 147. Baruffi, Basso, Giacobbe, Fabbri, Scuvera.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 143. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa.
* 3. 144. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione con le seguenti: gli eventuali costi di installazione, disinstallazione e manutenzione sono a carico delle imprese di assicurazione.
3. 132. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, sostituire le parole: sostenuti direttamente dall'assicurato con le seguenti: che in ogni modo restano a carico della compagnia di assicurazione.
3. 131. Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 3, dopo le parole: direttamente dall'assicurato inserire le seguenti: relativamente ad ogni anno.
3. 148. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere il comma 4.
* 3. 72. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere il comma 4.
* 3. 73. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere il comma 4.
* 3. 74. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sopprimere il comma 4.
*3. 150. Bargero.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 4, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.
3. 157. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: tipologia di veicoli inserire le seguenti: , la tipologia dei danni con quantificazione del risarcimento per equivalente offerto, nonché.
3. 158. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 4, sopprimere le parole: e gli ambiti territoriali e sostituire la parola: nei con le seguenti: per i; sopprimere le parole: in termini sia di copertura territoriale sia di e sostituire la parola: di con le seguenti: e la.
3. 154. Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Manfredi, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Moretto, Bruno Bossio, Carloni, Palma.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio. Tale premio, nelle regioni con maggiore sinistrosità, può essere maggiorato fino ad un massimo del 20 per cento.
3. 116. D'Agostino, Galgano, Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. È facoltà dell'assicurato recedere in qualsiasi momento dal contratto di assicurazione senza oneri o penalità. Il recesso ha effetto immediato dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nel contratto di assicurazione. A seguito della disdetta l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativa al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza, entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
3. 115. Busin, Allasia.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
3. 114. Busin, Allasia.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis) Le assicurazioni, per valutare i fattori di rischi incidenti sui premi delle polizze assicurative, sono tenute a seguire criteri di valutazione aventi come riferimento l'ambito geografico regionale, e non a livello comunale.
3. 159. Barbanti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
   la lettera a) punto 1) è modificata come segue: agli aeromobili da turismo, alle navi ed imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti iscritti nell'apposita sezione del REA tenuto presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura come previsto dal decreto ministeriale 26 ottobre 2011, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nell'albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati;
   alla lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi.

  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro a partire dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
3. 113. Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  41-bis. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto pari ad almeno il 50 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui rassicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ogni singola polizza una clausola di guida esclusiva.
3. 91. Pesco.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ogni singola polizza una clausola di guida esclusiva.
3. 112. Pesco, Ruocco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 06. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 07. Basso, Baruffi, Giacobbe, Fabbri, Scuvera.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 08. Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 09. Romanini.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 011. Pagano.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 012. Locatelli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 013. Cani.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
* 3. 014. Vignali, Pizzolante.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 016. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 019. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 020. Laffranco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)
.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 021. Rostellato.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 02. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente articolo:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 04. Pastorelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente articolo:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 01. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 03. Carrescia, Carnevali.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente articolo:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
*3. 05. Pastorino.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Trasparenza del valore dei premi assicurativi).

  1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) indicare nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura incidono sul medesimo;.
3. 015. Pesco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento vetture da competizione rally ed assicurazione).

  1. Dopo l'articolo 60 al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 60-bis.
(Vetture stradali da competizione).

  1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati e rispondenti alle normative tecniche emesse dalla Fia e dalla federazione nazionale.
  2. Rientrano nella categoria delle vetture stradali da competizione gli autoveicoli rispondenti alle normative tecniche e sportive emesse dalla FIA e dalla Federazione nazionale e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli devono risultare omologati dalla Fia ed essere in possesso del Passaporto Tecnico emesso dalla Federazione competente.
  3. I veicoli stradali da competizione sono soggetti alle seguenti disposizioni:
   a. Devono essere rispondenti ai dettami tecnici emessi dalla Fia e dalla Federazione nazionale;
   b. In fase di riconoscimento dello status di vetture da competizione, in concomitanza con il rilascio del Passaporto Tecnico emesso dalla Federazione sportiva, devono effettuare una verifica della corrispondenza con i dettami previsti dalla Fiche di omologazione, richiesta dalla Casa Costruttrice, presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C in presenza di un Commissario Tecnico delegato dalla Federazione Automobilistica;
   c. Sono esentati dalle revisioni periodiche di cui all'articolo 80 del C.d.S.;
   d. Devono sottoscrivere una polizza assicurativa R/C obbligatoria per la circolazione stradale con esclusione dei percorsi compresi dalle manifestazioni alle quali risulteranno iscritte e verificate e per le quali il promotore, in base all'articolo 9, comma 6 C.d.S. sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.

  4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei Trasporti emanerà un apposito Decreto regolamentare con il quale verranno stabiliti i requisiti necessari per la circolazione di tali vetture, le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo.
  Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti ed il riconoscimento della qualifica di vettura da competizione sulla carta di circolazione.
  5. Conseguentemente è abrogato il comma 4-bis dell'articolo 9 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. 017. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione della normativa in materia di risarcimento diretto).

  1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 145, comma 2, l'articolo 149 e l'articolo 150 sono abrogati;
   b) all'articolo 242, comma 2, le parole: «di cui agli articoli 148 e 149» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 148»;
   c) all'articolo 315, commi 1, alinea, 2 e 3, le parole: «dagli articoli 148, 149 e 150» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 148»;
   d) all'articolo 326, comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui agli articoli 148 e 149» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 148».

  2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
3. 018. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Polidori, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Trasparenza delle variazioni del premio).

  1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» aggiungere le seguenti: «, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».
4. 2. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, con le seguenti: nell'ipotesi di invarianza della tariffa applicata, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,.
4. 5. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000».
  1-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale».
4. 3. Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «in base a formule miste tra le due tipologie» aggiungere le seguenti: «Nei contratti di assicurazione deve essere indicato l'ammontare dello sconto conseguente all'installazione di determinati dispositivi, e, a parità di perimetro contrattuale, la variazione di prezzo da un anno all'altro e le motivazioni della variazione stessa».
4. 4. Barbanti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 22 comma 4 del decreto-legge 179/12 convertito con legge 221/12, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2015» e cancellare il seguente periodo: «sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,» ed aggiungere in calce: «in caso di mancata emanazione del decreto le imprese assicuratrici saranno comunque tenute a comunicare all'ivass i loro contratti base entro il 31 dicembre 2015.
4. 6. Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Manfredi, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Bruno Bossio, Carloni, Palma.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative, garantendo, in particolare, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».
4. 8. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 133 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo».
4. 9. Colletti.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Si delega il Governo a detassare, dal 1o gennaio 2016, le polizze sulla responsabilità civile veicoli terrestri, stipulate dalle persone fisiche, le cui tariffe, per singola classe di merito superano il premio medio nazionale dell'anno precedente.
4. 01. Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Manfredi, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Bruno Bossio, Carloni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trasparenza del calcolo dei tempi e dei costi di riparazione dei veicoli in caso di sinistro stradale).

  1. In caso di sinistro stradale, il perito incaricato della valutazione del danno, nel redigere la perizia, deve fare riferimento ai tempari relativi alla sostituzione di componenti e di riparazione del danno.
  2. Presso l'IVASS è istituito un tavolo di lavoro indipendente, atto a determinare, basandosi sui dati tecnici forniti dai costruttori dei veicoli, i costi relativi ai componenti e ai tempi di sostituzione degli stessi, nonché a determinare i tempi di riparazione dei danni subiti dal veicolo prendendo in considerazione altresì la tecnologia idonea da utilizzare affinché venga ripristinato il danno a regola d'arte e secondo le specifiche del costruttore.
  3. Le tabelle elaborate di cui al comma 2 e il calcolo da parte del perito secondo le specifiche del comma 1, devono garantire il ripristino del veicolo danneggiato in coerenza con il principio della sicurezza stradale. Il perito incaricato di cui al comma 1, deve indicare nella sua perizia quelle che sono le riparazioni e le sostituzioni necessarie affinché il veicolo possa circolare nuovamente su strada in sicurezza. I relativi danni devono essere risarciti da parte dell'assicurazione anche laddove il costo della riparazione superi il valore di mercato del veicolo, qualora il danneggiato acconsenta al risarcimento in forma specifica ovvero presenti la fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.
  4. Le tabelle di cui al comma 2 devono essere determinate entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge e aggiornate ogni anno. Le case costruttrici dei veicoli, nonché i produttori dei veicoli, devono obbligatoriamente fornire i dati necessari per la determinazione dei tempi e dei costi di cui al comma 2. In caso di rifiuto, viene applicata dall'IVASS una sanzione di 100.000 euro.
  5. Le sanzioni di cui al comma precedente entrano a far parte delle disponibilità di bilancio dell'IVASS, e devono essere impiegate esclusivamente per le funzioni istituzionali svolte dall'istituto.
4. 02. Catalano, Galgano.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
* 5. 1. Polidori, Sandra Savino.

  Sopprimerlo.
* 5. 3. Abrignani.

  Sopprimerlo.
* 5. 4. Sottanelli, Galgano.

  Sopprimerlo.
* 5. 5. Sanga.

  Sopprimerlo.
* 5. 6. Pagano.

  Sopprimerlo.
* 5. 7. Bargero.

  Premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è registrata all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida» e al secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
  b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'attestazione sullo stato del rischio è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stato stipulato un nuovo contratto al quale l'impresa è tenuta ad assegnare una classe di merito che non sia più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'attestazione stessa»;
  c) al comma 4-bis, dopo le parole: «nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media».
5. 8. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
5. 9. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  a)al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Le certificazioni dello stato di famiglia rilasciate per le finalità di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), quantificati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 11. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 4-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito non più favorevole della nona ovvero a quella media».
5. 10. Colletti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
  1. All'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-sexies. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è ulteriormente riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa».

  2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-sexies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-sexies, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
  4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada.
5. 01. Luigi Di Maio, Fantinati, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Della Valle, Ruocco.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 9. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimerlo.
*6. 10. Russo.

  Sopprimerlo.
*6. 11. Laffranco.

  Sopprimerlo.
*6. 12. Artini.

  Sopprimerlo.
*6. 13. Riccardo Gallo.

  Sopprimerlo.
*6. 14. Parisi.

  Sopprimerlo.
*6. 15. Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Gadda, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

  Sopprimerlo.
*6. 16. Boccuzzi.

  Sopprimerlo.
*6. 17. Vignali, Pagano.

  Sopprimerlo.
*6. 18. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sopprimerlo.
*6. 19. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 135 del codice civile di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe testimoni», «anagrafe danneggiati» e «liquidazione sinistri»;
   b) al comma 2, dopo la parola: «assicurati» sono inserite le seguenti: «e l'ammontare dei risarcimenti liquidati»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «delle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «, dell'assicurato»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni, anagrafe danneggiati e liquidazione sinistri».
6. 20. Colletti.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.

  Conseguentemente, al capoverso comma 3-quater sostituire le parole: 3-quater con le seguenti: 3-bis.
*6. 22. Colletti.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 21. Laffranco.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 23. Senaldi.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 25. Giacobbe, Baruffi, Basso, Fabbri.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 29. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 30. Romanini.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 31. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 32. Carrescia, Carnevali.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 33. Allasia, Busin.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 34. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 35. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 36. Pizzolante, Vignali.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 37. Locatelli.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 38. Cani.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 39. Pagano.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 40. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 41. Pastorino.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 42. Pastorelli.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 24. Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Manfredi, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Moretto, Bruno Bossio, Carloni, Palma.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
*6. 56. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: in caso di sinistri con soli danni a cose.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: con soli danni a cose.
**6. 43. Pagano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: In caso di sinistri con soli danni a cose.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: con soli danni a cose.
**6. 44. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: In caso di sinistri con soli danni a cose.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: con soli danni a cose.
**6. 48. Bargero.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: sinistri con soli danni a cose con la seguente: sinistro.

  Conseguentemente, dalla rubrica sopprimere le parole; con soli danni a cose.
*6. 26. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: sinistri con soli danni a cose con la seguente: sinistro.

  Conseguentemente, dalla rubrica sopprimere le parole; con soli danni a cose.
*6. 47. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: , l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta con le seguenti: l'identificazione dei testimoni può avvenire entro tre giorni dall'accadimento del sinistro.
6. 28. Barbanti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: entro il termine di presentazione a agli articoli 148 e 149 con le seguenti: e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita. Nei casi in cui si effettui la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi a chi vi abbia provveduto, la compagnia di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di 60 giorni.
6. 27. Vazio, Gadda, Morani, Fanucci, Amoddio, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: e deve risultare dalla richiesta di risarcimento con le seguenti: ovvero deve risultare dalla richiesta di risarcimento o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita;.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».
6. 46. Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Gadda, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: e deve risultare dalla richiesta di risarcimento siano sostituite dalle seguenti: ovvero deve risultare dalla richiesta di risarcimento o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita.
6. 52. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle controversie civili attivate per l'accertamento e a responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.
6. 54. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire le parole: già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni con le seguenti: registrati nella banca dati dell'IVASS in almeno tre sinistri.
*6. 45. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire le parole: già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni con le seguenti: registrati nella banca dati dell'IVASS in almeno tre sinistri.
*6. 50. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire le parole: già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni con le seguenti: registrati nella banca dati dell'IVASS in almeno tre sinistri.
*6. 51. Pagano.

  Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire le parole: già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni con le seguenti: registrati nella banca dati dell'IVASS in almeno tre sinistri.
*6. 53. Bargero.

  Al comma 1, capoverso comma 3-quater, sostituire le parole da: chiamati in più di tre cause fino a: cinque anni con le seguenti: registrati più di tre volte negli ultimi cinque anni nella banca dati sinistri dell'IVASS, di cui al comma 1.
6. 55. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso 3-quater, dopo le parole: negli ultimi cinque anni., è inserito il seguente periodo: Tale formativa è trasmessa dall'IVASS alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, anche nel caso che un medesimo testimone sia identificato ai sensi del comma 3-bis più di cinque volte negli ultimi nove anni.
6. 49. Da Villa.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Dopo l'articolo 135 del Codice delle assicurazioni è inserito il seguente:
  «Art. 135-bis. – (Istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile). – 1. Nelle more del concreto funzionamento dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata “Banca”.
  2. Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.
  3. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto.
  4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
6. 01. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche dell'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, riguardanti il comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e la composizione dell'IVASS).

  1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «di esperti», sono inserite le seguenti: «di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza»;
   b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il comitato ha altresì il compito di predisporre per il Ministro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione, nonché di formulare proposte e progetti al medesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantaggio degli assicurati e ad agevolare la mobilità dei medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che i componenti del medesimo comitato: a) durano in carica tre anni; b) possono essere riconfermati per una sola volta e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico; c) sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto del compito istituzionale; d) non possono percepire alcuna indennità o emolumento comunque denominato».

  2. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membro del Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Banca d'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra i componenti del Consiglio nazionale del consumatori e degli utenti»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti»;
   c) al comma 13 le parole: «, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e» sono soppresse;
   d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì individuate le cause di decadenza dall'incarico»;
   e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. I membri del Direttorio restano in carica tre anni»;
   f) il comma 17 è sostituito dal seguente:
  «17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13»;
   g) i commi 28 e 30 sono abrogati.

  3. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono entro quattro mesi dalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statuto dell'IVASS.
6. 02. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Nell'attesa di una riforma organica del sistema bonus malus e al fine di contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi RCA con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, a far data dal 1o gennaio 2016 è istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA (CONSAP), ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, in via sperimentale e solo fino ad un massimo di tre anni, un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria, ferma restando la possibilità per i contraenti di avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 130 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
  2. Al fine di pervenire ad una consistente riduzione del premio di tariffa per i giovani neo-patentati, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto in adempimento dell'obbligo di assicurazione relativo a veicoli acquistati da soggetti con età compresa tra i diciotto e i trenta anni, e fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis dell'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, la CONSAP provvede all'assegnazione al veicolo di una classe di merito di conversione universale (CU) 9. Al verificarsi di un sinistro, ai sensi di quanto previsto all'articolo 134 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'impresa di assicurazione applica la CU 14.
  3. I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devono acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, di cui all'articolo 132 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al presente comma, fatte salve le eventuali sanzioni penali, il contratto si risolve automaticamente.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la CONSAP, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta dei servizi assicurativi da parte della CONSAP, che deve avvenire a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato; le modalità e le condizioni di accesso della medesima CONSAP alle banche dati di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa e le relative modalità di applicazione, tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale, dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
  5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP ai sensi dell'articolo 283 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le modalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica il provvedimento ISVAP 28 dicembre 2006, n. 2496.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota del contributi da riconoscere alla medesima CONSAP a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
6. 05. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti).

  1. Ai fini dell'adozione del regolamento recante la disciplina della banca dati «anagrafe testimoni» di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'IVASS provvede ad inserire tra parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamento della medesima banca dati il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri.
6. 03. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS apporta le necessarie modificazioni ai provvedimenti regolamentari in materia di disciplina della banca dati sinistri con l'obiettivo di pervenire progressivamente ad un regime di maggior favore tariffario verso i conducenti più virtuosi.
  2. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.
6. 04. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 1. Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Gadda, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimerlo.
*7. 3. Colletti.

  Sopprimere il comma 1.
**7. 4. Parisi.

  Sopprimere il comma 1.
**7. 5. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Sopprimere il comma 1.
**7. 6. Boccuzzi.

  Sopprimere il comma 1.
**7. 12. Artini.

  Sopprimere il comma 1.
**7. 13. Russo.

  Sopprimere il comma 1.
**7. 14. Laffranco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Monitoraggio).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.
  2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.
  3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
7. 7. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.
7. 9. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
7. 8. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. Gli articoli 138 e 139 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono abrogati.
  2. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, è abrogato.
  3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
7. 11. Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
7. 10. Colletti, Nicola Bianchi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere i commi 1 e 2;
   2) al comma 3, capoverso Art. 139:
   a) sostituire nella rubrica le parole non patrimoniale con le parole: danno biologico;
   b) al comma 2, sostituire le parole medico-legale con le parole esclusivamente ad opera di specialista medico legale, e le parole clinico strumentale obiettivo con le parole: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale;
   c) al comma 3, sopprimere le parole fino al venti per cento e l'ultimo periodo.
7. 15. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 1, alinea, dopo le parole per tutto il territorio della Repubblica inserire le seguenti: tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione.
7. 28. Gebhard.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole: , indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
7. 27. Gebhard.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: La valutazione è stabilita con riferimento alla media, ponderata rispetto al prodotto interno lordo, dei parametri risarcitori medi applicati nei sei principali Stati dell'area Euro.
7. 29. Vargiu, Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00.
7. 30. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La tabella unica nazionale è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le medesime note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 138, sopprimere il comma 3.
7. 32. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il risarcimento dei pregiudizi di natura morale allegati e provati dal danneggiato, rappresentati dalle sofferenze fisiche e psichiche cagionate dal fatto lesivo e dall'eventuale lesione della dignità o integrità morale, nonché per la rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, ove documentati ed accertati, il giudice può aumentare fino al quaranta per cento l'ammontare del danno calcolato ai sensi dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del leso. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo dell'intero danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
* 7. 18. Polidori.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il risarcimento dei pregiudizi di natura morale allegati e provati dal danneggiato, rappresentati dalle sofferenze fisiche e psichiche cagionate dal fatto lesivo e dall'eventuale lesione della dignità o integrità morale, nonché per la rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, ove documentati ed accertati, il giudice può aumentare fino al quaranta per cento l'ammontare del danno calcolato ai sensi dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del leso. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo dell'intero danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
* 7. 21. Sanga.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il risarcimento dei pregiudizi di natura morale allegati e provati dal danneggiato, rappresentati dalle sofferenze fisiche e psichiche cagionate dal fatto lesivo e dall'eventuale lesione della dignità o integrità morale, nonché per la rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, ove documentati ed accertati, il giudice può aumentare fino al quaranta per cento l'ammontare del danno calcolato ai sensi dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del leso. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo dell'intero danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
* 7. 34. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sostituire le parole: quaranta per cento con le seguenti: venti per cento.
7. 31. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sostituire le parole: quaranta per cento con le seguenti: trenta per cento.
7. 24. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole da: l'ammontare a: lesioni fisiche e dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
7. 17. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, al comma 3 sopprimere le parole: L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
7. 26. Da Villa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 138. – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità e danno ai congiunti da decesso o lesione di gravissima entità).;
   b) al comma 1, capoverso Art. 138, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il danno non patrimoniale derivante dal decesso di un prossimo congiunto come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti è risarcito secondo i valori monetari indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi del comma 4-bis. Sono prossimi congiunti del deceduto il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado. Il danno non patrimoniale subito dal deceduto derivante da decesso è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso ed il decesso e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.
  3-ter. Il danno non patrimoniale derivante da lesione di gravissima entità di un prossimo congiunto come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti è risarcito secondo i valori monetari indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi del comma 4-bis. Sono prossimi congiunti del danneggiato il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado. È lesione di gravissima entità quella superiore a 75 punti di danno biologico permanente e comportante gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per lo svolgimento delle attività più essenziali per la vita quotidiana.;
   e dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per i casi di decesso e lesione di gravissima entità, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
   a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:
    1) rapporto di coniugio o grado di parentela;
    2) età del defunto o del macroleso;
    3) età del congiunto avente diritto al risarcimento;
    4) convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;
    5) assenza di altri congiunti;
    6) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento ed in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e circostanze eccezionali per una adeguata personalizzazione del risarcimento;
   b) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso secondo gli importi previsti al comma 2 lettera e) per la inabilità temporanea assoluta del presente articolo corretti da fattori di incremento decrescenti in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;
   c) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione europea.;
   c) al comma 1, capoverso Art. 138, comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore o della applicabilità ad ulteriori fattispecie.
7. 25. Fucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 138, comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: La quantificazione del risarcimento dovuto secondo le tabelle menzionate nel presente articolo è applicabile a tutti i sinistri non ancora definiti, anche occorsi in data anteriore alla loro entrata in vigore;
   b) al comma 3, capoverso Art. 139, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. La quantificazione del risarcimento dovuto secondo le tabelle menzionate nel presente articolo è applicabile a tutti i sinistri non ancora definiti, anche occorsi in data anteriore alla loro entrata in vigore.
7. 16. Sottanelli, Galgano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 138, comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: La quantificazione del risarcimento dovuto secondo le tabelle menzionate nel presente articolo è applicabile a tutti i sinistri non ancora definiti, anche occorsi in data anteriore alla loro entrata in vigore;
   b) al comma 3, capoverso Art. 139, comma 5, inserire, in fine, il seguente: La quantificazione del risarcimento dovuto secondo le tabelle menzionate nel presente articolo è applicabile a tutti i sinistri non ancora definiti, anche occorsi in data anteriore alla loro entrata in vigore.
7. 35. Fucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 138, comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: La quantificazione del risarcimento dovuto secondo le tabelle menzionate nel presente articolo è applicabile a tutti i sinistri ed eventi non ancora definiti, anche occorsi in data anteriore a quando la legge ne ha disposto la loro applicabilità;
   b) al comma 1, capoverso Art. 139, comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: La quantificazione del risarcimento dovuto secondo le tabelle menzionate nel presente articolo 5 è applicabile a tutti i sinistri ed eventi non ancora definiti, anche occorsi in data anteriore a quando la legge ne ha disposto la loro applicabilità.
7. 36. Fucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 138, comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore;
   b) al comma 1, capoverso Art. 139, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore o della applicabilità ad ulteriori fattispecie.
7. 33. Fucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 138, comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: Le tabelle di cui al presente articolo si applicano alle liquidazioni successive alla loro entrata in vigore;
   b) al comma 3, capoverso Art. 139, comma 5, inserire il seguente periodo: Le tabelle di cui al presente articolo si applicano alle liquidazioni successive alla loro entrata in vigore.
7. 37. Fucci.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 138, inserire il seguente:
  Art. 138-bis. – (Danni non patrimoniali per morte del congiunto). – 1. Il danno non patrimoniale per la morte di una persona viene risarcito nei confronti degli stretti congiunti indicati dal presente articolo e del coniuge non separato, cui è equiparato il convivente che provi, oltre alla coabitazione tra due persone senza vincoli matrimoniali, una stabile e duratura comunione di vita spirituale e materiale con la vittima.
  2. Per stretti congiunti della persona si intendono i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle. In caso di mancanza di tali congiunti, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale possono essere considerati i parenti della vittima non oltre il secondo grado.
  3. Il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di una persona viene stabilito secondo i seguenti valori:
   a) a favore del coniuge non separato o del convivente sopravvissuto fino a 150.000 euro;
   b) a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio fino a 150.000 euro;
   c) a favore di ciascun figlio convivente per la morte di un genitore fino a 150.000 euro; a favore di ciascun figlio non convivente per la morte di un genitore fino a 100.000 euro;
   d) a favore di ciascun fratello convivente per la morte di un fratello fino a 100.000 euro, a favore di ciascun fratello per la morte di un fratello non convivente fino a 50.000 euro;
   e) a favore di ciascun nonno per la morte di un nipote fino a 80.000 se convivente e fino a 30.000 euro se non con vivente;
   f) a favore di ciascun nipote per la morte di un nonno fino a 80.000 se convivente e fino a 15.000 euro se non convivente.

  4. Il giudice modula l'entità economica del risarcimento entro i limiti indicati nel comma 3 facendo riferimento all'età della vittima, alla convivenza con quest'ultima degli aventi diritto al risarcimento, alla sopravvivenza o meno di altri congiunti, alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la vittima. In relazione a situazioni di particolare gravità delle circostanze in cui è accaduto il decesso della vittima il giudice, con equo e motivato apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, può aumentare gli importi indicati nel comma precedente in misura non superiore al quaranta per cento.
  5. Gli importi indicati nel comma 3 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: dal seguente con le parole: dai seguenti.
7. 19. Polidori, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 2.
* 7. 38. Russo.

  Sopprimere il comma 2.
* 7. 39. Artini.

  Sopprimere il comma 2.
* 7. 40. Laffranco.

  Sopprimere il comma 2.
* 7. 69. Parisi.

  Sopprimere il comma 2.
* 7. 70. Boccuzzi.

  Sopprimere il comma 2.
* 7. 71. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Sopprimere il comma 3.
** 7. 72. Boccuzzi.

  Sopprimere il comma 3.
** 7. 73. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Sopprimere il comma 3.
** 7. 74. Parisi.

  Sopprimere il comma 3.
** 7. 41. Laffranco.

  Sopprimere il comma 3.
** 7. 42. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e nove punti: b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La tabella unica nazionale è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le medesime note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.;
   c) sopprimere i commi 3, 4 e 6;
   d) al comma 5 sostituire la parola: 5 con la seguente: 3.
7. 85. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire, nella rubrica, le parole: non patrimoniale con le seguenti: danno biologico;
   b) al comma 2 dopo la parola accertamento inserire le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista medico legale,;
   c) al comma 2 sostituire le parole clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale;
   d) al comma 3 sopprimere le parole: fino al venti per cento;
   e) al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.
7. 49. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, alla rubrica sostituire le parole: non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
* 7. 45. Laffranco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, alla rubrica sostituire le parole: non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
* 7. 47. Boccuzzi.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, alla rubrica sostituire le parole: non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
* 7. 48. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, alla rubrica sostituire le parole: non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
* 7. 54. Artini.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, alla rubrica sostituire le parole: non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
* 7. 77. Parisi.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, alla rubrica sostituire le parole: non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
* 7. 80. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 1, lettera a), sostituire le parole: è pari a 759,91 euro con le seguenti: è pari a 1.460,46 euro.
7. 57. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 1, lettera l), sostituire le parole: liquidato un importo di 39,37 euro con le seguenti: liquidato un importo compreso tra 96 euro e 145 euro variabile in base al grado di sofferenza subito.
7. 58. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 1, lettera b), sostituire le parole: liquidato un importo di 39,37 euro con le seguenti: liquidato un importo compreso tra 75 euro e 130 euro variabile in base al grado di sofferenza subito.
7. 59. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, dopo le parole: persona suscettibile di accertamento inserire le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista medico legale.
** 7. 44. Laffranco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, dopo le parole: persona suscettibile di accertamento inserire le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista medico legale.
** 7. 53. Artini.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, dopo le parole: persona suscettibile di accertamento inserire le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista medico legale.
** 7. 56. Boccuzzi.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, dopo le parole: persona suscettibile di accertamento inserire le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista medico legale.
** 7. 76. Parisi.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, dopo le parole: accertamento inserire le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista medico legale.
** 7. 78. Vignali.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, dopo le parole: persona suscettibile di accertamento inserire le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista medico legale.
** 7. 83. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, dopo la parola: accertamento inserire le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista.
7. 60. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
** 7. 61. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
** 7. 55. Boccuzzi.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
** 7. 43. Laffranco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
** 7. 52. Artini.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
** 7. 75. Parisi.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
** 7. 82. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
** 7. 84. Vignali.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.
* 7. 23. Parisi.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.
* 7. 46. Laffranco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.
* 7. 64. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.
* 7. 65. Boccuzzi.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.
* 7. 51. Artini.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.
* 7. 81. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 7. 66. Boccuzzi.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 7. 67. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 7. 20. Laffranco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 7. 22. Parisi.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 7. 50. Artini.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 7. 79. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 7. 86. Da Villa.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono stilla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee»;
   b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) l'articolo 14 è abrogato.
* 7. 90. Russo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono stilla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee»;
   b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) l'articolo 14 è abrogato.
* 7. 92. Laffranco.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono stilla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee»;
   b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) l'articolo 14 è abrogato.
* 7. 96. Parisi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente periodo:
  «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».
** 7. 88. Russo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente periodo:
  «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».
** 7. 94. Russo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente periodo:
  «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».
** 7. 63. Laffranco.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «riscontro» aggiungere le seguenti: «ad opera di specialista».
* 7. 62. Laffranco.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «riscontro» aggiungere le seguenti: «ad opera di specialista».
* 7. 95. Parisi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «riscontro» aggiungere le seguenti: «ad opera di specialista».
* 7. 87. Russo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «da cui risulti», aggiungere le seguenti: clinicamente o».
** 7. 89. Russo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «da cui risulti», aggiungere le seguenti: clinicamente o».
** 7. 91. Laffranco.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «da cui risulti», aggiungere le seguenti: clinicamente o».
** 7. 93. Parisi.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  7-bis. Dopo l'articolo 142-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Articolo 142-quinquies.
(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo).

  1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale il proprietario del veicolo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto ad effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni ad elementi strutturali ed a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Il proprietario, entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formulare offerta, ha facoltà di comunicare all'impresa la propria volontà di non effettuare la riparazione. In tal caso, il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.
  3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi dei comma 1, il danneggiato è tenuto a far effettuare la revisione singola del veicolo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione di esito favorevole, corredata di idonea documentazione fiscale attestante gli interventi effettuati. In mancanza, l'impresa di assicurazione deve segnalare la mancata revisione al Dipartimento Trasporti terrestri dei Ministero per i provvedimenti di competenza.
  4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Articolo 142-sexies.
(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie).

  1. La riparazione deve essere eseguita secondo conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati ed alla relativa qualità. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite le garanzie di cui al predetto articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Articolo 142-septies.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Articolo 142-octies.
(Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni).

  1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente Capo.
  2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.
  3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferma restando la preventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.
  4. È ammessa l'azione inibitoria di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione. Si applica l'articolo 37-bis del predetto decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Articolo 142-novies.
(Risarcimento integrale dei danni subiti).

  1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
  2. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente.
7. 05. Allasia, Busin, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis.
(Norme sulla libera scelta dell'assicurato e sulla trasparenza).

  1. Al capo III dei titolo X dei codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono aggiranti, in fine, i seguenti articoli:
  «Art. 142-quater. — (Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie). — 1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.
  2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

  Art. 142-quinquies. — (Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo). — 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.
  3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.
  4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

  Art 142-sexies. — (Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costrittore. Garanzie). — 1. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

  Art 142-septies. — (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie). — 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

  Art. 142-octies. — (Risarcimento integrale dei danni subiti). — 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo».
7. 04. Colletti.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

  1. Dopo l'articolo 142-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 142-quater. — (Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie). — 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».
7. 06. Allasia, Busin, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis.
(Risarcimento del terzo trasportato).

  1. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

  «Art. 141. — (Risarcimento del terzo trasportato). — 1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
  2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.
  3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
  4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».
7. 03. Colletti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.
7. 01. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
7. 02. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis sopprimere il comma 1.
*8. 12. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis sopprimere il comma 1.
*8. 13. Da Villa.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'assicurato che abbia fatto installare dispositivi elettronici ai sensi dell'articolo 132-ter, lettere b), e c), deve essere garantito, su sua richiesta, l'accesso ai dati da essi registrati.
8. 14. Da Villa.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 9. Parisi.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 23. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 24. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 25. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 34. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 36. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 37. Artini.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 40. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 77. Boccuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: formano piena prova, con le seguenti: possono fornire prova.
8. 18. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sopprimere le parole: , nei procedimenti civili,.
*8. 3. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sopprimere le parole: , nei procedimenti civili,.
*8. 8. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sopprimere le parole: , nei procedimenti civili,.
*8. 29. Bargero.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sopprimere le parole: , nei procedimenti civili,.
*8. 30. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, dopo le parole: dei fatti a cui esse si riferiscono, inserire le seguenti: solo nel caso in cui sia garantita la non alterabilità dei dati durante la loro trasmissione ai provider, di cui al successivo comma 2 e.
8. 17. Allasia.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 1. Senaldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 4. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 15. Vignali, Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 16. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 19. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 21. Locatelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 22. Pastorelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 26. Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 27. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 28. Baruffi, Basso, Giacobbe, Fabbri.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 31. Cani.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 33. Romanini.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 35. Caruso, Sberna.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 38. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 39. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 41. Carrescia, Carnevali.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 43. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 44. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. con le seguenti: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo oppure la manomissione.
**8. 32. Rostellato.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. con le seguenti: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo oppure la manomissione.
**8. 42. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime risultanze sono rese immediatamente fruibili al danneggiato.
8. 20. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 45. Cani.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 47. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 48. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 49. Sottanelli, Vargiu, Galgano, Falcone.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 50. Senaldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 51. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 52. Pizzolante, Vignali.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 53. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 54. Locatelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 55. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 56. Pastorelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 61. Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 62. Sberna, Caruso.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 63. Baruffi, Basso, Giacobbe, Fabbri.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 64. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 65. Romanini.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 66. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 67. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 68. Carrescia, Carnevali.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

  Conseguentemente sostituire le parole: provider di telematica assicurativa ovunque ricorrano con la seguente: provider.
*8. 69. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: i cui dati identificativi sono comunicati all'I.V.ASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. con le seguenti: scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.
8. 46. Rostellato.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I dati delle cosiddette «scatole nere», relativi all'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza direttamente dall'IVASS e dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, attraverso un'apposita Banca dati, istituita presso l'IVASS, cui è consentito l'accesso alla impresa di assicurazione limitatamente all'estrazione dei dati rilevanti ai fini nella determinazione delle responsabilità in caso di sinistro che, in ogni caso, sono da questa utilizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di funzionamento della Banca dati alla cui istituzione si provvede con oneri a carico delle imprese assicurative;
   2) conseguentemente sopprimere il comma 5.
8. 74. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: i dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore con le seguenti: i dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dal Ministero dei trasporti. Aggiungere, in fine, il seguente periodo: è fatto compito all'IVASS di vigilare sugli operatori responsabili del funzionamento delle scatole nere, delle apparecchiature connesse e dei sistemi di gestione dei dati e dell'interoperabilità di essi.
8. 5. Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Manfredi, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Bruno Bossio, Carloni, Palma.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e, limitatamente al segnale di localizzazione satellitare associato al veicolo, alla struttura tecnica del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
   b) al comma 4, sostituire le parole: di euro 3.000 con le seguenti: , il cui importo è da determinarsi in funzione dei dispositivi installati, se si tratta di provider di telematica satellitare, o di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo se si tratta di compagnie assicuratrici,;
   c) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle con le seguenti: , di cui al comma 2, sono trattati conformemente alle;
   d) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: L'impresa di assicurazione è titolare con le seguenti: I soggetti di cui al comma 2 sono titolari;
   e) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: a essa collegati, aggiungere le seguenti: in assenza di specifico consenso scritto da parte del soggetto interessato;
   f) ove ricorrono, sostituire le parole: telematica assicurativa con le seguenti: telematica satellitare.
8. 2. Catalano, Galgano, Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, sopprimere il comma 4.
8. 57. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.
*8. 7. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.
*8. 10. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.
*8. 59. Causi.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.
*8. 60. Bargero.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.
*8. 76. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: soggetti a essa collegati, inserire le seguenti: ai fini attuativi dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché sostituire le parole: continuativa o comunque sproporzionata con le seguenti: non accurata, non pertinente ed eccedente,.
**8. 11. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: soggetti a essa collegati, inserire le seguenti: ai fini attuativi dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché sostituire le parole: continuativa o comunque sproporzionata con le seguenti: non accurata, non pertinente ed eccedente,.
**8. 58. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato può in qualsiasi momento recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati.
8. 70. Allasia.

  Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: Le memorie di massa contenute all'interno delle «scatole nere» sono esentate dalle disposizioni di cui al decreto del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 155 del 7 luglio 2014. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 500 mila euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.
8. 71. Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 146, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano».
8. 72. Allasia, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole: «clinicamente o».
8. 75. Colletti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Quanto previsto dal comma 1 è applicabile a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2012.
8. 73. Barbanti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 01. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 02. Colletti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 03. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 04. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 06. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 147 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 147-bis.
(Risarcimento in forma specifica).

  1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.
8. 07. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 148, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
*8. 05. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 148, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
*8. 08. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 148, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le parole: «, entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine, il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».
8. 09. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 148, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: «devono» è sostituita dalla parola: «possono».
8. 010. Boccuzzi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9. 1. Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Manfredi, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Bruno Bossio, Carloni.

  Sopprimerlo.
*9. 2. Barbanti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. All'articolo 148, comma 2-bis del codice delle assicurazioni private, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e qualora, dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.
  2. All'articolo 148, comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura».
9. 3. Sottanelli, Galgano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4, è sostituito dal seguente:
  4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai competenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi;
   c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma 1 viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135».
9. 10. Allasia, Busin, Simonetti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
   1) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;
   2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
   c) al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».
9. 8. Colletti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 1 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
*9. 7. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 148 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, il seguente: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
*9. 4. Laffranco.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 148 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, il seguente: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
*9. 6. Parisi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 148 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, il seguente: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
*9. 5. Russo.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 148 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, il seguente: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
*9. 9. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: Nei predetti casi fino a: denuncia.
9. 11. Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Gadda, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
9. 12. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
*9. 13. Russo.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
*9. 14. Artini.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
*9. 15. Parisi.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
*9. 16. Laffranco.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
*9. 17. Boccuzzi.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
*9. 18. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
*9. 19. Vignali.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
*9. 26. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
*9. 28. Colletti.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
*9. 29. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n, 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 841,00 a euro 3.366,00. La sanzione è ridotta di un quarto quando l'assicurazione r.c. auto è resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, comma 2, del codice civile. La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa l'autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo, previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della suddetta sanzione minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Si applicano in ogni caso gli articoli 202, 202-bis e 203 del presente codice».

  1-ter. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.
  1-quater. I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogati.
**9. 20. Sottanelli, Galgano, Catalano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n, 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 841,00 a euro 3.366,00. La sanzione è ridotta di un quarto quando l'assicurazione r.c. auto è resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, comma 2, del codice civile. La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa l'autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo, previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della suddetta sanzione minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Si applicano in ogni caso gli articoli 202, 202-bis e 203 del presente codice».

  1-ter. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.
  1-quater. I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogati.
**9. 21. Polidori, Sandra Savino, Catalano.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Il comma 5 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;

  1-ter. Al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia formulata alcuna offerta,»;
  1-quater. Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto».
9. 34. Colletti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 193, il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta di un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta a un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità dei veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Si applicano gli articoli 202, 202-bis e 203;
   b) all'articolo 193, i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, sono abrogati;
   c) all'articolo 201, comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
   d) all'articolo 201, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente degli organi di polizia stradale dì cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

  1-ter. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e in materia di notificazione delle violazioni.
9. 27. Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, De Maria, Catalano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: «Il danneggiato può procedere» fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: «La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-bis.»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato».
  1-ter. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
9. 35. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungere in fine il seguente periodo: «il diritto al risarcimento del danno alla persona derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi».
*9. 24. Abrignani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: «il diritto al risarcimento del danno alla persona derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi».
*9. 31. Pagano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: «il diritto al risarcimento del danno alla persona derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi».
*9. 32. Bargero.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni».
**9. 22. Abrignani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni».
**9. 30. Pagano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni».
**9. 33. Bargero.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le imprese di assicurazione saranno tenute ad impegnare il 10 per cento degli utili di bilancio, derivanti dal ramo RC Auto, al contrasto delle frodi. La coerenza di tali spese con l'obiettivo di ridurre le frodi sarà vagliata dall'IVASS.
9. 36. Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Manfredi, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Moretto, Bruno Bossio, Carloni, Palma.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: «due anni» sono inserite le seguenti: «In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».
*9. 23. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: «due anni» sono inserite le seguenti: «In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».
*9. 25. Sottanelli, Galgano.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dame comunicazione all'altra compagnia»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141».
9. 05. Colletti.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qual siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.
9. 04. Colletti, Pesco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato».
9. 07. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1, dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni, dopo le parole «veicolo utilizzato», sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.
*9. 01. Colletti, Pesco, Vallascas, Palma.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1, dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo le parole «veicolo utilizzato», sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.
*9. 03. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1, dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo le parole «veicolo utilizzato», sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.
*9. 09. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1, dell'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole «veicolo utilizzato», sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.
*9. 010. Vignali.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola «devono» è sostituita dalla seguente «possono».
**9. 02. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola «devono» è sostituita dalla seguente «possono».
**9. 06. Colletti.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, la parola «devono» è sostituita dalla seguente: «possono».
**9. 08. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

ART. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 1. Senaldi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 2. Laffranco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 4. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 5. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 6. Pizzolante, Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 7. Cani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 8. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 9. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 10. Pastorelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 11. Giovanna Sanna.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 12. Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 13. Basso, Baruffi, Giacobbe, Fabbri, Scuvera.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 14. Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 15. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 16. Romanini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 17. Carrescia, Carnevali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

  1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 47. Locatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 149-bis.

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione dei relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, ai noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
  7. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente.
10. 3. Allasia, Busin, Simonetti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 149 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo le parole: veicolo utilizzato, aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.
*10. 19. Russo.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 149 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo le parole: veicolo utilizzato, aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.
*10. 21. Laffranco.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 149 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo le parole: veicolo utilizzato, aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.
*10. 38. Parisi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 149, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
**10. 18. Russo.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 149, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
**10. 22. Laffranco.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 149, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
**10. 39. Parisi.

  Al comma 1, capoverso Art. l49-bis sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti.
10. 28. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, comma 1, dopo le parole: che ha seguito le riparazioni, inserire le seguenti: Il credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni alla persona, causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è in ogni caso incedibile.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei casi in cui l'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera e) non proceda alla riparazione del veicolo o effettui la riparazione dello stesso presso un'impresa non convenzionata, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno non possono essere superiori a quelle preventivate dalle imprese in convenzione.
10. 20. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1 capoverso Art. 149-bis, sopprimere il comma 2.
*10. 30. Colletti.

  Al comma 1 capoverso Art. 149-bis, sopprimere il comma 2.
*10. 27. Barbanti.

  Al comma 1, capoverso 149-bis, comma 2, sopprimere il primo e l'ultimo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, di riviste di settore.
10. 29. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: previa presentazione di fattura, inserire le seguenti: e ferma restando la possibilità per l'impresa di assicurazione, di svolgere gli accertamenti necessari a verificare la congruità della spesa.
*10. 23. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: previa presentazione di fattura, aggiungere le seguenti: e ferma restando la possibilità per l'impresa di assicurazione, di svolgere gli accertamenti necessari a verificare la congruità della spesa.
*10. 41. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, paragrafo 149-bis, comma 2 sopprimere le parole: nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convenzione.
10. 40. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, comma 2, sostituire le parole da: in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento, fino alla fine del comma con le seguenti: in tali casi se la riparazione costituisce condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
10. 31. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Ginato, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
*10. 24. Laffranco.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
*10. 25. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
*10. 32. Boccuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
*10. 33. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
*10. 34. Artini.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
*10. 35. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
*10. 36. Parisi.

  Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
*10. 45. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005 è inserito il seguente:

Art. 150-ter.
(Risarcimento in forma specifica).

  1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.
**10. 26. Russo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 209 del 2005 è inserito il seguente:

Art. 150-ter.
(Risarcimento in forma specifica).

  1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.
**10. 37. Parisi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 209 del 2005 è inserito il seguente:

Art. 150-ter.
(Risarcimento in forma specifica).

  1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.
**10. 42. Laffranco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee»;
   b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) l'articolo 14 è abrogato.
*10. 46. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee.»;
   b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) l'articolo 14 è abrogato.
*10. 44. Colletti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore ai valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
10. 43. Allasia, Busin.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 01. Laffranco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 06. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 07. Carrescia, Carnevali.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 08. Romanini.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 09. Pastorelli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 010. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 011. Giacobbe, Basso, Baruffi, Fabbri.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione; incrementato delle spese accessorie.
*10. 012. Caruso, Sberna.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 013. Pastorino.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 014. Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 015. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 035. Moretto, Donati, Gadda, Marco Di Maio, Morani, Crimì, Lodolini, Fanucci, Parrini, Iori, Dallai, Rostellato, Arlotti, Coppola, Taricco, Carra, Gandolfi, Camani, Crivellari, Zardini, Rubinato, Casellato, Sbrollini, Impegno, Albanella, Paola Boldrini, Pastorino.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 021. Pagano

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 022. Vignali, Pizzolante

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 023. Locatelli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 025. Cani.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 029. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

  1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 033. Senaldi.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee.»;
   b) all'articolo 13, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;
   c) l'articolo 14 è abrogato.
**10. 02. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee.»;
   b) all'articolo 13, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;
   c) l'articolo 14 è abrogato.
**10. 028. Vignali.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis La funzione di amministrazione, direzione o controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione non è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da compromettere l'indipendenza.
10. 019. Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  Dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:
  «Art. 150-ter. – (Risarcimento in forma specifica) – 1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà dei danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 del codice civile. Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali la svalutazione commerciale, il fermo tecnico e il nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato, non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta, sempre in solido con il medesimo prestatore d'opera, a fornire ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando:
   a) se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica ovvero con ricambi non originali ma compatibili;
   b) per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione ovvero la riparazione;
   c) per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.

  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.».
*10. 016. Colletti.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  Dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:
  «Art. 150-ter. – (Risarcimento in forma specifica) – 1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà dei danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 del codice civile Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali la svalutazione commerciale, il fermo tecnico e il nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato, non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta, sempre in solido con il medesimo prestatore d'opera, a fornire ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica compatibili per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.».
*10. 031. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  Dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:
  «Art. 150-ter. – (Risarcimento in forma specifica) – 1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà dei danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 del codice civile. Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali la svalutazione commerciale, il fermo tecnico e il nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato, non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta, sempre in solido con il medesimo prestatore d'opera, a fornire ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica compatibili per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.».
*10. 05. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Dopo l'articolo 150-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  Art. 150-ter. – Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.
10. 030. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  «Art. 10-bis. L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

Art. 156.
(Attività peritale).

  1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
  2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.
  3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.
  4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subiti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.
  5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.
  6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione, firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.
  7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.
  8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria professionale stabilita dal Collegio o dall'ordine di appartenenza del professionista nominato.
10. 032. Allasia, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni, al comma 1 la parola: «direttamente» è soppressa e dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel albo di cui all'articolo 157».
  2. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni è aggiunto il seguente:

Art. 156-bis.

  1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 codice delle assicurazioni.
10. 017. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.10-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la parola: direttamente è soppressa;
   2) dopo la parola: natanti sono aggiunte le seguenti: esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.
*10. 03. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.10-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la parola: direttamente è soppressa;
   2) dopo la parola: natanti sono aggiunte le seguenti: esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.
*10. 026. Vignali.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.10-bis.

  1. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 sostituito dal seguente:
  «2. Le imprese di assicurazioni possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.
10. 034. Boccuzzi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Terzietà del fiduciario assicurativo).

  1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto il seguente:

Art. 156-bis.

  1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.

*10. 027. Vignali.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Terzietà del fiduciario assicurativo).

  1. Dopo l'articolo 156 del codice delle associazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto il seguente:

Art. 156-bis.

  1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.
*10. 04. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi).

  1. All'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «e-bis) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse.»

  2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 159 dei codice di cui al decreto legislativo n. 209 dei 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.
10. 020. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di divieto di abbinamento).

  1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è abrogato;
   b) al comma 4, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2».
10. 018. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).
  1. All'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
  2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.
11. 1. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 170-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
    1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-quater.
    1-ter. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.
    1-quater. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1.
11. 2. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: a richiesta dell'assicurato.
* 11. 4. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: a richiesta dell'assicurato.
* 11. 5. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: «, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente,».
11. 3. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti di assicurazione relativi agli altri rami aventi durata annuale.
11. 6. Capezzone, Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

  1. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è integralmente sostituita dal seguente testo: «e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzidette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».
* 12. 2. Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

  1. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è integralmente sostituita dal seguente testo: «e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzidette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».
* 12. 1. Polidori, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

  1. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è integralmente sostituita dal seguente testo: «e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».
* 12. 8. Pellegrino, Ricciatti.

  Al comma 1, sostituire le parole: In ogni caso con le seguenti: In ogni caso di cessazione dell'attività professionale,.
** 12. 6. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: In ogni caso con le seguenti: In ogni caso di cessazione dell'attività professionale,.
** 12. 3. Polidori.

  Al comma 1, sostituire le parole: In ogni caso con le seguenti: In ogni caso di cessazione dell'attività professionale,.
** 12. 5. Sanga.

  Al comma 1, sostituire le parole: In ogni caso con le seguenti: In ogni caso di cessazione dell'attività professionale,.
** 12. 7. Pagano.

  Sopprimere le parole: fatta salva la libertà contrattuale delle parti.
12. 4. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) tra le parole: «riscontro» e «medico legale» è aggiunta la parola: «ad opera di specialista»;
   b) prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole: «clinicamente o»;
   c) è aggiunto infine il seguente periodo: «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».
12. 9. Vignali.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Promozione dell'uso condiviso di veicoli privati).

  1. Al fine di favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati che, applicato su ampia scala e in particolare nelle aree urbane con alta intensità di traffico veicolare ed elevati livelli di inquinamento, favorisca una sensibile riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano e si configuri come strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, è definito car pooling un sistema di trasporto basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici. Il servizio di trasporto svolto nelle forme stabilite dal presente articolo non si configura come attività, di impresa. Sono ammesse forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade. Per il servizio di trasporto svolto non può essere previsto alcun tipo di corrispettivo.
  2. Le amministrazioni e gli enti pubblici di ogni ordine e grado riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative al car pooling, anche consentendo l'accesso tramite appositi collegamenti ipertestuali ai servizi dedicati operati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici da intermediari pubblici o privati, previa richiesta da parte di questi ultimi. L'adempimento dei suddetti obblighi informativi non comporta oneri a carico degli intermediari. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.
  3. Le amministrazioni, gli enti pubblici nonché le imprese private di cui al comma 2 che non adempiono all'obbligo ivi previsto sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 commisurata sulla base della gravità dell'inadempimento e in relazione al numero di addetti occupati. La sanzione è maggiorata dell'importo di euro 25 per ogni giorno di ritardo rispetto alla formale contestazione dell'inadempimento da parte dei soggetti di cui al comma 4.
  4. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3 del presente articolo è disposta dalle direzioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze nonché delle risorse ad essi assegnate a legislazione vigente, elaborano annualmente un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. I programmi devono essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità della riduzione dell'uso individuale dei veicoli privati al fine di abbattere i livelli di inquinamento e i consumi energetici e per un generale miglioramento del traffico, della circolazione stradale e delle capacità di trasporto dei sistemi collettivi.
  6. Al secondo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dopo la parola: «imprese» sono inserire le seguenti: «, di amministrazioni e di enti pubblici di ogni ordine e grado».
  7. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «c-bis) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del car pooling».
12. 01. Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Promozione dell'uso condiviso di veicoli privati).

  1. Al fine di favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati che, applicato su ampia scala e in particolare nelle aree urbane con alta intensità di traffico veicolare ed elevati livelli di inquinamento, favorisca una sensibile riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano e si configuri come strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, è definito car pooling un sistema di trasporto basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici. Il servizio di trasporto svolto nelle forme stabilite dal presente articolo non si configura come attività di impresa. Sono ammesse forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade. Per il servizio di trasporto svolto non può essere previsto alcun tipo di corrispettivo.
12. 02. Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.
(Inammissibile)

ART. 13.

  Al comma 2, lettera a), capoverso b-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali importi sono raddoppiati a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente disposizione.
13. 5. Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, Moretto, De Maria.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
13. 1. Pagano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: dell'articolo 286, aggiungere le seguenti: nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio Centrale Italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5 e dell'articolo 296,.
13. 3. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 2, lettera f), capoverso Art. 316, comma 1, dopo le parole: comma 2, inserire le seguenti: e di cui all'articolo 154, commi 4 e 5.
*13. 2. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 2, lettera f), capoverso Art. 316, comma 1, dopo le parole: comma 2, inserire le seguenti: e di cui all'articolo 154, commi 4 e 5.
*13. 6. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 2, capoverso 2, lettera f), capoverso Art. 316, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, comma 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, del decreto, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
13. 4. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 2, capoverso 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  g) all'articolo 150, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
  «Nel caso di sinistri che coinvolgono veicoli appartenenti a tipologie incluse in settori tariffari diversi, la regolazione contabile dei rapporti economici tra le imprese di assicurazione deve prevedere che all'impresa gestionaria spetti il rimborso dell'intera somma liquidata, secondo criteri e meccanismi di regolazione che incentivino l'efficienza produttiva delle imprese di assicurazione e, in particolare, la congruità dei risarcimenti e il monitoraggio dei rimborsi.»;
13. 7. Garofalo, Pagano.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
13. 10. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. tra le parole «riscontro» e «medico legale» è aggiunta la parola «ad opera di specialista».
    2. In fine, è aggiunto il seguente periodo «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».
    3. prima delle parole «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole «clinicamente o»,
13. 32. Colletti, Pesco, Vallascas.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
  all'articolo 32, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
   «3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro ad opera di specialista medico legale da cui risulti clinicamente o visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».
13. 8. Boccuzzi.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) Al comma 3-quater dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto in fine il seguente periodo:
   «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».
13. 12. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 21, dopo la parola «riscontro» è aggiunta la seguente «ad opera di specialista».
13. 11. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole «clinicamente o».
13. 13. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  d) all'articolo 31, comma 1, dopo la parola «contrassegni» sono inserite le parole «e dei certificati».
13. 9. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: n. 313, inserire le seguenti: con il Casellario Centrale Infortuni istituito dal regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, trasferito dal decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, riordinato con decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e relativo regolamento di attuazione decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2012, n. 10546.
*13. 14. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: n. 313, inserire le seguenti: con il Casellario Centrale Infortuni istituito dal regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, trasferito dal decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, riordinato con decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e relativo regolamento di attuazione decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2012, n. 10546.
*13. 22. Vignali.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: n. 313, inserire le seguenti: con il Casellario Centrale Infortuni istituito dal regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, trasferito dal decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, riordinato con decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e relativo regolamento di attuazione decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2012, n. 10546.
*13. 24. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
  «; con l'archivio del carichi pendenti istituito presso lo stesso Ministero; con l'Anagrafe Tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA; con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente istituita con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; con il Casellario Centrale Infortuni istituito dal regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, trasferito dal decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877 presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, riordinato con decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e relativo regolamento di attuazione Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2012, n. 10546».
13. 23. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
  b-bis) all'articolo 31, comma 1, dopo la parola «contrassegni» sono inserite le parole «e dei certificati».
13. 15. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis) all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 è aggiunto il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'Autorità Giudiziaria per frode assicurativa o reati collegati ed utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'Archivio Informatico Integrato».
13. 25. Sottanelli, Galgano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 156, decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 2, sopprimere la parola «direttamente» e dopo la parola «natanti» aggiungere le seguenti «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».
*13. 16. Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 156, decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 2, sopprimere la parola «direttamente» e dopo la parola «natanti» aggiungere le seguenti «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».
*13. 19. Laffranco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 156, decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 2, sopprimere la parola «direttamente» e dopo la parola «natanti» aggiungere le seguenti «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».
*13. 28. Parisi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo n. 209 del 2005 aggiungere il seguente «Art. 156-bis»:
   «Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.
**13. 17. Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo n. 209 del 2005 aggiungere il seguente «Art. 156-bis»:
   «Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.
**13. 20. Laffranco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo n. 209 del 2005 aggiungere il seguente «Art. 156-bis»:
   «Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.
**13. 30. Parisi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 146, comma 1, decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo le parole «ai contraenti ed ai danneggiati» aggiungere le parole «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*13. 18. Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 146, comma 1, decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo le parole «ai contraenti ed ai danneggiati» aggiungere le parole «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*13. 21. Laffranco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 146, comma 1, decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo le parole «ai contraenti ed ai danneggiati» aggiungere le parole «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*13. 29. Parisi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macro aree territorialmente omogenee»;
   b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) l'articolo 14 è abrogato».
13. 27. Boccuzzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per la regolazione dei rapporti economici tra imprese di assicurazione, la convenzione prevista dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e successive modificazioni, deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito e un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi. I conguagli sono effettuati sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, con apposito provvedimento, provvede ad apportare le modifiche necessarie ai citato articolo 13, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma. I commi 4, 5 e 5 dell'articolo 13 e l'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono abrogati.
13. 31. Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, De Maria.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 3 dell'articolo 193 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica altresì quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di un importo pari alla sanzione minima edittale previsto dal comma 2 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
13. 26. Moretto.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   b) l'articolo 5-bis è abrogato;
   c) all'articolo 8, comma 3, le parole «situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
   d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.
13. 01. Abrignani, Catalano.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

  1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
  2. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
  3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  4. Le sanzioni previste dalle disposizioni di cui al presente articolo, comminate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.
  5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
14. 1. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione aggiungere le seguenti: , all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. L'IVASS, qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
14. 2. Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, Moretto, De Maria.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 11 è abrogato;
   b) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal Governo con voto favorevole obbligatorio dei 2/3 delle commissioni finanze Camera/Senato, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti politici, ovvero essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti sette anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione, di dipendenza con imprese assicurative o loro controllate negli ultimi 5 anni. Gli stessi non potranno accettare nei successivi tre anni dalla loro dismissione contratti ovvero collaborazioni ovvero emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione. Alle limitazioni previste dal precedente comma soggiacciono altresì i familiari entro il secondo grado di parentela. Oltre le eventuali implicazioni penali o in tema di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni precedenti si applica la sanzione tra euro 20.000 ad euro 100.000»;
   c) il comma 14 è sostituito dal seguente: «I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia e, comunque, non possono essere superiori ad euro 150.000,00 lordi, ivi comprese altre indennità di risultato o emolumenti affini».
14. 4. Colletti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 12 è abrogato;
   b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal Governo previa votazione a maggioranza dei due terzi delle Commissioni parlamentari delle Camere competenti in materia di finanza, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti o movimenti politici, essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti sette anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione o di dipendenza con imprese di assicurazione o con loro controllate negli ultimi cinque anni. Gli stessi non possono altresì accettare nei tre anni successivi alla loro dimissione contratti, collaborazioni o emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano anche ai familiari entro il secondo grado. Ferme restando le eventuali conseguenze penali o in materia di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma, l'IVASS provvede all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000»;

   c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, comunque, non possono essere superiori a euro 150.000 lordi, compresi altre indennità di risultato ed emolumenti affini».
14. 3. Colletti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materie di gestione dei reclami).

  1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.
  2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata.
14. 01. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
*15. 1. Rizzetto.

  Sopprimerlo.
*15. 2. Rostellato.

  Sopprimerlo.
*15. 3. Vignali.

  Sopprimerlo.
*15. 4. Busin, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Portabilità e concorrenza per le forme di previdenza complementare del settore pubblico e privato)

  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1. Per le adesioni di cui al precedente periodo le forme pensionistiche complementari possono avvalersi di reti di distribuzione professionali del settore finanziario ed assicurativo nel rispetto delle regole di cui articolo 11 della deliberazione Covip del 29 maggio 2008 “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari” e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari. A tal fine la Covip è tenuta ad emanare entro il 31 dicembre 2015 lo schema unico di valutazione sull'adeguatezza previdenziale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a)»;
   b) al comma 2 dell'articolo 5 le parole «Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito ad un soggetto esterno che abbia i requisiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio del 2007, n. 79»;
   c) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  «Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Covip. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori. È istituito entro il 31 dicembre 2015 presso la Covip un apposito albo per la figura del responsabile della forma di previdenza complementare e de. Sono iscritti di diritto tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 2015 risultino in carica come responsabili. Per i soggetti che vogliano iscriversi presso il suddetto albo successivamente al 31 dicembre 2015 è previsto l'obbligo del superamento del corso professionalizzante di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio del 2007 n. 79.
  Gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993, nonché gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995 sono tenuti a dotarsi entro il 31 dicembre 2016 di un Responsabile esterno ed indipendente in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto nel Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio del 2007 n. 79».
   d) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza»;
   e) all'articolo 14:
    1) al comma 2 lettere b) e c) le parole: «48 mesi» sono sostituite con le parole: «24 mesi»
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6»;
    3) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.»
   f) all'articolo 18 comma 3 le parole: «La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie inerenti la previdenza complementare»;
   g) all'articolo 19 comma 2 lettera a) è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2015 la Covip è tenuta ad emanare uno schema unico per tutte le forme di previdenza complementare finalizzato a verificare l'adeguatezza previdenziale della forma rispetto alle caratteristiche del potenziale aderente»;
   h) all'articolo 23, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Le norme del presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 8 commi 8, 9, 10, 12»;
   i) alla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 l'articolo 26, comma 20 è sostituito dal seguente:
  «Ai fini dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.»
15. 6. Baldassarre.
(Inammissibile per estraneità di materia, limitatamente alle lettere b) e c) e inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Portabilità e concorrenza per le forme di previdenza complementare del settore pubblico e privato).

  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1. Per le adesioni di cui al precedente periodo le forme pensionistiche complementari possono avvalersi di reti di distribuzione professionali del settore finanziario ed assicurativo nel rispetto delle regole di cui articolo 11 della deliberazione Covip del 29 maggio 2008 “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari” e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari. A tal fine la Covip è tenuta ad emanare entro il 31 dicembre 2015 lo schema unico di valutazione sull'adeguatezza previdenziale di cui all'articolo 19 comma 2 lettera a)»;
   b) al comma 2 dell'articolo 5 le parole «Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito ad un soggetto esterno che abbia i requisiti di cui al Decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio del 2007 n. 79»;
   c) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  «Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Covip. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori. È istituito entro il 31 dicembre 2015 presso la Covip un apposito albo per la figura del responsabile della forma di previdenza complementare e de. Sono iscritti di diritto tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 2015 risultino in carica come responsabili. Per i soggetti che vogliano iscriversi presso il suddetto albo successivamente al 31 dicembre 2015 è previsto l'obbligo del superamento del corso professionalizzante di cui al Decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio del 2007 n. 79.
  Gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993, nonché gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995 sono tenuti a dotarsi entro il 31 dicembre 2016 di un Responsabile esterno ed indipendente in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto nel Decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio del 2007 n. 79»;
   d) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza»;
   e) all'articolo 14:
    1) al comma 2 lettere b) e c) le parole: «48 mesi» sono sostituite con le parole: «24 mesi»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6»;

  3) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.»
   f) all'articolo 18 comma 3 le parole «La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie inerenti la previdenza complementare»;
   g) all'articolo 19 comma 2 lettera a) è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2015 la Covip è tenuta ad emanare uno schema unico per tutte le forme di previdenza complementare finalizzato a verificare l'adeguatezza previdenziale della forma rispetto alle caratteristiche del potenziale aderente»;
   h) all'articolo 23, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «Le norme del presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 8 commi 8, 9, 10, 12»;
15. 5. Baldassarre.
(Inammissibile per estraneità di materia, limitatamente alle lettere b) e c) e inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Regime di investimento dei fondi pensione).

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
   f) sottoscrizione o acquisizione, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse, fermi restando i divieti ed i limiti d'investimento definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 6, comma 5-bis;
   g) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio;
15. 7. Paglia, Ricciatti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Riforma delle forme pensionistiche complementari).

  1. Al fine di favorire il processo di aggregazione delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, concordano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida volte ad attuare un processo di aggregazione finalizzato all'integrazione dei fondi di settori produttivi e contrattuali diversi, con la finalità di aumentare il livello medio delle consistenze, e di ridurre i costi di gestione degli organismi e i rischi ad essa connessi. Le aggregazioni sono deliberate e attuate nei successivi tre mesi.
  2. In mancanza dell'accordo, decorso il primo termine di cui al comma 1, il Governo predispone i necessari provvedimenti normativi volti a riformare le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive per il raggiungimento delle medesime finalità di cui al comma 1.
15. 8. Causi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera b).
15. 12. Rostellato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera c).
15. 15. Rostellato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera c), numero 2).
*15. 14. Rostellato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera c), numero 2).
*15. 39. Taranto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**15. 9. Polidori, Squeri, Abrignani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**15. 10. Rostellato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**15. 11. Vignali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).
15. 13. Rostellato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 16. Rostellato.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) all'articolo 11:
   1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza»;
   2) il comma 7 punto b) è sostituito dal seguente:
  «b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per:
   l'acquisto della prima casa di abitazione per sé, per il coniuge in comunione di beni o per i figli, documentato con atto notarile o, in ipotesi di acquisto in itinere, con contratto preliminare di compravendita datato e firmato da entrambe le parti;
   l'estinzione di contratto di mutuo della prima casa di abitazione per sé, per il coniuge in comunione di beni o per i figli tramite presentazione atto contratto di mutuo e documentazione idonea a dimostrare l'inoltro, tramite equivalente posta certificata, all'ente creditore della richiesta dell'estinzione del mutuo in essere;
   la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  In tutti i casi di cui al presente punto b), sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;.
15. 23. Currò.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) all'articolo 11:
   1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza»;
   2) il comma 7 punto b) è sostituito dal seguente:
  b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per:
   l'acquisto della prima casa di abitazione per sé, per il coniuge in comunione di beni o per i figli, documentato con atto notarile o, in ipotesi di acquisto in itinere, con contratto preliminare di compravendita datato e firmato da entrambe le parti;
   la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  In tutti i casi di cui al presente punto b), sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;.
15. 24. Currò.

  Al comma 1, punto b) dell'articolo 15 (Portabilità dei fondi pensione relativo al decreto legislativo 252/2005) risulterebbe emendato con il comma 2 così modificato:
  b) all'articolo 11:
   1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza»;
   2) il comma 7 punto b) è sostituito dal seguente:
  b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per:
   l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
   l'estinzione di contratto di mutuo della prima casa di abitazione per sé, per il coniuge in comunione di beni o per i figli tramite presentazione atto/contratto di mutuo e documentazione idonea a dimostrare l'inoltro, tramite equivalente posta certificata, all'ente creditore della richiesta dell'estinzione del mutuo in essere;
   la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  In tutti i casi di cui al presente punto b), sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;.
15. 25. Currò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni».
15. 38. Taranto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
15. 26. Rostellato.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
*15. 17. Polidori, Squeri, Abrignani.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
*15. 18. Rostellato.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
*15. 27. Vignali.

  Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).
**15. 19. Polidori, Squeri, Abrignani.

  Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).
**15. 20. Rostellato.

  Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).
**15. 28. Vignali.

  Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).
**15. 21. Rizzetto.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le parole: nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
15. 22. Rizzetto.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) Alla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 l'articolo 26, comma 20 è sostituito dal seguente:
  «20. Ai fini dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995».
15. 29. Baldassarre.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 23, il comma 5 è soppresso e, conseguentemente, all'articolo 21, comma 8, le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 5,» sono soppresse.
*15. 30. Polidori, Squeri, Abrignani.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 23, il comma 5 è soppresso e, conseguentemente, all'articolo 21, comma 8, le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 5,» sono soppresse.
*15. 31. Vignali.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 6, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: «f) stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
**15. 32. Polidori, Squeri, Abrignani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 6, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: «f) stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
**15. 33. Vignali.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 8, comma 9, inserire infine le seguenti parole: «Per la gestione di tale linea le forme pensionistiche possono anche sottoscrivere direttamente titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea o da organismi nazionali ed internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea. La contabilizzazione dei valori degli investimenti riconducibili a tale linea, sottoscritti direttamente dalla forma pensionistica, è operata al valore di carico tenendo conto dei principi di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 166/2014».
*15. 34. Polidori, Squeri, Abrignani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 8, comma 9, inserire infine le seguenti parole: «Per la gestione di tale linea le forme pensionistiche possono anche sottoscrivere direttamente titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea o da organismi nazionali ed internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea. La contabilizzazione dei valori degli investimenti riconducibili a tale linea, sottoscritti direttamente dalla forma pensionistica, è operata al valore di carico tenendo conto dei principi di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 166/2014».
*15. 35. Vignali.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 6, comma 1, lettera e) dopo le parole: «mobiliare chiusi» sono inserite le seguenti parole: «o aperti».
**15. 36. Polidori, Squeri, Abrignani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 6, comma 1, lettera e) dopo le parole: «mobiliare chiusi» sono inserite le seguenti parole: «o aperti».
**15. 37. Vignali.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Le norme di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n.164 si applicano alle dismissioni già deliberate, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 anche se il loro patrimonio è stato conferito ai vari fini compresa la vendita a fondi immobiliari o SGR.
  2. L'inquilino che riceve il diritto di prelazione dai soggetti di cui al comma 1 potrà optare di acquistare il proprio immobile senza il beneficio del rent to buy, ed in tal caso per la quantificazione del prezzo si applica la disposizioni contenuta nel decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 comma 7. Non trova applicazione il comma 8 nella parte in cui è prevede la diminuzione del 30 per cento, mentre si applica nel resto del comma. Se l'inquilino opta per tale scelta non trova applicazione quanto statuito nei successivi commi 3 e 4.
  3. Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza. L'inquilino degli enti e/o soggetti di cui al comma 1 che esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima del decorso di anni dieci. Allo scadere di tale termine il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici istat, e nell'ipotesi di vendita è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidono per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
  4. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001, n. 410 così come previste dall'articolo 3 commi 7 e 8.
  5. Agli inquilini che detengono gli alloggi, così come indicati al comma 1, sulla base di un contratto di locazione in essere o scaduto, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto ed il diritto di prelazione all'affitto.
15. 03. Lombardi, Tripiedi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. I fondi pensione possono attribuire la gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare a società di gestione del risparmio solo qualora queste ultime siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) Aver promosso l'istituzione ed avere in gestione al momento della pubblicazione del bando almeno 10 (dieci) fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di cui almeno 3 (tre) ad apporto ed 1 (uno) promosso da un Ente Pubblico e 3 (tre) dedicati ad investitori istituzionali di tipo previdenziale;
   b) Avere in gestione alla data del 31 dicembre 2014 un totale di attività immobiliari almeno pari a Euro 2.000.000.000 (due miliardi/00). Il valore indicato può essere il risultato della sommatoria esclusivamente delle attività immobiliari (per tali intendendosi immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari e parti di altri fondi immobiliari, anche esteri) di più fondi immobiliari di diritto italiano, ivi inclusi i fondi gestiti in regime di delega di gestione da parte di società di gestione armonizzate (SGA) e/o di intermediari finanziari autorizzati alla gestione di fondi immobiliari italiani con il principio della delega;
   c) Governance della SGR adatta a garantire indipendenza nella gestione dei fondi di investimento costituiti per garantire il massimo interesse dell’investitor;
   d) Esperienza consolidata della SGR e dei suoi manager, nell'istituzione e gestione di fondi dedicati ad investitori previdenziali, quali fondi pensione e casse di previdenza, per l'acquisizione del necessario know-how tecnico/giuridico da esercitare tramite la costituzione di Fondi a investimento reddituale con logiche di investimento in linea con quelle proprie degli Enti; tali SGR e relativi manager devono perseguire un profilo di investimenti immobiliari a basso rischio, con prodotti definiti «core – core plus», con immobili di qualità, spesso già affittati a lunga scadenza, che permettano una distribuzione dei proventi periodica e derivante in prevalenza dai redditi da locazione; solo successivamente la distribuzione può derivare dalle vendite degli immobili e dal rimborso delle quote, incluso il capital gain.
15. 010. Baldassarre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. All'articolo 6, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i cui componenti dei consigli di amministrazione non siano stati destinatari di condanne penali per reati contro il patrimonio».
15. 09. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la parola: «COVIP» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Autorità anti corruzione».
15. 08. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
  «1. All'articolo 6, comma 8, è aggiunto il seguente:
   8-bis) Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate di concerto dalla Covip e dall'autorità anti corruzione e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di advising e le società di gestione».
15. 06. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
  «1. All'articolo 6, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
  14-bis. Al fine di tutelare il risparmio previdenziale e garantirne l'efficienza gestionale, nei casi in cui i fondi pensione stipulino convenzioni con società di gestione del risparmio, le procedure di affidamento devono essere concluse nel termine massimo di 120 giorni».

15. 05. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
  «1. All'articolo 6, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
  14-bis. Al fine di tutelare il risparmio previdenziale, ai Fondi pensionistici non è consentito l'investimento in strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati».
15. 07. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto il seguente:
  «8-bis) In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o settembre 2015, i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, e di conferire l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006 presso l'INPS. In caso di esercizio della predetta facoltà, i lavoratori hanno diritto al trasferimento presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituto dalla legge n. 296 del 2006, dell'intero TFR precedentemente maturato presso la forma pensionistica complementare. Al TFR maturato e maturando si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile».
* 15. 02. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Da Villa, Pesco.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto il seguente:
  «8-bis) In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o settembre 2015, i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, e di conferire l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006 presso l'INPS. In caso di esercizio della predetta facoltà, i lavoratori hanno diritto al trasferimento presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituto dalla legge n. 296 del 2006, dell'intero TFR precedentemente maturato presso la forma pensionistica complementare. Al TFR maturato e maturando si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile».
* 15. 04. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ulteriori disposizioni sui fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
15. 01. Alfreider.

ART. 16.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 1. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le spese e ogni altro onere comunque denominato con le seguenti: le spese giustificate da costi dell'operatore di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica.
16. 2. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al momento della sottoscrizione del contratto con le seguenti: al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto;
   b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: e comunque l'eventuale penale fino alla fine;
   c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), le parole: «eventuali commissioni alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato del contratto»;
   b) all'articolo 98, comma 16, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 2.500.000,00».

  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche.
16. 14. Benamati, Causi, Taranto, Tidei, Scuvera, Senaldi, Cani, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, De Maria, Bargero.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: al momento della sottoscrizione del contratto con le seguenti: al momento della prima pubblicizzazione dell'offerta in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo con modalità equivalenti a quelle utilizzate per la pubblicizzazione dell'offerta.
16. 3. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al momento della sottoscrizione del contratto con le seguenti: in ogni comunicazione commerciale afferente al servizio offerto con modalità equivalenti a quelle utilizzate per la pubblicizzazione dell'offerta.
16. 4. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità a consumatori e utenti di comunicare del recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
16. 7. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori e utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore.
16. 5. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche su richiesta del consumatore o dell'utente interessato sono tenuti a fornire fin dal momento della conclusione del contratto per via telefonica copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.
16. 8. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
  3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a dodici mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo.
16. 10. Ricciatti, Ferrara, Paglia, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.
16. 11. Ricciatti, Ferrara, Paglia, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: ...a ventiquattro mesi; aggiungere le seguenti: detto termine non trova applicazione nel caso di offerta congiunta di beni e servizi o di soli beni.
16. 23. Boccadutri, Losacco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: e comunque l'eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta con le seguenti: e comunque è fatto divieto di applicare penali che non siano giustificate dai costi sostenuti dagli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata. Ogni clausola contrattuale difforme è nulla di pieno diritto.
16. 6. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole da: e comunque fino alla fine del periodo con le seguenti: e si esclude l'applicazione di ogni genere di penale.
16. 9. Ruocco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, dopo le parole: offerti da terzi inserire le seguenti: o dallo stesso operatore.
16. 13. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore o di terzi senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.
16. 15. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. Gli operatori di telefonia non possono imporre tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità tethering/hotspot Wi-Fi rispetto a quelle applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete internet.
16. 16. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies
. Prima di procedere agli addebiti di cui al comma precedente, i soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, devono dare al cliente apposita comunicazione, dalla quale sia facilmente desumibile l'importo, l'oggetto, ed il soggetto prestatore del servizio di abbonamento richiesto, nonché le modalità di recesso dallo stesso.
16. 17. Moscatt.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
  «3-quinquies) Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche non si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione».

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiungere i seguenti commi:
  1-bis. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è abrogato.
  1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 350 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  1-quater. Le maggiori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinate a compensare il minore gettito fiscale conseguente all'applicazione della disposizione di cui alla lettera c-bis, di cui al comma 1.
16. 18. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
al comma 1, dopo le parole: «È altresì vietata la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato.» sono aggiunte le seguenti «È in ogni caso fatto divieto agli operatori di telefonia di disattivare carte prepagate in caso di utilizzo delle stesse nell'ultimo anno solare».
16. 19. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 2, dopo le parole: «tutte le voci che compongono l'offerta» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa la tassa di concessione governativa eventualmente dovuta,».
16. 20. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis). L'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» è sostituito dal seguente:

Art. 130.
(Comunicazioni indesiderate).

  1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
  3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
  4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
  5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
  6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
16. 21. Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) Dopo il comma 4 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» sono aggiunti i seguenti:
  4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di far ascoltare, antecedentemente all'intervento di un addetto, una registrazione nella quale vengono forniti i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca della società che effettua il contatto e del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;
   c) attraverso quali modalità e archivi sono entrati in possesso dei dati personali dei contraenti.

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della comunicazione, al termine della registrazione, presta un esplicito consenso a ricevere la comunicazione.
16. 22. Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.
All'articolo 5, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.» aggiungere le parole: «Quando il contratto è concluso a distanza, i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare possono essere forniti anche su un supporto durevole, intendendosi come tale anche la registrazione vocale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.».
16. 02. Boccadutri, Losacco.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al Titolo IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di fornitura di applicazioni elettroniche e relativi marketplace).

  1. Dopo l'articolo 100 del Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è aggiunto il seguente:

Capo II-bis.

FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE E RELATIVI MARKETPLACE.

   Art. 100-bis. Definizioni.
   Art. 100-ter. Informazioni precontrattuali.
   Art. 100-quater. Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.
   Art. 100-quinquies. Gestione dei pagamenti.
   Art. 100-sexies. Divieto di commercializzazione di applicazioni a contenuto informativo preinstallate su device.

Art. 100-bis.
(Definizioni).

  1. Ai fini del presente capo, si intende per:
   a) «applicazione elettronica»: un software, porzione di software o insieme di software realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.
   b) «applicazione a contenuto informativo»: un software, porzione di software o insieme di software che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete internet, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.
   c) «device»: dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete internet.
   d) «informazioni sull'applicazione»: informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.
   e) «marketplace»: spazio virtuale sulla rete internet dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.
   f) «web banner»: messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina internet e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-ter.
(Informazioni precontrattuali).

  1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di file, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione internet richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con hardware e software di cui il produttore e o distributore e o gestore di marketplace sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.
  2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a: costi di acquisto e download; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

Art. 100-quater.
(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

  1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.
  2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.
  3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un web banner riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del web banner nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.
  4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza, credulità o vulnerabilità dei minori per indurirli ad effettuare un acquisto di o nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-quinquies.
(Gestione dei pagamenti).

  1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di applicazioni elettroniche e i gestori di marketplace, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una password univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.
  2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

Art. 100-sexies.
(Diritto di recesso).

  1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferimento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera o) del presente codice.

Art. 100-septies.
(Divieto di commercializzazione di applicazioni a contenuto informativo pre-installate su device).

  1. Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e/o commercializzare sul territorio italiano device con pre-installate applicazioni a contenuto informativo.
  2. Sono nulle di pieno diritto le clausole contrattuali in contrasto con il divieto di cui al comma 1 presente articolo.
16. 04. Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica).

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1, detenga, direttamente o indirettamente, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica, anche attraverso agenzie territoriali plurimandatarie, ovvero una quota superiore al 20 per cento del fatturato nel caso di soggetti che operano contestualmente in uno dei seguenti settori:
   a) produzione;
   b) programmazione;
   c) esercizio;
   d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.
  2-ter. L'Autorità, a tal fine, redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.
16. 01. Portas, Benamati.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.
16. 03. Boccadutri, Bonaccorsi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato. È abrogato, altresì, l'articolo 160 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
16. 05. Caparini, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, non sono più tenute al rispetto dell'obbligo di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato previa comunicazione esplicativa dei termini, delle ragioni delle modifiche e che sia comunque riconducibile all'interno di una «sezione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91.».
16. 06. Moscatt.
(Inammissibile)

ART. 17.

  All'articolo 17 comma 1, dopo le parole: procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, inserire le seguenti: e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM etc.) e dopo le parole: in modo da consentire che la richiesta di migrazione inserire le seguenti: e di integrazione di SIM.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il servizio reso, viene riconosciuto all'operatore di telefonia mobile donating dall'operatore recipient, il ristoro dei costi relativi agli investimenti sostenuti per l'identificazione del cliente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né a carico dei consumatori.
17. 3. Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, aggiungere le seguenti: e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti del medesimo operatore e dopo le parole: in modo da consentire che la richiesta di migrazione aggiungere le seguenti: e di integrazione di SIM.

  Dopo il comma 1 aggiungere il comma:
  1-bis. Per il servizio reso, viene riconosciuto all'operatore di telefonia mobile trasferente dall'operatore ricevente, esclusivamente il ristoro dei costi sostenuti per l'identificazione del cliente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né a carico dei consumatori.
17. 2. Boccadutri, Losacco.

  Al comma 1, dopo le parole: procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, aggiungere le seguenti: e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM etc.) e dopo le parole: in modo da consentire che la richiesta di migrazione aggiungere le seguenti: e di integrazione di SIM.
17. 1. Boccadutri, Losacco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  Art. 17-bis – (Misure per favorire i pagamenti digitali). – 1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento, in deroga alle normative di settore, sono consentite le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*17. 01. Boccadutri, Losacco, Scuvera.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  Art. 17-bis – (Misure per favorire i pagamenti digitali). – 1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento, in deroga alle normative di settore, sono consentite le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*17. 05. Pagano.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Canone di abbonamento speciale).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
  a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 2.950,00;
  b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 2.036,83;
  c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 1.018,40;
  d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 407,35;
  e) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma e esercizi pubblici non ricettivi di cui al comma 1-bis con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 203,70.
   1-bis. Esercizi pubblici (non ricettivi).
  a) Gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori;
  b) Gli esercizi pubblici di seconda, terza e quarta categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori.
   1-ter. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.
  2. Nel canone di cui al comma 1, 1-bis e 1-ter è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
  3. Gli importi di cui al comma 1 e 1-bis saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
17. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Abbonamento speciale RAI unico per esercizi operanti in edifici separati).

  1. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.
17. 02. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi).

  1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato».
  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis) Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei comma 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».
*17. 06. Di Gioia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi).

  1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato».
  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis) Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei comma 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».
*17. 08. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Altre disposizioni volte alla tutela dei consumatori).

  1. È vietato l'invio in qualsiasi forma di messaggi commerciali a mezzo sms, mail, altri servizi di messaggistica o chiamate vocali a soggetti che hanno avuto con il mittente un rapporto contrattuale che risulta cessato al momento dell'invio.
  2. Resta salva l'acquisizione di un espresso e specifico consenso successivo alla cessazione del rapporto contrattuale.
  3. Le violazioni della presente disposizione sono sanzionate ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 96 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e loro successive modifiche ed integrazioni.
17. 03. Boccadutri, Losacco.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Aggiornamento del Registro delle opposizioni).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 130, comma 3-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4 lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è aggiornato il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
17. 07. Pagano.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Tariffazione della chiamate verso numerazioni non geografiche).

  1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo della risposta dell'operatore.
17. 09. Vico.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

  1. Nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, svolti dal fornitore del servizio universale, l'avviso di tentata consegna dell'atto notificato è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, in alternativa all'invio per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, dietro autorizzazione depositata dal medesimo destinatario e registrata presso l'ufficio postale. È istituito presso Poste Italiane, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro degli utenti possessori di posta elettronica certificata che intendano avvalersi ditale servizio.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di deposito dell'autorizzazione e di gestione del registro di cui al comma 1.
18. 1. Caparini, Allasia.

  Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a decorrere dal 10 giugno 2016 e dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a-bis), sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni).
* 18. 2. Galperti, Petrini.

  Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a decorrere dal 10 giugno 2016 e dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a-bis), sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni).
* 18. 5. Ricciatti, Ferrara, Paglia, Pellegrino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 10 giugno 2016 ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 dicembre 2019 nonché le parole: il rilascio con le seguenti: A decorrere dal 31 dicembre 2019 il rilascio;
   b) al comma 2, sostituire le parole: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro il 30 settembre 2019;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. In via transitoria, a decorrere dal 1o gennaio 2020, Poste Italiane Spa continua a garantire lo svolgimento del servizio fino alla chiusura delle procedure concorsuali di affidamento del servizio da parte delle amministrazioni interessate.
18. 3. Senaldi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 10 giugno 2016 ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 dicembre 2019 nonché le parole: Il rilascio con le seguenti: A decorrere dal 31 dicembre 2019 il rilascio;
   b) al comma 2 sostituire le parole: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro il 30 settembre 2019.
18. 4. Bernardo.

  Al comma 2, dopo le parole: requisiti e obblighi inserire le seguenti: , tra i quali una buona copertura territoriale,.
18. 6. Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Da Villa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì un obbligo di valutazione di efficienza e qualità del servizio, anche con specifico riferimento alle aree geografiche disagiate.
18. 8. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge è avviato il procedimento per l'alienazione quota della residua partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane Spa. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta, nonché le misure idonee al mantenimento dei livelli occupazionali. L'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali. La vendita dell'intera partecipazione si conclude entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato delle quote detenute dal Ministero dell'economia di Poste spa, sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
18. 7. Vignali.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  All'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massiva).

  1. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è previsto:
   a) il ripristino per la posta massiva – relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici – della timbratura della data, al fine di evitare che i cittadini debbano sostenere oneri economici aggiuntivi;
   b) l'introduzione – a tutela dei cittadini utenti – del divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell'addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrano la data di spedizione o di consegna».
18. 02. Prodani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  All'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massiva).

  1. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è previsto: il ripristino per la posta massiva – relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici – della timbratura della data, al fine di evitare che i cittadini debbano sostenere oneri economici aggiuntivi».
18. 03. Prodani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  All'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massiva).

  1. Si prevede l'introduzione – a tutela dei cittadini utenti – del divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell'addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrano la data di spedizione o di consegna».
18. 04. Prodani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Aggiornamento del Registro delle opposizioni per l'impiego della posta cartacea).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è aggiornato il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
18. 01. Pagano.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
*19. 1. Prodani.

  Sopprimerlo.
*19. 2. Capezzone, Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sopprimerlo.
*19. 3. Allasia, Busin.

  Sopprimerlo.
*19. 4. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*19. 5. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Pesco.

  Sostituire gli articoli 19, 20 e 21 con i seguenti:

Art. 19.
(Norme per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica).

  1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:
   a) i prezzi di riferimento dell'energia elettrica del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, applicati ai clienti finali civili e alle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, siano periodicamente determinati dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base di criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;
   b) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui alla lettera a), attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui almeno la fornitura a prezzo fisso annuale e la fornitura esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili.

  2. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dal prezzo dell'energia, nonché della componente di prezzo di commercializzazione e vendita del mercato tutelato. La stessa Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di scorporare dall'Acquirente Unico Spa le attività inerenti il Servizio Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129, lo Sportello del consumatore e il Servizio di conciliazione; tali attività sono allocate nell'ambito del gruppo del Gestore servizi energetici Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.
(Norme per superare la natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela e per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio del gas).

  1. Al fine del progressivo superamento della natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 applicati ai clienti di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di consentire all'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di operare nei mercati all'ingrosso, nazionali ed internazionali di gas.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:
   a) l'Acquirente Unico Spa offra ai soggetti che svolgono il servizio di vendita per i clienti di cui al comma 1 forniture di gas a prezzi definiti secondo criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;
   b) ai soggetti che svolgono il servizio di commercializzazione e vendita ai clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, sia riconosciuto un corrispettivo determinato in misura tale da garantire la copertura dei costi efficienti per lo svolgimento dell'attività ed una adeguata remunerazione del capitale investito;
   c) i prezzi per i clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, siano periodicamente determinati dalla stessa società sulla base dei prezzi di cui alla lettera a) e del corrispettivo di cui alla lettera b).
   d) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui al comma 1, attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui la fornitura a prezzo fisso annuale.

  3. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dalla componente approvvigionamento. La stessa Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
  4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.
(Norme per aumentare la trasparenza, l'efficienza e la mobilità dei clienti nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas).

  1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività di Acquirente Unico Spa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di costituire nell'ambito della predetta società un Comitato per la trasparenza degli approvvigionamenti, preposto alla vigilanza delle strategie di acquisto, partecipato da rappresentanti dei citati Ministri, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e delle Associazioni di rappresentanza dei clienti in regime di tutela; ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.
  2. I soggetti obbligati a svolgere in un ambito territoriale il servizio di vendita di energia elettrica o gas per i clienti in regime di tutela possono recedere da tale obbligo previo preavviso non inferiore a un anno. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità del preavviso nonché le procedure, su basi competitive, per l'assegnazione del servizio ad altro operatore dotato di adeguati requisiti di affidabilità tecnica ed economica.
  3. Al fine di accrescere la correttezza e la tempestività delle procedure per cambiare fornitore, nonché l'affidabilità del mercato libero e la mobilità dei clienti del mercato tutelato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce con propri provvedimenti le modalità e le procedure affinché, nei tempi minimi tecnicamente necessari:
   a) al Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129 faccia capo la gestione dei processi commerciali relativi alla vendita e alla distribuzione di energia elettrica e gas, nonché la gestione delle misure relative ai consumi orari e non orari dei punti di prelievo e di riconsegna;
   b) il Sistema Informativo Integrato metta a disposizione dei clienti finali tutte le informazioni relative alla propria fornitura e ai propri dati storici di consumo.
   c) siano esclusi da qualunque onere i clienti vittime di contratti non richiesti o pratiche commerciali scorrette e siano garantiti agli stessi adeguati rimborsi automatici;
   d) la comparabilità delle offerte sia agevolata anche attraverso specifici obblighi ai soggetti venditori in termini di trasparenza e visibilità delle differenze inerenti la qualità commerciale rispetto al mercato tutelato;
   e) siano chiaramente distinguibili, anche attraverso la sostanziale modifica del marchio, le iniziative di comunicazione delle imprese verticalmente integrate inerenti attività diverse e delle imprese che operano sia sul mercato libero che sul mercato tutelato;
   f) sia transitoriamente riconosciuta ai venditori una quota dei maggiori oneri connessi alla prima acquisizione di clienti del mercato tutelato, correlata alla qualità del servizio di vendita misurata attraverso parametri oggettivi tra i quali la numerosità dei reclami.

  3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 6. Vico.

  Sostituire gli articoli 19, 20 e 21 con i seguenti:

Art. 19.
(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Entro il 30 settembre 2017 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emana un rapporto a cadenza semestrale inerente il funzionamento del mercato libero di energia al fine di certificare:
   a) il rispetto da parte degli operatori del mercato energetico delle tempistiche di switching imposte dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/Ce e di quelle inerenti la fatturazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 102/2014;
   b) la piena funzionalità del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A ai sensi dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010 e successive norme modificative e attuative;
   c) l'entrata in operatività di idonei strumenti per la confrontabilità dei prezzi del mercato energetico sia per clienti domestici che non domestici, cosi come definito dal successivo articolo 21;
   d) il numero dei reclami registrati sul mercato libero, e le relative cause, negli ultimi tre anni.

  2. Qualora il rapporto di cui al comma 1 certifichi, sulla base di specifici parametri di misurazione, l'integrale rispetto di tutte le condizioni poste al comma 1, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 93/2011 e l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 164/2000 sono soppressi con decorrenza dal 1o giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del rapporto di cui al comma 1.

Art. 20.
(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire la pluralità di offerta e la gradualità nel passaggio a prezzi di libero mercato nella fase successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi.
  2. A partire dal 1o giugno 2016, con cadenza semestrale, gli esercenti la tutela sono tenuti a riportare nelle fatture specifici obblighi di natura informativa, definiti sulla base degli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, finalizzati a rendere più consapevole l'utente finale, sia esso domestico o non domestico, sui propri diritti e sulle opportunità del mercato libero e sull'esistenza di strumenti di confrontabilità delle offerte.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico provvede, entro il 30 giugno 2016, affinché gli operatori della vendita di energia elettrica e del gas, in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione contrattuale e nei casi in cui le fatture contengano importi anomali, non possano attivare le procedure di messa in mora e siano tenuti a concedere la rateizzazione senza interessi di mora. La fattura riporta un importo anomalo quando il totale fatturato in una bolletta di energia elettrica, o di gas, o di dual fuel, è superiore al 150 per cento dell'addebito medio delle medesime tipologie di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

Art. 21.
(Costituzione di un portale per la confrontabilità delle offerte).

  1. A partire dal 1o giugno 2016 gli operatori della vendita di energia elettrica e/o gas sul mercato italiano con più di 100.000 clienti sono tenuti ad inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, e contestualmente a pubblicare sul proprio sito, almeno una proposta di offerta di somministrazione di energia elettrica e gas a prezzo indicizzato e tensione. L'obbligo viene esteso, a partire dal 1o gennaio 2018 agli operatori con più di 10.000 clienti in fornitura.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ai fini di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica costituisce, entro il 1o gennaio 2017, un apposito portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas e con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese per le forniture alimentate in bassa tensione. Ai fini della gestione del portale e della relativa attività di comunicazione e pubblicazione, con l'obiettivo di valorizzare l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti, viene costituito in seno all'Autorità, un apposito comitato tecnico che prevede la partecipazione di un rappresentate del Ministero dello Sviluppo Economico e 4 rappresentanti per le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2 avendo cura di stabilire l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  4. Ai fini dell'attuazione dei comma 3 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria rispetto ad altre leggi le risorse derivanti dai sistema sanzionatorio.
*19. 7. Polidori, Squeri, Abrignani.

  Sostituire gli articoli 19, 20 e 21 con i seguenti:

Art. 19.
(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Entro il 30 settembre 2017 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emana un rapporto a cadenza semestrale inerente il funzionamento del mercato libero di energia al fine di certificare:
   a) il rispetto da parte degli operatori del mercato energetico delle tempistiche di switching imposte dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/Ce e di quelle inerenti la fatturazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 102/2014;
   b) la piena funzionalità del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A ai sensi dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010 e successive norme modificative e attuative;
   c) l'entrata in operatività di idonei strumenti per la confrontabilità dei prezzi del mercato energetico sia per clienti domestici che non domestici, cosi come definito dal successivo articolo 21;
   d) il numero dei reclami registrati sul mercato libero, e le relative cause, negli ultimi tre anni.

  2. Qualora il rapporto di cui al comma 1 certifichi, sulla base di specifici parametri di misurazione, l'integrale rispetto di tutte le condizioni poste al comma 1, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 93/2011 e l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 164/2000 sono soppressi con decorrenza dal 1o giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del rapporto di cui al comma 1.

Art. 20.
(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire la pluralità di offerta e la gradualità nel passaggio a prezzi di libero mercato nella fase successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi.
  2. A partire dal 1o giugno 2016, con cadenza semestrale, gli esercenti la tutela sono tenuti a riportare nelle fatture specifici obblighi di natura informativa, definiti sulla base degli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, finalizzati a rendere più consapevole l'utente finale, sia esso domestico o non domestico, sui propri diritti e sulle opportunità del mercato libero e sull'esistenza di strumenti di confrontabilità delle offerte.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico provvede, entro il 30 giugno 2016, affinché gli operatori della vendita di energia elettrica e del gas, in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione contrattuale e nei casi in cui le fatture contengano importi anomali, non possano attivare le procedure di messa in mora e siano tenuti a concedere la rateizzazione senza interessi di mora. La fattura riporta un importo anomalo quando il totale fatturato in una bolletta di energia elettrica, o di gas, o di dual fuel, è superiore al 150 per cento dell'addebito medio delle medesime tipologie di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

Art. 21.
(Costituzione di un portale per la confrontabilità delle offerte).

  1. A partire dal 1o giugno 2016 gli operatori della vendita di energia elettrica e/o gas sul mercato italiano con più di 100.000 clienti sono tenuti ad inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, e contestualmente a pubblicare sul proprio sito, almeno una proposta di offerta di somministrazione di energia elettrica e gas a prezzo indicizzato e tensione. L'obbligo viene esteso, a partire dal 1o gennaio 2018 agli operatori con più di 10.000 clienti in fornitura.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ai fini di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica costituisce, entro il 1o gennaio 2017, un apposito portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas e con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese per le forniture alimentate in bassa tensione. Ai fini della gestione del portale e della relativa attività di comunicazione e pubblicazione, con l'obiettivo di valorizzare l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti, viene costituito in seno all'Autorità, un apposito comitato tecnico che prevede la partecipazione di un rappresentate del Ministero dello sviluppo economico e 4 rappresentanti per le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2 avendo cura di stabilire l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  4. Ai fini dell'attuazione dei comma 3 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria rispetto ad altre leggi le risorse derivanti dai sistema sanzionatorio.
*19. 8. Vignali.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 19.
(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Entro il 30 settembre 2017 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trasmette semestralmente al Parlamento un rapporto sul funzionamento del mercato libero dell'energia elettrica e del gas al fine di certificare:
   a) il rispetto da parte degli operatori del mercato delle tempistiche di switching imposte dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/Ce e di quelle inerenti la fatturazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
   b) la piena funzionalità del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A ai sensi dalla legge del 13 agosto 2010 n. 129;
   c) l'effettiva operatività di idonei strumenti per la confrontabilità dei prezzi del mercato energetico sia per clienti domestici che non domestici, di cui all'articolo 19-ter;
   d) il numero dei reclami registrati sul mercato libero, e le relative cause, negli ultimi tre anni.

  2. Qualora il rapporto di cui al comma 1 certifichi, sulla base di specifici parametri di misurazione, l'integrale rispetto di tutte le condizioni poste al comma 1, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e l'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono abrogati con decorrenza dal 1o giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del rapporto di cui al comma 1.

Art. 19-bis.
(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire la pluralità dell'offerta e la gradualità nel passaggio a prezzi di libero mercato nella fase successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2016, con cadenza semestrale, gli esercenti la tutela sono tenuti a riportare nelle fatture specifici obblighi di natura informativa, definiti sulla base degli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, finalizzati a rendere più consapevole l'utente finale, sia esso domestico o non domestico, sui propri diritti e sulle opportunità del mercato libero e sull'esistenza di strumenti di confrontabilità delle offerte.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico definisce, entro il 30 giugno 2016, i parametri necessari per la individuazione delle anomalie negli importi delle fatture e le modalità e le procedure per la gestione delle anomalie e in caso di mancato rispetto della periodicità contrattuale.

Art. 19-ter.
(Costituzione di un portale per la confrontabilità delle offerte).

  1. A decorrere dal 1o giugno 2016 gli operatori della vendita di energia elettrica e dei gas sul mercato italiano con più di 100.000 clienti sono tenuti ad inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, e contestualmente a pubblicare sul proprio sito, almeno una proposta di offerta di somministrazione di energia elettrica e gas a prezzo indicizzato e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. L'obbligo viene esteso, a partire dal 1o gennaio 2018 agli operatori con più di 10.000 clienti in fornitura.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ai fini di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica costituisce, entro il 1o gennaio 2017, un apposito portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas e con particolar riferimento alle utenze domestiche e alle imprese per le forniture alimentate in bassa tensione. Ai fini della gestione del portale e della relativa attività di comunicazione e pubblicazione, con l'obiettivo di valorizzare l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti, viene costituito in seno all'Autorità, un apposito comitato tecnico che prevede la partecipazione di un rappresentate del Ministero dello sviluppo economico, 4 rappresentanti per le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici e un rappresentante del CNCU.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2 avendo cura di stabilire l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 3 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria rispetto ad altre leggi le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.
19. 9. Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Tidei, Scuvera, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, De Maria, Bargero.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 19.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

  1. Al fine di dare la più ampia informativa ai consumatori sulla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, gas e il sistema idrico e il Ministero dello sviluppo economico promuovono attività di comunicazione anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce modalità di cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo criteri di gradualità e meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori sul mercato libero, tenendo conto anche dei criteri di vulnerabilità di cui al comma 4.
  3. In attuazione del comma 2 e al fine di tutelare il consumatore finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce un sistema di rating sulla base del quale individuare i fornitori del mercato libero abilitati.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri generali individuati dal Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori, le modalità attraverso le quali dovranno essere rafforzate le tutele per i clienti vulnerabili che versano in condizioni di disagio economico o disagio fisico, al fine di garantire un adeguato sostentamento anche attraverso la revisione del funzionamento dell'attuale meccanismo di bonus sociale di cui al decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185, articolo 3, comma 9 nell'ottica di semplificare le modalità di fruizione dei benefici.

Art. 19-bis.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Al fine di dare la più ampia informativa ai consumatori sulla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, gas e il sistema idrico e il Ministero dello sviluppo economico promuovono attività di comunicazione avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori.
  2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico indica alle imprese esercenti il servizio di maggior tutela le modalità con cui assolvere agli obblighi informativi nei confronti dei clienti finali.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è soppresso; conseguentemente è soppresso l'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce modalità di cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo criteri di gradualità e meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori sul mercato libero, tenendo conto anche dei criteri di vulnerabilità di cui al comma 5.
  4. In attuazione del comma precedente e al fine di tutelare il consumatore finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce un sistema di rating sulla base del quale individuare i fornitori del mercato libero abilitati.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri generali individuati dal Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori, le modalità attraverso le quali dovranno essere rafforzate le tutele per i clienti vulnerabili che versano in condizioni di disagio economico o disagio fisico, al fine di garantire un adeguato sostentamento anche attraverso la revisione del funzionamento dell'attuale meccanismo di bonus sociale di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2007 nonché la semplificazione delle modalità di fruizione dei benefici.

Art. 19-ter.
(Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dall'articolo 19-bis, comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico istituisce un sistema di monitoraggio dei prezzi praticati e dei prodotti e servizi offerti nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi; il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e nell'ambito delle rispettive competenze, adotta tutte le misure necessarie a garantire un efficace contrasto della morosità, la separazione delle politiche di comunicazione del marchio fra imprese verticalmente integrate, nonché le ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e a garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la puntualità delle operazioni di switching e di fatturazione.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.
19. 10. Benamati, Senaldi, Peluffo, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, De Maria, Bargero.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 19.
(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Entro il 30 settembre 2017 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emana un rapporto a cadenza semestrale inerente il funzionamento del mercato libero di energia al fine di certificare:
   a) il rispetto da parte degli operatori del mercato energetico delle tempistiche di switching imposte dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/Ce e di quelle inerenti la fatturazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 102/2014;
   b) la piena funzionalità del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A ai sensi dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010 e successive norme modificative e attuative;
   c) l'entrata in operatività di idonei strumenti per la confrontabilità dei prezzi del mercato energetico sia per clienti domestici che non domestici, cosi come definito dal successivo articolo 21;
   d) il numero dei reclami registrati sul mercato libero, e le relative cause, negli ultimi tre anni.

  2. Qualora il rapporto di cui al comma 1 certifichi, sulla base di specifici parametri di misurazione, l'integrale rispetto di tutte le condizioni poste al comma 1 l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 93/2011 e l'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 164/2000 sono soppressi con decorrenza dal 1o giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del rapporto di cui al comma 1.

Art. 19-bis.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire la pluralità di offerta e la gradualità nel passaggio a prezzi di libero mercato nella fase successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi.
  2. A partire dal 1o giugno 2016, con cadenza semestrale, gli esercenti la tutela sono tenuti a riportare nelle fatture specifici obblighi di natura informativa, definiti sulla base degli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, finalizzati a rendere più consapevole l'utente finale, sia esso domestico o non domestico, sui propri diritti e sulle opportunità del mercato libero e sull'esistenza di strumenti di confrontabilità delle offerte.
  3. L'Autorità per l'energia, elettrica, il gas e il servizio idrico provvede, entro il 30 giugno 2016, affinché gli operatori della vendita di energia elettrica e del gas, in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione contrattuale e nei casi in cui le fatture contengano importi anomali, non possano attivare le procedure di messa in mora e siano tenuti a concedere la rateizzazione senza interessi di mora. La fattura riporta un importo anomalo quando il totale fatturato in una bolletta di energia elettrica, o di gas, o di dual fuel, è superiore al 150 per cento dell'addebito medio delle medesime tipologie di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.
19. 11. Marco Di Maio, Donati, Parrini, Morani, Coppola, Patriarca, Ascani, Iori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Monitoraggio della riforma del mercato dell'energia elettrica e del gas e successiva cessazione della disciplina transitoria).

  1. Entro il 30 giugno 2017 ed, eventualmente, negli anni successivi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un Rapporto di monitoraggio sul mercato dell'energia elettrica e del gas, evidenziando in particolare il livello di trasparenza del mercato retail, il grado di informazione dei clienti rispetto al loro profilo di consumo effettivo, la permanenza di eventuali ostacoli ad un efficiente funzionamento del mercato. Sulla base delle risultanze del rapporto, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità di cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.
  2. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e all'articolo 22, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.
19. 12. Taranto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifica della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, consultati i rappresentanti degli operatori di settore e delle associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta disposizioni volte all'aggiornamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni e dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, con particolare riferimento alla riorganizzazione della disciplina transitoria dei prezzi al fine di garantire l'accesso a tutti gli operatori di settore e limitare in modo effettivo le concentrazioni di mercato.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 20 e 21.
19. 13. Capezzone, Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Rafforzamento degli, strumenti di comparazione dei prezzi per i clienti non domestici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le società di vendita devono fornire anche ai clienti finali non domestici del gas naturale e dell'energia elettrica la scheda di confrontabilità di cui alla delibera AEEGSI n. 104/2010 e ss.mm.ii.
19. 14. Moretto, Scuvera.

  Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2018, con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2020, e comunque non prima della piena attuazione delle disposizioni e sulla base delle risultanze del monitoraggio previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 21 della presente legge, con particolare riferimento all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione e di tutela dei consumatori.

  Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: piena apertura del mercato aggiungere le parole: alle garanzie per le fasce più deboli e a tutela dei disagio economico,;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dello Sviluppo economico trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti, ima relazione dettagliata con le risultanze del monitoraggio e sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del presente comma.
19. 15. Ricciatti, Ferrara, Paglia, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018, con le seguenti: Dal raggiungimento della completa apertura del mercato.
19. 17. Allasia, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2018 con le seguenti: 2020.
19. 18. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I clienti finali vulnerabili di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 che non scelgono un fornitore di gas sul mercato libero continuano ad essere serviti dall'attuale fornitore.
  1-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico prevede per i fornitori di gas di cui al comma precedente – per almeno 2 anni a decorrere dal 2018 e sulla base di indirizzi stabiliti con decreto del Ministro delle sviluppo economico – l'obbligo di offerta ai soli clienti civili che non scelgono un fornitore sul mercato libero anche di prezzi di riferimento definiti da predetta Autorità sulla base dei prezzi che si registrano sulle diverse piattaforme di mercato organizzate a pronti e a termine, tenendo conto anche dei costi di commercializzazione.
19. 20. Bargero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 5, lettera a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   al comma 5, lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   al comma 5, lettera c) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
19. 19. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per la sola Regione Sardegna il termine di cui al comma 1 è fissato al 1o gennaio 2028.
19. 21. Giovanna Sanna.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20. 1. Prodani.

  Sopprimerlo.
*20. 2. Capezzone, Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sopprimerlo.
*20. 3. Allasia, Busin.

  Sopprimerlo.
*20. 4. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*20. 5. Gadda, Dallai, Nardi, Donati, Marco Di Maio, Morani, Di Salvo, Amoddio, Boccadutri, Coppola, Fanucci, Iori, Lacquaniti, Lavagno, Moretto, Piazzoni, Piccoli Nardelli, Vazio.

  Sopprimerlo.
*20. 6. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Pesco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti non domestici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è abrogato il periodo «e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro» del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93.
20. 7. Moretto.

  Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2018, con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2020, e comunque non prima della piena attuazione delle disposizioni sulla base delle risultanze del monitoraggio previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 21 della presente legge, con particolare riferimento all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione e di tutela dei consumatori.

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole: piena apertura del mercato aggiungere le seguenti: alle garanzie per le fasce più deboli e a tutela del disagio economico,;
   aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione dettagliata con le risultanze del monitoraggio e sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del presente comma.
20. 8. Ricciatti, Ferrara, Paglia, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018 con le seguenti: Dal raggiungimento della completa apertura del mercato.
20. 9. Allasia, Busin.

  Sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2020.
20. 10. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro, che non scelgono un fornitore di energia elettrica sul mercato libero continuano ad essere serviti dall'attuale fornitore.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico prevede per i fornitori di energia elettrica di cui al comma precedente – per almeno 2 anni a decorrere dal 2018 e sulla base di indirizzi stabiliti con decreto del Ministro delle sviluppo economico – l'obbligo di offerta ai soli clienti civili che non scelgono un fornitore sul mercato libero anche di prezzi di riferimento definiti da predetta Autorità sulla base dei prezzi che si registrano sulle diverse piattaforme di mercato organizzate a pronti e a termine.
20. 11. Bargero.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

  1. L'Autorità energia elettrica e il gas ed il sistema idrico adotta le misure idonee per obbligare gli operatori a rendere più trasparenti le offerte per le forniture di energia nel mercato libero, secondo i seguenti principi e criteri:
   a) evidenziare, con caratteri ben visibili, le norme relative alla qualità tecnica e commerciale della fornitura, che differiscono da quelle previste per il mercato tutelati;
   b) favorire la comparabilità e l'obbligatorietà delle offerte individuando taluni elementi comuni che debbano essere contenuti in tutte le offerte per le forniture di energia sul mercato libero.
   c) definire l'entità degli oneri riconosciuti agli operatori per la prima acquisizione di nuovi clienti dal mercato tutelato tenendo conto della qualità e trasparenza delle informazioni fornite ai clienti ed al livello di numerosità dei reclami rilevato presso i diversi operatori.
20. 01. Fantinati.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas le aziende fornitrici di energia e gas entro 60 giorni dalla data del presente legge promuovono contratti sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la fornitura di energia e gas a favore di gruppi di acquisto, secondo i seguenti principi:
   a) comparazione del risparmio tra contratto in gruppo ed individuale;
   b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;
   c) pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto.
20. 02. Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
*21. 1. Prodani.

  Sopprimerlo.
*21. 2. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Pesco.

  Sopprimerlo.
*21. 3. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 21.
(Costituzione di un portale per la confrontabilità delle offerte).

  1. A partire dal 1o giugno 2016 gli operatori della vendita di energia elettrica e/o gas sul mercato italiano con più di 100.000 clienti sono tenuti ad inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, e contestualmente a pubblicare sul proprio sito, almeno una proposta di offerta di somministrazione di energia elettrica e gas a prezzo indicizzato e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. L'obbligo viene esteso, a partire dal 1o gennaio 2018 agli operatori con più di 10.000 clienti in fornitura.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ai fini di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica costituisce, entro il 1o gennaio 2017, un apposito portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas e con particolar riferimento alle utenze domestiche e alle imprese per le forniture alimentate in bassa tensione. Ai fini della gestione del portale e della relativa attività di comunicazione e pubblicazione, con l'obiettivo di valorizzare l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti, viene costituito in seno all'Autorità, un apposito comitato tecnico che prevede la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico e 4 rappresentanti per le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2 avendo cura di stabilire l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 3 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria rispetto ad altre leggi le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio».
21. 4. Becattini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, adotta le disposizioni per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e predispone la pianificazione di un percorso di riforma graduale dei meccanismi di maggior tutela, in cui siano chiaramente individuati gli interventi che si considera opportuno attuare e le relative tempistiche di implementazione, con particolare riferimento al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, alle misure di contrasto della morosità, alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e a garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la puntualità delle operazioni di switching e di fatturazione, all'esclusione del pagamento delle forniture di energia per i consumatori vittime di contratti non richiesti, insieme alla previsione di adeguati indennizzi ai medesimi consumatori. L'Autorità, annualmente, riferisce al Parlamento sul grado di maturazione del mercato retail, valutando inoltre l'impatto che ciascun intervento ha avuto in termini di capacitazione dei clienti di piccole dimensioni e degli eventuali maggiori oneri a carico dei clienti finali».
21. 5. Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Al comma 1, dopo le parole: piena apertura del mercato, inserire le seguenti: alle garanzie per le fasce più deboli e a tutela del disagio economico,.
21. 6. Ferrara, Paglia, Ricciatti.

  Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi: Il decreto di cui al periodo precedente, definisce altresì le modalità per la realizzazione di una piattaforma informatica, gestita dall'AEEGSI, in grado di rendere pubbliche mensilmente le offerte dei fornitori e confrontabili da parte delle utenze domestiche e delle imprese per le forniture in bassa tensione. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. 7. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  «1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico stabilisce le modalità e il contenuto minimo dell'informativa con cui il gestore è tenuto a comunicare al cliente l'obbligo di scelta di un fornitore sul mercato libero.
  1-ter. Al fine di contrastare il fenomeno della morosità sono introdotte misure volte alla creazione, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII), di una banca dati dei clienti morosi.
  1-quater. Al fine di ridurre la spesa energetica per le famiglie in condizioni di disagio economico e/o fisico e garantire la concreta ed effettiva fruizione dell'agevolazioni previste, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico promuove una campagna di informazione attraverso adeguate modalità di diffusione e pubblicità delle iniziative di scopo sociale in favore dei clienti, in particolare con riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”.
  1-quinquies. Al fine di agevolare l'attuazione del comma precedente, si dispongono meccanismi di semplificazione delle procedure ai fini dell'effettivo accesso e fruibilità degli strumenti di sostegno ed in particolare del Bonus Sociale da parte dei soggetti potenziali beneficiari.».
21. 8. Bargero.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Dipartimento per le politiche della Famiglia, sono individuate, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le fasce minime di consumo giornaliero di acqua, energia elettrica e gas, che devono essere garantire, in ogni caso, ai consumatori, tenendo conto della composizione del nucleo familiare cui è destinata l'utenza, da parte del soggetto erogatore, anche nel caso di morosità o insolvenza del consumatore.
  1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, sono individuate le strategie e le misure idonee per l'abbattimento dei prezzi, applicati al consumatore, dei servizi di erogazione di acqua, energia elettrica e gas, entro le fasce minime garantite di cui al comma precedente.
21. 9. Moscatt.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «2. Dal 1o gennaio 2016 è istituito un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. A decorrere da tale data l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L'elenco è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio provvedimento fissa i criteri e requisiti, di natura tecnica, finanziaria e reputazionale, per l'iscrizione al registro, al fine di garantire la stabilità del sistema elettrico».
21. 11. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Al fine di garantire la trasparenza delle informazioni concernenti eventuali adempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, viene data piena operatività alla banca dati di cui all'articolo 1-bis comma 2 della legge 13 agosto 2010, n. 129».
21. 12. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
   «Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, tenendo conto anche delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza».
21. 13. Berlinghieri.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del comma 1 del presente articolo mediante riduzione delle asimmetrie informative, all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione nonché i contratti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante Codice delle comunicazioni elettroniche, che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità nonché i citati fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1.».
21. 14. Bargero.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del comma 1 del presente articolo mediante riduzione delle asimmetrie informative, all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione nonché i contratti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante Codice delle comunicazioni elettroniche, che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità nonché i citati fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1.».
21. 15. Marco Di Maio, Donati, Parrini, Morani, Coppola, Patriarca, Ascani, Iori.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Sul sito dell'AEEGSI è pubblicato, con cadenza trimestrale, il rapporto sullo stato di apertura dei mercati energetici e sull'andamento delle tariffe applicate dai fornitori dell'energia elettrica e del gas».
21. 16. Allasia, Busin.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, nel comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359» aggiungere le seguenti: «, comma 1, numeri 1) e 2)».
  2. Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono controllate o controllano società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile devono adeguarsi alle disposizioni di cui al precedente comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente.
21. 01. Senaldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. In alternativa alle procedure di cui ai commi 2, 5 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
  2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico.
21. 02. Senaldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Concorrenza nel settore del teleriscaldamento).

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e la concorrenza nel settore del riscaldamento abitativo, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata, provvede entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla definizione della natura giuridica dell'attività di teleriscaldamento.
  Sono abrogati l'articolo 10, comma 17, lettera d) e l'articolo 10, comma 18, secondo capoverso del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
21. 03. Civati.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico provvede a regolare i rapporti tra utente e società di distribuzione e società di vendita di elettricità, gas e acqua ai fini del corretto recepimento dell'articolo 66-quinquies del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, in particolare prevedendo degli equi indennizzi a favore dei consumatori.
21. 04. Fantinati.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  «1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico si avvale di Acquirente Unico S.p.A. per la pubblicizzazione di diffusione della conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, per il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e utenti dei predetti settori. Dall'attuazione della presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
21. 05. Vignali, Piccone.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico si avvale di Acquirente Unico S.p.A. per la pubblicizzazione e la diffusione della conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, per il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione in tutti i settori oggetto di regolazione e controllo della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e utenti dei predetti settori.
21. 06. Vico.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni normative in materia di Rete Elettrica Nazionale).

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Al fine di rendere maggiormente efficiente la rete elettrica e ridurre il costo dell'energia per l'utente finale, i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diverso provvedimento, le modalità proposte dal soggetto richiedente, si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modifiche e integrazioni.».

  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
21. 07. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni normative in materia di Rete Elettrica Nazionale).

  1. Al punto 4-bis) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse.
  2. La disciplina risultante dall'applicazione del presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
21. 08. Peluffo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di ampliare l'offerta dei servizi di maggior tutela per l'energia elettrica a tutti i soggetti che operano nel mercato nazionale, il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è sostituito con il seguente:
  «7. Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura in regime di maggior tutela con qualsiasi società di vendita».

  2. I prezzi del servizio di maggior tutela sono determinati trimestralmente dall'AEEGSI.
  3. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è abolito. Le strutture ed il personale dell'Acquirente Unico passano in capo al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
21. 09. Moretto.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Separazione proprietaria tra operatori energetici integrati).

  1. Al fine di promuovere e garantire una effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.
*21. 010. Becattini.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Separazione proprietaria tra operatori energetici integrati).

  1. Al fine di promuovere e garantire una effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.
*21. 011. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Separazione proprietaria tra operatori energetici integrati).

  1. Al fine di promuovere e garantire una effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.
*21. 012. Polidori, Squeri, Abrignani.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Separazione proprietaria tra operatori energetici integrati).

  1. Al fine di promuovere e garantire una effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.
*21. 013. Donati, Galperti.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Monitoraggio delle tariffe pubbliche e dei prezzi dei beni e dei servizi).

  1. Al fine di promuovere la concorrenza e la trasparenza dei mercati è istituito un sistema nazionale di monitoraggio delle tariffe pubbliche e dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle imprese e dalle amministrazioni pubbliche.
  2. L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso gli Uffici prezzi istituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella Legge il 6 agosto 2008 n. 133 e avvalendosi di commissioni uniche nazionali composte da operatori, raccoglie e sistematizza le informazioni sulle tariffe pubbliche e sui prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni in un Bollettino nazionale dei prezzi e delle tariffe. Al fine di garantire l'efficiente raccolta, sistemazione e diffusione delle informazioni, anche con riferimento all'attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi, le Camere di commercio sono tenute a consorziarsi tra loro.
  3. Le informazioni sui prezzi e sulle tariffe raccolte dal sistema nazionale sono utilizzate per verificare la congruità delle condizioni economiche nei contratti di fornitura alla pubblica amministrazione e per l'aggiornamento dei corrispettivi. Le stesse informazioni sono utilizzate per offrire servizi a domanda individuale alle imprese circa le condizioni di prezzo e di costo prevalenti nei mercati di sbocco e di approvvigionamento, oltre che per orientare le scelte di localizzazione delle attività produttive e commerciali.
  4. Le rilevazioni hanno per oggetto le tariffe dei servizi pubblici, i prezzi dei beni e dei servizi a elevata frequenza di acquisto, secondo condizioni contrattuali standard o secondo gli usi e le consuetudini. I beni, i servizi e le tariffe pubbliche oggetto di rilevazione sono identificati in un apposito elenco compilato dal Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.
  5. Il finanziamento del sistema nazionale di rilevazione di cui al comma 1 è assicurato attraverso una percentuale stabilità annualmente dal Ministero dello sviluppo economico a valere sulle sanzioni pecuniarie comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dall'Autorità nazionale anticorruzione.
21. 014. Taranto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Dopo l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il punto 2-bis: «Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa nel settore delle energie rinnovabili ad emissioni in atmosfera di processo nulle, con un investimento di valore non inferiore ai venticinque milioni di euro e non superiore ai cento milioni di euro, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue successive modificazioni e integrazioni. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.
21. 015. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità).

  1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico».
21. 016. Librandi, Sottanelli, Galgano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disciplina per l'accesso al mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali).

  1. Dal 1o gennaio 2016 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un ”Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali”. A decorrere da tale data l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
  2. L'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, allorché il richiedente produca la documentazione di cui ai commi 5 e seguenti.
  3. A tal fine, a decorrere dal 1o settembre 2015, le società interessate all'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano apposita richiesta al Ministero dello sviluppo economico. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, riscontrata l'idoneità della documentazione di cui ai commi 5 e seguenti, il Ministero dello sviluppo economico rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2 e provvede a iscrivere la società interessata nell'elenco.
  4. Qualora il Ministero dello sviluppo economico verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti di cui ai commi 5 e seguenti del presente articolo può richiedere alla società interessata elementi integrativi ovvero negare il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di trenta giorni di cui al precedente comma si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.
  5. La documentazione richiesta per ottenere l'autorizzazione dal Ministero dello sviluppo economico e necessaria ai fini dell'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 deve attestare il rispetto dei seguenti requisiti:
   a) Costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni ovvero società a responsabilità limitata;
   b) Certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
   c) Disponibilità di un capitale sociale minimo pari a 10.000 euro;
   d) Titolarità di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings), ovvero, qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, disponibilità di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto richiedente.
   e) Insussistenza di stati di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero insussistenza di alcuna procedura avviata per la dichiarazione di una di tali situazioni.

  6. Il rispetto del requisito di cui al comma 5, lettera e), deve essere attestato anche in relazione ad eventuali imprese partecipate in misura superiore al 10 per cento dal soggetto richiedente l'autorizzazione di cui al medesimo comma 2.
  7. Qualora il soggetto richiedente si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sia sottoposto alla relativa procedura di ammissione, lo stesso è tenuto a produrre la relazione di cui al comma 5, lettera (a) del medesimo articolo attestante, tra l'altro, la ragionevole capacità di svolgere il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti finali.
  8. Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione comunque superiore al 10 per cento sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'insussistenza di una delle situazioni di seguito elencate:
    i) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi e comunque tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
    ii) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
    iii) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
     a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari;
     alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
     alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
     alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

  9. Le autorizzazioni alla vendita possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati o qualora venga meno anche solo uno dei requisiti di cui ai commi 5 e seguenti.
  10. La revoca di una autorizzazione per la vendita di energia elettrica costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove autorizzazioni per la vendita di energia elettrica alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.
  11. L'autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell'attività di vendita per un periodo di 12 mesi.
21. 017. Polidori, Sandra Savino.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
*22. 1. Polidori, Squeri, Abrignani.

  Sopprimerlo.
*22. 2. Bini.

  Sopprimerlo.
*22. 3. Prodani.

  Sopprimerlo.
*22. 4. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sopprimerlo.
*22. 5. Vignali.

  Sopprimerlo.
*22. 6. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*22. 7. Gadda, Dallai, Nardi, Donati, Marco Di Maio, Morani, Di Salvo, Amoddio, Boccadutri, Coppola, Fanucci, Iori, Lacquaniti, Lavagno, Moretto, Piazzoni, Piccoli Nardelli, Vazio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

  1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluso il metano» aggiungere «e la ricarica elettrica veloce, ovvero ricarica trifase ad almeno 43 kW in corrente alternata oppure ricarica in corrente continua maggiore di 50 kW» e dopo le parole finalità dell'obbligo. Aggiungere «Le disposizioni relative ai sistemi di ricarica elettrica veloce possono essere estese anche agli impianti esistenti quando interessati da ristrutturazione totale o da aggiunta di nuovo prodotto».
22. 8. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

  1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o essere subordinati alla presenza di altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato e d'intesa con le Regioni, applicabili in modo non discriminatorio agli impianti nuovi ed esistenti e oggetto di ristrutturazione».
22. 9. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

  1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «A tal fine entro il 30 giugno 2016 le regioni assoggettano gli impianti esistenti oggetto di ristrutturazione totale all'obbligo di erogazione del prodotto GPL o metano se già previsto sui nuovi impianti e se tecnicamente possibile in considerazione della dimensione dell'area su cui insiste l'impianto.
22. 10. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

  1. All'articolo 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, aggiungere le seguenti parole: «A tal fine e in attuazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/UE del 28 ottobre 2014 «Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi», entro il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della Direttiva stessa (18 novembre 2016) le Regioni e le Province Autonome estendono l'obbligo di inserimento del prodotto GPL o metano agli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico esistenti qualora siano oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle rispettive normative per gli impianti di nuova apertura, fatte salve le deroghe derivanti dalle dimensioni dell'area su cui insiste l'impianto stesso, dalle condizioni ambientali e di sicurezza e le altre deroghe già previste per gli impianti di nuova apertura».
*22. 11. Polidori, Squeri, Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

  1. All'articolo 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, aggiungere le seguenti parole: «A tal fine e in attuazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/UE del 28 ottobre 2014 «Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi», entro il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della Direttiva stessa (18 novembre 2016) le Regioni e le Province Autonome estendono l'obbligo di inserimento del prodotto GPL o metano agli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico esistenti qualora siano oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle rispettive normative per gli impianti di nuova apertura, fatte salve le deroghe derivanti dalle dimensioni dell'area su cui insiste l'impianto stesso, dalle condizioni ambientali e di sicurezza e le altre deroghe già previste per gli impianti di nuova apertura».
*22. 12. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere i seguenti periodi: «A tal fine e in attuazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/Ue del 28 ottobre 2014 «Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» le Regioni e le province Autonome estendono l'obbligo di inserimento dei carburanti ecocompatibili agli impianti esistenti qualora oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle normative per gli impianti di nuova apertura. Le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, stabiliscono i criteri di valutazione della proporzionalità, da non superare, degli ostacoli tecnici e/o degli oneri economici che lo sviluppo dei carburanti ecocompatibili può comportare.
**22. 13. Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere i seguenti periodi: «A tal fine e in attuazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/Ue del 28 ottobre 2014 «Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» le Regioni e le province Autonome estendono l'obbligo di inserimento dei carburanti ecocompatibili agli impianti esistenti qualora oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle normative per gli impianti di nuova apertura. Le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, stabiliscono i criteri di valutazione della proporzionalità, da non superare, degli ostacoli tecnici e/o degli oneri economici che lo sviluppo dei carburanti ecocompatibili può comportare.
**22. 14. Galperti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e razionalizzarne la rete di distribuzione, l'attuale banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le Amministrazioni territoriali competenti al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio trasmettono il 30 giugno di ciascun anno, i dati in loro possesso relativi agli stessi impianti. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione e delle Regioni e sulla scorta delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi del presente comma e dei commi 1-ter e 1-sexies, sono inoltrate allo stesso Ministero.
  1-ter. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1-bis 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1-bis costituisce requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe i titolari degli impianti presentano al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione territoriale competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impianto di distribuzione carburante ricade ovvero non ricade, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dai commi 1-quater e 1-quinquies, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato invio della comunicazione nei termini di cui al presente comma da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto dal presente comma per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
  1-quater. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1-ter, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:
   a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1-quinquies. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 1-ter, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:
   a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
   b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
   c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1-sexies. Qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies e non si proceda al suo adeguamento, da completare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare cessa l'attività di vendita, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e provvede al suo smantellamento. L'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1-bis, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente, l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la decadenza della licenza di esercizio. Sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento dell'impianto. In caso di mancato adeguamento ovvero di mancata cessazione dell'attività di vendita carburanti nei termini previsti, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto allo data ultima prevista dal presente comma per l'adeguamento ovvero per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altri organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata e la revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  1-septies. Per gli impianti che chiuderanno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 1-octies. Resta inteso che tali procedure si applicano a tutte le aree ad eccezione dei casi in cui per le stesse aree non sono previsti specifici accordi contrattuali circa il loro ripristino. Le attività di dismissione sono finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e ove necessario nell'esecuzione di indagini ambientali. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti procederanno alla rimozione delle strutture interrate.
  1-octies. Entro 10 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al Comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 1-septies. La conclusione dei lavori verrà attestata con una relazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Misure per la concorrenza e la razionalizzazione nella distribuzione dei carburanti per autotrazione.
22. 15. Benamati, Senaldi, Tidei, Bargero.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale è autostradale. A tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2015, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe potranno accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle Dogane e il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989 n. 18, la cui composizione, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è integrata con un rappresentante delle Regioni e un rappresentante dell'ANCI. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con una comunicazione concernente il numero degli impianti e la loro ubicazione. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.
  1-ter. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1-bis i titolari degli impianti dovranno obbligatoriamente presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante, che l'impianto di distribuzione carburante è compatibile rispetto alle verifiche effettuate dai Comuni, nonché rispetto alle fattispecie di incompatibilità previste da Leggi Regionali e dal Decreto ministeriale 31 ottobre 2001 «Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti».
  1-quater. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non siano in corso per lo stesso lavori di adeguamento già autorizzati da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero non sia in corso un giudizio, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e provvede al suo smantellamento. Contestualmente l'Amministrazione competente dichiara la decadenza dei titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, dandone comunicazione anche al Ministero dello Sviluppo Economico.
  1-quinquies. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1-ter da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5.000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista dalla presente legge per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. I proventi delle sanzione amministrative di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altro organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la chiusura, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio.
22. 16. Piso.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatte salve le deroghe previste dalle legislazioni regionali e le verifiche già espletate dal Comune di appartenenza, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale qualora:
   a) siano privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) siano situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1-ter. Gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferme restando le deroghe previste dalle legislazioni regionali e le verifiche già espletate dal Comune di appartenenza o dall'ente proprietario della strada, sono considerati incompatibili qualora:
   a) siano ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
   b) siano ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
   c) siano privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1-quater. L'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti; in relazione a quest'ultima fattispecie gli impianti di distribuzione carburanti sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salva l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali nonché salve le limitazioni derivanti dalla disciplina urbanistica delle zone territoriali A.
  1-quinquies. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le istallazioni degli impianti di distribuzione carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo Codice della strada e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.
22. 17. Piso.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'autorizzazione e l'esercizio di depositi costieri di GNL (Gas Naturale Liquefatto) di capacità non superiore a 25.000 metri cubi, è provvisoriamente disciplinata dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 in materia di GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) in quanto applicabile.
  1-ter. Nell'ambito del recepimento della Direttiva 2014/94/UE, è emanata la normativa specifica per l'autorizzazione e l'esercizio dei depositi costieri di GNL.
  1-quater. Il termine per il recepimento della Direttiva di cui al precedente comma 1-ter è anticipato al 31 dicembre 2015.
  1-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il servizio idrico, nell'ambito delle proprie competenze tariffarie, entro il 31 dicembre 2015, regola l'esercizio commerciale dei depositi costieri di GNL come previsto dal Decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, in applicazione del principio di libero accesso dei terzi alle infrastrutture del settore del gas naturale.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 22 sopprimere le parole: per autotrazione.
22. 18. Giovanna Sanna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della Direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».
  1-ter. Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.
*22. 19. Vignali.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della Direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».
  1-ter. Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.
*22. 20. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della Direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».
  1-ter. Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.
*22. 21. Benamati, Senaldi, Bini, Tidei, Peluffo, Scuvera, Bargero.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della Direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».
  1-ter. Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.
*22. 27. Berlinghieri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare la concorrenza e di combattere fenomeni di concorrenza sleale i titolari di licenze per gli impianti di distribuzione di carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono ogni tre mesi all'Anagrafe ed all'Osservatorio Prezzi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, inerenti la provenienza ed i quantitativi delle forniture dei prodotti acquistati per la vendita sul proprio impianto nel periodo di riferimento della dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione è prevista, a carico dei gestori, una sanzione amministrativa di euro 5.000 per ciascun mese di ritardo del termine previsto. In caso di dichiarazione mendace, rilevata nell'ambito dei controlli periodici effettuati dagli organi competenti, è prevista la decadenza della licenza di esercizio oltre alle sanzioni penali per gli illeciti commessi.
22. 22. Piso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 51, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, primo periodo, le parole: «di una sola insegna» sono sostituite dalle seguenti: «di più insegne di esercizio».
22. 23. Bini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con una superficie minima di 500 mq», sono abrogate.
22. 24. Vico.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: «e jet fuel del tipo cherosene» aggiungere le seguenti: «per un quantitativo complessivo superiore a 2.500 tonnellate»;
   b) all'articolo 7 comma 5, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,»;
   c) all'articolo 9, comma 3, eliminare la lettera d) olio combustibile.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: per autotrazione.
22. 25. Capodicasa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «cherosene» aggiungere: «per un quantitativo complessivo superiore a 6.000 tonnellate».

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: per autotrazione.
22. 26. Currò, Moscatt, Massa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Incremento dell'utilizzo della potenzialità di accumulo degli impianti idroelettrici).

  1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:
   il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
   le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;
   la zona della rete rilevante è una porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.
  3. A tale scopo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 2, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n. 111/06.
  4. Entro i successivi 60 giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSI, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 5.
  5. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 3, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:
   1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 2, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;
   2) al Gestore del Mercato Energetico, è incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI;
   3) il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico;
   4) i proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.

  6. Nel caso in cui la citata soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
22. 01. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente DDL, sentita l'Autorità per l'energia elettrica che ne definisce criteri e modalità di funzionamento, è istituito un sistema di autorizzazione/accertamento dei requisiti per l'ammissione ad operare dei venditori di energia elettrica e gas.
22. 02. Abrignani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente DDL l'Autorità per l'energia elettrica definisce criteri e modalità per l'istituzione di un sistema di autorizzazione/accertamento dei requisiti per l'ammissione ad operare dei venditori di energia elettrica e gas.
22. 03. Melilli.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Contatori elettronici).

  1. Per i possessori di strumenti di misura del gas e dell'energia elettrica che non siano stati ancora sottoposti ai controlli di cui al DM 24 marzo 2015, n. 60 è possibile richiedere tale verifica a un soggetto abilitato, anche tramite associazioni di tutela dei consumatori, senza alcun onere aggiuntivo.
  L'Autorità per l'energia vigila che non vi sia trasferimento dei costi dalle società di distribuzione al cliente finale.
22. 04. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Soppressione Capacity Payment).

  1. Il comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» fino alle parole: «e successive modificazioni» è soppresso.
  2. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 «Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica» è abrogato.
22. 05. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico).

  1. All'articolo 37 comma 6 del decreto-legge n. 83/2012, (convertito in legge n. 134 del 2012, dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento del ramo di azienda» aggiungere le seguenti: «per le sole opere asciutte.».

  Conseguentemente al comma 6 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».
22. 06. Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Libertà di approvvigionamento Carburanti).

  1. In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.
  2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.
  3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.
  5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.
22. 07. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
  1. Al fine di incrementare la concorrenza e la trasparenza nel mercato della distribuzione dei carburanti e di tutelare i consumatori, nel caso di pagamenti effettuati mediante l'utilizzo di moneta elettronica, la relativa ricevuta deve riportare, in forma separata e in aggiunta alla voce dell'importo totale del tipo di carburante acquistato, il dettaglio del costo del prodotto e della componente fiscale.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.
22. 08. Caparini, Allasia, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Le pressioni di erogazione degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non devono essere superiori a 700 bar.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno sono apportate al decreto del Ministro dell'interno del 31 agosto 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2006, n. 213, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
22. 09. Fantinati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazioni in materia di separazione societaria).

  1. Alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8.
(Imprese pubbliche e in monopolio legale).

  1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.
  2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
  2-bis. Le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi, operano mediante società separate ovvero mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli da 2447-bis a 2447-decies c.c.
  2-ter. L'obbligo di cui al comma 2-bis non si applica alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, di cui sono risultate aggiudicatarie.
  2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al precedente comma 2-bis rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi ovvero utilizzino al fine delle attività svolte mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2-bis, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
  2-quinquies. L'Autorità, d'ufficio o su denuncia, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai commi 2-bis e 2-quater. All'istruttoria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14.
  2-sexies. Nei casi di accertate infrazioni ai commi 2-bis e 2-quater, l'Autorità fissa alle imprese il termine per l'eliminazione delle infrazioni e applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro.
22. 010. Abrignani.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazione per i consumatori).

  All'articolo 5, comma 1 della legge n. 80 del 23 maggio 2014, di conversione con modificazioni del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo paragrafo sostituire la parola «nulli» con la parola «annullabile»;
   b) al secondo paragrafo sostituire la parola «nulli» con le parole «annullabili da parte del legittimo proprietario» ed abrogare le parole «e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati».
   c) all'ultimo paragrafo aggiungere infine il seguente: «Nel caso di contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, in conformità a quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al precedente comma potrà essere acquisita attraverso supporto durevole che contenga anche gli estremi del documento identificativo del dichiarante».
22. 011. Polidori, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Possibilità per i sistemi autonomi di garantire una copertura territoriale anche solo su scala regionale).

  1. All'articolo 221, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sull'intero territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o almeno su scala regionale».
22. 012. Cani.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Sostituzione del parere CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, organo terzo e indipendente non in conflitto di interessi).

  1. All'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, le parole «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite con le seguenti: «dall'ISPRA».
22. 013. Cani.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Possibilità per i sistemi autonomi di gestire, ai fini del raggiungimento degli obblighi di legge, anche rifiuti diversi dai propri, ma della medesima natura e tipologia).

  1. All'articolo 221, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, e prima del comma 4, è inserito il seguente comma: «3-bis. I sistemi autonomi possono soddisfare gli obiettivi minimi di riciclo anche attraverso la gestione di rifiuti di produttori non aderenti a quel sistema, purché della medesima natura e tipologia rispetto agli imballaggi immessi a consumo dai produttori aderenti al sistema autonomo».
22. 014. Cani.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi).

  1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)», sono soppresse.
  2. Dopo le parole: «Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio» e prima delle parole: «Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare (...)» è inserito il seguente periodo: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio».
22. 015. Cani.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme relative all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici).

  1. Al fine di garantire maggiori certezze per gli investimenti nelle energie rinnovabili ed ampliare il mercato, il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1386, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento al costo sostenuto,
  2. Le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, sono assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore.
  3. L'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5.000.000 euro per il 2015, a 10.000.000 di euro per il 2016 e a 10.000.000 di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
22. 016. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

  Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   b) l'articolo 5-bis è abrogato;
   c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
   d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.
22. 017. Bargero, Catalano.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
   2. All'articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire al servizio taxi;
   3. l'articolo 5-bis è abrogato;
   4. L'articolo 6 è abrogato; Conseguentemente:
    a) all'articolo 8, comma 1, le parole da «e» sino a «conducente» sono soppresse e dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
     1-bis) L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5;
    b) all'articolo 11-bis, le parole «dal ruolo di cui all'articolo 6», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «dell'autorizzazione».
   5. all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
   6. all'articolo 11, comma 3, i primi due periodi sono soppressi.
   7. all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.
22. 018. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  2. l'articolo 5-bis è abrogato;
  3. all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
  4. all'articolo 11, comma 3, i primi due periodi sono soppressi
  5. all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.
22. 019. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
  Art. 3-bis. – (Servizi tecnologici per la mobilità). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
  3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
  4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
  5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, in possesso dei requisiti di cui al comma 7, che svolgono servizi di trasporto in maniera occasionale e comunque per un massimo di mille ore annue.
  6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
   a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
   b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
   c) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;
   d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
   e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
   f) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
   g) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

  7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
   a) possedere la patente da almeno tre anni;
   b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
   c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;
   d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
   e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
   f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di dieci anni.

  8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

  2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-ter è aggiunto il seguente:
  Art. 25-quater. – (Ritenuta sulle transazioni effettuate per il tramite delle imprese fornitrici STM – Servizi Tecnologici per la mobilità). – 1. I soggetti indicati all'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della transazione fra conducenti e passeggeri interessati.

  La presente disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.
22. 020. Boccadutri.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 1. Barbanti.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che:
   a) l'accesso ai propri servizi di informazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana;
   b) l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente.
23. 2. Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai clienti inserire le seguenti: , anche attraverso chiamata da mobile,.
23. 3. Busin, Allasia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana con le seguenti: gratuitamente, anche per le chiamate effettuate da mobile.
23. 4. Busin, Allasia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana con le seguenti: gratuitamente.
23. 5. Busin, Allasia.

  Sostituire le parole: a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana con le seguenti: facendo ricorso ad un numero verde gratuito.
23. 6. Barbanti.

  Al comma 1, sostituire le parole: non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana con le seguenti: pari alla tariffa ordinaria urbana più bassa ed in ogni caso non superiore al 5 per cento per minuto.
23. 7. Villarosa.

  Al comma 1 sostituire le parole: rispetto alla tariffa ordinaria urbana con le seguenti: rispetto alla media delle tariffe ordinarie urbane ed in ogni caso non superiore al 5 per cento per minuto.
23. 8. Villarosa.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e stabilisce, mediante apposita regolamentazione, le sanzioni pecuniarie da comminare agli istituti bancari e alle società di carte di credito che violino l'obbligo previsto dal presente articolo.
23. 9. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 127-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le banche e gli intermediari finanziari, nonché Poste Italiane Spa nell'erogazione di servizi bancari e finanziari, non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, nell'erogazione dei servizi di cambio delle monete in banconote e viceversa, Nel caso in cui l'importo da cambiare superi la somma di euro 1.000, l'importo delle spese, comunque denominate, non può in ogni caso eccedere l'1 per cento dell'importo cambiato».

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: clienti aggiungere le seguenti: e dei servizi di cambio delle monete.
23. 10. Pilozzi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall'Autorità di vigilanza ed un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
23. 11. Villarosa.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
23. 01. Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 221, 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
23. 02. Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
23. 03. Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
23. 04. Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
23. 05. Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
23. 06. Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate.
23. 07. Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
23. 08. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi e per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
23. 09. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
23. 010. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

  1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate.
23. 011. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riduzione degli oneri a carico delle imprese per l'utilizzo della moneta elettronica).

  1. Al fine di favorire l'utilizzo della moneta elettronica, limitando gli oneri a carico delle imprese, e in attesa dell'entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2015/751 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015, a decorrere dal 90esimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare una commissione interbancaria superiore allo 0,1 per cento del valore di ciascuna operazione, per le carte di credito, e dello 0,2 per cento per le carte di debito e per le carte prepagate.
  2. Il terminale POS è ceduto in comodato alle imprese richiedenti ad un canone non superiore a 5 euro annui.
  3. I gestori telefonici e delle reti di collegamento applicano su ciascuna transazione un costo non superiore a 0,2 euro.
  4. Sono soppressi gli articoli 3 e 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2014, n. 51, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2014, n. 75.
23. 012. Pagano.

ART. 24.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  a) sostituire le parole: centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le parole: sessanta giorni dalla pubblicazione delle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'EBA ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della direttiva 2014/92/UE;
  b) sostituire le parole: prodotti bancari con le seguenti: servizi più rappresentativi collegati ad un conto di pagamento.
* 24. 1. Ginato.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  a) sostituire le parole: centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le parole: novanta giorni dalla pubblicazione delle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'EBA ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della direttiva 2014/92/UE;
  b) sostituire le parole: prodotti bancari con le seguenti: servizi più rappresentativi collegati ad un conto di pagamento.
* 24. 2. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1 dopo le parole: servizi di pagamento aggiungere le seguenti: ai titolari della carta di pagamento nonché al destinatario del pagamento.
24. 3. Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il sito internet di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, devono essere pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto.
24. 4. Busin, Allasia.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì:
  c) le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici;
  d) le modalità entro i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedano, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, a rendere gratuiti i servizi.
24. 6. Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì:
  a) le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici;
  b) le modalità entro i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedano, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, a ridurre i costi a carico dei clienti.
24. 5. Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo.
  La Consob, di concerto con la Banca d'Italia, vigila sulla regolarità della trasmissione dei dati da parte degli istituti bancari e di credito necessari alla comparazione.
24. 7. Busin, Allasia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. All'articolo 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è aggiunto, infine, il seguente comma:
  3-bis. L'articolo 2 non si applica alle intese restrittive della libertà di concorrenza tra imprese di piccole o medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, in forma di società cooperativa, se tali intese non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri dell'Unione europea, si realizzano mediante la costituzione di una comune cooperativa a mutualità prevalente, migliorano la competitività delle predette imprese e consentono ai consumatori dei beni o servizi offerti dalle stesse imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tali intese.
24. 01. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica al Testo unico bancario).

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è aggiunto il seguente:
  5-bis. Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il valore del patrimonio.
24. 09. Crippa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Strumenti per favorire l'accesso al credito).

  All'articolo 112, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a) dopo la parola: «tecnica» vengono aggiunte le seguenti: «per importi superiori di tre volte rispetto al patrimonio netto»;
  2) alla lettera b) le parole: «quindici milioni» sono sostituite con le seguenti: «trenta milioni»;
  3) alla lettera c) le parole «20.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «30.000 euro».
24. 010. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).

  1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:

Art. 117-bis.
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).

  1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dei fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
24. 02. Guidesi, Busin, Allasia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di home banking).

  1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:

Art. 117-ter.
(Disposizioni in materia di operazioni home banking).

  1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
24. 04. Guidesi, Busin, Allasia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di tassi di interesse).

  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dai seguente:
  1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

  2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.
24. 03. Guidesi, Busin, Allasia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici).

  1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’ articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
24. 05. Busin, Guidesi, Allasia.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di circolazione di contate).

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: «mille» è sostituita con la seguente: «cinquemila».
24. 06. Guidesi, Allasia, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di circolazione di contate).

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: «mille» è sostituita con la seguente: «tremila».
24. 07. Busin, Allasia, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di ordini di pagamento).

  1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.
24. 08. Guidesi, Busin, Allasia.

ART. 25.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: sulla vita sono soppresse;
   b) alla lettera c), dopo le parole: sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento inserire le seguenti: se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonchè.
25. 1. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibere dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione dei mutuo immobiliare o del credito ai consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa e accessoria all'erogazione del mutuo o del credito sono tenuti a sottoporre al cliente il proprio preventivo;
   b) alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: dei due preventivi con le seguenti: del preventivo;
   c) dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) il comma 3 è sostituito con il seguente: «Il cliente, debitamente informato al momento della sottoscrizione, ha comunque il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto.».
25. 2. Ginato.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: «contestuale» con le seguenti: «connessa o accessoria» e alla fine, dopo la parola: «credito» aggiungere il seguente periodo: «e le parole almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito o agli intermediari finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio preventivo»;
   b) alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «dei due preventivi» con le seguenti: «del preventivo»;
   c) dopo la lettera b), inserire la seguente:
    b-bis) il comma 3 è sostituito al seguente: «Il cliente ha comunque il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto».
* 25. 3. Donati, Galperti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: «contestuale» con le seguenti: «connessa o accessoria» e alla fine, dopo la parola: «credito» aggiungere il seguente periodo: «e le parole almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito o agli intermediari finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio preventivo»;
   b) alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «dei due preventivi» con le seguenti: «del preventivo»;  .
   c) dopo la lettera b), inserire la seguente:
    b-bis) il comma 3 è sostituito al seguente: «Il cliente ha comunque il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto».
*25. 4. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire la parola: contestuale con la seguente: collegata.
25. 5. Barbanti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La banca non può procedere alla stipula di contratti di finanziamento e di mutui prima che il cliente abbia effettuato la presentazione di due preventivi di polizze assicurative accessorie ai contratti in oggetto, contenenti le garanzie richieste dalla banca ai fini dell'erogazione del finanziamento o del mutuo, è fatta salva la possibilità per il cliente di esimersi dalla presentazione mediante la sottoscrizione di una liberatoria. In tal caso sarà onere della banca proporre i due preventivi al cliente.».
25. 6. Barbanti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), sostituire le parole da: a quanto stabilito fino alla fine del periodo, con le seguenti: al 4 per cento al valore complessivo del contratto di finanziamento o del mutuo.
25. 7. Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), al capo verso 1-bis), sostituire le parole da: a quanto stabilito fino alla fine del periodo, con le seguenti: al 3 per cento ai valore complessivo dei contratto di finanziamento o del mutuo.
25. 8. Villarosa.

  Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal medesimo comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.».
25. 9. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis), aggiungere in fine il seguente periodo: Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale.
25. 10. Villarosa.

  Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis), aggiungere in fine il seguente periodo: Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale e devono essere sottoscritte dal cliente.
25. 11. Villarosa.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis) Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei comma 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione.».
25. 01. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Obbligo a contrarre mutui e finanziamenti).

  1. Gli istituti bancari e gli intermediari finanziari stabiliscono preventivamente le condizioni di erogazione dei mutui e dei finanziamenti.
  2. Gli istituti bancari e gli intermediari finanziari sono tenuti ad accettare le richieste di erogazione di mutui e finanziamenti presentati secondo le condizioni di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dalle banche dati di settore e dagli archivi informatici a loro disposizione.
  3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2 risulti che le informazioni fornite dal richiedente non siano corrette o veritiere gli istituti bancari e gli intermediari finanziari non sono tenuti ad accettare le richieste loro presentate.
25. 02. Ruocco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in favore del credito per il settore della pesca).

  1. Limitatamente al settore della pesca, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado di cui al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e finire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
25. 03. Venittelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disciplina delle società di leasing e dei contratti leasing).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti da parte delle imprese allineando la disciplina delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria a quella vigente negli altri Paesi europei, all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  8-bis. Per locazione finanziaria si intende il contratto, diverso da quello di cui al comma 1, con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene suscelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
  8-ter. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, questi deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario; a sua volta la banca o l'intermediario finanziario deve corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene dedotta la somma dei canoni scaduti fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; l'eventuale differenza negativa deve essere invece corrisposta dall'utilizzatore alla banca o all'intermediario finanziario;
25. 04. Vazio, Morani, Fanucci, Amoddio, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.
(Inammissibile)

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26. 1. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.

  1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;
   b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
   c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati», eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;
   d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
   e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
   g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
   h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
   l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
   m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
   n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio».
26. 2. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1 Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;
    2) il comma 4 è abrogato;
    3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
   b) all'articolo 5, comma 1 sostituire il periodo: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole: «entro il 31 dicembre 2016»;
   c) all'articolo 5, comma 2, lettera a), aggiungere in fine le parole: «o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali»;
   d) all'articolo 5, comma 2, lettera c), aggiungere in fine le parole: «eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate»;
   e) all'articolo 5, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «tra avvocati»;
   f) all'articolo 5, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «tra avvocati»;
   g) all'articolo 5, comma 2, lettera h), sopprimere le parole: «tra avvocati»;
   h) all'articolo 5, comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «tra avvocati»;
   i) all'articolo 5, comma 2, lettera m), sopprimere le parole: «tra avvocati»;
   l) all'articolo 5, comma 2, lettera n), sopprimere le parole: «tra avvocati».
26. 3. Riccardo Gallo.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
  0a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «L'indicazione dei clienti e delle specifiche esperienze professionali dei professionisti è consentita solo con il consenso dei clienti interessati. Le restrizioni previste dai codici deontologici possono riguardare esclusivamente i contenuti della pubblicità come previsto al secondo comma. Le restrizioni riguardanti il mezzo pubblicitario utilizzato, incluse quelle riguardanti l'uso di strumenti telematici, domini o social network, sono nulle».
26. 4. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, alla fine, è inserito il seguente periodo: «La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma»;
    2) il comma 2 è così sostituito: «2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.».
    3) il comma 4 è così sostituito:
  «L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari»;
    4) il comma 5 è soppresso;
    5) al comma 6 le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».
26. 5. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*26. 6. Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*26. 7. Turco.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
26. 8. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole: al comma 5 con le seguenti: al comma 4.
*26. 9. Turco.

  Al comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole: al comma 5 con le seguenti: al comma 4.
*26. 10. Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito con il seguente:

Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.
  Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
  Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
   b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
   c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
   d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
   f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
   g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
   i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
   l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
   m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

  3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**26. 11. Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito con il seguente:

Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.
  Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
  Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
   b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
   c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
   d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
   f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
   g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
   i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
   l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
   m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

  3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**26. 12. Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria e per l'introduzione delle società multidisciplinari).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è, prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci, per almeno due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;
   b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
   c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati», eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;
   d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
   e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
   g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
   h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
   f) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
26. 13. Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola, Gadda.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
26. 14. Polidori, Sandra Savino, Abrignani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:
   1) Al comma 4, lett. b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili differenti rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta».
   2) Al comma 4, dopo la lett. b), è aggiunta la lettera «b-bis): che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti».
   3) Al comma 4, alla lett. c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza degli incarichi in essere, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, l'utente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società».
   4) il comma 6 è abrogato;
   5) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ad eccezione della professione notarile».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure per la concorrenza nel settore forense e norme in materia di Società tra Professionisti.
26. 15. Abrignani.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
  b) Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci possano essere avvocati iscritti all'albo;
   b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
   c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
   d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
   e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
   g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
   h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
   l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
   m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
   n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  Dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26. 16. Abrignani.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis
(Esercizio della professione forense in forma societaria).

  L'esercizio della professione forense in forma societaria si svolge nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:
   d-bis) criteri affinché non possano assumere o mantenere la qualità di soci con finalità di investimento le persone fisiche o giuridiche esercenti attività professionali, economiche o imprenditoriali i cui obiettivi siano in contrasto con il corretto ed autonomo svolgimento delle prestazioni professionali dei soci professionisti»;

  1-ter. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  1-quater. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  1-quinquies. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti, i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.
  1-sexies. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai redditi di cui al primo periodo si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  1-septies. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
   h-bis) le prestazioni rese dai soci professionisti delle società tra professionisti in nome e per conto delle stesse.
26. 17. Scuvera, Bonomo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) all'articolo 5:
   1) al comma 1 sostituire le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   2) al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «o avvocati iscritti all'Albo e altri professionisti iscritti in Albi professionali»;
   3) al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: «eventualmente corredata dall'indicazione delle altre professioni associate»;
   4) al comma 2, lettere d), g), h), l), m), n), sopprimere ovunque ricorrano le parole: «tra avvocati».
*26. 18. Pelillo, Petrini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con il seguente:
  b) all'articolo 5:
   1) al comma 1 sostituire le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   2) al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «o avvocati iscritti all'Albo e altri professionisti iscritti in Albi professionali»;
   3) al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: «eventualmente corredata dall'indicazione delle altre professioni associate»;
   4) al comma 2, lettere d), g), h), l), m), n), sopprimere ovunque ricorrano le parole: «tra avvocati».
*26. 20. Vignali, Pagano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
   «Art. 4-bis(Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito nelle forme e modalità previste dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183».
26. 19. Marco Di Maio, Parrini, Morani, Coppola, Patriarca, Ascani, Iori.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato.
26. 21. Colletti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso Art. 4-bis con il seguente:

Art. 4-bis.
(Esercizio dell'attività professionale in forma societaria).

  1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in un'apposita sezione dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società.
  2. Alla società possono partecipare avvocati iscritti all'albo, professionisti iscritti agli albi con la medesima previsione per la costituzione di associazioni multidisciplinari di cui all'articolo 4 e soci di capitale. I soci di capitale non possono essere titolari di più di un terzo dei diritti di voto nell'assemblea dei soci. La quota di diritti economici dei soci di capitale deve essere comunque inferiore alla metà. Lo statuto della società riserva ai soci professionisti le decisioni riguardanti le modalità di esercizio dell'attività professionale.
  3. Quando alla società partecipano soci di capitale, almeno la metà dei componenti dell'organo di gestione della società tra professionisti devono essere professionisti che fanno parte della compagine sociale.
  4. La società risponde per tutte le obbligazioni della società, inclusa la responsabilità per l'attività professionale, salvo che lo statuto preveda diversamente. La società stipula polizze di assicurazione di ammontare adeguato alla dimensione e al rischio dell'attività svolta per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale.
  5. I redditi prodotti dalla società tra avvocati si configurano come redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  6. L'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa. La società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali. Si applicano le disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  7. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. I soci professionisti sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine.
  8. Le disposizioni sulla disciplina dell'ordinamento forense della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 incompatibili con le disposizioni del presente articolo sono abrogate.
26. 22. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, sopprimere il comma 4.
26. 28. Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*26. 23. Pelillo, Petrini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*26. 24. Abrignani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*26. 25. Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*26. 26. Turco.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
  c) l'articolo 5 è così sostituito:

Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
  Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
   b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
   c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
   d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
   f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
   g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
   i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
    1) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
   m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

  3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
26. 27. Colletti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*26. 29. Pelillo, Petrini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*26. 30. Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*26. 31. Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21.
(Obbligo di iscrizione alla previdenza forense. Incompatibilità dei pensionati).

  1. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  2. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non può prevedere dei minimi contributivi obbligatori per i propri iscritti, potendosi calcolare la contribuzione solo ed esclusivamente in riferimento percentuale al reddito dichiarato. I contributi percentuali a carico di coloro che già ricevono dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense una prestazione previdenziale, salvo quelle di inabilità ed invalidità, sono aumentati della metà.
  3. Coloro che ricevono dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense una prestazione previdenziale, salvo quelle di inabilità ed invalidità, sono incompatibili con le nuove nomine di curatore fallimentare, custode giudiziario, delegato alla vendita, arbitro, commissario giudiziale, amministratore di beni ed amministratore giudiziario.
26. 32. Colletti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  «d-bis) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21.
(Obbligo di iscrizione alla previdenza forense. Incompatibilità dei pensionati).

  1. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  2. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non può prevedere dei minimi contributivi obbligatori per i propri iscritti, potendosi calcolare la contribuzione solo ed esclusivamente in riferimento percentuale al reddito dichiarato. 1 contributi percentuali a carico di coloro che già ricevono dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense una prestazione previdenziale, salvo quelle di inabilità ed invalidità, sono uguali ai contributi degli iscritti non percettori di prestazioni previdenziali».
26. 33. Colletti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma le parole: «e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo».
  sono soppresse;
   2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.
26. 34. Colletti.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) l'articolo 21 è abrogato.
26. 35. Colletti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando per la complessità e la natura della prestazione non sia possibile prevederne con esattezza il costo, il professionista è tenuto a comunicare al cliente in forma scritta tutti i parametri e criteri di determinazione dei compenso e gli altri elementi che possono incidere sull'ammontare dello stesso».
26. 36. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) all'articolo 38, comma 1, le parole: «gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori» sono sostituite dalle seguenti: «gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni».
26. 37. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni).

  1. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 è aggiunto infine il seguente periodo: «i tributaristi, appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio n. 4 del 2013 e dotati dell'attestazione di cui all'articolo 7, o della certificazione di parte terza secondo la norma UNI di cui all'articolo 9 della medesima legge».
26. 01. Abrignani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di semplificazione in sede di dichiarazione dei redditi).

  1. All'articolo 35 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ai fini della compensazione prevista dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è previsto che i responsabili dell'assistenza fiscale siano tutti gli intermediari telematici già autorizzati dalla stessa agenzia delle entrate».
26. 02. Abrignani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per favorire i contribuenti nel processo tributario).

  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «subcategoria tributi,» è aggiunto il seguente periodo: «i tributaristi, appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4 del 2013 e dotati dell'attestazione di cui all'articolo 7, o della certificazione di parte terza secondo la norma UNI, di cui all'articolo 9 della medesima legge».
   2) Al terzo capoverso sopprimere il periodo da: «In attesa» fino a: «della materia».
26. 03. Abrignani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Osservatorio sui redditi dei liberi professionisti).

  1. Al fine di verificare l'impatto sui redditi dei liberi professionisti, delle disposizioni di riforma e di liberalizzazione dei servizi professionali è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con il supporto degli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 l'Osservatorio sui redditi dei liberi professionisti. L'Osservatorio di cui al presente articolo supporta la puntuale redazione dei bilanci tecnici di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le politiche e le misure in materia di autoimpiego promosse dalle casse di previdenza ai sensi dell'articolo 10 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.
26. 04. Polidori, Sandra Savino, Giammanco.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per la rappresentanza amministrativa dei contribuenti).

  1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, al secondo comma dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» è aggiunto il seguente periodo: «tributaristi, appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4 del 2013 e dotati dell'attestazione di cui all'articolo 7 della medesima legge.
26. 05. Abrignani.

ART. 27.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 4, comma 1, le parole «ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque che ogni Comune con popolazione di almeno 5.000 abitanti abbia un posto di notaio».
27. 1. Donati, Galperti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione al massimo di 7.000 abitanti».
27. 2. Vico.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: corrisponda aggiungere le seguenti: una popolazione di minimo 5.000 abitanti, non superando comunque i multipli di tale minimo.
27. 3. Currò.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
  3) la parola: «7.000» è sostituita dalla seguente: «3.500».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 28.
27. 4. Crippa, Simone Valente, Ruocco, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri, Fantinati, Pesco.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
*28. 1. Abrignani, Polidori, Sandra Savino.

  Sopprimerlo.
*28. 2. Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

  Sopprimerlo.
*28. 3. Pelillo, Petrini.

  Sopprimerlo.
*28. 4. Bargero, Basso.

  Sopprimerlo.
*28. 5. Bonafede.

  Sopprimerlo.
*28. 6. Rampelli, Giorgia Meloni, La Russa, Cirielli, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimerlo.
*28. 7. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Sopprimerlo.
*28. 8. Benamati, Causi, Senaldi, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, De Maria, Bargero.

  Sopprimerlo.
*28. 9. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*28. 10. Cani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 52.

  Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
  Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
*28. 11. Molteni, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

Art. 52.

  Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della Giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
  Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.
*28. 12. Bernardo, Vignali, Calabrò.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 52.

  Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
  Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
*28. 13. Rampelli, Giorgia Meloni, Maietta, Cirielli, La Russa, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 52.

  Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
  Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
*28. 14. Bonafede.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 52.

  Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
  Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
*28. 15. Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 52.

  Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
  Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
*28. 16. Polidori, Sandra Savino, Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 52.

  Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
  Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
*28. 17. Bargero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 52.

  Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
  Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
*28. 18. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 52.

  Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
  Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
*28. 19. Pisicchio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. Il notaio sarà tenuto a prestare una prima consulenza legale gratuita ai cittadini.
  2. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, alla fine del secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
28. 20. Currò.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Misure per i trasferimenti delle prime abitazioni).

  1. Il compenso spettante al notaio per la stipula del contratto preliminare da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, avente ad oggetto la conclusione di compravendita per la quale si intenda fruire dell'aliquota prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e le relative pertinenze, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è assorbito nel compenso per la stipula del contratto definitivo, se quest'ultimo è ricevuto o autenticato dallo stesso notaio. In tal caso il compenso predetto non può essere superiore a quello risultante dal parametro per la liquidazione giudiziale dei compensi dei notai previsto per lo stesso atto di compravendita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e la tassa all'archivio notarile per il contratto preliminare non è dovuta.
  2. Ai fini dell'assorbimento del compenso, il contratto preliminare contiene la dichiarazione delle parti di demandare allo stesso notaio la stipula del contratto definitivo, nonché la dichiarazione del promissario acquirente, che alla data del contratto definitivo avrà i requisiti prescritti dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di voler usufruire del relativo trattamento tributario.
  3. Quando il compenso per il preliminare è assorbito in quello per il definitivo, il contratto preliminare è iscritto a repertorio dal notaio senza l'indicazione di alcun parametro di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Nella casella annotazioni del repertorio del notaio sono riportate con riferimento al contratto preliminare le menzioni del conferimento dell'incarico per la stipula dei contratto definitivo e della dichiarazione sull'applicabilità alla compravendita del trattamento tributario previsto dal comma 1.
28. 21. Donati, Galperti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili).

  1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.
  2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
*28. 22. Rostellato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili).

  1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.
  2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
*28. 23. Pagano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.»;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promissaria acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.»;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: «4-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo la parola: “autorizzato” sono aggiunte le parole: “ovvero dagli avvocati che le assistono”»;
   e) alla rubrica sopprimere le parole: adibiti ad uso non abitativo.
28. 24. Famiglietti.

  Al comma 1, sostituire le parole: In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, con le seguenti: In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 200.000 euro,.
28. 25. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, con le seguenti: In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 150.000 euro,.
28. 26. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o la donazione con le seguenti: a titolo oneroso.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la parola: donataria.
28. 27. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
28. 28. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.
28. 29. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: modificazione di diritti inserire la seguente: reali.
28. 30. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Indipendentemente dal valore catastale e dalla natura degli immobili, può altresì essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile e alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162»;
   b) al comma, 2 sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
   c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: «4-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo la parola: “autorizzato” sono aggiunte le parole: “ovvero dagli avvocati che le assistono”»;
   e) alla rubrica sopprimere le parole: adibiti ad uso non abitativo.
28. 31. Famiglietti.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì obbligatoria l'iscrizione della compravendita nell'Archivio Notarile Distrettuale,.
28. 32. Librandi, Sottanelli, Galgano.

  Al comma 4, dopo le parole: Agenzia delle entrate inserire le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
28. 33. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. L'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, di conformità delle medesime allo stato di fatto. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

  4-ter. In relazione agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi di cui all'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge, la nullità prevista dalla medesima norma non sussiste se agli stessi è stata comunque allegata copia delle planimetrie depositate in catasto, sottoscritte o altrimenti assentite dai rispettivi intestatari.
28. 34. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. L'attribuzione in tutte e tre le prove scritte del minimo richiesto per l'approvazione di cui all'articolo 24 comma 2 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 è equiparata, a tutti gli effetti di legge, al giudizio di idoneità di cui all'articolo II del presente decreto, relativamente al concorso bandito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 1o settembre 2004 in fase di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
  2-ter. Al fine di pervenire rapidamente alla copertura di sedi notarili vacanti, i candidati ammessi alle prove orali ai sensi del comma 2-bis e che le abbiano superate sono collocati in apposita graduatoria e nominati notai con assegnazione di sedi da individuare fra quelle che risulteranno vacanti alla data di approvazione della predetta graduatoria.
  2-quater. I decreti di nomina a notaio dei candidati ai concorsi indetti con decreto del Direttore generale della giustizia civile in data 10 dicembre 1999, 29 dicembre 2000 e 20 dicembre 2002 ammessi a sostenere le prove scritte e orali dei rispettivi concorsi in forza di provvedimenti giurisdizionali non definitivi sono convalidati.».
28. 35. Vazio, Morani, Fanucci, Amoddio, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sopprimere le parole: «per quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250,000, e».
*28. 36. Polidori, Sandra Savino, Giammanco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sopprimere le parole: «per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e».
*28. 37. Capezzone, Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «In via sperimentale, per un quadriennio, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano senza la limitazione relativa all'importo del canone.».
28. 38. Polidori, Pagano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  52. Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.
  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio. il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
28. 01. Librandi, Sottanelli, Galgano.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Ampliamento dell'Albo degli amministratori giudiziari).

  1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «c) agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica.»;
   2) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo degli avvocati e negli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica da almeno cinque anni;».
*28. 02. Pellegrino, Ricciatti.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Ampliamento dell'Albo degli amministratori giudiziari).

  1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «c) agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica.»;
   2) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo degli avvocati e negli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica da almeno cinque anni;».
*28. 03. Donati, Galperti, Marco Di Maio, Dallai.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Ampliamento dell'Albo degli amministratori giudiziari).

  1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «c) agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica.»;
   2) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo degli avvocati e negli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica da almeno cinque anni;».
*28. 04. Abrignani.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Ampliamento della rappresentanza e assistenza dei contribuenti).

  1. All'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le seguenti: «o ai soggetti appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4 del 2013 e dotati dell'attestazione di cui all'articolo 7 della medesima legge.
28. 05. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Trasferimento al costruttore dell'agevolazione immobili di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati dietro l'assicurazione di uno sconto di prezzo).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:
   a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
   b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
   c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;
   d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
   e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.

  5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
*28. 06. Marco Di Maio, Donati, Parrini, Morani, Patriarca, Ascani, Coppola, Moretto, Iori.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Trasferimento al costruttore dell'agevolazione immobili di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati dietro l'assicurazione di uno sconto di prezzo).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:
   a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
   b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
   c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;
   d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
   e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.

  5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
*28. 07. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Trasferimento al costruttore dell'agevolazione immobili di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati dietro l'assicurazione di uno sconto di prezzo).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:
   a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
   b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
   c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;
   d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
   e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.

  5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
*28. 08. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Supporto allo sviluppo delle operazioni di sostituzione prima casa).

  1. L'aliquota del 2 per cento di cui alla tariffa 1, Parte prima, articolo 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché l'aliquota dello 0,25 per cento di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis all'articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato.
**28. 09. Marco Di Maio, Donati, Parrini, Morani, Coppola, Patriarca, Ascani, Iori.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Supporto allo sviluppo delle operazioni di sostituzione prima casa).

  1. L'aliquota del 2 per cento di cui alla tariffa 1, Parte prima, articolo 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché l'aliquota dello 0,25 per cento di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis all'articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato.
**28. 010. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Supporto allo sviluppo delle operazioni di sostituzione prima casa).

  1. L'aliquota del 2 per cento di cui alla tariffa 1, Parte prima, articolo 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché l'aliquota dello 0,25 per cento di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis all'articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato.
**28. 011. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 1, nota II-bis), della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

  1. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota II-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque anni dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda ad esercitare il riscatto dell'immobile, a condizione che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che l'alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebitamento finanziario. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di proprietà dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo.

  2. L'acquirente comunica al competente ufficio la rinuncia o il mancato esercizio del riscatto entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso doveva intendersi esercitato, con modello di comunicazione da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
*28. 012. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 1, nota II-bis), della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

  1. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota II-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque anni dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda ad esercitare il riscatto dell'immobile, a condizione che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che l'alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebitamento finanziario. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di proprietà dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo.

  2. L'acquirente comunica al competente ufficio la rinuncia o il mancato esercizio del riscatto entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso doveva intendersi esercitato, con modello di comunicazione da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
*28. 013. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Il comma 3, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:
  3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'assunzione del maso chiuso, nonché relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari aventi ad oggetto controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
28. 014. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazione del passaggio di proprietà di masi chiusi).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 si applicano anche ai trasferimenti di masi chiusi di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, indipendentemente dal valore catastale.
28. 015. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Le banche e gli intermediari finanziari non posso detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989, alcuna partecipazione.
28. 016. Polidori, Sandra Savino.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
*29. 1. Abrignani.

  Sopprimerlo.
*29. 2. Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

  Sopprimerlo.
*29. 3. Pelillo, Petrini.

  Sopprimerlo.
*29. 4. Senaldi.

  Sopprimerlo.
*29. 5. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*29. 6. Bonafede.

  Sopprimerlo.
*29. 7. Bargero, Basso.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
**29. 9. Bonafede.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
**29. 11. Vignali, Bernardo, Calabrò.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
**29. 8. Polidori, Sandra Savino, Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
**29. 12. Molteni, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
**29. 14. Bargero.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
**29. 13. Pisicchio.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
**29. 15. Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
**29. 16. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
**29. 17. Currò.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
**29. 18. Rampelli, Giorgia Meloni, Maietta, Cirielli, La Russa, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Semplificazioni collegati all'acquisto di abitazioni).

  All'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), è aggiungo il seguente comma:
  2-bis. Quando il mutuo è concesso contestualmente all'acquisto di un immobile, avente le agevolazioni fiscali disposte dalla Nota il bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico imposta di registro) ovvero dall'articolo 21, Tabella A, Parte Seconda, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul Valore Aggiunto), è istituita una ipoteca legale, gravante sull'immobile oggetto di acquisto, a favore della banca mutuante, purché nell'atto di acquisto siano riportati, anche in allegato, con specifica approvazione del mutuatario, il testo del mutuo garantito dall'ipoteca legale e le indicazioni previste dagli articoli 2826 e 2839 del codice civile. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla iscrizione d'ufficio dell'ipoteca legale a favore della banca, contestualmente alla trascrizione dell'atto di acquisto, indicando l'eventuale clausola di indicizzazione presente nel mutuo. Ai relativi atti e documenti si applicano le agevolazioni tributarie per il settore del credito disposte dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie). Il mutuo riportato nell'atto di acquisto, od allegata ad esso, è esente da registrazione. La copia in forma esecutiva dell'atto di acquisto costituisce titolo esecutivo per le obbligazioni a carico del mutuatario. Al notaio non spettano ulteriori compensi o diritti per l'ipoteca legale nascente dall'atto di acquisto».
29. 10. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per le imprese esercenti autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

  1. Con particolare riferimento alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture con conducente al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità dell'Imprese, l'economicità dei servizi nonché il miglioramento delle attività economiche delle imprese del settore e l'occupazione giovanile, alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Servizio di noleggio con conducente).

  1. Il servizio di noleggio con conducente rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti vincoli esclusivamente per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nonché finalizzate ad incentivare lo sviluppo economico delle imprese, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento costituzionale e comunitario.
  2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
  3. La sede del vettore e le rimesse possono essere stabilite anche fuori dal territorio del comune che rilascia l'autorizzazione e la prestazione non ha limiti territoriali.

Art. 29-ter.
(Abrogazioni).

  1. Il comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
29. 05. Lavagno, Piazzoni, Gadda, Morani, Vazio.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità).

  1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341».

   b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
  «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo».
29. 02. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
  «2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
29. 03. Librandi, Sottanelli, Galgano.

  Dopo l'articolo aggiungere seguente:

Art. 29-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per le imprese esercenti autoservizi di trasporto pubblica non di linea).

  1. Alla legge 15 gennaio 1392, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   b) l'articolo 5-bis è abrogato;
   c) all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio dei comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
   d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.
29. 04. Lavagno, Piazzoni, Gadda, Morani, Vazio.

ART. 30.

  Sopprimerlo.
*30. 1. Abrignani.

  Sopprimerlo.
*30. 2. Senaldi.

  Sopprimerlo.
*30. 3. Bonafede, Colletti, Ferraresi, Businarolo, Sarti, Agostinelli.

  Sopprimerlo.
*30. 4. Bargero, Basso.

  Sopprimerlo.
*30. 5. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
**30. 13. Bonafede, Colletti, Ferraresi, Businarolo, Sarti, Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
**30. 14. Molteni, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
**30. 15. Bernardo, Vignali, Calabrò.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
**30. 16. Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa, Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
**30. 33. Rampelli, Giorgia Meloni, Maietta, Cirielli, La Russa, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
**30. 11. Polidori, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
**30. 31. Bargero.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
**30. 29. Pisicchio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

  6. Al terzo gomma dell'articolo i della legge 6 agosto 1926 n. 1365 la lettera b-bis) è soppressa.
  7. Dopo il terzo gomma dell'articolo 9 regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 è inserito il seguente gomma:
  Al fine di coprire integralmente i posti messi a concorso è fatto obbligo alla commissione esaminatrice, in sede di valutazione delle prove, di procedere alla seconda lettura degli elaborati dei candidati ritenuti in prima lettura inidonei.
30. 22. Currò.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
  2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 7. Librandi, Sottanelli, Galgano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
  2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 8. Bonafede, Colletti, Ferraresi, Businarolo, Sarti, Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
  2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 19. Vignali, Bernardo, Calabrò.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
  2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 20. Molteni, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
  2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 21. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
  2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 34. Rampelli, Giorgia Meloni, Maietta, Cirielli, La Russa, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
  2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 27. Pisicchio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
  2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 28. Bargero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
  2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 25. Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per l'accesso al notariato).

  1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
  2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
*30. 10. Polidori, Sandra Savino, Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 9. Bonafede, Colletti, Ferraresi, Businarolo, Sarti, Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 6. Librandi, Sottanelli, Galgano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 12. Polidori, Sandra Savino, Giammanco, Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 17. Molteni, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 18. Vignali, Bernardo, Calabrò.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 24. Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 26. Pisicchio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 32. Rampelli, Giorgia Meloni, Maietta, Cirielli, La Russa, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 23. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

  1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».
**30. 30. Bargero.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 30-bis. – 1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.
  2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.
  3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.
  4. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato.
30. 06. Colletti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per l'accesso al notoriato).

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  «Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395».
30. 04. Librandi, Sottanelli, Galgano.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ampliamento platea soggetti ammessi alla sottoscrizione di contratti di rete).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole: «reti di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di rete»;
   b) al comma 4-ter, dopo le parole: «di rete più imprenditori» sono aggiunte le seguenti: «e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   c) al comma 4-ter, le parole: «all'esercizio delle proprie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio delle proprie attività»;
   d) al comma 4-ter, dopo le parole: «nell'oggetto della propria impresa» sono aggiunte le seguenti: «e/o professione»;
   e) al comma 4-ter, dopo le parole: «legale rappresentante delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   f) al comma 4-ter, dopo le parole: «di adesione di altri imprenditori» sono aggiunte le parole: «e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   g) al comma 4-ter, dopo le parole: «anche individuali,» sono aggiunte le seguenti: «e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   h) al comma 4-quinquies, le parole: «Alle reti delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi».
* 30. 01. Pellegrino, Ricciatti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ampliamento platea soggetti ammessi alla sottoscrizione di contratti di rete).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole: «reti di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di rete»;
   b) al comma 4-ter, dopo le parole: «di rete più imprenditori» sono aggiunte le seguenti: «e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   c) al comma 4-ter, le parole: «all'esercizio delle proprie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio delle proprie attività»;
   d) al comma 4-ter, dopo le parole: «nell'oggetto della propria impresa» sono aggiunte le seguenti: «e/o professione»;
   e) al comma 4-ter, dopo le parole: «legale rappresentante delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   f) al comma 4-ter, dopo le parole: «di adesione di altri imprenditori» sono aggiunte le parole: «e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   g) al comma 4-ter, dopo le parole: «anche individuali,» sono aggiunte le seguenti: «e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   h) al comma 4-quinquies, le parole: «Alle reti delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi».
* 30. 02. Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ampliamento platea soggetti ammessi alla sottoscrizione di contratti di rete).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole: «reti di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di rete»;
   b) al comma 4-ter, dopo le parole: «di rete più imprenditori» sono aggiunte le seguenti: «e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   c) al comma 4-ter, le parole: «all'esercizio delle proprie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio delle proprie attività»;
   d) al comma 4-ter, dopo le parole: «nell'oggetto della propria impresa» sono aggiunte le seguenti: «e/o professione»;
   e) al comma 4-ter, dopo le parole: «legale rappresentante delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   f) al comma 4-ter, dopo le parole: «di adesione di altri imprenditori» sono aggiunte le parole: «e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   g) al comma 4-ter, dopo le parole: «anche individuali,» sono aggiunte le seguenti: «e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   h) al comma 4-quinquies, le parole: «Alle reti delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi».
* 30. 03. Donati, Galperti, Marco Di Maio, Dallai.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ampliamento platea soggetti ammessi alla sottoscrizione di contratti di rete).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole: «reti di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di rete»;
   b) al comma 4-ter, dopo le parole: «di rete più imprenditori» sono aggiunte le seguenti: «e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   c) al comma 4-ter, le parole: «all'esercizio delle proprie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio delle proprie attività»;
   d) al comma 4-ter, dopo le parole: «nell'oggetto della propria impresa» sono aggiunte le seguenti: «e/o professione»;
   e) al comma 4-ter, dopo le parole: «legale rappresentante delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   f) al comma 4-ter, dopo le parole: «di adesione di altri imprenditori» sono aggiunte le parole: «e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   g) al comma 4-ter, dopo le parole: «anche individuali,» sono aggiunte le seguenti: «e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   h) al comma 4-quinquies, le parole: «Alle reti delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi».
* 30. 05. Abrignani.
(Inammissibile)

ART. 31.

  Sopprimerlo.
*31. 1. Abrignani, Polidori, Sandra Savino.

  Sopprimerlo.
*31. 2. Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Gadda, Capozzolo, Coppola, Gadda.

  Sopprimerlo.
*31. 3. Pellegrino, Brandolin, Ricciatti.

  Sopprimerlo.
*31. 4. Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri, Pesco.

  Sopprimerlo.
*31. 5. Donati, Galperti, Dallai.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I Titolo VI del libro V del codice civile, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere c), c-bis) e d) nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal relativo decreto del Ministero della giustizia 9 aprile 2013, n. 34.
31. 7. Senaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora intercorrano rapporti contrattuali con soggetti privati, alle società di ingegneria si applicano le disposizioni in materia di società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
31. 6. Senaldi, Benamati.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario).

  1. All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: «l'ILOR e l'IRPEG», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,».
*31. 06. Marco Di Maio, Donati, Parrini, Morani, Patriarca, Ascani, Coppola, Moretto.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario).

  1. All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: «l'ILOR e l'IRPEG», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,».
*31. 09. Pagano.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario).

  1. All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: «l'ILOR e l'IRPEG», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,».
*31. 012. Senaldi.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario).

  1. All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: «l'ILOR e l'IRPEG», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,».
*31. 013. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario).

  1. All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: «l'ILOR e l'IRPEG», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,».
*31. 014. Abrignani.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Regime fiscale dei redditi derivanti da attività svolte da società tra professionisti).

  1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.
  2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma 1, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.
**31. 01. Pellegrino, Ricciatti, Paglia.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Regime fiscale dei redditi derivanti da attività svolte da società tra professionisti).

  1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.
  2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma 1, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.
**31. 015. Abrignani.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Società tra professionisti multidisciplinari).

  1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è sostituito dal seguente:
  «1. La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti».

  2. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è abrogato.
*31. 02. Pellegrino, Ricciatti.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Società tra professionisti multidisciplinari).

  1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è sostituito dal seguente:
  «1. La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti».

  2. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è abrogato.
*31. 016. Abrignani.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Il comma 4 dell'articolo 66 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 80.000,00; 1 per cento dei ricavi oltre euro 80.000,00 e fino a euro 420.000,00; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 420.000,00 e fino a euro 505.000,00».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
31. 018. Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
    «1) agli aeromobili da turismo, alle navi ed imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa, nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti iscritti nell'apposita sezione del REA tenuto presso le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nell'albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati;».
   b) alla lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi.
31. 07. Rostellato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni sulle professioni regolamentate).

  1. All'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente in forma scritta o digitale» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente in forma scritta o digitale».
31. 03. Crippa, Manlio Di Stefano, Di Vita, Alberti, Busto, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:
  «2. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri e le modalità attuative della presente disposizione».
31. 04. Luigi Di Maio, Fantinati, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Della Valle, Ruocco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34 comma 1, lettera a), dopo le parole: «società cooperative» sono aggiunte le seguenti: «i professionisti ordinisti o associativi, quest'ultimi purché in possesso dell'attestato rilasciato da un'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;
   b) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: «ordini professionali» sono aggiunte le seguenti: «o presso un'associazione iscritta nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
31. 08. Rostellato.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi).

  1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori, ai sensi dei commi 1 e 2, non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».
31. 010. Bonomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per la concorrenza e l'accesso alle professioni legate alla montagna).

  1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «5. Le attrezzature alpinistiche di cui al comma 3 sono indicate e aggiornate annualmente dal Collegio Nazionale delle guide alpine e da esso comunicate all'Organo di vigilanza»;
   b) ovunque ricorrono, le parole: «Accompagnatore di media montagna» sono sostituite con le seguenti: «guida escursionistica di montagna»;
   c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
  «Art. 21. – (Guida escursionistica di montagna). – 1. Le Regioni istituiscono la formazione e l'abilitazione di guida escursionistica di montagna.
  2. La guida escursionistica di montagna svolge professionalmente, senza limitazione territoriale, l'attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani e su terreno montano, anche innevato, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e materiali alpinistici e scialpinistici. Su terreno innevato è consentito l'utilizzo delle racchette da neve o ciaspole, mentre non è consentita alcuna attività con gli sci.
  3. La guida escursionistica di montagna, nel corso delle escursioni, illustra le caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche e antropiche del territorio montano percorso, anche al fine di favorire una più ampia conoscenza dei luoghi e una maggiore partecipazione degli escursionisti che accompagna. Collabora, inoltre, con il personale docente della scuola nell'ambito di programmi e iniziative di educazione ambientale.
  4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo».
   d) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
  «Art. 22 – (Maestro di arrampicata). – 1. Le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di maestri di arrampicata.
  2. Il maestro di arrampicata svolge professionalmente:
   a) l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in arrampicata su roccia, su strutture artificiali e naturali appositamente attrezzate per l'arrampicata sportiva, limitatamente ai monotiri e con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate e glaciali;
   b) l'attrezzatura e manutenzione di falesie.

  3. Negli ambiti sopra descritti le Regioni, sentito il parere dei Collegi Regionali, delle guide alpine o del Collegio Nazionale delle guide alpine, provvedono a individuare le aree in cui è consentita l'attività del maestro di arrampicata.
  4. Le Regioni hanno la facoltà di chiedere al Collegio Nazionale l'istituzione e l'organizzazione di specializzazioni per ampliare, con validità solo sul territorio di quella regione, le competenze del maestro di arrampicata.
  5. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo».
   e) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
  «Art. 23 – (Guida vulcanologica). – 1. Le Regioni in cui sono presenti vulcani attivi possono prevedere la formazione e l'abilitazione di Guide vulcanologiche.
  2. La Guida vulcanologica svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in ascensioni o escursioni su vulcani anche quando prevedano percorsi in zone rocciose e innevate con esclusione dei ghiacciai e delle zone con caratteristiche alpine.
  3. Limitatamente al vulcano Etna è consentito per la progressione l'uso delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e sci alpinistiche.
  4. Le Guide vulcanologiche possono svolgere le attività di cui all'articolo 21.
  5. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani attivi è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo, agli aspiranti guida e alle guide vulcanologiche iscritti nei relativi albi ed elenchi ai sensi dell'articolo 2».
   f) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
  «Art. 24 – (Guida canyoning – Torrentismo). – 1. Le Regioni istituiscono la formazione e l'abilitazione di Guida canyoning.
  2. La Guida canyoning svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone nella pratica del canyoning (torrentismo) su percorsi appositamente predisposti.
  3. Le Guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida in possesso della relativa specializzazione possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo».
   g) dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
  «Art. 24-bis. – (Elenchi speciali, rappresentanza e formazione). – 1. Per le figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24, si istituiscono i relativi elenchi speciali la cui tenute è affidata ai Collegi regionali delle guide alpine di all'articolo 13.
  2. Gli iscritti agli elenchi speciali fanno parte del Collegio regionale delle guide, partecipano, con diritto di voto, all'assemblea del Collegio regionale ed eleggono, un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, con diritto di voto, la composizione del consiglio direttivo del Collegio regionale.
  3. I rappresentanti regionali degli elenchi speciali eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il consiglio direttivo del Collegio nazionale.
  4. Nelle Regioni in cui non sono presenti guide alpine, il Collegio regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali.
  5. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
  6. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami.
  7. La formazione delle figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 è di competenza delle Regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi Collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15.
  8. Si applicano alle figure professionali riportate agli articoli 21, 22, 23 e 24 le disposizioni relative all'aggiornamento professionale previste dall'articolo 8 e dai commi 1 e 2 dell'articolo 9.
  9. Si applicano alle figure professionali riportate agli articoli 21, 22, 23, e 24 le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.
  10. Le elezioni del primo direttivo del Collegio regionale sono indette dal Presidente della Regione».
31. 05. Vallascas, Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Agevolazioni per lo scioglimento o la trasformazione delle società immobiliari).

  1. Al fine di adeguare i valori contabili degli immobili ai valori di mercato e di favorire lo sviluppo del settore delle compravendite immobiliari, le società il cui valore del patrimonio alla data del 31 dicembre 2014 è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa e che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, sono assoggettate alla disciplina prevista dal presente articolo a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino titolari della quota di partecipazione, direttamente o per il tramite di una società fiduciaria, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
  2. Sul reddito d'impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o, nel caso di trasformazione in società semplice, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento.
  3. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva.
  4. Per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento e non spetta il credito d'imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
  5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote qualifica come utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione:
   a) le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2;
   b) gli importi di cui alla lettera a) non costituiscono redditi per i soci.

  6. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
  7. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni e se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui all'articolo 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati a un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati.
  8. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dall'articolo 52, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
  9. Nell'applicazione dei moltiplicatori si tiene conto delle rivalutazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e dall'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  10. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 9 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione della società.
  11. Per il medesimo periodo d'imposta di cui al comma 10 alle società che si avvalgono della disciplina ivi prevista non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
  12. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  13. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dall'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente, nel rispetto delle condizioni prescritte e tenuto conto delle rivalutazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e dall'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  14. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i criteri di cui al comma 12 del presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 50, 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure stabilite ai sensi del presente comma.
  15. L'applicazione di cui al comma 13 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
  16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
31. 011. Librandi, Sottanelli, Galgano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. L'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Servizio di noleggio con conducente).

  1. Il servizio di noleggio con conducente rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla, tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nonché finalizzate ad incentivare lo sviluppo economico delle imprese, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento costituzionale e comunitario.
  2. Lo stazionamento fuori servizio dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
  3. La sede del vettore e le rimesse possono essere stabilite anche fuori dal territorio del comune che rilascia l'autorizzazione e la prestazione non ha limiti territoriali».
31. 021. Ciracì.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. L'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni).

  1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola o societaria. Il titolare di autorizzazione noleggio con conducente, costituito in tutte le forme societarie previste dalla legge, attraverso il conferimento previsto dal precedente articolo 7, può immatricolare più autoveicoli fino ad un massimo di 10, in tale caso l'impresa che operi con più di tre autoveicoli è obbligata ad avere tante unità lavorative pari ad almeno il 60 per cento del numero degli autoveicoli abilitati.
  2. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è riferita ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio nazionale o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano fuori servizio.
  4. L'avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente».
31. 019. Ciracì.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. L'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente).

  1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
  2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.
  3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi, fatto salvo quando sia in espletamento di un servizio a tempo, è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
  4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse, sedi o attraverso apparecchi tecnologicamente avanzati.
  5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
  6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le associazioni e organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte e delimitate.
  7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
  8. Il conducenti dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono obbligati a tenere a bordo l'ordine di servizio in qualsiasi forma costituito o pervenutogli, cartaceo o informatico, sino al rientro in rimessa».
31. 020. Ciracì.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Il comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
31. 022. Ciracì.

ART. 32.

  Sopprimerlo.
*32. 1. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

  Sopprimerlo.
*32. 2. Rondini, Allasia.

  Sopprimerlo.
*32. 3. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*32. 4. Castiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.

  1. Il Governo, al fine di ampliare la libertà di iniziativa economica, garantendo in ogni caso e primariamente la professionalità e l'indipendenza del servizio farmaceutico a tutela della salute dei cittadini, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società titolari di farmacia. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la FOFI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della farmacia in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, il cui capitale sociale sia detenuto in maggioranza da farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni;
   b) prevedere che le società titolari di farmacia abbiano come oggetto esclusivo la gestione di farmacie;
   c) nel rispetto del principio della trasparenza, prevedere che le società titolari di farmacia siano iscritte in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale dei farmacisti nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, con l'indicazione dello statuto e dei nominativi dei soci ed ogni successiva variazione;
   d) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico dei farmacisti ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   e) prevedere che, in armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e della tutela della concorrenza, le società di cui al comma 1 possano essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cinquanta farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale;
   f) prevedere le incompatibilità tra la partecipazione, diretta o indiretta, alla società titolari di farmacia con le attività di produzione del farmaco, informazione scientifica del farmaco, e l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alle prescrizione di farmaci;
   g) disciplinare la direzione delle farmacie gestite dalle società titolari di farmacia, prevedendo comunque l'attribuzione della stessa ad un farmacista iscritto all'albo; m) prevedere adeguate sanzioni in caso di violazioni delle norme attuative della presente legge delega».
32. 5. Vignali, Bernardo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32
(Vendita dei medicinali di fascia C).

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni».
32. 6. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e d).

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» con le seguenti: iscritto all'albo.
*32. 8. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e d).

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» con le seguenti: iscritto all'albo.
*32. 41. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.
**32. 10. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.
**32. 40. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente:
   alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» con le seguenti: iscritto all'albo;
   sostituire la lettera d) con la seguente: d) al comma 4-bis la parola: «quattro» è sostituita con: «cinquanta».».
*32. 9. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente:
   alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» con le seguenti: iscritto all'albo;
   sostituire la lettera d) con la seguente: d) al comma 4-bis la parola: «quattro» è sostituita con: «cinquanta».».
*32. 38. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
  1. Sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2 le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse;»
  2. Alla lettera c) sostituire le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» con le seguenti: «iscritto all'albo».
**32. 11. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
  1. Sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2 le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse;»
  2. Alla lettera c) sostituire le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» con le seguenti: «iscritto all'albo».
**32. 39. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
32. 7. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: le società di capitali.
32. 42. Colletti, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: a responsabilità limitata aggiungere le seguenti: la cui maggioranza sia detenuta da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.
32. 12. Prodani.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di capitali di cui al precedente periodo possono detenere fino ad un massimo di quote, della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.

  Conseguentemente:
  1. sopprimere la lettera e);
  2. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «2. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, che a partire dal 1o gennaio 2016:
   a) abbassa il quorum del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi;
   b) stabilisce modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli, ove il sistema sanitario lo necessiti, e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti per l'abilitazione alla titolarietà. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.»
32. 33. Castiello.

  Al comma 1 , lettera a), dopo le parole: a responsabilità limitata, aggiungere le seguenti: Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della Salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società. Le attività delle società capitali quali titolari di farmacia, sono incompatibili con qualsiasi altra attività da esse esplicata nel settore della produzione, distribuzione intermedia e informazione scientifica del farmaco.
32. 44. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

  Alla lettera a) del comma 1, alinea 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le società di capitali di cui al precedente periodo possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.
32. 43. Castiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».
   b-bis. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e la sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.
  2-ter. Al fine di garantire la salute dei cittadini, in armonia con il principio della programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti dei codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cinquanta farmacie; di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e di non più del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

  Conseguentemente:
   1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) il comma 4 è abrogato.
   2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;
    al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;
    il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.
32. 13. Galperti, Donati, Marco Di Maio.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».
   b-bis) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso dei requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e la sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.
  2-ter. Al fine di garantire la salute dei cittadini, in armonia con il principio della programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cinquanta farmacie; di non più dei dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e di non più del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

  Conseguentemente:
   1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 4 è abrogato.
   2) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;
    al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;
    il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.
32. 35. Vignali, Bernardo.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».
   b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso dei requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e le sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.

  Conseguentemente:
   1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 4 è abrogato.
   2) sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
   4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare direttamente o indirettamente dell'esercizio di non più di dieci farmacie.
   3) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;
    al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;
    il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.
32. 14. Galperti, Donati, Marco Di Maio.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».
  b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e la sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.

  Conseguentemente:
   1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 4 è abrogato.
   2) sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
   4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare direttamente o indirettamente dell'esercizio di non più di dieci farmacie.
   3) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;
    al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;
    il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.
32. 36. Vignali, Bernardo.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».
  b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso dei requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e la sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.

  Conseguentemente:
   1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) il comma 4 è abrogato.
   2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;
   al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
    d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.
32. 34. Vignali, Bernardo.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) al comma 2 le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse;

  Conseguentemente:
  alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.
*32. 15. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) al comma 2 le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse;

  Conseguentemente:
  alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.
*32. 37. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis) Nelle società di capitali di cui al comma 1, l'amministrazione è affidata a farmacisti iscritti all'albo.
**32. 16. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente;
  2-bis) Nelle società di capitali di cui al comma 1, l'amministrazione è affidata a farmacisti iscritti all'albo.
**32. 53. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis) Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
*32. 17. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis) Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
*32. 54. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis) Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia.
  Nel caso in età il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante.
**32. 18. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis) Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia.
  Nel caso in età il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante.
**32. 52. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente;
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis) Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale dell'Ordine provinciale ove hanno sede legale nonché di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le società esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2-bis) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni.
*32. 19. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente;
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis) Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale dell'Ordine provinciale ove hanno sede legale nonché di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le società esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2-bis) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni.
*32. 32. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
32. 55. Castiello.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d) il comma 4 è sostituito dai seguente:
  4. Nel rispetto delle esigenze di tutela della salute dei cittadini, in armonia con il principio della programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di evitare il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di 50 farmacie; di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e di non più del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.
   d-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: 4-bis. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dell'articolo 15 della legge n. 287/1990.
32. 56. Vignali, Bernardo.

  Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) al comma 9 le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
32. 58. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) al comma 9 le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
32. 20. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo entrano in vigore a conclusione delle procedure concorsuali previste dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
32. 65. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
*32. 29. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
*32. 48. Capezzone, Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole: «di ruolo» aggiungere le parole: «a tempo pieno» e al comma 2 dopo la parola: «dipendente» aggiungere le parole: «a tempo pieno».
  3. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «a tempo pieno».
*32. 21. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole: «di ruolo» aggiungere le parole: «a tempo pieno» e al comma 2 dopo la parola: «dipendente» aggiungere le parole: «a tempo pieno».
  3. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «a tempo pieno».
*32. 50. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
  1-ter. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 1-bis.
  1-quater. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come disposto dal comma 1-ter, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.
  1-quinquies. Agli esercizi commerciali di cui al comma 1-ter si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
  1-sexies. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il SSN stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
  1-septies. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Limitatamente alla vendita dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
32. 26. Giuseppe Guerini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Lo 0,8 per cento del valore del fatturato delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
32. 60. Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'1 per cento del valore del fatturato delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
32. 59. Baroni, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il 3 per cento dei profitti (utili) delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nei caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
32. 62. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il cinque per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
32. 61. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi i dispositivi medici, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nonché i farmaci per uso ospedaliero o comunque in fornitura regolamentati da gare e appalti regionali individuati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale».
32. 27. Librandi, Sottanelli, Galgano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 92 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: «dipendono» aggiungere le seguenti: «ovvero alle farmacie».
* 32. 24. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 92 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: «dipendono» aggiungere le seguenti: «ovvero alle farmacie».
* 32. 51. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, che a partire dal 1o gennaio 2016: a) abbassa il quorum del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi; b) stabilisce modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, ove il sistema sanitario lo necessiti, assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.
32. 73. Castiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, come sostituito dal presente articolo, non possono partecipare in qualità di soci, anche di minoranza, sia direttamente che indirettamente: le aziende farmaceutiche, le fondazioni bancarie, gli enti creditizi, gli intermediari finanziari e le assicurazioni.
32. 66. Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.
32. 67. Lorefice, Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere a società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 30 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.
32. 68. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificato dai presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 50 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvò che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.
32. 69. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Per i primi dite anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di centocinquanta farmacie.
* 32. 25. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Per i primi dite anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di centocinquanta farmacie.
* 32. 63. Capezzone, Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole «compiuto sessanta anni di età» aggiungere le seguenti: «e che non siano proprietari di una sede farmaceutica, ovvero che non ne abbiano alienata una nei 5 anni precedenti».
32. 64. Colletti, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7, il nominativo del direttore responsabile, le cessioni di quote e, in generale, ogni successiva variazione societaria sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine della provincia ove la società ha sede legale, nonché agli ordini delle province ove sono ubicate le farmacie di titolarità della società stessa e alla autorità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia. Per le comunicazioni relative alle variazioni tale termine decorre dalla data dell'atto».
* 32. 23. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7, il nominativo del direttore responsabile, le cessioni di quote e, in generale, ogni successiva variazione societaria sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine della provincia ove la società ha sede legale, nonché agli ordini delle province ove sono ubicate le farmacie di titolarità della società stessa e alla autorità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia. Per le comunicazioni relative alle variazioni tale termine decorre dalla data dell'atto».
* 32. 57. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    d) con l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alla prescrizione dei medicinali, nonché con le società partecipate da soci che svolgono le suddette professioni;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di citi al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.
  4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
  5. Nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 alla responsabilità dei soci concorre quella della società, che comporta l'applicazione di una sanzione fino al 5 per cento del risultato utile dell'ultimo esercizio economico al netto delle imposte.
  6. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti».
** 32. 22. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    d) con l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alla prescrizione dei medicinali, nonché con le società partecipate da soci che svolgono le suddette professioni;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di citi al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.
  4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
  5. Nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 alla responsabilità dei soci concorre quella della società, che comporta l'applicazione di una sanzione fino al 5 per cento del risultato utile dell'ultimo esercizio economico al netto delle imposte.
  6. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti».
** 32. 47. Capezzone, Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «2. Dopo l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Regime disciplinare delle società).

  1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio farmacista, le società di cui al precedente articolo rispondono delle violazioni delle norme deontologiche previste per la professione del farmacista e sono soggette alla potestà disciplinare dell'Ordine della provincia ove hanno sede legale.
  2. Se la violazione deontologica commessa dal socio farmacista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
  3. Per le violazioni disciplinari commesse dalle società di cui al precedente articolo, l'Ordine provinciale ove ha sede legale la società stessa, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, può applicare una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.
* 32. 28. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «2. Dopo l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Regime disciplinare delle società).

  1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio farmacista, le società di cui al precedente articolo rispondono delle violazioni delle norme deontologiche previste per la professione del farmacista e sono soggette alla potestà disciplinare dell'Ordine della provincia ove hanno sede legale.
  2. Se la violazione deontologica commessa dal socio farmacista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
  3. Per le violazioni disciplinari commesse dalle società di cui al precedente articolo, l'Ordine provinciale ove ha sede legale la società stessa, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, può applicare una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.
* 32. 49. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5000 euro».
32. 46. Pagano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito provinciale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5000 euro».
32. 45. Pagano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente comma:
  «7. Le farmacie comunali che abbiano chiuso in perdita due esercizi consecutivi sono poste in vendita dal comune, con procedure ad evidenza pubblica, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio. Il Comune può mantenerne la titolarità solo nel caso in cui la procedura si concluda senza esito per mancanza di offerte. In tal caso, se la farmacia continua a maturare perdite, il Comune è tenuto a ripetere la procedura di vendita decorso un anno dalla conclusione della procedura precedente. Ai fini del presente comma si tiene conto anche degli ultimi due esercizi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge».
32. 31. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano, Monchiero.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni dopo le parole «che vi sia» è aggiunta la seguente: «almeno».
32. 30. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano, Monchiero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole «3.300 abitanti», con le parole «2.000 abitanti».
32. 70. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

Art. 32-bis.
(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico).

  1. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni.
32. 048. Donati, Galperti.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico).

  1. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni.
32. 075. Vignali, Bernardo.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Farmacia dei servizi).

  1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni.
  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
   c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione.».
  3. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:
   c-ter) Gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi.
32. 074. Vignali, Bernardo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Prestazioni aggiuntive erogabili in farmacia).

  1. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso.
32. 077. Vignali, Bernardo.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Prestazioni aggiuntive erogabili in farmacia).

  1. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso.
32. 049. Donati, Galperti.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il SSN).

  1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
32. 0116. Giuseppe Guerini.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Farmacia non convenzionata con il SSN).

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL
  2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.
  3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 100 metri, all'interno della stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
  4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.
  5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle Seggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.
  6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 32-ter.
(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN).

  1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purchè detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, maggiore di età.
  2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.
  3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 32-quater.
(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali).

  1. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

Art. 32-quinquies.
(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

  1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
32. 0108. Marco Di Stefano.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Farmacia non convenzionata con il SSN).

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza ulteriori oneri a carico del Sistema sanitario nazionale in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN. Queste ultime, a seguito di comunicazione al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), costituiscono esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, qualora siano in possesso del codice di tracciabilità dei farmaco rilasciato dal Ministero della salute e dell'apposita autorizzazione rilasciata dalla ASL.
  2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di una ispezione preventiva, atta a verificare l'idoneità del farmacista, il rispetto delle procedure amministrative, l'agibilità e lo stato dei locali e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.
  3. La sede della farmacia non convenzionata, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere situata ad una distanza inferiore a 200 metri dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
  4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.
  5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, la conformità alle leggi e ai regolamenti urbanistici, il possesso e la dotazione degli strumenti e delle attrezzature idonee allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.
  6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 32-ter.
(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN).

  1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, in qualità di persona fisica ovvero socio di società di persone o di società cooperative purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, il farmacista che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, di maggiore di età.
  2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 32-quater.
(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali).

  1. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

Art. 32-quinques.
(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

  1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come disciplinate dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
32. 0118. Piazzoni, Capone.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33
(Requisiti per il trasferimento l'assegnazione e l'acquisizione della titolarità della farmacia).

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, dopo le parole: «per il trasferimento» sono aggiunta le seguenti: «l'assegnazione e l'acquisizione», dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e di quote delle società di cui all'articolo 7 dello legge 8 novembre 1991 n. 362», dopo le parole: «ai fini» sono aggiunte le parole: «dell'assegnazione e» e dopo le parole: «della titolarità di una farmacia» sono aggiunte le seguenti: «e di quote delle società di coi all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362».
32. 070. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33
(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
  2. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività necessari ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, visto l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE , relativa ai servizi del mercato interno", gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di nuova istituzione debbono distare dalle farmacie e dalle altre parafarmacie, ad una distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, non inferiore a 100 metri.
32. 0109. Marco Di Stefano.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica).

  1. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
  2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
  3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come disposto dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.
  4. Agli esercizi commerciali di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
32. 0115. Giuseppe Guerini.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 102 del TULLSS).

  1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

Art. 102.

  1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.
  2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro.
32. 076. Vignali, Bernardo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Profilo professionale del podologo)

  1. In deroga all'articolo 4, comma 2, della legge 29 febbraio 1999, n. 42, coloro i quali abbiano conseguito un titolo o un attestato, entro il 17 marzo 1999, nel rispetto della normativa vigente prima della istituzione del profilo sanitario di podologo, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 666, ed abbiano svolto attività anche in forma di impresa e di carattere non sanitario, possono comunque continuare a svolgere l'attività cui detto titolo o attestato si riferiva.
32. 0121. Lenzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33.

  1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi di diritto dell'Unione Europea in materia di concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza e delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di medicine complementari 2014-2023, con decreto del Ministro della salute da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le competenze attribuite ai praticanti l'osteopatia.
  2. All'attuazione del presente articolo l'amministrazione interessata provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
32. 0125. Polidori, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico dei cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.
32. 0132. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Nicchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.»
  1-ter. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun servizio, al 30per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.
32. 0119. Piazzoni, Capone.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  All'articolo 32 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituto dal seguente:
  1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto dei Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, possono essere venduti, esclusivamente da farmacisti abilitati e iscritti all'ordine professionale, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

   b) il comma 1-bis è abrogato.
32. 0133. Tidei.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8 comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. La vendita al pubblico è vietata agli esercizi commerciali la cui titolarità, eccedente il numero di quattro esercizi, è in capo ad un unico soggetto. Non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la vendita dei farmaci in oggetto. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata a monitoraggio e valutazione dell'attuale sistema di esercizi commerciali da parte del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni. La concessione di nuovi esercizi commerciali è riservata a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia.
32. 066. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, limitatamente alle preparazioni equivalenti di cui agli elenchi redatti dall'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.»
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente testo:
  1-bis. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano l'attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono essere in numero superiore a uno ogni 5.000 abitanti. In ogni caso gli esercizi commerciali aderenti ad una catena commerciale a carattere nazionale possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci equivalenti in esercizi commerciali solo in un numero non superiore a 2 ogni 50.000 abitanti.
32. 060. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.»
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.
32. 0111. Galgano, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 3, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.»
  2. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.»
32. 0110. Marco Di Stefano.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.»
  2. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.
32. 0129. Carella.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C-bis)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Limitatamente alla vendita dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
32. 0117. Giuseppe Guerini.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33
(Semplificazione nella vendita di medicinali omeopatici).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:
  Dopo le parole «si applica il disposto dell'articolo 8, comma 4» sostituire le parole da «per tali prodotti» fino a «praticata in Italia» con: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici sono di impiego consolidato e tradizionalmente impiegati nella indicazione rivendicata nell'ambito della letteratura omeopatica».
32. 082. Pagano.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere i seguenti:

Art. 32-bis.
(Comunicazione di Convegni o congressi e altri incontri riguardanti gli integratori alimentari).

  1. Ogni impresa produttrice di integratori alimentari inclusi nell'apposito registro compilato dal Ministero della Salute che organizza o contribuisce a realizzare, mediante finanziamenti o erogazione di altre utilità anche indiretti, un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all'impiego di integratori alimentari della stessa impresa prodotti o commercializzati, deve trasmettere all'AIFA, competente per analoghe segnalazioni in ambito farmaceutico, almeno sessanta giorni prima della data dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
   a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede;
   b) sede e data della manifestazione;
   c) destinatari dell'iniziativa;
   d) oggetto della tematica trattata, correlazione esistente fra questa e gli integratori di cui l'impresa è titolare, programma e razionale della manifestazione;
   e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
   f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limita a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati l'entità e le modalità dello stesso, nonché eventuali diritti o facoltà concessi dagli organizzatori come corrispettivo.
  2. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono più imprese produttrici di integratori alimentari, le comunicazioni di cui al comma 1 devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformità da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
  3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica.
  4. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. L'ospitalità non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, ne presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità della manifestazione. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione; tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'AIFA e pubblicati sui siti istituzionali delle strutture sanitarie interessate nell'apposita sezione «amministrazione trasparente». La pubblicazione deve avere cadenza trimestrale.
  5. L'impresa può realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'AIFA comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento. L'impresa o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, gli organizzatori dell'evento, devono inviare all'AIFA il consuntivo analitico delle spese.
  6. L'AIFA non autorizza manifestazioni all'estero. Per quelle che comportano, per l'impresa organizzatrice,un onere superiore a 15.000,00 euro, l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dall'AIFA, che adotta le proprie determinazioni entro quaranta cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Alle manifestazioni predette si applica il disposto del secondo periodo del comma 5.
  7. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni di integratori alimentari, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, degli atti congressuali.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni di medici e farmacisti su tematiche comunque attinenti gli integratori alimentari.
  9. Le imprese di cui al comma 1 che organizzano o contribuiscono a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti un congresso, un convegno o una riunione su tematiche che non attengono agli integratori alimentari dalle stesse prodotti o commercializzati, non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per esse il divieto di svolgere in occasione delle manifestazioni, qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari dei propri integratori alimentari.
  10. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello delle richieste giunte presso l'apposito ufficio l'AIFA, quest'ultima pubblica sul proprio sito istituzionale un documento riguardante l'analisi delle autorizzazioni concesse.

Art. 32-ter.
(Informazione e presentazione di integratori alimentari).

  1. Nei quadro dell'attività di informazione e presentazione degli integratori alimentari svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore non superiore a 5 euro e comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.
  2. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.
  3. Chiunque, in violazione del comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da cinque a dieci mila euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione del comma 2, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna comporta per il farmacista la perdita della titolarità dell'esercizio.

Art. 32-quater.
(Tracciabilità e monitoraggio degli integratori alimentari).

  1. L'indicazione all'utilizzo di integratori alimentari da parte di professionisti autorizzati a prescrivere medicinali deve avvenire attraverso ricetta al fine di una corretta tracciabilità e monitoraggio.
32. 01. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure di trasparenza in capo alle strutture sanitarie accreditate).

  1. Le Regioni garantiscono la massima trasparenza dei dati di bilancio e di performance delle strutture sanitarie accreditate, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet di rapporti periodici che indichino le attività svolte e il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni.
32. 02. Ferrara, Nicchi, Ricciatti, Paglia, Pellegrino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per la trasparenza delle informazioni nel sistema sanitario nazionale).

  1. Le aziende sanitarie impegnate nell'erogazione dei servizi all'interno del sistema sanitario nazionale assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio e di performance delle strutture accreditate siano esse pubbliche o private, mediante la pubblicazione costante ed aggiornata mensilmente sul proprio sito internet, delle attività mediche svolte a livello di singola disciplina nonché il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nonché delle presenze e relative competenze del personale medico, garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati informativi.
  2. Il mancato rispetto della disposizione di cui comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende sanitarie comporta la decadenza del direttore generale nonché del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
32. 057. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per la trasparenza delle informazioni nel sistema sanitario nazionale).

  1. Le aziende sanitarie impegnate nell'erogazione dei servizi all'interno del sistema sanitario nazionale assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio e di performance delle strutture accreditate siano esse pubbliche o private, mediante la pubblicazione costante ed aggiornata mensilmente sul proprio sito internet, delle attività mediche svolte a livello di singola disciplina nonché il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nonché delle presenze e relative competenze del personale medico, garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati informativi.
  2. Tutti i verbali inerenti gli incontri tra il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero della Salute, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e le regioni, siano esse in piano di rientro o meno, devono essere pubblicati entro e non oltre 15 giorni dalla data di protocollo presso il sito dell'AGENAS nella sezione monitoraggio e valutazione.
  3. Il mancato rispetto del comma 1 da'parte delle aziende sanitarie e dell'AGENAS comporta la decadenza del direttore generale nonché del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
32. 058. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per la trasparenza delle informazioni nel sistema sanitario nazionale).

  1. Tutte le aziende sanitarie impegnate nell'erogazione dei servizi all'interno del sistema sanitario nazionale assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio e di performance delle strutture accreditate siano esse pubbliche o private, mediante la pubblicazione costante ed aggiornata mensilmente sul proprio sito internet, delle attività mediche svolte a livello di singola disciplina nonché il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nonché delle presenze e relative competenze del personale medico, garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati informativi.
  2. Tutti i verbali inerenti gli incontri tra il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero della Salute, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e le regioni, siano esse in piano di rientro o meno, devono essere pubblicati entro e non oltre 15 giorni dalla data di protocollo presso il sito dell'AGENAS nella sezione monitoraggio e valutazione.
  3. Tutti gli uffici coinvolti nell'acquisto di beni e servizi presentino al proprio responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una relazione trimestrale indicando le liberalità accettate dalle aziende sanitarie e gli utilizzi di queste. È compito dei responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione la pubblicazione, entro e non oltre il trimestre successivo, della pubblicazione sul sito della azienda, nella sezione amministrazione trasparente, delle informazioni ricevute garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati.
  4. Tutti gli uffici coinvolti nell'acquisto di beni e servizi presentino al proprio responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una relazione trimestrale indicando gli affidamenti diretti e le procedure negoziate con le ragioni che hanno fatto proferire per questi metodi nonché l'indicazione degli singoli importi. È compito del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione la pubblicazione, entro e non oltre il trimestre successivo, della pubblicazione sui sito della azienda, nella sezione amministrazione trasparente, delle informazioni ricevute garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati.
  5. È conferito all'AGENAS il compito di istituire, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, un'apposita sezione sul proprio sito per permettere agli attuali e presunti fornitori del servizio sanitario nazionale di dichiarare finanziamenti a partiti, uomini politici, fondazioni, onlus, consorzi. Tale dichiarazione dovrà avvenire entro e non oltre il 30o giorno dalla data di erogazione del finanziamento. I dati che dovranno essere conferiti riguardano almeno l'ente finanziatore, l'importo erogato, il soggetto o l'ente oggetto dell'erogazione, la data dell'avvenuto finanziamento. È compito dell'AGENAS il costante aggiornamento dei dati garantendo ai cittadini la loro massima fruizione. La mancata dichiarazione da parte del fornitore comporta la decadenza dei contratti sottoscritti con qualsiasi ente del servizio sanitario nazionale.
  6. Il mancato rispetto delle indicazioni presenti nei commi precedenti comporta la decadenza del direttore generale, sia esso di una delle aziende sanitarie interessate che dell'AGENAS, nonché del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
32. 059. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 8-quinquies, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e nei limiti di spesa programmati, le regioni e le aziende sanitarie locali, al fine di una effettiva trasparenza ed accessibilità, individuano i soggetti accreditati con cui stipulare accordi contrattuali per l'assegnazione delle risorse disponibili anche sulla base dei seguenti criteri:
   a) Capacità di erogazione delle singole aziende sanitarie locali tenuto conto del rapporto tra bacino di utenza e le richieste assistenziali;
   b) Dislocazione territoriale dei soggetti accreditati al fine di una più efficiente ed appropriata allocazione dei medesimi nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria locale di riferimento;
   c) Sottoscrizione di un precedente contratto;
   d) Esito positivo delle verifiche in relazione al volume e all'appropriatezza dell'attività svolta e della qualità dei risultati conseguiti;
   e) Il rispetto dei limiti di spesa e l'ottemperanza ai vincoli contrattuali;
   f) Potenzialità di erogazione da parte di soggetti interessati in relazione alla dotazione tecnologica, alla presenza di personale qualificato, all'efficace ed efficiente collegamento al Centro Unico di Prenotazione (CUP), la maggiore accessibilità alle prestazioni sanitarie, l'accertata correttezza del rapporto con l'utenza.
32. 062. Grillo, Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  All'articolo 11, comma 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è soppresso il secondo periodo.
32. 061. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Classificazione medicinali equivalenti a carico del servizio sanitario nazionale).

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.
32. 056. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Produzione di principi attivi e medicinali per lo stoccaggio e l'esportazione).

  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 81, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente comma:
  5. È consentito a soggetti terzi di produrre principi attivi e medicinali coperti da certificati complementari di protezione ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009, al solo fine di consentire lo stoccaggio di tali principi attivi e medicinali per la futura commercializzazione dopo lo scadere del relativo certificato complementare di protezione e l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale o del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo nonché del medicinale non costituisce contraffazione del relativo brevetto o certificato complementare di protezione in conformità alle normative vigenti.
   b) La rubrica dell'articolo 81 è sostituita dalla seguente: «Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009 e produzione di principi attivi e medicinali per lo stoccaggio e l'esportazione».

   c) L'articolo 200 è abrogato.

  2. L'attività di cui all'articolo 81, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 30 del 2005, come sostituita dalla presente legge, è sottoposta a costante monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo tecnico composto da Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, AIFA e AGENAS. L'attività di tale tavolo dovrà essere presentata all'interno di appositi verbali pubblicati, entro e non oltre 15 giorni dalla data di protocollo, sui vari siti istituzionali.
32. 055. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Integrazioni al Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219).

  1. Al comma 4 dell'articolo 124 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, dopo le parole: «alle regioni e all'AIFA» sono aggiunte le parole: «e pubblicati sui siti istituzionali delle strutture sanitarie interessate nell'apposita sezione “amministrazione trasparente”. La pubblicazione deve avere cadenza trimestrale».
  2. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 è aggiunto il comma 11:
  11. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello delle richieste l'AIFA pubblica sul proprio sito istituzionale un documento riguardante l'analisi delle autorizzazioni concesse.

  3. Il comma 5 dell'articolo 147 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, è sostituito dal seguente:
  5. Chiunque, in violazione dell'articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da cinque a diecimila euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell'articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna comporta per il medico la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo paria tre anni mentre per il farmacista è prevista la perdita della titolarità dell'esercizio. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 123, si applica la sanzione dell'ammenda da cinque a diecimila euro.
32. 054. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica).

  1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
  2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'istituto superiore di sanità e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
  3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, commi 1, 2 lettera a), 3, lettera f) e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.542, sono abrogati.
32. 053. Crimì, Gelli, Lenzi, Amato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5 dopo le parole: «per i plasmaderivati di produzione regionale» aggiungere le seguenti: «e per i medicinali per i quali esistono più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite di procedure di gara aggiudicate con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa»;
   b) al comma 8, lettera a) le parole: «distintamente per i farmaci equivalenti e» sono soppresse.
32. 067. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte dei medicinali non coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti dal medesimo brevetto, nonché da parte dei medicinali di cui all'articolo 10 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, del budget assegnato alle aziende titolari delle relative AIC è ripartita, ai fini del ripiano, a lordo IVA, tra le medesime aziende nel limite massimo delle rispettive quote di mercato in termini di spesa generata a carico del Servizio Sanitario Nazionale. I medicinali di cui all'articolo 10 comma 5 lettera b del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concorrono alla ripartizione del ripiano dell'eventuale sforamento decorsi 24 mesi dalla loro immissione in commercio».
32. 068. Grillo, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) l'Aifa non potrà stipulare accordi con le cause farmaceutiche che rechino clausole di riservatezza o qualsiasi elementi i riferimento che tenda a limitare la piena assoluta trasparenza degli atti.
   b) l'Aifa è tenuta a pubblicare integralmente sul sito istituzionale e su quello del Ministero della salute, le decisioni prese in materia di autorizzazione in commercio dei farmaci da parte del Comitato prezzi e rimborsi nonché del Comitato tecnico scientifico dell'Aifa;
   c) l'Aifa assume tutte le iniziative e gli atti necessari alla piena ed integrale attuazione delle disposizioni recate dalla Direttiva 89/105/CEE e in invia annualmente una relazione alle competenti commissioni parlamentari nella quale sono indicate in dettaglio le motivazioni delle scelte operate dal Comitato tecnico scientifico e dal Comitato rimborsi e prezzi.
   d) l'Aifa avvia tutte le opportune e necessarie iniziative affinchè l'Agenzia Europea dei Medicinali ( E.M.A.) pubblichi tutti i dati inerenti alle decisioni prese in materia di approvazione dei farmaci ivi comprese le informazioni relative al nuovo farmaco se questi è sovrapponibile o migliore rispetto ad altri già presenti sul mercato;
   e) il Ministero della salute al fine della attuazione dell'Accordo di aggiudicazione congiunta, stipulato a Bruxelles il 16 ottobre 2014 adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'acquisto di vaccini e farmaci antivirali, la procedura di aggiudicazione degli appalti sulla base del citato Accordo, contestualmente determina le modalità per la pubblicazione sul sito del Ministero della salute le procedure e gli atti integrali di acquisto dei farmaci e vaccini antivirale, nonché le  prescrizioni ivi riportate.
32. 069. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Attivazione del dossier farmaceutico).

  1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 è aggiunto il seguente:
  2. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il dossier farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al dossier farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del dossier a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delie regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
32. 078. Vignali, Bernardo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Capo VIII-bis
SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 32-bis.
(Noleggio con conducente di velocipedi).

  1. Alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
   A. all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «motocarrozzetta,» aggiungere la seguente: «velocipede,»;
   B. all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I conducenti che esercitano il servizio esclusivamente con velocipedi sono esentati, ai fini di cui al presente articolo, dal possesso del certificato di abilitazione professionale individuato dal comma 2»;
32. 072. Catalano.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Capo VIII-bis
SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 32-bis.
(Eliminazione delle distorsioni concorrenziali negli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

  1. Alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole: «ai comuni di prevedere» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite piattaforme telematiche»;
   b) all'articolo 3, comma 1, le parole:«presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite piattaforme telematiche»;
   c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La richiesta di servizio non può essere accettata se avanzata dall'utente direttamente al veicolo su strada»;
   d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   e) l'articolo 5-bis è abrogato;
   f) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel Comune che ha concesso l'autorizzazione» sono soppresse;
   g) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono abrogati.
32. 0113. Catalano, Galgano, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 2:
   a) al comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale»;
   b) al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;
  2. all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1.»;
  3. all'articolo 5, comma 1:
   a) alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse;
   b) la lettera c) è soppressa;
  4. all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dai seguente: «2. il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno dei quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».
32. 089. Prodani.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   b) l'articolo 5-bis è abrogato;
   c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
   d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.
32. 085. Prodani, Catalano.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modifiche:
   1. All'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   2. L'articolo 5-bis è abrogato;
   3. All'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
   4. All'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

  2. Le presenti modifiche non comportano oneri per finanza pubblica.
32. 0106. Bargero.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
   b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio».
32. 086. Prodani.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 32-bis.
(Servizi tecnologici per la mobilità).

  1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
  3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogataci di servizi tecnologici per la mobilità.
  4. Le imprese erogataci di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
  5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
  6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
   a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
   b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
   c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;
   d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
   e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
   f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
   g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
   h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
   i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

  7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
   a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;
   b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
   c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;
   d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
   e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
   f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

  8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3».
32. 0107. Bargero.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 32-bis.
(Servizi tecnologici per la mobilità).

  1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
  3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
  4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
  5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
  6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
   a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
   b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
   c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;
   d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
   e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
   f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
   g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
   h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
   i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.
   l) rendono identificabile la vettura con apposita targhetta secondo le indicazioni fornite dalle regioni.

  7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
   a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;
   b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
   c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio;
   d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
   e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso;
   f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sei anni.

  8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.
32. 088. Prodani.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: «che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 1» sono soppresse.
32. 090. Prodani.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis».
32. 092. Prodani.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
32. 091. Prodani.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valori massimi».
32. 093. Prodani.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 969 le parole: «le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi» sono soppresse.
  2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento il Ministero dell'economia e finanze provvederà a stabilire termini e modalità relativi all'emissione della certificazione fiscale.
32. 0100. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Sostituire il comma 12, articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 con il seguente:
  12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e può disporre la sospensione dell'attività fino al rispetto degli stessi.
32. 0102. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Sostituire il comma 4, articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 con il seguente:
  4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 2.000.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 4.000.000,00 euro e può disporre la sospensione dell'attività fino al rispetto degli stessi.
32. 0101. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo il Capo VIII, aggiungere il seguente:

Capo IX
TRASPORTI

Art. 32-bis.
(Regime di proroga per il trasferimento della tenuta degli Albi provinciali degli Autotrasportatori).

  1. Il termine, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015, per l'attribuzione, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile, nell'ambito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle funzioni già trasferite alle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'articolo 105, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di tenuta degli Albi provinciali, quali articolazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, è prorogato di sei mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Nei sei mesi di proroga, di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, provvederà, senza costi aggiuntivi, alla riorganizzazione degli uffici periferici della Motorizzazione Civile e all'adeguamento degli organici e alla formazione del personale da destinare alle funzioni attribuite con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015.
  3. Per la durata della proroga, di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015, restano in capo agli uffici delle amministrazioni provinciali, già delegati ai sensi dell'articolo 105, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
32. 046. Vallascas.
(Inammissibile)

  Dopo il Capo VIII, aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Misure urgenti per incentivare l'utilizzo turistico dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante le biglietterie telematiche e i portali informatici).

  1. Al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti il servizio pubblico di trasporto locale, da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le regioni, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza, entro 30 giugno 2015, un servizio di biglietteria telematica per un indirizzo univoco su tutto il territorio nazionale.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
32. 035. Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Capo IX
TRASPORTI

Art. 32-bis.
(Promozione dell'uso condiviso di veicoli privati).

  1. Al fine di favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati che, applicato su ampia scala e in particolare nelle aree urbane con alta intensità di traffico veicolare ed elevati livelli di inquinamento, favorisca una sensibile riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano e si configuri come strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, è definito car pooling un sistema di trasporto basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici. Il servizio di trasporto svolto nelle forme stabilite dal presente articolo non si configura come attività di impresa. Sono ammesse forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade. Per il servizio di trasporto svolto non può essere previsto alcun tipo di corrispettivo.
  2. Le amministrazioni e gli enti pubblici di ogni ordine e grado riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative al car pooling, anche consentendo l'accesso tramite appositi collegamenti ipertestuali ai servizi dedicati operati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici da intermediari pubblici o privati, previa richiesta da parte di questi ultimi. L'adempimento dei suddetti obblighi informativi non comporta oneri a carico degli intermediari, medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.
  3. Le amministrazioni, gli enti pubblici nonché le imprese private di cui al comma 2 che non adempiono all'obbligo ivi previsto sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 commisurata sulla base della gravità dell'inadempimento e in relazione al numero di addetti occupati. La sanzione è maggiorata dell'importo di euro 25 per ogni giorno di ritardo rispetto alla formale contestazione dell'inadempimento da parte dei soggetti di cui al comma 4.
  4. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3 del presente articolo è disposta dalle direzioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze nonché delle risorse ad essi assegnate a legislazione vigente, elaborano annualmente un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. I programmi devono essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità della riduzione dell'uso individuale dei veicoli privati al fine di abbattere i livelli di inquinamento e i consumi energetici e per un generale miglioramento del traffico, della circolazione stradale e delle capacità di trasporto dei sistemi collettivi.
  6. Al secondo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dopo la parola: «imprese» sono inserire le seguenti: «, di amministrazioni e di enti pubblici di ogni ordine e grado».
  7. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «c-bis) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del car pooling».
32. 063. Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Da Villa, Nicola Bianchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. È istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare i fenomeni distorsivi ed irregolari presenti nel settore del trasporto persone ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori nazionali.
  2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei trasporti, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Autorità di Regolazione dei trasporti.
  3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei trasporti.
  4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
32. 099. Prodani.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Capo IX
SERVIZI DEMANIALI

Art. 33.
(Disposizioni in favore delle attività turistiche-ricreative).

  1. L'autorità competente nell'assentire, a seguito di procedura comparativa nei rispetto della direttiva 2006/123/ICE, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993 come convertito in legge n. 494 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede in favore del precedente concessionario la corresponsione, da parte del concessionario subentrante, un indennizzo pari al valore delle opere sia di difficile che di facile rimozione dallo stesso legittimamente realizzate e, comunque, di ogni investimento attuato nella vigenza di precedenti rapporti concessori, oltre che al valore commerciale dell'impresa balneare.
  2. L'indennizzo di cui al precedente comma 1 è altresì dovuto in riferimento a concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, nonché con riguardo ad ogni concessione demaniale marittima, anche in ambito portuale.
  3. Ai fini dell'individuazione dell'indennizzo, i criteri di determinazione del valore delle opere realizzate, degli investimenti attuati e dell'attività commerciale dell'impresa sono demandati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la conferenza Stato-regioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da emanare entro il termine non prorogabile di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. Resta ferma, in ogni caso, la disciplina dettata dall'articolo 49 del codice della navigazione.
32. 0130. Fabrizio Di Stefano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Capo IX
ATTIVITÀ TURISTICHE

Art. 32-bis.
(Misure per incrementare la concorrenza nelle imprese ricettive).

  1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.
32. 0127. Abrignani.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

  1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.
32. 06. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Capo IX
ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRALBERGHIERE

Art. 32-bis.
(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).

  1. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere, come disciplinate dalle regioni e province autonome, devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici e sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.
  3. I redditi derivanti dall'esercizio delle attività ricettive «affittacamere», «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si considerano redditi d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) ed implicano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese se le relative attività sono esercitate per più di trenta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi, ed in ogni caso quando le stesse costituiscono oggetto di offerta al pubblico mediante i normali canali commerciali, anche telematici.
  4. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
*32. 0126. Abrignani.
(Inammissibile, limitatamente ai commi 1, 2 e 3)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).

  1. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere, come disciplinate dalle regioni e province autonome, devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici e sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.
  3. I redditi derivanti dall'esercizio delle attività ricettive «affittacamere», «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si considerano redditi d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) ed implicano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese se le relative attività sono esercitate per più di trenta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi, ed in ogni caso quando le stesse costituiscono oggetto di offerta al pubblico mediante i normali canali commerciali, anche telematici.
  4. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
*32. 083. Prodani.
(Inammissibile, limitatamente ai commi 1, 2 e 3)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).

  1. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere, come disciplinate dalle regioni e province autonome, devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici e sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.
  3. I redditi derivanti dall'esercizio delle attività ricettive «affittacamere», «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si considerano redditi d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) ed implicano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese se le relative attività sono esercitate per più di trenta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi, ed in ogni caso quando le stesse costituiscono oggetto di offerta al pubblico mediante i normali canali commerciali, anche telematici.
  4. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
*32. 05. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile, limitatamente ai commi 1, 2 e 3)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
SERVIZI TURISTICI

Art. 33.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può essere cumulata con altre garanzie, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari con particolare riguardo al settore turistico ed indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di esclusione, la durata della garanzia del fondo, nonché i criteri di selezione delle operazioni.
32. 0122. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

  1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
32. 081. Arlotti.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Introduzione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante l'introduzione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi secondo le seguenti modalità e criteri:
   a) per i contratti conclusi online tramite intermediari (piattaforme di prenotazione e agenzie) e con pagamento diretto all'intermediario, introdurre l'obbligo per l'intermediario di operare una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, commisurata all'ammontare dell'attuale cedolare secca (10 per cento), all'atto del pagamento al locatore delle somme ad esso spettanti per la locazione dell'immobile;
   b) per i contratti conclusi direttamente dal proprietario, introdurre modalità di pagamento attraverso banche e sportelli postali che agiscano da sostituto d'imposta prelevando, sull'importo del solo canone, come ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, una cedolare secca del 10 per cento;
   c) introdurre strumenti informatici e telematici al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali di dichiarazione e versamento delle imposte dovute sui redditi percepiti dai proprietari, tra cui anche la predisposizione di una piattaforma online gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate che consenta la liquidazione e il pagamento delle imposte dovute.
32. 043. Cancelleri, Pesco, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Misure per la concorrenza nella professione delle guide turistiche).

  1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione delle guide turistiche, alla legge 6 agosto 2013, n. 97 , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito con il seguente:
  «Art. 1. – L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida solo per un determinato territorio. Tale qualificazione è rilasciata e/o riconosciuta dall'Autorità competente del Paese visitato.
   b) l'articolo 2 è abrogato;
   c) l'articolo 3 è abrogato.
32. 027. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Misure per la concorrenza per la promozione turistica nazionale e internazionale dell'Italia).

  1. L'ENIT collabora con il Ministero degli affari esteri per incentivare i flussi turistici con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e per favorire il rilascio dei visti per turismo attraverso il potenziamento delle strutture adibite all'emissione dei visti, il monitoraggio e lo «Scambio di dati e l'uso di adeguate tecnologie informatiche. Le modalità della collaborazione sono stabilite su base convenzionale, anche utilizzando parte degli introiti di cui al comma 2 acquisiti dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari».
  2. Al comma secondo dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, le parole: «le entrate consolari» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento delle entrate consolari». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di entrate consolari che non affluisce al conto corrente valuta tesoro ha natura di introito della sede estera per il servizio prestato, non costituisce debito per l'agente alla riscossione ed è destinata al miglioramento dei servizi consolari».
  3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo possono essere utilizzate da ENIT per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali al fine di sostenere il turismo italiano.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
32. 028. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Misure per la concorrenza per la promozione turistica nazionale e internazionale dell'Italia).

  1. Al fine di incentivare il turismo eno-gastronomico, è istituito, presso il Ministero dei beni culturali e turismo, un Fondo per il turismo eno-gastronomico pari ad euro 3.000.000 milioni per l'anno 2016.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a cofinanziare progetti presentati da associazioni nazionali composte da almeno trenta comuni ed istituite per promuovere e valorizzare produzioni agro-alimentari identitarie dei propri territori.
  3. Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti di cui al comma 2, assicurando; in ogni caso, la massima trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione.
  4. All'onere derivante dalla presente norma pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 029. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Misure per la concorrenza per la promozione turistica nazionale e internazionale dell'Italia).

  1. Al fine di incentivare il turismo eno-gastronomico, è istituito, presso il Ministero dei beni culturali e turismo, un Fondo per il turismo eno-gastronomico pari ad euro 3.000.000 milioni per l'anno 2016.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a cofinanziare progetti presentati da associazioni nazionali composte da almeno trenta comuni ed istituite per promuovere e valorizzare produzioni agro-alimentari identitarie dei propri territori.
  3. Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti di cui al comma 2, assicurando; in ogni caso, la massima trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione.
  4. All'onere derivante dalla presente norma pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 030. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Misure per la concorrenza per la promozione turistica nazionale e internazionale dell'Italia).

  1. Al fine di incentivare il turismo eno-gastronomico, è istituito, presso il Ministero dei beni culturali e turismo, un Fondo per il turismo eno-gastronomico pari ad euro 3.000.000 milioni per l'anno 2016.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a cofinanziare progetti presentati da associazioni nazionali composte da almeno trenta comuni ed istituite per promuovere e valorizzare produzioni agroalimentari identitarie dei propri territori.
  3. Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti di cui al comma 2, assicurando; in ogni caso, la massima trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro, per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 031. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici rivolti al turismo sociale).

  1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 37 è inserito il seguente:
  «37-bis) predisposizione dei pacchetti turistici di cui all'articolo 84 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dei relativi servizi, da parte di consorzi, reti e filiere di piccole e medie imprese turistiche, rivolti ad organizzazioni senza scopo di lucro di turismo sociale e di cittadinanza attiva, finalizzati alla promozione del turismo sostenibile e ambientale, e caratterizzati dalla presenza di servizi turistici e culturali, da servizi di trasporto e servizi accessori, dalla vendita anche tramite internet, e da un prezzo concorrenziale».

  2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
32. 032. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Misure urgenti per incentivare la vendita di pacchetti turistici attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali).

  1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
32. 033. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dell'albergo diffuso).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una strategia nazionale al fine di sostenere l'albergo diffuso e armonizzare le normative regionali in materia. La strategia è adottata con decreto del Ministero dei beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  La strategia è adottata tenendo conto dei seguenti obiettivi:
   definire chiaramente il concetto di albergo diffuso;
   armonizzare la disciplina regionale, per la tutela degli utenti e della concorrenza tra operatori;
   tutelare un brand originale e tipicamente italiano, in sensibile evoluzione anche all'estero;
   consentire deroghe al regime giuridico degli alberghi, per valorizzarne le particolarità;
   consentire deroghe agli strumenti urbanistici, se le caratteristiche degli edifici lo richiedano;
   prevedere un sistema di classificazione specifico, che tenga conto della diversità delle strutture;
   individuare finanziamenti pubblici nazionali ed europei dedicati.

  2. Al fine dell'elaborazione della strategia di cui al presente articolo, il Ministro dei beni culturali e turismo può nominare un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli altri Ministeri interessati, delle Regioni, delle autonomie territoriali e l'associazione Nazionale alberghi diffusi. I componenti del suddetto gruppo non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese. Il Ministero assicura il supporto tecnico e logistico al Gruppo di lavoro interministeriale esclusivamente nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. La strategia è aggiornata ogni tre anni, sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
32. 034. Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Capo IX
ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRALBERGHIERE

Art. 32-bis.
(Rimozione di ostacoli alla liberalizzazione dei servizi ancillari).

  1. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nell'ambito dell'attività ricettiva rientra, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la vendita a tali soggetti di giornali, riviste, cartoline, francobolli, souvenir, prodotti alimentari del territorio, nonché biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture ricreative, di benessere, sportive o congressuali, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 «Disciplina dell'attività di estetista», aggiungere il seguente:
  «3. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo».
32. 0124. Abrignani.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
SERVIZI TURISTICI

Art. 32-bis.
(Interventi per favorire l'apertura dei condhotel).

  1. Al fine di incrementare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri quelli individuati dall'articolo 31 del decreto decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164.
32. 0123. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
ATTIVITÀ D'IMPRESA TURISTICO-RICREATIVA

Art. 32-bis.
(Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste).

  1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.
  2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. È fatto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.
  4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.
  5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.
  6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito del decreto di cui al comma 5, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale, fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa.
32. 065. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
IMPRESE

Art. 32-bis.

  1. Al fine di sostenere la domanda del mercato immobiliare, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia straordinario con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE, specializzate in opere, di edilizia residenziale privata. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato, concessi di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e comunque successivamente alla definizione dell'intesa quadro di cui al precedente comma, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 10 gennaio 2015.
32. 0131. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Si istituiscono, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2006, n. 296, Zone Franche, in via sperimentale e temporanea, per un periodo non inferiore a tre anni, nei territori dei comuni di Trieste, Gorizia, Monfalcone, Cividale e Tarvisio, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di contrastare la situazione di svantaggio di tali realtà territoriali dovute alla concorrenza di regimi più vantaggiosi, in particolare quelli fiscali, che vigono in Austria e Slovenia.
  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2016 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.
32. 0105. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES), costituite in un territorio delimitato e chiaramente identificato nel quale le aziende possono beneficiare di regimi particolari.
  2. La finalità della presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nelle ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo io sviluppo economico e l'occupazione.
  3. Nelle aree logistico-industriali sono istituite ZES se collegate funzionalmente ad un porto di rilevanza internazionale. A tal fine fruiscono del sostegno all'obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all'obiettivo competitività regionale e occupazione in base alle politiche di coesione 2007-2013 dell'Unione europea.
  4. Ciascuna regione, trascorsi almeno tre anni dall'inizio della sperimentazione di cui al comma 28 del presente articolo, può definire i limiti spaziali della ZES e gestisce i rapporti con i diversi soggetti pubblici e privati che godono diritti di proprietà o di utilizzo delle aree che sono annesse alla ZES. Le imprese già presenti nel territorio di riferimento, all'atto dell'istituzione della ZES, continuano a godere degli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
  6. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZES sono consentite le attività di:
   a) importazione di merci;
   b) deposito di merci;
   c) confezionamento di merci;
   d) trasformazione di merci;
   e) assemblaggio di merci;
   f) riesportazione di merci.

  7. Nella ZES sono vietati:
   a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;
   b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;
   c) la fabbricazione di armi;
   d) la produzione di tabacco.
   e) produzione di cannabis indica, sativa o ibrida per fini non terapeutici.

  8. All'interno della ZES non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.
  9. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZES.
  10. Le imprese già presenti nel territorio interessato all'atto dell'istituzione della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese.
  11. L'attuazione e la gestione della ZES sono affidate a una società che può essere pubblica, privata o mista a capitale pubblico-privato, promossa dalla regione ospitante, ferme restando le competenze che la normativa dell'Unione europea e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e ad altre autorità.
  12. Alla società di cui al comma 1 possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti pubblici economici, imprese private, imprese private in proprietà pubblica e singoli investitori.
  13. Rientrano nei compiti del soggetto giuridico di cui al comma 11:
   a) la predisposizione di un piano delle attività nella ZES;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico nella ZES che assicuri il confronto con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZES;
   d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative nella ZES;
   e) la lottizzazione dei terreni della ZES;
   f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZES;
   g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZES;
   h) la promozione sistematica della ZES nei confronti dei potenziali investitori esteri;
   i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZES.

  14. Alla regione nella quale è istituita la ZES spetta la presidenza degli organi direttivi della medesima ZES.
  15. Spettano alla società di gestione di cui all'articolo 5 le seguenti competenze:
   a) la decisione autorizzatoria sulle richieste d'insediamento e di realizzazione di immobili nella ZES da parte di imprese e di società;
   b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);
   c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia;
   d) la costituzione di società private, pubbliche, miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della ZES;
   e) la stipula di convenzioni con imprese o con enti pubblici economici per prestazioni di servizi finalizzati;
   f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della ZES;
   g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia.

  16. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera c), del comma 1, l'impatto occupazionale, il valore economico, la modernità delle tecnologie, lo sviluppo della ricerca tecnologica e la tutela ambientale.
  17. Le nuove imprese nazionali, estere o miste che iniziano una nuova attività economica nella ZES nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge accedono ai benefici, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile e godono dell'esenzione dal pagamento della imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella ZES godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.
  18. Le imprese di cui al comma 17 possono fruire delle seguenti ulteriori agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

  19. Le imprese che operano nella ZES beneficiano dell'esenzione totale dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'importazione, l'esportazione, il consumo e la circolazione dei prodotti che entrano e sono lavorati nella ZES e che sono esportati dalla stessa ZES.
  20. Alle imprese già presenti nel territorio interessato all'atto della costituzione giuridica della ZES si applicano le medesime agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda l'IRAP l'esecuzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.
  21. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le nuove e vecchie imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva delle agevolazioni fiscali già concesse e godute;
   b) almeno il 90 per cento del personale dell'impresa deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti di una percentuale del fatturato di ciascun esercizio stabilita con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.

  22. Le imprese che operano nella ZES godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.
  23. Le regioni comunicano annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse ad operare in regime di esenzione.
  24. L'efficacia della disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  25. La verifica sull'attività delle ZES è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione delle singole ZES sulla base di indicatori predefiniti quali:
   a) il numero di imprese insediate;
   b) l'occupazione creata;
   c) il volume di affari;
   d) l'entità dei benefici consuntivati.

  26. Previa intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia è istituito, in via sperimentale per un periodo di tre anni, un distretto nelle città di Trieste e Gorizia per l'istituzione di una ZES. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
  27. Trascorso il periodo triennale della sperimentazione, il MISE valuterà con provvedimento pubblico i risultati ottenuti in base alle norme contenute nel presente articolo. In caso di valutazione con esito positivo, le disposizioni contenute nel presente articolo entreranno in vigore su tutto il territorio nazionale trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del MISE.
  28. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  29. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
32. 0104. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  l. Le imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità tenute ad effettuare l'attività di riscossione, per terze parti, di componenti e/o oneri accessori, versino le sole somme effettivamente incassate dai clienti finali.
32. 098. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

  1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.
32. 084. Prodani.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di manifestazioni a premio e delle attività di promozione commerciale mediante vendite abbinate).

  1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla disciplina vigente in materia sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alle manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei concorrenti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese, la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio si applica limitatamente a quanto previsto dalla lettera b); a tal fine si considerano presenti alle manifestazioni anche i telespettatori o, per le emittenti radiofoniche, gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza contestuale;
   b) per le manifestazioni radiotelevisive di cui alla lettera a), il soggetto promotore predispone un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i concorrenti; il regolamento contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi e dei criteri di selezione dei concorrenti ed è reso certo nel contenuto e nella data con le stesse modalità previste per le operazioni a premio; il regolamento è accessibile a tutti gli interessati e allo stesso è fatto riferimento negli inviti al pubblico a partecipare alla manifestazione;
   c) fatti salvi gli sconti di prezzo già esclusi dall'ambito delle operazioni a premio, l'esclusione della possibilità di utilizzo del denaro quale premio delle manifestazioni a premio, finalizzata a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie, si applica anche alla moneta elettronica, ma non si applica agli sconti di prezzo anche cumulati, differiti e aleatori, ai buoni spesa di valore predeterminato da utilizzare nell'ambito di un circuito di pagamento, anche elettronico, idoneo a selezionare i punti di vendita nei quali gli stessi sono spendibili e le categorie di beni ammessi all'acquisto e, comunque, ai premi in denaro di importo pari o inferiore all'importo del prezzo dei beni o servizi al cui acquisto è condizionata la partecipazione alla manifestazione;
   d) le limitazioni allo svolgimento al di fuori del territorio dello Stato delle attività relative a manifestazioni a premio, finalizzate a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie o a garantire la regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi, non si applicano alle attività e fasi irrilevanti a tali fini e, in particolare, non si applicano alle attività connesse ai confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o carte di pagamento, anche da parte di cittadini stranieri;
   e) in alternativa alle modalità di autocertificazione del regolamento delle operazioni a premio previste all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, il regolamento può essere reso certo nel contenuto e nella data mediante firma digitale e apposizione della data in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale del documento informatico di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicazione sul sito internet del promotore;
   f) in alternativa alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio in ogni fase dell'assegnazione dei premi, possono essere adottate dai promotori altre soluzioni equivalenti che rendano accessibili e pubbliche tali fasi dandone comunicazione con congruo anticipo al predetto responsabile della tutela del consumatore e sul proprio sito internet, nonché verbalizzandone lo svolgimento e gli esiti con le medesime modalità di autocertificazione o validazione alternativa previste per il regolamento delle operazioni a premio;
   g) è soppresso l'obbligo di cauzione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430;
   h) per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione dei servizi della società dell'informazione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ferma restando l'esclusione da tale campo di applicazione per i giochi d'azzardo, i giochi di fortuna e gli altri giochi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del medesimo decreto, quando si tratta di manifestazioni promosse da imprese provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea la disciplina italiana dei concorsi e delle operazioni a premio si applica con le modalità e nei limiti consentiti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003 e senza obbligo per i promotori di nominare un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le sanzioni specificamente previste dalla lettera o) del comma 1 si applicano, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la diversa disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.».

  4. Le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate appropriate di informazione ai consumatori.
32. 079. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per incrementare la concorrenza nell'esportazione di prodotti assoggettati ad accisa).

  1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché assoggettati ad altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal sesto mese dell'entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione in forma telematica.
32. 073. Colletti, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Libertà di praticare sconti).

  1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.
32. 0114. Librandi, Vargiu, Galgano, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Liberalizzazioni delle vendite sottocosto).

  1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sono abrogati i commi 4 e 5.
  2. Ai sensi dei commi 198 e 199, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Garante per la sorveglianza dei prezzi è tenuto altresì ad evitare che in concomitanza di eventi atmosferici eccezionali siano previsti, a danno dei consumatori, ricarichi eccessivi ed anomali dei prezzi di mercato.
32. 064. Giammanco, Polidori, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX

Art. 32-bis.

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, sono autorizzate la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'erogazione dei contributi di cui alta lettera a) del comma 3 e la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
   a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
   b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi.

  4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma i, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
  5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma i sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
32. 021. Dell'Orco, Da Villa, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Vallascas, Della Valle.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
COMMERCIO

Art. 32-bis.

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, sono autorizzate la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
   a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
   b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi.

  4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma i, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
  5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede come segue: I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 . Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  7. Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  8. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  9. Quanto a 3 milioni a decorrere dall'anno 2016, , alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
32. 020. Dell'Orco, Da Villa, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Vallascas, Della Valle.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX

Art. 32-bis.
(Disciplina dell'apertura festiva degli esercizi commerciali).

  1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006. n. 248, è sostituita dalla seguente:
   d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.
32. 017. Dell'Orco, Da Villa, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Vallascas, Della Valle.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
COMMERCIO

Art. 32-bis.
(Disciplina dell'apertura festiva degli esercizi commerciali).

  1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006. n. 248, come modificata dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è abrogata.
32. 018. Dell'Orco, Da Villa, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Vallascas, Della Valle.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
COMMERCIO

Art. 32-bis.
(Disciplina dell'apertura festiva degli esercizi commerciali).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
    «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:
   1) il 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
   2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
   3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
   4) la domenica di Pasqua;
   5) il lunedì dopo Pasqua;
   6) il 1o maggio, festa del lavoro;
   7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
   8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
   9) il 10 novembre, festa di Ognissanti;
   10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
   11) il 25 dicembre, festa di Natale;
   12) il 26 dicembre, festa di santo Stefano»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
32. 019. Dell'Orco, Da Villa, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Vallascas, Della Valle.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per favorire la concorrenza delle imprese italiane all'estero).

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni le parole: «, in regime sospensivo,» sono soppresse.
32. 016. Colletti, Catalano.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33.
(Misure per favorire la concorrenza delle imprese italiane all'estero).

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni le parole: «, in regime sospensivo,» sono soppresse.
32. 08. Colletti.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto – «patent linkage»).

  1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al comma 1, articolo 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere l'ultimo periodo.
32. 04. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
START-UP

Art. 32-bis.
(Abolizione del contributo minimale INPS per i soci di start-up innovative).

  1. A decorrere dall'anno 2016 nei limiti di spesa pari a 50 milioni di euro ai soci delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
  2. I soggetti di cui al comma I possono chiedere senza limiti di anni il rimborso dei contributi versati.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
  4. Al relativo onere pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
32. 045. Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
START-UP

Art. 32-bis.
(Abolizione del contributo minimale INPS per i soci di start-up innovative).

  1. Ai soci delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere senza limiti di anni il rimborso dei contributi versati.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
32. 044. Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
IMPRESE

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   c-bis) a decorrere dall'anno 2016 le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo Testo Unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

  2. Al relativo onere, valutato in 300 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi della presente disposizione. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
32. 036. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TUTELA DEL MADE IN ITALY

Art. 32-bis.

  1. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è ai sensi dell'articolo 517 quater del codice penale.
32. 037. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TUTELA DEL MADE IN ITALY

Art. 32-bis.
(Contrasto alla contraffazione).

  1. Al comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 al primo periodo sopprime le seguenti parole: ”ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
32. 038. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
IMPRESE

Art. 32-bis.
(Esenzione Irap microimprese).

  1. A decorrere dall'anno 2016 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2016 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2016.
  4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 4 e 5, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
32. 039. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
IMPRESE

Art. 32-bis.
(Innalzamento Franchigia Irap).

  1. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
   «d-bis) a decorrere dal 2016 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.»

  3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  4. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2016, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 1.290 milioni di euro annui a partire dal 2016.
  5. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 4 le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  6. Possono essere altresì escluse all'abrogazìone disposta ai sensi del con una 4 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  7. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 4 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 5 e 6, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
32. 040. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TUTELA DEL MADE IN ITALY

Art. 32-bis.
(Reti d'impresa).

  1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
  2. All'articolo 42 comma 2-quater del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n.122, al primo periodo sono soppresse le parole da: «, preventivamente asseverato» a «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da: «L'asseverazione è rilasciata» fino a: «che lo hanno sottoscritto.».
  3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: «entro due mesi» sono inserite le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater»».
  4. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente
32. 041. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
IMPRESE

Art. 32-bis.
(Termini di pagamento nelle transazioni commerciali).

  1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 4, comma 3, è sostituito dal seguente:
  «3. Nelle transazioni commerciali le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Se il creditore è una piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 luglio 2005, ovvero se il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di cui al comma 2 non possono comunque essere superiori a sessanta giorni. Negli altri casi, termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.»
   b) conseguentemente, l'articolo 4, comma 4, è abrogato.
   c) conseguentemente, l'articolo 5, comma i, è sostituito dal seguente:
  «1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.»
   d) all'articolo 7, comma 5, le parole: «in cui il debitore è una pubblica amministrazione», sono soppresse.
32. 042. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 33.
(Misure per favorire la concorrenza nella gestione dei rifiuti).

  1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 178.1
(Misure per la libera iniziativa economica e per la prevenzione del conflitto d'interesse nelle fasi di gestione dei rifiuti).

  1. Al fine di garantire la libera iniziativa economica e di prevenire i conflitti d'interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di trattamento di essi, è vietata la contestuale gestione di più di una fase tra quelle previste nel presente articolo da parte di soggetto pubblico o privato.
  2. Per fasi di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo si intendono:
   a) raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;
   b) smaltimento, (ad esempio discarica) e il recupero di energia, nonché il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l'estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui ai commi a) e b) siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi.
32. 024. Zolezzi, Crippa, Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Capo IX
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI

Art. 32-bis.
(Disposizioni per favorire la libera iniziativa economica in tema di riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio anche in attuazione della Direttiva 94/62/CE).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 195, comma 2, alla lettera e) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, nel rispetto del principio secondo cui il produttore che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati i propri rifiuti non è tenuto al pagamento della TARI»;
   b) All'articolo 222, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. In attuazione della Direttiva 94/62/CE, i sistemi di restituzione da parte dei consumatori degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio che assicurino il riutilizzo o il riciclaggio dei medesimi operano in regime di concorrenza e libero mercato in conformità con le regole previste nei Trattati.
32. 023. Vignaroli, Crippa, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Capo IX
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 33.
(Disposizioni per favorire la concorrenza tra i consorzi dei rifiuti di imballaggio).

  1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le seguenti parole: «sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;
   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità.
32. 025. Crippa, Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «sull'intero territorio nazionale», sono aggiunte le seguenti: «o almeno su scala regionale»;
   b) dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
  3-bis. I sistemi autonomi possono soddisfare gli obiettivi minimi di riciclo anche attraverso la gestione di rifiuti di produttori non aderenti a quel sistema, purché della medesima natura e tipologia rispetto agli imballaggi immessi a consumo dai produttori aderenti al sistema autonomo.
32. 050. Gadda, Dallai, Nardi, Vazio, Marco Di Maio, Piccoli Nardelli, Morani, Moretto, Donati, Fanucci, Piazzoni, Amoddio.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».
32. 052. Gadda, Dallai, Nardi, Vazio, Marco Di Maio, Piccoli Nardelli, Morani, Moretto, Donati, Fanucci, Piazzoni, Amoddio.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5 le parole permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’ articolo 224, comma 3, lettera h) sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio».
32. 051. Gadda, Dallai, Nardi, Vazio, Marco Di Maio, Piccoli Nardelli, Morani, Moretto, Donati, Fanucci, Piazzoni, Amoddio.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Capo IX
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 32-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza tra i consorzi dei rifiuti di imballaggio).

  1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’ articolo 224, comma 3, lettera h) è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio».
32. 022. Crippa, Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Capo IX
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 32-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza tra i consorzi dei rifiuti di imballaggio).

  1. All'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le seguenti parole: «acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi» sono soppresse.
32. 026. Crippa, Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell ’ambito della prevenzione della corruzione).

  1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) le parole: «cinque esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «sette esercizi», i numeri: «2» e «4» sono sostituiti dai numeri: «1» e «2» e dopo le parole: «a base d'asta» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice»;
   2) alla lettera b), le parole: «variabile tra 1 e 2 volte» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno una volta»;
   3) alla lettera c), le parole: «due servizi» sono sostituite dalle seguenti: «un servizio» e le parole: «da 0,40 a 0,80» sono sostituite dalle parole: «da 0,20 a 0,40»;
   4) alla lettera d), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «variabile tra 2 e 3 volte» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno una volta».
32. 03. Pellegrino, Ricciatti.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per incrementare la concorrenza nel mercato elettronico della pubblica amministrazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016 si provvede per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute; per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
32. 015. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per incrementare la concorrenza nel mercato elettronico della pubblica amministrazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.
32. 013. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per incrementare la concorrenza nel mercato elettronico della pubblica amministrazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del tondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
32. 09. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione).

  1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) le parole: «cinque esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «sette esercizi», i numeri: «2» e «4» sono sostituiti dai numeri: «1» e «2» e dopo le parole: «a base d'asta» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice»;
   2) alla lettera b), le parole: «variabile tra 1 e 2 volte» sono sostituite dalle parole «pari ad almeno una volta»;
   3) alla lettera c), le parole: «due servizi» sono sostituite dalle seguenti: «un servizio» e le parole: «da 0,40 a 0,80» sono sostituite dalle seguenti: «da 0,20 a 0,40»;
   4) alla lettera d), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «variabile tra 2 e 3 volte» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno una volta».
32. 0128. Abrignani.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dalle associazioni nazionali di allevatori che ne fanno richiesta, dotate di personalità giuridica e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità ad appositi disciplinari stabiliti con decreto del medesimo Ministro. Tali associazioni detengono i registri anagrafici delle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e i libri genealogici di specie e razze, effettuando anche le relative valutazioni genetiche. I registri anagrafici delle razze delle specie bovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
32. 0120. Rostellato.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Capo IX
ALTRE MISURE PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSUMATORI

Art. 33.

  1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei costi effettivi del servizio, nonché di facilitare le procedure di pagamento del consumatore, è vietata, da parte degli operatori di reti alternative al pagamento postale e bancario, l'applicazione di costi di commissione per il pagamento dei bollettini postali superiori del 10 per cento rispetto ai costi praticati dagli uffici postali presso i rispettivi sportelli.
32. 0112. Vargiu, Sottanelli, Galgano.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativa al «Riordino della legislazione in materia portuale» dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Per il Porto di Trieste le concessioni dei servizi di interesse generale devono essere affidate a società pubbliche interamente controllate dall'Autorità Portuale di Trieste.
32. 094. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativa al «Riordino della legislazione in materia portuale» dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Per il Porto di Trieste le concessioni dei servizi di interesse generale devono essere affidate a società la cui maggioranza sia controllata dall'Autorità Portuale di Trieste.
32. 095. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Sostituire il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 con il seguente:
  3. Ferme restando le disposizioni dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110, alle operazioni commerciali che si svolgono presso i punti franchi di detto porto si applicano i criteri di adeguamento di cui al comma 2.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
32. 0103. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente lettera:
   i) l'articolo 62-quater comma 1-bis del decreto legislativo 504 del 1995 introdotto dal decreto legislativo 188 del 2014, articolo 1, comma 1, lettera f) è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1 luglio 2015 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

  2. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
32. 096. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. L'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 995, introdotto dal decreto legislativo 188 del 2014, articolo 1, comma 1, lettera f), è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o luglio 2015 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

  2. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina e in euro 0,05 per un ml di liquido da inalazione senza combustione.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
32. 097. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, l'articolo 5-bis è abrogato.
32. 087. Prodani.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per i cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il venticinque per cento ai produttori di fonogrammi e per il venticinque per cento agli artisti interpreti o esecutori per il tramite delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 39 della legge 24 marzo 2012 n. 27 alle quali rispettivamente i produttori di fonogrammi e gli artisti, interpreti o esecutori hanno conferito mandato. I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 71-septies e 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono irrinunciabili ed incedibili. Ogni patto contrario è nullo. Le disposizioni incompatibili con il presente comma sono abrogate».
   b) Il comma 2 è abrogato.
32. 080. Bonomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Incompatibilità).

  1. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, 475 è così modificato; al primo comma dopo le parole: «di ruolo» sono aggiunte le parole: «a tempo pieno»; al secondo comma dopo la parola: «dipendente» sono aggiunte le parole: «a tempo pieno».
  2. L'articolo 8 comma 1 lettera c) della legge 8 novembre 1991 n. 362 è così modificato: dopo le parole: «rapporto di lavora» sono aggiunte le parole: «a tempo pieno».
32. 071. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazione dei trasferimenti aziendali e della costituzione delle società di persone nonché estensione dei principi contabili IAS/IFRS alle imprese di cui all'articolo 2435-bis del codice civile).

  1. All'articolo 2556 del codice civile, secondo comma, la parola: «autenticante» è sostituita dalle seguenti: «del soggetto autenticante».
  2. All'articolo 11, comma 10, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 dopo la parola: «dal notaio» sono inserite le seguenti: «o dal soggetto autenticante».
  3. All'articolo 2703 del codice civile, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni cui agli articoli 2296 e 2556 del codice civile, la sottoscrizione degli atti può essere autenticata anche da uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
  4. All'articolo 2, primo comma, lettera g) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38, sono soppresse le seguenti parole: «e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile».
32. 014. Petrini.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche).

  1. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati, anche o esclusivamente, a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.
  2. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni,
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri di cui al comma 2, nonché le relative disposizioni di attuazione. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere esercitata a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe.
  4. I commi 2 e 3 si applicano nel limite di spesa di 200 milioni di euro all'anno a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità applicative della presente disposizione.

Art. 32-ter.
(Abolizione dell'imposta provinciale di trascrizione sulle nuove immatricolazioni).

  1. L'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, non si applica per le formalità richieste al pubblico registro automobilistico per le immatricolazioni di veicoli a motore nuovi effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32-quater.
(Modifica della quota di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali).

  1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 510, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b.l) per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi;».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge e ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 32-quinquies.
(Disposizioni finanziarie).

  1. La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni, dall'applicazione dell'articolo 32-bis è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 32-bis, 32-ter e 32-quater e del comma 1 del presente articolo, pari a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  4. Qualora le misure di cui agli articoli 1 e 2 generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 3 del presente articolo è conseguentemente ridotto.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 010. Capezzone, Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche).

  1. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati, anche o esclusivamente, a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.
  2. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri di cui al comma 2, nonché le relative disposizioni di attuazione. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere esercitata a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe.
  4. I commi 2 e 3 si applicano nel limite di spesa di 200 milioni di euro all'anno a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32-quinquies, secondo modalità applicative individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 32-ter.
(Modifica della quota di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali).

  1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 510, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b.l) per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi;».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge e ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 32-quater.
(Disposizioni finanziarie).

  1. La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni, dall'applicazione dell'articolo 32-bis è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 32-bis, 32-ter e del comma 1 del presente articolo, pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 900 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  4. Qualora le misure di cui agli articoli 1 e 2 generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 3 del presente articolo è conseguentemente ridotto.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 011. Capezzone, Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Interventi per il settore della birra).

  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcool etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra già decorsi dal 1o gennaio 2015.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 90 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
32. 012. Capezzone, Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, in tal modo consentendo un più efficace assolvimento dei compiti affidati in materia di tutela della concorrenza anche dalla presente legge, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incrementato di trenta unità, previa contestuale riduzione nella maggiore misura di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato indice, entro il 31 dicembre 2016, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi di cui all'articolo 10, comma 7-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami.
32. 07. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Spese di emissione della fattura o conseguenti adempimenti).

  1. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le spese di emissione della fattura o di conseguenti adempimenti non possono essere oggetto di addebito a carico degli utenti.
32. 047. Giammanco, Polidori, Sandra Savino.
(Inammissibile)